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Decisione

32.2023.24

Non entrata nel merito. UAI chiede rinvio degli atti per poi procedere all'entrata nel merito della richiesta dell'assicurato. Ricorrente aderisce alla proposta di rinvio, per cui ricorso accolto con rinvio atti

5 maggio 2023Italiano10 min

esigenze sono poste alla verosimiglianza del rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu

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Raccomandata

Incarto

n.

32.2023.24

FC

Lugano

5 maggio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 3 marzo 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 2 febbraio 2023 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in

fatto

1.1. Con

decisione 14 luglio 2020 l’Ufficio AI, esperiti gli accertamenti del caso, aveva

riconosciuto a RI 1 – affetto principalmente da una sindrome

cervico-spondilogena cronica, epicondilopatia bilaterale e rizartrosi oltre che

da diagnosi psichiatriche – il diritto al versamento di una rendita intera dal

1. settembre 2019 al 31 marzo 2020, e di un quarto di rendita dal 1. aprile

2020 (grado di invalidità del 46%; doc. AI pag. 581). Questa decisione è

cresciuta incontestata in giudicato.

1.2. Nell’ottobre

2022 l’assicurato, tramite la sua curante, ha chiesto una revisione del suo

diritto a prestazioni, segnatamente un aumento del grado d’invalidità,

adducendo un peggioramento delle sue condizioni di salute psicofisiche (doc. AI

pag. 592).

1.3. Dopo

aver preavvisato l’8 novembre 2022 la non entrata in materia in merito alla

domanda di revisione – cui si è opposto l’assicurato, tramite la curante, anticipando

l’invio di ulteriore documentazione medica (doc. AI pag. 600) – il 2 febbraio

2023 l’amministrazione, raccolto il parere del medico SMR (il quale ha negato

esservi il sospetto di un peggioramento della situazione invalidante; doc. AI pag.

605), ha confermato suddetto diniego, argomentando che l’assicurato non aveva dimostrato

una rilevante modifica delle circostanze.

1.4. Con

il presente ricorso insorge al TCA l’assicurato, patrocinato dall’avv. __________

della RA 1, producendo una certificazione dello psichiatra curante e ribadendo

il peggioramento delle sue condizioni di salute. Postula quindi l’annullamento

della decisione contestata e la retrocessione degli atti all’Ufficio AI perché

entri nel merito della domanda di revisione e proceda ai necessari

accertamenti. Adduce che le sue condizioni di salute sarebbero peggiorate e gli

impedirebbero di esercitare qualsiasi attività lavorativa (I).

1.5. Con

la risposta di causa l’Ufficio AI, sulla scorta del parere SMR del 29 marzo 2023

(cfr. IV-1), propone di ritornare gli atti all’amministrazione per entrata in

materia e, quindi, procedere all’istruttoria come da indicazione del medico SMR

che ha ravvisato un verosimile peggioramento delle condizioni di salute posteriore

all’assegnazione del quarto di rendita e meglio a far tempo dal novembre 2022

(IV).

1.6. Con

scritto 4 aprile 2023 il ricorrente, tramite il suo rappresentante, ha aderito alla

proposta dell’amministrazione, postulando il riconoscimento di congrue

ripetibili.

considerato in

diritto

in

ordine

2.1.

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto

2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

nel

merito

2.2. Se

l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia,

il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di

entrare in materia. Se invece – ciò che non corrisponde al caso in esame – essa

ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla

questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica

delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta

(SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC

1991 p. 269 consid. 1a).

Nel

caso in esame, avendo l’Ufficio AI emanato una decisione di non entrata in

materia, richiamata la suesposta giurisprudenza, questo giudice è

unicamente chiamato a stabilire se l’amministrazione ha correttamente oppure no

rifiutato di esaminare il merito della richiesta di revisione di RI 1. Ne

consegue l’irricevibilità delle censure ricorsuali volte a supportare il merito

della richiesta di revisione delle prestazioni e nella misura in cui non sono

relative alla mancata entrata in materia.

Va

in ogni modo rilevato che il 1° gennaio 2022, ossia dopo l’emanazione della

decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e

dell’OAI che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

Occorre

tuttavia ricordare che per la disamina del diritto a una rendita di invalidità

eventualmente già insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole

generali del diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le

disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che

deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF

130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).

In

concreto al ricorso contro la decisione emanata il 2 febbraio 2023 – data che,

di principio, delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle

assicurazioni sociali (cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1) – si applicano le

norme sostanziali in vigore in quel momento. Ne discende che ogni riferimento

alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va quindi

inteso nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2022.

2.3. Se è fatta domanda di revisione,

nella domanda si deve dimo-strare che il grado d’invalidità (o di grande

invalidità o il bisogno d’assistenza o di aiuto dovuto all’invalidità) si è

modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2

OAI). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel

merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa

verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla

rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta

(DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108

consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der

Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pp. 84-86). Se

l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la

fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la

modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è

effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per

analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1

LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die

Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in

Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der

Sozialversicherung, 1999, p. 15; DTF 117 V 198). In DTF 130 V 64, il TFA

ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un

rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il

giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere

applicabile. Solo se nella domanda di revisione l’assicurato non rende

verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di

prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere

dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine

per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso

contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).

Nell’ambito

dell’art. 87 cpv. 2 OAI è sufficiente rendere verosimile un rilevante

cambiamento e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante

valida nell’ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la

prova piena per convincere l’amministrazione che è subentrato un rilevante

cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia

sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se

permane la possibilità che un’analisi approfondita dimostri che questo

cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 marzo 2015

consid. 4.2, 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3 e la

giurisprudenza ivi citata; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con

riferimenti, vedi pure STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 e STFA I 55/07 del

Fatti

26 novembre 2007). Più la precedente decisione è distante nel tempo, meno

esigenze sono poste alla verosimiglianza del rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu

berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit

zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger

hohe Anforderungen zu stellen sind

(BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen) (…)”, riportato

nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3).

2.4. Nel caso concreto, dopo aver chiesto una presa di posizione al medico

SMR, l’amministrazione ha evidenziato come, contrariamente a quanto indicato

nella decisione contestata, sulla base della refertazione medica già presente

agli atti AI e di quella ulteriormente prodotta nelle more della procedura

ricorsuale,

risultino adempiute le premesse per l’entrata in materia in

merito alla domanda di revisione. In effetti, il dr. __________, psichiatra del

SMR, dopo aver visionato la certificazione del 14 febbraio 2023 del dr. __________,

psichiatra curante, nell’Annotazione del 29 marzo 2023 ha osservato che “presa

visione del rapporto del dr. __________, da cui emergono nuove diagnosi

psichiatriche rispettivamente rende verosimile un peggioramento da novembre

2022, è giustificato entrare in materia” (doc. IV/1).

Sulla

scorta di suddetta refertazione

– facente stato di un verosimile peggioramento delle

condizioni di salute dal profilo psicofisico; cfr. anche lo scritto del 27

novembre 2022 della dr.ssa __________ (doc. AI pag. 600) – v’è in effetti da

Considerandi

ritenere che sia verosimilmente subentrato, dopo l’emissione del provvedimento

di attribuzione della rendita del 14 luglio 2020, un rilevante peggioramento

della situazione invalidante.

Questo

Giudice non ravvisa pertanto alcun motivo per non accogliere il gravame secondo

la proposta formulata dall’amministrazione nella risposta di causa e condivisa

dal ricorrente.

In

simili condizioni si giustifica senz’altro la retrocessione degli atti affinché

l’amministrazione entri in materia sulla domanda di revisione ed esamini

quindi, tramite i necessari accertamenti medici, la fattispecie da un

punto di vista materiale e in particolare verifichi se la modifica delle circostanze

sia effettivamente avvenuta ed in che misura essa influisce sul diritto alla

rendita del ricorrente.

2.5

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in

concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione

con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°

gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta

a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;

STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena

vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281

consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti) le spese di procedura di fr.

500.

sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Patrocinato dalla RA 1, e vincente in causa, il ricorrente ha diritto a

un'indennità per ripetibili da mettere a carico dell’Ufficio AI (art. 61 lett.

g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo quantificare in fr. 1'800.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è accolto.

§ La decisione del 2 febbraio

2023 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’Ufficio AI perché proceda conformemente ai considerandi.

2.- Le spese di procedura di fr. 500

sono poste a carico dell’Ufficio AI, che rifonderà al ricorrente fr. 1'800 (IVA

inclusa) per ripetibili.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il

Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario di

Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti