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Decisione

32.2023.30

Conferma decisione di rigettare una domanda di rendita. Fattispecie secondo il nuovo diritto AI in vigore dal 1° gennaio 2022

19 giugno 2023Italiano32 min

dell'incapacità lavorativa o nel parallelismo dei redditi. Gli autori sostengono

Source ti.ch

Incarto n.

32.2023.30

BS/sc

Lugano

19

giugno 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco

Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 13

marzo 2023 di

RI 1

rappr. da:RA 1

contro

la decisione del 13 febbraio

2023 emanata da

Ufficio assicurazione

invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione

federale per l'invalidità

ritenuto in

fatto

1.1. RI

1, classe 1995, da ultimo attivo quale autista di veicoli pesanti, nel mese di novembre

2021 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. 4, se non indicato diversamente i documenti citati si riferiscono agli

atti dell’Ufficio AI prodotti con la risposta di causa).

L’amministrazione

ha dapprima raccolto dalla cassa malati __________ (agente quale assicuratore

perdita di guadagno in caso di malattia) la documentazione medica relativa

all’assicurato, tra cui la perizia 19 luglio 2022 del loro medico fiduciario,

dr. __________ (pagg. 109 ss. inc. AI). Tenuto poi conto del rapporto 2

novembre 2022 del dr. __________ del SMR (Servizio medico regionale, doc. 30) e

di quello del 4 novembre 2022 del consulente IP (consulente in integrazione

professionale; doc. 41 e 42), con decisione 13 febbraio 202, debitamente preavvisata,

l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni presentando l’assicurato un

grado d’invalidità nullo (doc. 43).

1.2. Con

ricorso 13 marzo 2023 l’assicurato, rappresentato da RA 1, ha tempestivamente

contestato suddetta decisione, chiedendone l’annullamento e postulando “il diritto

di usufruire dei provvedimenti professionali in considerazione di un grado

invalidante del 21%...”. In primo luogo sostiene che le attività adeguate

proposte dall’Ufficio AI non sono compatibili con le conclusioni peritali del dr.

__________. Egli contesta poi la determinazione del reddito sia da valido che

da invalido operata dall’amministrazione.

1.3. Con

la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso,

ribadendo le conclusioni mediche ed economiche oggetto della decisione

contestata.

1.4. Con

scritto 24 aprile 2023 il ricorrente ha fatto presente di non avere ulteriore

documentazione da produrre (VI).

considerato in

diritto

2.1. Oggetto del contendere è sapere se a

giusta ragione, oppure no, l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni

presentata dall’assicurato.

Va

anzitutto rilevato che il 1° gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della

decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e

dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il

diritto alla rendita (RU 2021 705).

Per

la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto

in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto

intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al

momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato

giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1,

pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).

In

tal senso il marg. 9100 CIRAI (Circolare sull’invalidità e sulla rendita

nell’assicurazione per l’invalidità, valida dal 1° gennaio 2022) prevede che le

disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022 sono

applicabili a tutte le rendite il cui diritto è nato a partire dal 1° gennaio

2022.

Nel

caso in esame, non trattandosi di una domanda tardiva ex art. 29 cpv. 1 LAI, l’eventuale

diritto alla rendita sorgerebbe il 1° aprile 2022, ossia alla scadenza

dell’anno di attesa ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI, iniziato il 27

aprile 2021 (cfr. consid. 2.4).

Ne

consegue che fa stato il (nuovo) diritto in vigore dal 1° gennaio 2022.

2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in

relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità

al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno

alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno.

Occorre quindi che il danno alla

salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il

caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,

L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411,

n. 46).

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o

parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di

compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di

attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono

essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra

professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità

al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o

parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che

entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o

psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle

misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo

l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. La nozione

d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere

giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita

se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni

consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante

provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto

un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno

senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8

LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28b LAI (Determinazione

dell’importo della rendita), in vigore dal 1° gennaio 2022, prescrive

che l’importo della rendita è determinato quale quota percentuale di una

rendita intera (cpv. 1). Il cpv. 2 dispone che se il grado d’invalidità è

compreso tra il 50 e il 69 per cento, la quota percentuale corrisponde al grado

d’invalidità. Il cpv. 3 prevede che se il grado d’invalidità è uguale o

superiore al 70 per cento, l’assicurato ha diritto a una rendita intera.

Infine, il cpv. 5 stabilisce che se il grado d’invalidità è inferiore al 50 per

cento, si applicano le quote percentuali ivi indicate.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado

d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che

l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal

raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata

alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può

tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa

in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato

del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo

generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag.

84).

Secondo la

giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.3. Per

costante giurisprudenza (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter

graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre

un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2022, art. 28a n. 227, pag. 375).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire

se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova,

né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto

(DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Inoltre,

circa il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi

medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni

mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale

dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di

esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo

e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità,

per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli

aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro

specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la

capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una

chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale.

Sulla base delle indicazioni del SMR, l'Ufficio AI deve così decidere cosa si

può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in

SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Se vi sono dei rapporti medici

contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero

materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto

che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc;

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, n. 263, pag. 385)

e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.4. Nel

caso concreto, tenuto conto della documentazione medica della __________

raccolta dall’Ufficio AI, con rapporto 2 novembre 2022 (doc. 30) il dr. __________

del SMR ha posto le seguenti diagnosi con ripercussione sulla capacità

lavorativa: pubalgia a sinistra in stato dopo fissazione testicolare a sinistra

il 27 aprile 2021 e dopo operazione ernia inguinale a sinistra eseguita nel mese

di novembre 2021; senza ripercussione sulla capacità lavorativa: stato dopo

operazione emorroidi dell’aprile 2022. Quali limitazioni funzionali il medico

ha indicato un carico massimo di 5 chili, con necessità di alternanza della

postura al bisogno. Ha poi ritenuto come esigibili lavori leggeri senza posizione

seduta prolungata di oltre un’ora senza possibilità di cambiare posizione.

Il

medico SMR ha ritenuto l’assicurato inabile al 100% in qualsiasi attività dal

27 aprile 2021, inabile allo 0% dal 29 maggio 2021 e di nuovo al 100% dal 19

luglio 2021 in avanti solo per quel che concerne l’attività appresa di autista

di camion, ma abile al 100% dal 19 luglio 2022 in attività adeguate (ossia

dalla data della perizia dr. __________ per conto della cassa malati __________).

Specificato che la sintomatologia invalidante era il dolore persistente

inguinale sinistro post emiotomia, il perito aveva ritenuto l’assicurato

totalmente inabile a tempo indeterminato nell’attività di camionista, ma abile

in attività dove “potrebbe fare lavori parzialmente seduto e parzialmente in

piedi dove non deve alzare pesi superiori a 5 chili …” (pag. 111 inc. AI).

L’assicurato

ritiene che alcune delle attività ritenute esigibili dall’Ufficio AI “urtano

grossolanamente con gli esiti del rapporto peritale del dr. med. __________.

Tra di esse figurano attività per le quali la possibilità di sollevare pesi

superiori è altamente probabile”, senza tuttavia specificare quali esse

siano.

Al

riguardo, come riportato nella decisione contestata, con rapporto 9 febbraio

2023 il consulente IP ha elencato le attività nelle quali l’assicurato potrebbe

essere reintegrato in maniera autonoma, senza necessità di adottare

provvedimenti professionali, ossia:

" (…)

n

Addetto alla logistica e gestione magazzino nel settore food (Migros,

Denner, Manor, Coop, …) e nel campo della componentistica industriale:

·

addetto al controllo e alla verifica delle merci,

magazziniere, etichettatura e prezzi

·

addetto all’insieme delle operazioni di smistamento interne

n

Controllo qualità:

·

verificare la qualità dei prodotti prima, durante e dopo la

fase di produzione dove si rileva e si segnala i difetti e propone idee per

migliorare il livello qualitativo

·

restare in continuo aggiornamento su protocolli, tecniche e

norme.

n

Incapsulamento e confezionamento nel campo farmaceutico,

orologiero

n

Aiuto vendita e consulenza nel campo dei veicoli pesanti,

commerciali

·

Accoglienza e ricezione nel campo automobili

·

ricevere i clienti e di fornire loro informazioni e assistenza

·

gestione degli appuntamenti, eventi e del calendario

dell’azienda

·

soddisfare totalmente il cliente in ogni sua richiesta.”

(pag. 120 inc. AI)

A mente di

questa Corte, le succitate attività non necessitano il sollevamento di pesi

superiori ai 5 chili. Dubbi potrebbero sorgere in merito a quella di addetto

alla logistica ed alla gestione nel settore food. Ciononostante, in quelle

attività l’assicurato potrebbe utilizzare macchinari sollevatori di peso che

gli permetterebbero di evitare di caricare pesi oltre il limite esigibile.

Va

poi rilevato che la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già

avuto modo di stabilire che nel mercato occupazionale aperto a

personale non qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di

occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite

mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che

consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono

necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione

professionale (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid.

3.3, che ha interamente confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012;

9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3).

Al

riguardo, come è stato ricordato nella STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 al

considerando 2.3, il Tribunale federale ha già ripetutamente stabilito che in

considerazione dell'ampio ventaglio di attività semplici e ripetitive

contemplate dai settori della produzione e dei servizi (cfr. Tabella TA1 edita

dall'Ufficio federale di statistica, livello di esigenze 4 [denominato

ora livello di competenze 1]) – un numero significativo di queste

attività sono infatti di natura leggera, permettono di alternare la posizione e

sono pertanto adatte al danno alla salute che impone di lavorare in posizione

alternata – esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la

propria capacità lavorativa residua.

In queste circostanze, dunque, merita

conferma la valutazione del consulente IP, il quale nel già citato rapporto 9

febbraio 2023 ha specificato che “si rimane comunque disposizione su

richiesta dell’assicurato per un aiuto al collocamento comprensivo delle misure

di accompagnamento e degli incentivi”, come del resto indicato nella

decisione contestata.

2.5. Venendo alla

valutazione economica, va evidenziato che il nuovo art. 28a LAI

(Valutazione del grado d’invalidità), in vigore dal 1. gennaio 2022, dispone

quanto segue:

" 1Per valutare il grado

d’invalidità di un assicurato che esercita un’attività lucrativa si applica

l’articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce i redditi lavorativi

determinanti per la valutazione del grado d’invalidità e i fattori di

correzione applicabili.

2Il grado d’invalidità dell’assicurato che non esercita

un’attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può

ragionevolmente esigere che intraprenda un’attività lucrativa è valutato, in

deroga all’artico­lo 16 LPGA, in funzione dell’in­capacità di svolgere le

mansioni consuete.

3Se l’assicurato esercita un’attività lucrativa a tempo

parziale o collabora gratuitamente nell’azienda del coniuge, il grado

d’invalidità per questa attività è valutato se­condo l’articolo 16 LPGA.

Se svolge anche le mansioni consuete, il grado d’invali­dità per questa

attività è valutato secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre

determinare la parte dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita

nell’azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e

valutare il grado d’invalidità nei due ambiti.”

In

merito al confronto dei redditi, il nuovo art. 25 OAI, anch’es-so in vigore dal

1. gennaio 2022, stabilisce tra l’altro che “i redditi lavorativi

determinanti secondo l’articolo 16 LPGA vanno stabiliti su una base

temporale identica e tenendo conto del mercato del lavoro in Svizzera”

(cpv. 2) e che se per la determinazione dei redditi lavorativi determinanti si

impiegano valori statistici “vanno presi come riferimento i valori centrali

della Rilevazione della struttura dei salari (RSS) dell’Ufficio federale di

statistica. Possono essere impiegati altri valori statistici, se nel singolo

caso il reddito non figura nella RSS. Vanno utilizzati valori indipendenti

dall’età e differenziati a seconda del sesso” (cpv. 3), dovendosi inoltre

adeguare i valori statistici “in funzione della durata di lavoro normale

nelle aziende secondo le divisioni economiche e dell’evoluzione dei salari

nominali” (cpv. 4).

2.6. Occorre

esaminare il grado d’invalidità mediante il consueto raffronto dei redditi

(cfr. consid. 2.2).

2.6.1. In

merito al reddito senza invalidità (ai

sensi dell’art. 16 LPGA), il nuovo art. 26 OAI cpv. 1 OAI prevede che lo stesso

“è determinato sulla base dell’ultimo reddito lavorativo effettivamente

conseguito prima dell’insorgere dell’invalidità. Se il reddito lavorativo

conseguito negli ultimi anni prima dell’insorgere dell’invalidità era soggetto

a forti variazioni, ci si basa su un reddito medio adeguato”.

Se

il reddito (medio) effettivamente percepito è inferiore di almeno il 5% del

valore centrale usuale del settore secondo la RSS di cui all’art. 25 cpv. 3

OAI, il reddito da valido corrisponde al 95% di questo valore centrale (art. 26

cpv. 2 OAI, cosiddetta parallelizzazione), tranne nel caso in cui anche il

reddito con invalidità ex art. 26bis cpv. 1 OAI è inferiore di

almeno il 5% al valore centrale usuale del settore secondo la RSS o se il

reddito è stato conseguito con un’attività lucrativa indipendente (art.

26 cpv. 3 OAI: esclusione della “parallelizzazione”; cfr. CIRAI,

marginale 3312). Con tale soluzione il legislatore ha voluto creare un

automatismo a favore degli assicurati, non ponendosi più la domanda a sapere

quali fattori hanno comportato un reddito inferiore alla media e/o se

l’assicurato si fosse accontentato di tale, modesto, reddito (cfr. Rapporto

esplicativo (successivo alla procedura di consultazione) edito dall’UFAS del 3

novembre 2021 sulle Disposizioni d’esecuzione relative alla modifica della

Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (Ulteriore sviluppo

dell’AI), pag. 49 con rinvio giurisprudenziale).

Se

il reddito effettivamente conseguito non può essere determinato (in misura

sufficientemente precisa), il reddito da valido è determinato su base statistica

ex art. 25 cpv. 3 OAI relativo a persone con la medesima formazione e

condizioni professionali analoghe (art. 26 cpv. 4 OAI). Se l’invalidità insorge

dopo che l’assicurato ha previsto o iniziato una formazione professionale, il

reddito da valido corrisponde al reddito statistico ex art. 25 cpv. 3 OAI che

egli avrebbe potuto conseguire se avesse concluso la formazione (art. 26 cpv. 5

OAI). Qualora l’assicurato non può iniziare o concludere alcuna formazione

professionale a causa dell’invalidità, il reddito senza invalidità è

determinato secondo i valori statistici di cui all’art. 25 cpv. 3 OAI ma senza

differenziare in base al sesso (art. 26 cpv. 6 OAI).

Nella decisione contestata l’Ufficio Al ha determinato il reddito

da valido come segue:

" (…)

Reddito

da valido di CHF 63'586.00 (fonte: reddito statistico tabelle RSS, settore

maschile, divisione economica 49-83 trasporto e immagazzinaggio – attività

semplici e ripetitive):

Dal

questionario datore di lavoro del 25.11.2021 redatto dalla __________ risulta

che in data 30.11.2021 è subentrato un licenziamento. La causa del

licenziamento è stata giustificata da datore di lavoro con la seguente

motivazione: “riduzione degli stipendi dovuta all’adeguamento della

struttura salariale dell’azienda.”

Possiamo

quindi verosimilmente determinare che la causa di tale licenziamento non è

stato il danno alla salute e che se tale danno non fosse intervenuto, lei non

avrebbe comunque continuato a lavorare per la __________.

In

una situazione del genere, lo scrivente Ufficio deve forzatamente utilizzare

come redito da valido un dato statistico.

Tuttavia,

ai fini di una puntualizzazione, abbiamo inviato nuovamente il dossier al

Servizio Integrazione Professionale (SIP); dopo attenta analisi il consulente

SIP ha indicato che dal momento che lei detiene effettivamente il diploma di

autista, il livello di qualifica da prendere in considerazione è quello

superiore a quello indicato nel progetto di decisione.

Abbiamo

quindi provveduto a modificare il suindicato confronto dei redditi con il

redito da valido corretto di CHF 67'251.00. (…)” (pag. 124 inc. AI)

Con

il ricorso l’assicurato contesta l’utilizzo dei dati statistici. Siccome va

preso il reddito più concretamente possibile, egli fa riferimento “all’ultimo

reddito conseguito” di, a suo dire, fr. 74’100, motivo per cui non va preso

in considerazione quello di fr. 67'251 indicato nell’impugnata decisione. Il ricorrente

sostiene inoltre che, viste le sue competenze acquisite, il licenziamento

sarebbe avvenuto non per necessità aziendali, bensì a motivo del danno alla

salute.

Secondo

la giurisprudenza, in generale per valutare il reddito senza invalidità è

determinante l'ultimo salario percepito dall'assicurato prima del danno alla

salute (DTF 135 V 59). Tuttavia, la giurisprudenza ritiene che quando

l'assicurato ha perso il lavoro per motivi non legati alla sua invalidità, non

si può presumere che avrebbe continuato a lavorare con lo stesso datore di

lavoro, ed è quindi giustificato applicare valori statistici medi (cfr. STF

8C_636/2021 del 10 novembre 2021 consid. 3.2. con riferimenti). Per la

determinazione del valore statistico ai sensi dell’art. 26 cpv. 4 OAI, come

visto sopra, va fatto riferimento all’art. 25 cpv. 3 OAI [cfr. al riguardo: Rapporto

esplicativo (successivo alla procedura di consultazione) in merito alle Disposizioni

d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per

l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'Al), edito dall'UFAS il 3 novembre 2021

(in seguito: Rapporto OAI), pag. 50].

Inoltre,

va ricordato che, in caso di assicurati che hanno perso il lavoro per

motivi estranei all’invalidità va preso in considerazione il salario

statistico conseguibile nell'ultima professione esercitata, rispettivamente

conseguibile in funzione dei titoli di studio ed in base all'esperienza

professionale concreta e non il salario statistico conseguibile in un'attività

semplice e ripetitiva (STCA 32.2019.219 del 15 luglio 2020 consid. 2.9, 32.2017.175

del 30 maggio 2018 consid. 2.7, 32.2013.216 del 22 settembre 2014 e 32.2013.61

del 22 novembre 2013; STCA 35.2019.57 del 14 ottobre 2019, consid. 2.6,

35.2019.25 del 5 settembre 2019, consid. 2.6 e 35.2018.123 del 27 marzo 2019).

Nel

caso concreto, pertanto, l’Ufficio AI, in applicazione dell’art. 26 cpv. 4 OAI,

ha correttamente tenuto conto dei dati salariali statistici relativi alla

divisione economica “49 – 83 trasporto e immagazzinaggio” delle citate tabelle

RSS, corrispondente al campo di attività svolto senza il danno alla salute

dall’assicurato.

Non

vi sono inoltre i presupposti per tener conto, in via eccezionale, dei dati

salariali concreti di assicurati disoccupati prima del danno alla salute (in argomento

cfr. STCA 32.2021.67 del 7 marzo 2022 consid. 2.7.2).

Del

resto, come si vedrà nel prosieguo (cfr. consid. 2.6.3), anche volendo utilizzare

l’asserito ultimo salario prima del danno alla salute di fr. 74'000,

l’assicurato non avrebbe comunque diritto né ad una rendita né a provvedimenti

professionali.

2.6.2. Per

quel che concerne il reddito da invalido, il nuovo art. 26bis

cpv. 1 OAI prevede che se dopo l'insorgere dell'invalidità l'assicurato

consegue una retribuzione lavorativa, quest'ultima rappresenta il reddito da

invalido, a patto che essa gli permetta di valorizzare al meglio la sua

capacità lavorativa residua in relazione ad un'attività lucrativa da lui

ragionevolmente esigibile (cpv. 1).

Ai

sensi dell’art. 26bis cpv. 2 OAI, in mancanza di una retribuzione

lavorativa o se la retribuzione lavorativa non può essere computata quale

reddito da invalido, quest'ultimo si determina su base statistica ex art. 25

cpv. 3 OAI. In deroga all’art. 25 cpv. 3 OAI per gli assicurati di cui all'art.

26 cpv. 6 OAI (ossia gli assicurati invalidi dalla nascita o precoci) vanno

impiegati valori indipendentemente dal sesso. Va qui fatto presente che, come

già detto (cfr. consid. 2.6.1), l’art. 25 cpv. 3 OAI prevede che se per la

determinazione dei redditi lavorativi si impiegano valori statistici, vanno

presi come riferimento i valori centrali della Rilevazione della struttura dei

salari (RSS) dell’Ufficio federale di statistica e possono essere impiegati

altri valori statistici se nel singolo caso il reddito non figura nella RSS e

vanno utilizzati valori indipendenti dall’età e differenziati a seconda del

sesso.

L’art.

26bis cpv. 3 OAI prevede che se a causa dell’invalidità l’assicurato

può lavorare soltanto con una capacità funzionale secondo l’articolo 49

capoverso 1bis pari

o inferiore al 50 per cento, al valore determinato in base a valori

statistici è applicata una deduzione del dieci per cento per attività

lucrativa a tempo parziale.

Va qui

ricordato che nella citata DTF 148 V 174 il TF ha stabilito che “attualmente non si presenta alcun motivo

oggettivo serio per un cambiamento di giurisprudenza secondo cui per

l'accertamento del reddito da invalido sulla base dei dati statistici occorre

fondarsi di principio sui valori centrali o mediani delle RSS (consid. 9.2.3 e

9.2.4). Un cambiamento di giurisprudenza non è nemmeno opportuno alla luce

della revisione della LAI e dell'OAI entrata in vigore il 1° gennaio 2022

(consid. 9.3)”.

Ritornando

alla fattispecie concreta, come si evince dalla decisione impugnata, per la

determinazione del reddito da invalido l’Ufficio AI ha preso in considerazione

le tabelle RSS, valori federali, settore maschile, attività semplici e

ripetitive, senza riconoscere una riduzione per attività a tempo parziale, per

un totale di fr. 68’959. Sono state utilizzate le tabelle salariali del 2020

(cfr. pag. 121 inc. AI).

Con

il ricorso l’assicurato contesta il mancato riconoscimento di una deduzione

salariale, postulandone una nella misura del 15 (10% per attività leggere e 5%

per i limiti fisici).

A proposito

della riduzione percentuale (cosiddetta riduzione sociale) dal reddito da invalido,

occorre esporre quanto segue.

La

giurisprudenza federale sviluppata in relazione al diritto previgente (valido

fino al 31 dicembre 2021) ammetteva una riduzione del 25% dal reddito da invalido

determinato su base statistica, così da poter debitamente tener conto di

diversi fattori segnatamente l'entità del danno alla salute, l'età, gli anni di

servizio, la nazionalità, il tipo di permesso di dimora, il grado d'occupazione

- che possono impedire ad un assicurato di mettere completamente a frutto la

sua capacità lavorativa residua sul mercato di lavoro che si suppone

equilibrato (cfr. pro multis DTF 126 V 75 consid. 5b)bb), 135 V 297 consid.

5.2., 148 V 174 consid. 6.3.), circostanza che, di regola, comporta una retribuzione

inferiore alla media. Nella DTF 148 V 174 del 9 marzo 2022 (riferita al diritto

valido fino al 31 dicembre 2021) l'Alta Corte ha sottolineato l'importanza

della riduzione percentuale (ted. Leidensbedingter Abzug) quale strumento per

poter determinare il reddito da invalido in modo il più concreto possibile

(consid. 6.3.- 6.5 e 9.2.2 e seg.).

Con

la revisione dell'OAl, il Consiglio federale ha codificato i fattori di

correzione sviluppati dalla giurisprudenza con l'obiettivo di ridurre il

margine d'apprezzamento degli Uffici Al e dei tribunali cantonali, di creare

una trattazione più uniforme («unité de doctrine») e, dì riflesso, diminuire il

numero di vertenze aventi quale punto litigioso la graduazione dell'invalidità

(cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione

per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'Al), FF 2017 2191 , pagg. 2382, 2324

e 2382). L'Esecutivo federale ha ritenuto che l'unico fattore che giustifichi

una riduzione percentuale sia quello relativo all'attività lucrativa a tempo

parziale. Anche l'UFAS indica che "verrà mantenuto soltanto il fattore

«lavoro a tempo parziale», che non è preso in considerazione altrove"

adducendo come gli altri fattori di riduzione siano debitamente considerati

nella valutazione della capacità funzionale residua (limitazioni qualitative e quantitative

nello svolgimento di un'attività lucrativa dovute a fattori medici), nella

(sistematica) parallelizzazione del reddito da valido (per esempio per i

fattori quali il permesso di soggiorno o nazionalità) o del tutto soppressi

(fattori età e anni di servizio) [cfr. Rapporto esplicativo (successivo alla

procedura di consultazione) in merito Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica

della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo

dell'Al), edito dall'UFAS il 3 novembre 2021 (in seguito: Disposizioni OAI)

alle pagg . 53 ss].

In

tal senso il marg. 3414 CIRAI (Circolare sull’invalidità e sulla rendita

nell’assicurazione per l’invalidità), valida dal 1° gennaio 2022, prevede:

" Al reddito con invalidità statistico

può essere applicata soltanto una deduzione per attività lucrativa a tempo

parziale (v. N. 3417). Altri fattori sono presi in considerazione come segue:

-

le limitazioni quantitative e qualitative della persona assicurata dovute a

motivi medici (p. es. maggiore bisogno di pause, peso massimo che essa è in

grado di sollevare o portare ecc.) sono prese in considerazione nello stabilire

la sua capacità funzionale (art. 49 cpv. 1bis OAI);

-

Fatti

i fattori economici già presenti prima dell’insorgere del danno alla salute

(p. es. statuto di soggiorno, nazionalità, mancanza di una formazione

professionale, età, numero di anni di servizio ecc.) sono presi in

considerazione nella parallelizzazione con il reddito senza invalidità (v. N.

3325 segg.; art. 26 cpv. 2 e 3 OAI).”

Va al proposito

segnalato il parere contrario degli autori Meyer e Reichmuth al succitato

marginale. Essi evidenziano come la citata prassi amministrativa, la quale, ai

sensi dell’art. 26bis cpv. 2 e 3 OAI, ammette la deduzione dal salario

statistico "solo" in caso di lavoro a tempo parziale, mentre tutti

gli altri aspetti (precedentemente descritti come rilevanti dalla

giurisprudenza) debbano essere presi in considerazione nella valutazione

dell'incapacità lavorativa o nel parallelismo dei redditi. Gli autori sostengono

che, in quest’ultimo punto la prassi non è sostenibile alla luce della DTF 146

V 16 in quanto il Tribunale federale ha chiaramente affermato che se nel

parallelismo del raffronto dei redditi vanno sempre esaminati i fattori

personali già presenti prima del danno alla salute dell’assicurato, nel caso

della riduzione sociale sono in primo piano i fattori legati alla salute che di

norma diventano decisivi solo in caso di malattia e che influenzano l'importo

del salario ipoteticamente ancora ottenibile. Entrambi gli aspetti richiedono

un esame separato della questione se debba essere effettuata una deduzione per

parallelismo o sociale (“Die Verwaltungspraxis steht mit Blick auf die

Verordnungsregelung in Art. 26bis Abs. 2 und 3 IVV auf dem

Standpunkt, dass im Gegensatz zur bisherigen Rechtslage ein Abzug vom

statistischen Tabellenlohn «einzig» bei Teilzeitarbeit zulässig sei; alle

anderen (bisher von der Rechtsprechung als relevant bezeichneten) Aspekte seien

bei der Schätzung der Arbeitsunfähigkeit oder der Parallelisierung der

Vergleichseinkommen zu berücksichtigen (Rz. 3414 KSIR). Letztes kann

u.E. im Lichte von BGE 146 V 16 mangels Sachgerechtheit keinen Bestand

haben, hielt doch das Bundesgericht darin mit aller Deutlichkeit fest: Sind bei

der Parallelisierung der Vergleichseinkommen immer die persönlichen Faktoren zu

untersuchen, die bereits im Gesundheitsfall vorlagen, so stehen beim

leidensbedingten Abzug die gesundheitsbezogenen Faktoren im Vordergrund, die in

der Regel erst im Krankheitsfall massgebend werden und die Höhe des

hypothetisch noch erzielbaren Lohns beeinflussen. Beide Aspekte erfordern eine

getrennte Prüfung je bei der Frage, ob eine Parallelisierung oder ein

Leidensabzug vorzunehmen sei (E. 6.2.1).”, Meyer/Reichmuth, op. cit.,

art. 28a n. 3, pag. 296; cfr. degli stessi autori, op. cit., art. 28a n. 129,

pag. 344).

Nel

caso concreto, siccome l’assicurato è stato ritenuto abile al 100% in attività

adeguate, l’Ufficio AI non ha riconosciuto alcuna riduzione.

La

questione della conformità alla legge della citata disposizione dell’ordinanza

(in particolare la sua esaustività) e delle direttive (cfr. al riguardo pure Th. Gächter in SZS/RSAS 3/2023 pag. 161:

“Nicht weniger kritisch geht es im Vorwort weiter, wenn die Autoren - aus

meiner Sicht zu Recht - anzweifeln, dass die neuen Bestimmungen in IVV zur

Invaliditätsbemessung überhaupt gesetzeskonform sind oder eine abschliessende

Ordnung darstellen können, weil sie die vom Gesetzgeber geforderte, möglichst

konkrete Festlegung auch des Invalideneinkommens (vgl. Art. 28a N 81, 93) bei

der Invaliditätsbemessung in weiten Teilen ausschliessen. Hierzu liegen bislang

noch keine höchstrichterlichen Präjudizien vor; sie werden jedoch mit Spannung

erwartet”) può rimanere aperta in questa occasione. Infatti, anche volendo

applicare la giurisprudenza del TF relativa alle riduzioni del reddito da

invalido per motivi personali, nel caso concreto l’assicurato non potrebbe

comunque beneficiare di alcuna riduzione per attività leggere e limitazioni

fisiche.

La più

recente giurisprudenza federale ha infatti stabilito che il livello di

qualifica 1 dei dati RSS comprende già tutta una serie di attività leggere, che

tengono conto di molte limitazioni. In altre parole, possono essere considerate

sotto il cappello delle limitazioni funzionali solo circostanze che in un

mercato equilibrato del lavoro devono essere considerate come eccezionali.

Negli altri casi non viene applicata nessuna deduzione a questo titolo neppure

se la capacità lavorativa è totale in attività adeguate e non si pone dunque il

problema di un’indebita doppia deduzione (sentenze 8C_495/2019 dell'11 dicembre

2019 consid. 4.2.2 con riferimento e 8C_82/2019 del 19 settembre 2019 consid.

6.3.2; 8C_730/2019 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; 8C_765/2019 del 10 giugno

2020 consid. 5.4.4; 8C_9/2020 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; in questo

senso, si veda pure Bernasconi, “8C_9/2020 du 10 juin 2020 - Abattement sur le

revenu d’invalide selon l’ATF 126 V 75”, in SZS/RSAS 1/2021 n. 49; STCA

35.2021.74 del 29 novembre 2021, consid. 2.11.4). Occorre inoltre ricordare che

le limitazioni mediche già incluse nell'esame della capacità lavorativa residua

non devono influire ulteriormente nella disamina della riduzione del reddito da

invalido e a un conteggio doppio del medesimo aspetto: la sola circostanza che

per l'assicurato siano esigibili soltanto attività leggere sino a medio leggere

non giustifica anche in caso di una capacità lavorativa limitata una riduzione

aggiuntiva dovuta alle limitazioni personali (sentenze 8C_805/2016 del 22 marzo

2017 consid. 3.1 e 3.4.2 e 9C_846/2014 del 22 gennaio 2015 consid. 4.1.1 con

riferimenti; STCA 35.2021.74 del 29 novembre 2021, consid. 2.11.4; STCA

35.2022.64 del 20 marzo 2023, consid. 2.4.13).

Ritornando

al caso in esame, come visto (consid. 2.4), l’assicurato

sarebbe ancora in grado di svolgere, con pieno rendimento, attività leggere parzialmente seduto e parzialmente in piedi e dove non

deve alzare pesi superiori a 5 chili. Visto l’ampio spettro di attività

ritenute esigibili dal consulente IP, la chiesta decurtazione del

reddito da valido non sarebbe giustificata.

Ne

consegue che l’ammontare di fr. 68'959 quale reddito da invalido va confermato.

2.6.3.

Procedendo al raffronto tra il reddito da valido fr. 74'100 (cfr. consid. 2.6.1)

e quello da invalido di 68'959 risulta un grado d’invalidità non pensionabile del

6,9%, arrotondato al 7%.

Inoltre,

nella misura in cui l'Ufficio AI ha rifiutato all'assicurato il riconoscimento

di provvedimenti d'integrazione, la decisione impugnata

merita conferma (STCA 32.2021.10 del 21 marzo 2021; STCA 32.2020.31 del 15

ottobre 2020; STCA 32.2017.194 del 28 settembre 2018; STCA 32.2017.62 del 26

ottobre 2017; STCA 32.2017.46 del 12 ottobre 2017), giacché la soglia

minima di diminuzione della capacità di guadagno conferente diritto a

provvedimenti di riformazione professionale è del 20% (DTF 130 V 489 consid.

4.2; DTF 124 V 110 consid. 2b; STFA I 164/05 del 22 dicembre 2006 consid. 7;

SVR 2010 IV Nr. 24; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

Ne

discende che la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va

respinto.

2.7. Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile

in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione

con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°

gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta

a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;

STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico

dell’insorgente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio

con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti