32.2023.24
Non entrata nel merito. UAI chiede rinvio degli atti per poi procedere all'entrata nel merito della richiesta dell'assicurato. Ricorrente aderisce alla proposta di rinvio, per cui ricorso accolto con rinvio atti
5 maggio 2023Italiano10 min
esigenze sono poste alla verosimiglianza del rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2023.24
FC
Lugano
5 maggio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 3 marzo 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 2 febbraio 2023 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. Con
decisione 14 luglio 2020 l’Ufficio AI, esperiti gli accertamenti del caso, aveva
riconosciuto a RI 1 – affetto principalmente da una sindrome
cervico-spondilogena cronica, epicondilopatia bilaterale e rizartrosi oltre che
da diagnosi psichiatriche – il diritto al versamento di una rendita intera dal
1. settembre 2019 al 31 marzo 2020, e di un quarto di rendita dal 1. aprile
2020 (grado di invalidità del 46%; doc. AI pag. 581). Questa decisione è
cresciuta incontestata in giudicato.
1.2. Nell’ottobre
2022 l’assicurato, tramite la sua curante, ha chiesto una revisione del suo
diritto a prestazioni, segnatamente un aumento del grado d’invalidità,
adducendo un peggioramento delle sue condizioni di salute psicofisiche (doc. AI
pag. 592).
1.3. Dopo
aver preavvisato l’8 novembre 2022 la non entrata in materia in merito alla
domanda di revisione – cui si è opposto l’assicurato, tramite la curante, anticipando
l’invio di ulteriore documentazione medica (doc. AI pag. 600) – il 2 febbraio
2023 l’amministrazione, raccolto il parere del medico SMR (il quale ha negato
esservi il sospetto di un peggioramento della situazione invalidante; doc. AI pag.
605), ha confermato suddetto diniego, argomentando che l’assicurato non aveva dimostrato
una rilevante modifica delle circostanze.
1.4. Con
il presente ricorso insorge al TCA l’assicurato, patrocinato dall’avv. __________
della RA 1, producendo una certificazione dello psichiatra curante e ribadendo
il peggioramento delle sue condizioni di salute. Postula quindi l’annullamento
della decisione contestata e la retrocessione degli atti all’Ufficio AI perché
entri nel merito della domanda di revisione e proceda ai necessari
accertamenti. Adduce che le sue condizioni di salute sarebbero peggiorate e gli
impedirebbero di esercitare qualsiasi attività lavorativa (I).
1.5. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI, sulla scorta del parere SMR del 29 marzo 2023
(cfr. IV-1), propone di ritornare gli atti all’amministrazione per entrata in
materia e, quindi, procedere all’istruttoria come da indicazione del medico SMR
che ha ravvisato un verosimile peggioramento delle condizioni di salute posteriore
all’assegnazione del quarto di rendita e meglio a far tempo dal novembre 2022
(IV).
1.6. Con
scritto 4 aprile 2023 il ricorrente, tramite il suo rappresentante, ha aderito alla
proposta dell’amministrazione, postulando il riconoscimento di congrue
ripetibili.
considerato in
diritto
in
ordine
2.1.
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto
2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
nel
merito
2.2. Se
l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia,
il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di
entrare in materia. Se invece – ciò che non corrisponde al caso in esame – essa
ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla
questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica
delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta
(SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC
1991 p. 269 consid. 1a).
Nel
caso in esame, avendo l’Ufficio AI emanato una decisione di non entrata in
materia, richiamata la suesposta giurisprudenza, questo giudice è
unicamente chiamato a stabilire se l’amministrazione ha correttamente oppure no
rifiutato di esaminare il merito della richiesta di revisione di RI 1. Ne
consegue l’irricevibilità delle censure ricorsuali volte a supportare il merito
della richiesta di revisione delle prestazioni e nella misura in cui non sono
relative alla mancata entrata in materia.
Va
in ogni modo rilevato che il 1° gennaio 2022, ossia dopo l’emanazione della
decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e
dell’OAI che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).
Occorre
tuttavia ricordare che per la disamina del diritto a una rendita di invalidità
eventualmente già insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole
generali del diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le
disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che
deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF
130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).
In
concreto al ricorso contro la decisione emanata il 2 febbraio 2023 – data che,
di principio, delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle
assicurazioni sociali (cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1) – si applicano le
norme sostanziali in vigore in quel momento. Ne discende che ogni riferimento
alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va quindi
inteso nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2022.
2.3. Se è fatta domanda di revisione,
nella domanda si deve dimo-strare che il grado d’invalidità (o di grande
invalidità o il bisogno d’assistenza o di aiuto dovuto all’invalidità) si è
modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2
OAI). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel
merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa
verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla
rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta
(DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108
consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der
Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pp. 84-86). Se
l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la
fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la
modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è
effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per
analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1
LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die
Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in
Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der
Sozialversicherung, 1999, p. 15; DTF 117 V 198). In DTF 130 V 64, il TFA
ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un
rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il
giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere
applicabile. Solo se nella domanda di revisione l’assicurato non rende
verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di
prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere
dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine
per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso
contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).
Nell’ambito
dell’art. 87 cpv. 2 OAI è sufficiente rendere verosimile un rilevante
cambiamento e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante
valida nell’ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la
prova piena per convincere l’amministrazione che è subentrato un rilevante
cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia
sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se
permane la possibilità che un’analisi approfondita dimostri che questo
cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 marzo 2015
consid. 4.2, 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3 e la
giurisprudenza ivi citata; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con
riferimenti, vedi pure STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 e STFA I 55/07 del
Fatti
26 novembre 2007). Più la precedente decisione è distante nel tempo, meno
esigenze sono poste alla verosimiglianza del rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu
berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit
zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger
hohe Anforderungen zu stellen sind
(BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen) (…)”, riportato
nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3).
2.4. Nel caso concreto, dopo aver chiesto una presa di posizione al medico
SMR, l’amministrazione ha evidenziato come, contrariamente a quanto indicato
nella decisione contestata, sulla base della refertazione medica già presente
agli atti AI e di quella ulteriormente prodotta nelle more della procedura
ricorsuale,
risultino adempiute le premesse per l’entrata in materia in
merito alla domanda di revisione. In effetti, il dr. __________, psichiatra del
SMR, dopo aver visionato la certificazione del 14 febbraio 2023 del dr. __________,
psichiatra curante, nell’Annotazione del 29 marzo 2023 ha osservato che “presa
visione del rapporto del dr. __________, da cui emergono nuove diagnosi
psichiatriche rispettivamente rende verosimile un peggioramento da novembre
2022, è giustificato entrare in materia” (doc. IV/1).
Sulla
scorta di suddetta refertazione
– facente stato di un verosimile peggioramento delle
condizioni di salute dal profilo psicofisico; cfr. anche lo scritto del 27
novembre 2022 della dr.ssa __________ (doc. AI pag. 600) – v’è in effetti da
Considerandi
ritenere che sia verosimilmente subentrato, dopo l’emissione del provvedimento
di attribuzione della rendita del 14 luglio 2020, un rilevante peggioramento
della situazione invalidante.
Questo
Giudice non ravvisa pertanto alcun motivo per non accogliere il gravame secondo
la proposta formulata dall’amministrazione nella risposta di causa e condivisa
dal ricorrente.
In
simili condizioni si giustifica senz’altro la retrocessione degli atti affinché
l’amministrazione entri in materia sulla domanda di revisione ed esamini
quindi, tramite i necessari accertamenti medici, la fattispecie da un
punto di vista materiale e in particolare verifichi se la modifica delle circostanze
sia effettivamente avvenuta ed in che misura essa influisce sul diritto alla
rendita del ricorrente.
2.5
Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in
concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione
con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°
gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle
assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta
a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;
STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena
vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281
consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti) le spese di procedura di fr.
500.
sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Patrocinato dalla RA 1, e vincente in causa, il ricorrente ha diritto a
un'indennità per ripetibili da mettere a carico dell’Ufficio AI (art. 61 lett.
g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo quantificare in fr. 1'800.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
§ La decisione del 2 febbraio
2023 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’Ufficio AI perché proceda conformemente ai considerandi.
2.- Le spese di procedura di fr. 500
sono poste a carico dell’Ufficio AI, che rifonderà al ricorrente fr. 1'800 (IVA
inclusa) per ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario di
Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti