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Decisione

32.2023.33

Seconda domanda di prestazioni concessa per tempo limitato. Ricorrente contesta valutazione medica, eseguita tramite valutazione pluridisciplinare. Ricorso respinto e assistenza giudiziaria concessa

24 luglio 2023Italiano86 min

diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità

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n.

32.2023.33

FC

Lugano

24 luglio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sul ricorso del 13 marzo 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione dell’8 febbraio 2023 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. Mediante decisioni del 15 novembre

2011 e 27 aprile 2012 l’Ufficio AI ha respinto due richieste di prestazioni,

presentate nell’agosto 2010 e marzo 2012 da RI 1, nata nel __________, da

ultimo attiva come ausiliaria in lavanderia e cucina, avendo stabilito periodi

di inabilità lavorativa limitati e un grado di invalidità inferiore al tasso

minimo del 40%. Un’ulteriore richiesta del febbraio 2017 è stata evasa con

decisione di non entrata nel merito del 28 marzo 2017.

Nel giugno 2018 l’assicurata,

tramite lo psichiatra curante, ha presentato una nuova domanda di prestazioni. Per

decisione 27 agosto 2020, esperiti i necessari accertamenti medici, in

particolare una perizia pluridisciplinare __________l’Ufficio AI ha respinto la

domanda di prestazioni, il grado d’invalidità stabilito in applicazione del

metodo ordinario del raffronto dei redditi (27%) non attingendo il minimo

pensionabile (40%). Questa decisione è stata contestata dall’assicurata

dinanzi al TCA, il quale, mediante pronuncia del 23 novembre 2020, considerato come gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione necessitavano

di essere completati, come del resto ammesso dall’amministrazione medesima, ha

accolto il gravame, annullato la decisione e rinviato gli atti per ulteriori

accertamenti medici (STCA 32.2020.123).

1.2. Con decisione 8 febbraio 2023, preceduta da un progetto del 2

agosto 2022, esperiti nuovi accertamenti medici (in particolare una nuova

perizia pluridisciplinare SAM), l’Ufficio AI ha accolto la domanda di

prestazioni nel senso che ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad una

rendita intera limitatamente ai periodi dal 1° aprile al 31 agosto 2016, dal 1°

gennaio al 30 giugno 2020 e dal 1° ottobre 2020 al 31 luglio 2021 (prestazioni

versate tuttavia solo dal 1° dicembre 2018, ossia sei mesi dopo il deposito

della richiesta). Ammessi periodi di inabilità variabili dal 2011 (del 30% dal

2011, del 100% dal 23 febbraio 2016, del 50% nell’attività abituale e del 30%

in attività adeguate dal 1. giugno 2016, del 100% dal 20 gennaio 2020, del 50%

(30% in attività adeguate) dal 15 marzo 2020 e del 100% in ogni attività dal 12

ottobre 2020), l’amministrazione ha concluso che dal maggio 2021 era intervenuta

una stabilizzazione delle condizioni di salute con un’inabilità continuativa

del 60% nell’attività abituale e del 30% in attività adeguate, con un

conseguente grado di invalidità del 33%, stabilito in applicazione del metodo

ordinario del raffronto dei redditi, che non attingeva più il minimo

pensionabile e non consentiva quindi più la concessione di una rendita oltre il

31 luglio 2021 (ovvero tre mesi dopo il constatato miglioramento).

1.3. Con ricorso al TCA l'assicurata,

rappresentata dall’avv. RA 1, censura la decisione dell’amministrazione, contestando

in particolare che successivamente al maggio 2021 sia intervenuto un

miglioramento delle sue condizioni, sostenendo di essere sempre inabile in

misura completa, e chiedendo quindi il versamento della rendita intera anche

successivamente al 31 luglio 2021. Produce, oltre a documentazione già agli

atti, nuove certificazioni mediche. Delle relative motivazioni si dirà, per

quanto occorra, nel merito. Chiede inoltre di essere ammessa all’assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio.

1.4. Con

risposta del 6 aprile 2023 l’Ufficio AI, facendo riferimento all’allegato rapporto

del Servizio medico regionale dell’AI (SMR) del 31 marzo 2023, ritenuto come

alla perizia SAM e alle valutazioni del SMR debba essere conferito pieno valore

probante, ha chiesto la reiezione del ricorso.

1.5. Con

osservazioni del 25 aprile 2023 l’assicurata, tramite il suo legale, ha

confermato le proprie argomentazioni e allegato una nuova certificazione dello

psichiatra curante.

Delle

relative ulteriori osservazioni sollevate dalle parti si dirà, ove necessario,

nel merito.

considerato in diritto

2.1. La ricorrente non contesta

l’attribuzione della rendita intera dal 1° aprile al 31 agosto 2016 e dal

1°gennaio al 30 giugno 2020, e nemmeno la nuova decorrenza della rendita dal 1°

ottobre 2020, ma censura la cessazione della prestazione a far tempo dal 1°

agosto 2021, ritenendo che la rendita dovrebbe esserle attribuita a tempo

indeterminato. Ella contesta in altre parole che, come stabilito

dall’amministrazione sulla base delle conclusioni SAM, a far tempo dal mese di maggio

2021 sia intervenuto un miglioramento e una stabilizzazione delle sue condizioni.

Oggetto del contendere è quindi sapere

se a giusta ragione o meno l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto a

prestazioni AI successivamente al 31 luglio 2021.

Va anzitutto rilevato che il 1. gennaio 2022, ossia prima

dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante)

modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che

concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

Occorre tuttavia ricordare che

per la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già

insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del

diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore

al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato

giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1,

pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).

Nella DTF 148 V 162 consid.

3.2.1. il Tribunale federale ha formulato le seguenti precisazioni circa il

diritto intertemporale:

" Gemäss einer allgemeinen prozessualen Grundregel

wird das anwendbare Recht durch den Zeitpunkt der Verfügung respektive – sofern

diese angefochten ist – den Zeitpunkt des Einspracheentscheides bestimmt […].

Bei Sachverhalten mit intertemporalem Bezug greift diese Grundregel jedoch zu

kurz. In solchen Konstellationen sind weitere Aspekte mit zu berücksichtigen.

So stellt sich insbesondere die Frage nach dem zeitlichen Geltungs- sowie dem

zeitlichen Anwendungsbereich einer Bestimmung. Der zeitliche Geltungsbereich

ist die “Lebensdauer” einer Rechtsnorm. Diese wird durch deren In- und

Ausserkrafttreten bestimmt. Die eingangs genannte prozessuale Grundregel

bezieht sich vorab auf den zeitlichen Geltungsbereich. Davon zu unterscheiden

ist der zeitliche Anwendungsbereich einer Norm; dieser bestimmt den Zeitraum,

in dem sich die vom Tatbestand erfassten Sachverhalte ereignet haben müssen

[…]. Zeitlicher Geltungsbereich und zeitlicher Anwendungsbereich können

zusammenfallen, müssen dies aber nicht; insbesondere bei Dauersachverhalten

sind sie zu unterscheiden. Weil das intertemporale Rechtsetzungsprimat beim

Gesetzgeber liegt […], ist in einem ersten Schritt stets zu prüfen, ob die

anwendbare Rechtsgrundlage Kollisionsnormen enthält. Fehlen solche, kommen auch

hier allgemeine Grundsätze zur Anwendung. Diesbezüglich besagt der

intertemporale Hauptsatz, dass in zeitlicher Hinsicht diejenigen Rechtssätze

massgebend sind, die bei der Erfüllung des rechtlich zu ordnenden oder zu

Rechtsfolgen führenden Tatbestandes Geltung haben. Für zeitlich offene

Dauersachverhalte bedeutet dies, dass sie grundsätzlich nach den jeweils

geltenden rechtlichen Grundlagen zu beurteilen sind. Es ist somit bis zum

Inkrafttreten einer Rechtsänderung das alte Recht und danach (ex nunc et pro

futuro) – sofern die Voraussetzungen hierfür erfüllt sind – das neue Recht

anwendbar (unechte Rückwirkung […]).”

La

Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione invalidità

(CIRAI), valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1. luglio 2022, prevede al

marginale 9101 che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è

emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di

questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore

in vigore fino al 31 dicembre 2021”.

Fatti

I marginali 1007 e seg. della

Circolare concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore

sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI), edita dall’UFAS,

valida dal 1. gennaio 2022, prevedono che:

" Conformemente

alle DT [Disposizioni transitorie, n.d.r.] LAI, le rendite AI rette dal diritto

anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2

LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza

dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto

alla rendita non sono necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in

base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il

diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità

è insorta prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono

pertanto le rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente

conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.

Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022

valgono le regole seguenti:

. in caso di

insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31

dicembre 2021:

- prima

fissazione della rendita → DR [diritto, n.d.r.] in vigore fino al 31

dicembre 2021,

- modifica

del grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C

DT US AI;

. in caso di

nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio

2022 o successivamente:

- prima

fissazione della rendita → DR in vigore dal 1° gennaio

2022.”

Secondo le citate circolari,

dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di rendita, l’asserita

invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti al più tardi al 31

dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e ciò anche se la

decisione è stata resa nel 2022 (o successivamente). Con uno scritto del 7

settembre 2022 destinato agli uffici AI (21/2022 Informativa per gli uffici AI:

diritto transitorio per la valutazione del grado d’invalidità e la

determinazione del diritto alla rendita (riforma Ulteriore sviluppo dell’AI))

ed inoltrato al TCA, l’UFAS ha confermato che:

" (…) in

caso di prima concessione di una rendita si applicano le disposizioni in vigore

al momento della nascita del diritto alla rendita”, ad eccezione dei casi di

“prima concessione di una rendita con variazione del grado di invalidità o

limitata nel tempo e nei casi di revisione, a quest’ultima fattispecie

applicandosi le disposizioni in vigore al momento della modifica determinante”.

Oltre a ciò, l’UFAS ha rilevato che “Nelle ultime settimane i tribunali

cantonali hanno emanato diverse sentenze che hanno confermato, direttamente o

indirettamente, la summenzionata regolamentazione di diritto intertemporale. Da

queste sentenze si evince inoltre che i tribunali considerano il momento

dell’emanazione della decisione impugnata quale limite temporale importante per

l’esame dei fatti; tuttavia, non si può concludere su questa base che anche la

determinazione del diritto applicabile dipenda dal momento dell’emanazione

della decisione. In questo contesto, anzi, il momento aleatorio dell’emanazione

della decisione è irrilevante per la determinazione del diritto applicabile,

dato che presenta sempre un certo grado di arbitrarietà (DTF 139 V 263).

Nell’ottica di un’applicazione uniforme del diritto a livello nazionale, vi

chiediamo pertanto di esaminare le sentenze cantonali prestando particolare

attenzione alla corretta interpretazione della menzionata regolamentazione di

diritto intertemporale e, in caso di decisioni che vi derogassero, di vagliarne

l’impugnazione dinanzi al Tribunale federale.”

In

concreto, l’assicurata ha presentato la sua (quarta) domanda di prestazioni AI nel

giugno 2018. L’Ufficio AI, eseguiti gli accertamenti predisposti a seguito

della sentenza di rinvio del TCA del 23 novembre 2020, ha stabilito inabilità

lavorative del 30% dal 2011, del 100% dal 23 febbraio 2016, del 50%

nell’attività abituale (30% in attività adeguate) dal 1° giugno 2016, del 100%

dal 20 gennaio 2020, del 50% (rispettivamente 30%) dal 15 marzo 2020, del 100%

dal 12 ottobre 2020 e del 60% (rispettivamente 30%) dal 1° maggio 2021. L’Ufficio

AI ha accolto la domanda di prestazioni, riconoscendo una rendita intera limitatamente

ai periodi dal 1° aprile al 31 agosto 2016, dal 1° gennaio al 30 giugno 2020,

dal 1° ottobre 2020 al 31 luglio 2021, ritenuto che in seguito, a fronte di

un’abilità lavorativa in attività adeguate del 70% da maggio 2021, il grado

d’invalidità era del 33% e quindi insufficiente per il versamento di prestazioni.

Siccome,

quindi, sia l’invalidità sia il diritto alla rendita d’invalidità sono insorti prima

del 1. gennaio 2022, determinante è il diritto in vigore sino al 31 dicembre

2021, e questo sebbene l’Ufficio AI abbia emanato la sua decisione l’8 febbraio

2023. Ogni riferimento alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione

contraria, va quindi inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021.

2.2. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

2007, p. 1411, n. 46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione

ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata. La nozione d'invalidità di cui

all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che

egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Secondo la

giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di

paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere

sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.3. Per costante giurisprudenza quando

l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo

periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo

successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex

art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19

ottobre 2005).

L’art.

17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della

rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è

aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 343, consid. 3.5, pagg. 349-352).

La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una

modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello

stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo tale stato di salute rimasto

immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5,

113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una

semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste

sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi

dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b; vedi anche STFA

I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al

guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.

L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste

norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma

anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel

tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991

nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei

casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni

esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e

8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

2.4. Per quanto riguarda in particolare

l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale ha

stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non

poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità

lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la

società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI

1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b).

Al riguardo l’Alta Corte ha

inoltre avuto modo di precisare che:

" (…) Tra i

danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare

un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre

alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a

malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque

non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le

limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando

prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile

dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque

stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno

alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro

gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello

di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di

stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla

salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno

un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi

se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in

pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino

insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e

sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA

I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2)

In una sentenza I 384/06 del 4

luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla

salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno

specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di

classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.

pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13

luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007). Nella DTF

130 V 352 sono stati precisati i criteri per poter concludere che un disturbo

da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno

duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali”

in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea

2008, pagg. 254-257).

Nella STFA I 770/03 del 16

dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato

che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme

richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri

summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a

sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione

per l'invalidità.

Pertanto, se le limitazioni

nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o

simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una

notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto

(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel 2015 il Tribunale federale ha

modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in

presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori

somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato

stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione

sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una procedura probatoria

strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di

rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i

fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i

fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva

commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro

l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una

terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il

reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura

della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza

delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo

libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr.

comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).

Inoltre, nelle STF 8C_841/2016 e

8C_130/2017 del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il

Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori

somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di

rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di

indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò

significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il

precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione

necessaria per la concessione di una rendita AI non

vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale

federale del 14 dicembre 2017). In tali due sentenze il TF è giunto alla

conclusione che la descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti

i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia

in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave.

Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di

principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una

classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una

diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.

Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un

disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la

diagnosi non è più centrale.

Soltanto da tale elemento non

emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona toccata.

È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve essere

applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in

presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi

probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella valutazione

dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi scaturenti

dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un procedimento

probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o addirittura inadatto.

La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata secondo la necessità

probatoria concreta. La prova di un'invalidità pensionabile può in genere

essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame

complessivo risulta un quadro coerente di limitazione della capacità lavorativa

in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale indicazione fa comportare

conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare una limitazione della

capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote conseguentemente a sfavore della

persona toccata.

Secondo

la giurisprudenza precedente del TF riguardante le depressioni da lievi a medio

gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo

se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il

cambiamento di prassi adottato questo concetto non vale più in maniera

assoluta.

Ora

invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la

persona interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione

oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La

possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi

fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente

nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia

conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre

2017).

Con

pronuncia 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle sentenze

8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha

ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non

perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel

contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche

caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi

esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione

impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio

2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).

Questa giurisprudenza è stata

confermata con la sentenza pubblicata in DTF 144 V 50 (STCA 32.2017.176 del 14

agosto 2018, consid. 2.6). Del resto, il Tribunale federale ha confermato tale

giurisprudenza anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e

3.3.2), 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), 8C_309/2018 del 2 agosto

2018 (consid. 3.2) e 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).

2.5. Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto alla

valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire

se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova,

né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto

(DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli organi

dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a

medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le

proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati

concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano

indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM)

dell'AI, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro

d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere

osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).

In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo

dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la

DTF 136 V 376.

Nella DTF 137 V 210 il TF ha

concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione

attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione

invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è

di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3).

Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario

adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei

mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e

uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei

diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a

livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori

chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo

devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono

posti a carico dell'AI; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se vi sono dei rapporti medici

contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero

materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto

che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; sul valore probatorio

delle certificazioni dei medici curanti cfr. al consid. 2.9).

Va poi rilevato che, affinché un

esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere

diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile:

esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II p. 628-629, in

particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e

cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima sentenza l'Alta

Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo

questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten,

in: SZS/RSAS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve

innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e

pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare

l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere

premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita

d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il

carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con

sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti

medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in

base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi

sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di una

rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze

tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei

dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura,

le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle

risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino

l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante

un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001 e

32.2019.174 del 13 luglio 2020; DTF 130 V 352).

2.6. Dagli atti di causa risulta che

l’assicurata, già attiva come ausiliaria in lavanderia, cameriera e cuoca, dal 1993

ha iniziato a lamentare vari problemi alla salute, in particolare dolori a

livello della colonna cervicale, spalle e ginocchia. Con decisione del 15

novembre 2011, accertata un’inabilità lavorativa del 50% dal settembre 2009 e

del 100% nel periodo dall’ottobre 2009 al febbraio 2011, e in seguito la ripresa

di un’abilità del 70% nell’attività esercitata e del 100% in attività adeguate

con conseguente grado di invalidità del 31%, l’Ufficio AI ha respinto la

richiesta di prestazioni. Il rifiuto è stato confermato, dopo esecuzione anche

di una valutazione psichiatrica, nuovamente con decisione del 27 aprile 2012

(doc, AI pag. 265 e 295).

Nell’ambito della nuova richiesta

di prestazioni del giugno 2018, l’Ufficio AI ha predisposto l’esecuzione di una

perizia multidisciplinare a cura del SAM, il quale, nella perizia del 25

ottobre 2019, effettuati consulti di natura psichiatrica (dr. __________),

neurologica (dr. __________) e reumatologica (dr. __________), poste le

diagnosi con valenza invalidante di “fibromialgia/sindrome

somatoforme, sindrome cervico-lonbospondilogena cronica, sindrome depressiva

ricorrente, episodio attuale di lieve entità (ICD-10 F 33.0), sindrome ansiosa

generalizzata (ICD-10 F 41.1)”, aveva concluso per un’inabilità lavorativa

in ogni attività del 30% dal 2011 e totale dal febbraio 2016 (intervento alla

schiena), mentre che dal giugno 2016 l’inabilità era del 50% nell’attività

svolta di aiuto cuoca e pizzaiola e del 30% in un’attività adeguata, rispettosa

dei limiti posti dal consulente reumatologo (doc. AI pag. 464).

Queste conclusioni, condivise il

4 novembre 2019 dal SMR (doc. AI pag. 529), erano state confermate dal SAM e

dal SMR anche dopo valutazione dei certificati medici prodotti dall’assicurata,

ragione per cui, mediante decisione 27 agosto 2020, l’Ufficio AI aveva respinto

la domanda di prestazioni presentata, considerato come il grado d’invalidità

stabilito in applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi (27%),

considerando un’abilità lavorativa in attività adeguate del 30% dal giugno

2016, non attingeva il minimo pensionabile (40%; doc. AI pag. 578).

Questa decisione, contestata, è

in seguito stata annullata dal TCA (STCA 32.2020.123 del 23 novembre 2020) e

l’incarto rinviato all’Ufficio AI, considerato come l’assicurata aveva

comunicato di aver subito nel marzo 2020 un ricovero per motivi psichiatrici presso

la Clinica __________ di __________, ciò che rendeva necessaria, anche secondo

l’amministrazione, la retrocessione degli atti per procedere ad una perizia di

decorso.

È quindi stata ordinata una

perizia pluridisciplinare SAM, allestita il 24 giugno 2022, con la quale,

effettuate valutazioni specialistiche di natura internistica, psichiatrica,

reumatologica e neurologica, sono state poste diagnosi invalidanti di natura

psichiatrica e reumatologica (cfr. in esteso al consid. 2.8.1).

Il SAM ha concluso che nell'attività

da ultimo svolta di pizzaiola e aiuto cuoca, l'assicurata era complessivamente

abile al lavoro al 40% dal 1° maggio 2021, ritenuto che “la capacità

lavorativa del 40% va intesa come rendimento ridotto e integra le percentuali

d'incapacità lavorativa del 30% per motivi psichiatrici dal 2011 e del 60% per

motivi reumatologici a partire dall'1.5.2021. Precedentemente vale quanto

statuito nella precedente perizia”. In un’attività adeguata, rispettosa dei

limiti funzionali descritti dal consulente reumatologo, l'assicurata era invece

da considerare abile al 70% (grado che includeva le incapacità lavorative per

motivi psichiatrici del 30% e per motivi reumatologici del 10%), sempre dal 1°

maggio 2021 (doc. AI pag. 810).

Queste conclusioni sono state

confermate dal SMR l’8 luglio 2022 (doc. AI pag. 910). Dopo aver interpellato

la consulente professionale che ha proceduto al confronto dei redditi (doc. AI

pag. 917), fatta valutare dal SAM e dal SMR la documentazione prodotta in sede

di opposizione al progetto di decisione del 2 agosto 2022 (doc. AI pag. 1000 e

1014), con la decisione contestata l’Ufficio AI ha accolto la richiesta come

segue:

" (…) Esito

degli accertamenti:

Sulla base della documentazione medica raccolta agli atti, con

particolare riferimento ai rapporti peritali datati 25 ottobre 2019 e 24 giugno

2022, abbiamo ritenuto corretto giustificare i seguenti periodi di inabilità

lavorativa:

Attività abituale (cuoca):

30% dal 2011

100% dal 23.02.2016

50% dal 01.06.2016

100% dal 20.01.2020

50% dal 15.03.2020

100% dal 12.10.2020

60% dal 01.05.2021

Attività adeguata:

30% dal 2011

100% dal 23.02.2016

30% dal 01.06.2016

100% dal 20.01.2020

30% dal 15.03.2020

100% dal 2.10.2020

30% dal 01.05.2021

Abbiamo quindi provveduto a calcolare la perdita di guadagno.

Al momento della prima richiesta di prestazioni Al (27 agosto

2010) la Signora RI 1 era stata considerata quale indipendente. A distanza di

anni non svolge più alcun tipo di attività lavorativa, in ragione di ciò si

valuta corretto considerarla dipendente nella misura

100% e prendere a riferimento per il salario da valida i redditi

RSS.

Dal profilo salariale, la giurisprudenza imposta dall'Alta Corte

federale indica che sono esclusivamente applicabili, in difetto d'indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di

riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall'Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili

dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni

(STFA 12 ottobre 2006 nella causa S., U 75/03, e del 5 settembre 2006 nella

causa P., l 222/04). Sempre in base alla giurisprudenza federale, tali

redditi possono ancora essere diminuiti nella misura massima del

25%, e ciò al fine di considerare quei fattori che nel caso di specie sono

suscettibili di influenzare il reddito che rassicurato potrebbe percepire,

quali ad esempio le limitazioni addebitabili al danno alla

salute, l'età, la nazionalità, il grado di occupazione (cf. DTF

126 V 75).

Perdita di guadagno per i periodi con inabilità al 30%:

Nello specifico, tenuto conto del settore di attività in cui ha

lavorato, vengono prese in considerazione le categorie 55-56, servizi di

alloggio e ristorazione, delle Tabelle RSS elaborate dall'Ufficio federale di

statistica. Identificato le categorie, abbiamo eseguito il

calcolo delle medie delle ore settimanali svolte nelle stesse e

degli stipendi di riferimento.

Media ore settimanali categoria 55-56: H 42.4

Media salario categoria 55-56 (2018): CHF 4'260.40 (4'019/40 *

42.4).

Nel caso concreto, senza il danno alla salute nella sua abituale

professione nell'anno 2018 la signora RI 1 avrebbe potuto conseguire CHF

51'121.68 (4'260.40 * 12). Ovvero 52'021.48 aggiornati al 2020 (ultimo dato

disponibile).

Malgrado il danno alla salute e con una capacità lavorativa del

70% in attività adeguate, avrebbe invece potuto conseguire CHF 35'052.28

(tabella RSS elaborata dall'Ufficio federale di statistica, riduzioni del 10%).

Il confronto dei redditi permette quindi di determinare una

perdita di guadagno e quindi un grado Al pari al 33%. Il calcolo

utilizzato è mostrato qui di seguito:

Confronto dei redditi:

senza invalidità CHF 52'021.48

con invalidità CHF 35'052.28

Perdita di guadagno CHF 16'969.20 = Grado d'invalidità 32.62%

(33%)

Il diritto ad una rendita insorge dopo un anno d'attesa

ininterrotto dall'inizio della malattia di lunga durata (Art. 28 cpv 1, lett b,

LAI). Per contro, il versamento della rendita può essere effettuato al più

presto sei mesi dopo il deposito della domanda conformemente all'art. 29

cpv. 1 LAI. La domanda è stata depositata nel giugno 2018.

La consulente in integrazione professionale non ritiene sia possibile

attuare provvedimenti atti ad incrementare la capacità di guadagno, tuttavia,

su esplicita richiesta scritta, si resta a disposizione per valutare

l'eventuale diritto all'aiuto al collocamento.

Osservazioni al progetto:

abbiamo preso atto del vostro scritto datato 12 ottobre 2022 e

della documentazione medica allegata. In data 31 ottobre 2022 il SMR ha

provveduto all’invio della documentazione ricevuta al SAM, il quale ha preso

posizione e dato una risposta il 29 novembre 2022. Preso atto di tale valutazione

l’SMR, con annotazione del 6 dicembre 2022, ha confermato il contenuto delle

sue precedenti valutazioni. In ragione di quanto sora il progetto datato 2

agosto 2022 viene confermato.

Decidiamo pertanto:

Dal 01 aprile 2016, ovvero da quanto le condizioni

dell'anno d'attesa ed un'inabilità di almeno il 40% sono assolte, la signora RI

1 ha diritto ad una rendita Al con grado del 100%. Questo diritto è limitato al

31 agosto 2016, tre mesi dopo il constatato miglioramento dello stato di

salute.

Dal 01 gennaio 2020 avrà nuovamente diritto ad una rendita

Al del 100%. Questo diritto è limitato al 30 giugno 2020, tre mesi dopo il

constatato miglioramento dello stato di salute.

Dal 01 ottobre 2020 avrà nuovamente diritto ad una rendita

Al del 100%. Questo diritto è definitivamente limitato al 31 luglio 2021,

sempre tre mesi dopo il constatato miglioramento dello stato di salute.

In considerazione della tardività della domanda ogni versamento

non potrà avvenire prima del 01 dicembre 2018, ovvero sei mesi dopo il deposito

della richiesta di prestazioni Al.” (doc. A)

Di

fronte a questo Tribunale l’assicurata ha contestato le conclusioni sulla

capacità lavorativa medico-teorica, soprattutto dal punto di vista

psichiatrico, producendo nuovi documenti.

2.7. Nella concreta fattispecie, dopo

attento esame della documentazione agli atti, questo Tribunale, per i motivi

che seguono, non può che confermare la decisione impugnata, con la quale l’Ufficio

AI ha ammesso, rispetto all’ultima decisione del 27 aprile 2012 e quella

(annullata dal TCA) del 27 agosto 2020 l’intervento di un peggioramento temporaneo

delle condizioni di salute dal punto di vista psichiatrico che comportava – in aggiunta

ai periodi di inabilità già riconosciuti (e non contestati dall’assicurata) del

30% in ogni attività dal 2011, del 100% dal 23 febbraio 2016, nuovamente del

50% nell’attività abituale e del 30% in attività adeguate dal 1. giugno 2016 –

una nuova inabilità del 100% dal 20 gennaio 2020, del 50% (30% in attività

adeguate) dal 15 marzo 2020 e nuovamente del 100% in ogni attività dal 12

ottobre 2020. Tuttavia, a decorrere dal maggio 2021 era intervenuta una

stabilizzazione delle condizioni dell’assicurata con un’inabilità del 60%

nell’attività abituale (in luogo del 50% stabilito nella precedente decisione a

far tempo dal giugno 2016) e del 30% in attività adeguate, con un conseguente

grado di invalidità del 33% (in luogo del 27% stabilito in sede di decisione

del 27 agosto 2020). Si trattava comunque di un grado d’invalidità insufficiente

per la concessione di prestazioni successivamente al luglio 2021 (ovvero a tre

mesi dall’intervenuto miglioramento dello stato di salute nel maggio 2021; cfr.

art. 88a cpv. 1 OAI).

Come anticipato al consid. 2.1,

la ricorrente non censura i periodi di inabilità lavorativa accertati

dall’Ufficio AI successivamente al 2011 e nemmeno le prestazioni erogate di

conseguenza, ma contesta che dal 1° maggio 2021 sia intervenuto un

miglioramento delle sue condizioni con conseguente inabilità del 60% (nell’attività

abituale) e 30% (in attività adeguate).

2.8. Questo TCA, chiamato a verificare

se lo stato di salute dell’interessata sia stato accuratamente vagliato prima

dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la

perizia di decorso SAM del 24 giugno 2022, confermata con complemento peritale

29 novembre 2022, nella quale i vari periti si sono espressi su tutte le

patologie lamentate, hanno esaminato accuratamente la documentazione messa loro

a disposizione ed hanno valutato la capacità lavorativa sulla base delle

indicazioni risultanti dalle visite e dagli esami effettuati, ed è quindi da considerare

dettagliata, approfondita e rispecchiante i parametri giurisprudenziali di cui

ai consid. 2.4. e 2.5. Questo per i motivi che seguono.

2.8.1. Nella

perizia di decorso del 24 giugno 2022, il SAM, fatto capo a consultazioni di

natura psichiatrica (dr. __________), reumatologica (dr. __________),

internistica (dr.ssa __________) e neurologica (dr. __________), ed effettuati

i necessari accertamenti, ha considerato tutta la documentazione medica agli

atti, incluse approfondite indagini cliniche e radiologiche, e ha precisato le ragioni

per le quali dal maggio 2021 e al momento della perizia, a dipendenza delle

affezioni reumatologiche e psichiatriche, l’assicurata andava complessivamente considerata

abile nella misura del 70% in un’attività adeguata e del 40% nella sua attività

abituale. Tale conclusione va condivisa.

Il

SAM ha dapprima ricordato i trascorsi personali e patologici dell’assicurata,

già attiva professionalmente come cameriera ai piani e stiratrice, e quindi

come cuoca e pizzaiola. Essa lamentava già a partire dal 1993 problemi di

salute, alla colonna vertebrale, successivamente quindi al ginocchio, ai polsi,

alla spalla sinistra, con diagnosi di fibromialgia, oltre a una cisti

paraombelicale. Dal 2012 aveva quindi iniziato una presa in carico psichiatrica

presso il dr. __________, psichiatra e aveva subito un ricovero nel marzo 2017

presso l'Ospedale di __________. Ha quindi riassunto i contenuti della

precedente valutazione SAM del 25 ottobre 2019, in occasione della quale in

particolare il dr. __________, psichiatra, aveva posto la diagnosi di sindrome

depressiva ricorrente, episodio attuale di lieve entità (F 33.0), una sindrome

ansiosa generalizzata (F 41.1), e aveva concluso per una capacità lavorativa

del 70% dal 2011. Nel gennaio e ottobre 2020 l’assicurata aveva subito due ricoveri

con la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di grado

lieve (F 33.1) e sindrome somatoforme da dolore persistente (F 45.4), con

conseguente potenziamento della terapia antidepressiva e progressivo beneficio

sul tono dell'umore e sulla sintomatologia algica.

Sulla

base dei consulti peritali specialistici e la valutazione consensuale, ha posto

le seguenti diagnosi invalidanti:

" . Sindrome

depressiva ricorrente, episodio attuale di lieve entità

(ICD-10 F 33.0).

. Sindrome ansiosa generalizzata (ICD-10 F 41.1).

. Periartropatia omero-scapolare

tendinopatica in parte anchilosante alla spalla sin., in stato dopo intervento

chirurgico artroscopico il 12.10.2020 con sutura del tendine del sovraspinoso,

tenodesi del capolungo del bicipite brachiale, acromioplastica e borsectomia.

. Sindrome

cervico-vertebrale su alterazioni degenerative da C4 fino a C7 con osteocondrosi,

senza segni compressivi o irritativi radicolari.

. Sindrome

lombovertebrale con componente spondilogena bilaterale in stato dopo intervento

chirurgico di micro emiectomia e foraminotomia L5-S1 a sin. il 23.2.2016 senza deficit

radicolari residui.

. Fibromialgia di tipo primario.”

Ha inoltre elencato una serie di

altre diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa (segnatamente sindrome

somatoforme da dolore persistente ICD-10 F 45.4, lieve sindrome del tunnel

carpale a ds. probabile sindrome delle gambe senza riposo, dolori diffusi a

tutto il corpo non spiegati da patologia neurologica, gonalgia a sinistra con

iniziate gonartrosi, in stato dopo asportazione di ganglio e meniscectomia

parziale, nonché microfissurazione dì una lesione osteocondrale nel 2003 e

asportazione di ganglio meniscale nel 2005, epicondilopatia radiale bilaterale

in stato dopo intervento chirurgico per epicondilite nel 2004, iperlipidemia

mista, possibile diabete mellito tipo 2, nota steatosi epatica, nota ernia

iatale assiale con sospetta malattia da reflusso gastro-esofageo, con pirosi gastrica

cronica e disturbi prevalentemente orofaringei, stato dopo varicectomia

bilaterale e dopo asportazione di calcificazione della mammella e dopo episodio

sincopale, famigliarità per malattie cardiovascolari, sovrappeso, stato dopo

isterectomia e dopo intervento chirurgico di rimozione di polipo delle corde

vocali, ipotiroidismo e stato dopo intervento di resezione cisti

para-ombelicale e asportazione ernia ombelicale; doc. AI pag. 806).

I consulenti del SAM hanno valutato le condizioni di salute della

ricorrente, prendendo in considerazione i referti resi dai curanti che li hanno

preceduti ed effettuando esami laddove ritenuto necessario. I rapporti che

ciascun perito ha allestito sono stati integrati nella perizia

pluridisciplinare del 24 giugno 2022, che analizza in modo dettagliato e

concludente lo stato di salute della ricorrente, dall'anamnesi ai disturbi

soggettivi, dalle constatazioni oggettive alle diagnosi con e senza influsso

sulla capacità lavorativa, fino a rispondere alle domande peritali sottoposte

dall'Ufficio AI per definire la capacità di lavoro. I periti hanno pure concluso

che le incapacità lavorative stabilite dal maggio 2021 a livello reumatologico

(60% nella sua attività e 10% in un’attività adeguata) e psichiatrico (30% in

ogni attività) non dovevano essere sommate, ma integrate, perché entrambe

prendevano in considerazione il sintomo principale dell'assicurata, ovvero il

dolore cronico. Essi hanno dunque spiegato chiaramente valutazioni e

conclusioni e il rapporto finale dell’8 luglio 2022 del SMR (dr. __________)

che le riassume è convincente e non contraddittorio, così come il successivo complemento

SAM del 29 novembre 2022 e le annotazioni del SMR del 6 dicembre 2022 e 31

marzo 2023, entrambe confermanti il rapporto iniziale.

2.8.2. Innanzitutto,

per quanto riguarda la valutazione internistica, l’assicurata è stata

peritata dalla dr.ssa __________, la quale, descritte l’anamnesi (famigliare, professionale,

personale, sociale e patologica), e le costatazioni obiettive sulla base della

visita clinica, esami di laboratorio e radiologici, richiamati anche gli esami degli

altri periti, ha concluso che “per gli aspetti di competenza internistica,

non vi sono diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa”. Ricordato

come anche nel passato non vi erano state inabilità lavorative per motivi

internistici, ha quindi concluso che dal profilo internistico l’assicurata era

da considerare abile in misura piena in ogni attività.

Sul

piano psichiatrico l’assicurata è stata valutata dal dr. __________, il

quale, effettuate due valutazioni cliniche, dopo aver descritto l’anamnesi, la

giornata tipo, la terapia assunta e le constatazioni obiettive sul piano

psicopatologico e gli atti, includenti gli esami psicologici effettuati dallo

psicologo __________, nel rapporto al SAM del 2 giugno 2021 ha descritto un

esame psichiatrico approfondito, valutato gli esami di laboratorio e quelli psicologici.

Per quel che in particolare riguardava gli esami eseguiti dallo psicologo dr. __________,

erano emersi “al SIMS chiari indici che fanno sospettare la presenza nel

soggetto di un comportamento simulatorio e di una marcata accentuazione della

sintomatologia esperita e questo a causa della evidente presenza delle numerose

incongruenze tra ciò che è stato riferito in sede di anamnesi e quanto è stato

affermato nel test, facendo perciò ipotizzare che possa essere stato messo in

campo un deliberato tentativo da parte dell'A. di voler amplificare in senso

peggiorativo la sintomatologia lamentata”. Ha quindi precisato che non era

invece stato possibile somministrare il test MMPI-2-RF a causa delle difficoltà

di comprensione degli item da parte dell’assicurata.

Quali

diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa ha posto quelle di “sindrome

depressiva ricorrente, episodio attuale di lieve entità (ICD-10 F33.0); sindrome

ansiosa generalizzata (ICD-10 F41.1)”, mentre che non andava riconosciuta

valenza invalidante alla diagnosi di “sindrome somatoforme da dolore

persistente (ICD-10 F 45.4)”. Ha quindi evidenziato che successivamente

alla precedente perizia SAM (del 25 ottobre 2019) l’assicurata era stata per la

terza volta ricoverata su indicazione dello psichiatra curante all’Ospedale di __________

“a causa di un'esacerbazione della nota sindrome depressiva ricorrente,

caratterizzata da deflessione del tono dell'umore e dall'insorgenza di una

sintomatologia ansiosa pervasiva accompagnata da sentimenti d'inutilità e da

disturbi del sonno tipo insonnia iniziale”. Tale recidiva depressiva era riconducibile

alla difficoltà di accettazione del proprio contesto famigliare (malattie del

marito e di un figlio, situazione finanziaria precaria a seguito del fallimento

del ristorante del marito) e delle limitazioni fisiche. Tenuto conto del quadro

clinico di relativo peggioramento umorale era stata impostata dai medici di __________

una terapia psicofarmacologica antidepressiva a dosaggio leggermente

incrementato e tale modifica aveva portato ad un progressivo benefìcio sul tono

dell'umore e sulla sintomatologia algica grazie all'effetto di elevazione della

soglia di percezione del dolore. Era pure stato possibile ottenere un beneficio

del sonno. La terapia durante la degenza aveva quindi portato a un decorso

favorevole e significativi miglioramenti della condizione clinica e l’assicurata

era divenuta maggiormente partecipe alle attività. Tali benefici sono perdurati

anche successivamente continuando la somministrazione della stessa terapia. Del

resto l’assicurata era seguita da anni dal suo psichiatra curante. Durante

l’esame l'assicurata aveva mostrato una soddisfacente compliance terapeutica. Secondo

il perito la prognosi propendeva per un'evoluzione caratterizzata da ricorrenze

depressive d'entità clinica variabile, osservato comunque che l'introduzione di

uno stabilizzatore dell'umore avrebbe potuto ridurre ii rischio di ricorrenze

depressive. Di conseguenza, secondo il dr. __________ l’assicurata era da

considerare abile al lavoro 8 ore giornaliere con una diminuzione del

rendimento del 30% dal settembre 2011, sia nell’attività lavorativa svolta (che

era sempre stata un'attività adeguata da un punto di vista strettamente

psichiatrico) che in altre attività adatte (doc. AI pag. 845).

A tale valutazione, tratta sulla

base di un approfondito esame clinico e della documentazione agli atti, che non

ha tralasciato alcun elemento di rilievo, ha descritto nei particolari

l’anamnesi e l’esame psichico ed ha risposto alle questioni poste dall’AI, che

tengono conto degli indicatori standard posti dal TF nella sentenza 9C_492/2014

del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V 281 ed estesa con la DTF 143 V 409 a

tutte le malattie psichiche, si deve aderire senza riserve.

A tale riguardo, questo Tribunale

rileva che lo specialista del SAM ha in maniera ben motivata spiegato le

ragioni per le quali, nel caso dell’assicurata, al momento dell’esame peritale

non fossero soddisfatti i criteri per poter porre la diagnosi di episodio

depressivo maggiore, indicata invece dallo psichiatra curante segnatamente nei

rapporti del 16 settembre 2020 e 24 febbraio 2021 (cfr. doc. AI pag. 861).

La perizia del dr. __________ è

dettagliata, ha esaminato accuratamente gli aspetti oggettivi, le affermazioni

dell'interessata, le conclusioni tratte nella precedente valutazione SAM del

2019, e si è confrontata pure con le certificazioni dello psichiatra curante.

Il TCA ritiene dunque che il perito

psichiatra abbia ben esaminato e valutato tutti gli elementi soggettivi e

oggettivi emersi durante i due colloqui di valutazione avvenuti il 19 maggio e

Considerandi

2.

giugno 2021 e che quindi il rapporto peritale del 2 giugno 2021 sia completo

e concludente.

Del resto, seppur il dr. __________

abbia in cura la ricorrente dal 2012 e l'abbia vista regolarmente, mentre

l'esperto del SAM soltanto in due occasioni, tuttavia, d'avviso del TCA, gli

elementi emersi a sostegno del parere specialistico peritale sono stati ben

esposti e sono convincenti, mentre lo psichiatra curante non ha saputo fornire

un quadro oggettivamente persuasivo delle reali condizioni di salute

dell'assicurata. I suoi pareri non sono dettagliati ed esplicativi, e non

forniscono elementi sostanziali idonei a scostarsi dalle conclusioni peritali.

Per

quanto riguarda la valutazione neurologica, essa è stata affidata al neurologo

dr. __________, il quale, nel rapporto al SAM 28 maggio 2021, allestito dopo

consultazione clinica, l’esame degli atti (comprensivo della sua precedente

valutazione eseguita per la perizia SAM del 25 ottobre 2019), l’esecuzione di

un ulteriore esame elettroneurografico del nervo sensitivo surale sinistro (che

è risultato normale e senza indizi per una polineuropatia), ha descritto i

dolori lamentati dall’assicurata. Ha quindi esposto che l’esame clinico non mostrava

segni per danni neurogeni maggiori agli arti superiori, per cui non era stato

ripetuto l'esame elettroneurografìco alle mani. In sostanza secondo il perito l'esame

neurologico era normale, senza deficit oggettivi: vi era tuttavia una

difficoltà ad esaminare i test di forza, poiché l’assicurata presentava

cedimenti antalgici sotto sforzo, pur non essendovi comunque franche paresi. Anche

l’esame elettroneurografìco agli arti inferiori era risultato normale. Non vi

erano quindi state modifiche rilevanti rispetto a quanto già diagnosticato nel

giugno 2019. Il perito ha quindi posto le diagnosi, senza conseguenza sulla

capacità lavorativa, di “lieve sindrome del tunnel carpale a destra, probabile

sindrome delle gambe senza riposo, dolori diffusi a tutto il corpo non spiegati

da patologia neurologica, stato da intervento di microemiectomia e

foraminotomia L5-S1 a sin. (23.2.2016) senza deficit radicolari residui”.

Tutto ben considerato ha quindi concluso che l’assicurata era abile in misura

completa in ogni attività.

Anche

tale valutazione si avvera completa e ben motivata e del resto non sono state

sollevate eccezioni che ne possano mettere in dubbio la coerenza e

affidabilità. Né del resto la ricorrente pretende il contrario.

Per quanto riguarda la

valutazione reumatologica, il SAM l’ha affidata al dr. __________,

specialista in reumatologia, il quale ha valutato l’assicurata il 2 giugno 2021

e ha redatto il suo consulto il 5 luglio successivo. Esaminati gli atti,

eseguito un dettagliato status reumatologico, valutati gli esami di laboratorio

e radiologici (in particolare la MRI della spalla sinistra nativa e con mezzo

di contrasto del 25 giugno 2020), ha posto le diagnosi con ripercussione sulla

capacità lavorativa di “periartropatia omero-scapolare tendinopatica in parte

anchilosante alla spalla sin., in stato dopo intervento chirurgico artroscopico

il 12.10.2020 con sutura del tendine del sovraspinoso, tenodesi del capolungo

del bicipite brachiale, acromioplastica e borsectomia; sindrome

cervico-vertebrale su alterazioni

degenerative da C4 fino a C7

con osteocondrosi, senza segni compressivi o irritativi radicolari;

sindrome lombovertebrale con componente spondilogena bilaterale in stato dopo

intervento chirurgico di micro erniectomia eforaminotomia L5-S1 a sin. il 23.2,2016;

fìbromialgia di tipo primario”, oltre ad altre diagnosi senza ripercussione

sulla capacità lavorativa (gonalgia con iniziale gonartrosi a sinistra, microfissurazione

di una lesione osteocondrale nel 2003 e asportazione di ganglio meniscale nel

2005; epicondilopatia radiale bilaterale).

Il perito ha quindi

descritto i trascorsi patologici dell’assicurata,

ricordando come

l’assicurata fosse stata valutata nell’ambito della valutazione pluridisciplinare

SAM dell’ottobre 2019 dal dr. __________, il quale aveva posto le diagnosi con

influenza sulla capacità lavorativa di fibromialgia, sindrome somatoforme,

sindrome lombo-spondilogena, sindrome cervico-spondilogena. Ha quindi descritto

che successivamente a tale valutazione peritale l’assicurata aveva presentato dolori

alla spalla sinistra, poi operata dal dr. __________ il 12 ottobre 2020 con

sutura del tendine del sovraspinoso, tenodesi del capolungo del bicipite brachiale,

acromioplastica e borsectomia. Il decorso non era stato particolarmente

favorevole, persistendo dei dolori e una certa limitazione della mobilità della

spalla. Inoltre l’assicurata aveva subito interventi al gomito destro per epicondilopatia

radiale, al ginocchio sinistro per la lesione meniscale e manifestazione di

ganglio articolare, alla colonna nella zona lombare con erniectomia al segmento

L5-S1. L’assicurata seguiva regolari sedute di fisioterapia e assumeva una

terapia medicamentosa, ma presentava ancora una sintomatologia dolorosa

cronica. Il perito ha quindi concluso che non vi erano segni di aggravazione,

ma vi era comunque un atteggiamento chiaramente difensivo durante la sua

visita. l disturbi accusati dall'assicurata dovevano essere “inquadrati in

gran porte nell'ambito di un quadro di tipo fibromialgico con presenza di tutti

i tender points necessari per questa diagnosi e nell'ambito di una sindrome

somatoforme”.

Quanto alla capacità lavorativa,

nell'attività svolta finora di cuoca e pizzaiola secondo il perito l’assicurata

era da ritenere abile al lavoro nella misura del 50% (come determinato dal dr. __________

nella perizia SAM del 25 ottobre 2019), e questo fino all'intervento alla

spalla sinistra del 12 ottobre 2020. Da tale data l’assicurata era stata inabile

in misura completa per sei mesi, mentre dal 1° maggio 2021 era da considerare

abile nel suo lavoro al 40% con una riduzione del rendimento del 60%. In attività

adeguate invece era da ritenere abile al lavoro al 90%, ad eccezione del

periodo successivo all’intervento alla spalla dall’ottobre 2020 fino al 1°

maggio 2021 (doc. AI pag. 905).

Anche a tale approfondita e

dettagliata valutazione, che non ha trascurato alcun aspetto di rilievo e

valutato tutti i reperti agli atti, illustrando chiaramente le ragioni per cui

non potevano essere riconosciute ulteriori limitazioni della capacità

lavorativa, va prestata adesione.

Tutto bene considerato,

effettuata tra i diversi periti coinvolti una valutazione consensuale, il SAM

ha precisato che erano da rispettare le limitazioni funzionali già espresse dal

perito reumatologo nella perizia SAM dell’ottobre 2019 (e segnatamente: “limitazioni

in attività lavorative non ergonomiche per la colonna vertebrale, per le quali

debba alzare dei pesi superiori ai 9 kg fino all'altezza del corpo, è limitata

nel mantenere posizioni statiche prolungate sia in posizione seduta che in

piedi. La posizione seduta può essere mantenuta almeno per un'ora, la posizione

in piedi ferma per pochi minuti mentre cambiando appoggio per più di un'ora. Da

evitare movimenti ripetitivi di rotazione e flessione del tronco ma anche per

quanto riguarda la colonna cervicale di movimenti ripetitivi e di posizioni

statiche. La deambulazione non è particolarmente limitata se non per tragitti

superiori ai 30 min. Per la spalla e il braccio sin. vi è una limitazione in

attività da svolgere sopra l'orizzontale, in particolar modo se deve tenere

oggetti piuttosto pesanti o se deve alzare pesi sopra i 60° in abduzione ed elevazione

con un peso superiore ai 3-4 kg. Limitata in movimenti ripetitivi di rotazione

della spalla sin.” doc. AI pag. 807). Precisando che l’assicurata appariva

poco motivata a riprendere un'attività lavorativa, adducendo problemi fisici,

dimostrando un'amplificazione del dolore elevato, osservato che i problemi

d'ordine economico e famigliare cronici sembravano avere un impatto importante

sulla motivazione e mobilizzare delle sue risorse, sulla “Verifica della

coerenza” il SAM ha esposto:

" La

valutazione testistica eseguita dal Dr. __________, psicologo e psicoterapeuta,

ha mostrato, soprattutto al punteggio totale del SIMS di 50 (considerevolmente superiore

al punteggio cut-off di 14) per l'identificazione di una sospetta simulazione,

l'ipotesi che possa essere stato messo in campo un deliberato tentativo da

parte dell'A. di voler amplificare in senso peggiorativo la sintomatologia

lamentata. Facciamo notare, che non è stato invece possibile somministrare il

test MMPI-2-RF a causa delle difficoltà di comprensione dell'item da parte del

soggetto. Per lo psichiatra Dr. med. __________, agli esami del Dr. __________,

psicologo e psicoterapeuta, sono emersi indici che fanno sospettare la presenza

nel soggetto di un comportamento simulatorio di una marcata accentuazione della

sintomatologia, facendo perciò ipotizzare che possa essere stato messo in campo

un deliberato tentativo da parte dell'A. di voler amplificare in senso

peggiorativo la sintomatologia lamentata.

Per l'aspetto internistico, alla terapia assunta dall'A., in

rapporto anche al dossier cassa malati, facciamo notare, che l'A. dovrebbe

assumere Pregabalina 50 mg ogni sera, ma dal conteggio cassa non sembra

assumere 1 past. tutte le sere, riferisce di assumere 3-4

past. al giorno di Dafalgan, però in un mese non avrebbe

utilizzato nessuna pastiglia. Anche per gli antidolorifici, che riferisce di

assumere in riserva, Brufen 400 mg, Brufen 600 mg, non si evidenzia un consumo

marcato, nemmeno quotidiano. Per il Dr. med. __________, neurologo consulente,

complessivamente i reperti

neurologici sono coerenti senza deficit. Per il reumatologo

consulente, il Dr. med.__________, non vi sono segni di aggravazione,

ma la sintomatologia, dolorosa può essere solo compresa

nell'ambito di una fibromialgia primaria.

Segnaliamo come la situazione sociale, con due fratelli in Al, un

figlio e una figlia ancora agli studi, i debiti contratti al momento del fallimento

del suo ristorante, la disoccupazione da anni del marito, che ha richiesto e

non ottenuto una rendita Al, oltre al fatto che da

molti anni la famiglia è a carico della Pubblica Assistenza,

favorisce una tendenza regressiva con ripetute richieste di rendita Al, da

parte dell'A.” (doc. AI pag. 808)

Il

SAM ha quindi concluso che nell'attività da ultimo svolta di pizzaiola e aiuto

cuoca, l'assicurata era complessivamente abile al lavoro al 40% e questo dal 1°

maggio 2021, ritenuto che “la capacità lavorativa del 40% era intesa come

rendimento ridotto e integra le percentuali d'incapacità lavorativa del 30% per

motivi psichiatrici dal 2011 e del 60% per motivi reumatologici a partire

dall'1.5.2021. Precedentemente vale quanto statuito nella precedente perizia

SAM”. In un’attività adeguata, rispettosa dei limiti funzionali descritti

dal consulente in reumatologia, la capacità lavorativa complessiva era del 70%

(includente le incapacità lavorative per motivi psichiatrici del 30% e le

incapacità lavorative per motivi reumatologici del 10%), sempre dal maggio 2021,

mentre precedentemente valeva quanta statuito nella perizia SAM del 25 ottobre 2019

(doc. AI pag. 809).

Il SAM ha infine esposto

quanto segue:

" I.1 Descrivere

l'evoluzione della capacità lavorativa nel tempo

nell’attività svolta

Stiamo valutando l'evoluzione della capacità lavorativa

dall'ultima perizia SAM del 25.10.2019. In attività abituale vale dunque una

capacità lavorativa complessiva medico-teorica del 50% dal 25.10.2019

(redazione della perizia SAM). A partire

dall'1.5.2021 vale una capacità lavorativa residua del 40%

(percentuale che tiene conto dell'incapacità lavorativa del 30% per motivi

psichiatrici dal 2011 e del 60% per motivi reumatologici dall'1.5.2021. Va

considerata un'incapacità lavorativa totale dal 12.10.2020 (operazione alla

spalla) al 30.4.2021 (periodo riabilitativo

teorico di sei mesi). Prognosi stazionaria.

Vanno inoltre considerati periodi d'incapacità lavorativa totale

durante le ospedalizzazioni in ambito psichiatrico, in particolare durante le

degenze alla Clinica di __________ dal 20.1 al 14.3.2020 e dal 23.10 al

23.12,2020. Incapacità lavorativa totale dal 21 al 25.2.2019 (ricovero nel

reparto di medicina della Clinica __________).

I.2 Descrivere l'evoluzione della capacità lavorativa nel

tempo in

un'attività adatta

In attività lavorativa adatta vale a partire dal 25.10.2019

(redazione della prima perizia SAM) una capacità lavorativa medico-teorica

complessiva del 70% (percentuale che integra l'incapacità lavorativa per motivi

psichiatrici del 30% e l'incapacità lavorativa per motivi reumatologi del 10%).

Prognosi stazionaria.

Anche in attività lavorativa adatta va considerato un periodo

d'incapacità lavorativa totale tra il 12.10.2020 e il 12.4.2021 (esiti d'intervento

alla spalla). Vanno inoltre considerati periodi d'incapacità lavorativa totale

durante le ospedalizzazioni in ambito psichiatrico, in particolare durante le

degenze alla Clinica di __________ dal 20.1 al 14.3.2020 e dal 23.10 al

23.12.2020

Incapacità lavorativa totale pure dal 21 al 25.2.2019 (ricovero nel

reparto di medicina della Clinica __________).” (doc. AI pag. 810)

A

tali conclusioni, che sono state fatte integralmente proprie dal medico SMR nel

rapporto dell’8 luglio 2022 (doc. AI pag. 910), e che sono il frutto di un

attento ed approfondito esame del caso, in assenza di certificazioni che

possano suggerire in qualche modo una differente situazione valetudinaria o un

diverso apprezzamento, va prestata adesione.

Va pure osservato che la

valutazione peritale è stata emessa per il tramite di una procedura probatoria

strutturata, e risulta senz’altro attendibile, avendo peraltro valutato

correttamente gli indicatori relativi alla coerenza/plausibilità in rapporto alle

risorse dell'assicurata, e alla stessa va quindi attribuito pieno valore probante

(DTF 125 V 351). In tale ambito occorre peraltro rilevare che diversamente dai

(semplici) rapporti medici interni all'assicuratore, ove è sufficiente un

minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza degli stessi perché

l'assicurato sia sottoposto a esame medico esterno, alle perizie esperite

nell'ambito della procedura amministrativa (art. 44 LPGA) o giudiziaria da medici

specialisti esterni deve essere riconosciuta piena forza probante nell'ambito

dell'accertamento dei fatti, nella misura in cui non si presentano indizi

concreti sulla non affidabilità della perizia stessa (DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag.

470; 125 V 351 consid. 3b/bb pag. 353).

Tali perizie non possono essere messe in dubbio soltanto perché giungono a

conclusioni diverse dai medici curanti. Rimangono riservati i casi in cui si

dovesse imporre un complemento al fine di chiarire alcuni aspetti o

direttamente una conclusione opposta, poiché i medici curanti lasciano emergere

aspetti importanti e non solo un'interpretazione medica puramente soggettiva. A

tal riguardo occorre ricordare la natura differente del mandato di cura e di

perito (fra tante sentenze STF 8C_532/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 4.1;

8C_55/2018 del 30 maggio 2018 consid. 6.2 e 8C_820/2016 del 27 settembre 2017

consid. 5.3). Il giudice si scosta pertanto dalle risultanze peritali

solo in presenza di elementi oggettivamente verificabili non presi in

considerazione nell’ambito dell’esame peritale e sufficientemente pertinenti

per rimettere in causa le conclusioni dell’esperto (cfr. STF 8C_55/2019 del 22

maggio 2019), ciò che non si avvera nel caso di specie, come meglio si dirà nei

considerandi che seguono.

2.8.3

Come verrà illustrato nel prosieguo,

le conclusioni SAM non sono state smentite da censure motivate o da altra documentazione

medico-specialistica attestante nuove affezioni o elementi idonei a comprovare una

diversa valenza delle patologie diagnosticate.

Innanzitutto in fase di

osservazioni al progetto di decisione del 2 agosto 2022 l’assicurata ha fatto

pervenire una serie di nuovi documenti medici (rapporto di un’ileoconoloscopia

del 29 marzo 2022, rapporti del dr. __________ del 22 novembre e 17 dicembre

2021, 30 marzo e 3 e 4 luglio 2022, della dr.ssa __________ del 14 luglio 2022,

del dr. __________ del 20 ottobre 2022, del dr. __________ del 2 settembre e 4

novembre 2020 e 24 febbraio e 8 settembre 2021, della dr.ssa __________ del 3 e

8.

settembre 2020, del dr. __________ del 22 dicembre 2020, del dr. __________

dell’8 marzo, 14 settembre e 19 ottobre 2021 e dell’11 febbraio 2022, del dr. __________

del 12 marzo 2021, del dr. __________ del 7 luglio 2021, del dr. __________ dell’8

ottobre 2021, lettere d’uscita dell’Ospedale __________ dell’11 febbraio 2021 e

della Clinica di __________ del 29 novembre 2021).

Ha inoltre prodotto un certificato

del dr. __________ del 3 ottobre 2022, con il quale lo psichiatra curante ha

fatto, tra l’altro valere:

" (…)

Dalla rilettura degli atti che mi ha mandato a disposizione, ho

potuto costatare che sostanzialmente vengono riconfermate le valutazioni

espresse in precedenza, in più con l'aggravante di mettere in dubbio

l'attendibilità della paziente ipotizzando che la signora RI 1 simuli i

disturbi che la affliggono da anni cosa che, nel corso di tutti questi anni, nessuno

dei curanti ha mai notato nel senso di un aggravamento o addirittura di una

simulazione dei disturbi.

A questo proposito la rimando ai miei precedenti rapporti e a

quelli della clinica di __________ dove si evince chiaramente la sofferenza

psicologica di questa donna. Fra l'altro si pone ancora la questione, come da

me già segnalato all'ufficio AI nell'ambito di una

precedente perizia e di test psicologici, sull'assoluta mancanza

di padronanza della lingua italiana che invece i periti assicurano che ella sia

perfettamente fluente e padrona della lingua. Tra l'altro nella valutazione del

dr. __________, psicologo e psicoterapeuta che ha effettuato l'indagine, oltre ipotizzare

abbastanza gravemente l'ipotesi di una simulazione, poi affermano che non è stato

possibile somministrate 1"MMPA2F a causa delle difficoltà di comprensione

dell'item da parte del soggetto (testuali). Anche poi le osservazioni

sull'assunzione o meno della terapia analgesica o anti infiammatoria a mio modo

di vedere è speciosa. I periti insistono sull'aspetto sociale, come se non

fosse importante. Lo psichiatra alla fine si esprime per una valutazione

caratterizzata da ricorrenze depressive di entità clinica variabile proponendo

uno stabilizzatore che al momento ne curante ne colleghi di __________ hanno

ipotizzato come strumento efficace (…) In conclusione il mio parere è che se

il Tribunale cantonale ha richiesto un approfondimento serio della problematica

sia fisica che psichica dell'interessata questo non sia stato effettuato e

soprattutto cosa più grave ancora, a mio modo di vedere, non è stato tenuto

conto della mia segnalazione sulla non completa comprensione della lingua

italiana da parte dell'interessata e quindi l'inutilità di effettuare dei test

diagnostici, per quello che possono valere, in lingua italiana.” (doc. AI pag.

946)

La documentazione è stata

sottoposta al SAM, il quale, con complemento peritale del 29 novembre 2022,

allegando le diverse prese di posizione dei periti, ha esposto come segue:

" Presa

di posizione Dr. med. __________, del 9.11.2022:

Ricordo di aver visitato questa sopramenzionata assicurata in data

02.06.2021

con mio rapporto del 05.07.2021. Ho ricevuto nel frattempo una

documentazione delÌe visite effettuate dall'assicurata presso il collega

reumatologo Dr. med __________ che conferma la mia diagnosi di una sindrome

fibromialgica. Essa è pure stata rivista in ambito ortopedico dal collega Dr. med

__________ per i suoi disturbi a livello della spalla di sinistra. Egli

descrive una omalgia a sinistra da circa 4-6 mesi in assenza di traumi. Nel

frattempo è stata anche vista presso il pronto soccorso dell’ospedale __________

di __________, con diagnosi di una lombalgia su verosimile strappo muscolare. La

documentazione messa a disposizione non porta a nuove diagnosi e modifiche direzionali

dei reperti clinici e radiologici e delle diagnosi da me espresse nella mia valutazione

peritale del 05.07.2021. In questo senso non vi sono modifiche per quanto

riguarda le limitazioni funzionali da me espresse e nemmeno per quanto riguarda

la capacità lavorativa dell'assicurata nell’ultima attività svolta finora o

eventualmente in attività lavorative adatte.

Presa di posizione Dott. __________, del 22.11.2022:

(….) (cfr. in esteso al consid. 2.8.4)

Presa di posizione Dr. med. __________, del 4.11.2022:

ho preso visione dello scritto del 03.10 2022 redatto dal collega

psichiatra Dr. __________ di __________ unitamente alla documentazione medica

da te inviatami. Per quanto attiene alla parte strettamente psichiatrica non ho

potuto rilevare elementi clinici di novità e tali da modificare quanto

riportato a livello diagnostico nella

valutazione specialistica effettuata nell’ambito della perizia SAM

motivo per cui sono a confermare quanto da, me in essa già riportato.

Presa di posizione Dr. med. __________, del 7.11.2022:

In riferimento alla pratica di questa assicurata (A.) ho preso

atto della documentazione più recente pervenuta. Ricordo che in occasione della

valutazione del 27.05.2021 ero giunto alle diagnosi neurologiche senza conseguenze

sulla capacità lavorativa di:

Lieve sindrome del tunnel carpale a destra.

Probabile sindrome delle gambe senza riposo.

Dolori diffusi a tutto il corpo non spiegati da patologia neurologica.

Stato da intervento di microerniectomia e foraminotomia L5/S1 a

sinistra (23.02.2016) senza deficit radicolari residui.

Abbiamo ora un rapporto del 08.03.2021 del dott. __________,

Medicina Generale FMH, che elenca le diagnosi della paziente, in particolare

sindrome depressiva ricorrente, sindrome somatoforme da dolore persistente,

cervico-brachialgia in recente lesione cuffia dei rotatori, sindrome

vertiginosa, Iombosciatalgia cronica con stato da microernioectomia e foraminectomia

L5/S1 a sinistra (23.02.2016)

per sindrome claudicante L5/S1 a sinistra SLI ernia discale e

stenosi foraminale a sinistra, sospetta sindrome delle gambe senza riposo.

Risultano inoltre ulteriori diagnosi in ambito internistico.

Il 5. 10.2021 l’A. è stata valutata anche dal dott. __________, specialista

FMH Neurologia, che conclude che i sintomi della paziente sono evocatori di una

fibromialgia cronica con sindrome depressiva cronica associata. Non trova

deficit neurologici.

Infine dal 29.11 al 10.12.2021 la paziente è stata ricoverata

presso la Clinica __________ di __________ con diagnosi principali di sindrome

dolorosa panvertebrale cronica e fibromialgia.

Complessivamente tutti questi documenti non contengono dunque nuovi

elementi per quel che riguarda gli aspetti neurologici: in particolare si conferma

che non vi sono lesioni neurologiche o diagnosi di competenza primaria

neurologica.

Posso dunque confermare la mia valutazione del 28.05.2021.”

(doc. AI pag. 1000)

Ora, il SAM, in tale complemento

peritale, riferendosi espressamente alle dettagliate prese di posizione dei

periti, ha in sostanza concluso per l’assenza di nuove diagnosi e di elementi

patologici rilevanti, concludendo nel senso che la documentazione medica prodotta

non era in grado di modificare la valutazione delle risorse fisiche e psichiche

presenti nell'assicurata, restando di conseguenza valida la valutazione della

capacità lavorativa espressa in sede peritale.

In particolare con la presa di

posizione dello psicologo __________ e dello psichiatra dr. __________, il SAM ha

pure preso chiaramente posizione in merito alle richiamate difficoltà

linguistiche dell’assicurata, segnatamente con riferimento all’adeguatezza e

all’attendibilità dei test eseguiti e che avevano portato ad ammettere indizi

per una tendenza alI’aggravamento o alla simulazione di disturbi (cfr. al

consid. 2.8.4).

A tale complemento, completo e

dettagliato e frutto di un attento e approfondito esame, questo TCA deve

aderire, a maggior ragione considerando che lo stesso è pure stato condiviso

senza riserve dal SMR il 6 dicembre 2022 (doc. AI pag. 1014). In effetti le

certificazioni prodotte, eccezion fatta per quella dello psichiatra curante, oltre

a non comprovare la presenza di nuove affezioni invalidanti, non attestano

inabilità lavorative, ma si limitano essenzialmente a descrivere ulteriori

esami concernenti affezioni alla salute già ampiamente approfondite dal SAM.

Del resto, per quanto

specificatamente riferito alle problematiche psichiatriche, va detto che nella

lettera di uscita del 22 dicembre 2020, al termine del ricovero dal 23 ottobre

al 23 dicembre 2020 “per riabilitazione fisioterapeutica e rivalutazione

terapeutica in sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di grado medio

e disturbi somatici in pregresso intervento alla spalla sinistra”, il

responsabile del reparto psichiatrico dell’Ospedale di __________ aveva

riferito che l’assicurata era dimessa “in buon compenso psichico e ad

obiettivi di ricovero raggiunti” (doc. AI pag. 967).

2.8.4

Il SAM ha pure confermato le sue

conclusioni anche dopo aver preso visione dell’ulteriore documentazione medica

presentata con il ricorso, segnatamente certificati del dr. __________ del 16

settembre 2020, del 3 ottobre 2022 (già oggetto di esame da in occasione del

complemento peritale SAM del 29 novembre 2022, cfr. sopra consid. 2.8.3), del

12.

gennaio 2023 (con il quale ha essenzialmente comunicato era previsto un

ennesimo intervento chirurgico alla spalla il 27 gennaio 2023, doc. E) e del 6

marzo 2023, con il quale ha fra l’altro affermato:

" (…) Riconfermo

la mia censura sull’utilizzo di test psicologici in lingua italiana per una

paziente che, per quanto possa riuscire a farsi capire in italiano, ha evidenti

difficoltà linguistiche oltre che scolastiche. Le ricordo poi che ultimamente

la paziente è stata nuovamente operata dal Dr. __________ presso l’__________

per la terza volta sempre alla spalla SX. Come già le ho scritto nel mese di

gennaio ritengo che il Dr. __________ non sia un chirurgo sadico avendo il

perito dell'AI, Dr. __________, espresso la raccomandazione di evitare approcci

terapeutici ennesimi con l'interessata. Sostanzialmente ritengo che le

valutazioni annose effettuate ancora nel 2021 e 2022 sulla paziente non hanno

tenuto conto delle critiche che sono stante fatte dal Tribunale federale delle

Assicurazioni addirittura introducendo il pensiero che la stessa sia una simulante.”

(doc. D)

In

merito, con annotazione del 31 marzo 2023, il dr. __________ del SMR ha fatto

osservare quanto segue:

"

(...)

Conclusioni

1.

Alle censure

sollevate è stata fornita ampia argomentazione da parte del Dr. Med. __________

il 22.11.2022 nell'ambito del complemento peritale redatto dal SAM di __________

e presente agli atti dal 30.11.2022.

2.

Per quanto

riguarda i rapporti medici del Dr. Med. __________ non già presenti agli atti, si precisa quanto segue:

a. Il

rapporto medico redatto in data 12.01.2023 fa riferimento alla previsione di un

intervento chirurgico alla spalla sinistra di cui non abbiamo ulteriori notizie

agli atti. Non si è pertanto in grado di valutarne gli eventuali esiti in

termini valetudinari.

b. Il

rapporto medico redatto in data 06.03.2023 oltre a confermare l'avvenuto

intervento alla spalla sinistra, non apporta elementi di novità clinica che

consentano una rivalutazione del caso. "

(VIII/1)

A

queste conclusioni questo TCA deve aderire.

Per quanto riguarda innanzitutto

la circostanza, segnalata dal dr. __________ nella certificazione del 12

gennaio 2023, che l’assicurata si è nel frattempo sottoposta nel gennaio 2023

ad un terzo intervento alla spalla sinistra, a ragione l’amministrazione ha

fatto notare che nessun documento è stato prodotto in tal senso (all’infuori

del citato scritto del curante, psichiatra e quindi non specialista nella

materia), tantomeno un’attestazione di inabilità lavorativa. Non essendo

possibile quindi valutarne gli esiti in termini valetudinari, tale circostanza

non permette di rivalutare le conclusioni sulla capacità lavorativa, come

concluso dal SMR.

Quanto alla pretesa cumulabilità

dei gradi di incapacità lavorativa per motivi somatici e per psichiatrici

invocata dal patrocinatore dell’assicurata, il TCA rileva che la questione è

stata affrontata e, risolta, in senso negativo, dagli specialisti incaricati di

svolgere l’esame peritale pluridisciplinare, come a ragione ricordato dall’amministrazione

nella risposta di causa, laddove ha ricordato che il SAM nella perizia ha, fra

l’altro, esposto:

" I

Motivazione della capacità e dell'incapacità lavorative complessive (le incapacità

lavorative parziali sono interamente o parzialmente addizionabili o non lo sono

affatto)

Le incapacità lavorative in attività abituale e in attività adatta

d'ordine somatico e l'incapacità lavorativa psichiatrica vanno, a nostro

avviso, integrate, in quanto entrambe considerano una sindrome del dolore cronico

che riduce la resistenza allo stress e rendono l'A. più affaticabile e

necessitante di maggiori pause. Riteniamo che la riduzione del rendimento del

60% in attività abituale e del 30% in attività adatta permetta all'A, un tempo

di recupero sufficiente sia per le problematiche somatiche, che per quelle psichiche".

G Capacità lavorativa nell'attività svolta finora, in relazione

ad un'attività lavorativa svolta al 100%

Nell'attività da ultimo svolta di pizzaiola e aiuto cuoca, l'A.

viene giudicata complessivamente abile al lavoro al 40% e questo a partire

dall'1.5.2021. La capacità lavorativa del 40% va intesa come rendimento ridotto

e integra le percentuali d'incapacità lavorativa del 30% per motivi psichiatrici

dal 2011 e del 60% per motivi reumatologici a partire dall'1.5.2021. (…)”.

H Capacità lavorativa in un'attività adeguata, in relazione ad

un'attività lavorativa svolta al 100%

In attività lavorativa adeguata, rispettosa dei limiti funzionali

descritti dal consulente in reumatologia, l'A. può raggiungere una capacità

lavorativa complessiva medico-teorica del 70% (che include le incapacità

lavorative per motivi psichiatrici del 30% e le incapacità lavorative per motivi

reumatologici del 10%) a partire dall'1.5.2021. Precedentemente vale quanto

statuito nella precedente perizia SAM del 25.10.2019." (doc. AI pag. pag.

810)

I medici interessati hanno quindi

considerato che le incapacità lavorative d'ordine somatico e psichiatrico andavano

integrate, in quanto entrambe da ricondurre alla presenza di una sindrome del

dolore cronico che provocava maggiore affaticabilità e riduceva la resistenza

allo stress, rendendo l’assicurata “più affaticabile e necessitante di

maggiori pause” e provocando una riduzione del rendimento. Gli specialisti

delle diverse discipline hanno quindi escluso la possibilità di procedere ad un

cumulo delle percentuali di inabilità lavorative dovute a ragioni psichiatriche

rispettivamente somatiche e hanno concluso che “la riduzione del rendimento

del 60% in attività abituale e del 30% in attività adatta permetta all'A un

tempo di recupero sufficiente sia per le problematiche somatiche che per quelle

psichiche”.

Il TCA non ha motivo per

discostarsi da queste motivate considerazioni espresse dagli specialisti

coinvolti nell’esame peritale.

Va

in proposito ricordato che secondo l’Alta Corte per determinare il grado di

inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie non si

devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a

un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra

tutti gli esperti interessati (cfr. DTF 143 V 124, consid. 2.2.4; STF 9C_461/2019 del 22 novembre 2019 = SVR

4-5/2020 IV Nr. 22 pag. 75; STF 9C_330/2012 del 7 settembre 2012). La

questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se

del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di

principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA I 338/01 del 4

settembre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485; cfr. anche STF 9C_362/2014

del 19 agosto 2014).

In

concreto, i periti hanno effettuato una valutazione globale dopo esauriente

discussione avvenuta il 22 dicembre 2021 (cfr. perizia del 24 giugno 2022, pag.

80, doc. AI pag. 796 e 811), indicando i motivi per i quali le capacità

lavorative andavano integrate e non sommate.

Non vi sono pertanto motivi per

scostarsi dalle motivate considerazioni espresse dagli specialisti coinvolti

nell’esame peritale, tanto più che il patrocinatore dell’assicurata e il dr. __________

si sono limitati a genericamente indicare la possibilità di un cumulo delle

diverse inabilità (dal punto di vista somatico e psichico) senza tuttavia

motivare tale pretesa.

Quanto inoltre alle censure

riguardo alle difficoltà con la lingua italiana palesate dall’assicurata, fatto

questo che non avrebbe dovuto permettere di somministrarle test psicologici in

italiano, va detto che in occasione della perizia del 24 giugno 2022 il dr. __________,

nella sua valutazione del 2 giugno 2021, aveva riferito che l’assicurata, pur

non essendo di madrelingua italiana, possedeva “una buona padronanza del

mezzo linguistico, con cui si esprime nel corso dell'esame peritale”. Anche

la dr.ssa __________, formulando le “costatazioni obiettive” della medesima

perizia SAM aveva indicato in merito alla “comprensione linguistica” che

l’assicurata dimostrava “buona espressione e comprensione della lingua

italiana” (doc. AI pag. 782).

Come dianzi anticipato, l’esame eseguito

dallo psicologo dr. __________ in occasione della perizia del giugno 2022 aveva

permesso di evidenziare “al SIMS chiari indici che fanno sospettare la

presenza nel soggetto di un comportamento simulatorio e di una marcata

accentuazione della sintomatologia esperita e questo a causa della evidente

presenza delle numerose incongruenze tra ciò che è stato riferito in sede di

anamnesi e quanto è stato affermato nel test (…),”. Lo specialista aveva per

contro precisato che non era invece stato possibile somministrare il test

MMPI-2-RF “a causa delle difficoltà di comprensione degli item da parte

dell’assicurata”.

Chiamato ad esprimersi sulle

obiezioni sollevate dall’assicurata in merito alle difficoltà linguistiche,

nella presa di posizione 22 novembre 2022, lo psicologo e psicoterapeuta __________

ha esposto:

" (…) Per

quanto riguarda le eventuali difficoltà linguistiche occorre specificare che,

nonostante vengano preventivamente valutate dai periti medici invianti le

capacità di comprensione della lingua italiana, è mia premura esaminare sempre

se il livello di comprensione linguistica e/o di abilità di lettura siano

adeguati ai test che si andranno a sostenere, accertandone le competenze

lessicali attraverso un iniziale colloquio anamnestico e la somministrazione dei

primi 10-15 item. In effetti, come nel caso della signora RI 1, i dubbi

relativi ad una possibile capacità di comprensione degli item del MMPI-2-RF e,

di conseguenza, ad una sua corretta applicabilità, hanno portato alla decisione

di non continuarne la somministrazione.

Diverso il discorso per il SIMS, un test che non richiede

particolari abilità nella lettura e che, come suggerito nel manuale "SIMS

- Structured lnventory of Malingered Symptomatology” dagli autori (Michelle R.

Widows e Glenn P. Smith) per essere completato richiede che il soggetto sia in

grado di: a) partecipare attivamente alla valutazione, b) leggere e comprendere

gli item proposti (l'A. ha chiesto e ottenuto di poterli leggere insieme), c)

fornire una risposta, come avvenuto nel caso della signora RI 1.

È utile precisare che lo scoring dei test SIMS viene effettuato

esclusivamente attraverso la piattaforma di testing online di Giunti

Psychometrics, Giunti Testing, qualunque sia la modalità di somministrazione

scelta. Nel caso di somministrazione carta e matita (come avvenuto per la

signora RI 1), dopo che il soggetto ha compilato il questionario, l'esaminatore

inserisce le risposte attraverso la tastiera del computer sull'apposita griglia

informatica del sistema Giunti Testing. Lo "scoring” procede in modo

automatico e, oltre a produrre una griglia delle singole scale, il programma

produce un punteggio numerico totale che è oggettivo e non lascia in alcun modo

adito ad interpretazioni soggettive, da qualunque professionista del settore venga

letto. In ogni caso, al termine della somministrazione e dopo aver inserito le

risposte nel programma, è mia abitudine confrontarmi con il testando

relativamente ad eventuali incongruenze relative alle risposte date al test.

Nel caso specifico, il punteggio totale derivato (50), risultava

significativamente superiore ai punteggi di cut-off più severi raccomandati dal

manuale (= >14-16) e a quelli alternativi individuati da altri autori (=

> 16-19, Van Impelen). La successiva analisi delie singole scale metteva in

evidenza una incongruenza in quattro scale su cinque (nella scala Ll non è

stato possibile misurare i valori a causa dell'eccessivo numero di omissioni).

In particolare, colpiva l'elevato punteggio alla Scala P "Psicosi”l

(Punteggio=9, cut-off= >1) poiché, come evidenziato dagli autori,

"...anche bassi punteggi ottenuti in questa scala, che riflettono sintomi

incoerenti, atipici e/o bizzarri, suggeriscono una psicosi simulata; data la

rarità con cui tali sintomi si presentano nei pazienti psichiatrici”. È

inoltre doveroso ricordare che il SIMS fornisce un indizio per la presenza o

meno di una tendenza alI’aggravamento o alla simulazione di disturbi, ma non dà

indicazioni circa le motivazioni che hanno portato la persona a riferire

sintomi illogici, incoerenti o amplificati, che potrebbero essere di differente

origine (ad esempio di tipo intenzionale allo scopo di ottenere benefici, come

reazione alla paura che i propri disturbi non vengano riconosciuti, oppure come

caratteristica associata ad un possibile quadro psichiatrico).” (doc. AI pag.

1009)

Questa presa di posizione,

fornita dallo psicologo che ha somministrato l’esame in oggetto, e quindi

persona competente nello specifico, appare chiara ed esaustiva ed è del resto

stata avvallata senza riserve dl dr. __________ (doc. AI pag. 1011), dal SAM (complemento

peritale del 29 novembre 2022, doc. AI pag. 1000) e dal SMR nell’annotazione

del 6 dicembre 2022 (doc. AI pag. 1014). La stessa permette di concludere che

la somministrazione del test e l’evaluazione dei rispettivi risultati dello

stesso appaiono essere stati fatti correttamente e nel rispetto delle relative linee

guida.

Sia peraltro ancora osservato che

dal grande numero di certificazioni mediche agli atti, fondato su altrettanti

numerosi consulti medici di varia natura, non emergono particolari difficoltà

linguistiche per l’assicurata. Del resto già in occasione della perizia SAM del

25.

ottobre 2019, sul punto della “comprensione linguistica” era stato

precisato che “l’assicurata è di lingua madre turca-curda, ma si esprime

piuttosto bene in italiano” e il dr. __________, perito psichiatrico, non

aveva segnalato alcuna difficoltà linguistica precisando anzi che “pur non

essendo di madre lingua italiana l’assicurata possiede una buona padronanza del

mezzo linguistico con cui si esprime nel corso dell’esame peritale” (doc.

AI pag. 451 e 519).

Circa poi le critiche mosse genericamente

alla perizia SAM, ricordato che per la giurisprudenza non sono le diagnosi che

determinano l'incapacità lavorativa, ma i limiti funzionali che derivano dalle

diagnosi andando valutata l'incapacità nella complessità del quadro clinico, va

detto che al SAM, e in particolare ai periti medici reumatologo e psichiatrico,

pertiene indiscutibilmente la competenza di una corretta valutazione e

contestualizzazione degli esiti degli svariati esami effettuati e sottoposti

per valutazione.

In definitiva, la documentazione prodotta

dall’assicurata, sia in fase amministrativa che in questa sede, non ha permesso

di anche solo ipotizzare una situazione valetudinaria diversa da quella

illustrata dal SAM, osservato peraltro che, ad eccezione dei certificati resi

dal curante (cfr. anche lo scritto del 17 aprile 2023 con il quale il dr. __________

si limita ad affermare che “sostanzialmente ritengo che, come già in

passato, non entrino in merito delle osservazioni che abbiamo già posto più

volte limitandosi a blindarsi nelle dichiarazioni precedentemente espresse da

parte dei periti delle assicurazioni”, doc. F), l’ampia documentazione

prodotta non contiene in sostanza attestazioni di inabilità lavorativa.

In definitiva, come osservato

dall’Ufficio AI, quanto affermato dalla ricorrente, si traduce in una critica

soggettiva delle valutazioni peritali che per contro si basano su un attento e

approfondito esame della situazione.

Richiamato il principio

giurisprudenziale per cui in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc) e che il solo fatto

che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è

sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4; cfr.

sopra al consid. 2.4 e 2.5), le differenti conclusioni dei medici interpellati

dalla ricorrente e in particolare del dr. __________ non consentono, alla luce

delle coerenti argomentazioni del SAM e del SMR, di scostarsi dalle conclusioni

tratte da questi ultimi.

Il TCA ritiene dimostrato con il grado

della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni

sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti e 126 V 360; 125 V 195

consid. 2 e i riferimenti ivi citati) che i disturbi accusati

dall’assicurata non siano di entità tale da provocare limitazioni dal punto di

vista funzionale diverse da quelli stabiliti dalla perizia e che pertanto essa,

fatta eccezione per i menzionati periodi di inabilità lavorativa totale, dal 1°

maggio 2021 vada considerata abile in misura del 40% nell’attività abituale

quale cuoca e nella misura del 70% in attività adeguate.

Questo Tribunale ritiene infine che

la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per

valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione della

decisione contestata (in concreto: l’8 febbraio 2023) data che, come detto,

segna il limite temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni

sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 e riferimenti), senza

che si renda necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti. Al riguardo, va fatto presente che se

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

DTF 130 II 425 consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b;

riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d). Considerato come la ricorrente non

abbia apportato indizi concreti atti a minare l’affidabilità della perizia SAM,

non occorre ordinare nuovi accertamenti medici.

2.9

Per quel che concerne l’aspetto

economico (rimasto incontestato), alla valutazione dell’Ufficio AI va data adesione.

Stante nel maggio 2021 un’abilità

lavorativa del 70% in attività leggere adeguate, l’amministrazione ha proceduto

al raffronto dei redditi per determinare il grado d’invalidità. Conformemente

all’art. 16 LPGA (cfr. consid. 2.2), la stessa ha quindi correttamente

raffrontato un reddito da valida di fr. 52’021 (pari al reddito

statistico aggiornato al 2020 desumibile dai dati salariali nazionali risultanti

dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari

edita dall’Ufficio federale di statistica e meglio il reddito statisticamente

conseguibile nell’abituale professione da lei esercitata da personale

femminile, divisione economica 55-56, servizi di alloggio e ristorazione, considerato

come l’assicurata aveva lavorato dal 1988 come cameriera ai piani e in seguito

come stiratrice, dal 2002 nel ristorante di proprietà sua e del marito come cuoca

e pizzaiola fino a settembre 2009 e da quel momento non ha più ripreso

un'attività lavorativa) ad un reddito da invalida di fr. 35'052 (determinato partendo dai fr. 52’021.48 (fr. 4'260.-

mensili, inclusa la tredicesima; STF U 274/98 del 18 febbraio 1999; a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.) statisticamente conseguibili nel 2020 da personale

femminile in attività semplici e ripetitive, che presuppongono qualifiche

inferiori e comportano attività semplici e ripetitive nel settore privato

svizzero, valore mediano, ritenute esigibili dall’assicurata in base alle

suesposte conclusioni medico teoriche, già riportati su un orario medio di

lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili, e riducendo tale

importo del 10% per tenere conto della necessità di effettuare attività leggere

e per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari), giungendo

ad un grado d'invalidità del 33% (52'021.48 – 35'052.28 x 100 : 52'021.48) che non le dà più

diritto a una rendita.

Tale calcolo, rimasto come detto

incontestato, ha correttamente tenuto conto delle norme applicabili sino al 31

dicembre 2021 (per quanto riguarda le nuove norme valide dal 1. gennaio 2022 in

materia di valutazione del grado di invalidità cfr. gli art. 28a LAI, art.

25-26bis OAI), facendo peraltro giustamente capo, per quanto riguarda i salari

applicati, ai dati salariali statistici ufficiali (riguardo all’applicabilità

dei dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1

dell’inchiesta sulla struttura dei salari, e meglio i dati salariali forniti

dalla la RSS TA1-tirage skill level Svizzera, emanata dall'Ufficio federale di

statistica di Berna, cfr. anche la giurisprudenza del TF, in particolare DTF

142.

V 178 consid. 2.5.7, 128 V 174; a proposito della rilevanza delle

condizioni salariali nel settore privato, cfr. anche RAMI 2001 U 439, pagg.

347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss).

Sia

ancora osservato che tale grado d’invalidità va ritenuto, anche considerando

che è verosimilmente nello svolgimento di attività leggere adeguate che vi è il

minor discapito economico, richiamato l’obbligo per l’assicurata di

intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle

conseguenze del discapito economico derivante dal danno alla salute (cfr. DTF

123.

V 233).

Anche per quanto riguarda la riduzione

del 10% applicata dall’amministrazione al salario da invalida, segnatamente per

il fattore “attività leggere” (5%) e “svantaggi salariali derivanti

da contingenze particolari” (5%) [in base alla giurisprudenza federale per

gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o

professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto

la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono

di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata

una riduzione percentuale (del 25% al massimo) sul salario teorico statistico

(cfr. fra le tante DTF 126 V 80 consid. 5b/cc)], tenuto conto del riserbo di

cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il

proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V

393.

consid. 3.3), questa Corte ritiene che, operando una decurtazione del 10%,

l’amministrazione non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento, ma

anzi abbia debitamente tenuto conto degli effetti legati al danno alla

salute e non può di conseguenza ammettere una decurtazione

maggiore.

Non vi sono dunque motivi per

scostarsi dalle conclusioni dell’amministrazione nemmeno per quanto concerne la

valutazione economica.

2.10

In simili circostanze, ribaditi i suesposti periodi di inabilità lavorativa – del 30% dal 2011,

del 100% dal 23 febbraio 2016, del 50% nell’attività abituale (30% in attività

adeguate) dal 1° giugno 2016, del 100% dal 20 gennaio 2020, del 50%

(rispettivamente 30%) dal 15 marzo 2020, del 100% dal 12 ottobre 2020 e quindi del

60% (rispettivamente 30%) dal 1° maggio 2021 – l’Ufficio AI ha correttamente accolto

la domanda di prestazioni, riconoscendo all’assicurata il diritto ad una

rendita intera nei periodi dal 1° aprile 2016 (assolta la condizione dell’anno

di attesa; cfr. l’art. 28 LAI; cfr. anche art. 6 LPGA; cfr. al consid. 2.2)

sino al 31 agosto 2016 (tre mesi dopo il miglioramento constatato dal 1° agosto

2016; cfr. l’art. 88a cpv. 1 OAI), nuovamente dal 1° gennaio al 30 giugno 2020

(sempre tre mesi dopo il miglioramento constatato dal 15 marzo 2020), e infine

nuovamente dal 1° ottobre 2020 sino al 31 luglio 2021, ovvero tre mesi dopo il

nuovo miglioramento dal 1° maggio 2021. Le prestazioni sono state correttamente

(e incontestatamente) versate solo dal 1° dicembre 2018, ossia sei mesi dopo il

deposito della richiesta (art. 29 LAI).

Per il periodo successivo al 31

luglio 2021, considerato come a fronte di un’abilità lavorativa in attività

adeguate del 70% dal maggio 2021 il grado d’invalidità è del 33%, non è più

dato il diritto a prestazioni.

La decisione impugnata merita pertanto

conferma, mentre il ricorso va respinto.

2.11

Secondo l'art. 69 cpv. 1bis

LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la

disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett.

a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura

di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di

controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle

spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7

aprile 2009 e 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza, le

spese per fr. 500 sono poste a carico della ricorrente, la quale ha tuttavia postulato l’assistenza

giudiziaria gratuita con gratuito patrocinio.

2.12

Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve

essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo

giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28

cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito

patrocinio è retta dalla Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio

d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011.

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b).

Per

valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la

giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra

del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13

pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti,

aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20

settembre 2004). Il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale

che amministrativa, può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato che

adempie per analogia le condizioni di iscrizione al registro ai sensi dell’art.

8.

cpv. 1 LLCA (cfr. STF 9C_740/2016 del 31 gennaio 2017; 8C_399/2007 del 23

aprile 2008; STFA 2 marzo 2005, I 447/04, consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201

consid. 4.2 e 132 V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non

impiegato presso un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non

iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag.

181).

Nel

caso concreto, dal certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e

dai relativi documenti allegati risulta che sia la ricorrente che

il coniuge sono senza attività lucrativa e sono al beneficio di prestazioni

dall’assistenza sociale (V). L’assicurata non possiede inoltre le necessarie

conoscenze giuridiche, per cui l’intervento di un legale appariva giustificato

e di primo acchito il ricorso non pareva essere considerato privo di

fondamento.

I requisiti cumulativi per la

concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurata appaiono

quindi adempiuti (cfr. DTF 132 V 200 consid. 5.1.3 con riferimenti; cfr. anche

STF 8C_78/2019 del 10 aprile 2019 consid. 7.1 e 7.2).

Il

gratuito patrocinio va quindi concesso, riservato l’eventuale obbligo di

rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse in futuro

migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art.

61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella

procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA I 569/02 del 15 luglio

2003.

consid. 5; U 234/00 del 23 maggio 2002 consid. 5a, parzialmente pubblicata

in DTF 128 V 174 e 124 V 301, consid. 6). Inoltre la ricorrente è per il

momento esonerata dal pagamento delle spese processuali che sarebbero a suo

carico (STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. L’istanza

tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è

accolta.

§ Di

conseguenza RI 1 è ammessa al gratuito patrocinio dell’avv. RA 1.

3. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese, per complessivi fr. 500,

sono a carico della ricorrente. A seguito della concessione dell'assistenza

giudiziaria esse sono per il momento assunte dallo Stato.

4. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni