32.2023.34
Riduzione e poi soppressione della rendita AI in seguito ad un miglioramento dello stato di salute. Conferma dell'esito della perizia amministrativa e del calcolo del grado d'invalidità effettuato dall'UAI
30 maggio 2023Italiano66 min
i periti, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia e dr. med. __________,
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2023.34
cs
Lugano
30 maggio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 marzo 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 21 febbraio 2023 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1984, __________
diplomato presso il __________ di __________, il 25 febbraio 2016 ha inoltrato
una domanda di prestazioni AI per adulti (pag. 17 incarto AI).
1.2. Con 3 distinte decisioni del 20
dicembre 2017 l’UAI ha posto l’assicurato al beneficio di una mezza rendita AI
dal 1° agosto 2016 al 30 novembre 2016 e dal 1° febbraio 2017 al 30 aprile 2017
e di una rendita intera dal 1° maggio 2017 (pag. 193-200 incarto AI).
1.3. In seguito ad una revisione
d’ufficio avviata il 22 febbraio 2018 (pag. 204 incarto AI), con decisione del
16 ottobre 2018 l’amministrazione ha ridotto la rendita, dal 1° dicembre 2018,
da intera a mezza (pag. 316-317 incarto AI).
1.4. Con decreto 32.2018.200 del 17
dicembre 2018, questo Tribunale ha stralciato dai ruoli l’impugnativa inoltrata
da RI 1 contro la predetta decisione, per avvenuta transazione, consistente
nell’annullamento della decisione, nel rinvio degli atti all’amministrazione al
fine di espletare i necessari accertamenti medici e per l’emissione di una
nuova decisione.
1.5. Dopo
aver acquisito la perizia pluridisciplinare del __________ (internistica,
neurologica, pneumologica, psichiatrica e neuropsicologica) del 5 agosto 2022
ed il successivo complemento del 9 febbraio 2023, con decisione del 21 febbraio
2023 l’UAI ha confermato la riduzione della rendita a metà dal 1° dicembre 2018
in seguito al miglioramento dello stato di salute e, dopo un ulteriore modifica
dello stato valetudinario nel mese di gennaio 2019, l’ha soppressa
definitivamente con effetto dal 1° aprile 2023, ossia a partire dal primo
giorno del secondo mese che ha seguito la notifica della decisione (cfr. 88bis
cpv. 2 lett. a OAI e pag. 316 incarto AI; doc. A e doc. IV, pag. 2).
1.6. RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1,
è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendone l’annullamento e
domandando di essere posto al beneficio di una rendita intera dal mese di
aprile 2018 e di ¾ di rendita dal mese di luglio 2022. Contestualmente ha
chiesto che al ricorso sia conferito effetto sospensivo e che nell’attesa della
decisione di merito sia negato il carattere di immediata esecutività della
decisione del 21 febbraio 2023 (doc. I).
Il ricorrente, che richiama
l’intero incarto AI, contesta sia l’aspetto medico che quello economico.
L’insorgente sostiene che non vi sia stato alcun miglioramento del suo stato di
salute. A comprova di quanto affermato evidenzia la contraddittorietà tra le
valutazioni dei medici curanti e le conclusioni dei medici del __________.
L’assicurato ritiene inoltre che la deduzione del 15% del reddito statistico da
invalido non possa essere confermata.
1.7. Con
risposta del 21 aprile 2023, cui ha allegato l’intero incarto, l’UAI ha
proposto la reiezione del ricorso e della domanda di effetto sospensivo, con
argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione
(doc. IV).
1.8. Il ricorrente si è nuovamente
espresso il 2 maggio 2023, ribadendo la richiesta di concedere l’effetto
sospensivo al ricorso (doc. VI).
Lo scritto è stato trasmesso il 4
maggio 2023 all’UAI (doc. VIII) parallelamente al decreto del 4 maggio 2023 con
cui il Giudice delegato del TCA ha respinto la richiesta di ripristinare
l’effetto sospensivo al ricorso (doc. VII).
considerato in diritto
in ordine
2.1. L’insorgente sostiene che le
sue argomentazioni sollevate in sede di osservazioni al progetto di decisione
non sarebbero state considerate, in particolare circa la chiesta precisazione
in merito al versamento della mezza rendita, così come per quanto concerne il
contenuto dei filmati raccolti durante il soggiorno dal 19 ottobre 2018 al 29
ottobre 2018 presso la Clinica __________ di __________ (cfr. in particolare
doc. I, pag. 10) che riguardano il periodo in cui l’UAI sostiene che vi sia
stato un miglioramento del suo stato di salute.
Egli fa implicitamente valere una
violazione del suo diritto di essere sentito.
Per l'art. 29 cpv.
2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Tale diritto ha
valenza formale. La sua violazione conduce di massima, indipendentemente dalla
fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento del ricorso e all'annullamento
della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17 con rinvio alla DTF
137 I 195 consid. 2.2 pag. 197; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3)).
Il diritto di essere sentito serve da un lato all'accertamento dei fatti e da
un altro lato comprende la facoltà per l'interessato di esprimersi prima della
resa di una decisione, che interviene a modificare la posizione giuridica dell'interessato,
segnatamente se il provvedimento si rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli
ha diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti
rilevanti, di esigerne l'assunzione (partecipando alla stessa) e di potersi
esprimere sulle relative risultanze. Il diritto di essere sentito, quale
diritto di cooperare alla procedura comprende tutte le facoltà che devono
essere concesse a una parte, in modo tale che essa in una procedura possa
difendere efficacemente la sua tesi. Perché ciò possa essere realizzato, la
parte ha anche il diritto di essere informata previamente e in maniera adeguata
dall'autorità sulla procedura per quanto attiene alle tappe decisive per il
giudizio. Non è possibile in maniera generale e astratta stabilire in quale
misura si estende questo diritto, ma occorre soppesare le circostanze concrete
(DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17; 135 II
286 consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate).
Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo
per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da
un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le
ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del
provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di
permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione
medesima.
Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a
pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte;
essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad
influire sulla decisione (STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3; STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).
2.2. Nel caso
di specie nella decisione impugnata l’amministrazione ha indicato a partire da
quando la rendita sarebbe stata soppressa (doc. A, pag. 3: “dalla fine del
mese che segue l’intimazione della decisione”) ed ha preso posizione,
seppur succintamente, in merito alla documentazione prodotta con le
osservazioni al progetto di decisione (cfr. doc. A, pag. 3).
Per
quanto concerne invece i filmati che l’insorgente sostiene di aver allegato
alla sua opposizione (recte: osservazioni al progetto di decisione; cfr.
ricorso, pag. 9-10: “[…]
si rinvia ancora una volta ai filmati
raccolti durate il soggiorno presso la suddetta Clinica […]”), va
evidenziato come essi siano stati presi in considerazione dai periti del __________
(cfr. doc. 148 incarto AI: pag. 9 [“la registrazione video-EEG sull’arco di
236 ore …”] e pag. 20 [“la registrazione video-EEG sull’arco di 236 ore
…”] della perizia e pag. 6 del consulto del dr. med. __________, FMH
neurologia [“Ho potuto vedere la registrazione di uno di questi episodi in
un video che il paziente mi ha mostrato e che è stato registrato alla Clinica __________
…”]) e dunque anche dal medico SMR, dr. med. __________, che ha redatto il
rapporto finale sulla base del citato referto.
Nel caso di specie non vi è
pertanto stata alcuna violazione del diritto di essere sentito dell’insorgente,
il quale ha potuto comprendere i motivi che hanno condotto l’amministrazione a
respingere le sue censure (cfr. anche STF 9C_589/2020 del 4 gennaio 2022,
consid. 4.1) ed ha nuovamente preso posizione anche in merito alla risposta di
causa (doc. VI).
Va pure rammentato che, come emerge dalla STF
8C_482/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.4.2, una violazione non
particolarmente grave del diritto di essere sentito può essere eccezionalmente
sanata, quando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a
un'autorità di ricorso, che valuta liberamente la censura presentata dal
ricorrente, ossia nel caso specifico un tribunale, che può esaminare
liberamente sia l'accertamento (e l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione
del diritto (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437). Si può prescindere da un
rinvio della causa all'autorità precedente persino in caso di grave violazione
del diritto di essere sentito: una tale eventualità si realizza se
l’annullamento della decisione viziata comporterebbe un inutile formalismo e in
definitiva una tale soluzione condurrebbe a ritardi superflui, i quali non
sarebbero compatibili con l'(equivalente) interesse della parte di essere
sentita nell'ambito di una celere trattazione della procedura di merito (DTF
142 II 218 consid. 2.8.1; DTF 133 I 201 consid. 2.2; STF 8C_842/2016 del 18
maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti). Giova comunque ricordare che il
principio di celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA), caposaldo della
procedura delle assicurazioni sociali, non è preminente e tale da porre in
secondo piano il diritto di essere sentito e l'obbligo di chiarire i fatti con
la necessaria diligenza (STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1 e STF 8C_210/2013
del 10 luglio 2013 consid. 3.2.1 con riferimenti).
In
concreto, il TCA dispone di un pieno potere di esame (cfr. anche STF
8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio
inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento
della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).
Il TCA può entrare nel merito del ricorso.
nel merito
2.3. Va anzitutto rilevato che il 1°
gennaio 2022 è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI
denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla
rendita (cfr. RU 2021 705).
Per la disamina del diritto a una
rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza, di norma,
occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale secondo cui
sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello
stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce
conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento
a DTF 130 V 329).
Tornando alla modifica
legislativa di cui sopra, si rileva che il calcolo delle rendite, il cui
diritto era sorto sotto l’egida del precedente sistema, viene effettuato
secondo il nuovo sistema se nell’ambito di una revisione il grado d’invalidità
subisce una modificazione ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA (ossia di almeno 5%
o un aumento fino al 100%) e l’assicurato, al momento dell’entrata in
vigore della modifica legislativa di cui sopra, non aveva ancora compiuto 55
anni (Disposizione transitoria lett. b cpv. 1 della modifica del 19 giugno 2020
(Ulteriore sviluppo dell’AI); cfr. anche Moser, Die Weiterentwicklung der
Invalidenvorsorge in der Ersten und Zweiten Säule - «stufenloses» Rentensystem,
vorsorgliche Leistungseinstellung, in: BVG-Tagung 2022 Aktuelle Fragen der
beruflichen Vorsorge, pag. 7).
Per contro, qualora al momento
dell’entrata in vigore della modifica legislativa l’assicurato aveva già
compiuto (almeno) 55 anni e il suo diritto alla rendita era sorto sotto l’egida
del precedente sistema, quest’ultimo trova applicazione in virtù della
protezione della situazione acquisita (Besitzstandsschutz) conferita
dalla citata Disposizione transitoria, circostanza peraltro desumibile anche
dalla Disposizione transitoria lett. c (cfr. Moser, op. cit., pag. 8 e 10; Dupont,
Weiterentwicklung der Invalidenversicherung: Was bringt sie wem?, in: Recht
Aktuell: 5. Basler Sozialversicherungstagung «Sozialversicherungsrecht zwischen
Dynamik, Reform und Kontinuität» 2021, pag. 12 [con refuso, n.d.r.]; Hürzeler,
Diritto delle assicurazioni sociali, in: Formazione continua e aggiornamento
per giuristi 2021, pag. 29; UFAS, Bollettino della previdenza professionale nr.
156 del 1. luglio 2021, n. 1067, p.to B.4.a.; ASIP, Fachmitteilung Nr. 127 del
25 agosto 2021: 7. IV-Revision: stufenloses Rentensystem, pto. 3.2.).
In tal senso il marg. 9200 CIRAI
(Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità,
valida dal 1° gennaio 2022) prevede che “le rendite correnti delle persone
assicurate che il 1° gennaio 2022 non hanno ancora compiuto 55 anni (persone
nate negli anni dal 1967 al 2003) sono trasferite nel nuovo sistema di rendite
lineare (art. 28b LAI), se sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 17
LPGA (modificazione del grado d’invalidità di almeno 5 punti percentuali)”.
Secondo il marg. no. 9102 CIRAI
in merito alla determinazione del diritto applicabile nel caso di prima
concessione di rendite con quote decrescenti o a tempo determinato e casi di
revisione, prevede “che se la modifica determinante avviene prima del
1° gennaio 2022, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore
in vigore fino al 31 dicembre 2021. Se la
modifica determinante avviene dopo il 31 dicembre 2021, si applicano le
disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022. La
data della modifica determinante è determinata secondo l'articolo 88a OAI (v. N. 5500 segg.).”
Infine, il marg. no. 9200 CIRAI
prevede che “le rendite correnti delle persone assicurate che il 1° gennaio
2022 hanno già compiuto 55 anni (uomini nati negli anni dal 1957 al 1966; donne
nate negli anni dal 1958 al 1966) rimangono nel vecchio sistema di rendite
anche in caso di revisione del diritto alla rendita. A queste persone restano
pertanto applicabili le disposizioni legali nel tenore in vigore sino al 31
dicembre 2021”.
Nel caso in esame l’UAI in
seguito ad una revisione d’ufficio avviata il 22 febbraio 2018 (doc. 82 incarto
AI), con decisione del 16 ottobre 2018 (pag. 316-317 incarto AI), ha ridotto la
rendita, dal 1° dicembre 2018, da intera a mezza.
In seguito alla transazione con annullamento
della citata decisione e rinvio degli atti all’UAI per ulteriori accertamenti,
l’amministrazione, con decisione del 21 febbraio 2023, ha confermato la
riduzione della rendita a metà dal 1° dicembre 2018 e l’ha soppressa
definitivamente con effetto dal 1° aprile 2023 (doc. A e doc. IV, pag. 2). L’UAI
ha in particolare stabilito che vi sarebbe stato un miglioramento dello stato
di salute del ricorrente nel mese di aprile 2018 e dal mese di febbraio 2019.
Ne segue che al caso di specie
vanno applicate le norme in vigore fino al 31 dicembre 2021 (cfr. marg. no.
9102 CIRAI), cui si farà riferimento qui di seguito, tranne indicazione in
senso contrario.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, pag. 1411, n. 46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui all'art.
4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico
(DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto
guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p.
1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo la giurisprudenza per
il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento
dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da
invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la
valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone
intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul
diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.5. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una
modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà,
per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o
su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi cambiamento importante
delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi,
sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita può essere oggetto di
revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di
salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di
guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una
modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi
pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione diversa
delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non
giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372
consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una situazione
concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in
particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale
iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova
decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo
punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione
di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in
caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da
tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo
(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
Circa gli effetti della modificazione
di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi),
l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione
della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto,
il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI
prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per
grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la
modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento
indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato
l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.
Per stabilire in una
situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell'istante della pronuncia
della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. il regesto di DTF 133
V 108: “… il punto di
partenza per la valutazione di una modifica del grado di invalidità suscettivo
di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione costituisce, dal profilo
temporale, l'ultima decisione cresciuta in giudicato che è stata oggetto di un
esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale accertamento
pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto dei redditi”; cfr.
anche Valterio, Commentaire – Loi fédérale sur
l’assurance-invalidité (LAI), 2018, art. 31 n.16, pag. 502). Le
comunicazioni ai sensi dell'art. 74ter OAI possono essere utilizzate come base
per il confronto nel tempo, a condizione che siano il risultato di un esame
sostanziale del diritto (STF 9C_350/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 2.2.
citato in Valterio, op. cit., art. 31 nota a pié pagina 59, pag. 502). Da
questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima
decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262).
Determinante è l'ultima decisione cresciuta in giudicato, fondata su un
esame materiale del diritto alla rendita (SVR 2021 IV N. 2).
La costante giurisprudenza ha
stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica
rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma
anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze
sulla capacità di guadagno hanno subìto un cambiamento importante (DTF 130 V
349 consid. 3.5; DTF 113 V 275 consid. 1a; DTF 112 V 372 consid. 2b e 390
consid. 1b; DTF 109 V 116; DTF 105 V 30; RCC 1989 p. 323).
2.6. Nel caso di specie, con 3 distinte
decisioni del 20 dicembre 2017 l’UAI ha posto l’assicurato al beneficio di una
mezza rendita AI dal 1° agosto 2016 al 30 novembre 2016 e dal 1° febbraio 2017
al 30 aprile 2017 e di una rendita intera dal 1° maggio 2017 (pag. 193-200
incarto AI).
Al termine della revisione
d’ufficio avviata il 22 febbraio 2018 (doc. 82 incarto AI), con decisione del
16 ottobre 2018 (pag. 316-317 incarto AI), l’amministrazione ha ridotto la
rendita, dal 1° dicembre 2018, da intera a mezza.
Con decreto 32.2018.200 del 17
dicembre 2018, questo Tribunale ha stralciato dai ruoli l’impugnativa inoltrata
da RI 1 contro la predetta decisione, per avvenuta transazione, consistente
nell’annullamento della decisione, nel rinvio degli atti all’amministrazione al
fine di espletare i necessari accertamenti medici e per l’emissione di una
nuova decisione.
Dopo aver acquisito la perizia
pluridisciplinare del __________ (internistica, neurologica, pneumologica,
psichiatrica e neuropsicologica) del 5 agosto 2022 ed il successivo complemento
del 9 febbraio 2023, con decisione del 21 febbraio 2023 l’UAI ha confermato la
riduzione della rendita a metà dal 1° dicembre 2018 e l’ha soppressa
definitivamente con effetto dal 1° aprile 2023 (doc. A e doc. IV, pag. 2).
2.7. In concreto, l’UAI ha fatto
allestire una perizia pluridisciplinare del __________ (neurologica: dr. med. __________,
specialista FMH in neurologia; pneumologica: PD dr. med. __________,
specialista FMH in pneumologia; neuropsicologica: dr. __________, specialista
in neuropsicologia; psichiatrica: dr. med. __________, specialista FMH in
psichiatria e psicoterapia), che è stata redatta il 5 agosto 2022 (doc. AI 148,
pag. 467 e seguenti).
Nel referto i periti, dopo aver
descritto gli atti, l’anamnesi famigliare, personale-sociale, professionale,
patologica e sistemica, le affezioni attuali e le constatazioni obiettive,
hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di disturbo
ansioso parossistico (CD-10 F 41.1) e difficoltà attentive di grado moderato,
oltre alla diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa di epilessia
focale con generalizzazione secondaria di origine indeterminata, sindrome delle
apnee ostruttive del sonno (OSAS), di grado anamnesticamente moderato con
componente posizionale, trattato con ventiloterapia C-PAP dal 27.2.2017, con
successo e buona aderenza; possibile lieve componente di sindrome delle gambe senza
riposo (“RLS”) e sovrappeso con BMI 26 kg/m2 (pag. 27 perizia).
Gli specialisti hanno stabilito
che l’insorgente può svolgere, nella misura dell’80%, intesa come riduzione del
rendimento sull’arco di un’intera giornata lavorativa, sia la sua precedente
attività di ingegnere ambientale sia un’attività adeguata al suo stato di
salute (pag. 41 della perizia). Essi hanno precisato che le incapacità
lavorative descritte dai consulenti non devono essere sommate ma integrate in
quanto le patologie che causano una diminuzione della capacità lavorativa
comportano delle limitazioni funzionali e di rendimento che si sovrappongono.
Circa le ripercussioni funzionali
dei reperti e delle diagnosi, i periti hanno affermato:
" Per il
consulente in neurologia, l’A. attualmente può essere ritenuto abile al lavoro
nella misura del 100% sia nell’attività lavorativa abituale che in altre
attività lavorative, a patto che l’attività lavativa [recte: lavorativa] non
comporti rischi in caso di perdita di conoscenza: non può dunque utilizzare
attrezzi che possono ferirlo, non può lavorare in situazioni pericolose in caso
di perdita di conoscenza. Già nella comunicazione di __________ di __________
del 25.7.2018 l’A. era stato dichiarato non idoneo a lavori nel sottosuolo, in
ambiente caldo e umido, ad una temperatura superiore ai 28°, a lavori
presentanti un pericolo di caduta (come su impalcature, scale, pedane) e ai
lavori in cui parti del corpo possono restare impigliate in elementi rotanti di
macchine.
Per il consulente in pneumologia, l’OSAS diagnosticata nel 2017 è
da allora trattato efficacemente con ventiloterapia C-PAP e non dovrebbe nel
futuro rappresentare un problema né medico né sociale-professionale.
Il consulente in neuropsicologia descrive la presenza di moderate
difficoltà di attenzione selettiva e sostenuta, valutando una diminuzione del
rendimento nella misura del 20% per le difficoltà di attenzione, che rendono
necessario alternare brevi pause ai momenti di lavoro.
Per il consulente in psichiatria, i disturbi ansiosi di cui l’A. è
affetto incidono nella misura in cui ingenerano delle difficoltà a gestire le
emozioni e riducono la capacità di attenzione sostenuta nel tempo e di
concentrazione, oltre a diminuire la resistenza, la tenuta e la capacità di
tolleranza nei confronti dello stress.
A prescindere dalle valutazioni allegate in ambito neurologico,
pneumologico, neuropsicologico e psichiatrico, le altre diagnosi internistiche
non comportano una limitazione della capacità lavorativa.” (pag. 39-40 perizia)
Circa l’evoluzione della capacità
lavorativa nel tempo, essi hanno affermato:
" La
capacità lavorativa globale nella misura dell’80% sia nell’attività lavorativa
abituale che in un’attività lavorativa adeguata scaturita dalla presente
valutazione peritale vale da gennaio 2019.
Come descritto dal consulente in neurologia, a partire da ottobre
2018 l’A. non ha più avuto episodi sospetti di crisi epilettica, si può
comunque affermare che una buona certezza dell’assenza di crisi la si è avuta
solo dopo almeno tre mesi dall’ultima crisi, dunque da gennaio 2019. Prima di
allora, fanno stato le valutazioni precedenti, osservando che nel rapporto
medico AI del 19.4.2018 il Dr. med. __________ descrive che l’attività
lavorativa abituale è ritenuta esigibile per 0-2 ore al giorno ca., un’attività
lavorativa adeguata per 4-6 ore al giorno.” (pag. 41 perizia)
Circa il cambiamento dello stato
di salute nel tempo, i periti hanno precisato:
" Per il
consulente in neurologia, da ottobre 2018 si è verificato un miglioramento, nel
senso che l’A. non ha più avuto episodi sospetti di crisi epilettica.
Per il consulente in neuropsicologia, non si riscontrano
cambiamenti dal suo punto di vista specialistico: il profilo attuale, salvo
alcune minime differenze, è sostanzialmente sovrapponibile a quello di
settembre 2020.
Per il consulente in psichiatria, non si è verificato un
cambiamento dello stato di salute rispetto alla situazione di salute
documentata negli atti alla base della precedente decisione determinante.
Per il consulente in pneumologia, l’OSAS diagnosticato nel 2017 è
da allora trattato efficacemente con la ventiloterapia C-PAP, lo sviluppo nel
tempo della capacità lavorativa rimane invariato.” (pag. 42 perizia)
Essi hanno inoltre affermato che
il cambiamento è avvenuto da novembre 2018 come descritto dal consulente in
neurologia. Alla questione di sapere se il cambiamento dello stato di salute ha
prodotto un cambiamento dell’incapacità al lavoro nel quadro dell’attività
svolta e della capacità lavorativa in un’attività adeguata ed in caso di
risposta affermativa da quando ed in che misura, i periti hanno precisato:
" Come descritto
dal consulente in neurologia, sì: una volta che si è avuta la certezza
dell’assenza di crisi epilettiche a lungo termine, l’A. può riprendere
un’attività lavorativa, evitando situazioni che possono essere rischiose in
caso di perdita di conoscenza: si può ritenere che un periodo di attesa di tre
mesi dopo l’ultima crisi sia sufficiente per avere una maggior sicurezza in tal
senso, quindi a partire da gennaio 2019.
Per gli altri consulenti, non vi è nessun cambiamento.” (pag. 43
perizia)
Il
9 agosto 2022 il medico SMR, dr. med. __________, ha confermato l’esito della
perizia, affermando che l’interessato presenta un’incapacità lavorativa del 20%
dal 1° gennaio 2019, sia nella precedente attività che in attività adeguate,
intesa come riduzione del rendimento (doc. AI 149). L’8 novembre 2022 il
medesimo medico SMR ha precisato che l’insorgente è stato completamente inabile
al lavoro dal 10 aprile 2017, mentre dal 20 aprile 2018 è stato inabile all’80%
nella precedente attività ed al 40% in attività adeguate secondo la certificazione
del dr. med. __________ (attività abituale massimo 2 ore al giorno, attività
adeguata massimo 6 ore al giorno). Dal mese di febbraio 2019 è abile al 100%
con riduzione del rendimento del 20% (doc. 152 incarto AI).
Nelle
more amministrative il ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione medica, ossia
un referto del 1° dicembre 2022 del dr. med. __________, FMH medicina interna
generale (pag. 613 incarto AI), un referto del 6 dicembre 2022 del neurologo
dr. med. __________, caposervizio __________ __________ di __________ (pag. 615
incarto AI), un referto del 30 novembre 2022 del dr. med. __________, FMH
psichiatria e psicoterapia (pag. 617 incarto AI) ed un referto del 6 dicembre
2022 dello psicoterapeuta ASP __________ (pag. 619 incarto AI).
Il
dr. med. __________, FMH medicina interna generale, secondo cui la situazione è
molto più complessa di quanto ogni singolo specialista sostiene nelle sue varie
singole prese di posizione, ha affermato:
" (…) Il
sottoscritto (ma anche il neurologo Dr. __________) ha ben compreso la
situazione clinica del paziente che non può in alcun modo essere considerato
guarito da questa condizione, migliorato sì grazie a trattamenti
anti-epilettici che hanno anche spiccate proprietà come stabilizzanti
dell’umore (Lamictal); migliorato però anche grazie al paziente stesso che
meglio sa gestire gli aspetti psichici, che meglio riconosce la sua labilità
emotiva che è incontestabilmente la principale causa scatenante di queste crisi
convulsivanti che sono state nel recente passato una “spada di Damocle” sulla
qualità di vita del paziente e sulla sua visione del futuro. I numerosi episodi
sono generalmente di interpretazione complessa data la consistenza di elementi
che potrebbero quadrare con la recidiva di una crisi epilettica (teoria portati
aventi dai neurologi) i quali convivono tuttavia con elementi maggiormente
aspecifici che andrebbero potenzialmente in direzione di una problematica
neurocardiogenica (vasovagale) e/o sovraccarica da elementi psicogeni (di tipo
attacco di panico); è proprio quest’ultimo aspetto che sposo maggiormente, in
ogni caso nessuno specialista o perito nominato dall’Ufficio dell’Assicurazione
Invalidità può permettersi di assumere atteggiamenti categorici nelle relative
valutazioni.
La situazione è migliorata ma è estremamente labile, il paziente
deve infatti ricorrere saltuariamente alle proprietà ansiolitiche del
medicamento chiamato Temesta (lorazepam) per prevenire attacchi simili a quelli
sopra descritti. Oltre a questo, l’attuale incertezza assicurativa e
finanziaria, potrebbe riproporre la problematica e non a caso il paziente ha
dovuto talora aumentare la frequenza di assunzione della Temesta stessa. Il
Sig. RI 1 vuole assolutamente evitare di ricadere in questa sorta di circolo
vizioso dal momento che queste crisi vengono vissute in maniera molto
traumatica visto che presenta segni e sintomi premonitori quali la mancanza di
respiro, una sensazione di soffocamento e con i muscoli facciali in tensione:
tutto questo sfocia, per possibili fenomeni cosiddetti vaso-vagali, in una
perdita di conoscenza e negli istanti che anticipano tale fenomeno si sente
particolarmente angosciato a tal punto da pensare ad un possibile esito letale.
Complessivamente il decorso risulta lentamente favorevole a
partire da 01.2020; tuttavia, come sopra descritto egli rimane fortemente
condizionato da residui disturbi di non facile interpretazione, principalmente
rappresentato da stato di affaticamento fluttuante e intrusione di rapidi
cambiamenti delle condizioni psichiche con manifestazioni ansiose (attacchi di
panico in particolar modo); questa situazione lo ha comprensibilmente
desecurizzato e fragilizzato nei confronti di una eventuale ripresa lavorativa,
ciò che ora è auspicabile a percentuale forse ridotta ed in un ambiente a lui
confacente, sicuramente non chiuso ed oppressivo (ansia e tendenza
agorafobica)” (pag. 613-614 incarto AI)
Il
dr. med. __________, caposervizio __________ __________ di __________, ha
contestato l’esito della perizia, affermando:
" (…) In
realtà, stando alle nostre osservazioni basate su controlli ambulatoriali
seriati, contatti telefonici e talvolta ricoveri urgenti in situazioni di
malessere, l’inabilità lavorativa dell’Assicurato è da considerare
realisticamente del 100% in un continuum sin dal 10.04.2017 e ben oltre il
termine arbitrariamente fissato al 20.04.2018.
È soltanto da ben più recentemente (concretamente durante gli
ultimi 6 mesi nel corso del 2022), che l’inabilità lavorativa dell’Assicurato è
passata al 50% in presenza di aspetti clinici maggiormente stabili, che hanno
consentito all’Assicurato di incrementare la ricerca di un nuovo posto di
lavoro, sebbene le notevoli lungaggini e incertezze sulle decisioni
assicurative-peritali abbiano inciso sul suo stato psichico.
Considero pertanto inopportuna la stratificazione cronologica
dell’inabilità lavorativa dell’Assicurato, così come appare nella Perizia
tenendo conto anche del fatto che certi termini sono stati fissati
retroattivamente (concretamente nel 2021-22).
Tengo infine a precisare che l’Assicurato presenta una situazione
patologica particolarmente complessa che ha richiesto molte riflessioni ed
approfondimenti da parte di vari Colleghi Professionisti che hanno seguito
attentamente la problematica del sig. RI 1 ciò che, alla luce di quanto esposto
nella Perizia, non sembrerebbe esser stato sufficientemente considerato.” (pag.
615-616 incarto AI)
Il
dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha affermato:
" (…) Per
quel che riguarda la sua problematica psichica, egli è regolarmente seguito
attraverso regolari colloqui di sostegno e una regolare psicofarmacoterapia da
parte mia oltreché dallo psicologo __________ attraverso una psicoterapia
regolare con frequenza circa settimanale.
Il paziente aveva presentato importanti stati d’ansia con angoscia
e una serie di disturbi neurovegetativi qualche anno fa in modo molto più
intenso, a volte accompagnato anche da sudorazione profusa, tachicardia
discinesia ai membri superiori con pause immense e varie preoccupazioni e
tendenza all’isolamento e grosse difficoltà nei rapporti sociali.
Tali disturbi effettivamente hanno ridotto la sua abilità
lavorativa, puramente dal punto di vista psichiatrico, nella misura del 50% che
persiste tuttora.
Per quel riguarda la sua diagnosi psichiatrica si tratta di una
sindrome d’ansia generalizzata (ICD-10 F41.1), inizialmente presentata
attraverso una sindrome da attacchi di panico con ansia episodica parossistica
(ICD-10 F41.0).
Come già accennato è in cura presso il sottoscritto già da tempo e
puramente dal punto di vista psichiatrico, confermo la sua inabilità lavorativa
tuttora nella misura del 50%.
Per quel che riguarda la prognosi puramente dal punto di vista
psichiatrico, credo che egli possa svolgere la sua attività professionale in
qualità di ingegnere nella misura del 50%, in modo tale da avere adeguati
contatti sociali ed esercitare la sua professione alla quale egli tiene molto e
gli crea delle soddisfazioni personali che lo aiuterebbero a gestire meglio la
sua situazione psichiatrica, tutto ciò a breve medio termine, mentre a lungo
termine bisognerà rivalutare le sue condizioni psicopatologiche future.” (pag.
617-618 incarto AI)
Lo psicoterapeuta ASP __________,
dopo aver descritto la cronistoria del lavoro terapeutico e le considerazioni
sull’iter assicurativo, ha concluso:
" Non è mio
compito entrare nel dettaglio delle valutazioni svolte dai servizi dell’AI,
tuttavia ad una mia valutazione critica la decisione di dichiarare una parziale
abilità lavorativa da aprile 2018 a gennaio 2019, per poi dichiarare una
completa abilità lavorativa a partire dal febbraio 2019, confligge chiaramente
con le osservazioni cliniche svolte lungo il lavoro psicoterapeutico.
Nelle valutazioni svolte non vi è alcuna considerazione delle
ricadute traumatiche e invalidanti delle sincopi, che rendono estremamente
difficile il recupero delle proprie capacità psico-fisiche e di un’immagine di
sé sufficientemente consistente per poter sostenere la ripresa di un’attività
professionale di qualsiasi tipo. Il fatto che il paziente svolgeva attività
fisiche (lavori in vigna e bricolage, corsa) non può essere considerato a mio
avviso come un elemento a sostegno della capacità lavorativa, poiché vi è una
grande differenza tra il poter gestire in autonomia un’attività sollecitante,
potendo decidere se e quando interrompere per fare riposare, e dover dare
un’attività sollecitante dove vi è l’aspettativa del datore di lavoro che un
determinato compito venga svolto entro una precisa scadenza.
Le considerazioni sopra esposte mi fanno concludere che il
paziente era inabile al lavoro almeno fino al 2020 compreso, anno in cui
peraltro non avrebbe potuto oggettivamente riprendere alcuna attività perché in
quel periodo tutto il mondo si era fermato causa pandemia.
Solamente a partire dal 2021 si è chiaramente percepita la
possibilità di immaginarsi al posto di lavoro senza dover subire eccessivamente
le ricadute dello stress percepito a quell’idea. Certamente però non con
un’abilità lavorativa al 100%, bensì al 50%. Ancora attualmente ritengo il
paziente non ancora in grado di sostenere un’abilità lavorativa al 100%, poiché
necessita di un percorso di ripresa progressivo per riprendere fiducia nei suoi
mezzi all’interno di un contesto dove non è lui a dettare i tempi e l’intensità
delle sollecitazioni, bensì il datore di lavoro.” (pag. 619-622 incarto AI)
Chiamati ad esprimersi in merito,
Fatti
i periti, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia e dr. med. __________,
FMH neurologia, hanno confermato la loro valutazione.
Il neurologo ha precisato:
" Dal punto
di vista neurologico in occasione della valutazione del 20 luglio 2021 si era
ritenuto che una maggiore certezza diagnostica per quel che riguarda
l’evoluzione favorevole potesse essere considerata a partire da almeno tre mesi
dopo l’ultima crisi e dunque si era ritenuto che a partire da gennaio 2019 in
ambito neurologico fossero valide le considerazioni discusse e cioè che il
paziente potesse svolgere una attività lavorativa senza limitazioni al di fuori
delle precauzioni riferite alla possibilità di eventuali crisi epilettiche.
Anche il rapporto del Dott. __________ non contiene dunque nuovi elementi
rispetto a quanto discusso in occasione della valutazione del luglio 2021.
Infine lo psicoterapeuta __________ prende posizione per quel che concerne gli
aspetti psicologici in una lettera del 6 dicembre 2022. Anche in questo
rapporto si fa riferimento principalmente ai problemi psichici ma non emergono
nuovi aspetti neurologici di competenza neurologica rilevanti.
Complessivamente, dunque, la nuova documentazione non contiene elementi che mi
portino a modificare la mia valutazione precedente.” (pag. 629-630 incarto AI)
Il dr. med. __________, FMH
psichiatria e psicoterapia, ha precisato:
" ho preso
visione della documentazione medica da te inviatami tramite lettera del
11.01.2023, in particolare del rapporto medico del Dr. __________ del
30.11.2022, del rapporto medico del Dr. __________ del 01.12.2022 e della
relazione dello psicologo __________. Dall’esame di questi documenti non ho
rilevato elementi nuovi di rilevanza clinica né una modifica dello stato di
salute dell’A. motivo per cui sono a confermare quanto da me riportato nel
consulto effettuato nell’ambito della perizia __________.” (pag. 633 incarto
AI)
Nelle
more processuali l’insorgente ha prodotto degli appunti personali relativi alla
sua patologia (cfr. doc. C e E).
2.8. Per
costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di
poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né
l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o
rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid.
1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e
che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.9. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007:
Tribunale federale: TF) ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno
sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di
valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia
persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC
1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK
1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b;
Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte
ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore
somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul
tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie
giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg.
254-257).
Nella
STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte,
dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da
dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base
dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli
elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione
sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione
dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà
diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è
una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto
(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Nel
2015 il Tribunale federale ha quindi modificato la sua prassi per
l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi
senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni
psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17
giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve
avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito,
occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla
persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di
diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione
(risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo.
Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei
sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie
come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie
associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della
persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi
ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona
assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del TF del 14
dicembre 2017).
Inoltre,
in due sentenze del 30 novembre 2017 (inc. 8C_841/2016 e 8C_130/2017),
pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che
la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui
la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da
accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le
malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a
medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza alle terapie”
come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato
stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017). In tali due sentenze il TF
è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere applicata
all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di
disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione
lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e
dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri
oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la
scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile
accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle
ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze
di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.
Soltanto
da tale elemento non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative
della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie
psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori,
soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per
problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella
valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi
scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un
procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o
addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata
secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità
pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione
della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale
indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare
una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote
conseguentemente a sfavore della persona toccata.
Secondo la giurisprudenza precedente del TF riguardante le
depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti potevano essere
considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una "resistenza alle
terapie". Con il cambiamento di prassi adottato questo concetto non vale
più in maniera assoluta.
Ora invece, come nelle
altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona interessata
riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo la prova di
un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia,
in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad
ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle
prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr.
comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).
Con
sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie
8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha
ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non
perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel
contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche
caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi
esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione
impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio
2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).
Questa
giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo
2018, pubblicata in DTF 144 V 50
(STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).
Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409
e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e
3.3.2), STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), STF 8C_309/2018 del
2 agosto 2018 (consid. 3.2) e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).
Infine,
in DTF 145 V 215 il TF ha stabilito che le sindromi da dipendenza primaria,
come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di
principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.
2.10. Questo Tribunale, chiamato a
verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato
dall’amministrazione prima dell’emanazione della decisione impugnata, dopo
attento esame della documentazione medica agli atti deve confermare le
conclusioni della perizia del __________ del 5 agosto 2022 (doc. 148 AI).
Il
referto è da considerare dettagliato, approfondito e quindi rispecchiante i
parametri giurisprudenziali ricordati ai considerandi precedenti. I periti si
sono espressi su tutte le patologie lamentate dall’assicurato, hanno esaminato
accuratamente tutta la documentazione messa loro a disposizione ed hanno
valutato la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base delle indicazioni
risultanti dalle visite effettuate presso i consulenti del __________.
Al
referto va attribuita piena forza probante.
2.11. Per
quanto concerne l’aspetto neurologico e la questione del primo miglioramento
dello stato di salute accertato a partire dal mese di aprile 2018 (pag. 507
incarto AI), questo Tribunale ritiene corretta la conclusione dei periti del __________
che si sono fondati sulle valutazioni del medesimo medico curante, dr. med. __________,
FMH medicina interna generale, il quale il 19 aprile 2018 ha attestato che
l’insorgente, che dal 10 aprile 2017 era stato giudicato completamente inabile
al lavoro (cfr. pag. 255 incarto AI), sarebbe stato in grado di svolgere un
lavoro confacente al suo stato di salute nella misura di 4-6 ore al giorno
(pag. 250 incarto AI), ciò che corrisponde ad una capacità lavorativa del 60%
in attività leggere (pag. 255 incarto AI).
Il
curante ha infatti potuto accertare concretamente e senza far capo a
valutazioni “a posteriori” la possibilità per l’insorgente, capace di
svolgere la sua precedente attività solo nella misura di 0-2 ore al giorno, di
esercitare invece in misura maggiore un lavoro adeguato ed adatto ai limiti
funzionali allora presenti.
Tale
valutazione trova indirettamente conforto nelle parole del dr. med. __________,
caposervizio __________ presso l’__________, che, il 31 agosto 2018, aveva riportato
quanto riferitogli dal medesimo ricorrente, e meglio che, malgrado una recidiva
dei malesseri, “l’impressione del signor RI 1 va nel senso di una certa
“stabilità” della sua problematica in generale con determinate riprese
nell’ambito delle sue attività (agricole e sportive). Sul piano generale non ci
sono elementi nuovi. Con riferimento più specifico ai malesseri che si sviluppano
periodicamente, questi risulterebbero forse un po' meno intensi rispetto al
passato (il paziente disponendo forse anche di maggiori difese)” (pag. 280
incarto AI).
La
conclusione dell’Ufficio AI, secondo cui un primo miglioramento dello stato di salute,
per quanto concerne la capacità lavorativa in attività adatte, è avvenuto nel
mese di aprile 2018, non è pertanto criticabile e va confermata.
Dalle
tavole processuali emerge poi che la capacità lavorativa del ricorrente ha
subito un ulteriore, significativo, cambiamento in seguito alla modifica del
dosaggio dei farmaci assunti ed in particolare all’aumento del dosaggio di
Lamictal (Lamotrigina) a 300 mg al giorno, avvenuto nel corso del soggiorno
presso la Clinica __________ di __________ dal 19 al 28 ottobre 2018 e grazie
al quale l’interessato non ha più avuto alcuna crisi epilettica dal 25 ottobre
2018.
Con
la nuova terapia medicamentosa l’epilessia può essere controllata meglio e non
costituisce più un motivo per un’incapacità lavorativa (cfr. referto del dr.
med. __________, FMH neurologia, pag. 518-519 incarto AI), come stabilito anche
dagli specialisti della Clinica __________ (referto del 21 novembre 2018, pag.
343 incarto AI: “[…] Aus epileptologischer Sicht besteht keine quantitative Einschränkung
der Arbeitsfähigkeit. Es bestehen aber qualitative Einschränkungen in dem keine
Arbeiten an gefährlichen Maschinen, auf Leitern und Gerüsten und in anderen
Gefahrenbereichen, bzw. solche die das Führen eines Kraftfahrzeuges erfordern,
ausgeführt werden dürfen. Ausserdem verbietet sich die alleinige Betreuung und
Beaufsichtigung von Schutzbefohlenen. Nachschichten sind zu vermeiden”).
Il
consulente, dr. med. __________, FMH neurologia, a questo proposito ha
evidenziato che “già anche alla Clinica __________ di __________ nel 2018 si
era ritenuto che il paziente fosse abile al lavoro per qualunque attività che
non comporti rischi in caso di crisi epilettica. […] Il paziente teme di non
riuscire a riprendere a lavorare a causa degli episodi di stanchezza
improvvisa, che però non trovano una spiegazione neurologica. Da notare anche
una certa discrepanza tra questo dato anamnestico ed il fatto che il paziente
riesce comunque a lavorare e gestire autonomamente un vigneto, si occupa di
varie attività, va regolarmente a fare jogging. Non emergono dunque elementi
anche anamnestici netti indicativi di limitazioni funzionali maggiori”
(referto del dr. med. __________, FMH neurologia, pag. 520 incarto AI).
Lo
Considerandi
specialista ha poi precisato che una maggiore certezza diagnostica circa
l’evoluzione favorevole della patologia potesse essere considerata tre mesi
dopo l’ultima crisi del mese di ottobre 2018 e che pertanto a partire dal mese
di gennaio 2019 l’interessato dal lato neurologico poteva svolgere un’attività
lavorativa, compresa la sua, nella misura del 100%, tenendo conto delle
limitazioni e precauzioni descritte dai medici __________ relative alla
possibilità di eventuali ulteriori crisi epilettiche.
I
periti hanno confermato tali conclusioni, e, procedendo ad una valutazione
globale, hanno stabilito che l’interessato dal gennaio 2019 è capace al lavoro
all’80% in qualsiasi attività, compresa la precedente di ingegnere.
2.12
I
referti medici prodotti con le osservazioni al progetto di decisione e gli
schemi allestiti dall’assicurato (doc. C e E) nelle more procedurali, non sono
atti a sovvertire le sopra citate conclusioni.
Il
dr. med. __________, FMH medicina interna generale, descrive le patologie di
cui è affetto il ricorrente, e pur ammettendo che vi è stato un miglioramento
dello stato di salute, a suo dire dal mese di gennaio 2020, sostiene che l’assicurato
non può essere considerato guarito. Il curante fa riferimento alla labilità
emotiva dell’insorgente, ritenuta “incontestabilmente la principale causa
scatenante di queste crisi convulsivanti”, indica diverse origini da cui
potrebbero derivare le crisi epilettiche ed evidenzia la necessità di far capo
al Temesta per prevenire ulteriori attacchi. Lo specialista ritiene che l’insorgente
è “fortemente condizionato da residui disturbi”, consistenti in “stato
da affaticamento fluttuante e intrusione di rapidi cambiamenti nelle condizioni
psichiche con manifestazioni ansiose”.
Il curante non apporta
tuttavia alcun elemento medico oggettivo che possa contrastare le convincenti e
motivate conclusioni peritali relativamente alle date del miglioramento dello
stato di salute ed alla percentuale di capacità lavorativa del ricorrente. Il
dr. med. __________ si limita a criticare genericamente il referto peritale
senza tuttavia contestare tramite critiche puntuali sorrette da dati certi le
conclusioni tratte dagli specialisti del __________.
Per quanto concerne
invece le possibili origini delle crisi epilettiche, il TCA ricorda che,
secondo la giurisprudenza federale, per l’assicurazione invalidità non è
importante la diagnosi ma le sue conseguenze sulla capacità lavorativa (in
argomento STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con riferimenti) e che
non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali decidere su
divergenze mediche scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso concreto il
diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto delle opinioni
mediche (cfr. STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF
134.
V 231 consid. 5.3 pag. 234).
Non è dunque possibile
trarre delle conclusioni sulla capacità lavorativa solo sulla base delle
diagnosi poste.
Neppure
il referto del 6 dicembre 2022 del dr. med. __________, caposervizio __________
dell’__________ può modificare l’esito della procedura. Lo scritto dello
specialista si esaurisce in una critica generica dell’evoluzione del grado di
capacità lavorativa del ricorrente senza tuttavia che siano addotti nuovi
motivi oggettivi per i quali le conclusioni del __________ non sarebbero
corrette. Pur affermando che vi sono stati “talvolta ricoveri urgenti in
situazioni di malessere” il dr. med. __________ non sostiene che
l’interessato abbia subito ulteriori crisi epilettiche dopo il mese di ottobre
2018.
(ciò che peraltro non è neppure stato contestato dal ricorrente: doc. I,
pag. 4: “[…] sebbene dal mese di novembre 2018 non vi siano più state crisi
[…]”) e non adduce elementi medici non già presi in considerazione dai
periti.
Infine,
non sono d’aiuto al ricorrente neppure i referti del 30 novembre 2022 del dr.
med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, e del 6 dicembre 2022 dello
psicologo ASP __________, che si esauriscono in una descrizione della
problematica psichica e si limitano a proporre una diversa valutazione della
capacità lavorativa del ricorrente in relazione con la patologia psichiatrica
senza tuttavia apportare alcun elemento di novità atto a scalfire la valutazione peritale. Lo stato di salute
psichico è infatti stato adeguatamente approfondito dai periti e dai consulenti
del __________, i quali hanno posto la diagnosi di disturbo ansioso
parossistico (ICD-10 F 41.1), rispettivamente di difficoltà attentive di grado
moderato, con limitazioni funzionali legate alla riduzione della capacità
dell’attenzione, della concentrazione, della tenuta e della resistenza allo
stress, con conseguente riduzione del rendimento del 20% in ogni attività dalla
presa a carico del curante, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia
dal 2015. Le precedenti valutazioni del dr. med. __________ erano già
state integrate e discusse nel consulto del dr. med. __________ (cfr. pag. 528
e 533 incarto AI).
A questo proposito non va
dimenticato che con sentenza 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017 il Tribunale
federale ha rammentato, al consid. 4.2, che “il fatto che il medico curante
la segua da più tempo non è un criterio ritenuto dalla giurisprudenza per apprezzare
il valore probatorio di un rapporto valetudinario (cfr. DTF 125 V 351 consid.
3b/aa pag. 352 con riferimenti)” e che “al contrario, la prassi prevede
che, di principio, deve essere considerato con la necessaria prudenza l’avviso
dei medici curanti a causa dei particolari legami che essi hanno con il
paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per cui, secondo
esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a
pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia
che lo unisce a quest’ultimo” (cfr. anche STF 9C_194/2023 del 1° maggio
2023, con rinvio alla STF 9C_662/2021 del 2 agosto 2022, consid. 5.2.1 con
riferimenti).
Il TF ha inoltre più volte avuto l’occasione di ribadire
che la differente valutazione medica tra il medico che prende in cura
l’assicurato e il perito è spiegabile con la diversità degli incarichi assunti
(a scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr. sentenza 9C_697/2013 del
15.
novembre 2013 consid. 3.2, sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr.
anche sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29
settembre 2010).
Al ricorrente va ugualmente
ricordato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano
un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una
perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi
accertamenti (cfr. ad esempio sentenza citata 9C_721/2012 consid. 4.4 con
riferimento; sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2).
Quanto alla circostanza
che la visita presso il dr. med. __________, FMH neurologia, sarebbe durata
solo 40 minuti (nel referto figura che l’esame è stato effettuato “dalle ore
14.00
alle ore 15.10” [pag. 514 incarto AI]), va
rammentato che, secondo
giurisprudenza, il valore probatorio di un rapporto medico non dipende, di
massima, dalla durata della visita, quanto piuttosto dalla sua completezza e
concludenza (cfr. per quanto
concerne una perizia psichiatrica durata 50 minuti: sentenza 8C_47/2016 del 15
marzo 2016, consid. 3.2.2, pubblicata in SVR 2016, n. 35; cfr. STF 9C_722/2018 del 12 dicembre 2018, consid. 4.2; STF
9C_133/2012 del 29 agosto 2012, consid. 3.2.1; STF 9C_1013/2008 del 23 dicembre
2009, I 1094/06 del 14 novembre 2007, in RSAS 2008 pag. 393 consid. 3.1.1 con
riferimenti; cfr. anche STCA 32.2018.11 del 14 giugno 2018).
Inoltre non va
dimenticato che di norma una perizia basata sui
soli atti (“Aktengutachten”), senza visitare l’assicurato, esplica
validamente i suoi effetti se si dispone di sufficienti elementi risultanti da
altri accertamenti personali e se si tratta di valutare la fattispecie sulla
base di dati medici oggettivi già accertati, di modo che la valutazione medica
diretta della persona assicurata viene messa in secondo piano (cfr. sentenza
9C_524/2017 del 21 marzo 2018, consid. 5.1; sentenza 8C_184/2013 del 7 giugno
2013.
consid. 2.5; sentenza 9C_839/2008 del 29 ottobre 2009 consid. 5.4).
Non può
essere d’aiuto all’interessato neppure lo schema da lui allestito e prodotto
sub doc. E, trattandosi di una semplice valutazione personale e soggettiva
dell’evoluzione del proprio stato di salute senza alcuna base medica oggettiva.
Per
quanto concerne invece il doc. D, ossia l’elenco delle crisi epilettiche, esso
conferma che l’ultimo episodio è avvenuto il 25 ottobre 2018 ma non è un
documento utile alla valutazione della capacità lavorativa, poiché di
pertinenza strettamente medica.
Infine, va
rammentato che per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato
che soffre di diverse patologie, non si devono semplicemente sommare le singole
valutazioni, bensì si deve far capo a un giudizio globale che scaturisce dopo
ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati (cfr. STF
9C_330/2012 del 7 settembre 2012; STF 9C_913/2012 del 9 aprile 2013; SVR 2008
IV Nr. 15).
La
questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se
del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di
principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA I 338/01 del 4
settembre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).
In
una sentenza I 606/03 del 19 agosto 2005,
l'Alta Corte ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo
dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia
pluridisciplinare, ciò che in quella causa era stato fatto.
In
una sentenza I 514/06 del 25 maggio 2007, pubblicata in SVR 3/2008 IV nr. 15,
pag. 43-45, il Tribunale federale ha osservato che “una semplice addizione di
diverse inabilità lavorative parziali, eventualmente presa in considerazione in
occasione di una perizia pluridisciplinare, può produrre, a seconda delle
peculiarità concrete del caso, un risultato troppo consistente oppure troppo
esiguo”.
Su questo argomento, cfr. D.
Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali”, in Le perizie giudiziarie
Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 203 e segg.
(245-249).
Con
sentenza 9C_362/2014 del 19 agosto 2014 il TF ha stabilito che non solo il
principio della cumulabilità (parziale) dei gradi di inabilità in quanto tale,
ma anche la questione della sua misura sono di ordine squisitamente medico e
che il Tribunale non può prescindere dalla raccolta di queste informazioni
specialistiche. Il TCA non può sostituirsi ai medici in questo esercizio
esulante dal suo campo di competenze.
In concreto, i periti hanno effettuato una valutazione
globale da cui non vi è motivo di scostarsi. La circostanza che essa è stata effettuata per teleconferenza
non modifica l’esito della procedura giacché non vi sono norme che impongono la
presenza fisica dei periti per procedere con la determinazione del grado
d’invalidità globale dell’assicurato.
Alla
luce di tutto quanto sopra esposto, questo Tribunale non ha alcun motivo per
mettere in dubbio le conclusioni della perizia del __________ il cui esito è
stato confermato dal medico SMR, dr. med. __________.
A
proposito del medico SMR non va dimenticato che per l’art. 59
cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli
uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni,
stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI
secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere
le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono
indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli
casi.
Scopo e senso del disposto come pure
dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a
propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla
rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative,
sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona
assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze
tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni
dell’SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un
assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010,
9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con
riferimenti).
Ne segue che occorre concludere,
secondo il principio della verosimiglianza preponderante valido nelle
assicurazioni sociali, che l’insorgente, completamente inabile al lavoro dal 10
aprile 2017 (cfr. pag. 255 incarto AI), ha avuto un primo miglioramento dal
mese di aprile 2018 che lo ha portato ad essere abile al 60% in attività adatte
al suo stato di salute ed un ulteriore miglioramento dal mese di gennaio 2019
che lo ha portato ad essere abile all’80% sia nella precedente attività che in
attività leggere.
Va ora esaminato se l’amministrazione
ha correttamente effettuato il calcolo del grado d’invalidità, ritenuto che dal
1° dicembre 2018, ossia a partire dal primo giorno del secondo mese che ha
seguito la notifica della decisione del 16 ottobre 2018 (pag. 316 incarto AI), l’UAI
ha stabilito che il grado d’invalidità è del 50%, mentre dal mese di aprile
2023, ossia dal primo giorno del secondo mese che ha seguito la notifica della
decisione impugnata del 21 febbraio 2023, ha soppresso la rendita.
2.13
Per determinare il reddito
ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute
(reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento
determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita),
guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona
sana (sentenza 9C_297/2018 del 9 agosto 2018, consid. 3.2; DTF 129 V 222
consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev'essere determinato il
più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la
persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso
adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V
222.
consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito
in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile. Nel
caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito
ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si
farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b).
Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di
indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata
avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato
l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag.
381.
consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va
senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso
una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96
V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione
d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione
sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi
ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).
Un salario di punta può essere
ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980
pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in
ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di
lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto
che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare
la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali
adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,
ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).
In concreto, l’insorgente
non contesta la decisione dell’UAI di prendere in considerazione un
reddito da valido, nel 2018, di fr. 81'400, evinto dal questionario del 30
marzo 2018 del suo datore di lavoro (pag. 217 e seguenti incarto AI, in particolare
pag. 221).
2.14
Circa
il reddito da invalido, lo stesso è
determinato sulla base della situazione professionale concreta
dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera
completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha
intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da
contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità,
può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio
federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali
regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332
consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni
economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di
riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio
federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che
riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA
del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Nel
caso di specie l’UAI ha utilizzato il reddito da invalido evinto dalla Tabella
TA1 2018 tirage_skill_level
(NOGA08, RSS 2018; salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo
economico, il livello di competenze e il sesso; cfr., per il 2012, la sentenza
9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178), livello di qualifica 2, attività
semplici e ripetitive, uomini che svolgono attività di tipo fisico o manuale
nel settore privato, pari a fr. 67'766.67 (pag. 586 incarto AI), che
l’insorgente non censura.
Per gli assicurati che, a causa della
particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non
possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in
lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello
medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul
salario teorico statistico.
L’Alta
Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido
motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In
concreto l’UAI ha applicato una riduzione globale del 15%, dovuta alla
necessità di svolgere unicamente attività leggere e per svantaggi salariali
derivanti da contingenze particolari (doc. A), che l’assicurato contesta,
sostenendo che nell’incarto vi è unicamente una nota poco motivata del 14
novembre 2022, nella quale non sono fornite particolari spiegazioni circa
l’applicazione di questa percentuale.
Questo Tribunale, che, di massima, non
può, senza motivi pertinenti, sostituire il proprio apprezzamento a quello
dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, consid. 5.2) non ha alcun motivo per
modificare la riduzione applicata dall’UAI. In particolare il TCA, ritiene
che, mediante la riduzione in questione, l’amministrazione abbia
tenuto debitamente conto degli effetti legati al danno alla salute di
cui è affetto l'assicurato.
Per
l’assicurato, nato nel 1984 e di nazionalità svizzera, abile al lavoro al 60%,
a cui, nel 2018, erano in pratica accessibili solo attività leggere e i cui
limiti funzionali influenzano lo svolgimento di attività adeguate (cfr. nota
del 14 novembre 2022, pag. 588-589 incarto AI), è infatti corretto applicare
una riduzione complessiva massima del 15% (cfr., per un caso di un assicurato abile al 60% in attività leggere a
cui è stata riconosciuta una riduzione del 15%: STCA 32.2019.111 del 27 aprile
2020).
Raffrontando
il reddito da valido di fr. 81'400 con quello da invalido di fr. 67'766.67,
ridotto del 40% (incapacità lavorativa) a fr. 40'660.02 e del 15% (riduzione
sociale) a fr. 34'561, si ottiene un grado d’invalidità del 57.54%,
arrotondato, conformemente alla
giurisprudenza (DTF 130 V 121), al 58%, che dà diritto a mezza rendita
come calcolato dall’UAI.
In
simili condizioni, a giusta ragione l’UAI ha riconosciuto mezza rendita a
partire dal 1° dicembre 2018, ossia a partire dal primo giorno del secondo mese
che ha seguito la notifica della decisione del 16 ottobre 2018 (cfr. 88bis cpv.
2.
lett. a OAI e pag. 316 incarto AI).
Accertato
che da gennaio 2019 l’insorgente è abile al lavoro sia nella sua attività che
in attività leggere nella misura dell’80%, il diritto alla rendita va
soppresso. Egli infatti può sfruttare al meglio la sua capacità lavorativa
quale ingegnere con un discapito del 20% che non gli dà diritto ad alcuna
prestazione “Prozentvergleich”).
Se
si volesse procedere con l’abituale confronto dei redditi giacché l’insorgente
non ha più un contratto di lavoro, l’esito non muterebbe.
Infatti,
paragonando il salario da valido precedentemente conseguito di fr.
81'400
con quello che potrebbe conseguire da invalido nella medesima attività pari a
fr. 91'272.96 (7'296 x 12 mesi : 40 ore X 41.7) evinto, come indicato dall’UAI
in sede di risposta, dalla tabella TA1 2018
tirage_skill_level, categoria 71 (attività
legali e di gestione, contabilità, architettura e ingegneria), livello di
qualifica 3 (pratiche complesse che richiedono ampie conoscenza in un ambito
specifico), ridotto del 20% a fr. 73'018.40, si otterrebbe un grado
d’invalidità del 10.29% arrotondato al 10% che non darebbe comunque diritto ad
alcuna rendita.
La
decisione dell’UAI di sopprimere la rendita a partire dal primo giorno del
secondo mese che ha seguito la notifica della decisione impugnata (cfr. art. 88bis
cpv. 2 lett. a OAI e pag. 316 incarto AI), va confermata.
2.15
Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni
dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito del ricorso, le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico del
ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di fr. 500 sono poste a
carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti