32.2023.29
Rendita temporanea (nuovo diritto dal 01.01.2022). Conferma della valutazione medica del SMR che ha portato alla soppressione delle rendita
27 aprile 2023Italiano17 min
cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2023.29
BS/sc
Lugano
27 aprile 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 marzo 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 9 febbraio 2023 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1 RI
1, classe 1968, da ultimo professionalmente attiva quale aiuto-venditrice
presso la ditta del coniuge, nel settembre 2021 ha inoltrato una domanda di
prestazioni a seguito di una problematica alle ginocchia (gonalgia bilaterale; doc.
9; se non indicato diversamente i documenti citati si riferiscono agli atti
dell’Ufficio AI prodotti con la risposta di causa).
1.2 Attuata
l’istruttoria, con rapporto finale 17 agosto 2022 la dr.ssa __________ del SMR
(Servizio medico regionale) ha valutato l’assicurata totalmente inabile
nell’abituale attività svolta, ma pienamente abile in attività adeguate alle limitazioni
funzionali accertate, con effetto dal mese di luglio 2022 (doc. 47).
Con
rapporto 14 settembre 2022 il consulente in integrazione professionale,
ritenuto che l’assicurata non necessiti di una riformazione professionale, ha
elencato le attività esigibili (doc. 49).
Dopo
aver proceduto alla determinazione del grado d’invalidità mediante il consueto
raffronto dei redditi, con progetto di decisione 30 settembre 2022 l’Ufficio AI
ha prospettato il riconoscimento di una rendita intera con grado del 100% dal
1° luglio 2021 sino al 31 ottobre 2022, ossia tre mesi dopo il miglioramento
dello stato di salute (doc. 51).
Con
osservazioni 27 dicembre 2022 l’assicurata, patrocinata da RA 1 (RA 1), ha
prodotto ulteriore documentazione medica, sostenendo un peggioramento della
problematica alle ginocchia e chiedendo una rivalutazione del caso (doc. 60).
Tenuto
conto delle annotazioni 5 gennaio 2023 del SMR, che – dopo valutazione degli
atti prodotti – ha ritenuto come non siano stati apportati nuovi elementi
medici (doc. 62), con decisione 9 febbraio 2023 l’Ufficio AI ha confermato la
rendita temporanea (doc. 64 e 65).
1.3 Contro
la suddetta decisione l’assicurata, sempre rappresentato da RA 1, ha inoltrato
il presente ricorso postulando il rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché
venga completata l’istruttoria, in particolare per quanto concerne la
valutazione dei referti medici prodotti in sede di osservazioni al progetto di
decisione. Ritiene infatti dato un peggioramento delle condizioni di salute.
1.4 Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la retrocessione degli atti per
l’espletamento di accertamenti medici come indicato dal SMR nelle annotazioni 14
marzo 2023.
1.5 Chiamato
a prendere posizione in merito, con scritto 4 aprile 2023 la rappresentante
dell’assicurato ha comunicato di aderire alla proposta dell’amministrazione.
considerato in
diritto
in
ordine
2.1 La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF
9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF
8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF
9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel
merito
2.2 Oggetto
del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha riconosciuto una
rendita intera dal 1° luglio 2021 sino al 31 ottobre 2022.
Va qui rilevato che dal 1° gennaio 2022,
ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore una
(importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo
dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).
Per
la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto
in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto
intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1,
pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).
Tornando
alla modifica legislativa di cui sopra, si rileva che il calcolo delle rendite,
il cui diritto era sorto sotto l’egida del precedente sistema, viene effettuato
secondo il nuovo sistema se nell’ambito di una revisione il grado d’invalidità
subisce una modificazione ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA (ossia di almeno 5%
o un aumento fino al 100%) e l’assicurato, al momento dell’entrata in
vigore della modifica legislativa di cui sopra, non aveva ancora compiuto 55
anni (Disposizione transitoria lett. b cpv. 1 della modifica del 19 giugno 2020
(Ulteriore sviluppo dell’AI); cfr. anche Moser, Die Weiterentwicklung der
Invalidenvorsorge in der Ersten und Zweiten Säule - «stufenloses» Rentensystem,
vorsorgliche Leistungseinstellung, in: BVG-Tagung 2022 Aktuelle Fragen der
beruflichen Vorsorge, pag. 7).
Per
contro, qualora al momento dell’entrata in vigore della modifica legislativa
l’assicurato aveva già compiuto (almeno) 55 anni e il suo diritto alla rendita
era sorto sotto l’egida del precedente sistema, quest’ultimo trova applicazione
in virtù della protezione della situazione acquisita (Besitzstandsschutz)
conferita dalla citata Disposizione transitoria, circostanza peraltro desumibile
anche dalla Disposizione transitoria lett. c (cfr. Moser, op. cit., pag. 8 e
10; Dupont, Weiterentwicklung der Invalidenversicherung: Was bringt sie wem?,
in: Recht Aktuell: 5. Basler Sozialversicherungstagung «Sozialversicherungsrecht
zwischen Dynamik, Reform und Kontinuität» 2021, pag. 12 [con refuso, n.d.r.];
Hürzeler, Diritto delle assicurazioni sociali, in: Formazione continua e
aggiornamento per giuristi 2021, pag. 29; UFAS, Bollettino della previdenza
professionale nr. 156 del 1. luglio 2021, n. 1067, p.to B.4.a.; ASIP,
Fachmitteilung Nr. 127 del 25 agosto 2021: 7. IV-Revision: stufenloses
Rentensystem, pto. 3.2.).
In
tal senso il marg. 9201 CIRAI (Circolare sull’invalidità e sulla rendita
nell’assicurazione per l’invalidità, valida dal 1° gennaio 2022) prevede che “le
rendite correnti delle persone assicurate che il 1° gennaio 2022 non hanno
ancora compiuto 55 anni (persone nate negli anni dal 1967 al 2003) sono
trasferite nel nuovo sistema di rendite lineare (art. 28b LAI), se sono
adempiute le condizioni di cui all’articolo 17 LPGA (modificazione del grado
d’invalidità di almeno 5 punti percentuali)”.
Infine,
secondo il marg. no. 9102 CIRAI in merito alla determinazione del diritto
applicabile nel caso di prima concessione di rendite con quote decrescenti o a
tempo determinato e casi di revisione, prevede “che se la modifica
determinante avviene prima del 1° gennaio 2022, si applicano le disposizioni
della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021. Se la modifica determinante avviene dopo il 31 dicembre
2021, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore
dal 1° gennaio 2022. La data della modifica determinante è determinata secondo
l'articolo 88a OAI (v. N. 5500 segg.).”
Nel
caso concreto, il diritto alla rendita è sorto prima del 1° gennaio 2022.
Tuttavia, la modifica del diritto alla rendita (rispettivamente la soppressione)
è fatta risalire al 15 luglio 2022 (tre mesi dal miglioramento ex art. 88a
cpv.1 OAI). Tenuto inoltre conto che al momento della modifica legislativa
l’assicurata (nata il __________ 1968) non aveva ancora compiuto 55 anni, fa
stato il (nuovo) diritto in vigore dal 1° gennaio 2022.
2.3 Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in
relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità
al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno
alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno.
Occorre quindi che il danno alla
salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il
caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n.
46).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di
attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono
essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra
professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità
al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che
entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle
misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo
l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. La nozione
d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita
se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete
non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al
40%.
L'art. 28b LAI (Determinazione
dell’importo della rendita), in vigore dal 1° gennaio 2022, prescrive
che l’importo della rendita è determinato quale quota percentuale di una
rendita intera (cpv. 1). Il cpv. 2 dispone che se il grado d’invalidità è
compreso tra il 50 e il 69 per cento, la quota percentuale corrisponde al grado
d’invalidità. Il cpv. 3 prevede che se il grado d’invalidità è uguale o
superiore al 70 per cento, l’assicurato ha diritto a una rendita intera.
Infine, il cpv. 5 stabilisce che se il grado d’invalidità è inferiore al 50 per
cento, si applicano le quote percentuali ivi indicate.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado
d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che
l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal
raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata
alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000
p. 84).
Secondo la
giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
Il nuovo art. 28a LAI (Valutazione
del grado d’invalidità), in vigore dal 1. gennaio 2022, dispone quanto segue:
"
1Per valutare il grado d’invalidità di un assicurato che
esercita un’attività lucrativa si applica l’articolo 16 LPGA. Il Consiglio
federale definisce i redditi lavorativi determinanti per la valutazione del
grado d’invalidità e i fattori di correzione applicabili.
2Il grado d’invalidità dell’assicurato che non esercita
un’attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può
ragionevolmente esigere che intraprenda un’attività lucrativa è valutato, in
deroga all’articolo 16 LPGA, in funzione dell’incapacità di svolgere le
mansioni consuete.
3Se l’assicurato esercita un’attività lucrativa a tempo
parziale o collabora gratuitamente nell’azienda del coniuge, il grado
d’invalidità per questa attività è valutato secondo l’articolo 16 LPGA.
Se svolge anche le mansioni consuete, il grado d’invalidità per questa
attività è valutato secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre
determinare la parte dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita
nell’azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e
valutare il grado d’invalidità nei due ambiti.”
In merito al confronto dei redditi,
il nuovo art. 25 OAI, anch’es-so in vigore dal 1. gennaio 2022, stabilisce tra
l’altro che “i redditi lavorativi determinanti secondo l’articolo 16
LPGA vanno stabiliti su una base temporale identica e tenendo conto del mercato
del lavoro in Svizzera” (cpv. 2) e che se per la determinazione dei redditi
lavorativi determinanti si impiegano valori statistici “vanno presi come
riferimento i valori centrali della Rilevazione della struttura dei salari
(RSS) dell’Ufficio federale di statistica. Possono essere impiegati altri
valori statistici, se nel singolo caso il reddito non figura nella RSS. Vanno
utilizzati valori indipendenti dall’età e differenziati a seconda del sesso”
(cpv. 3), dovendosi inoltre adeguare i valori statistici “in funzione della
durata di lavoro normale nelle aziende secondo le divisioni economiche e
dell’evoluzione dei salari nominali” (cpv. 4).
2.4 Per
costante giurisprudenza, quando l’amministrazione con un’unica decisione
attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o
la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le
regole sulla revisione di decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V
164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio
2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del
14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).
L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce
che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una
notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Fatti
I principi giurisprudenziali sviluppati
in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono
applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).
Se la capacità al guadagno
dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni
dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo
si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.
1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,
occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non
appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è
applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono applicabili non
soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con
effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013
dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984
pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che
dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012,
consid. 5.3).
Giusta l’art. 29bis OAI, se la
rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità e
l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado
di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per
incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima
erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1
lett. b LAI.
Infine, una diversa valutazione di
uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente
esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso di
riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plädoyer 1/06,
pag. 64-65).
2.5 Nel
caso in esame, con le osservazioni 27 dicembre 2022 al progetto di decisione
l’assicurata ha prodotto diversa documentazione medica, tra cui il rapporto 9
dicembre 2022 del dr. __________, specialista in chirurgia ortopedica, e il rapporto
1° dicembre 2022 dei dr. __________ e __________ del Servizio Ortopedia e
Traumatologia dell’Ospedale __________ di __________.
A
Considerandi
tal riguardo, con annotazioni 5 gennaio 2023 la dr.ssa de Angelis ha rilevato:
"
(…) Il peggioramento presentato dall’A
e certificato dal Dr. __________ con breve relazione del 09.12.2022 (vedi RM
del 10.11.2022) nonché dalla relazione dei Dr. __________/Dr. __________ è
successivo alla mia presa di posizione contenuta del RAF SMR del 17.08.2022.
Infatti il Dr. __________ attesta: Rispetto agli
esami precedenti questo (Esame RM) documenta un peggioramento dello
stato di salute e anche della esigibilità di lavori leggeri.
Sotto questo nuovo aspetto ritengo indicata una nuova
visita interdisciplinare presso l’AI per rivalutare situazione.” (pag. 229 inc. AI)
Ritenuto che vi è un evidente peggioramento dello stato di salute successivo
al già citato rapporto 17 agosto 2022 del SMR (cfr. consid. 1.2) ma prima
dell’emissione della decisione contestata (9 febbraio 2023) – che delimita dal
punto di vista temporale il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni
sociali (DTF 144 V 210 consid. 4.3.1, 136 V 24 consid. 4.3, 130 V 445 consid.
1.2
con rinvii) – s’impone di retrocedere gli atti all’Ufficio AI come chiesto con
la risposta di causa. A tal riguardo con annotazioni 14 marzo 2023, infatti, la
dr. __________ del SMR ha rilevato:
"
Per favore recuperare tutta
la documentazione radiologica in formato CD degli esami eseguiti negli anni
2021-2022e 2023 richiedendoli direttamente all’assicurata o all’Avv. __________
e sottoporre; di particolare importanze recuperare referto radiologico ed
immagini delle RM ginocchio destro e sinistro del 10.11.2022, quindi valuteremo
se sarà necessario convocare l’assicurata a visita o potremo esprimerci sugli
atti.” (pag. 269 inc. AI)
Dopo
di che l’Ufficio AI emanerà una nuova decisione, debitamente preavvisata, in
merito al diritto alla rendita successivamente al 1° novembre 2022.
Ne
consegue che la decisione contestata, fermo restando il diritto ad almeno una rendita
dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2022, è da annullare, mentre il ricorso va accolto
con retrocessione degli atti per complemento istruttorio.
2.6
Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in
concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione
con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°
gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle
assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta
a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;
STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena
vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281
consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti) le spese di fr. 500 sono
poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente, patrocinata
in causa da un avvocato, fr. 2'000 di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§ La
decisione del 9 febbraio 2023, fermo restando il diritto ad almeno una rendita intera
dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2022, è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai
considerandi.
2. Le
spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà alla
ricorrente fr. 2'000 (IVA inclusa) per ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele
Guffi Gianluca Menghetti