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Decisione

32.2023.23

Ricorso contro decisione attribuzione rendita limitata nel tempo. Refertazioni dell’A. tardive, risp. non insinuano dubbi su valutazione SMR (confermata). Tentativo di reintegrazione i.c. irrilevante. Valutazione economica del TCA ancora più pregiudizievole per l’A., che presenta grado d'inv. nullo

4 agosto 2023Italiano55 min

tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art.

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2023.23

JV/gm

Lugano

4 agosto 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 1. marzo 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 26 gennaio 2023 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1,

nato nel 1965 e da ultimo attivo quale cuoco, il 24 novembre/2 dicembre 2020 ha

presentato una domanda di prestazioni AI adducendo molteplici affezioni riconducibili

ad un infortunio del 10 settembre 2020 ed un’incapacità lavorativa completa da

tale data e continua (docc. 1, 2, 4, 8, 11 e 60 incarto AI).

1.2. Richiamato

l’incarto LAINF (doc. 3, 14 e 60-96 incarto AI) ed il formulario del datore di

lavoro (doc. 6 incarto AI) e svolto il colloquio d’accertamento IT chiudendo il

caso siccome in quel momento l’assicurato non era reintegrabile sul mercato del

lavoro (doc. 12 e 13 incarto AI), l’Ufficio AI aveva sottoposto il caso al

medico SMR (doc. 16 incarto AI). Quest’ultimo, riprendendo le diagnosi

formulate dai medici dell’unità di ortopedia e traumatologia dell’__________

(docc. 1 e 61-64 incarto AI), con annotazione del 9 marzo 2021 (doc. 22 incarto

AI) ha accertato un’incapacità lavorativa completa in ogni attività dalla data

dell’infortunio e continua, con invito ad aggiornare il caso a distanza di

dieci mesi sulla base delle risultanze dell’incarto LAINF.

1.3. L’assicurato

ha presentato il 4/8 febbraio 2021 una domanda di garanzia per la presa a

carico dei costi di un apparecchio acustico, domanda accolta dall’Ufficio AI

che ha fornito una garanzia in tal senso per un importo di fr. 1'650 (docc.

17-20 incarto AI).

1.4. Il 10

gennaio 2022 l’Ufficio AI ha chiesto ed ottenuto dall’assicurazione infortuni

la nuova documentazione (docc. 23-29 incarto AI) – comprendente in particolare

la valutazione fiduciaria del 25 giugno 2021 del dr. __________ (specialista in

medicina interna), la perizia dell’8 febbraio 2022 del medico fiduciario dr. __________

(specialista in ortopedia e traumatologia) e quella dell’11 maggio 2022 del

medico fiduciario dr. __________ (specialista in neurologia) (docc. 83, 93 e 95

incarto AI) –, sottoponendola al medico SMR.

La

valutazione del SMR, basata sulle risultanze dell’incarto LAINF, è confluita

nel rapporto finale del 10 marzo 2022 (doc. 30 incarto AI).

Poste le seguenti

diagnosi:

"

2.1 Diagnosi con ripercussioni

sulla capacità lavorativa (CL)

Politrauma

della circolazione del 10.09.2020 con

Frattura

cranio-facciale-cervicale, frattura bilaterale della fovea etmoidale e

Frattura della

parete posteriore del seno frontale sinistro

Frattura

processo spinoso C5-C6, frattura processo trasverso sinistro della faccetta

articolare del C7

Frattura

scomposta arcata II° dell’omero prossimale destro in esiti di riduzione e

osteosintesi con chiodo T2 in esiti di asportazione del chiodo T2 dopo

guarigione della frattura il 25.03.2021

Frattura

trimalleolare della caviglia destra con/su

esiti di

posa fissatore esterno e osteosintesi omero prossimale del 10.09.2020,

operazione definitiva di osteosintesi del 13.09.2020 con conflitto vite

superiore nello spazio sottoacromiale

Esiti di

asportazione chiodo T2 dell’omero prossimale a destra del 25.03.2021

Esiti

asportazione placca e viti della caviglia destra il 11.10.2021.”

e

rilevati i limiti funzionali, il medico SMR ha accertato i seguenti periodi

d’incapacità lavorativa:

% IL in att. abituale*

% IL in att. adeguata*

Periodi

Documentazione

100

100

10.9.2020

0

9.12.2021

Valutazione dr. __________

* con incidenza sulla presenza e sul rendimento; prognosi lavorativa

stazionaria.

osservando circa i limiti

funzionali in attività adeguata:

"

Sollevamenti di pesi superiori a 15

kg come attività ripetitive non sono più eseguibili. […] possibili sollevamenti

di pesi inferiori ai 15 kg fino all’altezza del ginocchio, […] inferiori a 10kg

fino all’altezza dell’anca e di 5 kg fino all’altezza del petto. […] i

sollevamenti precitati sono misurati con il braccio addosso/vicino al corpo.

Abduzioni e flessioni del braccio sopra l’altezza del petto senza pesi

dovrebbero essere effettuati solo raramente. Attività sopra il livello

orizzontale non sono più eseguibili. Attività ripetitive con il braccio destro

come quelle per le quali […] necessita di utilizzarlo per la sua sicurezza non

sono più eseguibili. A causa dei disturbi al piede destro ci sono dei limiti

nelle attività per le quali […] deve camminare per più di mezz’ora oppure deve

stare in piedi per più di un’ora. […] non è più in grado di camminare su

terreni sconnessi e irregolari, salire e scendere ripetutamente gli scalini e

camminare su […] ponteggi; attività in posizioni inginocchiate sono da escludere.”.

1.5. L’Ufficio

AI ha sottoposto il caso alla consulente AI, la quale, preso atto delle

indicazioni mediche, ha giudicato l’assicurato reintegrabile nel mercato libero

del lavoro in attività semplici e non qualificate, quali ad esempio “Addetto

qualità/imballaggio/confezione”, “Addetto alla metallurgia meccanica nel

settore industriale orologiero”, “Operaio generico nel settore della

componentistica industriale”, “Venditore in piccoli negozi, commerci o

chioschi dove l’attività varia”, “Impiegato amministrativo per compiti

semplici”, non intravvedendo percorsi formativi e/o professionali idonei a

migliorare la capacità di guadagno residua (docc. 32 e 34 incarto AI).

1.6. Con

progetto di decisione del 26 agosto 2022 l’Ufficio AI aveva prospettato

l’attribuzione di una rendita intera (grado d’invalidità del 100%) dal 1.

settembre 2021 (scadenza dell’anno d’attesa, art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) al 31

marzo 2022 (tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute, art. 88a OAI).

Con

osservazioni del 5 ottobre 2022 l’assicurato ha contestato il preavviso,

censurando innanzitutto la valutazione del medico SMR, a suo dire non rappresentativa

dei limiti funzionali. Ha inoltre comunicato che “il tentativo di […] ripresa

di un’attività lavorativa con mansioni leggere, organizzato assieme al

precedente datore di lavoro […] ha avuto un esito negativo” e che “Non

si vede […] quale indagine medica e/o socioprofessionale sia stata

svolta per determinarsi sul caso […] nonché quali sarebbero stati gli altri

criteri di valutazione (gap salariale, fattori di riduzione, ecc.).”,

chiedendo una “rivalutazione del caso ed il riconoscimento di una rendita AI

del 50% almeno” (doc. 40 incarto AI).

Con

decisione del 26 gennaio 2023 l’Ufficio AI ha confermato il progetto del 26

agosto 2022, ritenendo inconferenti le censure sollevate dall’assicurato con le

osservazioni del 5 ottobre 2022 (docc. 48, 51 e 52 incarto AI).

1.7. L’assicurato,

rappresentato dall’avv. RA 1, ha interposto ricorso contro la decisione del 26

gennaio 2023 postulandone l’annullamento e la retrocessione degli atti

all’Ufficio AI per un approfondimento medico, subordinatamente il riconoscimento

di un grado d’invalidità del 50% con conseguente diritto alla rendita.

In

sostanza, egli censura una trattazione a suo dire superficiale dei postumi

dell’infortunio, i quali pongono un “[…] quadro clinico e assicurativo

[…] non […] banale”, rilevando come le valutazioni dei medici

fiduciari dell’assicurazione infortuni non beneficiano di un valore probatorio

accresciuto, non trattandosi di periti (esterni) ai sensi dell’art. 44 cpv. 1

LGPA. In punto alla valutazione economica, ribadisce come il suo stato di

salute gli ha “impedito […] la ripresa di un’attività leggera presso

il precedente datore di lavoro […]”, censurando “la mancata presa in

considerazione del GAP salariale e di fattori riduttivi d’ordine socio

personale”.

1.8. Con la

risposta di causa l’Ufficio AI ha confermato integralmente le conclusioni del

medico SMR, quest’ultimo avendo ribadito con annotazione del 22 marzo 2023

(allegata alla risposta) la propria valutazione, potendo prescindere da un

approfondimento peritale. L’amministrazione ha rilevato come il fallito

tentativo di ripresa del lavoro precedente andasse proprio a confermare l’accertamento

di una incapacità lavorativa completa in attività abituale.

Circa

la valutazione economica, l’Ufficio AI ha innanzitutto osservato che anche applicando

una riduzione del 25% (in luogo del 20%) al reddito da invalido, il grado d’invalidità

non raggiungerebbe comunque un tasso pensionabile, motivando la mancata

applicazione del gap salariale al reddito da valido, da una parte, con il fatto

che l’assicurato lavora(va) da oltre vent’anni presso il medesimo datore di

lavoro senza aver effettuato mai ricerche di lavoro e quindi accontentandosi

della retribuzione percepita e, dall’altra, con il fatto che il salario

percepito fosse sostanzialmente il medesimo di quello del settore di

riferimento. In ragione di quanto esposto, ha quindi formulato la conferma

della decisione impugnata e, di riflesso, la reiezione dell’impugnativa.

1.9. Con

scritto del 26 aprile 2023 l’insorgente, oltre a ribadire le censure

ricorsuali, ha prodotto il rapporto del 5 settembre 2022 del dr. __________

(specialista in chirurgia ed in medicina infortunistica), lo specialista

auspicando un approfondimento diagnostico della spalla destra, della caviglia

destra ed eventualmente anche una valutazione psichiatrica (VI).

1.10. Con

osservazioni del 19 maggio 2023 l’Ufficio AI ha prodotto l’annotazione del

medico SMR del 15 maggio 2023 con la quale quest’ultimo, dopo aver vagliato il

rapporto del dr. __________ del 5 settembre 2022, ha concluso che “I nuovi

dati clinici […] non permettono di apportare modifiche alla valutazione

SMR basata sulle conclusioni RAF del 10.3.2022” (X+1).

1.11. Con

scritto del 1. giugno 2023 il ricorrente ha prodotto un ulteriore rapporto del

dr. Simoni datato 25 maggio 2023 ed il rapporto del 23 agosto 2021 del dr. __________

(specialista in neurologia) (XII).

considerato in diritto

in ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto

2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1, 8C_452/2011 del 12 marzo 2012, 9C_807/2014

del 9 settembre 2015 e 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

2.2. Per quel

che concerne la tempestività del ricorso, secondo l'art. 69 cpv. 1 LAI, in

deroga agli art. 52 e 58 LPGA, le decisioni degli uffici AI cantonali sono

impugnabili direttamente al tribunale delle assicurazioni del luogo

dell’ufficio AI. In virtù dell’art. 60 cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere

interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della

decisione contro cui l'opposizione è esclusa.

L'art.

38 LPGA, cui rinvia l'art. 60 cpv. 2 LPGA, prescrive che se il termine è

computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a

decorrere il giorno dopo la notificazione (cpv. 1). Se l'ultimo giorno del

termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha

domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo

giorno feriale seguente (cpv. 3; DTF 119 V pag. 8 = Pratiche VSI 1993 pag. 117 cosi.

3a). I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non

decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo

alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2

gennaio incluso (cpv. 4).

Gli

atti scritti devono essere consegnati all'autorità oppure all'indirizzo di

questa, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o

consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 39 cpv. 1

LPGA, applicabile anche nella procedura ricorsuale a seguito del rinvio di cui

all’art. 60 cpv. 2 LPGA).

Un

invio raccomandato è reputato notificato al momento in cui il destinatario l’ha

ricevuto. Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non

modificano tale risultato; essi sono giuridicamente irrilevanti (DTF 119 V 94

cosi. 4b/aa con riferimenti).

Infine,

secondo la giurisprudenza, l’onere della prova dell’avvenuta notifica di una

decisione incombe all’autorità amministrativa (DTF 115 V 113 con riferimenti).

Qualora la notifica o la relativa data siano contestate, in caso di dubbio fa

stato la versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 consid. 2a).

Nel

caso in esame le tavole processuali non permettono di chiarire se la decisione

impugnata è stata inviata allo Studio legale e notarile Tamagni Fornara &

Associati, come indicato in epigrafe della decisione (I, allegato A1)

o alla cassa di compensazione GastroSocial di Aarau che l’ha poi inoltrata al

citato legale, quest’ultimo asserendo di averla ricevuta il 3 febbraio 2023.

Non essendovi un invio raccomandato con tracciamento postale e non avendo

l’Ufficio AI contestato la versione fornita dal patrocinatore dell’assicurato,

la situazione di dubbio va risolta, conformemente alla suevocata giurisprudenza,

in favore di quest’ultimo, ragione per cui il ricorso è tempestivo.

Il TCA può pertanto

entrare nel merito dell’impugnativa.

nel merito

2.3. Oggetto

del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha limitato

l’attribuzione di una rendita intera al periodo dal 1. settembre 2021 al 31

marzo 2022.

Va anzitutto rilevato che il 1. gennaio

2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata in

vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore

sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021

705).

La

Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione invalidità

(CIRAI), valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1. luglio 2022, prevede al

marginale 9101 che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è

emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di

questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore

in vigore fino al 31 dicembre 2021”.

Fatti

I marginali

1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della

riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI),

edita dall’UFAS, stato al 1. gennaio 2022 e valido da tale data, prevedono che:

"

Conformemente alle DT [Disposizioni

transitorie, n.d.r.] LAI, le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le

rendite il cui diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più

tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art.

28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono

necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1

LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima

nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è insorta

prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le

rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente

conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.

Per le

decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole

seguenti:

in caso

di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il

31 dicembre 2021:

- prima

fissazione della rendita → DR [diritto, n.d.r.] in vigore fino al 31 dicembre

2021,

-

modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C DT US

AI;

in caso

di nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1°

gennaio 2022 o successivamente:

- prima

fissazione della rendita → DR in vigore dal 1° gennaio 2022”.

Secondo

le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di

rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti

al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e

ciò anche se la decisione è stata resa nel 2022. Per contro, se l’eventuale

diritto ad una rendita è nato il 1. gennaio 2022 o successivamente, torna

applicabile il diritto attualmente in vigore.

In

concreto, l’assicurato ha presentato la sua prima (e qui litigiosa) domanda di

prestazioni il 24 novembre/2 dicembre 2020 (cfr. supra consid. 1.1.), ragione

per cui l’eventuale diritto a prestazioni AI è in ogni caso insorto

precedentemente alla modifica legislativa di cui sopra (cfr. artt. 28 cpv. 1

lett. b e 29 cpv. 1 LAI).

Visto

quanto precede, ogni riferimento alle norme di diritto materiale applicabili in

concreto, salvo indicazione contraria, va inteso nel tenore in vigore fino al

31 dicembre 2021.

2.4. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute

abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso

possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,

L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,

Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità

al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o

parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che

entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o

psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle

misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo

l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d’invalidità di cui all’art.

4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico

(DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art.

28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua

capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può

essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti

d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro

(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole

interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al

40%.

L'art.

28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera

se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno

al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Tuttavia,

il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui

l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art.

29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei

18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI). In virtù dell’art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare

l’invalidità di un assicurato che esercita un’attività lucrativa si applica

l’art. 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo

determinante per la valutazione dell’invalidità.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere

determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante

la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle

affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la

giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264).

Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del

raffronto dei redditi; DTF 128 V 29, consid. 1, 104 V 135 consid. 2a e 2b;

Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Secondo

la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (cfr. regesto della DTF 129 V 222).

Inoltre,

nel confronto dei redditi, secondo la giurisprudenza federale – di regola – non

si tiene conto di fattori estranei all’invalidità, come ad esempio la

formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l’età

dell’assicurato (RCC 1989, pag. 325; DTF 107 V 17, consid. 2c confermata dall'allora

TFA [dal 1. gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5; Scartazzini, op. cit.,

pag. 232).

La

misura dell’attività ragionevolmente esigibile dipende, d’altra parte, dalla

situazione personale dell’assicurato e dalla possibilità di applicazione di

misure reintegrative. La situazione personale dell’assicurato è essenziale per

la valutazione della residua capacità al guadagno. L’Alta Corte ha stabilito

che i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non fosse possibile,

devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 310 consid. 3a).

2.5. Per

costante giurisprudenza, quando l’amministrazione con un’unica decisione

attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o

la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le

regole sulla revisione di decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V

164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio

2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del

14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).

L’art.

17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita

subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o

ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

Se la

capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il

cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo

si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza

interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.

1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,

occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non

appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è

applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste

norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma

anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel

tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella

causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in

cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva

già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e

8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

Giusta

l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del

grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni,

presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto

alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo

precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli

dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

Una

diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente

approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso

di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plädoyer

1/06, pag. 64-65).

Da

ultimo, nella DTF 141 V 9 (SVR 2015 IV Nr. 21) il Tribunale federale ha

stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono

modificati a tal punto da lasciare apparire una notevole modificazione dello

stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve

essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e

completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198

consid. 4b pag. 200; STF 9C_710/2016 del 18 aprile 2017 consid. 4.1; STF

9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; STF 9C_226/2013 del 4 settembre

2013).

2.6. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il Tribunale federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il

danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di

valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia

persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC

1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK

1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b;

Locher / Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag.

98).

Nella

DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un

disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di

guadagno duratura (sul tema cfr. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).

Nella

STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte,

dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da

dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base

dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli

elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione

dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà

diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è

una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto

(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel

2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del

diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause

organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni

psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17

giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve

avvenire in una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre

valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona

interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione

del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse)

in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come

indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi,

l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come

anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate,

sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona

interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti

della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata

sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del

14 dicembre 2017).

In due

sentenze del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF

ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi

persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della

persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare

applicazione per tutte le malattie psichiche.

Ciò

significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il

precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione

necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera

assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Nelle

succitate due sentenze in parola il TF è giunto alla conclusione che la

descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è

richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare

anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie

psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio

soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una

classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una

diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.

Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un

disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la

diagnosi non è più centrale.

Nella

DTF 145 V 215 il TF ha infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza

primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea

di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409

e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e

3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF

8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto

2018 al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).

2.7. Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso)

è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre

un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4., pag. 261; 115 V 133 consid. 2., pag. 134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto alla valenza probante di un

rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati

oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,

che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato

approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del

contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non

è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale

perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160

consid. 1c in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli organi

dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici

esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie

conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti,

dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti

a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Circa il ruolo del medico SMR, va

rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a

disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto

alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell’assicurato –

determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di esercitare un’attività

lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente

esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico

nei singoli casi.

Scopo e senso del disposto come pure

dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a

propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla

rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze

medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale

della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione

di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle

indicazioni del SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente

pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/ 2010 del 29

settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n.

56 pag. 174, con riferimenti).

Se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008). In effetti, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio

sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni

dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015

del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in particolare, alla DTF 139

V 225 e alla 135 V 465).

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a) cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a) cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi

accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29

settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi

menzionati).

Va ancora

evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT 2003-II pagg. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono

citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la

DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS 1999 pagg. 105 ss), in

ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

Considerandi

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004

pubblicata in DTF 130 V 352).

2.8

2.8.1

In

concreto, ricevuta la domanda di prestazioni, al fine di accertare lo stato

valetudinario dell’assicurato l’Ufficio AI ha sottoposto al medico SMR la

refertazione medica acquisita agli atti. Il medico SMR si è determinato su

detta refertazione con rapporto finale del 10 marzo 2022 (cfr. supra consid. 1.4.).

Il

ricorrente contesta la valutazione medica posta alla base della decisione

impugnata, sostenendo di essere ancora inabile al lavoro, almeno nella misura

del 50%, a causa delle gravi limitazioni funzionali. Egli rimprovera

all’Ufficio AI di aver conferito un valore probatorio accresciuto alle

valutazioni dei medici fiduciari dell’assicurazione infortuni, questi ultimi

non essendo periti esterni ai sensi dell’art. 44 LGPA.

Quo

alla valutazione economica, egli evidenzia come il tentativo di reintegrazione

professionale effettuato presso il precedente datore di lavoro sia stato

futile, ciò che confermerebbe una situazione valetudinaria compromessa anche in

attività adeguate. Inoltre, egli non comprende come mai non sia stato preso in

considerazione il “gap salariale”, censurando la riduzione sociale al

reddito da invalido operata dall’amministrazione in ragione del 20% (cfr. supra

consid. 1.1., 1.6. e 1.7.).

Questo Tribunale, chiamato a

verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato accuratamente

vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della decisione impugnata,

dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, non ravvisa alcun

motivo per metterne in dubbio le conclusioni.

2.8.2

Come

accennato (cfr. supra consid. 1.6. e 1.7.), il ricorrente sostiene che siccome

i medici fiduciari non sono dei periti esterni ai sensi dell’art. 44 LPGA, le

loro valutazioni non beneficiano di un valore probatorio accresciuto.

Ora, si

conviene con l’insorgente che i pareri medici interni dell’assicurazione, per

definizione, non configurano perizie esterne ai sensi dell’art. 44 LPGA,

l’amministrazione dovendo ordinare queste ultime ogni qualvolta si presentino

(anche solo minimi) dubbi circa l’affidabilità e concludenza delle valutazioni

dei medici interni (STF 9C_661/2019 del 26 maggio 2020, 8C_59/2011 del 10

agosto 2011 consid. 5.2., STCA 32.2022.27 del 29 agosto 2022 e 32.2021.64 del

18.

ottobre 2021).

Quo

alla valenza probatoria dei pareri dei medici fiduciari degli assicuratori – come

quelli del medico SMR –, pur non assurgendo a rango di perizia esterna, in caso

di lite essi hanno valore probatorio preponderante per rapporto ai pareri dei

curanti e delle perizie di parte (cfr. supra consid. 2.7.; in tema

Riemer-Kafka, Unabhängiger Board: Aufgaben und mögliche Umsetzung, in: Das

Indikatorenorientierte Abklärungsverfahren, 2017, pagg. 154-158), a patto che,

come detto, non sussista alcun dubbio sulla loro affidabilità e concludenza.

Visto

quanto precede, pur non configurando perizie esterne ex art. 44 LPGA, le

valutazioni dei medici interni all’assicurazione infortuni, fatte proprie dal

medico SMR, hanno valenza probatoria preponderante rispetto a quella dei

curanti, rispettivamente di perizie di parte.

In

concreto l’Ufficio AI non ha mai asserito che la valutazione del medico SMR e

dei medici dell’assicurazione infortuni costituissero delle perizie esterne ex

art. 44 LGPA, ragione per cui la censura del ricorrente non ha pregio.

2.8.3

Il

ricorrente contesta le conclusioni del medico SMR, adducendo una situazione

valetudinaria ben peggiore di quella da lui accertata e che dovrebbe essere

oggetto di ulteriori approfondimenti medici.

Va qui

rilevato che il principio inquisitorio che vige nella procedura delle

assicurazioni sociali non è da intendere quale principio assoluto ma trova il

suo correlato nel dovere delle parti di collaborare all’istruzione della causa

(DTF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c con rinvii). Il dovere

processuale di collaborazione comprende in particolare l’obbligo delle parti di

apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie,

avuto riguardo alla natura della disputa ed ai fatti invocati, ritenuto che

altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove

(DTF 117 V 264 consid. 3b con rinvii).

Conseguentemente,

nella misura in cui il ricorrente, peraltro rappresentato da un legale, con le

osservazioni del 5 ottobre 2022 ed il ricorso del 1. marzo 2023 si è limitato

ad esprimere critiche generiche e di carattere meramente soggettivo circa

l’operato dell’amministrazione senza produrre alcuna (nuova) refertazione

medica a supporto delle sue tesi (cfr. supra consid. 1.6 e seg.), egli ha

violato il suo dovere processuale di collaborazione, con le suevocate

conseguenze.

Giova

inoltre ricordare che secondo la giurisprudenza federale in materia di assicurazioni sociali, non è

importante la diagnosi o l'insorgere

dell'evento (malattia o infortunio; cfr. DTF 142 III 671, consid. 3.7.3. e

3.8.) ma le sue conseguenze sulla capacità lavorativa (in argomento cfr. STF

9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con riferimenti; cfr. anche STF

8C_508/2022 del 24 gennaio 2023) e che non spetta alla giurisdizione delle

assicurazioni sociali decidere su divergenze mediche scientifiche ma unicamente

di stabilire nel caso concreto il diritto alle prestazioni secondo le

circostanze e tenuto conto delle opinioni mediche (STF 8C_874/2011 del 20

gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF 134 V 231 consid. 5.3.; STCA

32.2017.24

del 28 agosto 2016 consid. 2.7.2.; STCA 32.2018.123 del 6 giugno

2019.

consid. 2.8.; STCA 32.2019.24 del 28 gennaio 2020 consid. 2.4.) e STCA

32.2019.47

del 24 febbraio 2020 consid. 2.8.).

Ciò

premesso, occorre analizzare la refertazione medica (pertinente) prodotta nelle

more del ricorso e che, a mente dell’insorgente, renderebbe necessario un

approfondimento medico, rispettivamente gli conferirebbe il diritto a metà

rendita (cfr. supra consid. 1.7.).

Con

due scritti del 5 settembre 2022 (VI, allegati H e I) il dr. __________ si è

così determinato:

" […]

riguardo all’aspetto ortopedico, ho illustrato le mie perplessità

nel rapporto: […] nessuno ha pensato, o ritenuto opportuno, fare eseguire prove

elettrofisiologiche per il nervo ascellare destro che, se risultasse

danneggiato, inciderebbe anche sulla valutazione della menomazione fisica. La

guarigione in intra-rotazione della testa omerale comporta naturalmente la

limitazione funzionale attuale come pure, in un futuro neanche tanto lontano,

peggioramenti artrosici alla spalla destra.

Veniamo alla caviglia destra: […] si osserva […]

un rimaneggiamento osseo a livello del talo (o astragalo) e os trigonum. Non

vi sono però immagini riferite a TAC della caviglia per capire esattamente la

situazione, esame che sarebbe oltremodo doveroso poiché un eventuale

interessamento di questo importante osso […] potrebbe comportare artrosi

supplementare all’articolazione talare (o calcagno-astragalica) […] con

peggioramento praticamente certo, come del resto sottolinea il Dott. __________

[…] che sottolinea “vi è un rischio aumentato di sviluppo di artrosi precoce

pertanto non si può escludere che nel futuro si dovrà valutare anche una IMI

per tale problema”. […] questa valutazione può e dovrebbe avvenire

già ora, tenuto conto che, con documentazione radiostrumentale […] si

può arrivare a conclusioni assai più precise e con valutazione IMI diversa

rispetto a quella stimata. Sulla capacità lavorativa, sarebbe

interessante capire se, come indicato nelle conclusioni neuropsicologiche il

comportamento deficitario del paziente fosse dovuto alla scarsa scolarità e non

a sequele post-traumatiche, come il signor RI 1 abbia potuto lavorare per 12

anni in un medesimo posto di lavoro e altri 25 in un altro riuscendo ad

espletare senza impedimenti le proprie mansioni. Se nel futuro non potrà

assolvere il tipo di lavoro svolto, si dovranno valutare quali lavori

confacenti siano alla portata […]. Le limitazioni […] della spalla e caviglia

[…] possono e dovrebbero essere ancora valutate mediante prove di carico e

funzionali previa le indagini radiostrumentali e neurologiche indicate nel

rapporto.” (allegato I, sottolineature del redattore).

"

[…] Visionando le radiografie è

possibile ipotizzare esservi stata (non da escludere e ancora in atto)

una lesione del nervo ascellare destro. La guarigione della frattura

dell’omero è avvenuta con una angolazione in intra-rotazione ciò che può

ampiamente spiegare la limitazione funzionale in abduzione-elevazione che non

va oltre i 90/95°.

A fronte della situazione interessante la caviglia

destra, la prima radiografia del 10 settembre 2020 evidenzia una frattura

trimalleolare spostata con os trigonum retrotalare. Per contro, le radiografie

successive […], mostrano […] un rimaneggiamento […] nella faccia

posteriore del talo, rimaneggiamento che conferma gli esiti di frattura da

implosione […] mai menzionata nelle diagnosi […]; non vi è neppure

un rilevamento radiologico mediante radiografie convenzionali o TAC volte a

valutare la situazione non solo a livello tibio-talare ma anche

talo-calcaneare. Di conseguenza […] ritengo necessaria una rivalutazione della

situazione accertando:

·

lo stato della spalla destra

mediante risonanza magnetica […] per verifica stato articolare nonché

l’accertamento dell’eventuale lesione del nervo ascellare mediante esame neurologico

con prove elettrofisiologiche;

·

lo stato della caviglia destra

mediante TAC […].

Sullo stato neurologico e neuropsicologico non posso

esprimermi in maniera compiuta,

nondimeno […], le conclusioni neuropsicologiche mi lasciano un po' perplesso.

[…] Mi chiedo [se, n.d.r.] in considerazione del danno frontale subito non vi

siano problemi di disordine frontale, forse meglio valutabili – oltre che dal

neurologo – anche da uno psichiatra.” (allegato

H, sottolineature del redattore).

Ora, si

rileva innanzitutto che la valutazione del dr. __________ configura una perizia

di parte (cfr. supra consid. 2.8.2.) allestita in ambito LAINF (vedasi

riferimento all’indennità per menomazione dell’integrità). Nel merito della

valutazione specialistica, il menzionato chirurgo ha espresso delle generiche

perplessità circa l’operato dei medici fiduciari, ipotizzando uno stato

valetudinario peggiore rispetto a quanto da loro accertato, auspicando

ulteriori esami diagnostici per poter escludere problematiche che, a mente sua,

potrebbero avere ripercussioni sullo stato valetudinario dell’assicurato. La

valutazione del dr. __________, che neppure si esprime compiutamente sulla

capacità lavorativa residua, pertiene esclusivamente alle ipotesi diagnostiche

che, di per sé, non sono sufficienti per sollevare dubbi circa le valutazioni dei

medici fiduciari, fatte proprie dal medico SMR.

Il

ricorrente si prevale altresì del rapporto del 25 maggio 2023 del dr. __________

inviato al patrocinatore (XII, allegato O):

"

[…] Noto […] non essere stata

eseguita una visita neurologica presso altro specialista con domanda

specifica di eseguire un esame ENMG per il nervo ascellare alla spalla destra.

La motivazione per la quale mi ero soffermato su questa indicazione era che

tutti […], compreso il Dott. __________ […], riportavano “atrofia del

muscolo deltoideo nella porzione anteriore”. […] il tipo di frattura subito […]

il fatto che il paziente abbia questa atrofia e che la stessa non sia affatto

migliorata […], oltre che per il deficit di motilità dovuto alla guarigione

delle fratture della spalla destra, può essere riconducibile con probabilità

anche ad una lesione del nervo ascellare che innerva il muscolo deltoideo e

quindi questa eventualità implicherebbe una valutazione supplementare per la

menomazione alla integrità fisica della spalla.

Riguardo caviglia e avampiede destro: la TAC eseguita

il 14.3.2023 parla chiaramente per artrosi tibiotarsica, osteofiti marginali

ossei e quindi il peggioramento futuro previsto dal Dott. Med. __________ […]

sta già avvenendo e, come prevede Lainf, occorre eseguire la valutazione già

tenendo conto dei danni futuri. Si aggiunge […] il nuovo riscontro […] di

una frattura dell’osso cuboide a livello del piede destro in pseudoartrosi […].

Questa componente comporta la previsione – praticamente certa – di

artrosi calcagno-cuboide del piede destro.

Gli elementi sopra riassunti devono, pertanto, essere

oggetto di rivalutazione: nervo ascellare della spalla destra con esame ENMG

per accertare o meno la lesione effettiva che spiegherebbe l’atrofia del

muscolo deltoideo e conseguentemente derivante dal tipo di frattura. […].

L’artrosi della caviglia destra, in questo momento, è da valutare almeno nella

percentuale del 15% e non il 5% come valutato dal Dott. Med. __________ [riferita

all’indennità per menomazione dell’integrità fisica, doc. 93, pag.284 e seg.

incarto AI, n.d.r.], il quale si era orientato sui riscontri radiografici

piuttosto vecchi. Si dovrà poi aggiungere la valutazione della lesione, finora

mai vista né trattata ossia frattura composta dell’osso cuboide destro attualmente

in stato di pseudoartrosi, che sfocerà in artrosi calcagno-cuboide nel prossimo

futuro, questa componente può essere classificabile in artrosi grave con

valutazione dal 10% al 20% situabile in un minimo del 10%. […] non si può

eseguire una semplice addizione delle varie postille post-infortunistiche

poiché si potrebbe superare la percentuale del 100% tuttavia, in questo caso,

la valutazione eseguita dal Dott. Med. __________ con il complessivo 20%, non

si giustifica in base agli esami eseguiti finora. Sarebbe […] importante dar

seguito alle ulteriori valutazioni necessarie anche per l’eventuale valutazione

di rendita. […] aggiungo che sono […] del parere che le lesioni a

livello del parenchima cerebrale hanno lasciato qualche sequela specie

comportamentale; infatti il Dott. __________, che ha seguito il paziente a

lungo, parla di impulsività, disturbi WM di tipo verbale discreti, linguaggio

digressivo e alterazione della comprensione. La valutazione del Dott. Med. __________,

per contro, riconduce queste componenti alla scarsa scolarità del paziente

dovuta in parte anche alla ipoacusia presente dall’infanzia. Non entro nel

merito di questa componente

non di mia competenza pure rimanendo

perplesso […]. Consiglierei […] una valutazione psichiatrica.” (sottolineature del redattore).

Va qui

rilevato che il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali

chiamato a valutare la legalità della decisione deferitagli è limitato

temporalmente alla fattispecie rilevante al momento dell’emanazione di tale

decisione (pro multis DTF 136 V 24 consid. 4.3 e 130 V 445 consid. 1.2 con

rinvii), in concreto il 26 gennaio 2023 (cfr. supra consid. 1.6. in fine). Fatti verificatisi ulteriormente possono

essere presi in considerazione se permettono un accertamento retrospettivo

della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2.;

DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2., 127 V 467 consid. 1., 121 V 366 consid.

1b; STCA 32.2019.63 del 27 aprile 2020 consid. 2.11.).

Tornando

al caso che ci occupa, di tutta evidenza lo specialista non si è espresso sulla

capacità lavorativa residua. Per quanto attiene all’affezione alla spalla, egli

si è limitato a manifestare il proprio disappunto per il mancato esame ENMG del

nervo ascellare, ipotizzandone una lesione (determinante l’accertata l’atrofia)

che, se accertata, implicherebbe una rivalutazione dell’IMI per la spalla. Quo

alla caviglia e all’avampiede destro, lo specialista – sulla base della TAC del

14.

marzo 2023 – ritiene che il peggioramento prospettato dal collega dr. __________

sia già in atto, senza però accennare a come l’asserito peggioramento possa

influire sulla capacità lavorativa residua, preferendo una valutazione

prospettica – e divergente rispetto a quella del dr. __________ – della

percentuale di indennità per menomazione dell’integrità fisica in ambito LAINF.

Quo alla valutazione neurologica, è l’ortopedico stesso ad ammettere la propria

incompetenza in tale ambito, limitandosi a sollevare generiche perplessità

sull’operato del dr. __________ (specialista in neurologia, cfr. supra consid.

1.4.) e a rinviare al rapporto del 23 agosto 2021 del dr. __________ (specialista

in neurologia). A tal proposito, si rileva che oltre al rapporto del dr. __________,

il dr. __________ ha anche vagliato le valutazioni neuro(psico)logiche del 18

settembre 2020, del 31 marzo 2021 e del 13 settembre 2021 (doc. 95, pagg.

289-292 incarto AI), concludendo come l’assicurato “non ha riportato

conseguenze neurologiche maggiori sia per quel che riguarda gli aspetti clinici

concernenti le varie funzioni neurologiche che gli aspetti neuropsicologici”.

Peraltro, chiamato a prendere posizione dall’assicurazione infortuni circa la

censura del patrocinatore secondo cui i disturbi neuropsicologici

dell’assicurato non fossero stati adeguatamente approfonditi, con complemento

peritale del 26 luglio 2022 il dr. Bernasconi ha osservato quanto segue:

" […]

faccio notare […] che i problemi neuropsicologici sono stati presi

attentamente in considerazione, innanzitutto richiedendo proprio la valutazione

neuropsicologica dell’__________, che non era […] nella documentazione

iniziale. […] ho preso contatto anche con il Dr. __________,

neurologo che conosce molto bene il paziente, e che mi ha confermato quanto da

me riportato a pagina 7 della […] perizia, anche a proposito degli aspetti

neuropsicologici. Inoltre, […] mi riferisco al rapporto del 15.12.2021 dell’__________,

pagina 2, dove si riporta che “la valutazione neuropsicologica mette in luce un

quadro cognitivo caratterizzato da lievi screzi di carattere

attentivo-esecutivo e mnesico”: si parla dunque di “lievi screzi” cioè di

reperti di entità minima. […] proprio in questa valutazione si sottolinea che i

test somministrati possono “essere stati influenzati (in maniera rilevante)

dalla ridotta scolarità e dalla scarsa abitudine all’impegno cognitivo e al

setting valutativo”. Inoltre, “viene riferita una buona autonomia nel

funzionale, con funzionamento cognitivo-comportamentale adeguato in assenza

di rilevanti ricadute o limitazioni”. In pratica, si ritiene che i

risultati degli esami neuropsicologici siano innanzitutto solo minimamente

alterati e che non hanno un influsso sulle attività quotidiane. […] ritengo di

poter confermare la mia valutazione.” (I,

allegato F).

Richiamata

la giurisprudenza topica (cfr. supra consid. 2.7. e 2.8.2.), ricordato il

margine d’apprezzamento delle prove di cui il giudice delle assicurazioni gode

e di quello ancora più ampio delle assicurazioni sociali circa la necessità,

l’estensione e l’opportunità di esperire ulteriori approfondimenti medici, atteso

che il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali chiamato a

valutare la legalità della decisione deferitagli è limitato temporalmente alla

fattispecie rilevante al momento dell’emanazione di tale decisione, questo Giudice ritiene che in casu

le refertazioni prodotte dall’insorgente e le argomentazioni da lui formulate

nel corso della presente procedura non siano sufficienti ad insinuare dubbi

circa la correttezza delle valutazioni dei medici fiduciari LAINF, fatte

proprie dal medico SMR. Questo, perlomeno, fino alla data della decisione

impugnata. Ciò non preclude all’insorgente di produrre, se del caso, nuove

refertazioni mediche nell’ambito di un’eventuale nuova domanda di prestazioni

AI, rilevato come non si possa escludere un peggioramento della sua situazione

valetudinaria intervenuto dopo l’emanazione della decisione impugnata.

La

valutazione medica va pertanto confermata.

2.9

2.9.1

Il

ricorrente rimprovera all’amministrazione, per quel che è dato di capire, di

non aver tenuto debitamente conto del fallito tentativo di reintegrazione

professionale in attività leggera organizzato dal datore di lavoro, esito che

confermerebbe la tesi secondo cui egli non sarebbe reintegrabile sul libero

mercato del lavoro (I, p.to 7.; doc. 40 incarto AI).

Come

accennato (cfr. supra consid. 2.7.), spetta

al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni mediche, valutare

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili.

In

concreto tutti i medici hanno escluso in modo assoluto la ripresa, anche solo a

tempo parziale o con riduzione del rendimento, dell’attività lavorativa

abituale di cuoco (cfr. supra consid. 1.4.). La consulente IP ha quindi

rilevato nel mercato del lavoro in equilibrio una serie di attività semplici e

non qualificate che l’assicurato può intraprendere nel rispetto dei limiti

funzionali rilevati (cfr. supra consid. 1.5.).

Conseguentemente,

lo scritto del datore di lavoro del 16 settembre 2022 secondo cui “[…] martedì

13.

settembre il Signor RI 1 si è presentato presso il nostro ristorante ad

eseguire una prova di lavoro per poter valutare la possibilità di un […] rientro

quale impiegato [...]. La prova si è svolta durante il pomeriggio,

momento della giornata in cui il lavoro è alquanto ridotto, specialmente in

cucina, luogo d’impiego dello stesso” e che “[…] risulta impossibile

che egli possa riprendere la professione esercitata prima dell’incidente, come

pure altre mansioni meno pesanti, in quanto il danno alla spalla gli impedisce

la maggior parte dei movimenti necessari al lavoro” (doc. 40, pag. 105

incarto AI, sottolineature del redattore) è irrilevante: da una parte il tentativo

di ripresa lavorativa è stato effettuato nella sua attività abituale di cuoco,

seppure con un carico di lavoro ridotto. Dall’altro, non è certo il datore di

lavoro che può determinarsi sull’esigibilità o meno per l’assicurato di svolgere

imprecisate “mansioni meno pesanti”, ritenuto che non è nemmeno dato di

sapere se si tratti di una valutazione del datore del lavoro, se siano state

tentate delle “mansioni meno pesanti” e, se del caso, in cosa esse

consistano.

2.9.2

Il ricorrente

contesta “la mancata presa in considerazione del GAP salariale e di

fattori riduttivi d’ordine socio personale” (I, p.to 7.).

Ora,

nella misura in cui il ricorrente con “GAP salariale” intende il

parallelismo dei redditi, giova illustrare quanto stabilito dalla nostra

Massima Corte nella STF 9C_138/2019 del 29 maggio 2019 (consid. 4.,

sottolineature del redattore) sul concetto di parallelismo dei redditi:

“[…] Il Tribunale federale ha già avuto modo di

affermare che se una persona assicurata, per motivi estranei all’invalidità

(per esempio a causa della sua carente formazione scolastica o professionale,

delle sue carenti competenze linguistiche, delle limitate possibilità di

assunzione dovute a uno statuto di lavoratore precario, ecc.), ha realizzato un

reddito considerevolmente inferiore alla media dei salari conseguibili nello

stesso ambito professionale – tale limite essendo stato fissato al 5% – senza

che vi sia spontaneamente accontentata, si procede a un parallelismo dei

dure redditi di paragone per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%

(DTF 135 V 297). In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di

reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente

conseguito, oppure facendo capo ai valori statistici, oppure ancora a livello di

reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico (DTF

134.

V 322).

Questa giurisprudenza intende garantire che i due

redditi di riferimento vengano stabiliti sulla medesima base. Ora, se una

persona assicurata realizzava nell'attività svolta senza danno alla salute un

salario considerevolmente inferiore alla media poiché le sue qualità personali

rendevano impossibile il conseguimento di un salario medio, non si può

presumere che la stessa persona con il pregiudizio alla salute possa realizzare

(anche solo in proporzione) un salario medio. Di conseguenza, se si prende in

considerazione un salario senza invalidità che per i detti motivi si situava

considerevolmente al di sotto della media, allora si deve tenere conto degli

stessi fattori estranei all'invalidità anche per determinare il reddito

ipotetico da invalido. Il parallelismo dei redditi tiene così conto della

circostanza che la persona assicurata, da invalida, non è realisticamente in

grado di realizzare il salario statistico medio, per cui occorre riconoscerle

un salario da invalida conseguentemente più basso. Non si giustificherebbe in

effetti in alcun modo contrapporre a un reddito senza invalidità nettamente al

di sotto della media un reddito da invalido medio realisticamente irrealizzabile.

Per converso, laddove un reddito da invalido di fascia media è realisticamente

conseguibile rispettivamente ragionevolmente esigibile, un reddito da valido

inferiore alla media (per motivi economici) non deve essere adattato al livello

medio (DTF 135 V 58 consid. 3.4.3 e 3.4.4 pag. 61 segg.; cfr. pure

sentenza 9C_21/2014 del 2 aprile 2014 consid. 3).”

In

concreto questo Giudice conviene con quanto asserito dall’Ufficio AI nella

decisione impugnata, ossia che il “[…] gap salariale […] non è stato

applicato in ragione del fatto che l’assicurato dal 1998 ha lavorato sempre per

lo stesso datore di lavoro: Inoltre nel punto 5 del curriculum vitae del

08.12.2020

[…] egli ha dichiarato di non aver effettuato ricerche di

impiego alternativo, essendo soddisfatto del proprio lavoro. Questi elementi

sono dimostrativi che il Sig RI 1 non aveva ambizioni di conseguire un reddito

più elevato e si è “accontentato” del reddito percepito presso Scherrer &

Caroppo, di cui è stato dipendente per un ventennio” (I, allegato A1).

Inoltre,

utilizzando i dati della tabella RSS 2020 TA1_tirage_skill_level (STFA U 75/03

del 12 ottobre 2006 e I 222/04 del 5 settembre 2006), in un’attività nel ramo

56.

(ristorazione), livello di qualifica 1, uomo, per un orario aziendale di

42,5 ore (tabella NOGA 08, dati del 2020) il reddito statistico da valido

ammonterebbe a fr. 51'497.25 (fr. 4'039 : 40 ore x 42,5 ore x 12 mesi). Essendo

il salario effettivamente percepito nel 2020, ossia fr. 61'620 (doc. 6, pag. 18

incarto AI), superiore al reddito da valido calcolato su base statistica, anche

per questo motivo non vi è spazio per un parallelismo dei redditi.

Quo

all’asserita insufficiente riduzione percentuale dal reddito da invalido, ci si

potrebbe chiedere se la censura, così come formulata, violi o meno il dovere di

collaborazione delle parti (cfr. supra consid. 2.8.3.), il ricorrente non avendo

neppure motivato perché l’amministrazione sia in torto, quali ulteriori fattori

andassero considerati per la riduzione e in che misura. Ma a parte ciò, si

rileva che del 20% di riduzione sociale la metà (10%) è da ricondurre al “Tasso

di riduzione per attività leggere” (doc. 31 incarto AI).

Ora,

la domanda a sapere se occorre operare una riduzione percentuale dal reddito da

invalido è una questione di diritto, liberamente verificabile dal giudice delle

assicurazioni sociali (pro multis DTF 146 V 16 consid. 4.2. con rinvii

giurisprudenziali). A tal proposito si evidenzia che in plurime pronunzie (pro

multis STCA 32.2022.41 del 17 ottobre 2022 consid. 2.8.2., 32.2022.39 del 17

ottobre 2022 consid. 2.7.3., 32.2022.27 del 29 agosto 2022 consid. 2.11.3.,

32.2022.20

dell’8 giugno 2022 consid. 2.8., 32.2021.67 del 7 marzo 2022 consid.

2.7.5.) il TCA ha reso edotto l’Ufficio AI che una riduzione dettata dagli

impedimenti fisici si giustifica solo se anche su un mercato del lavoro che si

suppone equilibrato, considerati gli impedimenti legati alla persona o al posto

di lavoro, non esiste più un ventaglio sufficientemente ampio di attività

accessibili alla persona assicurata. Negli altri casi non viene applicata

nessuna deduzione a questo titolo neppure se la capacità lavorativa è totale in

attività adeguate e non si pone dunque il problema di un’indebita doppia

deduzione (STF 8C_495/2019 dell'11 dicembre 2019 consid. 4.2.2 con riferimento,

8C_82/2019 del 19 settembre 2019 consid. 6.3.2., 8C_730/2019 del 10 giugno 2020

consid. 4.4.4, 8C_765/2019 del 10 giugno 2020 consid. 5.4.4, 8C_9/2020 del 10

giugno 2020 consid. 4.4.4; Bernasconi, 8C_9/2020 du 10 juin 2020 - Abattement

sur le revenu d’invalide selon l’ATF 126 V 75, in SZS 1/2021 n. 49).

In

concreto, la consulente IP ha rilevato un ventaglio sufficiente di attività

semplici e leggere che l’assicurato potrebbe svolgere (cfr. supra consid. 1.5.

e 2.8.1.), ragione per cui non si giustifica la riduzione del 10% per attività

leggere.

Per il

resto, si osserva che con sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 al consid.

4.2

il TF ha rammentato che non è necessario procedere con deduzioni distinte

per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate all’età,

gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o

ancora il tasso d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione

globale, nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi

fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze

concrete. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l’amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell’assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Visto

quanto precede, la riduzione del 10% per “Svantaggi salariali derivanti da

contingenze particolari”, può essere tutelata, mentre la richiesta

dell’assicurato di aumentare (del 5%) la riduzione sociale a tale titolo è

priva di fondamento.

Non

essendo giustificata la riduzione del 10% per attività leggere, il reddito da

invalido corrisponde a fr. 62'057.78 (ossia il reddito statistico di fr.

68'953.09 a cui vanno dedotti fr. 6'895.31, pari alla riduzione del 10% per

“svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari”). Operando il

confronto dei redditi ex art. 16 LPGA risulta che l’assicurato non presenta una

perdita di guadagno, rispettivamente presenta un grado d’invalidità nullo, il

salario da invalido (fr. 62'057.78) essendo superiore a quello da valido (fr.

61'620).

Pertanto,

la censura del ricorrente cade nel vuoto, l’Ufficio AI avendo operato

un’eccessiva riduzione percentuale dal reddito da invalido, circostanza che,

una volta rettificata in questa sede sulla base dei calcoli di cui sopra, ha

evidenziato un grado d’invalidità nullo.

2.10

Visto

tutto quanto precede, la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso

va integralmente respinto.

Come

detto (cfr. supra consid. 2.8.3.), ciò non preclude all’insorgente di

presentare una nuova domanda di prestazioni AI adducendo e sostanziando un

peggioramento della situazione valetudinaria successivo all’emanazione della

decisione impugnata in questa sede.

2.11

Secondo l'art. 69 cpv. 1fbis LAI nel tenore

in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. anche la

disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61

lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la

procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso

di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità

delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF

9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico del

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di fr. 500 sono poste a

carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti