32.2023.28
Decisione con la quale l'UAI ha confermato, in sede di revisione, il diritto ad un quarto di rendita non può essere confermata, essendo stati sollevati per lo meno lievi dubbi riguardo alle conclusioni del medico del SMR, poste alla base della decisione. Necessità di rinvio atti per disporre perizia
5 giugno 2023Italiano33 min
correttezza della riduzione ad un quarto della rendita precedentemente corrisposta
Source ti.ch
Incarto
n.
32.2023.28
cr/DC
Lugano
5 giugno 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia
Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10
marzo 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 7 febbraio
2023 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione
federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI 1,
nato nel 1969, di professione camionista-gruista, in data 13 gennaio 2009 ha
presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti a seguito di “amputazione
traumatica a livello ginocchio sinistro”.
L’Ufficio AI, con decisione del 5
agosto 2010, ha attribuito all’assicurato, sulla base della situazione presente
a quel momento, una rendita intera di invalidità (grado AI del 100%), a far
tempo dal 1° novembre 2009.
1.2. In ambito LAINF, con decisione del 2
aprile 2014, l’assicuratore infortuni ha attribuito all’assicurato una rendita
di invalidità del 37% a far tempo dal 1° novembre 2013.
Contro tale decisione è insorto
l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, criticando il grado di abilità
lavorativa stabilito dal dr. __________ e lamentando l’assenza di una
valutazione dall’inabilità lavorativa dal profilo psichico.
Dopo avere ordinato l’esecuzione di
una perizia psichiatrica eseguita dalla dr.ssa __________, con nuova decisione
del 6 febbraio 2015 l’assicuratore LAINF ha attribuito all’assicurato una
rendita di invalidità del 43% a decorrere dal 1° novembre 2013.
Anche questa decisione è stata
impugnata dall’avv. RA 1, per conto dell’assicurato.
Con decisione su opposizione del 25
novembre 2015, l’assicuratore LAINF, tenuto conto quale reddito da valido di un
nuovo ammontare comunicato dal datore di lavoro dell’interessato, ha assegnato
a RI 1 una rendita di invalidità del 45% a partire dal 1° novembre 2015.
Il TCA, con sentenza STCA 35.2016.4
del 16 marzo 2016, ha confermato la correttezza della decisione su opposizione
del 25 novembre 2015.
1.3. Con decisione del 29 maggio 2015,
l’Ufficio AI ha ridotto a ¼ la rendita di invalidità di cui beneficiava
l’assicurato, alla luce di un grado di invalidità del 39.62% arrotondato per
eccesso al 40% (cfr. doc. 225).
Tale decisione è stata confermata
dal TCA con sentenza 32.2015.68 del 24 marzo 2016, cresciuta incontestata in
giudicato (cfr. doc. 238).
1.4. Nel mese
di giugno 2022 l’Ufficio AI ha avviato una revisione d’ufficio (cfr. doc. 258).
In
tale frangente, l’assicurato ha indicato che il proprio stato di salute è
peggiorato dal 2019 (cfr. doc. 258, p.to 2.1).
Dopo
avere richiesto un aggiornamento al medico curante, con comunicazione del 12
gennaio 2023 (doc. 268), poi confermata con decisione formale del 7 febbraio
2023, l’amministrazione ha respinto la richiesta di aumento della rendita,
indicando che secondo quanto indicato dal SMR “risulta che dal rapporto del
medico curante lo stato di salute sia invariato con prognosi stazionaria”,
motivo per il quale l’assicurato “continuerà a beneficiare della medesima
rendita AI ottenuta finora con grado del 40%” (doc. 270).
1.5. Con
tempestivo ricorso del 10 marzo 2023 l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1,
ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti
all’amministrazione per nuovi accertamenti, fermo restando il diritto ad una
rendita non inferiore al 50% a far tempo dal 1° luglio 2022.
Sostanzialmente il legale ha contestato
la valutazione con la quale il dr. __________ del SMR, senza nemmeno visitare
l’assicurato, ha ritenuto la situazione clinica invariata, sottolineando come
tale assunto sia in netta contraddizione con quanto invece attestato dal medico
curante (doc. I).
1.6. Con la
risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso, sostenendo
che l’assicurato non ha prodotto elementi oggettivi di natura medica atti a
comprovare un peggioramento duraturo delle proprie condizioni di salute dopo il
2015 (doc. IV).
1.7. In
data19 aprile 2023 il legale dell’insorgente ha integralmente contestato il
tenore della risposta di causa, ribadendo che lo stato di salute
dell’assicurato sia nettamente peggiorato nel corso del tempo, come del resto
nuovamente attestato dal curante nel referto aggiornato del 17 aprile 2023.
L’avv.
RA 1 ha rilevato come l’insorgenza del diabete abbia comportato un
peggioramento del microcircolo, responsabile a propria volta di ferite al
moncone, con conseguente prognosi estremamente sfavorevole per quanto concerne
la mobilità e, pure, la capacità lavorativa.
Per
tali ragioni, egli ha quindi chiesto che il TCA disponga una nuova perizia
ortopedica atta a stabilire quale sia la reale capacità lavorativa
dell’assicurato, tenuto conto dell’insieme dei suoi disturbi (doc. X + 1).
1.8. Con
osservazioni del 2 maggio 2023 l’Ufficio AI, dopo aver richiesto una presa di
posizione al medico del SMR, ha confermato la correttezza della propria
decisione (doc. XII +1).
1.9. In data
19 maggio 2023 il patrocinatore dell’insorgente ha criticato l’apprezzamento
del dr. __________ del SMR, rilevando come quest’ultimo abbia ancora una volta
ignorato il continuo peggioramento delle condizioni di salute attestate dal
medico curante, limitandosi a ritenere – a torto - che la documentazione
prodotta faccia solo riferimento al rischio di un peggioramento futuro (cfr.
doc. XV).
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.
5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11
luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del
10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22
dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del
9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel
merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se a
giusta ragione, oppure no, l’Ufficio AI ha confermato, in sede di revisione, il
diritto dell’assicurato ad un quarto di rendita.
Va anzitutto
rilevato che il 1° gennaio 2022, ossia prima l’emanazione della decisione
impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI
denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla
rendita (cfr. RU 2021 705).
Per la
disamina del diritto ad una rendita di invalidità eventualmente già insorto in
precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto
intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1,
pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).
Tornando
alla modifica legislativa di cui sopra, si rileva che il calcolo delle rendite,
il cui diritto era sorto sotto l’egida del precedente sistema, viene effettuato
secondo il nuovo sistema se nell’ambito di una revisione il grado d’invalidità
subisce una modificazione ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA (ossia di almeno 5%
o un aumento fino al 100%) e l’assicurato, al momento dell’entrata in
vigore della modifica legislativa di cui sopra, non aveva ancora compiuto 55
anni (Disposizione transitoria lett. b cpv. 1 della modifica del 19 giugno 2020
(Ulteriore sviluppo dell’AI); cfr. anche Moser, Die Weiterentwicklung der
Invalidenvorsorge in der Ersten und Zweiten Säule - «stufenloses» Rentensystem,
vorsorgliche Leistungseinstellung, in: BVG-Tagung 2022 Aktuelle Fragen der
beruflichen Vorsorge, pag. 7).
Per contro,
qualora al momento dell’entrata in vigore della modifica legislativa
l’assicurato aveva già compiuto (almeno) 55 anni e il suo diritto alla rendita
era sorto sotto l’egida del precedente sistema, quest’ultimo trova applicazione
in virtù della protezione della situazione acquisita (Besitzstandsschutz)
conferita dalla citata Disposizione transitoria, circostanza peraltro
desumibile anche dalla Disposizione transitoria lett. c (cfr. Moser, op. cit.,
pag. 8 e 10; Dupont, Weiterentwicklung der Invalidenversicherung: Was bringt
sie wem?, in: Recht Aktuell: 5. Basler Sozialversicherungstagung «Sozialversicherungsrecht
zwischen Dynamik, Reform und Kontinuität» 2021, pag. 12 [con refuso, n.d.r.];
Hürzeler, Diritto delle assicurazioni sociali, in: Formazione continua e aggiornamento
per giuristi 2021, pag. 29; UFAS, Bollettino della previdenza professionale nr.
156 del 1. luglio 2021, n. 1067, p.to B.4.a.; ASIP, Fachmitteilung Nr. 127 del
25 agosto 2021: 7. IV-Revision: stufenloses Rentensystem, pto. 3.2.).
In tal
senso il marg. 9201 CIRAI (Circolare sull’invalidità e sulla rendita
nell’assicurazione per l’invalidità, valida dal 1° gennaio 2022) prevede che “le
rendite correnti delle persone assicurate che il 1° gennaio 2022 non hanno
ancora compiuto 55 anni (persone nate negli anni dal 1967 al 2003) sono
trasferite nel nuovo sistema di rendite lineare (art. 28b LAI), se sono
adempiute le condizioni di cui all’articolo 17 LPGA (modificazione del grado
d’invalidità di almeno 5 punti percentuali)”.
Secondo
il marg. no. 9102 CIRAI in merito alla determinazione del diritto applicabile
nel caso di prima concessione di rendite con quote decrescenti o a tempo
determinato e casi di revisione, prevede “che se la modifica
determinante avviene prima del 1° gennaio 2022, si applicano le disposizioni
della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021. Se la modifica determinante avviene dopo il 31 dicembre
2021, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore
dal 1° gennaio 2022. La data della modifica determinante è determinata secondo
l'articolo 88a OAI (v. N. 5500 segg.).”
Infine, il
marg. no. 9200 CIRAI prevede che “le rendite correnti delle persone
assicurate che il 1° gennaio 2022 hanno già compiuto 55 anni (uomini nati negli
anni dal 1957 al 1966; donne nate negli anni dal 1958 al 1966) rimangono nel
vecchio sistema di rendite anche in caso di revisione del diritto alla rendita.
A queste persone restano pertanto applicabili le disposizioni legali nel tenore
in vigore sino al 31 dicembre 2021”.
Nel caso in
esame, il diritto alla rendita dell’assicurato è sorto prima del 1° gennaio
2022. Tuttavia, la revisione è stata intrapresa d’ufficio nel giugno 2022 e la
modifica di tale diritto (peggioramento dello stato di salute attestato da
parte del medico curante) è stata invocato, al più presto, nel mese di luglio
2022 (cfr. rapporto del dr. __________ del 19 luglio 2022, doc. 262; vedi pure
consid. 1.5.: “fermo restando il diritto ad una rendita non inferiore al 50%
a far tempo dal 1° luglio 2022”). Tenuto inoltre conto del fatto che al
momento della modifica legislativa l’assicurato (nato nel 1969) non aveva
ancora compiuto 55 anni, fa stato il (nuovo) diritto in vigore dal 1° gennaio
2022.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,
Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).
L'art. 28 cpv. 1 LAI
prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al
guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
Con il nuovo art. 28b LAI (in
vigore dal 1° gennaio 2022) il legislatore ha voluto introdurre un sistema di
rendite (relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della
rendita: gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi
almeno al 70% (cpv. 3) e ad un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%
(cpv. 4), mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%,
l'importo della rendita viene computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità
supplementare (cpv. 4); se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il
69%, la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado
d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che
l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal
raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità
con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è
portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota
a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe
potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in
attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del
lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale
del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Secondo la
giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
2.4. D’altra parte, per il futuro la
rendita d’invalidità è aumentata, ridotta o soppressa, d’ufficio o su
richiesta, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una
modificazione di almeno cinque punti percentuali o aumenta al 100% (art. 17 cpv. 1 LPGA nella nuova versione in vigore dal 1° gennaio
2022).
La rendita può essere
oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello
stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di
guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una
modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi
pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice valutazione
diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,
non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372
consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una
situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108).
Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima
decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).
Se la capacità al
guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni
dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo
si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a
cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,
occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non
appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2
OAI).
Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo
(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
Circa gli effetti
della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno
per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI stabilisce che l’aumento
della rendita (o dell’AGI o del contributo per l’assistenza) avviene al più
presto se l’assicurato ha chiesto la revisione a partire dal mese in cui la
domanda è stata inoltrata (lett. a); se la revisione ha luogo d’ufficio, a
partire dal mese in cui è stata prevista (lett. b); se viene costatato che la
decisione dell’Ufficio AI, sfavorevole all’assicurato, era manifestamente
errata, a partire dal momento in cui il vizio è stato scoperto (lett. c).
Giusta il cpv. 2 della medesima norma, la riduzione o la soppressione della rendita
(o dell’AGI o del contributo per l’assistenza) è invece messa in atto il più
presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione
(lett. a); retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione
determinante se il beneficiario ha ottenuto indebitamente la prestazione o ha
violato l’obbligo di informare impostogli ragionevolmente dall’art. 77 OAI
(lett. b).
Va ancora rilevato che con sentenza
8C_237/2014 del 21 gennaio 2015 pubblicata in DTF 141 V 9 e SVR 4/5 2015, IV
Nr. 21, pag. 62, il Tribunale federale ha stabilito che se i
fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto
da lasciar apparire una notevole modificazione dello stato di salute da
giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito
nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza
rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag.
200; sentenze 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; 9C_226/2013 del 4
settembre 2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello
stato di salute e della capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al
quadro clinico esistente non osta alla soppressione di una rendita (consid. 5 e
6).
Fatti
Il Tribunale federale ha rammentato
che una riduzione o soppressione può essere adottata quando le circostanze di
fatto (di natura valetudinaria e/o economica) rilevanti per il diritto alla
rendita si sono modificate in maniera considerevole (cfr. DTF 130 V 343 consid.
3.5 pag. 349 con riferimenti). Secondo il principio dell’onere probatorio
materiale, la situazione giuridica precedente deve permanere se una modifica
rilevante della fattispecie non è dimostrabile con il grado di verosimiglianza
preponderante (STF 9C_158/2012 del 5 aprile 2013; SVR 2012 IV n. 18 pag. 181,
STF 9C_418/2010, consid. 3.1 e 9C_32/2012 del 23 gennaio 2013, consid. 2).
2.5. Nel caso concreto, l’assicurato aveva
beneficiato di una rendita intera di invalidità dal 1° novembre 2009, poi
ridotta ad un quarto di rendita a partire dal 1° agosto 2015.
La
correttezza della riduzione ad un quarto della rendita precedentemente corrisposta
all’assicurato alla luce di un grado di invalidità del 40% era stata confermata
da questo Tribunale con STCA 32.2015.68 del 24 marzo 2016, cresciuta
incontestata in giudicato. In quell’occasione, il TCA aveva, in particolare,
confermato la valutazione del dr. __________ del SMR a proposito dell’assenza
di patologie invalidanti di origine extra-infortunistiche, ritenendo, dunque,
che a ragione l’Ufficio AI avesse fondato la propria valutazione sugli
accertamenti effettuati in ambito infortunistico. Dagli stessi (oggetto di
decisione del 6 febbraio 2015, confermata con decisione su opposizione del 25
novembre 2015 e cresciuta in giudicato a seguito della STCA 35.2016.4 del 16
marzo 2016) era emerso che, tenuto conto delle limitazioni di origine somatica
determinate dal dr. __________ (necessità di pause supplementari di 20 minuti
ogni due ore) e di quelle psichiatriche stabilite dalla dr.ssa __________ (diminuzione
della resistenza allo stress che comportava una limitazione della capacità
lavorativa del 10-20%), l’interessato andava ritenuto in grado di svolgere
un’attività leggera, prevalentemente sedentaria, durante tutto il giorno, con
una riduzione complessiva del rendimento del 22% (risultante dalla necessità di
una pausa aggiuntiva di 20 minuti per mezza giornata e con una diminuzione del
rendimento del 15% per ragioni psichiatriche, per una incapacità lavorativa
complessiva del 22%).
2.6. Nel giugno 2022 (cfr. consid. 1.4.),
l’Ufficio AI ha avviato d’ufficio una procedura di revisione.
Con annotazione del 9 gennaio 2023 il
dr. __________ del SMR, spec. in medicina interna, ha indicato quanto segue:
"
Diagnosi
Stato dopo amputazione traumatica arto
inferiore sinistro sotto all’articolazione femorotibiale
Stato dopo fratture costali multiple
Stato dopo frattura apofisaria
trasversa lombare
Lombalgie croniche non specifiche
Attuale revisione del 10.6.2022
Grado AI 40% dal 1.8.2015
Assicurato licenziato
Dal rapporto del curante risulta
situazione clinica stazionaria
Valutazione:
-
stato invariato, prognosi stazionaria.” (Doc. 267)
L’insorgente ha contestato tale
valutazione del medico del SMR, posta alla base della decisione impugnata,
facendo valere un peggioramento del proprio stato di salute, come peraltro pure
attestato dal proprio medico curante.
2.7. In corso
di causa, il legale dell’insorgente ha trasmesso al TCA un referto del 17
aprile 2023, con il quale il dr. __________ ha attestato quanto segue:
"
Si tratta di un paziente che soffre di diabete mellito tipo due in
pluriterapia; la malattia è progredita ed ha portato a un peggioramento a
livello del microcircolo tale da aggravare la pelle intorno alla protesi che si
presenta sempre più sensibile e sottile ed è a rischio di sviluppare delle
ferite (ci sono già stati alcuni episodi che abbiamo trattato).
Purtroppo nonostante l’adattamento e il
cambiamento del materiale protesico, sostituendolo con uno nuovo, non ha
portato a un notevole miglioramento.
Questo comporta al paziente dolori
locali e una riduzione della mobilità e dunque un peggioramento anche del
diabete e di conseguenza anche della pressione arteriosa di cui attualmente
soffre il paziente.
Per far fronte alle necessità
lavorative dovrà utilizzare dei trattamenti antiinfiammatori che con il tempo
sono dannosi a livello sia gastrointestinale sia renale.
Bisogna perciò rendersi conto che
queste malattie nonostante non siano clinicamente visibili sono in continua
progressione e possono portare a un peggioramento e dunque il paziente avrà
sempre più difficoltà a far fronte alle richieste lavorative in quanto ci sarà
una progressiva riduzione delle sue capacità di rendimento lavorativo.
Attualmente si sta anche manifestando
una pollineuropatia periferica con una regressione anche della sensibilità
degli arti inferiori e superiori.
Chiedo gentilmente che le assicurazioni
sociali tramite l’ufficio invalidità si rendano conto di questa problematica.
Rimango sempre a disposizione per
ulteriori chiarimenti e se vi fosse la necessità vi posso inoltrare anche una
copia degli esami eseguiti.” (Doc. X/1)
Con
annotazione del 24 aprile 2023, il dr. __________ del SMR ha osservato:
"
Diagnosi
Stato dopo amputazione traumatica arto
inferiore sinistro sotto all’articolazione femorotibiale
Stato dopo fratture costali multiple
Stato dopo frattura apofisaria
trasversa lombare
Lombalgie croniche non specifiche
Decisione del 7.2.2023:
nessun aumento del grado di invalidità
Ricorso:
attuale rapporto dr. __________
del 17.4.2023 il quale menziona la presenza di un diabete mellito, di una
ipertensione arteriosa e di una polineuropatia che potrebbero in futuro
comportare una progressiva riduzione della sua capacità di rendimento
lavorativo.
Valutazione:
dall’attuale documentazione
risulta unicamente un rischio di una riduzione futura della CL ma non risulta
una attuale riduzione della CL residua.” (Doc. XII/1)
2.8. Per
costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale
l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U
281, p. 282; DTF 104 V 209; STF dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02,
consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
BJM 1989, p. 30ss.).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572),
la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle
dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,
a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati,
di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli
indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il
medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una
sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio
alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle
conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal
principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha
dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a
mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni
all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di
prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei
medici curanti.
Questa giurisprudenza è stata in
seguito costantemente confermata dall’Alta Corte (cfr. DTF 139 V 225 consid.
5.2 e 145 V 97 consid. 8.5 in fine; STF 8C_333/2022 e 8C_365/2022 del 23 marzo
2023 consid. 5.2).
Per
quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che
esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi,
che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato
redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione
del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR
2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U
252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti). L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È,
infine, utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il
giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e
indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un
altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal
giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente
da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si
evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03
del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR
2000 UV n. 10 pag. 35 consid. 4b).
2.9. Chiamato ora a pronunciarsi, tutto
ben ponderato, il TCA non può, con la necessaria, tranquillità confermare la
conclusione alla quale è giunto il dr. __________ del SMR a proposito della
stazionarietà dello stato di salute dell’interessato, contraddetta dal medico
curante dr. __________, ma ritiene indispensabile che l’esistenza o meno di un
Considerandi
peggioramento delle condizioni di salute dell’insorgente faccia oggetto di
ulteriori approfondimenti, prima di potersi esprimere riguardo alla revisione
del diritto alle prestazioni in corso.
In
questo senso, questa Corte non può che rimarcare l’apparente contraddittorietà
esistente tra quanto indicato dal dr. __________ del SMR nell’annotazione del 9
gennaio 2023 a proposito del fatto che “dal rapporto del curante risulta
situazione clinica
stazionaria” (cfr. doc. 267, corsivo della redattrice)
e quanto, invece, emerge dai referti stilati dal dr. __________, i quali fanno espresso
riferimento ad una situazione clinica in peggioramento (cfr. doc. 262 e doc.
X/1).
Al
riguardo, questo Tribunale rileva, infatti, che già nel rapporto medico
concernente la revisione della rendita inviato dall’Ufficio AI compilato in
data 19 luglio 2022, il dr. __________, curante dell’assicurato dal 2018, ha
espressamente indicato che l’evoluzione della situazione del paziente è “in
peggioramento”; riferendosi alla “situazione e sintomatologia medica
attuale” ha rilevato “peggioramento della situazione medica: deambulazione
in peggioramento; diabete; ipertensione; fimosi recidivanti; lombalgie
acute recidivanti; frattura del dito della mano sinistra del 22.02.2022”; quali
referti oggettivi ha elencato “amputazione soprageicolare; poliartropatia
ginocchio dx”; quanto all’attività lavorativa svolta finora dall’assicurato ha
ritenuto che sia esigibile attualmente per 4-5 ore al giorno, mentre
un’attività adeguata per 2-3 ore al giorno; infine, ha concluso che la prognosi
sull’integrazione risulta “in peggioramento” (doc. 262, corsivo della
redattrice).
L’esistenza
di un continuo peggioramento delle condizioni di salute dell’interessato è
stato poi ribadito dal medico curante nel referto del 17 aprile 2023 (cfr. doc.
X/1).
Ora,
nonostante queste chiare indicazioni fornite dal curante – e che a mente di
questo Tribunale impongono degli approfondimenti - il dr. __________ del SMR,
nelle annotazioni del 24 aprile 2023, si è limitato a riassumere che il curante
“menziona la presenza di un diabete mellito, di una ipertensione arteriosa e di
una polineuropatia che potrebbero in futuro comportare una progressiva
riduzione della sua capacità di rendimento lavorativo”, concludendo che
“dall’attuale documentazione risulta unicamente un rischio di una riduzione
futura della CL ma non risulta una attuale riduzione della CL residua” (cfr.
doc. XII/1).
Il TCA,
in mancanza di maggiori e più approfondite investigazioni riguardo alle
problematiche evidenziate dal dr. __________ e alle relative ripercussioni
sull’esigibilità lavorativa, non è in grado di stabilire se effettivamente,
come ritenuto dal dr. __________ del SMR, il continuo deterioramento messo in
luce dal medico curante possa comportare unicamente un rischio futuro di peggioramento
della capacità lavorativa dell’assicurato, oppure no.
Tale
aspetto, di fondamentale importanza ai fini della revisione del diritto alla
rendita di cui beneficia l’insorgente, necessita evidentemente di essere
chiarito attraverso una visita peritale specialistica.
Tutto ben ponderato, il TCA ritiene
pertanto che, nel caso concreto, emergono elementi suscettibili di generare dei
dubbi, perlomeno lievi, circa l’affidabilità del parere sul quale
l’amministrazione ha fondato la propria decisione, dubbi che inducono questa
Corte a scostarsene (per un caso in cui il TF ha annullato il giudizio cantonale
e rinviato la causa per nuova decisione, ritenendo che i referti agli atti dei
medici curanti della persona assicurata fossero atti a suscitare un, almeno
minimo, dubbio circa la pertinenza del parere espresso dal medico fiduciario a
proposito della causalità, si veda la STF 8C_517/2017 del 12 luglio 2018
consid. 6.2.).
2.10
In una
sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V
210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla
giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi
di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della
conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha
pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente
una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore
per un complemento istruttorio.
Il
TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:
"
4.4.1.1
Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen
Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer
Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der
Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer
Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende
Expertise veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das
Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten
zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei
nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte
diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren
dürfen.
4.4.1.2
Die Vorteile von
Gerichtsgutachten (anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der
Straffung des Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die
direkte Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert
das Risiko von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person -
unzumutbaren multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die
Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die differenzierten Aufgaben und
die dementsprechend unterschiedliche funktionelle und instrumentelle
Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz
als regelmässig besser geeignet, Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen
(BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation
schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3
Die Einschränkung der Befugnis
der Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die
Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter
Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im
Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;
vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,
derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine
Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo
dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung,
wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei
festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten
(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil
vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4
Freilich ist es weder unter
praktischen noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des
Anliegens, die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen
Sachverhalts fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der
Grundlage eines Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand,
dass die MEDAS von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes
Motiv dafür. Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein
Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig
erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich
abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem
rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der
bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die
betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend
reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine
Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt
hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher
vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen
Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache
zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das
Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR
2010.
IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)
In una
sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 consid. 5.2 – dunque successiva a
quella pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione
contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati
nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa
l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice
(cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia
giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa
stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:
"
Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein
Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine
Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”
In una
sentenza 8C_412/2019 del 9 luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha
rinviato la causa all’assicuratore LAINF (e non al tribunale cantonale che
aveva respinto il ricorso della persona assicurata) affinché disponesse
l’esecuzione di una perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove
esistano dubbi circa l’attendibilità e la pertinenza della valutazione del
medico fiduciario, spetta in primo luogo all’assicuratore contro gli infortuni
procedere a ulteriori atti istruttori per determinare d’ufficio i fatti determinanti
e, se del caso, assumere le prove necessarie prima di emanare la decisione
(art. 43 LPGA):
" Lorsqu’il
existe des doutes sur la fiabilité et la pertinence de l’appréciation du
médecin-conseil, il appartient en premier lieu à l’assureur-accidents de procéder
à des instructions complémentaires pour établir d’office l’ensemble des faits
déterminants et, le cas échéant, d’administrer les preuves nécessaires avant de
rendre sa décision (art. 43 al. 1 LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5 p. 374; arrêt
8C_401/209 du 9 juin 2020 consid. 5.3.3. et ses références).”
(si
veda pure la STF 8C_697/2019, 8C_698/2019 del 9 novembre 2020 consid. 4.1).
Infine,
con la pronunzia 8C_445/2021 del 14 gennaio 2022 consid. 4.4, pubblicata in SVR
10/2022 UV n. 34 p. 137 ss., l’Alta Corte ha stabilito che, laddove un
tribunale cantonale determini il diritto alle prestazioni facendo capo a un
rapporto del medico curante prodotto nel quadro della procedura di opposizione,
sebbene ci si trovi in presenza di un caso di applicazione della DTF 135 V 465
che richiede l’intervento di un perito esterno, la causa deve essere rinviata
all’amministrazione, e non ai giudici di prime cure, affinché proceda a un
complemento istruttorio. È in effetti in primo luogo compito
dell’amministrazione disporre degli atti istruttori complementari volti ad
accertare d’ufficio tutti i fatti pertinenti e, se del caso, raccogliere le
prove necessarie prima di rendere la propria decisione (questo principio è
stato confermato ancora con le sentenze 8C_274/2021 del 31 marzo 2023 consid.
9.3.3; 8C_523/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 5.4 e riferimenti; 8C_731/2021
succitata consid. 4.6).
Nella
presente fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un
rinvio degli atti all’Ufficio AI (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF
135.
V 465), già per il fatto che esso ha fondato la decisione impugnata sul
solo parere del SMR, peraltro messo in dubbio dal medico curante.
Per le
ragioni già esposte al considerando 2.9., si giustifica pertanto l’annullamento
della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’amministrazione affinché disponga
un approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA) volto a chiarire quale sia
l’effettiva evoluzione dello stato di salute dell’interessato nell’ambito della
procedura di revisione avviata d’ufficio.
In
seguito, facendo capo alle risultanze dell’accertamento esperito,
l’amministrazione si pronuncerà di nuovo in merito al diritto a prestazioni.
2.11
Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile
in concreto (cfr. anche la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in
combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in
vigore dal 1. gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni
dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena
vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281
consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti) le spese di fr. 500 sono
poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà all’insorgente, rappresentato
da un avvocato, l’importo fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per
ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§ La
decisione del 7 febbraio 2023 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda
conformemente
ai considerandi.
2. Le
spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al
ricorrente fr. 2’500 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti