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Decisione

32.2023.22

Riduzione rendita retroattivamente non avendo l'assicurata annunciato nuovi redditi da attività lucrativa ed ordine di restituzione di prestazioni indebitamente percepite

19 giugno 2023Italiano45 min

riduzione delle rendite facendo riferimento al fatto che l’interessata non abbia

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2023.22

BS/sc

Lugano

19 giugno 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 24 febbraio 2023 di

RI 1

contro

le decisioni del 25 gennaio 2023

emanate da

Ufficio assicurazione

invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione

federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1,

classe 1975, da ultimo professionalmente attiva quale cameriera, con otto

decisioni 22 marzo 2013 è stata posta dall’Ufficio AI al beneficio delle

seguenti rendite:

Ø

rendita intera dal 01.11.2004 (con versamento dal 01.04.2005) al

30.6.2005 (grado AI 100%

Ø

¼ di rendita dal 01.07.2005 al 31.01.2006 (grado AI 48%)

Ø

rendita intera dal 01.02.2006 al 31.08.2006 (grado AI 100%)

Ø

¼ di rendita dal 01.05.2007 al 31.03.2008 (grado AI 47%)

Ø

¼ di rendita dal 01.04.2008 al 30.06.2009 (grado AI 48%)

Ø

rendita intera dal 01.07.2009 al 28.02.2010 (grado AI 100%)

Ø

¼ di rendita dal 01.03.2010 al 31.12.2010 (grado AI 48%)

Ø

mezza rendita dal 01.01.2011 (grado AI 58%)

(doc.

133- 140; per le motivazioni cfr. doc. 132; se non indicato

diversamente i documenti citati si riferiscono agli atti dell’Ufficio AI

prodotti con la risposta di causa).

Il ricorso

inoltrato dall’assicurata è stato accolto dal TCA con sentenza 18 febbraio 2014

(inc. 32.2013.97). Annullate le surriferite decisioni, questa Corte aveva riconosciuto

il diritto alle seguenti prestazioni:

Ø

rendita intera dal 1° aprile 2005 al 30 giugno 2005

Ø

mezza rendita dal 1° luglio 2005 al 31 gennaio 2006

Ø

rendita intera dal 1° febbraio 2006 al 31 luglio 2006

Ø

un quarto di rendita dal 1° agosto 2006 al 31 luglio 2007

Ø

mezza rendita dal 1° agosto 2007 al 30 giugno 2009

Ø

rendita intera dal 1° luglio 2009 al 31 gennaio 2010

Ø

mezza rendita dal 1° febbraio 2010 al 31 dicembre 2010

Ø

tre quarti di rendita dall'1° gennaio 2011 in avanti.

Di

conseguenza, in data 16 maggio 2014 l’Ufficio AI ha emesso le relative

decisioni concernenti le prestazioni stabilite dal TCA (doc. 163 – 171).

Con

comunicazioni datate 15 aprile 2015 (doc. 186) e 25 gennaio 2017

(doc. 203) l’amministrazione ha confermato i tre quarti di rendita.

1.2. Nel

giugno 2022 l’Ufficio AI ha avviato d’ufficio una procedura di revisione. Dal

relativo questionario, compilato e firmato dall’assicurata il 20 giugno 2022

(doc. 211), l’amministrazione ha preso conoscenza di un contratto stipulato con

la società __________ a partire dal 19 novembre 2018 (cfr. doc. 210) e di

salari percepiti nel 2021 dalla __________ (cfr. attestato di salario 2 marzo

2022 in doc. 209).

Dopo

aver accertato uno stato di salute stazionario (cfr. annotazione 26 agosto 2022

del SMR, doc. 218), l’amministrazione ha in seguito proceduto alla

determinazione del grado d’invalidità prendendo fra l’altro in considerazione,

quali redditi da invalida, i salari conseguiti dall’assicurata dal 2019 al 2021

(doc. 219 e 220). Dal raffronto dei redditi è risultata una mezza rendita, per

un grado d’invalidità del 54%, dal 1° dicembre 2018 e dal 1° gennaio 2020

sempre una mezza rendita, ma con un grado d’invalidità del 55%.

Non

avendo l’assicurata notificato i nuovi redditi percepiti, violando quindi il

suo obbligo d’informazione, l’amministrazione ha prospettato, con progetto di

decisione 28 novembre 2012, la riduzione degli attuali tre quarti di rendita a

metà rendita e la relativa restituzione di quanto indebitamente percepito,

ossia un quarto di rendita, il tutto con effetto retroattivo dal 1° dicembre

2018 (doc. 222).

Con

osservazioni 12 dicembre 2022 l’assicurata ha contestato la determinazione dei

redditi da invalida effettuata dall’amministrazione, apportando le proprie

correzioni (pag. 751 inc. AI).

Con due

decisioni 25 gennaio 2023 l’Ufficio A ha confermato la riduzione dei tre quarti

di rendita con decorrenza dal 1° dicembre 2018 e determinato le richieste di

restituzione di fr. 6'093 per le rendite indebitamente percepite dal 1°

dicembre 2018 al 31 dicembre 2019 e di fr. 17'465 pari alle rendite versate in

eccesso dal 1° gennaio 2020 al 31 gennaio 2023. L’amministrazione ha anche

precisato che un eventuale ricorso non avrà effetto sospensivo.

1.3. Con il

presente ricorso l’assicurata ha tempestivamente impugnato al TCA la decisione

25 gennaio 2023, chiedendone l’annullamento. Rileva innanzitutto di essere stata

totalmente inabile al lavoro dal 28 settembre 2020 al 23 marzo 2021. Contesta nuovamente

la determinazione dei redditi fissati dall’Ufficio AI. Evidenzia a tal

proposito che nella sentenza 18 febbraio 2014 ai fini del reddito da valida

questo Tribunale aveva preso in considerazione i dati statistici, livello di competenze

3 (conoscenze professionali qualificate) maggiori di quelli presi in

considerazione nelle decisioni impugnate, ossia quelli relativi al livello 4

(attività semplici e ripetitive). Postula pertanto il ricalcolo dei gradi

d’invalidità. Chiede altresì di essere posta al beneficio dell’assistenza

giudiziaria (recte: dispensa dal pagamento delle spese di procedura) trovandosi

in una precaria situazione finanziaria.

1.4. Con scritto

13 marzo 2023 l’Ufficio AI ha informato il TCA di aver riesaminato le decisioni

contestate mediante emissione di una nuova pronunzia dello stesso giorno (V).

Con la

nuova decisione 13 marzo 2023 l’amministrazione ha stabilito:

Ø

la riduzione della rendita d’invalidità (da tre quarti a mezza)

con effetto retroattivo dal 01.01.2019 al 31.12.2021

Ø

l’attribuzione di una rendita intera d’invalidità (grado AI pari

al 100%) dal 01.12.2020 al 30.06.2021

Ø

aumento della rendita AI dal 01.10.2022 in poi con un grado

d’invalidità del 65%

Ø

restituzione di ¼ di rendita d’invalidità dal 01.01.2019 al

30.11.2020 rispettivamente dal 01.07.2021 al 31.12.2021.

1.5. Invitata

dal TCA a prendere posizione in merito alle nuove decisioni, con scritto 25

marzo 2023 l’assicurata ha nuovamente contestato i redditi da valida presi in

considerazione dall’amministrazione. Contesta inoltre di aver sottaciuto

l’esistenza del nuovo contratto di lavoro, avendone in effetti personalmente

informato l’Ufficio AI nel formulario di revisione. Rileva infine di aver

sottoscritto “proforma ed in tutta buona fede” il contratto con la

società __________ precisando che “le condizioni lavorative non hanno

minimamente subito alcuna variazione, nonostante la mia buona volontà a causa

delle mie condizioni di lavoro” (VII). Essa ha pertanto chiesto “l’annullamento

di tutta questa procedura”.

L’assicurata

ha anche allegato al ricorso quattro decisioni datate 22 marzo 2023 con le

quali, annullate le decisioni del 25 gennaio 2023, l’Ufficio AI ha fissato le

nuove prestazioni come da decisione 13 marzo 2023, compensando le nuove rendite

con quelle già versate e determinato l’importo da restituire (VII 1-4).

1.6. Da

ultimo, con osservazioni 6 aprile 2023 l’Ufficio AI rileva come l’assicurata

non abbia tempestivamente e spontaneamente informato del contratto di lavoro stipulato

con effetto dal 19 novembre 2018, ma solo con il formulario di revisione

compilato il 20 giugno 2022, contravvenendo quindi al suo obbligo

d’informazione. Rileva al riguardo che nelle precedenti decisioni/comunicazioni

è espressamente indicato l’obbligo di comunicare “il cambiamento delle

entrate o delle condizioni patrimoniale p. es. inizio o cessazione di

un’attività lucrativa”, evidenziando inoltre come il pensum lavorativo concordato

del 50% quale cameriera risulti maggiore della sua capacità lavorativa

medico-teorica.

1.7. Su

richiesta del TCA, il 30 maggio 2023 l’assicurata ha prodotto il certificato

municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria con la relativa

documentazione (XII).

considerato in

diritto

in

ordine

2.1. A norma

dell'art. 6 cpv. 1 Lptca l'autorità amministrativa può, fino all'invio della

sua risposta, riesaminare la decisione impugnata. Essa notifica immediatamente

una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale (art. 6 cpv. 2

Lptca). Quest'ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non sia

divenuto senza oggetto per effetto della nuova decisione. Se la stessa si fonda

su elementi di fatto o di diritto notevolmente differenti, il Giudice delegato

assegna al ricorrente un termine di 10 giorni per prendere posizione (art. 6

cpv. 3 Lptca). Questa norma ricalca sostanzialmente l’art. 53 cpv. 3 LPGA che

prevede che “l’assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione

su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all’invio del

suo preavviso all’autorità di ricorso”

Secondo

dottrina e giurisprudenza, una decisione pendente lite mette fine alla vertenza

(e costituisce quindi la base per lo stralcio dai ruoli della procedura

ricorsuale; sul punto cfr. Bosshardt/Kölz/Röhl, Kommentar zum

Verwaltungsrechts-pflegegesetz des Kantons Zürich, 1999, pag. 737) solo nella

misura in cui corrisponde alle richieste del ricorrente. Il litigio sussiste

quindi nella misura in cui la nuova decisione non regola tutte le questioni nei

sensi voluti dall'insorgente; in tal caso l’autorità di ricorso deve entrare

nel merito di quanto è rimasto indeciso, senza che l'insorgente debba impugnare

il nuovo atto amministrativo (DTF 127 V 233 consid. 2.b/bb/, 113 V 237; RCC 1992 pag. 123 consid. 5c; Kieser, ATSG

Kommentar, 2020, art. 53 n. 90 pag. 988). Infatti la nuova decisione è considerata impugnata (“mit angefochten”)

unitamente a quella contestata con il ricorso. Il giudice non può entrare nel

merito di un ricorso nel frattempo inoltrato (a titolo cautelativo) contro la

nuova decisione, ma deve considerarlo come proposta di giudizio (Pfleiderer in:

Waldmann/Weissenberger (Hrsg.), VwVG Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das

Verwaltungsverfahren, 2009, ad art. 58 n. 46, pag. 1172 con riferimenti

dottrinali e giurisprudenziali; Schlauri, Die Neuverfügung lite pendente in der

Rechtsprechung des EVG, in: Schaffauser/Schlauri (Hrsg.), Aktuelle Rechtsfragen

der Sozialversicherungspraxis, Schriftenreihe IRP-HSG, 2001, pagg. 193 e 210).

Rimangono tuttavia riservate le situazioni soggette alla protezione della buona

fede (in argomento: cfr. STF 9C_809/2013 del 31 gennaio 2013). Infine, nel caso

di incertezze o insicurezze a sapere se le richieste ricorsuali corrispondano

pienamente alla nuova decisione in modo tale da rendere priva di oggetto la

procedura di ricorso, alle parti – ai fini del loro di diritto di essere

sentito – va concesso uno scambio di allegati (Pfleiderer, op. cit., ad art. 58

n. 48, pag. 1172 con riferimenti).

Nella

fattispecie in esame, le decisioni 13 e 22 marzo 2023 rese pendente lite dall’Ufficio

AI non mettono fine alla vertenza in quanto non corrispondono alle richieste dell’assicurata

(cfr. consid. 1.5), la quale ha chiesto “l’annullamento di tutta questa

procedura”.

Il

Tribunale deve pertanto entrare nel merito della lite, ritenuto che oggetto del

contendere rimangono le decisioni 25 gennaio 2023 con le quali

l’amministrazione ha ridotto da tre quarti a metà la rendita dell’assicurata e

chiesto la restituzione di quanto indebitamente versato, il tutto con effetto

retroattivo dal 1° dicembre 2018. Le nuove decisioni 13 marzo 2023 e 22 marzo

2023 vanno pertanto trattate come proposte di giudizio.

nel

merito

2.2. Il 1°

gennaio 2022 è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI

che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

Occorre

ricordare che per la disamina del diritto a una rendita di invalidità

eventualmente già insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole

generali del diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le

disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che

deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF

130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).

Tornando

alla modifica legislativa di cui sopra, si rileva che il calcolo delle rendite,

il cui diritto era sorto sotto l’egida del precedente sistema, viene effettuato

secondo il nuovo sistema se nell’ambito di una revisione il grado d’invalidità

subisce una modificazione ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA (ossia di almeno 5%

o un aumento fino al 100%) e l’assicurato, al momento dell’entrata in

vigore della modifica legislativa di cui sopra, non aveva ancora compiuto 55

anni (Disposizione transitoria lett. b cpv. 1 della modifica del 19 giugno 2020

(Ulteriore sviluppo dell’AI); cfr. anche Moser, Die Weiterentwicklung der

Invalidenvorsorge in der Ersten und Zweiten Säule - «stufenloses» Rentensystem,

vorsorgliche Leistungseinstellung, in: BVG-Tagung 2022 Aktuelle Fragen der

beruflichen Vorsorge, pag. 7).

In tal

senso il marg. 9201 CIRAI (Circolare sull’invalidità e sulla rendita

nell’assicurazione per l’invalidità, valida dal 1° gennaio 2022) prevede che

“le rendite correnti delle persone assicurate che il 1° gennaio 2022 non hanno

ancora compiuto 55 anni (persone nate negli anni dal 1967 al 2003) sono

trasferite nel nuovo sistema di rendite lineare (art. 28b LAI), se sono

adempiute le condizioni di cui all’articolo 17 LPGA (modificazione del grado

d’invalidità di almeno 5 punti percentuali)”.

Secondo

il marg. no. 9102 CIRAI in merito alla determinazione del diritto applicabile

nel caso di prima concessione di rendite con quote decrescenti o a tempo

determinato e casi di revisione, prevede “che se la modifica determinante

avviene prima del 1° gennaio 2022, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI

nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021. Se la modifica determinante

avviene dopo il 31 dicembre 2021, si applicano le disposizioni della LAI e

dell’OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022. La data della modifica

determinante è determinata secondo l'articolo 88a OAI (v. N. 5500 segg.).”

Ai

sensi della cifra marginale 9200 CIRAI, le rendite correnti delle persone

assicurate che il 1° gennaio 2022 hanno già compiuto 55 anni (uomini nati negli

anni dal 1957 al 1966; donne nate negli anni dal 1958 al 1966) rimangono nel

vecchio sistema di rendite anche in caso di revisione del diritto alla rendita.

A queste persone restano pertanto applicabili le disposizioni legali nel tenore

in vigore fino al 31 dicembre 2021.

Infine,

secondo il marg. no. 9103 CIRAI, nel caso di una persona assicurata che ha

compiuto i 55 anni il 1° gennaio 2022, le disposizioni della LAI e dell'OAI

nella loro versione valida fino al 31 dicembre 2021 si applicano fino

all'estinzione o alla soppressione del diritto alla rendita.

Nel

caso concreto, con le decisioni contestate la modifica del diritto alla rendita

(rispettivamente la riduzione da tre quarti a metà rendita) è stata fatta

risalire retroattivamente al 1° novembre 2018, quindi prima della novella

legislativa e di conseguenza andrebbe applicato il diritto in vigore sino al 31

dicembre 2021. Tuttavia, ritenuto che, come verrà esposto nel prosieguo, dal 1°

gennaio 2022 l’assicurata, classe 1975, presenta un grado d’invalidità del 65%

e non avendo in quel giorno ancora compiuto 55 anni, è applicabile il nuovo

diritto. In tal senso va ricordato che il marg. 9201 CIRAI prevede che “le

rendite correnti delle persone assicurate che il 1° gennaio 2022 non hanno

ancora compiuto 55 anni (persone nate negli anni dal 1967 al 2003) sono

trasferite nel nuovo sistema di rendite lineare (art. 28b LAI), se sono

adempiute le condizioni di cui all’articolo 17 LPGA (modificazione del grado

d’invalidità di almeno 5 punti percentuali)”.

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

2007, p. 1411, n. 46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità

al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o

parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che

entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o

psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle

misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo

l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. La nozione

d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere

giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art.

28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua

capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può

essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti

d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro

(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole

interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al

40%.

L'art. 28

cpv. 2 LAI, nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2021, prescriveva che

gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al

70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

L'art.

28b LAI (Determinazione dell’importo della rendita), in

vigore dal 1° gennaio 2022, prescrive che l’importo della rendita è determinato

quale quota percentuale di una rendita intera (cpv. 1). Il cpv. 2 dispone che

se il grado d’invalidità è compreso tra il 50 e il 69 per cento, la quota

percentuale corrisponde al grado d’invalidità. Il cpv. 3 prevede che se il

grado d’invalidità è uguale o superiore al 70 per cento, l’assicurato ha

diritto a una rendita intera. Infine, il cpv. 5 stabilisce che se il grado

d’invalidità è inferiore al 50 per cento, si applicano le quote percentuali ivi

indicate.

Ai sensi

dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere

determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante

la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle

affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza

citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V

136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo

la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

Il

nuovo art. 28a cpv. 1 LAI (Valutazione del grado d’invalidità), in vigore dal

1. gennaio 2022, stabilisce che per valutare il grado d’invalidità di un

assicurato che esercita un’attività lucrativa si applica l’articolo 16

LPGA e che il Consiglio federale definisce i redditi lavorativi determinanti

per la valutazione del grado d’invalidità e i fattori di correzione

applicabili.

In

merito al confronto dei redditi, il nuovo art. 25 OAI, anch’esso in vigore dal

1. gennaio 2022, stabilisce tra l’altro che “i redditi lavorativi determinanti

secondo l’articolo 16 LPGA vanno stabiliti su una base temporale identica

e tenendo conto del mercato del lavoro in Svizzera” (cpv. 2) e che se per la

determinazione dei redditi lavorativi determinanti si impiegano valori

statistici “vanno presi come riferimento i valori centrali della Rilevazione

della struttura dei salari (RSS) dell’Ufficio federale di statistica. Possono

essere impiegati altri valori statistici, se nel singolo caso il reddito non

figura nella RSS. Vanno utilizzati valori indipendenti dall’età e differenziati

a seconda del sesso” (cpv. 3), dovendosi inoltre adeguare i valori statistici

“in funzione della durata di lavoro normale nelle aziende secondo le divisioni

economiche e dell’evoluzione dei salari nominali” (cpv. 4).

2.4. Ai sensi

dell’art. 17 cpv. 1 LPGA, nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2021, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una

modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà,

per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o

su richiesta.

Dal

1° gennaio 2022 l’art. 17 cpv. 1 LPGA prevede che per il futuro la

rendita d’invalidità è aumentata, ridotta o soppressa, d’ufficio o su

richiesta, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita:

-

subisce una modificazione di almeno cinque punti percentuali (lett. a) o

-

aumenta al 100 per cento (lett. b).

Con

l’introduzione della soglia del 5% previsto dall’art. 17 cpv. 1 lett. a LPGA

“s’intende

evitare che modifiche molto modeste della situazione reddituale comportino una

riduzione della rendita. In tal modo sarà raggiunto anche lo scopo del vigente

articolo 31 capoverso 1 LAI, che sarà dunque abrogato (cfr. il relativo

commento). Per un grado d’invalidità del 66 per cento, ad esempio, in futuro si

procederebbe a una revisione solo se il grado d’invalidità passasse almeno al

71 per cento, mentre non si procederebbe ad alcuna revisione se esso scendesse

al 62 per cento. Si procederebbe a una revisione della rendita anche nel caso

in cui il grado d’invalidità di un assicurato scendesse dal 43 al 38 per cento

o meno, mentre lo stesso assicurato continuerebbe a ricevere la sua rendita

invariata (senza alcuna revisione) se la sua situazione migliorasse e il suo

grado d’invalidità diminuisse di meno del 5 per cento. Nel caso contrario,

ossia se esso aumentasse almeno al 40 per cento (p. es. dal 38 al 41 %), il

diritto a prestazioni sarebbe esaminato nel quadro di una nuova richiesta di

prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI) e non di una revisione del diritto alla

rendita. In un tal caso, il fatto che il grado d’invalidità subisca una

variazione inferiore a cinque punti percentuali non impedirebbe la concessione

della rendita AI ”[ Messaggio concernente la modifica della legge federale

sull’assicurazione per l’invalidità (Ulteriore sviluppo dell’AI), FF 2017 pag.

2337).

Riguardo

alla lett. b dell’art. 17 cpv. 1 LPGA, nel citato Messaggio (FF 2017 pag. 2337)

il Consiglio federale ha rilevato che “è necessario prevedere

un’eccezione alle regole di base formulate alla lettera a, poiché altrimenti le

persone con un grado d’invalidità compreso tra il 96 e il 99 per cento non

potrebbero più ottenere una rendita intera, anche se la loro situa-zione di

salute peggiorasse a tal punto da impedire loro l’esercizio di qualsiasi

attività lucrativa. Questa regolamentazione è importante per l’AINF e l’AM, ma

irrilevante per l’AI, poiché quest’ultima contempla il diritto a una rendita

intera già per un grado d’invalidità nettamente inferiore (art. 28b cpv. 3

D-LAI)”.

L’art.

17 cpv. 2 LPGA prevede che ogni altra prestazione durevole accordata in virtù

di una disposizione formalmente passata in giudicato è, d’ufficio o su

richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni che l’hanno

giustificata hanno subito una notevole modificazione.

Qualsiasi cambiamento

importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e,

quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17

LPGA.

La rendita può essere

oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello

stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di

guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una

modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure

DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice

valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste

sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi

dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per stabilire in una

situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista

temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della

decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia

della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108).

Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima

decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).

Se la capacità al guadagno

dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento

determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo

si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza

interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a

cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,

occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non

appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2

OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della

rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione

limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

Circa

gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad

un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI stabilisce che

l’aumento della rendita, dell’assegno per grandi invalidi o del contributo per

l’assistenza avviene al più presto: se l’assicurato ha chiesto la revisione a

partire dal mese in cui la domanda è stata inoltrata (lett. a); se la revisione

ha luogo d’ufficio, a partire dal mese in cui è stata prevista (lett. b); se

viene costatato che la decisione dell’ufficio AI, sfavorevole all’assicurato,

era manifestamente errata, a partire dal momento in cui il vizio è stato

scoperto (lett. c).

L’art.

88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della

rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il

primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione. L’art.

88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della

rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente

dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione

illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato

o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente

dall’articolo 77 OAI.

Per stabilire

in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista

temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della

decisione formale iniziale con quelli esistenti nell'istante della pronuncia

della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; DTF 133 V

108; cfr. Valterio, Commentaire – Loi fédérale sur

l’assurance-invalidité (LAI), 2018, art. 31 n.16, pag. 502). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a

confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262). Determinante è l'ultima decisione cresciuta in

giudicato, fondata su un esame materiale del diritto alla rendita (SVR 2021 IV

N. 2).

La costante

giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non

solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso

sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto

invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subìto un

cambiamento importante (DTF 130 V 349 consid. 3.5; DTF 113 V 275 consid. 1a;

DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b; DTF 109 V 116; DTF 105 V 30; RCC

1989 p. 323).

2.5. Nel caso

concreto, trattandosi di una revisione della rendita, dal punto di vista

temporale va confrontata la situazione presente al momento delle decisioni 16

maggio 2014 dell’Ufficio AI conseguenti alla STCA 32.2013.97, con la decisione

contestata 25 gennaio 2023. Non rilevanti ai fini del paragone temporale sono

invece le comunicazioni 15 aprile 2015 e 25 gennaio 2017 che hanno

semplicemente confermato i tre quarti di rendita (cfr. consid. 1.1).

Ora, da

un attento esame degli atti questo TCA non può confermare le decisioni

contestate, ma deve aderire alle proposte di giudizio contenute nelle (nuove) decisioni

del 13 marzo 2023 e del 22 marzo 2023 e questo per i seguenti motivi.

2.6. Per quel

che concerne l’aspetto medico, lo stato di salute dell’assicurata, valutato

nell’ambito della procedura di revisione sfociata nell’emissione della

pronunzia contestata, è rimasto invariato.

Infatti,

sulla base della documentazione raccolta, con rapporto 26 agosto 2022 il dr. med.

__________ del SMR ha concluso per uno stato di salute stazionario, presentando

l’assicurata un’inabilità lavorativa del 60% sia nell’abituale professione di

cameriera che in altre attività sostitutive (doc. 218).

Tuttavia,

dal 28 settembre 2020 al 23 marzo 2021 l’assicurata ha presentato un’inabilità

lavorativa del 100% così come attestato dalla dr.ssa __________ a __________ (cfr.

“tessera malattia” in pag. 614 in AI) e dall’ex datore di lavoro (cfr. il

relativo questionario non datato, punto no. 7 a pag. 636 inc. AI).

Pertanto,

diversamente dalle decisioni contestate, dal 1° dicembre 2020 al 30 giugno 2021

(tre mesi rispettivamente dal peggioramento delle rilevanti condizioni di

salute e miglioramento delle stesse; cfr. art. 88a cpv. 1 e 2 OAI; cfr. consid.

2.4) l’assicurata ha diritto ad una rendita intera, come da proposta della

decisione 13 marzo 2023.

2.7. Dal profilo economico va ricordato

che solo al momento della ricezione del formulario di revisione avvenuto il 21

giugno 2022 (cfr. consid. 1.2) l’Ufficio AI ha preso conoscenza del contratto

di lavoro e dei salari mai dichiarati dall’assicurata (cfr. anche consid.

2.8.2), circostanza, questa, rimasta incontestata.

Per quel che concerne la

determinazione del grado d’invalidità, la riduzione delle rendite e la

restituzione di quelle indebitamente percepite, nella decisione 13 marzo 2023

l’Ufficio AI ha rilevato:

"

(…) Ora, come rettamente evidenziato in sede di ricorso davanti al TCA,

il calcolo effettuato dall'amministrazione non risulta corretto e va pertanto

modificato secondo quanto verrà esposto qui di seguito.

In primo luogo, per quanto riguarda il

reddito da valido, lo stesso va cifrato riferendosi al livello di qualifica 3

(che corrisponde sostanzialmente al livello di competenze 2 secondo la

"nuova" Tabella TA1 tirage skill level) e non al livello di qualifica

4 (che corrisponde sostanzialmente al livello di competenze 1 secondo la

"nuova" Tabella TA1 tirage skill level).

In effetti, all'interno della sentenza 18

febbraio 2014 (cresciuta in giudicato) emanata dal TCA (cfr. il consid. 2.5.2),

si legge che:

" (...)

Avendo la ricorrente conseguito il diploma di esercente tipo II, per i dati

statistici dal 2009 è corretto far capo al livello di qualifica 3 (conoscenze

professionali specializzate).

Infatti, nel

ricorso l'interessata ha ben evidenziato le conoscenze professionali necessarie

per superare i relativi esami, oltre all'esperienza maturata nel settore, con

la precisazione che il citato Regolamento sulla formazione professionale degli

esercenti (R.L. 11.3.2.1.2) è stato abrogato, in data 1° aprile 2011, con

l'entrata in vigore del RLear (Regolamento della legge sugli esercizi

alberghieri e sulla ristorazione; RL 11.3.2.1.1). (...)".

Riguardo

al reddito da invalida, secondo i certificati di salario ed i conteggi di

stipendio agli atti, l’Ufficio AI ha stabilito che l’assicurata

·

nel 2018 ha guadagnato complessivamente un salario annuo

lordo pari a fr. 19'794, lavorando dal 12.02.2018 al 31.10.2018 presso

la __________ per un salario lordo fr. 18’752 (pag. 689 inc. AI) e nel mese di

dicembre presso la __________ per uno stipendio mensile lordo di CHF 1’042,50

(doc. A 13)

·

nel 2019 ha conseguito un reddito annuo lordo complessivo pari

a fr. 22’737,50, lavorando dal 1.02.2019 al 31.12.2019 presso la __________

per un salario lordo di fr. 21'598 (doc. A8), rispettivamente nel mese di gennaio

2019 presso la __________ per uno stipendio mensile lordo di fr 1'139,50 (doc. A13)

·

nel 2020 ha percepito un salario annuo lordo pari a fr.

23'337, lavorando presso la __________ (doc. A6)

·

nel 2021 ha guadagnato un salario annuo lordo di fr. 23’275

presso la __________ (doc. A3)

·

nel 2022, presso la __________, ha percepito un salario

annuo lordo di fr. 19'332 (doc. A2).

Di conseguenza,

l’amministrazione ha determinato i gradi d’invalidità come riportato qui sotto:

"

(…)

Anno 2018

Nel 2018 il reddito annuo statistico

del ramo economico nr. 55-56 (servizi di alloggio e di ristorazione), livello

di competenze 2, ammonta a CHF 54'250,80 (e non a CHF 51'121,70).

Raffrontando detto reddito con quello

da invalido pari a CHF 19’794,50, risulta un grado Al pari al 63,5% (che da

sempre diritto a ¾ di rendita d'invalidità).

Anno 2019

Nel 2019 il reddito annuo statistico

del ramo economico nr. 55-56 (servizi di alloggio e di ristorazione), livello

di competenze 2, ammonta a CHF 54’745,40 (e non a CHF 51'587,80).

Raffrontando detto reddito con quello

da invalido pari a CHF 22’737,50, risulta un grado Al pari al 58,47%

(giustificante il diritto a ½ rendita d'invalidità).

Anno 2020

Nel 2020 il reddito annuo statistico

del ramo economico nr. 55-56 (servizi di alloggio e di ristorazione), livello

di competenze 2, ammonta a CHF 55'205,70 (e non a CHF 52'021,50).

Raffrontando detto reddito con quello da

invalido pari a CHF 23'337.- (realmente percepito dall'assicurata nell'anno

2020 lavorando presso la __________), risulta un grado Al pari al 57,7%

(giustificante il diritto a ½ rendita d'invalidità).

Anno 2021

Dopo adeguamento all'evoluzione dei

salari nominali, nel 2021 il reddito annuo statistico del ramo economico nr.

55-56 (servizi di alloggio e di ristorazione), livello di competenze 2, ammonta

a CHF 55’316,10 (55'205,70 + 0,2%) e non a CHF 51'917,45.

Raffrontando detto reddito con quello da

invalido pari a CHF 23'275.-(realmente percepito dall'assicurata nell'anno 2021

lavorando presso la __________), risulta un grado Al pari al 57,9%

(giustificante il diritto a ½ rendita d'invalidità).

Anno 2022

Dopo adeguamento all'evoluzione dei

salari nominali, nel 2022 il reddito annuo statistico del ramo economico nr.

55-56 (servizi di alloggio e di ristorazione), livello di competenze 2, ammonta

a CHF 55'924,60 (55'316,10 + 1,1% secondo la stima trimestrale; cfr. la

relativa tabella pubblicata sul sito web dell'Ufficio federale di statistica).

Raffrontando detto reddito con quello da

invalido pari a CHF 19'332.-(realmente percepito dall'assicurata nell'anno 2022

lavorando presso la __________), risulta un grado Al pari al 65,4%.

Di conseguenza, il diritto a tre quarti

di rendita della Signora RI 1 (grado Al pari al 65%) va ridotto con effetto

retroattivo dal 01.01.2019 al 31.12.2021 ad una mezza rendita d'invalidità (in

virtù di un grado Al arrotondato pari al 58%).

Tuttavia, come già menzionato in

precedenza, limitatamente al lasso di tempo che va dal 01.12.2020 al 30.06.2021

(cfr. l'art. 88a OAI), l’assicurata ha diritto ad una rendita intera d'invalidità

(grado Al pari al 100%) in quanto è stata totalmente inabile al lavoro dal 28.09.2020

al 23.03.2021.

Dal 01.01.2022 in avanti la Signora RI

1 ha invece diritto ad un grado d'invalidità pari al 65% (grado questo che

subisce una modificazione di almeno cinque punti percentuali ex art. 17 cpv. 1

let. a LPGA rispetto al grado Al del 58% dell'anno precedente in applicazione

del nuovo sistema di rendite lineare).”

Da

ultimo, l’amministrazione ha concluso:

"

Le prestazioni indebitamente percepite dal 01.01.2019 al 30.11.2020

rispettivamente dal 01.07.2021 al 31.12.2021 dovranno essere restituite. A tal

proposito l'Ufficio Al - per il tramite della competente Cassa cantonale di

compensazione - emanerà una decisione di ordine di restituzione separata con il

relativo ammontare soggetto a rimborso.” (doc. V/1)

2.8. Esaminati gli atti questo TCA

condivide quanto riportato al considerando precedente e questo per i motivi che

seguono.

Per

quel che concerne i redditi da valida, con riferimento alla citata sentenza 18

febbraio 2014 di questa Corte, con la decisione 13 marzo 2023 l’Ufficio AI ha correttamente

utilizzato i dati salariali statistici relativi al livello di competenza 2, che

sino alle tabelle statistiche 2010 corrispondeva al livello no. 3 (“conoscenza

professionali specializzate”). Questo in luogo del livello di competenza (inferiore)

1 (attività semplici di tipo fisico o manuale secondo la Tabella TA1 tirage

skill level) utilizzato nelle decisioni impugnate, motivo per cui nella

decisione 13 marzo 2023 giustamente l’amministrazione ha preso in

considerazione redditi da valida maggiori.

In

merito ai redditi da invalida, vanno confermati i salari indicati nella

decisione 13 marzo 2023 determinati in base ai certificati di salario e dei

conteggi di stipendio prodotti con il ricorso, al lordo dei contributi. Non

vanno considerati, come pretende invece l’assicurata, i salari al netto degli

oneri sociali. Infatti, secondo l’art. 25 cpv. 1 OAI, nel tenore in vigore

dal 1° gennaio 2022, sono considerati redditi del lavoro nel senso

dell’articolo 16 LPGA i redditi annui presumibili sui quali sarebbero riscossi

Fatti

i contributi disposti dalla LAVS, escluse le prestazioni del datore di lavoro

per perdita di salario cagionata da infortunio o malattia, se l’incapacità

lavorativa è debitamente comprovata (lett. a) e le indennità di disoccupazione,

le indennità di perdita di guadagno secondo la LIPG e le indennità giornaliere

dell’assicurazione invalidità (lett. b). Punto di partenza, come nella LAINF, è

il reddito lordo soggetto all’AVS (“AHV- pflichtige Bruttoerwerbseinkommen”;

sul punto cfr. Flückiger in Basler Kommentar – Unfallversicherung, 2019, art.

18 n. 15).

Occorre

ora esaminare se l’Ufficio AI è legittimato o meno a ridurre la rendita da tre

quarti a metà con effetto retroattivo, a motivo della violazione dell’obbligo

di informare da parte dell’assicurata.

Va

ricordato che per quanto concerne l'effetto della riduzione o della

soppressione della rendita, l'art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che tale

misura è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la

modificazione determinante se il beneficiario ha ottenuto indebitamente la

prestazione o ha violato l'obbligo di informare impostogli ragionevolmente

dall'articolo 77 OAI.

L’art.

77 OAI prescrive che l’avente diritto, il suo rappresentante legale, le

autorità o i terzi cui è versata la prestazione devono comunicare

immediatamente all’ufficio AI ogni cambiamento rilevante per la determinazione

del diritto alle prestazioni, in particolare ogni cambiamento

dello stato di salute, della capacità al guadagno o al lavoro, dello stato di

grande invalidità, del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all’invalidità,

del luogo di residenza determinante per stabilire l’importo dell’assegno per

grandi invalidi e del contributo per l’assistenza e delle condizioni personali

ed eventualmente economiche dell’assicurato.

La

norma relativa all’obbligo di informare di cui all’art. 77 OAI è stata

sostanzialmente ripresa dall’art. 31 LPGA che regola la “Notificazione nel caso

di cambiamento delle condizioni”, senza peraltro che la norma dell’ordinanza

venisse abrogata (STF I 622/05 del 14 agosto 2006, consid. 2).

Nel

caso concreto, giustamente l’Ufficio AI ha fondato la retroattività della

riduzione delle rendite facendo riferimento al fatto che l’interessata non abbia

tempestivamente notificato le attività lucrativa iniziate nel 2018. È solo con

la ricezione del formulario di revisione della rendita che l’amministrazione è

venuta a sapere di tali attività e dei relativi redditi.

Questo

nonostante che nelle motivazioni della decisione del 16 maggio 2014 e nelle

comunicazioni 15 aprile 2015 e 25 gennaio 2017 (cfr. consid. 1.1 e 1.2) fosse

esplicitamente indicato l’obbligo di informare, quale esempio di modifica delle

condizioni personali ed economiche, il “cambiamento delle entrate o delle

condizioni patrimoniali, p. es. inizio o cessazione di un’attività lucrativa”).

Ne

discende che l'assicurata era obbligata a notificare immediatamente

all'amministrazione – e non solo con il formulario di revisione – il contratto stipulato

nel 2018 ed i successivi salari da essa percepiti.

Non

avendolo fatto, l’assicurata ha violato l’obbligo d’informare ex art. 77

OAI e l’Ufficio AI ha giustamente proceduto alla riduzione delle rendite con effetto

retroattivo dal 1° gennaio 2018, motivo per cui le decisioni 13 marzo 2023 sono

corrette e vanno confermate.

2.9. Va ora esaminato se l’Ufficio AI può

chiedere in restituzione le rendite versate indebitamente dall’assicurata i cui

importi sono stati fissati nelle decisioni 22 marzo 2023.

2.9.1. Ai

sensi dell’art. 25 cpv. 1 LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse devono

essere restituite. La restituzione non

deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in

gravi difficoltà. L’art. 4 cpv. 1 OPGA prevede che se il beneficiario era in

buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia

completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente

concesse. Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e

corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni

dal momento in cui la decisione è passata in giudicato (art. 4 cpv. 4 OPGA).

Conformemente alla giurisprudenza, il termine previsto dall'art. 4 cpv. 4 OPGA

per presentare la domanda di condono è una prescrizione d'ordine, e non un

termine di perenzione (DTF 132 V 42).

Per

l’art. 25 cpv. 2 LPGA nel tenore fino al 31 dicembre 2020 il diritto di esigere

la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui

l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi

cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un

atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione

più lungo, quest’ultimo è determinante.

Secondo

l’art. 25 cpv. 2 LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021 il diritto di esigere la

restituzione si estingue tre anni dopo che l’istituto d’assicurazione ha

avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento

della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il

diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è

determinante.

Come

rammentato dal TF con sentenza 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.1

(cfr. anche DTF 146 V 217; sentenza 9C_925/2012 del 19 marzo 2013 e sentenza

9C_663/2014 del 23 aprile 2015) il termine di perenzione ex art. 25 cpv. 2 LPGA

comincia normalmente a decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando l'attenzione

da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, avrebbe

dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (DTF 146 V 217;

DTF 119 V 431 consid. 3a pag. 433; 110 V 304). Ciò si verifica quando

l'amministrazione dispone di tutti gli elementi decisivi nel caso concreto

dalla cui conoscenza risulti di principio e nel suo ammontare l'obbligo di

restituzione di una determinata persona (DTF 146 V 217; DTF 111 V 14 consid. 3

pag. 17). Il termine di perenzione comincia in ogni caso a decorrere non appena

dagli atti emerge direttamente l'irregolarità della corresponsione delle

prestazioni (8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.2; sentenza

8C_799/2017dell’11 marzo 2019, consid. 5.4; sentenza 9C_454/2012 del 18 marzo

2013, consid. 4 non pubblicato in DTF 139 V 106; consid. 5.1 non pubblicato in

DTF 133 V 579, ma in SVR 2008 KV n. 4 pag. 11 [K 70/06]; cfr. pure sentenza

9C_1057/2008 del 4 maggio 2009 consid. 4.1.1).

2.9.2. Nel caso

in esame, tenuto conto di quanto esposto ai consid. 2.0, l’assicurata ha

indebitamente riscosso un quarto di rendita in più dal 1° gennaio 2019 al 30

novembre 2020 e dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021. Tali prestazioni vanno pertanto

restituite.

L’amministrazione

ha saputo delle attività lucrative solo con la ricezione, in data 21 giugno

2022, del formulario di revisione compilato e firmato dall’assicurata il 20

giugno 2022 (doc. 211). Pertanto rispetto al momento

in cui è stato notificato il progetto di decisione del 29 novembre 2022 di “riduzione

della rendita d’invalidità con effetto retroattivo e restituzione di ¼ di

rendita d’invalidità dal 1° dicembre 2018 (doc. 222) era trascorso meno di

un anno e quindi il termine relativo di perenzione, in applicazione sia del

vecchio (un anno) che del nuovo (tre anni) art. 25 cpv. 2 LPGA, risulta

rispettato (l’emissione del progetto di decisione relativo alla restituzione è

sufficiente per la salvaguardia del termine annuo di perenzione (DTF 146 V 217,

consid. 3.4, STF 9C_663/2014 del 23 aprile 2015 consid. 4.3 in fine ed anche

Kieser, ATSG – Kommentar, 2020, n. 95 ad art. 25, pag. 534).

Con

decisioni datate 22 marzo 2023 l’Ufficio AI, determinate le prestazioni dovute

e quelle versate in eccesso, ha proceduto a quantificare l’ammontare di quelle

da restituire.

Come

Considerandi

si evince dalla prima (VII/2) delle quattro decisioni, correttamente l’Ufficio

AI ha dapprima premesso che “la presente decisione annulla e

sostituisce le precedenti decisioni del 25.01.2023. Le richieste di restituzione

di Fr. 6'093 (01.12.2018 – 31.12.2019) e di Fr. 17'465 (01.01.2020 –

31.01.2023), non rimborsate sono annullate”.

Nella

prima decisione, relativa al periodo 1° gennaio 2019 – 30 novembre 2020,

l’amministrazione ha indicato che “a seguito di una revisione, la sua

rendita mensile d’invalidità è ridotta al grado AI del 58% (pari a mezza

rendita; n.d.r) dal 01.01.2019 al 30.11. 2020. l tre quarti di rendita Al già percepiti

sono richiesti in restituzione. Dalla nostra richiesta di restituzione dell'ammontare

di Fr. 10'787.- sono compensati Fr. 3'307.- e Fr. 970.- relativi all'aumento

della rendita Al per i periodi dal 01.12.2020 al 30.06.2021 e dal 01 .02.2023

al 31.03.2023. Pertanto l'importo effettivo da dover restituire è pari a Fr.

6'510.-.”

Nella

seconda decisione (VII/1), relativa al periodo 1° dicembre 2020 – 30 giugno

2021, l’amministrazione ha giustamente indicato che, a seguito della

revisione in parola, “… la sua rendita mensile d’invalidità è aumentata al

grado AI del 100% dal 01.12.2020 al 30.06.2021. I tre quarti di rendita AI già percepiti

sono richiesti in restituzione. Il credito retroattivo dell’ammontare di Fr.

3'307.- è interamente compensato con la nostra richiesta di restituzione

relativa alla riduzione della rendita AI per il periodo 01.01. 2019 al

30.11.2020”. Quindi non risulta alcuna prestazione da restituire.

Con la

terza decisione (VII/1) relativa al periodo 1° luglio 2021 – 31 dicembre

2021, correttamente l’Ufficio AI ha spiegato che “a seguito di una

revisione, la sua rendita mensile d’invalidità è ridotta al grado AI del 58%

dal 01.07.2021 al 31.12.2021. I tre quarti di rendita già percepiti sono

richiesti in restituzione”. L’importo posto in restituzione è di fr 2'838.

Infine,

nella quarta decisione (VII/4), concernente il periodo 1° gennaio 2022 – 31

marzo 2021, l’amministrazione ha giustamente indicato che, a seguito della

revisione in parola, “… la sua rendita mensile d’invalidità è pari al grado

AI del 65% con decorrenza dal 01.01.2022. Sono richiesti in restituzione dal

01.12.2020

al 30.02.2021. I tre quarti di rendita AI già percepiti per il

periodo dal 01.01.2022 al 31.01.2023 e la mezza rendita già percepita dal

01.02.2023

al 31.03.2023. Il credito retroattivo dell’ammontante di fr. 970.- è

interamente compensato con la nostra richiesta di restituzione relativa alla

riduzione della rendita AI per il periodo dal 01.01.2019 al 30.11.2020”. Anche

in questo caso non vi è alcun importo da restituire e la corrente rendita, dal

01.01.2023, ammonta a fr. 1'455 al mese.

Pertanto,

a conferma delle decisioni 22 marzo 2023, l’assicurata è tenuta a restituire

complessivamente fr. 9'348

(6'510 + 2'838).

2.10

Visto

quanto sopra, le decisioni 25 gennaio 2023 vanno riformate nel senso che i tre

quarti di rendita (grado d’invalidità del 65%) cui RI 1 aveva diritto (da

ultimo confermati con comunicazione 25 gennaio 2017; cfr. consid. 1.1) sono

ridotti a metà rendita (grado d’invalidità del 58%) dal 1° gennaio 2019 al 31

dicembre 2021, eccetto il periodo 1° dicembre 2020 - 30 giugno 2021 in cui essa

ha diritto ad una rendita intera (grado d’invalidità del 100%). Dal 1° gennaio

2022.

in poi l’assicurata ha diritto ad una rendita per un grado d’invalidità del

65%. RI 1 deve di conseguenza restituire all’Ufficio AI fr. 9'348.

In

queste circostanze, il ricorso va parzialmente accolto.

All’assicurata

va fatta presente la possibilità di chiedere alla Cassa __________ il condono

totale o parziale delle prestazioni da restituire se era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (art. 25

cpv. 1 LPGA).

2.11

Secondo

l'art. 69 cpv. 1fbis LAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021 ed

applicabile in concreto (cfr. anche la disposizione transitoria dell’art. 82a

LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore

in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni

dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese di fr. 500 vanno poste a carico dell’Ufficio

AI e dell’assicurata nella misura del 50%. L’assicurata, facendo riferimento alle

sue condizioni economiche, ha tuttavia chiesto di essere esonerata dal

pagamento delle spese di procedura.

2.12

Con

riferimento quindi alla richiesta di esonero dal pagamento di tasse e spese

processuali (cfr. art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul

patrocinio d’ufficio [LAG]), va detto che i presupposti (cumulativi) per la

concessione dell’assistenza giudiziaria sono dati se il richiedente, non

patrocinato da un avvocato, si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non

sembrano dover avere esito sfavorevole (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid.

5b e riferimenti);

Per

valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la

giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra

del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13

pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti,

aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (STF U 102/04 del 20 settembre

2004).

L’istante

va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla

difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo

mantenimento e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF

119.

Ia 11ss.; DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in

considerazione i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo

di mantenimento nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori).

L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza giudiziaria è in effetti

sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di famiglia (DTF

119.

Ia 11ss.).

Come risulta dal

certificato per l’ammissione dell’assistenza giudiziaria (XII), l’assicurata convive

con il suo compagno e non vi sono figli che vivono nella loro economia

domestica.

Conformemente alla

giurisprudenza, solo il debitore che vive in comunione familiare analoga a

quella matrimoniale e da cui sono nati dei figli viene equiparato, per il

calcolo del minimo vitale LEF, al debitore coniugato con conseguente

considerazione di un minimo vitale più elevato, nel qual caso si deve tener

conto anche dell’insieme dei redditi percepiti dai due partner (DTF 130 III

765; sentenza CEF 15.2007.37 del 6 agosto 2007; sentenza CEF 15.2007.54 del 9

agosto 2007; DTF 124 III 52; STF del 22 gennaio 2004 nella causa X.,

4P.261/2003 e ivi riferimenti; Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento di

redditi ex art. 93 LEF nella pratica ticinese, Agno 2002,

pagg. 19s, 38,

79), ciò che non è il caso in esame poiché, come detto sopra, nell’economia

domestica dell’assicurata con il suo compagno non vi sono figli. Per questo

motivo vanno tenuti in considerazione solo i redditi e le spese

dell’assicurata.

L’assicurata

percepisce mensilmente dal 1° gennaio 2023 una rendita AI di fr. 1'455 (cfr.

decisione 22 marzo 2023), un salario netto di fr. 1'613,60 (media dei salari di

gennaio – marzo 2023 di rispettivi fr. 1'684,10, fr. 1’578,40 e fr. 1'578,40),

fr. 236 (2832:12) di rendita invalidità LPP (da __________), fr. 704 (8'449:12)

di rendita invalidità LAINF (da __________) per un reddito di complessivi fr. 4'008,60.

Per

quanto riguarda il calcolo del fabbisogno, deve essere applicato l’importo base

mensile per coniugi di fr. 1'200 stabilito per il calcolo del minimo

esistenziale LEF.

Tale importo comprende già le spese

di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute, oneri

domestici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr. Tabella per il calcolo

del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo giusta l’art. 93 LEF

del 1. settembre 2009).

Bisogna, poi, computare il canone

di locazione di fr. 700 al mese e il premio afferente all'assicurazione

obbligatoria contro le malattie pari a fr. 484,80 mensili per l’assicurata. Non

computabili gli oneri sociali poiché già considerati nel salario netto. Non

computabile nel fabbisogno minimo è il canone mensile del leasing dell’auto di

fr. 583,75. Si ottiene, quindi, un onere mensile globale di fr. 2'384,80.

All’importo di base, determinato in

riferimento alla Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti

del diritto esecutivo, va aggiunto – come visto (STF U 102/04 del 20 settembre

2004.

summenzionata) un supplemento del 15-25%, ossia nel caso particolare di fr.

357,70 sino a fr. 596.

In casu, partendo quindi da un

onere complessivo massimo di fr. 3'326,25 (2'968,55 + 357,70) rispettivamente

fr. 3'564,55 (2'968,55 + 596) da un lato, e entrate di fr. 4'008,60,

si ottiene comunque un’eccedenza mensile di fr. 682,70 rispettivamente di fr. 444,05.

Ne discende che,

vista l’eccedenza mensile questo Tribunale ritiene che l’assicurata sia

in grado di far fronte al pagamento di fr. 250 di spese di procedura (per un

caso simile cfr. STCA 32.2018.189 del 14 ottobre 2019 consid. 2.18).

Di conseguenza, l'istanza tendente

all’esonero dal pagamento delle spese di giustizia è respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei

considerandi.

§ Le decisioni 25

gennaio 2023 sono modificate conformemente al consid. 2.10.

2. L'istanza

tendente all’esonero delle spese di giustizia è respinta.

3. Le

spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente e

dell’Ufficio AI nella misura di ½ ciascuno.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti