32.2023.26
Rendita rifiutata in assenza di invalidità rilevante. Ricorso accolto e retrocessione atti per effettuare accertamenti medici ulteriori. Domanda di assistenza giudiziaria divenuta priva di oggetto
23 giugno 2023Italiano10 min
Il vicepresidente Il
Source ti.ch
Incarto
n.
32.2023.26
FC
Lugano
23 giugno 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’8 marzo 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 30 gennaio 2023 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - per decisione 30 gennaio 2023
l’Ufficio AI – esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso,
comprendenti anche una perizia pluridisciplinare a cura del __________ del 14
giugno 2022 – ha respinto la domanda di prestazioni presentata nel mese di luglio
2019 da RI 1, nata nel 1979, ritenendo che successivamente al mese di aprile
2017 andavano riconosciuti diversi periodi di inabilità lavorativa completa in
ogni attività durante i ricoveri ospedalieri e di convalescenza, ma che, fatta
esclusione di tali periodi, l’abilità era dell’80% in ogni attività con un
conseguente grado di invalidità del 20%, insufficiente per l’attribuzione di
prestazioni (doc. B);
- contro
la succitata decisione l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, è
tempestivamente insorta chiedendone l’annullamento e la trasmissione degli atti
all’amministrazione affinché proceda ad una nuova valutazione pluridisciplinare
e, quindi, alla resa di una nuova decisione in merito alla domanda di
prestazioni. L’insorgente chiede inoltre di essere posta al beneficio
dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio;
- con la
risposta di causa – sulla base delle prese di posizione del 9 maggio
2023 del __________ e del 15 maggio 2023 dei medici del SMR (i quali hanno osservato
che, in considerazione della documentazione medica all’incarto e del tempo
trascorso dall’ultima perizia pluridisciplinare __________, appariva necessario
procedere ad una perizia di decorso; doc. VI/1) – l’amministrazione ha postulato
la retrocessione degli atti per procedere ad ulteriori accertamenti medici;
- con scritto 1° giugno 2023 la rappresentante
dell’insorgente ha comunicato di aderire alla proposta dell’amministrazione;
- la presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49
cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio
2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- il 1° gennaio 2022 è entrata in
vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI che concerne (anche) il
diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705). Occorre ricordare che per la disamina
del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in
precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto
intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1,
pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).
In concreto, l’assicurata ha
presentato la sua domanda di prestazioni AI nel luglio 2019. Con la decisione
contestata la richiesta è stata respinta poiché l’Ufficio AI, pur avendo riconosciuto,
successivamente al mese di aprile 2017, diversi periodi di inabilità lavorativa
completa in ogni attività durante i ricoveri ospedalieri e di convalescenza
(dal 9 al 18 aprile 2017, dal 29 ottobre al 6 novembre 2019, dal 6 dicembre
2019 all’8 gennaio 2020, dal 24 marzo al 13 aprile 2021, dal 16 al 29 aprile
2021, dal 13 giugno al 2 luglio 2021, dal 9 al 20 agosto 2021, dal 10 al 22
dicembre 2021), ha concluso che, fatta esclusione di tali periodi, l’assicurata
era da considerare abile nella misura dell’80% in ogni attività con un
conseguente grado di invalidità del 20%, insufficiente per l’attribuzione di
prestazioni (doc. B).
Siccome, quindi, sia l’invalidità
sia il diritto alle prestazioni d’invalidità sarebbero in ogni caso sorti prima
del 1. gennaio 2022, determinante è il diritto in vigore sino al 31 dicembre
2021, e questo sebbene l’Ufficio AI abbia emanato la sua decisione di rifiuto
di prestazioni il 30 gennaio 2023. Ogni riferimento alle norme applicabili in
concreto, salvo indicazione contraria, va quindi inteso nel tenore in vigore
fino al 31 dicembre 2021;
- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in
relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità
al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno
alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité,
in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV,
Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). L'art. 28
cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua
capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può
essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al
40%.
Secondo il
cpv. 2 del medesimo articolo gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado
d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che
l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il
grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto
del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con
quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è
portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla
nota a pié pagina n. 264). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto
alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato
ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1
LPGA;
- nel
caso concreto, come chiesto con il gravame e come indicato in risposta di
causa, alla luce degli atti medici all’inserto e di quelli prodotti con il
ricorso v’è effettivamente da ritenere che, onde addivenire ad un chiaro e
completo giudizio sulla situazione invalidante, la situazione medica vada
ulteriormente e nuovamente indagata. Tale conclusione si impone secondo quanto concluso
il 9 maggio 2023 dal __________, per il quale, dopo aver visionato l’ampia
documentazione versata agli atti – comprendente documenti già all’inserto oltre
alla nuova valutazione neurologica ambulatoriale del 21 ottobre 2022 della
dr.ssa __________ ed il rapporto dell’__________ del 1° novembre 2022 di
ricovero per “decadimento delle condizioni generali” (doc. V e W) – era
opportuno procedere ad una rivalutazione peritale di decorso in considerazione
del tempo trascorso dalla precedente perizia datata 14 giugno 2022 (doc. VI/3).
Tale conclusione è stata confermata anche dal SMR, il quale il 15 maggio 2023,
vista la possibile modifica dello stato valetudinario successivamente alla
perizia __________ del giugno 2022, ha richiesto l’esecuzione di una perizia di
decorso (doc. VI/4);
- sulla base di tali conclusioni del __________
e del SMR, l’Ufficio AI nella sua risposta, ha quindi concluso che “alla
luce delle conclusioni espresse, si chiede al lodevole TCA di voler ritornare gli
atti all’Ufficio AI per procedere alla perizia di decorso e valutare
l’evoluzione dello stato di salute della signora RI 1. A seguito
dell’approfondimento svolto verrà emanata una nuova decisione da parte dell’UAI”
(doc. IV). A tale richiesta ha sostanzialmente aderito la ricorrente
tramite la sua patrocinatrice in data 1° giugno 2023, affermando che “(…) per
una questione di opportunità e sperando così di risparmiare qualche mese, corre
l’obbligo di aderire alla proposta effettuata dall’Ufficio AI” (doc
VI);
- in STF
9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha
precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una
perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore
per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha
ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che
necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen
Aus-führungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché
vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine
Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen mö-glich, wenn sie allein in der
notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der
Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine
Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen
erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27
ottobre 2011);
- nel caso
concreto, considerato come gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione paiono
incompleti, si giustifica il rinvio degli atti affinché essa
proceda nel senso sopra indicato. In esito alla nuova
istruttoria dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI,
una nuova decisione soggetta a ricorso ai sensi degli
artt. 56 e segg. LPGA nel cui ambito l’assicurata potrà riproporre ogni censura
di fatto e di diritto, sia in relazione alla valutazione medica che a quella
economica;
- giusta l'art.
69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in
concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione
con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°
gennaio 2021) la procedura di ricorso in caso di controversie relative
all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra
200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al
valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008
del 24 settembre 2008);
- visto l'esito della lite, le spese
di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI;
- vincente in causa e patrocinata
dall’avv. RA 1, la ricorrente ha diritto ad un'indennità
per ripetibili che appare equo stabilire in fr. 1'800 (art. 61 lett. g LPGA e
art. 30 cpv. 1 Lptca), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio formulata nel ricorso.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
§ La decisione del 30 gennaio
2023 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’Ufficio AI perché proceda conformemente ai considerandi.
2.- Le spese di procedura di fr. 500
sono poste a carico dell’Uffi-cio AI, il quale rifonderà alla ricorrente fr. 2'000
(IVA inclusa) per ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di
assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio.
3.- Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari,
deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere
una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Fatti
Il vicepresidente Il
Considerandi
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti