32.2023.37
Ufficio AI ha riconosciuto ad un'assicurata, professionalmente attiva a tempo parziale, tre quarti di rendita. Conferma della valutazione medico - economica del grado d'invalidità globale. Nessun aumento della rendita
8 maggio 2023Italiano30 min
I
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2023.37
BS/sc
Lugano
8 maggio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 marzo 2023 di
RI 1
contro
la decisione del 14 febbraio 2023 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, nata nel 1979, di professione aiuto domiciliare a tempo parziale, nel
settembre 2020 ha inoltrato una domanda di prestazioni (doc. AI 5; se non diversamente
indicato, i documenti citati si riferiscono agli atti prodotti dall’Ufficio AI
con la risposta di causa).
1.2. Raccolta
la documentazione medica, dopo una visita dell’assicurata di natura
psichiatrica e reumatologica da parte del SMR (Servizio medico regionale; cfr.
rapporto 3 marzo 2022 in doc. 47), l’Ufficio AI ha ordinato una perizia
reumatologica a cura del dr. __________ (cfr. richiesta perizia 10 marzo 2022
in doc. 48).
Con
rapporto 27 aprile 2022 lo specialista in reumatologia ha ritenuto l’assicurata
inabile al 100% nella sua originaria attività dal 18 dicembre 2019 (giorno
precedente l’intervento al ginocchio sinistro), ma abile al 70% in attività
adeguate al suo stato di salute e nelle mansioni domestiche (doc. 52). Con
rapporto 28 maggio 2022, confermando la perizia reumatologica, il SMR ha
riassuntivamente valutato un’inabilità al 100% nell’attività di aiuto domestico
dal 20 dicembre 2021 (stato dopo il citato intervento al ginocchio sinistro), un’abilità
al 70% in attività adeguate dal 27 aprile 2022 (giorno della visita peritale) e
nelle mansioni consuete dal 20 marzo 2022 (doc. 53).
Dal
punto di vista economico, l’amministrazione ha fatto esperire un’inchiesta
economica per le persone che si occupano dell’economia domestica, concludente,
con rapporto 17 agosto 2022, per un’inabilità del 23,54% nelle mansioni
consuete (doc. 59).
Considerata
l’assicurata quale persona con attività lucrativa a tempo parziale (50% quale
salariata e 50% quale casalinga), in applicazione del metodo misto l’Ufficio AI
ha determinato un grado d’invalidità globale del 62% dal 22 dicembre 2020
(scadenza dell’anno di attesa) e del 29% a partire dal miglioramento dello
stato valetudinario (27 aprile 2022).
Di
conseguenza, con la decisione contestata, debitamente preavvisata,
l’amministrazione ha riconosciuto all’assicurata tre quarti di rendita (per un
grado d’invalidità del 62%) dal 1° dicembre 2020 fino al 31 luglio 2022 (tre
mesi dopo il miglioramento ai sensi dell’art. 88a cpv. 1 OAI).
1.3. L’assicurata
ha interposto il presente tempestivo ricorso contro suddetta decisione, postulando
che l’Ufficio AI riveda la propria posizione “in quanto non in sintonia con
la realtà del Cantone Ticino e con il mio vero stato di salute”. Contesta
la valutazione medico–teorica operata dall’amministrazione, come pure la
determinazione del reddito da valida. Delle singole argomentazioni verrà detto,
per quanto necessario, nel prosieguo.
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha confermato la validità della decisione
contestata, chiedendo pertanto la reiezione del ricorso.
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto
2015, 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011, 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
Nel
merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se a
giusta ragione, oppure no, l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il
diritto a tre quarti di rendita dal 1° dicembre 2021 al 31 luglio 2022.
Va
anzitutto rilevato che il 1° gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della
decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e
dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il
diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).
Per
la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto
in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto
intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1,
pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).
Tornando
alla modifica legislativa di cui sopra, si rileva che il calcolo delle rendite,
il cui diritto era sorto sotto l’egida del precedente sistema, viene effettuato
secondo il nuovo sistema se nell’ambito di una revisione il grado d’invalidità
subisce una modificazione ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA (ossia di almeno 5%
o un aumento fino al 100%) e l’assicurato, al momento dell’entrata in
vigore della modifica legislativa di cui sopra, non aveva ancora compiuto 55
anni (Disposizione transitoria lett. b cpv. 1 della modifica del 19 giugno 2020
(Ulteriore sviluppo dell’AI); cfr. anche Moser, Die Weiterentwicklung der
Invalidenvorsorge in der Ersten und Zweiten Säule - «stufenloses» Rentensystem,
vorsorgliche Leistungseinstellung, in: BVG-Tagung 2022 Aktuelle Fragen der
beruflichen Vorsorge, pag. 7).
Per contro,
qualora al momento dell’entrata in vigore della modifica legislativa
l’assicurato aveva già compiuto (almeno) 55 anni e il suo diritto alla rendita
era sorto sotto l’egida del precedente sistema, quest’ultimo trova applicazione
in virtù della protezione della situazione acquisita (Besitzstandsschutz)
conferita dalla citata Disposizione transitoria, circostanza peraltro
desumibile anche dalla Disposizione transitoria lett. c (cfr. Moser, op. cit.,
pag. 8 e 10; Dupont, Weiterentwicklung der Invalidenversicherung: Was bringt
sie wem?, in: Recht Aktuell: 5. Basler Sozialversicherungstagung «Sozialversicherungs-
recht zwischen Dynamik, Reform und Kontinuität» 2021, pag. 12 [con refuso,
n.d.r.]; Hürzeler, Diritto delle assicurazioni sociali, in: Formazione continua
e aggiornamento per giuristi 2021, pag. 29; UFAS, Bollettino della previdenza
professionale nr. 156 del 1. luglio 2021, n. 1067, p.to B.4.a.; ASIP,
Fachmitteilung Nr. 127 del 25 agosto 2021: 7. IV-Revision: stufenloses
Rentensystem, pto. 3.2.).
In
tal senso il marg. 9200 CIRAI (Circolare sull’invalidità e sulla rendita
nell’assicurazione per l’invalidità, valida dal 1° gennaio 2022) prevede che “le
rendite correnti delle persone assicurate che il 1° gennaio 2022 non hanno
ancora compiuto 55 anni (persone nate negli anni dal 1967 al 2003) sono trasferite
nel nuovo sistema di rendite lineare (art. 28b LAI), se sono adempiute le
condizioni di cui all’articolo 17 LPGA (modificazione del grado d’invalidità di
almeno 5 punti percentuali)”.
Secondo
il marg. no. 9102 CIRAI in merito alla determinazione del diritto applicabile
nel caso di prima concessione di rendite con quote decrescenti o a tempo
determinato e casi di revisione, prevede “che se la modifica
determinante avviene prima del 1° gennaio 2022, si applicano le disposizioni
della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021. Se la modifica determinante avviene dopo il 31 dicembre
2021, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore
dal 1° gennaio 2022. La data della modifica determinante è determinata secondo
l'articolo 88a OAI (v. N. 5500 segg.;
sottolineatura del redattore).”
Infine, il
marg. no. 9200 CIRAI prevede che “le rendite correnti delle persone
assicurate che il 1° gennaio 2022 hanno già compiuto 55 anni (uomini nati negli
anni dal 1957 al 1966; donne nate negli anni dal 1958 al 1966) rimangono nel
vecchio sistema di rendite anche in caso di revisione del diritto alla rendita.
A queste persone restano pertanto applicabili le disposizioni legali nel tenore
in vigore sino al 31 dicembre 2021”.
Nel caso in
esame è applicabile la Disposizione transitoria lett. c (cfr. marg. no. 9200
CIRAI) poiché al momento dell’entrata in vigore della modifica legislativa (1°
gennaio 2022) l’assicurata, essendo nata il 9 febbraio 1979, non aveva ancora
compiuto 55 anni. Inoltre, la modifica determinante (soppressione del diritto
alla rendita) è avvenuta il 31 luglio 2022, ossia tre mesi dal miglioramento
dello stato di salute (art. 88a cpv. 1 OAI), e dopo la riforma legislativa.
Ne consegue
che applicabile è il diritto in vigore dal 1° gennaio 2022 (cfr. marg. no. 9201
CIRAI).
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI, in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundes-verwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, pag. 1411, n. 46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità
al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che
entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle
misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo
l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La
nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di
carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art.
28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua
capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può
essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al
40%.
L'art.
28b cpv. 1 LAI prescrive che l’importo della rendita è determinato quale quota
percentuale di una rendita intera. Il cpv. 2 dispone che se il grado
d’invalidità è compreso tra il 50 e il 69 per cento, la quota percentuale
corrisponde al grado d’invalidità. Il cpv. 3 prevede che se il grado
d’invalidità è uguale o superiore al 70 per cento, l’assicurato ha diritto a
una rendita intera. Infine, il cpv. 5 stabilisce che se il grado d’invalidità è
inferiore al 50 per cento, si applicano le quote percentuali ivi indicate.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
Secondo
la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.4. Per
costante giurisprudenza, quando l’amministrazione con un’unica decisione
attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o
la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole
sulla revisione di decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131
V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile
2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).
L’art.
17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della
rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Fatti
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al
guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.
L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste
norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma
anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel
tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991
nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei
casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni
esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e
8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).
Giusta
l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa
dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente
periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di
far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa
origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo
d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.
Infine,
una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente
approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso
di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plädoyer
1/06, pag. 64-65).
2.5. Nel
caso in cui, invece, l’assicurato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei
fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna applicabile
l’art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato esercita un'attività
lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda del coniuge,
l'invalidità per questa attività è valutata secondo l'articolo 16 LPGA. Se
svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è
determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte
dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del
coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il
grado d'invalidità nei due ambiti.
Questo
metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato
ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
Anche
in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad
assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e
consacrano il resto del loro tempo all'attività casalinga, è conforme alla
legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione
dell'art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente
pubblicata in Pladoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre
2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).
Questa
giurisprudenza è stata ribadita ulteriormente nelle DTF 137 V 334, 133 V 504 e
133 V 477.
Ricordato
che il metodo misto è previsto per le persone che esercitano un’attività
lucrativa e che oltre a questa conducono un’economia domestica o svolgono altre
mansioni ai sensi dell’art. 8 cpv. 3 LPGA, secondo giurisprudenza la riduzione
del tasso di occupazione esigibile in un’attività lucrativa senza che questo
tempo libero venga consacrato allo svolgimento delle mansioni consuete è
irrilevante ai fini del metodo di valutazione dell’invalidità. In quest’ultima
fattispecie è applicabile il metodo ordinario (DTF 131 V 51).
Occorre
altresì ricordare che, quale conseguenza della decisione della Corte europea
dei diritti dell’uomo (CEDU) 2 febbraio 2016 nella causa Di Trizio contro
Svizzera (7186/09), secondo giurisprudenza il metodo misto non è applicabile
alle persone con attività lucrativa svolta a tempo parziale, le quali per soli
motivi familiari (ad esempio: nascita di un bambino) hanno notevolmente ridotto
il pensum lavorativo nel senso di un cambiamento di statuto (da “persona con
attività lavorativa a tempo pieno” a “persona con attività lavorativa a tempo
parziale”) che ha causato, in via di revisione ex art. 17 cpv. 1 LPGA, una
soppressione della rendita d’invalidità sinora percepita o di una riduzione
della stessa. Nei casi al di fuori delle succitate fattispecie l’invalidità può
essere determinata secondo il metodo misto (STF 8C_793/2017 del 8 maggio 2018
consid. 7.1 con giurisprudenza citata). Ciò corrisponde, ad esempio, nel caso
di una prima domanda di prestazioni (SVR 2017 IV nr. 31; STF 8C_633/2015 del 12
febbraio 2016 consid. 4.3).
Infine,
va fatto presente che l’art. 27 bis OAI, nella versione in vigore dal 1°
gennaio 2022, regola la valutazione del grado d’invalidità per gli assicurati
che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale:
"
1 Per valutare il grado d’invalidità degli
assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale si sommano i
seguenti gradi d’invalidità:
a. il grado d’invalidità nell’ambito dell’attività
lucrativa;
b. il grado d’invalidità nell’ambito delle mansioni
consuete.
Considerandi
2.
Per il calcolo del grado d’invalidità nell’ambito
dell’attività lucrativa:
a. il reddito senza invalidità è calcolato sulla base
di un’attività lucrativa corrispondente a un grado d’occupazione del
100.
per cento;
b. il reddito con invalidità è calcolato sulla base di
un’attività lucrativa corrispondente a un grado d’occupazione del 100 per
cento e adeguato alla capacità funzionale determinante;
c. la perdita di guadagno percentuale è ponderata in
funzione del grado d’occupazione che l’assicurato avrebbe se non fosse divenuto
invalido.
3.
Per il calcolo del grado d’invalidità nell’ambito
delle mansioni consuete:
a. viene determinata la quota percentuale che le
limitazioni dell’assicurato rappresentano nello svolgimento delle mansioni
consuete rispetto alla situazione senza invalidità;
b. la quota di cui alla lettera a viene ponderata
in funzione della differenza tra il grado d’occupazione di cui al
capoverso 2 lettera c e un’attività lucrativa esercitata a tempo
pieno.”
2.6
Per costante giurisprudenza (cfr. STF
9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità all'amministrazione
(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono
essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito
del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/ Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire
se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova,
né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto
(DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella DTF 137 V 210 il TF ha
concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione
attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione
invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è
di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid.
2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario
adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei
mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e
uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei
diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a
livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori
chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo
devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono
posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e
4.4.2).
Se vi sono dei rapporti medici
contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero
materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto
che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola
fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, opag. cit., art. 28a, pag. 398-399)
e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid.
3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.7
Ritornando
al caso in esame, l’assicurata è stata considerata salariata nella misura del 50%
e senza attività lucrativa per il restante 50%. Tale ripartizione, rimasta
incontestata, è stata confermata nell’ambito dell’inchiesta economica per le
persone che si occupano dell’economia domestica di cui al rapporto 17 agosto 2022
(doc. 56).
Oggetto
del contendere è sostanzialmente il miglioramento della capacità lavorativa
quale salariata fatto risalire dall’Ufficio AI al 24 aprile 2022, momento della
visita peritale.
Invalidità
quale salariata
2.8
Dal
punto di vista medico, dopo la visita del 20 gennaio 2002 presso il SMR – dove
fra l’altro non sono stati riscontrati dei sintomi psicopatologici (cfr.
rapporto 3 marzo 2022 in doc. 47, pag. 139) –, su richiesta dello stesso
servizio medico l’assicurata è stata peritata del dr. __________. Nel rapporto
27.
aprile 2022 lo specialista in reumatologia, dopo aver riportato un estratto
della documentazione presente negli atti, proceduto alla consueta anamnesi ed all’esame
dei reperti, ho posto le diagnosi (cfr. punto no. 6.3 della perizia). Ha poi
proceduto alla valutazione medico assicurativa:
" (…)
7- Valutazione medico assicurativa (prognosi e
capacità)
7.1
Valutazione del percorso precedente di terapie, riabilitazioni,
provvedimenti d'integrazione ecc. e discussione delle possibilità di guarigione
La paziente ha seguito un complesso percorso
riabilitativo, caratterizzato da 2 interventi operatori: uno a livello della
spalla che secondo la paziente ha portato ad un netto benefìcio, dove però
all'esame clinico troviamo delle chiare limitazioni della mobilità, e un
secondo a livello del ginocchio che è stato invece l'inizio dell'aumento dei
dolori e dell'inabilità lavorativa.
Di fianco a questo, la paziente ha ricevuto vari
chiarimenti neurologici, vedi lettera
della Dr.ssa __________, senza che si trovasse una
chiara patologia, una valutazione anche reumatologica da parte del Dr. __________
con conferma di una sindrome
fibromialgica e poi quindi varie infiltrazioni a
livello della schiena sempre senza grossi benefìci, questo secondo me dovuto
proprio al fatto che in primo piano abbiamo una sindrome fibromialgica.
Solo ultimamente la paziente avrebbe iniziato a suo
dire una terapia fisica attiva, mentre purtroppo il medicamento antidepressivo,
l'Amitriptilina, è stato sospeso, mentre personalmente vedrei bene la
continuazione come modulatore del dolore.
Ritengo quindi che la paziente abbia fatto un percorso
completo, anche se attualmente varrebbe la pena di meglio affrontare il
problema dello sperone calcaneare con onde d'urto ed esercizi di stretching,
così come di iniziare al più presto possibile di nuovo con della fisioterapia
attiva.
Le possibilità di guarigione chiaramente sono minime,
la fibromialgia è caratterizzata da persistenti dolori ma senza danni
oggettivabili, mentre le alterazioni degenerative attualmente discrete possono
lentamente peggiorare.
7.2
Valutazione di capacità, risorse e problemi
La paziente sicuramente non presenta più le capacità
per un lavoro pesante quale quello di economia domestica nell'ambito del
servizio Spitex. Essa mi ha più volte ripetuto come ci terrebbe a riprendere
l'attività, ma devo dire come dal punto di vista reumatologico non vedo
possibilità della ripresa di tale attività soprattutto a causa della situazione
della spalla molto limitata nei movimenti uniti ai dolori diffusi. Ciò non di
meno, la paziente presenta sicuramente una certa riserva per attività più
leggere, attività che potrebbe svolgere poi in modo, come vedremo, completo.”
(pag. 173-174 inc. AI)
Rispondendo
alle domande peritali, il dr. __________ ha valutato una piena inabilità
lavorativa nell’abituale attività di aiuto domiciliare. Riportate le
limitazioni fisiche in un’attività adeguata (“la paziente non deve sollevare
ripetutamente pesi superiori a 10 kg, non deve lavorare con le spalle sopra l’orizzontale,
dove non debba camminare a lungo più di 100-200 metri, non deve lavorare in
modo accovacciato con torsioni ripetute della schie-na”) il perito ha
valutato un’inabilità del 30%, da intendere come riduzione di rendimento in una
giornata lavorativa di 8 ore (cfr. punto no. 8.2.1 della perizia). Non ha ritenuto
come necessarie terapie mediche atte a migliorare la capacità lavorativa
nell’originaria attività, raccomandando invece diverse misure (terapia attiva
per la colonna lombare, caldo ponderale e fisioterapia per il trattamento de
sperone calcaneare) per incrementare l’abilità lavorativa in attività adeguate
(punto no. 8.3 della perizia).
Il
perito ha infine valutato le singole mansioni domestiche, ritenendo la paziente
abile al 70% “in un’attività dove essa possa variare nel corso della
giornata. Essa presenta secondo me delle limitazioni soprattutto nello stendere
il bucato e nl fare le pulizie importanti in caso o le pulizie annuali (pag.
177.
inc. AI).
La
perizia è stata ripresa ed avallata dal SMR con rapporto 28 maggio 2022 in cui
il dr. __________ ha complessivamente ritenuto un’inabilità al 100%
nell’attività di aiuto domestico dal 20 dicembre 2021 (stato dopo l’intervento
al ginocchio sinistro), un’abilità al 70% in attività adeguate dal 27 aprile
2022.
(giorno della visita peritale) e nelle mansioni consuete dal 20 marzo 2022
(doc. 53).
Alle
surriferite pertinenti e dettagliate valutazioni del perito e del SMR va
prestata adesione e conferito valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.6). Del
resto in sede ricorsuale l’assicurata non ha prodotto alcuna documentazione medica,
limitandosi a sostenere un peggioramento dello stato di salute.
2.9
Per quanto concerne il grado
d’invalidità va fatto riferimento al relativo calcolo esposto nella decisione
contestata, al quale –come verrà esposto nel prosieguo – va prestata adesione.
Punto di valutazione temporale è il
mese di aprile 2022, momento del miglioramento della situazione valetudinaria.
Incontestato è il diritto a tre quarti di rendita (per un grado d’invalidità
del 62%) dal 1° dicembre 2020 fino al 31 luglio 2022.
2.9.1
In merito alla determinazione del reddito
da valida il nuovo art. 26 OAI, entrato in vigore il 1° gennaio 2022, prevede
che per determinare il reddito da valido la retribuzione effettivamente
percepita prima dell'insorgenza dell’invalidità sia prioritaria e che, in caso
di notevoli variazioni negli ultimi anni precedenti all'invalidità, va
calcolata come media (cpv. 1).
Nel caso in esame l’Ufficio AI ha pertinentemente
fatto riferimento al salario percepito dall’assicurata quale aiuto domiciliare
di fr. 54'375, come dichiarato dal suo ex datore di lavoro l’8 giugno 2022 e
riportato al 100% (pag. 186 inc. AI). Va fatto presente che tale importo è
maggiore di quello sostenuto nel ricorso dall’assicurata (fr. 48'000).
Siccome i fr. 54'375 di reddito
risultano inferiori di almeno il 5% ai redditi statistici usuali nel settore in
cui l’assicurata era attiva, il reddito da valido è stato fissato a fr.
58'634,37 (95% di fr. 61'720,39 del reddito aggiornato al 2020 della divisione
economica 86-88 “Sanità e assistenza sociale delle tabelle relative alla
Rilevazione della struttura dei salari (RSS) dell’Ufficio federale di statistica)
e questo in applicazione del nuovo art. 26 cpv. 2 OAI secondo cui “se il
reddito lavorativo effettivamente conseguito è inferiore di almeno il
5.
per cento al valore centrale usuale del settore secondo la RSS di cui
all’articolo 25 capoverso 3, il reddito senza invalidità corrisponde al
95.
per cento di questo valore centrale”.
2.9.2
Per
quel che concerne il reddito da invalida, il nuovo art. 26bis
cpv. 1 OAI prevede che se dopo l'insorgere dell'invalidità l'assicurato
consegue una retribuzione lavorativa, quest'ultima rappresenta il reddito da
invalido, a patto che essa gli permetta di valorizzare al meglio la sua
capacità lavorativa residua in relazione ad un'attività lucrativa da lui
ragionevolmente esigibile (cpv. 1).
Ai
sensi dell’art. 26bis cpv. 2 OAI, in mancanza di una retribuzione
lavorativa o se la retribuzione lavorativa non può essere computata quale
reddito da invalido, quest'ultimo si determina su base statistica ex art. 25
cpv. 3 OAI. In deroga all’art. 25 cpv. 3 OAI per gli assicurati di cui all'art.
26.
cpv. 6 OAI (ossia gli assicurati invalidi dalla nascita o precoci) vanno
impiegati valori indipendentemente dal sesso. Va qui fatto presente che l’art.
25.
cpv. 3 OAI prevede che se per la determinazione dei redditi lavorativi si
impiegano valori statistici, vanno presi come riferimento i valori centrali
della Rilevazione della struttura dei salari (RSS) dell’Ufficio federale di
statistica e possono essere impiegati altri valori statistici se nel singolo
caso il reddito non figura nella RSS e vanno utilizzati valori indipendenti
dall’età e differenziati a seconda del sesso.
L’art.
26bis cpv. 3 OAI prevede che se a causa dell’invalidità l’assicurato
può lavorare soltanto con una capacità funzionale secondo l’articolo 49
capoverso 1bis pari
o inferiore al 50 per cento, al valore determinato in base a valori
statistici è applicata una deduzione del dieci per cento per attività
lucrativa a tempo parziale.
Va qui
ricordato che nella citata DTF 148 V 174 il TF ha stabilito che “attualmente non si presenta alcun motivo
oggettivo serio per un cambiamento di giurisprudenza secondo cui per
l'accertamento del reddito da invalido sulla base dei dati statistici occorre
fondarsi di principio sui valori centrali o mediani delle RSS (consid. 9.2.3 e
9.2.4). Un cambiamento di giurisprudenza non è nemmeno opportuno alla luce
della revisione della LAI e dell'OAI entrata in vigore il 1° gennaio 2022
(consid. 9.3)”.
Nel caso
concreto, sempre dalla decisione impugnata si evince che l’Ufficio AI, in
applicazione dell’art. 26bis cpv. 2 OAI prima frase, ha correttamente
utilizzato le citate tabelle dell’inchiesta sulla struttura dei salari
elaborata dall’Ufficio federale di statistica (Tabella TA1_Skill level,
categoria 1, donne), tenendo conto di una residua capacità lavorativa del 70%,
per giungere ad un importo complessivo di fr. 38'950,58 (cfr. anche la tabella
di calcolo in pag. 188 inc. AI).
2.9.3
Dal
raffronto dei redditi risulta un grado d’invalidità del 33,57%.
Invalidità quale casalinga
2.10
In merito alla definizione degli
impedimenti (fisici) nelle mansioni domestiche, l’Ufficio AI ha esperito
un’inchiesta per le persone che si occupano dell’economia domestica, conformemente
ai marg. 3609 ss. della Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione
per l’invalidità (CIRAI)
Nel relativo rapporto 17 agosto
2022.
(doc. 59) l’incaricata, passando in rassegna tutte le mansioni domestiche,
ha quantificato in 23,54% il grado complessivo degli impedimenti quale
casalinga (le cui percentuali d’impedimento delle singole mansioni domestiche sono
state dettagliate nella decisione impugnata). L’inchiesta è stata confermata
con rapporto 7 novembre 2022 (doc. 75).
Questo TCA non ha nulla da eccepire
sull’operato dell’incaricata dell’inchiesta – del resto non contestato in sede
di ricorso - né vi è motivo per intervenire in merito alla sua valutazione. Al
riguardo, la giurisprudenza federale ha avuto modo di stabilire che - in linea
di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le
conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi
dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel
procedere a tali inchieste (DTF 130 V 99s consid. 3.3.1; AHI-Praxis 1997 pag.
291.
consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d; RCC 1984 pag. 143, consid. 5;
STFA 4 settembre 2001 nella causa S., consid. 4, I 175/01). Un intervento da
parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata
dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente
erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2;
cfr. anche STFA I 249/04 del 6 settembre 2004 consid. 5.1.1).
Va poi rilevato che sostanzialmente
la valutazione dell’incaricata è stata confermata anche dal perito reumatologo,
il quale, come visto, ha valutato un’inabilità del 30% nelle mansioni
casalinghe.
Invalidità
globale
2.11
Visto quanto sopra, tenuto conto di
un’invalidità quale salariata del 33,57% ed una limitazione del 23,54% quale
casalinga, viste le quote parti di attività salariata (50%) e di mansioni
casalinghe (50%), risulta un grado d’invalidità globale non pensionabile del 29%,
così come correttamente indicato nella decisione contestata.
Ne consegue che la soppressione
della rendita dal 1° agosto 2022 (tre
mesi dopo il miglioramento dello
stato di salute giusta l’art. 88a cpv. 1 OAI) risulta corretta.
2.12
Secondo
l'art. 69 cpv. 1fbis LAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021 ed
applicabile in concreto (cfr. anche la disposizione transitoria dell’art. 83
LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore
in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni
dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le
spese di fr. 500 sono poste a carico dell’insorgente.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.
Il
ricorso è respinto.
2.
Le
spese per fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione
è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario di
Camera
giudice Raffaele
Guffi Gianluca Menghetti