32.2023.35
Ricorso contro decisione incidentale statuente che una perizia ORL costituiva valido mezzo di prova, malgrado la mancata registrazione audio del consulto ORL. TCA accoglie ricorso: consulto ORL va rifatto tramite altro perito, altri consulti della perizia SAM sono validi
22 marzo 2024Italiano68 min
silenziosi, dove non deve interagire verbalmente con colleghi per le note difficoltà
Source ti.ch
Incarto
n.
32.2023.35
FC/sc
Lugano
22 marzo 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 marzo 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione incidentale del 14
febbraio 2023 emanata da
Ufficio assicurazione
invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione
federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1964, di formazione
saldatore a attivo come autista di mezzi pesanti, nel maggio 2019 ha presentato
una domanda di prestazioni AI per adulti. Raccolta la documentazione medica ed
economica e dopo aver reso il 19 febbraio 2020 un progetto di decisione con il
quale veniva attribuito all’assicurato il diritto a ¾ di rendita d’invalidità
(grado d’invalidità del 64%) limitatamente al periodo dal 1° novembre 2018 al
31 marzo 2020, alla luce delle osservazioni dell’assicurato, rappresentato da RA
1, e della documentazione medica prodotta, con annotazioni del 30 ottobre 2020
il Servizio medico regionale dell’AI (SMR) ha ritenuto necessario esperire una
perizia pluridisciplinare.
Con istanza del 10 settembre
2021, l’assicurato, assistito dal suo legale, ha chiesto lo stralcio dalla
lista dei periti di due specialisti (doc. AI pag. 235, 248, 254).
Con decisione incidentale 3
novembre 2021, cresciuta incontestata in giudicato, l’Ufficio AI ha confermato
la lista dei periti e, quindi, il mandato di procedere con la perizia al __________,
che ha reso il suo rapporto peritale il 31 ottobre 2022 (doc. AI pag. 266,
347).
1.2. Con Rapporto finale del 7 novembre
2022, allineandosi alla perizia __________, il SMR ha concluso che dal 29
novembre 2018 l’assicurato era da considerare inabile in misura dell’85% nella
sua professione di autista, ma abile al 75% in un’attività adeguata (doc. AI
pag. 551).
Con scritto 11 novembre 2022
l’Ufficio AI ha trasmesso all’assicurato copia della perizia, segnalando che si
era verificato un problema legato alla registrazione su supporto audio
dell’esame del perito dr. __________, specialista in otorinolaringoiatria (di
seguito: ORL), chiedendogli di pronunciarsi in merito (doc. AI pag. 555). In
risposta, il rappresentante dell’assicurato il 5 dicembre 2022 si è espresso
nel senso che la mancata registrazione audio del consulto peritale ORL ne
inficiava la validità, chiedendone di conseguenza l’estromissione dagli atti
(doc. AI pag. 557). Il 20 dicembre 2022, l’Ufficio AI ha assegnato
all’assicurato un termine di dieci giorni per indicare le incongruenze riscontrate
nella valutazione del dr. __________ (doc. AI pag. 565).
L’assicurato, tramite il suo rappresentante,
vi ha dato seguito con uno scritto del 9 gennaio 2023, ribadendo la necessità
di poter disporre della registrazione su supporto audio del consulto peritale,
in assenza della quale il consulto ORL e, di conseguenza, l’intera perizia __________,
erano da invalidare, producendo uno scritto del 2 gennaio 2023 del dr. __________,
curante ORL (doc. AI pag. 567 e 573).
Il 17 gennaio 2023
l’amministrazione ha nuovamente interpellato l’assicurato in merito ai motivi
alla base della richiesta di annullamento del consulto peritale (doc. AI pag.
577). Vi ha dato seguito il suo rappresentante mediante due scritti del 30
gennaio 2023, di cui si dirà, ove necessario, nel merito (doc. AI pag. 582).
1.3. Con decisione incidentale del 14
febbraio 2023 l’Ufficio AI ha stabilito che “la perizia
otorinolaringoiatrica effettuata dal dr. __________ in data 14 marzo 2022 e di
riflesso la perizia pluridisciplinare __________ 31 ottobre 2022 costituiscono
validi mezzi probatori, e possono pertanto essere utilizzati ai fini istruttori”
(doc. A).
1.4. Contro la decisione incidentale
l’assicurato, sempre rappresentato da RA 1, ha inoltrato al TCA il presente
ricorso, chiedendone l’annullamento.
Postula che in assenza della
registrazione su supporto audio della valutazione peritale del dr. __________,
l’intera perizia __________ del 31 ottobre 2022 venga “destituita di ogni
valore probatorio”. Ravvisa da parte dell’Ufficio AI una chiara violazione
del diritto di essere sentito e contesta in ogni modo i contenuti della perizia
che sarebbero discordanti rispetto alla valutazione dei curanti.
1.5. Con la risposta di causa,
l’amministrazione ha primariamente postulato l’irricevibilità dell’impugnativa,
non essendo stato fatto valere un danno irreparabile, considerato come i
contenuti di un esame peritale vengono soppesati nell’ambito del giudizio di
merito, non costituendo pertanto una questione pregiudiziale.
Nel merito, postula la reiezione
del ricorso, contestando che la mancata registrazione del consulto ORL comporti
la nullità della perizia del dr. __________ e dell’intera perizia
pluridisciplinare, la registrazione non costituendo una conditio sine qua non
per la validità della perizia.
1.6. Con osservazioni 21 aprile 2023
l’assicurato, tramite il suo rappresentante, ribadisce le proprie tesi
ricorsuali, rilevando che la perizia __________ costituirebbe “il prodromo
evidente di una decisione negativa a danno del mio assistito” (VI). Il 27
aprile 2023 l’amministrazione ha invece insistito nel chiedere la reiezione del
ricorso (VIII).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del ricorso è la decisione
incidentale del 14 febbraio 2023 con cui l’Ufficio AI ha deciso che la perizia
ORL effettuata dal dr. __________ il 18 marzo 2022, e di riflesso la perizia
pluridisciplinare __________ del 31 ottobre 2022, costituiscono validi mezzi
probatori e possono pertanto essere utilizzati ai fini istruttori. La decisione
è stata resa poiché l’assicurato ha messo in dubbio la validità della perizia __________
per il motivo che una valutazione specialistica che ne fa parte, segnatamente
quella del perito ORL, è sprovvista della registrazione del colloquio su
supporto audio prevista dall’art. 44 cpv. 6 LPGA.
Giusta il marginale n. 3127 della
Circolare sulla procedura nell’assicurazione per l’invalidità (CPAI), nella sua
versione valida dal 1° gennaio 2022, se l’assicurato mette in dubbio la
validità della perizia sulla base di difetti tecnici della registrazione, in
assenza di un accordo tra le parti, l’Ufficio AI emette una decisione
incidentale (cfr. in esteso al consid. 2.7).
Va in questa sede precisato che
oggetto del presente contendere è unicamente il tema della validità probatoria
della perizia effettuata dal dr. __________ (e, di conseguenza, della perizia __________
di cui essa fa parte). Di conseguenza risultano irricevibili altre censure cui
il ricorrente fa implicitamente riferimento riguardanti il merito della
vertenza (e, quindi, la valutazione della sua capacità lavorativa) o una
presunta, ma peraltro non circostanziata, denegata giustizia da parte
dell’amministrazione.
2.2. Il 1° gennaio 2022 è entrata in
vigore una modifica della LAI e dell'OAI denominata "Ulteriore sviluppo
dell'AI", che concerne in particolare il diritto alla rendita e, per
quanto di rilievo nella fattispecie, introduce inoltre anche una modifica alla
LPGA (e alla OPGA) concernente le perizie fatte allestire dagli assicuratori
(cfr. in particolare l’art. 44 LPGA; cfr. RU 2021 705).
Ora, nel caso di modifiche
legislative, occorre di norma rifarsi alle regole generali del diritto
intertemporale, secondo cui sono di principio applicabili le disposizioni in
vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445
consid. 1, con riferimento a DTF 130 V 329).
Per la giurisprudenza inoltre
nuove disposizione procedurali sono di regola applicabili immediatamente con la
loro entrata in vigore, riservate diverse norme transitorie e riservato il caso
in cui riguardo al sistema procedurale non vi è continuità tra il vecchio e il
nuovo diritto e con il nuovo diritto viene creato un differente ordinamento
procedurale (cfr. DTF 130 V 215 consid. 3.2, 130 V 1 consid. 3.2 e 129 V 115
consid. 2.2).
In concreto, in difetto di un
differente disciplinamento introdotto dalle Disposizioni
transitorie della modifica del 19 giugno 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI)
– le quali si limitano a disporre una “Garanzia
dei diritti acquisiti per le indennità giornaliere versate per i provvedimenti
d’integrazione in corso” (lett. a), oltre a “l’adeguamento delle rendite
correnti per i beneficiari che non hanno ancora 55 anni compiuti”
(lett. b) e il “Non adeguamento delle rendite correnti per i beneficiari che
hanno 55 anni compiuti” (lett. c) – e considerato che con il nuovo
disciplinamento in materia di perizie non è stata introdotta una modifica
sostanziale dell’ordinamento procedurale, al presente contendere, per quanto
concerne le norme che regolano l’accertamento medico,
torna applicabile il diritto in vigore dal 1° gennaio 2022.
Trattasi
in effetti di un ricorso contro una decisione incidentale dell'Ufficio
AI resa il 14 febbraio 2023 – data che, di principio, delimita il potere
cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (STF 9C_241/2022 del 30
giugno 2022) – che concerne la mancata registrazione su supporto audio di un
consulto peritale nell’ambito di una perizia allestita dal __________ il 31
ottobre 2022 e alla quale si applicano dunque le norme concernenti
l’allestimento delle perizie ordinate dall’amministrazione in vigore al momento
dell’allestimento della perizia stessa e, quindi, l’art. 44 LPGA nella versione
in vigore dal 1° gennaio 2022 (cfr. analogamente il consid. 1 della pronuncia
VSPES.2022.144 del 3 ottobre 2022 del Tribunale cantonale delle assicurazioni
del Canton Soletta).
Tale circostanza del resto è
pacificamente ammessa da entrambe le parti.
Sia in questa sede in ogni modo
osservato che con riferimento al merito della vertenza, e, quindi al diritto a
prestazioni dell’AI dell’assicurato – il quale ha presentato la sua (prima)
domanda di prestazioni nel maggio 2019 –, richiamato il marginale 9101 della
Circolare sull’invalidità e sulla rendita
nell’assicurazione invalidità (CIRAI), valida dal 1. gennaio 2022, e i marginali
1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della
riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI),
edita dall’UFAS, qualora contestualmente ad una prima fissazione di rendita
l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti al più
tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e ciò anche
se la decisione è stata resa dopo il 1° gennaio 2022 (sul disciplinamento
intertemporale cfr. fra tante, STCA 32. 2023.41 e 32.2023.119).
2.3. Giusta l'art. 43 cpv. 1 LPGA,
l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari
accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le informazioni
date oralmente devono essere messe per scritto. Per l'art. 43 cpv. 2 LPGA, se
sono necessari e ragionevolmente esigibili esami medici o specialistici per la
valutazione del caso, l'assicurato deve sottoporvisi.
Per l’art. 44 cpv. 1 LPGA (nella
sua versione, applicabile in concreto, in vigore dal 1. gennaio 2022), se, nel
quadro di accertamenti medici, ritiene necessaria una perizia, l’assicuratore
sceglie il tipo di perizia adeguato alle esigenze del caso tra i tipi seguenti:
perizia monodisciplinare, perizia bidisciplinare o perizia pluridisciplinare.
Il cpv. 6 del medesimo disposto
prevede d’altra parte che “salvo che l’assicurato vi si opponga, i colloqui
tra l’assicurato e il perito sono registrati su supporto audio; le registrazioni
sono acquisite agli atti dell’assicuratore”.
2.4. Secondo l’art. Art. 55 LPGA (Regole
particolari di procedura), “le procedure che negli articoli 27–54 o nelle
singole leggi non sono fissate in modo esaustivo sono disciplinate
conformemente alla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
amministrativa”.
Il Tribunale federale ha stabilito
che in caso di disaccordo gli Uffici AI dispongono l’allestimento di una
perizia nella forma di una decisione incidentale impugnabile al Tribunale
cantonale delle assicurazioni o al Tribunale amministrativo federale (DTF 138 V
321 consid. 6.1 con riferimento a 137 V 256 consid. 3.4.2.6; modifica della
giurisprudenza in DTF 132 V 93).
Le decisioni incidentali
inerenti, fra l’altro, a misure in ambito di accertamento non sono soggette a
opposizione e sono direttamente impugnabili davanti al TCA (Kieser, ATSG –
Kommentar, 2009, ad art. 49 n. 24 pag. 615-616, ad art. 52 n. 29-30 pag. 660 e
ad art. 60 n. 4 pag. 749; entrambi con riferimenti giurisprudenziali
e dottrinali).
Nella sentenza pubblicata in DTF
137 V 257 consid. 3.4.2.7 l’Alta Corte ha inoltre stabilito che i giudizi
cantonali e quelli del Tribunale federale amministrativo su ricorsi contro
decisioni incidentali degli Uffici AI concernenti l’allestimento di perizie
mediche non sono deferibili al Tribunale federale a meno che non siano in
discussione motivi formali di ricusa (DTF 138 V 280 consid. 4; in ambito LAINF
vale lo stesso; cfr. DTF 138 V 318).
Ora, come anticipato (consid. 2.1),
la decisione con la quale l’Ufficio AI, in evasione della richiesta di stralcio
dagli atti del consulto peritale ORL e della perizia __________ del 31 ottobre
2022 avanzata dall’assicurato, ha disposto la validità quale mezzo probatorio
di tali referti peritali, malgrado la mancata registrazione su supporto audio
della raccolta anamnestica dell’assicurato da parte del perito ORL, configura
una decisione incidentale [art. 55 LPGA in relazione agli artt. 5 cpv. 2 e 46
della Legge federale sulla procedura amministrativa (PA) del 20 dicembre 1968],
la quale può essere impugnata direttamente con ricorso al tribunale cantonale
delle assicurazioni se causa un pregiudizio irreparabile (art. 46 cpv. 1 lett.
a PA; DTF 138 V 275 consid. 1.2.1 e 132 V 93 consid. 6.1).
Un
pregiudizio irreparabile è un danno di natura giuridica che non può essere
riparato ulteriormente da un giudizio finale o da un'altra decisione favorevole
al ricorrente (DTF 133 IV 139 consid. 4 pag. 141, 288 consid. 3.1 pag. 291 e
STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 2.2 con rinvii giurisprudenziali).
Per contro, un danno meramente fattuale, come può essere il prolungamento della
procedura o un aumento delle sue spese, non può essere considerato irreparabile
(DTF 137 IV 240 consid. 1.1, 133 IV 141 consid. 4, 133 V 57 consid. 1 pag.
59 e le sentenze ivi citate).
La giurisprudenza ha anche
precisato che un danno irreparabile è dato quando gli accertamenti medici
comportano un aggravio che incide in maniera rilevante sull’integrità fisica e
psichica della persona da peritare (DTF 138 V 276 consid. 1.2.2. in fine con
riferimento a DTF 137 V 257 consid. 3.4.2.7).
Nella DTF 137 V 210 consid.
3.4.2.7, il Tribunale federale ha stabilito che una perizia ingiustificata può
di regola causare un pregiudizio giuridico, e non soltanto di fatto. Di
conseguenza, in caso d’impugnazione di una disposizione di perizia contestata,
si deve ammettere l’adempimento del presupposto d’entrata in materia del
pregiudizio irreparabile.
Un pregiudizio irreparabile può ad
esempio essere dato se una prospettata perizia non è necessaria a fronte di una
fattispecie già completamente accertata, perizia che corrisponde dunque
soltanto a una “seconda opinione” (DTF 141 V 330 consid. 5.2; cfr. anche
DTF 136 V 156 consid. 3.3).
Un pregiudizio irreparabile può
anche essere dato qualora oggetto della controversia sia la ricusa di uno o più
periti, giacché se la decisione incidentale non fosse impugnabile, le
ripercussioni sull’economia processuale risulterebbero sproporzionate in caso
di impugnazione della decisione finale (DTF 132 V 376, consid. 2.5. e segg., 132 V 93, consid. 6.1. e segg.; cfr. anche
Kayser/Papadopoulos/Altman, VwVG – Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren
Kommentar, 2. ed., n. 12 e segg. ad art. 46 PA).
Infine, spetta alla parte
ricorrente allegare e dimostrare la possibilità che una decisione incidentale
le causi un danno irreparabile (DTF 134 III 426 consid.
1.2 e riferimenti ivi menzionati), a meno che la presenza di quest’ultimo
appaia a priori data (STF 8C_871/2013 del 20 dicembre 2013 consid. 1.2;
8C_780/2011 del 4 dicembre 2012 consid. 1.2.1).
In assenza di un danno
irreparabile il ricorso contro la decisione incidentale va dichiarato
irricevibile (STF 9C_ 9C_805/2007; STCA 38.2019.54 del 6 novembre 2019; art. 93
cpv. 1 lett. a LTF).
Nel valutare lo svantaggio
irreparabile nel contesto della procedura di chiarimento dell'assicurazione
sociale con le sue circostanze specifiche, va tenuto conto che il rapporto
medico amministrativo costituisce generalmente la base medica più importante
per la decisione nella procedura di ricorso. Deve quindi essere possibile far
valere i diritti di partecipazione degli assicurati prima che la valutazione
abbia luogo, prima che si verifichino effetti pregiudizievoli. In
considerazione della limitata capacità di revisione delle autorità che
applicano la legge, non è quindi sufficiente concedere i diritti di
partecipazione solo a posteriori, durante la valutazione delle prove nei
procedimenti amministrativi e di ricorso (cfr. DTF 138 V 271 consid. 1.2.2).
Inoltre, non va trascurato il fatto che predisporre esami medici su una persona
costituisce una violazione del diritto fondamentale alla libertà personale
(art. 10 cpv. 2 della CF; DTF 136 V 117 consid. 4.2.2.1 con riferimenti). In
quanto tale, l'ordine di allestire una perizia deve soddisfare i requisiti
dell'art. 36 CF, ciò che in caso di controversia è oggetto di controllo
giudiziale.
2.5. Al fine di valutare la ricevibilità
del presente gravame, e, nel caso, la sua fondatezza nel merito, occorre
avantutto inquadrare la vertenza.
Dagli atti di causa risulta
quanto segue. L’assicurato, di formazione saldatore a attivo come autista di
mezzi pesanti, nel maggio 2019 ha presentato una domanda di prestazioni AI per
adulti. Raccolta la documentazione medica ed economica e dopo aver reso il 19
febbraio 2020 un progetto di decisione con il quale veniva attribuito
all’assicurato il diritto a ¾ di rendita d’invalidità (grado d’invalidità del
64%) limitatamente al periodo dal 1° novembre 2018 al 31 marzo 2020, alla luce
delle osservazioni dell’assicurato, assistito dal suo rappresentante, e della
documentazione medica prodotta (in particolare uno scritto del 6 marzo 2020 del
dr. __________, ORL curante, per il quale l’assicurato, a dipendenza
dell’importante problema uditivo, con perdita uditiva dell’80%, era inabile al
lavoro in ogni attività in misura completa; doc. AI pag. 161), con annotazioni 30
ottobre 2020 il SMR ha ritenuto necessario esperire una perizia
pluridisciplinare. I dr. __________ e __________ del SMR hanno in particolare
rilevato che si rendeva necessario valutare l’evoluzione dello stato di salute
dell’assicurato e la sua capacità lavorativa, visto che emergeva “l’incongruenza
tra la certificazione dell’otorinolaringoiatra dr. __________, che continua ad
attestare la IL 100% in qualsiasi attività e la valutazione fiduciaria per __________
del dr. __________, che valutava l’A. abile in attività adeguata” (doc. AI
pag. 203). L’Ufficio AI ha fatto presente all’assicurato questa necessità,
allegando la lista dei periti incaricati e concedendo un termine per inoltrare
opposizione (doc. AI pag. 204 e 229).
Dapprima con scritto 28 giugno
2021 e, quindi, con formale istanza del 16 agosto e 10 settembre 2021, pur non
sollevando alcuna obiezione in merito alla necessità di allestire una perizia
pluridisciplinare, l’assicurato ha chiesto lo stralcio dalla lista dei periti
del dr. __________, reumatologo e di __________, psicologo (doc. AI pag. 235,
244 e 254).
Con decisione incidentale del 3
novembre 2021, cresciuta incontestata in giudicato, l’Ufficio AI ha dapprima
confermato la lista dei periti e, quindi, il mandato di procedere con la
perizia al __________, il quale ha reso il suo rapporto peritale il 31 ottobre
2022 (doc. AI pag. 266, 347).
Fatti
I periti del __________, eseguita
mediante teleconferenza (doc. AI pag. 427) la valutazione consensuale in
presenza di tutti i periti delle varie specialità (medicina interna,
otorinolaringoiatria, pneumologia, psichiatria e neuropsicologia, neurologia e
reumatologia), hanno posto le seguenti diagnosi con valenza invalidante:
" Sindrome
da disadattamento con reazione depressiva prolungata (F43 21).
Sindrome cervicovertebrale e lombospondilogena cronica bilaterale
(in probabili alterazioni degenerative del rachide cervicale e lombare).
Periartropatia omeroscapolare a sin. (in artrosi acromioclaveare,
lesione parziale del tendine muscolo sovraspinato e sottospinato a sin.)
Probabile coxartrosi bilaterale.
Sordità da grave a profonda bilaterale, a beneficio di protesi
acustiche.
Probabile lieve BPCO su tabagismo attivo.
Lievi difficoltà cognitive con rallentamento esecutivo e minore
efficienza della memoria.”
e hanno concluso per un grado
d’abilità lavorativa del 15% nella sua attività di autista di mezzi pesanti,
meccanico e operatore al frantoio, e del 75% in un’attività adeguata, la
limitazione del 25% integrando parzialmente la diminuzione di rendimento per la
patologia ORL (20%) e quella psichiatrica (10%). L’attività adeguata doveva
soddisfare i seguenti requisiti:
" Un'attività
adeguata dovrebbe, dal punto di vista ORL, poter essere svolta in ambienti
silenziosi, dove non deve interagire verbalmente con colleghi per le note difficoltà
uditive. Dal punto di vista neuropsicologico dovrebbe avere un impegno
cognitivo non particolarmente elevato. L'attività precedente viene ritenuta
confacente dal punto di vista neuropsicologico. Un'attività ancora più semplice
dovrebbe essere pertanto caratterizzata da una routine fissa, dall'affidamento
di pochi compiti senza responsabilità e dalla possibilità di effettuare pause
ogni qualvolta l'A ne senta la necessità. Dal punto di vista psichiatrico
un'attività adeguata dovrebbe richiedere un bassissimo impegno sul piano
cognitivo. Dal punto di vista reumatologico l'attività adeguata dovrebbe
rispettare i limiti funzionali descritti nel dettaglio al punto 7.2 della
perizia del Dr. med. __________. Dal lato pneumologico l'attività adatta
dovrebbe comprendere solo lavori fisici leggeri.” (doc. AI pag. 424)
Per quanto riguarda i vari
specialisti interpellati, essi hanno ciascuno concluso per una capacità
lavorativa nella precedente attività tra il 20% e il 100% (il dr. __________,
pneumologo, del 70%, il dr. __________, reumatologo, del 33%, il dr. __________,
psichiatra e il dr. __________, neuropsicologo dell’80%, il dr. __________,
neurologo e la dr.ssa __________, internista, del 100% e il dr. __________,
otorinolaringoiatra, del 20%), mentre che in un’attività adeguata i periti
hanno concluso per un’abilità lavorativa completa, ad eccezione del dr. __________
(90%) e del dr. __________ (80%). Quanto in particolare alla perizia ORL,
eseguita con rapporto del 18 marzo 2022, dopo consulto clinico avvenuto il 14
marzo 2022, il dr. __________ ha posto quali diagnosi invalidanti quella di “sordità
da grave a profonda bilaterale, a beneficio di protesi acustiche”, con una
perdita uditiva del’84.7%. Egli ha rilevato che l’assicurato presentava una
grave sordità da molti anni che aveva infine motivato l'adattamento di protesi
acustiche che ormai doveva portare quotidianamente. L'eziologia di questa
problematica uditiva era peraltro difficile da attribuire ad un solo fattore. Dal
punto di vista uditivo egli era stato valutato da diversi specialisti per il
ricorso alle protesi acustiche, mentre che purtroppo non vi erano cure
specifiche per gli acufeni bilaterali che l'assicurato avvertiva in maniera
praticamente costante e descriveva quasi come insopportabili se in ambienti
rumorosi, con sviluppo di malessere e vertigini. A suo avviso, nell'ultima
attività svolta egli poteva presenziare 2-3 ore al giorno, e quindi era da
considerare abile al massimo al 20%. Egli poteva invece svolgere un'attività
adeguata in ambienti silenziosi, dove non si debba interagire verbalmente con
colleghi per 7-8 ore al giorno. Era in ogni modo da mettere in conto una
limitazione della capacità di rendimento dovuta ad esempio all'accentuarsi degli
acufeni o alla sintomatologia vertiginosa. Di conseguenza in un'attività
adeguata l’assicurato era complessivamente da considerare abile all'80%, la
riduzione essendo da ascrivere alla necessità di pause al bisogno legate agli acufeni
e alle vertigini con malessere (doc. AI pag. 469 e 491).
Con annotazione interna del 3
novembre 2022 il funzionario dell’AI preposto ha segnalato che vi era stato “un
problema” con la trasmissione della registrazione su supporto audio del
perito dr. __________ (doc. AI pag. 345). Nel frattempo, con rapporto finale
del 7 novembre 2022, il SMR, aderendo alle conclusioni del __________, ha
concluso che, stanti le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa
menzionate dal __________, dal 29 novembre 2018 l’assicurato era da considerare
inabile in misura dell’85% nella sua professione di autista, ma abile al 75% in
un’attività leggera adeguata (doc. AI pag. 551).
Con scritto11 novembre 2022
l’Ufficio AI ha trasmesso al legale dell’assicurato copia della perizia, segnalando
che si era verificato un problema legato alla registrazione dell’esame ORL
eseguito il 14 marzo 2022, chiedendo di pronunciarsi in merito (doc. AI pag.
555). In risposta, il legale dell’assicurato, il 5 dicembre 2022 si è espresso
nel senso che la mancata registrazione audio del consulto peritale del dr. __________
costituiva una grave lacuna in perizia che inficiava la validità dell’intera
perizia __________, di cui chiedeva quindi l’estromissione dagli atti (doc. AI
pag. 557).
Il 20 dicembre 2022, l’Ufficio AI
ha assegnato all’assicurato un termine di dieci giorni per indicare le
incongruenze della perizia del dr. __________ (doc. AI pag. 565). L’assicurato,
tramite il suo legale, vi ha dato seguito il 9 gennaio 2023, ribadendo la
necessità di dover poter disporre della registrazione del consulto peritale, in
assenza della quale il consulto ORL e, di conseguenza, l’intera perizia __________,
erano da invalidare, producendo una certificazione del dr. __________ del 2
gennaio 2023, del seguente tenore:
" Concordo
completamente sul fatto che nella perizia una registrazione audio sarebbe stata
molto importante conoscendo soprattutto le difficoltà di comprensione del
paziente e quindi per poter valutare in modo corretto le sue affermazioni
questo mezzo sarebbe stato indispensabile. Nella perizia è stata confermata un’incapacità
lavorativa nell’attività svolta dell’80%. In un lavoro adeguato con ambiente
silenzioso (non so quale lavoro potrebbe essere proposto al paziente con le sue
capacità dove non deve interagire con i colleghi e dove non c’è rumore) viene
attestata una capacità lavorativa del 100%. Allora bisognava riqualificare il
signor RI 1 (?) per poter svolgere questo improbabile lavoro. Inoltre un lavoro
che richiede un minimo di attenzione un rendimento al 100% per la durata di 8
ore già a causa dell’acufene è improbabile” (doc. AI pag. 573)
Il 17 gennaio 2023
l’amministrazione ha nuovamente interpellato l’assicurato in merito ai motivi
alla base della richiesta di annullamento del consulto peritale (doc. AI pag.
577). A tale richiesta ha dato seguito il legale dell’assicurato con due
scritti del 30 gennaio 2023. Con il primo egli ha chiesto quante perizie
fossero state commissionate dal __________ al dr. __________ negli ultimi
cinque anni e di queste quante avessero concluso per un’inabilità lavorativa in
attività adeguata tra lo 0% e il 30% rispettivamente quante avessero concluso
per una capacità lavorativa in attività adeguate maggiore del 40% (doc. AI pag.
578). Con l’altro scritto egli ha contestato le conclusioni del perito e ha
ribadito che la mancata registrazione audio del consulto ORL inficiava il
rapporto peritale ORL e pure l’intera perizia __________ (doc. AI pag. 582).
Con decisione incidentale del 14
febbraio 2023 l’Ufficio AI ha deciso come segue:
" Decisione
incidentale; Registrazione su supporto audio della perizia del Dr. med. __________
in ambito __________
Nei fatti
In data 27.05.2019 il signor RI 1 ha inoltrato una richiesta
intesa ad ottenere prestazioni Al. Al fine di meglio valutare l'impatto del
dànno alla salute sulla capacità lavorativa, in corso di istruttoria il
Servizio medico regionale Al (SMR) ha ritenuto necessario sottoporre l'assicurato
ad una perizia presso il __________ di __________.
In particolare sono stati incaricati i seguenti periti:
Medicina interna: Dr.ssa med. __________
Otorinolaringoiatria: Dr. med. __________
Pneumologia + FP: Dr. med. __________
Psichiatria e psicoterapia: Dr. med. __________
Reumatologia: Dr. med. __________
Test psicodiagnostici: Sig. __________
Con rapporto peritale del 31.10.2022 i medici del __________ hanno
preso posizione in merito alla capacità lavorativa del signor RI 1.
Purtroppo il dottor __________ nell'ambito del consulto peritale
non ha proceduto alla registrazione audio della raccolta anamnestica
dell'assicurato.
Per questo motivo in data 11.11.2022 le abbiamo trasmesso copia
del rapporto peritale, chiedendole di farci pervenire eventuali osservazioni in
merito.
Il 05.12.2022 ha inviato uno scritto osservando che la mancata
registrazione da parte del dottor __________ costituisce una grave lacuna e
chiedendo di invalidare in toto la perizia __________. In data 20.12.2022 le
abbiamo chiesto di spiegare chiaramente quali sarebbero le carenze evidenziate
nel rapporto del dottor __________.
Considerandi
II 09.01 .2023 abbiamo ricevuto un suo ulteriore scritto senza
però che prendesse posizione a riguardo delle eventuali carenze del rapporto
del dottor __________. Nello stesso scritto chiedeva inoltre di ricevere tutte
le registrazioni audio (evidentemente non possibile in quanto manca quella del
dottor __________) e chiedeva informazioni a riguardo della procedura seguita
dall'Ufficio Al.
Con scritto del 17.01 .2023 le abbiamo quindi nuovamente chiesto
dì precisare quali erano concretamente gli elementi relativi all'indagine
anamnestica e alla descrizione dei disturbi riferiti dal signor RI 1 che non
ritrovava nella perizia scritta del dottor __________.
Dalla risposta del 30.01.2023 risultava in sostanza che la perizia
del dottor __________ era integralmente contestata e che, in considerazione del
fatto che non vi era la registrazione audio, la perizia __________ doveva
essere stralciata dai ruoli.
Nel merito:
A norma dell'art. 44 cpv. 6 della Legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), salvo che l'assicurato
vi si opponga, i colloqui tra l'assicurato e il perito sono registrati su
supporto audio; le registrazioni sono acquisite agli atti dell'assicuratore.
Come già si è avuto modo di sottolineare, questa novità
legislativa mira ad offrire un mezzo di prova supplementare, tanto a favore
dell'assicurato che del perito stesso, teso a facilitare la risoluzione di
diatribe in caso di disaccordo delle parti in merito ai contenuti del rapporto
peritale.
La registrazione rappresenta una facoltà, non un obbligo. Ne
discende che una perizia mantiene potenzialmente pieno valore probatorio anche
in sua assenza, fermo restando che l'assicurato non evidenzi carenze tali da
metterne in dubbio l'attendibilità.
Nel presente caso, causa svista, la perizia otorinolaringoiatrica
effettuata dal dottor __________ non è stata registrata.
Giusta l'art. 7k cpv. 8 dell'Ordinanza sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (OPGA), se dopo aver ascoltato la
registrazione su supporto audio e constatato difetti tecnici, l'assicurato
contesta la verificabilità della perizia, l'organo esecutivo e l'assicurato
tentano di accordarsi su come procedere.
Invitato a determinarsi in merito, l'assicurato ha postulato
l'annullamento non solo dell'esame otorinolaringoiatrico, ma dell'intera
perizia pluridisciplinare, senza tuttavia fornire precisazioni. Sollecitato più
volte a specificare quali sarebbero le carenze evidenziatesi nella perizia del
dottor __________, si è limitato a ribadire la nullità dell'atto in parola. In
particolare, non è stata segnalata alcuna incongruenza all'interno del rapporto
del dottor __________. Esaminato il caso lo scrivente Ufficio reputa che alla
perizia effettuata dal dottor __________, e di riflesso all'intera perizia
pluridisciplinare, debba essere riconosciuto pieno valore probatorio.
L'assicurato ha avuto modo di verificare i contenuti della perizia e non ha evidenziato
alcuna carenza atta a metterne in dubbio l'attendibilità.
Decidiamo pertanto:
1.
La perizia otorinolaringoiatrica effettuata dal dottor __________
in data 14 marzo 2022, e di riflesso la perizia pluridisciplinare __________ 31
ottobre 2022 costituiscono validi mezzi probatori, e possono pertanto essere
utilizzati ai fini istruttori.
2.
La richiesta volta all'annullamento delle perizie è respinta.”
(doc. A).
2.6
Nella fattispecie in esame, il
ricorrente, pur avendo sostanzialmente aderito alla richiesta di esperire una
perizia pluridisciplinare, ritiene in sostanza che la mancata registrazione su
supporto audio del colloquio peritale con il dr. __________, perito ORL,
costituisca un’omissione grave e una violazione dell’art. 44 cpv. 6 LPGA, fatto
questo che osterebbe al riconoscimento del valore probatorio al consulto ORL e
all’intera perizia __________. Il pregiudizio irreparabile sarebbe a suo avviso
insito nella natura medesima della vertenza: “una decisione che viola la
legge genera sempre, e di principio, un pregiudizio irreparabile ai danni di
chi ne deve subire le conseguenze”. A suo dire “anche una decisione
finale favorevole verso il mio cliente non cancella il fatto che durante il
procedimento egli abbia subito un pregiudizio derivante dal fatto che la
procedura non ha rispettato i criteri di legge” (ricorso, pag. 7).
Ora, a mente del TCA l’insorgente
ha dimostrato l’esistenza di un danno irreparabile.
In effetti, alla luce delle
considerazioni che precedono, il ricorrente rischia di subire un danno
irreparabile qualora le conclusioni tratte nella perizia dal dr. __________
(per il quale l’assicurato risulta abile in attività adeguate nella misura
dell’80%), venissero confermate dall’Ufficio AI e concorrano quindi, assieme a
quelle degli altri periti __________ – con i quali egli ha avuto un colloquio
di consenso, sulla base del quale sono state tratte le conclusioni del __________
(per il quale l’assicurato risulta abile in misura del 75% in attività adeguate
e del 15% come autista) – alla decisione dell’AI e, quindi, al possibile
diniego (totale o parziale) delle prestazioni. Ora, nel caso l’assicurato
intendesse contestare il provvedimento dell’amministrazione, è legittimo
chiedersi se egli disporrebbe di tutti i mezzi per far valere le sue ragioni,
considerato come, contrariamente a quanto disposto dalla legge all’art. 44 cpv.
6.
LPGA, egli non potrebbe far capo alla registrazione su supporto audio del
consulto avvenuto con il perito ORL. Questo a maggior ragione ove si consideri
che le conclusioni di quest’ultimo differiscono in maniera rilevante da quelle
del dr. __________, specialista ORL che segue l’assicurato (cfr. certificazioni
del 6 marzo e 24 agosto 2020, doc. AI pag. 161 e 212; e quella del 2 gennaio
2023, citata per esteso al consid. 2.6). Il dr. __________ ha pure sottolineato
che nella fattispecie concreta poter disporre della registrazione audio sarebbe
stato “molto importante conoscendo soprattutto le difficoltà di comprensione
del paziente e quindi per poter valutare in modo corretto le sue affermazioni
questo mezzo sarebbe stato indispensabile” (doc. AI pag. 573).
Tale innegabile pregiudizio
appare inoltre irreparabile, considerato come, per la giurisprudenza citata,
all’assicurato deve essere possibile far valere i diritti di partecipazione
prima che la valutazione del rapporto medico abbia luogo e prima che si
verifichino effetti pregiudizievoli. In considerazione della limitata capacità
di revisione delle autorità che applicano la legge, non è quindi sufficiente
concedere i diritti di partecipazione solo a posteriori, durante la valutazione
delle prove nei procedimenti amministrativi e di ricorso (cfr. DTF 138 V 271 consid.
1.2.2; cfr. anche il consid. 1.3 della sentenza IV 2022/102 del 31 gennaio 2023
del Tribunale delle assicurazioni del Canton San Gallo in merito ad un caso
analogo concernente una perizia bidisciplinare ordinata dall’Ufficio AI e di
cui uno dei due consulti era sprovvisto di registrazione audio a causa di
problemi tecnici).
In simili circostanze, richiamata
la giurisprudenza suevocata, il requisito del (potenziale) danno irreparabile
ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 lett. a PA è in casu adempiuto (cfr. anche Thomas
Flückiger, “Rechtschutz im Sozialversicherungsrecht, Entwicklungen und
Grenzen”, in Ueli Kieser, Sozialversicherungsrechtstagung 2021, Reihe IRP –
Rechtswissenschaft und Rechtspraxis Band Nr. 118, 2022 pag. 71 per il quale la
decisione sull’utilizzabilità di una perizia la cui registrazione su supporto
audio era viziata da difetti tecnici ai sensi del marginale n. 3127 CPAI ha “präjudizierende
Wirkung”; analogamente anche Marco Weiss, “Mitwirkungsrechte rund um
Tonaufnahmen bei IV-Begutachtungen”, in: SZS 2023 pag. 216).
2.7
Come è stato anticipato, giusta
l'art. 43 cpv. 1 LPGA l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio
i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le
informazioni date oralmente devono essere messe per scritto. Secondo il cpv. 1bis
(nella sua versione, applicabile in concreto, valida dal 1° gennaio 2022)
l’assicuratore determina la natura e l’entità dei necessari accertamenti. Per
l'art. 43 cpv. 2 LPGA, se sono necessari e ragionevolmente esigibili esami
medici o specialistici per la valutazione del caso, l'assicurato deve
sottoporvisi. Se l'assicurato o altre persone che pretendono prestazioni,
nonostante un'ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro
dovere d'informare o di collaborare, l'assicuratore può, dopo diffida scritta e
avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato
termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l'inchiesta e
decidere di non entrare in materia (art. 43 cpv. 3 LPGA).
L’assicurato
può fare valere contro la decisione incidentale mediante la quale viene
ordinata una perizia medica, dei motivi formali di ricusa dei periti,
come pure dei motivi di natura materiale contro la perizia in quanto
tale (ad esempio, poiché si tratta di una “seconda opinione”), contro il tipo e
l’estensione della perizia (ad esempio, trattandosi della scelta delle
discipline) o ancora contro la persona dell’esperto designato (segnatamente per
quanto riguarda le sue competenze professionali) (cfr. Commentaire Romand
LPGA-J.O. Piguet, art. 44 LPGA n. 24; DTF 137 V 210 consid. 3.4.2.7; 138 V 271
consid. 1.1).
Per l’Alta Corte occorre
riconoscere una grande importanza all’attuazione consensuale di una perizia,
ispirandosi segnatamente all’art. 93 LAM, secondo il quale l’assicurazione
militare è tenuta a emanare una decisione incidentale suscettibile di ricorso
(soltanto) se vi è disaccordo con il richiedente o i suoi congiunti sulla
scelta del perito. Secondo il TF, è responsabilità sia dell’assicuratore
sociale che dell’assicurato ovviare ad appesantimenti della procedura che
potrebbero essere evitati. Non si deve poi dimenticare che una perizia fondata
su un accordo comune fornisce risultati più concludenti e meglio accettati
dall’assicurato (DTF 137 V 210 consid. 3.4.2.6).
Nella DTF 139 V 349 consid. 5.4,
il TF ha infine stabilito che le esigenze a cui devono sottostare le perizie
mediche, così come sono state descritte nella DTF 137 V 210 per quanto riguarda
le perizie pluridisciplinari __________, sono di principio applicabili alle
perizie mono e bidisciplinari.
Secondo l’art. 44 LPGA, nella
versione, qui applicabile (cfr. consid. 2.4), in vigore dal 1° gennaio 2022:
" 1Se,
nel quadro di accertamenti medici, ritiene necessaria una perizia,
l’assicuratore sceglie il tipo di perizia adeguato alle esigenze del caso tra i
tipi seguenti:
a. perizia monodisciplinare;
b. perizia bidisciplinare;
c. perizia pluridisciplinare.
2Se per chiarire i fatti deve far ricorso ai servizi di
uno o più periti indipendenti, l’assicuratore ne comunica il nome alla parte.
Questa può, entro dieci giorni, ricusare un perito per i motivi di cui
all’articolo 36 capoverso 1 e presentare controproposte.
3Insieme al nome del perito, l’assicuratore comunica
alla parte anche le domande rivolte allo stesso e segnala la possibilità di
presentare domande supplementari in forma scritta entro lo stesso termine.
L’assicuratore decide in via definitiva le domande da porre al perito.
4L’assicuratore che, nonostante una richiesta di
ricusazione, conferma il perito previsto lo comunica alla parte mediante una
decisione incidentale.
5Per le perizie di cui al capoverso 1 lettere a e b, le
discipline sono stabilite in via definitiva dall’assicuratore, per le perizie
di cui al capoverso 1 lettera c dal centro peritale.
6Salvo che l’assicurato vi si opponga, i colloqui
tra l’assicurato e il perito sono registrati su supporto audio; le
registrazioni sono acquisite agli atti dell’assicuratore.
7Il Consiglio federale:
a. può disciplinare le modalità di attribuzione dei mandati ai
centri peritali, per le perizie di cui al capoverso 1;
b. emana criteri per l’abilitazione dei periti medici e
neuropsicologi, per le perizie di cui al capoverso 1;
c. istituisce una commissione composta di rappresentanti delle
assicurazioni sociali, dei centri peritali, dei medici, dei neuropsicologi, del
mondo scientifico, nonché delle organizzazioni dei pazienti e di aiuto ai
disabili, incaricata di sorvegliare l’abilitazione dei centri peritali, nonché
la procedura e i risultati delle perizie mediche; la commissione pubblica
raccomandazioni.” (l’evidenziatura è della redattrice)
In merito alla registrazione su
supporto audio dei colloqui con il perito (art. 44 cpv. 6 LPGA), gli art. 7k e
7l OPGA (in vigore dal 1° gennaio 2022) dispongono in merito quanto segue:
" Art. 7k
Registrazione del colloquio su supporto audio
1.
Il colloquio secondo l’articolo 44
capoverso 6 LPGA comprende l’intero colloquio dell’esame. Questo consta
dell’indagine anamnestica e della descrizione dei disturbi da parte
dell’assicurato.
2.
All’annuncio della perizia, l’assicuratore deve
informare l’assicurato circa la registrazione secondo l’articolo 44
capoverso 6 LPGA, il suo scopo e la possibilità di rinunciarvi.
3.
L’assicurato può, mediante una dichiarazione
scritta rivolta agli organi esecutivi:
a. rinunciare alla registrazione, prima della perizia;
b. chiedere la distruzione della registrazione, nei
dieci giorni successivi al colloquio.
4.
Prima del colloquio l’assicurato può comunicare
all’organo esecutivo la revoca della rinuncia di cui al capoverso 3
lettera a.
5.
La registrazione su supporto audio deve essere
effettuata dal perito secondo prescrizioni tecniche semplici. Gli assicuratori
vegliano affinché le prescrizioni tecniche nei mandati peritali siano uniformi.
Il perito deve garantire che la registrazione del colloquio sia effettuata
correttamente dal punto di vista tecnico.
6.
L’inizio e la fine del colloquio devono essere
confermati oralmente sia dall’assicurato che dal perito, indicando i rispettivi
orari all’inizio e alla fine della registrazione su supporto audio. Le
interruzioni della registrazione su supporto audio devono essere confermate
nello stesso modo.
7.
I periti e i centri peritali trasmettono
all’assicuratore le registrazioni su supporto audio in forma elettronica sicura
insieme con la perizia.
8.
Se, dopo aver ascoltato la registrazione su
supporto audio e constatato difetti tecnici, l’assicurato contesta la verificabilità
della perizia, l’organo esecutivo e l’assicurato tentano di accordarsi su come
procedere.
Art. 7l Impiego e distruzione della
registrazione del colloquio su supporto audio
1.
La registrazione su supporto audio può essere
ascoltata dall’assicurato, dall’assicuratore committente e dalle autorità
decisionali soltanto nel quadro di una procedura amministrativa, di una
procedura d’opposizione (art. 52 LPGA), in sede di revisione e riconsiderazione
(art. 53 LPGA), nel quadro del contenzioso (art. 56 e 62 LPGA) nonché
nel quadro della procedura di preavviso di cui all’articolo 57a della
legge federale del 19 giugno 195919 sull’assicurazione
per l’invalidità.
2.
La Commissione federale per la garanzia della
qualità delle perizie mediche può ascoltare la registrazione su supporto audio
nel quadro dello svolgimento dei propri compiti secondo
l’articolo 7p capoversi 4 e 5.
3.
Non appena la procedura per la quale è stata
commissionata la perizia è conclusa e la relativa decisione è passata in
giudicato, l’assicuratore può distruggere la registrazione su supporto audio,
d’intesa con l’assicurato.”
La
Circolare sulla procedura nell’assicurazione per l’invalidità (CPAI), nella sua
versione valida dal 1° gennaio 2022, dispone ai marginali 3117segg quanto
segue:
" 6.4.4
Registrazione dei colloqui su supporto audio
3117.
Quando l’ufficio AI informa l’assicurato che una
perizia è opportuna (cfr. N. 3076 e 3095), lo informa che i colloqui saranno
registrati su supporto audio e che, se l’assicurato ne fa richiesta, ha il
diritto di ascoltare le registrazioni. Inoltre, l’ufficio AI informa
l’assicurato che egli ha la possibilità di rinunciare alla registrazione (art.
44.
cpv. 6 LPGA, art. 7k cpv. 2 OPGA). Il modulo ufficiale di rinuncia deve
essere allegato alla comunicazione.
3118.
L’assicurato può rinunciare alla registrazione su
supporto audio di un colloquio, di diversi colloqui o di tutti i colloqui.
3119.
La rinuncia può essere presentata all’ufficio AI al
più tardi 10 giorni dopo il colloquio (art. 7k cpv. 3 OPGA). La rinuncia non
può essere presentata al perito.
3120.
La rinuncia deve essere presentata per iscritto.
L’ufficio AI ne trasmette immediatamente una copia al/ai perito/i (art. 7k cpv.
3.
OPGA).
3121.
L’assicurato può revocare la sua rinuncia oralmente o
per iscritto presso l’ufficio AI prima del colloquio (art. 7k cpv. 4 OPGA).
L’ufficio AI informerà il/i perito/i il più presto possibile.
3122.
Solo le registrazioni su supporto audio dei colloqui a
cui l’assicurato non ha rinunciato fanno parte della perizia e sono acquisite
agli atti (art. 44 cpv. 6 LPGA). Una copia del modulo di rinuncia ufficiale
firmato dall’assicurato deve essere allegata al rapporto peritale.
3123.
Se l’ufficio AI constata che la registrazione su
supporto audio non è effettuata correttamente dal punto di vista tecnico,
contatta il perito o il centro peritale.
3124.
Se il difetto tecnico della registrazione su supporto
audio non può essere risolto, l’ufficio AI ne informa l’assicurato.
3125.
Se l’assicurato desidera mettere in dubbio la validità
della perizia sulla base di tali informazioni, deve comunicarlo per iscritto
all’ufficio AI entro 10 giorni dalla data dell’informazione, indicandone i
motivi.
3126.
Se l’assicurato desidera mettere in dubbio la validità
della perizia sulla base di difetti tecnici della registrazione su supporto
audio che ha scoperto lui stesso, deve comunicarlo per iscritto all’ufficio AI
entro 10 giorni dall’invio della registrazione su supporto audio per l’ascolto,
indicandone i motivi.
3127.
L’ufficio AI esamina la richiesta dell’assicurato e
cerca di trovare di comune accordo una soluzione per il proseguimento della
procedura. Se l’assicurato e l’ufficio AI non trovano un accordo, l’ufficio AI
emette una decisione incidentale.
3128.
La registrazione su sopporto audio può essere
ascoltata solo su richiesta dell’assicurato in caso di controversia.
Esclusivamente l'ufficio AI, il tribunale competente e l’assicurato stesso
possono ascoltarla. La registrazione può essere ascoltata e utilizzata solo
nell'ambito del procedimento AI o di un’eventuale procedura di ricorso. La
trasmissione delle registrazioni su supporto audio a terzi (ad es. assicuratori
contro gli infortuni o altre persone legittimate a ricorrere ai sensi dell’art.
49.
LPGA, art. 7l cpv. 1 OPGA) non è consentita. Se l’assicurato chiede di
ascoltare la registrazione, l'ufficio AI informa il/i perito/i.
3129.
Se la Commissione federale per la garanzia della
qualità degli esami medici richiede l’audizione di registrazioni audio
nell’ambito delle sue attività (art. 7p cpv. 4 e 5 OPGA), queste devono essere
inviate insieme alla relativa perizia (art. 7l cpv. 2 OPGA).”
2.8
La disposizione sulla registrazione
su supporto audio dei colloqui è stata inserita nella legge nell’ambito della
citata modifica della LAI (Ulteriore sviluppo dell'AI), la quale ha previsto,
tra l’altro, di iscrivere nella legge i principi sviluppati dalla
giurisprudenza in merito alle perizie mediche (cfr. in particolare le DTF 137 V
210.
e 139 V 349), permettendo così di garantire una procedura semplice e rapida
(Messaggio concernente la modifica della LAI “Ulteriore sviluppo dell’AI”, del
15.
febbraio 2017, FF 2017 pag. 2277, 2282 seg. 2238). La modifica dell'art. 44
LPGA in questo contesto è stata caratterizzata dalla volontà del legislatore di
migliorare in modo specifico la qualità e la trasparenza delle perizie e della
vigilanza, sulla base delle preoccupazioni, espresse da accademici e politici,
in relazione alla qualità e l'equità delle valutazioni peritali. Durante le
discussioni parlamentari sono state discusse tre opzioni per la registrazione
dei colloqui peritali: la verbalizzazione, le registrazioni audio e gli appunti
a mano (Christina Kämpf, Teil 3 Aufsätze: “Die medizinische Begutachtung im
Wandel”, in: Ueli Kieser /Marc Hürzeler /Stefanie J. Heinrich, JaSo 2021 -
Jahrbuch zum Sozialversicherungsrecht, p. 215, 221 seg. e 224; cfr. anche Iris
Herzog-Zwitter, “Versicherungsmedizin, aktuelle Gesetzgebung und
Rechtsprechung, in JaSo 2023 - Jahrbuch zum Sozialversicherungsrecht, p. 164).
I materiali mostrano in
particolare che il legislatore ha attribuito grande importanza alla qualità dei
referti medici, all'importanza dell'indipendenza degli specialisti coinvolti e
alla verifica o verificabilità della qualità dei referti nonché alla
trasparenza e ha considerato l'art. 44 cpv. 6 ATSG come un passo importante
verso un miglioramento dei referti medici (cfr. Kämpf, op. cit., p. 222; cfr.
anche FF 2020 p. 4951 e 4974 segg.; cfr. anche BU 2019 N 108 e 2198 segg). Tra
le altre cose, è stata discussa l'importanza della fiducia dell'assicurato nei
confronti dei periti. L’obiettivo delle registrazioni su supporto audio è
quello di creare chiarezza e protezione da entrambe le parti, al fine di evitare
in futuro lunghi conflitti e controversie legali sulla questione di cosa sia
stato detto e discusso esattamente durante la valutazione peritale.
La registrazione del contenuto
dei colloqui dovrebbe in particolare garantire trasparenza e maggiore certezza
giuridica e migliorare la comprensibilità delle opinioni degli esperti. In caso
di controversie, in futuro sarà possibile avere accesso al colloquio (cfr. in
merito anche il consid. 3.2 della citata sentenza IV 2022/102 del 31 gennaio
2023.
del Tribunale delle assicurazioni del Canton S. Gallo).
La registrazione su supporto
audio rappresenta quindi una misura preventiva per evitare abusi. In questo
contesto la registrazione da parte di una persona aggiuntiva è stata rifiutata
dal legislatore a causa della presenza di un'altra persona durante la
valutazione peritale e dei costi elevati che ciò comporterebbe, mentre la
registrazione audio è stata considerata un mezzo adeguato ed efficace in
termini di costi attraverso il quale, in caso di conflitto, sia possibile
ricorrere per stabilire esattamente ciò che nel colloquio peritale tra il
perito e la persona peritata è stato effettivamente detto (BU 2019 N. 2198
seg.). In termini di praticabilità, è stata anche discussa la possibilità,
invece della registrazione audio, di annottare mediante appunti a mano il
contenuto della conversazione, in quanto sarebbe difficile integrare diverse
ore di registrazioni audio in una procedura altrimenti scritta o basata su
file. A questo proposito, tuttavia, nel corso del dibattito alle Camere è stato
anche osservato che gli appunti scritti a mano invece di una registrazione
audio non risolverebbero i problemi in caso di conflitto, poiché non sarebbe
possibile verificare quali impressioni sono state effettivamente annotate e se
gli esperti hanno registrato i punti rilevanti e l'effettivo svolgimento di una
conversazione (cfr. l’intervento alle Camere federali del consigliere federale
Alain Berset in BU 2019 N. 2199). Dopo un ampio dibattito, il Parlamento si è
infine espresso a favore delle registrazioni audio (cfr. BU 2019 N. 2199).
Come si evince dalle disposizioni
d’attuazione dianzi citate che regolano nel dettaglio la registrazione dei
colloqui su supporto audio (cfr. consid. 2.7), il colloquio ai sensi dell'art.
44.
cpv. 6 LPGA comprende l'intero colloquio dell’esame, il quale consta
dell’indagine anamnestica e della descrizione dei disturbi dell’assicurato
(art. 7k cpv. 1 OPGA). La persona assicurata può dichiarare per iscritto
all'organo d'esecuzione, prima dell'accertamento, di rinunciare alla
registrazione audio (art. 7k cpv. 3 lett. a OPGA) o richiedere la distruzione
della registrazione, nei dieci giorni successivi al colloquio (art. 7k cpv. 3
lett. b OPGA), ritenuto che la rinuncia può essere revocata prima del colloquio
(art. 7k cpv. 4 OPGA). La registrazione su supporto audio deve essere
effettuata dal perito secondo prescrizioni tecniche semplici e gli assicuratori
vegliano affinché le prescrizioni tecniche nei mandati peritali siano uniformi.
In ogni modo, “il perito deve garantire che la registrazione del colloquio
sia effettuata correttamente dal punto di vista tecnico” (art. 7k cpv. 5 OPGA).
L’inizio e la fine del colloquio devono essere confermati oralmente sia
dall’assicurato che dal perito, indicando i rispettivi orari all’inizio e alla
fine della registrazione su supporto audio. Le interruzioni della registrazione
su supporto audio devono essere confermate nello stesso modo (art. 7k cpv. 6 OPGA).
I periti e i centri peritali trasmettono all’assicuratore le registrazioni su
supporto audio in forma elettronica sicura insieme con la perizia (art. 7k cpv.
7.
OPGA).
Per l’art. 7k cpv. 8 OPGA, “se,
dopo aver ascoltato la registrazione su supporto audio e constatato difetti
tecnici, l’assicurato contesta la verificabilità della perizia, l’organo
esecutivo e l’assicurato tentano di accordarsi su come procedere” (si veda
anche i marginali n. 3117 segg. CPAI).
Se la persona assicurata e
l'ufficio AI non riescono a mettersi d'accordo, l'ufficio AI emette una
decisione incidentale (marginale n. 3127 CPAI citata al consid. 2.7).
Nel “Rapporto esplicativo”
(successivo alla procedura di consultazione), pubblicato il 3 novembre 2021, in
merito alle “Disposizioni d’esecuzione relative alla modifica della legge
federale sull’assicurazione per l’invalidità (Ulteriore sviluppo dell’AI)”
l’UFAS ha sottolineato come le regolamentazioni previste mirano, tra l’altro, a
una maggiore trasparenza e a una migliore qualità delle perizie e delle
procedure delle assicurazioni sociali, affinché esse possano essere svolte nel
modo più rapido e semplice possibile. Nell’ambito della riforma sono quindi
stati sanciti a livello di legge (nella LPGA) i diritti di partecipazione degli
assicurati nonché i ruoli e le competenze degli organi esecutivi per tutte le
assicurazioni sociali. Inoltre, i provvedimenti d’accertamento, in particolare
quelli inerenti alle perizie mediche, sono stati regolamentati in modo più
chiaro e uniforme, ritenuto che in futuro “i colloqui tra il perito e
l’assicurato saranno registrati su supporto audio e le registrazioni acquisite
agli atti” (pag. 16).
Circa le varie norme di
esecuzione tale rapporto precisa, tra l’altro, quanto segue:
" Art. 7k
Per garantire maggiore trasparenza nelle perizie, in futuro i colloqui tra il
perito e l’assicurato saranno registrati su supporto audio e le registrazioni
acquisite agli atti (art. 44 cpv. 6 LPGA).
Art. 7k cpv.1 Il termine «colloquio» è impiegato nella legge (art.
44.
cpv. 6 LPGA), ma non viene definito, ragion per cui va precisato
nell’ordinanza. Per colloquio si intendono l’indagine anamnestica e la
descrizione dei disturbi da parte dell’assicurato. Va posto l’accento sulla
descrizione e sulle affermazioni personali dell’assicurato. La registrazione su
supporto audio deve garantire che le sue affermazioni siano rilevate
correttamente e riportate fedelmente dal perito nel rapporto. Non è autorizzata
la registrazione della parte della perizia relativa ai test psicologici in caso
di esami psichiatrici, neurologici e neuropsicologici.
Art. 7k cpv. 2 All’annuncio della perizia, l’assicuratore dovrà
informare l’assicurato circa il carattere facoltativo e lo scopo della
registrazione su supporto audio.
Art. 7k cpv. 3 Nei colloqui che si svolgono nel quadro di una
perizia, non è raro che ci si trovi a parlare di eventi, esperienze e
situazioni molto personali dell’assicurato. È pertanto ipotizzabile che
quest’ultimo sia d’accordo sul fatto che il perito possa analizzare le sue
affermazioni ed esperienze personali, ma magari non necessariamente vorrebbe
che le sue dichiarazioni personali fossero messe agli atti alla lettera. Per
questo motivo l’articolo 44 capoverso 6 LPGA stabilisce che l’assicurato potrà
opporsi alla registrazione. Se l’assicurato intenderà rinunciare alla
registrazione del colloquio, dovrà confermarlo all’assicuratore in forma
scritta. La dichiarazione di rinuncia potrà essere rivolta soltanto all’organo
esecutivo, in modo da evitare che l’assicurato si senta influenzato dal perito
nella sua scelta. Inoltre, è importante che il rapporto di fiducia tra
l’assicurato e il perito non sia compromesso prima del colloquio dal fatto di
dover discutere della rinuncia. A tal fine, all’annuncio della perizia l’organo
esecutivo dovrà inviare all’assicurato un apposito modulo standardizzato da
compilare e rinviargli. L’organo esecutivo metterà agli atti la dichiarazione
di rinuncia e ne inoltrerà una copia al perito. Se l’assicurato decide di fare
a meno della registrazione su supporto audio soltanto dopo l’esame, dovrà
presentare la richiesta di distruzione della registrazione all’organo esecutivo
entro dieci giorni dal colloquio. Di regola, in quel momento la perizia non è
ancora stata allestita, cosicché il perito invierà all’organo esecutivo
soltanto la parte scritta. Per le perizie bidisciplinari e pluridisciplinari
saranno inoltrate soltanto le registrazioni su supporto audio cui l’assicurato
non ha rinunciato e di cui non ha richiesto la distruzione, che saranno quindi
le uniche a essere acquisite agli atti (cfr. art. 44 cpv. 6 LPGA). Se
l’assicurato ha rinunciato alla registrazione di tutti gli esami o ha chiesto a
posteriori la distruzione di tutte le registrazioni su supporto audio, sarà
messa agli atti soltanto la parte scritta della perizia. Nel caso di una
rinuncia o di una richiesta di distruzione a posteriori nel quadro di una
perizia bidisciplinare o pluridisciplinare, dalla dichiarazione dovrà risultare
chiaramente il perito presso il quale l’assicurato ha rinunciato alla
registrazione su supporto audio o che ha effettuato la registrazione che
l’assicurato vuole far distruggere. Se l’assicurato decide prima del colloquio
di rinunciare alla registrazione e invia per tempo la dichiarazione di rinuncia
all’organo esecutivo, il colloquio non verrà registrato. Se invece decide
soltanto dopo il colloquio di non volere che la registrazione su supporto audio
faccia parte integrante della perizia, la registrazione dovrà essere
cancellata.
Art. 7k cpv. 4 È importante che l’assicurato possa decidere in
qualsiasi momento se far documentare o meno il colloquio con il perito sotto
forma di registrazione su supporto audio. Per questo motivo potrà rinunciare
alla registrazione prima dello svolgimento della perizia, o chiederne la
distruzione poco dopo la conclusione della perizia. Inoltre, dovrà essere
possibile revocare una dichiarazione di rinuncia rivolta all’organo esecutivo.
Considerato che, se la persona rinuncia alla registrazione prima del colloquio,
questa non viene effettuata, la revoca della rinuncia potrà avvenire soltanto
prima dell’esame. Essa potrà essere espressa anche oralmente.
Art. 7k cpv. 5 A livello tecnico va garantito che la registrazione
su supporto audio sia effettuata in modo da garantire la sicurezza dei dati e,
al contempo, ridurre al minimo l’onere per i periti, evitando di porre
requisiti tecnici e amministrativi troppo elevati. In questo ambito gli
assicuratori hanno già esperienza con le registrazioni visive nel campo delle
osservazioni. Spetterà al singolo assicuratore disciplinare concretamente le
prescrizioni tecniche nel quadro del mandato conferito al perito e accordarsi
con quest’ultimo. Incomberà invece alle autorità incaricate di vigilare sugli
assicuratori emanare direttive per garantire l’uniformità del formato e la
sicurezza dei 76 dati e definire le modalità di trasmissione dei dati in modo
che venga impiegato un unico formato. Il perito dovrà garantire che il
colloquio sia registrato integralmente e correttamente dal punto di vista tecnico.
Art. 7k cpv. 6 Va garantito che il colloquio sia registrato
correttamente e in tutta la sua durata sul supporto audio. A tal fine sia
l’assicurato che il perito dovranno confermare l’inizio e la fine del colloquio
indicandone gli orari esatti e le eventuali interruzioni. Se per lo svolgimento
del colloquio si deve far ricorso a un interprete, andranno ovviamente
registrati anche i suoi interventi.
Art. 7k cpv. 7 Conformemente al capoverso 5, la registrazione del
colloquio deve essere effettuata secondo le prescrizioni tecniche semplici e
uniformi definite dagli assicuratori. Le registrazioni dovranno essere
trasmesse in forma elettronica sicura. Concretamente, queste potranno essere
salvate su un supporto di dati trasmesso per posta raccomandata o trasferite
direttamente tramite una piattaforma sicura e autorizzata per lo scambio di
dati (p. es. IncaMail). Nell’ambito della modifica di legge concernente
l’osservazione degli assicurati da parte delle assicurazioni sociali, il
Consiglio federale ha emanato nuove disposizioni sulla conservazione degli atti
(art. 8a OPGA), in vigore dal 1° ottobre 2019. Queste garantiscono sia la
sicurezza dei dati che la protezione dei dati sensibili negli incarti dei
diversi rami delle assicurazioni sociali e si applicano anche alla
conservazione di dati elettronici. Evidentemente sono quindi valide anche per
la conservazione delle registrazioni su supporto audio. Il perito o il centro
peritale trasmetterà all’assicuratore esclusivamente i colloqui per i quali
l’assicurato non ha rinunciato alla registrazione.
Art. 7k cpv. 8 Se l’assicurato constata difetti tecnici nella
registrazione su supporto audio che impediscono la verificabilità della
perizia, dovrà rivolgersi all’organo esecutivo. L’organo esecutivo e
l’assicurato dovranno cercare una soluzione consensuale sul seguito della
procedura. Se non riescono a giungere a un accordo, l’organo esecutivo dovrà
emanare una decisione incidentale, in modo che si applichino le regole consuete
per la valutazione del valore probatorio delle perizie. Poiché non è possibile
prevedere tutti i casi configurabili, si è rinunciato a stilare un elenco delle
conseguenze di eventuali difetti tecnici della registrazione su supporto audio,
preferendo la procedura consensuale tra le parti.” (pag. 74 segg)
(sulle disposizioni d’esecuzione
al nuovo art. 44 LPGA cfr. anche Marco Weiss, op. cit., SZS 2023 p. 213 segg).
2.9
Ora, tema del presente contendere
sono le conseguenze giuridiche di una mancata registrazione su supporto audio di
un colloquio nell’ambito di una valutazione peritale effettuata dopo il 1°
gennaio 2022 e, quindi, soggetta al nuovo art. 44 cpv. 6 LPGA.
A causa dell'assenza della
registrazione su supporto audio del colloquio di fronte al perito ORL, inteso
come “indagine anamnestica e descrizione dei disturbi da parte
dell’assicurato” ai sensi dell’art. 7k cpv. 1 OPGA, la perizia parziale del
dr. __________ non è conforme ai requisiti di legge in vigore dal 1° gennaio
2022.
ed è quindi viziata dal punto di vista formale.
Tale vizio potrebbe essere sanato
da una successiva rinuncia del ricorrente alla registrazione audio nel senso di
una soluzione amichevole con l’Ufficio AI (art. 7k cpv. 8 OPGA), come avrebbe
potuto fare fin dall'inizio o entro 10 giorni dal colloquio (art. 7k cpv. 3
OPGA).
Tuttavia, alla luce della chiara formulazione
dell’articolo di legge e dell'ordinanza, la rinuncia alla registrazione audio è
ad esclusiva discrezione della persona assicurata e non può essere ordinata
unilateralmente dall’Ufficio AI contro la sua volontà [cfr. parimenti la già
citata sentenza IV 2022/102 del 31 gennaio 2023 del Tribunale delle
assicurazioni del Canton S. Gallo vertente sulla valenza probatoria (nelle
conclusioni del giudizio infine negata) di una perizia bidisciplinare ordinata
dall’Ufficio AI e di cui uno dei due consulti era sprovvisto di registrazione
audio a causa di problemi tecnici].
Del resto allo stesso modo, la
persona assicurata non è tenuta ad accettare che nell’incarto vengano inseriti
dei semplici appunti a mano sul colloquio invece di una registrazione audio. Come
è stato esposto, nel corso del dibattito parlamentare è stato espressamente
sottolineato che, in caso di controversia, le eventuali note prese a mano dal
perito non possono fornire alcuna chiarezza sul contenuto effettivo del
colloquio (cfr. consid. 2.8).
Né del resto appare in concreto
praticabile che la mancata registrazione audio venga sostituita da un nuovo
incontro dell’assicurato con il dr. ___________ e che la relativa conversazione
o una registrazione audio di essa, comprensiva di appunti, venga inserita nel
fascicolo al posto della registrazione audio del colloquio originale. Tale
procedere, che ovviamente sarebbe meno dispendioso in termini di tempo per il
ricorrente rispetto ad una nuova valutazione ORL, non solo in concreto non è
stato paventato da alcuna delle parti, ma appare in ogni caso impensabile,
viste le critiche formulate dall’insorgente alla valutazione ORL (la quale
sarebbe in insanabile contrasto con le conclusioni tratte dal curante ORL dr. __________).
Sulla base di queste premesse, appare in effetti prevedibile che non si possa
raggiungere un accordo tra il dr. __________ (rispettivamente l’Ufficio AI) e il
ricorrente sul contenuto del primo colloquio in occasione di un incontro per
discutere gli appunti.
Va pure osservato che lo scopo di
un accordo sul modo di procedere (art. 7k cpv. 8 OPGA) non può essere quello di
mettere sotto pressione la persona assicurata affinché infine rinunci (contro
la sua volontà) alla registrazione audio del colloquio e si accontenti di
semplici appunti a mano (che nel corso del dibattito parlamentare sono stati
definiti insufficienti per raggiungere l'obiettivo del legislatore).
Del resto, nella fattispecie il
ricorrente non ha in buona sostanza negato di essere disposto a sottoporsi
nuovamente a una valutazione ORL o, addirittura, ad un’intera perizia
pluridisciplinare, e questo pur essendo manifestamente consapevole che la nuova
valutazione comporterà un ulteriore allungamento dei tempi di decisione (cfr.
in merito anche la citata sentenza IV 2022/102 del 31 gennaio 2023 del TCA del
Canton S. Gallo).
Ne discende che la mancanza di
registrazione su supporto audio del colloquio con il perito ORL costituisce un
difetto formale che, come gli altri difetti tecnici rilevanti, impedisce la
verificabilità (art. 7k cpv. 8 OPGA) e, di conseguenza, la validità della
perizia (cfr. anche il marg. 3125 CPAI e Marco Weiss, op. cit., SZS 2023 p.
215).
2.10
Date le circostanze, a mente del TCA
è quindi necessario effettuare una nuova perizia ORL.
A torto l’Ufficio AI si oppone
alla richiesta dell’insorgente facendo valere, tra l’altro, che egli, malgrado
la ripetuta richiesta, non abbia sostanzialmente esposto i motivi per cui la
perizia del dr. __________ non sia utilizzabile.
Ora a prescindere dal fatto che
l’assicurato ha esposto il suo dissenso affermando che le conclusioni del
perito (per il quale egli sarebbe abile in attività adeguate nella misura
dell’80%) sarebbero a suo avviso inammissibili in quanto in manifesto contrasto
con quelle tratte dall’otorinolaringoiatra di fiducia dr. __________ (per il
quale la sua inabilità lavorativa sarebbe totale; doc. AI pag. 161, 212 e 573),
come è stato esposto, il nuovo disciplinamento di cui all’art. 44 cpv. 6 LPGA,
che prevede l’obbligo della registrazione su supporto audio del colloquio
peritale, ha come conseguenza che in difetto di tale registrazione la perizia
non risulta conforme ai requisiti di legge in vigore dal 1° gennaio 2022 ed è
quindi viziata dal punto di vista formale. Alla luce della chiara formulazione
dell’articolo di legge e dell'ordinanza, tale vizio ha come conseguenza la
mancata verificabilità e validità della perizia (cfr. marg. 3125 CPAI e in
sostanza Marco Weiss, op. cit., SZS 2023 p. 215) e può essere sanato unicamente
da una successiva rinuncia del ricorrente alla registrazione audio nel senso di
una soluzione amichevole con l’Ufficio AI (art. 7k cpv. 8 OPGA). Qualora tale
rinuncia tardiva non venga espressa dall’assicurato, al quale solo pertiene
tale scelta, e questo indipendentemente dai motivi che la condizionino, e
nemmeno venga raggiunta una diversa soluzione amichevole con l’Ufficio AI,
riservato l’abuso di diritto, il vizio formale del consulto peritale non può
che portare alla non utilizzabilità quale mezzo di prova dello stesso.
Sia in merito pure sottolineato
che il tenore delle norme di attuazione (art. 7k OPGA segg) chiarifica che la
normativa in parola conferisce all’assicurato il diritto di contestare “la
verificabilità della perizia” (art. 7k cpv. 8 OPGA) a causa dei “soli” “difetti
tecnici” legati alla registrazione su supporto audio rispettivamente, di
conseguenza, della mancata registrazione.
Laddove sostiene, di fatto, che
l’assicurato dovrebbe indicare i motivi per cui egli censura (nel merito) le
conclusioni del dr. __________, ribadendo che la perizia __________ sia
ineccepibile a livello di contenuto e che spetta al ricorrente di “spiegare
chiaramente quali sarebbero le carenze evidenziate nel rapporto peritale”
(doc. E), l’Ufficio AI erra, considerato come la censura della validità della
perizia di cui all’art. 7k OPGA può (rispettivamente deve) riferirsi solo alla
mancata corretta registrazione su supporto audio del colloquio, e non invece ai
motivi materiali (di contenuto) della stessa. I citati marginali n. 3123-3136
CPAI sono chiari in proposito (cfr. in merito anche il consid. 7.1 della citata
sentenza IV 2022/102 del 31 gennaio 2023 del TCA del Canton San Gallo).
Nemmeno l’argomento per il quale
gran parte del rapporto peritale ORL “ricalchi quello della perizia internistica”
permette una diversa conclusione. Considerato infatti come la registrazione su
supporto audio si riferisce al colloquio che “consta dell’indagine
anamnestica e della descrizione dei disturbi da parte dell’assicurato”
(art. 7k cpv. 1 OPGA), appare evidente che lo stesso può sostanzialmente
differire qualora si tratti di perizia internistica o ORL. E questo senza poi
dimenticare il fatto che il dr. __________ ha più volte evidenziato le notevoli
difficoltà di comprensione del ricorrente, malgrado l’utilizzo delle protesi
acustiche (doc. AI pag. 161, 212 e 573).
Infine nemmeno l’argomentazione
per cui l’esame ORL “è piuttosto tecnico” e offre “un margine di
discussione limitato” contrariamente al caso dell’esame psichiatrico, visti
gli argomenti precedentemente esposti, permette a questa Corte di modificare la
predetta conclusione.
Né del resto gli altri argomenti
sollevati in risposta dall’amministrazione permettono diverse conclusioni. È
vero, come sostenuto, che un difetto tecnico nella registrazione non implica,
di per sé, la nullità della perizia. Tuttavia va ribadito che lo scopo della
nuova normativa, come ben evidenzia anche l’amministrazione, è quello di
proteggere le parti e in particolare l’assicurato qualora segnatamente le
indicazioni figuranti nella perizia siano o a lui sembrino errate (BU 2019 N.
2198.
segg; cfr. al consid. 2.8). Ne discende che, in assenza di una
registrazione su supporto audio di un referto peritale (o in caso la stessa sia
difettosa) – fatto questo che impedisce di principio all’interessato di
comprendere rispettivamente adeguatamente contestare con cognizione di causa le
ragioni poste a fondamento dello stesso – e in mancanza di un accordo con
l’amministrazione (art. 7k cpv. 8 LPGA), la conseguenza può essere solo che
l’assicurato può appellarsi alla non validità della perizia, riservato
ovviamente il caso (che non si ravvisa in concreto) di manifesto abuso di
diritto.
2.11
Ne consegue che, in accoglimento
della domanda ricorsuale, al consulto peritale del dr. __________ non può
essere attribuita valenza probatoria.
Considerato come dall’esame
dell’inserto appare imprescindibile che la situazione medica dell’assicurato
venga acclarata mediante una valutazione pluridisciplinare – necessità
stabilita dal SMR nell’Annotazione del 30 ottobre 2020 e che del resto
l’assicurato non ha mai contestato (cfr. doc. AI pag. 198, 203) – occorre
esaminare se la valutazione peritale ORL debba nuovamente essere eseguita dal
dr. __________ oppure da altro perito e, secondariamente, se gli altri consulti
specialistici di cui alla perizia __________ del 31 ottobre 2022 vadano
mantenuti e integrati nella nuova valutazione consensuale a seguito della nuova
valutazione ORL.
2.11.1
Conformemente alla giurisprudenza
(ripresa in STF I 429/04 del 13 aprile 2006, consid. 2.4), per i periti valgono
di principio gli stessi motivi di astensione e di ricusazione previsti per i
giudici (DTF 120 V 364 consid. 3a). Di conseguenza, un perito dev'essere considerato
parziale in presenza di circostanze atte a fare diffidare della sua
imparzialità. La parzialità è uno stato interiore difficilmente dimostrabile.
Per ricusare un perito non è pertanto necessario provare che egli sia
effettivamente parziale. È sufficiente l'esistenza di elementi che permettano
di motivare l'apparente parzialità e il rischio di prevenzione. Nel valutare
l'apparenza di parzialità e l'importanza di tali circostanze non ci si può
tuttavia basare sulle sensazioni soggettive di una parte. La sfiducia nel
perito deve piuttosto apparire fondata da un profilo oggettivo (DTF 125 V 353
seg. consid. 3b/ee, 123 V 176 consid. 3d; VSI 2001 p. 109 seg. consid. 3b/ee;
RAMI 1999 no. U 332 pag. 193 consid. 2a/bb con riferimenti). Poco importa
dunque che certi atteggiamenti di un magistrato o di un perito possano essere
avvertiti dal ricusante come espressioni di parzialità. Decisivo è chiarire se
tali impressioni soggettive appaiano anche oggettivamente fondate (DTF 116 Ia
137.
consid. 2a e 2b). Data l'importanza centrale delle perizie mediche nel
diritto delle assicurazioni sociali, è necessario applicare uno standard
rigoroso all'imparzialità dei periti (DTF 148 V 225 consid. 3.4 e STF
8C_150/2022 consid. 8.2 del 7 novembre 2022; cfr. anche DTF 123 V 176 consid. 3d, 120 V 364 consid. 3; sull’argomento cfr. anche Peter Forster,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ATSG, in: Hans- Ulrich Stauffer/Basile
Cardinaux, RBS- Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
2021, p. 414 seg. e 422 segg).
Sempre
conformemente alla giurisprudenza (esposta nella citata STFA I 429/04, consid.
2.5), semplici dissapori tra il giudice, rispettivamente il perito, e una parte
non giustificano una ricusa del magistrato, rispettivamente del perito, a meno
che denotino una riconoscibile prevenzione (RDAT 1976 pag. 62). Per legittimare
una ricusa non basta nemmeno un'antipatia, ancorché dichiarata, ma occorre
un'avversione marcata, grave e profonda (Poudret, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, n. 4.2 all'art. 23 OG).
L'avversione non può inoltre risalire troppo in là nel tempo (Alfred Bühler,
Erwartungen des Richters an den Sachverständigen, in: PJA 1999 pag. 570).
2.11.2
Nel caso in esame, è un dato
incontestato e significativo che il consulto peritale ORL si è tenuto il 14
marzo 2022 e che su questa base il dr. __________ ha redatto la valutazione il
18.
marzo 2022 e ha partecipato alla riunione di consenso con gli altri periti __________
e questo prima che l’assicurato venisse a conoscenza del fatto che la
registrazione su supporto audio non era stata effettuata. Allestendo il suo
referto peritale del 18 marzo 2022, il perito ORL si è quindi incontestatamente
già formato un'opinione basata, tra l'altro, sul colloquio dell’esame, comprensivo
di indagine anamnestica e della descrizione dei disturbi da parte
dell’assicurato.
Alla luce di questa
considerazione non si può ragionevolmente obiettare che qualora il dr. __________
venisse incaricato di una nuova valutazione peritale, per lui sarebbe difficile
ignorare la precedente valutazione del marzo 2022.
Considerato come ogni medico
chiamato ad esprimersi sulle condizioni di un assicurato e sulla sua capacità
lavorativa dispone di un notevole margine di discrezionalità e di interpretazione
(si veda, ad esempio, la STF 8C_202/2021 del 17 dicembre 2021, consid. 4.2.3),
nel caso di una nuova valutazione del ricorrente, la completa imparzialità del
dr. ___________ non può essere totalmente garantita, anche se egli procedesse
alla valutazione sulla base delle sue migliori conoscenze e convinzioni. Il
risultato del consulto peritale non apparirebbe in altre parole di principio
totalmente aperto (cfr. in sostanza Forster, op. cit., p. 425; analogamente, il
TCA del Canton San Gallo nella citata sentenza IV 2022/102 del 31 gennaio 2023,
consid. 5.4).
Sia pure osservato che la
presente situazione differisce in modo significativo dalla costellazione di una
valutazione di follow-up, in cui il perito non deve essere considerato di parte
solo perché ha già avuto a che fare con la persona da valutare (cfr. DTF 132 V
93.
consid. 7.2.2 e cfr. STF 9C_1032/2010 consid. 5.5; cfr. anche la STCA del
Canton San Gallo IV 2022/102 del 31 gennaio 2023).
Questo perché una valutazione di
decorso esamina se lo stato di salute dell'assicurato è cambiato rispetto alla
valutazione iniziale, per cui non è ancora chiaro a quali conclusioni giungerà
il perito.
Per la giurisprudenza, che il
medesimo specialista si sia già espresso in una perizia precedente relativa ad
un assicurato, non basta per mettere in dubbio la parzialità del perito e/o
concludere che ciò non gli permetta di prestare l’opera secondo scienza e
coscienza e con perfetta imparzialità attenendosi al compito che gli è stato
affidato (cfr. circa la ricusa, respinta, di un perito designato per una
perizia in ambito AI e che aveva già eseguito una perizia in ambito LAINF, la STCA
32.2012.59
del 5 giugno 2012; vedi anche STCA 32.2013.179 dell’8 aprile 2014
consid. 2.10 e STCA 32.2021.46 del 15 ottobre 2021 vertente su una perizia di
decorso; cfr. anche il marg. 3099 CPAI circa l’attribuzione di una perizia di
decorso al medesimo centro peritale della precedente valutazione e in merito la
STCA 32.2022.11 del 16 maggio 2022).
Giova qui ricordare che il TF,
nella sentenza 9C_ 1032/2010 del 1° settembre 2011 consid. 4.1, ha precisato
che risulta giustificato e che può anzi accrescere il valore risolutivo di una
perizia di decorso, il fatto che l'evoluzione dello stato di salute intervenuta
nel frattempo venga accertata e valutata dagli stessi periti medici che si
erano già in precedenza confrontati con la fattispecie. Tale giurisprudenza è
stata confermata dal TF anche nelle STF 9C_434/2016 del 14 ottobre 2016 (consid.
5.2), 8C_665/2015 del 21 gennaio 2016 (consid. 4.2) e 9C_441/2014 del 18 giugno
2014.
(consid. 2.2.2; cfr anche le STCA 32.2017.135 del 23 maggio 2018 e 32.2019.219
del 15 luglio 2020, consid. 2.7).
Al contrario, nella fattispecie
il dr. __________ dovrebbe in concreto chiarire gli stessi fatti sui quali ha
già elaborato e presentato una valutazione peritale, correndo il rischio, anche
con tutta la buona volontà, di apparire influenzato dalla prima consultazione,
specie qualora le due valutazioni giungessero a pari conclusioni.
Di conseguenza, richiamata la
giurisprudenza dianzi ricordata (consid. 2.11.1), in concreto sembrano esserci
circostanze che potrebbero teoricamente dar adito all'apparenza di parzialità e
al rischio di prevenzione da parte del dr. __________, suscitando almeno il
dubbio che egli possa prestare la sua opera secondo scienza e coscienza e con
perfetta imparzialità e, di conseguenza, una seconda valutazione eseguita dal
medesimo specialista potrebbe oggettivamente apparire non del tutto aperta
nelle sue conclusioni. Richiamato quindi il dianzi richiamato principio per
cui, data l'importanza centrale delle perizie mediche nel diritto delle
assicurazioni sociali, è necessario che l'imparzialità dei periti venga valutata
con rigore (DTF 148 V 225 consid. 3.4 e STF 8C_150/2022 del 7 novembre 2022
consid. 8.2, e riferimenti), appare imprescindibile che il nuovo mandato
peritale ORL venga conferito ad altro esperto.
2.11.3
Per quanto riguarda gli altri
consulti peritali, come detto il ricorrente pretende che tutta la perizia __________
debba essere annullata, poiché la perizia del dr. __________ non può essere
considerata come elemento isolato, “ma si inserisce pienamente anche nella
valutazione consensuale dell’impianto peritale avvenuto via teleconferenza”,
fatto, questo, che a suo avviso avrebbe “inevitabilmente condizionato tutta
la corte peritale” (I p. 9).
Deve avantutto essere
sottolineato che gli altri referti peritali facenti parte della perizia __________
(di natura neurologica, internistica, psichiatrica, neuropsicologica, pneumologica
e reumatologica) sono formalmente ineccepibili, giacché provvisti della
registrazione su supporto audio. Del resto neppure l’insorgente contesta tale
circostanza.
Ora, il fatto che la perizia del
dr. __________ sia, come concluso, viziata da un punto di vista formale da un
difetto (la mancata registrazione su supporto audio del colloquio) che ne
impedisce la verificabilità e che ha come conseguenza che alla stessa va negata
la validità (consid. 2.9), non può ragionevolmente avere come conseguenza che
anche gli altri consulti, formalmente ineccepibili, vengano annullati.
Laddove il ricorrente allude ad
un presunto condizionamento avvenuto in sede di perizia __________, trascura
che le singole valutazioni peritali dei vari specialisti sono state allestite
indipendentemente una dall’altra e che la valutazione consensuale tra i diversi
specialisti sia avvenuta soltanto a referti già allestiti (doc. AI pag. 428
segg). In sede di valutazione consensuale i periti hanno discusso, come da
prassi, le varie perizie, prendendo conoscenza delle diverse conclusioni sulla
capacità lavorativa, le quali, come dianzi esposto, hanno concluso per una
capacità lavorativa nell’attività precedentemente svolta oscillante tra il 20%
e il 100% (il dr. __________, pneumologo, del 70%, il dr. __________,
reumatologo, del 33%, il dr. __________, psichiatra e il dr. __________,
neuropsicologo, dell’80%, il dr. __________, neurologo e la dr.ssa __________,
internista, del 100% e il dr. __________, otorinolaringoiatra, del 20%) e in
un’attività adeguata tra l’80% e il 100% (tutti gli specialisti del 100% ad
eccezione del dr. __________, 90% e del dr. __________, 80%). La conclusione
del __________ circa un’abilità lavorativa del 75% in un’attività adeguata è
stata quindi tratta tenendo conto della limitazione del 20% per la patologia
ORL e del 10% per la sfera psichiatrica (cfr. consid. 2.5).
Ora, alla luce di questa
situazione non si vede in che maniera una nuova valutazione ORL potrebbe ostare
ad una nuova valutazione consensuale tra i diversi periti del __________ già
interpellati in occasione della perizia dell’ottobre 2022.
Essi, sulla base dei precedenti
consulti già allestiti in occasione della perizia __________ del 31 ottobre
2022, formalmente ineccepibili, da un lato, e della nuova perizia ORL che verrà
eseguita, dall’altro, procederanno ad una nuova discussione consensuale, con
attenta valutazione delle varie limitazioni all’abilità lavorativa, ascrivibili
ai diversi campi specialistici, e, quindi, potranno senza dubbio formulare un aggiornato
giudizio finale congiunto che tenga conto di tutti gli ambiti specialistici e
delle relative limitazioni, valutando se e del caso in che misura esse andranno
integrate tra loro (sulla valutazione multidisciplinare della capacità
lavorativa da effettuarsi su una base globale che integri i risultati parziali
di diverse discipline mediche, basata su una discussione consensuale tra i
singoli esperti o sotto la direzione di un medico che dirige il caso, in modo
da riunire e presentare i risultati delle singole discipline, cfr. DTF 137 V
210.
consid. 1.2.4 con riferimenti e STF 8C_323/2007 del 25 febbraio 2008
consid. 4.3.2).
La mancata considerazione della
perizia del dr. ___________ e, quindi, l’effettuazione di un nuovo parere
parziale ORL – che poi verrà integrato nella nuova perizia __________
unitamente agli altri referti peritali già allestiti in occasione del referto __________
del 31 ottobre 2022 – non comporta quindi l'inidoneità probatoria dell'intera
perizia.
Anche il Tribunale federale ha del
resto già avuto modo di sottolineare che senza violare l’art. 43 cpv. 1 LPGA è
possibile basarsi su una perizia multidisciplinare anche nel caso in cui ad un referto
peritale parziale che ne fa parte è stato negato il valore probatorio (per
esempio a causa di lacune formali) e si debba ricorrere ad un nuovo rapporto
peritale (STF 8C_213/2022 consid. 4.1; cfr. anche Hans-Ulrich
Stauffer/Basile Cardinaux, “Art. 59 Organisation und Verfahren”, in: RBS-
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2023, all’art.
59.
LAI n. 50 pag. 574).
Del resto, in definitiva, la
questione se una perizia sia conclusiva o meno viene sempre valutata sulla base
del singolo caso specifico e se le domande giuridicamente rilevanti possano o
meno essere risolte sulla base della perizia stessa.
Nemmeno peraltro vi sono in
concreto motivi per ritenere – e del resto nemmeno il ricorrente ne adduce – che
in occasione della nuova consultazione consensuale, da tenersi una volta
acquisito il nuovo referto peritale ORL, gli altri specialisti sarebbero in
qualche modo influenzati dalla precedente consultazione consensuale avvenuta in
sede di perizia __________ del 31 ottobre 2022 e, quindi, dalle conclusioni della
prima perizia ORL.
Di conseguenza, le valutazioni
peritali incluse nella perizia __________ del 31 ottobre 2022 (doc. AI pag.
347) rese dagli specialisti in pneumologia, reumatologia, psichiatria, neuropsicologia,
neurologia e medicina interna vanno mantenute e possono essere utilizzate quali
validi mezzi di prova. Le stesse verranno incluse nella nuova perizia __________
che verrà resa una volta effettuata la nuova valutazione peritale ORL e nell’ambito
della quale i periti coinvolti, incluso il nuovo specialista ORL, procederanno
alla nuova valutazione consensuale.
Ne discende il parziale accoglimento
del ricorso, nella misura in cui esso è ricevibile (consid. 2.1), e il parziale
annullamento della decisione incidentale con la conseguenza che solo il
rapporto peritale del dr. __________ del 18 marzo 2022 (doc. AI pag. 469) va
estromesso dall’incarto AI e che l’Ufficio AI dovrà procedere senza dilazione a
commissionare una perizia ORL tramite un altro specialista. Quest’ultima verrà poi
integrata nella perizia pluridisciplinare __________ di cui faranno pure parte
le altre valutazioni specialistiche già allestite in occasione della perizia __________
del 31 ottobre 2022.
Contrariamente a quanto sembra
sostenere il ricorrente, vista la complessità della fattispecie e la necessità,
stabilita dal SMR, di procedere ad una valutazione pluridisciplinare
(circostanza che l’assicurato non ha mai contestato), non sembra possibile
procedere ad una valutazione esaustiva del caso attingendo esclusivamente ai –
peraltro scarni – certificati resi dai curanti.
2.12
Giusta l'art. 69 cpv. 1bis
LAI in vigore dal 1° gennaio 2021, la procedura di ricorso dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni
dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso (DTF 138 V 122; 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009 e
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
In concreto, non trattandosi di
una controversia relativa alle prestazioni dell’AI, bensì di una lite
concernente l’utilizzabilità ai fini istruttori di una perizia ordinata
dall’Ufficio AI, la regolamentazione dei costi giusta l'art. 69 cpv. 1bis
LAI non trova applicazione. Di conseguenza non vengono applicate spese.
Visto l'esito della vertenza, che
vede il ricorrente parzialmente vincente in causa, l'Ufficio AI rifonderà
all’assicurato, patrocinato dal suo rappresentante, fr. 1'000 a titolo di
ripetibili parziali (art. 61 lett. g LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto.
§ La decisione incidentale
del 14 febbraio 2023 è annullata.
§§ L’Ufficio
AI è tenuto ad estromettere dal fascicolo dell’assicurato la perizia ORL del
dr. __________ del 18 marzo 2022 e ad ordinare senza indugio una nuova
valutazione ORL tramite il __________. Quest’ultimo procederà quindi a rendere
una nuova perizia pluridisciplinare, di cui farà parte la nuova valutazione ORL
e i consulti peritali già facenti parte della perizia __________ del 31 ottobre
2022, ai sensi dei considerandi.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia e non vengono accollate spese. L’Ufficio AI rifonderà al ricorrente
fr. 1'000 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili parziali.
3. Comunicazione agli interessati i quali
possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti