32.2023.21
Conferma decisione di non entrata in materia non avendo l'assicurato reso verosimile un cambiamento dello stato di salute
25 maggio 2023Italiano23 min
revisione volta ad ottenere l’aumento della rendita e confermato il diritto alla
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2023.21
BS/sc
Lugano
25 maggio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 febbraio 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 2 febbraio 2023 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. Con
decisione 6 giugno 2016 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni presentata
da RI 1, nato nel 1985 (doc. 23, se non indicato diversamente i
documenti citati si riferiscono agli atti dell’Ufficio AI prodotti con la
risposta di causa).
Nell’ambito
della seconda domanda di prestazioni presentata l’8 novembre 2016 (doc. 27),
con decisione 4 dicembre 2017 l’assicurato è stato posto al beneficio di una
mezza rendita con effetto dal 1° giugno 2017 (doc. 78, per le motivazioni cfr.
doc. 72).
A
seguito di una domanda di revisione, dopo esperimento – fra l’altro – di una
perizia bidisciplinare (psichiatrica e reumatologica) del 1° aprile 2021 a cura
del __________ (__________; doc. 132) e tenuto conto del relativo complemento
peritale 29 luglio 2021 (doc. 152), con decisione 23 agosto 2021
l’amministrazione ha negato l’aumento della rendita, confermando la mezza
rendita (doc. 154).
1.2. Nel
settembre 2022 l’assicurato ha nuovamente inoltrato una domanda di revisione
(doc. 164). Con annotazioni 28 settembre 2022 il medico SMR (Servizio medico
regionale), valutata la documentazione prodotta, non ha riscontrato alcuna
modifica delle condizioni di salute (doc. 168), motivo per cui con progetto di decisione
29 settembre 2022 l’Ufficio AI ha prospettato la non entrata in materia (doc.
167).
Con
osservazioni 16 dicembre 2022 l’assicurato – tramite l’avv. RA 1 –, contestando
il surriferito progetto di decisione ha sostenuto invece un peggioramento dello
stato di salute e della situazione lavorativa e chiesto l’entrata in materia
della domanda di revisione con assegnazione di una rendita intera (doc. 177).
Sulla
scorta della presa di posizione 25 gennaio 2023 del medico SMR in merito al
nuovo referto medico prodotto dall’assicurato (doc. 179), avallata in seguito dallo
psichiatra del SMR (doc. 180), con decisione 2 febbraio 2023 l’Ufficio AI ha
confermato la non entrata in materia sulla nuova richiesta di prestazioni
(recte: domanda di revisione).
1.3. L’assicurato,
sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha interposto il presente tempestivo
ricorso contro la suddetta decisione, chiedendone l’annullamento ed il rinvio
degli atti all’Ufficio AI affinché “esamini la fattispecie da un punto di
vista materiale e accerti quindi la modifica delle circostanze ed il suo influsso
sul diritto alle prestazioni”.
Facendo
in particolare riferimento ai rapporti del suo psichiatra curante (prodotti in
sede amministrativa), il ricorrente adduce una regressione psichica con
conseguente peggioramento della capacità lavorativa dovuta in particolare alla
perdita del posto di lavoro nel mese di dicembre 2021.
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI, riaffermando come l’assicurato non abbia
reso plausibile un peggioramento del suo stato di salute, ha chiesto la
conferma della decisione contestata e la reiezione del ricorso.
1.5. Con
osservazioni 7 aprile 2023 alla risposta di causa, la rappresentante
dell’assicurato ha ribadito la tesi ricorsuale (VIII).
1.6. Con
scritto 25 aprile 2023 l’Ufficio AI, rimandando a quanto riportato nella decisione
contestata e nella risposta di causa, ha confermato la richiesta di respingere
il ricorso (X).
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014
del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del
12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
nel
merito
2.2. Il 1° gennaio 2022 è entrata in
vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI che concerne (anche) il
diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).
Occorre
ricordare che per la disamina del diritto a una rendita di invalidità
eventualmente già insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole
generali del diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le
disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che
deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF
130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).
Tornando
alla modifica legislativa di cui sopra, si rileva che il calcolo delle rendite,
il cui diritto era sorto sotto l’egida del precedente sistema, viene effettuato
secondo il nuovo sistema se nell’ambito di una revisione il grado d’invalidità
subisce una modificazione ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA (ossia di almeno 5%
o un aumento fino al 100%) e l’assicurato, al momento dell’entrata in
vigore della modifica legislativa di cui sopra, non aveva ancora compiuto 55
anni (Disposizione transitoria lett. b cpv. 1 della modifica del 19 giugno 2020
(Ulteriore sviluppo dell’AI); cfr. anche Moser, Die Weiterentwicklung der
Invalidenvorsorge in der Ersten und Zweiten Säule - «stufenloses» Rentensystem,
vorsorgliche Leistungseinstellung, in: BVG-Tagung 2022 Aktuelle Fragen der
beruflichen Vorsorge, pag. 7).
In
tal senso il marg. 9201 CIRAI (Circolare sull’invalidità e sulla rendita
nell’assicurazione per l’invalidità, valida dal 1° gennaio 2022) prevede che “le
rendite correnti delle persone assicurate che il 1° gennaio 2022 non hanno
ancora compiuto 55 anni (persone nate negli anni dal 1967 al 2003) sono
trasferite nel nuovo sistema di rendite lineare (art. 28b LAI), se sono
adempiute le condizioni di cui all’articolo 17 LPGA (modificazione del grado
d’invalidità di almeno 5 punti percentuali)”.
Infine,
secondo il marg. no. 9102 CIRAI in merito alla determinazione del diritto
applicabile nel caso di prima concessione di rendite con quote decrescenti o a
tempo determinato e casi di revisione, prevede “che se la modifica
determinante avviene prima del 1° gennaio 2022, si applicano le disposizioni
della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021. Se la modifica determinante avviene dopo il 31 dicembre
2021, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore
dal 1° gennaio 2022. La data della modifica determinante è determinata secondo
l'articolo 88a OAI (v. N. 5500 segg.).”
Nel
caso in esame la domanda di revisione è stata inoltrata dall’assicurato, con
meno di 55 anni al 1° gennaio 2022, dopo la modifica legislativa. Non essendo
tuttavia subentrata una modifica ai sensi dell’art. 17 LPGA, fa stato il
vecchio diritto.
2.3. L’oggetto
del contendere deve essere limitato alla questione a sapere se a ragione
l’Ufficio AI non è entrato nel merito della domanda di revisione. Infatti, se
l’assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia,
il giudice esamina solo se a buon diritto l’amministrazione ha rifiutato di
entrare in materia. Se invece – ciò che non corrisponde al caso in esame – essa
ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla
questione dell’entrata in materia ma esamina materialmente se la modifica delle
circostanze resa attendibile dall’assicurato è effettivamente avvenuta (SVR
2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid.
1a).
2.4. Giusta l’art. 87 cpv. 2 OAI, rimasto invariato, se è fatta
domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado
d'invalidità o di grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto
dovuto all'invalidità è cambiato in misura rilevante per il diritto alle
prestazioni. Qualora la rendita, l'assegno per grandi invalidi o il contributo
per l'assistenza siano stati negati perché il grado d'invalidità era
insufficiente, perché non è stata riconosciuta una grande invalidità o perché
il bisogno di aiuto era troppo esiguo per avere diritto al contributo per
l'assistenza, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le
condizioni previste nel capoverso 2 (art. 87 cpv. 3 OAI).
La
giurisprudenza ha avuto modo di stabilire che l’art. 87 cpv. 3 OAI (già art. 87
cpv. 4 OAI) si applica per analogia anche
alle prestazioni reintegrative. Se, quindi, una prestazione di reintegrazione è
stata rifiutata, una nuova domanda potrà essere esaminata nel merito solo se
l'assicurato rende verosimile una modifica rilevante della situazione di fatto
tale da influire sul diritto a prestazioni (DTF 109 V 119 consid. 3a; Kieser, Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, n.
1006 pag. 185; DTF 109 V 262 consid. 3, 109 V 108 consid. 3a).
Scopo
di questo requisito è impedire che l'amministrazione debba costantemente
chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è
già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (STF
8C_716/2011 del 5 gennaio 2012; DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid.
4b con riferimenti).
A
tal proposito, nella DTF 136 V 369 (ribadita nella STF 8C_378/2020 del 21
gennaio 2021 consid. 6.2.2.) il Tribunale federale ha stabilito che la forza di
crescita in giudicato di decisioni (amministrative, su opposizione o su
ricorso) relative a prestazioni ricorrenti (come le rendite AI, cfr. pro multis
STF 9C_341/2017 del 27 settembre 2017 consid. 4.1.) nell’ambito delle
assicurazioni sociali è di principio temporalmente illimitata, estendendosi sia
ai presupposti del diritto alla specifica prestazione che ai fattori che ne
determinano l’estensione (ad esempio dal profilo temporale), a condizione che
essi si riferiscano a fattispecie conclusesi al momento della decisione.
Riservati i casi di revisione processuale o riconsiderazione, gli elementi di
motivazione della decisione cresciuta in giudicato non sono suscettibili di
riesame nell’ambito di una nuova domanda, né vi si può rinvenire, a meno che
non sussista un nuovo caso di assicurazione o la legge preveda altrimenti
(consid. 3.1.1. e seg. con molteplici rinvii giurisprudenziali e dottrinali).
Ciò comporta che se l’assicurato, pur rilevando (validi) motivi per opporsi,
rispettivamente impugnare la decisione rimane passivo, tale omissione non potrà
essere successivamente colmata, neppure appellandosi all’obbligo
dell’amministrazione di procedere ad una valutazione completa “a tutto tondo”
(ted. allseitige Prüfung) (DTF 147 V 213 consid. 6.2.2.).
Se
non vi è stata una modifica rilevante, l'amministrazione non entra nel merito
della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa
verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla
rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta
(DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108
consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der
Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pp. 84ss). La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono
soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di
salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di
salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno
hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994
in re P. P. pag. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a,
109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione è dunque
necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano
subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. Una revisione
della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della
decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non
basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia
giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del
29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).
Nella
DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l'assicurato non ha reso
verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati
d'ufficio dal giudice, non risulta applicabile. Solo se nella nuova domanda di
rendita l'assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo
tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora
prodotti o da richiedere dall'amministrazione, quest'ultima deve impartire
all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con
l'avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (cfr.
consid. 5.2.5.). Quanto precede è stato confermato anche nella recente STF
9C_576/2021 del 2 febbraio 2022 (consid. 3.2.).
Va
ancora rilevato che per quanto concerne i capoversi 2 e 3 dell’art. 87
OAI (corrispondenti ai capoversi cpv. 3 e 4 in vigore sino al 31 dicembre 2011)
è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento. Non è
necessario portare la prova piena per convincere l'amministrazione che è
subentrato un rilevante cambiamento rispetto all'ultima decisione cresciuta in
giudicato. È sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile
modifica, anche se permane la possibilità che un'analisi approfondita dimostri
che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23
aprile 2015 consid. 4.2; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3; STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa).
Più
la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla
verosimiglianza ex art. 87 cpv. 2 e 3 OAI del rilevante cambiamento;
quanto più breve è il lasso di tempo trascorso dalla decisione
precedente, tanto più rigorosamente l'amministrazione apprezzerà la
plausibilità delle allegazioni dell'assicurato. Su questo aspetto,
l’amministrazione dispone di un certo potere di apprezzamento che il giudice è
Fatti
di principio tenuto a rispettare
(DTF 109 V 114 consid. 2b, 123
consid. 3b e 264 consid. 3; STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3.1;
STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.3.; v. anche SVR
2003 IV n. 25 pag. 76).
2.5. Nel
caso che ci occupa, occorre esaminare se l’assicurato ha perlomeno reso
verosimile un cambiamento dello stato valetudinario rispetto alla precedente
decisione 23 agosto 2021 con la quale l’Ufficio AI aveva respinto la domanda di
revisione volta ad ottenere l’aumento della rendita e confermato il diritto alla
mezza rendita (doc. 154).
In
quell’occasione l’assicurato era stato sottoposto ad una perizia
bidisciplinare, d’ordine psichiatrico e reumatologico, a cura dei medici
specialisti __________ e __________. Nel rapporto 1° aprile 2021 i periti avevano
posto le seguenti diagnosi:
"
(…)
B.1 Diagnosi rilevanti con ripercussioni sulla
capacità lavorativa
Sindrome depressiva ricorrente attuale episodio di
media gravità (ICD-10 F33.1)
Disturbo d’ansia generalizzato (ICD-10 F41.1).
Disturbo di personalità misto evitante, ansioso
schizoide (ICD 10.F 61).
Sindrome lombovertebrale cronica in:
-
alterazioni degenerative
plurisegmentali del rachide lombare caudale (discopatia L4/L5 con bulging
discale ad ampio raggio con protrusione discale mediana, osteocondrosi Modic II
con protrusione discale erniaria L5-S1 paramediana a sin. determinante
conflitto con la radice di S1 nel tratto intracanalare monolateralmente);
-
esiti da decompressione microscopica
L5-S1 a sin. con sequestrectomia, il 29.9.2016;
-
disturbi statici della colonna
vertebrale (ipercifosi della dorsale alta con protrazione del capo, iperlordosi
lombare, scoliosi sinistro-convessa dorsale, destro-convessa lombare).
B.2 Diagnosi rilevanti senza ripercussioni sula
capacità lavorativa
Decondizionamento e sbilancio muscolare. (…)” (pag. 483
incarto AI)
Essi
avevano valutato una capacità lavorativa globale del 40% nell’attività svolta e
del 50% in attività adeguate, il tutto dal 13 febbraio 2020 (pagg. 495/6 inc.
AI).
Con
l’ultima domanda di revisione l’assicurato ha prodotto diversa documentazione
medica, fra cui il certificato 5 settembre 2022 e lo scritto 19 settembre 2022
dello psichiatra curante dr. Del Don, valutata dalla dr.ssa __________ del SMR
con annotazioni 28 settembre 2022. Quest’ultima ha considerato:
"
(…)
- Negli scritti dello psichiatra Dr. __________ non
esiste una diagnosi ai sensi dell’ICD10, diversa da quelle costatate in
precedenza dalla valutazione bidisciplinare SAM del 01.04.2021; per quel che
concerne la diagnosi di Modificazione della personalità dovuta a discopatia
intervertebrale lombare tipo combinato F07 si rimanda a quanto precisato sopra in
dettaglio;
- negli scritti del neurochirurgo Dr. __________ non
vengono enunciate nuove diagnosi;
- la terapia non si discosta da quella già pratica
in precedenza;
- la valutazione ambulatoriale del __________
documenta che l’A non presenza un disturbo ipo-apnoico ostruttivo in sonno. La
poligrafia è completamente normale;
- non esiste alcuna recente attestazione di ricovero
ospedaliero;
- agli atti è presente la relata di accesso al
pronto soccorso del 05.8.2022 per dolore toracico di origine extracardiaca
legato all’ansia ed alla somatizzazione, corollario del noto Disturbo d’ansia
generalizzato (ICD-10 F41.1) patito dall’A e già valutato in precedenza della
perizia bidisciplinare __________ del 01.04.2021. (…)” (pag. 612 incarto AI)
Infine,
la dr.ssa __________ ha concluso che:
"
(…) il certificato dello studio __________
del 05.09.2022 presenta un diverso apprezzamento dello psichiatra curante Dr. __________
di uno stato di salute valutato in modo completo ed esaustivo nella perizia __________
del 01.04.2021; da un punto di vista somatico è prodotta documentazione medica
senza indicazione di diagnosi che riportino di per sé influssi duraturi sulla
capacità lavorativa. (…)” (pag. 612 incarto AI)
Per
contro, con riferimento al menzionato rapporto 5 settembre 2022 del suo psichiatra
curante, l’assicurato contesta che si tratti di una diversa valutazione della
situazione psichica già presente in occasione della perizia bidisciplinare del
1° aprile 2021. Ribadisce un peggioramento dell’aspetto depressivo, in
particolare dovuto alla perdita del posto di lavoro presso il __________ di __________
(dicembre 2021) e l’impossibilità di trovare un’altra collocazione,
evidenziando inoltre il suo quasi totale isolamento sociale. A tal riguardo, il
dr. __________ ha evidenziato:
"
(…) Per quel che concerne l’aspetto
depressivo relativo all’indicatore diagnostico F33.1, possiamo denotare come i
seguenti sintomi siano presenti per un tempo ben più lungo di due settimane,
nonostante il trattamento farmacologico e psicoterapico in atto, e
rappresentano anch’essi un cambiamento importante rispetto il precedente
funzionamento, cfr. propria storia personale e lavorativa in contrapposizione
all’attuale impossibilità di essere ricollocato anche da una grande Istituzione
come è il __________ di __________, a causa del proprio malessere psichico e
dell’impossibilità di reperire un posto idoneo alle proprie condizioni di
salute. La sintomatologia che caratterizza lo stato depressivo è la seguente:
umore depresso per la maggior parte del giorno, diminuzione e perdita di
piacere per la maggior parte degli aspetti della propria vita, insonnia che ha
necessitato anche l’intervento del __________, agitazione e/o rallentamento
psicomotorio, mancanza di energia quasi ogni giorno, costanti sentimenti di
autosvalutazione e di colpa, unitamente ad una ridotta capacità di pensare e di
concentrarsi. La sintomatologia depressiva causa disagio clinicamente
significativo (si veda quanto su specificato sul funzionamento generale).
Inoltre a questo, con riferimento all’indicatore diagnostico F41.1, il paziente
vive ansia e preoccupazione eccessiva per la maggior parte dei giorni da ben
più di 6 mesi. L’ansia risulta difficilmente controllabile se non tramite
l’evitamento e produce nel paziente stati di: irrequietezza, faticabilità,
vuoti di memoria, irritabilità, tensione muscolare, alterazione del sonno ecc.,
anche questo ha contribuito a menomare il funzionamento generale e lavorativo e
tuttora inficia il paziente in toto.
Si coglie l’occasione per precisare alcuni dei recenti
avvenimenti che si inseriscono come elemento oggettivo che sostiene quanto su
specificato, di fatto il paziente è stato recentemente ricoverato in PS per un
personale sospetto di IMA poi dai colleghi diagnosticato come stato conversivo
dovuto alle proprie esacerbazioni a carattere ansioso. Ha bruscamente troncato
gli unici rapporti sociali esistenti e continuativi nella sua vita, i quali
venivano intrattenuti con i propri genitori, a seguito di un recente aspro
litigio, secondario alla propria rarefatta e, su descritta, tolleranza alla
frustrazione.
Ciò che a livello psicodinamico può essere inquadrato
come l’elemento che ha traumatizzato in forma definitiva la già precaria
struttura psichica del Signor RI 1, lo possiamo trovare quand’egli ha riportato
alla nostra ed alla Sua attenzione, Lodevole Avvocato, gli accadimenti intercorsi
in un ristorante di __________ con un ex collega del __________ di __________.
In quell’occasione, a seguito di un oneroso trattamento psichiatrico e
psicoterapico, il paziente tentava di mettere in atto un, seppur minimo,
reinserimento nel contesto sociale. Purtuttavia si è trovato nella condizione
di subire reiterati insulti dal suddetto, i quali hanno determinato poi l’intervento
legale da parte Sua e l’intervento delle risorse umane del __________ di __________.
Questo ha segnato definitivamente lo stato di salute del paziente,
annoverandosi come trauma psichico, inserito nel contesto dei già numerosi
precedenti da egli riferitici, e tutt’oggi viene presentato nei vari colloqui
come dal Signor RI 1 definito “il mio punto di rottura con la società”. (…)”
(pag. 599-600 incarto AI)
Lo
psichiatra curante ha concluso per una totale inabilità lavorativa.
Ora,
quanto sopra rilevato dallo psichiatra curante in merito alla componente
depressiva del suo cliente era stato già sostanzialmente evidenziato
nell’ambito della perizia bidisciplinare __________. La perita psichiatra aveva
infatti in particolare osservato:
"
(…) La persistenza del disturbo
depressivo è mantenuta dalla presenza del disturbo di personalità evitante/schizoide/ansioso,
che ha favorito la cronicizzazione della sintomatologia, in particolar modo per
quanto riguarda la sintomatologia apatica e anergica. Il funzionamento
pre-morboso dell’A. si connota per le limitazioni dettate dal disturbo di personalità,
sia evitante che schizoide che lo hanno portato a costruire poche relazioni
interpersonali, a sperimentare sentimenti di inadeguatezza, ipersensibilità al
giudizio negativo. Tali aspetti tendono a sovrapporsi agli elementi depressivi
presenti, mimandone anche i sintomi. L’A., infatti, ripercorrendo la sua
storia, non si è mostrato una persona propositiva, energica, ha sempre scelto
attività per lo più solitarie, non ha mai coltivato grandi amicizie o relazioni
affettive., non ha mostrato mai di trovare piacere se non in poche attività,
non ha mai avuto grandi amici o confidenti stretti, dimostra elementi evitanti
di personalità quali un’inibizione nelle situazioni interpersonali nuove per un
senso d0inadeguatezza, si preoccupa di essere criticato o rifiutato in
situazioni sociali, tanto da essere anche inibito nella relazione per il timore
di essere umiliato o ridicolizzato. (…)” (pag. 468 incarto AI)
Va
poi rimarcato che, benché il curante ritenga essere intervenuto un
peggioramento, egli ha riportato le stesse diagnosi riscontrate dalla dr.ssa __________
nella summenzionata perizia bidisciplinare __________.
Invece,
in merito alla diagnosi di “modificazione della personalità dovuta a
discopatia intervertebrale lombare tipo combinato F07” posta dallo
psichiatra curante, nella perizia bidisciplinare (pagg. 26/7) la dr.ssa __________,
scartando tale diagnosi, aveva convincentemente evidenziato:
"
(…) Non trovo invece i criteri per
una diagnosi di disturbo organico di altro tipo a carico della personalità o
del comportamento dovuto a malattia, danno disfunzione cerebrale (F07.8), come
attestato dallo psichiatra curante. Infatti, l’A. mostra delle caratteristiche
premorbose, quindi antecedenti allo sviluppo della problematica reumatologica,
che soddisfano i criteri per la presenza di un disturbo di personalità, non vi
sono dati anamnestici nè durante il colloquio, nè nella documentazione agli
atti, che dimostrino che vi siano state delle modificazioni della personalità
successive alla problematica organica. Le difficoltà relazionali erano infatti
già presenti durante l’apprendistato e durante i periodi precedenti al 2015,
che l’avevano portato a un cambio a livello lavorativo e aveva anche difficoltà
a lavorare con lo stesso genitore, in un lavoro che non appariva adeguato
rispetto alle caratteristiche di personalità (un lavoro di vendita, che quindi
necessitava di competenze relazionali e interpersonali intatte. (…)” (pag.
468-469 incarto AI)
Lo
psichiatra curante non ha del resto indicato una diversa terapia farmacologica
rispetto al passato.
L’assicurato
sostiene inoltre che l’attuale peggioramento era stato anche paventato dalla
dr.ssa __________, in particolare allorquando la perita aveva osservato:
"
(…) Se l’A. non verrà adeguatamente
sostenuto nel mantenimento e implementazione delle sue competenze
sociali/relazionali vi è il serio rischio di andare incontro a una regressione
psichica dettata non tanto dalla problematica depressiva, ma piuttosto dagli
aspetti di personalità, che devono essere quindi contrastati, soprattutto per
quanto riguarda l’aspetto evitamento. (…)” (pag. 471 incarto AI)
Quanto
surriferito non permette di rendere verosimile un’intervenuta modifica dello
stato di salute. Si tratta semplicemente di una previsione di un’eventuale
regressione psichica nella misura in cui l’assicurato non dovesse continuare a
ricevere un adeguato sostegno (psicologico/psichiatrico) per mantenere ed
implementare le sue competenze sociali e relazionali. Orbene, da un lato
l’assicurato risulta beneficiare ancora di un sostegno da parte del suo
psichiatra curante, dall’altro una regressione non è stata resa verosimile.
Da
ultimo, va evidenziato che dal certificato medico 6 dicembre 2022 della dr.ssa __________,
medico curante (prodotto durante la procedura amministrativa), non risulta una
modifica dello stato di salute dal punto di vista somatico valutato dal dr. __________
nell’ambito della perizia bidisciplinare. A tal riguardo, con annotazioni 25
gennaio 2023 la dr.ssa __________ ha convincentemente rilevato:
"
(…) La curante di base Dr.ssa __________
si limita a riassumere la sintomatologia presentata dall’A, a ricordare nel
maggio 2022 e nell’ottobre 2022 le ennesime recidive algiche presentate dall’A
stesso che hanno necessitato di infiltrazioni con cortisone ed anestetico, così
come già avvenuto periodicamente in passato e come verosimilmente potrebbe
anche in futuro, stante la natura dei disturbi patiti dall’A.
Osservazioni
La curante di base non pone una nuova diagnosi ai sensi
dell’ICD10, non conduce un esame obiettivo sull’A che evidenzi un peggioramento
rispetto a quanto valutato dai periti nella loro valutazione bidisciplinare del
01.04.2021; non formula la prescrizione di una nuova terapia farmacologica
diversa da quella fino ad ora assunta.
Ancora attualmente non esiste alcuna recente
attestazione di ricovero ospedaliero; non esiste alcuna recente visita
specialistica nè l’esecuzione di approfondimenti paraclinici e strumentali.
(…)” (pag. 650-651 incarto AI)
Va
infine fatto presente che, con annotazioni 1° febbraio 2023 lo psichiatra del
SMR dr. __________ ha confermato “…il contenuto dell’annotazione della
Dr.ssa __________, la quale ne aveva preventivamente discusso con me
nell’ambito psichiatrico“ (doc. 180).
In
conclusione, visto quanto sopra, le refertazioni presentate dall’assicurato non
rendono verosimile un rilevante cambiamento dello stato del suo stato salute (per
rapporto all’ultima valutazione effettuata dall’amministrazione nell’ambito
della decisione 23 agosto 2021) tale da influire sulla perdita di guadagno. Ne
consegue che, richiamato l’art. 87 cpv. 2 OAI e la giurisprudenza indicata
(cfr. supra consid. 2.4.), è a ragione che l’Ufficio AI, sulla scorta delle succitate
annotazioni dei medici SMR non è entrato nel merito della domanda di revisione.
2.6. Visto
tutto quanto precede, la decisione impugnata merita conferma mentre il ricorso
va respinto.
2.7. Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile
in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione
con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021)
la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in
caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese di fr. 500 sono poste a carico
dell’insorgente.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione
impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario di
Camera
giudice
Raffaele Guffi Gianluca Menghetti