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Decisione

32.2023.26

Rendita rifiutata in assenza di invalidità rilevante. Ricorso accolto e retrocessione atti per effettuare accertamenti medici ulteriori. Domanda di assistenza giudiziaria divenuta priva di oggetto

23 giugno 2023Italiano10 min

Il vicepresidente Il

Source ti.ch

Incarto

n.

32.2023.26

FC

Lugano

23 giugno 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’8 marzo 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 30 gennaio 2023 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in fatto e in diritto

che - per decisione 30 gennaio 2023

l’Ufficio AI – esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso,

comprendenti anche una perizia pluridisciplinare a cura del __________ del 14

giugno 2022 – ha respinto la domanda di prestazioni presentata nel mese di luglio

2019 da RI 1, nata nel 1979, ritenendo che successivamente al mese di aprile

2017 andavano riconosciuti diversi periodi di inabilità lavorativa completa in

ogni attività durante i ricoveri ospedalieri e di convalescenza, ma che, fatta

esclusione di tali periodi, l’abilità era dell’80% in ogni attività con un

conseguente grado di invalidità del 20%, insufficiente per l’attribuzione di

prestazioni (doc. B);

- contro

la succitata decisione l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, è

tempestivamente insorta chiedendone l’annullamento e la trasmissione degli atti

all’amministrazione affinché proceda ad una nuova valutazione pluridisciplinare

e, quindi, alla resa di una nuova decisione in merito alla domanda di

prestazioni. L’insorgente chiede inoltre di essere posta al beneficio

dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio;

- con la

risposta di causa – sulla base delle prese di posizione del 9 maggio

2023 del __________ e del 15 maggio 2023 dei medici del SMR (i quali hanno osservato

che, in considerazione della documentazione medica all’incarto e del tempo

trascorso dall’ultima perizia pluridisciplinare __________, appariva necessario

procedere ad una perizia di decorso; doc. VI/1) – l’amministrazione ha postulato

la retrocessione degli atti per procedere ad ulteriori accertamenti medici;

- con scritto 1° giugno 2023 la rappresentante

dell’insorgente ha comunicato di aderire alla proposta dell’amministrazione;

- la presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49

cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio

2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);

- il 1° gennaio 2022 è entrata in

vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI che concerne (anche) il

diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705). Occorre ricordare che per la disamina

del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in

precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto

intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al

momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato

giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1,

pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).

In concreto, l’assicurata ha

presentato la sua domanda di prestazioni AI nel luglio 2019. Con la decisione

contestata la richiesta è stata respinta poiché l’Ufficio AI, pur avendo riconosciuto,

successivamente al mese di aprile 2017, diversi periodi di inabilità lavorativa

completa in ogni attività durante i ricoveri ospedalieri e di convalescenza

(dal 9 al 18 aprile 2017, dal 29 ottobre al 6 novembre 2019, dal 6 dicembre

2019 all’8 gennaio 2020, dal 24 marzo al 13 aprile 2021, dal 16 al 29 aprile

2021, dal 13 giugno al 2 luglio 2021, dal 9 al 20 agosto 2021, dal 10 al 22

dicembre 2021), ha concluso che, fatta esclusione di tali periodi, l’assicurata

era da considerare abile nella misura dell’80% in ogni attività con un

conseguente grado di invalidità del 20%, insufficiente per l’attribuzione di

prestazioni (doc. B).

Siccome, quindi, sia l’invalidità

sia il diritto alle prestazioni d’invalidità sarebbero in ogni caso sorti prima

del 1. gennaio 2022, determinante è il diritto in vigore sino al 31 dicembre

2021, e questo sebbene l’Ufficio AI abbia emanato la sua decisione di rifiuto

di prestazioni il 30 gennaio 2023. Ogni riferimento alle norme applicabili in

concreto, salvo indicazione contraria, va quindi inteso nel tenore in vigore

fino al 31 dicembre 2021;

- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in

relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità

al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno

alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una

diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité,

in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV,

Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). L'art. 28

cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua

capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può

essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti

d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro

(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole

interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al

40%.

Secondo il

cpv. 2 del medesimo articolo gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera

se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno

al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado

d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che

l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il

grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto

del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con

quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è

portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla

nota a pié pagina n. 264). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto

alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato

ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1

LPGA;

- nel

caso concreto, come chiesto con il gravame e come indicato in risposta di

causa, alla luce degli atti medici all’inserto e di quelli prodotti con il

ricorso v’è effettivamente da ritenere che, onde addivenire ad un chiaro e

completo giudizio sulla situazione invalidante, la situazione medica vada

ulteriormente e nuovamente indagata. Tale conclusione si impone secondo quanto concluso

il 9 maggio 2023 dal __________, per il quale, dopo aver visionato l’ampia

documentazione versata agli atti – comprendente documenti già all’inserto oltre

alla nuova valutazione neurologica ambulatoriale del 21 ottobre 2022 della

dr.ssa __________ ed il rapporto dell’__________ del 1° novembre 2022 di

ricovero per “decadimento delle condizioni generali” (doc. V e W) – era

opportuno procedere ad una rivalutazione peritale di decorso in considerazione

del tempo trascorso dalla precedente perizia datata 14 giugno 2022 (doc. VI/3).

Tale conclusione è stata confermata anche dal SMR, il quale il 15 maggio 2023,

vista la possibile modifica dello stato valetudinario successivamente alla

perizia __________ del giugno 2022, ha richiesto l’esecuzione di una perizia di

decorso (doc. VI/4);

- sulla base di tali conclusioni del __________

e del SMR, l’Ufficio AI nella sua risposta, ha quindi concluso che “alla

luce delle conclusioni espresse, si chiede al lodevole TCA di voler ritornare gli

atti all’Ufficio AI per procedere alla perizia di decorso e valutare

l’evoluzione dello stato di salute della signora RI 1. A seguito

dell’approfondimento svolto verrà emanata una nuova decisione da parte dell’UAI”

(doc. IV). A tale richiesta ha sostanzialmente aderito la ricorrente

tramite la sua patrocinatrice in data 1° giugno 2023, affermando che “(…) per

una questione di opportunità e sperando così di risparmiare qualche mese, corre

l’obbligo di aderire alla proposta effettuata dall’Ufficio AI” (doc

VI);

- in STF

9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha

precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una

perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha

ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che

necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen

Aus-führungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché

vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine

Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen mö-glich, wenn sie allein in der

notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der

Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine

Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen

erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27

ottobre 2011);

- nel caso

concreto, considerato come gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione paiono

incompleti, si giustifica il rinvio degli atti affinché essa

proceda nel senso sopra indicato. In esito alla nuova

istruttoria dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI,

una nuova decisione soggetta a ricorso ai sensi degli

artt. 56 e segg. LPGA nel cui ambito l’assicurata potrà riproporre ogni censura

di fatto e di diritto, sia in relazione alla valutazione medica che a quella

economica;

- giusta l'art.

69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in

concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione

con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°

gennaio 2021) la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra

200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al

valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008

del 24 settembre 2008);

- visto l'esito della lite, le spese

di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI;

- vincente in causa e patrocinata

dall’avv. RA 1, la ricorrente ha diritto ad un'indennità

per ripetibili che appare equo stabilire in fr. 1'800 (art. 61 lett. g LPGA e

art. 30 cpv. 1 Lptca), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio formulata nel ricorso.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è accolto.

§ La decisione del 30 gennaio

2023 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’Ufficio AI perché proceda conformemente ai considerandi.

2.- Le spese di procedura di fr. 500

sono poste a carico dell’Uffi-cio AI, il quale rifonderà alla ricorrente fr. 2'000

(IVA inclusa) per ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di

assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio.

3.- Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari,

deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere

una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Fatti

Il vicepresidente Il

Considerandi

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti