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Decisione

32.2023.36

Richiesta di un assegno grandi invalidi respinta in assenza dei necessari presupposti. Diniego confermato. Respinta anche la domanda di assistenza gudiziaria

2 ottobre 2023Italiano98 min

Per il capoverso 2 dell'art. 37 OAI, la grande invalidità è di grado medio se l'assicurato, pur munito

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Raccomandata

Incarto

n.

32.2023.36

FC

Lugano

2 ottobre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 16 marzo 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 13 febbraio 2023 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1 Per

decisione 16 maggio 2008 l’Ufficio AI del Canton __________, dove era

domiciliata l’assicurata, acquisita agli atti varia documentazione medica,

comprensiva anche di valutazioni peritali, ha accolto la richiesta di

prestazioni presentata nel marzo 2003 da RI 1, nata nel 1967 e già attiva come telefonista

e impiegata d’ufficio, riconosciuta come salariata a tempo pieno, attribuendole

una mezza rendita (inabilità lavorativa del 50% e grado d’invalidità del 52%) dal

1. agosto 2005.

1.2 La prestazione è in seguito stata

confermata, dopo revisioni, mediante comunicazioni del 25 agosto 2010 e 25

agosto 2016.

Con decisione del 16 gennaio

2021, confermata dal TCA mediante pronuncia del 4 maggio 2021 (STCA 32.2021.21),

l’amministrazione non è entrata in materia su un’ulteriore domanda di revisione

presentata nel settembre 2020.

Mediante comunicazione del 25

ottobre 2021 l’Ufficio AI, effettuati gli accertamenti medici del caso, ha nuovamente

confermato il diritto alla mezza rendita d’invalidità.

Infine, mediante decisione del 27

marzo 2023 l'Ufficio AI ha respinto la richiesta di aumento della rendita

d’invalidità presentata dall’assicurata nel gennaio 2023, e confermato la mezza

prestazione per un grado d'invalidità del 52%. Il gravame presentato

dall’assicurata, assistita dall’avv. RA 1, è stato respinto dal TCA, con

pronuncia odierna, nella parallela procedura ricorsuale (STCA 32.2023.48).

1.3 Il 17 agosto 2021 RI 1, assistita

da __________, ha pure presentato una richiesta di assegno per grandi invalidi

dell’AI (AGI), che è stata respinta con decisione del 18 ottobre 2021

dall’Ufficio AI, per il quale l’assicurata non presentava delle limitazioni

funzionali tali da rendere verosimile un bisogno d'aiuto regolare. Contestata

dall’interessata, questa decisione è stata annullata mediante pronuncia del 25

aprile 2022 dal TCA, che ha statuito il rinvio degli atti all’amministrazione

per l’effettuazione di ulteriori accertamenti e in particolare un’inchiesta

domiciliare (STCA 32.2021.124).

1.4. Effettuati i nuovi accertamenti del

caso, con decisione 13 febbraio 2023 la richiesta di AGI è stata nuovamente

respinta.

1.5. Tale decisione è stata contestata

dall’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, dinanzi al TCA, postulandone

l’annullamento e la concessione di un AGI e in via subordinata la trasmissione

dell’incarto all’amministrazione per nuovi accertamenti e l’esecuzione di una

nuova indagine a domicilio. Sostiene che il suo stato di salute sia peggiorato

e rimprovera in sostanza l’Ufficio AI di non aver sufficientemente accertato le

sue condizioni. Produce documentazione già agli atti oltre a nuove

certificazioni dei curanti. Ha inoltre postulato la concessione dall’assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio.

1.6. Con la risposta di causa

l’amministrazione chiede di confermare la decisione impugnata, non ritenendo

obiettivato il diritto all’AGI, sulla base degli accertamenti esperiti.

1.7. Con replica del 5 giugno 2023

l’assicurata, rappresentata dal suo legale, si è ribadita nelle sue domande e

allegazioni, producendo altresì uno scritto redatto personalmente (doc. XI/1).

L'Ufficio AI, interpellata la

consulente che aveva effettuato l’inchiesta a domicilio (doc. XIII/1), si è

pure riconfermato nella sua presa di posizione con scritto del 16 giugno 2023.

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è sapere se a

giusta ragione l'Ufficio AI ha negato un AGI alla ricorrente, alla quale non è

stata riconosciuta una dipendenza da terze persone per compiere alcun atto

ordinario della vita né la necessità di sorveglianza personale o di accompagnamento

nell’organizzazione della realtà quotidiana.

2.2. Secondo l'art. 9 LPGA - che ha ripreso la definizione contenuta nell'art. 42 v.LAI

(DTF 133 V 450) - è considerato grande invalido colui che, a causa di un

danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una

sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita.

La giurisprudenza ha precisato che l'aiuto di cui abbisogna

l'assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come

sorveglianza dell'assicurato durante il compimento degli atti ordinari

rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta

a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l'espresso incitamento di un

terzo a causa dello stato psichico dell'assicurato (cosiddetto aiuto indiretto;

DTF 133 V 463, 121 V 91; 107 V 149; STF 8C_479/2007 del 4 gennaio 2008).

Gli atti ordinari della vita sono i seguenti (DTF 127 V 97;

DTF 125 V 303; DTF 117 V 146 consid. 2; N. 8010 della Circolare sull'invalidità

e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), valida

dall'01.01.2015 (stato all'1.01.2021) e applicabile alla fattispecie

considerata la domanda di AGI presentata il 17 agosto 2021; cfr. anche la

Circolare sulla grande invalidità (CGI) valida dal 1°gennaio 2022, il cui

contenuto è sostanzialmente rimasto invariato):

- vestirsi/svestirsi

- alzarsi/sedersi/sdraiarsi

- mangiare

- provvedere all'igiene personale

(cura del corpo)

- andare al gabinetto (espletare

Fatti

i propri bisogni corporali)

- spostarsi (in casa e

all'esterno) e stabilire contatti sociali.

Per atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con l'ambiente

la giurisprudenza ha precisato che bisogna intendere il comportamento normale

all'interno della società così come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF

117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V 127).

2.3. L'art.

42 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato grande invalido (art. 9 LPGA) con

domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno

per grandi invalidi.

La grande invalidità può essere di grado elevato, medio o lieve (art.

42 cpv. 2 LAI).

Giusta l'art. 42 cpv. 3 LAI, è considerato grande invalido anche

chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente

di essere accompagnato nell'organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre

unicamente di un danno alla salute psichica è considerato grande invalido

soltanto se ha diritto almeno a una rendita. Chi ha bisogno unicamente di

essere accompagnato in modo permanente nell'organizzazione della realtà

quotidiana è considerato grande invalido di grado lieve. Rimane salvo l’art.

42bis cpv. 5.

L'art. 37 cpv. 1 OAI stabilisce che la grande invalidità è

reputata di grado elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido.

Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per

compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre

cure permanenti o una sorveglianza personale.

Per il capoverso 2 dell'art. 37 OAI, la grande invalidità è di grado medio se l'assicurato, pur munito

di mezzi ausiliari, necessita:

a. di

aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti

ordinari della vita,

b. di

aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della

vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente,

c. di

aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della

vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell'organizzazione

della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38 OAI.

Infine, l'art. 37 cpv. 3 OAI stabilisce che la

grande invalidità è di grado lieve se l'assicurato, pur munito di mezzi

ausiliari:

a. è

costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per

compiere almeno due atti ordinari della vita;

b. necessita di una sorveglianza personale

permanente;

c. necessita,

in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua

infermità;

d. a

causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica,

può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di

terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure

e. è

costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell'organizzazione della

realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38.

A norma dell'art. 38 cpv. 1 OAI, esiste un bisogno di

accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art.

42 cpv. 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a

causa di un danno alla salute:

a. non può

vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona;

b. non può

compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa

senza l'accompagnamento di una terza persona; oppure

c. rischia

seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno.

Per il cpv. 3, è considerato unicamente l'accompagnamento

nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in

relazione a una delle situazioni di cui al capoverso 1. Fra queste non

rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel

quadro delle misure di protezione degli adulti conformemente agli articoli

390-398 del Codice civile.

La

cifra marginale 8053 CIGI prevede che l’accompagnamento nell’organizzazione

della realtà quotidiana è considerato regolare se, sull’arco di tre

mesi, è necessario in media per almeno due ore alla settimana (DTF 133 V 450).

Il

Tribunale federale ha riconosciuto che questa nozione di regolarità è

giustificata da un punto di vista materiale e pertanto conforme alle

disposizioni legali e regolamentari (DTF 133 V 461 consid. 6.2 e riferimenti;

STF 9C_1056/2009 del 10 maggio 2010 consid. 2; 9C_131/2019 del 16 agosto

2019 consid. 4.2).

Secondo l'art. 42 cpv. 4 LAI, l'assegno per grandi

invalidi è accordato al più presto dalla nascita e al più tardi fino alla fine

del mese in cui l'assicurato ha fatto uso del diritto al godimento anticipato

della rendita secondo l'articolo 40 capoverso 1 LAVS o in cui raggiunge l'età

di pensionamento. L'inizio del diritto è retto, a partire dal compimento del

primo anno di età, dall'articolo 29 capoverso 1.

Va qui rilevato che nella DTF 137 V 351 il Tribunale federale ha

precisato che, contrariamente al rinvio dell'art. 42 cpv. 4

in fine LAI, l'inizio del diritto all'assegno per grandi invalidi non è

disciplinato dall'art. 29 cpv. 1 LAI. Continua invece ad essere applicabile,

per analogia, l'art. 28 cpv. 1 LAI sui presupposti del diritto alla rendita.

Alla

questione lasciata aperta nella succitata DTF 137 V 351 consid. 5.1 – ossia

se il diritto a un assegno per grandi invalidi presupponga in ogni caso la

decorrenza del termine annuale di carenza in applicazione dell’art. 28 cpv. 1

lett. b LAI – l’Alta Corte ha risposto con la DTF 144 V 361, con la

quale ha concluso che la nascita del diritto ad un assegno per grandi invalidi

presuppone in ogni caso la decorrenza del termine annuale di carenza in applicazione

analogica dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI: “(…) Nach dem Gesagten ist für die Entstehung des Anspruchs auf eine

Hilflosenentschädigung jedenfalls die einjährige Wartezeit in analoger

Anwendung von Art. 28 Abs. 1 lit. b IVG vorauszusetzen. (…)” (DTF

144 V 367 consid.6.2.9).

Giusta l'art. 42ter cpv. 1 LAI il

grado personale di grande invalidità è determinante per stabilire l'importo

dell'assegno per grandi invalidi: l'assegno mensile in caso di grande

invalidità di grado elevato ammonta all'80%, in caso di grande

invalidità di grado medio al 50% e in caso di grande invalidità di grado

lieve al 20% dell'importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l'articolo

34 capoversi 3 e 5 LAVS.

Secondo il N. 8025 CIGI, l'aiuto

di terzi è considerato regolare se l'assicurato lo necessita o potrebbe

necessitare quotidianamente (STF 9C_562/2016 del 13 gennaio 2017). Ciò accade

per esempio se egli è soggetto ad attacchi che possono manifestarsi soltanto

ogni due o tre giorni, ma improvvisamente e spesso anche ogni giorno o più

volte al giorno (RCC 1986 pag. 510).

Per il N. 8026 CIGI l'aiuto è

considerato notevole quando almeno una funzione parziale di un atto

ordinario della vita (p. es. «lavarsi» quale parte della «pulizia personale»; DTF

107 V 136): – non può più essere compiuta dall'assicurato, oppure può essere

compiuta soltanto con uno sforzo non esigibile ragionevolmente o in modo

difforme dall'usuale (DTF 106 V 153) oppure non sarebbe compiuta spontaneamente

a causa dello stato psichico;

– non può essere compiuta

dall'assicurato nemmeno con l'aiuto di terzi perché per lui è priva di senso

(p. es. intrattenere contatti sociali è impossibile a causa di gravi lesioni

cerebrali che costringono a una vita totalmente vegetativa a letto) (DTF 117 V

146).

Per la cifra marginale 8011 CIGI,

se un atto ordinario comprende diverse funzioni parziali, per la grande

invalidità non è richiesto che l’assicurato abbia bisogno dell’aiuto di altre

persone per tutte oppure per la maggior parte dì esse, è sufficiente che

necessiti, in modo regolare e notevole, dell’aiuto di terzi per una sola delle

funzioni parziali (DTF 117 V 146 consid. 2; per l'aiuto regolare e notevole, v.

N. 8025 seg.).

In ogni caso, secondo la cifra

8013 CIGI, il compimento difficoltoso o rallentato degli atti ordinari della

vita non giustifica per principio la grande invalidità (STF 9C_633/2012).

Inoltre, per il N. 8085 CIGI, in

virtù dell'obbligo di ridurre il danno, l'assicurato è tenuto ad adottare

misure adeguate e ragionevolmente esigibili per mantenere o ristabilire la

propria autonomia (p. es. abiti adeguati all'invalidità, scarpe con chiusura

velcro per le persone con un braccio solo, mezzi ausiliari, attrezzi, ecc.; DTF

139 V 9 consid. 7.3.1). In caso contrario l'aiuto cui deve far ricorso non è

preso in considerazione nel calcolo della grande invalidità (RCC 1989 pag. 228,

1986 pag. 507). È quindi possibile che un mezzo ausiliario escluda la grande

invalidità. Tuttavia un'automobile fornita dall'AI per scopi professionali non

esclude anche una grande invalidità per spostamenti privati (DTF 117 V 146). Occorre

anche vagliare la possibilità di ricorrere a corsi o a terapie per imparare a

utilizzare mezzi ausiliari adeguati per svolgere i lavori domestici (STF

9C_410/2009 del 1° aprile 2010). Soprattutto per quanto riguarda la conduzione

dell’economia domestica, va prestata particolare attenzione all’aiuto dei

familiari, il cui aiuto esigibile va oltre il sostegno che si può aspettare nel

caso in cui l’assicurato non presenti alcun danno alla salute (DTF 133 V 504).

2.4. Riguardo ai singoli aspetti della

grande invalidità, per quanto possibilmente di rilievo nella fattispecie, per

la cifra marginale 8014 CIGI (atto ordinario di vestirsi e svestirsi),

la grande invalidità è data se assicurato non è in grado di mettersi e

togliersi da solo un capo d'abbigliamento indispensabile, un mezzo ausiliario o

le calze sanitarie. La grande invalidità è data anche quando l'assicurato

riesce a vestirsi da solo, ma a causa di problemi cognitivi non è in grado di

vestirsi adeguatamente rispetto alle condizioni climatiche o di indossare gli

abiti per il verso giusto.

Secondo la cifra marginale 8018

CIGI (atto ordinario di mangiare), si è in presenza di una grande

invalidità quando un assicurato è in grado di mangiare da solo, ma può farlo

solo in modo difforme dall'usuale (DTF 106 V 158; p. es. quando non è in grado

di sminuzzare i cibi o li può mangiare solo sotto forma di purè o portarli alla

bocca solo con le dita, DTF 121 V 88). Se l’assicurato ha bisogno dell’aiuto di

terzi solo per cibi duri, non sussiste una grande invalidità, poiché questo

genere di alimenti non viene consumato ogni giorno e dunque l’assicurato non

necessita regolarmente e in misura indispensabile dell’aiuto di terzi (STF 8C

30/2010). Si è invece in presenza di una grande invalidità se l'assicurato non

può utilizzare in alcun modo il coltello (e non può dunque neanche imburrare fette

di pane, STF 9C 346/2011). In caso di mancanza di un braccio si è in presenza

di una grande invalidità e ciò vale anche in caso di incapacità funzionale del

medesimo (paralisi del braccio), a condizione che il braccio paralizzato non

possa essere impiegato nemmeno come sostegno (p. es. per tenere fermo un piatto

con la mano; marg. 8018.1 CIGI).

Quanto all’atto “pulizia

personale”, giusta la cifra marginale 8020 CIGI, l'assicurato è considerato

grande invalido se non è in grado di compiere da solo un atto ordinario della

vita indispensabile quotidianamente per la pulizia personale (lavarsi, pettinarsi,

radersi, fare il bagno e la doccia). Non è data grande invalidità, se

l'assicurato ha bisogno d'aiuto per acconciare i capelli o pitturarsi le unghie

(STF 9C 562/2016 del 13 gennaio 2017).

L’assicurato è invece considerato

grande invalido per l’atto di “espletare i bisogni corporali”, giusta la

cifra marginale 8021 CIGI, se necessita dell'aiuto di terzi per pulirsi, per

verificare la pulizia, per risistemare i vestiti o per sedersi sul gabinetto e

rialzarsi e per esservi accompagnato (DTF 121 V 88 consid. 6) o anche quando i

bisogni vengono espletati in maniera inusuale (p. es. portare il vaso fino al

letto e andare a svuotarlo, tendere il pappagallo, aiuto regolare nell’urinare

ecc.; Pratique VSI 1996 pag. 182). Non vi è per contro grande invalidità se

l'assicurato non ha bisogno di un aiuto regolare e, nel suo insieme, può ancora

svolgere l'atto di espletare i bisogni corporali in modo conforme alla dignità

umana (STF 9C 604/2013; CIGI 8021 e 8021.1).

Per quanto concerne l’atto di “Spostarsi

(in casa o al di fuori di essa), intrattenere contatti sociali”, secondo la

menzionata Circolare l'assicurato è considerato grande invalido se, pur munito di

mezzi ausiliari, non è più in grado di spostarsi da solo in casa o al di fuori

di essa e di intrattenere contatti sociali, ove per contatti sociali si

intendono le relazioni interpersonali caratteristiche della vita quotidiana (p.

es. leggere, scrivere, frequentare concerti, manifestazioni politiche o

religiose ecc., RCC 1982 pagg. 119 e 126), mentre che la necessità dell'aiuto

nei contatti sociali allo scopo di prevenire l’isolamento permanente (in

particolare per le persone psichicamente disabili) va considerata unicamente sotto

la voce «accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana» (N. 8040

segg.), ma non nell'ambito della funzione parziale «intrattenere contatti

sociali» (N. 8048; marginali 8022-8024 CIGI).

Quanto infine alla “necessità

di accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana” ai sensi

degli art. 37 cpv. 3 lett. e e 38 OAI, tale accompagnamento, che deve essere regolare

e durevole, non comprende né l’aiuto (diretto o indiretto) di terzi per

compiere i sei atti ordinari della vita né le cure né la sorveglianza, ma costituisce

piuttosto un elemento di aiuto supplementare e autonomo (DTF 133 V 450). Esso ha

lo scopo di impedire che una persona cada in uno stato di grave abbandono e/o

debba essere ricoverata in un istituto o in una clinica (per le nozioni, v. N.

8005 segg. e 8109). Le prestazioni di aiuto da prendere in considerazione devono

perseguire quest'obiettivo (cifra 8040 CIGI). L'aiuto fornito deve essere

l'elemento che permette all'assicurato di vivere autonomamente a casa. Il fatto

che svolga alcuni compiti più lentamente o con difficoltà oppure solo in determinati

momenti non significa che in mancanza di aiuto per questi compiti dovrebbe

essere ricoverato in un istituto o in una clinica; questo aiuto non va quindi

considerato. Una persona che per diversi anni è stata aiutata in misura considerevole

dal partner o da un familiare (madre, fratelli ecc.) per i lavori domestici

(per es. per pulire, lavare e preparare i pasti) non soddisfa necessariamente

le condizioni di diritto per beneficiare di un accompagnamento

nell'organizzazione della realtà quotidiana nel momento in cui tale sostegno

viene a mancare (STF 9C 346/2013 del 22 gennaio 2014; CIGI 8040).

La cifra 8049 CIGI segg.

dispone in merito:

" La

necessità di un accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana ai

sensi della legge è data se l’assicurato:

- non può vivere

autonomamente senza l’accompagnamento di una terza persona oppure

- non può

compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa

senza l'accompagnamento di una terza persona oppure

- rischia

seriamente l’isolamento permanente dal mondo esterno.

Questo elenco è esaustivo. (cfr. in esteso al consid. 2.8.2)”

2.5. Ai sensi dell'art. 69 cpv. 2 OAI l'Ufficio

AI esamina le condizioni assicurative mediante l'esecuzione di

sopralluoghi. In effetti, giusta la cifra marginale 1058 CIGI, l'ufficio

AI effettua accertamenti sul posto (a domicilio, nella casa di cura, sul posto

di lavoro), fra l’altro, in particolare quando deve verificare il diritto agli

assegni per grandi invalidi. È possibile rinunciare a questo accertamento se le

condizioni personali dell'assicurato gli sono sufficientemente note e se il

caso è debitamente documentato.

Secondo la cifra marginale 8131

CIGI (Procedura in materia di accertamento dell’assegno grandi invalidi dell’AI),

“in linea di principio, l'ufficio Al procede inoltre ad un accertamento sul

posto. Vanno accertati la grande invalidità, un eventuale onere d'assistenza

supplementare (per i minorenni) e il luogo di soggiorno (a domicilio o in un

istituto, v. N. 8003 segg.). Le indicazioni fornite dall'assicurato, dai

genitori o dal rappresentante legale vanno valutate criticamente. L'inizio

della grande invalidità ed eventualmente dell’onere d'assistenza supplementare

deve essere stabilito con la massima precisione possibile”. Inoltre, “nei

casi di cui al N. 8130 (nb: fra i quali nel caso della “prima domanda

per l'ottenimento di un AGI”) occorre sempre eseguire un accertamento

sul posto. Negli altri casi l'ufficio Al decide se si possa rinunciare a un

accertamento sul posto”. Infine, secondo la cifra 8133 CIGI, “in caso di

divergenze sostanziali tra il medico curante e il rapporto d'accertamento,

l'ufficio Al deve chiarire la situazione svolgendo una verifica mediante

domande mirate e coinvolgendo il SMR. Per il resto sì applica la CPAI”.

Secondo la giurisprudenza, un rapporto

d'inchiesta circa la grande invalidità (art. 9 LPGA) o la necessità di cure

deve adempiere i seguenti criteri. L'estensore dell'inchiesta deve essere una

persona qualificata, che conosca il contesto in cui la persona bisognosa di

cura vive, nonché le affezioni (diagnosi) e limitazioni mediche e le necessità

di cura. Nel rapporto devono essere contenute le indicazioni ricevute

dall'assicurato e, se è il caso, le opinioni divergenti delle parti coinvolte

nell'inchiesta. Il testo del relativo rapporto deve essere inoltre plausibile,

dettagliato e motivato in merito ai singoli provvedimenti di cura ed assistenza

da prendere in considerazione e inoltre deve corrispondere alle indicazioni

acquisite in loco. Se ciò è il caso, allora il rapporto d'inchiesta acquisisce

valore probatorio pieno. Il giudice delle assicurazioni sociali interviene solo

in presenza di valutazioni chiaramente insostenibili, errate. Questo in

considerazione del fatto che la persona competente che ha eseguito l'inchiesta

possiede una conoscenza maggiore della fattispecie che il Tribunale chiamato in

causa a seguito di un ricorso (DTF 140 V 543 consid. 3.2.1. con riferimenti).

2.6. Va infine ricordato che, al pari di

ogni altra Ordinanza amministrativa, le Direttive dell'UFAS (incluse le

Circolari), pur non avendo ovviamente valore

vincolante di legge, si prefiggono comunque di esplicitare l'interpretazione

attribuita da un'autorità amministrativa a determinate disposizioni legali al

fine di favorire un'applicazione uniforme del diritto e di garantire la parità

di trattamento (DTF 137 V 82 consid. 5.5 = SVR 2012 EL Nr. 1). Esse costituiscono delle istruzioni dell'autorità

di vigilanza all'indirizzo degli organi esecutivi dell'assicurazione sul modo

di svolgere le loro competenze. Volte ad assicurare un'applicazione uniforme

delle prescrizioni legali da parte dell'amministrazione, tali istruzioni non

hanno valore di legge e, di conseguenza, non vincolano né gli amministrati né i

Tribunali, ma esplicano effetto solo nei confronti dell'amministrazione; esse

non costituiscono delle norme di diritto federale ai sensi dell'art. 95 lett. a

LTF e non devono quindi essere seguite dal giudice. Servono più che altro a

creare una prassi amministrativa uniforme e presentano per tale scopo una certa

utilità; non possono tuttavia uscire dal quadro stabilito dalla norma superiore

che sono tenute a concretizzare. In altri termini, in assenza di lacune, le

direttive non possono prevedere qualcosa di diverso da ciò che deriva dalla

giurisprudenza o dalla legge (DTF 141 V 175 consid. 4.1; DTF 133 V 346 consid.

5.4.2). Non creano inoltre delle nuove regole giuridiche e rappresentano il

punto di vista dell'amministrazione sull'applicazione di una norma di diritto e

non un'interpretazione vincolante delle stesse. Il giudice ne controlla

liberamente la costituzionalità e la legalità e se ne deve scostare nella

misura in cui esse stabiliscono delle norme non conformi alle disposizioni

legali applicabili (DTF 139 V 125 consid. 3.3.4, 133 V 257

consid. 3.2, 131 V 45 consid. 2.3,

130 V 172 consid. 4.3.1, 232 consid. 2.1, 129 V 204 consid. 3.2, 127 V 61 consid.

3a, 126 V 68 consid. 4b, 427 consid. 5a).

2.7. Dal 1. agosto 2005 l’assicurata è

al beneficio di una mezza rendita d’invalidità attribuitale mediante decisione

del 16 maggio 2008 dell’allora competente Ufficio AI del Canton __________, il

quale l’aveva considerata inabile in misura completa nella sua professione, ma

abile nella misura del 50% in attività adeguate, con un conseguente grado di

invalidità del 52% (doc. AI 83). L’abilità era da ricondurre ad affezioni ad

entrambi i polsi e le mani, segnatamente a “Status nach Operation eines

Karpaltunnelsyndroms rechts mit postoperativer Sudeck-Dystrophie, Status nach

Exzision eines dorsalen Handgelenkganglions rechts, Neurom im Bereiche des

Ramus palmaris des Nervus medianus, Nicht operiertem Karpaltunnelsyndrom links”

oltre a “Chronifiziertes Schmerzsyndrom” (cfr. perizie del dr. __________

del 1. luglio 2004 e 18 luglio 2006, doc. AI pag. 121) rispettivamente “Sospetta

instabilità medio carpica con probabile sindrome da impatto ulna carpico polso

sinistro (…), Borsite olecranica gomito bilaterale” (…), Morbo di De Quervain

polso sinistro (…)” (rapporto 23 gennaio 2015 del dr. ___________), “Sospetta

reazione algodistrofica (sindrome del dolore regionale complesso, SDRC) mano

dx, su st.d. intervento per tunnel carpale dx (04.2002), st.d. escissione di

ganglio articolare dorsale (11.2002), st.d. algodistrofia dopo intervento al

canale carpale dx con persistenti disestesie locali, possibile neuroma

cicatriziale (valutazione Dr. __________ 02.2010)” (rapporto dr. __________

del 22 febbraio 2016, doc. AI pag. 460).

La prestazione è in seguito stata

confermata al termine di diverse revisioni che hanno comprovato una situazione

invariata (comunicazioni del 25 agosto 2010, del 25 agosto 2016, 486 e 25

ottobre 2021, doc. AI pag. 429, 486, 661). La richiesta di revisione presentata

nel gennaio 2023 è pure stata respinta mediante decisione del 27 marzo 2023. Il

ricorso presentato dall’assicurata contro questa decisione è stato respinto dal

TCA mediante pronuncia odierna nella procedura parallela di cui all’inc.

32.2023.48.

Il 17 agosto 2021 l’assicurata ha

inoltrato anche una domanda volta al riconoscimento di un AGI. Nel relativo questionario

ha dichiarato che dal mese di ottobre 2014 necessitava dell'aiuto di terze

persone o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita.

In particolare ha addotto di abbisognare dell’aiuto per vestirsi e svestirsi

(“a causa dell'invalidità di entrambe le mani e i polsi, la motricità fine è

totalmente compromessa. Pertanto, non è più in grado di allacciare bottoni,

aprire e chiudere camicie. Malgrado il reggiseno sia senza gancetti bensì

intero non può infilarlo/sfilarlo da sola. Anche l'indossare giacche comporta

un problema; (…) inoltre non riesce ad allacciare i bottoni e cerniera dei pantaloni

jeans e felpe”), mangiare (“tutti gli alimenti duri devono essere

tagliati. Non è più in grado di sollevare una brocca e versarsi da bere”), curare

il proprio corpo (“non è in grado di lavare, pettinare, asciugare i

capelli autonomamente e non riesce più a radersi le gambe correttamente”), fare

i propri bisogni (“è in grado di fare la propria igiene intima solo se

nelle vicinanze c’è un bidè o una doccia”), spostarsi/mantenimento dei

contatti sociali (in seguito ad evento scatenante - decesso madre - la

Signora riesce ad uscire da sola solo se si reca in luoghi conosciuti - es.

negozio spesa vicino a casa - altrimenti deve essere sempre accompagnata. Sono

i famigliari a garantire i contatti sociali”).

Ha inoltre fatto valere di

necessitare dell’accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana,

adducendo che “considerata la sua enorme difficoltà ad uscire di casa da

sola anche il disbrigo di attività inusuali al di fuori dell'abitazione, riesce

a svolgerle solo se accompagnata” precisando che dal mese di aprile 2018 “la

signora non vive uno stato di isolamento esclusivamente grazie alla presenza

della figlia, senza la quale non avrebbe contatti sociali” e allegando pure

che “non riesce a recarsi autonomamente neanche dalla sua psichiatra,

pertanto le sedute sono fatte telefonicamente”. L’assicurata ha precisato

che usufruiva dal 2013 di un aiuto domiciliare per 12 ore al mese oltre che dell’aiuto

della figlia e del compagno (doc. AI pag. 599).

Agli atti è pervenuto uno scritto

del 23 settembre 2020 del dr. __________, internista, il quale ha affermato che

“la paziente ha dei disturbi alle mani invalidanti, vi è una mancanza

di forza soggettiva, impossibilità a eseguire dei movimenti di pro- e

supinazione, e una mancanza di sensibilità che non le permettono di svolgere

semplici mansioni quotidiane (per esempio pettinarsi, sollevare una pentola

piena d'acqua, passare l'aspirapolvere, guidare un'automobile con il cambio

manuale,...). Vi sono inoltre dei dolori lombari cronici su alterazioni

degenerative diffuse che peggiorano il quadro clinico” (doc. AI pag. 593).

Con scritto del 19 agosto 2021 la

dr.ssa __________, psichiatra curante, posta la diagnosi di “Episodio

depressivo di media gravità ICD 10 F 32.1”, si è così espressa:

" Seguo la

Signora RI 1 da anni. Si era rivolta a me per una sintomatologia ansioso

depressiva caratterizzata da umore deflesso, apatia, anergia, rialzi ansiosi

nell'arco della giornata, in quel momento reattivi ad alcuni eventi di vita dolorosi

e complicati da affrontare. In particolare, in seguito al decesso della madre

avvenuto nell'aprile 2018, sono aumentate le sue difficoltà ad uscire di casa

da sola, tanto da impedirle di recarsi autonomamente in luoghi distanti da casa

o non ben conosciuti (famigliari). Da quel momento la presa a carico è

proseguita con fase alterne e alcune oscillazioni del tono d'umore e della

quota ansiosa, gestibili con sostegno psicologico regolare.

Nel corso dell'estate 2020, invece, la situazione è andata

progressivamente peggiorando fino a determinare un quadro clinico

caratterizzato da umore francamente deflesso, labilità emotiva, perdita di

interesse anche per attività fino a quei momento piacevoli, anergia, scarsa

autostima, affievolimento dell'istinto vitale, crisi di ansia. Si sono,

inoltre, intensificate le sue difficoltà (già descritte) ad uscire di casa

tanto che le nostre sedute, seppur regolari e costanti, attualmente si svolgono

esclusivamente al telefono, in quanto troppe complicato per lei recarsi nel mio

studio e sostenerle in presenza.” (doc. AI pag. 595)

Entrambi i curanti, interpellati

dall’Ufficio AI, mediante invio di copia del formulario di richiesta di AGI

compilato dall’assicurata, hanno risposto affermativamente al quesito “le

indicazioni sulla grande invalidità al n 3 corrispondono alle sue costatazioni?”

(doc. AI pag. 609 e 611).

Il dr. __________ il 2

settembre 2021 ha posto le note diagnosi di “Sospetta reazione

aigodistrofica (sindrome del dolore regionale complesso, SDRC) mano dx, st.d.

intervento per tunnel 'carpale dx (04.2002), st.d. escissione di ganglio

articolare dorsale (11.2002), st.d. algodistrofia dopo intervento al canale

carpale dx con persistenti disestesie locali, possibile neuroma cicatriziale

(valutazione Dr. __________ 02.2010), st.d. artroscopia diagnostica

radiocarpica e mediocarpica polso sx con debridement disco triangolare,

sinovectomia e debridement leg. scafo-lunare e shrinking (16.10.2014), st.d.

artroscopia diagnostica radiocarpica polso sx con debridement disco triangolare

(TFCC), sinovectomia in sede radio carpica (6.6.2013)” (doc. AI pag. 612).

Il medico SMR dr. __________,

esaminata la documentazione, nell’annotazione dell’8 settembre 2021, sulla

richiesta di AGI ha affermato che “in base alla documentazione a

disposizione dal lato puramente medico non si intravvede per il momento la

necessità di continua, duratura limitazione negli atti elencati tanto da

necessitare dell'aiuto regolare di terzi così come anche nell'accompagnamento”

(doc. AI pag. 635), ragione per cui, con progetto di decisione dell’8 settembre

2021, è stato prospettato il rifiuto dell’assegno (doc. AI pag. 630).

Nel frattempo, nell’ambito della revisione

della rendita avviata nel settembre 2021 il dr. __________ ha confermato le note

diagnosi invalidanti, indicando che l’assicurata lamentava “sempre dolori ad

entrambe le mani che le impediscono anche delle banali attività della vita

quotidiana, si sente limitata in tutto” (scritto 17 settembre 2021, doc. AI

pag. 641). La dr.ssa __________, il 30 settembre 2021, ha affermato che “la

paziente è in difficoltà nell'affrontare situazioni nuove, stabilire relazioni,

frequentare posti non familiari e svolgere nuovi compiti. Tale difficoltà

sarebbe acuita dalla necessita di utilizzare le mani per lavorare, a causa dei

dolori e delle limitazioni che la sua condizione fisica impone” (doc. AI

pag. 651).

Mediante decisione del 18

ottobre 2021 l’amministrazione ha respinto la richiesta di AGI (doc. AI pag.

660).

Parimenti il 25 ottobre 2021 l’Ufficio

AI ha comunicato all’assicurata che la rendita restava immutata (doc. AI pag.

661).

La decisione di rifiuto

dell’AGI è stata contestata dall’assicurata, la quale lamentava un’istruttoria

lacunosa, allegando uno scritto del 2 novembre 2021 della psichiatra curante affermante:

" (…) con il

presente certificato intendo fornire alcune informazioni circa la paziente in

oggetto che seguo da anni.

Come si evince dalle testimonianze scritte non solo dalla Signora RI

1 ma anche dalla figlia e dal compagno, la paziente è in difficoltà nello

svolgere le proprie autonomie quotidiane e necessita di aiuto da parte dei

familiari. Per ciò che concerne il problema fisico che causa tali limitazioni

non sono in grado di esprimermi e rimando alle osservazioni del Dottor __________.

Dal punto di vista psicologico questo il deficit di autonomia e la necessità di

avere aiuti da terzi ha un'influenza negativa sull'equilibrio psico timico già

fragile, in quanto la paziente soffre di: Episodio depressivo di media gravità

(ICD 10 F 32.1), Sindrome da attacchi di panico (ICD 10 F 41.0) per cui è in

terapia con colloqui clinici regolari e una terapia farmacologica a base di: Duloxetina

90 mg/die, Redormin cp 50 mg l cp/die e Benzodiazepine al bisogno.

Nonostante la terapia costante RI 1 è soggetta a periodiche

recrudescenze della sintomatologia, soprattutto di fronte a stress anche di

modesta entità: il solo fatto di doversi allontanare da casa per recarsi in

posti poco conosciuti le crea una grande quota ansiosa che riesce a gestire

solo con l'aiuto dei familiari che l'accompagnano e la sostengono in tali

situazioni. La consapevolezza di questo deficit di autonomia contribuisce a

aggravare il malessere psicologico creando un circolo vizioso difficile da

interrompere e che richiede un impegnativo lavoro terapeutico.” (doc. AI pag.

698)

Il 13 dicembre 2021 la dr.ssa __________

ha aggiunto:

" A seguito

del mio precedente certificato il Dottor __________ del SMR, nella sua

valutazione del 29.11,2021, afferma che i problemi psichici "non si possano

considerare costanti a tal punto da motivare un accompagnamento" e che io

mi sarei espressa alla luce delle considerazioni dei familiari, anziché

sull'obiettività clinica. Desidero quindi precisare che i problemi psichici

della Signora RI 1 sono in peggioramento da tempo, nonostante sia stata

introdotta una terapia farmacologica antidepressiva ed ansiolitica,

successivamente potenziata ed affiancata a regolari colloqui di sostegno

psicologico. Oltre alla terapia già in atto recentemente è stata maturata la

decisione di introdurre pregabalin, in fase di titolazione, per cercare di

ottenere un miglior controllo della sintomatologia ansiosa la quale, come già

descritto nel precedente rapporto, si acuisce in situazioni nuove e in posti

non familiari, tanto da richiedere il sostegno dei parenti per affrontarli. Occorre

precisare che i sintomi descritti si inseriscono in un'organizzazione di

personalità fragile, al limite, e in quanto tale poco attrezzata con risorse e

strumenti che le permettano di far fronte a questo tipo di difficoltà ed

adattarsi ai cambiamenti.

Voglio, inoltre precisare che non mi sono basata sulle

considerazioni dei familiari, bensì sui colloqui quindicinali che ho con la

paziente, la quale mi parla costantemente della sua quotidianità e delle

difficoltà, non solo emotive, che si trova ad affrontare. Per le mie

considerazioni mi baso quindi sul suo racconto di vita e non su quello dei

familiari e sull'esame obiettivo clinico che, pur non avendo la precisione e

l'inconfutabilità di un esame strumentale, ha un valore importante che deve

essere riconosciuto. Tali strumentai mi permette di affermare che la Signora RI

1 ha un equilibrio psichico fragile, che necessita di sostegno psicologico,

oltre che farmacologico e che viene facilmente compromesso anche di fronte a

stimoli di modesta entità che acuiscono la sintomatologia ansiosa e richiedono

un impegno anche da parte dei familiari per essere gestiti.” (doc. AI pag. 748)

Ha pure prodotto scritti del 12

novembre e 23 dicembre 2021 con i quali il dr. __________ confermava le

medesime diagnosi e ribadiva che l’assicurata “ha delle patologie

internistiche e ortopediche che ne limitano fortemente l'autonomia nelle

attività della vita quotidiana”, rispettivamente “ha delle chiare

limitazioni funzionali alle mani che si possono oggettivare, quali deficit di

forza e dolorabilità diffusa” (doc. AI pag. 699).

In una dichiarazione del 30

ottobre 2021 la figlia convivente dell’assicurata, __________, ha descritto la

situazione al domicilio della madre come segue:

" Io __________

figlia di RI 1, dichiaro e confermo quanto di seguito: Mia madre ha sempre

avuto problemi alla mano, ma dall'ultima operazione alla mano sx le cose sono

man mano peggiorate. La mano sx veniva usata spesso per aiuto alla dx, ma dopo

i diversi interventi, ho constatato che non riesce più' a fare anche le più'

piccole cose. Dover dipendere da me e dal suo compagno le causa un forte

disagio. Io ed il suo compagno ci alterniamo in base ai miei orari scolastici e

il suo poter venire a casa. Oltre tutti i problemi fisici, dal 2018, mamma è

caduta in forte depressione, da donna solare che io ricordo si è spenta giorno

per giorno. La sera prima mi occupo sia di preparare il mio pranzo da portare a

scuola e sia il pranzo per lei. Come per i pranzi, mi occupo io della sua

igiene, le lavo e le asciugo i capelli. Per quanto riguarda l’abbigliamento, la

aiuto a mettersi il reggiseno sportivo, in quanto essendo di un materiale resistente

non riesce ad allargarselo da sola.

Di seguito le attività di cui mi alterno con il compagno _________:

Allacciare i bottoni di una camicia, mettere e sfilare il

reggiseno (usa esclusivamente quelli sportivi), allacciare i bottoni e cerniera

di pantaloni jeans e felpe, lavare e asciugare i capelli 2/3 volte alla settimana,

uscire dalla vasca da bagno, lavare la schiena, pettinare i capelli, radere le

gambe. Non è in grado di tagliarsi i cibi duri, né di versarsi l'acqua con la

brocca, per tanto lo faccio io. Buttare la spazzatura, il vetro e cartone, e

alcuni lavori domestici che l’aiuto domiciliare non riesce a portare a termine,

essendo solo 12 ore mensili, se ne occupa il compagno. Inoltre dal 2018, la situazione

è precipitata, devo accompagnarla ovunque, soprattutto se deve recarsi in posti

che non conosce o c’è gente. Se non accompagnata non si reca da sola neanche a

bere un caffè, anche se conosce il bar in cui si dovrebbe recare. Per quanto

riguarda la spesa siamo io e il compagno ad alternarci. Riscontra difficoltà a

stare in mezzo alla gente (centro commerciale, cinema, mercato, passeggiata in

centro ecc..), se non è con qualcuno, ad esempio io o __________, famigliari o

amici molto stretti. Trascorre la maggior parte del suo tempo in casa, siamo io

e __________ a cercare di motivarla ad uscire, se fosse per lei uscirebbe

soltanto per soddisfare i bisogni dei nostri cani (due maltesi ormai anziani),

talvolta nemmeno questo per tanto me ne occupo io.” (doc. AI pag. 696)

Analogamente

il compagno della ricorrente, __________, il 30 ottobre 2021 ha affermato:

" Ho

conosciuto la mia compagna che aveva già problemi ad entrambi le mani, cosa che

negli ultimi anni è molto peggiorato, il dover dipendere da me e la figlia le

procura disagio e stati ansiosi. Mi alterno in base agli orari scolastici della

figlia (che esce di casa alle 6:30 per far ritorno alle 18) in diverse attività

che non è più in grado di fare da sola. Allacciare i bottoni di una camicia,

mettere e sfilare il reggiseno, (usa esclusivamente quelli sportivi) allacciare

i bottoni e cerniera di pantaloni jeans e felpe, lavare e asciugare i capelli

2/3 volte a settimana, uscire dalla vasca da bagno, lavare la schiena pettinare

i capelli, radere le gambe. Non è in grado di tagliare i cibi duri, e versarsi

l'acqua con la brocca. Buttare la spazzatura, vetro e cartone, e alcuni lavori

domestici che l’aiuto domiciliare non riesce a portare a termine essendo solo

12 ore mensili, me ne occupo io. Inoltre dal 2018, la situazione è precipitata,

devo accompagnarla ovunque, soprattutto se deve recarsi in posti che non

conosce o c'è gente. Se non accompagnata non si reca da sola neanche a bere un

caffè, anche se conosce il bar in cui dovrebbe recarsi, a fare la spesa ci

siamo sempre io o sua figlia. E nonostante ciò spesso viene presa da attacchi

di panico durante la spesa, cosa che ci fa sospendere il tutto ed uscire finché

non si riprende, a volte è successo che deve aspettarmi in auto chiusa dentro.

Non riesce a stare in mezzo alla gente (centro commerciale, cinema, mercato,

passeggiata in centro ecc..) se non con qualcuno tipo me sua figlia, famigliari

o amici molto stretti. Le sue giornate se non fosse per me e sua figlia, che

cerchiamo di motivarla e portarla fuori, sarebbero sempre in casa, se non per soddisfare

i bisogni dei cani.” (doc. AI pag. 697)

Il medico SMR, nelle Annotazioni

del 29 novembre 2021 e 20 gennaio 2022, ha in proposito osservato che tale documentazione

non apportava nuovi elementi (doc. AI pag. 726 e 753).

Con pronuncia del 25 aprile

2022 questo TCA ha annullato la decisione e rinviato gli atti

all’amministrazione affinché procedesse ad ulteriori accertamenti e in

particolare ad un accertamento sul posto finalizzato ad una concreta verifica

dell’attendibilità e la pertinenza delle circostanze addotte a sostegno della

richiesta di AGI (STCA 32.2021.124).

Ricevuti gli atti,

l’amministrazione ha proceduto ad interpellare i curanti, i quali hanno nuovamente

confermato le note diagnosi e le indicazioni circa la grande invalidità

riportate dall’assicurata sul formulario di richiesta dell’agosto 2021 (scritti

18 e 20 luglio 2022, doc. AI pag. 792, 802).

L’amministrazione ha quindi

dato mandato alla __________ di eseguire una perizia tecnica di valutazione dei

mezzi ausiliari per le attività della vita quotidiana. Eseguita una valutazione

al domicilio dell’assicurata, con perizia tecnica del 28 ottobre 2022, l’ergoterapista

e responsabile regionale della __________ __________ ha esposto:

" Situazione

di partenza

La vostra richiesta è stata un accompagnamento presso il domicilio

dell'A e valutare durante la vostra valutazione eventuali mezzi ausiliari che

potessero agevolare la signora RI 1 in particolar modo negli ambiti: Vestirsi, Mangiare,

Lavarsi / igiene propria.

Abbiamo potuto riscontrare una buona mobilità generale dell'A, gli

unici possibili impedimenti motori si presentano a livello di

forza/presa/gestualità alle estremità degli arti inferiori, dovuto alle

problematiche che riscontra a livello dei polsi.

Nel concreto l'A informa di non poter sollevare oggetti pesanti,

di non poter sforzare a livello del polso, di avere una riduzione di

forza/presa delle dita della mano e di avere una percezione delle dita ovattata

in particolare a livello dei polpastrelli. Ella comunica che in diverse

faccende per lei difficoltose, ha il sostegno della figlia o del proprio compagno

con i quali vive nello stesso domicilio.

VESTIZIONE

A causa delle difficoltà motorie precedentemente elencate vi sono

degli ausili elencati all'A che potrebbero permetterle di indossare indumenti

"complessi con bottoni", ma poiché esistono molti capi

che non necessitano di accorgimenti, il consiglio è quello di

vestirsi con indumenti elastici con assenza di bottoni o cerniere non

complesse.

MANGIARE

Per quanto riguarda mangiare il problema che si presenta è sempre

a livello di peso da alzare (bicchieri) oppure la leva necessaria da fare a

livello del polso per tagliare, o la presa generale delle posate.

Per tutte queste problematiche abbiamo informato l'A che esistono

dei mezzi ausiliari che possono aiutarla / agevolarla per essere più autonoma e

indipendente, consigliando anche di andare a vedere

il catalogo online della lega contro i reumatismi per farsi un’idea

degli ausili esistenti. Inoltre l'abbiamo informata della possibilità di

richiedere un intervento mirato di un ergoterapista per una valutazione domiciliare,

per poter valutare in attività dove risulta effettivamente necessario agire e

dove l’assicurata stessa ha già trovato le sue strategie per riuscire.

Il sollevamento di pentole o ciotole pesanti resta un limite per l’assicurata,

ma come da lei comunicatoci, il compagno non ha un'attività lavorativa e può

quindi aiutarla nel cucinare quando risulta

indispensabile l'utilizzo di ausili da cucina pesanti.

LAVARSI / PROPRIA IGIENE

L'A spiega che riscontra difficoltà a lavarsi autonomamente i

capelli, dicendo che inoltre non sopporta l'acqua sul viso. Di seguito ha

difficoltà ad asciugarsi autonomamente i capelli sfatica a pettinarli,

o meglio fare una messa in piega in quanto a suo dire ha i capelli

lisci. Abbiamo valutato assieme all'A i locali bagno, ella dispone di una vasca

da bagno con idromassaggio e cabina doccia integrata. Questa combinazione non

giova per forma strutturale l’utilizzo da parte dell'A. Ella però dispone anche

di una doccia grande a filo pavimento, la quale è accessibile senza problemi e

permette pure in caso di bisogno, grazie alle dimensioni, di garantire la

presenza di una persona qualora necessitasse di aiuto. Per garantirle una

maggior autonomia e gestione sicura della propria igiene, sarebbe indicato

disporre di una sedia/sgabello da doccia, in questo modo le sarebbe più

possibile sciacquare anche i capelli senza che l'acqua le scorre in viso, e in

caso di necessità di aiuto, la gestione di tale lavaggio da terzi sarebbe

agevolato.

Speriamo che con il nostro scritto sia stato possibile rendersi

conto che con l'aiuto di mezzi ausiliari mirati è possibile per l'A essere

maggiormente autonoma laddove non ha ancora trovato strategie

proprie per compensare le difficoltà menzionate nel testo.

Rammentiamo che una valutazione domiciliare da parte di un

ergoterapista sarebbe indicata per concretizzare in attività le possibili

necessità di ausili funzionali.” (doc. AI pag. 816)

Un’inchiesta al domicilio

dell’assicurata, che vive insieme al compagno e alla figlia, è stata eseguita

il 25 ottobre 2022 dalla specialista __________ in presenza dell’assicurata e

dell’ergoterapista __________. Le relative conclusioni sono confluite nel

rapporto 11 novembre 2022 come segue:

" (…)

3. Informazioni sulla grande invalidità

Incontro l’assicurata presso il suo domicilio e svolgo l'inchiesta

AGI insieme al collega __________, consulente in mezzi ausiliari ed ergoterapista.

3.1.1 Vestirsi, svestirsi, preparare i vestiti, mettere o

togliere una protesi

Si veda quanto dichiarato dall’assicurata nella perizia tecnica

nr. 125916 al collega __________.

Come si evince da tale valutazione le difficoltà dichiarate sia

in sede di colloquio, sia in sede di ricorso, sono risolvibili adottando

semplici strategie e munendosi di semplici mezzi ausiliari atti a facilitare le

operazioni: allacciare bottoni, cerniere; gesti legati alla motricità fine.

Come da giurisprudenza il fatto che rassicurata adotti un abbigliamento più con

facente al suo stato di salute (comodo e senza allacciature particolari)

rientra nell'obbligo di ridurre il danno. Come è normale che sia ci vuole un

tempo di apprendimento e di 'allenamento' all'utilizzo di eventuali mezzi ausiliari

e ciò non costituisce un elemento per riconoscere la grande invalidità.

3.1.2 Alzarsi, sedersi e coricarsi

L'assicurata si descrive completamente autonoma in tutti gli

aspetti dell'atto in questione e orientata nel tempo e negli spazi della sua

abitazione.

Per la completa autonomia riferita fatto non è calcolato.

3.1.3 Mangiare (portare il pasto a letto, tagliare gli

alimenti, portare gli alimenti alla bocca, necessità di alimenti speciali, ad

es. alimenti in purea o per sonda, escluse le diete)

Si veda quanto dichiarato dall'assicurata e riportato nella

perizia tecnica 125916 dal collega __________. Problematiche inerenti al taglio

dei cibi duri (forza-presa) e. nel sollevamento di brocche o pentole pesanti,

elementi emersi anche in sede di ricorso al tribunale e già indagati dal

collega __________, il quale propone efficaci e semplici mezzi ausiliari, di

cui rassicurata non si è mai dotata (si veda perizia tecnica 125916, atto

mangiare).

Complessivamente dichiara poi di consumare i pasti in totale

autonomia.

Si ricorda che, secondo giurisprudenza, le difficoltà emerse

non sono motivo di grande invalidità; poiché appunto non hanno criterio di

regolarità (come il taglio dei cibi consistenti). Come per il vestirsi, si

tratta di trovare delle nuove strategie di apprendimento detratto (vasellame

più leggero) e munirsi di semplici mezzi ausiliari (come posate ad impugnatura

ergonomica), tutti aspetti che ne agevolerebbero l'autonomia.

3.1.4 Igiene personale (lavarsi, pettinarsi, radersi, fare

il bagno o la doccia) Si veda quanto dichiarato dall’assicurata e riportato

nella perizia tecnica 125916 al collega __________. Difficoltà inerenti al

lavaggio asciugatura dei capelli e alla depilazione, che peraltro non avviene giornalmente.

Anche in questo caso le difficoltà emerse sono superabili con

l'ausilio di semplici mezzi ausiliari (es. spazzola a manico lungo, sgabello

doccia,...) come ben emerge dalla perizia tecnica allegata. La depilazione non

ha carattere di regolarità.

Come per il vestirsi, si tratta di trovare delle nuove

strategie di apprendimento dell'atto e munirsi di semplici mezzi ausiliari, il

che rimane esigibile visto che il locale bagno lo permetterebbe e non è ancora

modificato.

3.1.5 Andare al gabinetto (riordinare vestiti, igiene

personale controllare la pulizia, andare al gabinetto in modo inusuale)

Si dichiara completamente autonoma in tutti gli aspetti dell'atto

in questione, anche perché possiede un bidé/doccia nelle immediate vicinanze.

Il collega __________ ricorda, a titolo abbondanziale, l’esistenza

del closomat, mezzo ausiliario che le ridurrebbe ulteriormente la fatica

nell'assicurarsi l'igiene intima, di cui l’assicurata è ancora

sprovvista.

3.1.6 Spostarsi in casa, fuori casa, mantenere i contatti

sociali

Si dichiara completamente autonoma negli spostamenti interni

all'abitazione e, al bisogno, è capace di guidare l'automobile e recarsi dove

necessita di andare, dichiara di guidare anche per tratti lunghi, solo che

dev'essere necessariamente accompagnata; altrimenti non esce né di casa e

nemmeno dall'autovettura.

Le difficoltà dichiarate, più che gli spostamenti esterni come

atto in sé, riguardano il mantenimento dei contatti sociali e saranno valutate

al pt. 3.2,

3.1.7 A causa di una lesione agli organi sensoriali (ad es.

ridotta acuità visiva) o di una grave infermità fisica, la persona assicurata

ha bisogno dell'aiuto di terzi per mantenere i contatti sociali

No

3.2 La persona assicurata necessita, a causa di un danno alla

salute, in modo regolare e duraturo di un accompagnamento nell'organizzazione

della realtà quotidiana? (aiuti che permettono di vivere in modo autonomo,

accompagnamento per compiere attività della vita quotidiana e intrattenere

contatti fuori casa, presenza regolare di una terza persona per evitare

l'isolamento permanente)

L'assicurata dichiara difficoltà grandi ad uscire di casa da sola

e stabilire contatti all'esterno; in pratica sostiene di non muoversi da casa

se non accompagnata e questo per recarsi ad esempio

a fare la spesa, ma anche in posta, alle visite mediche, ecc...

All’interno delle mura domestiche si sente al sicuro e beneficia

dell'intervento di un aiuto domiciliare per 3 ore settimanali, la quale si

occupa delle pulizie approfondite (come lavare i pavimenti e i vetri) e di fare

il bucato.

Dal canto suo nei lavori domestici dichiara di collaborare come

riesce, nel bucato stende biancheria di piccole dimensioni (a causa del peso);

cucina piatti poco elaborati o freddi, evitando di maneggiare attrezzi o

coltelli. Le pulizie sono completamente delegate all'aiuto domiciliare o ai familiari.

Nella spesa dev'essere accompagnata all'interno dei negozi e aiutata nel

trasporto della mercé voluminosa o ingombrante.

(…; cfr. al consid. 2.8.2)

3.3 La persona assicurata necessita di un aiuto duraturo nelle

cure di base oppure di trattamenti?

Si dichiara autonoma nell'assunzione della terapia.

3.4 La persona assicurata necessita di una sorveglianza

personale?

Non di sorveglianza così com'è intesa ai sensi della legge.

Trascorre anche delle ore al domicilio da sola ed è capace di riconoscere i

pericoli e di chiedere aiuto laddove servisse.

3.5 La persona assicurata dispone di mezzi ausiliari?

No

3.6 L'uso di un mezzo ausiliario potrebbe contribuire a

diminuire la grande invalidità? Si veda perizia tecnica 125916 all'incarto

4. Proposta di decisione

La persona assicurata non dipende da terzi per compiere atti

ordinati della vita Non necessita di una sorveglianza personale continua.

Prima di redigere la proposta finale tale rapporto va sottoposto

al medico psichiatra SMR, affinché si esprima sulla necessità, o meno, di un

accompagnamento così come spiegato al pt. 3.2 del

presente rapporto AGI.

Chiedo quindi che il caso mi venga riattribuito, una volta che il

medico psichiatra SMR si sia espresso.” (doc. AI pag. 821)

Come prescritto dalla consulente,

l’amministrazione ha interpellato il SMR “per poter rispondere in modo

esaustivo circa la richiesta di accompagnamento”.

Predisposta una visita presso il

SMR tenutasi il 15 dicembre 2022, le relative risultanze sono state riassunte dal

dr. __________ in un’Annotazione del 15 dicembre del SMR, nella quale ha

concluso che non vi erano i presupposti per riconoscere un AGI (doc. AI pag.

833, cit. in esteso al consid. 2.8.2).

A queste conclusioni ha pure

aderito la consulente __________ il 2 gennaio 2023 (doc. AI pag. 840).

Il dr. __________ del SMR, con

Annotazioni del 12 gennaio, 2 e 9 febbraio 2023, prendendo posizione su un

ulteriore certificato della dr.ssa __________ del 21 dicembre 2022, prodotto nell’ambito

della procedura di revisione della mezza rendita (doc. AI pag. 850), su scritti

del dr. __________ del 12 e 23 gennaio 2023 (doc. AI pag. 865) e della dr.ssa __________,

psichiatra, del 2 febbraio 2023 (doc. AI pag. 888), ha concluso nel senso che essi

non fornivano elementi concreti ed oggettivi che permettessero un diverso

apprezzamento (doc. AI pag. 858, 879 e 891; cfr. al consid. 2.8.3).

Di conseguenza, mediante

decisione del 13 febbraio 2023 l’amministrazione ha rifiutato di erogare un AGI,

motivando:

" (…) È

considerato grande invalido l’assicurato che, a causa di un danno alla salute,

ha bisogno dell'aiuto permanente di terzi per compiere gli atti ordinari della

vita o di una sorveglianza personale (art. 9 LPGA). La grande invalidità è

anche comprovata in caso di necessità di cure permanenti o di accompagnamento

nell'organizzazione della realtà quotidiana.

Sono ritenuti atti ordinari della vita gli atti seguenti:

vestirsi/svestirsi

alzarsi/sedersi/coricarsi

mangiare

lavarsi

andare al bagno

spostarsi e stabilire contatti.

Esito degli accertamenti

In seguito alla sentenza 25.04.2022 del lodevole Tribunale cantonale

delle assicurazioni, abbiamo proceduto a nuovi accertamenti.

Dalla visita medica avvenuta il 15.12.2022 e dall'inchiesta

esperita al suo domicilio in data 25.10.2022 dalla nostra consulente

ispettrice, confermiamo che non risulta la necessità di aiuto di terzi per il

compimento di alcun atto quotidiano della vita. Lei non necessita nemmeno di

sorveglianza personale e di accompagnamento nell'organizzazione della realtà

quotidiana.

Pertanto il diritto ad un assegno per grandi invalidi non è dato.

Decidiamo pertanto

La richiesta di prestazioni è respinta.

Audizione

Abbiamo ricevuto le sue osservazioni del 25.01.2023 che sono state

sottoposte al nostro Servizio medico regionale (SMR). Quest'ultimo, dopo

accurata analisi, con annotazione 02.02.2023, conclude confermando la nostra

precedente valutazione.

Pertanto il nostro progetto di decisione del 02.01.2023 viene

confermato.” (doc. AI pag. 892)

Con il suo ricorso l’assicurata

ha prodotto documenti già agli atti oltre ad un nuovo scritto del dr. __________

del 13 marzo 2023 del seguente tenore:

" con la

presente vi informo che la sopracitata paziente ha, da una parte, una sindrome depressiva

ricorrente associata ad un’agorafobia per la quale è seguita dalla Dr.ssa __________

e per cui mi rifaccio al suo certificato datato 21.12.2022. Dall’altra ha, dal punto

di vista somatico, una nota sindrome lombovertebrale con delle alterazioni degenerative

diffuse per cui ha dei dolori lombari cronico-recidivanti che ne limitano la deambulazione

e l'attività fisica. Vi sono inoltre dette problematiche a livello di entrambi

le mani e i polsi per cui la paziente ha già subito vari interventi e per cui

vi sono dei dolori diffusi a quest'ultimi, una mobilità fine limitata e una

forza ridotta. In aggiunta vi sono delle dita a scatto per cui ha recentemente

subito delle terapie infiltrative. Il quadro somatico (per quello psichico mi

rifaccio alla valutazione della Dr.ssa __________) è soggettivamente in

costante aggravamento. A tal proposito la paziente necessita di aiuto per

svolgere le pulizie domestiche, fare la spesa, preparare i pasti ed eseguire i

lavori di bucato e stiratura. La situazione abitativa della paziente è

cambiata, passando da un appartamento ad una casa di 3 piani. Per le motivazioni

di cui sopra ritengo assolutamente indispensabile un aiuto per la sopraccitata

paziente.” (doc. D2)

Inoltre ha fatto pervenire uno

scritto del 20 febbraio 2023 della dr.ssa __________ che ha affermato:

" Come richiesto

dalla paziente in oggetto, comunico la sua situazione clinica, intervenendo in

sostituzione della curante psichiatra momento assente. La sig.ra RI 1 intende

porre opposizione alla valutazione dell'Ufficio AI rispetto a una non entrata

in materia sulla riconsiderazione dell'incapacità lavorativa. La paziente

riferisce un peggioramento significativo della sua funzionalità quotidiana e sociale.

Ella racconta di necessitare aiuto sia per la sua igiene personale che per la

gestione della casa oltre a un disturbo di ansia che non le permette di usare

di casa. La paziente ricorda che fino a due anni prima era in grado di gestire

una squadra amatoriale di pallavolo mentre ora non riesce neppure a entrare m

palestra. Ci sono inoltre delle preoccupazioni rispetto a problemi economici

legati al riconoscimento degli aiuti sociali che le vengono negati, che

concorrono a peggiorare to stato di angoscia. Ella riferisce che nonostante le cure

non sia stato alcun miglioramento. Posso constatare riduzione delle funzioni

cognitive, umore deflesso, irritabilità, quota ansiosa importante, anergia,

abulia, scarsa autostima, disturbi fobici (agorafobia), pensieri di

inadeguatezza e ingiustizia (non si sente riconosciuta nel suo dolore),

ruminazione del pensiero, nell'ambito di una personalità fragile. Nel suo

certificato del 21.12.2022 la curante dr.ssa __________ segnalava un peggioramento

clinico a partire dall'estate del 2020 che ha necessitato un incremento della terapia

farmacologica e una prognosi per una ripresa lavorativa infausta (Terapia

farmacologica attuale; Cymbalta 90mg/die, Pregabalin 175 mg/die, Trittfco 50 mg

la notte, Temesta al bisogno).

Ritengo che la diagnosi sia Sindrome depressiva ricorrente con

episodi di media gravità (ICD10: F33.1) e Agorafobia (ICD10: F 40.0).

Da ultimo segnalo che anche a mio modo di vedere la prognosi sia

incerta e suscettibile di peggioramento e che in accordo con la Dr.ssa __________

la paziente presenti una riduzione della capacità lavorativa totale per motivi

psichiatrici.” (doc. D3)

In merito a tali documenti si è

espresso, nella concomitante procedura di revisione della rendita, il dr. __________

del SMR il 17 marzo 2023, nel senso che le nuove certificazioni non apportavano

alcun elemento nuovo (doc. AI pag. 918, cfr. in esteso al consid. 2.9).

È pure stata prodotta una

dettagliata presa di posizione nella quale l’interessata personalmente ha

elencato le limitazioni di cui soffre nell’adempimento degli atti ordinari

della vita (doc. XI/1).

In merito alla stessa si è

espressa la consulente __________ il 14 giugno 2023 (doc. XIII/1 e in esteso al

consid. 2.9).

2.8. Per potersi determinare

sull'esistenza di una grande invalidità, l'autorità deve disporre di

informazioni che provengono dai medici o da altri collaboratori specializzati.

Il medico deve indicare in quale misura l'assicurato è limitato nelle sue

funzioni fisiche e psichiche dalla sua malattia. L'autorità procede invece a

un'inchiesta domiciliare, che tenga conto di tutte le particolarità del caso, ciò

che implica necessariamente la conoscenza dei pareri dei medici. Sottopone poi

i risultati dell'inchiesta al parere del Servizio Medico Regionale (SVR 2019 IV

Nr. 79 consid. 2b).

Questo Tribunale, chiamato a

verificare se lo stato di salute della ricorrente e la conseguente eventuale

necessità di aiuto per gli atti ordinari della vita o di accompagnamento

nell’organizzazione della realtà quotidiana, siano stati accuratamente vagliati

dall’Ufficio AI prima dell’emanazione della decisione impugnata, dopo attenta

analisi della documentazione agli atti, deve confermare la decisione

contestata.

Come dianzi esposto, a seguito

della sentenza di rinvio del TCA, l’Ufficio AI ha fatto esperire il 25 ottobre

2022 un’inchiesta a domicilio da parte dell’operatrice sociale Clara David,

coadiuvata dal collega __________, consulente in mezzi ausiliari ed

ergoterapista, il cui rapporto è stato redatto l’11 novembre 2022, nel quale si

rimanda pure alla perizia tecnica n. 125916 eseguita dal medesimo signor __________

il 28 ottobre 2022 (doc. AI pag. 816 e 821). Non solo: l’amministrazione, alla

luce dei riscontri dell’inchiesta domiciliare, ha sottoposto nuovamente la

pratica allo psichiatra SMR, il quale, effettuata una visita clinica e valutati

i certificati versati agli atti, ha redatto un suo rapporto il 15 dicembre 2022

(doc. AI pag. 833).

Per

le ragioni che seguono, sulla base di questi accertamenti, che senza dubbio si

possono considerare approfonditi, esaurienti e completi e rispettano i

parametri e i requisiti giurisprudenziali richiamati al consid. 2.5, l’amministrazione

ha a ragione concluso che, malgrado le affezioni di cui l’assicurata è

portatrice e le limitazioni che – incontestatamente – ne derivano, la necessità

di aiuto per gli atti ordinari della vita non è da considerarsi regolare e

notevole. Inoltre è pure da escludersi la necessità di sorveglianza personale e

di accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana, non essendo

emerso alcun rischio di istituzionalizzazione dell’assicurata se lasciata sola,

possedendo ella peraltro una capacità di discernimento completa ed essendo in

grado di strutturare la giornata in modo autonomo.

Ricordiamo

che l’assicurata ha contestualmente, tra l’altro, dichiarato di “non poter

sollevare oggetti pesanti, di non poter sforzare a livello del polso, di avere

una riduzione di forza/presa delle dita della mano e di avere una percezione

delle dita ovattata in particolare a livello dei polpastrelli”, precisando

che in diverse faccende per lei difficoltose godrebbe del sostegno della figlia

o del compagno con i quali convive (doc. AI pag. 816).

Come

meglio verrà esposto in seguito, dall’inchiesta effettuata al domicilio –

nell’ambito del quale gli esperti hanno riscontrato “una buona mobilità

generale dell'A, gli unici possibili impedimenti motori si presentano a livello

di forza/presa/gestualità alle estremità degli arti inferiori, dovuto alle

problematiche che riscontra a livello dei polsi” (doc. AI pag. 816) – non

sono tuttavia emerse delle difficoltà invalidanti rispettivamente quelle che

sono state ravvisate sarebbero risolvibili adottando talune semplici strategie

e munendosi di semplici mezzi ausiliari.

Al riguardo, come ricordato sopra (consid. 2.3), va ricordato che il

Tribunale federale ha avuto modo di ribadire al considerando 3.4 della STF

9C_633/2012 dell’8 gennaio 2013, che il compimento difficoltoso o rallentato a

causa del danno alla salute degli atti ordinari della vita non giustifica per

principio la grande invalidità (N. 8013 CIGI).

2.8.1. Più precisamente, quanto

innanzitutto all’atto ordinario del mangiare, l’assicurata lamenta

sostanzialmente la funzione parziale di tale atto che concerne unicamente il

taglio degli alimenti duri (“tutti gli alimenti duri devono essere tagliati),

rispettivamente la presa delle posate, oltre al fatto di riuscire a fatica a

versarsi le bevande e a sollevare le pentole pesanti.

Innanzitutto va ribadito nuovamente che in virtù del N. 8011 CIGI,

se un atto ordinario comprende diverse funzioni parziali, per la grande

invalidità non è richiesto che l’assicurato abbia bisogno dell’aiuto di altre

persone per tutte oppure per la maggior parte di esse, è sufficiente che

necessiti, in modo regolare e notevole, dell’aiuto di terzi per una sola delle funzioni

parziali (DTF 117 V 146 consid. 2; per l’aiuto regolare e notevole, v. N. 8025

seg.). D’altra parte, per la giurisprudenza se l’assicurato ha bisogno

dell’aiuto di terzi solo per tagliare i cibi duri, non sussiste una grande

invalidità, poiché questo genere di alimenti non viene consumato generalmente

due volte al giorno e ogni giorno e dunque l’assicurato non necessita regolarmente

e in misura indispensabile dell’aiuto di terzi, ma solo in maniera

saltuaria (STF 8C_30/2010 dell’8 aprile 2010, 9C_791/2016 del 22 giugno 2017,

cit. in marginale 8018 CIGI).

Nella fattispecie, dalla perizia tecnica del 28 ottobre 2022 del

consulente specialista in mezzi ausiliari ed ergoterapista __________ emerge

che i problemi lamentati dall’assicurata erano riferiti “a livello di peso

da alzare (bicchieri) oppure la leva necessaria da fare a livello del polso per

tagliare, o la presa generale delle posate”. In merito egli ha osservato

che per tali problematiche esistono “dei mezzi ausiliari che possono

aiutarla/agevolarla per essere più autonoma e indipendente, consigliando anche

di andare a vedere il catalogo online della lega contro i reumatismi per farsi

un’idea degli ausili esistenti. Inoltre l'abbiamo informata della possibilità

di richiedere un intervento mirato di un ergoterapista per una valutazione

domiciliare, per poter valutare in attività dove risulta effettivamente

necessario agire e dove l’assicurata stessa ha già trovato le sue strategie per

riuscire”. Quanto al sollevamento di pentole o ciotole pesanti, occorreva

considerare che, pur restando effettivamente tale mansione un limite per

l’assicurata, “come da lei comunicatoci, il compagno non ha un'attività

lavorativa e può quindi aiutarla nel cucinare quando risulta indispensabile

l'utilizzo di ausili da cucina pesanti” (doc. AI pag. 817).

Gli accertamenti esperiti hanno quindi stabilito che il bisogno di

aiuto nell’atto del mangiare per l’assicurata, che per il resto dichiara di

mangiare in autonomia, è limitato essenzialmente al sollevamento di pesi e al

taglio dei cibi duri, e non è quindi da considerare “regolare e importante”,

ma saltuario, ciò che già escluderebbe di principio il riconoscimento di una

grande invalidità (in argomento cfr. STCA 32.2017.128 del 20 marzo 2018; cfr.

anche la STF 9C_346/2010 del 6 agosto 2010).

Del resto, anche l’addotta difficoltà

a versarsi le bevande dalla brocca appare sormontabile non solo con appositi ed

elementari accorgimenti, quali ad esempio l’attingere l’acqua direttamente dal

rubinetto o l’utilizzo di bottiglie di pet di piccole dimensioni, ma anche,

giusta l’inchiesta effettuata, mediante appositi mezzi ausiliari o l’uso di

vasellame più leggero come posate ad impugnatura ergonomiche.

Queste soluzioni, come l’adozione

di semplici mezzi ausiliari di cui tuttavia l’assicurata non si è ancora dotata

(cfr. doc. AI pag. 816), costituirebbero a non averne dubbio una

concretizzazione del già citato (cfr. consid. 2.3) obbligo di ridurre il danno,

secondo cui l’assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevole allo

scopo di ridurre il più possibile gli effetti dell’invalidità (DTF 134 V 9

consid. 7.3.1; 113 V 22 consid. 4a; SVR 2017 IV Nr. 6).

Come ricorda il N. 8018 CIGI, si è in presenza di una grande invalidità

quando un assicurato è in grado di mangiare da solo, ma può farlo solo in modo

difforme dall’usuale (DTF 106 V 158; p. es. quando non è in grado di sminuzzare

i cibi o li può mangiare solo sotto forma di purè o portarli alla bocca solo

con le dita, DTF 121 V 88), situazione che non si può certo affermare

realizzarsi in concreto e men che meno se si mettono in atto gli accorgimenti

indicati per facilitare l’atto del mangiare.

Nel caso giudicato l’8 aprile 2010 (8C_30/2010), l’Alta Corte ha

stabilito che se l’assicurato ha bisogno dell’aiuto di terzi solo per cibi

duri, non sussiste una grande invalidità, poiché questo genere di alimenti non

viene consumato ogni giorno e dunque l’assicurato, dodicenne, non necessita

regolarmente e in misura indispensabile dell’aiuto di terzi.

Nella STF 9C_791/2016 del 22 giugno 2017 il Tribunale federale ha

rilevato che il N. 8018 CIGI, che si riferisce al caso particolare citato in

cui ha considerato che un bambino di dodici anni non consuma necessariamente

cibi duri tutti i giorni, era applicabile al caso concreto. L’Alta Corte ha

infatti precisato che non va tenuto conto, per valutare la necessità di

mangiare degli alimenti duri tutti i giorni, delle abitudini alimentari di

ciascuno. Non si vede secondo quali criteri di distinzione si potrebbe ritenere

che un bambino di 12 anni non mangerebbe dei cibi duri tutti i giorni, mentre

ciò sarebbe il caso di una persona anziana di 70 anni.

In quel caso, fondandosi sui pareri dei medici, i giudici di prima

istanza avevano concluso che un bisogno di aiuto era necessario solo per

tagliare gli alimenti duri e quindi hanno implicitamente considerato che la

ricorrente non aveva bisogno di aiuto per mangiare in modo usuale altri

alimenti. Essi hanno infatti constatato che anche se il medico aveva descritto

una mano destra debole e imprecisa, ciò non permetteva di ammettere che

l’assicurata non potesse neppure servirsi di un coltello, per esempio per

prepararsi una fetta di pane imburrata o tagliare degli alimenti non duri,

tutt’al più che era mancina.

Per la nostra Massima Istanza, considerato che l’aiuto di cui

aveva bisogno l’assicurata si limitava alla preparazione e al taglio di

alimenti duri e che non ha dimostrato che aveva bisogno di un aiuto più esteso,

limitandosi a invocare la sua incapacità a tagliare gli alimenti duri, la sua

lamentela è stata respinta.

Sulla base delle considerazioni

esposte, nell’evenienza concreta il TCA conclude che l’aiuto di terzi è

necessario unicamente per tagliare cibi duri e particolari (mentre che per

mangiare la maggior parte degli alimenti la ricorrente risulta autonoma) e per

il sollevamento della caraffa e di pentole o ciotole pesanti.

Se ne deduce che, secondo il corso ordinario della vita, e come ha

affermato il TF, una tale situazione non si manifesta in maniera regolare,

ragione per cui le difficoltà emerse non sono motivo di grande invalidità

poiché richiedono l’aiuto di altre persone non in modo regolare e importante,

ma occasionale.

Per quanto riguarda l’atto di vestirsi e svestirsi

(inclusa la preparazione dei vestiti), a ragione l’assistente sociale ha

rinviato a quanto esposto nella perizia tecnica nr. __________, nella quale il

consulente __________ ha osservato che in base a quanto dichiarato

dall’assicurata le difficoltà sono risolvibili adottando semplici strategie e

munendosi di semplici mezzi ausiliari atti a facilitare le operazioni:

allacciare bottoni, cerniere; gesti legati alla motricità fine. __________ ha

in proposito osservato che “a causa delle difficoltà motorie

precedentemente elencate vi sono degli ausili elencati all'A che potrebbero

permetterle di indossare indumenti "complessi con bottoni", ma poiché

esistono molti capi che non necessitano di accorgimenti, il consiglio è quello

di vestirsi con indumenti elastici con assenza di bottoni o cerniere non

complesse” (doc. AI pag. 817).

Del resto, secondo la giurisprudenza

il fatto che l’assicurata adotti un abbigliamento più confacente al suo stato

di salute (comodo e senza allacciature particolari) rientra nell'obbligo di

ridurre il danno.

A ragione i periti incaricati

dall’amministrazione hanno pure ricordato che sia normale che sia necessario un

tempo di apprendimento e di 'allenamento' all'utilizzo di eventuali mezzi ausiliari,

circostanza questa che evidentemente non costituisce un elemento per

riconoscere la grande invalidità.

Analoghe considerazioni

riguardano l’atto parziale dell’igiene personale (lavarsi,

pettinarsi, radersi, fare il bagno o la doccia), laddove nella perizia tecnica l’esperto

__________ ha riportato quanto riferito dall’assicurata e meglio delle difficoltà

inerenti al lavaggio/asciugatura dei capelli e alla depilazione, che peraltro

non avviene giornalmente (“L'A spiega che riscontra

difficoltà a lavarsi autonomamente i

capelli, dicendo che inoltre non sopporta l'acqua sul viso. Di seguito ha

difficoltà ad asciugarsi autonomamente i capelli sfatica a pettinarli, o meglio

fare una messa in piega in quanto a suo dire ha i capelli lisci”). Anche in questo caso __________, dopo aver

considerato che l’assicurata disponeva di una doccia grande a filo pavimento

accessibile senza problemi e che permette pure in caso di bisogno, grazie alle

dimensioni, di garantire la presenza di una persona qualora necessitasse di

aiuto, ha osservato che le difficoltà emerse sono superabili con l'ausilio di

semplici mezzi ausiliari, come per esempio l’uso di una spazzola a manico lungo

e di uno sgabello nella doccia (“(…) sarebbe indicato disporre di una

sedia/sgabello da doccia, in questo modo le sarebbe più possibile sciacquare

anche i capelli senza che l'acqua le scorre in viso, e in caso di necessità di

aiuto, la gestione di tale lavaggio da terzi sarebbe agevolato”).

Quanto alla depilazione, a

ragione è stato sottolineato come la stessa non abbia comunque oggettivamente carattere

di regolarità, e questo a prescindere dalle abitudini personali e quindi

soggettive (cfr. in proposito l’allegato della ricorrente del 7 giugno 2023).

Anche per tali funzioni deve

essere sottolineato che in virtù del già menzionato obbligo di diminuire il

danno l’assicurata è tenuta a trovare nuove strategie di apprendimento

dell'atto e munirsi di semplici mezzi ausiliari. Ciò, in base a quanto

constatato e concluso dagli esperti coinvolti __________ e __________, sarebbe

esigibile, considerate anche le peculiarità del locale bagno che lo

permetterebbe.

Quanto all’atto dell’andare al

gabinetto (incluso il riordino del gabinetto in modo inusuale, la

vestizione, l’igiene personale e il controllo della pulizia), in occasione

della visita al domicilio del 25 ottobre 2022 l’assicurata si è dichiarata

completamente autonoma in tutti gli aspetti dell'atto in questione, anche

perché in possesso di un bidè/doccia nelle immediate vicinanze (doc. AIO pag.

824). Inoltre il consulente ergoterapista ha pure ricordato l’esistenza del

closomat, mezzo ausiliario che permetterebbe all’assicurata di ridurre ulteriormente

la fatica nell'assicurarsi l'igiene intima (per quanto concerne le allegazioni

in merito formulate dall’assicurata unitamente alla replica del 5 giugno 2023,

cfr. in seguito al consid. 2.9).

Tutto bene considerato, a ragione

quindi l’amministrazione ha concluso che, in base a quanto accertato dai

consulenti che hanno proceduto alla valutazione sul posto, con l'aiuto di mezzi

ausiliari mirati è possibile per l'assicurata essere maggiormente autonoma

laddove non ha ancora trovato strategie proprie per compensare le difficoltà. Del

resto, il consulente __________ ha sottolineato l’opportunità che l’assicurata

proceda anche ad una valutazione domiciliare da parte di un ergoterapista al

fine di “concretizzare in attività le possibili necessità di ausili

funzionali” (doc. AI pag. 816).

Va pure nuovamente sottolineato

che le soluzioni suggerite dai consulenti costituiscono una concretizzazione del

già citato obbligo di ridurre il danno (cfr. consid. 2.3), secondo cui occorre

intraprendere tutto quanto è ragionevole allo scopo di ridurre il più possibile

gli effetti dell’invalidità (DTF 134 V 9 consid. 7.3.1; 113 V 22 consid. 4a; SVR

2017 IV Nr. 6).

Per questo motivo, le critiche

rivolte dalla ricorrente all’Ufficio AI per avere indicato l’esistenza di queste

facilitazioni sono inammissibili.

2.8.2. In merito alla necessità di una

sorveglianza personale permanente ai sensi dell’art. 37 cpv. 3 lett. b OAI

(intesa quale necessità di prestazioni di ordine medico o di

aiuto sanitario rese necessarie dallo stato fisico o psichico dell’assicurata)

come pure (con riferimento all’art. 37 cpv. 2 lett. a OAI) e quella di un aiuto

per spostarsi fuori casa quale atto ordinario in quanto tale, le

stesse si appalesano, sulla base degli atti all’inserto ed in particolare delle

certificazioni mediche agli atti, e peraltro incontestatamente, escluse. Va detto

che l’assicurata non contesta in sé di essere in grado di condurre

l’automobile, ritenuto che nel gravame l’attività dello spostarsi viene, per

quanto è dato di capire, riferita piuttosto al dover essere “accompagnata”

nell’uscire dalla propria abitazione per stabilire contatti fuori casa,

circostanza, questa, suscettibile di essere considerata semmai nell’ambito

della valutazione di una eventuale necessità di accompagnamento ex art. 38 OAI.

Controversa resta per contro l’asserita necessità di un

accompagnamento costante (regolare e duraturo) nell’organizzazione della realtà

quotidiana ai sensi dei summenzionati art. 37 cpv. 3 e 38 OAI Tale

necessità si riferisce ad aiuti che permettano di vivere in modo autonomo, all’accompagnamento

per compiere attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa,

come anche alla presenza regolare di una terza persona per evitare l'isolamento

permanente.

Nella fattispecie, nel formulario di richiesta e nelle

dichiarazioni della figlia e del compagno viene ripetutamente sottolineato che

l’interessata non si muove di casa se non accompagnata (cfr. le dichiarazioni

del 30 ottobre 2021 citate in esteso al consid. 2.7).

Ora a mente del TCA, come verrà meglio esposto di seguito, sulla

base degli accertamenti sul posto eseguiti e della valutazione dello psichiatra

del SMR avvenuta dopo colloquio clinico del 15 dicembre 2022 e dopo attento

esame dei certificati dei curanti, l’Ufficio AI ha a ragione escluso la sussistenza

di una siffatta necessità.

Va ricordato che secondo l'art. 38 cpv. 3 OAI è considerato

unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare

e necessario in relazione a una delle situazioni di cui al capoverso 1

(cfr. supra consid. 2.3).

A tal riguardo la cifra marginale

8050 CIGI dispone:

" L’accompagnamento

nell’organizzazione della realtà quotidiana è necessario affinché le attività

quotidiane possano essere svolte in maniera autonoma. Tale accompagnamento è

dato se la situazione della persona in questione è caratterizzata da almeno uno

dei seguenti bisogni:

– aiuto nella strutturazione della giornata;

– sostegno nell’affrontare situazioni

della realtà quotidiana (p. es. questioni legate alla salute, all’alimentazione

e all’igiene, semplici attività amministrative ecc.);

– conduzione della propria economia domestica.

L’aiuto nella strutturazione della giornata comprende

per esempio l’esortazione ad alzarsi, l’aiuto nello stabilire e rispettare

orari fissi per i pasti, nel rispettare un ritmo giorno/notte, nel dedicarsi a

un’attività ecc. Anche il sostegno nell’affrontare situazioni della realtà

quotidiana comprende aspetti quali l’esortare o l’impartire istruzioni ecc.

Nell’ambito dell’igiene si deve per esempio ricordare all’assicurato di fare la

doccia. Se però egli necessita di aiuto diretto per lavarsi, allora questa

prestazione va considerata come atto ordinario della vita sotto la categoria

«pulizia personale» e non come accompagnamento nell’organizzazione della realtà

quotidiana.

Nella conduzione dell’economia domestica rientrano

compiti quali pulire e riordinare, fare il bucato e preparare i pasti. Le

prestazioni di aiuto necessarie vanno però considerate nell’ottica di impedire

che l’assicurato cada in uno stato di abbandono. Occorre quindi sempre valutare

se, in mancanza dell’aiuto per questi compiti, l’assicurato dovrebbe essere

ricoverato in un istituto o in una clinica (v. N. 8040). Se ad esempio non può

stirare, questo non significa che debba andare in un istituto o in una clinica.

In tal caso, dunque, le prestazioni di aiuto non possono essere riconosciute

come accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana.”

8050.2 “Per accompagnamento nell'organizzazione della realtà

quotidiana giusta l'articolo 38 capoverso 1 lettera a OAI si possono intendere

sia l'aiuto indiretto che quello diretto da parte di terzi. Di conseguenza,

l'accompagnatore può svolgere anche da solo le attività necessarie, se

l’assicurato non ne è in grado per motivi di salute nonostante le istruzioni

impartite, la sorveglianza o il controllo (DTF 133 V 450, l 661/05).”

8050.3 “L’accompagnamento nell’organizzazione della realtà

quotidiana spetta solo agli assicurati che, per motivi di salute, possono

abitare per conto proprio solo con l’assistenza di una terza persona (STF

9C_28/2008 del 21 luglio 2008).

La somma di tutte le prestazioni di aiuto necessarie,

tenuto conto dell’obbligo di ridurre il danno, deve far sì che, in mancanza

dell’aiuto di terzi, l’assicurato sarebbe costretto ad andare a vivere in un

istituto (v. N. 8040).

Per quanto concerne l’obbligo di ridurre il danno,

occorre per esempio vagliare la possibilità di ricorrere a corsi o a terapie

per imparare a utilizzare mezzi ausiliari adeguati per svolgere le faccende

domestiche (sentenza del TF 9C_410/2009 del 1° aprile 2010). Va prestata

particolare attenzione all’aiuto dei familiari (v. anche N. 8085), soprattutto

per quanto riguarda i lavori domestici. Al riguardo, ci si deve chiedere come

si organizzerebbe una comunità familiare se non potesse contare su alcuna

prestazione assicurativa (DTF 133 V 504, I 228/06). Questo aiuto va oltre il

sostegno che ci si può aspettare nel caso in cui l’assicurato non presenti

alcun danno alla salute. Se l’assicurato vive nella stessa economia domestica

con suoi familiari, si può esigere che questi ultimi forniscano il proprio

aiuto per i lavori domestici. Si può esigere un aiuto nell’economia domestica anche

da parte dei figli, in funzione della loro età.”

La cifra marginale 8051 CIGI prevede:

" 3.5.2.2

Accompagnamento per compiere attività della vita quotidiana fuori casa

L'accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana è

necessario affinché l'assicurato sia in grado di uscire di casa per compiere

determinate attività della vita quotidiana e intrattenere contatti (fare gli acquisti,

attività del tempo libero, contatti con uffici amministrativi o personale

medico, recarsi dal parrucchiere ecc.; sentenza del TF 9C_28/2008 del 21l

luglio 2008). In caso di limitazioni prettamente o prevalentemente funzionali,

l’aiuto va attribuito all’atto di spostarsi.”

Va infine fatto riferimento alle

cifre marg. 8052, 8052.1 e 2 CIGI (accompagnamento destinato a evitare un

isolamento permanente):

" 8052 L’accompagnamento

nell’organizzazione della realtà quotidiana è necessario per evitare il rischio

che l’assicurato sia permanentemente isolato dal mondo esterno e che ciò

implichi un considerevole peggioramento del suo stato di salute. Il rischio

puramente ipotetico di un isolamento dal mondo esterno non è sufficiente;

l’isolamento e il conseguente peggioramento dello stato di salute devono

piuttosto già essersi manifestati nell’assicurato (sentenza del TF 9C_543/2007

del 28 aprile 2008). Il necessario accompagnamento nell’organizzazione della

realtà quotidiana consiste in colloqui di consulenza e nell’incitamento a

stringere contatti (p. es. portare l’assicurato a manifestazioni).

8052.1 Se, nell’ambito del caso speciale giusta l’articolo 37

capoverso 3 lettera d OAI, è concesso un AGI di grado lieve, non si può

riconoscere un accompagnamento per evitare l’isolamento durevole (per analogia

al N. 8048). Tuttavia, un eventuale accompagnamento nell’organizzazione della

realtà quotidiana per permettere all’assicurato di vivere a casa è possibile e,

se del caso, deve essere esaminato (I 317/06).

8052.2 Non vi è isolamento se l’assicurato vive con un partner, lavora

(anche in un laboratorio) o è accolto in una struttura diurna.”

Nella

fattispecie in esame, in merito all’organizzazione della realtà quotidiana, in

sede d’inchiesta domiciliare è emerso che:

" 3.2 La

persona assicurata necessita, a causa di un danno alla salute, in modo regolare

e duraturo di un accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana?

(aiuti che permettono di vivere in modo autonomo, accompagnamento per compiere

attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa, presenza

regolare di una terza persona per evitare l'isolamento permanente)

L'assicurata dichiara difficoltà grandi ad uscire di casa da sola

e stabilire contatti all'esterno; in pratica sostiene di non muoversi da casa

se non accompagnata e questo per recarsi ad esempio

a fare la spesa, ma anche in posta, alle visite mediche, ecc...

All’interno delle mura domestiche si sente al sicuro e beneficia

dell'intervento di un aiuto domiciliare per 3 ore settimanali, la quale si

occupa delle pulizie approfondite (come lavare i pavimenti e i vetri) e di fare

il bucato.

Dal canto suo nei lavori domestici dichiara di collaborare come

riesce, nel bucato stende biancheria di piccole dimensioni (a causa del peso);

cucina piatti poco elaborati o freddi, evitando di maneggiare attrezzi o

coltelli. Le pulizie sono completamente delegate all'aiuto domiciliare o ai familiari.

Nella spesa dev'essere accompagnata all'interno dei negozi e aiutata nel

trasporto della merce voluminosa o ingombrante.

Secondo giurisprudenza l'accompagnamento si riconosce in questi

casi:

1. Accompagnamento finalizzato a rendere possibile una vita

autonoma:

l’assicurata non fornisce elementi concreti durante l'inchiesta

che facciano presagire il rischio di un'istituzionalizzazione se lasciata sola.

È una persona lucida, capace di strutturare la giornata in modo autonomo e

capace di intendere e volere. Nei lavori domestici beneficia di un aiuto

domiciliare per quelli onerosi (parte del bucato e

pulizie) per 3 ore la settimana. Si ricorda a tal proposito

l'obbligo della collaborazione da parte dei conviventi stretti, di cui la

figlia è assente per molte ore dal domicilio durante la giornata e il compagno

percepisce anche una mezza rendita d'invalidità; ciò non toglie

che una parziale collaborazione rimane esigibile. Secondo

giurisprudenza CGI 2099 è anche esigibile l'obbligo di ridurre il danno

attraverso l'apprendimento di nuove strategie o mezzi ausiliari idonei (come

l’aspirapolvere automatico o la spesa online con consegna

al domicilio, anche fuori dall'uscio di casa).

Considerandi

2.

Accompagnamento per compiere attività della vita quotidiana

fuori casa:

in questo ambito rientra l'aiuto dei familiari che l’assicurata

dichiara di necessitare ogni qual volta deve uscire di casa, poiché, nonostante

guidi tutt'ora l'automobile, si descrive incapace di uscire di casa da sola.

Secondo SMR (annotazione 29 novembre 2021) tali limitazioni non

si possono considerare costanti a tal punto da giustificare un accompagnamento.

Secondo CGI 2104 (obbligo di ridurre il danno) esistono poi

strategie per agevolare l'autonomia in tal senso: come fare la spesa su

internet, chiamare un parrucchiere al domicilio, tenere la contabilità online,

ecc...

3.

Accompagnamento destinato ad evitare un isolamento

permanente:

in questo caso, come sostenuto nella CGI 2109 (circolare sulla

grande invalidità), tale rischio è escluso poiché l’assicurata vive con il

partner e la figlia.”

(doc. AI pag. 826)

Come indicato dalla consulente

(per la quale prima di escludere la necessita di un accompagnamento ai sensi

della legge era necessario richiedere anche una presa di posizione del medico

psichiatra SMR), l’amministrazione ha interpellato lo psichiatra SMR, il quale,

effettuata una visita il 15 dicembre 2022, ha esposto:

" Colloquio

odierno dalle ore 11.00 alle ore 11.40 alla presenza del sottoscritto e dell'assicurata.

La Signora RI 1 è arrivata accompagnata dal compagno che ho brevemente

incontrato in ricezione e non ha partecipato al colloquio. L’assicurata si è diretta

verso la sala visita, è rimasta seduta tranquilla, con un atteggiamento

composto adeguato al contesto per tutta la durata dell'incontro, senza

significativo disagio. Ha affermato di possedere patenti di guida e di condurre

da sola un autoveicolo con cambio automatico anche da sola se deve percorrere

un breve tratto, ad esempio tra __________ e __________; su percorsi più

lunghi, come oggi, preferisce che sia il compagno a guidare. Lo scorso agosto

si è recata con la figlia per cinque giorni in vacanza in un hotel di __________

sulla __________: la foglia non ha le patenti; ha, dunque, condotto lei stessa

l'auto.

L'assicurata ha confermato quanto già emerso durante l'inchiesta

della Signora __________ per quanto concerne gli atti ordinari della vita,

l'assunzione autonoma dei medicamenti e la non necessità di sorveglianza

personale: porta fuori i cani in giardino, utilizza un tablet, ad esempio per

un gioco online "la fattoria", guarda la televisione, si tiene informata

sui fatti di cronica.

In conclusione, non è emerso alcun rischio attuale di

istituzionalizzazione se lasciata sola: la capacità di discernimento è

completa, è capace di strutturare la giornata in modo autonomo.

Non emergono allo stato attuali i presupposti per il diritto

all'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana.

Ho informato l’assicurata che ne ha compreso i motivi, pur non

condividendoli.” (doc. AI pag. 833)

Sulla base di queste

conclusioni, la consulente __________, nuovamente interpellata, il 2 gennaio

2023.

ha concluso nel senso che “La persona assicurata non dipende da terzi

per compiere atti ordinari della vita. Non necessita di una sorveglianza

personale continua. Non necessita di accompagnamento nell'organizzazione della

realtà quotidiana. Non sono assolte le condizioni per il versamento di un

assegno per grandi invalidi, trattandosi di rifiuto” (doc. AI pag. 840).

A

tali conclusioni, condivise non solo dalla consulente che ha effettuato

l’inchiesta a domicilio, assistita dal collega ergoterapista, ma anche dallo

psichiatra SMR, dopo accurata visita clinica e attento esame dei certificati agli

atti, questo Tribunale non può che aderire.

Le

stesse si rilevano complete ed esaustive e del resto quanto asserito in

proposito dai curanti, in modo peraltro poco circostanziato, non consente di

trarre differenti conclusioni.

Sia

pure osservato che il fatto, sottolineato dal medico SMR, che l’assicurata possieda

un’indubbia capacità di discernimento completa, appare pure dimostrato dalla

precisione con la quale ella ha presentato, unitamente alla replica (doc. XI/1),

complete e dettagliate osservazioni circa gli impedimenti da lei incontrati,

apparendo in grado di strutturare la giornata in modo autonomo.

2.8.3

Tutto

bene considerato quindi, questo TCA non può quindi che condividere quanto concluso

dall’esperta in sede di inchiesta al domicilio, e rinviare a quanto ivi concluso

con osservazioni pertinenti e dettagliate e rispettose della prassi in materia.

L’accertamento

sul posto è in effetti avvenuto nel rispetto della prassi ammnistrativa (cfr. la

cifra marginale 8131 CIGI citata al consid. 2.5), non avendo segnatamente tralasciato

di accertare con la massima precisione ogni elemento utile al fine di definire

una eventuale grande invalidità, sulla base delle indicazioni fornite

dall'assicurata, non omettendo neppure di coinvolgere il medico SMR che ha

provveduto ad una valutazione clinica specialistica. A non averne dubbio il

rapporto di inchiesta steso in data 11 novembre 2022 ha adempiuto i criteri

posti dalla giurisprudenza, essendo stato allestito da una persona qualificata –

che conosceva il contesto in cui la ricorrente viveva, nonché le affezioni

(diagnosi) e limitazioni mediche e le necessità di cura) –, avendo riportato le

indicazioni ricevute dall'assicurata, essendo stato redatto con precisione e in

modo plausibile, dettagliato e motivato in merito ai singoli provvedimenti di

cura ed assistenza e agli eventuali mezzi ausiliari da prendere in

considerazione e rispettoso delle indicazioni acquisite in loco (DTF 140 V 543

consid. 3.2.1; cfr. consid. 2.5).

Secondo

la giurisprudenza, ne consegue che il rapporto d'inchiesta ha acquisito valore

probatorio pieno e il giudice delle assicurazioni sociali interviene solo in

presenza di valutazioni chiaramente insostenibili o errate, che manifestamente

non si ravvisano in concreto. Questo in considerazione del fatto che la persona

competente che ha eseguito l'inchiesta possiede una conoscenza maggiore della

fattispecie rispetto al Tribunale chiamato in causa a seguito di un ricorso

(DTF 140 V 543 consid. 3.2.1. con riferimenti).

Come

detto, le conclusioni dell’amministrazione hanno del resto pure tenuto conto delle

certificazioni mediche acquisite agli atti.

In

effetti, se è vero che i curanti dr. ___________ e dr.ssa ____________ hanno

confermato, in maniera peraltro poco circostanziata, le indicazioni circa la

grande invalidità riportate dall’assicurata sul formulario di richiesta

dell’agosto 2021 (scritti 18 e 20 luglio 2022, doc. AI pag. 609, 611, 792,

802), tali indicazioni hanno trovato solo parziale conferma in occasione dell’inchiesta

al domicilio effettuata il 25 ottobre 2022, effettuata, come detto, secondo i

parametri indicati e della perizia tecnica eseguita il 28 ottobre 2022 dal

consulente ergoterapista della __________ intervenuto per valutare i mezzi

ausiliari possibili per le attività della vita quotidiana.

Come

visto, entrambe le dettagliate valutazioni hanno individuato le limitazioni

derivanti dalle problematiche alla salute, ma hanno in ogni modo riscontrato una

buona mobilità generale dell'assicurata, e in sostanza concluso che gli unici

possibili impedimenti motori si presentavano a livello di

forza/presa/gestualità alle estremità degli arti inferiori, impedimenti che in

ogni modo potevano essere gestiti mediante l’utilizzo di determinate strategie

e adeguati e mirati mezzi ausiliari atti a facilitare le varie operazioni

domestiche, e questo anche considerando il sostegno e l’aiuto assicurati dalla

figlia e dal compagno che vivono con l’assicurata (doc. AI pag. 816) e

richiamato nuovamente l'obbligo di ridurre il danno.

Ne

discendeva che le difficoltà emerse non erano motivo di grande invalidità, non

integrando il criterio di regolarità (come il taglio dei cibi consistenti o il

sollevamento di pentole o vasellame pesanti) stabilito dalla giurisprudenza.

Come per il vestirsi, si trattava anche per l’atto del mangiare e dell’igiene di

trovare delle nuove strategie di apprendimento (vasellame più leggero, sgabello

nella doccia) e munirsi di semplici mezzi ausiliari (come posate ad impugnatura

ergonomica), tutti aspetti che agevolerebbero l'autonomia dell’interessata rispettivamente

erano superabili con l'ausilio di semplici mezzi ausiliari.

D’altra

parte le difficoltà lamentate negli spostamenti esterni alla casa,

rispettivamente il mantenimento dei contatti sociali e le difficoltà nella

gestione dell’economia domestica non integravano gli estremi necessari da

motivare una necessità regolare e duratura di un accompagnamento

nell'organizzazione della realtà quotidiana, anche grazie alla collaborazione

fornita dall’aiuto domiciliare e dai famigliari.

Del resto, già è stato esposto

che al fine di chiarire compiutamente le condizioni e la situazione dell’assicurata,

è pure stata effettuata una visita medica a cura dello psichiatra SMR il 15

dicembre 2022, il quale ha concluso che non erano i presupposti per il diritto

all'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana (doc. AI pag.

833, cit. in esteso al consid. 2.8.2).

Il medico SMR ha pure preso attenta

posizione sull’ulteriore certificazione della psichiatra curante del 21

dicembre 2022 (la quale, confermate le diagnosi invalidanti, aveva osservato

che dopo il 2018 erano “aumentate le sue difficoltà ad uscire di casa da

sola, tanto da impedirle di recarsi autonomamente in luoghi distanti da casa o

non ben conosciuti”; doc. AI pag. 850), nel senso che detta certificazione non

apportava alcun elemento che potesse modificare le conclusioni in merito alla

necessità negli atti ordinari della vita, già ampiamente valutate sia in

sede di inchiesta al domicilio sia dallo stesso SMR il 15 dicembre 2022. A ragione

ha pure osservato che non era verosimile una modifica dello stato a pochi

giorni dalla visita clinica presso il SMR del 15 dicembre 2022 (Annotazione del

12.

gennaio 2023, doc. AI pag. 858).

Inoltre, il 2 febbraio 2023, esprimendosi

sulle osservazioni dell’assicurata al progetto di decisione e sulle

certificazioni del 12 gennaio 2023 del dr. __________ (il quale ha confermato

le note diagnosi e precisato che “la paziente necessita di aiuto per

svolgere le pulizie domestiche, fare la spesa, preparare i pasti ed eseguire i

lavori di bucato e stiratura”, doc. AI pag. 876) e del 23 gennaio 2023 (con

la quale egli ha confermato che “la paziente afferma di essere in estrema

difficoltà nella conduzione dell’economia domestica nella preparazione dei

pasti, nella pulizia dell’abitazione e anche nel bucato e negli acquisti”,

doc. AI pag. 865) il medico SMR ha ancora affermato:

" Ho preso

visione della lettera dell'assicurata del 25.01.2023, che riporta riferimenti

alla CIGI e alla sentenza del TCA rispettivamente considerazioni personali per

le quali essa avrebbe diritto ad AGI di grado medio nonostante le osservazioni oggettive

in sede di inchiesta il 25.10.2022 e in sede SMR il 15.12.2022.

E del tutto inverosimile che la situazione si sia

significativamente modificata in poco più di un mese.

Per quanto concerne il rapporto Al del Dr. __________ del

23.01.2023

questo riporta lo stato medico noto con riferimenti attribuiti

soggettivamente alla paziente riguardo difficoltà nella conduzione

dell'economia domestica senza considerazioni oggettive da parte del curante per

quanto concerne espressamente il diritto ad AGI. L'assicurata allega un certificato

del Dr. __________ del 12.01.2023 da cui emergono problematiche alle mani e ai polsi

con mobilita limitata e forza ridotta con necessità di aiuto nello svolgere le

pulizie domestiche, fare la spesa, preparare i pasti, eseguire bucato e stiro.

Si tratta di questioni relative alla conduzione dell'economia domestica non ad

una oggettiva necessità regolare e notevole di terzi nello svolgere gli atti

della vita quotidiana ovvero necessità di accompagnamento nell'organizzazione

della realtà quotidiana. Senza contare che tali limitazioni di movimento e

forza agli arti superiori renderebbero l’assicurata non idonea alla guida,

condizione questa negata dall'assicurata e non da me osservata in visita SMR: l’assicurata

ha affermato di condurre l'automobile senza

problemi anche su lunghi percorsi. Lo scorso agosto si è recata

con la figlia per cinque giorni in vacanza in un hotel di __________ sulla __________:

la figlia non ha le patenti; ha, dunque, condotto lei stessa l'auto.

La Dr.ssa __________ nel certificato del 21.12.2022 riporta lo

stato clinico noto; per quanto concerne eventuali necessità Agi riporta

difficoltà ad uscire di casa in seguito al decesso della madre in aprile 2018;

tuttavia, non vi sarebbe stato in quel momento alcun trattamento medico specifico

né una presa a carico continuativa. Le difficoltà ad uscire si sarebbero

intensificate in estate 2020 e solo da allora la presa a carico sarebbe stata

incrementata con prescrizione

farmacologica. A tale riguardo, rilevo che durante l'inchiesta del

25.10.2022

cosi come all'osservazione SMR del 15.11.2022, l’assicurata non ha

fornito elementi concreti che facciano presagire il rischio di un'istituzionalizzazione

se lasciata sola. È una persona lucida, capace di strutturare la giornata in

modo autonomo e capace di intendere e volere come nei fatti è dimostrato

indirettamente dalla lucidità con cui ha redatto le sue osservazioni il

25.01.2023

con riferimenti puntuali alla normativa in termini di AGI senza,

tuttavia, fornire elementi concreti ed oggettivi che permettano un diverso

apprezzamento rispetto alle osservazioni eseguite in sede UAI. In conclusione,

in assenza di fatti nuovi o cambiamenti significativi, rimane valida la

precedente posizione SMR.” (doc. AI pag. 879)

Non solo: il 9 febbraio 2023 lo

psichiatra del SMR ha pure ulteriormente preso posizione circa il certificato

della dr.ssa __________, psichiatra curante, del 2 febbraio 2023 (doc. AI pag.

889), e del dr. __________ del 27 gennaio 2023, nel senso che essi non

contenevano informazioni nuove o elementi rilevanti al fine dell’apprezzamento

della situazione (doc. AI pag. 891).

Alle

conclusioni del SMR – tratte sulla base di un consulto clinico e di un

approfondito esame della fattispecie che pure ha tenuto conto non solo dei

fattori puramente medici, ma anche degli esiti dell’inchiesta a domicilio –

questa Corte deve aderire senza riserve.

Sia

peraltro anche osservato che i vari certificati medici agli atti non hanno

permesso di comprovare una rilevante modifica delle condizioni di salute, con

un peggioramento di rilievo della capacità lavorativa (del 50% in attività

adeguate), nemmeno nell’ambito della parallela procedura di revisione della

mezza rendita d’invalidità, la decisione del 27 marzo 2023 avendo negato

l’intervento di un peggioramento rilevante (confermata dal TCA con pronuncia

odierna nella STCA 32.2023.48).

In

conclusione, sulla base delle valutazioni effettuate al domicilio

dell’assicurata da personale competente e specializzato e dell’esame della

documentazione medica agli atti, inclusa una visita clinica presso il SMR, a

ragione l’amministrazione ha concluso che la ricorrente non dipende da terzi

per compiere atti ordinari della vita, non necessita di una sorveglianza

personale continua o di accompagnamento nell'organizzazione della realtà

quotidiana, ragione per cui non risultano assolte le condizioni per il riconoscimento

di un AGI.

2.9

Queste

conclusioni non sono state validamente messe in dubbio nemmeno in questa sede. La

documentazione prodotta, peraltro per lo più già presente agli atti e quindi

già sufficientemente vagliata dall’amministrazione, non apporta alcun elemento nuovo,

ma conferma le già note limitazioni somatiche alle mani, ormai stabilizzate, e

indica le medesime limitazioni psichiche che non sono state a ragione considerate

costanti al punto da motivare un accompagnamento (IV).

Nel

suo ricorso e nelle sue osservazioni allegate alla replica del 5 giugno 2023

l’assicurata non fa che ribadire quanto già sostenuto e ampiamente considerato

nella valutazione dell’amministrazione, senza apportare nuovi elementi o mezzi

di prova che permettano in qualche modo di modificare le conclusioni di cui

alla decisione contestata. Anche le allegazioni che riguardano il trasloco

nella nuova casa, dove l’assicurata si è stabilita con il compagno e la figlia,

risultano irrilevanti considerato come la valutazione al domicilio del 25

ottobre 2022 è avvenuta già nella nuova dimora (doc. AI pag. 822).

Questa

Corte deve aderire a quanto allegato dall’Ufficio AI, laddove ha sottolineato

che l’assicurata ha sostanzialmente manifestato un dissenso puramente

soggettivo senza far valere elementi oggettivi, segnatamente di natura medica,

a sostegno delle proprie argomentazioni e che possano mettere in dubbio le

conclusioni dell’amministrazione.

I rapporti medici prodotti con il

ricorso che già erano agli atti erano già stati esaminati precedentemente dal dr.

__________ del SMR nelle annotazioni 12 gennaio 2023, 2 e 9 febbraio 2023 e 17

marzo 2023 (doc. AI pag. 858, 879, 891, 918).

Del resto l’assicurata, che

sottolinea l’aggravamento delle sue condizioni successivo al 2008 (e quindi in

epoca precedente alla valutazione al domicilio del 25 ottobre 2022), nemmeno rende

verosimile un peggioramento delle sue condizioni intervenuto successivamente al

citato sopraluogo e entro la data rilevante della decisione contestata.

In effetti le nuove

certificazioni del dr. __________ del 13 marzo 2023 e della dr.ssa __________

del 20 febbraio 2023 (cfr. per esteso al consid. 2.7) si limitano

essenzialmente a confermare le precedenti valutazioni rielencando le affezioni

di cui è portatrice l’assicurata e le relative limitazioni concernenti la

motilità fine e la forza e, per quanto riguarda la psichiatra curante,

riportando soprattutto quanto riferito dalla paziente, oltre all’elenco della

riduzione delle funzioni cognitive associate a disturbi dell’umore (ansia,

anergia, abulia, anergia, ecc.), le quali erano state approfonditamente esaminate

dall’amministrazione e per essa dal medico SMR.

Per tacere del fatto che, di

principio, in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del

medico curante, anche se specialista (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF

125.

V 353 consid. 3a)cc) e meglio di seguito), tali certificazioni non

permettono di modificare le conclusioni dell’Ufficio AI.

Del resto il dr. __________ del

SMR, richiesto di prendere posizione su tali certificati nella concomitante

procedura di revisione della rendita, il 17 marzo 2023 ha concluso che le nuove

certificazioni non apportavano alcun elemento nuovo, considerato che “il

curante di base fa riferimento alla Dr.ssa __________ e dichiara che

l’assicurata si è trasferita in una casa più grande e per questo necessiterebbe

di aiuto: non sono riferite dal Dr. __________ modificazioni recenti di stato

di salute. La mia osservazione diretta del 15.12.2022 rimane valida. Riguardo

il certificato della Dr.ssa __________ del 20.02.2023, la collega si riferisce

fondamentalmente a disturbi soggettivi dell'assicurata, la riduzione citata

delle funzioni cognitive (non da me osservata il 15.12.2022) non è aggettivata

da test neurocognitivi o da una descrizione esaustiva di status rispettivamente

la Dr.ssa __________ fa riferimento al noto certificato della Dr.ssa __________

del 21.12.2022” (doc. AI pag. 918).

A questo riguardo va ricordato

che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione

degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle

prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante

per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di

svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti

per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e senso del nuovo disposto

come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI,

di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del

diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze

medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale

della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione

di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle

indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente

pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29

settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n.

56.

pag. 174, con riferimenti).

Inoltre il TFA (dal 1° gennaio

2007: TF), in una decisione del 24 agosto 2006 (I 938/05), ha evidenziato il

valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito

dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza

tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere

ad una nuova perizia.

Nella fattispecie questo

Tribunale condivide le affidabili e concludenti valutazioni dello psichiatra

SMR (cfr. più in generale sul valore probatorio dei rapporti interni del SMR la

STF I 143/07 del 14 settembre 2007 consid. 3.3 e la STF 9C_949/2010 del 5

luglio 2011), il quale non solo ha valutato approfonditamente l’ampia

documentazione acquisita agli atti, anche nell’ambito della procedura di

revisione della mezza rendita di invalidità erogata all’assicurata dal 2005, ma

ha altresì visitato l’assicurata personalmente, giungendo ad una conclusione

logica e priva di contraddizioni.

Richiamato anche il principio

giurisprudenziale per cui in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008

del 15 gennaio 2009, 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla

luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante

attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del

23.

aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o più

medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a

rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4; cfr.

sopra al consid. 2.4 e 2.5), le parzialmente differenti conclusioni dei medici

interpellati dalla ricorrente e in particolare dei dr. __________, __________ e

__________ non consentono di scostarsi dalle conclusioni tratte

dall’amministrazione.

Quanto poi all’asserita

necessità di un accompagnamento nella realtà quotidiana non essendo l’assicurata

in grado di occuparsi della conduzione dell’economia domestica, quanto addotto

nello scritto allegato alla replica del 5 giugno (XI/1) non permette di

modificare le conclusioni dell’amministrazione, trattandosi di semplici

lamentele soggettive (come quella circa la necessità di modificare i suoi abiti),

le quali nuovamente non tengono adeguatamente conto del già citato (cfr. consid.

2.3) obbligo di ridurre il danno, secondo cui occorre intraprendere tutto

quanto è ragionevole allo scopo di ridurre il più possibile gli effetti

dell’invalidità (DTF 134 V 9 consid. 7.3.1; DTF 113 V 22 consid. 4a; SVR 2017

IV Nr. 6).

In

ogni modo l’Ufficio AI ha provveduto a sottoporre tali osservazioni alla consulente

che aveva eseguito l’accertamento domiciliare, la quale, con nota del 14 giugno

2023, ha affermato:

" Con la

presente annotazione confermo di aver preso visione delle osservazioni giunte

in data 12.06 2023 (GED).

Ogni singolo punto inerente la grande invalidità è già stato

attentamente analizzato e valutato al domicilio in presenza oltre che della

sottoscritta, anche dell'ergoterapista specializzato in mezzi ausiliari. Come

ben emerge dalla scorsa inchiesta a domicilio datata 11.11.2022 (alla quale si

rimanda) i criteri seguiti sono stati evidentemente quelli stabiliti dalla

giurisprudenza, quindi si è analizzato l'aiuto diretto, indiretto, regolare e

notevole. Nondimeno si è tenuto conto dell'obbligo di ridurre il danno

adottando specifici mezzi ausiliari e questo per ogni aspetto dove sono emerse

delle limitazioni. Per quanto concerne la necessità di accompagnamento nell'organizzazione

della realtà quotidiana, questa è stata esclusa a livello medico poiché non è

emerso alcun rischio di istituzionalizzazione dell’assicurata se lasciata sola.

Inoltre, ella possiede una capacità di discernimento completa ed è in grado di

strutturare la giornata in modo autonomo. Le contestazioni sollevate ora in

fase di osservazioni non aggiungono nulla di nuovo, essendo appunto già state

ampiamente analizzate, seguendo i criteri appena sopra esposti e non permettono

di giungere quindi ad una diversa conclusione. Si evidenzia infine come siano

dichiarazioni pervenute quando ormai l'inchiesta è stata svolta, quindi di

fatto dichiarazioni della seconda ora. Si conferma pertanto, coerentemente ad

ogni posizione del medico SMR, il rifiuto della prestazione AGI.” (doc. XIII/1)

Richiamato

quanto dianzi esposto, questo Tribunale può far proprio quanto osservato dalla

consulente __________ e quanto osservato dall’Ufficio AI con scritto del 16

giugno 2023, per il quale in sostanza andava confermata la correttezza del

rapporto relativo alla valutazione al domicilio del 25 ottobre 2022, basato,

oltre che su quanto accuratamente constatato, anche su quanto affermato in

quell’occasione dall’assicurata, in presenza anche dello specialista in mezzi

ausiliari ed ergoterapista.

Del resto,

l’insorgente, a sostegno dell’asserita necessità di aiuto nello svolgimento

degli atti ordinari della vita e dell’accompagnamento dell’organizzazione della

realtà quotidiana, si limita in sostanza a ribadire le difficoltà incontrate

nella gestione della vita quotidiana, così come erano già state esposte nel

formulario di richiesta di AGI (doc. AI pag. 599; cfr. al consid. 2.7), le

quali tuttavia non hanno trovato riscontro, o quantomeno non completamente, in

sede della valutazione eseguita da personale competente al domicilio, sulla

base peraltro anche delle indicazioni fornite da lei medesima.

Come ben emerge dalla

documentazione agli atti, ogni singolo punto inerente alla grande invalidità è in

effetti stato attentamente analizzato e valutato al domicilio, applicando i

criteri stabili dalla prassi e dalla giurisprudenza, in presenza oltre che dell’esperta,

anche, come detto, dell'ergoterapista specializzato in mezzi ausiliari.

Laddove inoltre l’assicurata

lamenta di non aver osato, in occasione dell’inchiesta a domicilio, esprimere

al consulente __________, in quanto uomo, le sue difficoltà a mantenere

l’igiene intima post evacuazione, va osservato che in ogni modo le costatazioni

tratte sul posto e le proposte fatte per migliorare la gestione dell’igiene

(così come l’invito a organizzare una valutazione domiciliare tramite un ergoterapista)

permettono in ogni modo di escludere che l’assicurata necessiti dell’aiuto

regolare e notevole di terzi per l’igiene personale e andare al gabinetto.

Inoltre, come sottolineato dalla

responsabile, si è tenuto correttamente conto dell’aiuto diretto, indiretto,

regolare e notevole, così come anche dell'obbligo di ridurre il danno adottando

specifici mezzi ausiliari (che, contrariamente a quanto sostenuto dalla

ricorrente, ben si possono adattare anche alle sue problematiche, anche se non

soffre di reumatismo ma di altre problematiche) e questo per ogni aspetto dove

sono emerse delle limitazioni. Come da prassi amministrativa, richiamato sempre

l’obbligo di ridurre il danno, occorre per esempio vagliare la possibilità di

ricorrere a corsi o a terapie per imparare a utilizzare mezzi ausiliari

adeguati per svolgere le faccende domestiche (STF 9C_410/2009 del 1° aprile 2010)

e va opportunamente prestata particolare attenzione all’aiuto dei familiari,

nella fattispecie il compagno e la figlia dell’assicurata che vivono con lei

(il cui aiuto, viste le dichiarazioni rese durante l’inchiesta domiciliare, risultava

comunque saltuario ed esigibile), che va oltre il sostegno che ci si può

aspettare nel caso in cui l’assicurato non presenti alcun danno alla salute. Né

del resto l’assicurata invoca motivi plausibili per cui non si possa in casu considerare

il sostegno dei suoi famigliari che con lei condividono la casa e devono

pertanto partecipare alla diminuzione del danno occasionato dai suoi problemi

di salute (cfr. fra le altre STF 9C_567/2019 del 23 dicembre 2019, 9C_425/2014

del 26 settembre 2014 consid. 4.2.2, 8C_828/2011 del 27 luglio 2012 consid. 4.5).

Quanto alle

presunte divergenze che la ricorrente asserisce essere contenute nel rapporto

d’inchiesta, giova in tale contesto rammentare il principio della

priorità della dichiarazione della prima ora, secondo cui in presenza di due

versioni differenti la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che

l’assicurato ha reso nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze

giuridiche, le spiegazioni fornite in un secondo tempo non potendo integrare le

prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (STF

8C_134/2016 del 15 giugno 2016 consid. 2.3., DTF 121 V 45 consid. 2a e STCA

32.2022.39

del 17 ottobre 2022 consid. 2.7.2.)

Tutto bene considerato, ricordato

anche il principio del libero apprezzamento delle prove valido (anche) nel

diritto delle assicurazioni sociali (art. 61 lett. c in fine LPGA; STF

9C_549/2020 del 1. settembre 2021 consid. 3.1. e seg. e STCA 32.2022.39 consid.

2.7.2.), il TCA ritiene inverosimile che l’insorgente abbia sottaciuto in sede di

inchiesta al domicilio asserite rilevanti limitazioni della sfera dell’igiene

intima o altro.

Circa poi le critiche mosse

genericamente alla valutazione a domicilio e a quella effettuata dallo

psichiatra SMR – ricordato che per la giurisprudenza non sono le diagnosi che

determinano l'incapacità lavorativa rispettivamente gli impedimenti

nell’esecuzione delle faccende domestiche, ma i limiti funzionali che ne derivano

andando valutata l'incapacità nella complessità del quadro clinico e mediante

una valutazione accurata della realtà al domicilio – va detto che ai consulenti

__________ e __________ rispettivamente al dr. __________ del SMR pertiene

indiscutibilmente la competenza di una corretta valutazione e contestualizzazione

degli esiti della valutazione al domicilio rispettivamente della visita clinica

effettuati.

Se

ne deve concludere che in assenza di prove atte ad inficiare la valutazione del

SMR e di quelle dell’operatrice sociale, dell'ergoterapista e consulente

specialista in mezzi ausiliari, le stesse devono essere considerate valide basi

di giudizio.

Sia

pure osservato che quanto all’aiuto nel fare la spesa – valutato negativamente

dall’amministrazione nell’ambito dell’esame della necessità di accompagnamento

– la consulente ha, sempre nell’ottica di ridurre il danno, con pertinenza rilevato

come vi sia anche la possibilità di fare la spesa online con relativa consegna

a domicilio. Il fatto, addotto dalla ricorrente, che la medesima sia portatrice

di Agorafobia, e che la spesa online le peggiorerebbe tale problematica, non

appare plausibile e del resto nemmeno è stato certificato dai curanti.

Al

proposito va ricordato infine che se da una parte la procedura delle assicurazioni

sociali è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per

il giudizio devono essere accertati d'ufficio dall'amministrazione, dall'altra

si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è

limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF

122.

V 158 consid. la, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere

processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di

apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove necessarie, avuto

riguardo alla natura della disputa ed ai fatti invocati, ritenuto che

altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove

(DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

In definitiva, come osservato

dall’Ufficio AI, quanto affermato dalla ricorrente, si traduce in una critica

soggettiva delle valutazioni effettuate dall’amministrazione che per contro si

basano su un attento e approfondito esame della situazione.

Il TCA ritiene quindi dimostrato con il

grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti e 126 V 360; 125 V 195

consid. 2 e i riferimenti ivi citati) che i disturbi accusati

dall’assicurata non siano di entità tale da provocare limitazioni dal punto di

vista funzionale diverse da quelle stabilite con la decisione contestata. Non è

possibile in effetti giungere ad una diversa conclusione circa la necessità di

aiuto per gli atti ordinari della vita, che non è da considerarsi regolare e

notevole. Nemmeno si può ammettere la necessità di accompagnamento nell'organizzazione

della realtà quotidiana, apparendo l’assicurata in grado di strutturare la

giornata in modo autonomo, essendo dotata di una capacità di discernimento

completa come del resto dimostrato dalla precisione con la quale ella ha

presentato, nuovamente in questa sede, complete e dettagliate osservazioni

circa gli impedimenti da lei incontrati.

Questo Tribunale ritiene infine

che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per

valutare le condizioni dell’assicurata sino all'emanazione della decisione

contestata (in concreto: il 13 febbraio 2023) data che, come detto, segna il

limite temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali

(DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 e riferimenti), senza che si

renda necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti. Al riguardo, va fatto presente che se

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

DTF 130 II 425 consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b;

riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d).

Considerato

come la ricorrente non abbia apportato indizi concreti atti a minare

l’affidabilità della perizia tecnica dell’ergoterapista, dell’inchiesta al

domicilio e della valutazione psichiatrica effettuata dal SMR, non occorre

ordinare nuovi accertamenti, ragione per cui la richiesta della ricorrente di acquisire

nuove prove (esami medici oltre ad un’ulteriore valutazione al domicilio,

un’audizione dell’assicurata e dei curanti), va respinta.

2.10

Ne discende che, dopo attento esame

degli atti questo Tribunale ritiene che, viste le risultanze dell’inchiesta

domiciliare di cui al rapporto dell’11 novembre 2022, della perizia tecnica

dell’ergoterapista del 28 ottobre 2022 e del rapporto medico SMR del 15

dicembre 2022 (doc. AI pag. 821, 816 e 833) e considerato come l’insorgente non

ha validamente e motivatamente contestato tali risultanze, a ragione, in

corretta applicazione della legge, della CIGI e conformemente alla succitata

giurisprudenza, l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto ad un AGI.

La decisione impugnata va

quindi confermata e il ricorso respinto.

2.11

Secondo l'art.

69.

cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra

200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/ 2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza, le

spese per fr. 500.-- vanno poste a carico della ricorrente. Quest’ultima chiede

tuttavia di essere messa al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del

gratuito patrocinio.

Ai sensi dell’art. 61 lett. f

LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di

farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere

diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente

il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31

dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il

diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61

lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla

concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto

federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto

cantonale (DTF 110 V 362).

A norma dell’art. 3 cpv. 1 della

Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (Lag), nel tenore

in vigore dal 1° gennaio 2011, l’assistenza giudiziaria si estende

all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e

spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio.

I presupposti (cumulativi) per la

concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si

trova nel bisogno, se il processo non è palesemente privo di esito positivo e

se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (DTF 125 V 202

consid. 4a e 372 consid 5b con riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag).

Nella presente fattispecie non

risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono

così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione,

rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI

1994.

pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame

forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente vertenza

appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di

esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.

In effetti, dalla documentazione agli atti, dalla giurisprudenza federale

citata e dalle direttive applicabili (CIGI) emerge chiaramente che la

ricorrente non necessita di aiuto nello svolgimento degli atti

ordinari della vita e dell’accompagnamento dell’organizzazione della realtà

quotidiana.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda d’assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

3. Le spese di fr. 500 sono poste a

carico della ricorrente.

4. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti