32.2023.32
Ricorso (respinto) contro decisione UAI conferente ¼ di rendita. Trattati momento nascita diritto rendita (domanda tardiva), revisione processuale e riconsiderazione, periodo contributivo, scala rendita applicabile, ammontare nominale rendita. Borse di studio non sono, di principio, assoggettate AVS
6 novembre 2023Italiano53 min
apprezzamento giuridico corretto a favore o a sfavore del richiedente (DTF 144 V
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2023.32
jv/gm
Lugano
6 novembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Jerry Vadakkumcherry,
vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 marzo 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 15 febbraio 2023 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1970, il 17/18
maggio 2017 ha presentato una prima domanda di prestazioni AI adducendo
un’incapacità lavorativa totale dal 18 febbraio 2013 al 31 luglio 2015 e quale
danno alla salute “contusioni da aggressione” dal 18 febbraio 2015 (docc.
2, 4-6 e 8 incarto AI).
Terminata l’istruttoria, l’Ufficio
AI ha emanato la decisione di rifiuto di prestazioni del 9 maggio 2018 (doc. 75
e 80 incarto AI), debitamente preavvisata (docc. 56 e 76 incarto AI), a fronte
di un’incapacità lavorativa del 100% in ogni attività dal 18 febbraio al 31
maggio 2015 e del 20% dal 1. giugno 2015 e continua, con medesimi gradi
d’invalidità.
Questa decisione è cresciuta in
giudicato (cfr. STCA 32.2018.133 del 15 novembre 2018 e STF 9C_887/2018 del 25
aprile 2019).
1.2. Il 10/11 febbraio 2022 l’assicurato
ha presentato una seconda domanda di prestazioni AI adducendo un “danno
all’apparato uditivo, danno all’apparato dentario-maxillo facciale,
compromissione dell’equilibrio lombare e cervicale (discopatie e protrusioni),
limitazione dei movimenti articolari, disbiosi intestinale, danno psicosomatico”
(doc. 134 incarto AI).
Con progetto di decisione del 23
marzo 2022 l’Ufficio AI ha prospettato la non entrata in materia, non avendo
riscontrato delle modifiche rilevanti riguardo allo stato valetudinario e/o
professionale dell’assicurato (doc. 139 incarto AI).
A fronte della refertazione
medica prodotta con le osservazioni al progetto (docc. 142 e 144 incarto AI) e
su indicazione del medico SMR che ha ritenuto importante la diagnosi di “Sindrome
Delirante, sottotipo querulomane” per l’accertamento della capacità
lavorativa residua (doc. 144, pag. 790 e doc. 146 incarto AI), l’Ufficio AI ha
ritenuto giustificata l’entrata in materia, annullando il preavviso del 23
marzo 2023 (doc. 150 incarto AI).
Basandosi sulla refertazione
medica agli atti, il medico SMR ha allestito il rapporto finale del 26 luglio
2022 (doc. 162 incarto AI).
Poste le seguenti
diagnosi:
" 2.1
Diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa (CL)
Codice infermità: 738 Codice danno funzionale: 10
-
Sindrome del dolore cronico
-
Sindrome lombare cronica su protrusione discale circonferenziale L4L5,
osteocondrosi piatti somatici L5S1, assenza di radicolopatie
-
Cronici dolori ATM con ridotta mobilità condilare a dx
-
Sindrome cervico-brachiale bilaterale su:
C3/C4 barra disco-osteofitosica
posteriore intraforaminale sx con riduzione dello spazio intersomatico e
conflitto con la radice C4 e C5/C6 barra disco-osteoforaminale dx che riduce
l’ampiezza del forame di coniugazione e determina conflitto con la radice C6
-
Deficit acustici ed acufeni persistenti
-
Sindrome delirante”
e
rilevati i limiti funzionali, il medico SMR ha osservato la “Non caricabilità
psicofisica in ogni attività lucrativa oggettivata dal momento delle visite
peritali __________ in dicembre 2018”, accertando i seguenti periodi
d’incapacità lavorativa:
% IL
in attività abituale*
% IL
in attività adeguata*
Periodi
100
100
18.02.2015-31.05.2015
20
20
01.06.2015-30.11.2018
100
100
01.12.2018-continua
* riduzione del rendimento, prognosi stazionaria.
1.3. Con progetto di decisione del 28
luglio 2022 l’Ufficio AI ha prospettato all’assicurato il diritto ad un quarto
di rendita (grado d’invalidità del 40%) dal 1. febbraio 2019 (inizio
dell’incapacità lavorativa almeno del 40% in media, art. 28 cpv. 1 lett. b LAI)
e ad una rendita intera (grado d’invalidità del 100%) dal 1. maggio 2019 (art.
88a cpv. 2 OAI) con versamento dal 1. agosto 2022, trattandosi di una domanda
tardiva ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 LAI. L’amministrazione ha ritenuto che
l’incapacità lavorativa corrispondeva alla perdita di guadagno, comunicando
all’assicurato che l’importo nominale della rendita sarebbe stato fissato
successivamente dalla Cassa __________ (di seguito: Cassa) e incluso nella
decisione formale (doc. 165 incarto AI).
Con osservazioni del 22 agosto e
del 22 settembre 2022 l’assicurato ha contestato il preavviso, producendo nuova
refertazione medica (docc. 166 e 169 incarto AI).
Con decisione del 15 febbraio
2023 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso, evidenziando come la nuova
documentazione medica non era idonea ad inficiare le conclusioni del SMR e che
alla luce della decisione del 9 maggio 2018 cresciuta in giudicato non fosse
neppure possibile una “anticipazione dell’inabilità lavorativa”, come
preteso dall’assicurato. L’ammontare della rendita è stato calcolato dalla
Cassa in mensili fr. 1'030 (docc. 175 e 176 incarto AI).
1.4. L’assicurato ha interposto ricorso
contro la decisione del 15 febbraio 2023 (I).
1.5. Su richiesta del TCA (II e IV), il
curatore dell’insorgente, avv. RA 1, ha parzialmente ratificato il gravame,
postulando che:
-
“la decisione 15 febbraio 2022 relativamente al riconoscimento di
principio di una rendita intera AI […] è cresciuta in giudicato e quindi
definitiva”;
-
“la decisione 15 febbraio 2022 […] è annullata limitatamente alla
calcolazione della rendita intera AI mensile (CHF 1'030.00) e al periodo per il
quale viene riconosciuta (a far tempo dal 1.8.2022)” e che
-
“l’intero incarto viene ritornato all’ufficio AI per una nuova
decisione, nel senso che […] viene riconosciuta una rendita intera […]
di almeno CHF 2'450.00 CHF […] a far tempo dal mese in cui è stata
presentata la richiesta di una rendita AI terminata poi con la decisione del 9
maggio 2018” (VII).
Egli censura il fatto che nel
determinare il periodo di contribuzione e, quindi, la scala di rendita
applicabile l’amministrazione “non ha tenuto in […] considerazione
le attività svolte […] nei periodi indicati dall’Ufficio AI
(dal 1997 al 2001, dal 2004 al 2007 e dal 2010 al 2018) come oggetto di
lacune contributive. Non risulta infatti che l’ufficio AI abbia
considerato le attività svolte dal sig. RI 1 sia all’estero sia in Svizzera
quale ricercatore (tramite delle borse di studio) rispettivamente quale
perfezionamento/riqualifica professionale (periodo nel quale […]
era al beneficio di prestazioni LADI). Vi è quindi un
accertamento errato/inesatto di fatti determinanti per il calcolo della rendita
AI. L’assegnazione alla scala 37 è quindi erronea. La scala […] è
sicuramente superiore, forsanche massimale. Con tutto quello che ne consegue
per la fissazione del reddito annuo medio determinante (ritenuto in CHF
2'940.00) e dell’ammontare della rendita mensile completa AI, quindi ben
superiore ai CHF 1'030.00 […].
A proposito dell’inizio del
diritto alla rendita, l’insorgente sostiene che “visto l’istoriato
medico/sanitario del sig. RI 1, appare alquanto verosimile che tali
problematiche di natura psichiatrica fossero già presenti al momento della
presentazione della domanda AI sfociata con la citata decisione del 9.5.2018”,
censurando l’(in)agire dell’Ufficio AI che ha escluso la riconsiderazione della
prima decisione senza fornirne i motivi, ciò che costituirebbe una violazione
del diritto di essere sentiti (VII).
1.6. Con la risposta di causa l’Ufficio
AI ha confermato la correttezza dell’ammontare della rendita mensile, allegando
la presa di posizione della Cassa ed il relativo incarto (in seguito: incarto
Cassa). Riguardo all’insorgenza del diritto alla rendita e al suo versamento, l’Ufficio
AI ha ribadito che la (seconda) domanda di prestazioni, presentata nel febbraio
2022, era tardiva, ragione per cui conformemente all’art. 29 cpv. 1 LAI il
diritto alla rendita come pure il versamento della stessa è nato il 1. agosto
2022.
Inoltre, l’amministrazione ha
evidenziato come la facoltà di tornare su decisioni passate in giudicato sia
sua stretta prerogativa e che né l’assicurato, né il giudice delle
assicurazioni sociali possono obbligarla ad agire in tal senso.
In ragione di quanto esposto, ha
quindi formulato la conferma della decisione impugnata e, di riflesso, la
reiezione dell’impugnativa (XII+1/2).
1.7. Il ricorrente ha presentato le
osservazioni del 21 giugno 2023 (XIV +1/11), ritornategli in quanto non
presentate, rispettivamente ratificate dal curatore (XV).
1.8. Con scritto del 28 giugno 2023 il
curatore ha chiesto il richiamo dell’incarto AI e “delle procedure
giudiziarie relative al […] RI 1 relativamente alle pregresse
contestazioni di decisioni dell’Ufficio AI sempre con riguardo alle richieste
di concessione di una rendita AI” (XVI+1).
considerato in diritto
2.1. Nel caso concreto sono litigiose
tre questioni: sapere se, a giusta ragione o meno l’Ufficio AI ha ritenuto il
diritto alla rendita insorto il 1. agosto 2022 (cfr. infra consid. 2.1. in fine
e 2.6.1.), se la decisione dell’amministrazione di non procedere ad una
riconsiderazione è conforme al diritto (cfr. infra consid. 2.6.3.-2.6.3.2.) e
se il calcolo dell’ammontare nominale della rendita operato
dall’amministrazione è corretto (cfr. infra consid. 2.7.-2.7.4.).
Va anzitutto rilevato che il 1.
gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata
in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore
sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021
705).
La
Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione invalidità
(CIRAI), valida dal 1. gennaio 2022 (stato al 1. luglio 2023), prevede alla
cifra 9101 che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è
emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di
questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore
in vigore fino al 31 dicembre 2021”.
Le
cifre 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della
riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI),
edita dall’UFAS, valida dal 1. gennaio 2022 (stato al 1. gennaio 2022) prevedono
che:
" Conformemente
alle DT LAI, le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui
diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31
dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv.
1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono
necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1
LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima
nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è insorta
prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le
rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente
conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.
Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022
valgono le regole seguenti:
in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla
rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:
- prima
fissazione della rendita → DR in vigore fino al 31 dicembre
2021,
- modifica del
grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre
2031 → C DT US AI;
in caso di nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv.
1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:
- prima fissazione della rendita → DR in vigore
dal 1° gennaio 2022.”
Secondo
le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di
rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti
al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e
ciò anche se la decisione è stata resa nel 2022. Per contro, se l’eventuale
diritto ad una rendita è nato il 1. gennaio 2022 o successivamente, torna applicabile
il diritto attualmente in vigore.
In concreto, al momento della
presentazione della (seconda) domanda (cfr. supra consid. 1.2.) l’assicurato
non beneficiava di una rendita AI (cfr. supra consid. 1.1.). La domanda di
prestazioni è stata presentata nel febbraio 2022 a fronte di un grado
d’invalidità del 100% dal 1. dicembre 2018 (cfr. supra consid. 1.3.), ragione
per cui la domanda era tardiva ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 LAI. Ne consegue
che il diritto alla rendita d’invalidità è nato al più presto il 1. agosto 2022
(per il calcolo del termine di carenza di sei mesi vedasi STF 8C_38/2017 del 10
marzo 2018 consid. 3.2.2., 8C_544/2016 e 8C_568/2016 del 28 novembre 2016, STCA
32.2022.80 del 7 febbraio 2023 consid. 2.2.; CIRAI, cifra 2223) con versamento
da tale data (art. 29 cpv. 3 LAI; Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Bundesgesetz über die Invalidenversicherung IVG, in: RBS
2023, n. 18 ad art. 29 LAI).
È dunque a giusta ragione che
l’Ufficio AI ha fissato la decorrenza della rendita a far tempo dal 1. agosto
2022 e non – come auspicato dal ricorrente (cfr. supra consid. 1.3. e 1.5.) – prima
(cfr. infra consid. 2.3. e 2.6.2.).
Visto quanto precede, nel caso
concreto è applicabile il diritto in vigore dal 1. gennaio 2022.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in
relazione con gli artt. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità
al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno
alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo questa
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité,
in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale
Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6
LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita
all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità
di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione,
provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo
aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità secondo l'art.
4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è dunque di carattere giuridico economico e non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
Con il
nuovo art. 28b LAI il legislatore ha introdotto un sistema di rendite
(relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: gli
assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%
(cpv. 3) e ad un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40% (cpv. 4),
mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, l'importo della
rendita viene computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità supplementare
(cpv. 4); se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota
percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo
la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
2.3. L’art. 29 cpv. 1 LAI stabilische
che il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui
l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art.
29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei
18 anni.
Il termine di carenza di sei mesi
configura un presupposto formale che non va confuso con l’anno d’attesa ex art.
28 cpv. 1 lett. b LAI, quest’ultimo essendo un presupposto materiale (STF
8C_544/2016 del 28 novembre 2016 consid. 4.1. con rinvii giurisprudenziali). L’Ufficio
AI non è dunque tenuto a verificare il diritto alla rendita per il periodo
precedente alla domanda di prestazioni e per i sei mesi successivi (STF
9C_661/2017 del 19 gennaio 2018 consid. 5.1. con rinvio giurisprudenziale).
Se un assicurato si annuncia più
di sei mesi dopo l’inizio dell’incapacità lavorativa, rispettivamente
dell’inizio dell’anno d’attesa ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI, la domanda è
tardiva e l’assicurato perde il diritto alla rendita per ogni mese di ritardo (CIRAI,
cifra 2223 con esempio).
Il cpv. 2 dell’art. 29 LAI
prevede che fintanto che l’assicurato può pretendere un’indennità giornaliera
ai sensi dell’art. 22 LAI, il diritto alla rendita non nasce.
Il cpv. 3 dell’art. 29 LAI
sancisce che la rendita è versata dall’inizio del mese in cui nasce il diritto.
Infine, il cpv. 4 dell’art. 29
LAI prevede che le rendite corrispondenti a un grado d’invalidità inferiore al
50 percento sono versate solo agli assicurati che sono domiciliati e dimorano
abitualmente (art. 13 LPGA) in Svizzera. Questo presupposto deve essere
adempiuto anche dai congiunti per i quali è chiesta una prestazione.
(Su questi aspetti cfr. Gerber,
Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht IVG, 2022, n. 12-54 ad
art. 29 LAI; Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: RBS 2023, pagg. 395-402;
Valterio, Commentaire - Loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI), 2018, n.
1-13 ad art. 29 LAI)
2.4. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il Tribunale federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il
danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di
valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia
persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC
1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK
1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b;
Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Nella
DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un
disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno
duratura (sul tema cfr. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in
Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea
2008, pagg. 254-257).
Nella
STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte,
dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da
dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base
dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli
elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione
sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione
dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà
diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è
una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto
(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Nel
2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del
diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause
organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni
psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17
giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve
avvenire in una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre
valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona
interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione
del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse)
in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come
indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi,
l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche
gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo
e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona interessata
e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita
(lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta
l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14
dicembre 2017).
In due
sentenze del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF
ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi
persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della
persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare
applicazione per tutte le malattie psichiche.
Ciò significa,
in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il precedente
criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per
la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta (cfr.
comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Nelle
due sentenze appena citate il TF è giunto alla conclusione che la descritta
procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una
rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche
nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche
possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in
maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è
necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo
giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la
questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione
delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.
Nella
DTF 145 V 215 il TF ha infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza
primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea
di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.
Il Tribunale federale ha successivamente costantemente confermato la
giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e 143 V 418 (cfr. ad esempio STF
9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e 3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2
agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF 8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al
consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 al consid. 2.2; STCA 32.2018.12
del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).
2.5. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo
2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al
giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono
essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito
del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4,
pag. 261; 115 V 133 consid. 2., pag.
134; 114 V 310 consid. 3c, pag.
314; 105 V 156 consid. 1 pag.
158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle
indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano
concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo
contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
A
proposito del ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis
LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare
le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità
funzionale dell’assicurato – determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di
esercitare un’attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una
misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le
decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo e
senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per
gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti
sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche
conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità
funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara
separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla
base delle indicazioni del SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può
ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/2010
del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2., in SVR 2009
IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008). In effetti, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio
sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni
dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015
del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in particolare, alla DTF 139
V 225 e alla 135 V 465).
Va poi
evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di
trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola
fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a) cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc) e che il solo fatto che uno o più medici
curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in
discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre
nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010
del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi
menzionati).
Va
ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione
dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in
RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono
citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto
(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004
pubblicata in DTF 130 V 352).
2.6.
2.6.1. Nel caso concreto, in occasione
della seconda domanda di prestazioni presentata nel febbraio 2022 (cfr. supra
consid. 1.2.), il medico SMR ha accertato un’incapacità lavorativa completa dell’assicurato
in ogni attività a far tempo dal dicembre 2018, ossia dalle visite
psichiatriche effettuate dal dr. __________ e dalla dr.ssa __________ (entrambi
specialisti in psichiatria e psicoterapia) dell’__________ (doc. 142, pag. 720
e segg.). Sulla scorta di tali accertamenti l’Ufficio AI ha stabilito un grado
d’invalidità del 40% dal 1. febbraio 2019 (inizio dell’incapacità lavorativa
media di almeno il 40%, determinata retrospettivamente come da tabella doc.
161, pag. 914 incarto AI) ed un grado d’invalidità del 100% dal 1. maggio 2019
(ossia tre mesi dopo il peggioramento dello stato valetudinario, art. 88a cpv.
2 OAI; per il calcolo dei mesi vedasi ad esempio la STF 9C_996/2010 del 5
maggio 2011 consid. 8.). Trattandosi, di una domanda tardiva (cfr. supra
consid. 2.1. e 2.3.), il diritto alla rendita ed al suo versamento è nato il 1.
agosto 2022.
Il ricorrente contesta la
valutazione medica del SMR, ritenendo “alquanto verosimile” che le
affezioni psichiatriche fossero presenti già al momento della presentazione
della prima domanda di rendita, ragione per cui il diritto alla rendita sarebbe
nato prima di quanto determinato dall’Ufficio AI.
Questo Tribunale, chiamato a
verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato accuratamente
vagliato dal medico SMR prima dell’emanazione della decisione impugnata, dopo
attenta analisi della documentazione medica agli atti, non ha motivo per
metterne in dubbio le conclusioni.
2.6.2. L’insorgente sostiene che “la
presenza delle problematiche di natura psichiatrica […] risalgono
[…] a pochi mesi dopo la prima decisione negativa (9.5.2018) […]. Visto
l’istoriato medico/sanitario […] appare alquanto verosimile che tali
problematiche fossero già presenti al momento della presentazione della domanda
AI sfociata con la citata decisione del 9.5.2018.” (I, pag. 4).
Va qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al
TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il
giudizio devono essere accertati d’ufficio dal giudice, dall’altra si rileva
che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata
dal dovere delle parti di collaborare all’istruzione della causa (DTF 122 V 157
consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di
collaborazione comprende in particolare l’obbligo delle parti di apportare –
ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo
alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti
rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V
261 consid. 3b con riferimento).
Nel caso concreto il ricorrente
si è limitato ad un rinvio generico alla documentazione agli atti e, quindi,
disattendendo il dovere di collaborazione, circostanza che comporta le
suevocate conseguenze.
Fatti
I certificati medici prodotti con
le osservazioni (non ratificate dal curatore) al progetto di decisione qui
impugnata (doc. 169 e allegati incarto AI) sono irrilevanti, giacché non vi
sono indicazioni sulla capacità lavorativa, né sulla durata della stessa.
Inoltre, il medico SMR ha già accertato un’incapacità lavorativa completa in
ogni attività dal 1. dicembre 2018.
Comunque anche se, per ipotesi di
lavoro, si volesse seguire la tesi del ricorrente, essa risulta in ultima
analisi irrilevante riguardo al diritto alla rendita: trattandosi di una
domanda tardiva ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 LAI, il diritto ad una rendita
sarebbe in casu nato al più presto il 1. agosto 2022 e non prima (cfr. supra
consid. 2.1. e 2.3.).
2.6.3. Sempre sostenendo che l’affezione
psichiatrica fosse presente già al momento della prima domanda di prestazioni,
il ricorrente chiede la riconsiderazione ex art. 53 cpv. 2 LPGA della decisione
del 9 maggio 2018 cresciuta in giudicato (cfr. supra consid. 1.1.), censurando
il fatto che l’Ufficio AI non gli abbia comunicato il motivo per cui non
intende procedere con una riconsiderazione, circostanza, quest’ultima, che
configurerebbe una violazione del diritto di essere sentiti (I, pag. 5).
2.6.3.1. Prima di valutare la fondatezza della
domanda di riconsiderazione, occorre verificare se in concreto vi sono gli
estremi per procedere ad una revisione processuale.
Giusta l’art. 53 cpv. 1 LPGA le
decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono
essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l’assicuratore scoprono
successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano
essere prodotti in precedenza.
La nozione di fatti o mezzi di
prova nuovi è valutata allo stesso modo sia che si tratti di una revisione
processuale di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), sia che si
tratti di revisione di una pronunzia cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di una
revisione di una decisione del Tribunale federale (art. 123 cpv. 2 lett. a LTF)
(STF 9C_457/2022 del 3 aprile 2023 consid. 3.1. e STF C 223/06 del 16 gennaio
2008 consid. 3.2.; Flückiger, BSK-ATSG, n. 21 ad art. 53 LPGA).
Un fatto è considerato nuovo se
si realizza allorquando nella procedura principale erano ancora ammissibili
delle allegazioni di fatto, ma esso non era noto al richiedente malgrado tutta
la sua diligenza: trattasi di pseudonova (STF 9C_21/2019 del 10 aprile 2019
consid. 3. e DTF 144 V 245 consid. 5.2.). Non è inoltre necessario che i nuovi
fatti fossero sconosciuti a tutte le parti: è sufficiente che il richiedente
non li conoscesse (STF 8C_658/2017 del 23 febbraio 2018 consid. 5.1.).
Un nuovo fatto è considerato
rilevante se è di natura tale da modificare la fattispecie alla base della
decisione contestata e a condurre ad un giudizio diverso in funzione di un
apprezzamento giuridico corretto a favore o a sfavore del richiedente (DTF 144 V
245 consid. 5.2.; STF 8C_720/2009 consid. 5.1. e seg.). Per contro, non sono
considerati nuovi i fatti che al momento della decisione sono stati trascurati
o che conducono semplicemente ad un nuovo apprezzamento di fatti conosciuti: è
infatti necessario che l’errato apprezzamento che ha condotto all’errata
decisione sia stato causato proprio dalla mancata conoscenza del fatto
(Flückiger, op. cit., n. 21 e 23 ad art. 53 LPGA con riferimenti).
Circa i nuovi mezzi di prova, il
Tribunale federale ha sancito che essi assurgono a motivo di revisione solo se
dimostrano in modo chiaro (ted. eindeutig oder mit überlegenen Gründen)
l’errore della precedente decisione (STF 8C_797/2011 del 15 febbraio 2012
consid. 5.2. con riferimenti). Decisivo è che il mezzo di prova non serva solo
ad un (diverso) apprezzamento della fattispecie ma alla sua ricostruzione (STF
197/2020 dell’11 maggio 2020 consid. 3.2.; STF 9C_682/2017 del 6 settembre 2018
consid. 4.3.1. con rinvii giurisprudenziali). Sono necessari nuovi elementi fattuali
in grado di dimostrare che la decisione resa era oggettivamente viziata. Una
prova è quindi considerata concludente se idonea a modificare la precedente
decisione (STF 9F_14/2010 del 16 marzo 2011 consid. 3.1.).
I mezzi di prova sono considerati
nuovi se al momento dell’emanazione della decisione da sottoporre a revisione
erano già esistenti ma chi li produce dimostra di non essere stato in grado di
invocarli in quella procedura pur esercitando tutta la sua diligenza (STFA H 223/06 del 17 gennaio 2008 consid. 4.1. con rinvii giurisprudenziali e
dottrinali). Nuovi sono anche i mezzi di prova (come ad esempio una perizia)
allestiti successivamente alla decisione di cui si chiede la revisione
(Flückiger, op. cit., n. 26 ad art. 53 LPGA).
Nel valutare se si è in presenza
di un nuovo mezzo di prova va applicato un rigore accresciuto, atteso che la
revisione, quale rimedio giuridico straordinario, non ha quale scopo quello di
colmare leggerezze procedurali successivamente all’emanazione della decisione di
cui si chiede la revisione (STF 8C_197/2013 del 28 maggio 2013 consid. 2.2. e
8C_523/2012 del 7 novembre 2012 consid. 3.3.1. con molteplici rinvii
giurisprudenziali).
La revisione processuale può
essere iniziata d’ufficio o su richiesta e l’assicuratore non dispone di un
margine d’apprezzamento, nel senso che esso deve procedere in tal senso non
appena viene a conoscenza di nuovi fatti rilevanti o di nuovi mezzi di prova, a
prescindere dal fatto che vi sia stata un’esplicita richiesta di revisione (Flückiger,
op. cit., n. 39 ad art. 53 LPGA con rinvii dottrinali; Kieser, Kommentar zum
Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG,
2020, n. 36 ad art. 53 LPGA).
Per costante giurisprudenza, i
fatti nuovi e nuovi mezzi di prova devono essere fatti valere, di principio,
entro novanta giorni dalla loro scoperta (termine relativo), rispettivamente
entro dieci anni dalla notifica della decisione (termine assoluto); trattasi di
termini di perenzione. Il termine di novanta giorni inizia a decorrere con la
conoscenza certa del fatto nuovo o del nuovo mezzo di prova secondo il
principio della buona fede ed è salvaguardato se il richiedente presenta una
richiesta di revisione processuale o se l’assicuratore emana una decisione
entro tale termine (nell’assicurazione invalidità è sufficiente il preavviso)
(STF 9C_457/2022 del 3 aprile 2023 consid. 3.2. e seg.; Forster, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrechts, in: RBS 2021, n. 14 e 16 ad
art. 53 LPGA; Flückiger, op. cit., n. 47-54 ad art. 53 LPGA; Kieser, op. cit.,
n. 39 ad art. 53 LPGA e Mächler, Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, n. 1 e seg. ad art. 67 PA).
Tornando al caso che ci occupa,
occorre verificare se la perizia psichiatrica del 21 dicembre 2019 (cfr. supra
consid. 2.6.1.) configura un nuovo mezzo di prova ai sensi dell’art. 53 cpv. 1
LPGA.
Si rileva innanzitutto che agli
atti non vi è alcuna documentazione attestante affezioni psichiatriche
antecedenti alla prima domanda di prestazioni. Accertato ciò, nell’ambito della
prima domanda di prestazioni (cfr. supra consid. 1.1.) l’assicurato è stato
sottoposto ad una perizia pluridisciplinare presso __________ di __________,
estesa ad un consulto psichiatrico effettuato dal dr. __________ (specialista
in psichiatria a psicoterapia (docc. 43-45 incarto AI) e confluita nel rapporto
peritale del 22 febbraio 2018 (doc. 50 incarto AI). Il citato psichiatra, dopo
aver visitato personalmente l’assicurato il 17 ed il 31 gennaio 2018, esperiti
l’anamnesi e l’esame psichico, ha concluso che in quel momento l’assicurato non
presentava alcuna affezione psichiatrica, rilevando che “l’impatto delle due
aggressioni subite nel 2015 e nel 2016, pur non avendolo apparentemente
destabilizzato emotivamente, lo ha lasciato però certamente alquanto
amareggiato e scosso […]” (doc. 50, pag. 150-157 incarto AI). Le
conclusioni del dr. __________ sono state vagliate e fatte proprie dai periti
del __________ (doc. 50, pagg. 135, 136, 138, 139 e 145 incarto AI). Anche
l’assicurato condivideva tali conclusioni (doc. 50, pagg. 139 e 152 incarto AI:
“L’A. nega di accusare dei disturbi a carico della sfera psicologica e
mentale”). Il rapporto peritale è stato inoltre fatto proprio dal medico
SMR (doc. 51 incarto AI).
Con decisione del 14 novembre
2018 l’Autorità Regionale di Protezione ha ordinato l’allestimento di una
perizia psichiatrica per il tramite del Servizio __________ di __________ “atta
a
determinare il disturbo di cui [l’assicurato curatelato, n.d.r.]
soffre e a stabilire quali eventuali misure di cura medica e di sostegno
psicoterapeutici e sociali attivare” (CDP 9.2019.213 del 15 luglio 2020,
doc. 136, pag. 688 incarto AI).
Dopo aver visionato la
documentazione medica agli atti (doc. 142, pagg. 727, 730 e 734 incarto AI),
effettuato tre colloqui medico-psichiatrici (il 6, 7 e 14 dicembre 2018, doc.
142, pag. 724 incarto AI) presso il reparto protetto dove l’assicurato era
ricoverato in modalità coatta (doc. 142, pag. 729 incarto AI), svolti i test
psicometrici il 19 dicembre 2018 per il tramite le psicologhe coadiuvanti (doc.
142, pagg. 736-744 incarto AI), l’anamnesi durante la quale l’assicurato ha nuovamente
negato precedenti affezioni psichiatriche (doc. 142, pag. 728 incarto AI), i
periti psichiatri dr. __________ e dr.ssa __________ hanno formulato la
diagnosi di “Sindrome delirante, sottotipo querulomane F 22.0” a far
tempo da dicembre 2018 (doc. 142, pag. 744 incarto AI), osservando come la
patologia si sia sviluppata nel tempo partendo da una personalità di tipo
narcisistico-paranoidea (doc. 142, pagg. 733, 734 e 744 incarto AI), rilevando
altresì come l’assicurato non ha mai assunto terapie psicofarmacologiche (doc.
142, pag. 747 incarto AI).
Nel suo scritto del 9 febbraio
2022 indirizzato all’Istituto delle assicurazioni sociali il curante dr. __________
(specialista in medicina interna) ha osservato che:
“Dalla precedente perizia
effettuata dal […] __________ non emergono alcune problematiche ma che
sembrano essere divenute fonte di aggravamento dello stato di benessere
psicofisico:
1. Il
Dott. __________ non aveva rilevato delle problematiche particolari come
indicato nella perizia del 31 gennaio 2018 […]. Nella perizia
psichiatrica del 21 febbraio 2019 dell’__________ viene invece indicato
“Sindrome delirante sottotipo querulomane F 22” senza indicazione dettagliata
delle limitazioni personali e del grado percentuale di invalidità che ne deriva
[…]” (sottolineatura del redattore).
Tutto bene considerato, il
rapporto peritale del 21 febbraio 2019 non può essere considerato un nuovo
mezzo di prova ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 LPGA. Infatti, i periti psichiatri
non hanno asserito che l’affezione psichiatrica formulata nel dicembre del 2018,
fosse antecedente alle visite peritali, anzi: essi hanno dichiarato che essa è
la conseguenza dello sviluppo nel tempo di una personalità patologica di tipo
narcisistico-paranoidea ed anche il curante si è limitato ad osservare un “aggravamento
dello stato di benessere psicofisico”, senza contestare quanto accertato
dal dr. __________ nell’ambito della prima domanda di prestazioni. Ne consegue
che il rapporto peritale del dr. __________ e della dr.ssa __________ non
assurge a nuovo elemento in grado di sconfessare quanto accertato dal dr. __________
e, quindi, di dimostrare che la (prima) decisione resa dall’Ufficio AI era
oggettivamente viziata poiché fondata su una valutazione medica errata. Già per
questo motivo la revisione processuale è fuori discussione.
Inoltre, dagli atti all’inserto
risulta che l’assicurato era venuto a conoscenza del surriferito rapporto
psichiatrico al più tardi il 6 gennaio 2020, ossia quando ha presentato “ricorso
alle decisioni 32.2018.188 e 43.2019.2 del Tribunale Cantonale delle
assicurazioni” al Tribunale federale (doc. 118, pag. 570 in fine). Ammesso
e non concesso che il “sollecito evasione compiego documentazione sanitaria
utile per la revisione inerente all’aggravio dello stato di salute […]”
dell’8 giugno 2022 (doc. 148 incarto AI) fosse da interpretare quale domanda di
revisione processuale ex art. 53 cpv. 1 LPGA, il termine di perenzione di
novanta giorni dalla conoscenza del rapporto peritale del 21 febbraio 2019 era
già ampiamente decorso, circostanza, anche questa, che conformemente alla
surriferita giurisprudenza preclude una revisione processuale.
Visto quanto precede, i
presupposti per una revisione processuale non sono in concreto adempiuti.
2.6.3.2. Per quanto concerne la
riconsiderazione ex art. 53 cpv. 2 LPGA, essa è prerogativa esclusiva
dell’amministrazione, come rettamente rilevato dall’Ufficio AI (XII, pag. 5;
doc. 178 incarto AI): né l’assicurato, né l’autorità giudiziaria (ma tutt’al
più l’UFAS, STF 9C_505/2007 del 7 maggio 2008 consid. 2.3.) possono imporre una
riconsiderazione di una decisione cresciuta in giudicato formale (DTF 133 V 50
consid. 4.1. con riferimenti; Flückiger, op. cit., n. 2, 55, 56, 60 e
segg. e 91-92 ad art. 53 LPGA; CIRAI, cifra 6104). Inoltre, una decisione
cresciuta in giudicato materiale, ossia la decisione amministrativa valutata
sotto il profilo materiale dall’autorità giudiziaria, non può formare oggetto
di una riconsiderazione (STF 9C_483/2022 del 28 agosto 2023; DTF 138 V 147
consid. 2.1.; Flückiger, op. cit., n. 77 ad art. 53 LPGA; Forster,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ATSG, in: RBS 2021, pag. 496 e seg.).
Infine, la decisione dell’amministrazione di non entrata in materia su una
richiesta di riconsiderazione può essere comunicata per iscritto, senza ulteriori
vincoli di forma, non potendo essere impugnata (Flückiger, op. cit., n. 91 ad
art. 54 LPGA).
In
concreto, la decisione del 9 maggio 2018 è cresciuta in giudicato formale (cfr.
supra consid. 1.1.), ragione per cui la decisione – comunicata all’assicurato
in forma scritta (doc. 171, pag. 992 incarto AI) – dell’Ufficio AI di non
procedere ad una riconsiderazione della decisione in parola risulta conforme ai
surriferiti dettami giurisprudenziali e dottrinali.
Pertanto,
l’agire dell’amministrazione è corretto.
2.7. Come accennato (cfr. supra consid.
1.3. e 2.6.1.), il ricorrente contesta l’ammontare della rendita, sostenendo
che devono essere computati anche i periodi durante i quali egli ha lavorato in
Svizzera e all’estero come ricercatore (tramite borse di studio) e nell’ambito
di un perfezionamento/riqualifica professionale durante il quale era a
beneficio di prestazioni LADI, circostanze che comporterebbero l’applicazione
di una scala di rendite superiore a quella applicata (37).
2.7.1. Secondo l’art. 36 cpv. 1 LAI hanno
diritto ad una rendita ordinaria gli assicurati che, all’insorgere
dell’invalidità hanno pagato i contributi per almeno tre anni.
Il cpv. 2 prevede che le
disposizioni della LAVS si applicano per analogia al calcolo delle rendite
ordinarie e che il Consiglio federale può emanare prescrizioni completive.
Le rendite sono determinate sulla
base del periodo di contribuzione e del reddito annuo medio.
2.7.2. Periodo di contribuzione/scala di
rendita
Secondo l’art. 29 cpv. 2 LAVS, le
rendite ordinarie sono assegnate in forma di
Considerandi
a) rendite complete
agli assicurati che hanno un periodo di contributo completo;
b) rendite parziali
agli assicurati che hanno un periodo di contributo incompleto.
Il calcolo della rendita è
determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa
nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio
successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31
dicembre che precede l’insorgere dell'evento assicurato (art. 29bis
cpv. 1 LAVS).
A seconda che l'assicurato abbia
pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo periodo di
contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad una
rendita completa o parziale (art. 29 cpv. 2 lett. a. e b. LAVS), vale a dire ad
una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di una
scala inferiore (rendita parziale; art. 52 OAVS e 32 OAI).
I periodi di contribuzione tra il
31.
dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato e il sorgere del
diritto alla rendita possono essere computati per colmare lacune di
contribuzione. I redditi provenienti da un'attività lucrativa realizzati
durante questo periodo non sono tuttavia presi in considerazione per il calcolo
della rendita (art. 52c OAVS).
Il periodo di contribuzione
è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione
degli assicurati della sua classe di età (art. 29ter cpv. 1 LAVS).
Secondo l’art. 29ter
cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali:
-
una persona ha pagato i contributi (lett. a.);
-
il suo coniuge, secondo l’art. 3 cpv. 3 LAVS, ha versato almeno il doppio del
contributo minimo (lett. b.);
- possono
essere computati accrediti per compiti educativi o d’assistenza (lett. c.).
Infine, secondo l’art. 50 OAVS,
si ha un anno intero di contribuzione quando una persona è stata assicurata
secondo gli articoli 1a
o 2 LAVS durante più di undici mesi in totale e
se, durante detto periodo, essa ha versato il contributo minimo o se presenta
periodi di contribuzione secondo l’articolo 29ter cpv. 2 lettere b e
c LAVS.
2.7.3
Inoltre, la rendita è calcolata in
base al reddito annuo medio (RAM) dell'assicurato (art. 29quater
LAVS).
Esso si compone:
- dei redditi risultanti da
un’attività lucrativa (lett. a.);
- degli
accrediti per compiti educativi (lett. b.);
-
degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c.).
Il reddito annuo medio è
determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti
per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di
contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS). La somma dei redditi dell’attività
lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui all'art. 51bis
cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 LAVS). Tale fattore di rivalutazione è stabilito
dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di
calcolo esposte all’art. 51bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è
contenuto nelle tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite
dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio (art. 30 LAVS, art. 51bis OAVS)
e varia a seconda della prima registrazione sul conto individuale determinante
per la rendita.
Il reddito annuo determinante
(indicato sulla decisione) non corrisponde dunque necessariamente all'ultimo
reddito conseguito dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la
corrispondente rendita.
Sono presi in considerazione
unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui quali sono stati
versati i contributi (art. 29quinquies cpv. 1 LAVS).
I contributi delle persone che
non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e in
seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto dall’art. 5
cpv. 1; essi sono computati come reddito di un’attività lucrativa (art. 29quinquies
cpv. 2 LAVS).
Secondo l’art. 29quinquies
cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili
di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun coniuge se:
- entrambi
i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a.);
- una
persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia (lett. b.);
-
il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c.).
Tuttavia sottostanno alla
ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:
- tra
il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che
precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per
primo diritto alla rendita (art. 29quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e
-
i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all’AVS, con
riserva dell’art. 29bis cpv. 2 LAVS (art. 29quinquies
cpv. 4 lett. b LAVS).
Secondo l’art. 29sexies
cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi agli
assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato l’autorità parentale
su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi cfr. art. 52e ed f
OAVS).
Tuttavia nessun accredito è
attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è riconosciuto per l’anno
in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).
L’ammontare dell’accredito
corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima al
momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29sexies cpv. 2
LAVS).
L’accredito assegnato alle
persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è tuttavia ripartito per
metà tra i coniugi (art. 29sexies cpv. 3 LAVS).
Per gli
anni in cui il proprio coniuge non era assicurato presso l’assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti svizzera, al genitore assicurato è attribuito
l’accredito intero per compiti educativi (art. 52f cpv. 4 OAVS).
Se una persona è assicurata soltanto durante determinati
mesi, si addizionano questi mesi oltre l’anno civile. Un accredito per compiti
educativi è concesso per dodici mesi (art. 52f cpv. 4 OAVS).
2.7.4
In concreto, è incontestato che il
periodo contributivo completo per la classe d’età dell’assicurato (nato nel
1970) è di 28 anni (arrotondati, DTF 107 V 7 consid. 3a), corrispondente
all’intervallo dal 1. gennaio 1991 al 31 dicembre 2018 (cfr. supra consid. 2.7.2.).
L’assicurato, nato a __________ ed entrato in Svizzera con il matrimonio
durante il mese di febbraio 1996, presenta un periodo di contribuzione
complessivo (in Svizzera) di 23 anni e 1 mese, così composto:
-
contributi pagati come persona senza attività lucrativa da marzo a
dicembre 1996 per un totale di 10 mesi (doc. 11-2/7 incarto Cassa);
-
contributi pagati quale beneficiario d’indennità disoccupazione nel
2002, 2003, 2008 e 2009 per un totale di 4 anni (docc. 11-2/7, 11-4/7, 11-6/7 e
24-2/7 incarto Cassa);
-
periodi assicurati quali anni di matrimonio tramite la moglie (la quale
ha versato almeno il doppio del contributo minimo) per febbraio 1996, dal 1997
al 2001, dal 2004 al 2007 e dal 2010 al 2018 per un totale di 18 anni e 1 mese
(docc. 11-5/7 e 24-4/7 e seg. incarto Cassa);
-
computazione di 2 mesi tra il 31 dicembre precedente l’insorgere
dell’invalidità e la nascita del diritto alla rendita conformemente all’art.
52c OAVS (docc. 11-6/7, 24-6/7 e 32-2/3 incarto Cassa).
Ne consegue che l’insorgente non
presenta lacune contributive da quando è entrato in Svizzera (febbraio 1996) al
31.
dicembre 2018. Ciò significa che anche se egli avesse avuto altre attività
che non sono state tenute in considerazione, tale circostanza non
modificherebbe in ogni caso il periodo contributivo in Svizzera da considerare.
Siccome il periodo contributivo
completo per la sua classe d’età è di 28 anni e presentando l’insorgente un
periodo di contribuzione di 23 anni e 1 mese, egli ha diritto ad una rendita
parziale, ossia ad una rendita determinata sulla base di una scala di rendite
inferiore a quella massima (44).
A questo proposito, la Cassa ha
ritenuto che “Il rapporto tra gli anni contributivi effettivamente assolti e
quelli previsti dalla classe di età determina poi l’applicazione della scala
parziale 37”.
Da parte sua, il ricorrente censura
l’applicazione della scala di rendita 37, sostenendo che negli intervalli che
per la Cassa costituiscono periodi di lacuna contributiva (dal 1997 al 2001,
dal 2004 al 2007 e dal 2010 al 2018) egli fosse attivo in Italia ed in Svizzera
quale ricercatore tramite delle borse di studio, rispettivamente di aver svolto
una riqualifica professionale per la quale beneficiava di prestazioni LADI.
Ora, come illustrato dalla Cassa
(XII/1A) e come si desume dalla documentazione all’inserto (XII/2), i periodi
durante i quali il ricorrente ha beneficiato di indennità di disoccupazione
sono stati già considerati – nella misura di quattro anni – nel periodo
contributivo.
Riguardo agli eventuali periodi contributivi
in Italia, si rileva che i periodi assicurativi esteri non vanno considerati
nel calcolo di una rendita svizzera (cfr. ad esempio DTF 130 V 51; STCA
32.2022.55
del 10 ottobre 2022 consid. 2.7. con molteplici rinvii
giurisprudenziali).
Siccome l’insorgente non presenta
lacune contributive dal suo arrivo in Svizzera nel febbraio 1996 al 31 dicembre
2018, le borse di studio non possono influenzare il periodo di contribuzione.
A proposito delle borse di
studio, l’art. 6 cpv. 2 lett. g OAVS prevede che non sono considerate reddito
proveniente da un’attività lucrativa le prestazioni per la formazione e il
perfezionamento; se versate dal datore di lavoro, sono tuttavia escluse dal
reddito da attività lucrativa soltanto se la formazione o il perfezionamento
sono strettamente legati all’attività professionale del beneficiario. Le borse
di studio e simili prestazioni non sono assoggettate all’AVS se,
cumulativamente, non sono riconducibili ad un rapporto di lavoro e l’elargitore
non può influenzare il risultato lavorativo. Il citato disposto non permette di
differenziare tra prestazioni elargite per un perfezionamento professionale e
quelle elargite per la ricerca scientifica (DTF 133 V 297 consid. 2.; Kieser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, in: RBS 2020, pag. 138 con rinvii
giurisprudenziali).
In concreto dagli atti
all’inserto, e meglio dallo scritto del 3 febbraio 2023 dell’avv. RA 1 alla
Cassa, emerge che le borse di studio, per ammissione dell’assicurato medesimo,
sono state elargite a fondo perso e non da datori di lavoro: “Il sig. RI 1
nei periodi 1997-2001, 2004-2007 e 2010-2018 è sempre rimasto domiciliato in
Svizzera e non ha svolto attività lucrative all’estero alle dipendenze di un
datore di lavoro estero. Ciò non di meno, va precisato che il sig. RI 1 in
alcuni dei lassi di tempo da voi indicati ha svolto attività quale ricercatore
all’estero (Italia) senza percepire uno stipendio dagli istituti esteri,
ricevendo però dei contributi/indennità tramite delle borse di studio.
[…]” (doc. 22-1/9 incarto Cassa, sottolineature del redattore).
Ne consegue che, conformemente
all’art. 6 cpv. 2 lett. g OAVS e alla surriferita giurisprudenza, le borse di
studio di cui l’insorgente ha asseritamente beneficiato non sono in concreto
assoggettate all’AVS, ragione per cui esse non influenzano neppure il calcolo
dell’importo del reddito annuo medio.
Visto quanto precede, questa
Corte non ravvisa alcun motivo per scostarsi dalla scala di rendita 37
applicata, correttamente (cfr. Tabelle delle rendite 2023, edite dall’UFAS,
valide dal 1. gennaio 2023, pagg. 8 e 12, reperibili in tedesco ed in francese
su www.sozialversicherungen.admin.ch/de/f/5622), dalla Cassa.
Siccome la contestazione
dell’ammontare nominale della rendita AI si basava esclusivamente sulla
contestata applicazione della scala di rendita 37, quanto segue è a puro titolo
abbondanziale.
Il TCA può far propria
l’esaustiva e corretta presa di posizione della Cassa allegata alla risposta di
causa:
" [Per
quanto attiene al reddito annuo medio, n.d.r.] La Somma dei redditi,
estrapolata dal conto individuale […], ammonta a fr. 56'050. Questo importo va
rivalutato in funzione dell’indice previsto per l’adeguamento delle rendite
all’evoluzione dei prezzi e dei salari di cui all’art. 33ter LAVS
(art. 30 cpv. 1 LAVS) e diviso per gli anni di contribuzione. Il fattore di
rivalutazione è stabilito dall’[…] UFAS secondo le modalità di calcolo
contenute nell’art. 51bis OAVS e varia a seconda della prima
registrazione sul conto individuale determinante per la rendita. Nel presente
caso, la prima registrazione determinante […] è avvenuta nel 1996 e il fattore
di rivalutazione risulta essere così 1.000.
L’importo rivalutato va poi diviso per il periodo effettivo di
contribuzione [22 anni e 11 mesi, n.d.r.].
Non avendo avuto figli […] non sono stati computati accrediti per
compiti educativi.
Il reddito annuo medio […] della rendita […] corrisponde […] a fr.
2'844.00 (56'050.00 x 1.000 : 22 anni e 11 mesi = 2'446.00, arrotondato
all’importo immediatamente superiore secondo le tabelle UFAS). A seguito
dell’adeguamento all’evoluzione dei prezzi e dei salari, dal 1. gennaio 2023 […]
è stato rivalutato a fr. 2'940.00.
Tenuto conto di un reddito annuo medio di fr. 2'940.00 […], nonché
di una scala di rendita 37, con l’ausilio delle tabelle UFAS, l’assicurato è
stato posto al diritto di una rendita intera pari a fr. 1'030.00 mensili
(stato 2023). In conclusione, gli importi assegnati con le contestate decisioni
risultano così corretti.” (XII/1A, sottolineatura del redattore)
La decisione impugnata va di
conseguenza confermata.
2.8
Come accennato (cfr. supra consid.
1.8.), il ricorrente ha richiesto l’assunzione di diversi mezzi di prova.
Siccome
i fatti alla base della presente vertenza sono stati sufficientemente provati
tramite la documentazione prodotta dalle parti, il TCA rinuncia all’assunzione
di ulteriori mezzi di prova.
Infatti, da una parte l’incarto
AI è stato prodotto dall’amministrazione in questa sede e, dall’altra, il
ricorrente non ha neppure illustrato i motivi per giustificare il richiamo di
tutte le sue pregresse vertenze giudiziarie ed amministrative, disattendendo
manifestamente il dovere di collaborazione delle parti (cfr. supra consid. 2.6.2.).
Inoltre, si rileva che nell’incarto AI sono già presenti le “procedure
giudiziarie relative al sig. RI 1 relative alle pregresse contestazioni di
decisioni dell’Ufficio AI sempre con riguardo alle richieste di concessione di
una rendita AI”.
Va qui rammentato che,
conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare
d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle
prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (STF 9C_96/2022 dell’8 agosto 2022,
consid. 7; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del
31.
maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF
9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno
2017.
consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF
9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9),
senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito
dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e
sentenza ivi citata).
2.9
Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile
in concreto (disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli
art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio
2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle
assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta
a spese.
L’entità
delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito del ricorso, le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico del
ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di procedura di fr. 500
sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta
invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma
del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata
la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti