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Decisione

32.2023.28

Decisione con la quale l'UAI ha confermato, in sede di revisione, il diritto ad un quarto di rendita non può essere confermata, essendo stati sollevati per lo meno lievi dubbi riguardo alle conclusioni del medico del SMR, poste alla base della decisione. Necessità di rinvio atti per disporre perizia

5 giugno 2023Italiano33 min

correttezza della riduzione ad un quarto della rendita precedentemente corrisposta

Source ti.ch

Incarto

n.

32.2023.28

cr/DC

Lugano

5 giugno 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Cinzia

Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 10

marzo 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 7 febbraio

2023 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità,

6501 Bellinzona

in materia di assicurazione

federale per l'invalidità

ritenuto in

fatto

1.1. RI 1,

nato nel 1969, di professione camionista-gruista, in data 13 gennaio 2009 ha

presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti a seguito di “amputazione

traumatica a livello ginocchio sinistro”.

L’Ufficio AI, con decisione del 5

agosto 2010, ha attribuito all’assicurato, sulla base della situazione presente

a quel momento, una rendita intera di invalidità (grado AI del 100%), a far

tempo dal 1° novembre 2009.

1.2. In ambito LAINF, con decisione del 2

aprile 2014, l’assicuratore infortuni ha attribuito all’assicurato una rendita

di invalidità del 37% a far tempo dal 1° novembre 2013.

Contro tale decisione è insorto

l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, criticando il grado di abilità

lavorativa stabilito dal dr. __________ e lamentando l’assenza di una

valutazione dall’inabilità lavorativa dal profilo psichico.

Dopo avere ordinato l’esecuzione di

una perizia psichiatrica eseguita dalla dr.ssa __________, con nuova decisione

del 6 febbraio 2015 l’assicuratore LAINF ha attribuito all’assicurato una

rendita di invalidità del 43% a decorrere dal 1° novembre 2013.

Anche questa decisione è stata

impugnata dall’avv. RA 1, per conto dell’assicurato.

Con decisione su opposizione del 25

novembre 2015, l’assicuratore LAINF, tenuto conto quale reddito da valido di un

nuovo ammontare comunicato dal datore di lavoro dell’interessato, ha assegnato

a RI 1 una rendita di invalidità del 45% a partire dal 1° novembre 2015.

Il TCA, con sentenza STCA 35.2016.4

del 16 marzo 2016, ha confermato la correttezza della decisione su opposizione

del 25 novembre 2015.

1.3. Con decisione del 29 maggio 2015,

l’Ufficio AI ha ridotto a ¼ la rendita di invalidità di cui beneficiava

l’assicurato, alla luce di un grado di invalidità del 39.62% arrotondato per

eccesso al 40% (cfr. doc. 225).

Tale decisione è stata confermata

dal TCA con sentenza 32.2015.68 del 24 marzo 2016, cresciuta incontestata in

giudicato (cfr. doc. 238).

1.4. Nel mese

di giugno 2022 l’Ufficio AI ha avviato una revisione d’ufficio (cfr. doc. 258).

In

tale frangente, l’assicurato ha indicato che il proprio stato di salute è

peggiorato dal 2019 (cfr. doc. 258, p.to 2.1).

Dopo

avere richiesto un aggiornamento al medico curante, con comunicazione del 12

gennaio 2023 (doc. 268), poi confermata con decisione formale del 7 febbraio

2023, l’amministrazione ha respinto la richiesta di aumento della rendita,

indicando che secondo quanto indicato dal SMR “risulta che dal rapporto del

medico curante lo stato di salute sia invariato con prognosi stazionaria”,

motivo per il quale l’assicurato “continuerà a beneficiare della medesima

rendita AI ottenuta finora con grado del 40%” (doc. 270).

1.5. Con

tempestivo ricorso del 10 marzo 2023 l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1,

ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti

all’amministrazione per nuovi accertamenti, fermo restando il diritto ad una

rendita non inferiore al 50% a far tempo dal 1° luglio 2022.

Sostanzialmente il legale ha contestato

la valutazione con la quale il dr. __________ del SMR, senza nemmeno visitare

l’assicurato, ha ritenuto la situazione clinica invariata, sottolineando come

tale assunto sia in netta contraddizione con quanto invece attestato dal medico

curante (doc. I).

1.6. Con la

risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso, sostenendo

che l’assicurato non ha prodotto elementi oggettivi di natura medica atti a

comprovare un peggioramento duraturo delle proprie condizioni di salute dopo il

2015 (doc. IV).

1.7. In

data19 aprile 2023 il legale dell’insorgente ha integralmente contestato il

tenore della risposta di causa, ribadendo che lo stato di salute

dell’assicurato sia nettamente peggiorato nel corso del tempo, come del resto

nuovamente attestato dal curante nel referto aggiornato del 17 aprile 2023.

L’avv.

RA 1 ha rilevato come l’insorgenza del diabete abbia comportato un

peggioramento del microcircolo, responsabile a propria volta di ferite al

moncone, con conseguente prognosi estremamente sfavorevole per quanto concerne

la mobilità e, pure, la capacità lavorativa.

Per

tali ragioni, egli ha quindi chiesto che il TCA disponga una nuova perizia

ortopedica atta a stabilire quale sia la reale capacità lavorativa

dell’assicurato, tenuto conto dell’insieme dei suoi disturbi (doc. X + 1).

1.8. Con

osservazioni del 2 maggio 2023 l’Ufficio AI, dopo aver richiesto una presa di

posizione al medico del SMR, ha confermato la correttezza della propria

decisione (doc. XII +1).

1.9. In data

19 maggio 2023 il patrocinatore dell’insorgente ha criticato l’apprezzamento

del dr. __________ del SMR, rilevando come quest’ultimo abbia ancora una volta

ignorato il continuo peggioramento delle condizioni di salute attestate dal

medico curante, limitandosi a ritenere – a torto - che la documentazione

prodotta faccia solo riferimento al rischio di un peggioramento futuro (cfr.

doc. XV).

considerato in

diritto

in

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.

5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11

luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;

STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del

10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22

dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del

9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel

merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere se a

giusta ragione, oppure no, l’Ufficio AI ha confermato, in sede di revisione, il

diritto dell’assicurato ad un quarto di rendita.

Va anzitutto

rilevato che il 1° gennaio 2022, ossia prima l’emanazione della decisione

impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI

denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla

rendita (cfr. RU 2021 705).

Per la

disamina del diritto ad una rendita di invalidità eventualmente già insorto in

precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto

intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al

momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato

giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1,

pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).

Tornando

alla modifica legislativa di cui sopra, si rileva che il calcolo delle rendite,

il cui diritto era sorto sotto l’egida del precedente sistema, viene effettuato

secondo il nuovo sistema se nell’ambito di una revisione il grado d’invalidità

subisce una modificazione ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA (ossia di almeno 5%

o un aumento fino al 100%) e l’assicurato, al momento dell’entrata in

vigore della modifica legislativa di cui sopra, non aveva ancora compiuto 55

anni (Disposizione transitoria lett. b cpv. 1 della modifica del 19 giugno 2020

(Ulteriore sviluppo dell’AI); cfr. anche Moser, Die Weiterentwicklung der

Invalidenvorsorge in der Ersten und Zweiten Säule - «stufenloses» Rentensystem,

vorsorgliche Leistungseinstellung, in: BVG-Tagung 2022 Aktuelle Fragen der

beruflichen Vorsorge, pag. 7).

Per contro,

qualora al momento dell’entrata in vigore della modifica legislativa

l’assicurato aveva già compiuto (almeno) 55 anni e il suo diritto alla rendita

era sorto sotto l’egida del precedente sistema, quest’ultimo trova applicazione

in virtù della protezione della situazione acquisita (Besitzstandsschutz)

conferita dalla citata Disposizione transitoria, circostanza peraltro

desumibile anche dalla Disposizione transitoria lett. c (cfr. Moser, op. cit.,

pag. 8 e 10; Dupont, Weiterentwicklung der Invalidenversicherung: Was bringt

sie wem?, in: Recht Aktuell: 5. Basler Sozialversicherungstagung «Sozialversicherungsrecht

zwischen Dynamik, Reform und Kontinuität» 2021, pag. 12 [con refuso, n.d.r.];

Hürzeler, Diritto delle assicurazioni sociali, in: Formazione continua e aggiornamento

per giuristi 2021, pag. 29; UFAS, Bollettino della previdenza professionale nr.

156 del 1. luglio 2021, n. 1067, p.to B.4.a.; ASIP, Fachmitteilung Nr. 127 del

25 agosto 2021: 7. IV-Revision: stufenloses Rentensystem, pto. 3.2.).

In tal

senso il marg. 9201 CIRAI (Circolare sull’invalidità e sulla rendita

nell’assicurazione per l’invalidità, valida dal 1° gennaio 2022) prevede che “le

rendite correnti delle persone assicurate che il 1° gennaio 2022 non hanno

ancora compiuto 55 anni (persone nate negli anni dal 1967 al 2003) sono

trasferite nel nuovo sistema di rendite lineare (art. 28b LAI), se sono

adempiute le condizioni di cui all’articolo 17 LPGA (modificazione del grado

d’invalidità di almeno 5 punti percentuali)”.

Secondo

il marg. no. 9102 CIRAI in merito alla determinazione del diritto applicabile

nel caso di prima concessione di rendite con quote decrescenti o a tempo

determinato e casi di revisione, prevede “che se la modifica

determinante avviene prima del 1° gennaio 2022, si applicano le disposizioni

della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021. Se la modifica determinante avviene dopo il 31 dicembre

2021, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore

dal 1° gennaio 2022. La data della modifica determinante è determinata secondo

l'articolo 88a OAI (v. N. 5500 segg.).”

Infine, il

marg. no. 9200 CIRAI prevede che “le rendite correnti delle persone

assicurate che il 1° gennaio 2022 hanno già compiuto 55 anni (uomini nati negli

anni dal 1957 al 1966; donne nate negli anni dal 1958 al 1966) rimangono nel

vecchio sistema di rendite anche in caso di revisione del diritto alla rendita.

A queste persone restano pertanto applicabili le disposizioni legali nel tenore

in vigore sino al 31 dicembre 2021”.

Nel caso in

esame, il diritto alla rendita dell’assicurato è sorto prima del 1° gennaio

2022. Tuttavia, la revisione è stata intrapresa d’ufficio nel giugno 2022 e la

modifica di tale diritto (peggioramento dello stato di salute attestato da

parte del medico curante) è stata invocato, al più presto, nel mese di luglio

2022 (cfr. rapporto del dr. __________ del 19 luglio 2022, doc. 262; vedi pure

consid. 1.5.: “fermo restando il diritto ad una rendita non inferiore al 50%

a far tempo dal 1° luglio 2022”). Tenuto inoltre conto del fatto che al

momento della modifica legislativa l’assicurato (nato nel 1969) non aveva

ancora compiuto 55 anni, fa stato il (nuovo) diritto in vigore dal 1° gennaio

2022.

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute

abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso

possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,

L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,

Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).

L'art. 28 cpv. 1 LAI

prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al

guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

Con il nuovo art. 28b LAI (in

vigore dal 1° gennaio 2022) il legislatore ha voluto introdurre un sistema di

rendite (relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della

rendita: gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi

almeno al 70% (cpv. 3) e ad un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%

(cpv. 4), mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%,

l'importo della rendita viene computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità

supplementare (cpv. 4); se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il

69%, la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado

d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che

l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal

raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità

con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è

portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota

a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe

potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora

realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in

attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del

lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale

del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Secondo la

giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

2.4. D’altra parte, per il futuro la

rendita d’invalidità è aumentata, ridotta o soppressa, d’ufficio o su

richiesta, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una

modificazione di almeno cinque punti percentuali o aumenta al 100% (art. 17 cpv. 1 LPGA nella nuova versione in vigore dal 1° gennaio

2022).

La rendita può essere

oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello

stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di

guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una

modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi

pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice valutazione

diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,

non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372

consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per stabilire in una

situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista

temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della

decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia

della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108).

Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima

decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).

Se la capacità al

guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento

determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo

si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza

interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a

cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,

occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non

appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2

OAI).

Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo

(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

Circa gli effetti

della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno

per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI stabilisce che l’aumento

della rendita (o dell’AGI o del contributo per l’assistenza) avviene al più

presto se l’assicurato ha chiesto la revisione a partire dal mese in cui la

domanda è stata inoltrata (lett. a); se la revisione ha luogo d’ufficio, a

partire dal mese in cui è stata prevista (lett. b); se viene costatato che la

decisione dell’Ufficio AI, sfavorevole all’assicurato, era manifestamente

errata, a partire dal momento in cui il vizio è stato scoperto (lett. c).

Giusta il cpv. 2 della medesima norma, la riduzione o la soppressione della rendita

(o dell’AGI o del contributo per l’assistenza) è invece messa in atto il più

presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione

(lett. a); retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione

determinante se il beneficiario ha ottenuto indebitamente la prestazione o ha

violato l’obbligo di informare impostogli ragionevolmente dall’art. 77 OAI

(lett. b).

Va ancora rilevato che con sentenza

8C_237/2014 del 21 gennaio 2015 pubblicata in DTF 141 V 9 e SVR 4/5 2015, IV

Nr. 21, pag. 62, il Tribunale federale ha stabilito che se i

fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto

da lasciar apparire una notevole modificazione dello stato di salute da

giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito

nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza

rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag.

200; sentenze 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; 9C_226/2013 del 4

settembre 2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello

stato di salute e della capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al

quadro clinico esistente non osta alla soppressione di una rendita (consid. 5 e

6).

Fatti

Il Tribunale federale ha rammentato

che una riduzione o soppressione può essere adottata quando le circostanze di

fatto (di natura valetudinaria e/o economica) rilevanti per il diritto alla

rendita si sono modificate in maniera considerevole (cfr. DTF 130 V 343 consid.

3.5 pag. 349 con riferimenti). Secondo il principio dell’onere probatorio

materiale, la situazione giuridica precedente deve permanere se una modifica

rilevante della fattispecie non è dimostrabile con il grado di verosimiglianza

preponderante (STF 9C_158/2012 del 5 aprile 2013; SVR 2012 IV n. 18 pag. 181,

STF 9C_418/2010, consid. 3.1 e 9C_32/2012 del 23 gennaio 2013, consid. 2).

2.5. Nel caso concreto, l’assicurato aveva

beneficiato di una rendita intera di invalidità dal 1° novembre 2009, poi

ridotta ad un quarto di rendita a partire dal 1° agosto 2015.

La

correttezza della riduzione ad un quarto della rendita precedentemente corrisposta

all’assicurato alla luce di un grado di invalidità del 40% era stata confermata

da questo Tribunale con STCA 32.2015.68 del 24 marzo 2016, cresciuta

incontestata in giudicato. In quell’occasione, il TCA aveva, in particolare,

confermato la valutazione del dr. __________ del SMR a proposito dell’assenza

di patologie invalidanti di origine extra-infortunistiche, ritenendo, dunque,

che a ragione l’Ufficio AI avesse fondato la propria valutazione sugli

accertamenti effettuati in ambito infortunistico. Dagli stessi (oggetto di

decisione del 6 febbraio 2015, confermata con decisione su opposizione del 25

novembre 2015 e cresciuta in giudicato a seguito della STCA 35.2016.4 del 16

marzo 2016) era emerso che, tenuto conto delle limitazioni di origine somatica

determinate dal dr. __________ (necessità di pause supplementari di 20 minuti

ogni due ore) e di quelle psichiatriche stabilite dalla dr.ssa __________ (diminuzione

della resistenza allo stress che comportava una limitazione della capacità

lavorativa del 10-20%), l’interessato andava ritenuto in grado di svolgere

un’attività leggera, prevalentemente sedentaria, durante tutto il giorno, con

una riduzione complessiva del rendimento del 22% (risultante dalla necessità di

una pausa aggiuntiva di 20 minuti per mezza giornata e con una diminuzione del

rendimento del 15% per ragioni psichiatriche, per una incapacità lavorativa

complessiva del 22%).

2.6. Nel giugno 2022 (cfr. consid. 1.4.),

l’Ufficio AI ha avviato d’ufficio una procedura di revisione.

Con annotazione del 9 gennaio 2023 il

dr. __________ del SMR, spec. in medicina interna, ha indicato quanto segue:

"

Diagnosi

Stato dopo amputazione traumatica arto

inferiore sinistro sotto all’articolazione femorotibiale

Stato dopo fratture costali multiple

Stato dopo frattura apofisaria

trasversa lombare

Lombalgie croniche non specifiche

Attuale revisione del 10.6.2022

Grado AI 40% dal 1.8.2015

Assicurato licenziato

Dal rapporto del curante risulta

situazione clinica stazionaria

Valutazione:

-

stato invariato, prognosi stazionaria.” (Doc. 267)

L’insorgente ha contestato tale

valutazione del medico del SMR, posta alla base della decisione impugnata,

facendo valere un peggioramento del proprio stato di salute, come peraltro pure

attestato dal proprio medico curante.

2.7. In corso

di causa, il legale dell’insorgente ha trasmesso al TCA un referto del 17

aprile 2023, con il quale il dr. __________ ha attestato quanto segue:

"

Si tratta di un paziente che soffre di diabete mellito tipo due in

pluriterapia; la malattia è progredita ed ha portato a un peggioramento a

livello del microcircolo tale da aggravare la pelle intorno alla protesi che si

presenta sempre più sensibile e sottile ed è a rischio di sviluppare delle

ferite (ci sono già stati alcuni episodi che abbiamo trattato).

Purtroppo nonostante l’adattamento e il

cambiamento del materiale protesico, sostituendolo con uno nuovo, non ha

portato a un notevole miglioramento.

Questo comporta al paziente dolori

locali e una riduzione della mobilità e dunque un peggioramento anche del

diabete e di conseguenza anche della pressione arteriosa di cui attualmente

soffre il paziente.

Per far fronte alle necessità

lavorative dovrà utilizzare dei trattamenti antiinfiammatori che con il tempo

sono dannosi a livello sia gastrointestinale sia renale.

Bisogna perciò rendersi conto che

queste malattie nonostante non siano clinicamente visibili sono in continua

progressione e possono portare a un peggioramento e dunque il paziente avrà

sempre più difficoltà a far fronte alle richieste lavorative in quanto ci sarà

una progressiva riduzione delle sue capacità di rendimento lavorativo.

Attualmente si sta anche manifestando

una pollineuropatia periferica con una regressione anche della sensibilità

degli arti inferiori e superiori.

Chiedo gentilmente che le assicurazioni

sociali tramite l’ufficio invalidità si rendano conto di questa problematica.

Rimango sempre a disposizione per

ulteriori chiarimenti e se vi fosse la necessità vi posso inoltrare anche una

copia degli esami eseguiti.” (Doc. X/1)

Con

annotazione del 24 aprile 2023, il dr. __________ del SMR ha osservato:

"

Diagnosi

Stato dopo amputazione traumatica arto

inferiore sinistro sotto all’articolazione femorotibiale

Stato dopo fratture costali multiple

Stato dopo frattura apofisaria

trasversa lombare

Lombalgie croniche non specifiche

Decisione del 7.2.2023:

nessun aumento del grado di invalidità

Ricorso:

attuale rapporto dr. __________

del 17.4.2023 il quale menziona la presenza di un diabete mellito, di una

ipertensione arteriosa e di una polineuropatia che potrebbero in futuro

comportare una progressiva riduzione della sua capacità di rendimento

lavorativo.

Valutazione:

dall’attuale documentazione

risulta unicamente un rischio di una riduzione futura della CL ma non risulta

una attuale riduzione della CL residua.” (Doc. XII/1)

2.8. Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STF dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02,

consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572),

la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,

a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati,

di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli

indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il

medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una

sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio

alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle

conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal

principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha

dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a

mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni

all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di

prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei

medici curanti.

Questa giurisprudenza è stata in

seguito costantemente confermata dall’Alta Corte (cfr. DTF 139 V 225 consid.

5.2 e 145 V 97 consid. 8.5 in fine; STF 8C_333/2022 e 8C_365/2022 del 23 marzo

2023 consid. 5.2).

Per

quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che

esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi,

che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato

redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione

del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR

2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U

252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti). L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È,

infine, utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il

giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal

giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente

da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si

evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03

del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR

2000 UV n. 10 pag. 35 consid. 4b).

2.9. Chiamato ora a pronunciarsi, tutto

ben ponderato, il TCA non può, con la necessaria, tranquillità confermare la

conclusione alla quale è giunto il dr. __________ del SMR a proposito della

stazionarietà dello stato di salute dell’interessato, contraddetta dal medico

curante dr. __________, ma ritiene indispensabile che l’esistenza o meno di un

Considerandi

peggioramento delle condizioni di salute dell’insorgente faccia oggetto di

ulteriori approfondimenti, prima di potersi esprimere riguardo alla revisione

del diritto alle prestazioni in corso.

In

questo senso, questa Corte non può che rimarcare l’apparente contraddittorietà

esistente tra quanto indicato dal dr. __________ del SMR nell’annotazione del 9

gennaio 2023 a proposito del fatto che “dal rapporto del curante risulta

situazione clinica

stazionaria” (cfr. doc. 267, corsivo della redattrice)

e quanto, invece, emerge dai referti stilati dal dr. __________, i quali fanno espresso

riferimento ad una situazione clinica in peggioramento (cfr. doc. 262 e doc.

X/1).

Al

riguardo, questo Tribunale rileva, infatti, che già nel rapporto medico

concernente la revisione della rendita inviato dall’Ufficio AI compilato in

data 19 luglio 2022, il dr. __________, curante dell’assicurato dal 2018, ha

espressamente indicato che l’evoluzione della situazione del paziente è “in

peggioramento”; riferendosi alla “situazione e sintomatologia medica

attuale” ha rilevato “peggioramento della situazione medica: deambulazione

in peggioramento; diabete; ipertensione; fimosi recidivanti; lombalgie

acute recidivanti; frattura del dito della mano sinistra del 22.02.2022”; quali

referti oggettivi ha elencato “amputazione soprageicolare; poliartropatia

ginocchio dx”; quanto all’attività lavorativa svolta finora dall’assicurato ha

ritenuto che sia esigibile attualmente per 4-5 ore al giorno, mentre

un’attività adeguata per 2-3 ore al giorno; infine, ha concluso che la prognosi

sull’integrazione risulta “in peggioramento” (doc. 262, corsivo della

redattrice).

L’esistenza

di un continuo peggioramento delle condizioni di salute dell’interessato è

stato poi ribadito dal medico curante nel referto del 17 aprile 2023 (cfr. doc.

X/1).

Ora,

nonostante queste chiare indicazioni fornite dal curante – e che a mente di

questo Tribunale impongono degli approfondimenti - il dr. __________ del SMR,

nelle annotazioni del 24 aprile 2023, si è limitato a riassumere che il curante

“menziona la presenza di un diabete mellito, di una ipertensione arteriosa e di

una polineuropatia che potrebbero in futuro comportare una progressiva

riduzione della sua capacità di rendimento lavorativo”, concludendo che

“dall’attuale documentazione risulta unicamente un rischio di una riduzione

futura della CL ma non risulta una attuale riduzione della CL residua” (cfr.

doc. XII/1).

Il TCA,

in mancanza di maggiori e più approfondite investigazioni riguardo alle

problematiche evidenziate dal dr. __________ e alle relative ripercussioni

sull’esigibilità lavorativa, non è in grado di stabilire se effettivamente,

come ritenuto dal dr. __________ del SMR, il continuo deterioramento messo in

luce dal medico curante possa comportare unicamente un rischio futuro di peggioramento

della capacità lavorativa dell’assicurato, oppure no.

Tale

aspetto, di fondamentale importanza ai fini della revisione del diritto alla

rendita di cui beneficia l’insorgente, necessita evidentemente di essere

chiarito attraverso una visita peritale specialistica.

Tutto ben ponderato, il TCA ritiene

pertanto che, nel caso concreto, emergono elementi suscettibili di generare dei

dubbi, perlomeno lievi, circa l’affidabilità del parere sul quale

l’amministrazione ha fondato la propria decisione, dubbi che inducono questa

Corte a scostarsene (per un caso in cui il TF ha annullato il giudizio cantonale

e rinviato la causa per nuova decisione, ritenendo che i referti agli atti dei

medici curanti della persona assicurata fossero atti a suscitare un, almeno

minimo, dubbio circa la pertinenza del parere espresso dal medico fiduciario a

proposito della causalità, si veda la STF 8C_517/2017 del 12 luglio 2018

consid. 6.2.).

2.10

In una

sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V

210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla

giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi

di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della

conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha

pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente

una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio.

Il

TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:

"

4.4.1.1

Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen

Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer

Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der

Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer

Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende

Expertise veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das

Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten

zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei

nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte

diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren

dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von

Gerichtsgutachten (anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der

Straffung des Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die

direkte Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert

das Risiko von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person -

unzumutbaren multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die

Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die differenzierten Aufgaben und

die dementsprechend unterschiedliche funktionelle und instrumentelle

Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz

als regelmässig besser geeignet, Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen

(BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation

schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis

der Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die

Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im

Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;

vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,

derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung,

wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei

festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter

praktischen noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des

Anliegens, die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen

Sachverhalts fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der

Grundlage eines Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand,

dass die MEDAS von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes

Motiv dafür. Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein

Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig

erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich

abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem

rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der

bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die

betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend

reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine

Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt

hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher

vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen

Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das

Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR

2010.

IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)

In una

sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 consid. 5.2 – dunque successiva a

quella pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione

contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati

nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa

l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice

(cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia

giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa

stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

"

Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein

Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine

Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”

In una

sentenza 8C_412/2019 del 9 luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha

rinviato la causa all’assicuratore LAINF (e non al tribunale cantonale che

aveva respinto il ricorso della persona assicurata) affinché disponesse

l’esecuzione di una perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove

esistano dubbi circa l’attendibilità e la pertinenza della valutazione del

medico fiduciario, spetta in primo luogo all’assicuratore contro gli infortuni

procedere a ulteriori atti istruttori per determinare d’ufficio i fatti determinanti

e, se del caso, assumere le prove necessarie prima di emanare la decisione

(art. 43 LPGA):

" Lorsqu’il

existe des doutes sur la fiabilité et la pertinence de l’appréciation du

médecin-conseil, il appartient en premier lieu à l’assureur-accidents de procéder

à des instructions complémentaires pour établir d’office l’ensemble des faits

déterminants et, le cas échéant, d’administrer les preuves nécessaires avant de

rendre sa décision (art. 43 al. 1 LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5 p. 374; arrêt

8C_401/209 du 9 juin 2020 consid. 5.3.3. et ses références).”

(si

veda pure la STF 8C_697/2019, 8C_698/2019 del 9 novembre 2020 consid. 4.1).

Infine,

con la pronunzia 8C_445/2021 del 14 gennaio 2022 consid. 4.4, pubblicata in SVR

10/2022 UV n. 34 p. 137 ss., l’Alta Corte ha stabilito che, laddove un

tribunale cantonale determini il diritto alle prestazioni facendo capo a un

rapporto del medico curante prodotto nel quadro della procedura di opposizione,

sebbene ci si trovi in presenza di un caso di applicazione della DTF 135 V 465

che richiede l’intervento di un perito esterno, la causa deve essere rinviata

all’amministrazione, e non ai giudici di prime cure, affinché proceda a un

complemento istruttorio. È in effetti in primo luogo compito

dell’amministrazione disporre degli atti istruttori complementari volti ad

accertare d’ufficio tutti i fatti pertinenti e, se del caso, raccogliere le

prove necessarie prima di rendere la propria decisione (questo principio è

stato confermato ancora con le sentenze 8C_274/2021 del 31 marzo 2023 consid.

9.3.3; 8C_523/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 5.4 e riferimenti; 8C_731/2021

succitata consid. 4.6).

Nella

presente fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un

rinvio degli atti all’Ufficio AI (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF

135.

V 465), già per il fatto che esso ha fondato la decisione impugnata sul

solo parere del SMR, peraltro messo in dubbio dal medico curante.

Per le

ragioni già esposte al considerando 2.9., si giustifica pertanto l’annullamento

della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’amministrazione affinché disponga

un approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA) volto a chiarire quale sia

l’effettiva evoluzione dello stato di salute dell’interessato nell’ambito della

procedura di revisione avviata d’ufficio.

In

seguito, facendo capo alle risultanze dell’accertamento esperito,

l’amministrazione si pronuncerà di nuovo in merito al diritto a prestazioni.

2.11

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile

in concreto (cfr. anche la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in

combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in

vigore dal 1. gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni

dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena

vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281

consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti) le spese di fr. 500 sono

poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà all’insorgente, rappresentato

da un avvocato, l’importo fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per

ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ La

decisione del 7 febbraio 2023 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda

conformemente

ai considerandi.

2. Le

spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al

ricorrente fr. 2’500 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti