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Decisione

32.2023.34

Riduzione e poi soppressione della rendita AI in seguito ad un miglioramento dello stato di salute. Conferma dell'esito della perizia amministrativa e del calcolo del grado d'invalidità effettuato dal

30 maggio 2023Italiano66 min

Source ti.ch

Fatti

i periti, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia e dr. med. __________,

FMH neurologia, hanno confermato la loro valutazione.

Il neurologo ha precisato:

" Dal punto

di vista neurologico in occasione della valutazione del 20 luglio 2021 si era

ritenuto che una maggiore certezza diagnostica per quel che riguarda

l’evoluzione favorevole potesse essere considerata a partire da almeno tre mesi

dopo l’ultima crisi e dunque si era ritenuto che a partire da gennaio 2019 in

ambito neurologico fossero valide le considerazioni discusse e cioè che il

paziente potesse svolgere una attività lavorativa senza limitazioni al di fuori

delle precauzioni riferite alla possibilità di eventuali crisi epilettiche.

Anche il rapporto del Dott. __________ non contiene dunque nuovi elementi

rispetto a quanto discusso in occasione della valutazione del luglio 2021.

Infine lo psicoterapeuta __________ prende posizione per quel che concerne gli

aspetti psicologici in una lettera del 6 dicembre 2022. Anche in questo

rapporto si fa riferimento principalmente ai problemi psichici ma non emergono

nuovi aspetti neurologici di competenza neurologica rilevanti.

Complessivamente, dunque, la nuova documentazione non contiene elementi che mi

portino a modificare la mia valutazione precedente.” (pag. 629-630 incarto AI)

Il dr. med. __________, FMH

psichiatria e psicoterapia, ha precisato:

" ho preso

visione della documentazione medica da te inviatami tramite lettera del

11.01.2023, in particolare del rapporto medico del Dr. __________ del

30.11.2022, del rapporto medico del Dr. __________ del 01.12.2022 e della

relazione dello psicologo __________. Dall’esame di questi documenti non ho

rilevato elementi nuovi di rilevanza clinica né una modifica dello stato di

salute dell’A. motivo per cui sono a confermare quanto da me riportato nel

consulto effettuato nell’ambito della perizia __________.” (pag. 633 incarto

AI)

Nelle

more processuali l’insorgente ha prodotto degli appunti personali relativi alla

sua patologia (cfr. doc. C e E).

2.8. Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né

l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o

rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid.

1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e

che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.9. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007:

Tribunale federale: TF) ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno

sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di

valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia

persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC

1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK

1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b;

Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte

ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore

somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul

tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie

giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg.

254-257).

Nella

STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte,

dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da

dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base

dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli

elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione

dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà

diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è

una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto

(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel

2015 il Tribunale federale ha quindi modificato la sua prassi per

l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi

senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni

psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17

giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve

avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito,

occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla

persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di

diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione

(risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo.

Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei

sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie

come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie

associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della

persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi

ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona

assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del TF del 14

dicembre 2017).

Inoltre,

in due sentenze del 30 novembre 2017 (inc.8C_841/2016 e 8C_130/2017),

pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che

la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui

la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da

accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le

malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a

medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza alle terapie”

come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato

stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017). In tali due sentenze il TF

è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere applicata

all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di

disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione

lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e

dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri

oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la

scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile

accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle

ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze

di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

Soltanto

da tale elemento non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative

della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie

psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori,

soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per

problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella

valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi

scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un

procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o

addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata

secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità

pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione

della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale

indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare

una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote

conseguentemente a sfavore della persona toccata.

Secondo la giurisprudenza precedente del TF riguardante le

depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti potevano essere

considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una "resistenza alle

terapie". Con il cambiamento di prassi adottato questo concetto non vale

più in maniera assoluta.

Ora invece, come nelle

altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona interessata

riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo la prova di

un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia,

in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad

ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle

prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr.

comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).

Con

sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie

8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha

ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non

perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel

contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche

caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi

esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione

impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio

2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).

Questa

giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo

2018, pubblicata in DTF 144 V 50

(STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).

Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409

e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e

3.3.2), STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), STF 8C_309/2018 del

2 agosto 2018 (consid. 3.2) e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).

Infine,

in DTF 145 V 215 il TF ha stabilito che le sindromi da dipendenza primaria,

come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di

principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

2.10. Questo Tribunale, chiamato a

verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato

dall’amministrazione prima dell’emanazione della decisione impugnata, dopo

attento esame della documentazione medica agli atti deve confermare le

conclusioni della perizia del __________ del 5 agosto 2022 (doc. 148 AI).

Il

referto è da considerare dettagliato, approfondito e quindi rispecchiante i

parametri giurisprudenziali ricordati ai considerandi precedenti. I periti si

sono espressi su tutte le patologie lamentate dall’assicurato, hanno esaminato

accuratamente tutta la documentazione messa loro a disposizione ed hanno

valutato la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base delle indicazioni

risultanti dalle visite effettuate presso i consulenti del __________.

Al

referto va attribuita piena forza probante.

2.11. Per

quanto concerne l’aspetto neurologico e la questione del primo miglioramento

dello stato di salute accertato a partire dal mese di aprile 2018 (pag. 507

incarto AI), questo Tribunale ritiene corretta la conclusione dei periti del __________

che si sono fondati sulle valutazioni del medesimo medico curante, dr. med. __________,

FMH medicina interna generale, il quale il 19 aprile 2018 ha attestato che

l’insorgente, che dal 10 aprile 2017 era stato giudicato completamente inabile

al lavoro (cfr. pag. 255 incarto AI), sarebbe stato in grado di svolgere un

lavoro confacente al suo stato di salute nella misura di 4-6 ore al giorno

(pag. 250 incarto AI), ciò che corrisponde ad una capacità lavorativa del 60%

in attività leggere (pag. 255 incarto AI).

Il

curante ha infatti potuto accertare concretamente e senza far capo a

valutazioni “a posteriori” la possibilità per l’insorgente, capace di

svolgere la sua precedente attività solo nella misura di 0-2 ore al giorno, di

esercitare invece in misura maggiore un lavoro adeguato ed adatto ai limiti

funzionali allora presenti.

Tale

valutazione trova indirettamente conforto nelle parole del dr. med. __________,

caposervizio __________ presso l’__________, che, il 31 agosto 2018, aveva riportato

quanto riferitogli dal medesimo ricorrente, e meglio che, malgrado una recidiva

dei malesseri, “l’impressione del signor RI 1 va nel senso di una certa

“stabilità” della sua problematica in generale con determinate riprese

nell’ambito delle sue attività (agricole e sportive). Sul piano generale non ci

sono elementi nuovi. Con riferimento più specifico ai malesseri che si sviluppano

periodicamente, questi risulterebbero forse un po' meno intensi rispetto al

passato (il paziente disponendo forse anche di maggiori difese)” (pag. 280

incarto AI).

La

conclusione dell’Ufficio AI, secondo cui un primo miglioramento dello stato di salute,

per quanto concerne la capacità lavorativa in attività adatte, è avvenuto nel

mese di aprile 2018, non è pertanto criticabile e va confermata.

Dalle

tavole processuali emerge poi che la capacità lavorativa del ricorrente ha

subito un ulteriore, significativo, cambiamento in seguito alla modifica del

dosaggio dei farmaci assunti ed in particolare all’aumento del dosaggio di

Lamictal (Lamotrigina) a 300 mg al giorno, avvenuto nel corso del soggiorno

presso la Clinica __________ di __________ dal 19 al 28 ottobre 2018 e grazie

al quale l’interessato non ha più avuto alcuna crisi epilettica dal 25 ottobre

2018.

Con

la nuova terapia medicamentosa l’epilessia può essere controllata meglio e non

costituisce più un motivo per un’incapacità lavorativa (cfr. referto del dr.

med. __________, FMH neurologia, pag. 518-519 incarto AI), come stabilito anche

dagli specialisti della Clinica __________ (referto del 21 novembre 2018, pag.

343 incarto AI: “[…] Aus epileptologischer Sicht besteht keine quantitative Einschränkung

der Arbeitsfähigkeit. Es bestehen aber qualitative Einschränkungen in dem keine

Arbeiten an gefährlichen Maschinen, auf Leitern und Gerüsten und in anderen

Gefahrenbereichen, bzw. solche die das Führen eines Kraftfahrzeuges erfordern,

ausgeführt werden dürfen. Ausserdem verbietet sich die alleinige Betreuung und

Beaufsichtigung von Schutzbefohlenen. Nachschichten sind zu vermeiden”).

Il

consulente, dr. med. __________, FMH neurologia, a questo proposito ha

evidenziato che “già anche alla Clinica __________ di __________ nel 2018 si

era ritenuto che il paziente fosse abile al lavoro per qualunque attività che

non comporti rischi in caso di crisi epilettica. […] Il paziente teme di non

riuscire a riprendere a lavorare a causa degli episodi di stanchezza

improvvisa, che però non trovano una spiegazione neurologica. Da notare anche

una certa discrepanza tra questo dato anamnestico ed il fatto che il paziente

riesce comunque a lavorare e gestire autonomamente un vigneto, si occupa di

varie attività, va regolarmente a fare jogging. Non emergono dunque elementi

anche anamnestici netti indicativi di limitazioni funzionali maggiori”

(referto del dr. med. __________, FMH neurologia, pag. 520 incarto AI).

Considerandi

Lo

specialista ha poi precisato che una maggiore certezza diagnostica circa

l’evoluzione favorevole della patologia potesse essere considerata tre mesi

dopo l’ultima crisi del mese di ottobre 2018 e che pertanto a partire dal mese

di gennaio 2019 l’interessato dal lato neurologico poteva svolgere un’attività

lavorativa, compresa la sua, nella misura del 100%, tenendo conto delle

limitazioni e precauzioni descritte dai medici __________ relative alla

possibilità di eventuali ulteriori crisi epilettiche.

I

periti hanno confermato tali conclusioni, e, procedendo ad una valutazione

globale, hanno stabilito che l’interessato dal gennaio 2019 è capace al lavoro

all’80% in qualsiasi attività, compresa la precedente di ingegnere.

2.12

I

referti medici prodotti con le osservazioni al progetto di decisione e gli

schemi allestiti dall’assicurato (doc. C e E) nelle more procedurali, non sono

atti a sovvertire le sopra citate conclusioni.

Il

dr. med. __________, FMH medicina interna generale, descrive le patologie di

cui è affetto il ricorrente, e pur ammettendo che vi è stato un miglioramento

dello stato di salute, a suo dire dal mese di gennaio 2020, sostiene che l’assicurato

non può essere considerato guarito. Il curante fa riferimento alla labilità

emotiva dell’insorgente, ritenuta “incontestabilmente la principale causa

scatenante di queste crisi convulsivanti”, indica diverse origini da cui

potrebbero derivare le crisi epilettiche ed evidenzia la necessità di far capo

al Temesta per prevenire ulteriori attacchi. Lo specialista ritiene che l’insorgente

è “fortemente condizionato da residui disturbi”, consistenti in “stato

da affaticamento fluttuante e intrusione di rapidi cambiamenti nelle condizioni

psichiche con manifestazioni ansiose”.

Il curante non apporta

tuttavia alcun elemento medico oggettivo che possa contrastare le convincenti e

motivate conclusioni peritali relativamente alle date del miglioramento dello

stato di salute ed alla percentuale di capacità lavorativa del ricorrente. Il

dr. med. __________ si limita a criticare genericamente il referto peritale

senza tuttavia contestare tramite critiche puntuali sorrette da dati certi le

conclusioni tratte dagli specialisti del __________.

Per quanto concerne

invece le possibili origini delle crisi epilettiche, il TCA ricorda che,

secondo la giurisprudenza federale, per l’assicurazione invalidità non è

importante la diagnosi ma le sue conseguenze sulla capacità lavorativa (in

argomento STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con riferimenti) e che

non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali decidere su

divergenze mediche scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso concreto il

diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto delle opinioni

mediche (cfr. STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF

134.

V 231 consid. 5.3 pag. 234).

Non è dunque possibile

trarre delle conclusioni sulla capacità lavorativa solo sulla base delle

diagnosi poste.

Neppure

il referto del 6 dicembre 2022 del dr. med. __________, caposervizio __________

dell’__________ può modificare l’esito della procedura. Lo scritto dello

specialista si esaurisce in una critica generica dell’evoluzione del grado di

capacità lavorativa del ricorrente senza tuttavia che siano addotti nuovi

motivi oggettivi per i quali le conclusioni del __________ non sarebbero

corrette. Pur affermando che vi sono stati “talvolta ricoveri urgenti in

situazioni di malessere” il dr. med. __________ non sostiene che

l’interessato abbia subito ulteriori crisi epilettiche dopo il mese di ottobre

2018.

(ciò che peraltro non è neppure stato contestato dal ricorrente: doc. I,

pag. 4: “[…] sebbene dal mese di novembre 2018 non vi siano più state crisi

[…]”) e non adduce elementi medici non già presi in considerazione dai

periti.

Infine,

non sono d’aiuto al ricorrente neppure i referti del 30 novembre 2022 del dr.

med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, e del 6 dicembre 2022 dello

psicologo ASP __________, che si esauriscono in una descrizione della

problematica psichica e si limitano a proporre una diversa valutazione della

capacità lavorativa del ricorrente in relazione con la patologia psichiatrica

senza tuttavia apportare alcun elemento di novità atto a scalfire la valutazione peritale. Lo stato di salute

psichico è infatti stato adeguatamente approfondito dai periti e dai consulenti

del __________, i quali hanno posto la diagnosi di disturbo ansioso

parossistico (ICD-10 F 41.1), rispettivamente di difficoltà attentive di grado

moderato, con limitazioni funzionali legate alla riduzione della capacità

dell’attenzione, della concentrazione, della tenuta e della resistenza allo

stress, con conseguente riduzione del rendimento del 20% in ogni attività dalla

presa a carico del curante, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia

dal 2015. Le precedenti valutazioni del dr. med. __________ erano già

state integrate e discusse nel consulto del dr. med. __________ (cfr. pag. 528

e 533 incarto AI).

A questo proposito non va

dimenticato che con sentenza 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017 il Tribunale

federale ha rammentato, al consid. 4.2, che “il fatto che il medico curante

la segua da più tempo non è un criterio ritenuto dalla giurisprudenza per apprezzare

il valore probatorio di un rapporto valetudinario (cfr. DTF 125 V 351 consid.

3b/aa pag. 352 con riferimenti)” e che “al contrario, la prassi prevede

che, di principio, deve essere considerato con la necessaria prudenza l’avviso

dei medici curanti a causa dei particolari legami che essi hanno con il

paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per cui, secondo

esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a

pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia

che lo unisce a quest’ultimo” (cfr. anche STF 9C_194/2023 del 1° maggio

2023, con rinvio alla STF 9C_662/2021 del 2 agosto 2022, consid. 5.2.1 con

riferimenti).

Il TF ha inoltre più volte avuto l’occasione di ribadire

che la differente valutazione medica tra il medico che prende in cura

l’assicurato e il perito è spiegabile con la diversità degli incarichi assunti

(a scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr. sentenza 9C_697/2013 del

15.

novembre 2013 consid. 3.2, sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr.

anche sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29

settembre 2010).

Al ricorrente va ugualmente

ricordato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi

accertamenti (cfr. ad esempio sentenza citata 9C_721/2012 consid. 4.4 con

riferimento; sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2).

Quanto alla circostanza

che la visita presso il dr. med. __________, FMH neurologia, sarebbe durata

solo 40 minuti (nel referto figura che l’esame è stato effettuato “dalle ore

14.00

alle ore 15.10” [pag. 514 incarto AI]), va

rammentato che, secondo

giurisprudenza, il valore probatorio di un rapporto medico non dipende, di

massima, dalla durata della visita, quanto piuttosto dalla sua completezza e

concludenza (cfr. per quanto

concerne una perizia psichiatrica durata 50 minuti: sentenza 8C_47/2016 del 15

marzo 2016, consid. 3.2.2, pubblicata in SVR 2016, n. 35; cfr. STF 9C_722/2018 del 12 dicembre 2018, consid. 4.2; STF

9C_133/2012 del 29 agosto 2012, consid. 3.2.1; STF 9C_1013/2008 del 23 dicembre

2009, I 1094/06 del 14 novembre 2007, in RSAS 2008 pag. 393 consid. 3.1.1 con

riferimenti; cfr. anche STCA 32.2018.11 del 14 giugno 2018).

Inoltre non va

dimenticato che di norma una perizia basata sui

soli atti (“Aktengutachten”), senza visitare l’assicurato, esplica

validamente i suoi effetti se si dispone di sufficienti elementi risultanti da

altri accertamenti personali e se si tratta di valutare la fattispecie sulla

base di dati medici oggettivi già accertati, di modo che la valutazione medica

diretta della persona assicurata viene messa in secondo piano (cfr. sentenza

9C_524/2017 del 21 marzo 2018, consid. 5.1; sentenza 8C_184/2013 del 7 giugno

2013.

consid. 2.5; sentenza 9C_839/2008 del 29 ottobre 2009 consid. 5.4).

Non può

essere d’aiuto all’interessato neppure lo schema da lui allestito e prodotto

sub doc. E, trattandosi di una semplice valutazione personale e soggettiva

dell’evoluzione del proprio stato di salute senza alcuna base medica oggettiva.

Per

quanto concerne invece il doc. D, ossia l’elenco delle crisi epilettiche, esso

conferma che l’ultimo episodio è avvenuto il 25 ottobre 2018 ma non è un

documento utile alla valutazione della capacità lavorativa, poiché di

pertinenza strettamente medica.

Infine, va

rammentato che per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato

che soffre di diverse patologie, non si devono semplicemente sommare le singole

valutazioni, bensì si deve far capo a un giudizio globale che scaturisce dopo

ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati (cfr. STF

9C_330/2012 del 7 settembre 2012; STF 9C_913/2012 del 9 aprile 2013; SVR 2008

IV Nr. 15).

La

questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se

del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di

principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA I 338/01 del 4

settembre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).

In

una sentenza I 606/03 del 19 agosto 2005,

l'Alta Corte ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo

dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia

pluridisciplinare, ciò che in quella causa era stato fatto.

In

una sentenza I 514/06 del 25 maggio 2007, pubblicata in SVR 3/2008 IV nr. 15,

pag. 43-45, il Tribunale federale ha osservato che “una semplice addizione di

diverse inabilità lavorative parziali, eventualmente presa in considerazione in

occasione di una perizia pluridisciplinare, può produrre, a seconda delle

peculiarità concrete del caso, un risultato troppo consistente oppure troppo

esiguo”.

Su questo argomento, cfr. D.

Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali”, in Le perizie giudiziarie

Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 203 e segg.

(245-249).

Con

sentenza 9C_362/2014 del 19 agosto 2014 il TF ha stabilito che non solo il

principio della cumulabilità (parziale) dei gradi di inabilità in quanto tale,

ma anche la questione della sua misura sono di ordine squisitamente medico e

che il Tribunale non può prescindere dalla raccolta di queste informazioni

specialistiche. Il TCA non può sostituirsi ai medici in questo esercizio

esulante dal suo campo di competenze.

In concreto, i periti hanno effettuato una valutazione

globale da cui non vi è motivo di scostarsi. La circostanza che essa è stata effettuata per teleconferenza

non modifica l’esito della procedura giacché non vi sono norme che impongono la

presenza fisica dei periti per procedere con la determinazione del grado

d’invalidità globale dell’assicurato.

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto, questo Tribunale non ha alcun motivo per

mettere in dubbio le conclusioni della perizia del __________ il cui esito è

stato confermato dal medico SMR, dr. med. __________.

A

proposito del medico SMR non va dimenticato che per l’art. 59

cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli

uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni,

stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI

secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere

le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono

indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli

casi.

Scopo e senso del disposto come pure

dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a

propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla

rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative,

sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona

assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze

tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni

dell’SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un

assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010,

9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con

riferimenti).

Ne segue che occorre concludere,

secondo il principio della verosimiglianza preponderante valido nelle

assicurazioni sociali, che l’insorgente, completamente inabile al lavoro dal 10

aprile 2017 (cfr. pag. 255 incarto AI), ha avuto un primo miglioramento dal

mese di aprile 2018 che lo ha portato ad essere abile al 60% in attività adatte

al suo stato di salute ed un ulteriore miglioramento dal mese di gennaio 2019

che lo ha portato ad essere abile all’80% sia nella precedente attività che in

attività leggere.

Va ora esaminato se l’amministrazione

ha correttamente effettuato il calcolo del grado d’invalidità, ritenuto che dal

1° dicembre 2018, ossia a partire dal primo giorno del secondo mese che ha

seguito la notifica della decisione del 16 ottobre 2018 (pag. 316 incarto AI), l’UAI

ha stabilito che il grado d’invalidità è del 50%, mentre dal mese di aprile

2023, ossia dal primo giorno del secondo mese che ha seguito la notifica della

decisione impugnata del 21 febbraio 2023, ha soppresso la rendita.

2.13

Per determinare il reddito

ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute

(reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento

determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita),

guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona

sana (sentenza 9C_297/2018 del 9 agosto 2018, consid. 3.2; DTF 129 V 222

consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev'essere determinato il

più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la

persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso

adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V

222.

consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito

in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile. Nel

caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito

ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si

farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b).

Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di

indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata

avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato

l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag.

381.

consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va

senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso

una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96

V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione

d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione

sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi

ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).

Un salario di punta può essere

ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980

pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in

ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di

lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto

che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare

la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali

adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,

ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

In concreto, l’insorgente

non contesta la decisione dell’UAI di prendere in considerazione un

reddito da valido, nel 2018, di fr. 81'400, evinto dal questionario del 30

marzo 2018 del suo datore di lavoro (pag. 217 e seguenti incarto AI, in particolare

pag. 221).

2.14

Circa

il reddito da invalido, lo stesso è

determinato sulla base della situazione professionale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera

completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha

intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da

contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità,

può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio

federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali

regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332

consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di

riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio

federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che

riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA

del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Nel

caso di specie l’UAI ha utilizzato il reddito da invalido evinto dalla Tabella

TA1 2018 tirage_skill_level

(NOGA08, RSS 2018; salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo

economico, il livello di competenze e il sesso; cfr., per il 2012, la sentenza

9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178), livello di qualifica 2, attività

semplici e ripetitive, uomini che svolgono attività di tipo fisico o manuale

nel settore privato, pari a fr. 67'766.67 (pag. 586 incarto AI), che

l’insorgente non censura.

Per gli assicurati che, a causa della

particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello

medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul

salario teorico statistico.

L’Alta

Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido

motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In

concreto l’UAI ha applicato una riduzione globale del 15%, dovuta alla

necessità di svolgere unicamente attività leggere e per svantaggi salariali

derivanti da contingenze particolari (doc. A), che l’assicurato contesta,

sostenendo che nell’incarto vi è unicamente una nota poco motivata del 14

novembre 2022, nella quale non sono fornite particolari spiegazioni circa

l’applicazione di questa percentuale.

Questo Tribunale, che, di massima, non

può, senza motivi pertinenti, sostituire il proprio apprezzamento a quello

dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, consid. 5.2) non ha alcun motivo per

modificare la riduzione applicata dall’UAI. In particolare il TCA, ritiene

che, mediante la riduzione in questione, l’amministrazione abbia

tenuto debitamente conto degli effetti legati al danno alla salute di

cui è affetto l'assicurato.

Per

l’assicurato, nato nel 1984 e di nazionalità svizzera, abile al lavoro al 60%,

a cui, nel 2018, erano in pratica accessibili solo attività leggere e i cui

limiti funzionali influenzano lo svolgimento di attività adeguate (cfr. nota

del 14 novembre 2022, pag. 588-589 incarto AI), è infatti corretto applicare

una riduzione complessiva massima del 15% (cfr., per un caso di un assicurato abile al 60% in attività leggere a

cui è stata riconosciuta una riduzione del 15%: STCA 32.2019.111 del 27 aprile

2020).

Raffrontando

il reddito da valido di fr. 81'400 con quello da invalido di fr. 67'766.67,

ridotto del 40% (incapacità lavorativa) a fr. 40'660.02 e del 15% (riduzione

sociale) a fr. 34'561, si ottiene un grado d’invalidità del 57.54%,

arrotondato, conformemente alla

giurisprudenza (DTF 130 V 121), al 58%, che dà diritto a mezza rendita

come calcolato dall’UAI.

In

simili condizioni, a giusta ragione l’UAI ha riconosciuto mezza rendita a

partire dal 1° dicembre 2018, ossia a partire dal primo giorno del secondo mese

che ha seguito la notifica della decisione del 16 ottobre 2018 (cfr. 88bis cpv.

2.

lett. a OAI e pag. 316 incarto AI).

Accertato

che da gennaio 2019 l’insorgente è abile al lavoro sia nella sua attività che

in attività leggere nella misura dell’80%, il diritto alla rendita va

soppresso. Egli infatti può sfruttare al meglio la sua capacità lavorativa

quale ingegnere con un discapito del 20% che non gli dà diritto ad alcuna

prestazione “Prozentvergleich”).

Se

si volesse procedere con l’abituale confronto dei redditi giacché l’insorgente

non ha più un contratto di lavoro, l’esito non muterebbe.

Infatti,

paragonando il salario da valido precedentemente conseguito di fr. 81'400

con quello che potrebbe conseguire da invalido nella medesima attività pari a

fr. 91'272.96 (7'296 x 12 mesi : 40 ore X 41.7) evinto, come indicato dall’UAI

in sede di risposta, dalla tabella TA1 2018 tirage_skill_level, categoria 71 (attività

legali e di gestione, contabilità, architettura e ingegneria), livello di

qualifica 3 (pratiche complesse che richiedono ampie conoscenza in un ambito

specifico), ridotto del 20% a fr. 73'018.40, si otterrebbe un grado

d’invalidità del 10.29% arrotondato al 10% che non darebbe comunque diritto ad

alcuna rendita.

La

decisione dell’UAI di sopprimere la rendita a partire dal primo giorno del

secondo mese che ha seguito la notifica della decisione impugnata (cfr. art. 88bis

cpv. 2 lett. a OAI e pag. 316 incarto AI), va confermata.

2.15

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni

dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito del ricorso, le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico del

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di fr. 500 sono poste a

carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti