32.2023.23
Ricorso contro decisione attribuzione rendita limitata nel tempo. Refertazioni dell’A. tardive, risp. non insinuano dubbi su valutazione SMR (confermata). Tentativo di reintegrazione i.c. irrilevante. Valutazione economica del TCA ancora più pregiudizievole per l’A., che presenta grado d'inv. nullo
4 agosto 2023Italiano55 min
tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art.
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2023.23
JV/gm
Lugano
4 agosto 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 1. marzo 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 26 gennaio 2023 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1,
nato nel 1965 e da ultimo attivo quale cuoco, il 24 novembre/2 dicembre 2020 ha
presentato una domanda di prestazioni AI adducendo molteplici affezioni riconducibili
ad un infortunio del 10 settembre 2020 ed un’incapacità lavorativa completa da
tale data e continua (docc. 1, 2, 4, 8, 11 e 60 incarto AI).
1.2. Richiamato
l’incarto LAINF (doc. 3, 14 e 60-96 incarto AI) ed il formulario del datore di
lavoro (doc. 6 incarto AI) e svolto il colloquio d’accertamento IT chiudendo il
caso siccome in quel momento l’assicurato non era reintegrabile sul mercato del
lavoro (doc. 12 e 13 incarto AI), l’Ufficio AI aveva sottoposto il caso al
medico SMR (doc. 16 incarto AI). Quest’ultimo, riprendendo le diagnosi
formulate dai medici dell’unità di ortopedia e traumatologia dell’__________
(docc. 1 e 61-64 incarto AI), con annotazione del 9 marzo 2021 (doc. 22 incarto
AI) ha accertato un’incapacità lavorativa completa in ogni attività dalla data
dell’infortunio e continua, con invito ad aggiornare il caso a distanza di
dieci mesi sulla base delle risultanze dell’incarto LAINF.
1.3. L’assicurato
ha presentato il 4/8 febbraio 2021 una domanda di garanzia per la presa a
carico dei costi di un apparecchio acustico, domanda accolta dall’Ufficio AI
che ha fornito una garanzia in tal senso per un importo di fr. 1'650 (docc.
17-20 incarto AI).
1.4. Il 10
gennaio 2022 l’Ufficio AI ha chiesto ed ottenuto dall’assicurazione infortuni
la nuova documentazione (docc. 23-29 incarto AI) – comprendente in particolare
la valutazione fiduciaria del 25 giugno 2021 del dr. __________ (specialista in
medicina interna), la perizia dell’8 febbraio 2022 del medico fiduciario dr. __________
(specialista in ortopedia e traumatologia) e quella dell’11 maggio 2022 del
medico fiduciario dr. __________ (specialista in neurologia) (docc. 83, 93 e 95
incarto AI) –, sottoponendola al medico SMR.
La
valutazione del SMR, basata sulle risultanze dell’incarto LAINF, è confluita
nel rapporto finale del 10 marzo 2022 (doc. 30 incarto AI).
Poste le seguenti
diagnosi:
"
2.1 Diagnosi con ripercussioni
sulla capacità lavorativa (CL)
Politrauma
della circolazione del 10.09.2020 con
Frattura
cranio-facciale-cervicale, frattura bilaterale della fovea etmoidale e
Frattura della
parete posteriore del seno frontale sinistro
Frattura
processo spinoso C5-C6, frattura processo trasverso sinistro della faccetta
articolare del C7
Frattura
scomposta arcata II° dell’omero prossimale destro in esiti di riduzione e
osteosintesi con chiodo T2 in esiti di asportazione del chiodo T2 dopo
guarigione della frattura il 25.03.2021
Frattura
trimalleolare della caviglia destra con/su
esiti di
posa fissatore esterno e osteosintesi omero prossimale del 10.09.2020,
operazione definitiva di osteosintesi del 13.09.2020 con conflitto vite
superiore nello spazio sottoacromiale
Esiti di
asportazione chiodo T2 dell’omero prossimale a destra del 25.03.2021
Esiti
asportazione placca e viti della caviglia destra il 11.10.2021.”
e
rilevati i limiti funzionali, il medico SMR ha accertato i seguenti periodi
d’incapacità lavorativa:
% IL in att. abituale*
% IL in att. adeguata*
Periodi
Documentazione
100
100
10.9.2020
0
9.12.2021
Valutazione dr. __________
* con incidenza sulla presenza e sul rendimento; prognosi lavorativa
stazionaria.
osservando circa i limiti
funzionali in attività adeguata:
"
Sollevamenti di pesi superiori a 15
kg come attività ripetitive non sono più eseguibili. […] possibili sollevamenti
di pesi inferiori ai 15 kg fino all’altezza del ginocchio, […] inferiori a 10kg
fino all’altezza dell’anca e di 5 kg fino all’altezza del petto. […] i
sollevamenti precitati sono misurati con il braccio addosso/vicino al corpo.
Abduzioni e flessioni del braccio sopra l’altezza del petto senza pesi
dovrebbero essere effettuati solo raramente. Attività sopra il livello
orizzontale non sono più eseguibili. Attività ripetitive con il braccio destro
come quelle per le quali […] necessita di utilizzarlo per la sua sicurezza non
sono più eseguibili. A causa dei disturbi al piede destro ci sono dei limiti
nelle attività per le quali […] deve camminare per più di mezz’ora oppure deve
stare in piedi per più di un’ora. […] non è più in grado di camminare su
terreni sconnessi e irregolari, salire e scendere ripetutamente gli scalini e
camminare su […] ponteggi; attività in posizioni inginocchiate sono da escludere.”.
1.5. L’Ufficio
AI ha sottoposto il caso alla consulente AI, la quale, preso atto delle
indicazioni mediche, ha giudicato l’assicurato reintegrabile nel mercato libero
del lavoro in attività semplici e non qualificate, quali ad esempio “Addetto
qualità/imballaggio/confezione”, “Addetto alla metallurgia meccanica nel
settore industriale orologiero”, “Operaio generico nel settore della
componentistica industriale”, “Venditore in piccoli negozi, commerci o
chioschi dove l’attività varia”, “Impiegato amministrativo per compiti
semplici”, non intravvedendo percorsi formativi e/o professionali idonei a
migliorare la capacità di guadagno residua (docc. 32 e 34 incarto AI).
1.6. Con
progetto di decisione del 26 agosto 2022 l’Ufficio AI aveva prospettato
l’attribuzione di una rendita intera (grado d’invalidità del 100%) dal 1.
settembre 2021 (scadenza dell’anno d’attesa, art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) al 31
marzo 2022 (tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute, art. 88a OAI).
Con
osservazioni del 5 ottobre 2022 l’assicurato ha contestato il preavviso,
censurando innanzitutto la valutazione del medico SMR, a suo dire non rappresentativa
dei limiti funzionali. Ha inoltre comunicato che “il tentativo di […] ripresa
di un’attività lavorativa con mansioni leggere, organizzato assieme al
precedente datore di lavoro […] ha avuto un esito negativo” e che “Non
si vede […] quale indagine medica e/o socioprofessionale sia stata
svolta per determinarsi sul caso […] nonché quali sarebbero stati gli altri
criteri di valutazione (gap salariale, fattori di riduzione, ecc.).”,
chiedendo una “rivalutazione del caso ed il riconoscimento di una rendita AI
del 50% almeno” (doc. 40 incarto AI).
Con
decisione del 26 gennaio 2023 l’Ufficio AI ha confermato il progetto del 26
agosto 2022, ritenendo inconferenti le censure sollevate dall’assicurato con le
osservazioni del 5 ottobre 2022 (docc. 48, 51 e 52 incarto AI).
1.7. L’assicurato,
rappresentato dall’avv. RA 1, ha interposto ricorso contro la decisione del 26
gennaio 2023 postulandone l’annullamento e la retrocessione degli atti
all’Ufficio AI per un approfondimento medico, subordinatamente il riconoscimento
di un grado d’invalidità del 50% con conseguente diritto alla rendita.
In
sostanza, egli censura una trattazione a suo dire superficiale dei postumi
dell’infortunio, i quali pongono un “[…] quadro clinico e assicurativo
[…] non […] banale”, rilevando come le valutazioni dei medici
fiduciari dell’assicurazione infortuni non beneficiano di un valore probatorio
accresciuto, non trattandosi di periti (esterni) ai sensi dell’art. 44 cpv. 1
LGPA. In punto alla valutazione economica, ribadisce come il suo stato di
salute gli ha “impedito […] la ripresa di un’attività leggera presso
il precedente datore di lavoro […]”, censurando “la mancata presa in
considerazione del GAP salariale e di fattori riduttivi d’ordine socio
personale”.
1.8. Con la
risposta di causa l’Ufficio AI ha confermato integralmente le conclusioni del
medico SMR, quest’ultimo avendo ribadito con annotazione del 22 marzo 2023
(allegata alla risposta) la propria valutazione, potendo prescindere da un
approfondimento peritale. L’amministrazione ha rilevato come il fallito
tentativo di ripresa del lavoro precedente andasse proprio a confermare l’accertamento
di una incapacità lavorativa completa in attività abituale.
Circa
la valutazione economica, l’Ufficio AI ha innanzitutto osservato che anche applicando
una riduzione del 25% (in luogo del 20%) al reddito da invalido, il grado d’invalidità
non raggiungerebbe comunque un tasso pensionabile, motivando la mancata
applicazione del gap salariale al reddito da valido, da una parte, con il fatto
che l’assicurato lavora(va) da oltre vent’anni presso il medesimo datore di
lavoro senza aver effettuato mai ricerche di lavoro e quindi accontentandosi
della retribuzione percepita e, dall’altra, con il fatto che il salario
percepito fosse sostanzialmente il medesimo di quello del settore di
riferimento. In ragione di quanto esposto, ha quindi formulato la conferma
della decisione impugnata e, di riflesso, la reiezione dell’impugnativa.
1.9. Con
scritto del 26 aprile 2023 l’insorgente, oltre a ribadire le censure
ricorsuali, ha prodotto il rapporto del 5 settembre 2022 del dr. __________
(specialista in chirurgia ed in medicina infortunistica), lo specialista
auspicando un approfondimento diagnostico della spalla destra, della caviglia
destra ed eventualmente anche una valutazione psichiatrica (VI).
1.10. Con
osservazioni del 19 maggio 2023 l’Ufficio AI ha prodotto l’annotazione del
medico SMR del 15 maggio 2023 con la quale quest’ultimo, dopo aver vagliato il
rapporto del dr. __________ del 5 settembre 2022, ha concluso che “I nuovi
dati clinici […] non permettono di apportare modifiche alla valutazione
SMR basata sulle conclusioni RAF del 10.3.2022” (X+1).
1.11. Con
scritto del 1. giugno 2023 il ricorrente ha prodotto un ulteriore rapporto del
dr. Simoni datato 25 maggio 2023 ed il rapporto del 23 agosto 2021 del dr. __________
(specialista in neurologia) (XII).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto
2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1, 8C_452/2011 del 12 marzo 2012, 9C_807/2014
del 9 settembre 2015 e 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
2.2. Per quel
che concerne la tempestività del ricorso, secondo l'art. 69 cpv. 1 LAI, in
deroga agli art. 52 e 58 LPGA, le decisioni degli uffici AI cantonali sono
impugnabili direttamente al tribunale delle assicurazioni del luogo
dell’ufficio AI. In virtù dell’art. 60 cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere
interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della
decisione contro cui l'opposizione è esclusa.
L'art.
38 LPGA, cui rinvia l'art. 60 cpv. 2 LPGA, prescrive che se il termine è
computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a
decorrere il giorno dopo la notificazione (cpv. 1). Se l'ultimo giorno del
termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha
domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo
giorno feriale seguente (cpv. 3; DTF 119 V pag. 8 = Pratiche VSI 1993 pag. 117 cosi.
3a). I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non
decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo
alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2
gennaio incluso (cpv. 4).
Gli
atti scritti devono essere consegnati all'autorità oppure all'indirizzo di
questa, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o
consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 39 cpv. 1
LPGA, applicabile anche nella procedura ricorsuale a seguito del rinvio di cui
all’art. 60 cpv. 2 LPGA).
Un
invio raccomandato è reputato notificato al momento in cui il destinatario l’ha
ricevuto. Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non
modificano tale risultato; essi sono giuridicamente irrilevanti (DTF 119 V 94
cosi. 4b/aa con riferimenti).
Infine,
secondo la giurisprudenza, l’onere della prova dell’avvenuta notifica di una
decisione incombe all’autorità amministrativa (DTF 115 V 113 con riferimenti).
Qualora la notifica o la relativa data siano contestate, in caso di dubbio fa
stato la versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 consid. 2a).
Nel
caso in esame le tavole processuali non permettono di chiarire se la decisione
impugnata è stata inviata allo Studio legale e notarile Tamagni Fornara &
Associati, come indicato in epigrafe della decisione (I, allegato A1)
o alla cassa di compensazione GastroSocial di Aarau che l’ha poi inoltrata al
citato legale, quest’ultimo asserendo di averla ricevuta il 3 febbraio 2023.
Non essendovi un invio raccomandato con tracciamento postale e non avendo
l’Ufficio AI contestato la versione fornita dal patrocinatore dell’assicurato,
la situazione di dubbio va risolta, conformemente alla suevocata giurisprudenza,
in favore di quest’ultimo, ragione per cui il ricorso è tempestivo.
Il TCA può pertanto
entrare nel merito dell’impugnativa.
nel merito
2.3. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha limitato
l’attribuzione di una rendita intera al periodo dal 1. settembre 2021 al 31
marzo 2022.
Va anzitutto rilevato che il 1. gennaio
2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata in
vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore
sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021
705).
La
Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione invalidità
(CIRAI), valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1. luglio 2022, prevede al
marginale 9101 che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è
emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di
questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore
in vigore fino al 31 dicembre 2021”.
Fatti
I marginali
1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della
riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI),
edita dall’UFAS, stato al 1. gennaio 2022 e valido da tale data, prevedono che:
"
Conformemente alle DT [Disposizioni
transitorie, n.d.r.] LAI, le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le
rendite il cui diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più
tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art.
28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono
necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1
LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima
nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è insorta
prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le
rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente
conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.
Per le
decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole
seguenti:
in caso
di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il
31 dicembre 2021:
- prima
fissazione della rendita → DR [diritto, n.d.r.] in vigore fino al 31 dicembre
2021,
-
modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C DT US
AI;
in caso
di nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1°
gennaio 2022 o successivamente:
- prima
fissazione della rendita → DR in vigore dal 1° gennaio 2022”.
Secondo
le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di
rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti
al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e
ciò anche se la decisione è stata resa nel 2022. Per contro, se l’eventuale
diritto ad una rendita è nato il 1. gennaio 2022 o successivamente, torna
applicabile il diritto attualmente in vigore.
In
concreto, l’assicurato ha presentato la sua prima (e qui litigiosa) domanda di
prestazioni il 24 novembre/2 dicembre 2020 (cfr. supra consid. 1.1.), ragione
per cui l’eventuale diritto a prestazioni AI è in ogni caso insorto
precedentemente alla modifica legislativa di cui sopra (cfr. artt. 28 cpv. 1
lett. b e 29 cpv. 1 LAI).
Visto
quanto precede, ogni riferimento alle norme di diritto materiale applicabili in
concreto, salvo indicazione contraria, va inteso nel tenore in vigore fino al
31 dicembre 2021.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,
Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità
al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che
entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle
misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo
l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d’invalidità di cui all’art.
4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico
(DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art.
28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua
capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può
essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al
40%.
L'art.
28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Tuttavia,
il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui
l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art.
29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei
18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI). In virtù dell’art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare
l’invalidità di un assicurato che esercita un’attività lucrativa si applica
l’art. 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo
determinante per la valutazione dell’invalidità.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la
giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 29, consid. 1, 104 V 135 consid. 2a e 2b;
Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Secondo
la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (cfr. regesto della DTF 129 V 222).
Inoltre,
nel confronto dei redditi, secondo la giurisprudenza federale – di regola – non
si tiene conto di fattori estranei all’invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l’età
dell’assicurato (RCC 1989, pag. 325; DTF 107 V 17, consid. 2c confermata dall'allora
TFA [dal 1. gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5; Scartazzini, op. cit.,
pag. 232).
La
misura dell’attività ragionevolmente esigibile dipende, d’altra parte, dalla
situazione personale dell’assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell’assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. L’Alta Corte ha stabilito
che i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non fosse possibile,
devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 310 consid. 3a).
2.5. Per
costante giurisprudenza, quando l’amministrazione con un’unica decisione
attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o
la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le
regole sulla revisione di decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V
164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio
2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del
14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).
L’art.
17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita
subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o
ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).
Se la
capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni
dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo
si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.
1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,
occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non
appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è
applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste
norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma
anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel
tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella
causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in
cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva
già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e
8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).
Giusta
l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del
grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni,
presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto
alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo
precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli
dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.
Una
diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente
approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso
di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plädoyer
1/06, pag. 64-65).
Da
ultimo, nella DTF 141 V 9 (SVR 2015 IV Nr. 21) il Tribunale federale ha
stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono
modificati a tal punto da lasciare apparire una notevole modificazione dello
stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve
essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e
completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198
consid. 4b pag. 200; STF 9C_710/2016 del 18 aprile 2017 consid. 4.1; STF
9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; STF 9C_226/2013 del 4 settembre
2013).
2.6. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il Tribunale federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il
danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di
valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia
persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC
1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK
1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b;
Locher / Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag.
98).
Nella
DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un
disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di
guadagno duratura (sul tema cfr. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).
Nella
STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte,
dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da
dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base
dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli
elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione
sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione
dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà
diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è
una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto
(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Nel
2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del
diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause
organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni
psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17
giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve
avvenire in una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre
valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona
interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione
del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse)
in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come
indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi,
l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come
anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate,
sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona
interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti
della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata
sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del
14 dicembre 2017).
In due
sentenze del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF
ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi
persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della
persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare
applicazione per tutte le malattie psichiche.
Ciò
significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il
precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione
necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera
assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Nelle
succitate due sentenze in parola il TF è giunto alla conclusione che la
descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è
richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare
anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie
psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio
soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una
classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una
diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.
Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un
disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la
diagnosi non è più centrale.
Nella
DTF 145 V 215 il TF ha infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza
primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea
di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.
Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409
e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e
3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF
8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto
2018 al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).
2.7. Per
costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di
poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso)
è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre
un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali
attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4., pag. 261; 115 V 133 consid. 2., pag. 134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto alla valenza probante di un
rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati
oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,
che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato
approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del
contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non
è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale
perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160
consid. 1c in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi
dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici
esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie
conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti,
dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti
a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Circa il ruolo del medico SMR, va
rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a
disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto
alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell’assicurato –
determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di esercitare un’attività
lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente
esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico
nei singoli casi.
Scopo e senso del disposto come pure
dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a
propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla
rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze
medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale
della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione
di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle
indicazioni del SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente
pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/ 2010 del 29
settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n.
56 pag. 174, con riferimenti).
Se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008). In effetti, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio
sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni
dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015
del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in particolare, alla DTF 139
V 225 e alla 135 V 465).
Va poi evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a) cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.
3a) cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano
un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una
perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi
accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29
settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi
menzionati).
Va ancora
evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione
dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in
RDAT 2003-II pagg. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono
citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la
DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS 1999 pagg. 105 ss), in
ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
Considerandi
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto
(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004
pubblicata in DTF 130 V 352).
2.8
2.8.1
In
concreto, ricevuta la domanda di prestazioni, al fine di accertare lo stato
valetudinario dell’assicurato l’Ufficio AI ha sottoposto al medico SMR la
refertazione medica acquisita agli atti. Il medico SMR si è determinato su
detta refertazione con rapporto finale del 10 marzo 2022 (cfr. supra consid. 1.4.).
Il
ricorrente contesta la valutazione medica posta alla base della decisione
impugnata, sostenendo di essere ancora inabile al lavoro, almeno nella misura
del 50%, a causa delle gravi limitazioni funzionali. Egli rimprovera
all’Ufficio AI di aver conferito un valore probatorio accresciuto alle
valutazioni dei medici fiduciari dell’assicurazione infortuni, questi ultimi
non essendo periti esterni ai sensi dell’art. 44 LGPA.
Quo
alla valutazione economica, egli evidenzia come il tentativo di reintegrazione
professionale effettuato presso il precedente datore di lavoro sia stato
futile, ciò che confermerebbe una situazione valetudinaria compromessa anche in
attività adeguate. Inoltre, egli non comprende come mai non sia stato preso in
considerazione il “gap salariale”, censurando la riduzione sociale al
reddito da invalido operata dall’amministrazione in ragione del 20% (cfr. supra
consid. 1.1., 1.6. e 1.7.).
Questo Tribunale, chiamato a
verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato accuratamente
vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della decisione impugnata,
dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, non ravvisa alcun
motivo per metterne in dubbio le conclusioni.
2.8.2
Come
accennato (cfr. supra consid. 1.6. e 1.7.), il ricorrente sostiene che siccome
i medici fiduciari non sono dei periti esterni ai sensi dell’art. 44 LPGA, le
loro valutazioni non beneficiano di un valore probatorio accresciuto.
Ora, si
conviene con l’insorgente che i pareri medici interni dell’assicurazione, per
definizione, non configurano perizie esterne ai sensi dell’art. 44 LPGA,
l’amministrazione dovendo ordinare queste ultime ogni qualvolta si presentino
(anche solo minimi) dubbi circa l’affidabilità e concludenza delle valutazioni
dei medici interni (STF 9C_661/2019 del 26 maggio 2020, 8C_59/2011 del 10
agosto 2011 consid. 5.2., STCA 32.2022.27 del 29 agosto 2022 e 32.2021.64 del
18.
ottobre 2021).
Quo
alla valenza probatoria dei pareri dei medici fiduciari degli assicuratori – come
quelli del medico SMR –, pur non assurgendo a rango di perizia esterna, in caso
di lite essi hanno valore probatorio preponderante per rapporto ai pareri dei
curanti e delle perizie di parte (cfr. supra consid. 2.7.; in tema
Riemer-Kafka, Unabhängiger Board: Aufgaben und mögliche Umsetzung, in: Das
Indikatorenorientierte Abklärungsverfahren, 2017, pagg. 154-158), a patto che,
come detto, non sussista alcun dubbio sulla loro affidabilità e concludenza.
Visto
quanto precede, pur non configurando perizie esterne ex art. 44 LPGA, le
valutazioni dei medici interni all’assicurazione infortuni, fatte proprie dal
medico SMR, hanno valenza probatoria preponderante rispetto a quella dei
curanti, rispettivamente di perizie di parte.
In
concreto l’Ufficio AI non ha mai asserito che la valutazione del medico SMR e
dei medici dell’assicurazione infortuni costituissero delle perizie esterne ex
art. 44 LGPA, ragione per cui la censura del ricorrente non ha pregio.
2.8.3
Il
ricorrente contesta le conclusioni del medico SMR, adducendo una situazione
valetudinaria ben peggiore di quella da lui accertata e che dovrebbe essere
oggetto di ulteriori approfondimenti medici.
Va qui
rilevato che il principio inquisitorio che vige nella procedura delle
assicurazioni sociali non è da intendere quale principio assoluto ma trova il
suo correlato nel dovere delle parti di collaborare all’istruzione della causa
(DTF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c con rinvii). Il dovere
processuale di collaborazione comprende in particolare l’obbligo delle parti di
apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie,
avuto riguardo alla natura della disputa ed ai fatti invocati, ritenuto che
altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove
(DTF 117 V 264 consid. 3b con rinvii).
Conseguentemente,
nella misura in cui il ricorrente, peraltro rappresentato da un legale, con le
osservazioni del 5 ottobre 2022 ed il ricorso del 1. marzo 2023 si è limitato
ad esprimere critiche generiche e di carattere meramente soggettivo circa
l’operato dell’amministrazione senza produrre alcuna (nuova) refertazione
medica a supporto delle sue tesi (cfr. supra consid. 1.6 e seg.), egli ha
violato il suo dovere processuale di collaborazione, con le suevocate
conseguenze.
Giova
inoltre ricordare che secondo la giurisprudenza federale in materia di assicurazioni sociali, non è
importante la diagnosi o l'insorgere
dell'evento (malattia o infortunio; cfr. DTF 142 III 671, consid. 3.7.3. e
3.8.) ma le sue conseguenze sulla capacità lavorativa (in argomento cfr. STF
9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con riferimenti; cfr. anche STF
8C_508/2022 del 24 gennaio 2023) e che non spetta alla giurisdizione delle
assicurazioni sociali decidere su divergenze mediche scientifiche ma unicamente
di stabilire nel caso concreto il diritto alle prestazioni secondo le
circostanze e tenuto conto delle opinioni mediche (STF 8C_874/2011 del 20
gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF 134 V 231 consid. 5.3.; STCA
32.2017.24
del 28 agosto 2016 consid. 2.7.2.; STCA 32.2018.123 del 6 giugno
2019.
consid. 2.8.; STCA 32.2019.24 del 28 gennaio 2020 consid. 2.4.) e STCA
32.2019.47
del 24 febbraio 2020 consid. 2.8.).
Ciò
premesso, occorre analizzare la refertazione medica (pertinente) prodotta nelle
more del ricorso e che, a mente dell’insorgente, renderebbe necessario un
approfondimento medico, rispettivamente gli conferirebbe il diritto a metà
rendita (cfr. supra consid. 1.7.).
Con
due scritti del 5 settembre 2022 (VI, allegati H e I) il dr. __________ si è
così determinato:
" […]
riguardo all’aspetto ortopedico, ho illustrato le mie perplessità
nel rapporto: […] nessuno ha pensato, o ritenuto opportuno, fare eseguire prove
elettrofisiologiche per il nervo ascellare destro che, se risultasse
danneggiato, inciderebbe anche sulla valutazione della menomazione fisica. La
guarigione in intra-rotazione della testa omerale comporta naturalmente la
limitazione funzionale attuale come pure, in un futuro neanche tanto lontano,
peggioramenti artrosici alla spalla destra.
Veniamo alla caviglia destra: […] si osserva […]
un rimaneggiamento osseo a livello del talo (o astragalo) e os trigonum. Non
vi sono però immagini riferite a TAC della caviglia per capire esattamente la
situazione, esame che sarebbe oltremodo doveroso poiché un eventuale
interessamento di questo importante osso […] potrebbe comportare artrosi
supplementare all’articolazione talare (o calcagno-astragalica) […] con
peggioramento praticamente certo, come del resto sottolinea il Dott. __________
[…] che sottolinea “vi è un rischio aumentato di sviluppo di artrosi precoce
pertanto non si può escludere che nel futuro si dovrà valutare anche una IMI
per tale problema”. […] questa valutazione può e dovrebbe avvenire
già ora, tenuto conto che, con documentazione radiostrumentale […] si
può arrivare a conclusioni assai più precise e con valutazione IMI diversa
rispetto a quella stimata. Sulla capacità lavorativa, sarebbe
interessante capire se, come indicato nelle conclusioni neuropsicologiche il
comportamento deficitario del paziente fosse dovuto alla scarsa scolarità e non
a sequele post-traumatiche, come il signor RI 1 abbia potuto lavorare per 12
anni in un medesimo posto di lavoro e altri 25 in un altro riuscendo ad
espletare senza impedimenti le proprie mansioni. Se nel futuro non potrà
assolvere il tipo di lavoro svolto, si dovranno valutare quali lavori
confacenti siano alla portata […]. Le limitazioni […] della spalla e caviglia
[…] possono e dovrebbero essere ancora valutate mediante prove di carico e
funzionali previa le indagini radiostrumentali e neurologiche indicate nel
rapporto.” (allegato I, sottolineature del redattore).
"
[…] Visionando le radiografie è
possibile ipotizzare esservi stata (non da escludere e ancora in atto)
una lesione del nervo ascellare destro. La guarigione della frattura
dell’omero è avvenuta con una angolazione in intra-rotazione ciò che può
ampiamente spiegare la limitazione funzionale in abduzione-elevazione che non
va oltre i 90/95°.
A fronte della situazione interessante la caviglia
destra, la prima radiografia del 10 settembre 2020 evidenzia una frattura
trimalleolare spostata con os trigonum retrotalare. Per contro, le radiografie
successive […], mostrano […] un rimaneggiamento […] nella faccia
posteriore del talo, rimaneggiamento che conferma gli esiti di frattura da
implosione […] mai menzionata nelle diagnosi […]; non vi è neppure
un rilevamento radiologico mediante radiografie convenzionali o TAC volte a
valutare la situazione non solo a livello tibio-talare ma anche
talo-calcaneare. Di conseguenza […] ritengo necessaria una rivalutazione della
situazione accertando:
·
lo stato della spalla destra
mediante risonanza magnetica […] per verifica stato articolare nonché
l’accertamento dell’eventuale lesione del nervo ascellare mediante esame neurologico
con prove elettrofisiologiche;
·
lo stato della caviglia destra
mediante TAC […].
Sullo stato neurologico e neuropsicologico non posso
esprimermi in maniera compiuta,
nondimeno […], le conclusioni neuropsicologiche mi lasciano un po' perplesso.
[…] Mi chiedo [se, n.d.r.] in considerazione del danno frontale subito non vi
siano problemi di disordine frontale, forse meglio valutabili – oltre che dal
neurologo – anche da uno psichiatra.” (allegato
H, sottolineature del redattore).
Ora, si
rileva innanzitutto che la valutazione del dr. __________ configura una perizia
di parte (cfr. supra consid. 2.8.2.) allestita in ambito LAINF (vedasi
riferimento all’indennità per menomazione dell’integrità). Nel merito della
valutazione specialistica, il menzionato chirurgo ha espresso delle generiche
perplessità circa l’operato dei medici fiduciari, ipotizzando uno stato
valetudinario peggiore rispetto a quanto da loro accertato, auspicando
ulteriori esami diagnostici per poter escludere problematiche che, a mente sua,
potrebbero avere ripercussioni sullo stato valetudinario dell’assicurato. La
valutazione del dr. __________, che neppure si esprime compiutamente sulla
capacità lavorativa residua, pertiene esclusivamente alle ipotesi diagnostiche
che, di per sé, non sono sufficienti per sollevare dubbi circa le valutazioni dei
medici fiduciari, fatte proprie dal medico SMR.
Il
ricorrente si prevale altresì del rapporto del 25 maggio 2023 del dr. __________
inviato al patrocinatore (XII, allegato O):
"
[…] Noto […] non essere stata
eseguita una visita neurologica presso altro specialista con domanda
specifica di eseguire un esame ENMG per il nervo ascellare alla spalla destra.
La motivazione per la quale mi ero soffermato su questa indicazione era che
tutti […], compreso il Dott. __________ […], riportavano “atrofia del
muscolo deltoideo nella porzione anteriore”. […] il tipo di frattura subito […]
il fatto che il paziente abbia questa atrofia e che la stessa non sia affatto
migliorata […], oltre che per il deficit di motilità dovuto alla guarigione
delle fratture della spalla destra, può essere riconducibile con probabilità
anche ad una lesione del nervo ascellare che innerva il muscolo deltoideo e
quindi questa eventualità implicherebbe una valutazione supplementare per la
menomazione alla integrità fisica della spalla.
Riguardo caviglia e avampiede destro: la TAC eseguita
il 14.3.2023 parla chiaramente per artrosi tibiotarsica, osteofiti marginali
ossei e quindi il peggioramento futuro previsto dal Dott. Med. __________ […]
sta già avvenendo e, come prevede Lainf, occorre eseguire la valutazione già
tenendo conto dei danni futuri. Si aggiunge […] il nuovo riscontro […] di
una frattura dell’osso cuboide a livello del piede destro in pseudoartrosi […].
Questa componente comporta la previsione – praticamente certa – di
artrosi calcagno-cuboide del piede destro.
Gli elementi sopra riassunti devono, pertanto, essere
oggetto di rivalutazione: nervo ascellare della spalla destra con esame ENMG
per accertare o meno la lesione effettiva che spiegherebbe l’atrofia del
muscolo deltoideo e conseguentemente derivante dal tipo di frattura. […].
L’artrosi della caviglia destra, in questo momento, è da valutare almeno nella
percentuale del 15% e non il 5% come valutato dal Dott. Med. __________ [riferita
all’indennità per menomazione dell’integrità fisica, doc. 93, pag.284 e seg.
incarto AI, n.d.r.], il quale si era orientato sui riscontri radiografici
piuttosto vecchi. Si dovrà poi aggiungere la valutazione della lesione, finora
mai vista né trattata ossia frattura composta dell’osso cuboide destro attualmente
in stato di pseudoartrosi, che sfocerà in artrosi calcagno-cuboide nel prossimo
futuro, questa componente può essere classificabile in artrosi grave con
valutazione dal 10% al 20% situabile in un minimo del 10%. […] non si può
eseguire una semplice addizione delle varie postille post-infortunistiche
poiché si potrebbe superare la percentuale del 100% tuttavia, in questo caso,
la valutazione eseguita dal Dott. Med. __________ con il complessivo 20%, non
si giustifica in base agli esami eseguiti finora. Sarebbe […] importante dar
seguito alle ulteriori valutazioni necessarie anche per l’eventuale valutazione
di rendita. […] aggiungo che sono […] del parere che le lesioni a
livello del parenchima cerebrale hanno lasciato qualche sequela specie
comportamentale; infatti il Dott. __________, che ha seguito il paziente a
lungo, parla di impulsività, disturbi WM di tipo verbale discreti, linguaggio
digressivo e alterazione della comprensione. La valutazione del Dott. Med. __________,
per contro, riconduce queste componenti alla scarsa scolarità del paziente
dovuta in parte anche alla ipoacusia presente dall’infanzia. Non entro nel
merito di questa componente
non di mia competenza pure rimanendo
perplesso […]. Consiglierei […] una valutazione psichiatrica.” (sottolineature del redattore).
Va qui
rilevato che il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali
chiamato a valutare la legalità della decisione deferitagli è limitato
temporalmente alla fattispecie rilevante al momento dell’emanazione di tale
decisione (pro multis DTF 136 V 24 consid. 4.3 e 130 V 445 consid. 1.2 con
rinvii), in concreto il 26 gennaio 2023 (cfr. supra consid. 1.6. in fine). Fatti verificatisi ulteriormente possono
essere presi in considerazione se permettono un accertamento retrospettivo
della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2.;
DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2., 127 V 467 consid. 1., 121 V 366 consid.
1b; STCA 32.2019.63 del 27 aprile 2020 consid. 2.11.).
Tornando
al caso che ci occupa, di tutta evidenza lo specialista non si è espresso sulla
capacità lavorativa residua. Per quanto attiene all’affezione alla spalla, egli
si è limitato a manifestare il proprio disappunto per il mancato esame ENMG del
nervo ascellare, ipotizzandone una lesione (determinante l’accertata l’atrofia)
che, se accertata, implicherebbe una rivalutazione dell’IMI per la spalla. Quo
alla caviglia e all’avampiede destro, lo specialista – sulla base della TAC del
14.
marzo 2023 – ritiene che il peggioramento prospettato dal collega dr. __________
sia già in atto, senza però accennare a come l’asserito peggioramento possa
influire sulla capacità lavorativa residua, preferendo una valutazione
prospettica – e divergente rispetto a quella del dr. __________ – della
percentuale di indennità per menomazione dell’integrità fisica in ambito LAINF.
Quo alla valutazione neurologica, è l’ortopedico stesso ad ammettere la propria
incompetenza in tale ambito, limitandosi a sollevare generiche perplessità
sull’operato del dr. __________ (specialista in neurologia, cfr. supra consid.
1.4.) e a rinviare al rapporto del 23 agosto 2021 del dr. __________ (specialista
in neurologia). A tal proposito, si rileva che oltre al rapporto del dr. __________,
il dr. __________ ha anche vagliato le valutazioni neuro(psico)logiche del 18
settembre 2020, del 31 marzo 2021 e del 13 settembre 2021 (doc. 95, pagg.
289-292 incarto AI), concludendo come l’assicurato “non ha riportato
conseguenze neurologiche maggiori sia per quel che riguarda gli aspetti clinici
concernenti le varie funzioni neurologiche che gli aspetti neuropsicologici”.
Peraltro, chiamato a prendere posizione dall’assicurazione infortuni circa la
censura del patrocinatore secondo cui i disturbi neuropsicologici
dell’assicurato non fossero stati adeguatamente approfonditi, con complemento
peritale del 26 luglio 2022 il dr. Bernasconi ha osservato quanto segue:
" […]
faccio notare […] che i problemi neuropsicologici sono stati presi
attentamente in considerazione, innanzitutto richiedendo proprio la valutazione
neuropsicologica dell’__________, che non era […] nella documentazione
iniziale. […] ho preso contatto anche con il Dr. __________,
neurologo che conosce molto bene il paziente, e che mi ha confermato quanto da
me riportato a pagina 7 della […] perizia, anche a proposito degli aspetti
neuropsicologici. Inoltre, […] mi riferisco al rapporto del 15.12.2021 dell’__________,
pagina 2, dove si riporta che “la valutazione neuropsicologica mette in luce un
quadro cognitivo caratterizzato da lievi screzi di carattere
attentivo-esecutivo e mnesico”: si parla dunque di “lievi screzi” cioè di
reperti di entità minima. […] proprio in questa valutazione si sottolinea che i
test somministrati possono “essere stati influenzati (in maniera rilevante)
dalla ridotta scolarità e dalla scarsa abitudine all’impegno cognitivo e al
setting valutativo”. Inoltre, “viene riferita una buona autonomia nel
funzionale, con funzionamento cognitivo-comportamentale adeguato in assenza
di rilevanti ricadute o limitazioni”. In pratica, si ritiene che i
risultati degli esami neuropsicologici siano innanzitutto solo minimamente
alterati e che non hanno un influsso sulle attività quotidiane. […] ritengo di
poter confermare la mia valutazione.” (I,
allegato F).
Richiamata
la giurisprudenza topica (cfr. supra consid. 2.7. e 2.8.2.), ricordato il
margine d’apprezzamento delle prove di cui il giudice delle assicurazioni gode
e di quello ancora più ampio delle assicurazioni sociali circa la necessità,
l’estensione e l’opportunità di esperire ulteriori approfondimenti medici, atteso
che il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali chiamato a
valutare la legalità della decisione deferitagli è limitato temporalmente alla
fattispecie rilevante al momento dell’emanazione di tale decisione, questo Giudice ritiene che in casu
le refertazioni prodotte dall’insorgente e le argomentazioni da lui formulate
nel corso della presente procedura non siano sufficienti ad insinuare dubbi
circa la correttezza delle valutazioni dei medici fiduciari LAINF, fatte
proprie dal medico SMR. Questo, perlomeno, fino alla data della decisione
impugnata. Ciò non preclude all’insorgente di produrre, se del caso, nuove
refertazioni mediche nell’ambito di un’eventuale nuova domanda di prestazioni
AI, rilevato come non si possa escludere un peggioramento della sua situazione
valetudinaria intervenuto dopo l’emanazione della decisione impugnata.
La
valutazione medica va pertanto confermata.
2.9
2.9.1
Il
ricorrente rimprovera all’amministrazione, per quel che è dato di capire, di
non aver tenuto debitamente conto del fallito tentativo di reintegrazione
professionale in attività leggera organizzato dal datore di lavoro, esito che
confermerebbe la tesi secondo cui egli non sarebbe reintegrabile sul libero
mercato del lavoro (I, p.to 7.; doc. 40 incarto AI).
Come
accennato (cfr. supra consid. 2.7.), spetta
al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni mediche, valutare
quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili.
In
concreto tutti i medici hanno escluso in modo assoluto la ripresa, anche solo a
tempo parziale o con riduzione del rendimento, dell’attività lavorativa
abituale di cuoco (cfr. supra consid. 1.4.). La consulente IP ha quindi
rilevato nel mercato del lavoro in equilibrio una serie di attività semplici e
non qualificate che l’assicurato può intraprendere nel rispetto dei limiti
funzionali rilevati (cfr. supra consid. 1.5.).
Conseguentemente,
lo scritto del datore di lavoro del 16 settembre 2022 secondo cui “[…] martedì
13.
settembre il Signor RI 1 si è presentato presso il nostro ristorante ad
eseguire una prova di lavoro per poter valutare la possibilità di un […] rientro
quale impiegato [...]. La prova si è svolta durante il pomeriggio,
momento della giornata in cui il lavoro è alquanto ridotto, specialmente in
cucina, luogo d’impiego dello stesso” e che “[…] risulta impossibile
che egli possa riprendere la professione esercitata prima dell’incidente, come
pure altre mansioni meno pesanti, in quanto il danno alla spalla gli impedisce
la maggior parte dei movimenti necessari al lavoro” (doc. 40, pag. 105
incarto AI, sottolineature del redattore) è irrilevante: da una parte il tentativo
di ripresa lavorativa è stato effettuato nella sua attività abituale di cuoco,
seppure con un carico di lavoro ridotto. Dall’altro, non è certo il datore di
lavoro che può determinarsi sull’esigibilità o meno per l’assicurato di svolgere
imprecisate “mansioni meno pesanti”, ritenuto che non è nemmeno dato di
sapere se si tratti di una valutazione del datore del lavoro, se siano state
tentate delle “mansioni meno pesanti” e, se del caso, in cosa esse
consistano.
2.9.2
Il ricorrente
contesta “la mancata presa in considerazione del GAP salariale e di
fattori riduttivi d’ordine socio personale” (I, p.to 7.).
Ora,
nella misura in cui il ricorrente con “GAP salariale” intende il
parallelismo dei redditi, giova illustrare quanto stabilito dalla nostra
Massima Corte nella STF 9C_138/2019 del 29 maggio 2019 (consid. 4.,
sottolineature del redattore) sul concetto di parallelismo dei redditi:
“[…] Il Tribunale federale ha già avuto modo di
affermare che se una persona assicurata, per motivi estranei all’invalidità
(per esempio a causa della sua carente formazione scolastica o professionale,
delle sue carenti competenze linguistiche, delle limitate possibilità di
assunzione dovute a uno statuto di lavoratore precario, ecc.), ha realizzato un
reddito considerevolmente inferiore alla media dei salari conseguibili nello
stesso ambito professionale – tale limite essendo stato fissato al 5% – senza
che vi sia spontaneamente accontentata, si procede a un parallelismo dei
dure redditi di paragone per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%
(DTF 135 V 297). In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di
reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente
conseguito, oppure facendo capo ai valori statistici, oppure ancora a livello di
reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico (DTF
134.
V 322).
Questa giurisprudenza intende garantire che i due
redditi di riferimento vengano stabiliti sulla medesima base. Ora, se una
persona assicurata realizzava nell'attività svolta senza danno alla salute un
salario considerevolmente inferiore alla media poiché le sue qualità personali
rendevano impossibile il conseguimento di un salario medio, non si può
presumere che la stessa persona con il pregiudizio alla salute possa realizzare
(anche solo in proporzione) un salario medio. Di conseguenza, se si prende in
considerazione un salario senza invalidità che per i detti motivi si situava
considerevolmente al di sotto della media, allora si deve tenere conto degli
stessi fattori estranei all'invalidità anche per determinare il reddito
ipotetico da invalido. Il parallelismo dei redditi tiene così conto della
circostanza che la persona assicurata, da invalida, non è realisticamente in
grado di realizzare il salario statistico medio, per cui occorre riconoscerle
un salario da invalida conseguentemente più basso. Non si giustificherebbe in
effetti in alcun modo contrapporre a un reddito senza invalidità nettamente al
di sotto della media un reddito da invalido medio realisticamente irrealizzabile.
Per converso, laddove un reddito da invalido di fascia media è realisticamente
conseguibile rispettivamente ragionevolmente esigibile, un reddito da valido
inferiore alla media (per motivi economici) non deve essere adattato al livello
medio (DTF 135 V 58 consid. 3.4.3 e 3.4.4 pag. 61 segg.; cfr. pure
sentenza 9C_21/2014 del 2 aprile 2014 consid. 3).”
In
concreto questo Giudice conviene con quanto asserito dall’Ufficio AI nella
decisione impugnata, ossia che il “[…] gap salariale […] non è stato
applicato in ragione del fatto che l’assicurato dal 1998 ha lavorato sempre per
lo stesso datore di lavoro: Inoltre nel punto 5 del curriculum vitae del
08.12.2020
[…] egli ha dichiarato di non aver effettuato ricerche di
impiego alternativo, essendo soddisfatto del proprio lavoro. Questi elementi
sono dimostrativi che il Sig RI 1 non aveva ambizioni di conseguire un reddito
più elevato e si è “accontentato” del reddito percepito presso Scherrer &
Caroppo, di cui è stato dipendente per un ventennio” (I, allegato A1).
Inoltre,
utilizzando i dati della tabella RSS 2020 TA1_tirage_skill_level (STFA U 75/03
del 12 ottobre 2006 e I 222/04 del 5 settembre 2006), in un’attività nel ramo
56.
(ristorazione), livello di qualifica 1, uomo, per un orario aziendale di
42,5 ore (tabella NOGA 08, dati del 2020) il reddito statistico da valido
ammonterebbe a fr. 51'497.25 (fr. 4'039 : 40 ore x 42,5 ore x 12 mesi). Essendo
il salario effettivamente percepito nel 2020, ossia fr. 61'620 (doc. 6, pag. 18
incarto AI), superiore al reddito da valido calcolato su base statistica, anche
per questo motivo non vi è spazio per un parallelismo dei redditi.
Quo
all’asserita insufficiente riduzione percentuale dal reddito da invalido, ci si
potrebbe chiedere se la censura, così come formulata, violi o meno il dovere di
collaborazione delle parti (cfr. supra consid. 2.8.3.), il ricorrente non avendo
neppure motivato perché l’amministrazione sia in torto, quali ulteriori fattori
andassero considerati per la riduzione e in che misura. Ma a parte ciò, si
rileva che del 20% di riduzione sociale la metà (10%) è da ricondurre al “Tasso
di riduzione per attività leggere” (doc. 31 incarto AI).
Ora,
la domanda a sapere se occorre operare una riduzione percentuale dal reddito da
invalido è una questione di diritto, liberamente verificabile dal giudice delle
assicurazioni sociali (pro multis DTF 146 V 16 consid. 4.2. con rinvii
giurisprudenziali). A tal proposito si evidenzia che in plurime pronunzie (pro
multis STCA 32.2022.41 del 17 ottobre 2022 consid. 2.8.2., 32.2022.39 del 17
ottobre 2022 consid. 2.7.3., 32.2022.27 del 29 agosto 2022 consid. 2.11.3.,
32.2022.20
dell’8 giugno 2022 consid. 2.8., 32.2021.67 del 7 marzo 2022 consid.
2.7.5.) il TCA ha reso edotto l’Ufficio AI che una riduzione dettata dagli
impedimenti fisici si giustifica solo se anche su un mercato del lavoro che si
suppone equilibrato, considerati gli impedimenti legati alla persona o al posto
di lavoro, non esiste più un ventaglio sufficientemente ampio di attività
accessibili alla persona assicurata. Negli altri casi non viene applicata
nessuna deduzione a questo titolo neppure se la capacità lavorativa è totale in
attività adeguate e non si pone dunque il problema di un’indebita doppia
deduzione (STF 8C_495/2019 dell'11 dicembre 2019 consid. 4.2.2 con riferimento,
8C_82/2019 del 19 settembre 2019 consid. 6.3.2., 8C_730/2019 del 10 giugno 2020
consid. 4.4.4, 8C_765/2019 del 10 giugno 2020 consid. 5.4.4, 8C_9/2020 del 10
giugno 2020 consid. 4.4.4; Bernasconi, 8C_9/2020 du 10 juin 2020 - Abattement
sur le revenu d’invalide selon l’ATF 126 V 75, in SZS 1/2021 n. 49).
In
concreto, la consulente IP ha rilevato un ventaglio sufficiente di attività
semplici e leggere che l’assicurato potrebbe svolgere (cfr. supra consid. 1.5.
e 2.8.1.), ragione per cui non si giustifica la riduzione del 10% per attività
leggere.
Per il
resto, si osserva che con sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 al consid.
4.2
il TF ha rammentato che non è necessario procedere con deduzioni distinte
per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate all’età,
gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o
ancora il tasso d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione
globale, nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi
fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze
concrete. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale
procede da una stima che l’amministrazione deve succintamente motivare, il
giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
degli organi dell’assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Visto
quanto precede, la riduzione del 10% per “Svantaggi salariali derivanti da
contingenze particolari”, può essere tutelata, mentre la richiesta
dell’assicurato di aumentare (del 5%) la riduzione sociale a tale titolo è
priva di fondamento.
Non
essendo giustificata la riduzione del 10% per attività leggere, il reddito da
invalido corrisponde a fr. 62'057.78 (ossia il reddito statistico di fr.
68'953.09 a cui vanno dedotti fr. 6'895.31, pari alla riduzione del 10% per
“svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari”). Operando il
confronto dei redditi ex art. 16 LPGA risulta che l’assicurato non presenta una
perdita di guadagno, rispettivamente presenta un grado d’invalidità nullo, il
salario da invalido (fr. 62'057.78) essendo superiore a quello da valido (fr.
61'620).
Pertanto,
la censura del ricorrente cade nel vuoto, l’Ufficio AI avendo operato
un’eccessiva riduzione percentuale dal reddito da invalido, circostanza che,
una volta rettificata in questa sede sulla base dei calcoli di cui sopra, ha
evidenziato un grado d’invalidità nullo.
2.10
Visto
tutto quanto precede, la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso
va integralmente respinto.
Come
detto (cfr. supra consid. 2.8.3.), ciò non preclude all’insorgente di
presentare una nuova domanda di prestazioni AI adducendo e sostanziando un
peggioramento della situazione valetudinaria successivo all’emanazione della
decisione impugnata in questa sede.
2.11
Secondo l'art. 69 cpv. 1fbis LAI nel tenore
in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. anche la
disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61
lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la
procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso
di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità
delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF
9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico del
ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di fr. 500 sono poste a
carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti