32.2023.33
Seconda domanda di prestazioni concessa per tempo limitato. Ricorrente contesta valutazione medica, eseguita tramite valutazione pluridisciplinare. Ricorso respinto e assistenza giudiziaria concessa
24 luglio 2023Italiano86 min
diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2023.33
FC
Lugano
24 luglio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 13 marzo 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione dell’8 febbraio 2023 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Mediante decisioni del 15 novembre
2011 e 27 aprile 2012 l’Ufficio AI ha respinto due richieste di prestazioni,
presentate nell’agosto 2010 e marzo 2012 da RI 1, nata nel __________, da
ultimo attiva come ausiliaria in lavanderia e cucina, avendo stabilito periodi
di inabilità lavorativa limitati e un grado di invalidità inferiore al tasso
minimo del 40%. Un’ulteriore richiesta del febbraio 2017 è stata evasa con
decisione di non entrata nel merito del 28 marzo 2017.
Nel giugno 2018 l’assicurata,
tramite lo psichiatra curante, ha presentato una nuova domanda di prestazioni. Per
decisione 27 agosto 2020, esperiti i necessari accertamenti medici, in
particolare una perizia pluridisciplinare __________l’Ufficio AI ha respinto la
domanda di prestazioni, il grado d’invalidità stabilito in applicazione del
metodo ordinario del raffronto dei redditi (27%) non attingendo il minimo
pensionabile (40%). Questa decisione è stata contestata dall’assicurata
dinanzi al TCA, il quale, mediante pronuncia del 23 novembre 2020, considerato come gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione necessitavano
di essere completati, come del resto ammesso dall’amministrazione medesima, ha
accolto il gravame, annullato la decisione e rinviato gli atti per ulteriori
accertamenti medici (STCA 32.2020.123).
1.2. Con decisione 8 febbraio 2023, preceduta da un progetto del 2
agosto 2022, esperiti nuovi accertamenti medici (in particolare una nuova
perizia pluridisciplinare SAM), l’Ufficio AI ha accolto la domanda di
prestazioni nel senso che ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad una
rendita intera limitatamente ai periodi dal 1° aprile al 31 agosto 2016, dal 1°
gennaio al 30 giugno 2020 e dal 1° ottobre 2020 al 31 luglio 2021 (prestazioni
versate tuttavia solo dal 1° dicembre 2018, ossia sei mesi dopo il deposito
della richiesta). Ammessi periodi di inabilità variabili dal 2011 (del 30% dal
2011, del 100% dal 23 febbraio 2016, del 50% nell’attività abituale e del 30%
in attività adeguate dal 1. giugno 2016, del 100% dal 20 gennaio 2020, del 50%
(30% in attività adeguate) dal 15 marzo 2020 e del 100% in ogni attività dal 12
ottobre 2020), l’amministrazione ha concluso che dal maggio 2021 era intervenuta
una stabilizzazione delle condizioni di salute con un’inabilità continuativa
del 60% nell’attività abituale e del 30% in attività adeguate, con un
conseguente grado di invalidità del 33%, stabilito in applicazione del metodo
ordinario del raffronto dei redditi, che non attingeva più il minimo
pensionabile e non consentiva quindi più la concessione di una rendita oltre il
31 luglio 2021 (ovvero tre mesi dopo il constatato miglioramento).
1.3. Con ricorso al TCA l'assicurata,
rappresentata dall’avv. RA 1, censura la decisione dell’amministrazione, contestando
in particolare che successivamente al maggio 2021 sia intervenuto un
miglioramento delle sue condizioni, sostenendo di essere sempre inabile in
misura completa, e chiedendo quindi il versamento della rendita intera anche
successivamente al 31 luglio 2021. Produce, oltre a documentazione già agli
atti, nuove certificazioni mediche. Delle relative motivazioni si dirà, per
quanto occorra, nel merito. Chiede inoltre di essere ammessa all’assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio.
1.4. Con
risposta del 6 aprile 2023 l’Ufficio AI, facendo riferimento all’allegato rapporto
del Servizio medico regionale dell’AI (SMR) del 31 marzo 2023, ritenuto come
alla perizia SAM e alle valutazioni del SMR debba essere conferito pieno valore
probante, ha chiesto la reiezione del ricorso.
1.5. Con
osservazioni del 25 aprile 2023 l’assicurata, tramite il suo legale, ha
confermato le proprie argomentazioni e allegato una nuova certificazione dello
psichiatra curante.
Delle
relative ulteriori osservazioni sollevate dalle parti si dirà, ove necessario,
nel merito.
considerato in diritto
2.1. La ricorrente non contesta
l’attribuzione della rendita intera dal 1° aprile al 31 agosto 2016 e dal
1°gennaio al 30 giugno 2020, e nemmeno la nuova decorrenza della rendita dal 1°
ottobre 2020, ma censura la cessazione della prestazione a far tempo dal 1°
agosto 2021, ritenendo che la rendita dovrebbe esserle attribuita a tempo
indeterminato. Ella contesta in altre parole che, come stabilito
dall’amministrazione sulla base delle conclusioni SAM, a far tempo dal mese di maggio
2021 sia intervenuto un miglioramento e una stabilizzazione delle sue condizioni.
Oggetto del contendere è quindi sapere
se a giusta ragione o meno l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto a
prestazioni AI successivamente al 31 luglio 2021.
Va anzitutto rilevato che il 1. gennaio 2022, ossia prima
dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante)
modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che
concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).
Occorre tuttavia ricordare che
per la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già
insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del
diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore
al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1,
pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).
Nella DTF 148 V 162 consid.
3.2.1. il Tribunale federale ha formulato le seguenti precisazioni circa il
diritto intertemporale:
" Gemäss einer allgemeinen prozessualen Grundregel
wird das anwendbare Recht durch den Zeitpunkt der Verfügung respektive – sofern
diese angefochten ist – den Zeitpunkt des Einspracheentscheides bestimmt […].
Bei Sachverhalten mit intertemporalem Bezug greift diese Grundregel jedoch zu
kurz. In solchen Konstellationen sind weitere Aspekte mit zu berücksichtigen.
So stellt sich insbesondere die Frage nach dem zeitlichen Geltungs- sowie dem
zeitlichen Anwendungsbereich einer Bestimmung. Der zeitliche Geltungsbereich
ist die “Lebensdauer” einer Rechtsnorm. Diese wird durch deren In- und
Ausserkrafttreten bestimmt. Die eingangs genannte prozessuale Grundregel
bezieht sich vorab auf den zeitlichen Geltungsbereich. Davon zu unterscheiden
ist der zeitliche Anwendungsbereich einer Norm; dieser bestimmt den Zeitraum,
in dem sich die vom Tatbestand erfassten Sachverhalte ereignet haben müssen
[…]. Zeitlicher Geltungsbereich und zeitlicher Anwendungsbereich können
zusammenfallen, müssen dies aber nicht; insbesondere bei Dauersachverhalten
sind sie zu unterscheiden. Weil das intertemporale Rechtsetzungsprimat beim
Gesetzgeber liegt […], ist in einem ersten Schritt stets zu prüfen, ob die
anwendbare Rechtsgrundlage Kollisionsnormen enthält. Fehlen solche, kommen auch
hier allgemeine Grundsätze zur Anwendung. Diesbezüglich besagt der
intertemporale Hauptsatz, dass in zeitlicher Hinsicht diejenigen Rechtssätze
massgebend sind, die bei der Erfüllung des rechtlich zu ordnenden oder zu
Rechtsfolgen führenden Tatbestandes Geltung haben. Für zeitlich offene
Dauersachverhalte bedeutet dies, dass sie grundsätzlich nach den jeweils
geltenden rechtlichen Grundlagen zu beurteilen sind. Es ist somit bis zum
Inkrafttreten einer Rechtsänderung das alte Recht und danach (ex nunc et pro
futuro) – sofern die Voraussetzungen hierfür erfüllt sind – das neue Recht
anwendbar (unechte Rückwirkung […]).”
La
Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione invalidità
(CIRAI), valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1. luglio 2022, prevede al
marginale 9101 che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è
emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di
questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore
in vigore fino al 31 dicembre 2021”.
Fatti
I marginali 1007 e seg. della
Circolare concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore
sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI), edita dall’UFAS,
valida dal 1. gennaio 2022, prevedono che:
" Conformemente
alle DT [Disposizioni transitorie, n.d.r.] LAI, le rendite AI rette dal diritto
anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2
LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza
dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto
alla rendita non sono necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in
base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il
diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità
è insorta prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono
pertanto le rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente
conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.
Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022
valgono le regole seguenti:
. in caso di
insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31
dicembre 2021:
- prima
fissazione della rendita → DR [diritto, n.d.r.] in vigore fino al 31
dicembre 2021,
- modifica
del grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C
DT US AI;
. in caso di
nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio
2022 o successivamente:
- prima
fissazione della rendita → DR in vigore dal 1° gennaio
2022.”
Secondo le citate circolari,
dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di rendita, l’asserita
invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti al più tardi al 31
dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e ciò anche se la
decisione è stata resa nel 2022 (o successivamente). Con uno scritto del 7
settembre 2022 destinato agli uffici AI (21/2022 Informativa per gli uffici AI:
diritto transitorio per la valutazione del grado d’invalidità e la
determinazione del diritto alla rendita (riforma Ulteriore sviluppo dell’AI))
ed inoltrato al TCA, l’UFAS ha confermato che:
" (…) in
caso di prima concessione di una rendita si applicano le disposizioni in vigore
al momento della nascita del diritto alla rendita”, ad eccezione dei casi di
“prima concessione di una rendita con variazione del grado di invalidità o
limitata nel tempo e nei casi di revisione, a quest’ultima fattispecie
applicandosi le disposizioni in vigore al momento della modifica determinante”.
Oltre a ciò, l’UFAS ha rilevato che “Nelle ultime settimane i tribunali
cantonali hanno emanato diverse sentenze che hanno confermato, direttamente o
indirettamente, la summenzionata regolamentazione di diritto intertemporale. Da
queste sentenze si evince inoltre che i tribunali considerano il momento
dell’emanazione della decisione impugnata quale limite temporale importante per
l’esame dei fatti; tuttavia, non si può concludere su questa base che anche la
determinazione del diritto applicabile dipenda dal momento dell’emanazione
della decisione. In questo contesto, anzi, il momento aleatorio dell’emanazione
della decisione è irrilevante per la determinazione del diritto applicabile,
dato che presenta sempre un certo grado di arbitrarietà (DTF 139 V 263).
Nell’ottica di un’applicazione uniforme del diritto a livello nazionale, vi
chiediamo pertanto di esaminare le sentenze cantonali prestando particolare
attenzione alla corretta interpretazione della menzionata regolamentazione di
diritto intertemporale e, in caso di decisioni che vi derogassero, di vagliarne
l’impugnazione dinanzi al Tribunale federale.”
In
concreto, l’assicurata ha presentato la sua (quarta) domanda di prestazioni AI nel
giugno 2018. L’Ufficio AI, eseguiti gli accertamenti predisposti a seguito
della sentenza di rinvio del TCA del 23 novembre 2020, ha stabilito inabilità
lavorative del 30% dal 2011, del 100% dal 23 febbraio 2016, del 50%
nell’attività abituale (30% in attività adeguate) dal 1° giugno 2016, del 100%
dal 20 gennaio 2020, del 50% (rispettivamente 30%) dal 15 marzo 2020, del 100%
dal 12 ottobre 2020 e del 60% (rispettivamente 30%) dal 1° maggio 2021. L’Ufficio
AI ha accolto la domanda di prestazioni, riconoscendo una rendita intera limitatamente
ai periodi dal 1° aprile al 31 agosto 2016, dal 1° gennaio al 30 giugno 2020,
dal 1° ottobre 2020 al 31 luglio 2021, ritenuto che in seguito, a fronte di
un’abilità lavorativa in attività adeguate del 70% da maggio 2021, il grado
d’invalidità era del 33% e quindi insufficiente per il versamento di prestazioni.
Siccome,
quindi, sia l’invalidità sia il diritto alla rendita d’invalidità sono insorti prima
del 1. gennaio 2022, determinante è il diritto in vigore sino al 31 dicembre
2021, e questo sebbene l’Ufficio AI abbia emanato la sua decisione l’8 febbraio
2023. Ogni riferimento alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione
contraria, va quindi inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021.
2.2. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, p. 1411, n. 46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata. La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Secondo la
giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di
paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere
sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.3. Per costante giurisprudenza quando
l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo
periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo
successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex
art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19
ottobre 2005).
L’art.
17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della
rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 343, consid. 3.5, pagg. 349-352).
La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una
modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello
stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo tale stato di salute rimasto
immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5,
113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b; vedi anche STFA
I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al
guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.
L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste
norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma
anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel
tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991
nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei
casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni
esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e
8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).
2.4. Per quanto riguarda in particolare
l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale ha
stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non
poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la
società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI
1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b).
Al riguardo l’Alta Corte ha
inoltre avuto modo di precisare che:
" (…) Tra i
danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre
alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a
malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque
non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le
limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando
prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile
dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque
stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno
alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro
gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello
di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di
stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla
salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino
insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e
sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA
I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2)
In una sentenza I 384/06 del 4
luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla
salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno
specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13
luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007). Nella DTF
130 V 352 sono stati precisati i criteri per poter concludere che un disturbo
da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno
duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali”
in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea
2008, pagg. 254-257).
Nella STFA I 770/03 del 16
dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato
che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme
richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri
summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a
sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione
per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni
nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o
simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a
prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una
notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto
(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Nel 2015 il Tribunale federale ha
modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in
presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori
somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato
stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione
sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una procedura probatoria
strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di
rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i
fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i
fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva
commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro
l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una
terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il
reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura
della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza
delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo
libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr.
comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).
Inoltre, nelle STF 8C_841/2016 e
8C_130/2017 del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il
Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori
somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di
rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di
indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò
significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il
precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione
necessaria per la concessione di una rendita AI non
vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale
federale del 14 dicembre 2017). In tali due sentenze il TF è giunto alla
conclusione che la descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti
i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia
in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave.
Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di
principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una
classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una
diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.
Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un
disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la
diagnosi non è più centrale.
Soltanto da tale elemento non
emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona toccata.
È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve essere
applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in
presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi
probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella valutazione
dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi scaturenti
dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un procedimento
probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o addirittura inadatto.
La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata secondo la necessità
probatoria concreta. La prova di un'invalidità pensionabile può in genere
essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame
complessivo risulta un quadro coerente di limitazione della capacità lavorativa
in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale indicazione fa comportare
conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare una limitazione della
capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote conseguentemente a sfavore della
persona toccata.
Secondo
la giurisprudenza precedente del TF riguardante le depressioni da lievi a medio
gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo
se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il
cambiamento di prassi adottato questo concetto non vale più in maniera
assoluta.
Ora
invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la
persona interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione
oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La
possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi
fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente
nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia
conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre
2017).
Con
pronuncia 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle sentenze
8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha
ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non
perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel
contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche
caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi
esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione
impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio
2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).
Questa giurisprudenza è stata
confermata con la sentenza pubblicata in DTF 144 V 50 (STCA 32.2017.176 del 14
agosto 2018, consid. 2.6). Del resto, il Tribunale federale ha confermato tale
giurisprudenza anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e
3.3.2), 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), 8C_309/2018 del 2 agosto
2018 (consid. 3.2) e 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).
2.5. Per
costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di
poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto alla
valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire
se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova,
né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto
(DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi
dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a
medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le
proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati
concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano
indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM)
dell'AI, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro
d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere
osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).
In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo
dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la
DTF 136 V 376.
Nella DTF 137 V 210 il TF ha
concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione
attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione
invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è
di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3).
Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario
adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei
mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e
uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei
diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a
livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori
chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo
devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono
posti a carico dell'AI; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se vi sono dei rapporti medici
contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero
materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto
che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; sul valore probatorio
delle certificazioni dei medici curanti cfr. al consid. 2.9).
Va poi rilevato che, affinché un
esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere
diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile:
esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II p. 628-629, in
particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e
cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima sentenza l'Alta
Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo
questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten,
in: SZS/RSAS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve
innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare
l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere
premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita
d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il
carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con
sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti
medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in
base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi
sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una
rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze
tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei
dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura,
le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle
risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino
l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante
un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001 e
32.2019.174 del 13 luglio 2020; DTF 130 V 352).
2.6. Dagli atti di causa risulta che
l’assicurata, già attiva come ausiliaria in lavanderia, cameriera e cuoca, dal 1993
ha iniziato a lamentare vari problemi alla salute, in particolare dolori a
livello della colonna cervicale, spalle e ginocchia. Con decisione del 15
novembre 2011, accertata un’inabilità lavorativa del 50% dal settembre 2009 e
del 100% nel periodo dall’ottobre 2009 al febbraio 2011, e in seguito la ripresa
di un’abilità del 70% nell’attività esercitata e del 100% in attività adeguate
con conseguente grado di invalidità del 31%, l’Ufficio AI ha respinto la
richiesta di prestazioni. Il rifiuto è stato confermato, dopo esecuzione anche
di una valutazione psichiatrica, nuovamente con decisione del 27 aprile 2012
(doc, AI pag. 265 e 295).
Nell’ambito della nuova richiesta
di prestazioni del giugno 2018, l’Ufficio AI ha predisposto l’esecuzione di una
perizia multidisciplinare a cura del SAM, il quale, nella perizia del 25
ottobre 2019, effettuati consulti di natura psichiatrica (dr. __________),
neurologica (dr. __________) e reumatologica (dr. __________), poste le
diagnosi con valenza invalidante di “fibromialgia/sindrome
somatoforme, sindrome cervico-lonbospondilogena cronica, sindrome depressiva
ricorrente, episodio attuale di lieve entità (ICD-10 F 33.0), sindrome ansiosa
generalizzata (ICD-10 F 41.1)”, aveva concluso per un’inabilità lavorativa
in ogni attività del 30% dal 2011 e totale dal febbraio 2016 (intervento alla
schiena), mentre che dal giugno 2016 l’inabilità era del 50% nell’attività
svolta di aiuto cuoca e pizzaiola e del 30% in un’attività adeguata, rispettosa
dei limiti posti dal consulente reumatologo (doc. AI pag. 464).
Queste conclusioni, condivise il
4 novembre 2019 dal SMR (doc. AI pag. 529), erano state confermate dal SAM e
dal SMR anche dopo valutazione dei certificati medici prodotti dall’assicurata,
ragione per cui, mediante decisione 27 agosto 2020, l’Ufficio AI aveva respinto
la domanda di prestazioni presentata, considerato come il grado d’invalidità
stabilito in applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi (27%),
considerando un’abilità lavorativa in attività adeguate del 30% dal giugno
2016, non attingeva il minimo pensionabile (40%; doc. AI pag. 578).
Questa decisione, contestata, è
in seguito stata annullata dal TCA (STCA 32.2020.123 del 23 novembre 2020) e
l’incarto rinviato all’Ufficio AI, considerato come l’assicurata aveva
comunicato di aver subito nel marzo 2020 un ricovero per motivi psichiatrici presso
la Clinica __________ di __________, ciò che rendeva necessaria, anche secondo
l’amministrazione, la retrocessione degli atti per procedere ad una perizia di
decorso.
È quindi stata ordinata una
perizia pluridisciplinare SAM, allestita il 24 giugno 2022, con la quale,
effettuate valutazioni specialistiche di natura internistica, psichiatrica,
reumatologica e neurologica, sono state poste diagnosi invalidanti di natura
psichiatrica e reumatologica (cfr. in esteso al consid. 2.8.1).
Il SAM ha concluso che nell'attività
da ultimo svolta di pizzaiola e aiuto cuoca, l'assicurata era complessivamente
abile al lavoro al 40% dal 1° maggio 2021, ritenuto che “la capacità
lavorativa del 40% va intesa come rendimento ridotto e integra le percentuali
d'incapacità lavorativa del 30% per motivi psichiatrici dal 2011 e del 60% per
motivi reumatologici a partire dall'1.5.2021. Precedentemente vale quanto
statuito nella precedente perizia”. In un’attività adeguata, rispettosa dei
limiti funzionali descritti dal consulente reumatologo, l'assicurata era invece
da considerare abile al 70% (grado che includeva le incapacità lavorative per
motivi psichiatrici del 30% e per motivi reumatologici del 10%), sempre dal 1°
maggio 2021 (doc. AI pag. 810).
Queste conclusioni sono state
confermate dal SMR l’8 luglio 2022 (doc. AI pag. 910). Dopo aver interpellato
la consulente professionale che ha proceduto al confronto dei redditi (doc. AI
pag. 917), fatta valutare dal SAM e dal SMR la documentazione prodotta in sede
di opposizione al progetto di decisione del 2 agosto 2022 (doc. AI pag. 1000 e
1014), con la decisione contestata l’Ufficio AI ha accolto la richiesta come
segue:
" (…) Esito
degli accertamenti:
Sulla base della documentazione medica raccolta agli atti, con
particolare riferimento ai rapporti peritali datati 25 ottobre 2019 e 24 giugno
2022, abbiamo ritenuto corretto giustificare i seguenti periodi di inabilità
lavorativa:
Attività abituale (cuoca):
30% dal 2011
100% dal 23.02.2016
50% dal 01.06.2016
100% dal 20.01.2020
50% dal 15.03.2020
100% dal 12.10.2020
60% dal 01.05.2021
Attività adeguata:
30% dal 2011
100% dal 23.02.2016
30% dal 01.06.2016
100% dal 20.01.2020
30% dal 15.03.2020
100% dal 2.10.2020
30% dal 01.05.2021
Abbiamo quindi provveduto a calcolare la perdita di guadagno.
Al momento della prima richiesta di prestazioni Al (27 agosto
2010) la Signora RI 1 era stata considerata quale indipendente. A distanza di
anni non svolge più alcun tipo di attività lavorativa, in ragione di ciò si
valuta corretto considerarla dipendente nella misura
100% e prendere a riferimento per il salario da valida i redditi
RSS.
Dal profilo salariale, la giurisprudenza imposta dall'Alta Corte
federale indica che sono esclusivamente applicabili, in difetto d'indicazioni
economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di
riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall'Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili
dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni
(STFA 12 ottobre 2006 nella causa S., U 75/03, e del 5 settembre 2006 nella
causa P., l 222/04). Sempre in base alla giurisprudenza federale, tali
redditi possono ancora essere diminuiti nella misura massima del
25%, e ciò al fine di considerare quei fattori che nel caso di specie sono
suscettibili di influenzare il reddito che rassicurato potrebbe percepire,
quali ad esempio le limitazioni addebitabili al danno alla
salute, l'età, la nazionalità, il grado di occupazione (cf. DTF
126 V 75).
Perdita di guadagno per i periodi con inabilità al 30%:
Nello specifico, tenuto conto del settore di attività in cui ha
lavorato, vengono prese in considerazione le categorie 55-56, servizi di
alloggio e ristorazione, delle Tabelle RSS elaborate dall'Ufficio federale di
statistica. Identificato le categorie, abbiamo eseguito il
calcolo delle medie delle ore settimanali svolte nelle stesse e
degli stipendi di riferimento.
Media ore settimanali categoria 55-56: H 42.4
Media salario categoria 55-56 (2018): CHF 4'260.40 (4'019/40 *
42.4).
Nel caso concreto, senza il danno alla salute nella sua abituale
professione nell'anno 2018 la signora RI 1 avrebbe potuto conseguire CHF
51'121.68 (4'260.40 * 12). Ovvero 52'021.48 aggiornati al 2020 (ultimo dato
disponibile).
Malgrado il danno alla salute e con una capacità lavorativa del
70% in attività adeguate, avrebbe invece potuto conseguire CHF 35'052.28
(tabella RSS elaborata dall'Ufficio federale di statistica, riduzioni del 10%).
Il confronto dei redditi permette quindi di determinare una
perdita di guadagno e quindi un grado Al pari al 33%. Il calcolo
utilizzato è mostrato qui di seguito:
Confronto dei redditi:
senza invalidità CHF 52'021.48
con invalidità CHF 35'052.28
Perdita di guadagno CHF 16'969.20 = Grado d'invalidità 32.62%
(33%)
Il diritto ad una rendita insorge dopo un anno d'attesa
ininterrotto dall'inizio della malattia di lunga durata (Art. 28 cpv 1, lett b,
LAI). Per contro, il versamento della rendita può essere effettuato al più
presto sei mesi dopo il deposito della domanda conformemente all'art. 29
cpv. 1 LAI. La domanda è stata depositata nel giugno 2018.
La consulente in integrazione professionale non ritiene sia possibile
attuare provvedimenti atti ad incrementare la capacità di guadagno, tuttavia,
su esplicita richiesta scritta, si resta a disposizione per valutare
l'eventuale diritto all'aiuto al collocamento.
Osservazioni al progetto:
abbiamo preso atto del vostro scritto datato 12 ottobre 2022 e
della documentazione medica allegata. In data 31 ottobre 2022 il SMR ha
provveduto all’invio della documentazione ricevuta al SAM, il quale ha preso
posizione e dato una risposta il 29 novembre 2022. Preso atto di tale valutazione
l’SMR, con annotazione del 6 dicembre 2022, ha confermato il contenuto delle
sue precedenti valutazioni. In ragione di quanto sora il progetto datato 2
agosto 2022 viene confermato.
Decidiamo pertanto:
Dal 01 aprile 2016, ovvero da quanto le condizioni
dell'anno d'attesa ed un'inabilità di almeno il 40% sono assolte, la signora RI
1 ha diritto ad una rendita Al con grado del 100%. Questo diritto è limitato al
31 agosto 2016, tre mesi dopo il constatato miglioramento dello stato di
salute.
Dal 01 gennaio 2020 avrà nuovamente diritto ad una rendita
Al del 100%. Questo diritto è limitato al 30 giugno 2020, tre mesi dopo il
constatato miglioramento dello stato di salute.
Dal 01 ottobre 2020 avrà nuovamente diritto ad una rendita
Al del 100%. Questo diritto è definitivamente limitato al 31 luglio 2021,
sempre tre mesi dopo il constatato miglioramento dello stato di salute.
In considerazione della tardività della domanda ogni versamento
non potrà avvenire prima del 01 dicembre 2018, ovvero sei mesi dopo il deposito
della richiesta di prestazioni Al.” (doc. A)
Di
fronte a questo Tribunale l’assicurata ha contestato le conclusioni sulla
capacità lavorativa medico-teorica, soprattutto dal punto di vista
psichiatrico, producendo nuovi documenti.
2.7. Nella concreta fattispecie, dopo
attento esame della documentazione agli atti, questo Tribunale, per i motivi
che seguono, non può che confermare la decisione impugnata, con la quale l’Ufficio
AI ha ammesso, rispetto all’ultima decisione del 27 aprile 2012 e quella
(annullata dal TCA) del 27 agosto 2020 l’intervento di un peggioramento temporaneo
delle condizioni di salute dal punto di vista psichiatrico che comportava – in aggiunta
ai periodi di inabilità già riconosciuti (e non contestati dall’assicurata) del
30% in ogni attività dal 2011, del 100% dal 23 febbraio 2016, nuovamente del
50% nell’attività abituale e del 30% in attività adeguate dal 1. giugno 2016 –
una nuova inabilità del 100% dal 20 gennaio 2020, del 50% (30% in attività
adeguate) dal 15 marzo 2020 e nuovamente del 100% in ogni attività dal 12
ottobre 2020. Tuttavia, a decorrere dal maggio 2021 era intervenuta una
stabilizzazione delle condizioni dell’assicurata con un’inabilità del 60%
nell’attività abituale (in luogo del 50% stabilito nella precedente decisione a
far tempo dal giugno 2016) e del 30% in attività adeguate, con un conseguente
grado di invalidità del 33% (in luogo del 27% stabilito in sede di decisione
del 27 agosto 2020). Si trattava comunque di un grado d’invalidità insufficiente
per la concessione di prestazioni successivamente al luglio 2021 (ovvero a tre
mesi dall’intervenuto miglioramento dello stato di salute nel maggio 2021; cfr.
art. 88a cpv. 1 OAI).
Come anticipato al consid. 2.1,
la ricorrente non censura i periodi di inabilità lavorativa accertati
dall’Ufficio AI successivamente al 2011 e nemmeno le prestazioni erogate di
conseguenza, ma contesta che dal 1° maggio 2021 sia intervenuto un
miglioramento delle sue condizioni con conseguente inabilità del 60% (nell’attività
abituale) e 30% (in attività adeguate).
2.8. Questo TCA, chiamato a verificare
se lo stato di salute dell’interessata sia stato accuratamente vagliato prima
dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la
perizia di decorso SAM del 24 giugno 2022, confermata con complemento peritale
29 novembre 2022, nella quale i vari periti si sono espressi su tutte le
patologie lamentate, hanno esaminato accuratamente la documentazione messa loro
a disposizione ed hanno valutato la capacità lavorativa sulla base delle
indicazioni risultanti dalle visite e dagli esami effettuati, ed è quindi da considerare
dettagliata, approfondita e rispecchiante i parametri giurisprudenziali di cui
ai consid. 2.4. e 2.5. Questo per i motivi che seguono.
2.8.1. Nella
perizia di decorso del 24 giugno 2022, il SAM, fatto capo a consultazioni di
natura psichiatrica (dr. __________), reumatologica (dr. __________),
internistica (dr.ssa __________) e neurologica (dr. __________), ed effettuati
i necessari accertamenti, ha considerato tutta la documentazione medica agli
atti, incluse approfondite indagini cliniche e radiologiche, e ha precisato le ragioni
per le quali dal maggio 2021 e al momento della perizia, a dipendenza delle
affezioni reumatologiche e psichiatriche, l’assicurata andava complessivamente considerata
abile nella misura del 70% in un’attività adeguata e del 40% nella sua attività
abituale. Tale conclusione va condivisa.
Il
SAM ha dapprima ricordato i trascorsi personali e patologici dell’assicurata,
già attiva professionalmente come cameriera ai piani e stiratrice, e quindi
come cuoca e pizzaiola. Essa lamentava già a partire dal 1993 problemi di
salute, alla colonna vertebrale, successivamente quindi al ginocchio, ai polsi,
alla spalla sinistra, con diagnosi di fibromialgia, oltre a una cisti
paraombelicale. Dal 2012 aveva quindi iniziato una presa in carico psichiatrica
presso il dr. __________, psichiatra e aveva subito un ricovero nel marzo 2017
presso l'Ospedale di __________. Ha quindi riassunto i contenuti della
precedente valutazione SAM del 25 ottobre 2019, in occasione della quale in
particolare il dr. __________, psichiatra, aveva posto la diagnosi di sindrome
depressiva ricorrente, episodio attuale di lieve entità (F 33.0), una sindrome
ansiosa generalizzata (F 41.1), e aveva concluso per una capacità lavorativa
del 70% dal 2011. Nel gennaio e ottobre 2020 l’assicurata aveva subito due ricoveri
con la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di grado
lieve (F 33.1) e sindrome somatoforme da dolore persistente (F 45.4), con
conseguente potenziamento della terapia antidepressiva e progressivo beneficio
sul tono dell'umore e sulla sintomatologia algica.
Sulla
base dei consulti peritali specialistici e la valutazione consensuale, ha posto
le seguenti diagnosi invalidanti:
" . Sindrome
depressiva ricorrente, episodio attuale di lieve entità
(ICD-10 F 33.0).
. Sindrome ansiosa generalizzata (ICD-10 F 41.1).
. Periartropatia omero-scapolare
tendinopatica in parte anchilosante alla spalla sin., in stato dopo intervento
chirurgico artroscopico il 12.10.2020 con sutura del tendine del sovraspinoso,
tenodesi del capolungo del bicipite brachiale, acromioplastica e borsectomia.
. Sindrome
cervico-vertebrale su alterazioni degenerative da C4 fino a C7 con osteocondrosi,
senza segni compressivi o irritativi radicolari.
. Sindrome
lombovertebrale con componente spondilogena bilaterale in stato dopo intervento
chirurgico di micro emiectomia e foraminotomia L5-S1 a sin. il 23.2.2016 senza deficit
radicolari residui.
. Fibromialgia di tipo primario.”
Ha inoltre elencato una serie di
altre diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa (segnatamente sindrome
somatoforme da dolore persistente ICD-10 F 45.4, lieve sindrome del tunnel
carpale a ds. probabile sindrome delle gambe senza riposo, dolori diffusi a
tutto il corpo non spiegati da patologia neurologica, gonalgia a sinistra con
iniziate gonartrosi, in stato dopo asportazione di ganglio e meniscectomia
parziale, nonché microfissurazione dì una lesione osteocondrale nel 2003 e
asportazione di ganglio meniscale nel 2005, epicondilopatia radiale bilaterale
in stato dopo intervento chirurgico per epicondilite nel 2004, iperlipidemia
mista, possibile diabete mellito tipo 2, nota steatosi epatica, nota ernia
iatale assiale con sospetta malattia da reflusso gastro-esofageo, con pirosi gastrica
cronica e disturbi prevalentemente orofaringei, stato dopo varicectomia
bilaterale e dopo asportazione di calcificazione della mammella e dopo episodio
sincopale, famigliarità per malattie cardiovascolari, sovrappeso, stato dopo
isterectomia e dopo intervento chirurgico di rimozione di polipo delle corde
vocali, ipotiroidismo e stato dopo intervento di resezione cisti
para-ombelicale e asportazione ernia ombelicale; doc. AI pag. 806).
I consulenti del SAM hanno valutato le condizioni di salute della
ricorrente, prendendo in considerazione i referti resi dai curanti che li hanno
preceduti ed effettuando esami laddove ritenuto necessario. I rapporti che
ciascun perito ha allestito sono stati integrati nella perizia
pluridisciplinare del 24 giugno 2022, che analizza in modo dettagliato e
concludente lo stato di salute della ricorrente, dall'anamnesi ai disturbi
soggettivi, dalle constatazioni oggettive alle diagnosi con e senza influsso
sulla capacità lavorativa, fino a rispondere alle domande peritali sottoposte
dall'Ufficio AI per definire la capacità di lavoro. I periti hanno pure concluso
che le incapacità lavorative stabilite dal maggio 2021 a livello reumatologico
(60% nella sua attività e 10% in un’attività adeguata) e psichiatrico (30% in
ogni attività) non dovevano essere sommate, ma integrate, perché entrambe
prendevano in considerazione il sintomo principale dell'assicurata, ovvero il
dolore cronico. Essi hanno dunque spiegato chiaramente valutazioni e
conclusioni e il rapporto finale dell’8 luglio 2022 del SMR (dr. __________)
che le riassume è convincente e non contraddittorio, così come il successivo complemento
SAM del 29 novembre 2022 e le annotazioni del SMR del 6 dicembre 2022 e 31
marzo 2023, entrambe confermanti il rapporto iniziale.
2.8.2. Innanzitutto,
per quanto riguarda la valutazione internistica, l’assicurata è stata
peritata dalla dr.ssa __________, la quale, descritte l’anamnesi (famigliare, professionale,
personale, sociale e patologica), e le costatazioni obiettive sulla base della
visita clinica, esami di laboratorio e radiologici, richiamati anche gli esami degli
altri periti, ha concluso che “per gli aspetti di competenza internistica,
non vi sono diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa”. Ricordato
come anche nel passato non vi erano state inabilità lavorative per motivi
internistici, ha quindi concluso che dal profilo internistico l’assicurata era
da considerare abile in misura piena in ogni attività.
Sul
piano psichiatrico l’assicurata è stata valutata dal dr. __________, il
quale, effettuate due valutazioni cliniche, dopo aver descritto l’anamnesi, la
giornata tipo, la terapia assunta e le constatazioni obiettive sul piano
psicopatologico e gli atti, includenti gli esami psicologici effettuati dallo
psicologo __________, nel rapporto al SAM del 2 giugno 2021 ha descritto un
esame psichiatrico approfondito, valutato gli esami di laboratorio e quelli psicologici.
Per quel che in particolare riguardava gli esami eseguiti dallo psicologo dr. __________,
erano emersi “al SIMS chiari indici che fanno sospettare la presenza nel
soggetto di un comportamento simulatorio e di una marcata accentuazione della
sintomatologia esperita e questo a causa della evidente presenza delle numerose
incongruenze tra ciò che è stato riferito in sede di anamnesi e quanto è stato
affermato nel test, facendo perciò ipotizzare che possa essere stato messo in
campo un deliberato tentativo da parte dell'A. di voler amplificare in senso
peggiorativo la sintomatologia lamentata”. Ha quindi precisato che non era
invece stato possibile somministrare il test MMPI-2-RF a causa delle difficoltà
di comprensione degli item da parte dell’assicurata.
Quali
diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa ha posto quelle di “sindrome
depressiva ricorrente, episodio attuale di lieve entità (ICD-10 F33.0); sindrome
ansiosa generalizzata (ICD-10 F41.1)”, mentre che non andava riconosciuta
valenza invalidante alla diagnosi di “sindrome somatoforme da dolore
persistente (ICD-10 F 45.4)”. Ha quindi evidenziato che successivamente
alla precedente perizia SAM (del 25 ottobre 2019) l’assicurata era stata per la
terza volta ricoverata su indicazione dello psichiatra curante all’Ospedale di __________
“a causa di un'esacerbazione della nota sindrome depressiva ricorrente,
caratterizzata da deflessione del tono dell'umore e dall'insorgenza di una
sintomatologia ansiosa pervasiva accompagnata da sentimenti d'inutilità e da
disturbi del sonno tipo insonnia iniziale”. Tale recidiva depressiva era riconducibile
alla difficoltà di accettazione del proprio contesto famigliare (malattie del
marito e di un figlio, situazione finanziaria precaria a seguito del fallimento
del ristorante del marito) e delle limitazioni fisiche. Tenuto conto del quadro
clinico di relativo peggioramento umorale era stata impostata dai medici di __________
una terapia psicofarmacologica antidepressiva a dosaggio leggermente
incrementato e tale modifica aveva portato ad un progressivo benefìcio sul tono
dell'umore e sulla sintomatologia algica grazie all'effetto di elevazione della
soglia di percezione del dolore. Era pure stato possibile ottenere un beneficio
del sonno. La terapia durante la degenza aveva quindi portato a un decorso
favorevole e significativi miglioramenti della condizione clinica e l’assicurata
era divenuta maggiormente partecipe alle attività. Tali benefici sono perdurati
anche successivamente continuando la somministrazione della stessa terapia. Del
resto l’assicurata era seguita da anni dal suo psichiatra curante. Durante
l’esame l'assicurata aveva mostrato una soddisfacente compliance terapeutica. Secondo
il perito la prognosi propendeva per un'evoluzione caratterizzata da ricorrenze
depressive d'entità clinica variabile, osservato comunque che l'introduzione di
uno stabilizzatore dell'umore avrebbe potuto ridurre ii rischio di ricorrenze
depressive. Di conseguenza, secondo il dr. __________ l’assicurata era da
considerare abile al lavoro 8 ore giornaliere con una diminuzione del
rendimento del 30% dal settembre 2011, sia nell’attività lavorativa svolta (che
era sempre stata un'attività adeguata da un punto di vista strettamente
psichiatrico) che in altre attività adatte (doc. AI pag. 845).
A tale valutazione, tratta sulla
base di un approfondito esame clinico e della documentazione agli atti, che non
ha tralasciato alcun elemento di rilievo, ha descritto nei particolari
l’anamnesi e l’esame psichico ed ha risposto alle questioni poste dall’AI, che
tengono conto degli indicatori standard posti dal TF nella sentenza 9C_492/2014
del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V 281 ed estesa con la DTF 143 V 409 a
tutte le malattie psichiche, si deve aderire senza riserve.
A tale riguardo, questo Tribunale
rileva che lo specialista del SAM ha in maniera ben motivata spiegato le
ragioni per le quali, nel caso dell’assicurata, al momento dell’esame peritale
non fossero soddisfatti i criteri per poter porre la diagnosi di episodio
depressivo maggiore, indicata invece dallo psichiatra curante segnatamente nei
rapporti del 16 settembre 2020 e 24 febbraio 2021 (cfr. doc. AI pag. 861).
La perizia del dr. __________ è
dettagliata, ha esaminato accuratamente gli aspetti oggettivi, le affermazioni
dell'interessata, le conclusioni tratte nella precedente valutazione SAM del
2019, e si è confrontata pure con le certificazioni dello psichiatra curante.
Il TCA ritiene dunque che il perito
psichiatra abbia ben esaminato e valutato tutti gli elementi soggettivi e
oggettivi emersi durante i due colloqui di valutazione avvenuti il 19 maggio e
Considerandi
2.
giugno 2021 e che quindi il rapporto peritale del 2 giugno 2021 sia completo
e concludente.
Del resto, seppur il dr. __________
abbia in cura la ricorrente dal 2012 e l'abbia vista regolarmente, mentre
l'esperto del SAM soltanto in due occasioni, tuttavia, d'avviso del TCA, gli
elementi emersi a sostegno del parere specialistico peritale sono stati ben
esposti e sono convincenti, mentre lo psichiatra curante non ha saputo fornire
un quadro oggettivamente persuasivo delle reali condizioni di salute
dell'assicurata. I suoi pareri non sono dettagliati ed esplicativi, e non
forniscono elementi sostanziali idonei a scostarsi dalle conclusioni peritali.
Per
quanto riguarda la valutazione neurologica, essa è stata affidata al neurologo
dr. __________, il quale, nel rapporto al SAM 28 maggio 2021, allestito dopo
consultazione clinica, l’esame degli atti (comprensivo della sua precedente
valutazione eseguita per la perizia SAM del 25 ottobre 2019), l’esecuzione di
un ulteriore esame elettroneurografico del nervo sensitivo surale sinistro (che
è risultato normale e senza indizi per una polineuropatia), ha descritto i
dolori lamentati dall’assicurata. Ha quindi esposto che l’esame clinico non mostrava
segni per danni neurogeni maggiori agli arti superiori, per cui non era stato
ripetuto l'esame elettroneurografìco alle mani. In sostanza secondo il perito l'esame
neurologico era normale, senza deficit oggettivi: vi era tuttavia una
difficoltà ad esaminare i test di forza, poiché l’assicurata presentava
cedimenti antalgici sotto sforzo, pur non essendovi comunque franche paresi. Anche
l’esame elettroneurografìco agli arti inferiori era risultato normale. Non vi
erano quindi state modifiche rilevanti rispetto a quanto già diagnosticato nel
giugno 2019. Il perito ha quindi posto le diagnosi, senza conseguenza sulla
capacità lavorativa, di “lieve sindrome del tunnel carpale a destra, probabile
sindrome delle gambe senza riposo, dolori diffusi a tutto il corpo non spiegati
da patologia neurologica, stato da intervento di microemiectomia e
foraminotomia L5-S1 a sin. (23.2.2016) senza deficit radicolari residui”.
Tutto ben considerato ha quindi concluso che l’assicurata era abile in misura
completa in ogni attività.
Anche
tale valutazione si avvera completa e ben motivata e del resto non sono state
sollevate eccezioni che ne possano mettere in dubbio la coerenza e
affidabilità. Né del resto la ricorrente pretende il contrario.
Per quanto riguarda la
valutazione reumatologica, il SAM l’ha affidata al dr. __________,
specialista in reumatologia, il quale ha valutato l’assicurata il 2 giugno 2021
e ha redatto il suo consulto il 5 luglio successivo. Esaminati gli atti,
eseguito un dettagliato status reumatologico, valutati gli esami di laboratorio
e radiologici (in particolare la MRI della spalla sinistra nativa e con mezzo
di contrasto del 25 giugno 2020), ha posto le diagnosi con ripercussione sulla
capacità lavorativa di “periartropatia omero-scapolare tendinopatica in parte
anchilosante alla spalla sin., in stato dopo intervento chirurgico artroscopico
il 12.10.2020 con sutura del tendine del sovraspinoso, tenodesi del capolungo
del bicipite brachiale, acromioplastica e borsectomia; sindrome
cervico-vertebrale su alterazioni
degenerative da C4 fino a C7
con osteocondrosi, senza segni compressivi o irritativi radicolari;
sindrome lombovertebrale con componente spondilogena bilaterale in stato dopo
intervento chirurgico di micro erniectomia eforaminotomia L5-S1 a sin. il 23.2,2016;
fìbromialgia di tipo primario”, oltre ad altre diagnosi senza ripercussione
sulla capacità lavorativa (gonalgia con iniziale gonartrosi a sinistra, microfissurazione
di una lesione osteocondrale nel 2003 e asportazione di ganglio meniscale nel
2005; epicondilopatia radiale bilaterale).
Il perito ha quindi
descritto i trascorsi patologici dell’assicurata,
ricordando come
l’assicurata fosse stata valutata nell’ambito della valutazione pluridisciplinare
SAM dell’ottobre 2019 dal dr. __________, il quale aveva posto le diagnosi con
influenza sulla capacità lavorativa di fibromialgia, sindrome somatoforme,
sindrome lombo-spondilogena, sindrome cervico-spondilogena. Ha quindi descritto
che successivamente a tale valutazione peritale l’assicurata aveva presentato dolori
alla spalla sinistra, poi operata dal dr. __________ il 12 ottobre 2020 con
sutura del tendine del sovraspinoso, tenodesi del capolungo del bicipite brachiale,
acromioplastica e borsectomia. Il decorso non era stato particolarmente
favorevole, persistendo dei dolori e una certa limitazione della mobilità della
spalla. Inoltre l’assicurata aveva subito interventi al gomito destro per epicondilopatia
radiale, al ginocchio sinistro per la lesione meniscale e manifestazione di
ganglio articolare, alla colonna nella zona lombare con erniectomia al segmento
L5-S1. L’assicurata seguiva regolari sedute di fisioterapia e assumeva una
terapia medicamentosa, ma presentava ancora una sintomatologia dolorosa
cronica. Il perito ha quindi concluso che non vi erano segni di aggravazione,
ma vi era comunque un atteggiamento chiaramente difensivo durante la sua
visita. l disturbi accusati dall'assicurata dovevano essere “inquadrati in
gran porte nell'ambito di un quadro di tipo fibromialgico con presenza di tutti
i tender points necessari per questa diagnosi e nell'ambito di una sindrome
somatoforme”.
Quanto alla capacità lavorativa,
nell'attività svolta finora di cuoca e pizzaiola secondo il perito l’assicurata
era da ritenere abile al lavoro nella misura del 50% (come determinato dal dr. __________
nella perizia SAM del 25 ottobre 2019), e questo fino all'intervento alla
spalla sinistra del 12 ottobre 2020. Da tale data l’assicurata era stata inabile
in misura completa per sei mesi, mentre dal 1° maggio 2021 era da considerare
abile nel suo lavoro al 40% con una riduzione del rendimento del 60%. In attività
adeguate invece era da ritenere abile al lavoro al 90%, ad eccezione del
periodo successivo all’intervento alla spalla dall’ottobre 2020 fino al 1°
maggio 2021 (doc. AI pag. 905).
Anche a tale approfondita e
dettagliata valutazione, che non ha trascurato alcun aspetto di rilievo e
valutato tutti i reperti agli atti, illustrando chiaramente le ragioni per cui
non potevano essere riconosciute ulteriori limitazioni della capacità
lavorativa, va prestata adesione.
Tutto bene considerato,
effettuata tra i diversi periti coinvolti una valutazione consensuale, il SAM
ha precisato che erano da rispettare le limitazioni funzionali già espresse dal
perito reumatologo nella perizia SAM dell’ottobre 2019 (e segnatamente: “limitazioni
in attività lavorative non ergonomiche per la colonna vertebrale, per le quali
debba alzare dei pesi superiori ai 9 kg fino all'altezza del corpo, è limitata
nel mantenere posizioni statiche prolungate sia in posizione seduta che in
piedi. La posizione seduta può essere mantenuta almeno per un'ora, la posizione
in piedi ferma per pochi minuti mentre cambiando appoggio per più di un'ora. Da
evitare movimenti ripetitivi di rotazione e flessione del tronco ma anche per
quanto riguarda la colonna cervicale di movimenti ripetitivi e di posizioni
statiche. La deambulazione non è particolarmente limitata se non per tragitti
superiori ai 30 min. Per la spalla e il braccio sin. vi è una limitazione in
attività da svolgere sopra l'orizzontale, in particolar modo se deve tenere
oggetti piuttosto pesanti o se deve alzare pesi sopra i 60° in abduzione ed elevazione
con un peso superiore ai 3-4 kg. Limitata in movimenti ripetitivi di rotazione
della spalla sin.” doc. AI pag. 807). Precisando che l’assicurata appariva
poco motivata a riprendere un'attività lavorativa, adducendo problemi fisici,
dimostrando un'amplificazione del dolore elevato, osservato che i problemi
d'ordine economico e famigliare cronici sembravano avere un impatto importante
sulla motivazione e mobilizzare delle sue risorse, sulla “Verifica della
coerenza” il SAM ha esposto:
" La
valutazione testistica eseguita dal Dr. __________, psicologo e psicoterapeuta,
ha mostrato, soprattutto al punteggio totale del SIMS di 50 (considerevolmente superiore
al punteggio cut-off di 14) per l'identificazione di una sospetta simulazione,
l'ipotesi che possa essere stato messo in campo un deliberato tentativo da
parte dell'A. di voler amplificare in senso peggiorativo la sintomatologia
lamentata. Facciamo notare, che non è stato invece possibile somministrare il
test MMPI-2-RF a causa delle difficoltà di comprensione dell'item da parte del
soggetto. Per lo psichiatra Dr. med. __________, agli esami del Dr. __________,
psicologo e psicoterapeuta, sono emersi indici che fanno sospettare la presenza
nel soggetto di un comportamento simulatorio di una marcata accentuazione della
sintomatologia, facendo perciò ipotizzare che possa essere stato messo in campo
un deliberato tentativo da parte dell'A. di voler amplificare in senso
peggiorativo la sintomatologia lamentata.
Per l'aspetto internistico, alla terapia assunta dall'A., in
rapporto anche al dossier cassa malati, facciamo notare, che l'A. dovrebbe
assumere Pregabalina 50 mg ogni sera, ma dal conteggio cassa non sembra
assumere 1 past. tutte le sere, riferisce di assumere 3-4
past. al giorno di Dafalgan, però in un mese non avrebbe
utilizzato nessuna pastiglia. Anche per gli antidolorifici, che riferisce di
assumere in riserva, Brufen 400 mg, Brufen 600 mg, non si evidenzia un consumo
marcato, nemmeno quotidiano. Per il Dr. med. __________, neurologo consulente,
complessivamente i reperti
neurologici sono coerenti senza deficit. Per il reumatologo
consulente, il Dr. med.__________, non vi sono segni di aggravazione,
ma la sintomatologia, dolorosa può essere solo compresa
nell'ambito di una fibromialgia primaria.
Segnaliamo come la situazione sociale, con due fratelli in Al, un
figlio e una figlia ancora agli studi, i debiti contratti al momento del fallimento
del suo ristorante, la disoccupazione da anni del marito, che ha richiesto e
non ottenuto una rendita Al, oltre al fatto che da
molti anni la famiglia è a carico della Pubblica Assistenza,
favorisce una tendenza regressiva con ripetute richieste di rendita Al, da
parte dell'A.” (doc. AI pag. 808)
Il
SAM ha quindi concluso che nell'attività da ultimo svolta di pizzaiola e aiuto
cuoca, l'assicurata era complessivamente abile al lavoro al 40% e questo dal 1°
maggio 2021, ritenuto che “la capacità lavorativa del 40% era intesa come
rendimento ridotto e integra le percentuali d'incapacità lavorativa del 30% per
motivi psichiatrici dal 2011 e del 60% per motivi reumatologici a partire
dall'1.5.2021. Precedentemente vale quanto statuito nella precedente perizia
SAM”. In un’attività adeguata, rispettosa dei limiti funzionali descritti
dal consulente in reumatologia, la capacità lavorativa complessiva era del 70%
(includente le incapacità lavorative per motivi psichiatrici del 30% e le
incapacità lavorative per motivi reumatologici del 10%), sempre dal maggio 2021,
mentre precedentemente valeva quanta statuito nella perizia SAM del 25 ottobre 2019
(doc. AI pag. 809).
Il SAM ha infine esposto
quanto segue:
" I.1 Descrivere
l'evoluzione della capacità lavorativa nel tempo
nell’attività svolta
Stiamo valutando l'evoluzione della capacità lavorativa
dall'ultima perizia SAM del 25.10.2019. In attività abituale vale dunque una
capacità lavorativa complessiva medico-teorica del 50% dal 25.10.2019
(redazione della perizia SAM). A partire
dall'1.5.2021 vale una capacità lavorativa residua del 40%
(percentuale che tiene conto dell'incapacità lavorativa del 30% per motivi
psichiatrici dal 2011 e del 60% per motivi reumatologici dall'1.5.2021. Va
considerata un'incapacità lavorativa totale dal 12.10.2020 (operazione alla
spalla) al 30.4.2021 (periodo riabilitativo
teorico di sei mesi). Prognosi stazionaria.
Vanno inoltre considerati periodi d'incapacità lavorativa totale
durante le ospedalizzazioni in ambito psichiatrico, in particolare durante le
degenze alla Clinica di __________ dal 20.1 al 14.3.2020 e dal 23.10 al
23.12,2020. Incapacità lavorativa totale dal 21 al 25.2.2019 (ricovero nel
reparto di medicina della Clinica __________).
I.2 Descrivere l'evoluzione della capacità lavorativa nel
tempo in
un'attività adatta
In attività lavorativa adatta vale a partire dal 25.10.2019
(redazione della prima perizia SAM) una capacità lavorativa medico-teorica
complessiva del 70% (percentuale che integra l'incapacità lavorativa per motivi
psichiatrici del 30% e l'incapacità lavorativa per motivi reumatologi del 10%).
Prognosi stazionaria.
Anche in attività lavorativa adatta va considerato un periodo
d'incapacità lavorativa totale tra il 12.10.2020 e il 12.4.2021 (esiti d'intervento
alla spalla). Vanno inoltre considerati periodi d'incapacità lavorativa totale
durante le ospedalizzazioni in ambito psichiatrico, in particolare durante le
degenze alla Clinica di __________ dal 20.1 al 14.3.2020 e dal 23.10 al
23.12.2020
Incapacità lavorativa totale pure dal 21 al 25.2.2019 (ricovero nel
reparto di medicina della Clinica __________).” (doc. AI pag. 810)
A
tali conclusioni, che sono state fatte integralmente proprie dal medico SMR nel
rapporto dell’8 luglio 2022 (doc. AI pag. 910), e che sono il frutto di un
attento ed approfondito esame del caso, in assenza di certificazioni che
possano suggerire in qualche modo una differente situazione valetudinaria o un
diverso apprezzamento, va prestata adesione.
Va pure osservato che la
valutazione peritale è stata emessa per il tramite di una procedura probatoria
strutturata, e risulta senz’altro attendibile, avendo peraltro valutato
correttamente gli indicatori relativi alla coerenza/plausibilità in rapporto alle
risorse dell'assicurata, e alla stessa va quindi attribuito pieno valore probante
(DTF 125 V 351). In tale ambito occorre peraltro rilevare che diversamente dai
(semplici) rapporti medici interni all'assicuratore, ove è sufficiente un
minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza degli stessi perché
l'assicurato sia sottoposto a esame medico esterno, alle perizie esperite
nell'ambito della procedura amministrativa (art. 44 LPGA) o giudiziaria da medici
specialisti esterni deve essere riconosciuta piena forza probante nell'ambito
dell'accertamento dei fatti, nella misura in cui non si presentano indizi
concreti sulla non affidabilità della perizia stessa (DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag.
470; 125 V 351 consid. 3b/bb pag. 353).
Tali perizie non possono essere messe in dubbio soltanto perché giungono a
conclusioni diverse dai medici curanti. Rimangono riservati i casi in cui si
dovesse imporre un complemento al fine di chiarire alcuni aspetti o
direttamente una conclusione opposta, poiché i medici curanti lasciano emergere
aspetti importanti e non solo un'interpretazione medica puramente soggettiva. A
tal riguardo occorre ricordare la natura differente del mandato di cura e di
perito (fra tante sentenze STF 8C_532/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 4.1;
8C_55/2018 del 30 maggio 2018 consid. 6.2 e 8C_820/2016 del 27 settembre 2017
consid. 5.3). Il giudice si scosta pertanto dalle risultanze peritali
solo in presenza di elementi oggettivamente verificabili non presi in
considerazione nell’ambito dell’esame peritale e sufficientemente pertinenti
per rimettere in causa le conclusioni dell’esperto (cfr. STF 8C_55/2019 del 22
maggio 2019), ciò che non si avvera nel caso di specie, come meglio si dirà nei
considerandi che seguono.
2.8.3
Come verrà illustrato nel prosieguo,
le conclusioni SAM non sono state smentite da censure motivate o da altra documentazione
medico-specialistica attestante nuove affezioni o elementi idonei a comprovare una
diversa valenza delle patologie diagnosticate.
Innanzitutto in fase di
osservazioni al progetto di decisione del 2 agosto 2022 l’assicurata ha fatto
pervenire una serie di nuovi documenti medici (rapporto di un’ileoconoloscopia
del 29 marzo 2022, rapporti del dr. __________ del 22 novembre e 17 dicembre
2021, 30 marzo e 3 e 4 luglio 2022, della dr.ssa __________ del 14 luglio 2022,
del dr. __________ del 20 ottobre 2022, del dr. __________ del 2 settembre e 4
novembre 2020 e 24 febbraio e 8 settembre 2021, della dr.ssa __________ del 3 e
8.
settembre 2020, del dr. __________ del 22 dicembre 2020, del dr. __________
dell’8 marzo, 14 settembre e 19 ottobre 2021 e dell’11 febbraio 2022, del dr. __________
del 12 marzo 2021, del dr. __________ del 7 luglio 2021, del dr. __________ dell’8
ottobre 2021, lettere d’uscita dell’Ospedale __________ dell’11 febbraio 2021 e
della Clinica di __________ del 29 novembre 2021).
Ha inoltre prodotto un certificato
del dr. __________ del 3 ottobre 2022, con il quale lo psichiatra curante ha
fatto, tra l’altro valere:
" (…)
Dalla rilettura degli atti che mi ha mandato a disposizione, ho
potuto costatare che sostanzialmente vengono riconfermate le valutazioni
espresse in precedenza, in più con l'aggravante di mettere in dubbio
l'attendibilità della paziente ipotizzando che la signora RI 1 simuli i
disturbi che la affliggono da anni cosa che, nel corso di tutti questi anni, nessuno
dei curanti ha mai notato nel senso di un aggravamento o addirittura di una
simulazione dei disturbi.
A questo proposito la rimando ai miei precedenti rapporti e a
quelli della clinica di __________ dove si evince chiaramente la sofferenza
psicologica di questa donna. Fra l'altro si pone ancora la questione, come da
me già segnalato all'ufficio AI nell'ambito di una
precedente perizia e di test psicologici, sull'assoluta mancanza
di padronanza della lingua italiana che invece i periti assicurano che ella sia
perfettamente fluente e padrona della lingua. Tra l'altro nella valutazione del
dr. __________, psicologo e psicoterapeuta che ha effettuato l'indagine, oltre ipotizzare
abbastanza gravemente l'ipotesi di una simulazione, poi affermano che non è stato
possibile somministrate 1"MMPA2F a causa delle difficoltà di comprensione
dell'item da parte del soggetto (testuali). Anche poi le osservazioni
sull'assunzione o meno della terapia analgesica o anti infiammatoria a mio modo
di vedere è speciosa. I periti insistono sull'aspetto sociale, come se non
fosse importante. Lo psichiatra alla fine si esprime per una valutazione
caratterizzata da ricorrenze depressive di entità clinica variabile proponendo
uno stabilizzatore che al momento ne curante ne colleghi di __________ hanno
ipotizzato come strumento efficace (…) In conclusione il mio parere è che se
il Tribunale cantonale ha richiesto un approfondimento serio della problematica
sia fisica che psichica dell'interessata questo non sia stato effettuato e
soprattutto cosa più grave ancora, a mio modo di vedere, non è stato tenuto
conto della mia segnalazione sulla non completa comprensione della lingua
italiana da parte dell'interessata e quindi l'inutilità di effettuare dei test
diagnostici, per quello che possono valere, in lingua italiana.” (doc. AI pag.
946)
La documentazione è stata
sottoposta al SAM, il quale, con complemento peritale del 29 novembre 2022,
allegando le diverse prese di posizione dei periti, ha esposto come segue:
" Presa
di posizione Dr. med. __________, del 9.11.2022:
Ricordo di aver visitato questa sopramenzionata assicurata in data
02.06.2021
con mio rapporto del 05.07.2021. Ho ricevuto nel frattempo una
documentazione delÌe visite effettuate dall'assicurata presso il collega
reumatologo Dr. med __________ che conferma la mia diagnosi di una sindrome
fibromialgica. Essa è pure stata rivista in ambito ortopedico dal collega Dr. med
__________ per i suoi disturbi a livello della spalla di sinistra. Egli
descrive una omalgia a sinistra da circa 4-6 mesi in assenza di traumi. Nel
frattempo è stata anche vista presso il pronto soccorso dell’ospedale __________
di __________, con diagnosi di una lombalgia su verosimile strappo muscolare. La
documentazione messa a disposizione non porta a nuove diagnosi e modifiche direzionali
dei reperti clinici e radiologici e delle diagnosi da me espresse nella mia valutazione
peritale del 05.07.2021. In questo senso non vi sono modifiche per quanto
riguarda le limitazioni funzionali da me espresse e nemmeno per quanto riguarda
la capacità lavorativa dell'assicurata nell’ultima attività svolta finora o
eventualmente in attività lavorative adatte.
Presa di posizione Dott. __________, del 22.11.2022:
(….) (cfr. in esteso al consid. 2.8.4)
Presa di posizione Dr. med. __________, del 4.11.2022:
ho preso visione dello scritto del 03.10 2022 redatto dal collega
psichiatra Dr. __________ di __________ unitamente alla documentazione medica
da te inviatami. Per quanto attiene alla parte strettamente psichiatrica non ho
potuto rilevare elementi clinici di novità e tali da modificare quanto
riportato a livello diagnostico nella
valutazione specialistica effettuata nell’ambito della perizia SAM
motivo per cui sono a confermare quanto da, me in essa già riportato.
Presa di posizione Dr. med. __________, del 7.11.2022:
In riferimento alla pratica di questa assicurata (A.) ho preso
atto della documentazione più recente pervenuta. Ricordo che in occasione della
valutazione del 27.05.2021 ero giunto alle diagnosi neurologiche senza conseguenze
sulla capacità lavorativa di:
Lieve sindrome del tunnel carpale a destra.
Probabile sindrome delle gambe senza riposo.
Dolori diffusi a tutto il corpo non spiegati da patologia neurologica.
Stato da intervento di microerniectomia e foraminotomia L5/S1 a
sinistra (23.02.2016) senza deficit radicolari residui.
Abbiamo ora un rapporto del 08.03.2021 del dott. __________,
Medicina Generale FMH, che elenca le diagnosi della paziente, in particolare
sindrome depressiva ricorrente, sindrome somatoforme da dolore persistente,
cervico-brachialgia in recente lesione cuffia dei rotatori, sindrome
vertiginosa, Iombosciatalgia cronica con stato da microernioectomia e foraminectomia
L5/S1 a sinistra (23.02.2016)
per sindrome claudicante L5/S1 a sinistra SLI ernia discale e
stenosi foraminale a sinistra, sospetta sindrome delle gambe senza riposo.
Risultano inoltre ulteriori diagnosi in ambito internistico.
Il 5. 10.2021 l’A. è stata valutata anche dal dott. __________, specialista
FMH Neurologia, che conclude che i sintomi della paziente sono evocatori di una
fibromialgia cronica con sindrome depressiva cronica associata. Non trova
deficit neurologici.
Infine dal 29.11 al 10.12.2021 la paziente è stata ricoverata
presso la Clinica __________ di __________ con diagnosi principali di sindrome
dolorosa panvertebrale cronica e fibromialgia.
Complessivamente tutti questi documenti non contengono dunque nuovi
elementi per quel che riguarda gli aspetti neurologici: in particolare si conferma
che non vi sono lesioni neurologiche o diagnosi di competenza primaria
neurologica.
Posso dunque confermare la mia valutazione del 28.05.2021.”
(doc. AI pag. 1000)
Ora, il SAM, in tale complemento
peritale, riferendosi espressamente alle dettagliate prese di posizione dei
periti, ha in sostanza concluso per l’assenza di nuove diagnosi e di elementi
patologici rilevanti, concludendo nel senso che la documentazione medica prodotta
non era in grado di modificare la valutazione delle risorse fisiche e psichiche
presenti nell'assicurata, restando di conseguenza valida la valutazione della
capacità lavorativa espressa in sede peritale.
In particolare con la presa di
posizione dello psicologo __________ e dello psichiatra dr. __________, il SAM ha
pure preso chiaramente posizione in merito alle richiamate difficoltà
linguistiche dell’assicurata, segnatamente con riferimento all’adeguatezza e
all’attendibilità dei test eseguiti e che avevano portato ad ammettere indizi
per una tendenza alI’aggravamento o alla simulazione di disturbi (cfr. al
consid. 2.8.4).
A tale complemento, completo e
dettagliato e frutto di un attento e approfondito esame, questo TCA deve
aderire, a maggior ragione considerando che lo stesso è pure stato condiviso
senza riserve dal SMR il 6 dicembre 2022 (doc. AI pag. 1014). In effetti le
certificazioni prodotte, eccezion fatta per quella dello psichiatra curante, oltre
a non comprovare la presenza di nuove affezioni invalidanti, non attestano
inabilità lavorative, ma si limitano essenzialmente a descrivere ulteriori
esami concernenti affezioni alla salute già ampiamente approfondite dal SAM.
Del resto, per quanto
specificatamente riferito alle problematiche psichiatriche, va detto che nella
lettera di uscita del 22 dicembre 2020, al termine del ricovero dal 23 ottobre
al 23 dicembre 2020 “per riabilitazione fisioterapeutica e rivalutazione
terapeutica in sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di grado medio
e disturbi somatici in pregresso intervento alla spalla sinistra”, il
responsabile del reparto psichiatrico dell’Ospedale di __________ aveva
riferito che l’assicurata era dimessa “in buon compenso psichico e ad
obiettivi di ricovero raggiunti” (doc. AI pag. 967).
2.8.4
Il SAM ha pure confermato le sue
conclusioni anche dopo aver preso visione dell’ulteriore documentazione medica
presentata con il ricorso, segnatamente certificati del dr. __________ del 16
settembre 2020, del 3 ottobre 2022 (già oggetto di esame da in occasione del
complemento peritale SAM del 29 novembre 2022, cfr. sopra consid. 2.8.3), del
12.
gennaio 2023 (con il quale ha essenzialmente comunicato era previsto un
ennesimo intervento chirurgico alla spalla il 27 gennaio 2023, doc. E) e del 6
marzo 2023, con il quale ha fra l’altro affermato:
" (…) Riconfermo
la mia censura sull’utilizzo di test psicologici in lingua italiana per una
paziente che, per quanto possa riuscire a farsi capire in italiano, ha evidenti
difficoltà linguistiche oltre che scolastiche. Le ricordo poi che ultimamente
la paziente è stata nuovamente operata dal Dr. __________ presso l’__________
per la terza volta sempre alla spalla SX. Come già le ho scritto nel mese di
gennaio ritengo che il Dr. __________ non sia un chirurgo sadico avendo il
perito dell'AI, Dr. __________, espresso la raccomandazione di evitare approcci
terapeutici ennesimi con l'interessata. Sostanzialmente ritengo che le
valutazioni annose effettuate ancora nel 2021 e 2022 sulla paziente non hanno
tenuto conto delle critiche che sono stante fatte dal Tribunale federale delle
Assicurazioni addirittura introducendo il pensiero che la stessa sia una simulante.”
(doc. D)
In
merito, con annotazione del 31 marzo 2023, il dr. __________ del SMR ha fatto
osservare quanto segue:
"
(...)
Conclusioni
1.
Alle censure
sollevate è stata fornita ampia argomentazione da parte del Dr. Med. __________
il 22.11.2022 nell'ambito del complemento peritale redatto dal SAM di __________
e presente agli atti dal 30.11.2022.
2.
Per quanto
riguarda i rapporti medici del Dr. Med. __________ non già presenti agli atti, si precisa quanto segue:
a. Il
rapporto medico redatto in data 12.01.2023 fa riferimento alla previsione di un
intervento chirurgico alla spalla sinistra di cui non abbiamo ulteriori notizie
agli atti. Non si è pertanto in grado di valutarne gli eventuali esiti in
termini valetudinari.
b. Il
rapporto medico redatto in data 06.03.2023 oltre a confermare l'avvenuto
intervento alla spalla sinistra, non apporta elementi di novità clinica che
consentano una rivalutazione del caso. "
(VIII/1)
A
queste conclusioni questo TCA deve aderire.
Per quanto riguarda innanzitutto
la circostanza, segnalata dal dr. __________ nella certificazione del 12
gennaio 2023, che l’assicurata si è nel frattempo sottoposta nel gennaio 2023
ad un terzo intervento alla spalla sinistra, a ragione l’amministrazione ha
fatto notare che nessun documento è stato prodotto in tal senso (all’infuori
del citato scritto del curante, psichiatra e quindi non specialista nella
materia), tantomeno un’attestazione di inabilità lavorativa. Non essendo
possibile quindi valutarne gli esiti in termini valetudinari, tale circostanza
non permette di rivalutare le conclusioni sulla capacità lavorativa, come
concluso dal SMR.
Quanto alla pretesa cumulabilità
dei gradi di incapacità lavorativa per motivi somatici e per psichiatrici
invocata dal patrocinatore dell’assicurata, il TCA rileva che la questione è
stata affrontata e, risolta, in senso negativo, dagli specialisti incaricati di
svolgere l’esame peritale pluridisciplinare, come a ragione ricordato dall’amministrazione
nella risposta di causa, laddove ha ricordato che il SAM nella perizia ha, fra
l’altro, esposto:
" I
Motivazione della capacità e dell'incapacità lavorative complessive (le incapacità
lavorative parziali sono interamente o parzialmente addizionabili o non lo sono
affatto)
Le incapacità lavorative in attività abituale e in attività adatta
d'ordine somatico e l'incapacità lavorativa psichiatrica vanno, a nostro
avviso, integrate, in quanto entrambe considerano una sindrome del dolore cronico
che riduce la resistenza allo stress e rendono l'A. più affaticabile e
necessitante di maggiori pause. Riteniamo che la riduzione del rendimento del
60% in attività abituale e del 30% in attività adatta permetta all'A, un tempo
di recupero sufficiente sia per le problematiche somatiche, che per quelle psichiche".
G Capacità lavorativa nell'attività svolta finora, in relazione
ad un'attività lavorativa svolta al 100%
Nell'attività da ultimo svolta di pizzaiola e aiuto cuoca, l'A.
viene giudicata complessivamente abile al lavoro al 40% e questo a partire
dall'1.5.2021. La capacità lavorativa del 40% va intesa come rendimento ridotto
e integra le percentuali d'incapacità lavorativa del 30% per motivi psichiatrici
dal 2011 e del 60% per motivi reumatologici a partire dall'1.5.2021. (…)”.
H Capacità lavorativa in un'attività adeguata, in relazione ad
un'attività lavorativa svolta al 100%
In attività lavorativa adeguata, rispettosa dei limiti funzionali
descritti dal consulente in reumatologia, l'A. può raggiungere una capacità
lavorativa complessiva medico-teorica del 70% (che include le incapacità
lavorative per motivi psichiatrici del 30% e le incapacità lavorative per motivi
reumatologici del 10%) a partire dall'1.5.2021. Precedentemente vale quanto
statuito nella precedente perizia SAM del 25.10.2019." (doc. AI pag. pag.
810)
I medici interessati hanno quindi
considerato che le incapacità lavorative d'ordine somatico e psichiatrico andavano
integrate, in quanto entrambe da ricondurre alla presenza di una sindrome del
dolore cronico che provocava maggiore affaticabilità e riduceva la resistenza
allo stress, rendendo l’assicurata “più affaticabile e necessitante di
maggiori pause” e provocando una riduzione del rendimento. Gli specialisti
delle diverse discipline hanno quindi escluso la possibilità di procedere ad un
cumulo delle percentuali di inabilità lavorative dovute a ragioni psichiatriche
rispettivamente somatiche e hanno concluso che “la riduzione del rendimento
del 60% in attività abituale e del 30% in attività adatta permetta all'A un
tempo di recupero sufficiente sia per le problematiche somatiche che per quelle
psichiche”.
Il TCA non ha motivo per
discostarsi da queste motivate considerazioni espresse dagli specialisti
coinvolti nell’esame peritale.
Va
in proposito ricordato che secondo l’Alta Corte per determinare il grado di
inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie non si
devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a
un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra
tutti gli esperti interessati (cfr. DTF 143 V 124, consid. 2.2.4; STF 9C_461/2019 del 22 novembre 2019 = SVR
4-5/2020 IV Nr. 22 pag. 75; STF 9C_330/2012 del 7 settembre 2012). La
questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se
del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di
principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA I 338/01 del 4
settembre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485; cfr. anche STF 9C_362/2014
del 19 agosto 2014).
In
concreto, i periti hanno effettuato una valutazione globale dopo esauriente
discussione avvenuta il 22 dicembre 2021 (cfr. perizia del 24 giugno 2022, pag.
80, doc. AI pag. 796 e 811), indicando i motivi per i quali le capacità
lavorative andavano integrate e non sommate.
Non vi sono pertanto motivi per
scostarsi dalle motivate considerazioni espresse dagli specialisti coinvolti
nell’esame peritale, tanto più che il patrocinatore dell’assicurata e il dr. __________
si sono limitati a genericamente indicare la possibilità di un cumulo delle
diverse inabilità (dal punto di vista somatico e psichico) senza tuttavia
motivare tale pretesa.
Quanto inoltre alle censure
riguardo alle difficoltà con la lingua italiana palesate dall’assicurata, fatto
questo che non avrebbe dovuto permettere di somministrarle test psicologici in
italiano, va detto che in occasione della perizia del 24 giugno 2022 il dr. __________,
nella sua valutazione del 2 giugno 2021, aveva riferito che l’assicurata, pur
non essendo di madrelingua italiana, possedeva “una buona padronanza del
mezzo linguistico, con cui si esprime nel corso dell'esame peritale”. Anche
la dr.ssa __________, formulando le “costatazioni obiettive” della medesima
perizia SAM aveva indicato in merito alla “comprensione linguistica” che
l’assicurata dimostrava “buona espressione e comprensione della lingua
italiana” (doc. AI pag. 782).
Come dianzi anticipato, l’esame eseguito
dallo psicologo dr. __________ in occasione della perizia del giugno 2022 aveva
permesso di evidenziare “al SIMS chiari indici che fanno sospettare la
presenza nel soggetto di un comportamento simulatorio e di una marcata
accentuazione della sintomatologia esperita e questo a causa della evidente
presenza delle numerose incongruenze tra ciò che è stato riferito in sede di
anamnesi e quanto è stato affermato nel test (…),”. Lo specialista aveva per
contro precisato che non era invece stato possibile somministrare il test
MMPI-2-RF “a causa delle difficoltà di comprensione degli item da parte
dell’assicurata”.
Chiamato ad esprimersi sulle
obiezioni sollevate dall’assicurata in merito alle difficoltà linguistiche,
nella presa di posizione 22 novembre 2022, lo psicologo e psicoterapeuta __________
ha esposto:
" (…) Per
quanto riguarda le eventuali difficoltà linguistiche occorre specificare che,
nonostante vengano preventivamente valutate dai periti medici invianti le
capacità di comprensione della lingua italiana, è mia premura esaminare sempre
se il livello di comprensione linguistica e/o di abilità di lettura siano
adeguati ai test che si andranno a sostenere, accertandone le competenze
lessicali attraverso un iniziale colloquio anamnestico e la somministrazione dei
primi 10-15 item. In effetti, come nel caso della signora RI 1, i dubbi
relativi ad una possibile capacità di comprensione degli item del MMPI-2-RF e,
di conseguenza, ad una sua corretta applicabilità, hanno portato alla decisione
di non continuarne la somministrazione.
Diverso il discorso per il SIMS, un test che non richiede
particolari abilità nella lettura e che, come suggerito nel manuale "SIMS
- Structured lnventory of Malingered Symptomatology” dagli autori (Michelle R.
Widows e Glenn P. Smith) per essere completato richiede che il soggetto sia in
grado di: a) partecipare attivamente alla valutazione, b) leggere e comprendere
gli item proposti (l'A. ha chiesto e ottenuto di poterli leggere insieme), c)
fornire una risposta, come avvenuto nel caso della signora RI 1.
È utile precisare che lo scoring dei test SIMS viene effettuato
esclusivamente attraverso la piattaforma di testing online di Giunti
Psychometrics, Giunti Testing, qualunque sia la modalità di somministrazione
scelta. Nel caso di somministrazione carta e matita (come avvenuto per la
signora RI 1), dopo che il soggetto ha compilato il questionario, l'esaminatore
inserisce le risposte attraverso la tastiera del computer sull'apposita griglia
informatica del sistema Giunti Testing. Lo "scoring” procede in modo
automatico e, oltre a produrre una griglia delle singole scale, il programma
produce un punteggio numerico totale che è oggettivo e non lascia in alcun modo
adito ad interpretazioni soggettive, da qualunque professionista del settore venga
letto. In ogni caso, al termine della somministrazione e dopo aver inserito le
risposte nel programma, è mia abitudine confrontarmi con il testando
relativamente ad eventuali incongruenze relative alle risposte date al test.
Nel caso specifico, il punteggio totale derivato (50), risultava
significativamente superiore ai punteggi di cut-off più severi raccomandati dal
manuale (= >14-16) e a quelli alternativi individuati da altri autori (=
> 16-19, Van Impelen). La successiva analisi delie singole scale metteva in
evidenza una incongruenza in quattro scale su cinque (nella scala Ll non è
stato possibile misurare i valori a causa dell'eccessivo numero di omissioni).
In particolare, colpiva l'elevato punteggio alla Scala P "Psicosi”l
(Punteggio=9, cut-off= >1) poiché, come evidenziato dagli autori,
"...anche bassi punteggi ottenuti in questa scala, che riflettono sintomi
incoerenti, atipici e/o bizzarri, suggeriscono una psicosi simulata; data la
rarità con cui tali sintomi si presentano nei pazienti psichiatrici”. È
inoltre doveroso ricordare che il SIMS fornisce un indizio per la presenza o
meno di una tendenza alI’aggravamento o alla simulazione di disturbi, ma non dà
indicazioni circa le motivazioni che hanno portato la persona a riferire
sintomi illogici, incoerenti o amplificati, che potrebbero essere di differente
origine (ad esempio di tipo intenzionale allo scopo di ottenere benefici, come
reazione alla paura che i propri disturbi non vengano riconosciuti, oppure come
caratteristica associata ad un possibile quadro psichiatrico).” (doc. AI pag.
1009)
Questa presa di posizione,
fornita dallo psicologo che ha somministrato l’esame in oggetto, e quindi
persona competente nello specifico, appare chiara ed esaustiva ed è del resto
stata avvallata senza riserve dl dr. __________ (doc. AI pag. 1011), dal SAM (complemento
peritale del 29 novembre 2022, doc. AI pag. 1000) e dal SMR nell’annotazione
del 6 dicembre 2022 (doc. AI pag. 1014). La stessa permette di concludere che
la somministrazione del test e l’evaluazione dei rispettivi risultati dello
stesso appaiono essere stati fatti correttamente e nel rispetto delle relative linee
guida.
Sia peraltro ancora osservato che
dal grande numero di certificazioni mediche agli atti, fondato su altrettanti
numerosi consulti medici di varia natura, non emergono particolari difficoltà
linguistiche per l’assicurata. Del resto già in occasione della perizia SAM del
25.
ottobre 2019, sul punto della “comprensione linguistica” era stato
precisato che “l’assicurata è di lingua madre turca-curda, ma si esprime
piuttosto bene in italiano” e il dr. __________, perito psichiatrico, non
aveva segnalato alcuna difficoltà linguistica precisando anzi che “pur non
essendo di madre lingua italiana l’assicurata possiede una buona padronanza del
mezzo linguistico con cui si esprime nel corso dell’esame peritale” (doc.
AI pag. 451 e 519).
Circa poi le critiche mosse genericamente
alla perizia SAM, ricordato che per la giurisprudenza non sono le diagnosi che
determinano l'incapacità lavorativa, ma i limiti funzionali che derivano dalle
diagnosi andando valutata l'incapacità nella complessità del quadro clinico, va
detto che al SAM, e in particolare ai periti medici reumatologo e psichiatrico,
pertiene indiscutibilmente la competenza di una corretta valutazione e
contestualizzazione degli esiti degli svariati esami effettuati e sottoposti
per valutazione.
In definitiva, la documentazione prodotta
dall’assicurata, sia in fase amministrativa che in questa sede, non ha permesso
di anche solo ipotizzare una situazione valetudinaria diversa da quella
illustrata dal SAM, osservato peraltro che, ad eccezione dei certificati resi
dal curante (cfr. anche lo scritto del 17 aprile 2023 con il quale il dr. __________
si limita ad affermare che “sostanzialmente ritengo che, come già in
passato, non entrino in merito delle osservazioni che abbiamo già posto più
volte limitandosi a blindarsi nelle dichiarazioni precedentemente espresse da
parte dei periti delle assicurazioni”, doc. F), l’ampia documentazione
prodotta non contiene in sostanza attestazioni di inabilità lavorativa.
In definitiva, come osservato
dall’Ufficio AI, quanto affermato dalla ricorrente, si traduce in una critica
soggettiva delle valutazioni peritali che per contro si basano su un attento e
approfondito esame della situazione.
Richiamato il principio
giurisprudenziale per cui in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc) e che il solo fatto
che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è
sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4; cfr.
sopra al consid. 2.4 e 2.5), le differenti conclusioni dei medici interpellati
dalla ricorrente e in particolare del dr. __________ non consentono, alla luce
delle coerenti argomentazioni del SAM e del SMR, di scostarsi dalle conclusioni
tratte da questi ultimi.
Il TCA ritiene dimostrato con il grado
della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni
sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti e 126 V 360; 125 V 195
consid. 2 e i riferimenti ivi citati) che i disturbi accusati
dall’assicurata non siano di entità tale da provocare limitazioni dal punto di
vista funzionale diverse da quelli stabiliti dalla perizia e che pertanto essa,
fatta eccezione per i menzionati periodi di inabilità lavorativa totale, dal 1°
maggio 2021 vada considerata abile in misura del 40% nell’attività abituale
quale cuoca e nella misura del 70% in attività adeguate.
Questo Tribunale ritiene infine che
la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per
valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione della
decisione contestata (in concreto: l’8 febbraio 2023) data che, come detto,
segna il limite temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni
sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 e riferimenti), senza
che si renda necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti. Al riguardo, va fatto presente che se
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
DTF 130 II 425 consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito
conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b;
riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d). Considerato come la ricorrente non
abbia apportato indizi concreti atti a minare l’affidabilità della perizia SAM,
non occorre ordinare nuovi accertamenti medici.
2.9
Per quel che concerne l’aspetto
economico (rimasto incontestato), alla valutazione dell’Ufficio AI va data adesione.
Stante nel maggio 2021 un’abilità
lavorativa del 70% in attività leggere adeguate, l’amministrazione ha proceduto
al raffronto dei redditi per determinare il grado d’invalidità. Conformemente
all’art. 16 LPGA (cfr. consid. 2.2), la stessa ha quindi correttamente
raffrontato un reddito da valida di fr. 52’021 (pari al reddito
statistico aggiornato al 2020 desumibile dai dati salariali nazionali risultanti
dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari
edita dall’Ufficio federale di statistica e meglio il reddito statisticamente
conseguibile nell’abituale professione da lei esercitata da personale
femminile, divisione economica 55-56, servizi di alloggio e ristorazione, considerato
come l’assicurata aveva lavorato dal 1988 come cameriera ai piani e in seguito
come stiratrice, dal 2002 nel ristorante di proprietà sua e del marito come cuoca
e pizzaiola fino a settembre 2009 e da quel momento non ha più ripreso
un'attività lavorativa) ad un reddito da invalida di fr. 35'052 (determinato partendo dai fr. 52’021.48 (fr. 4'260.-
mensili, inclusa la tredicesima; STF U 274/98 del 18 febbraio 1999; a
proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.
RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.) statisticamente conseguibili nel 2020 da personale
femminile in attività semplici e ripetitive, che presuppongono qualifiche
inferiori e comportano attività semplici e ripetitive nel settore privato
svizzero, valore mediano, ritenute esigibili dall’assicurata in base alle
suesposte conclusioni medico teoriche, già riportati su un orario medio di
lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili, e riducendo tale
importo del 10% per tenere conto della necessità di effettuare attività leggere
e per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari), giungendo
ad un grado d'invalidità del 33% (52'021.48 – 35'052.28 x 100 : 52'021.48) che non le dà più
diritto a una rendita.
Tale calcolo, rimasto come detto
incontestato, ha correttamente tenuto conto delle norme applicabili sino al 31
dicembre 2021 (per quanto riguarda le nuove norme valide dal 1. gennaio 2022 in
materia di valutazione del grado di invalidità cfr. gli art. 28a LAI, art.
25-26bis OAI), facendo peraltro giustamente capo, per quanto riguarda i salari
applicati, ai dati salariali statistici ufficiali (riguardo all’applicabilità
dei dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1
dell’inchiesta sulla struttura dei salari, e meglio i dati salariali forniti
dalla la RSS TA1-tirage skill level Svizzera, emanata dall'Ufficio federale di
statistica di Berna, cfr. anche la giurisprudenza del TF, in particolare DTF
142.
V 178 consid. 2.5.7, 128 V 174; a proposito della rilevanza delle
condizioni salariali nel settore privato, cfr. anche RAMI 2001 U 439, pagg.
347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss).
Sia
ancora osservato che tale grado d’invalidità va ritenuto, anche considerando
che è verosimilmente nello svolgimento di attività leggere adeguate che vi è il
minor discapito economico, richiamato l’obbligo per l’assicurata di
intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle
conseguenze del discapito economico derivante dal danno alla salute (cfr. DTF
123.
V 233).
Anche per quanto riguarda la riduzione
del 10% applicata dall’amministrazione al salario da invalida, segnatamente per
il fattore “attività leggere” (5%) e “svantaggi salariali derivanti
da contingenze particolari” (5%) [in base alla giurisprudenza federale per
gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o
professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto
la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono
di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata
una riduzione percentuale (del 25% al massimo) sul salario teorico statistico
(cfr. fra le tante DTF 126 V 80 consid. 5b/cc)], tenuto conto del riserbo di
cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il
proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V
393.
consid. 3.3), questa Corte ritiene che, operando una decurtazione del 10%,
l’amministrazione non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento, ma
anzi abbia debitamente tenuto conto degli effetti legati al danno alla
salute e non può di conseguenza ammettere una decurtazione
maggiore.
Non vi sono dunque motivi per
scostarsi dalle conclusioni dell’amministrazione nemmeno per quanto concerne la
valutazione economica.
2.10
In simili circostanze, ribaditi i suesposti periodi di inabilità lavorativa – del 30% dal 2011,
del 100% dal 23 febbraio 2016, del 50% nell’attività abituale (30% in attività
adeguate) dal 1° giugno 2016, del 100% dal 20 gennaio 2020, del 50%
(rispettivamente 30%) dal 15 marzo 2020, del 100% dal 12 ottobre 2020 e quindi del
60% (rispettivamente 30%) dal 1° maggio 2021 – l’Ufficio AI ha correttamente accolto
la domanda di prestazioni, riconoscendo all’assicurata il diritto ad una
rendita intera nei periodi dal 1° aprile 2016 (assolta la condizione dell’anno
di attesa; cfr. l’art. 28 LAI; cfr. anche art. 6 LPGA; cfr. al consid. 2.2)
sino al 31 agosto 2016 (tre mesi dopo il miglioramento constatato dal 1° agosto
2016; cfr. l’art. 88a cpv. 1 OAI), nuovamente dal 1° gennaio al 30 giugno 2020
(sempre tre mesi dopo il miglioramento constatato dal 15 marzo 2020), e infine
nuovamente dal 1° ottobre 2020 sino al 31 luglio 2021, ovvero tre mesi dopo il
nuovo miglioramento dal 1° maggio 2021. Le prestazioni sono state correttamente
(e incontestatamente) versate solo dal 1° dicembre 2018, ossia sei mesi dopo il
deposito della richiesta (art. 29 LAI).
Per il periodo successivo al 31
luglio 2021, considerato come a fronte di un’abilità lavorativa in attività
adeguate del 70% dal maggio 2021 il grado d’invalidità è del 33%, non è più
dato il diritto a prestazioni.
La decisione impugnata merita pertanto
conferma, mentre il ricorso va respinto.
2.11
Secondo l'art. 69 cpv. 1bis
LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la
disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett.
a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura
di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di
controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle
spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7
aprile 2009 e 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le
spese per fr. 500 sono poste a carico della ricorrente, la quale ha tuttavia postulato l’assistenza
giudiziaria gratuita con gratuito patrocinio.
2.12
Ai
sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve
essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo
giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28
cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito
patrocinio è retta dalla Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio
d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011.
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato
è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b).
Per
valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la
giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra
del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13
pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti,
aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20
settembre 2004). Il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale
che amministrativa, può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato che
adempie per analogia le condizioni di iscrizione al registro ai sensi dell’art.
8.
cpv. 1 LLCA (cfr. STF 9C_740/2016 del 31 gennaio 2017; 8C_399/2007 del 23
aprile 2008; STFA 2 marzo 2005, I 447/04, consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201
consid. 4.2 e 132 V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non
impiegato presso un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non
iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag.
181).
Nel
caso concreto, dal certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e
dai relativi documenti allegati risulta che sia la ricorrente che
il coniuge sono senza attività lucrativa e sono al beneficio di prestazioni
dall’assistenza sociale (V). L’assicurata non possiede inoltre le necessarie
conoscenze giuridiche, per cui l’intervento di un legale appariva giustificato
e di primo acchito il ricorso non pareva essere considerato privo di
fondamento.
I requisiti cumulativi per la
concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurata appaiono
quindi adempiuti (cfr. DTF 132 V 200 consid. 5.1.3 con riferimenti; cfr. anche
STF 8C_78/2019 del 10 aprile 2019 consid. 7.1 e 7.2).
Il
gratuito patrocinio va quindi concesso, riservato l’eventuale obbligo di
rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse in futuro
migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art.
61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella
procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA I 569/02 del 15 luglio
2003.
consid. 5; U 234/00 del 23 maggio 2002 consid. 5a, parzialmente pubblicata
in DTF 128 V 174 e 124 V 301, consid. 6). Inoltre la ricorrente è per il
momento esonerata dal pagamento delle spese processuali che sarebbero a suo
carico (STF I 885/06 del 20 giugno 2007).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. L’istanza
tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è
accolta.
§ Di
conseguenza RI 1 è ammessa al gratuito patrocinio dell’avv. RA 1.
3. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese, per complessivi fr. 500,
sono a carico della ricorrente. A seguito della concessione dell'assistenza
giudiziaria esse sono per il momento assunte dallo Stato.
4. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente La
segretaria
Daniele Cattaneo Stefania
Cagni