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Decisione

32.2023.32

Ricorso (respinto) contro decisione UAI conferente ¼ di rendita. Trattati momento nascita diritto rendita (domanda tardiva), revisione processuale e riconsiderazione, periodo contributivo, scala rendita applicabile, ammontare nominale rendita. Borse di studio non sono, di principio, assoggettate AVS

6 novembre 2023Italiano53 min

apprezzamento giuridico corretto a favore o a sfavore del richiedente (DTF 144 V

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2023.32

jv/gm

Lugano

6 novembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Jerry Vadakkumcherry,

vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 13 marzo 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 15 febbraio 2023 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1970, il 17/18

maggio 2017 ha presentato una prima domanda di prestazioni AI adducendo

un’incapacità lavorativa totale dal 18 febbraio 2013 al 31 luglio 2015 e quale

danno alla salute “contusioni da aggressione” dal 18 febbraio 2015 (docc.

2, 4-6 e 8 incarto AI).

Terminata l’istruttoria, l’Ufficio

AI ha emanato la decisione di rifiuto di prestazioni del 9 maggio 2018 (doc. 75

e 80 incarto AI), debitamente preavvisata (docc. 56 e 76 incarto AI), a fronte

di un’incapacità lavorativa del 100% in ogni attività dal 18 febbraio al 31

maggio 2015 e del 20% dal 1. giugno 2015 e continua, con medesimi gradi

d’invalidità.

Questa decisione è cresciuta in

giudicato (cfr. STCA 32.2018.133 del 15 novembre 2018 e STF 9C_887/2018 del 25

aprile 2019).

1.2. Il 10/11 febbraio 2022 l’assicurato

ha presentato una seconda domanda di prestazioni AI adducendo un “danno

all’apparato uditivo, danno all’apparato dentario-maxillo facciale,

compromissione dell’equilibrio lombare e cervicale (discopatie e protrusioni),

limitazione dei movimenti articolari, disbiosi intestinale, danno psicosomatico”

(doc. 134 incarto AI).

Con progetto di decisione del 23

marzo 2022 l’Ufficio AI ha prospettato la non entrata in materia, non avendo

riscontrato delle modifiche rilevanti riguardo allo stato valetudinario e/o

professionale dell’assicurato (doc. 139 incarto AI).

A fronte della refertazione

medica prodotta con le osservazioni al progetto (docc. 142 e 144 incarto AI) e

su indicazione del medico SMR che ha ritenuto importante la diagnosi di “Sindrome

Delirante, sottotipo querulomane” per l’accertamento della capacità

lavorativa residua (doc. 144, pag. 790 e doc. 146 incarto AI), l’Ufficio AI ha

ritenuto giustificata l’entrata in materia, annullando il preavviso del 23

marzo 2023 (doc. 150 incarto AI).

Basandosi sulla refertazione

medica agli atti, il medico SMR ha allestito il rapporto finale del 26 luglio

2022 (doc. 162 incarto AI).

Poste le seguenti

diagnosi:

" 2.1

Diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa (CL)

Codice infermità: 738 Codice danno funzionale: 10

-

Sindrome del dolore cronico

-

Sindrome lombare cronica su protrusione discale circonferenziale L4L5,

osteocondrosi piatti somatici L5S1, assenza di radicolopatie

-

Cronici dolori ATM con ridotta mobilità condilare a dx

-

Sindrome cervico-brachiale bilaterale su:

C3/C4 barra disco-osteofitosica

posteriore intraforaminale sx con riduzione dello spazio intersomatico e

conflitto con la radice C4 e C5/C6 barra disco-osteoforaminale dx che riduce

l’ampiezza del forame di coniugazione e determina conflitto con la radice C6

-

Deficit acustici ed acufeni persistenti

-

Sindrome delirante”

e

rilevati i limiti funzionali, il medico SMR ha osservato la “Non caricabilità

psicofisica in ogni attività lucrativa oggettivata dal momento delle visite

peritali __________ in dicembre 2018”, accertando i seguenti periodi

d’incapacità lavorativa:

% IL

in attività abituale*

% IL

in attività adeguata*

Periodi

100

100

18.02.2015-31.05.2015

20

20

01.06.2015-30.11.2018

100

100

01.12.2018-continua

* riduzione del rendimento, prognosi stazionaria.

1.3. Con progetto di decisione del 28

luglio 2022 l’Ufficio AI ha prospettato all’assicurato il diritto ad un quarto

di rendita (grado d’invalidità del 40%) dal 1. febbraio 2019 (inizio

dell’incapacità lavorativa almeno del 40% in media, art. 28 cpv. 1 lett. b LAI)

e ad una rendita intera (grado d’invalidità del 100%) dal 1. maggio 2019 (art.

88a cpv. 2 OAI) con versamento dal 1. agosto 2022, trattandosi di una domanda

tardiva ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 LAI. L’amministrazione ha ritenuto che

l’incapacità lavorativa corrispondeva alla perdita di guadagno, comunicando

all’assicurato che l’importo nominale della rendita sarebbe stato fissato

successivamente dalla Cassa __________ (di seguito: Cassa) e incluso nella

decisione formale (doc. 165 incarto AI).

Con osservazioni del 22 agosto e

del 22 settembre 2022 l’assicurato ha contestato il preavviso, producendo nuova

refertazione medica (docc. 166 e 169 incarto AI).

Con decisione del 15 febbraio

2023 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso, evidenziando come la nuova

documentazione medica non era idonea ad inficiare le conclusioni del SMR e che

alla luce della decisione del 9 maggio 2018 cresciuta in giudicato non fosse

neppure possibile una “anticipazione dell’inabilità lavorativa”, come

preteso dall’assicurato. L’ammontare della rendita è stato calcolato dalla

Cassa in mensili fr. 1'030 (docc. 175 e 176 incarto AI).

1.4. L’assicurato ha interposto ricorso

contro la decisione del 15 febbraio 2023 (I).

1.5. Su richiesta del TCA (II e IV), il

curatore dell’insorgente, avv. RA 1, ha parzialmente ratificato il gravame,

postulando che:

-

“la decisione 15 febbraio 2022 relativamente al riconoscimento di

principio di una rendita intera AI […] è cresciuta in giudicato e quindi

definitiva”;

-

“la decisione 15 febbraio 2022 […] è annullata limitatamente alla

calcolazione della rendita intera AI mensile (CHF 1'030.00) e al periodo per il

quale viene riconosciuta (a far tempo dal 1.8.2022)” e che

-

“l’intero incarto viene ritornato all’ufficio AI per una nuova

decisione, nel senso che […] viene riconosciuta una rendita intera […]

di almeno CHF 2'450.00 CHF […] a far tempo dal mese in cui è stata

presentata la richiesta di una rendita AI terminata poi con la decisione del 9

maggio 2018” (VII).

Egli censura il fatto che nel

determinare il periodo di contribuzione e, quindi, la scala di rendita

applicabile l’amministrazione “non ha tenuto in […] considerazione

le attività svolte […] nei periodi indicati dall’Ufficio AI

(dal 1997 al 2001, dal 2004 al 2007 e dal 2010 al 2018) come oggetto di

lacune contributive. Non risulta infatti che l’ufficio AI abbia

considerato le attività svolte dal sig. RI 1 sia all’estero sia in Svizzera

quale ricercatore (tramite delle borse di studio) rispettivamente quale

perfezionamento/riqualifica professionale (periodo nel quale […]

era al beneficio di prestazioni LADI). Vi è quindi un

accertamento errato/inesatto di fatti determinanti per il calcolo della rendita

AI. L’assegnazione alla scala 37 è quindi erronea. La scala […] è

sicuramente superiore, forsanche massimale. Con tutto quello che ne consegue

per la fissazione del reddito annuo medio determinante (ritenuto in CHF

2'940.00) e dell’ammontare della rendita mensile completa AI, quindi ben

superiore ai CHF 1'030.00 […].

A proposito dell’inizio del

diritto alla rendita, l’insorgente sostiene che “visto l’istoriato

medico/sanitario del sig. RI 1, appare alquanto verosimile che tali

problematiche di natura psichiatrica fossero già presenti al momento della

presentazione della domanda AI sfociata con la citata decisione del 9.5.2018”,

censurando l’(in)agire dell’Ufficio AI che ha escluso la riconsiderazione della

prima decisione senza fornirne i motivi, ciò che costituirebbe una violazione

del diritto di essere sentiti (VII).

1.6. Con la risposta di causa l’Ufficio

AI ha confermato la correttezza dell’ammontare della rendita mensile, allegando

la presa di posizione della Cassa ed il relativo incarto (in seguito: incarto

Cassa). Riguardo all’insorgenza del diritto alla rendita e al suo versamento, l’Ufficio

AI ha ribadito che la (seconda) domanda di prestazioni, presentata nel febbraio

2022, era tardiva, ragione per cui conformemente all’art. 29 cpv. 1 LAI il

diritto alla rendita come pure il versamento della stessa è nato il 1. agosto

2022.

Inoltre, l’amministrazione ha

evidenziato come la facoltà di tornare su decisioni passate in giudicato sia

sua stretta prerogativa e che né l’assicurato, né il giudice delle

assicurazioni sociali possono obbligarla ad agire in tal senso.

In ragione di quanto esposto, ha

quindi formulato la conferma della decisione impugnata e, di riflesso, la

reiezione dell’impugnativa (XII+1/2).

1.7. Il ricorrente ha presentato le

osservazioni del 21 giugno 2023 (XIV +1/11), ritornategli in quanto non

presentate, rispettivamente ratificate dal curatore (XV).

1.8. Con scritto del 28 giugno 2023 il

curatore ha chiesto il richiamo dell’incarto AI e “delle procedure

giudiziarie relative al […] RI 1 relativamente alle pregresse

contestazioni di decisioni dell’Ufficio AI sempre con riguardo alle richieste

di concessione di una rendita AI” (XVI+1).

considerato in diritto

2.1. Nel caso concreto sono litigiose

tre questioni: sapere se, a giusta ragione o meno l’Ufficio AI ha ritenuto il

diritto alla rendita insorto il 1. agosto 2022 (cfr. infra consid. 2.1. in fine

e 2.6.1.), se la decisione dell’amministrazione di non procedere ad una

riconsiderazione è conforme al diritto (cfr. infra consid. 2.6.3.-2.6.3.2.) e

se il calcolo dell’ammontare nominale della rendita operato

dall’amministrazione è corretto (cfr. infra consid. 2.7.-2.7.4.).

Va anzitutto rilevato che il 1.

gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata

in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore

sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021

705).

La

Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione invalidità

(CIRAI), valida dal 1. gennaio 2022 (stato al 1. luglio 2023), prevede alla

cifra 9101 che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è

emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di

questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore

in vigore fino al 31 dicembre 2021”.

Le

cifre 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della

riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI),

edita dall’UFAS, valida dal 1. gennaio 2022 (stato al 1. gennaio 2022) prevedono

che:

" Conformemente

alle DT LAI, le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui

diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31

dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv.

1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono

necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1

LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima

nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è insorta

prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le

rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente

conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.

Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022

valgono le regole seguenti:

in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla

rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:

- prima

fissazione della rendita → DR in vigore fino al 31 dicembre

2021,

- modifica del

grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre

2031 → C DT US AI;

in caso di nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv.

1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:

- prima fissazione della rendita → DR in vigore

dal 1° gennaio 2022.”

Secondo

le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di

rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti

al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e

ciò anche se la decisione è stata resa nel 2022. Per contro, se l’eventuale

diritto ad una rendita è nato il 1. gennaio 2022 o successivamente, torna applicabile

il diritto attualmente in vigore.

In concreto, al momento della

presentazione della (seconda) domanda (cfr. supra consid. 1.2.) l’assicurato

non beneficiava di una rendita AI (cfr. supra consid. 1.1.). La domanda di

prestazioni è stata presentata nel febbraio 2022 a fronte di un grado

d’invalidità del 100% dal 1. dicembre 2018 (cfr. supra consid. 1.3.), ragione

per cui la domanda era tardiva ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 LAI. Ne consegue

che il diritto alla rendita d’invalidità è nato al più presto il 1. agosto 2022

(per il calcolo del termine di carenza di sei mesi vedasi STF 8C_38/2017 del 10

marzo 2018 consid. 3.2.2., 8C_544/2016 e 8C_568/2016 del 28 novembre 2016, STCA

32.2022.80 del 7 febbraio 2023 consid. 2.2.; CIRAI, cifra 2223) con versamento

da tale data (art. 29 cpv. 3 LAI; Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Bundesgesetz über die Invalidenversicherung IVG, in: RBS

2023, n. 18 ad art. 29 LAI).

È dunque a giusta ragione che

l’Ufficio AI ha fissato la decorrenza della rendita a far tempo dal 1. agosto

2022 e non – come auspicato dal ricorrente (cfr. supra consid. 1.3. e 1.5.) – prima

(cfr. infra consid. 2.3. e 2.6.2.).

Visto quanto precede, nel caso

concreto è applicabile il diritto in vigore dal 1. gennaio 2022.

2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in

relazione con gli artt. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità

al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno

alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo questa

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una

diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité,

in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale

Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).

Per incapacità al lavoro

s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla

salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente

esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso

d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione

anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6

LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita

all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità

di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione,

provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo

aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione

ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità secondo l'art.

4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è dunque di carattere giuridico economico e non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

Con il

nuovo art. 28b LAI il legislatore ha introdotto un sistema di rendite

(relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: gli

assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%

(cpv. 3) e ad un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40% (cpv. 4),

mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, l'importo della

rendita viene computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità supplementare

(cpv. 4); se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota

percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che

egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo

la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

2.3. L’art. 29 cpv. 1 LAI stabilische

che il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui

l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art.

29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei

18 anni.

Il termine di carenza di sei mesi

configura un presupposto formale che non va confuso con l’anno d’attesa ex art.

28 cpv. 1 lett. b LAI, quest’ultimo essendo un presupposto materiale (STF

8C_544/2016 del 28 novembre 2016 consid. 4.1. con rinvii giurisprudenziali). L’Ufficio

AI non è dunque tenuto a verificare il diritto alla rendita per il periodo

precedente alla domanda di prestazioni e per i sei mesi successivi (STF

9C_661/2017 del 19 gennaio 2018 consid. 5.1. con rinvio giurisprudenziale).

Se un assicurato si annuncia più

di sei mesi dopo l’inizio dell’incapacità lavorativa, rispettivamente

dell’inizio dell’anno d’attesa ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI, la domanda è

tardiva e l’assicurato perde il diritto alla rendita per ogni mese di ritardo (CIRAI,

cifra 2223 con esempio).

Il cpv. 2 dell’art. 29 LAI

prevede che fintanto che l’assicurato può pretendere un’indennità giornaliera

ai sensi dell’art. 22 LAI, il diritto alla rendita non nasce.

Il cpv. 3 dell’art. 29 LAI

sancisce che la rendita è versata dall’inizio del mese in cui nasce il diritto.

Infine, il cpv. 4 dell’art. 29

LAI prevede che le rendite corrispondenti a un grado d’invalidità inferiore al

50 percento sono versate solo agli assicurati che sono domiciliati e dimorano

abitualmente (art. 13 LPGA) in Svizzera. Questo presupposto deve essere

adempiuto anche dai congiunti per i quali è chiesta una prestazione.

(Su questi aspetti cfr. Gerber,

Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht IVG, 2022, n. 12-54 ad

art. 29 LAI; Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: RBS 2023, pagg. 395-402;

Valterio, Commentaire - Loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI), 2018, n.

1-13 ad art. 29 LAI)

2.4. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il Tribunale federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il

danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di

valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia

persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC

1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK

1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b;

Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Nella

DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un

disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno

duratura (sul tema cfr. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in

Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea

2008, pagg. 254-257).

Nella

STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte,

dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da

dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base

dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli

elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione

dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà

diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è

una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto

(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel

2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del

diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause

organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni

psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17

giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve

avvenire in una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre

valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona

interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione

del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse)

in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come

indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi,

l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche

gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo

e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona interessata

e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita

(lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta

l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14

dicembre 2017).

In due

sentenze del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF

ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi

persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della

persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare

applicazione per tutte le malattie psichiche.

Ciò significa,

in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il precedente

criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per

la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta (cfr.

comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Nelle

due sentenze appena citate il TF è giunto alla conclusione che la descritta

procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una

rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche

nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche

possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in

maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è

necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo

giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la

questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione

delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

Nella

DTF 145 V 215 il TF ha infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza

primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea

di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

Il Tribunale federale ha successivamente costantemente confermato la

giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e 143 V 418 (cfr. ad esempio STF

9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e 3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2

agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF 8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al

consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 al consid. 2.2; STCA 32.2018.12

del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).

2.5. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo

2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al

giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4,

pag. 261; 115 V 133 consid. 2., pag.

134; 114 V 310 consid. 3c, pag.

314; 105 V 156 consid. 1 pag.

158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle

indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano

concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo

contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

A

proposito del ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis

LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare

le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità

funzionale dell’assicurato – determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di

esercitare un’attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e

senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per

gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara

separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla

base delle indicazioni del SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/2010

del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2., in SVR 2009

IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008). In effetti, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio

sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni

dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015

del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in particolare, alla DTF 139

V 225 e alla 135 V 465).

Va poi

evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di

trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola

fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a) cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc) e che il solo fatto che uno o più medici

curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in

discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre

nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010

del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi

menzionati).

Va

ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono

citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004

pubblicata in DTF 130 V 352).

2.6.

2.6.1. Nel caso concreto, in occasione

della seconda domanda di prestazioni presentata nel febbraio 2022 (cfr. supra

consid. 1.2.), il medico SMR ha accertato un’incapacità lavorativa completa dell’assicurato

in ogni attività a far tempo dal dicembre 2018, ossia dalle visite

psichiatriche effettuate dal dr. __________ e dalla dr.ssa __________ (entrambi

specialisti in psichiatria e psicoterapia) dell’__________ (doc. 142, pag. 720

e segg.). Sulla scorta di tali accertamenti l’Ufficio AI ha stabilito un grado

d’invalidità del 40% dal 1. febbraio 2019 (inizio dell’incapacità lavorativa

media di almeno il 40%, determinata retrospettivamente come da tabella doc.

161, pag. 914 incarto AI) ed un grado d’invalidità del 100% dal 1. maggio 2019

(ossia tre mesi dopo il peggioramento dello stato valetudinario, art. 88a cpv.

2 OAI; per il calcolo dei mesi vedasi ad esempio la STF 9C_996/2010 del 5

maggio 2011 consid. 8.). Trattandosi, di una domanda tardiva (cfr. supra

consid. 2.1. e 2.3.), il diritto alla rendita ed al suo versamento è nato il 1.

agosto 2022.

Il ricorrente contesta la

valutazione medica del SMR, ritenendo “alquanto verosimile” che le

affezioni psichiatriche fossero presenti già al momento della presentazione

della prima domanda di rendita, ragione per cui il diritto alla rendita sarebbe

nato prima di quanto determinato dall’Ufficio AI.

Questo Tribunale, chiamato a

verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato accuratamente

vagliato dal medico SMR prima dell’emanazione della decisione impugnata, dopo

attenta analisi della documentazione medica agli atti, non ha motivo per

metterne in dubbio le conclusioni.

2.6.2. L’insorgente sostiene che “la

presenza delle problematiche di natura psichiatrica […] risalgono

[…] a pochi mesi dopo la prima decisione negativa (9.5.2018) […]. Visto

l’istoriato medico/sanitario […] appare alquanto verosimile che tali

problematiche fossero già presenti al momento della presentazione della domanda

AI sfociata con la citata decisione del 9.5.2018.” (I, pag. 4).

Va qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al

TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il

giudizio devono essere accertati d’ufficio dal giudice, dall’altra si rileva

che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata

dal dovere delle parti di collaborare all’istruzione della causa (DTF 122 V 157

consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di

collaborazione comprende in particolare l’obbligo delle parti di apportare –

ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo

alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti

rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V

261 consid. 3b con riferimento).

Nel caso concreto il ricorrente

si è limitato ad un rinvio generico alla documentazione agli atti e, quindi,

disattendendo il dovere di collaborazione, circostanza che comporta le

suevocate conseguenze.

Fatti

I certificati medici prodotti con

le osservazioni (non ratificate dal curatore) al progetto di decisione qui

impugnata (doc. 169 e allegati incarto AI) sono irrilevanti, giacché non vi

sono indicazioni sulla capacità lavorativa, né sulla durata della stessa.

Inoltre, il medico SMR ha già accertato un’incapacità lavorativa completa in

ogni attività dal 1. dicembre 2018.

Comunque anche se, per ipotesi di

lavoro, si volesse seguire la tesi del ricorrente, essa risulta in ultima

analisi irrilevante riguardo al diritto alla rendita: trattandosi di una

domanda tardiva ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 LAI, il diritto ad una rendita

sarebbe in casu nato al più presto il 1. agosto 2022 e non prima (cfr. supra

consid. 2.1. e 2.3.).

2.6.3. Sempre sostenendo che l’affezione

psichiatrica fosse presente già al momento della prima domanda di prestazioni,

il ricorrente chiede la riconsiderazione ex art. 53 cpv. 2 LPGA della decisione

del 9 maggio 2018 cresciuta in giudicato (cfr. supra consid. 1.1.), censurando

il fatto che l’Ufficio AI non gli abbia comunicato il motivo per cui non

intende procedere con una riconsiderazione, circostanza, quest’ultima, che

configurerebbe una violazione del diritto di essere sentiti (I, pag. 5).

2.6.3.1. Prima di valutare la fondatezza della

domanda di riconsiderazione, occorre verificare se in concreto vi sono gli

estremi per procedere ad una revisione processuale.

Giusta l’art. 53 cpv. 1 LPGA le

decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono

essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l’assicuratore scoprono

successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano

essere prodotti in precedenza.

La nozione di fatti o mezzi di

prova nuovi è valutata allo stesso modo sia che si tratti di una revisione

processuale di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), sia che si

tratti di revisione di una pronunzia cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di una

revisione di una decisione del Tribunale federale (art. 123 cpv. 2 lett. a LTF)

(STF 9C_457/2022 del 3 aprile 2023 consid. 3.1. e STF C 223/06 del 16 gennaio

2008 consid. 3.2.; Flückiger, BSK-ATSG, n. 21 ad art. 53 LPGA).

Un fatto è considerato nuovo se

si realizza allorquando nella procedura principale erano ancora ammissibili

delle allegazioni di fatto, ma esso non era noto al richiedente malgrado tutta

la sua diligenza: trattasi di pseudonova (STF 9C_21/2019 del 10 aprile 2019

consid. 3. e DTF 144 V 245 consid. 5.2.). Non è inoltre necessario che i nuovi

fatti fossero sconosciuti a tutte le parti: è sufficiente che il richiedente

non li conoscesse (STF 8C_658/2017 del 23 febbraio 2018 consid. 5.1.).

Un nuovo fatto è considerato

rilevante se è di natura tale da modificare la fattispecie alla base della

decisione contestata e a condurre ad un giudizio diverso in funzione di un

apprezzamento giuridico corretto a favore o a sfavore del richiedente (DTF 144 V

245 consid. 5.2.; STF 8C_720/2009 consid. 5.1. e seg.). Per contro, non sono

considerati nuovi i fatti che al momento della decisione sono stati trascurati

o che conducono semplicemente ad un nuovo apprezzamento di fatti conosciuti: è

infatti necessario che l’errato apprezzamento che ha condotto all’errata

decisione sia stato causato proprio dalla mancata conoscenza del fatto

(Flückiger, op. cit., n. 21 e 23 ad art. 53 LPGA con riferimenti).

Circa i nuovi mezzi di prova, il

Tribunale federale ha sancito che essi assurgono a motivo di revisione solo se

dimostrano in modo chiaro (ted. eindeutig oder mit überlegenen Gründen)

l’errore della precedente decisione (STF 8C_797/2011 del 15 febbraio 2012

consid. 5.2. con riferimenti). Decisivo è che il mezzo di prova non serva solo

ad un (diverso) apprezzamento della fattispecie ma alla sua ricostruzione (STF

197/2020 dell’11 maggio 2020 consid. 3.2.; STF 9C_682/2017 del 6 settembre 2018

consid. 4.3.1. con rinvii giurisprudenziali). Sono necessari nuovi elementi fattuali

in grado di dimostrare che la decisione resa era oggettivamente viziata. Una

prova è quindi considerata concludente se idonea a modificare la precedente

decisione (STF 9F_14/2010 del 16 marzo 2011 consid. 3.1.).

I mezzi di prova sono considerati

nuovi se al momento dell’emanazione della decisione da sottoporre a revisione

erano già esistenti ma chi li produce dimostra di non essere stato in grado di

invocarli in quella procedura pur esercitando tutta la sua diligenza (STFA H 223/06 del 17 gennaio 2008 consid. 4.1. con rinvii giurisprudenziali e

dottrinali). Nuovi sono anche i mezzi di prova (come ad esempio una perizia)

allestiti successivamente alla decisione di cui si chiede la revisione

(Flückiger, op. cit., n. 26 ad art. 53 LPGA).

Nel valutare se si è in presenza

di un nuovo mezzo di prova va applicato un rigore accresciuto, atteso che la

revisione, quale rimedio giuridico straordinario, non ha quale scopo quello di

colmare leggerezze procedurali successivamente all’emanazione della decisione di

cui si chiede la revisione (STF 8C_197/2013 del 28 maggio 2013 consid. 2.2. e

8C_523/2012 del 7 novembre 2012 consid. 3.3.1. con molteplici rinvii

giurisprudenziali).

La revisione processuale può

essere iniziata d’ufficio o su richiesta e l’assicuratore non dispone di un

margine d’apprezzamento, nel senso che esso deve procedere in tal senso non

appena viene a conoscenza di nuovi fatti rilevanti o di nuovi mezzi di prova, a

prescindere dal fatto che vi sia stata un’esplicita richiesta di revisione (Flückiger,

op. cit., n. 39 ad art. 53 LPGA con rinvii dottrinali; Kieser, Kommentar zum

Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG,

2020, n. 36 ad art. 53 LPGA).

Per costante giurisprudenza, i

fatti nuovi e nuovi mezzi di prova devono essere fatti valere, di principio,

entro novanta giorni dalla loro scoperta (termine relativo), rispettivamente

entro dieci anni dalla notifica della decisione (termine assoluto); trattasi di

termini di perenzione. Il termine di novanta giorni inizia a decorrere con la

conoscenza certa del fatto nuovo o del nuovo mezzo di prova secondo il

principio della buona fede ed è salvaguardato se il richiedente presenta una

richiesta di revisione processuale o se l’assicuratore emana una decisione

entro tale termine (nell’assicurazione invalidità è sufficiente il preavviso)

(STF 9C_457/2022 del 3 aprile 2023 consid. 3.2. e seg.; Forster, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrechts, in: RBS 2021, n. 14 e 16 ad

art. 53 LPGA; Flückiger, op. cit., n. 47-54 ad art. 53 LPGA; Kieser, op. cit.,

n. 39 ad art. 53 LPGA e Mächler, Kommentar zum Bundesgesetz über das

Verwaltungsverfahren, n. 1 e seg. ad art. 67 PA).

Tornando al caso che ci occupa,

occorre verificare se la perizia psichiatrica del 21 dicembre 2019 (cfr. supra

consid. 2.6.1.) configura un nuovo mezzo di prova ai sensi dell’art. 53 cpv. 1

LPGA.

Si rileva innanzitutto che agli

atti non vi è alcuna documentazione attestante affezioni psichiatriche

antecedenti alla prima domanda di prestazioni. Accertato ciò, nell’ambito della

prima domanda di prestazioni (cfr. supra consid. 1.1.) l’assicurato è stato

sottoposto ad una perizia pluridisciplinare presso __________ di __________,

estesa ad un consulto psichiatrico effettuato dal dr. __________ (specialista

in psichiatria a psicoterapia (docc. 43-45 incarto AI) e confluita nel rapporto

peritale del 22 febbraio 2018 (doc. 50 incarto AI). Il citato psichiatra, dopo

aver visitato personalmente l’assicurato il 17 ed il 31 gennaio 2018, esperiti

l’anamnesi e l’esame psichico, ha concluso che in quel momento l’assicurato non

presentava alcuna affezione psichiatrica, rilevando che “l’impatto delle due

aggressioni subite nel 2015 e nel 2016, pur non avendolo apparentemente

destabilizzato emotivamente, lo ha lasciato però certamente alquanto

amareggiato e scosso […]” (doc. 50, pag. 150-157 incarto AI). Le

conclusioni del dr. __________ sono state vagliate e fatte proprie dai periti

del __________ (doc. 50, pagg. 135, 136, 138, 139 e 145 incarto AI). Anche

l’assicurato condivideva tali conclusioni (doc. 50, pagg. 139 e 152 incarto AI:

“L’A. nega di accusare dei disturbi a carico della sfera psicologica e

mentale”). Il rapporto peritale è stato inoltre fatto proprio dal medico

SMR (doc. 51 incarto AI).

Con decisione del 14 novembre

2018 l’Autorità Regionale di Protezione ha ordinato l’allestimento di una

perizia psichiatrica per il tramite del Servizio __________ di __________ “atta

a

determinare il disturbo di cui [l’assicurato curatelato, n.d.r.]

soffre e a stabilire quali eventuali misure di cura medica e di sostegno

psicoterapeutici e sociali attivare” (CDP 9.2019.213 del 15 luglio 2020,

doc. 136, pag. 688 incarto AI).

Dopo aver visionato la

documentazione medica agli atti (doc. 142, pagg. 727, 730 e 734 incarto AI),

effettuato tre colloqui medico-psichiatrici (il 6, 7 e 14 dicembre 2018, doc.

142, pag. 724 incarto AI) presso il reparto protetto dove l’assicurato era

ricoverato in modalità coatta (doc. 142, pag. 729 incarto AI), svolti i test

psicometrici il 19 dicembre 2018 per il tramite le psicologhe coadiuvanti (doc.

142, pagg. 736-744 incarto AI), l’anamnesi durante la quale l’assicurato ha nuovamente

negato precedenti affezioni psichiatriche (doc. 142, pag. 728 incarto AI), i

periti psichiatri dr. __________ e dr.ssa __________ hanno formulato la

diagnosi di “Sindrome delirante, sottotipo querulomane F 22.0” a far

tempo da dicembre 2018 (doc. 142, pag. 744 incarto AI), osservando come la

patologia si sia sviluppata nel tempo partendo da una personalità di tipo

narcisistico-paranoidea (doc. 142, pagg. 733, 734 e 744 incarto AI), rilevando

altresì come l’assicurato non ha mai assunto terapie psicofarmacologiche (doc.

142, pag. 747 incarto AI).

Nel suo scritto del 9 febbraio

2022 indirizzato all’Istituto delle assicurazioni sociali il curante dr. __________

(specialista in medicina interna) ha osservato che:

“Dalla precedente perizia

effettuata dal […] __________ non emergono alcune problematiche ma che

sembrano essere divenute fonte di aggravamento dello stato di benessere

psicofisico:

1. Il

Dott. __________ non aveva rilevato delle problematiche particolari come

indicato nella perizia del 31 gennaio 2018 […]. Nella perizia

psichiatrica del 21 febbraio 2019 dell’__________ viene invece indicato

“Sindrome delirante sottotipo querulomane F 22” senza indicazione dettagliata

delle limitazioni personali e del grado percentuale di invalidità che ne deriva

[…]” (sottolineatura del redattore).

Tutto bene considerato, il

rapporto peritale del 21 febbraio 2019 non può essere considerato un nuovo

mezzo di prova ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 LPGA. Infatti, i periti psichiatri

non hanno asserito che l’affezione psichiatrica formulata nel dicembre del 2018,

fosse antecedente alle visite peritali, anzi: essi hanno dichiarato che essa è

la conseguenza dello sviluppo nel tempo di una personalità patologica di tipo

narcisistico-paranoidea ed anche il curante si è limitato ad osservare un “aggravamento

dello stato di benessere psicofisico”, senza contestare quanto accertato

dal dr. __________ nell’ambito della prima domanda di prestazioni. Ne consegue

che il rapporto peritale del dr. __________ e della dr.ssa __________ non

assurge a nuovo elemento in grado di sconfessare quanto accertato dal dr. __________

e, quindi, di dimostrare che la (prima) decisione resa dall’Ufficio AI era

oggettivamente viziata poiché fondata su una valutazione medica errata. Già per

questo motivo la revisione processuale è fuori discussione.

Inoltre, dagli atti all’inserto

risulta che l’assicurato era venuto a conoscenza del surriferito rapporto

psichiatrico al più tardi il 6 gennaio 2020, ossia quando ha presentato “ricorso

alle decisioni 32.2018.188 e 43.2019.2 del Tribunale Cantonale delle

assicurazioni” al Tribunale federale (doc. 118, pag. 570 in fine). Ammesso

e non concesso che il “sollecito evasione compiego documentazione sanitaria

utile per la revisione inerente all’aggravio dello stato di salute […]”

dell’8 giugno 2022 (doc. 148 incarto AI) fosse da interpretare quale domanda di

revisione processuale ex art. 53 cpv. 1 LPGA, il termine di perenzione di

novanta giorni dalla conoscenza del rapporto peritale del 21 febbraio 2019 era

già ampiamente decorso, circostanza, anche questa, che conformemente alla

surriferita giurisprudenza preclude una revisione processuale.

Visto quanto precede, i

presupposti per una revisione processuale non sono in concreto adempiuti.

2.6.3.2. Per quanto concerne la

riconsiderazione ex art. 53 cpv. 2 LPGA, essa è prerogativa esclusiva

dell’amministrazione, come rettamente rilevato dall’Ufficio AI (XII, pag. 5;

doc. 178 incarto AI): né l’assicurato, né l’autorità giudiziaria (ma tutt’al

più l’UFAS, STF 9C_505/2007 del 7 maggio 2008 consid. 2.3.) possono imporre una

riconsiderazione di una decisione cresciuta in giudicato formale (DTF 133 V 50

consid. 4.1. con riferimenti; Flückiger, op. cit., n. 2, 55, 56, 60 e

segg. e 91-92 ad art. 53 LPGA; CIRAI, cifra 6104). Inoltre, una decisione

cresciuta in giudicato materiale, ossia la decisione amministrativa valutata

sotto il profilo materiale dall’autorità giudiziaria, non può formare oggetto

di una riconsiderazione (STF 9C_483/2022 del 28 agosto 2023; DTF 138 V 147

consid. 2.1.; Flückiger, op. cit., n. 77 ad art. 53 LPGA; Forster,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ATSG, in: RBS 2021, pag. 496 e seg.).

Infine, la decisione dell’amministrazione di non entrata in materia su una

richiesta di riconsiderazione può essere comunicata per iscritto, senza ulteriori

vincoli di forma, non potendo essere impugnata (Flückiger, op. cit., n. 91 ad

art. 54 LPGA).

In

concreto, la decisione del 9 maggio 2018 è cresciuta in giudicato formale (cfr.

supra consid. 1.1.), ragione per cui la decisione – comunicata all’assicurato

in forma scritta (doc. 171, pag. 992 incarto AI) – dell’Ufficio AI di non

procedere ad una riconsiderazione della decisione in parola risulta conforme ai

surriferiti dettami giurisprudenziali e dottrinali.

Pertanto,

l’agire dell’amministrazione è corretto.

2.7. Come accennato (cfr. supra consid.

1.3. e 2.6.1.), il ricorrente contesta l’ammontare della rendita, sostenendo

che devono essere computati anche i periodi durante i quali egli ha lavorato in

Svizzera e all’estero come ricercatore (tramite borse di studio) e nell’ambito

di un perfezionamento/riqualifica professionale durante il quale era a

beneficio di prestazioni LADI, circostanze che comporterebbero l’applicazione

di una scala di rendite superiore a quella applicata (37).

2.7.1. Secondo l’art. 36 cpv. 1 LAI hanno

diritto ad una rendita ordinaria gli assicurati che, all’insorgere

dell’invalidità hanno pagato i contributi per almeno tre anni.

Il cpv. 2 prevede che le

disposizioni della LAVS si applicano per analogia al calcolo delle rendite

ordinarie e che il Consiglio federale può emanare prescrizioni completive.

Le rendite sono determinate sulla

base del periodo di contribuzione e del reddito annuo medio.

2.7.2. Periodo di contribuzione/scala di

rendita

Secondo l’art. 29 cpv. 2 LAVS, le

rendite ordinarie sono assegnate in forma di

Considerandi

a) rendite complete

agli assicurati che hanno un periodo di contributo completo;

b) rendite parziali

agli assicurati che hanno un periodo di contributo incompleto.

Il calcolo della rendita è

determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa

nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio

successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31

dicembre che precede l’insorgere dell'evento assicurato (art. 29bis

cpv. 1 LAVS).

A seconda che l'assicurato abbia

pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo periodo di

contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad una

rendita completa o parziale (art. 29 cpv. 2 lett. a. e b. LAVS), vale a dire ad

una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di una

scala inferiore (rendita parziale; art. 52 OAVS e 32 OAI).

I periodi di contribuzione tra il

31.

dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato e il sorgere del

diritto alla rendita possono essere computati per colmare lacune di

contribuzione. I redditi provenienti da un'attività lucrativa realizzati

durante questo periodo non sono tuttavia presi in considerazione per il calcolo

della rendita (art. 52c OAVS).

Il periodo di contribuzione

è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione

degli assicurati della sua classe di età (art. 29ter cpv. 1 LAVS).

Secondo l’art. 29ter

cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali:

-

una persona ha pagato i contributi (lett. a.);

-

il suo coniuge, secondo l’art. 3 cpv. 3 LAVS, ha versato almeno il doppio del

contributo minimo (lett. b.);

- possono

essere computati accrediti per compiti educativi o d’assistenza (lett. c.).

Infine, secondo l’art. 50 OAVS,

si ha un anno intero di contribuzione quando una persona è stata assicurata

secondo gli articoli 1a

o 2 LAVS durante più di undici mesi in totale e

se, durante detto periodo, essa ha versato il contributo minimo o se presenta

periodi di contribuzione secondo l’articolo 29ter cpv. 2 lettere b e

c LAVS.

2.7.3

Inoltre, la rendita è calcolata in

base al reddito annuo medio (RAM) dell'assicurato (art. 29quater

LAVS).

Esso si compone:

- dei redditi risultanti da

un’attività lucrativa (lett. a.);

- degli

accrediti per compiti educativi (lett. b.);

-

degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c.).

Il reddito annuo medio è

determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti

per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di

contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS). La somma dei redditi dell’attività

lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui all'art. 51bis

cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 LAVS). Tale fattore di rivalutazione è stabilito

dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di

calcolo esposte all’art. 51bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è

contenuto nelle tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite

dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio (art. 30 LAVS, art. 51bis OAVS)

e varia a seconda della prima registrazione sul conto individuale determinante

per la rendita.

Il reddito annuo determinante

(indicato sulla decisione) non corrisponde dunque necessariamente all'ultimo

reddito conseguito dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la

corrispondente rendita.

Sono presi in considerazione

unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui quali sono stati

versati i contributi (art. 29quinquies cpv. 1 LAVS).

I contributi delle persone che

non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e in

seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto dall’art. 5

cpv. 1; essi sono computati come reddito di un’attività lucrativa (art. 29quinquies

cpv. 2 LAVS).

Secondo l’art. 29quinquies

cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili

di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun coniuge se:

- entrambi

i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a.);

- una

persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia (lett. b.);

-

il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c.).

Tuttavia sottostanno alla

ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:

- tra

il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che

precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per

primo diritto alla rendita (art. 29quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e

-

i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all’AVS, con

riserva dell’art. 29bis cpv. 2 LAVS (art. 29quinquies

cpv. 4 lett. b LAVS).

Secondo l’art. 29sexies

cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi agli

assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato l’autorità parentale

su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi cfr. art. 52e ed f

OAVS).

Tuttavia nessun accredito è

attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è riconosciuto per l’anno

in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).

L’ammontare dell’accredito

corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima al

momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29sexies cpv. 2

LAVS).

L’accredito assegnato alle

persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è tuttavia ripartito per

metà tra i coniugi (art. 29sexies cpv. 3 LAVS).

Per gli

anni in cui il proprio coniuge non era assicurato presso l’assicurazione per la

vecchiaia e per i superstiti svizzera, al genitore assicurato è attribuito

l’accredito intero per compiti educativi (art. 52f cpv. 4 OAVS).

Se una persona è assicurata soltanto durante determinati

mesi, si addizionano questi mesi oltre l’anno civile. Un accredito per compiti

educativi è concesso per dodici mesi (art. 52f cpv. 4 OAVS).

2.7.4

In concreto, è incontestato che il

periodo contributivo completo per la classe d’età dell’assicurato (nato nel

1970) è di 28 anni (arrotondati, DTF 107 V 7 consid. 3a), corrispondente

all’intervallo dal 1. gennaio 1991 al 31 dicembre 2018 (cfr. supra consid. 2.7.2.).

L’assicurato, nato a __________ ed entrato in Svizzera con il matrimonio

durante il mese di febbraio 1996, presenta un periodo di contribuzione

complessivo (in Svizzera) di 23 anni e 1 mese, così composto:

-

contributi pagati come persona senza attività lucrativa da marzo a

dicembre 1996 per un totale di 10 mesi (doc. 11-2/7 incarto Cassa);

-

contributi pagati quale beneficiario d’indennità disoccupazione nel

2002, 2003, 2008 e 2009 per un totale di 4 anni (docc. 11-2/7, 11-4/7, 11-6/7 e

24-2/7 incarto Cassa);

-

periodi assicurati quali anni di matrimonio tramite la moglie (la quale

ha versato almeno il doppio del contributo minimo) per febbraio 1996, dal 1997

al 2001, dal 2004 al 2007 e dal 2010 al 2018 per un totale di 18 anni e 1 mese

(docc. 11-5/7 e 24-4/7 e seg. incarto Cassa);

-

computazione di 2 mesi tra il 31 dicembre precedente l’insorgere

dell’invalidità e la nascita del diritto alla rendita conformemente all’art.

52c OAVS (docc. 11-6/7, 24-6/7 e 32-2/3 incarto Cassa).

Ne consegue che l’insorgente non

presenta lacune contributive da quando è entrato in Svizzera (febbraio 1996) al

31.

dicembre 2018. Ciò significa che anche se egli avesse avuto altre attività

che non sono state tenute in considerazione, tale circostanza non

modificherebbe in ogni caso il periodo contributivo in Svizzera da considerare.

Siccome il periodo contributivo

completo per la sua classe d’età è di 28 anni e presentando l’insorgente un

periodo di contribuzione di 23 anni e 1 mese, egli ha diritto ad una rendita

parziale, ossia ad una rendita determinata sulla base di una scala di rendite

inferiore a quella massima (44).

A questo proposito, la Cassa ha

ritenuto che “Il rapporto tra gli anni contributivi effettivamente assolti e

quelli previsti dalla classe di età determina poi l’applicazione della scala

parziale 37”.

Da parte sua, il ricorrente censura

l’applicazione della scala di rendita 37, sostenendo che negli intervalli che

per la Cassa costituiscono periodi di lacuna contributiva (dal 1997 al 2001,

dal 2004 al 2007 e dal 2010 al 2018) egli fosse attivo in Italia ed in Svizzera

quale ricercatore tramite delle borse di studio, rispettivamente di aver svolto

una riqualifica professionale per la quale beneficiava di prestazioni LADI.

Ora, come illustrato dalla Cassa

(XII/1A) e come si desume dalla documentazione all’inserto (XII/2), i periodi

durante i quali il ricorrente ha beneficiato di indennità di disoccupazione

sono stati già considerati – nella misura di quattro anni – nel periodo

contributivo.

Riguardo agli eventuali periodi contributivi

in Italia, si rileva che i periodi assicurativi esteri non vanno considerati

nel calcolo di una rendita svizzera (cfr. ad esempio DTF 130 V 51; STCA

32.2022.55

del 10 ottobre 2022 consid. 2.7. con molteplici rinvii

giurisprudenziali).

Siccome l’insorgente non presenta

lacune contributive dal suo arrivo in Svizzera nel febbraio 1996 al 31 dicembre

2018, le borse di studio non possono influenzare il periodo di contribuzione.

A proposito delle borse di

studio, l’art. 6 cpv. 2 lett. g OAVS prevede che non sono considerate reddito

proveniente da un’attività lucrativa le prestazioni per la formazione e il

perfezionamento; se versate dal datore di lavoro, sono tuttavia escluse dal

reddito da attività lucrativa soltanto se la formazione o il perfezionamento

sono strettamente legati all’attività professionale del beneficiario. Le borse

di studio e simili prestazioni non sono assoggettate all’AVS se,

cumulativamente, non sono riconducibili ad un rapporto di lavoro e l’elargitore

non può influenzare il risultato lavorativo. Il citato disposto non permette di

differenziare tra prestazioni elargite per un perfezionamento professionale e

quelle elargite per la ricerca scientifica (DTF 133 V 297 consid. 2.; Kieser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, in: RBS 2020, pag. 138 con rinvii

giurisprudenziali).

In concreto dagli atti

all’inserto, e meglio dallo scritto del 3 febbraio 2023 dell’avv. RA 1 alla

Cassa, emerge che le borse di studio, per ammissione dell’assicurato medesimo,

sono state elargite a fondo perso e non da datori di lavoro: “Il sig. RI 1

nei periodi 1997-2001, 2004-2007 e 2010-2018 è sempre rimasto domiciliato in

Svizzera e non ha svolto attività lucrative all’estero alle dipendenze di un

datore di lavoro estero. Ciò non di meno, va precisato che il sig. RI 1 in

alcuni dei lassi di tempo da voi indicati ha svolto attività quale ricercatore

all’estero (Italia) senza percepire uno stipendio dagli istituti esteri,

ricevendo però dei contributi/indennità tramite delle borse di studio.

[…]” (doc. 22-1/9 incarto Cassa, sottolineature del redattore).

Ne consegue che, conformemente

all’art. 6 cpv. 2 lett. g OAVS e alla surriferita giurisprudenza, le borse di

studio di cui l’insorgente ha asseritamente beneficiato non sono in concreto

assoggettate all’AVS, ragione per cui esse non influenzano neppure il calcolo

dell’importo del reddito annuo medio.

Visto quanto precede, questa

Corte non ravvisa alcun motivo per scostarsi dalla scala di rendita 37

applicata, correttamente (cfr. Tabelle delle rendite 2023, edite dall’UFAS,

valide dal 1. gennaio 2023, pagg. 8 e 12, reperibili in tedesco ed in francese

su www.sozialversicherungen.admin.ch/de/f/5622), dalla Cassa.

Siccome la contestazione

dell’ammontare nominale della rendita AI si basava esclusivamente sulla

contestata applicazione della scala di rendita 37, quanto segue è a puro titolo

abbondanziale.

Il TCA può far propria

l’esaustiva e corretta presa di posizione della Cassa allegata alla risposta di

causa:

" [Per

quanto attiene al reddito annuo medio, n.d.r.] La Somma dei redditi,

estrapolata dal conto individuale […], ammonta a fr. 56'050. Questo importo va

rivalutato in funzione dell’indice previsto per l’adeguamento delle rendite

all’evoluzione dei prezzi e dei salari di cui all’art. 33ter LAVS

(art. 30 cpv. 1 LAVS) e diviso per gli anni di contribuzione. Il fattore di

rivalutazione è stabilito dall’[…] UFAS secondo le modalità di calcolo

contenute nell’art. 51bis OAVS e varia a seconda della prima

registrazione sul conto individuale determinante per la rendita. Nel presente

caso, la prima registrazione determinante […] è avvenuta nel 1996 e il fattore

di rivalutazione risulta essere così 1.000.

L’importo rivalutato va poi diviso per il periodo effettivo di

contribuzione [22 anni e 11 mesi, n.d.r.].

Non avendo avuto figli […] non sono stati computati accrediti per

compiti educativi.

Il reddito annuo medio […] della rendita […] corrisponde […] a fr.

2'844.00 (56'050.00 x 1.000 : 22 anni e 11 mesi = 2'446.00, arrotondato

all’importo immediatamente superiore secondo le tabelle UFAS). A seguito

dell’adeguamento all’evoluzione dei prezzi e dei salari, dal 1. gennaio 2023 […]

è stato rivalutato a fr. 2'940.00.

Tenuto conto di un reddito annuo medio di fr. 2'940.00 […], nonché

di una scala di rendita 37, con l’ausilio delle tabelle UFAS, l’assicurato è

stato posto al diritto di una rendita intera pari a fr. 1'030.00 mensili

(stato 2023). In conclusione, gli importi assegnati con le contestate decisioni

risultano così corretti.” (XII/1A, sottolineatura del redattore)

La decisione impugnata va di

conseguenza confermata.

2.8

Come accennato (cfr. supra consid.

1.8.), il ricorrente ha richiesto l’assunzione di diversi mezzi di prova.

Siccome

i fatti alla base della presente vertenza sono stati sufficientemente provati

tramite la documentazione prodotta dalle parti, il TCA rinuncia all’assunzione

di ulteriori mezzi di prova.

Infatti, da una parte l’incarto

AI è stato prodotto dall’amministrazione in questa sede e, dall’altra, il

ricorrente non ha neppure illustrato i motivi per giustificare il richiamo di

tutte le sue pregresse vertenze giudiziarie ed amministrative, disattendendo

manifestamente il dovere di collaborazione delle parti (cfr. supra consid. 2.6.2.).

Inoltre, si rileva che nell’incarto AI sono già presenti le “procedure

giudiziarie relative al sig. RI 1 relative alle pregresse contestazioni di

decisioni dell’Ufficio AI sempre con riguardo alle richieste di concessione di

una rendita AI”.

Va qui rammentato che,

conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare

d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle

prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (STF 9C_96/2022 dell’8 agosto 2022,

consid. 7; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del

31.

maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF

9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno

2017.

consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF

9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9),

senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito

dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e

sentenza ivi citata).

2.9

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile

in concreto (disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli

art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio

2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta

a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito del ricorso, le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico del

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di procedura di fr. 500

sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta

invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma

del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata

la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti