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Decisione

32.2023.3

No violazione del diritto di essere sentito (per mancata consessione di una proroga del termine per presentare le proprie osservazioni al progetto di decisione). Nuova domanda AI. No peggioramento stato di salute. No peggioramento capacità di guadagno. Grado AI: 28% confermato

17 aprile 2023Italiano60 min

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività

Source ti.ch

__________Raccomandata

Incarto

n.

32.2023.3

PC/sc

Lugano

17 aprile 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 19 gennaio 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 30 novembre 2022 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione del 7 febbraio 2020,

preavvisata il 30 dicembre 2019, l’Ufficio assicurazione invalidità (in

seguito: UAI) ha respinto, a fronte di un grado di invalidità del 28%, la

richiesta di prestazioni presentata il 28 dicembre 2018 da RI 1 (nato il 21

agosto 1961, già attivo come sarto e addetto alle pulizie, disoccupato da

svariati anni ormai e a carico della pubblica assistenza dal 1° agosto 2011),

le cui precedenti richieste di prestazioni del 21 novembre 2009 e del 20

novembre 2015 erano state respinte, a fronte di un grado di invalidità nullo

rispettivamente del 28%, con decisioni del 22 novembre 2011 rispettivamente del

16 gennaio 2017 (cfr. STCA 32.2020.35 del 19 ottobre 2020, consid. 1.1-1.4:

doc. 215 incarto AI; pag. 1259 incarto AI).

La decisione del 7 febbraio 2020

si fondava, dal profilo medico, sulla perizia pluridisciplinare (in ambito

internistico, psichiatrico, reumatologi-co e neurologico) del __________ del 16

dicembre 2019 (doc. 193, pag. 737-835 incarto AI).

1.2. Con sentenza 32.2020.35 del 19

ottobre 2020 il TCA ha “accolto ai sensi dei considerandi” il ricorso

inoltrato dall’assicurato, annullando la decisione e retrocedendo l’incarto

all’UAI:

" (…) per

l’allestimento - previo aggiornamento degli atti medici dal profilo psichico e

somatico - di una perizia psichiatrica di decorso da parte del __________.

Sulla base dell’aggiornamento degli atti medici dal profilo somatico,

l’amministrazione dovrà valutare pure la necessità o meno di procedere anche ad

una valutazione peritale di decorso dal profilo reumatologico e/o neurologico. Andrà

poi effettuata una discussione globale tra i quattro specialisti (internista,

reumatologo, neurologo e psichiatra) in questione.” (doc. 215, pag. 994 incarto

AI)

Questa decisione è cresciuta,

incontestata, in giudicato.

1.3. Esperiti gli accertamenti medici

ed economici del caso (in particolare, dopo avere acquisito agli atti la

perizia di decorso del __________ del 28 settembre 2022: doc. 253, pag.

1092-1236 incarto AI), con decisione del 30 novembre 2022 (doc. 264, pag.

1278-1285 incarto AI; preavvisata il 21 ottobre 2022: doc. 257, pag. 1260-1268

incarto AI), l’UAI ha respinto la richiesta di prestazioni, a fronte di un

grado di invalidità del 28%. Nella medesima occasione, l’amministrazione ha

pure escluso la possibilità di una riqualifica professionale, in considerazione

dell’età e dell’iter socio-professionale dell’assicurato rispettivamente non ha

ritenuto necessario attivare il servizio di sostegno al collocamento, a meno

che non fosse l’assicurato stesso a richiederlo, con richiesta formale e

scritta (cfr. doc. 264, pag. 1279 incarto AI).

1.4. Contro la precitata decisione RI 1,

patroci-nato dall'avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA

postulandone l'annullamento e, in via principale, il riconoscimento

dell’invalidità al 100% del suo cliente e, in via subordinata, il rinvio degli

atti all’UAI per maggiori accertamenti medici (doc. I, pag. 8).

La rappresentante dell’insorgente

lamenta innanzitutto una violazione del diritto di essere sentito del suo

cliente con argomenti che verranno ripresi, per quanto necessario, nei

considerandi di diritto (doc. I, pag. 4).

Nel merito, la patrocinatrice del ricorrente critica l'operato

dell'amministrazione sostanzialmente per essersi fondata sulla perizia di

decorso pluridisciplinare del __________, che contesta in quanto

contraddittoria, anziché sulle attestazioni dei medici curanti del suo cliente,

che lo seguono ormai da anni e hanno pertanto una maggiore consapevolezza della

sua reale situazione, a differenza dei medici dell’UAI, che lo hanno visitato

solo in occasione degli accertamenti peritali. In particolare, dal profilo

psichico, chiede che gli atti vengano ritornati al perito psichiatra, che ha

visitato il suo assistito nel giugno 2021, considerato che nel frattempo il suo

stato psichico è peggiorato a tal punto da dovere essere stato ricoverato il 19

gennaio 2023 presso la Clinica __________ di __________.

A suffragio delle proprie argomentazioni produce il certificato medico del 17

gennaio 2021 del dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna

nonché medico di famiglia del suo cliente (doc. D) e chiede il richiamo degli

incarti: AI, inc. 32.2017.25 e 32.2020.35 del TCA e l’inc. 9C_727/2017 del TF.

Da ultimo, chiede che il suo assistito sia posto al beneficio dell'assistenza

giudiziaria e del gratuito patrocinio. Il relativo certificato municipale è

stato versato agli atti in data 20 marzo 2023 (doc. XIII+1).

1.5. Nella risposta del 10 febbraio 2023

l'UAI, ha postulato la reiezione del ricorso - sulla base dell'annotazione del 24

gennaio 2023 del medico SMR, dr. med. __________ (doc. V-1) - con argomenti di

cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).

1.6. Il 20 febbraio 2023 la

patrocinatrice dell'insorgente ha versato agli atti lo scritto del 1° febbraio

2023 della Clinica __________i __________ riguardante il ricovero del suo

cliente (doc. VII e doc. G) mentre il 1° marzo 2023 si è riconfermata,

soffermandosi su alcuni punti, nelle proprie tesi e domande, con argomenti di

cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IX).

1.7. Con osservazioni del 10 marzo 2023 l'UAI,

ha postulato la reiezione del ricorso - sulla base dell'annotazione del 7 marzo

2023 del medico SMR, dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e

psicoterapia (doc. XI-1) - con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra,

nei considerandi di diritto (doc. XI).

1.8. I doc. XI e XI-1 sono stati

trasmessi, per conoscenza, alla patrocinatrice dell’insorgente (doc. XII).

considerato in diritto

in ordine

2.1. Dal profilo formale, la

rappresentante dell’insorgente ritiene che il suo cliente sarebbe stato vittima

di una violazione del diritto di essere sentito, nella misura in cui, l’UAI non

le ha concesso la proroga per presentare le osservazioni al progetto di

decisione del 22 ottobre 2022 richiesta il 25 novembre 2022. Già solo per

questo motivo, il ricorso andrebbe accolto e la decisione impugnata annullata

(doc. I, pag. 4).

2.1.1. Per l'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., le

parti hanno diritto di essere sentite. Tale diritto ha valenza formale. La sua

violazione conduce di massima, indipendentemente dalla fondatezza delle censure

di merito, all'accoglimento del ricorso e all'annullamento della decisione

impugnata (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17 con rinvio a DTF 137 I 195 consid.

2.2 pag. 197). Il diritto di essere sentito serve da un lato all'accertamento

dei fatti e da un altro lato comprende la facoltà per l'interessato di

esprimersi prima della resa di una decisione, che interviene a modificare la

posizione giuridica dell'interessato, segnatamente se il provvedimento si

rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli ha diritto di consultare l'incarto,

di offrire mezzi di prova su punti rilevanti, di esigerne l'assunzione

(partecipando alla stessa) e di potersi esprimere sulle relative risultanze

nella misura in cui possano influire sulla decisione. Il diritto di essere

sentito, quale diritto di cooperare alla procedura comprende tutte le facoltà,

che devono essere concesse a una parte, in modo tale che essa in una procedura

possa difendere efficacemente la sua tesi. Perché ciò possa essere realizzato,

la parte ha anche il diritto di essere informata previamente e in maniera

adeguata dall'autorità sulla procedura per quanto attiene alle tappe decisive

per il giudizio. Non è possibile in maniera generale e astratta stabilire in

quale misura si estende questo diritto, ma occorre soppesare le circostanze

concrete (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17; 135 II 286 consid. 5.1 pag. 293;

135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze

ivi citate).

2.1.2. Per costante giurisprudenza,

riproposta ancora nella STF 8C_482/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.4.2, una

violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può essere

eccezionalmente sanata, quando la persona interessata ha la possibilità di

esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso, che valuta liberamente la censura

presentata dal ricorrente, ossia nel caso specifico un tribunale, che può

esaminare liberamente sia l'accertamento (e l'apprezzamento) dei fatti sia

l'applicazione del diritto (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437). La prassi ha

stabilito anche che si può prescindere da un rinvio della causa all'autorità

precedente persino in caso di grave violazione del diritto di essere sentito:

una tale eventualità si realizza se la cassazione della decisione viziata

comporterebbe un inutile formalismo e in definitiva una tale soluzione

condurrebbe a ritardi superflui, i quali non sarebbero compatibili con l'

(equivalente) interesse della parte onerata di essere sentita nell'ambito di

una celere trattazione della procedura di merito (DTF 142 II 218 consid. 2.8.1;

DTF 133 I 201 consid. 2.2; STF 8C_842/2016 del 18 maggio 2017 consid. 3.1 con

riferimenti). Giova comunque ricordare che il principio di celerità (art. 52

cpv. 2 e 61 lett. a LPGA), caposaldo della procedura delle assicurazioni

sociali, non è preminente e tale da porre in secondo piano il diritto di essere

sentito e l'obbligo di chiarire i fatti con la necessaria diligenza (STF

8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1 e STF 8C_210/ 2013 del 10 luglio

2013 consid. 3.2.1 con riferimenti; cfr. STCA 32.2022.27 del 29 agosto 2022,

consid. 2.2.1).

2.1.3. Con la 5a revisione dell’AI, invece

dell’opposizione alla decisione formale è stata introdotta l’attuale procedura

di preavviso (cfr. sul tema STCA 32.2022.8 del 16 marzo 2022 consid. 2.3).

Giusta l’art. 57a cpv. 1 LAI “l’ufficio AI comunica all’assicurato, per

mezzo di un preavviso, la decisione prevista in merito alla domanda di

prestazione o alla soppressione o riduzione della prestazione già assegnata.

L’assicurato ha il diritto di essere sentito giusta conformemente all’art. 42

LPGA”.

Introdotto nella legge dal 1° gennaio 2021, l’art. 57a cpv. 3 LAI soggiunge che

“Le parti possono presentare le loro obiezioni in merito al preavviso entro

30 giorni”. Trattandosi di un termine legale, esso non può essere prorogato

(cfr. pure il numero marginale 6021 della Circolare sulla procedura

nell'assicurazione per l'invalidità (CPAI), versione del 1° gennaio 2022, stato

al 1° gennaio 2023; a differenza di quello di 30 giorni previsto dall’art. 73

ter cpv. 1 OAI - ora abrogato - che era un termine d’ordine ed era, pertanto, prorogabile

in presenza di giustificati motivi: cfr., sul tema, la DTF 143 V 71, consid.

4.3.5 e 4.5 e la STCA 32.2016.23 del 15 marzo 2017, consid. 2.1).

2.1.4. Tornando al caso di specie, dalle

tavole processuali emerge che, con scritto del 25 novembre 2022 (n.d.r.:

venerdì) la rappresen-tante dell’assicurato ha chiesto all’UAI una proroga di

30 giorni per presentare le osservazioni al progetto di decisione del 21

ottobre 2022, ricevuto il 31 ottobre 2022, in quanto “l’elevato carico di

lavoro cui deve attualmente far fronte lo scrivente Studio non consente di

esaminare approfonditamente l’incarto, di convocare il cliente e di redigere le

osservazioni entro il termine” (pag. 1274).

Dalla decisione impugnata si evince quanto segue:

" (…) Richiesta

del 25.11.2022

In risposta alla sua richiesta di protrazione del termine di

audizione del 25.11.2022, le comunichiamo che conformemente alla cifra

marginale 6021 della Circolare sulla procedura nell'assicurazione per

l'invalidità (CPAI) che cita: "Il termine di 30 giorni non è prorogabile

(art. 57a cpv. 3 LA1). Le obiezioni devono essere presentate entro questo

termine. In casi motivati è però possibile accordare all'assicurato una proroga

unica per motivare o rettificare le obiezioni inoltrate. Per il resto sono

applicabili gli articoli 38-41 LPGA. Se dopo la scadenza del termine di 30

giorni, ma prima che sia emessa la decisione formale, l'assicurato presenta

nuovi elementi in grado di influire sulla decisione, questi devono essere presi

in considerazione.", il termine per l'inoltro delle osservazioni, così

come presentato, non può essere posticipato. (…)”

2.1.5. Chiamato ora a pronunciarsi il TCA

osserva che, a ragione, l’UAI ha negato alla patrocinatrice del ricorrente la

concessione di una proroga del termine di 30 giorni per presentare le

osservazioni al progetto di decisione, considerato che il termine in questione

non è d’ordine bensì legale (art. 57a cpv. 3 LAI) e, come tale, non può essere

prorogato (cfr. consid. 2.1.3).

Ci si potrebbe chiedere se il diritto di essere sentito dell’assicurato non sia

stato violato in altro modo, in particolare tenuto conto della modalità con la

quale l’amministrazione ha negato la concessione della proroga (ovvero, simultaneamente

all’emissione della decisione avversata, a termine legale scaduto infruttuoso).

La questione può comunque rimanere qui indecisa. Infatti, la patrocinatrice del

ricorrente ha potuto far valere ampiamente le proprie ragioni con l’impugnativa

davanti al TCA (cfr. doc. I, VII e IX), autorità di ricorso che gode di piena

cognizione, ragione per la quale un’eventuale violazione del diritto di essere

sentito risulterebbe comunque sanata.

Inoltre, nel caso di specie, non sarebbe

comunque giustificato rinviare la causa all'amministrazione, dal momento che

una simile operazione si esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e

procrastinerebbe inutilmente il processo in contrasto con l'interesse - di pari

rango del diritto di essere sentito - della parte ad essere giudicata

celermente (cfr. STF 8C_559/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.4.2; cfr. STCA

32.2018.191 del 4 novembre 2019; STCA 32.2019.10 del 20 gennaio 2020, consid.

2.1; STCA 32.2019.63 del 27 aprile 2020, consid. 2.3), per i motivi qui di

seguito esposti.

nel merito

2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se

l’amministrazione ha corretta-mente o meno rifiutato di assegnare

all’assicurato una rendita di invalidità.

Preliminarmente questa Corte rileva che non è invece oggetto di contestazione la

mancata adozione di provvedimenti professionali, che esula quindi dalla

presente vertenza.

2.3. Va qui innanzitutto rilevato che il

1° gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è

entrata in vigore una modifica della LAI e dell’OAI che concerne (anche) il

diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

Per la disamina del diritto a una

rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza, di norma,

occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale secondo cui

sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello

stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce

conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento

a DTF 130 V 329).

La Circolare sull’invalidità e

sulla rendita nell’assicurazione in-validità (CIRAI), valida dal 1. gennaio

2022, stato al 1. luglio 2022, prevede al marginale n. 9100 che “Le

disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022 sono

applicabili a tutte le rendite il cui diritto è nato a partire dal 1° gennaio

2022.” rispettivamente al marginale n. 9101 che “Se la decisione sulla

prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il

diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili le

disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021.”

Fatti

I marginali n. 1007 e seg. della

Circolare concernente le disposi-zioni transitorie della riforma Ulteriore

sviluppo dell’AI sul siste-ma di rendite lineare (C DT US AI), edita dall’UFAS,

stato al 1. gennaio 2022 e valido da tale data, prevedono che:

" Conformemente

alle DT [Disposizioni transitorie, n.d.r.] LAI, le rendite AI rette dal diritto

anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2

LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza

dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto

alla rendita non sono necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in

base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il

diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se

l’invalidità è insorta prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo

diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o

successivamente conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.

Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022

valgono le regole seguenti:

in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla

rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:

- prima fissazione della rendita → DR [diritto, n.d.r.] in

vigore fino al 31 dicembre 2021,

- modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31

dicembre 2031 → C DT US AI;

in caso di nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv.

1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:

- prima fissazione della rendita → DR in vigore dal 1°

gennaio 2022.”

Secondo le citate circolari,

dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di rendita, l’asserita

invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti al più tardi al 31

dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e ciò anche se la

decisione è stata resa nel 2022 (cfr., pure, la STCA 32.2022.58 del 2 dicembre

2022, consid. 2.2).

In concreto, l’assicurato (con

grado di invalidità, non pensionabile, del 28%) ha presentato nel dicembre 2018

una nuova richiesta di prestazioni AI per adulti, adducendo un peggioramento

del suo stato di salute generale (cfr. consid. 1.1). Conseguentemente, il

diritto alle prestazioni e l’invalidità (teorica) sarebbero insorte al più

presto nel dicembre 2019, ossia un anno dopo il peggioramento del danno alla

salute (art. 28 LAI).

Pertanto, sia l’invalidità che

l’asserito diritto alle prestazioni sarebbero insorti entro il 31 dicembre

2021.

L’Ufficio AI ha emanato la sua

decisione di rifiuto di prestazioni il 23 giugno 2022 (cfr. consid. 1.3).

Visto quanto precede, ogni

riferimento alle norme di diritto materiale applicabili in concreto, salvo

indicazione contraria, va inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021.

2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in

relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità

al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno

alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno.

Occorre quindi che il danno alla

salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il

caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini,

Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi

Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore

dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita

intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi

almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un

quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il

grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività

lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del

lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto

conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V

136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo la giurisprudenza per il

raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento

dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da

invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la

valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute

fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla

rendita (cfr. rege-sto della DTF 129 V 222).

Inoltre, nel confronto dei

redditi, secondo la giurisprudenza federale - di regola - non si tiene conto di

fattori estranei all’invalidità, come ad esempio la formazione professionale,

le attitudini fisiche e psichiche e l’età dell’assicurato (RCC 1989, pag. 325;

DTF 107 V 17, consid. 2c confermata dall'allora TFA [dal 1. gennaio 2007: TF]

con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5; Scartazzini, op. cit.,

pag. 232).

La misura dell’attività

ragionevolmente esigibile dipende, d’altra parte, dalla situazione personale

dell’assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La

situazione personale dell’assicurato è essenziale per la valutazione della

residua capacità al guadagno. L’Alta Corte ha stabilito che i due redditi,

dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno

stabiliti in maniera precisa. Se ciò non fosse possibile, devono essere

calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR

1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 310 consid. 3a).

2.5. Qualora una prima richiesta di

rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o

perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è

riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di

invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni

(art. 87 cpv. 2 e 3 OAI, fino al 31 dicembre 2011 cpv. 3 e 4 OAI).

Il Tribunale federale delle

assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133

V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo

l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la

propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda

deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 2 e 3 OAI Scopo di questo

requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente

chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è

già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130

V 64 consid. 5.2.3; 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione

non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando

una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante

modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione

è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; 117

V 198 consid. 4b; 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die

materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung,

Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pagg. 84-86). Se l'amministrazione

entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto

di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di

invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109

V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione

di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, art. 41 vLAI, art. 87segg. OAI;

Pratique VSI 1999 pag. 84; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von

Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von

Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des

Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999,

pag. 15; DTF 117 V 198). La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche

dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003, il nuovo tenore

dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007,

consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5) e l’entrata in vigore il

1. gennaio 2012 dei cpv. 2 e 3 dell’art. 87 OAI corrispondenti ai precedenti

cpv. 3 e 4 dello stesso articolo.

2.6. Per quel che concerne l’invalidità

psichica, con due sentenze 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017,

pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che

la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui

la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da

accertare alla luce di indicatori, troverà in futuro applicazione per tutte le

malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a

medio-gravi, che non avrà più il medesimo significato il precedente criterio

della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per la

concessione di una rendita AI (cfr. Comunicato stampa del Tribunale federale

del 14 dicembre 2017).

Nel 2015 il Tribunale federale

aveva modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI

in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori

somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato

stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione

sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una procedura probatoria

strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di

rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i

fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i

fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva

commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro

l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una

terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il

reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura

della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza

delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo

libero).

Come in precedenza la persona

assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. Comunicato stampa del Tribunale

federale del 14 dicembre 2017).

Nelle due sentenze del 30

novembre 2017 il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la procedura

appena descritta deve essere applicata in futuro all'esame di tutti i casi ove

è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in

particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave.

Le malattie psichiche possono

essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera

limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è

necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo

giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la

questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione

delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

Soltanto da quell'elemento non

emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona toccata.

È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve essere

applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in

presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi

probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella

valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi

scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un

procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o

addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata

secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità

pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un

esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione della capacità

lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale indicazione fa

comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare una

limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote

conseguentemente a sfavore della persona toccata.

Secondo la giurisprudenza

precedente del Tribunale federale riguardante le depressioni da lievi a medio

gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo

se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il

cambiamento di prassi adottato dal Tribunale federale questo concetto non vale

più in maniera assoluta.

Ora invece, come nelle altre

malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona interessata riesca a

presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo la prova di

un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia,

in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad

ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle prove,

tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr.

comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Con sentenza 9C_845/2016 del 27

dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie 8C_841/2016 e 8C_130/2017

del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha ribadito che le perizie raccolte

secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore

probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo

caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate

nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova

disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto

federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio 2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del

26 febbraio 2018, consid. 2.3).

Questa giurisprudenza è stata

confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in DTF 144

V 50

(STCA 32.2017.176 del 14 agosto

2018, consid. 2.6).

Nella DTF 145 V 215 il TF ha infine stabilito che anche le sindromi da

dipendenza primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere

sottoposte, in linea di principio, a una procedura probatoria strutturata

secondo la DTF 141 V 281.

Il Tribunale federale ha

confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche in

seguito (cfr. STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 consid. 3.3.1 e 3.3.2;

8C_6/2018 del 2 agosto 2018 consid. 4.1, 4.2 e 4.3; 8C_309/2018 del 2 agosto

2018 consid. 3.2; 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 consid. 2.2.).

Vedi pure STCA 32.2018.145 del 21

ottobre 2019, consid. 2.3, STCA 32.2019.47 del 24 febbraio 2020, consid. 2.3,

STCA 32.2020.8 del 20 agosto 2020, consid. 2.4 e STCA 32.2022.58 del 2 dicembre

2022, consid. 2.4.

2.7. Quanto alla valenza probante di un

rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati

oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,

che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato

in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto

medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non

è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale

perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160

consid. 1c; in fine con rinvii). Le perizie affidate dagli organi dell'AI o

dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici

esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie

conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti,

dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi

concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008). Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può

evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del

25 aprile 2008). Va infine evidenziato che in ragione della diversità

dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di

lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche

se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11

aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente

con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del

suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che

uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è

sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati; STCA 32.2019.36 dell’11 febbraio

2020, consid. 2.5; STCA 32.2019.127 del 25 maggio 2020, consid. 2.5; STCA

32.2019.189 del 6 luglio 2020, consid. 2.5; STCA 32.2020.8 del 20 agosto 2020,

consid. 2.5).

Da ultimo, affinché un esame

medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere

diverse condizioni (DTF 127 V 294; D. CATTANEO, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag.

571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629; D. CATTANEO, “Le perizie

nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie, Ed. CFPG, Lugano e

Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pag. 203 e segg. (249-254).

Innanzitutto la diagnosi deve

essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri posti

da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (STF 9C_815/2012

del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294;

MOSIMANN, Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in:

SZS/RSAS 1999 pag. 105 segg.).

Il medico deve inoltre

pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare l'esigibilità

della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener conto di

diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle

organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto

tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata

pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità

di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi

sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, il rifiuto del

carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali

le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal

paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto

dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi

handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita

27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352;

cfr. STCA 32.2018.57 del 18 marzo 2019, consid. 2.5; STCA 32.2018.158 del 30

luglio 2019, consid. 2.4 in fine e STCA 32.2019.47 del 24 febbraio 2020,

consid. 2.4, STCA 32.2019.63 del 27 aprile 2020, consid. 2.7 e STCA 32.2019.219

del 15 luglio 2020, consid. 2.4; STCA 32.2020.8 del 20 agosto 2020, consid.

2.4).

2.8. Ai fini del presente giudizio giova

qui pure ricordare che, per costante giurisprudenza federale, è la decisione

impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione

sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_787/2020 del 26 maggio 2021

consid. 2.3.; STF 8C_542/2019 del 4 dicembre 2019 consid. 4.1.; STF 8C_784/2016

del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2;

STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 134 V 418 consid.

5.2.1.; DTF 131 V 164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51

consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81 pag. 294) ed è la data

della decisione impugnata che delimita il potere cognitivo del giudice delle

assicurazioni sociali (DTF 144 V 210 consid. 4.3.1. pag. 213; DTF 143 V 409

consid. 2.1. pagg. 411; STF 8C_590/2018 del 4 luglio 2019; STF 9C_301/2019 del

26 luglio 2019; STF 8C_2017/2019 del 5 agosto 2019; DTF 132 V 215 consid.

3.1.1. pag. 220 con riferimenti). Il giudice delle assicurazioni sociali

esamina, pertanto, la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto

esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata resa.

I fatti accaduti posteriormente e

che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un

nuovo atto amministrativo (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2; STFA C 43/00 del 30

settembre 2002; STFA I 490/00 del 3 dicembre 2001; DLA 2000 pag. 74; DTF 121 V

366 consid. 1b e sentenze ivi citate).

Eccezionalmente, il giudice può

però anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti

intervenuti posterior-mente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in

modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263), siano suscettibili di

influenzare il giudizio e i diritti procedurali delle parti, in particolare il

diritto di essere sentito, siano ossequiati (cfr. STF 8C_329/2022 del 19

dicembre 2022 consid. 3.3.; STF 9C_47/2022 del 22 novembre 2022 consid. 5.1.2.;

DTF 130 V 138 consid. 2.1.; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192

consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3; STCA 10 gennaio 1996 nella causa G.R.

consid. 2.6).

(cfr. sul tema, tra le tante,

pure le STCA 38.2016.44 del 25 novembre 2016, consid. 2.2; STCA 38.2011.65 del

9 gennaio 2012, consid. 2.7; STCA 32.2020.91 del 9 novembre 2020, consid. 2.8;

STCA 35.2018.132 dell’8 aprile 2019, consid. 2.2; STCA 42.2021.42 del 13

settembre 2021, consid. 2.6; STCA 32.2021.1 dell’8 marzo 2021, consid. 2.7.4;

STCA 32.2019.10 del 20 gennaio 2020 consid. 2.7; STCA 32.2018.65 del 14 agosto

2019 consid. 2.6).

2.9. Il 3 dicembre 2018 RI 1 ha

informato l’UAI che il suo stato di salute era peggiorato, sulla scorta di

quanto attestato nel certificato medico del 28 novembre 2018 del dr. med. __________,

specialista FMH in medicina interna nonché suo medico di famiglia. Il 28

dicembre 2018 ha quindi presentato una nuova richiesta di prestazioni AI per

adulti, giustificata da: “algodistrofia mano-polso destro (anni); psicosi

cronica (anni); degenerazioni importanti acromio-clavicolari a destra,

impingement radicolari a più livelli cervicali (specie C6 e C7) anni e

peggiorato negli ultimi mesi (ultimo anno).” (659-667 incarto AI).

2.9.1. Preliminarmente il TCA rileva che

l'amministrazione ha ritenuto assolte le condizioni per entrare nel merito

della nuova richiesta di rendita di RI 1 (cfr. annotazione del 5 dicembre 2018

del medico SMR, dr. med. __________ per un “Verosimile peggioramento

somatico”: pag. 656 incarto AI) e che pertanto, conformemente alla

giurisprudenza esposta al considerando 2.5, occorre situarsi al momento in cui

l’UAI con decisione del 16 gennaio 2017 (pag. 357-360 incarto AI), ha rifiutato

all'assicurato il diritto a prestazioni AI, poiché presentava un grado

d’invalidità del 28% e, quindi, non pensionabile.

2.9.2. A questo proposito il TCA ricorda di

avere confermato la citata decisione dell’amministrazione nella STCA 32.2017.25

del 13 settembre 2017 (cfr. pag. 574-615 incarto AI), cresciuta in giudicato (cfr.

STF 9C_727/2017 del 15 maggio 2018, pag. 645-648 incarto AI), in quanto non

aveva motivo per mettere in dubbio le valutazioni peritali effettuate dal dr.

med. __________ (segnatamente la perizia del 7 giugno 2016) e dal dr. med. __________

(segnatamente la perizia del 13 giugno 2016 ed il relativo complemento del 18

aprile 2017; pag. 593 incarto AI). Il TCA aveva, quindi, concluso che fosse da

ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante

abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218

consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che RI 1, in un'attività adeguata

(rispettosa dei limiti indicati dal perito reumatologo nella perizia del 7

giugno 2016) presenta/ha presentato un’incapacità lavorativa del 0% dal 28

giugno 2009 al 30 giugno 2015 e del 20% (esclusivamente per motivi

psichiatrici) da luglio 2015 e continua (da intendersi quale riduzione di

rendimento; pag. 603 e 604 incarto AI).

2.9.3. Con riferimento alla richiesta di

prestazioni del dicembre 2018, giova qui innanzitutto ricordare che l’UAI ha

acquisito agli atti la perizia pluridisciplinare (in ambito internistico,

psichiatrico, reumatologico e neurologico) del __________ del 16 dicembre 2019

(dpc. 193, pag. 737-835 incarto AI) e che le singole valutazioni peritali dal

profilo somatico (capacità lavorativa del 100% in qualsiasi attività in

ambito internistico e neurologico rispettivamente una capacità lavorativa, dal

punto di vista reumatologico, del 20% nell'attività di ausiliario di pulizie,

del 70% in qualità di sarto e del 100% in un'attività adatta allo stato di

salute dal 28 giugno 2009), sono state confermate dal TCA nella sentenza

32.2020.35 del 19 ottobre 2020, cresciuta incontestata in giudicato (cfr.

consid. 1.2 e doc. 215, pag. 991 e 992 incarto AI). Con la medesima pronunzia

il TCA ha invece rinviato gli atti all’UAI per l’allestimento di una perizia di

decorso dal profilo psichiatrico, visto che non era possibile escludere,

con la necessaria tranquillità, che nel periodo intercorrente tra il 23

maggio/6 giugno 2019 (date del consulto psichiatrico della perizia del __________

del 16 dicembre 2019) e il 7 febbraio 2020 (data di emissione della decisione

impugnata) fosse intervenuto un peggioramento con ripercussioni sulla capacità

lavorativa.

2.10. Il 26 marzo 2021 l’UAI ha quindi incaricato

il __________ di eseguire un accertamento pluridisciplinare (in ambito

internistico, psichiatrico, reumatologico e neurologico) di decorso. Il

rapporto peritale del __________ è datato 28 settembre 2022 (doc. 253: pag. 1092-1489

incarto AI).

2.10.1. Nelle singole valutazioni dal

profilo somatico i periti amministrativi hanno sostanzialmente

confermato integralmente le precedenti valutazioni del 2019, a fronte di uno

stato di salute fisico rimasto pressoché invariato.

In particolare, nella valutazione

del 28 settembre 2022 con visita in data 25 maggio 2021 dalle ore 8.30 alle ore

11.00 (cfr. doc. 253: pag. 1092-1150 incarto AI), la dr.ssa med. __________,

Considerandi

specialista FMH in medicina interna generale, dopo avere posto unicamente delle

diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa (“tabagismo

cronico, diabete mellito di tipo II trattato con ADO, sovrappeso 182cm/87kg,

BMI 26,3 e dislipidemia”: cfr. doc. 253: pag. 1138 incarto AI), ha concluso

per una capacità lavorativa del 100%, dal profilo internistico, fatta eccezione

per un’inabilità lavorativa totale dal 16 al 22 maggio 2022 per intervento di

flebectomia (cfr. doc. 253: pag. 1147-1149 incarto AI).

Nella valutazione del 9 luglio

2021.

con visita del 7 luglio 2021 dalle ore 11.00 alle ore 12.00 (cfr. doc.

253: pag. 1203-1213 incarto AI), il perito neurologo, dr. med. __________, dopo

avere posto unicamente delle diagnosi senza influenza sulla capacità

lavorativa (“dolori cronici cervico-brachiali alla spalla destra come pure

al carpo destro non spiegati da patologia neurologica e sindrome

lombovertebrale cronica con dolori agli arti inferiori non spiegati da

patologia neurologica”: cfr. doc. 253: pag. 1208 incarto AI), ha concluso

per una capacità lavorativa del 100%, dal profilo neurologico (cfr. doc. 253:

pag. 1209 incarto AI), puntualizzando che “rispetto alla valutazione del

giugno 2019 la situazione neurologica è rimasta invariata” (cfr. doc. 253:

pag. 1210 incarto AI).

Nella valutazione del 7 luglio

2021.

con visita del 6 luglio 2021 dalle ore 15.00 alle ore 16.00 (cfr. doc.

253: pag. 1214-1236 incarto AI), il perito reumatologo, dr. med. __________,

dopo avere posto delle diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa

(“Sindrome panvertebrale con componente cervicolombospondilogena cronica,

prevalentemente a destra, su - Alterazioni degenerative plurisegmentali del

rachide cervicale ed alterazioni degenerative dorsali; Periartropatia

omeroscapolare a destra in - Nota artrosi acromeoclaveare; Dolori cronici al

polso destro, su - Nota instabilità medio-carpica bilaterale, lesione parziale

del legamento scafolunato a destra e alterazioni degenerative carpali”: cfr.

doc. 253: pag. 1227 incarto AI) e senza influenza sulla capacità

lavorativa (“Disturbi statici della colonna vertebrale; Decondizionamento e

sbilancio muscolare; Sindrome fibromialgica generalizzata”: cfr. doc. 253:

pag. 1227 incarto AI), ha fissato la seguente esigibilità lavorativa:

" L'assicurato

presenta le risorse fisiche seguenti: egli può molto spesso sollevare e portare

pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, di rado pesi tra 5-10 kg fino

all'altezza dei fianchi, mai pesi oltrepassanti 10 kg fino all'altezza dei

fianchi, aiutandosi con le due mani; l'assicurato può di rado sollevare pesi

fino a 3 kg sopra l'altezza del petto, mai pesi oltrepassanti 3 kg sopra

l'altezza del petto. L'assicurato può molto spesso maneggiare attrezzi di

precisione, molto spesso maneggiare attrezzi molto leggeri, molto spesso

maneggiare attrezzi leggeri, di rado maneggiare attrezzi di media entità, mai

maneggiare attrezzi pesanti; l'assicurato deve evitare movimenti monotoni,

ripetitivi, utilizzando i polsi rispettivamente le mani, l'utilizzo delle 2

mani è possibile solo in parte. La rotazione manuale è normale. L'assicurato

può di rado effettuare lavori al di sopra della testa, spesso effettuare la

rotazione del tronco, molto spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in

avanti, spesso la posizione in piedi ed inclinata in avanti, può assumere spesso

la posizione, inginocchiata, molto spesso mantenere le ginocchia in flessione;

l'assicurato può assumere spesso la posizione seduta di lunga durata, spesso la

posizione in piedi di lunga durata, dovendo avere la possibilità di alternare

le posizioni corporee al bisogno. L'assicurato può molto spesso camminare fino

a 50 metri, molto spesso oltre 50 metri, molto spesso camminare per lunghi

tragitti, come pure spesso camminare su terreno accidentato, può spesso salire

le scale, mai salire su scale a pioli.”

(cfr. doc. 253: pag. 1230 incarto AI).

Il perito reumatologo ha,

quindi, rilevato che “le risorse fisiche attualmente profilate sono

sovrapponibili a quelle stabilite dopo la precedente valutazione peritale

reumatologica nel 2019” e che “vi sono risorse fisiche che permettono

una reintegrazione professionale” e concluso quanto segue:

" Prendendo

atto che le risorse fisiche non sono mutate dal lato strettamente

reumatologico, rispetto alla precedente valutazione del 27.5.2019, anche la

valutazione della capacità lavorativa risulta la stessa di quella emessa nel

2019; di conseguenza l'assicurato, per un lavoro adatto allo stato di salute,

tenente pienamente conto delle risorse fisiche citate, va considerato abile al

lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore, con rendimento

massimo del 100 %.

Riconfermo pure la valutazione della capacità lavorativa del 20 %

come ausiliario di pulizie e del 70 % come sarto, ritenuta al momento della

precedente valutazione peritale del 27.5.2019.” (cfr. doc. 253: pag. 1231

incarto AI)

2.10.2

Dal profilo psichiatrico,

nella valutazione di decorso del 5 luglio 2021 (doc. 225, pag. 1173-1202

incarto AI), al termine di consulti del 9 e 23 giugno 2021, il dr. med. __________,

specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, dopo avere precisato che non era

stato possibile portare a termine i test psicologici per un atteggiamento molto

polemico del ricorrente, ha posto le diagnosi (con ripercussioni sulla

capacità di lavoro) di “Sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10 F41.2) e

sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F 45.0)”. Non ha posto

diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa.

Ha riassunto la storia personale

e valetudinaria dell'insorgente dal punto di vista psichico e la terapia in

atto, nonché le terapie svolte in passato dal ricorrente. II dr. med. __________

ha suggerito una presa a carico psicoeducativa/motivazionale, anche in

prospettiva di poter usufruire di misure di reinserimento. Ha ritenuto la

prognosi a medio-lungo termine non suscettibile di cambiamenti sostanziali,

anche se la suddetta presa a carico avrebbe potuto favorire il recupero di

risorse motivazionali e adattative, prevenendo eventuali ulteriori

peggioramenti. Riguardo alla valutazione capacità, risorse e problemi il dr.

med. __________ ha ritenuto che il corteo sintomatologico, ascrivibile alle

diagnosi sopraesposte, interferisse parzialmente sulle performance lavorative.

Le limitate risorse di mentalizzazione, introspettive e psicologiche in

generale, tendono a cronicizzare il quadro clinico. L'atteggiamento passivo,

fatalista e a tratti rivendicativo, tende a cronicizzare il quadro clinico. Ha

quindi ribadito la necessità di una presa a carico psichiatrica integrata per

un tempo sufficientemente prolungato con farmaco e psicoterapia. Ha concluso

che l’assicurato può lavorare 8,5 ore al giorno, 42 ore alla settimana con

rendimento ridotto del 20%. È quindi abile al lavoro nella misura dell'80% sia

nell'attività svolta che in attività adeguata a partire dal luglio 2015, in

continuità con la perizia psichiatrica del 2016 del dr. med. __________ del __________

rispettivamente con la sua valutazione peritale del 2019. Ritiene che la

terapia psichiatrica integrata debba svolgersi sull'arco di un tempo più lungo,

almeno due anni, i cui risultati al momento non è possibile prevedere. Riguardo

i fattori di stress e risorse il dr. med. __________ ritiene che lo stress

principale sul piano psicologico sia legato al problema somatico e ai limiti

funzionali ad esso correlati. In seguito al mancato riconoscimento di

prestazioni economiche dalle assicurazioni, l'assicurato si è bloccato

nell'identificazione con gli aspetti difettuali che le varie problematiche gli

procurano; mostrando così un atteggiamento passivo remissivo con importanti

quote rivendicative. L’insorgente riferisce di poter accettare un lavoro ma

leggero. Riguardo alla verifica della coerenza il dr. med. __________ ritiene

che durante il corso dei due colloqui avuti con l'assicurato è emersa una

generale tendenza ad enfatizzare gli aspetti disfunzionali.

2.10.3

Globalmente, quindi, nel

rapporto peritale del 28 settembre 2022 i medici del __________, sulla base

delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali del

ricorrente presso il citato centro d’accertamento come pure dell’esauriente

discussione avvenuta tramite teleconferenza il 27 settembre 2022 alle ore 11.35

(cfr. doc. 253, pag. 1151 incarto AI) hanno posto le seguenti diagnosi:

" B.1 Diagnosi

rilevanti con ripercussioni sulla capacità

lavorativa

Sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10 F41.2).

Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F 45.0)

Diagnosi reumatologiche

Sindrome panvertebrale con componente cervicolombospondilogena

cronica, prevalentemente a ds., su:

- alterazioni

degenerative plurisegmentali del rachide cervicale ed alterazioni degenerative

dorsali.

Periartropatia omeroscapolare a ds., in:

- nota artrosi acromeoclaveare.

Dolori cronici al polso ds. su:

- nota

instabilità mediocarpica bilaterale, lesione parziale del legamento scafolunato

ds. e alterazioni degenerative carpali.

B.2 Diagnosi

rilevanti senza ripercussioni sulla capacità lavorativa

Dolori cronici cervicobrachiali, alla spalla ds. come pure al

carpo ds. non spiegati da patologia neurologica.

Sindrome lombovertebrale cronica con dolori agli arti inferiori non

spiegati da patologia neurologica.

Disturbi statici della colonna vertebrale.

Decondizionamento e sbilancio muscolare.

Sindrome fibromialgica generalizzata.

Tabagismo cronico.

Diabete mellito di tipo II trattato con ADO.

Sovrappeso (BMI 26,3).

Dislipidemia mista.” (cfr. doc. 253, pag. 1163 e 1164 incarto AI)

Va anche evidenziato che, nell’ambito della “verifica della coerenza”, i

periti del __________ hanno precisato quanto segue: “

" (…) vi è

una discrepanza tra l'assenza di una farmacoterapia analgesica quotidiana e la

presenza di un quadro algico sempre presente, ritenuto dall'A. come

invalidante.

(…) Poco sostenibili appaiono pure i dolori diffusi lamentati

dall'A. in assenza di una qualsiasi terapia analgesica non solo fissa ma anche

in riserva (a parte il Lyrica 50 mg usato come modulatore del dolore).

(…) - Vi sono delle incongruenze nell'attestato peggioramento

psichiatrico senza relativo incremento / modifica del trattamento psicofarmacologico,

non c'è stato un ricovero in ambito psichiatrico che ci si aspetterebbe in

presenza di un quadro di gravità come attestati dallo psichiatra curante. Anche

i dati di cassa malati confermano il mancato ritiro di antidolorifici e per

mesi pure il mancato ritiro di psicofarmaci. II tasso farmacologico al __________

sia del Welibutrin (bupropion) e della Pregabalina sono risultati al di sotto

del range terapeutico. Pertanto non vi è coerenza e plausibilità.” (cfr. doc.

253, pag. 1166)

Quanto alla capacità lavorativa

medico - teorica globale, i medici del __________ hanno ritenuto l’assicurato

inabile al 30% nell’attività precedentemente svolta di sarto e all’80%

nell’attività allora svolta di ausiliario di pulizia (ambedue inteso come

riduzione di rendimento sull’arco di un’intera giornata lavorativa) mentre in

un’attività adeguata abile al lavoro a tempo pieno con un rendimento ridotto

del 20%, dovuto unicamente alla patologia psichiatrica (cfr. doc. 253, pag.

1167.

incarto AI).

Per quanto qui maggiormente interessa, con riferimento alla descrizione dell’“evoluzione

della capacità lavorativa nel tempo in un’attività adatta”, i periti del __________

si sono espressi come segue:

" In

attività adatta vale una capacità lavorativa dell'80% dal 25.1.2019 (riduzione

del 20% solo per patologia psichiatrica). Antecedentemente al gennaio 2019

valgono le conclusioni descritte nel rapporto finale del Servizio Medico

Regionale del 23.6.2016.

Riassumendo viene giudicato quanto segue in merito alla capacità

lavorativa in attività adatta:

- capacità lavorativa del 100% dal 28.6.2009,

- capacità lavorativa dell'80% da luglio 2015 a continua.

Va riconosciuta incapacità lavorativa totale dal 16.5 al 22.5.2022

per intervento di flebectomia.” (cfr. pag. 1168 incarto AI)

2.11

Il TCA è chiamato a verificare

innanzitutto se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente

vagliato dall’UAI prima della

data di emissione della decisione qui impugnata (in casu 30 novembre

2022) che segna, conformemente alla giurisprudenza esposta al considerando 2.8,

il limite temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni

sociali.

Dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti,

questa Corte non ha motivo per dubitare della valutazione peritale di decorso del

28.

settembre 2022 del __________, da considerare dettagliata, approfondita e quindi

rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando 2.7.

Il TCA constata, infatti, che i

periti del __________ hanno tenuto conto di tutte le problematiche lamentate

dall'assicurato ponendo le diagnosi concernenti l’insieme dei disturbi

dell’interessato, valutando le sue limitazioni funzionali e le relative

ripercussioni sulla capacità lavorativa al termine di un’analisi approfondita

di tutti i referti medici dei curanti (anche specialisti).

Questo Tribunale ritiene tale

modo di procedere corretto e non ha motivo alcuno per rimettere in discussione

l’operato di tali medici. In conclusione, il TCA non ha quindi motivo di

scostarsi dalle considerazioni espresse dai periti dell’amministrazione, che

hanno proceduto ad una visita personale accurata dell'assicurato, sono

specialisti delle materie che qui ci occupano e vantano pure un’ampia

esperienza in materia di medicina assicurativa. Occorre qui rilevare che il

giudice si scosta dalle risultanze peritali solo in presenza di elementi

oggettivamente verificabili non presi in considerazione nell’ambito dell’esame

peritale e sufficientemente pertinenti per rimettere in causa le conclusioni

dell’esperto (cfr. STF 8C_55/2019 del 22 maggio 2019), ciò che non si avvera

nel caso di specie.

2.12

Il TCA non ignora i questionari

medici di decorso del 12 gennaio 2021 del medico di famiglia (dr. med. __________;

cfr. doc. 223: pag. 1005-1011 incarto AI), quello del 29 gennaio 2021 dello

psichiatra curante (dr. med. __________; cfr. doc. 224: pag. 1011-1021 incarto

AI) e quello del 1° febbraio 2021 della neurologa (dr.ssa med. __________, cfr.

doc. 228: pag. 1030-1040 incarto AI).

Tuttavia essi, oltre ad essere antecedenti alle singole valutazioni

peritali di decorso, non sono, in ogni caso, atti a sminuirne la piena forza

probante.

Innanzitutto va rilevato che i medici curanti hanno attestato uno stato

di salute dell’assicurato sostanzialmente stabile da anni.

Il medico di famiglia ha difatti indicato uno stato di salute “con

sintomi stazionari da anni” (cfr. doc. 223: pag. 1005-1011 incarto AI), lo

psichiatra curante ha rilevato che “Lo stato di salute attuale del signor RI

1.

è grossomodo rimasto invariato e sovrapponibile a quello da me descritto nel

precedente rapporto del 25 maggio 2020” (cfr. doc. 224: pag. 1011-1021

incarto AI; in particolare, cfr. pag. 1014) mentre la neurologa ha precisato di

non avere più visto l’assicurato dal 26 marzo 2019 fino al 1° febbraio 2021

(cfr. doc. 228: pag. 1030-1040 incarto AI).

Non consente di giungere ad una

differente conclusione neppure il certificato medico - generico e stringato -

del 1° febbraio 2022 con il quale lo psichiatra curante ha attestato

un’incapacità lavorativa del 100% dal 15 maggio 2020 a tempo indeterminato “per

malattia” (cfr. doc. 249: pag. 1084 incarto AI).

Dalla perizia di decorso del 28 settembre 2022 del __________, si evince

infatti che, al momento in cui essa è stata eseguita, non risultava nessun

incremento/modifica del trattamento psicofarmacologico e non c’era stato

neppure un ricovero in ambito psichiatrico (che ci si aspetterebbe in presenza

di un quadro di gravità come attestati dallo psichiatra curante nel

questionario di decorso del 29 gennaio 2021 rispettivamente nel certificato del

1° febbraio 2022) rispettivamente che i dati di cassa malati confermavano il

mancato ritiro di antidolorifici e per mesi pure il mancato ritiro di

psicofarmaci rispettivamente che il tasso farmacologico al __________ sia del

Welibutrin (bupropion) e della Pregabalina erano risultati al di sotto del

range terapeutico (cfr. doc. 253, pag. 1166).

Inoltre i rapporti dei citati medici curanti, divergenti per quanto

riguarda la valutazione della capacità lavorativa dell’insorgente (incapacità

lavorativa totale da anni per il medico di famiglia: cfr. doc. 223: pag.

1005-1011 incarto AI; incapacità lavorativa del 50% dal 26 marzo 2019 attestata,

peraltro retroattivamente, dalla neurologa, che non aveva più visto

l’assicurato fino al 1° febbraio 2021: cfr. doc. 223: pag. 1005-1011 incarto

AI; incapacità lavorativa del minimo 80% da fine 2019 a tempo indeterminato e

al 100% dal 15 maggio 2020 per lo psichiatra curante: cfr. doc. 224 pag.

1011-1021 incarto AI e doc. 249: pag. 1084 incarto AI), non apportando nuovi

elementi oggettivi ignorati dai periti amministrativi, vanno quindi intesi nel

senso di una diversa valutazione delle conseguenze che le patologie che lo

interessano hanno sulla sua capacità di lavoro.

Giova qui pure rilevare che, in una STF 9C_532/2020 del 13 ottobre 2021,

al consid. 4.1, l’Alta Corte ha ribadito che:

" Di

principio, l’avviso dei medici curanti deve essere trattato con la necessaria prudenza

a causa dei particolari legami che esse hanno con il paziente, per cui,

secondo, esperienza comune, il medio curante propende generalmente, in caso di

dubbio, a favore del paziente (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa e 3b/cc)”.

2.12.1

Davanti al TCA, in particolare con il

ricorso del 19 gennaio 2023,

la patrocinatrice dell’assicurato ha versato agli atti il certificato del 17

gennaio 2023 (redatto alla sua attenzione), nel quale il medico di famiglia ha

attestato quanto segue:

" Stimato

Avvocato

In merito al sig. RI 1 le riferisco di averlo visitato ieri

e di aver riscontrato un paziente assolutamente preoccupante con una

depressione molto accentuata. Il paziente mi confessa di aver messo in atto

anche un tentativo suicidale l'altro giorno ingerendo quantitativi di

superalcolici in modo spropositato.

Purtroppo la situazione è tale che ho caldamente consigliato al

paziente un ricovero presso una clinica psichiatrica. Ancora in data odierna mi

accerterò che il paziente proceda al ricovero. Si tratta sicuramente di un

caso iniziato con una patologia somatica cervicale e brachiale destra che si è

trascinata negl'anni e ha però portato ad una cronicizzazione con un'incapacità

di affrontare qualsiasi attività lavorativa. Non vedo margini per

un'integrazione e credo indispensabile, in questo momento, un particolare

supporto psichiatrico.

Per tutto quanto appena esposto, ritengo il paziente assolutamente

inabile e raccomando caldamente all'istituzioni che seguono il caso, di

concedere finalmente un'inabilità lavorativa completa che forse potrebbe dare

un minimo miglioramento non solo sociale, ma anche clinico.” (doc. D; n.d.r.:

il corsivo è della redattrice)

Nell’annotazione del 24 gennaio

2023.

il medico SMR, dr. med. __________, ha rilevato quanto segue: “possibile

peggioramento psichiatrico (secondario alla decisione di rifiuto?),

peggioramento databile gennaio 2023 quindi posteriore la data di decisione”

(doc. V-1).

Successivamente la patrocinatrice

dell’insorgente ha versato agli atti lo scritto del 1° febbraio 2023 della

Clinica __________ di __________, dal quale si evince che l’assicurato:

" (…) è

attualmente ricoverato in regime volontario, presso la Clinica

__________ di __________, dal giorno 19.01.2023. Il

paziente presenta un quadro di episodio depressivo severo senza sintomi

psicotici. All'ingresso il quadro clinico era caratterizzato da un paziente che

presentava una certa trascuratezza del sé, mimica e gestica improntate a

tristezza. (…). Negava ideazione anticonservativa al momento della valutazione,

ma descriveva un agito a scopo anticonservativo nei due giorni precedenti

tramite intossicazione etilica. L'evoluzione del quadro clinico si sta

mostrando progressivamente favorevole con il paziente compliante alle cure,

con l'adattamento della terapia farmacologica tutt'ora in corso e la

partecipazione alle attività terapeutiche di reparto. Per quanto riguarda la

durata della degenza, risulta attualmente difficile determinare una data

essendo in corso l'adattamento farmacologico e la costruzione di una rete di

cure sul territorio. La prognosi può essere positivamente condizionata da un

percorso di cura rappresentato da un aggancio psichiatrico-psicoterapeutico nel

post dimissioni e dalla compliance farmacologica (…)” (doc. G; n.d.r.: il

corsivo è della redattrice)

Nell’annotazione del 7 marzo 2023

il medico SMR, dr. med. __________, ha rilevato quanto segue: “Presa visione

del certificato della __________ del 01.02.2023, è verosimile un netto

peggioramento dello stato psichico dal momento del ricovero in data 19.01.2023

che giustifica IL 100% in ogni attività da quella data. Non viene modificata la

valutazione precedente.” (doc. XI-1)

2.12.2

Ora il TCA rileva che la

documentazione medica prodotta in questa sede dalla rappresentante del

ricorrente rende verosimile - secondo il grado della verosimiglianza

preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali

(DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti) che successi-vamente alla

decisione impugnata del 30 novembre 2022 - e più precisamente nel corso del

mese di gennaio 2023 (quando l’insorgente ha messo in atto un comportamento a

scopo anticonservativo il 17 gennaio 2023 tramite intossicazione etilica)

- sia intervenuto un significativo peggioramento dello stato psichico

dell’insorgente, che ha richiesto un ricovero (volontario) in clinica

psichiatrica. Conformemente alla giurisprudenza esposta al consid. 2.8, la

citata documentazione medica viene quindi trasmessa all’UAI, affinché la

tratti alla stregua di una nuova domanda di prestazioni e renda nel merito,

dopo aver proceduto ai necessari accertamenti, una nuova decisione.

In questo contesto, è utile

segnalare che i fattori psicosociali (problemi di coppia, difficoltà personali,

disoccupazione, problemi di natura finanziaria, ecc.) non figurano nel novero

delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno

(cfr. STF 9C_990/2012 del 10 giugno 2013 consid. 5.2.3 con riferimenti; cfr.,

pure, STCA 32.2018.189 del 14 ottobre 2019 consid. 2.12. e riferimenti ivi

citati; 32.2019.10 del 20 gennaio 2020 consid. 2.7. e riferimenti ivi citati;

32.2019.159

del 2 giugno 2020 consid. 2.8.), in particolare non vi figurano i

problemi reattivi a una decisione negativa dell’autorità, altrimenti la nozione

legale d’invalidità verrebbe svuotata di contenuto (cfr. STF 9C_799/2012 del 16

maggio 2013 consid. 2.5 con riferimenti; 9C_640/2017 del 28 dicembre 2017

consid. 3.2; cfr., pure, STCA 32.2018.137 del 20 agosto 2019 consid. 1.8. e

rinvii ivi citati; 32.2019.159 del 2 giugno 2020 consid. 2.8; TCA 35.2022.44

del 6 marzo 2023, consid. 2.4.7).

2.13

Le conclusioni dei periti del __________

sono state inoltre fatte proprie anche dal medico SMR, dr. med. __________, nel

rapporto finale del 29 settembre 2022 (doc. 252: pag. 1088-1091 incarto AI; “In

conclusione valutazione invariata rispetto alla precedente valutazione del __________

del 2019”: pag. 1088).

A proposito del medico SMR non va

del resto dimenticato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici

regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni

mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale

dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di

esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e senso del disposto come

pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare

capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla

rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurati-ve,

sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona

assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze

tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del

SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un

assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010,

9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con

riferimenti).

In conclusione, stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che

incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,

Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im

schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28

consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato,

secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel

settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con

riferimenti), che, al momento di emissione della decisione impugnata del 30

novembre 2022, RI 1, in un'attività adeguata (rispettosa dei limiti indicati

dal perito reumatologo nella perizia del 7 luglio 2021: pag. 1230 incarto AI)

presenta/ha presentato un'IL del 0% dal 28 giugno 2009 al 30 giugno 2015 e del

20% (esclusivamente per motivi psichiatrici) da luglio 2015 (da intendersi

quale riduzione di rendimento), fatta eccezione per un’incapacità lavorativa

totale dal 16 al 22 maggio 2022 per intervento di flebectomia (cfr. doc. 249,

pag. 1081 e 1082 incarto AI).

2.14

Ne consegue che, rispetto alla decisione

del 16 gennaio 2017 (cfr. consid. 2.9.2), lo stato di salute dell’insorgente rispettiva-mente

la sua capacità lavorativa residua, al momento della decisione del 30 novembre

2022, sono rimasti sostanzialmente invariati.

Giova qui ricordare che

l’invalidità può modificarsi essenzial-mente per due ordini di motivi: sia

perché cambia lo stato di salute, sia perché il danno alla salute, pur

rimanendo immutato, si ripercuote diversamente sulla capacità lucrativa

dell'assicu-rato, ossia sulla sua capacità di procurarsi un guadagno col

proprio lavoro (cfr. DTF 130 V 343 consid. 3.5, 126 V 75 consid. 1b, 113 V 275

consid. 1a, 109 V 116 consid. 3b). L'assicurato può, infatti, migliorare, in

prosieguo di tempo, le proprie attitudini professionali, acquisire conoscenze

che gli consentano l'inserimento in attività meglio rimunerate, reperire un

posto confacente in modo ideale al suo stato di salute ed alle sue attitudini,

ben pagato e sicuro, mettendo in atto una situazione non prevedibile al momento

di stabilire il reddito ipotetico da invalido. Oppure le sue capacità di

guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare (STCA 35.2021.89 del 14 marzo

2022, consid. 2.6).

2.15

Nel caso di specie - in assenza di

una modifica dello stato di salute dell’insorgente rispettivamente della sua

capacità lavorativa residua (cfr. consid. 2.14) e considerato pure che il

ricorrente era disoccupato da svariati anni già al tempo della prima richiesta

di prestazioni del 21 novembre 2009 e a carico della pubblica assistenza dal 1°

agosto 2011 (cfr. consid. 1.1) -

si può escludere a priori che la sua capacità di guadagno (calcolata in

base ai dati statistici, per quanto concerne sia il reddito da valido sia il

reddito da invalido, già al tempo della decisione del 16 gennaio 2017: cfr.

doc. 137, pag. 357-360; confermata con la STCA 32.2017.25 del 13 settembre

2017, cresciuta in giudicato: cfr. consid. 1.1) abbia subito un aggravamento

tale da giustificare l'accoglimento della nuova richiesta di prestazioni AI.

L’UAI ha calcolato in ogni caso la

capacità di guadagno, quantificando il reddito da valido (fr. 68'361.39) e da

invalido (fr. 49'220.20), sulla base dei dati statistici (TA1-2018), ottenendo anche

per il 2019 un grado d’invalidità del 28% ([68'361.39 - 49'220.20] x 100 :

68'361.39 = 28.00%; cfr. doc. 254, pag. 1251 incarto AI e doc. 264, pag. 1279

incarto AI).

Il grado di invalidità del 28% fissato nella decisione impugnata è, quindi,

rimasto invariato rispetto a quanto già determinato con la decisione del 16

gennaio 2017, cresciuta in giudicato (cfr. consid. 1.1).

L’UAI, per fissare il reddito da

invalido, ha considerato una deduzione sociale del 10% per tenere conto delle

limitazioni funzionali dipendenti dal danno alla salute (“8% per attività

leggere e 2% per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari”:

cfr. doc. 254, pag. 1251 incarto AI e doc. 264, pag. 1279 incarto AI). Al

riguardo il TCA ricorda che la più recente giurisprudenza federale ha stabilito

che il livello di qualifica 1 dei dati RSS comprende già tutta una serie di

attività leggere, che tengono conto di molte limitazioni. In altre parole,

possono essere considerate sotto il cappello delle limitazioni funzionali solo

circostanze che in un mercato equilibrato del lavoro devono essere considerate

come eccezionali. Negli altri casi non viene applicata nessuna deduzione a

questo titolo neppure se la capacità lavorativa è totale in attività adeguate e

non si pone dunque il problema di un’indebita doppia deduzione (sentenze

8C_495/2019 dell'11 dicembre 2019 consid. 4.2.2 con riferimento e 8C_82/2019

del 19 settembre 2019 consid. 6.3.2; 8C_730/2019 del 10 giugno 2020 consid.

4.4.4; 8C_765/2019 del 10 giugno 2020 consid. 5.4.4; 8C_9/2020 del 10 giugno

2020.

consid. 4.4.4; in questo senso, si veda pure BERNASCONI, “8C_9/2020 du 10

juin 2020 - Abattement sur le revenu d’invalide selon l’ATF 126 V 75”, in

SZS/RSAS 1/2021 n. 49; STCA 35.2021.74 del 29 novembre 2021, consid. 2.11.4).

Occorre inoltre ricordare che le limitazioni mediche già incluse nell'esame

della capacità lavorativa residua non devono influire ulteriormente nella

disamina della riduzione del reddito da invalido e a un conteggio doppio del

medesimo aspetto: la sola circostanza che per l'assicurato siano esigibili

soltanto attività leggere fino medio complesse non giustifica anche in caso di

una capacità lavorativa limitata una riduzione aggiuntiva dovuta alle

limitazioni personali (sentenze 8C_805/2016 del 22 marzo 2017 consid. 3.1 e

3.4.2

e 9C_846/2014 del 22 gennaio 2015 consid. 4.1.1 con riferimenti; STCA

35.2021.74

del 29 novembre 2021, consid. 2.11.4; STCA 35.2022.64 del 20 marzo

2023, consid. 2.4.13).

2.16

In esito alle considerazioni che

precedono il gravame deve, dunque, essere respinto e la decisione avversata

confermata.

2.17

Il TCA rinuncia all'assunzione di

ulteriori prove (in particolare, al richiamo dell’inc. 9C_727/2017 del TF: cfr.

doc. I, pag. 9), ritenendo la situazione sufficientemente chiarita.

L'incarto AI completo (inclusa

anche la documentazione che componeva gli inc. 32.2017.25 e 32.2020.35 del TCA)

è stato versato agli atti con la risposta di causa.

Va ricordato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove;

cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,

pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda

pure STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012).

Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente

all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e

sentenza ivi citata).

2.18

Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e

l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è

determinata fra fr. 200.- e fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile

2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza, le

spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.

Quest’ultimo chiede tuttavia di

essere messa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito

patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I, pag. 9).

I presupposti (cumulativi) per

la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante

si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno

indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V

202.

consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Il ricorrente è disoccupato da

svariati anni ormai ed in assistenza dal 1° agosto 2011 (cfr. consid. 1.1) ed

è, quindi, indigente (cfr., anche, doc. XIII-1 incarto AI). Ritenuto, inoltre,

che anche le altre condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono

adempiute, l’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria con

il gratuito patrocinio va accolta, riservate eventuali modifiche della

situazione economica dell’interessato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

§ Gli

atti sono trasmessi all’UAI affinché proceda agli accertamenti indicati al

consid. 2.12.2.

2. L'istanza tendente alla

concessione dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio è accolta.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia mentre le spese, ritenuta la concessione dell’assistenza giudiziaria

con gratuito patrocinio, sono per il momento assunte dallo Stato.

4. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti