32.2023.30
Conferma decisione di rigettare una domanda di rendita. Fattispecie secondo il nuovo diritto AI in vigore dal 1° gennaio 2022
19 giugno 2023Italiano32 min
dell'incapacità lavorativa o nel parallelismo dei redditi. Gli autori sostengono
Source ti.ch
Incarto n.
32.2023.30
BS/sc
Lugano
19
giugno 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco
Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13
marzo 2023 di
RI 1
rappr. da:RA 1
contro
la decisione del 13 febbraio
2023 emanata da
Ufficio assicurazione
invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione
federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1995, da ultimo attivo quale autista di veicoli pesanti, nel mese di novembre
2021 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. 4, se non indicato diversamente i documenti citati si riferiscono agli
atti dell’Ufficio AI prodotti con la risposta di causa).
L’amministrazione
ha dapprima raccolto dalla cassa malati __________ (agente quale assicuratore
perdita di guadagno in caso di malattia) la documentazione medica relativa
all’assicurato, tra cui la perizia 19 luglio 2022 del loro medico fiduciario,
dr. __________ (pagg. 109 ss. inc. AI). Tenuto poi conto del rapporto 2
novembre 2022 del dr. __________ del SMR (Servizio medico regionale, doc. 30) e
di quello del 4 novembre 2022 del consulente IP (consulente in integrazione
professionale; doc. 41 e 42), con decisione 13 febbraio 202, debitamente preavvisata,
l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni presentando l’assicurato un
grado d’invalidità nullo (doc. 43).
1.2. Con
ricorso 13 marzo 2023 l’assicurato, rappresentato da RA 1, ha tempestivamente
contestato suddetta decisione, chiedendone l’annullamento e postulando “il diritto
di usufruire dei provvedimenti professionali in considerazione di un grado
invalidante del 21%...”. In primo luogo sostiene che le attività adeguate
proposte dall’Ufficio AI non sono compatibili con le conclusioni peritali del dr.
__________. Egli contesta poi la determinazione del reddito sia da valido che
da invalido operata dall’amministrazione.
1.3. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso,
ribadendo le conclusioni mediche ed economiche oggetto della decisione
contestata.
1.4. Con
scritto 24 aprile 2023 il ricorrente ha fatto presente di non avere ulteriore
documentazione da produrre (VI).
considerato in
diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se a
giusta ragione, oppure no, l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni
presentata dall’assicurato.
Va
anzitutto rilevato che il 1° gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della
decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e
dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il
diritto alla rendita (RU 2021 705).
Per
la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto
in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto
intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1,
pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).
In
tal senso il marg. 9100 CIRAI (Circolare sull’invalidità e sulla rendita
nell’assicurazione per l’invalidità, valida dal 1° gennaio 2022) prevede che le
disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022 sono
applicabili a tutte le rendite il cui diritto è nato a partire dal 1° gennaio
2022.
Nel
caso in esame, non trattandosi di una domanda tardiva ex art. 29 cpv. 1 LAI, l’eventuale
diritto alla rendita sorgerebbe il 1° aprile 2022, ossia alla scadenza
dell’anno di attesa ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI, iniziato il 27
aprile 2021 (cfr. consid. 2.4).
Ne
consegue che fa stato il (nuovo) diritto in vigore dal 1° gennaio 2022.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in
relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità
al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno
alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno.
Occorre quindi che il danno alla
salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il
caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411,
n. 46).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di
attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono
essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra
professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità
al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che
entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle
misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo
l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. La nozione
d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita
se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni
consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante
provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto
un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno
senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8
LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28b LAI (Determinazione
dell’importo della rendita), in vigore dal 1° gennaio 2022, prescrive
che l’importo della rendita è determinato quale quota percentuale di una
rendita intera (cpv. 1). Il cpv. 2 dispone che se il grado d’invalidità è
compreso tra il 50 e il 69 per cento, la quota percentuale corrisponde al grado
d’invalidità. Il cpv. 3 prevede che se il grado d’invalidità è uguale o
superiore al 70 per cento, l’assicurato ha diritto a una rendita intera.
Infine, il cpv. 5 stabilisce che se il grado d’invalidità è inferiore al 50 per
cento, si applicano le quote percentuali ivi indicate.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado
d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che
l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal
raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata
alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag.
84).
Secondo la
giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.3. Per
costante giurisprudenza (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter
graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è
necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre
un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali
attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2022, art. 28a n. 227, pag. 375).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire
se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova,
né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto
(DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Inoltre,
circa il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi
medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni
mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale
dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di
esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una
misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le
decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo
e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità,
per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli
aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro
specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la
capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una
chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale.
Sulla base delle indicazioni del SMR, l'Ufficio AI deve così decidere cosa si
può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza
9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in
SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Se vi sono dei rapporti medici
contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero
materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto
che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc;
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, n. 263, pag. 385)
e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.4. Nel
caso concreto, tenuto conto della documentazione medica della __________
raccolta dall’Ufficio AI, con rapporto 2 novembre 2022 (doc. 30) il dr. __________
del SMR ha posto le seguenti diagnosi con ripercussione sulla capacità
lavorativa: pubalgia a sinistra in stato dopo fissazione testicolare a sinistra
il 27 aprile 2021 e dopo operazione ernia inguinale a sinistra eseguita nel mese
di novembre 2021; senza ripercussione sulla capacità lavorativa: stato dopo
operazione emorroidi dell’aprile 2022. Quali limitazioni funzionali il medico
ha indicato un carico massimo di 5 chili, con necessità di alternanza della
postura al bisogno. Ha poi ritenuto come esigibili lavori leggeri senza posizione
seduta prolungata di oltre un’ora senza possibilità di cambiare posizione.
Il
medico SMR ha ritenuto l’assicurato inabile al 100% in qualsiasi attività dal
27 aprile 2021, inabile allo 0% dal 29 maggio 2021 e di nuovo al 100% dal 19
luglio 2021 in avanti solo per quel che concerne l’attività appresa di autista
di camion, ma abile al 100% dal 19 luglio 2022 in attività adeguate (ossia
dalla data della perizia dr. __________ per conto della cassa malati __________).
Specificato che la sintomatologia invalidante era il dolore persistente
inguinale sinistro post emiotomia, il perito aveva ritenuto l’assicurato
totalmente inabile a tempo indeterminato nell’attività di camionista, ma abile
in attività dove “potrebbe fare lavori parzialmente seduto e parzialmente in
piedi dove non deve alzare pesi superiori a 5 chili …” (pag. 111 inc. AI).
L’assicurato
ritiene che alcune delle attività ritenute esigibili dall’Ufficio AI “urtano
grossolanamente con gli esiti del rapporto peritale del dr. med. __________.
Tra di esse figurano attività per le quali la possibilità di sollevare pesi
superiori è altamente probabile”, senza tuttavia specificare quali esse
siano.
Al
riguardo, come riportato nella decisione contestata, con rapporto 9 febbraio
2023 il consulente IP ha elencato le attività nelle quali l’assicurato potrebbe
essere reintegrato in maniera autonoma, senza necessità di adottare
provvedimenti professionali, ossia:
" (…)
n
Addetto alla logistica e gestione magazzino nel settore food (Migros,
Denner, Manor, Coop, …) e nel campo della componentistica industriale:
·
addetto al controllo e alla verifica delle merci,
magazziniere, etichettatura e prezzi
·
addetto all’insieme delle operazioni di smistamento interne
n
Controllo qualità:
·
verificare la qualità dei prodotti prima, durante e dopo la
fase di produzione dove si rileva e si segnala i difetti e propone idee per
migliorare il livello qualitativo
·
restare in continuo aggiornamento su protocolli, tecniche e
norme.
n
Incapsulamento e confezionamento nel campo farmaceutico,
orologiero
n
Aiuto vendita e consulenza nel campo dei veicoli pesanti,
commerciali
·
Accoglienza e ricezione nel campo automobili
·
ricevere i clienti e di fornire loro informazioni e assistenza
·
gestione degli appuntamenti, eventi e del calendario
dell’azienda
·
soddisfare totalmente il cliente in ogni sua richiesta.”
(pag. 120 inc. AI)
A mente di
questa Corte, le succitate attività non necessitano il sollevamento di pesi
superiori ai 5 chili. Dubbi potrebbero sorgere in merito a quella di addetto
alla logistica ed alla gestione nel settore food. Ciononostante, in quelle
attività l’assicurato potrebbe utilizzare macchinari sollevatori di peso che
gli permetterebbero di evitare di caricare pesi oltre il limite esigibile.
Va
poi rilevato che la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già
avuto modo di stabilire che nel mercato occupazionale aperto a
personale non qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di
occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite
mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che
consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono
necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione
professionale (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid.
3.3, che ha interamente confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012;
9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3).
Al
riguardo, come è stato ricordato nella STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 al
considerando 2.3, il Tribunale federale ha già ripetutamente stabilito che in
considerazione dell'ampio ventaglio di attività semplici e ripetitive
contemplate dai settori della produzione e dei servizi (cfr. Tabella TA1 edita
dall'Ufficio federale di statistica, livello di esigenze 4 [denominato
ora livello di competenze 1]) – un numero significativo di queste
attività sono infatti di natura leggera, permettono di alternare la posizione e
sono pertanto adatte al danno alla salute che impone di lavorare in posizione
alternata – esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la
propria capacità lavorativa residua.
In queste circostanze, dunque, merita
conferma la valutazione del consulente IP, il quale nel già citato rapporto 9
febbraio 2023 ha specificato che “si rimane comunque disposizione su
richiesta dell’assicurato per un aiuto al collocamento comprensivo delle misure
di accompagnamento e degli incentivi”, come del resto indicato nella
decisione contestata.
2.5. Venendo alla
valutazione economica, va evidenziato che il nuovo art. 28a LAI
(Valutazione del grado d’invalidità), in vigore dal 1. gennaio 2022, dispone
quanto segue:
" 1Per valutare il grado
d’invalidità di un assicurato che esercita un’attività lucrativa si applica
l’articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce i redditi lavorativi
determinanti per la valutazione del grado d’invalidità e i fattori di
correzione applicabili.
2Il grado d’invalidità dell’assicurato che non esercita
un’attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può
ragionevolmente esigere che intraprenda un’attività lucrativa è valutato, in
deroga all’articolo 16 LPGA, in funzione dell’incapacità di svolgere le
mansioni consuete.
3Se l’assicurato esercita un’attività lucrativa a tempo
parziale o collabora gratuitamente nell’azienda del coniuge, il grado
d’invalidità per questa attività è valutato secondo l’articolo 16 LPGA.
Se svolge anche le mansioni consuete, il grado d’invalidità per questa
attività è valutato secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre
determinare la parte dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita
nell’azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e
valutare il grado d’invalidità nei due ambiti.”
In
merito al confronto dei redditi, il nuovo art. 25 OAI, anch’es-so in vigore dal
1. gennaio 2022, stabilisce tra l’altro che “i redditi lavorativi
determinanti secondo l’articolo 16 LPGA vanno stabiliti su una base
temporale identica e tenendo conto del mercato del lavoro in Svizzera”
(cpv. 2) e che se per la determinazione dei redditi lavorativi determinanti si
impiegano valori statistici “vanno presi come riferimento i valori centrali
della Rilevazione della struttura dei salari (RSS) dell’Ufficio federale di
statistica. Possono essere impiegati altri valori statistici, se nel singolo
caso il reddito non figura nella RSS. Vanno utilizzati valori indipendenti
dall’età e differenziati a seconda del sesso” (cpv. 3), dovendosi inoltre
adeguare i valori statistici “in funzione della durata di lavoro normale
nelle aziende secondo le divisioni economiche e dell’evoluzione dei salari
nominali” (cpv. 4).
2.6. Occorre
esaminare il grado d’invalidità mediante il consueto raffronto dei redditi
(cfr. consid. 2.2).
2.6.1. In
merito al reddito senza invalidità (ai
sensi dell’art. 16 LPGA), il nuovo art. 26 OAI cpv. 1 OAI prevede che lo stesso
“è determinato sulla base dell’ultimo reddito lavorativo effettivamente
conseguito prima dell’insorgere dell’invalidità. Se il reddito lavorativo
conseguito negli ultimi anni prima dell’insorgere dell’invalidità era soggetto
a forti variazioni, ci si basa su un reddito medio adeguato”.
Se
il reddito (medio) effettivamente percepito è inferiore di almeno il 5% del
valore centrale usuale del settore secondo la RSS di cui all’art. 25 cpv. 3
OAI, il reddito da valido corrisponde al 95% di questo valore centrale (art. 26
cpv. 2 OAI, cosiddetta parallelizzazione), tranne nel caso in cui anche il
reddito con invalidità ex art. 26bis cpv. 1 OAI è inferiore di
almeno il 5% al valore centrale usuale del settore secondo la RSS o se il
reddito è stato conseguito con un’attività lucrativa indipendente (art.
26 cpv. 3 OAI: esclusione della “parallelizzazione”; cfr. CIRAI,
marginale 3312). Con tale soluzione il legislatore ha voluto creare un
automatismo a favore degli assicurati, non ponendosi più la domanda a sapere
quali fattori hanno comportato un reddito inferiore alla media e/o se
l’assicurato si fosse accontentato di tale, modesto, reddito (cfr. Rapporto
esplicativo (successivo alla procedura di consultazione) edito dall’UFAS del 3
novembre 2021 sulle Disposizioni d’esecuzione relative alla modifica della
Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (Ulteriore sviluppo
dell’AI), pag. 49 con rinvio giurisprudenziale).
Se
il reddito effettivamente conseguito non può essere determinato (in misura
sufficientemente precisa), il reddito da valido è determinato su base statistica
ex art. 25 cpv. 3 OAI relativo a persone con la medesima formazione e
condizioni professionali analoghe (art. 26 cpv. 4 OAI). Se l’invalidità insorge
dopo che l’assicurato ha previsto o iniziato una formazione professionale, il
reddito da valido corrisponde al reddito statistico ex art. 25 cpv. 3 OAI che
egli avrebbe potuto conseguire se avesse concluso la formazione (art. 26 cpv. 5
OAI). Qualora l’assicurato non può iniziare o concludere alcuna formazione
professionale a causa dell’invalidità, il reddito senza invalidità è
determinato secondo i valori statistici di cui all’art. 25 cpv. 3 OAI ma senza
differenziare in base al sesso (art. 26 cpv. 6 OAI).
Nella decisione contestata l’Ufficio Al ha determinato il reddito
da valido come segue:
" (…)
Reddito
da valido di CHF 63'586.00 (fonte: reddito statistico tabelle RSS, settore
maschile, divisione economica 49-83 trasporto e immagazzinaggio – attività
semplici e ripetitive):
Dal
questionario datore di lavoro del 25.11.2021 redatto dalla __________ risulta
che in data 30.11.2021 è subentrato un licenziamento. La causa del
licenziamento è stata giustificata da datore di lavoro con la seguente
motivazione: “riduzione degli stipendi dovuta all’adeguamento della
struttura salariale dell’azienda.”
Possiamo
quindi verosimilmente determinare che la causa di tale licenziamento non è
stato il danno alla salute e che se tale danno non fosse intervenuto, lei non
avrebbe comunque continuato a lavorare per la __________.
In
una situazione del genere, lo scrivente Ufficio deve forzatamente utilizzare
come redito da valido un dato statistico.
Tuttavia,
ai fini di una puntualizzazione, abbiamo inviato nuovamente il dossier al
Servizio Integrazione Professionale (SIP); dopo attenta analisi il consulente
SIP ha indicato che dal momento che lei detiene effettivamente il diploma di
autista, il livello di qualifica da prendere in considerazione è quello
superiore a quello indicato nel progetto di decisione.
Abbiamo
quindi provveduto a modificare il suindicato confronto dei redditi con il
redito da valido corretto di CHF 67'251.00. (…)” (pag. 124 inc. AI)
Con
il ricorso l’assicurato contesta l’utilizzo dei dati statistici. Siccome va
preso il reddito più concretamente possibile, egli fa riferimento “all’ultimo
reddito conseguito” di, a suo dire, fr. 74’100, motivo per cui non va preso
in considerazione quello di fr. 67'251 indicato nell’impugnata decisione. Il ricorrente
sostiene inoltre che, viste le sue competenze acquisite, il licenziamento
sarebbe avvenuto non per necessità aziendali, bensì a motivo del danno alla
salute.
Secondo
la giurisprudenza, in generale per valutare il reddito senza invalidità è
determinante l'ultimo salario percepito dall'assicurato prima del danno alla
salute (DTF 135 V 59). Tuttavia, la giurisprudenza ritiene che quando
l'assicurato ha perso il lavoro per motivi non legati alla sua invalidità, non
si può presumere che avrebbe continuato a lavorare con lo stesso datore di
lavoro, ed è quindi giustificato applicare valori statistici medi (cfr. STF
8C_636/2021 del 10 novembre 2021 consid. 3.2. con riferimenti). Per la
determinazione del valore statistico ai sensi dell’art. 26 cpv. 4 OAI, come
visto sopra, va fatto riferimento all’art. 25 cpv. 3 OAI [cfr. al riguardo: Rapporto
esplicativo (successivo alla procedura di consultazione) in merito alle Disposizioni
d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'Al), edito dall'UFAS il 3 novembre 2021
(in seguito: Rapporto OAI), pag. 50].
Inoltre,
va ricordato che, in caso di assicurati che hanno perso il lavoro per
motivi estranei all’invalidità va preso in considerazione il salario
statistico conseguibile nell'ultima professione esercitata, rispettivamente
conseguibile in funzione dei titoli di studio ed in base all'esperienza
professionale concreta e non il salario statistico conseguibile in un'attività
semplice e ripetitiva (STCA 32.2019.219 del 15 luglio 2020 consid. 2.9, 32.2017.175
del 30 maggio 2018 consid. 2.7, 32.2013.216 del 22 settembre 2014 e 32.2013.61
del 22 novembre 2013; STCA 35.2019.57 del 14 ottobre 2019, consid. 2.6,
35.2019.25 del 5 settembre 2019, consid. 2.6 e 35.2018.123 del 27 marzo 2019).
Nel
caso concreto, pertanto, l’Ufficio AI, in applicazione dell’art. 26 cpv. 4 OAI,
ha correttamente tenuto conto dei dati salariali statistici relativi alla
divisione economica “49 – 83 trasporto e immagazzinaggio” delle citate tabelle
RSS, corrispondente al campo di attività svolto senza il danno alla salute
dall’assicurato.
Non
vi sono inoltre i presupposti per tener conto, in via eccezionale, dei dati
salariali concreti di assicurati disoccupati prima del danno alla salute (in argomento
cfr. STCA 32.2021.67 del 7 marzo 2022 consid. 2.7.2).
Del
resto, come si vedrà nel prosieguo (cfr. consid. 2.6.3), anche volendo utilizzare
l’asserito ultimo salario prima del danno alla salute di fr. 74'000,
l’assicurato non avrebbe comunque diritto né ad una rendita né a provvedimenti
professionali.
2.6.2. Per
quel che concerne il reddito da invalido, il nuovo art. 26bis
cpv. 1 OAI prevede che se dopo l'insorgere dell'invalidità l'assicurato
consegue una retribuzione lavorativa, quest'ultima rappresenta il reddito da
invalido, a patto che essa gli permetta di valorizzare al meglio la sua
capacità lavorativa residua in relazione ad un'attività lucrativa da lui
ragionevolmente esigibile (cpv. 1).
Ai
sensi dell’art. 26bis cpv. 2 OAI, in mancanza di una retribuzione
lavorativa o se la retribuzione lavorativa non può essere computata quale
reddito da invalido, quest'ultimo si determina su base statistica ex art. 25
cpv. 3 OAI. In deroga all’art. 25 cpv. 3 OAI per gli assicurati di cui all'art.
26 cpv. 6 OAI (ossia gli assicurati invalidi dalla nascita o precoci) vanno
impiegati valori indipendentemente dal sesso. Va qui fatto presente che, come
già detto (cfr. consid. 2.6.1), l’art. 25 cpv. 3 OAI prevede che se per la
determinazione dei redditi lavorativi si impiegano valori statistici, vanno
presi come riferimento i valori centrali della Rilevazione della struttura dei
salari (RSS) dell’Ufficio federale di statistica e possono essere impiegati
altri valori statistici se nel singolo caso il reddito non figura nella RSS e
vanno utilizzati valori indipendenti dall’età e differenziati a seconda del
sesso.
L’art.
26bis cpv. 3 OAI prevede che se a causa dell’invalidità l’assicurato
può lavorare soltanto con una capacità funzionale secondo l’articolo 49
capoverso 1bis pari
o inferiore al 50 per cento, al valore determinato in base a valori
statistici è applicata una deduzione del dieci per cento per attività
lucrativa a tempo parziale.
Va qui
ricordato che nella citata DTF 148 V 174 il TF ha stabilito che “attualmente non si presenta alcun motivo
oggettivo serio per un cambiamento di giurisprudenza secondo cui per
l'accertamento del reddito da invalido sulla base dei dati statistici occorre
fondarsi di principio sui valori centrali o mediani delle RSS (consid. 9.2.3 e
9.2.4). Un cambiamento di giurisprudenza non è nemmeno opportuno alla luce
della revisione della LAI e dell'OAI entrata in vigore il 1° gennaio 2022
(consid. 9.3)”.
Ritornando
alla fattispecie concreta, come si evince dalla decisione impugnata, per la
determinazione del reddito da invalido l’Ufficio AI ha preso in considerazione
le tabelle RSS, valori federali, settore maschile, attività semplici e
ripetitive, senza riconoscere una riduzione per attività a tempo parziale, per
un totale di fr. 68’959. Sono state utilizzate le tabelle salariali del 2020
(cfr. pag. 121 inc. AI).
Con
il ricorso l’assicurato contesta il mancato riconoscimento di una deduzione
salariale, postulandone una nella misura del 15 (10% per attività leggere e 5%
per i limiti fisici).
A proposito
della riduzione percentuale (cosiddetta riduzione sociale) dal reddito da invalido,
occorre esporre quanto segue.
La
giurisprudenza federale sviluppata in relazione al diritto previgente (valido
fino al 31 dicembre 2021) ammetteva una riduzione del 25% dal reddito da invalido
determinato su base statistica, così da poter debitamente tener conto di
diversi fattori segnatamente l'entità del danno alla salute, l'età, gli anni di
servizio, la nazionalità, il tipo di permesso di dimora, il grado d'occupazione
- che possono impedire ad un assicurato di mettere completamente a frutto la
sua capacità lavorativa residua sul mercato di lavoro che si suppone
equilibrato (cfr. pro multis DTF 126 V 75 consid. 5b)bb), 135 V 297 consid.
5.2., 148 V 174 consid. 6.3.), circostanza che, di regola, comporta una retribuzione
inferiore alla media. Nella DTF 148 V 174 del 9 marzo 2022 (riferita al diritto
valido fino al 31 dicembre 2021) l'Alta Corte ha sottolineato l'importanza
della riduzione percentuale (ted. Leidensbedingter Abzug) quale strumento per
poter determinare il reddito da invalido in modo il più concreto possibile
(consid. 6.3.- 6.5 e 9.2.2 e seg.).
Con
la revisione dell'OAl, il Consiglio federale ha codificato i fattori di
correzione sviluppati dalla giurisprudenza con l'obiettivo di ridurre il
margine d'apprezzamento degli Uffici Al e dei tribunali cantonali, di creare
una trattazione più uniforme («unité de doctrine») e, dì riflesso, diminuire il
numero di vertenze aventi quale punto litigioso la graduazione dell'invalidità
(cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione
per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'Al), FF 2017 2191 , pagg. 2382, 2324
e 2382). L'Esecutivo federale ha ritenuto che l'unico fattore che giustifichi
una riduzione percentuale sia quello relativo all'attività lucrativa a tempo
parziale. Anche l'UFAS indica che "verrà mantenuto soltanto il fattore
«lavoro a tempo parziale», che non è preso in considerazione altrove"
adducendo come gli altri fattori di riduzione siano debitamente considerati
nella valutazione della capacità funzionale residua (limitazioni qualitative e quantitative
nello svolgimento di un'attività lucrativa dovute a fattori medici), nella
(sistematica) parallelizzazione del reddito da valido (per esempio per i
fattori quali il permesso di soggiorno o nazionalità) o del tutto soppressi
(fattori età e anni di servizio) [cfr. Rapporto esplicativo (successivo alla
procedura di consultazione) in merito Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica
della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo
dell'Al), edito dall'UFAS il 3 novembre 2021 (in seguito: Disposizioni OAI)
alle pagg . 53 ss].
In
tal senso il marg. 3414 CIRAI (Circolare sull’invalidità e sulla rendita
nell’assicurazione per l’invalidità), valida dal 1° gennaio 2022, prevede:
" Al reddito con invalidità statistico
può essere applicata soltanto una deduzione per attività lucrativa a tempo
parziale (v. N. 3417). Altri fattori sono presi in considerazione come segue:
-
le limitazioni quantitative e qualitative della persona assicurata dovute a
motivi medici (p. es. maggiore bisogno di pause, peso massimo che essa è in
grado di sollevare o portare ecc.) sono prese in considerazione nello stabilire
la sua capacità funzionale (art. 49 cpv. 1bis OAI);
-
Fatti
i fattori economici già presenti prima dell’insorgere del danno alla salute
(p. es. statuto di soggiorno, nazionalità, mancanza di una formazione
professionale, età, numero di anni di servizio ecc.) sono presi in
considerazione nella parallelizzazione con il reddito senza invalidità (v. N.
3325 segg.; art. 26 cpv. 2 e 3 OAI).”
Va al proposito
segnalato il parere contrario degli autori Meyer e Reichmuth al succitato
marginale. Essi evidenziano come la citata prassi amministrativa, la quale, ai
sensi dell’art. 26bis cpv. 2 e 3 OAI, ammette la deduzione dal salario
statistico "solo" in caso di lavoro a tempo parziale, mentre tutti
gli altri aspetti (precedentemente descritti come rilevanti dalla
giurisprudenza) debbano essere presi in considerazione nella valutazione
dell'incapacità lavorativa o nel parallelismo dei redditi. Gli autori sostengono
che, in quest’ultimo punto la prassi non è sostenibile alla luce della DTF 146
V 16 in quanto il Tribunale federale ha chiaramente affermato che se nel
parallelismo del raffronto dei redditi vanno sempre esaminati i fattori
personali già presenti prima del danno alla salute dell’assicurato, nel caso
della riduzione sociale sono in primo piano i fattori legati alla salute che di
norma diventano decisivi solo in caso di malattia e che influenzano l'importo
del salario ipoteticamente ancora ottenibile. Entrambi gli aspetti richiedono
un esame separato della questione se debba essere effettuata una deduzione per
parallelismo o sociale (“Die Verwaltungspraxis steht mit Blick auf die
Verordnungsregelung in Art. 26bis Abs. 2 und 3 IVV auf dem
Standpunkt, dass im Gegensatz zur bisherigen Rechtslage ein Abzug vom
statistischen Tabellenlohn «einzig» bei Teilzeitarbeit zulässig sei; alle
anderen (bisher von der Rechtsprechung als relevant bezeichneten) Aspekte seien
bei der Schätzung der Arbeitsunfähigkeit oder der Parallelisierung der
Vergleichseinkommen zu berücksichtigen (Rz. 3414 KSIR). Letztes kann
u.E. im Lichte von BGE 146 V 16 mangels Sachgerechtheit keinen Bestand
haben, hielt doch das Bundesgericht darin mit aller Deutlichkeit fest: Sind bei
der Parallelisierung der Vergleichseinkommen immer die persönlichen Faktoren zu
untersuchen, die bereits im Gesundheitsfall vorlagen, so stehen beim
leidensbedingten Abzug die gesundheitsbezogenen Faktoren im Vordergrund, die in
der Regel erst im Krankheitsfall massgebend werden und die Höhe des
hypothetisch noch erzielbaren Lohns beeinflussen. Beide Aspekte erfordern eine
getrennte Prüfung je bei der Frage, ob eine Parallelisierung oder ein
Leidensabzug vorzunehmen sei (E. 6.2.1).”, Meyer/Reichmuth, op. cit.,
art. 28a n. 3, pag. 296; cfr. degli stessi autori, op. cit., art. 28a n. 129,
pag. 344).
Nel
caso concreto, siccome l’assicurato è stato ritenuto abile al 100% in attività
adeguate, l’Ufficio AI non ha riconosciuto alcuna riduzione.
La
questione della conformità alla legge della citata disposizione dell’ordinanza
(in particolare la sua esaustività) e delle direttive (cfr. al riguardo pure Th. Gächter in SZS/RSAS 3/2023 pag. 161:
“Nicht weniger kritisch geht es im Vorwort weiter, wenn die Autoren - aus
meiner Sicht zu Recht - anzweifeln, dass die neuen Bestimmungen in IVV zur
Invaliditätsbemessung überhaupt gesetzeskonform sind oder eine abschliessende
Ordnung darstellen können, weil sie die vom Gesetzgeber geforderte, möglichst
konkrete Festlegung auch des Invalideneinkommens (vgl. Art. 28a N 81, 93) bei
der Invaliditätsbemessung in weiten Teilen ausschliessen. Hierzu liegen bislang
noch keine höchstrichterlichen Präjudizien vor; sie werden jedoch mit Spannung
erwartet”) può rimanere aperta in questa occasione. Infatti, anche volendo
applicare la giurisprudenza del TF relativa alle riduzioni del reddito da
invalido per motivi personali, nel caso concreto l’assicurato non potrebbe
comunque beneficiare di alcuna riduzione per attività leggere e limitazioni
fisiche.
La più
recente giurisprudenza federale ha infatti stabilito che il livello di
qualifica 1 dei dati RSS comprende già tutta una serie di attività leggere, che
tengono conto di molte limitazioni. In altre parole, possono essere considerate
sotto il cappello delle limitazioni funzionali solo circostanze che in un
mercato equilibrato del lavoro devono essere considerate come eccezionali.
Negli altri casi non viene applicata nessuna deduzione a questo titolo neppure
se la capacità lavorativa è totale in attività adeguate e non si pone dunque il
problema di un’indebita doppia deduzione (sentenze 8C_495/2019 dell'11 dicembre
2019 consid. 4.2.2 con riferimento e 8C_82/2019 del 19 settembre 2019 consid.
6.3.2; 8C_730/2019 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; 8C_765/2019 del 10 giugno
2020 consid. 5.4.4; 8C_9/2020 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; in questo
senso, si veda pure Bernasconi, “8C_9/2020 du 10 juin 2020 - Abattement sur le
revenu d’invalide selon l’ATF 126 V 75”, in SZS/RSAS 1/2021 n. 49; STCA
35.2021.74 del 29 novembre 2021, consid. 2.11.4). Occorre inoltre ricordare che
le limitazioni mediche già incluse nell'esame della capacità lavorativa residua
non devono influire ulteriormente nella disamina della riduzione del reddito da
invalido e a un conteggio doppio del medesimo aspetto: la sola circostanza che
per l'assicurato siano esigibili soltanto attività leggere sino a medio leggere
non giustifica anche in caso di una capacità lavorativa limitata una riduzione
aggiuntiva dovuta alle limitazioni personali (sentenze 8C_805/2016 del 22 marzo
2017 consid. 3.1 e 3.4.2 e 9C_846/2014 del 22 gennaio 2015 consid. 4.1.1 con
riferimenti; STCA 35.2021.74 del 29 novembre 2021, consid. 2.11.4; STCA
35.2022.64 del 20 marzo 2023, consid. 2.4.13).
Ritornando
al caso in esame, come visto (consid. 2.4), l’assicurato
sarebbe ancora in grado di svolgere, con pieno rendimento, attività leggere parzialmente seduto e parzialmente in piedi e dove non
deve alzare pesi superiori a 5 chili. Visto l’ampio spettro di attività
ritenute esigibili dal consulente IP, la chiesta decurtazione del
reddito da valido non sarebbe giustificata.
Ne
consegue che l’ammontare di fr. 68'959 quale reddito da invalido va confermato.
2.6.3.
Procedendo al raffronto tra il reddito da valido fr. 74'100 (cfr. consid. 2.6.1)
e quello da invalido di 68'959 risulta un grado d’invalidità non pensionabile del
6,9%, arrotondato al 7%.
Inoltre,
nella misura in cui l'Ufficio AI ha rifiutato all'assicurato il riconoscimento
di provvedimenti d'integrazione, la decisione impugnata
merita conferma (STCA 32.2021.10 del 21 marzo 2021; STCA 32.2020.31 del 15
ottobre 2020; STCA 32.2017.194 del 28 settembre 2018; STCA 32.2017.62 del 26
ottobre 2017; STCA 32.2017.46 del 12 ottobre 2017), giacché la soglia
minima di diminuzione della capacità di guadagno conferente diritto a
provvedimenti di riformazione professionale è del 20% (DTF 130 V 489 consid.
4.2; DTF 124 V 110 consid. 2b; STFA I 164/05 del 22 dicembre 2006 consid. 7;
SVR 2010 IV Nr. 24; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
Ne
discende che la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va
respinto.
2.7. Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile
in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione
con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°
gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle
assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta
a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;
STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico
dell’insorgente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio
con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti