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Decisione

32.2023.24

Non entrata nel merito. UAI chiede rinvio degli atti per poi procedere all'entrata nel merito della richiesta dell'assicurato. Ricorrente aderisce alla proposta di rinvio, per cui ricorso accolto con

5 maggio 2023Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

26 novembre 2007). Più la precedente decisione è distante nel tempo, meno

esigenze sono poste alla verosimiglianza del rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu

berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit

zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger

hohe Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V

114 Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen) (…)”, riportato

nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3).

2.4. Nel caso concreto, dopo aver chiesto una presa di posizione al medico

SMR, l’amministrazione ha evidenziato come, contrariamente a quanto indicato

nella decisione contestata, sulla base della refertazione medica già presente

agli atti AI e di quella ulteriormente prodotta nelle more della procedura

ricorsuale, risultino adempiute le premesse per l’entrata in materia in

merito alla domanda di revisione. In effetti, il dr. __________, psichiatra del

SMR, dopo aver visionato la certificazione del 14 febbraio 2023 del dr. __________,

psichiatra curante, nell’Annotazione del 29 marzo 2023 ha osservato che “presa

visione del rapporto del dr. __________, da cui emergono nuove diagnosi

psichiatriche rispettivamente rende verosimile un peggioramento da novembre

2022, è giustificato entrare in materia” (doc. IV/1).

Sulla

scorta di suddetta refertazione

– facente stato di un verosimile peggioramento delle

condizioni di salute dal profilo psicofisico; cfr. anche lo scritto del 27

novembre 2022 della dr.ssa __________ (doc. AI pag. 600) – v’è in effetti da

ritenere che sia verosimilmente subentrato, dopo l’emissione del provvedimento

Considerandi

di attribuzione della rendita del 14 luglio 2020, un rilevante peggioramento

della situazione invalidante.

Questo

Giudice non ravvisa pertanto alcun motivo per non accogliere il gravame secondo

la proposta formulata dall’amministrazione nella risposta di causa e condivisa

dal ricorrente.

In

simili condizioni si giustifica senz’altro la retrocessione degli atti affinché

l’amministrazione entri in materia sulla domanda di revisione ed esamini

quindi, tramite i necessari accertamenti medici, la fattispecie da un

punto di vista materiale e in particolare verifichi se la modifica delle circostanze

sia effettivamente avvenuta ed in che misura essa influisce sul diritto alla

rendita del ricorrente.

2.5

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in

concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione

con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°

gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta

a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;

STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena

vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281

consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti) le spese di procedura di fr.

500.

sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Patrocinato dalla RA 1, e vincente in causa, il ricorrente ha diritto a

un'indennità per ripetibili da mettere a carico dell’Ufficio AI (art. 61 lett.

g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo quantificare in fr. 1'800.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è accolto.

§ La decisione del 2 febbraio

2023 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’Ufficio AI perché proceda conformemente ai considerandi.

2.- Le spese di procedura di fr. 500

sono poste a carico dell’Ufficio AI, che rifonderà al ricorrente fr. 1'800 (IVA

inclusa) per ripetibili.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il

Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario di

Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti