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Decisione

32.2023.32

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

6 novembre 2023Italiano53 min

Source ti.ch

Fatti

I certificati medici prodotti con

le osservazioni (non ratificate dal curatore) al progetto di decisione qui

impugnata (doc. 169 e allegati incarto AI) sono irrilevanti, giacché non vi

sono indicazioni sulla capacità lavorativa, né sulla durata della stessa.

Inoltre, il medico SMR ha già accertato un’incapacità lavorativa completa in

ogni attività dal 1. dicembre 2018.

Comunque anche se, per ipotesi di

lavoro, si volesse seguire la tesi del ricorrente, essa risulta in ultima

analisi irrilevante riguardo al diritto alla rendita: trattandosi di una

domanda tardiva ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 LAI, il diritto ad una rendita

sarebbe in casu nato al più presto il 1. agosto 2022 e non prima (cfr. supra

consid. 2.1. e 2.3.).

2.6.3. Sempre sostenendo che l’affezione

psichiatrica fosse presente già al momento della prima domanda di prestazioni,

il ricorrente chiede la riconsiderazione ex art. 53 cpv. 2 LPGA della decisione

del 9 maggio 2018 cresciuta in giudicato (cfr. supra consid. 1.1.), censurando

il fatto che l’Ufficio AI non gli abbia comunicato il motivo per cui non

intende procedere con una riconsiderazione, circostanza, quest’ultima, che

configurerebbe una violazione del diritto di essere sentiti (I, pag. 5).

2.6.3.1. Prima di valutare la fondatezza della

domanda di riconsiderazione, occorre verificare se in concreto vi sono gli

estremi per procedere ad una revisione processuale.

Giusta l’art. 53 cpv. 1 LPGA le

decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono

essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l’assicuratore scoprono

successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano

essere prodotti in precedenza.

La nozione di fatti o mezzi di

prova nuovi è valutata allo stesso modo sia che si tratti di una revisione

processuale di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), sia che si

tratti di revisione di una pronunzia cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di una

revisione di una decisione del Tribunale federale (art. 123 cpv. 2 lett. a LTF)

(STF 9C_457/2022 del 3 aprile 2023 consid. 3.1. e STF C 223/06 del 16 gennaio

2008 consid. 3.2.; Flückiger, BSK-ATSG, n. 21 ad art. 53 LPGA).

Un fatto è considerato nuovo se

si realizza allorquando nella procedura principale erano ancora ammissibili

delle allegazioni di fatto, ma esso non era noto al richiedente malgrado tutta

la sua diligenza: trattasi di pseudonova (STF 9C_21/2019 del 10 aprile 2019

consid. 3. e DTF 144 V 245 consid. 5.2.). Non è inoltre necessario che i nuovi

fatti fossero sconosciuti a tutte le parti: è sufficiente che il richiedente

non li conoscesse (STF 8C_658/2017 del 23 febbraio 2018 consid. 5.1.).

Un nuovo fatto è considerato

rilevante se è di natura tale da modificare la fattispecie alla base della

decisione contestata e a condurre ad un giudizio diverso in funzione di un

apprezzamento giuridico corretto a favore o a sfavore del richiedente (DTF 144 V

245 consid. 5.2.; STF 8C_720/2009 consid. 5.1. e seg.). Per contro, non sono

considerati nuovi i fatti che al momento della decisione sono stati trascurati

o che conducono semplicemente ad un nuovo apprezzamento di fatti conosciuti: è

infatti necessario che l’errato apprezzamento che ha condotto all’errata

decisione sia stato causato proprio dalla mancata conoscenza del fatto

(Flückiger, op. cit., n. 21 e 23 ad art. 53 LPGA con riferimenti).

Circa i nuovi mezzi di prova, il

Tribunale federale ha sancito che essi assurgono a motivo di revisione solo se

dimostrano in modo chiaro (ted. eindeutig oder mit überlegenen Gründen)

l’errore della precedente decisione (STF 8C_797/2011 del 15 febbraio 2012

consid. 5.2. con riferimenti). Decisivo è che il mezzo di prova non serva solo

ad un (diverso) apprezzamento della fattispecie ma alla sua ricostruzione (STF

197/2020 dell’11 maggio 2020 consid. 3.2.; STF 9C_682/2017 del 6 settembre 2018

consid. 4.3.1. con rinvii giurisprudenziali). Sono necessari nuovi elementi fattuali

in grado di dimostrare che la decisione resa era oggettivamente viziata. Una

prova è quindi considerata concludente se idonea a modificare la precedente

decisione (STF 9F_14/2010 del 16 marzo 2011 consid. 3.1.).

I mezzi di prova sono considerati

nuovi se al momento dell’emanazione della decisione da sottoporre a revisione

erano già esistenti ma chi li produce dimostra di non essere stato in grado di

invocarli in quella procedura pur esercitando tutta la sua diligenza (STFA H

223/06 del 17 gennaio 2008 consid. 4.1. con rinvii giurisprudenziali e

dottrinali). Nuovi sono anche i mezzi di prova (come ad esempio una perizia)

allestiti successivamente alla decisione di cui si chiede la revisione

(Flückiger, op. cit., n. 26 ad art. 53 LPGA).

Nel valutare se si è in presenza

di un nuovo mezzo di prova va applicato un rigore accresciuto, atteso che la

revisione, quale rimedio giuridico straordinario, non ha quale scopo quello di

colmare leggerezze procedurali successivamente all’emanazione della decisione di

cui si chiede la revisione (STF 8C_197/2013 del 28 maggio 2013 consid. 2.2. e

8C_523/2012 del 7 novembre 2012 consid. 3.3.1. con molteplici rinvii

giurisprudenziali).

La revisione processuale può

essere iniziata d’ufficio o su richiesta e l’assicuratore non dispone di un

margine d’apprezzamento, nel senso che esso deve procedere in tal senso non

appena viene a conoscenza di nuovi fatti rilevanti o di nuovi mezzi di prova, a

prescindere dal fatto che vi sia stata un’esplicita richiesta di revisione (Flückiger,

op. cit., n. 39 ad art. 53 LPGA con rinvii dottrinali; Kieser, Kommentar zum

Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG,

2020, n. 36 ad art. 53 LPGA).

Per costante giurisprudenza, i

fatti nuovi e nuovi mezzi di prova devono essere fatti valere, di principio,

entro novanta giorni dalla loro scoperta (termine relativo), rispettivamente

entro dieci anni dalla notifica della decisione (termine assoluto); trattasi di

termini di perenzione. Il termine di novanta giorni inizia a decorrere con la

conoscenza certa del fatto nuovo o del nuovo mezzo di prova secondo il

principio della buona fede ed è salvaguardato se il richiedente presenta una

richiesta di revisione processuale o se l’assicuratore emana una decisione

entro tale termine (nell’assicurazione invalidità è sufficiente il preavviso)

(STF 9C_457/2022 del 3 aprile 2023 consid. 3.2. e seg.; Forster, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrechts, in: RBS 2021, n. 14 e 16 ad

art. 53 LPGA; Flückiger, op. cit., n. 47-54 ad art. 53 LPGA; Kieser, op. cit.,

n. 39 ad art. 53 LPGA e Mächler, Kommentar zum Bundesgesetz über das

Verwaltungsverfahren, n. 1 e seg. ad art. 67 PA).

Tornando al caso che ci occupa,

occorre verificare se la perizia psichiatrica del 21 dicembre 2019 (cfr. supra

consid. 2.6.1.) configura un nuovo mezzo di prova ai sensi dell’art. 53 cpv. 1

LPGA.

Si rileva innanzitutto che agli

atti non vi è alcuna documentazione attestante affezioni psichiatriche

antecedenti alla prima domanda di prestazioni. Accertato ciò, nell’ambito della

prima domanda di prestazioni (cfr. supra consid. 1.1.) l’assicurato è stato

sottoposto ad una perizia pluridisciplinare presso __________ di __________,

estesa ad un consulto psichiatrico effettuato dal dr. __________ (specialista

in psichiatria a psicoterapia (docc. 43-45 incarto AI) e confluita nel rapporto

peritale del 22 febbraio 2018 (doc. 50 incarto AI). Il citato psichiatra, dopo

aver visitato personalmente l’assicurato il 17 ed il 31 gennaio 2018, esperiti

l’anamnesi e l’esame psichico, ha concluso che in quel momento l’assicurato non

presentava alcuna affezione psichiatrica, rilevando che “l’impatto delle due

aggressioni subite nel 2015 e nel 2016, pur non avendolo apparentemente

destabilizzato emotivamente, lo ha lasciato però certamente alquanto

amareggiato e scosso […]” (doc. 50, pag. 150-157 incarto AI). Le

conclusioni del dr. __________ sono state vagliate e fatte proprie dai periti

del __________ (doc. 50, pagg. 135, 136, 138, 139 e 145 incarto AI). Anche

l’assicurato condivideva tali conclusioni (doc. 50, pagg. 139 e 152 incarto AI:

“L’A. nega di accusare dei disturbi a carico della sfera psicologica e

mentale”). Il rapporto peritale è stato inoltre fatto proprio dal medico

SMR (doc. 51 incarto AI).

Con decisione del 14 novembre

2018 l’Autorità Regionale di Protezione ha ordinato l’allestimento di una

perizia psichiatrica per il tramite del Servizio __________ di __________ “atta

a determinare il disturbo di cui [l’assicurato curatelato, n.d.r.]

soffre e a stabilire quali eventuali misure di cura medica e di sostegno

psicoterapeutici e sociali attivare” (CDP 9.2019.213 del 15 luglio 2020,

doc. 136, pag. 688 incarto AI).

Dopo aver visionato la

documentazione medica agli atti (doc. 142, pagg. 727, 730 e 734 incarto AI),

effettuato tre colloqui medico-psichiatrici (il 6, 7 e 14 dicembre 2018, doc.

142, pag. 724 incarto AI) presso il reparto protetto dove l’assicurato era

ricoverato in modalità coatta (doc. 142, pag. 729 incarto AI), svolti i test

psicometrici il 19 dicembre 2018 per il tramite le psicologhe coadiuvanti (doc.

142, pagg. 736-744 incarto AI), l’anamnesi durante la quale l’assicurato ha nuovamente

negato precedenti affezioni psichiatriche (doc. 142, pag. 728 incarto AI), i

periti psichiatri dr. __________ e dr.ssa __________ hanno formulato la

diagnosi di “Sindrome delirante, sottotipo querulomane F 22.0” a far

tempo da dicembre 2018 (doc. 142, pag. 744 incarto AI), osservando come la

patologia si sia sviluppata nel tempo partendo da una personalità di tipo

narcisistico-paranoidea (doc. 142, pagg. 733, 734 e 744 incarto AI), rilevando

altresì come l’assicurato non ha mai assunto terapie psicofarmacologiche (doc.

142, pag. 747 incarto AI).

Nel suo scritto del 9 febbraio

2022 indirizzato all’Istituto delle assicurazioni sociali il curante dr. __________

(specialista in medicina interna) ha osservato che:

“Dalla precedente perizia

effettuata dal […] __________ non emergono alcune problematiche ma che

sembrano essere divenute fonte di aggravamento dello stato di benessere

psicofisico:

1. Il

Dott. __________ non aveva rilevato delle problematiche particolari come

indicato nella perizia del 31 gennaio 2018 […]. Nella perizia

psichiatrica del 21 febbraio 2019 dell’__________ viene invece indicato

“Sindrome delirante sottotipo querulomane F 22” senza indicazione dettagliata

delle limitazioni personali e del grado percentuale di invalidità che ne deriva

[…]” (sottolineatura del redattore).

Tutto bene considerato, il

rapporto peritale del 21 febbraio 2019 non può essere considerato un nuovo

mezzo di prova ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 LPGA. Infatti, i periti psichiatri

non hanno asserito che l’affezione psichiatrica formulata nel dicembre del 2018,

fosse antecedente alle visite peritali, anzi: essi hanno dichiarato che essa è

la conseguenza dello sviluppo nel tempo di una personalità patologica di tipo

narcisistico-paranoidea ed anche il curante si è limitato ad osservare un “aggravamento

dello stato di benessere psicofisico”, senza contestare quanto accertato

dal dr. __________ nell’ambito della prima domanda di prestazioni. Ne consegue

che il rapporto peritale del dr. __________ e della dr.ssa __________ non

assurge a nuovo elemento in grado di sconfessare quanto accertato dal dr. __________

e, quindi, di dimostrare che la (prima) decisione resa dall’Ufficio AI era

oggettivamente viziata poiché fondata su una valutazione medica errata. Già per

questo motivo la revisione processuale è fuori discussione.

Inoltre, dagli atti all’inserto

risulta che l’assicurato era venuto a conoscenza del surriferito rapporto

psichiatrico al più tardi il 6 gennaio 2020, ossia quando ha presentato “ricorso

alle decisioni 32.2018.188 e 43.2019.2 del Tribunale Cantonale delle

assicurazioni” al Tribunale federale (doc. 118, pag. 570 in fine). Ammesso

e non concesso che il “sollecito evasione compiego documentazione sanitaria

utile per la revisione inerente all’aggravio dello stato di salute […]”

dell’8 giugno 2022 (doc. 148 incarto AI) fosse da interpretare quale domanda di

revisione processuale ex art. 53 cpv. 1 LPGA, il termine di perenzione di

novanta giorni dalla conoscenza del rapporto peritale del 21 febbraio 2019 era

già ampiamente decorso, circostanza, anche questa, che conformemente alla

surriferita giurisprudenza preclude una revisione processuale.

Visto quanto precede, i

presupposti per una revisione processuale non sono in concreto adempiuti.

2.6.3.2. Per quanto concerne la

riconsiderazione ex art. 53 cpv. 2 LPGA, essa è prerogativa esclusiva

dell’amministrazione, come rettamente rilevato dall’Ufficio AI (XII, pag. 5;

doc. 178 incarto AI): né l’assicurato, né l’autorità giudiziaria (ma tutt’al

più l’UFAS, STF 9C_505/2007 del 7 maggio 2008 consid. 2.3.) possono imporre una

riconsiderazione di una decisione cresciuta in giudicato formale (DTF 133 V 50

consid. 4.1. con riferimenti; Flückiger, op. cit., n. 2, 55, 56, 60 e

segg. e 91-92 ad art. 53 LPGA; CIRAI, cifra 6104). Inoltre, una decisione

cresciuta in giudicato materiale, ossia la decisione amministrativa valutata

sotto il profilo materiale dall’autorità giudiziaria, non può formare oggetto

di una riconsiderazione (STF 9C_483/2022 del 28 agosto 2023; DTF 138 V 147

consid. 2.1.; Flückiger, op. cit., n. 77 ad art. 53 LPGA; Forster,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ATSG, in: RBS 2021, pag. 496 e seg.).

Infine, la decisione dell’amministrazione di non entrata in materia su una

richiesta di riconsiderazione può essere comunicata per iscritto, senza ulteriori

vincoli di forma, non potendo essere impugnata (Flückiger, op. cit., n. 91 ad

art. 54 LPGA).

In

concreto, la decisione del 9 maggio 2018 è cresciuta in giudicato formale (cfr.

supra consid. 1.1.), ragione per cui la decisione – comunicata all’assicurato

in forma scritta (doc. 171, pag. 992 incarto AI) – dell’Ufficio AI di non

procedere ad una riconsiderazione della decisione in parola risulta conforme ai

surriferiti dettami giurisprudenziali e dottrinali.

Pertanto,

l’agire dell’amministrazione è corretto.

2.7. Come accennato (cfr. supra consid.

1.3. e 2.6.1.), il ricorrente contesta l’ammontare della rendita, sostenendo

che devono essere computati anche i periodi durante i quali egli ha lavorato in

Svizzera e all’estero come ricercatore (tramite borse di studio) e nell’ambito

di un perfezionamento/riqualifica professionale durante il quale era a

beneficio di prestazioni LADI, circostanze che comporterebbero l’applicazione

di una scala di rendite superiore a quella applicata (37).

2.7.1. Secondo l’art. 36 cpv. 1 LAI hanno

diritto ad una rendita ordinaria gli assicurati che, all’insorgere

dell’invalidità hanno pagato i contributi per almeno tre anni.

Il cpv. 2 prevede che le

disposizioni della LAVS si applicano per analogia al calcolo delle rendite

ordinarie e che il Consiglio federale può emanare prescrizioni completive.

Le rendite sono determinate sulla

base del periodo di contribuzione e del reddito annuo medio.

2.7.2. Periodo di contribuzione/scala di

rendita

Secondo l’art. 29 cpv. 2 LAVS, le

rendite ordinarie sono assegnate in forma di

Considerandi

a) rendite complete

agli assicurati che hanno un periodo di contributo completo;

b) rendite parziali

agli assicurati che hanno un periodo di contributo incompleto.

Il calcolo della rendita è

determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa

nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio

successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31

dicembre che precede l’insorgere dell'evento assicurato (art. 29bis

cpv. 1 LAVS).

A seconda che l'assicurato abbia

pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo periodo di

contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad una

rendita completa o parziale (art. 29 cpv. 2 lett. a. e b. LAVS), vale a dire ad

una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di una

scala inferiore (rendita parziale; art. 52 OAVS e 32 OAI).

I periodi di contribuzione tra il

31.

dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato e il sorgere del

diritto alla rendita possono essere computati per colmare lacune di

contribuzione. I redditi provenienti da un'attività lucrativa realizzati

durante questo periodo non sono tuttavia presi in considerazione per il calcolo

della rendita (art. 52c OAVS).

Il periodo di contribuzione

è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione

degli assicurati della sua classe di età (art. 29ter cpv. 1 LAVS).

Secondo l’art. 29ter

cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali:

-

una persona ha pagato i contributi (lett. a.);

-

il suo coniuge, secondo l’art. 3 cpv. 3 LAVS, ha versato almeno il doppio del

contributo minimo (lett. b.);

- possono

essere computati accrediti per compiti educativi o d’assistenza (lett. c.).

Infine, secondo l’art. 50 OAVS,

si ha un anno intero di contribuzione quando una persona è stata assicurata

secondo gli articoli 1a o 2 LAVS durante più di undici mesi in totale e

se, durante detto periodo, essa ha versato il contributo minimo o se presenta

periodi di contribuzione secondo l’articolo 29ter cpv. 2 lettere b e

c LAVS.

2.7.3

Inoltre, la rendita è calcolata in

base al reddito annuo medio (RAM) dell'assicurato (art. 29quater

LAVS).

Esso si compone:

- dei redditi risultanti da

un’attività lucrativa (lett. a.);

- degli

accrediti per compiti educativi (lett. b.);

-

degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c.).

Il reddito annuo medio è

determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti

per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di

contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS). La somma dei redditi dell’attività

lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui all'art. 51bis

cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 LAVS). Tale fattore di rivalutazione è stabilito

dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di

calcolo esposte all’art. 51bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è

contenuto nelle tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite

dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio (art. 30 LAVS, art. 51bis OAVS)

e varia a seconda della prima registrazione sul conto individuale determinante

per la rendita.

Il reddito annuo determinante

(indicato sulla decisione) non corrisponde dunque necessariamente all'ultimo

reddito conseguito dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la

corrispondente rendita.

Sono presi in considerazione

unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui quali sono stati

versati i contributi (art. 29quinquies cpv. 1 LAVS).

I contributi delle persone che

non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e in

seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto dall’art. 5

cpv. 1; essi sono computati come reddito di un’attività lucrativa (art. 29quinquies

cpv. 2 LAVS).

Secondo l’art. 29quinquies

cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili

di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun coniuge se:

- entrambi

i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a.);

- una

persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia (lett. b.);

-

il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c.).

Tuttavia sottostanno alla

ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:

- tra

il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che

precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per

primo diritto alla rendita (art. 29quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e

-

i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all’AVS, con

riserva dell’art. 29bis cpv. 2 LAVS (art. 29quinquies

cpv. 4 lett. b LAVS).

Secondo l’art. 29sexies

cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi agli

assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato l’autorità parentale

su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi cfr. art. 52e ed f

OAVS).

Tuttavia nessun accredito è

attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è riconosciuto per l’anno

in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).

L’ammontare dell’accredito

corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima al

momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29sexies cpv. 2

LAVS).

L’accredito assegnato alle

persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è tuttavia ripartito per

metà tra i coniugi (art. 29sexies cpv. 3 LAVS).

Per gli

anni in cui il proprio coniuge non era assicurato presso l’assicurazione per la

vecchiaia e per i superstiti svizzera, al genitore assicurato è attribuito

l’accredito intero per compiti educativi (art. 52f cpv. 4 OAVS).

Se una persona è assicurata soltanto durante determinati

mesi, si addizionano questi mesi oltre l’anno civile. Un accredito per compiti

educativi è concesso per dodici mesi (art. 52f cpv. 4 OAVS).

2.7.4

In concreto, è incontestato che il

periodo contributivo completo per la classe d’età dell’assicurato (nato nel

1970) è di 28 anni (arrotondati, DTF 107 V 7 consid. 3a), corrispondente

all’intervallo dal 1. gennaio 1991 al 31 dicembre 2018 (cfr. supra consid. 2.7.2.).

L’assicurato, nato a __________ ed entrato in Svizzera con il matrimonio

durante il mese di febbraio 1996, presenta un periodo di contribuzione

complessivo (in Svizzera) di 23 anni e 1 mese, così composto:

-

contributi pagati come persona senza attività lucrativa da marzo a

dicembre 1996 per un totale di 10 mesi (doc. 11-2/7 incarto Cassa);

-

contributi pagati quale beneficiario d’indennità disoccupazione nel

2002, 2003, 2008 e 2009 per un totale di 4 anni (docc. 11-2/7, 11-4/7, 11-6/7 e

24-2/7 incarto Cassa);

-

periodi assicurati quali anni di matrimonio tramite la moglie (la quale

ha versato almeno il doppio del contributo minimo) per febbraio 1996, dal 1997

al 2001, dal 2004 al 2007 e dal 2010 al 2018 per un totale di 18 anni e 1 mese

(docc. 11-5/7 e 24-4/7 e seg. incarto Cassa);

-

computazione di 2 mesi tra il 31 dicembre precedente l’insorgere

dell’invalidità e la nascita del diritto alla rendita conformemente all’art.

52c OAVS (docc. 11-6/7, 24-6/7 e 32-2/3 incarto Cassa).

Ne consegue che l’insorgente non

presenta lacune contributive da quando è entrato in Svizzera (febbraio 1996) al

31.

dicembre 2018. Ciò significa che anche se egli avesse avuto altre attività

che non sono state tenute in considerazione, tale circostanza non

modificherebbe in ogni caso il periodo contributivo in Svizzera da considerare.

Siccome il periodo contributivo

completo per la sua classe d’età è di 28 anni e presentando l’insorgente un

periodo di contribuzione di 23 anni e 1 mese, egli ha diritto ad una rendita

parziale, ossia ad una rendita determinata sulla base di una scala di rendite

inferiore a quella massima (44).

A questo proposito, la Cassa ha

ritenuto che “Il rapporto tra gli anni contributivi effettivamente assolti e

quelli previsti dalla classe di età determina poi l’applicazione della scala

parziale 37”.

Da parte sua, il ricorrente censura

l’applicazione della scala di rendita 37, sostenendo che negli intervalli che

per la Cassa costituiscono periodi di lacuna contributiva (dal 1997 al 2001,

dal 2004 al 2007 e dal 2010 al 2018) egli fosse attivo in Italia ed in Svizzera

quale ricercatore tramite delle borse di studio, rispettivamente di aver svolto

una riqualifica professionale per la quale beneficiava di prestazioni LADI.

Ora, come illustrato dalla Cassa

(XII/1A) e come si desume dalla documentazione all’inserto (XII/2), i periodi

durante i quali il ricorrente ha beneficiato di indennità di disoccupazione

sono stati già considerati – nella misura di quattro anni – nel periodo

contributivo.

Riguardo agli eventuali periodi contributivi

in Italia, si rileva che i periodi assicurativi esteri non vanno considerati

nel calcolo di una rendita svizzera (cfr. ad esempio DTF 130 V 51; STCA

32.2022.55

del 10 ottobre 2022 consid. 2.7. con molteplici rinvii

giurisprudenziali).

Siccome l’insorgente non presenta

lacune contributive dal suo arrivo in Svizzera nel febbraio 1996 al 31 dicembre

2018, le borse di studio non possono influenzare il periodo di contribuzione.

A proposito delle borse di

studio, l’art. 6 cpv. 2 lett. g OAVS prevede che non sono considerate reddito

proveniente da un’attività lucrativa le prestazioni per la formazione e il

perfezionamento; se versate dal datore di lavoro, sono tuttavia escluse dal

reddito da attività lucrativa soltanto se la formazione o il perfezionamento

sono strettamente legati all’attività professionale del beneficiario. Le borse

di studio e simili prestazioni non sono assoggettate all’AVS se,

cumulativamente, non sono riconducibili ad un rapporto di lavoro e l’elargitore

non può influenzare il risultato lavorativo. Il citato disposto non permette di

differenziare tra prestazioni elargite per un perfezionamento professionale e

quelle elargite per la ricerca scientifica (DTF 133 V 297 consid. 2.; Kieser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, in: RBS 2020, pag. 138 con rinvii

giurisprudenziali).

In concreto dagli atti

all’inserto, e meglio dallo scritto del 3 febbraio 2023 dell’avv. RA 1 alla

Cassa, emerge che le borse di studio, per ammissione dell’assicurato medesimo,

sono state elargite a fondo perso e non da datori di lavoro: “Il sig. RI 1

nei periodi 1997-2001, 2004-2007 e 2010-2018 è sempre rimasto domiciliato in

Svizzera e non ha svolto attività lucrative all’estero alle dipendenze di un

datore di lavoro estero. Ciò non di meno, va precisato che il sig. RI 1 in

alcuni dei lassi di tempo da voi indicati ha svolto attività quale ricercatore

all’estero (Italia) senza percepire uno stipendio dagli istituti esteri,

ricevendo però dei contributi/indennità tramite delle borse di studio.

[…]” (doc. 22-1/9 incarto Cassa, sottolineature del redattore).

Ne consegue che, conformemente

all’art. 6 cpv. 2 lett. g OAVS e alla surriferita giurisprudenza, le borse di

studio di cui l’insorgente ha asseritamente beneficiato non sono in concreto

assoggettate all’AVS, ragione per cui esse non influenzano neppure il calcolo

dell’importo del reddito annuo medio.

Visto quanto precede, questa

Corte non ravvisa alcun motivo per scostarsi dalla scala di rendita 37

applicata, correttamente (cfr. Tabelle delle rendite 2023, edite dall’UFAS,

valide dal 1. gennaio 2023, pagg. 8 e 12, reperibili in tedesco ed in francese

su www.sozialversicherungen.admin.ch/de/f/5622), dalla Cassa.

Siccome la contestazione

dell’ammontare nominale della rendita AI si basava esclusivamente sulla

contestata applicazione della scala di rendita 37, quanto segue è a puro titolo

abbondanziale.

Il TCA può far propria

l’esaustiva e corretta presa di posizione della Cassa allegata alla risposta di

causa:

" [Per

quanto attiene al reddito annuo medio, n.d.r.] La Somma dei redditi,

estrapolata dal conto individuale […], ammonta a fr. 56'050. Questo importo va

rivalutato in funzione dell’indice previsto per l’adeguamento delle rendite

all’evoluzione dei prezzi e dei salari di cui all’art. 33ter LAVS

(art. 30 cpv. 1 LAVS) e diviso per gli anni di contribuzione. Il fattore di

rivalutazione è stabilito dall’[…] UFAS secondo le modalità di calcolo

contenute nell’art. 51bis OAVS e varia a seconda della prima

registrazione sul conto individuale determinante per la rendita. Nel presente

caso, la prima registrazione determinante […] è avvenuta nel 1996 e il fattore

di rivalutazione risulta essere così 1.000.

L’importo rivalutato va poi diviso per il periodo effettivo di

contribuzione [22 anni e 11 mesi, n.d.r.].

Non avendo avuto figli […] non sono stati computati accrediti per

compiti educativi.

Il reddito annuo medio […] della rendita […] corrisponde […] a fr.

2'844.00 (56'050.00 x 1.000 : 22 anni e 11 mesi = 2'446.00, arrotondato

all’importo immediatamente superiore secondo le tabelle UFAS). A seguito

dell’adeguamento all’evoluzione dei prezzi e dei salari, dal 1. gennaio 2023 […]

è stato rivalutato a fr. 2'940.00.

Tenuto conto di un reddito annuo medio di fr. 2'940.00 […], nonché

di una scala di rendita 37, con l’ausilio delle tabelle UFAS, l’assicurato è

stato posto al diritto di una rendita intera pari a fr. 1'030.00 mensili

(stato 2023). In conclusione, gli importi assegnati con le contestate decisioni

risultano così corretti.” (XII/1A, sottolineatura del redattore)

La decisione impugnata va di

conseguenza confermata.

2.8

Come accennato (cfr. supra consid.

1.8

), il ricorrente ha richiesto l’assunzione di diversi mezzi di prova.

Siccome

i fatti alla base della presente vertenza sono stati sufficientemente provati

tramite la documentazione prodotta dalle parti, il TCA rinuncia all’assunzione

di ulteriori mezzi di prova.

Infatti, da una parte l’incarto

AI è stato prodotto dall’amministrazione in questa sede e, dall’altra, il

ricorrente non ha neppure illustrato i motivi per giustificare il richiamo di

tutte le sue pregresse vertenze giudiziarie ed amministrative, disattendendo

manifestamente il dovere di collaborazione delle parti (cfr. supra consid. 2.6.2.).

Inoltre, si rileva che nell’incarto AI sono già presenti le “procedure

giudiziarie relative al sig. RI 1 relative alle pregresse contestazioni di

decisioni dell’Ufficio AI sempre con riguardo alle richieste di concessione di

una rendita AI”.

Va qui rammentato che,

conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare

d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle

prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (STF 9C_96/2022 dell’8 agosto 2022,

consid. 7; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del

31.

maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF

9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno

2017.

consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF

9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9),

senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito

dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e

sentenza ivi citata).

2.9

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile

in concreto (disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli

art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio

2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta

a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito del ricorso, le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico del

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di procedura di fr. 500

sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta

invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma

del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata

la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti