32.2023.36
Richiesta di un assegno grandi invalidi respinta in assenza dei necessari presupposti. Diniego confermato. Respinta anche la domanda di assistenza gudiziaria
2 ottobre 2023Italiano98 min
Per il capoverso 2 dell'art. 37 OAI, la grande invalidità è di grado medio se l'assicurato, pur munito
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2023.36
FC
Lugano
2 ottobre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 marzo 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 13 febbraio 2023 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1 Per
decisione 16 maggio 2008 l’Ufficio AI del Canton __________, dove era
domiciliata l’assicurata, acquisita agli atti varia documentazione medica,
comprensiva anche di valutazioni peritali, ha accolto la richiesta di
prestazioni presentata nel marzo 2003 da RI 1, nata nel 1967 e già attiva come telefonista
e impiegata d’ufficio, riconosciuta come salariata a tempo pieno, attribuendole
una mezza rendita (inabilità lavorativa del 50% e grado d’invalidità del 52%) dal
1. agosto 2005.
1.2 La prestazione è in seguito stata
confermata, dopo revisioni, mediante comunicazioni del 25 agosto 2010 e 25
agosto 2016.
Con decisione del 16 gennaio
2021, confermata dal TCA mediante pronuncia del 4 maggio 2021 (STCA 32.2021.21),
l’amministrazione non è entrata in materia su un’ulteriore domanda di revisione
presentata nel settembre 2020.
Mediante comunicazione del 25
ottobre 2021 l’Ufficio AI, effettuati gli accertamenti medici del caso, ha nuovamente
confermato il diritto alla mezza rendita d’invalidità.
Infine, mediante decisione del 27
marzo 2023 l'Ufficio AI ha respinto la richiesta di aumento della rendita
d’invalidità presentata dall’assicurata nel gennaio 2023, e confermato la mezza
prestazione per un grado d'invalidità del 52%. Il gravame presentato
dall’assicurata, assistita dall’avv. RA 1, è stato respinto dal TCA, con
pronuncia odierna, nella parallela procedura ricorsuale (STCA 32.2023.48).
1.3 Il 17 agosto 2021 RI 1, assistita
da __________, ha pure presentato una richiesta di assegno per grandi invalidi
dell’AI (AGI), che è stata respinta con decisione del 18 ottobre 2021
dall’Ufficio AI, per il quale l’assicurata non presentava delle limitazioni
funzionali tali da rendere verosimile un bisogno d'aiuto regolare. Contestata
dall’interessata, questa decisione è stata annullata mediante pronuncia del 25
aprile 2022 dal TCA, che ha statuito il rinvio degli atti all’amministrazione
per l’effettuazione di ulteriori accertamenti e in particolare un’inchiesta
domiciliare (STCA 32.2021.124).
1.4. Effettuati i nuovi accertamenti del
caso, con decisione 13 febbraio 2023 la richiesta di AGI è stata nuovamente
respinta.
1.5. Tale decisione è stata contestata
dall’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, dinanzi al TCA, postulandone
l’annullamento e la concessione di un AGI e in via subordinata la trasmissione
dell’incarto all’amministrazione per nuovi accertamenti e l’esecuzione di una
nuova indagine a domicilio. Sostiene che il suo stato di salute sia peggiorato
e rimprovera in sostanza l’Ufficio AI di non aver sufficientemente accertato le
sue condizioni. Produce documentazione già agli atti oltre a nuove
certificazioni dei curanti. Ha inoltre postulato la concessione dall’assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio.
1.6. Con la risposta di causa
l’amministrazione chiede di confermare la decisione impugnata, non ritenendo
obiettivato il diritto all’AGI, sulla base degli accertamenti esperiti.
1.7. Con replica del 5 giugno 2023
l’assicurata, rappresentata dal suo legale, si è ribadita nelle sue domande e
allegazioni, producendo altresì uno scritto redatto personalmente (doc. XI/1).
L'Ufficio AI, interpellata la
consulente che aveva effettuato l’inchiesta a domicilio (doc. XIII/1), si è
pure riconfermato nella sua presa di posizione con scritto del 16 giugno 2023.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se a
giusta ragione l'Ufficio AI ha negato un AGI alla ricorrente, alla quale non è
stata riconosciuta una dipendenza da terze persone per compiere alcun atto
ordinario della vita né la necessità di sorveglianza personale o di accompagnamento
nell’organizzazione della realtà quotidiana.
2.2. Secondo l'art. 9 LPGA - che ha ripreso la definizione contenuta nell'art. 42 v.LAI
(DTF 133 V 450) - è considerato grande invalido colui che, a causa di un
danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una
sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita.
La giurisprudenza ha precisato che l'aiuto di cui abbisogna
l'assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come
sorveglianza dell'assicurato durante il compimento degli atti ordinari
rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta
a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l'espresso incitamento di un
terzo a causa dello stato psichico dell'assicurato (cosiddetto aiuto indiretto;
DTF 133 V 463, 121 V 91; 107 V 149; STF 8C_479/2007 del 4 gennaio 2008).
Gli atti ordinari della vita sono i seguenti (DTF 127 V 97;
DTF 125 V 303; DTF 117 V 146 consid. 2; N. 8010 della Circolare sull'invalidità
e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), valida
dall'01.01.2015 (stato all'1.01.2021) e applicabile alla fattispecie
considerata la domanda di AGI presentata il 17 agosto 2021; cfr. anche la
Circolare sulla grande invalidità (CGI) valida dal 1°gennaio 2022, il cui
contenuto è sostanzialmente rimasto invariato):
- vestirsi/svestirsi
- alzarsi/sedersi/sdraiarsi
- mangiare
- provvedere all'igiene personale
(cura del corpo)
- andare al gabinetto (espletare
Fatti
i propri bisogni corporali)
- spostarsi (in casa e
all'esterno) e stabilire contatti sociali.
Per atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con l'ambiente
la giurisprudenza ha precisato che bisogna intendere il comportamento normale
all'interno della società così come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF
117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V 127).
2.3. L'art.
42 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato grande invalido (art. 9 LPGA) con
domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno
per grandi invalidi.
La grande invalidità può essere di grado elevato, medio o lieve (art.
42 cpv. 2 LAI).
Giusta l'art. 42 cpv. 3 LAI, è considerato grande invalido anche
chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente
di essere accompagnato nell'organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre
unicamente di un danno alla salute psichica è considerato grande invalido
soltanto se ha diritto almeno a una rendita. Chi ha bisogno unicamente di
essere accompagnato in modo permanente nell'organizzazione della realtà
quotidiana è considerato grande invalido di grado lieve. Rimane salvo l’art.
42bis cpv. 5.
L'art. 37 cpv. 1 OAI stabilisce che la grande invalidità è
reputata di grado elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido.
Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per
compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre
cure permanenti o una sorveglianza personale.
Per il capoverso 2 dell'art. 37 OAI, la grande invalidità è di grado medio se l'assicurato, pur munito
di mezzi ausiliari, necessita:
a. di
aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti
ordinari della vita,
b. di
aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della
vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente,
c. di
aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della
vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell'organizzazione
della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38 OAI.
Infine, l'art. 37 cpv. 3 OAI stabilisce che la
grande invalidità è di grado lieve se l'assicurato, pur munito di mezzi
ausiliari:
a. è
costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per
compiere almeno due atti ordinari della vita;
b. necessita di una sorveglianza personale
permanente;
c. necessita,
in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua
infermità;
d. a
causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica,
può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di
terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure
e. è
costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell'organizzazione della
realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38.
A norma dell'art. 38 cpv. 1 OAI, esiste un bisogno di
accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art.
42 cpv. 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a
causa di un danno alla salute:
a. non può
vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona;
b. non può
compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa
senza l'accompagnamento di una terza persona; oppure
c. rischia
seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno.
Per il cpv. 3, è considerato unicamente l'accompagnamento
nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in
relazione a una delle situazioni di cui al capoverso 1. Fra queste non
rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel
quadro delle misure di protezione degli adulti conformemente agli articoli
390-398 del Codice civile.
La
cifra marginale 8053 CIGI prevede che l’accompagnamento nell’organizzazione
della realtà quotidiana è considerato regolare se, sull’arco di tre
mesi, è necessario in media per almeno due ore alla settimana (DTF 133 V 450).
Il
Tribunale federale ha riconosciuto che questa nozione di regolarità è
giustificata da un punto di vista materiale e pertanto conforme alle
disposizioni legali e regolamentari (DTF 133 V 461 consid. 6.2 e riferimenti;
STF 9C_1056/2009 del 10 maggio 2010 consid. 2; 9C_131/2019 del 16 agosto
2019 consid. 4.2).
Secondo l'art. 42 cpv. 4 LAI, l'assegno per grandi
invalidi è accordato al più presto dalla nascita e al più tardi fino alla fine
del mese in cui l'assicurato ha fatto uso del diritto al godimento anticipato
della rendita secondo l'articolo 40 capoverso 1 LAVS o in cui raggiunge l'età
di pensionamento. L'inizio del diritto è retto, a partire dal compimento del
primo anno di età, dall'articolo 29 capoverso 1.
Va qui rilevato che nella DTF 137 V 351 il Tribunale federale ha
precisato che, contrariamente al rinvio dell'art. 42 cpv. 4
in fine LAI, l'inizio del diritto all'assegno per grandi invalidi non è
disciplinato dall'art. 29 cpv. 1 LAI. Continua invece ad essere applicabile,
per analogia, l'art. 28 cpv. 1 LAI sui presupposti del diritto alla rendita.
Alla
questione lasciata aperta nella succitata DTF 137 V 351 consid. 5.1 – ossia
se il diritto a un assegno per grandi invalidi presupponga in ogni caso la
decorrenza del termine annuale di carenza in applicazione dell’art. 28 cpv. 1
lett. b LAI – l’Alta Corte ha risposto con la DTF 144 V 361, con la
quale ha concluso che la nascita del diritto ad un assegno per grandi invalidi
presuppone in ogni caso la decorrenza del termine annuale di carenza in applicazione
analogica dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI: “(…) Nach dem Gesagten ist für die Entstehung des Anspruchs auf eine
Hilflosenentschädigung jedenfalls die einjährige Wartezeit in analoger
Anwendung von Art. 28 Abs. 1 lit. b IVG vorauszusetzen. (…)” (DTF
144 V 367 consid.6.2.9).
Giusta l'art. 42ter cpv. 1 LAI il
grado personale di grande invalidità è determinante per stabilire l'importo
dell'assegno per grandi invalidi: l'assegno mensile in caso di grande
invalidità di grado elevato ammonta all'80%, in caso di grande
invalidità di grado medio al 50% e in caso di grande invalidità di grado
lieve al 20% dell'importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l'articolo
34 capoversi 3 e 5 LAVS.
Secondo il N. 8025 CIGI, l'aiuto
di terzi è considerato regolare se l'assicurato lo necessita o potrebbe
necessitare quotidianamente (STF 9C_562/2016 del 13 gennaio 2017). Ciò accade
per esempio se egli è soggetto ad attacchi che possono manifestarsi soltanto
ogni due o tre giorni, ma improvvisamente e spesso anche ogni giorno o più
volte al giorno (RCC 1986 pag. 510).
Per il N. 8026 CIGI l'aiuto è
considerato notevole quando almeno una funzione parziale di un atto
ordinario della vita (p. es. «lavarsi» quale parte della «pulizia personale»; DTF
107 V 136): – non può più essere compiuta dall'assicurato, oppure può essere
compiuta soltanto con uno sforzo non esigibile ragionevolmente o in modo
difforme dall'usuale (DTF 106 V 153) oppure non sarebbe compiuta spontaneamente
a causa dello stato psichico;
– non può essere compiuta
dall'assicurato nemmeno con l'aiuto di terzi perché per lui è priva di senso
(p. es. intrattenere contatti sociali è impossibile a causa di gravi lesioni
cerebrali che costringono a una vita totalmente vegetativa a letto) (DTF 117 V
146).
Per la cifra marginale 8011 CIGI,
se un atto ordinario comprende diverse funzioni parziali, per la grande
invalidità non è richiesto che l’assicurato abbia bisogno dell’aiuto di altre
persone per tutte oppure per la maggior parte dì esse, è sufficiente che
necessiti, in modo regolare e notevole, dell’aiuto di terzi per una sola delle
funzioni parziali (DTF 117 V 146 consid. 2; per l'aiuto regolare e notevole, v.
N. 8025 seg.).
In ogni caso, secondo la cifra
8013 CIGI, il compimento difficoltoso o rallentato degli atti ordinari della
vita non giustifica per principio la grande invalidità (STF 9C_633/2012).
Inoltre, per il N. 8085 CIGI, in
virtù dell'obbligo di ridurre il danno, l'assicurato è tenuto ad adottare
misure adeguate e ragionevolmente esigibili per mantenere o ristabilire la
propria autonomia (p. es. abiti adeguati all'invalidità, scarpe con chiusura
velcro per le persone con un braccio solo, mezzi ausiliari, attrezzi, ecc.; DTF
139 V 9 consid. 7.3.1). In caso contrario l'aiuto cui deve far ricorso non è
preso in considerazione nel calcolo della grande invalidità (RCC 1989 pag. 228,
1986 pag. 507). È quindi possibile che un mezzo ausiliario escluda la grande
invalidità. Tuttavia un'automobile fornita dall'AI per scopi professionali non
esclude anche una grande invalidità per spostamenti privati (DTF 117 V 146). Occorre
anche vagliare la possibilità di ricorrere a corsi o a terapie per imparare a
utilizzare mezzi ausiliari adeguati per svolgere i lavori domestici (STF
9C_410/2009 del 1° aprile 2010). Soprattutto per quanto riguarda la conduzione
dell’economia domestica, va prestata particolare attenzione all’aiuto dei
familiari, il cui aiuto esigibile va oltre il sostegno che si può aspettare nel
caso in cui l’assicurato non presenti alcun danno alla salute (DTF 133 V 504).
2.4. Riguardo ai singoli aspetti della
grande invalidità, per quanto possibilmente di rilievo nella fattispecie, per
la cifra marginale 8014 CIGI (atto ordinario di vestirsi e svestirsi),
la grande invalidità è data se assicurato non è in grado di mettersi e
togliersi da solo un capo d'abbigliamento indispensabile, un mezzo ausiliario o
le calze sanitarie. La grande invalidità è data anche quando l'assicurato
riesce a vestirsi da solo, ma a causa di problemi cognitivi non è in grado di
vestirsi adeguatamente rispetto alle condizioni climatiche o di indossare gli
abiti per il verso giusto.
Secondo la cifra marginale 8018
CIGI (atto ordinario di mangiare), si è in presenza di una grande
invalidità quando un assicurato è in grado di mangiare da solo, ma può farlo
solo in modo difforme dall'usuale (DTF 106 V 158; p. es. quando non è in grado
di sminuzzare i cibi o li può mangiare solo sotto forma di purè o portarli alla
bocca solo con le dita, DTF 121 V 88). Se l’assicurato ha bisogno dell’aiuto di
terzi solo per cibi duri, non sussiste una grande invalidità, poiché questo
genere di alimenti non viene consumato ogni giorno e dunque l’assicurato non
necessita regolarmente e in misura indispensabile dell’aiuto di terzi (STF 8C
30/2010). Si è invece in presenza di una grande invalidità se l'assicurato non
può utilizzare in alcun modo il coltello (e non può dunque neanche imburrare fette
di pane, STF 9C 346/2011). In caso di mancanza di un braccio si è in presenza
di una grande invalidità e ciò vale anche in caso di incapacità funzionale del
medesimo (paralisi del braccio), a condizione che il braccio paralizzato non
possa essere impiegato nemmeno come sostegno (p. es. per tenere fermo un piatto
con la mano; marg. 8018.1 CIGI).
Quanto all’atto “pulizia
personale”, giusta la cifra marginale 8020 CIGI, l'assicurato è considerato
grande invalido se non è in grado di compiere da solo un atto ordinario della
vita indispensabile quotidianamente per la pulizia personale (lavarsi, pettinarsi,
radersi, fare il bagno e la doccia). Non è data grande invalidità, se
l'assicurato ha bisogno d'aiuto per acconciare i capelli o pitturarsi le unghie
(STF 9C 562/2016 del 13 gennaio 2017).
L’assicurato è invece considerato
grande invalido per l’atto di “espletare i bisogni corporali”, giusta la
cifra marginale 8021 CIGI, se necessita dell'aiuto di terzi per pulirsi, per
verificare la pulizia, per risistemare i vestiti o per sedersi sul gabinetto e
rialzarsi e per esservi accompagnato (DTF 121 V 88 consid. 6) o anche quando i
bisogni vengono espletati in maniera inusuale (p. es. portare il vaso fino al
letto e andare a svuotarlo, tendere il pappagallo, aiuto regolare nell’urinare
ecc.; Pratique VSI 1996 pag. 182). Non vi è per contro grande invalidità se
l'assicurato non ha bisogno di un aiuto regolare e, nel suo insieme, può ancora
svolgere l'atto di espletare i bisogni corporali in modo conforme alla dignità
umana (STF 9C 604/2013; CIGI 8021 e 8021.1).
Per quanto concerne l’atto di “Spostarsi
(in casa o al di fuori di essa), intrattenere contatti sociali”, secondo la
menzionata Circolare l'assicurato è considerato grande invalido se, pur munito di
mezzi ausiliari, non è più in grado di spostarsi da solo in casa o al di fuori
di essa e di intrattenere contatti sociali, ove per contatti sociali si
intendono le relazioni interpersonali caratteristiche della vita quotidiana (p.
es. leggere, scrivere, frequentare concerti, manifestazioni politiche o
religiose ecc., RCC 1982 pagg. 119 e 126), mentre che la necessità dell'aiuto
nei contatti sociali allo scopo di prevenire l’isolamento permanente (in
particolare per le persone psichicamente disabili) va considerata unicamente sotto
la voce «accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana» (N. 8040
segg.), ma non nell'ambito della funzione parziale «intrattenere contatti
sociali» (N. 8048; marginali 8022-8024 CIGI).
Quanto infine alla “necessità
di accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana” ai sensi
degli art. 37 cpv. 3 lett. e e 38 OAI, tale accompagnamento, che deve essere regolare
e durevole, non comprende né l’aiuto (diretto o indiretto) di terzi per
compiere i sei atti ordinari della vita né le cure né la sorveglianza, ma costituisce
piuttosto un elemento di aiuto supplementare e autonomo (DTF 133 V 450). Esso ha
lo scopo di impedire che una persona cada in uno stato di grave abbandono e/o
debba essere ricoverata in un istituto o in una clinica (per le nozioni, v. N.
8005 segg. e 8109). Le prestazioni di aiuto da prendere in considerazione devono
perseguire quest'obiettivo (cifra 8040 CIGI). L'aiuto fornito deve essere
l'elemento che permette all'assicurato di vivere autonomamente a casa. Il fatto
che svolga alcuni compiti più lentamente o con difficoltà oppure solo in determinati
momenti non significa che in mancanza di aiuto per questi compiti dovrebbe
essere ricoverato in un istituto o in una clinica; questo aiuto non va quindi
considerato. Una persona che per diversi anni è stata aiutata in misura considerevole
dal partner o da un familiare (madre, fratelli ecc.) per i lavori domestici
(per es. per pulire, lavare e preparare i pasti) non soddisfa necessariamente
le condizioni di diritto per beneficiare di un accompagnamento
nell'organizzazione della realtà quotidiana nel momento in cui tale sostegno
viene a mancare (STF 9C 346/2013 del 22 gennaio 2014; CIGI 8040).
La cifra 8049 CIGI segg.
dispone in merito:
" La
necessità di un accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana ai
sensi della legge è data se l’assicurato:
- non può vivere
autonomamente senza l’accompagnamento di una terza persona oppure
- non può
compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa
senza l'accompagnamento di una terza persona oppure
- rischia
seriamente l’isolamento permanente dal mondo esterno.
Questo elenco è esaustivo. (cfr. in esteso al consid. 2.8.2)”
2.5. Ai sensi dell'art. 69 cpv. 2 OAI l'Ufficio
AI esamina le condizioni assicurative mediante l'esecuzione di
sopralluoghi. In effetti, giusta la cifra marginale 1058 CIGI, l'ufficio
AI effettua accertamenti sul posto (a domicilio, nella casa di cura, sul posto
di lavoro), fra l’altro, in particolare quando deve verificare il diritto agli
assegni per grandi invalidi. È possibile rinunciare a questo accertamento se le
condizioni personali dell'assicurato gli sono sufficientemente note e se il
caso è debitamente documentato.
Secondo la cifra marginale 8131
CIGI (Procedura in materia di accertamento dell’assegno grandi invalidi dell’AI),
“in linea di principio, l'ufficio Al procede inoltre ad un accertamento sul
posto. Vanno accertati la grande invalidità, un eventuale onere d'assistenza
supplementare (per i minorenni) e il luogo di soggiorno (a domicilio o in un
istituto, v. N. 8003 segg.). Le indicazioni fornite dall'assicurato, dai
genitori o dal rappresentante legale vanno valutate criticamente. L'inizio
della grande invalidità ed eventualmente dell’onere d'assistenza supplementare
deve essere stabilito con la massima precisione possibile”. Inoltre, “nei
casi di cui al N. 8130 (nb: fra i quali nel caso della “prima domanda
per l'ottenimento di un AGI”) occorre sempre eseguire un accertamento
sul posto. Negli altri casi l'ufficio Al decide se si possa rinunciare a un
accertamento sul posto”. Infine, secondo la cifra 8133 CIGI, “in caso di
divergenze sostanziali tra il medico curante e il rapporto d'accertamento,
l'ufficio Al deve chiarire la situazione svolgendo una verifica mediante
domande mirate e coinvolgendo il SMR. Per il resto sì applica la CPAI”.
Secondo la giurisprudenza, un rapporto
d'inchiesta circa la grande invalidità (art. 9 LPGA) o la necessità di cure
deve adempiere i seguenti criteri. L'estensore dell'inchiesta deve essere una
persona qualificata, che conosca il contesto in cui la persona bisognosa di
cura vive, nonché le affezioni (diagnosi) e limitazioni mediche e le necessità
di cura. Nel rapporto devono essere contenute le indicazioni ricevute
dall'assicurato e, se è il caso, le opinioni divergenti delle parti coinvolte
nell'inchiesta. Il testo del relativo rapporto deve essere inoltre plausibile,
dettagliato e motivato in merito ai singoli provvedimenti di cura ed assistenza
da prendere in considerazione e inoltre deve corrispondere alle indicazioni
acquisite in loco. Se ciò è il caso, allora il rapporto d'inchiesta acquisisce
valore probatorio pieno. Il giudice delle assicurazioni sociali interviene solo
in presenza di valutazioni chiaramente insostenibili, errate. Questo in
considerazione del fatto che la persona competente che ha eseguito l'inchiesta
possiede una conoscenza maggiore della fattispecie che il Tribunale chiamato in
causa a seguito di un ricorso (DTF 140 V 543 consid. 3.2.1. con riferimenti).
2.6. Va infine ricordato che, al pari di
ogni altra Ordinanza amministrativa, le Direttive dell'UFAS (incluse le
Circolari), pur non avendo ovviamente valore
vincolante di legge, si prefiggono comunque di esplicitare l'interpretazione
attribuita da un'autorità amministrativa a determinate disposizioni legali al
fine di favorire un'applicazione uniforme del diritto e di garantire la parità
di trattamento (DTF 137 V 82 consid. 5.5 = SVR 2012 EL Nr. 1). Esse costituiscono delle istruzioni dell'autorità
di vigilanza all'indirizzo degli organi esecutivi dell'assicurazione sul modo
di svolgere le loro competenze. Volte ad assicurare un'applicazione uniforme
delle prescrizioni legali da parte dell'amministrazione, tali istruzioni non
hanno valore di legge e, di conseguenza, non vincolano né gli amministrati né i
Tribunali, ma esplicano effetto solo nei confronti dell'amministrazione; esse
non costituiscono delle norme di diritto federale ai sensi dell'art. 95 lett. a
LTF e non devono quindi essere seguite dal giudice. Servono più che altro a
creare una prassi amministrativa uniforme e presentano per tale scopo una certa
utilità; non possono tuttavia uscire dal quadro stabilito dalla norma superiore
che sono tenute a concretizzare. In altri termini, in assenza di lacune, le
direttive non possono prevedere qualcosa di diverso da ciò che deriva dalla
giurisprudenza o dalla legge (DTF 141 V 175 consid. 4.1; DTF 133 V 346 consid.
5.4.2). Non creano inoltre delle nuove regole giuridiche e rappresentano il
punto di vista dell'amministrazione sull'applicazione di una norma di diritto e
non un'interpretazione vincolante delle stesse. Il giudice ne controlla
liberamente la costituzionalità e la legalità e se ne deve scostare nella
misura in cui esse stabiliscono delle norme non conformi alle disposizioni
legali applicabili (DTF 139 V 125 consid. 3.3.4, 133 V 257
consid. 3.2, 131 V 45 consid. 2.3,
130 V 172 consid. 4.3.1, 232 consid. 2.1, 129 V 204 consid. 3.2, 127 V 61 consid.
3a, 126 V 68 consid. 4b, 427 consid. 5a).
2.7. Dal 1. agosto 2005 l’assicurata è
al beneficio di una mezza rendita d’invalidità attribuitale mediante decisione
del 16 maggio 2008 dell’allora competente Ufficio AI del Canton __________, il
quale l’aveva considerata inabile in misura completa nella sua professione, ma
abile nella misura del 50% in attività adeguate, con un conseguente grado di
invalidità del 52% (doc. AI 83). L’abilità era da ricondurre ad affezioni ad
entrambi i polsi e le mani, segnatamente a “Status nach Operation eines
Karpaltunnelsyndroms rechts mit postoperativer Sudeck-Dystrophie, Status nach
Exzision eines dorsalen Handgelenkganglions rechts, Neurom im Bereiche des
Ramus palmaris des Nervus medianus, Nicht operiertem Karpaltunnelsyndrom links”
oltre a “Chronifiziertes Schmerzsyndrom” (cfr. perizie del dr. __________
del 1. luglio 2004 e 18 luglio 2006, doc. AI pag. 121) rispettivamente “Sospetta
instabilità medio carpica con probabile sindrome da impatto ulna carpico polso
sinistro (…), Borsite olecranica gomito bilaterale” (…), Morbo di De Quervain
polso sinistro (…)” (rapporto 23 gennaio 2015 del dr. ___________), “Sospetta
reazione algodistrofica (sindrome del dolore regionale complesso, SDRC) mano
dx, su st.d. intervento per tunnel carpale dx (04.2002), st.d. escissione di
ganglio articolare dorsale (11.2002), st.d. algodistrofia dopo intervento al
canale carpale dx con persistenti disestesie locali, possibile neuroma
cicatriziale (valutazione Dr. __________ 02.2010)” (rapporto dr. __________
del 22 febbraio 2016, doc. AI pag. 460).
La prestazione è in seguito stata
confermata al termine di diverse revisioni che hanno comprovato una situazione
invariata (comunicazioni del 25 agosto 2010, del 25 agosto 2016, 486 e 25
ottobre 2021, doc. AI pag. 429, 486, 661). La richiesta di revisione presentata
nel gennaio 2023 è pure stata respinta mediante decisione del 27 marzo 2023. Il
ricorso presentato dall’assicurata contro questa decisione è stato respinto dal
TCA mediante pronuncia odierna nella procedura parallela di cui all’inc.
32.2023.48.
Il 17 agosto 2021 l’assicurata ha
inoltrato anche una domanda volta al riconoscimento di un AGI. Nel relativo questionario
ha dichiarato che dal mese di ottobre 2014 necessitava dell'aiuto di terze
persone o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita.
In particolare ha addotto di abbisognare dell’aiuto per vestirsi e svestirsi
(“a causa dell'invalidità di entrambe le mani e i polsi, la motricità fine è
totalmente compromessa. Pertanto, non è più in grado di allacciare bottoni,
aprire e chiudere camicie. Malgrado il reggiseno sia senza gancetti bensì
intero non può infilarlo/sfilarlo da sola. Anche l'indossare giacche comporta
un problema; (…) inoltre non riesce ad allacciare i bottoni e cerniera dei pantaloni
jeans e felpe”), mangiare (“tutti gli alimenti duri devono essere
tagliati. Non è più in grado di sollevare una brocca e versarsi da bere”), curare
il proprio corpo (“non è in grado di lavare, pettinare, asciugare i
capelli autonomamente e non riesce più a radersi le gambe correttamente”), fare
i propri bisogni (“è in grado di fare la propria igiene intima solo se
nelle vicinanze c’è un bidè o una doccia”), spostarsi/mantenimento dei
contatti sociali (in seguito ad evento scatenante - decesso madre - la
Signora riesce ad uscire da sola solo se si reca in luoghi conosciuti - es.
negozio spesa vicino a casa - altrimenti deve essere sempre accompagnata. Sono
i famigliari a garantire i contatti sociali”).
Ha inoltre fatto valere di
necessitare dell’accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana,
adducendo che “considerata la sua enorme difficoltà ad uscire di casa da
sola anche il disbrigo di attività inusuali al di fuori dell'abitazione, riesce
a svolgerle solo se accompagnata” precisando che dal mese di aprile 2018 “la
signora non vive uno stato di isolamento esclusivamente grazie alla presenza
della figlia, senza la quale non avrebbe contatti sociali” e allegando pure
che “non riesce a recarsi autonomamente neanche dalla sua psichiatra,
pertanto le sedute sono fatte telefonicamente”. L’assicurata ha precisato
che usufruiva dal 2013 di un aiuto domiciliare per 12 ore al mese oltre che dell’aiuto
della figlia e del compagno (doc. AI pag. 599).
Agli atti è pervenuto uno scritto
del 23 settembre 2020 del dr. __________, internista, il quale ha affermato che
“la paziente ha dei disturbi alle mani invalidanti, vi è una mancanza
di forza soggettiva, impossibilità a eseguire dei movimenti di pro- e
supinazione, e una mancanza di sensibilità che non le permettono di svolgere
semplici mansioni quotidiane (per esempio pettinarsi, sollevare una pentola
piena d'acqua, passare l'aspirapolvere, guidare un'automobile con il cambio
manuale,...). Vi sono inoltre dei dolori lombari cronici su alterazioni
degenerative diffuse che peggiorano il quadro clinico” (doc. AI pag. 593).
Con scritto del 19 agosto 2021 la
dr.ssa __________, psichiatra curante, posta la diagnosi di “Episodio
depressivo di media gravità ICD 10 F 32.1”, si è così espressa:
" Seguo la
Signora RI 1 da anni. Si era rivolta a me per una sintomatologia ansioso
depressiva caratterizzata da umore deflesso, apatia, anergia, rialzi ansiosi
nell'arco della giornata, in quel momento reattivi ad alcuni eventi di vita dolorosi
e complicati da affrontare. In particolare, in seguito al decesso della madre
avvenuto nell'aprile 2018, sono aumentate le sue difficoltà ad uscire di casa
da sola, tanto da impedirle di recarsi autonomamente in luoghi distanti da casa
o non ben conosciuti (famigliari). Da quel momento la presa a carico è
proseguita con fase alterne e alcune oscillazioni del tono d'umore e della
quota ansiosa, gestibili con sostegno psicologico regolare.
Nel corso dell'estate 2020, invece, la situazione è andata
progressivamente peggiorando fino a determinare un quadro clinico
caratterizzato da umore francamente deflesso, labilità emotiva, perdita di
interesse anche per attività fino a quei momento piacevoli, anergia, scarsa
autostima, affievolimento dell'istinto vitale, crisi di ansia. Si sono,
inoltre, intensificate le sue difficoltà (già descritte) ad uscire di casa
tanto che le nostre sedute, seppur regolari e costanti, attualmente si svolgono
esclusivamente al telefono, in quanto troppe complicato per lei recarsi nel mio
studio e sostenerle in presenza.” (doc. AI pag. 595)
Entrambi i curanti, interpellati
dall’Ufficio AI, mediante invio di copia del formulario di richiesta di AGI
compilato dall’assicurata, hanno risposto affermativamente al quesito “le
indicazioni sulla grande invalidità al n 3 corrispondono alle sue costatazioni?”
(doc. AI pag. 609 e 611).
Il dr. __________ il 2
settembre 2021 ha posto le note diagnosi di “Sospetta reazione
aigodistrofica (sindrome del dolore regionale complesso, SDRC) mano dx, st.d.
intervento per tunnel 'carpale dx (04.2002), st.d. escissione di ganglio
articolare dorsale (11.2002), st.d. algodistrofia dopo intervento al canale
carpale dx con persistenti disestesie locali, possibile neuroma cicatriziale
(valutazione Dr. __________ 02.2010), st.d. artroscopia diagnostica
radiocarpica e mediocarpica polso sx con debridement disco triangolare,
sinovectomia e debridement leg. scafo-lunare e shrinking (16.10.2014), st.d.
artroscopia diagnostica radiocarpica polso sx con debridement disco triangolare
(TFCC), sinovectomia in sede radio carpica (6.6.2013)” (doc. AI pag. 612).
Il medico SMR dr. __________,
esaminata la documentazione, nell’annotazione dell’8 settembre 2021, sulla
richiesta di AGI ha affermato che “in base alla documentazione a
disposizione dal lato puramente medico non si intravvede per il momento la
necessità di continua, duratura limitazione negli atti elencati tanto da
necessitare dell'aiuto regolare di terzi così come anche nell'accompagnamento”
(doc. AI pag. 635), ragione per cui, con progetto di decisione dell’8 settembre
2021, è stato prospettato il rifiuto dell’assegno (doc. AI pag. 630).
Nel frattempo, nell’ambito della revisione
della rendita avviata nel settembre 2021 il dr. __________ ha confermato le note
diagnosi invalidanti, indicando che l’assicurata lamentava “sempre dolori ad
entrambe le mani che le impediscono anche delle banali attività della vita
quotidiana, si sente limitata in tutto” (scritto 17 settembre 2021, doc. AI
pag. 641). La dr.ssa __________, il 30 settembre 2021, ha affermato che “la
paziente è in difficoltà nell'affrontare situazioni nuove, stabilire relazioni,
frequentare posti non familiari e svolgere nuovi compiti. Tale difficoltà
sarebbe acuita dalla necessita di utilizzare le mani per lavorare, a causa dei
dolori e delle limitazioni che la sua condizione fisica impone” (doc. AI
pag. 651).
Mediante decisione del 18
ottobre 2021 l’amministrazione ha respinto la richiesta di AGI (doc. AI pag.
660).
Parimenti il 25 ottobre 2021 l’Ufficio
AI ha comunicato all’assicurata che la rendita restava immutata (doc. AI pag.
661).
La decisione di rifiuto
dell’AGI è stata contestata dall’assicurata, la quale lamentava un’istruttoria
lacunosa, allegando uno scritto del 2 novembre 2021 della psichiatra curante affermante:
" (…) con il
presente certificato intendo fornire alcune informazioni circa la paziente in
oggetto che seguo da anni.
Come si evince dalle testimonianze scritte non solo dalla Signora RI
1 ma anche dalla figlia e dal compagno, la paziente è in difficoltà nello
svolgere le proprie autonomie quotidiane e necessita di aiuto da parte dei
familiari. Per ciò che concerne il problema fisico che causa tali limitazioni
non sono in grado di esprimermi e rimando alle osservazioni del Dottor __________.
Dal punto di vista psicologico questo il deficit di autonomia e la necessità di
avere aiuti da terzi ha un'influenza negativa sull'equilibrio psico timico già
fragile, in quanto la paziente soffre di: Episodio depressivo di media gravità
(ICD 10 F 32.1), Sindrome da attacchi di panico (ICD 10 F 41.0) per cui è in
terapia con colloqui clinici regolari e una terapia farmacologica a base di: Duloxetina
90 mg/die, Redormin cp 50 mg l cp/die e Benzodiazepine al bisogno.
Nonostante la terapia costante RI 1 è soggetta a periodiche
recrudescenze della sintomatologia, soprattutto di fronte a stress anche di
modesta entità: il solo fatto di doversi allontanare da casa per recarsi in
posti poco conosciuti le crea una grande quota ansiosa che riesce a gestire
solo con l'aiuto dei familiari che l'accompagnano e la sostengono in tali
situazioni. La consapevolezza di questo deficit di autonomia contribuisce a
aggravare il malessere psicologico creando un circolo vizioso difficile da
interrompere e che richiede un impegnativo lavoro terapeutico.” (doc. AI pag.
698)
Il 13 dicembre 2021 la dr.ssa __________
ha aggiunto:
" A seguito
del mio precedente certificato il Dottor __________ del SMR, nella sua
valutazione del 29.11,2021, afferma che i problemi psichici "non si possano
considerare costanti a tal punto da motivare un accompagnamento" e che io
mi sarei espressa alla luce delle considerazioni dei familiari, anziché
sull'obiettività clinica. Desidero quindi precisare che i problemi psichici
della Signora RI 1 sono in peggioramento da tempo, nonostante sia stata
introdotta una terapia farmacologica antidepressiva ed ansiolitica,
successivamente potenziata ed affiancata a regolari colloqui di sostegno
psicologico. Oltre alla terapia già in atto recentemente è stata maturata la
decisione di introdurre pregabalin, in fase di titolazione, per cercare di
ottenere un miglior controllo della sintomatologia ansiosa la quale, come già
descritto nel precedente rapporto, si acuisce in situazioni nuove e in posti
non familiari, tanto da richiedere il sostegno dei parenti per affrontarli. Occorre
precisare che i sintomi descritti si inseriscono in un'organizzazione di
personalità fragile, al limite, e in quanto tale poco attrezzata con risorse e
strumenti che le permettano di far fronte a questo tipo di difficoltà ed
adattarsi ai cambiamenti.
Voglio, inoltre precisare che non mi sono basata sulle
considerazioni dei familiari, bensì sui colloqui quindicinali che ho con la
paziente, la quale mi parla costantemente della sua quotidianità e delle
difficoltà, non solo emotive, che si trova ad affrontare. Per le mie
considerazioni mi baso quindi sul suo racconto di vita e non su quello dei
familiari e sull'esame obiettivo clinico che, pur non avendo la precisione e
l'inconfutabilità di un esame strumentale, ha un valore importante che deve
essere riconosciuto. Tali strumentai mi permette di affermare che la Signora RI
1 ha un equilibrio psichico fragile, che necessita di sostegno psicologico,
oltre che farmacologico e che viene facilmente compromesso anche di fronte a
stimoli di modesta entità che acuiscono la sintomatologia ansiosa e richiedono
un impegno anche da parte dei familiari per essere gestiti.” (doc. AI pag. 748)
Ha pure prodotto scritti del 12
novembre e 23 dicembre 2021 con i quali il dr. __________ confermava le
medesime diagnosi e ribadiva che l’assicurata “ha delle patologie
internistiche e ortopediche che ne limitano fortemente l'autonomia nelle
attività della vita quotidiana”, rispettivamente “ha delle chiare
limitazioni funzionali alle mani che si possono oggettivare, quali deficit di
forza e dolorabilità diffusa” (doc. AI pag. 699).
In una dichiarazione del 30
ottobre 2021 la figlia convivente dell’assicurata, __________, ha descritto la
situazione al domicilio della madre come segue:
" Io __________
figlia di RI 1, dichiaro e confermo quanto di seguito: Mia madre ha sempre
avuto problemi alla mano, ma dall'ultima operazione alla mano sx le cose sono
man mano peggiorate. La mano sx veniva usata spesso per aiuto alla dx, ma dopo
i diversi interventi, ho constatato che non riesce più' a fare anche le più'
piccole cose. Dover dipendere da me e dal suo compagno le causa un forte
disagio. Io ed il suo compagno ci alterniamo in base ai miei orari scolastici e
il suo poter venire a casa. Oltre tutti i problemi fisici, dal 2018, mamma è
caduta in forte depressione, da donna solare che io ricordo si è spenta giorno
per giorno. La sera prima mi occupo sia di preparare il mio pranzo da portare a
scuola e sia il pranzo per lei. Come per i pranzi, mi occupo io della sua
igiene, le lavo e le asciugo i capelli. Per quanto riguarda l’abbigliamento, la
aiuto a mettersi il reggiseno sportivo, in quanto essendo di un materiale resistente
non riesce ad allargarselo da sola.
Di seguito le attività di cui mi alterno con il compagno _________:
Allacciare i bottoni di una camicia, mettere e sfilare il
reggiseno (usa esclusivamente quelli sportivi), allacciare i bottoni e cerniera
di pantaloni jeans e felpe, lavare e asciugare i capelli 2/3 volte alla settimana,
uscire dalla vasca da bagno, lavare la schiena, pettinare i capelli, radere le
gambe. Non è in grado di tagliarsi i cibi duri, né di versarsi l'acqua con la
brocca, per tanto lo faccio io. Buttare la spazzatura, il vetro e cartone, e
alcuni lavori domestici che l’aiuto domiciliare non riesce a portare a termine,
essendo solo 12 ore mensili, se ne occupa il compagno. Inoltre dal 2018, la situazione
è precipitata, devo accompagnarla ovunque, soprattutto se deve recarsi in posti
che non conosce o c’è gente. Se non accompagnata non si reca da sola neanche a
bere un caffè, anche se conosce il bar in cui si dovrebbe recare. Per quanto
riguarda la spesa siamo io e il compagno ad alternarci. Riscontra difficoltà a
stare in mezzo alla gente (centro commerciale, cinema, mercato, passeggiata in
centro ecc..), se non è con qualcuno, ad esempio io o __________, famigliari o
amici molto stretti. Trascorre la maggior parte del suo tempo in casa, siamo io
e __________ a cercare di motivarla ad uscire, se fosse per lei uscirebbe
soltanto per soddisfare i bisogni dei nostri cani (due maltesi ormai anziani),
talvolta nemmeno questo per tanto me ne occupo io.” (doc. AI pag. 696)
Analogamente
il compagno della ricorrente, __________, il 30 ottobre 2021 ha affermato:
" Ho
conosciuto la mia compagna che aveva già problemi ad entrambi le mani, cosa che
negli ultimi anni è molto peggiorato, il dover dipendere da me e la figlia le
procura disagio e stati ansiosi. Mi alterno in base agli orari scolastici della
figlia (che esce di casa alle 6:30 per far ritorno alle 18) in diverse attività
che non è più in grado di fare da sola. Allacciare i bottoni di una camicia,
mettere e sfilare il reggiseno, (usa esclusivamente quelli sportivi) allacciare
i bottoni e cerniera di pantaloni jeans e felpe, lavare e asciugare i capelli
2/3 volte a settimana, uscire dalla vasca da bagno, lavare la schiena pettinare
i capelli, radere le gambe. Non è in grado di tagliare i cibi duri, e versarsi
l'acqua con la brocca. Buttare la spazzatura, vetro e cartone, e alcuni lavori
domestici che l’aiuto domiciliare non riesce a portare a termine essendo solo
12 ore mensili, me ne occupo io. Inoltre dal 2018, la situazione è precipitata,
devo accompagnarla ovunque, soprattutto se deve recarsi in posti che non
conosce o c'è gente. Se non accompagnata non si reca da sola neanche a bere un
caffè, anche se conosce il bar in cui dovrebbe recarsi, a fare la spesa ci
siamo sempre io o sua figlia. E nonostante ciò spesso viene presa da attacchi
di panico durante la spesa, cosa che ci fa sospendere il tutto ed uscire finché
non si riprende, a volte è successo che deve aspettarmi in auto chiusa dentro.
Non riesce a stare in mezzo alla gente (centro commerciale, cinema, mercato,
passeggiata in centro ecc..) se non con qualcuno tipo me sua figlia, famigliari
o amici molto stretti. Le sue giornate se non fosse per me e sua figlia, che
cerchiamo di motivarla e portarla fuori, sarebbero sempre in casa, se non per soddisfare
i bisogni dei cani.” (doc. AI pag. 697)
Il medico SMR, nelle Annotazioni
del 29 novembre 2021 e 20 gennaio 2022, ha in proposito osservato che tale documentazione
non apportava nuovi elementi (doc. AI pag. 726 e 753).
Con pronuncia del 25 aprile
2022 questo TCA ha annullato la decisione e rinviato gli atti
all’amministrazione affinché procedesse ad ulteriori accertamenti e in
particolare ad un accertamento sul posto finalizzato ad una concreta verifica
dell’attendibilità e la pertinenza delle circostanze addotte a sostegno della
richiesta di AGI (STCA 32.2021.124).
Ricevuti gli atti,
l’amministrazione ha proceduto ad interpellare i curanti, i quali hanno nuovamente
confermato le note diagnosi e le indicazioni circa la grande invalidità
riportate dall’assicurata sul formulario di richiesta dell’agosto 2021 (scritti
18 e 20 luglio 2022, doc. AI pag. 792, 802).
L’amministrazione ha quindi
dato mandato alla __________ di eseguire una perizia tecnica di valutazione dei
mezzi ausiliari per le attività della vita quotidiana. Eseguita una valutazione
al domicilio dell’assicurata, con perizia tecnica del 28 ottobre 2022, l’ergoterapista
e responsabile regionale della __________ __________ ha esposto:
" Situazione
di partenza
La vostra richiesta è stata un accompagnamento presso il domicilio
dell'A e valutare durante la vostra valutazione eventuali mezzi ausiliari che
potessero agevolare la signora RI 1 in particolar modo negli ambiti: Vestirsi, Mangiare,
Lavarsi / igiene propria.
Abbiamo potuto riscontrare una buona mobilità generale dell'A, gli
unici possibili impedimenti motori si presentano a livello di
forza/presa/gestualità alle estremità degli arti inferiori, dovuto alle
problematiche che riscontra a livello dei polsi.
Nel concreto l'A informa di non poter sollevare oggetti pesanti,
di non poter sforzare a livello del polso, di avere una riduzione di
forza/presa delle dita della mano e di avere una percezione delle dita ovattata
in particolare a livello dei polpastrelli. Ella comunica che in diverse
faccende per lei difficoltose, ha il sostegno della figlia o del proprio compagno
con i quali vive nello stesso domicilio.
VESTIZIONE
A causa delle difficoltà motorie precedentemente elencate vi sono
degli ausili elencati all'A che potrebbero permetterle di indossare indumenti
"complessi con bottoni", ma poiché esistono molti capi
che non necessitano di accorgimenti, il consiglio è quello di
vestirsi con indumenti elastici con assenza di bottoni o cerniere non
complesse.
MANGIARE
Per quanto riguarda mangiare il problema che si presenta è sempre
a livello di peso da alzare (bicchieri) oppure la leva necessaria da fare a
livello del polso per tagliare, o la presa generale delle posate.
Per tutte queste problematiche abbiamo informato l'A che esistono
dei mezzi ausiliari che possono aiutarla / agevolarla per essere più autonoma e
indipendente, consigliando anche di andare a vedere
il catalogo online della lega contro i reumatismi per farsi un’idea
degli ausili esistenti. Inoltre l'abbiamo informata della possibilità di
richiedere un intervento mirato di un ergoterapista per una valutazione domiciliare,
per poter valutare in attività dove risulta effettivamente necessario agire e
dove l’assicurata stessa ha già trovato le sue strategie per riuscire.
Il sollevamento di pentole o ciotole pesanti resta un limite per l’assicurata,
ma come da lei comunicatoci, il compagno non ha un'attività lavorativa e può
quindi aiutarla nel cucinare quando risulta
indispensabile l'utilizzo di ausili da cucina pesanti.
LAVARSI / PROPRIA IGIENE
L'A spiega che riscontra difficoltà a lavarsi autonomamente i
capelli, dicendo che inoltre non sopporta l'acqua sul viso. Di seguito ha
difficoltà ad asciugarsi autonomamente i capelli sfatica a pettinarli,
o meglio fare una messa in piega in quanto a suo dire ha i capelli
lisci. Abbiamo valutato assieme all'A i locali bagno, ella dispone di una vasca
da bagno con idromassaggio e cabina doccia integrata. Questa combinazione non
giova per forma strutturale l’utilizzo da parte dell'A. Ella però dispone anche
di una doccia grande a filo pavimento, la quale è accessibile senza problemi e
permette pure in caso di bisogno, grazie alle dimensioni, di garantire la
presenza di una persona qualora necessitasse di aiuto. Per garantirle una
maggior autonomia e gestione sicura della propria igiene, sarebbe indicato
disporre di una sedia/sgabello da doccia, in questo modo le sarebbe più
possibile sciacquare anche i capelli senza che l'acqua le scorre in viso, e in
caso di necessità di aiuto, la gestione di tale lavaggio da terzi sarebbe
agevolato.
Speriamo che con il nostro scritto sia stato possibile rendersi
conto che con l'aiuto di mezzi ausiliari mirati è possibile per l'A essere
maggiormente autonoma laddove non ha ancora trovato strategie
proprie per compensare le difficoltà menzionate nel testo.
Rammentiamo che una valutazione domiciliare da parte di un
ergoterapista sarebbe indicata per concretizzare in attività le possibili
necessità di ausili funzionali.” (doc. AI pag. 816)
Un’inchiesta al domicilio
dell’assicurata, che vive insieme al compagno e alla figlia, è stata eseguita
il 25 ottobre 2022 dalla specialista __________ in presenza dell’assicurata e
dell’ergoterapista __________. Le relative conclusioni sono confluite nel
rapporto 11 novembre 2022 come segue:
" (…)
3. Informazioni sulla grande invalidità
Incontro l’assicurata presso il suo domicilio e svolgo l'inchiesta
AGI insieme al collega __________, consulente in mezzi ausiliari ed ergoterapista.
3.1.1 Vestirsi, svestirsi, preparare i vestiti, mettere o
togliere una protesi
Si veda quanto dichiarato dall’assicurata nella perizia tecnica
nr. 125916 al collega __________.
Come si evince da tale valutazione le difficoltà dichiarate sia
in sede di colloquio, sia in sede di ricorso, sono risolvibili adottando
semplici strategie e munendosi di semplici mezzi ausiliari atti a facilitare le
operazioni: allacciare bottoni, cerniere; gesti legati alla motricità fine.
Come da giurisprudenza il fatto che rassicurata adotti un abbigliamento più con
facente al suo stato di salute (comodo e senza allacciature particolari)
rientra nell'obbligo di ridurre il danno. Come è normale che sia ci vuole un
tempo di apprendimento e di 'allenamento' all'utilizzo di eventuali mezzi ausiliari
e ciò non costituisce un elemento per riconoscere la grande invalidità.
3.1.2 Alzarsi, sedersi e coricarsi
L'assicurata si descrive completamente autonoma in tutti gli
aspetti dell'atto in questione e orientata nel tempo e negli spazi della sua
abitazione.
Per la completa autonomia riferita fatto non è calcolato.
3.1.3 Mangiare (portare il pasto a letto, tagliare gli
alimenti, portare gli alimenti alla bocca, necessità di alimenti speciali, ad
es. alimenti in purea o per sonda, escluse le diete)
Si veda quanto dichiarato dall'assicurata e riportato nella
perizia tecnica 125916 dal collega __________. Problematiche inerenti al taglio
dei cibi duri (forza-presa) e. nel sollevamento di brocche o pentole pesanti,
elementi emersi anche in sede di ricorso al tribunale e già indagati dal
collega __________, il quale propone efficaci e semplici mezzi ausiliari, di
cui rassicurata non si è mai dotata (si veda perizia tecnica 125916, atto
mangiare).
Complessivamente dichiara poi di consumare i pasti in totale
autonomia.
Si ricorda che, secondo giurisprudenza, le difficoltà emerse
non sono motivo di grande invalidità; poiché appunto non hanno criterio di
regolarità (come il taglio dei cibi consistenti). Come per il vestirsi, si
tratta di trovare delle nuove strategie di apprendimento detratto (vasellame
più leggero) e munirsi di semplici mezzi ausiliari (come posate ad impugnatura
ergonomica), tutti aspetti che ne agevolerebbero l'autonomia.
3.1.4 Igiene personale (lavarsi, pettinarsi, radersi, fare
il bagno o la doccia) Si veda quanto dichiarato dall’assicurata e riportato
nella perizia tecnica 125916 al collega __________. Difficoltà inerenti al
lavaggio asciugatura dei capelli e alla depilazione, che peraltro non avviene giornalmente.
Anche in questo caso le difficoltà emerse sono superabili con
l'ausilio di semplici mezzi ausiliari (es. spazzola a manico lungo, sgabello
doccia,...) come ben emerge dalla perizia tecnica allegata. La depilazione non
ha carattere di regolarità.
Come per il vestirsi, si tratta di trovare delle nuove
strategie di apprendimento dell'atto e munirsi di semplici mezzi ausiliari, il
che rimane esigibile visto che il locale bagno lo permetterebbe e non è ancora
modificato.
3.1.5 Andare al gabinetto (riordinare vestiti, igiene
personale controllare la pulizia, andare al gabinetto in modo inusuale)
Si dichiara completamente autonoma in tutti gli aspetti dell'atto
in questione, anche perché possiede un bidé/doccia nelle immediate vicinanze.
Il collega __________ ricorda, a titolo abbondanziale, l’esistenza
del closomat, mezzo ausiliario che le ridurrebbe ulteriormente la fatica
nell'assicurarsi l'igiene intima, di cui l’assicurata è ancora
sprovvista.
3.1.6 Spostarsi in casa, fuori casa, mantenere i contatti
sociali
Si dichiara completamente autonoma negli spostamenti interni
all'abitazione e, al bisogno, è capace di guidare l'automobile e recarsi dove
necessita di andare, dichiara di guidare anche per tratti lunghi, solo che
dev'essere necessariamente accompagnata; altrimenti non esce né di casa e
nemmeno dall'autovettura.
Le difficoltà dichiarate, più che gli spostamenti esterni come
atto in sé, riguardano il mantenimento dei contatti sociali e saranno valutate
al pt. 3.2,
3.1.7 A causa di una lesione agli organi sensoriali (ad es.
ridotta acuità visiva) o di una grave infermità fisica, la persona assicurata
ha bisogno dell'aiuto di terzi per mantenere i contatti sociali
No
3.2 La persona assicurata necessita, a causa di un danno alla
salute, in modo regolare e duraturo di un accompagnamento nell'organizzazione
della realtà quotidiana? (aiuti che permettono di vivere in modo autonomo,
accompagnamento per compiere attività della vita quotidiana e intrattenere
contatti fuori casa, presenza regolare di una terza persona per evitare
l'isolamento permanente)
L'assicurata dichiara difficoltà grandi ad uscire di casa da sola
e stabilire contatti all'esterno; in pratica sostiene di non muoversi da casa
se non accompagnata e questo per recarsi ad esempio
a fare la spesa, ma anche in posta, alle visite mediche, ecc...
All’interno delle mura domestiche si sente al sicuro e beneficia
dell'intervento di un aiuto domiciliare per 3 ore settimanali, la quale si
occupa delle pulizie approfondite (come lavare i pavimenti e i vetri) e di fare
il bucato.
Dal canto suo nei lavori domestici dichiara di collaborare come
riesce, nel bucato stende biancheria di piccole dimensioni (a causa del peso);
cucina piatti poco elaborati o freddi, evitando di maneggiare attrezzi o
coltelli. Le pulizie sono completamente delegate all'aiuto domiciliare o ai familiari.
Nella spesa dev'essere accompagnata all'interno dei negozi e aiutata nel
trasporto della mercé voluminosa o ingombrante.
(…; cfr. al consid. 2.8.2)
3.3 La persona assicurata necessita di un aiuto duraturo nelle
cure di base oppure di trattamenti?
Si dichiara autonoma nell'assunzione della terapia.
3.4 La persona assicurata necessita di una sorveglianza
personale?
Non di sorveglianza così com'è intesa ai sensi della legge.
Trascorre anche delle ore al domicilio da sola ed è capace di riconoscere i
pericoli e di chiedere aiuto laddove servisse.
3.5 La persona assicurata dispone di mezzi ausiliari?
No
3.6 L'uso di un mezzo ausiliario potrebbe contribuire a
diminuire la grande invalidità? Si veda perizia tecnica 125916 all'incarto
4. Proposta di decisione
La persona assicurata non dipende da terzi per compiere atti
ordinati della vita Non necessita di una sorveglianza personale continua.
Prima di redigere la proposta finale tale rapporto va sottoposto
al medico psichiatra SMR, affinché si esprima sulla necessità, o meno, di un
accompagnamento così come spiegato al pt. 3.2 del
presente rapporto AGI.
Chiedo quindi che il caso mi venga riattribuito, una volta che il
medico psichiatra SMR si sia espresso.” (doc. AI pag. 821)
Come prescritto dalla consulente,
l’amministrazione ha interpellato il SMR “per poter rispondere in modo
esaustivo circa la richiesta di accompagnamento”.
Predisposta una visita presso il
SMR tenutasi il 15 dicembre 2022, le relative risultanze sono state riassunte dal
dr. __________ in un’Annotazione del 15 dicembre del SMR, nella quale ha
concluso che non vi erano i presupposti per riconoscere un AGI (doc. AI pag.
833, cit. in esteso al consid. 2.8.2).
A queste conclusioni ha pure
aderito la consulente __________ il 2 gennaio 2023 (doc. AI pag. 840).
Il dr. __________ del SMR, con
Annotazioni del 12 gennaio, 2 e 9 febbraio 2023, prendendo posizione su un
ulteriore certificato della dr.ssa __________ del 21 dicembre 2022, prodotto nell’ambito
della procedura di revisione della mezza rendita (doc. AI pag. 850), su scritti
del dr. __________ del 12 e 23 gennaio 2023 (doc. AI pag. 865) e della dr.ssa __________,
psichiatra, del 2 febbraio 2023 (doc. AI pag. 888), ha concluso nel senso che essi
non fornivano elementi concreti ed oggettivi che permettessero un diverso
apprezzamento (doc. AI pag. 858, 879 e 891; cfr. al consid. 2.8.3).
Di conseguenza, mediante
decisione del 13 febbraio 2023 l’amministrazione ha rifiutato di erogare un AGI,
motivando:
" (…) È
considerato grande invalido l’assicurato che, a causa di un danno alla salute,
ha bisogno dell'aiuto permanente di terzi per compiere gli atti ordinari della
vita o di una sorveglianza personale (art. 9 LPGA). La grande invalidità è
anche comprovata in caso di necessità di cure permanenti o di accompagnamento
nell'organizzazione della realtà quotidiana.
Sono ritenuti atti ordinari della vita gli atti seguenti:
vestirsi/svestirsi
alzarsi/sedersi/coricarsi
mangiare
lavarsi
andare al bagno
spostarsi e stabilire contatti.
Esito degli accertamenti
In seguito alla sentenza 25.04.2022 del lodevole Tribunale cantonale
delle assicurazioni, abbiamo proceduto a nuovi accertamenti.
Dalla visita medica avvenuta il 15.12.2022 e dall'inchiesta
esperita al suo domicilio in data 25.10.2022 dalla nostra consulente
ispettrice, confermiamo che non risulta la necessità di aiuto di terzi per il
compimento di alcun atto quotidiano della vita. Lei non necessita nemmeno di
sorveglianza personale e di accompagnamento nell'organizzazione della realtà
quotidiana.
Pertanto il diritto ad un assegno per grandi invalidi non è dato.
Decidiamo pertanto
La richiesta di prestazioni è respinta.
Audizione
Abbiamo ricevuto le sue osservazioni del 25.01.2023 che sono state
sottoposte al nostro Servizio medico regionale (SMR). Quest'ultimo, dopo
accurata analisi, con annotazione 02.02.2023, conclude confermando la nostra
precedente valutazione.
Pertanto il nostro progetto di decisione del 02.01.2023 viene
confermato.” (doc. AI pag. 892)
Con il suo ricorso l’assicurata
ha prodotto documenti già agli atti oltre ad un nuovo scritto del dr. __________
del 13 marzo 2023 del seguente tenore:
" con la
presente vi informo che la sopracitata paziente ha, da una parte, una sindrome depressiva
ricorrente associata ad un’agorafobia per la quale è seguita dalla Dr.ssa __________
e per cui mi rifaccio al suo certificato datato 21.12.2022. Dall’altra ha, dal punto
di vista somatico, una nota sindrome lombovertebrale con delle alterazioni degenerative
diffuse per cui ha dei dolori lombari cronico-recidivanti che ne limitano la deambulazione
e l'attività fisica. Vi sono inoltre dette problematiche a livello di entrambi
le mani e i polsi per cui la paziente ha già subito vari interventi e per cui
vi sono dei dolori diffusi a quest'ultimi, una mobilità fine limitata e una
forza ridotta. In aggiunta vi sono delle dita a scatto per cui ha recentemente
subito delle terapie infiltrative. Il quadro somatico (per quello psichico mi
rifaccio alla valutazione della Dr.ssa __________) è soggettivamente in
costante aggravamento. A tal proposito la paziente necessita di aiuto per
svolgere le pulizie domestiche, fare la spesa, preparare i pasti ed eseguire i
lavori di bucato e stiratura. La situazione abitativa della paziente è
cambiata, passando da un appartamento ad una casa di 3 piani. Per le motivazioni
di cui sopra ritengo assolutamente indispensabile un aiuto per la sopraccitata
paziente.” (doc. D2)
Inoltre ha fatto pervenire uno
scritto del 20 febbraio 2023 della dr.ssa __________ che ha affermato:
" Come richiesto
dalla paziente in oggetto, comunico la sua situazione clinica, intervenendo in
sostituzione della curante psichiatra momento assente. La sig.ra RI 1 intende
porre opposizione alla valutazione dell'Ufficio AI rispetto a una non entrata
in materia sulla riconsiderazione dell'incapacità lavorativa. La paziente
riferisce un peggioramento significativo della sua funzionalità quotidiana e sociale.
Ella racconta di necessitare aiuto sia per la sua igiene personale che per la
gestione della casa oltre a un disturbo di ansia che non le permette di usare
di casa. La paziente ricorda che fino a due anni prima era in grado di gestire
una squadra amatoriale di pallavolo mentre ora non riesce neppure a entrare m
palestra. Ci sono inoltre delle preoccupazioni rispetto a problemi economici
legati al riconoscimento degli aiuti sociali che le vengono negati, che
concorrono a peggiorare to stato di angoscia. Ella riferisce che nonostante le cure
non sia stato alcun miglioramento. Posso constatare riduzione delle funzioni
cognitive, umore deflesso, irritabilità, quota ansiosa importante, anergia,
abulia, scarsa autostima, disturbi fobici (agorafobia), pensieri di
inadeguatezza e ingiustizia (non si sente riconosciuta nel suo dolore),
ruminazione del pensiero, nell'ambito di una personalità fragile. Nel suo
certificato del 21.12.2022 la curante dr.ssa __________ segnalava un peggioramento
clinico a partire dall'estate del 2020 che ha necessitato un incremento della terapia
farmacologica e una prognosi per una ripresa lavorativa infausta (Terapia
farmacologica attuale; Cymbalta 90mg/die, Pregabalin 175 mg/die, Trittfco 50 mg
la notte, Temesta al bisogno).
Ritengo che la diagnosi sia Sindrome depressiva ricorrente con
episodi di media gravità (ICD10: F33.1) e Agorafobia (ICD10: F 40.0).
Da ultimo segnalo che anche a mio modo di vedere la prognosi sia
incerta e suscettibile di peggioramento e che in accordo con la Dr.ssa __________
la paziente presenti una riduzione della capacità lavorativa totale per motivi
psichiatrici.” (doc. D3)
In merito a tali documenti si è
espresso, nella concomitante procedura di revisione della rendita, il dr. __________
del SMR il 17 marzo 2023, nel senso che le nuove certificazioni non apportavano
alcun elemento nuovo (doc. AI pag. 918, cfr. in esteso al consid. 2.9).
È pure stata prodotta una
dettagliata presa di posizione nella quale l’interessata personalmente ha
elencato le limitazioni di cui soffre nell’adempimento degli atti ordinari
della vita (doc. XI/1).
In merito alla stessa si è
espressa la consulente __________ il 14 giugno 2023 (doc. XIII/1 e in esteso al
consid. 2.9).
2.8. Per potersi determinare
sull'esistenza di una grande invalidità, l'autorità deve disporre di
informazioni che provengono dai medici o da altri collaboratori specializzati.
Il medico deve indicare in quale misura l'assicurato è limitato nelle sue
funzioni fisiche e psichiche dalla sua malattia. L'autorità procede invece a
un'inchiesta domiciliare, che tenga conto di tutte le particolarità del caso, ciò
che implica necessariamente la conoscenza dei pareri dei medici. Sottopone poi
i risultati dell'inchiesta al parere del Servizio Medico Regionale (SVR 2019 IV
Nr. 79 consid. 2b).
Questo Tribunale, chiamato a
verificare se lo stato di salute della ricorrente e la conseguente eventuale
necessità di aiuto per gli atti ordinari della vita o di accompagnamento
nell’organizzazione della realtà quotidiana, siano stati accuratamente vagliati
dall’Ufficio AI prima dell’emanazione della decisione impugnata, dopo attenta
analisi della documentazione agli atti, deve confermare la decisione
contestata.
Come dianzi esposto, a seguito
della sentenza di rinvio del TCA, l’Ufficio AI ha fatto esperire il 25 ottobre
2022 un’inchiesta a domicilio da parte dell’operatrice sociale Clara David,
coadiuvata dal collega __________, consulente in mezzi ausiliari ed
ergoterapista, il cui rapporto è stato redatto l’11 novembre 2022, nel quale si
rimanda pure alla perizia tecnica n. 125916 eseguita dal medesimo signor __________
il 28 ottobre 2022 (doc. AI pag. 816 e 821). Non solo: l’amministrazione, alla
luce dei riscontri dell’inchiesta domiciliare, ha sottoposto nuovamente la
pratica allo psichiatra SMR, il quale, effettuata una visita clinica e valutati
i certificati versati agli atti, ha redatto un suo rapporto il 15 dicembre 2022
(doc. AI pag. 833).
Per
le ragioni che seguono, sulla base di questi accertamenti, che senza dubbio si
possono considerare approfonditi, esaurienti e completi e rispettano i
parametri e i requisiti giurisprudenziali richiamati al consid. 2.5, l’amministrazione
ha a ragione concluso che, malgrado le affezioni di cui l’assicurata è
portatrice e le limitazioni che – incontestatamente – ne derivano, la necessità
di aiuto per gli atti ordinari della vita non è da considerarsi regolare e
notevole. Inoltre è pure da escludersi la necessità di sorveglianza personale e
di accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana, non essendo
emerso alcun rischio di istituzionalizzazione dell’assicurata se lasciata sola,
possedendo ella peraltro una capacità di discernimento completa ed essendo in
grado di strutturare la giornata in modo autonomo.
Ricordiamo
che l’assicurata ha contestualmente, tra l’altro, dichiarato di “non poter
sollevare oggetti pesanti, di non poter sforzare a livello del polso, di avere
una riduzione di forza/presa delle dita della mano e di avere una percezione
delle dita ovattata in particolare a livello dei polpastrelli”, precisando
che in diverse faccende per lei difficoltose godrebbe del sostegno della figlia
o del compagno con i quali convive (doc. AI pag. 816).
Come
meglio verrà esposto in seguito, dall’inchiesta effettuata al domicilio –
nell’ambito del quale gli esperti hanno riscontrato “una buona mobilità
generale dell'A, gli unici possibili impedimenti motori si presentano a livello
di forza/presa/gestualità alle estremità degli arti inferiori, dovuto alle
problematiche che riscontra a livello dei polsi” (doc. AI pag. 816) – non
sono tuttavia emerse delle difficoltà invalidanti rispettivamente quelle che
sono state ravvisate sarebbero risolvibili adottando talune semplici strategie
e munendosi di semplici mezzi ausiliari.
Al riguardo, come ricordato sopra (consid. 2.3), va ricordato che il
Tribunale federale ha avuto modo di ribadire al considerando 3.4 della STF
9C_633/2012 dell’8 gennaio 2013, che il compimento difficoltoso o rallentato a
causa del danno alla salute degli atti ordinari della vita non giustifica per
principio la grande invalidità (N. 8013 CIGI).
2.8.1. Più precisamente, quanto
innanzitutto all’atto ordinario del mangiare, l’assicurata lamenta
sostanzialmente la funzione parziale di tale atto che concerne unicamente il
taglio degli alimenti duri (“tutti gli alimenti duri devono essere tagliati),
rispettivamente la presa delle posate, oltre al fatto di riuscire a fatica a
versarsi le bevande e a sollevare le pentole pesanti.
Innanzitutto va ribadito nuovamente che in virtù del N. 8011 CIGI,
se un atto ordinario comprende diverse funzioni parziali, per la grande
invalidità non è richiesto che l’assicurato abbia bisogno dell’aiuto di altre
persone per tutte oppure per la maggior parte di esse, è sufficiente che
necessiti, in modo regolare e notevole, dell’aiuto di terzi per una sola delle funzioni
parziali (DTF 117 V 146 consid. 2; per l’aiuto regolare e notevole, v. N. 8025
seg.). D’altra parte, per la giurisprudenza se l’assicurato ha bisogno
dell’aiuto di terzi solo per tagliare i cibi duri, non sussiste una grande
invalidità, poiché questo genere di alimenti non viene consumato generalmente
due volte al giorno e ogni giorno e dunque l’assicurato non necessita regolarmente
e in misura indispensabile dell’aiuto di terzi, ma solo in maniera
saltuaria (STF 8C_30/2010 dell’8 aprile 2010, 9C_791/2016 del 22 giugno 2017,
cit. in marginale 8018 CIGI).
Nella fattispecie, dalla perizia tecnica del 28 ottobre 2022 del
consulente specialista in mezzi ausiliari ed ergoterapista __________ emerge
che i problemi lamentati dall’assicurata erano riferiti “a livello di peso
da alzare (bicchieri) oppure la leva necessaria da fare a livello del polso per
tagliare, o la presa generale delle posate”. In merito egli ha osservato
che per tali problematiche esistono “dei mezzi ausiliari che possono
aiutarla/agevolarla per essere più autonoma e indipendente, consigliando anche
di andare a vedere il catalogo online della lega contro i reumatismi per farsi
un’idea degli ausili esistenti. Inoltre l'abbiamo informata della possibilità
di richiedere un intervento mirato di un ergoterapista per una valutazione
domiciliare, per poter valutare in attività dove risulta effettivamente
necessario agire e dove l’assicurata stessa ha già trovato le sue strategie per
riuscire”. Quanto al sollevamento di pentole o ciotole pesanti, occorreva
considerare che, pur restando effettivamente tale mansione un limite per
l’assicurata, “come da lei comunicatoci, il compagno non ha un'attività
lavorativa e può quindi aiutarla nel cucinare quando risulta indispensabile
l'utilizzo di ausili da cucina pesanti” (doc. AI pag. 817).
Gli accertamenti esperiti hanno quindi stabilito che il bisogno di
aiuto nell’atto del mangiare per l’assicurata, che per il resto dichiara di
mangiare in autonomia, è limitato essenzialmente al sollevamento di pesi e al
taglio dei cibi duri, e non è quindi da considerare “regolare e importante”,
ma saltuario, ciò che già escluderebbe di principio il riconoscimento di una
grande invalidità (in argomento cfr. STCA 32.2017.128 del 20 marzo 2018; cfr.
anche la STF 9C_346/2010 del 6 agosto 2010).
Del resto, anche l’addotta difficoltà
a versarsi le bevande dalla brocca appare sormontabile non solo con appositi ed
elementari accorgimenti, quali ad esempio l’attingere l’acqua direttamente dal
rubinetto o l’utilizzo di bottiglie di pet di piccole dimensioni, ma anche,
giusta l’inchiesta effettuata, mediante appositi mezzi ausiliari o l’uso di
vasellame più leggero come posate ad impugnatura ergonomiche.
Queste soluzioni, come l’adozione
di semplici mezzi ausiliari di cui tuttavia l’assicurata non si è ancora dotata
(cfr. doc. AI pag. 816), costituirebbero a non averne dubbio una
concretizzazione del già citato (cfr. consid. 2.3) obbligo di ridurre il danno,
secondo cui l’assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevole allo
scopo di ridurre il più possibile gli effetti dell’invalidità (DTF 134 V 9
consid. 7.3.1; 113 V 22 consid. 4a; SVR 2017 IV Nr. 6).
Come ricorda il N. 8018 CIGI, si è in presenza di una grande invalidità
quando un assicurato è in grado di mangiare da solo, ma può farlo solo in modo
difforme dall’usuale (DTF 106 V 158; p. es. quando non è in grado di sminuzzare
i cibi o li può mangiare solo sotto forma di purè o portarli alla bocca solo
con le dita, DTF 121 V 88), situazione che non si può certo affermare
realizzarsi in concreto e men che meno se si mettono in atto gli accorgimenti
indicati per facilitare l’atto del mangiare.
Nel caso giudicato l’8 aprile 2010 (8C_30/2010), l’Alta Corte ha
stabilito che se l’assicurato ha bisogno dell’aiuto di terzi solo per cibi
duri, non sussiste una grande invalidità, poiché questo genere di alimenti non
viene consumato ogni giorno e dunque l’assicurato, dodicenne, non necessita
regolarmente e in misura indispensabile dell’aiuto di terzi.
Nella STF 9C_791/2016 del 22 giugno 2017 il Tribunale federale ha
rilevato che il N. 8018 CIGI, che si riferisce al caso particolare citato in
cui ha considerato che un bambino di dodici anni non consuma necessariamente
cibi duri tutti i giorni, era applicabile al caso concreto. L’Alta Corte ha
infatti precisato che non va tenuto conto, per valutare la necessità di
mangiare degli alimenti duri tutti i giorni, delle abitudini alimentari di
ciascuno. Non si vede secondo quali criteri di distinzione si potrebbe ritenere
che un bambino di 12 anni non mangerebbe dei cibi duri tutti i giorni, mentre
ciò sarebbe il caso di una persona anziana di 70 anni.
In quel caso, fondandosi sui pareri dei medici, i giudici di prima
istanza avevano concluso che un bisogno di aiuto era necessario solo per
tagliare gli alimenti duri e quindi hanno implicitamente considerato che la
ricorrente non aveva bisogno di aiuto per mangiare in modo usuale altri
alimenti. Essi hanno infatti constatato che anche se il medico aveva descritto
una mano destra debole e imprecisa, ciò non permetteva di ammettere che
l’assicurata non potesse neppure servirsi di un coltello, per esempio per
prepararsi una fetta di pane imburrata o tagliare degli alimenti non duri,
tutt’al più che era mancina.
Per la nostra Massima Istanza, considerato che l’aiuto di cui
aveva bisogno l’assicurata si limitava alla preparazione e al taglio di
alimenti duri e che non ha dimostrato che aveva bisogno di un aiuto più esteso,
limitandosi a invocare la sua incapacità a tagliare gli alimenti duri, la sua
lamentela è stata respinta.
Sulla base delle considerazioni
esposte, nell’evenienza concreta il TCA conclude che l’aiuto di terzi è
necessario unicamente per tagliare cibi duri e particolari (mentre che per
mangiare la maggior parte degli alimenti la ricorrente risulta autonoma) e per
il sollevamento della caraffa e di pentole o ciotole pesanti.
Se ne deduce che, secondo il corso ordinario della vita, e come ha
affermato il TF, una tale situazione non si manifesta in maniera regolare,
ragione per cui le difficoltà emerse non sono motivo di grande invalidità
poiché richiedono l’aiuto di altre persone non in modo regolare e importante,
ma occasionale.
Per quanto riguarda l’atto di vestirsi e svestirsi
(inclusa la preparazione dei vestiti), a ragione l’assistente sociale ha
rinviato a quanto esposto nella perizia tecnica nr. __________, nella quale il
consulente __________ ha osservato che in base a quanto dichiarato
dall’assicurata le difficoltà sono risolvibili adottando semplici strategie e
munendosi di semplici mezzi ausiliari atti a facilitare le operazioni:
allacciare bottoni, cerniere; gesti legati alla motricità fine. __________ ha
in proposito osservato che “a causa delle difficoltà motorie
precedentemente elencate vi sono degli ausili elencati all'A che potrebbero
permetterle di indossare indumenti "complessi con bottoni", ma poiché
esistono molti capi che non necessitano di accorgimenti, il consiglio è quello
di vestirsi con indumenti elastici con assenza di bottoni o cerniere non
complesse” (doc. AI pag. 817).
Del resto, secondo la giurisprudenza
il fatto che l’assicurata adotti un abbigliamento più confacente al suo stato
di salute (comodo e senza allacciature particolari) rientra nell'obbligo di
ridurre il danno.
A ragione i periti incaricati
dall’amministrazione hanno pure ricordato che sia normale che sia necessario un
tempo di apprendimento e di 'allenamento' all'utilizzo di eventuali mezzi ausiliari,
circostanza questa che evidentemente non costituisce un elemento per
riconoscere la grande invalidità.
Analoghe considerazioni
riguardano l’atto parziale dell’igiene personale (lavarsi,
pettinarsi, radersi, fare il bagno o la doccia), laddove nella perizia tecnica l’esperto
__________ ha riportato quanto riferito dall’assicurata e meglio delle difficoltà
inerenti al lavaggio/asciugatura dei capelli e alla depilazione, che peraltro
non avviene giornalmente (“L'A spiega che riscontra
difficoltà a lavarsi autonomamente i
capelli, dicendo che inoltre non sopporta l'acqua sul viso. Di seguito ha
difficoltà ad asciugarsi autonomamente i capelli sfatica a pettinarli, o meglio
fare una messa in piega in quanto a suo dire ha i capelli lisci”). Anche in questo caso __________, dopo aver
considerato che l’assicurata disponeva di una doccia grande a filo pavimento
accessibile senza problemi e che permette pure in caso di bisogno, grazie alle
dimensioni, di garantire la presenza di una persona qualora necessitasse di
aiuto, ha osservato che le difficoltà emerse sono superabili con l'ausilio di
semplici mezzi ausiliari, come per esempio l’uso di una spazzola a manico lungo
e di uno sgabello nella doccia (“(…) sarebbe indicato disporre di una
sedia/sgabello da doccia, in questo modo le sarebbe più possibile sciacquare
anche i capelli senza che l'acqua le scorre in viso, e in caso di necessità di
aiuto, la gestione di tale lavaggio da terzi sarebbe agevolato”).
Quanto alla depilazione, a
ragione è stato sottolineato come la stessa non abbia comunque oggettivamente carattere
di regolarità, e questo a prescindere dalle abitudini personali e quindi
soggettive (cfr. in proposito l’allegato della ricorrente del 7 giugno 2023).
Anche per tali funzioni deve
essere sottolineato che in virtù del già menzionato obbligo di diminuire il
danno l’assicurata è tenuta a trovare nuove strategie di apprendimento
dell'atto e munirsi di semplici mezzi ausiliari. Ciò, in base a quanto
constatato e concluso dagli esperti coinvolti __________ e __________, sarebbe
esigibile, considerate anche le peculiarità del locale bagno che lo
permetterebbe.
Quanto all’atto dell’andare al
gabinetto (incluso il riordino del gabinetto in modo inusuale, la
vestizione, l’igiene personale e il controllo della pulizia), in occasione
della visita al domicilio del 25 ottobre 2022 l’assicurata si è dichiarata
completamente autonoma in tutti gli aspetti dell'atto in questione, anche
perché in possesso di un bidè/doccia nelle immediate vicinanze (doc. AIO pag.
824). Inoltre il consulente ergoterapista ha pure ricordato l’esistenza del
closomat, mezzo ausiliario che permetterebbe all’assicurata di ridurre ulteriormente
la fatica nell'assicurarsi l'igiene intima (per quanto concerne le allegazioni
in merito formulate dall’assicurata unitamente alla replica del 5 giugno 2023,
cfr. in seguito al consid. 2.9).
Tutto bene considerato, a ragione
quindi l’amministrazione ha concluso che, in base a quanto accertato dai
consulenti che hanno proceduto alla valutazione sul posto, con l'aiuto di mezzi
ausiliari mirati è possibile per l'assicurata essere maggiormente autonoma
laddove non ha ancora trovato strategie proprie per compensare le difficoltà. Del
resto, il consulente __________ ha sottolineato l’opportunità che l’assicurata
proceda anche ad una valutazione domiciliare da parte di un ergoterapista al
fine di “concretizzare in attività le possibili necessità di ausili
funzionali” (doc. AI pag. 816).
Va pure nuovamente sottolineato
che le soluzioni suggerite dai consulenti costituiscono una concretizzazione del
già citato obbligo di ridurre il danno (cfr. consid. 2.3), secondo cui occorre
intraprendere tutto quanto è ragionevole allo scopo di ridurre il più possibile
gli effetti dell’invalidità (DTF 134 V 9 consid. 7.3.1; 113 V 22 consid. 4a; SVR
2017 IV Nr. 6).
Per questo motivo, le critiche
rivolte dalla ricorrente all’Ufficio AI per avere indicato l’esistenza di queste
facilitazioni sono inammissibili.
2.8.2. In merito alla necessità di una
sorveglianza personale permanente ai sensi dell’art. 37 cpv. 3 lett. b OAI
(intesa quale necessità di prestazioni di ordine medico o di
aiuto sanitario rese necessarie dallo stato fisico o psichico dell’assicurata)
come pure (con riferimento all’art. 37 cpv. 2 lett. a OAI) e quella di un aiuto
per spostarsi fuori casa quale atto ordinario in quanto tale, le
stesse si appalesano, sulla base degli atti all’inserto ed in particolare delle
certificazioni mediche agli atti, e peraltro incontestatamente, escluse. Va detto
che l’assicurata non contesta in sé di essere in grado di condurre
l’automobile, ritenuto che nel gravame l’attività dello spostarsi viene, per
quanto è dato di capire, riferita piuttosto al dover essere “accompagnata”
nell’uscire dalla propria abitazione per stabilire contatti fuori casa,
circostanza, questa, suscettibile di essere considerata semmai nell’ambito
della valutazione di una eventuale necessità di accompagnamento ex art. 38 OAI.
Controversa resta per contro l’asserita necessità di un
accompagnamento costante (regolare e duraturo) nell’organizzazione della realtà
quotidiana ai sensi dei summenzionati art. 37 cpv. 3 e 38 OAI Tale
necessità si riferisce ad aiuti che permettano di vivere in modo autonomo, all’accompagnamento
per compiere attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa,
come anche alla presenza regolare di una terza persona per evitare l'isolamento
permanente.
Nella fattispecie, nel formulario di richiesta e nelle
dichiarazioni della figlia e del compagno viene ripetutamente sottolineato che
l’interessata non si muove di casa se non accompagnata (cfr. le dichiarazioni
del 30 ottobre 2021 citate in esteso al consid. 2.7).
Ora a mente del TCA, come verrà meglio esposto di seguito, sulla
base degli accertamenti sul posto eseguiti e della valutazione dello psichiatra
del SMR avvenuta dopo colloquio clinico del 15 dicembre 2022 e dopo attento
esame dei certificati dei curanti, l’Ufficio AI ha a ragione escluso la sussistenza
di una siffatta necessità.
Va ricordato che secondo l'art. 38 cpv. 3 OAI è considerato
unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare
e necessario in relazione a una delle situazioni di cui al capoverso 1
(cfr. supra consid. 2.3).
A tal riguardo la cifra marginale
8050 CIGI dispone:
" L’accompagnamento
nell’organizzazione della realtà quotidiana è necessario affinché le attività
quotidiane possano essere svolte in maniera autonoma. Tale accompagnamento è
dato se la situazione della persona in questione è caratterizzata da almeno uno
dei seguenti bisogni:
– aiuto nella strutturazione della giornata;
– sostegno nell’affrontare situazioni
della realtà quotidiana (p. es. questioni legate alla salute, all’alimentazione
e all’igiene, semplici attività amministrative ecc.);
– conduzione della propria economia domestica.
L’aiuto nella strutturazione della giornata comprende
per esempio l’esortazione ad alzarsi, l’aiuto nello stabilire e rispettare
orari fissi per i pasti, nel rispettare un ritmo giorno/notte, nel dedicarsi a
un’attività ecc. Anche il sostegno nell’affrontare situazioni della realtà
quotidiana comprende aspetti quali l’esortare o l’impartire istruzioni ecc.
Nell’ambito dell’igiene si deve per esempio ricordare all’assicurato di fare la
doccia. Se però egli necessita di aiuto diretto per lavarsi, allora questa
prestazione va considerata come atto ordinario della vita sotto la categoria
«pulizia personale» e non come accompagnamento nell’organizzazione della realtà
quotidiana.
Nella conduzione dell’economia domestica rientrano
compiti quali pulire e riordinare, fare il bucato e preparare i pasti. Le
prestazioni di aiuto necessarie vanno però considerate nell’ottica di impedire
che l’assicurato cada in uno stato di abbandono. Occorre quindi sempre valutare
se, in mancanza dell’aiuto per questi compiti, l’assicurato dovrebbe essere
ricoverato in un istituto o in una clinica (v. N. 8040). Se ad esempio non può
stirare, questo non significa che debba andare in un istituto o in una clinica.
In tal caso, dunque, le prestazioni di aiuto non possono essere riconosciute
come accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana.”
8050.2 “Per accompagnamento nell'organizzazione della realtà
quotidiana giusta l'articolo 38 capoverso 1 lettera a OAI si possono intendere
sia l'aiuto indiretto che quello diretto da parte di terzi. Di conseguenza,
l'accompagnatore può svolgere anche da solo le attività necessarie, se
l’assicurato non ne è in grado per motivi di salute nonostante le istruzioni
impartite, la sorveglianza o il controllo (DTF 133 V 450, l 661/05).”
8050.3 “L’accompagnamento nell’organizzazione della realtà
quotidiana spetta solo agli assicurati che, per motivi di salute, possono
abitare per conto proprio solo con l’assistenza di una terza persona (STF
9C_28/2008 del 21 luglio 2008).
La somma di tutte le prestazioni di aiuto necessarie,
tenuto conto dell’obbligo di ridurre il danno, deve far sì che, in mancanza
dell’aiuto di terzi, l’assicurato sarebbe costretto ad andare a vivere in un
istituto (v. N. 8040).
Per quanto concerne l’obbligo di ridurre il danno,
occorre per esempio vagliare la possibilità di ricorrere a corsi o a terapie
per imparare a utilizzare mezzi ausiliari adeguati per svolgere le faccende
domestiche (sentenza del TF 9C_410/2009 del 1° aprile 2010). Va prestata
particolare attenzione all’aiuto dei familiari (v. anche N. 8085), soprattutto
per quanto riguarda i lavori domestici. Al riguardo, ci si deve chiedere come
si organizzerebbe una comunità familiare se non potesse contare su alcuna
prestazione assicurativa (DTF 133 V 504, I 228/06). Questo aiuto va oltre il
sostegno che ci si può aspettare nel caso in cui l’assicurato non presenti
alcun danno alla salute. Se l’assicurato vive nella stessa economia domestica
con suoi familiari, si può esigere che questi ultimi forniscano il proprio
aiuto per i lavori domestici. Si può esigere un aiuto nell’economia domestica anche
da parte dei figli, in funzione della loro età.”
La cifra marginale 8051 CIGI prevede:
" 3.5.2.2
Accompagnamento per compiere attività della vita quotidiana fuori casa
L'accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana è
necessario affinché l'assicurato sia in grado di uscire di casa per compiere
determinate attività della vita quotidiana e intrattenere contatti (fare gli acquisti,
attività del tempo libero, contatti con uffici amministrativi o personale
medico, recarsi dal parrucchiere ecc.; sentenza del TF 9C_28/2008 del 21l
luglio 2008). In caso di limitazioni prettamente o prevalentemente funzionali,
l’aiuto va attribuito all’atto di spostarsi.”
Va infine fatto riferimento alle
cifre marg. 8052, 8052.1 e 2 CIGI (accompagnamento destinato a evitare un
isolamento permanente):
" 8052 L’accompagnamento
nell’organizzazione della realtà quotidiana è necessario per evitare il rischio
che l’assicurato sia permanentemente isolato dal mondo esterno e che ciò
implichi un considerevole peggioramento del suo stato di salute. Il rischio
puramente ipotetico di un isolamento dal mondo esterno non è sufficiente;
l’isolamento e il conseguente peggioramento dello stato di salute devono
piuttosto già essersi manifestati nell’assicurato (sentenza del TF 9C_543/2007
del 28 aprile 2008). Il necessario accompagnamento nell’organizzazione della
realtà quotidiana consiste in colloqui di consulenza e nell’incitamento a
stringere contatti (p. es. portare l’assicurato a manifestazioni).
8052.1 Se, nell’ambito del caso speciale giusta l’articolo 37
capoverso 3 lettera d OAI, è concesso un AGI di grado lieve, non si può
riconoscere un accompagnamento per evitare l’isolamento durevole (per analogia
al N. 8048). Tuttavia, un eventuale accompagnamento nell’organizzazione della
realtà quotidiana per permettere all’assicurato di vivere a casa è possibile e,
se del caso, deve essere esaminato (I 317/06).
8052.2 Non vi è isolamento se l’assicurato vive con un partner, lavora
(anche in un laboratorio) o è accolto in una struttura diurna.”
Nella
fattispecie in esame, in merito all’organizzazione della realtà quotidiana, in
sede d’inchiesta domiciliare è emerso che:
" 3.2 La
persona assicurata necessita, a causa di un danno alla salute, in modo regolare
e duraturo di un accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana?
(aiuti che permettono di vivere in modo autonomo, accompagnamento per compiere
attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa, presenza
regolare di una terza persona per evitare l'isolamento permanente)
L'assicurata dichiara difficoltà grandi ad uscire di casa da sola
e stabilire contatti all'esterno; in pratica sostiene di non muoversi da casa
se non accompagnata e questo per recarsi ad esempio
a fare la spesa, ma anche in posta, alle visite mediche, ecc...
All’interno delle mura domestiche si sente al sicuro e beneficia
dell'intervento di un aiuto domiciliare per 3 ore settimanali, la quale si
occupa delle pulizie approfondite (come lavare i pavimenti e i vetri) e di fare
il bucato.
Dal canto suo nei lavori domestici dichiara di collaborare come
riesce, nel bucato stende biancheria di piccole dimensioni (a causa del peso);
cucina piatti poco elaborati o freddi, evitando di maneggiare attrezzi o
coltelli. Le pulizie sono completamente delegate all'aiuto domiciliare o ai familiari.
Nella spesa dev'essere accompagnata all'interno dei negozi e aiutata nel
trasporto della merce voluminosa o ingombrante.
Secondo giurisprudenza l'accompagnamento si riconosce in questi
casi:
1. Accompagnamento finalizzato a rendere possibile una vita
autonoma:
l’assicurata non fornisce elementi concreti durante l'inchiesta
che facciano presagire il rischio di un'istituzionalizzazione se lasciata sola.
È una persona lucida, capace di strutturare la giornata in modo autonomo e
capace di intendere e volere. Nei lavori domestici beneficia di un aiuto
domiciliare per quelli onerosi (parte del bucato e
pulizie) per 3 ore la settimana. Si ricorda a tal proposito
l'obbligo della collaborazione da parte dei conviventi stretti, di cui la
figlia è assente per molte ore dal domicilio durante la giornata e il compagno
percepisce anche una mezza rendita d'invalidità; ciò non toglie
che una parziale collaborazione rimane esigibile. Secondo
giurisprudenza CGI 2099 è anche esigibile l'obbligo di ridurre il danno
attraverso l'apprendimento di nuove strategie o mezzi ausiliari idonei (come
l’aspirapolvere automatico o la spesa online con consegna
al domicilio, anche fuori dall'uscio di casa).
Considerandi
2.
Accompagnamento per compiere attività della vita quotidiana
fuori casa:
in questo ambito rientra l'aiuto dei familiari che l’assicurata
dichiara di necessitare ogni qual volta deve uscire di casa, poiché, nonostante
guidi tutt'ora l'automobile, si descrive incapace di uscire di casa da sola.
Secondo SMR (annotazione 29 novembre 2021) tali limitazioni non
si possono considerare costanti a tal punto da giustificare un accompagnamento.
Secondo CGI 2104 (obbligo di ridurre il danno) esistono poi
strategie per agevolare l'autonomia in tal senso: come fare la spesa su
internet, chiamare un parrucchiere al domicilio, tenere la contabilità online,
ecc...
3.
Accompagnamento destinato ad evitare un isolamento
permanente:
in questo caso, come sostenuto nella CGI 2109 (circolare sulla
grande invalidità), tale rischio è escluso poiché l’assicurata vive con il
partner e la figlia.”
(doc. AI pag. 826)
Come indicato dalla consulente
(per la quale prima di escludere la necessita di un accompagnamento ai sensi
della legge era necessario richiedere anche una presa di posizione del medico
psichiatra SMR), l’amministrazione ha interpellato lo psichiatra SMR, il quale,
effettuata una visita il 15 dicembre 2022, ha esposto:
" Colloquio
odierno dalle ore 11.00 alle ore 11.40 alla presenza del sottoscritto e dell'assicurata.
La Signora RI 1 è arrivata accompagnata dal compagno che ho brevemente
incontrato in ricezione e non ha partecipato al colloquio. L’assicurata si è diretta
verso la sala visita, è rimasta seduta tranquilla, con un atteggiamento
composto adeguato al contesto per tutta la durata dell'incontro, senza
significativo disagio. Ha affermato di possedere patenti di guida e di condurre
da sola un autoveicolo con cambio automatico anche da sola se deve percorrere
un breve tratto, ad esempio tra __________ e __________; su percorsi più
lunghi, come oggi, preferisce che sia il compagno a guidare. Lo scorso agosto
si è recata con la figlia per cinque giorni in vacanza in un hotel di __________
sulla __________: la foglia non ha le patenti; ha, dunque, condotto lei stessa
l'auto.
L'assicurata ha confermato quanto già emerso durante l'inchiesta
della Signora __________ per quanto concerne gli atti ordinari della vita,
l'assunzione autonoma dei medicamenti e la non necessità di sorveglianza
personale: porta fuori i cani in giardino, utilizza un tablet, ad esempio per
un gioco online "la fattoria", guarda la televisione, si tiene informata
sui fatti di cronica.
In conclusione, non è emerso alcun rischio attuale di
istituzionalizzazione se lasciata sola: la capacità di discernimento è
completa, è capace di strutturare la giornata in modo autonomo.
Non emergono allo stato attuali i presupposti per il diritto
all'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana.
Ho informato l’assicurata che ne ha compreso i motivi, pur non
condividendoli.” (doc. AI pag. 833)
Sulla base di queste
conclusioni, la consulente __________, nuovamente interpellata, il 2 gennaio
2023.
ha concluso nel senso che “La persona assicurata non dipende da terzi
per compiere atti ordinari della vita. Non necessita di una sorveglianza
personale continua. Non necessita di accompagnamento nell'organizzazione della
realtà quotidiana. Non sono assolte le condizioni per il versamento di un
assegno per grandi invalidi, trattandosi di rifiuto” (doc. AI pag. 840).
A
tali conclusioni, condivise non solo dalla consulente che ha effettuato
l’inchiesta a domicilio, assistita dal collega ergoterapista, ma anche dallo
psichiatra SMR, dopo accurata visita clinica e attento esame dei certificati agli
atti, questo Tribunale non può che aderire.
Le
stesse si rilevano complete ed esaustive e del resto quanto asserito in
proposito dai curanti, in modo peraltro poco circostanziato, non consente di
trarre differenti conclusioni.
Sia
pure osservato che il fatto, sottolineato dal medico SMR, che l’assicurata possieda
un’indubbia capacità di discernimento completa, appare pure dimostrato dalla
precisione con la quale ella ha presentato, unitamente alla replica (doc. XI/1),
complete e dettagliate osservazioni circa gli impedimenti da lei incontrati,
apparendo in grado di strutturare la giornata in modo autonomo.
2.8.3
Tutto
bene considerato quindi, questo TCA non può quindi che condividere quanto concluso
dall’esperta in sede di inchiesta al domicilio, e rinviare a quanto ivi concluso
con osservazioni pertinenti e dettagliate e rispettose della prassi in materia.
L’accertamento
sul posto è in effetti avvenuto nel rispetto della prassi ammnistrativa (cfr. la
cifra marginale 8131 CIGI citata al consid. 2.5), non avendo segnatamente tralasciato
di accertare con la massima precisione ogni elemento utile al fine di definire
una eventuale grande invalidità, sulla base delle indicazioni fornite
dall'assicurata, non omettendo neppure di coinvolgere il medico SMR che ha
provveduto ad una valutazione clinica specialistica. A non averne dubbio il
rapporto di inchiesta steso in data 11 novembre 2022 ha adempiuto i criteri
posti dalla giurisprudenza, essendo stato allestito da una persona qualificata –
che conosceva il contesto in cui la ricorrente viveva, nonché le affezioni
(diagnosi) e limitazioni mediche e le necessità di cura) –, avendo riportato le
indicazioni ricevute dall'assicurata, essendo stato redatto con precisione e in
modo plausibile, dettagliato e motivato in merito ai singoli provvedimenti di
cura ed assistenza e agli eventuali mezzi ausiliari da prendere in
considerazione e rispettoso delle indicazioni acquisite in loco (DTF 140 V 543
consid. 3.2.1; cfr. consid. 2.5).
Secondo
la giurisprudenza, ne consegue che il rapporto d'inchiesta ha acquisito valore
probatorio pieno e il giudice delle assicurazioni sociali interviene solo in
presenza di valutazioni chiaramente insostenibili o errate, che manifestamente
non si ravvisano in concreto. Questo in considerazione del fatto che la persona
competente che ha eseguito l'inchiesta possiede una conoscenza maggiore della
fattispecie rispetto al Tribunale chiamato in causa a seguito di un ricorso
(DTF 140 V 543 consid. 3.2.1. con riferimenti).
Come
detto, le conclusioni dell’amministrazione hanno del resto pure tenuto conto delle
certificazioni mediche acquisite agli atti.
In
effetti, se è vero che i curanti dr. ___________ e dr.ssa ____________ hanno
confermato, in maniera peraltro poco circostanziata, le indicazioni circa la
grande invalidità riportate dall’assicurata sul formulario di richiesta
dell’agosto 2021 (scritti 18 e 20 luglio 2022, doc. AI pag. 609, 611, 792,
802), tali indicazioni hanno trovato solo parziale conferma in occasione dell’inchiesta
al domicilio effettuata il 25 ottobre 2022, effettuata, come detto, secondo i
parametri indicati e della perizia tecnica eseguita il 28 ottobre 2022 dal
consulente ergoterapista della __________ intervenuto per valutare i mezzi
ausiliari possibili per le attività della vita quotidiana.
Come
visto, entrambe le dettagliate valutazioni hanno individuato le limitazioni
derivanti dalle problematiche alla salute, ma hanno in ogni modo riscontrato una
buona mobilità generale dell'assicurata, e in sostanza concluso che gli unici
possibili impedimenti motori si presentavano a livello di
forza/presa/gestualità alle estremità degli arti inferiori, impedimenti che in
ogni modo potevano essere gestiti mediante l’utilizzo di determinate strategie
e adeguati e mirati mezzi ausiliari atti a facilitare le varie operazioni
domestiche, e questo anche considerando il sostegno e l’aiuto assicurati dalla
figlia e dal compagno che vivono con l’assicurata (doc. AI pag. 816) e
richiamato nuovamente l'obbligo di ridurre il danno.
Ne
discendeva che le difficoltà emerse non erano motivo di grande invalidità, non
integrando il criterio di regolarità (come il taglio dei cibi consistenti o il
sollevamento di pentole o vasellame pesanti) stabilito dalla giurisprudenza.
Come per il vestirsi, si trattava anche per l’atto del mangiare e dell’igiene di
trovare delle nuove strategie di apprendimento (vasellame più leggero, sgabello
nella doccia) e munirsi di semplici mezzi ausiliari (come posate ad impugnatura
ergonomica), tutti aspetti che agevolerebbero l'autonomia dell’interessata rispettivamente
erano superabili con l'ausilio di semplici mezzi ausiliari.
D’altra
parte le difficoltà lamentate negli spostamenti esterni alla casa,
rispettivamente il mantenimento dei contatti sociali e le difficoltà nella
gestione dell’economia domestica non integravano gli estremi necessari da
motivare una necessità regolare e duratura di un accompagnamento
nell'organizzazione della realtà quotidiana, anche grazie alla collaborazione
fornita dall’aiuto domiciliare e dai famigliari.
Del resto, già è stato esposto
che al fine di chiarire compiutamente le condizioni e la situazione dell’assicurata,
è pure stata effettuata una visita medica a cura dello psichiatra SMR il 15
dicembre 2022, il quale ha concluso che non erano i presupposti per il diritto
all'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana (doc. AI pag.
833, cit. in esteso al consid. 2.8.2).
Il medico SMR ha pure preso attenta
posizione sull’ulteriore certificazione della psichiatra curante del 21
dicembre 2022 (la quale, confermate le diagnosi invalidanti, aveva osservato
che dopo il 2018 erano “aumentate le sue difficoltà ad uscire di casa da
sola, tanto da impedirle di recarsi autonomamente in luoghi distanti da casa o
non ben conosciuti”; doc. AI pag. 850), nel senso che detta certificazione non
apportava alcun elemento che potesse modificare le conclusioni in merito alla
necessità negli atti ordinari della vita, già ampiamente valutate sia in
sede di inchiesta al domicilio sia dallo stesso SMR il 15 dicembre 2022. A ragione
ha pure osservato che non era verosimile una modifica dello stato a pochi
giorni dalla visita clinica presso il SMR del 15 dicembre 2022 (Annotazione del
12.
gennaio 2023, doc. AI pag. 858).
Inoltre, il 2 febbraio 2023, esprimendosi
sulle osservazioni dell’assicurata al progetto di decisione e sulle
certificazioni del 12 gennaio 2023 del dr. __________ (il quale ha confermato
le note diagnosi e precisato che “la paziente necessita di aiuto per
svolgere le pulizie domestiche, fare la spesa, preparare i pasti ed eseguire i
lavori di bucato e stiratura”, doc. AI pag. 876) e del 23 gennaio 2023 (con
la quale egli ha confermato che “la paziente afferma di essere in estrema
difficoltà nella conduzione dell’economia domestica nella preparazione dei
pasti, nella pulizia dell’abitazione e anche nel bucato e negli acquisti”,
doc. AI pag. 865) il medico SMR ha ancora affermato:
" Ho preso
visione della lettera dell'assicurata del 25.01.2023, che riporta riferimenti
alla CIGI e alla sentenza del TCA rispettivamente considerazioni personali per
le quali essa avrebbe diritto ad AGI di grado medio nonostante le osservazioni oggettive
in sede di inchiesta il 25.10.2022 e in sede SMR il 15.12.2022.
E del tutto inverosimile che la situazione si sia
significativamente modificata in poco più di un mese.
Per quanto concerne il rapporto Al del Dr. __________ del
23.01.2023
questo riporta lo stato medico noto con riferimenti attribuiti
soggettivamente alla paziente riguardo difficoltà nella conduzione
dell'economia domestica senza considerazioni oggettive da parte del curante per
quanto concerne espressamente il diritto ad AGI. L'assicurata allega un certificato
del Dr. __________ del 12.01.2023 da cui emergono problematiche alle mani e ai polsi
con mobilita limitata e forza ridotta con necessità di aiuto nello svolgere le
pulizie domestiche, fare la spesa, preparare i pasti, eseguire bucato e stiro.
Si tratta di questioni relative alla conduzione dell'economia domestica non ad
una oggettiva necessità regolare e notevole di terzi nello svolgere gli atti
della vita quotidiana ovvero necessità di accompagnamento nell'organizzazione
della realtà quotidiana. Senza contare che tali limitazioni di movimento e
forza agli arti superiori renderebbero l’assicurata non idonea alla guida,
condizione questa negata dall'assicurata e non da me osservata in visita SMR: l’assicurata
ha affermato di condurre l'automobile senza
problemi anche su lunghi percorsi. Lo scorso agosto si è recata
con la figlia per cinque giorni in vacanza in un hotel di __________ sulla __________:
la figlia non ha le patenti; ha, dunque, condotto lei stessa l'auto.
La Dr.ssa __________ nel certificato del 21.12.2022 riporta lo
stato clinico noto; per quanto concerne eventuali necessità Agi riporta
difficoltà ad uscire di casa in seguito al decesso della madre in aprile 2018;
tuttavia, non vi sarebbe stato in quel momento alcun trattamento medico specifico
né una presa a carico continuativa. Le difficoltà ad uscire si sarebbero
intensificate in estate 2020 e solo da allora la presa a carico sarebbe stata
incrementata con prescrizione
farmacologica. A tale riguardo, rilevo che durante l'inchiesta del
25.10.2022
cosi come all'osservazione SMR del 15.11.2022, l’assicurata non ha
fornito elementi concreti che facciano presagire il rischio di un'istituzionalizzazione
se lasciata sola. È una persona lucida, capace di strutturare la giornata in
modo autonomo e capace di intendere e volere come nei fatti è dimostrato
indirettamente dalla lucidità con cui ha redatto le sue osservazioni il
25.01.2023
con riferimenti puntuali alla normativa in termini di AGI senza,
tuttavia, fornire elementi concreti ed oggettivi che permettano un diverso
apprezzamento rispetto alle osservazioni eseguite in sede UAI. In conclusione,
in assenza di fatti nuovi o cambiamenti significativi, rimane valida la
precedente posizione SMR.” (doc. AI pag. 879)
Non solo: il 9 febbraio 2023 lo
psichiatra del SMR ha pure ulteriormente preso posizione circa il certificato
della dr.ssa __________, psichiatra curante, del 2 febbraio 2023 (doc. AI pag.
889), e del dr. __________ del 27 gennaio 2023, nel senso che essi non
contenevano informazioni nuove o elementi rilevanti al fine dell’apprezzamento
della situazione (doc. AI pag. 891).
Alle
conclusioni del SMR – tratte sulla base di un consulto clinico e di un
approfondito esame della fattispecie che pure ha tenuto conto non solo dei
fattori puramente medici, ma anche degli esiti dell’inchiesta a domicilio –
questa Corte deve aderire senza riserve.
Sia
peraltro anche osservato che i vari certificati medici agli atti non hanno
permesso di comprovare una rilevante modifica delle condizioni di salute, con
un peggioramento di rilievo della capacità lavorativa (del 50% in attività
adeguate), nemmeno nell’ambito della parallela procedura di revisione della
mezza rendita d’invalidità, la decisione del 27 marzo 2023 avendo negato
l’intervento di un peggioramento rilevante (confermata dal TCA con pronuncia
odierna nella STCA 32.2023.48).
In
conclusione, sulla base delle valutazioni effettuate al domicilio
dell’assicurata da personale competente e specializzato e dell’esame della
documentazione medica agli atti, inclusa una visita clinica presso il SMR, a
ragione l’amministrazione ha concluso che la ricorrente non dipende da terzi
per compiere atti ordinari della vita, non necessita di una sorveglianza
personale continua o di accompagnamento nell'organizzazione della realtà
quotidiana, ragione per cui non risultano assolte le condizioni per il riconoscimento
di un AGI.
2.9
Queste
conclusioni non sono state validamente messe in dubbio nemmeno in questa sede. La
documentazione prodotta, peraltro per lo più già presente agli atti e quindi
già sufficientemente vagliata dall’amministrazione, non apporta alcun elemento nuovo,
ma conferma le già note limitazioni somatiche alle mani, ormai stabilizzate, e
indica le medesime limitazioni psichiche che non sono state a ragione considerate
costanti al punto da motivare un accompagnamento (IV).
Nel
suo ricorso e nelle sue osservazioni allegate alla replica del 5 giugno 2023
l’assicurata non fa che ribadire quanto già sostenuto e ampiamente considerato
nella valutazione dell’amministrazione, senza apportare nuovi elementi o mezzi
di prova che permettano in qualche modo di modificare le conclusioni di cui
alla decisione contestata. Anche le allegazioni che riguardano il trasloco
nella nuova casa, dove l’assicurata si è stabilita con il compagno e la figlia,
risultano irrilevanti considerato come la valutazione al domicilio del 25
ottobre 2022 è avvenuta già nella nuova dimora (doc. AI pag. 822).
Questa
Corte deve aderire a quanto allegato dall’Ufficio AI, laddove ha sottolineato
che l’assicurata ha sostanzialmente manifestato un dissenso puramente
soggettivo senza far valere elementi oggettivi, segnatamente di natura medica,
a sostegno delle proprie argomentazioni e che possano mettere in dubbio le
conclusioni dell’amministrazione.
I rapporti medici prodotti con il
ricorso che già erano agli atti erano già stati esaminati precedentemente dal dr.
__________ del SMR nelle annotazioni 12 gennaio 2023, 2 e 9 febbraio 2023 e 17
marzo 2023 (doc. AI pag. 858, 879, 891, 918).
Del resto l’assicurata, che
sottolinea l’aggravamento delle sue condizioni successivo al 2008 (e quindi in
epoca precedente alla valutazione al domicilio del 25 ottobre 2022), nemmeno rende
verosimile un peggioramento delle sue condizioni intervenuto successivamente al
citato sopraluogo e entro la data rilevante della decisione contestata.
In effetti le nuove
certificazioni del dr. __________ del 13 marzo 2023 e della dr.ssa __________
del 20 febbraio 2023 (cfr. per esteso al consid. 2.7) si limitano
essenzialmente a confermare le precedenti valutazioni rielencando le affezioni
di cui è portatrice l’assicurata e le relative limitazioni concernenti la
motilità fine e la forza e, per quanto riguarda la psichiatra curante,
riportando soprattutto quanto riferito dalla paziente, oltre all’elenco della
riduzione delle funzioni cognitive associate a disturbi dell’umore (ansia,
anergia, abulia, anergia, ecc.), le quali erano state approfonditamente esaminate
dall’amministrazione e per essa dal medico SMR.
Per tacere del fatto che, di
principio, in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del
medico curante, anche se specialista (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF
125.
V 353 consid. 3a)cc) e meglio di seguito), tali certificazioni non
permettono di modificare le conclusioni dell’Ufficio AI.
Del resto il dr. __________ del
SMR, richiesto di prendere posizione su tali certificati nella concomitante
procedura di revisione della rendita, il 17 marzo 2023 ha concluso che le nuove
certificazioni non apportavano alcun elemento nuovo, considerato che “il
curante di base fa riferimento alla Dr.ssa __________ e dichiara che
l’assicurata si è trasferita in una casa più grande e per questo necessiterebbe
di aiuto: non sono riferite dal Dr. __________ modificazioni recenti di stato
di salute. La mia osservazione diretta del 15.12.2022 rimane valida. Riguardo
il certificato della Dr.ssa __________ del 20.02.2023, la collega si riferisce
fondamentalmente a disturbi soggettivi dell'assicurata, la riduzione citata
delle funzioni cognitive (non da me osservata il 15.12.2022) non è aggettivata
da test neurocognitivi o da una descrizione esaustiva di status rispettivamente
la Dr.ssa __________ fa riferimento al noto certificato della Dr.ssa __________
del 21.12.2022” (doc. AI pag. 918).
A questo riguardo va ricordato
che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione
degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle
prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante
per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di
svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti
per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo e senso del nuovo disposto
come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI,
di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del
diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze
medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale
della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione
di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle
indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente
pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29
settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n.
56.
pag. 174, con riferimenti).
Inoltre il TFA (dal 1° gennaio
2007: TF), in una decisione del 24 agosto 2006 (I 938/05), ha evidenziato il
valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito
dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza
tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere
ad una nuova perizia.
Nella fattispecie questo
Tribunale condivide le affidabili e concludenti valutazioni dello psichiatra
SMR (cfr. più in generale sul valore probatorio dei rapporti interni del SMR la
STF I 143/07 del 14 settembre 2007 consid. 3.3 e la STF 9C_949/2010 del 5
luglio 2011), il quale non solo ha valutato approfonditamente l’ampia
documentazione acquisita agli atti, anche nell’ambito della procedura di
revisione della mezza rendita di invalidità erogata all’assicurata dal 2005, ma
ha altresì visitato l’assicurata personalmente, giungendo ad una conclusione
logica e priva di contraddizioni.
Richiamato anche il principio
giurisprudenziale per cui in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008
del 15 gennaio 2009, 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla
luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante
attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del
23.
aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o più
medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a
rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4; cfr.
sopra al consid. 2.4 e 2.5), le parzialmente differenti conclusioni dei medici
interpellati dalla ricorrente e in particolare dei dr. __________, __________ e
__________ non consentono di scostarsi dalle conclusioni tratte
dall’amministrazione.
Quanto poi all’asserita
necessità di un accompagnamento nella realtà quotidiana non essendo l’assicurata
in grado di occuparsi della conduzione dell’economia domestica, quanto addotto
nello scritto allegato alla replica del 5 giugno (XI/1) non permette di
modificare le conclusioni dell’amministrazione, trattandosi di semplici
lamentele soggettive (come quella circa la necessità di modificare i suoi abiti),
le quali nuovamente non tengono adeguatamente conto del già citato (cfr. consid.
2.3) obbligo di ridurre il danno, secondo cui occorre intraprendere tutto
quanto è ragionevole allo scopo di ridurre il più possibile gli effetti
dell’invalidità (DTF 134 V 9 consid. 7.3.1; DTF 113 V 22 consid. 4a; SVR 2017
IV Nr. 6).
In
ogni modo l’Ufficio AI ha provveduto a sottoporre tali osservazioni alla consulente
che aveva eseguito l’accertamento domiciliare, la quale, con nota del 14 giugno
2023, ha affermato:
" Con la
presente annotazione confermo di aver preso visione delle osservazioni giunte
in data 12.06 2023 (GED).
Ogni singolo punto inerente la grande invalidità è già stato
attentamente analizzato e valutato al domicilio in presenza oltre che della
sottoscritta, anche dell'ergoterapista specializzato in mezzi ausiliari. Come
ben emerge dalla scorsa inchiesta a domicilio datata 11.11.2022 (alla quale si
rimanda) i criteri seguiti sono stati evidentemente quelli stabiliti dalla
giurisprudenza, quindi si è analizzato l'aiuto diretto, indiretto, regolare e
notevole. Nondimeno si è tenuto conto dell'obbligo di ridurre il danno
adottando specifici mezzi ausiliari e questo per ogni aspetto dove sono emerse
delle limitazioni. Per quanto concerne la necessità di accompagnamento nell'organizzazione
della realtà quotidiana, questa è stata esclusa a livello medico poiché non è
emerso alcun rischio di istituzionalizzazione dell’assicurata se lasciata sola.
Inoltre, ella possiede una capacità di discernimento completa ed è in grado di
strutturare la giornata in modo autonomo. Le contestazioni sollevate ora in
fase di osservazioni non aggiungono nulla di nuovo, essendo appunto già state
ampiamente analizzate, seguendo i criteri appena sopra esposti e non permettono
di giungere quindi ad una diversa conclusione. Si evidenzia infine come siano
dichiarazioni pervenute quando ormai l'inchiesta è stata svolta, quindi di
fatto dichiarazioni della seconda ora. Si conferma pertanto, coerentemente ad
ogni posizione del medico SMR, il rifiuto della prestazione AGI.” (doc. XIII/1)
Richiamato
quanto dianzi esposto, questo Tribunale può far proprio quanto osservato dalla
consulente __________ e quanto osservato dall’Ufficio AI con scritto del 16
giugno 2023, per il quale in sostanza andava confermata la correttezza del
rapporto relativo alla valutazione al domicilio del 25 ottobre 2022, basato,
oltre che su quanto accuratamente constatato, anche su quanto affermato in
quell’occasione dall’assicurata, in presenza anche dello specialista in mezzi
ausiliari ed ergoterapista.
Del resto,
l’insorgente, a sostegno dell’asserita necessità di aiuto nello svolgimento
degli atti ordinari della vita e dell’accompagnamento dell’organizzazione della
realtà quotidiana, si limita in sostanza a ribadire le difficoltà incontrate
nella gestione della vita quotidiana, così come erano già state esposte nel
formulario di richiesta di AGI (doc. AI pag. 599; cfr. al consid. 2.7), le
quali tuttavia non hanno trovato riscontro, o quantomeno non completamente, in
sede della valutazione eseguita da personale competente al domicilio, sulla
base peraltro anche delle indicazioni fornite da lei medesima.
Come ben emerge dalla
documentazione agli atti, ogni singolo punto inerente alla grande invalidità è in
effetti stato attentamente analizzato e valutato al domicilio, applicando i
criteri stabili dalla prassi e dalla giurisprudenza, in presenza oltre che dell’esperta,
anche, come detto, dell'ergoterapista specializzato in mezzi ausiliari.
Laddove inoltre l’assicurata
lamenta di non aver osato, in occasione dell’inchiesta a domicilio, esprimere
al consulente __________, in quanto uomo, le sue difficoltà a mantenere
l’igiene intima post evacuazione, va osservato che in ogni modo le costatazioni
tratte sul posto e le proposte fatte per migliorare la gestione dell’igiene
(così come l’invito a organizzare una valutazione domiciliare tramite un ergoterapista)
permettono in ogni modo di escludere che l’assicurata necessiti dell’aiuto
regolare e notevole di terzi per l’igiene personale e andare al gabinetto.
Inoltre, come sottolineato dalla
responsabile, si è tenuto correttamente conto dell’aiuto diretto, indiretto,
regolare e notevole, così come anche dell'obbligo di ridurre il danno adottando
specifici mezzi ausiliari (che, contrariamente a quanto sostenuto dalla
ricorrente, ben si possono adattare anche alle sue problematiche, anche se non
soffre di reumatismo ma di altre problematiche) e questo per ogni aspetto dove
sono emerse delle limitazioni. Come da prassi amministrativa, richiamato sempre
l’obbligo di ridurre il danno, occorre per esempio vagliare la possibilità di
ricorrere a corsi o a terapie per imparare a utilizzare mezzi ausiliari
adeguati per svolgere le faccende domestiche (STF 9C_410/2009 del 1° aprile 2010)
e va opportunamente prestata particolare attenzione all’aiuto dei familiari,
nella fattispecie il compagno e la figlia dell’assicurata che vivono con lei
(il cui aiuto, viste le dichiarazioni rese durante l’inchiesta domiciliare, risultava
comunque saltuario ed esigibile), che va oltre il sostegno che ci si può
aspettare nel caso in cui l’assicurato non presenti alcun danno alla salute. Né
del resto l’assicurata invoca motivi plausibili per cui non si possa in casu considerare
il sostegno dei suoi famigliari che con lei condividono la casa e devono
pertanto partecipare alla diminuzione del danno occasionato dai suoi problemi
di salute (cfr. fra le altre STF 9C_567/2019 del 23 dicembre 2019, 9C_425/2014
del 26 settembre 2014 consid. 4.2.2, 8C_828/2011 del 27 luglio 2012 consid. 4.5).
Quanto alle
presunte divergenze che la ricorrente asserisce essere contenute nel rapporto
d’inchiesta, giova in tale contesto rammentare il principio della
priorità della dichiarazione della prima ora, secondo cui in presenza di due
versioni differenti la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che
l’assicurato ha reso nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze
giuridiche, le spiegazioni fornite in un secondo tempo non potendo integrare le
prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (STF
8C_134/2016 del 15 giugno 2016 consid. 2.3., DTF 121 V 45 consid. 2a e STCA
32.2022.39
del 17 ottobre 2022 consid. 2.7.2.)
Tutto bene considerato, ricordato
anche il principio del libero apprezzamento delle prove valido (anche) nel
diritto delle assicurazioni sociali (art. 61 lett. c in fine LPGA; STF
9C_549/2020 del 1. settembre 2021 consid. 3.1. e seg. e STCA 32.2022.39 consid.
2.7.2.), il TCA ritiene inverosimile che l’insorgente abbia sottaciuto in sede di
inchiesta al domicilio asserite rilevanti limitazioni della sfera dell’igiene
intima o altro.
Circa poi le critiche mosse
genericamente alla valutazione a domicilio e a quella effettuata dallo
psichiatra SMR – ricordato che per la giurisprudenza non sono le diagnosi che
determinano l'incapacità lavorativa rispettivamente gli impedimenti
nell’esecuzione delle faccende domestiche, ma i limiti funzionali che ne derivano
andando valutata l'incapacità nella complessità del quadro clinico e mediante
una valutazione accurata della realtà al domicilio – va detto che ai consulenti
__________ e __________ rispettivamente al dr. __________ del SMR pertiene
indiscutibilmente la competenza di una corretta valutazione e contestualizzazione
degli esiti della valutazione al domicilio rispettivamente della visita clinica
effettuati.
Se
ne deve concludere che in assenza di prove atte ad inficiare la valutazione del
SMR e di quelle dell’operatrice sociale, dell'ergoterapista e consulente
specialista in mezzi ausiliari, le stesse devono essere considerate valide basi
di giudizio.
Sia
pure osservato che quanto all’aiuto nel fare la spesa – valutato negativamente
dall’amministrazione nell’ambito dell’esame della necessità di accompagnamento
– la consulente ha, sempre nell’ottica di ridurre il danno, con pertinenza rilevato
come vi sia anche la possibilità di fare la spesa online con relativa consegna
a domicilio. Il fatto, addotto dalla ricorrente, che la medesima sia portatrice
di Agorafobia, e che la spesa online le peggiorerebbe tale problematica, non
appare plausibile e del resto nemmeno è stato certificato dai curanti.
Al
proposito va ricordato infine che se da una parte la procedura delle assicurazioni
sociali è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per
il giudizio devono essere accertati d'ufficio dall'amministrazione, dall'altra
si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è
limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF
122.
V 158 consid. la, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere
processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di
apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove necessarie, avuto
riguardo alla natura della disputa ed ai fatti invocati, ritenuto che
altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove
(DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
In definitiva, come osservato
dall’Ufficio AI, quanto affermato dalla ricorrente, si traduce in una critica
soggettiva delle valutazioni effettuate dall’amministrazione che per contro si
basano su un attento e approfondito esame della situazione.
Il TCA ritiene quindi dimostrato con il
grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle
assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti e 126 V 360; 125 V 195
consid. 2 e i riferimenti ivi citati) che i disturbi accusati
dall’assicurata non siano di entità tale da provocare limitazioni dal punto di
vista funzionale diverse da quelle stabilite con la decisione contestata. Non è
possibile in effetti giungere ad una diversa conclusione circa la necessità di
aiuto per gli atti ordinari della vita, che non è da considerarsi regolare e
notevole. Nemmeno si può ammettere la necessità di accompagnamento nell'organizzazione
della realtà quotidiana, apparendo l’assicurata in grado di strutturare la
giornata in modo autonomo, essendo dotata di una capacità di discernimento
completa come del resto dimostrato dalla precisione con la quale ella ha
presentato, nuovamente in questa sede, complete e dettagliate osservazioni
circa gli impedimenti da lei incontrati.
Questo Tribunale ritiene infine
che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per
valutare le condizioni dell’assicurata sino all'emanazione della decisione
contestata (in concreto: il 13 febbraio 2023) data che, come detto, segna il
limite temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali
(DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 e riferimenti), senza che si
renda necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti. Al riguardo, va fatto presente che se
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
DTF 130 II 425 consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito
conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b;
riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d).
Considerato
come la ricorrente non abbia apportato indizi concreti atti a minare
l’affidabilità della perizia tecnica dell’ergoterapista, dell’inchiesta al
domicilio e della valutazione psichiatrica effettuata dal SMR, non occorre
ordinare nuovi accertamenti, ragione per cui la richiesta della ricorrente di acquisire
nuove prove (esami medici oltre ad un’ulteriore valutazione al domicilio,
un’audizione dell’assicurata e dei curanti), va respinta.
2.10
Ne discende che, dopo attento esame
degli atti questo Tribunale ritiene che, viste le risultanze dell’inchiesta
domiciliare di cui al rapporto dell’11 novembre 2022, della perizia tecnica
dell’ergoterapista del 28 ottobre 2022 e del rapporto medico SMR del 15
dicembre 2022 (doc. AI pag. 821, 816 e 833) e considerato come l’insorgente non
ha validamente e motivatamente contestato tali risultanze, a ragione, in
corretta applicazione della legge, della CIGI e conformemente alla succitata
giurisprudenza, l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto ad un AGI.
La decisione impugnata va
quindi confermata e il ricorso respinto.
2.11
Secondo l'art.
69.
cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative
all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra
200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo
al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/ 2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le
spese per fr. 500.-- vanno poste a carico della ricorrente. Quest’ultima chiede
tuttavia di essere messa al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del
gratuito patrocinio.
Ai sensi dell’art. 61 lett. f
LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di
farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere
diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente
il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31
dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il
diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61
lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla
concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto
federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto
cantonale (DTF 110 V 362).
A norma dell’art. 3 cpv. 1 della
Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (Lag), nel tenore
in vigore dal 1° gennaio 2011, l’assistenza giudiziaria si estende
all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e
spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio.
I presupposti (cumulativi) per la
concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si
trova nel bisogno, se il processo non è palesemente privo di esito positivo e
se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (DTF 125 V 202
consid. 4a e 372 consid 5b con riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag).
Nella presente fattispecie non
risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono
così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione,
rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI
1994.
pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame
forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente vertenza
appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di
esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.
In effetti, dalla documentazione agli atti, dalla giurisprudenza federale
citata e dalle direttive applicabili (CIGI) emerge chiaramente che la
ricorrente non necessita di aiuto nello svolgimento degli atti
ordinari della vita e dell’accompagnamento dell’organizzazione della realtà
quotidiana.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda d’assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
3. Le spese di fr. 500 sono poste a
carico della ricorrente.
4. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti