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Decisione

32.2023.20

Decisione con la quale l'assicurata è stata posta al beneficio di una rendita intera per un periodo limitato di tempo, poi soppressa, non può essere confermata, senza che prima vengano svolti ulteriori approfondimenti peritali di decorso, così come pure economici (per stabilire reddito da valida)

24 luglio 2023Italiano47 min

Servizio di Accertamento Medico (SAM), in ambito reumatologico (dr. __________),

Source ti.ch

Incarto

n.

32.2023.20

cr

Lugano

24 luglio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Cinzia

Raffa Somaini, vicecancelliera

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sul ricorso del 23

febbraio 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 20 gennaio

2023 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità,

6501 Bellinzona

in materia di assicurazione

federale per l'invalidità

ritenuto, in

fatto

1.1. RI 1,

nata nel __________, in precedenza attiva quale gerente e cuoca del __________

di __________, nel mese di luglio 2003 ha inoltrato una prima richiesta di

prestazioni AI per adulti per ragioni psichiche (doc. 2).

Eseguiti gli accertamenti medici ed

economici del caso, in particolare una perizia psichiatrica a cura del dr. __________,

con decisione del 20 agosto 2004, poi confermata con decisione su opposizione

del 26 ottobre 2004 (che ha ritenuto irricevibili, in quanto non tempestive, le

contestazioni dell’interessata, cfr. doc. 34), cresciuta incontestata in

giudicato, l’Ufficio AI ha rifiutato di assegnare all’assicurata una rendita di

invalidità, alla luce di un grado di invalidità del 26% (doc. 25).

1.2. Nel mese

di settembre 2015, l’assicurata, nel frattempo (a partire da dicembre 2013)

gerente e cuoca della __________, ha presentato una seconda domanda di

prestazioni per adulti (doc. 38).

Eseguiti gli accertamenti medici ed

economici del caso, con progetto di decisione del 7 luglio 2016 (doc. 61), poi

confermato con decisione del 16 settembre 2016 (doc. 62), l’Ufficio AI ha

nuovamente rifiutato di riconoscere all’assicurata il diritto a prestazioni,

visto il recupero di una piena abilità al lavoro nella sua abituale professione

a decorrere dal 25 gennaio 2016.

1.3. Nel mese

di febbraio 2017 l’assicurata ha inoltrato una terza richiesta di prestazioni.

Eseguiti

gli accertamenti medici ed economici del caso, con progetto di decisione del 29

agosto 2018, poi confermato con decisione del 13 dicembre 2018, l’Ufficio AI ha

attribuito all’assicurata una rendita intera di invalidità limitatamente al

periodo compreso fra il 1° agosto 2017 e il 31 luglio 2018, poi soppressa non

sussistendo più, dopo tale data, un grado di invalidità pensionabile (doc. A).

Con STCA 32.2019.30 del 23 gennaio

2020, il TCA ha annullato la decisione impugnata e rinviato gli atti

all’Ufficio AI per un complemento istruttorio sia dal profilo medico

(accertando minuziosamente quali siano le diagnosi che affliggono l’assicurata,

se del caso tramite sottoposizione ad una valutazione peritale), sia da quello

economico (stabilendo, in particolare, se i redditi conseguiti negli anni di

attività (dapprima con il __________ e, poi, con il ristorante __________)

risultanti dal conto individuale dell’interessata, corrispondessero ad una

piena capacità lavorativa della stessa o fossero, invece, in qualche modo già

influenzati da una incapacità lavorativa).

1.4. Eseguiti

gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una perizia

pluridisciplinare affidata al Servizio di Accertamento Medico (SAM), con

progetto di decisione del 22 aprile 2022, poi confermato con decisione del 20

gennaio 2023, l’Ufficio AI ha assegnato all’assicurata una rendita intera di

invalidità dal 1° agosto 2017 al 31 luglio 2018, come pure dal 1° novembre 2018

al 30 settembre 2019, poi soppressa non sussistendo più, dopo tale data, un

grado di invalidità pensionabile (doc. A1).

1.5. Con

tempestivo ricorso del 23 febbraio 2023 RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha

chiesto l’annullamento della decisione impugnata e che venga “determinato in

sede giudiziaria il guadagno da valido e l’assenza di

assorbimento dalle rimanenti incapacità al lavoro dell’incapacità al lavoro in

contesto gastroenterologico (dr. __________). Per la rimanenza (valutazione da

un profilo reumatologico) è rinviato all’UAI perché abbia ad aggiornare

l’aspetto medico e valetudinario” (doc. I).

Il

legale ha pure postulato che la propria assistita venga posta al beneficio

dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio (cfr. doc. I pag. 7).

Sostanzialmente,

dal profilo medico, il legale ha contestato la valutazione relativa ad un

decorso favorevole resa dal dr. __________, ma contraddetta dalle

constatazioni, posteriori e più aggiornate, rese dal dr. __________.

Parimenti

criticato il fatto che l’incapacità lavorativa causata dai disturbi di natura

gastroenterologica vada inglobata - anziché essere aggiunta, come sarebbe

invece apparso necessario - nell’incapacità lavorativa determinata in ambito

reumatologico.

Infine,

il legale ha ritenuto che il reddito da valida dell’assicurata - parimenti a

quanto avvenuto con quello da invalida - avrebbe dovuto essere calcolato sulla

base dei dati statistici, posto come i redditi da ella concretamente realizzati

siano sempre stati influenzati e penalizzati, nel corso degli ultimi 25 anni, dalle

importanti limitazioni derivanti dai suoi problemi di salute, sia psichici, che

somatici, che l’hanno afflitta.

1.6. In data

20 marzo 2023 l’avv. RA 1 ha ritirato la richiesta di ammissione all’assistenza

giudiziaria della propria assistita (cfr. doc. V).

1.7. Con la

risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso, con

argomenti di cui si dirà, per quanto di interesse, nei considerandi di diritto

(doc. VI).

1.8. In data

17 aprile 2023 il legale dell’insorgente ha chiesto – e ottenuto dal TCA (cfr.

doc. IX) – una proroga del termine di 20 giorni per presentare nuovi mezzi di

prova, in quanto “devo ancora provvedere a degli accertamenti in punto alla

risposta dell’UAI” (doc. VIII).

Ciononostante, ad oggi, nulla è prevenuto

a questo Tribunale.

in

diritto

in

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.

5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11

luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;

STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del

10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22

dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del

9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel

merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se è a giusta ragione, oppure no, che l'Ufficio

assicurazione invalidità ha attribuito all’assicurata una rendita intera di

invalidità dal 1° agosto 2017 al 31 luglio 2018 e dal 1° novembre 2018 al 30

settembre 2019, poi soppressa non sussistendo più, dopo tale data, un grado di

invalidità pensionabile.

2.3. Va qui rilevato che il 1° gennaio

2022, ossia prima dell'emanazione delle decisioni impugnate, è entrata in

vigore una (importante) modifica della LAI e dell'OAI.

Per la

disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in

precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto

intertemporale, secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento

della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato

giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1,

con riferimento a DTF 130 V 329).

In concreto,

al ricorso contro la decisione emanata dall'Ufficio AI il 20 gennaio 2023 - data

che, di principio, delimita il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni

sociali dal profilo materiale e temporale (STF 9C_241/2022 del 30 giugno 2022)

- si applicano dunque le norme sostanziali in vigore al momento in cui si sono

realizzati i fatti rilevanti del caso, perciò le disposizioni della LAI, OAI e

LPGA sono applicabili nella versione valida fino al 31 dicembre 2021.

2.4. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in

relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al

guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla

salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio.

Gli elementi

fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque

un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità

(Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte

sul Meno 1991, pag. 216 segg.).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività

(art. 6 LPGA).

L'incapacità

al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o

parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che

entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o

psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle

misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l'art.

8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o

parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità

di cui agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico

economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita

se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni

consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante

provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità

al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole

interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al

40%.

L'art. 28

cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se

sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al

60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Tuttavia, il

diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato

ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1

LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni

(art. 29 cpv. 1 LAI).

In virtù

dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un

assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il

Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la

valutazione dell'invalidità.

Ai sensi

dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità

e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio

di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali

di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che

egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da

valido).

Si confronta

perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse

divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido,

sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di

eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei

redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI

2000 pag. 84 consid. 1b).

Secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi sono

determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del

diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere

rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di

eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della

decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

2.5. Per costante giurisprudenza, quando

l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo

periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo

successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di

decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143;

SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre

2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24

febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).

L’art. 17

cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della

rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è

aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

Fatti

I principi

giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime

del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA

(DTF 130 V 343 consid. 3.5).

Se la capacità al guadagno

dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento

determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo

si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza

interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.

1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,

occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non

appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è

applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste norme

sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF

8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa

St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al

momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già

un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012

del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

Giusta

l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del

grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni,

presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto

alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo

precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli

dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

Infine,

una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente

approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso

di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer

1/06, pag. 64-65).

2.6. Nel

caso di specie, con decisione del 13 dicembre 2018, l’Ufficio AI ha

attribuito all’assicurata una rendita intera di invalidità limitatamente al

periodo compreso fra il 1° agosto 2017 e il 31 luglio 2018, poi soppressa non

sussistendo più, dopo tale data, un grado di invalidità pensionabile.

Con STCA 32.2019.30 del 23 gennaio

2020, il TCA ha annullato la decisione impugnata e rinviato gli atti

all’Ufficio AI al fine di chiarire, dal profilo medico, quali fossero le

diagnosi che affliggevano l’assicurata.

In ossequio a quanto disposto dal TCA,

l’Ufficio AI ha quindi ordinato una perizia pluridisciplinare, affidata al

Servizio di Accertamento Medico (SAM), in ambito reumatologico (dr. __________),

neurologico (dr. __________), gastroenterologico (dr. __________) e

psichiatrico (dr. __________).

Con referto peritale del 12 novembre

2021, gli specialisti del SAM hanno posto le diagnosi con ripercussioni sulla

capacità lavorativa di “sindrome lombovertebrale in stato dopo intervento

chirurgico di fissazione intersomatica il 10.4.2017 con decompressione radicolare

bilaterale e artrodesi intersomatica L4-L5 (TLIF), artrodesi intra-articolare

L5-S1, artrodesi trasversa L4-S1 su una spondilolistesi degenerativa e stenosi

del canale lombare L4-L5 nonché artrosi faccettarie L5-S1; stato dopo

intervento di sleeve gastrectomy (13.11.2018) complicato da perforazione

precoce a livello dello stomaco prossimale, con peritonite acuta e formazione

di fistola, trattata con drenaggio, ripetuta posa di stent

esofagogastroduodenali e di digiunostomia, con degenza ospedaliera complessiva

fino al 14.2.2019; attualmente disturbi postprandiali intermittenti con

gonfiori e dolori su disbiosi e intolleranze alimentari”, mentre quali diagnosi

senza ripercussioni sulla capacità lavorativa quelle di “sindrome del tunnel

carpale bilaterale, attualmente poco sintomatica; sindrome cervicovertebrale su

discopatie plurisegmentali soprattutto C5-C6 e C6-C7; tendenza allo sviluppo di

un reumatismo delle parti molli. Stato dopo intervento di gastric bending

(2000) con disfunzione dell’anello gastrico nel 2018; menopausa da marzo 2021”.

Passando alla valutazione della

capacità lavorativa, gli specialisti, dopo discussione globale

interdisciplinare, hanno considerato l’assicurata inabile al lavoro nella

misura del 40% a partire dal 1° luglio 2019 nell’abituale attività, ma ancora

abile al lavoro all’80% dal 1° luglio 2019 nell’esercizio di attività adatte, rispettose

delle sue limitazioni funzionali (doc. 184).

Con referto del 21 giugno

2022 il dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, chirurgia

vertebrale, ha espresso le seguenti considerazioni:

" come è noto

la signora RI 1 è stata sottoposta a fusione L4/S1 nel 2017, l’intervento si è

reso necessario per la cura di una instabilità sostanziale di un tratto del

rachide lombare con coinvolgimento neuropatico (spondilolistesi degenerativa e

stenosi del canale lombare L4-L5, artrosi faccettarie L5-S1) determinante

sintomi refrattari a qualsiasi trattamento alternativo.

Il trattamento ha

permesso alla paziente di migliorare sostanzialmente la sua qualità di vita,

consentendo anche per alcuni anni una ripresa della sua attività lavorativa

nella ristorazione al 50%, seppur (soprattutto nel 2021) con fatica e

difficoltà evidente nel portare a termine la giornata lavorativa.

Infatti a partire dal

2021 la paziente si è rivolta al sottoscritto in diverse occasioni per un

progressivo peggioramento delle sue condizioni relativamente alla situazione lombare.

Il peggioramento consiste

in forte dolore lombare secondario a periodi di sforzi anche modesti, tipo

quelli necessari alla quotidianità e non solo relativi alle sue attività di

lavoro. In diverse occasioni la paziente avrebbe presentato episodi di blocco e

dal mese di maggio 2022 presenta dolore lombare ormai costante, ragione per la

quale ho anche prescritto una inabilità lavorativa completa fino alla fine del

mese di giugno, al fine di evitare un sovraccarico eccessivo con conseguente

difficoltà nel recupero.

La paziente si è

sottoposta anche ad accertamenti aggiornati che hanno documentato la buona

solidità dell’impianto tuttavia hanno posto l’attenzione su di una sindrome

giunzionale L3-L4 (nei radiogrammi in ortostatismo è evidenziabile una

instabilità segmentaria-retrolistesi-a tale livello, la quale appare

incrementata rispetto alle precedenti indagini del 2020).

È

quindi pressoché certo che un sovraccarico funzionale prolungato e continuo,

nelle condizioni attuali della paziente, determini un peggioramento ulteriore

della situazione per la quale non escludo, se così dovesse essere, anche il

ricorso ad un ulteriore trattamento chirurgico. Nello specifico sono da evitare

carichi e sforzi con mobilizzazione di oggetti dal peso maggiore di 5-6 kg,

posizioni statiche prolungate oltre 10-15 minuti, deambulazione oltre 30 minuti

senza poter riposare, evitare flessioni del tronco soprattutto con carichi.

Tali osservazioni

orientano quindi, nell’interesse della salute della paziente, per una

percentuale lavorativa concessa da parte della sig.ra RI 1 del 40%.” (Doc. 215)

A

fronte di tali obiezioni, l’amministrazione ha ritenuto opportuno richiedere

una presa di posizione direttamente agli specialisti del SAM.

Questi

ultimi, con complemento peritale del 1° settembre 2022, si sono così espressi:

" Abbiamo

sottoposto la nuova documentazione ai nostri consulenti dr. __________ e dr. __________,

i quali ci hanno fatto pervenire la loro presa di posizione, che qui di seguito

riportiamo:

Presa di posizione del

dr. __________ del 28.07.2022

“ho visionato il rapporto

del 21.06.2022 del collega dr. __________. Egli segnala un peggioramento delle

condizioni di salute dell’assicurata e la necessità di un’intercorrente

incapacità lavorativa per un blocco lombare nel mese di maggio 2022.

Gli accertamenti eseguiti

hanno mostrato radiologicamente una buona solidità dell’impianto, tuttavia

hanno posto l’attenzione su una sindrome giunzionale L3-L4 con una leggera

instabilità segmentale ai radiogrammi in ortostatismo. Questa sembra essere

incrementata rispetto alle precedenti indagini nel 2020.

Egli segnala poi le

limitazioni funzionali da lui ritenute valide.

Confrontando queste

ultime con quelle da me descritte nella mia valutazione peritale del

02.03.2021, queste sono praticamente identiche e sovrapponibili.

Questo momentaneo

peggioramento dei disturbi è senz’altro possibile. Una progressione del reperto

degenerativo al segmento sovrastante alla fissazione intersomatica e più

precisamente al segmento L3/L4 è da attendersi ed è uno sviluppo conosciuto per

quanto riguarda i decorsi post-operatori dopo fissazione intersomatica.

Per il momento quindi

personalmente non ho nessun indizio né dal punto di vista radiologico, né

clinico, che queste modifiche siano durature nel tempo e determinanti un

peggioramento significativo nel decorso dei disturbi di questa assicurata.

Le limitazioni funzionali

da me determinate nel 2021 si sovrappongono a quelle determinate attualmente

dal collega dr. __________, per cui non vedo motivi per modificare la mia

valutazione sulla capacità lavorativa dell’assicurata a questo momento.”

Presa di posizione del

dr. __________ del 18.07.2022

“in riferimento alla

pratica di questa assicurata (A.) ho preso atto della documentazione nel

frattempo pervenuta.

Ricordo che in occasione

della mia valutazione del 15 febbraio 2021 ero giunto alle diagnosi

neurologiche senza conseguenze sulla capacità lavorativa di sindrome

lombovertebrale cronica con stato da stabilizzazione lombare L4-S1(aprile 2017)

senza deficit neurologici a quel momento; inoltre sindrome del tunnel carpale

bilaterale a quel momento poco sintomatica.

Non vi erano diagnosi

neurologiche determinanti una incapacità lavorativa.

Abbiamo ora una lettera

del dr. __________, specialista in neurochirurgia, del 21.06.2022. si

riprendono i dati anamnestici concernenti l’intervento da fusione L4-S1 del

2017 che aveva permesso alla paziente di migliorare sostanzialmente la sua

qualità di vita consentendole anche di riprendere una attività lavorativa nella

ristorazione al 50%, pur con difficoltà soprattutto nel 2021.

Il dr. __________ riferisce

di aver rivisto in diverse occasioni la paziente nel corso del 2021 a causa del

progressivo peggioramento delle sue condizioni a livello lombare. Il

peggioramento consiste “in forte dolore lombare secondario a periodi di sforzi

anche modesti, tipo quelli necessari alla quotidianità e non solo relativi alle

sue attività di lavoro”. Vi sarebbero stati anche alcuni episodi di blocco

algico e a partire da maggio 2022 la paziente presenta “dolore lombare ormai

costante”, per cui è stata prescritta una incapacità lavorativa completa fino

alla fine del mese di giugno.

Sono stati eseguiti anche

accertamenti aggiornati che “hanno documentato la buona solidità dell’impianto,

tuttavia hanno posto l’attenzione su di una sindrome giunzionale L3/4”.

Non si esclude che “nel

caso di un ulteriore sovraccarico funzionale prolungato, non possa verificarsi

un peggioramento della situazione necessitante un ulteriore trattamento

chirurgico”. In particolare, consiglia di evitare carichi e sforzi con

mobilizzazione di oggetti del peso maggiore di 5-6 kg, posizione statica e

prolungata di oltre 10-15 minuti, deambulazione di oltre trenta minuti, senza

poter riposare.

Si propone una capacità

lavorativa percentuale del 40%”.

Già il 19.05.2022 il dr. __________

aveva comunicato di avere esaminato nuovamente la paziente a causa di un

peggioramento delle condizioni spinali rispetto al precedente consulto del

febbraio 2021, con conseguente abilità lavorativa attualmente del 40% in

attività adeguate e rispettose della sua situazione spinale.

La nuova documentazione

contiene dunque elementi concernenti principalmente i dolori lombari, non sono

documentati sintomi riferibili ad un danno delle strutture nervose, in

particolare non sono descritti deficit neurologici agli arti inferiori né altri

sintomi eventualmente di tipo radicolare.

I disturbi descritti non

si riferiscono dunque a patologie di competenza neurologica ma piuttosto dovranno

essere valutati dal punto di vista reumatologico.

Per quel che riguarda gli

aspetti dunque strettamente neurologici la nuova documentazione non porta a

modificare la mia valutazione del febbraio 2021”.

Secondo i nostri

consulenti la documentazione prodotta in fase di audizione da parte dei medici

curanti non modifica le conclusioni della nostra perizia SAM del 12.11.2021.

In qualità di periti SAM

ci allineiamo alle prese di posizione dei nostri consulenti che condividiamo.”

(Doc. 219)

Con il ricorso, l’assicurata

ha contestato la valutazione dei medici del SAM, producendo a comprova delle

proprie obiezioni, un ulteriore referto aggiornato, datato 22 febbraio 2023 e relativo

alla visita del 16 febbraio 2023, redatto dal dr. __________, del seguente

tenore:

" Riferisco in

merito alla paziente che ho visitato in data indicata

Diagnosi

Esiti di spondilodesi

L4-S1 (dr. __________, 10.04.2017) – sindrome giunzionale prossimale L3-L4

Anamnesi:

non torno sull’anamnesi

della paziente, a me nota dal 2017, per limitarmi a sottolineare che nel corso

degli ultimi 2 anni abbiamo assistito ad un peggioramento clinico ingravescente

sul profilo spinale (dolore assiale, coinvolgente non solo il tratto lombare ma

anche il tratto toracico) come emerso nelle consultazioni del giugno 2021,

maggio e giugno 2022 e nella consultazione odierna.

I disturbi riguardano la

notevole difficoltà nel mantenere le posizioni statiche (seduta in

particolare), per i dolori summenzionati così come l’impossibilità di flettere

il tronco, mantenere posture inergonomiche e ovviamente sollevare carichi anche

dal peso modesto (per esempio 5 kg).

Segnalo come alla

consultazione odierna la paziente mi abbia confermato di svolgere regolarmente

fisioterapia presso lo studio __________ a __________ e di non svolgere lavori

faticosi (è saltuariamente impiegata per 2-3 ore alla settimana presso la cassa

di un bar senza necessità di sollevare alcun carico e la possibilità di

cambiare posizione, inoltre nel periodo natalizio ha lavorato per 5-6 giorni in

una attività di confezionamento dolciumi); nonostante queste accortezze lamenta

disturbo costante con necessità di antinfiammatori.

(…)

Esami radiologici:

è stata eseguita in data

odierna una RX del tratto lombosacrale la quale, confrontata con la precedente

del 06.2022, ha mostrato una ulteriore evoluzione della sindrome giunzionale

prossimale L3-L4.

Commenti e prescrizioni:

sul profilo clinico

attualmente consiglio la prosecuzione della fisioterapia di stabilizzazione

spinale, ho preannunciato alla paziente che in caso di ulteriore peggioramento

sarà da prevedere un trattamento infiltrativo ed eventualmente anche una

estensione dell’impianto.

Per rispondere ai suoi

quesiti, ho preso visione dei rapporti del dr. __________ e del dr. __________.

Relativamente al rapporto del dr. __________ non ho obiezioni in quanto la

paziente non presenta effettivamente dei disturbi neurologici attualmente

documentabili; mi permetto invece di osservare, relativamente al rapporto del

dr. __________, che la sig.ra RI 1 presenta disturbi meccanici in evoluzione

peggiorativa, con sintomi riferiti presenti anche in assenza di carichi di

lavoro e non di natura transitoria.

La sintomatologia attuale

è a mio parere spiegata principalmente dalla sindrome giunzionale L3-L4 e solo

in minima parte dalla limitazione funzionale causata dalla spondilodesi del

tratto L4-S1. Evidenzio inoltre che il dr. __________ esprime le sue considerazioni

relativamente ad una valutazione del 02.03.2021 mentre la situazione clinica

attuale è differente rispetto a quella data.” (Doc. A2)

2.7. Per

costante giurisprudenza (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare

in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure

nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori

siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134;

114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Per quel che concerne il valore

probatorio di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un

rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la

denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23

aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25

febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF

122 V 160 in fine con rinvii).

Per costante giurisprudenza,

in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale, mentre nella fase che precede la

decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto

oggettivo (RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8

luglio 2003, consid. 2.1.1).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 e RAMI 1999 U 356, p. 572),

la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici

alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore

probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come

oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr.

anche Pratique VSI 2001 pag. 108 segg.).

Il Tribunale

federale ha poi precisato nella DTF 135 V 465 che il

giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti

allestiti da medici interni che si trovano alle dipendenze dell'amministrazione,

a condizione che non sussista un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla

concludenza delle conclusioni contenute in tali rapporti (cfr., fra le ultime, STF

9C_168/2020 consid. 5.1; STF 8C_583/2020 del 4 marzo 2021, consid. 4.1). Sempre

secondo l'Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la

Corte europea dei diritti dell'uomo ha dedotto dall'art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l'affidabilità

dei rapporti dei medici interni all'amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

Lo stesso vale per le perizie fatte

esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

L'allora TFA, nella decisione I 938/05 del

24 agosto 2006 concernente un caso di

assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il

valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito

dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza

tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad

una nuova perizia.

In quell'occasione, l'Alta

Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" 3.2 L'on

ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un

Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis

que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

Considerandi

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des

rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard

des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il

n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui

préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service

médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen

clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne

relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un

doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien

valoir de tel. (…)".

In seguito (STF 9C_168/2020 del 17 marzo 2020, consid. 3.2; STF

8C_532/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 4.1), l'Alta Corte ha ribadito che

diversamente dai (semplici) rapporti medici interni all'assicuratore, ove è

sufficiente un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza degli stessi

perché l'assicurato sia sottoposto a esame medico esterno, alle perizie

esperite nell'ambito della procedura amministrativa (art. 44 LPGA) o

giudiziaria da medici specialisti esterni deve essere riconosciuta piena

forza probante nell'ambito dell'accertamento dei fatti, nella misura in cui non

si presentano indizi concreti sull'affidabilità della perizia stessa (DTF 135 V

465.

consid. 4.4 pag. 470; 125 V 351 consid. 3b/bb pag. 353; DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212;

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, 1994,

pag. 332). Tali perizie non possono essere messe in dubbio soltanto

perché esse dovessero giungere a conclusioni diverse dai medici curanti. Rimangono

riservati i casi in cui si dovesse imporre un complemento al fine di chiarire

alcuni aspetti o direttamente una conclusione opposta, poiché i medici curanti

lasciano emergere aspetti importanti e non solo un'interpretazione medica

puramente soggettiva. A tal riguardo occorre ricordare la natura differente del

mandato di cura e di perito (fra tante sentenze cfr. 8C_55/2018 del 30 maggio

2018.

consid. 6.2 e 8C_820/2016 del 27 settembre 2017 consid. 5.3).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA

ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove

definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e

perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la

giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi

dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a

disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un

punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non

fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni

contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti

validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti

citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio

2003).

In merito ai rapporti del medico

curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere

conto del fatto che, in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/ 2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, a suo favore (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF

125.

V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über

die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353). Inoltre, il solo

fatto che uno o più medici curanti esprimano un'opinione contraddittoria non è

sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione

e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e

9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4).

L'Alta Corte, nella sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto

ribadito ancora nella STF 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese

-, per quanto riguarda le divergenze di opinioni tra medici curanti e periti

interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha precisato quanto segue:

"

(…) On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de

leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler

qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat

thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR

2008.

IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai

2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration

ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou

plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va

différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement

vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont

suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert. (…)".

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile

2007).

2.8

Chiamato ora a pronunciarsi, tutto

ben ponderato, il TCA non può, con la necessaria tranquillità, confermare la

conclusione alla quale sono giunti gli specialisti del SAM - e, in particolare,

il dr. __________, a proposito del carattere transitorio del peggioramento

dello stato di salute fatto valere dall’interessata, contraddetto dagli

specialisti curanti - ma ritiene indispensabile che l’esistenza o meno di un

peggioramento duraturo faccia oggetto di ulteriori approfondimenti (perizia di

decorso), prima di potersi esprimere riguardo al diritto alle prestazioni.

In

questo senso, questa Corte rileva come il dr. __________ - interpellato

direttamente per una presa di posizione nell’ambito della richiesta di

precisazioni inoltrata dal SMR al SAM a proposito dell’attestato continuo

peggioramento dello stato di salute fatto valere dal dr. __________ (cfr. doc.

215, nel quale lo specialista aveva posto l’accento, in particolare, su una

sindrome giunzionale L3/L4 in peggioramento rispetto al 2020 secondo i

radiogrammi in ortostatismo svolti) - abbia riconosciuto come “una

progressione del reperto degenerativo al segmento sovrastante alla fissazione

intersomatica e più precisamente al segmento L3/L4 è da attendersi ed è uno

sviluppo conosciuto per quanto riguarda i decorsi post-operatori dopo

fissazione intersomatica”. Egli ha, tuttavia, indicato che “questo momentaneo peggioramento dei disturbi è senz’altro

possibile”, concludendo che “per il momento quindi personalmente non ho

nessun indizio né dal punto di vista radiologico, né clinico, che queste

modifiche siano durature nel tempo e determinanti un peggioramento

significativo nel decorso dei disturbi di questa assicurata” (cfr. doc.

219, il corsivo è della redattrice).

Ora, proprio il carattere “temporaneo”

del peggioramento (progressione del reperto degenerativo a livello L3/L4)

riconosciuto dal perito reumatologo come sviluppo conosciuto dei

decorsi post-operatori dopo fissazione intersomatica, è stato contestato, in

sede ricorsuale, dal dr. __________, il quale ha espressamente rilevato come l’assicurata

presenti dei disturbi meccanici in evoluzione peggiorativa “non di natura

transitoria” (cfr. doc. A2, il corsivo è della redattrice).

Nonostante

queste chiare indicazioni fornite dallo specialista curante – e che a mente di

questo Tribunale avrebbero imposto e impongono un approfondimento attraverso

una valutazione reumatologica di decorso – l’Ufficio AI, nella risposta di

causa, senza previamente richiedere un’aggiornata presa di posizione al SAM, si

è limitato ad affermare che quanto attestato dai curanti non modifica la

valutazione peritale “in quanto in esso sono stati riportati limiti funzionali

e uno status clinico (esistente dal giugno 2021) già presi in conto dal SAM

nelle proprie prese di posizione (in particolare nel complemento peritale del

1° settembre 2022)”.

Il

TCA, per i motivi già illustrati in precedenza, non concorda con tali riflessioni

dell’amministrazione.

Parimenti

non condivisibile, a mente di questo Tribunale, l’ulteriore considerazione dell’UAI

circa il fatto che “nell’ipotesi in cui si volesse confermare l’esistenza di

una modifica dello stato di salute dell’assicurata, l’UAI ritiene che la stessa

possa – al più presto – essere fatta risalire al 22 febbraio 2023 (momento sia

dell’effettuazione della RX che della visita del succitato medico specialista

neurochirurgo). In detta situazione può, quindi, tutt’al più, entrare in

considerazione la presentazione da parte dell’assicurata di una nuova domanda

di prestazioni ex art. 87 OAI” (cfr. doc. VI).

Al

riguardo il TCA si limita a rilevare che lo specialista neurochirurgo curante

ha espressamente fatto riferimento ad un continuo peggioramento constatato nelle

diverse visite effettuate nell’arco dei due anni precedenti (cfr. doc. A2: “nel corso degli ultimi 2 anni abbiamo

assistito ad un peggioramento clinico ingravescente, il corsivo è della

redattrice”).

Alla

luce di quanto sopra esposto, il TCA, in mancanza di maggiori e più

approfondite valutazioni sugli aspetti messi in luce dai neurochirurghi curanti

(e relative ripercussioni sull’esigibilità lavorativa), non è in grado di

stabilire se effettivamente, come ritenuto dal dr. __________ del SAM, il peggioramento

attestato dal dr. __________ e dal dr. __________ sia unicamente transitorio,

oppure no.

Tale

aspetto, di fondamentale importanza ai fini della determinazione del diritto

alla rendita dell’insorgente, necessita evidentemente di essere chiarito

attraverso una valutazione peritale specialistica di decorso.

In

conclusione, essendo quindi necessario un aggiornamento della situazione reumatologica,

questo TCA non può che ordinare il rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché

faccia espletare al SAM una perizia di decorso nell’ambito della succitata

specialità medica.

Va qui rilevato che il Tribunale federale, nella sentenza

9C_1032/2010 del 1° settembre 2011 consid. 4.1, ha precisato che risulta

giustificato e che può anzi accrescere il valore risolutivo di una perizia di

decorso, il fatto che l'evoluzione dello stato di salute intervenuta nel

frattempo venga accertata e valutata dagli stessi periti medici che si erano

già in precedenza confrontati con la fattispecie. Tale giurisprudenza è stata

da ultimo confermata, anche in relazione all’art. 72bis OAI, con sentenza del 2

novembre 2020 (STF 9C_174/2020 consid. 7.4.5, destinata alla pubblicazione).

Spetterà, inoltre, al SAM, una volta

chiarito l’aspetto reumatologico (stabilendo quale influsso abbiano i disturbi dell’assicurata

sull’esigibilità lavorativa), effettuare una nuova valutazione globale della

capacità lavorativa residua, che tenga pure conto delle obiezioni sollevate in

proposito, in sede ricorsuale, dal legale dell’insorgente (a mente del quale le

inabilità lavorative stabilite dal reumatologo, rispettivamente dal

gastroenterologo, non vanno integrate, bensì sommate).

2.9

Quanto

agli aspetti economici ed, in particolare, alla determinazione del reddito da

valida, nella precedente sentenza di rinvio STCA 32.2019.30 del 23

gennaio 2020, il TCA aveva richiesto

all’amministrazione di chiarire se i redditi conseguiti negli anni di

attività (dapprima con il __________ e, poi, con il ristorante Trattoria __________)

risultanti dal conto individuale dell’interessata corrispondessero ad una piena

capacità lavorativa della stessa o fossero, invece, in qualche modo già

influenzati da una incapacità lavorativa.

Per

chiarire questo punto, l’Ufficio AI ha interpellato gli specialisti del SAM, i

quali, con complemento peritale del 18 marzo 2022, dopo avere riassunto

l’evoluzione dei disturbi dell’interessata risultante dagli atti medici, hanno rilevato

che “la patologia psichiatrica negli anni precedenti al 2015 non abbia più

inciso in maniera determinante sulla capacità lavorativa dell’A.”,

sottolineando “l’assenza di documenti medici che attestino diagnosi, terapie ed

evoluzione agli atti dal 2004 al 2014, o attestanti una diagnosi, terapia e

cura per una patologia psichiatrica. Inoltre ultima degenza in ambulatorio

psichiatrico nel 1998”. Sulla scorta di tali elementi, la dr.ssa __________ del

SAM ha concluso che “ricordiamo che la rendita AI va data in relazione a un

danno alla salute (che deve essere confermato) e non basta una ridotta entrata

economica” (doc. 195)

L’amministrazione

ha quindi stabilito il reddito da valida dell’assicurata prendendo in

considerazione i redditi da ella effettivamente conseguiti nel 2004, procedendo

poi agli opportuni aggiornamenti (2018, 2019).

L’insorgente

ha contestato tali conclusioni, rilevando come gli ultimi 25 anni di attività

siano sempre stati influenzati dai suoi problemi di salute. In particolare, il

legale dell’assicurata ha evidenziato quanto segue:

"

(…)

Nel 2007 vi è stata una recrudescenza a

seguito del trauma di cui al grave incidente automobilistico che l'ha tenuta

inabile al lavoro per almeno due anni interi e quindi ha ripreso

progressivamente il suo lavoro. Quindi la ricaduta del 2012 con il divorzio che

di tutta prima si è inserito in un contesto molto fragilizzato e che ha

richiesto negli anni diversi ricoveri in cliniche psichiatriche. (…)” (Doc. I)

L’Ufficio AI, nella risposta di causa,

su questo tema si è così espresso:

"

Per quel che concerne il reddito senza invalidità, l'UAl tiene a

rammentare che il SAM - nell'articolato complemento peritale del 18 marzo 2022

- ha in dettaglio esplicato le ragioni per cui l'assicurata, anteriormente ai

periodi di inabilità sanciti, non ha presentato malattie di lunga durata tali

da incidere sul suo percorso lavorativo. In specie, occorre rilevare che il SAM

(avente a disposizione molti più elementi comprovanti il decorso concreto dello

stato di salute dell'interessata) ha convincentemente illustrato le ragioni per

cui la stessa - anche nel periodo dal 2004 al 2014 - non abbia sofferto di

patologie influenti in maniera determinante sulla capacità Iavorativa. In

siffatta situazione, la scelta dell'amministrazione (già difesa nel precedente contenzioso)

di prendere in considerazione i redditi effettivamente conseguiti per

determinare il reddito senza invalidità appare rafforzata (in quanto lo stato

di salute della stessa le avrebbe permesso - se del caso in altri settori - di

acquisire dei redditi più remunerati).

Tuttavia, nella denegata ipotesi in cui

questo lodevole Tribunale non condividesse tale valutazione, l'UAl è a chiedere

che la determinazione di un reddito statistico senza invalidità venga esaminata

da un Consulente del Servizio di integrazione professionale. A mente dell'UAl, non

basta infatti essere il proprietario e direttore di una società per vedersi

riconoscere il livello 3 di qualifica (cfr. per un caso in cui è stato ritenuto

il livello 2 di un proprietario di una ditta di costruzioni la sentenza del

Tribunale federale 8C_39/2022).” (Doc. VI)

Il

TCA constata che dagli atti risulta che effettivamente, come indicato nel

ricorso, nel 2006-2007 l’assicurata è rimasta coinvolta in un tragico incidente

della circolazione della circolazione.

Dalla

perizia psichiatrica del dr. __________ emerge, infatti, che “nel 1996 dopo

aver ottenuto la licenza di gerente, apre un suo bar a __________ lavorando per

11.

anni, momento in cui è protagonista di un incidente d’auto esitato nella

morte di un operaio della strada da lei investito. Segue un periodo di

difficoltà psicologiche, che supera grazie all’aiuto di un coach esperto in

programmazione neurolinguistica” (cfr. pag. 753 inc. AI, corsivo della

redattrice).

Chiamato poi ad esprimersi in merito

alla capacità lavorativa residua dell’assicurata, il perito psichiatra si è

limitato a fornire una valutazione riguardante “il presente”, senza nulla

indicare a proposito dell’evoluzione della stessa nel tempo (cfr. pag. 759 inc.

AI, dove alla domanda “come si sviluppa nel tempo questa capacità lavorativa?”

ha risposto “non concerne”).

Ora,

ritenuto come la motivazione utilizzata dall’UAI a giustificazione della scelta

di calcolare il reddito da valida sulla base dell’effettivo reddito del 2004,

aggiornato al 2018-2019, verte sulla circostanza che nel complemento peritale

del 18 marzo 2022 il SAM “ha convincentemente illustrato le ragioni per

cui la stessa - anche nel periodo dal 2004 al 2014 - non abbia sofferto di

patologie influenti in maniera determinante sulla capacità Iavorativa”, questo

Tribunale reputa che l’assenza di una valutazione in proposito da parte del

perito psichiatra appaia come una grave lacuna, che necessita imprescindibilmente

di essere colmata.

Spetterà

quindi all’UAI, nell’ambito del presente rinvio, chiarire anche questi aspetti,

provvedendo inoltre a coinvolgere, nell’approfondimento del lato economico,

pure un Consulente del Servizio di integrazione professionale, come peraltro

suggerito dall’amministrazione stessa nella risposta di causa.

2.10

In una

sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V

210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla

giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi

di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della

conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha

pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente

una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio.

Il

TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:

"

4.4.1.1

Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen

Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer

Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der

Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer

Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende

Expertise veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das

Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten

zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei

nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte

diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren

dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von

Gerichtsgutachten (anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der

Straffung des Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die

direkte Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert

das Risiko von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person -

unzumutbaren multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die

Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die differenzierten Aufgaben und

die dementsprechend unterschiedliche funktionelle und instrumentelle

Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz

als regelmässig besser geeignet, Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen

(BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation

schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis

der Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die

Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im

Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;

vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,

derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige

Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,

bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter

praktischen noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des

Anliegens, die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen

Sachverhalts fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der

Grundlage eines Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand,

dass die MEDAS von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes

Motiv dafür. Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein

Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig

erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich

abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem

rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der

bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die

betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend

reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine

Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt

hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher

vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen

Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das

Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR

2010.

IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)

In una

sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 consid. 5.2 – dunque successiva a

quella pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione

contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati

nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa

l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice

(cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia

giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa

stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

"

Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein

Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine

Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”

In una

sentenza 8C_412/2019 del 9 luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha

rinviato la causa all’assicuratore LAINF (e non al tribunale cantonale che

aveva respinto il ricorso della persona assicurata) affinché disponesse

l’esecuzione di una perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove

esistano dubbi circa l’attendibilità e la pertinenza della valutazione del

medico fiduciario, spetta in primo luogo all’assicuratore contro gli infortuni

procedere a ulteriori atti istruttori per determinare d’ufficio i fatti

determinanti e, se del caso, assumere le prove necessarie prima di emanare la decisione

(art. 43 LPGA):

" Lorsqu’il

existe des doutes sur la fiabilité et la pertinence de l’appréciation du

médecin-conseil, il appartient en premier lieu à l’assureur-accidents de

procéder à des instructions complémentaires pour établir d’office l’ensemble

des faits déterminants et, le cas échéant, d’administrer les preuves

nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al. 1 LPGA; ATF 132 V 368

consid. 5 p. 374; arrêt 8C_401/209 du 9 juin 2020 consid. 5.3.3. et ses

références).”

(si

veda pure la STF 8C_697/2019, 8C_698/2019 del 9 novembre 2020 consid. 4.1).

Infine,

con la pronunzia 8C_445/2021 del 14 gennaio 2022 consid. 4.4, pubblicata in SVR

10/2022 UV n. 34 p. 137 ss., l’Alta Corte ha stabilito che, laddove un

tribunale cantonale determini il diritto alle prestazioni facendo capo a un

rapporto del medico curante prodotto nel quadro della procedura di opposizione,

sebbene ci si trovi in presenza di un caso di applicazione della DTF 135 V 465

che richiede l’intervento di un perito esterno, la causa deve essere rinviata

all’amministrazione, e non ai giudici di prime cure, affinché proceda a un

complemento istruttorio. È in effetti in primo luogo compito

dell’amministrazione disporre degli atti istruttori complementari volti ad

accertare d’ufficio tutti i fatti pertinenti e, se del caso, raccogliere le

prove necessarie prima di rendere la propria decisione (questo principio è

stato confermato ancora con le sentenze 8C_274/2021 del 31 marzo 2023 consid.

9.3.3; 8C_523/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 5.4 e riferimenti; 8C_731/2021

succitata consid. 4.6).

Per le

ragioni già esposte ai considerandi 2.8. e 2.9., vista la necessità di

completare gli accertamenti, il TCA ritiene che si giustifichi l’annullamento

della decisione impugnata e siano soddisfatti i presupposti per un rinvio degli

atti all’Ufficio AI affinché proceda ad una valutazione reumatologica di

decorso presso il SAM (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V 465).

In

seguito, facendo capo alle risultanze dell’accertamento esperito e alla

conseguente valutazione peritale globale dell’esigibilità lavorativa, dopo

avere pure svolto i necessari approfondimenti volti alla determinazione del

reddito da valida, l’amministrazione si pronuncerà di nuovo in merito al

diritto a prestazioni.

2.11

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni

dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena

vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281

consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti) le spese di fr. 500 sono

poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà all’insorgente, rappresentata

da un avvocato, l’importo fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per

ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ La

decisione del 20 gennaio 2023 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda

conformemente

ai considerandi.

2. Le

spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla

ricorrente fr. 2’500 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni