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Decisione

32.2023.37

Ufficio AI ha riconosciuto ad un'assicurata, professionalmente attiva a tempo parziale, tre quarti di rendita. Conferma della valutazione medico - economica del grado d'invalidità globale. Nessun aumento della rendita

8 maggio 2023Italiano30 min

I

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2023.37

BS/sc

Lugano

8 maggio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 16 marzo 2023 di

RI 1

contro

la decisione del 14 febbraio 2023 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in

fatto

1.1. RI

1, nata nel 1979, di professione aiuto domiciliare a tempo parziale, nel

settembre 2020 ha inoltrato una domanda di prestazioni (doc. AI 5; se non diversamente

indicato, i documenti citati si riferiscono agli atti prodotti dall’Ufficio AI

con la risposta di causa).

1.2. Raccolta

la documentazione medica, dopo una visita dell’assicurata di natura

psichiatrica e reumatologica da parte del SMR (Servizio medico regionale; cfr.

rapporto 3 marzo 2022 in doc. 47), l’Ufficio AI ha ordinato una perizia

reumatologica a cura del dr. __________ (cfr. richiesta perizia 10 marzo 2022

in doc. 48).

Con

rapporto 27 aprile 2022 lo specialista in reumatologia ha ritenuto l’assicurata

inabile al 100% nella sua originaria attività dal 18 dicembre 2019 (giorno

precedente l’intervento al ginocchio sinistro), ma abile al 70% in attività

adeguate al suo stato di salute e nelle mansioni domestiche (doc. 52). Con

rapporto 28 maggio 2022, confermando la perizia reumatologica, il SMR ha

riassuntivamente valutato un’inabilità al 100% nell’attività di aiuto domestico

dal 20 dicembre 2021 (stato dopo il citato intervento al ginocchio sinistro), un’abilità

al 70% in attività adeguate dal 27 aprile 2022 (giorno della visita peritale) e

nelle mansioni consuete dal 20 marzo 2022 (doc. 53).

Dal

punto di vista economico, l’amministrazione ha fatto esperire un’inchiesta

economica per le persone che si occupano dell’economia domestica, concludente,

con rapporto 17 agosto 2022, per un’inabilità del 23,54% nelle mansioni

consuete (doc. 59).

Considerata

l’assicurata quale persona con attività lucrativa a tempo parziale (50% quale

salariata e 50% quale casalinga), in applicazione del metodo misto l’Ufficio AI

ha determinato un grado d’invalidità globale del 62% dal 22 dicembre 2020

(scadenza dell’anno di attesa) e del 29% a partire dal miglioramento dello

stato valetudinario (27 aprile 2022).

Di

conseguenza, con la decisione contestata, debitamente preavvisata,

l’amministrazione ha riconosciuto all’assicurata tre quarti di rendita (per un

grado d’invalidità del 62%) dal 1° dicembre 2020 fino al 31 luglio 2022 (tre

mesi dopo il miglioramento ai sensi dell’art. 88a cpv. 1 OAI).

1.3. L’assicurata

ha interposto il presente tempestivo ricorso contro suddetta decisione, postulando

che l’Ufficio AI riveda la propria posizione “in quanto non in sintonia con

la realtà del Cantone Ticino e con il mio vero stato di salute”. Contesta

la valutazione medico–teorica operata dall’amministrazione, come pure la

determinazione del reddito da valida. Delle singole argomentazioni verrà detto,

per quanto necessario, nel prosieguo.

1.4. Con

la risposta di causa l’Ufficio AI ha confermato la validità della decisione

contestata, chiedendo pertanto la reiezione del ricorso.

considerato in

diritto

in

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto

2015, 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011, 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

Nel

merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere se a

giusta ragione, oppure no, l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il

diritto a tre quarti di rendita dal 1° dicembre 2021 al 31 luglio 2022.

Va

anzitutto rilevato che il 1° gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della

decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e

dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il

diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

Per

la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto

in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto

intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al

momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato

giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1,

pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).

Tornando

alla modifica legislativa di cui sopra, si rileva che il calcolo delle rendite,

il cui diritto era sorto sotto l’egida del precedente sistema, viene effettuato

secondo il nuovo sistema se nell’ambito di una revisione il grado d’invalidità

subisce una modificazione ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA (ossia di almeno 5%

o un aumento fino al 100%) e l’assicurato, al momento dell’entrata in

vigore della modifica legislativa di cui sopra, non aveva ancora compiuto 55

anni (Disposizione transitoria lett. b cpv. 1 della modifica del 19 giugno 2020

(Ulteriore sviluppo dell’AI); cfr. anche Moser, Die Weiterentwicklung der

Invalidenvorsorge in der Ersten und Zweiten Säule - «stufenloses» Rentensystem,

vorsorgliche Leistungseinstellung, in: BVG-Tagung 2022 Aktuelle Fragen der

beruflichen Vorsorge, pag. 7).

Per contro,

qualora al momento dell’entrata in vigore della modifica legislativa

l’assicurato aveva già compiuto (almeno) 55 anni e il suo diritto alla rendita

era sorto sotto l’egida del precedente sistema, quest’ultimo trova applicazione

in virtù della protezione della situazione acquisita (Besitzstandsschutz)

conferita dalla citata Disposizione transitoria, circostanza peraltro

desumibile anche dalla Disposizione transitoria lett. c (cfr. Moser, op. cit.,

pag. 8 e 10; Dupont, Weiterentwicklung der Invalidenversicherung: Was bringt

sie wem?, in: Recht Aktuell: 5. Basler Sozialversicherungstagung «Sozialversicherungs-

recht zwischen Dynamik, Reform und Kontinuität» 2021, pag. 12 [con refuso,

n.d.r.]; Hürzeler, Diritto delle assicurazioni sociali, in: Formazione continua

e aggiornamento per giuristi 2021, pag. 29; UFAS, Bollettino della previdenza

professionale nr. 156 del 1. luglio 2021, n. 1067, p.to B.4.a.; ASIP,

Fachmitteilung Nr. 127 del 25 agosto 2021: 7. IV-Revision: stufenloses

Rentensystem, pto. 3.2.).

In

tal senso il marg. 9200 CIRAI (Circolare sull’invalidità e sulla rendita

nell’assicurazione per l’invalidità, valida dal 1° gennaio 2022) prevede che “le

rendite correnti delle persone assicurate che il 1° gennaio 2022 non hanno

ancora compiuto 55 anni (persone nate negli anni dal 1967 al 2003) sono trasferite

nel nuovo sistema di rendite lineare (art. 28b LAI), se sono adempiute le

condizioni di cui all’articolo 17 LPGA (modificazione del grado d’invalidità di

almeno 5 punti percentuali)”.

Secondo

il marg. no. 9102 CIRAI in merito alla determinazione del diritto applicabile

nel caso di prima concessione di rendite con quote decrescenti o a tempo

determinato e casi di revisione, prevede “che se la modifica

determinante avviene prima del 1° gennaio 2022, si applicano le disposizioni

della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021. Se la modifica determinante avviene dopo il 31 dicembre

2021, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore

dal 1° gennaio 2022. La data della modifica determinante è determinata secondo

l'articolo 88a OAI (v. N. 5500 segg.;

sottolineatura del redattore).”

Infine, il

marg. no. 9200 CIRAI prevede che “le rendite correnti delle persone

assicurate che il 1° gennaio 2022 hanno già compiuto 55 anni (uomini nati negli

anni dal 1957 al 1966; donne nate negli anni dal 1958 al 1966) rimangono nel

vecchio sistema di rendite anche in caso di revisione del diritto alla rendita.

A queste persone restano pertanto applicabili le disposizioni legali nel tenore

in vigore sino al 31 dicembre 2021”.

Nel caso in

esame è applicabile la Disposizione transitoria lett. c (cfr. marg. no. 9200

CIRAI) poiché al momento dell’entrata in vigore della modifica legislativa (1°

gennaio 2022) l’assicurata, essendo nata il 9 febbraio 1979, non aveva ancora

compiuto 55 anni. Inoltre, la modifica determinante (soppressione del diritto

alla rendita) è avvenuta il 31 luglio 2022, ossia tre mesi dal miglioramento

dello stato di salute (art. 88a cpv. 1 OAI), e dopo la riforma legislativa.

Ne consegue

che applicabile è il diritto in vigore dal 1° gennaio 2022 (cfr. marg. no. 9201

CIRAI).

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI, in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),

Schweizerisches Bundes-verwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

2007, pag. 1411, n. 46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità

al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o

parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che

entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o

psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle

misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo

l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La

nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di

carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art.

28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua

capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può

essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti

d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro

(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole

interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al

40%.

L'art.

28b cpv. 1 LAI prescrive che l’importo della rendita è determinato quale quota

percentuale di una rendita intera. Il cpv. 2 dispone che se il grado

d’invalidità è compreso tra il 50 e il 69 per cento, la quota percentuale

corrisponde al grado d’invalidità. Il cpv. 3 prevede che se il grado

d’invalidità è uguale o superiore al 70 per cento, l’assicurato ha diritto a

una rendita intera. Infine, il cpv. 5 stabilisce che se il grado d’invalidità è

inferiore al 50 per cento, si applicano le quote percentuali ivi indicate.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che

egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).

Secondo

la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.4. Per

costante giurisprudenza, quando l’amministrazione con un’unica decisione

attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o

la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole

sulla revisione di decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131

V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile

2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).

L’art.

17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della

rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è

aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al

guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.

L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste

norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma

anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel

tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991

nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei

casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni

esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e

8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

Giusta

l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa

dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente

periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di

far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa

origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo

d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

Infine,

una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente

approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso

di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plädoyer

1/06, pag. 64-65).

2.5. Nel

caso in cui, invece, l’assicurato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei

fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna applicabile

l’art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato esercita un'attività

lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda del coniuge,

l'invalidità per questa attività è valutata secondo l'articolo 16 LPGA. Se

svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è

determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte

dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del

coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il

grado d'invalidità nei due ambiti.

Questo

metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato

ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.

Anche

in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad

assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e

consacrano il resto del loro tempo all'attività casalinga, è conforme alla

legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione

dell'art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente

pubblicata in Pladoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre

2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).

Questa

giurisprudenza è stata ribadita ulteriormente nelle DTF 137 V 334, 133 V 504 e

133 V 477.

Ricordato

che il metodo misto è previsto per le persone che esercitano un’attività

lucrativa e che oltre a questa conducono un’economia domestica o svolgono altre

mansioni ai sensi dell’art. 8 cpv. 3 LPGA, secondo giurisprudenza la riduzione

del tasso di occupazione esigibile in un’attività lucrativa senza che questo

tempo libero venga consacrato allo svolgimento delle mansioni consuete è

irrilevante ai fini del metodo di valutazione dell’invalidità. In quest’ultima

fattispecie è applicabile il metodo ordinario (DTF 131 V 51).

Occorre

altresì ricordare che, quale conseguenza della decisione della Corte europea

dei diritti dell’uomo (CEDU) 2 febbraio 2016 nella causa Di Trizio contro

Svizzera (7186/09), secondo giurisprudenza il metodo misto non è applicabile

alle persone con attività lucrativa svolta a tempo parziale, le quali per soli

motivi familiari (ad esempio: nascita di un bambino) hanno notevolmente ridotto

il pensum lavorativo nel senso di un cambiamento di statuto (da “persona con

attività lavorativa a tempo pieno” a “persona con attività lavorativa a tempo

parziale”) che ha causato, in via di revisione ex art. 17 cpv. 1 LPGA, una

soppressione della rendita d’invalidità sinora percepita o di una riduzione

della stessa. Nei casi al di fuori delle succitate fattispecie l’invalidità può

essere determinata secondo il metodo misto (STF 8C_793/2017 del 8 maggio 2018

consid. 7.1 con giurisprudenza citata). Ciò corrisponde, ad esempio, nel caso

di una prima domanda di prestazioni (SVR 2017 IV nr. 31; STF 8C_633/2015 del 12

febbraio 2016 consid. 4.3).

Infine,

va fatto presente che l’art. 27 bis OAI, nella versione in vigore dal 1°

gennaio 2022, regola la valutazione del grado d’invalidità per gli assicurati

che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale:

"

1 Per valutare il grado d’invalidità degli

assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale si sommano i

seguenti gradi d’invalidità:

a. il grado d’invalidità nell’ambito dell’attività

lucrativa;

b. il grado d’invalidità nell’ambito delle mansioni

consuete.

Considerandi

2.

Per il calcolo del grado d’invalidità nell’ambito

dell’attività lucrativa:

a. il reddito senza invalidità è calcolato sulla base

di un’attività lucrativa corrispondente a un grado d’occupazione del

100.

per cento;

b. il reddito con invalidità è calcolato sulla base di

un’attività lucrativa corrispondente a un grado d’occupazione del 100 per

cento e adeguato alla capacità funzionale determinante;

c. la perdita di guadagno percentuale è ponderata in

funzione del grado d’occupazione che l’assicurato avrebbe se non fosse divenuto

invalido.

3.

Per il calcolo del grado d’invalidità nell’ambito

delle mansioni consuete:

a. viene determinata la quota percentuale che le

limitazioni dell’assicurato rappresentano nello svolgimento delle mansioni

consuete rispetto alla situazione senza invalidità;

b. la quota di cui alla lettera a viene ponderata

in funzione della differenza tra il grado d’occupazione di cui al

capoverso 2 lettera c e un’attività lucrativa esercitata a tempo

pieno.”

2.6

Per costante giurisprudenza (cfr. STF

9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità all'amministrazione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/ Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire

se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova,

né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto

(DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella DTF 137 V 210 il TF ha

concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione

attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione

invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è

di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid.

2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario

adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei

mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e

uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei

diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a

livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori

chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo

devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono

posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e

4.4.2).

Se vi sono dei rapporti medici

contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero

materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto

che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola

fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, opag. cit., art. 28a, pag. 398-399)

e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid.

3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.7

Ritornando

al caso in esame, l’assicurata è stata considerata salariata nella misura del 50%

e senza attività lucrativa per il restante 50%. Tale ripartizione, rimasta

incontestata, è stata confermata nell’ambito dell’inchiesta economica per le

persone che si occupano dell’economia domestica di cui al rapporto 17 agosto 2022

(doc. 56).

Oggetto

del contendere è sostanzialmente il miglioramento della capacità lavorativa

quale salariata fatto risalire dall’Ufficio AI al 24 aprile 2022, momento della

visita peritale.

Invalidità

quale salariata

2.8

Dal

punto di vista medico, dopo la visita del 20 gennaio 2002 presso il SMR – dove

fra l’altro non sono stati riscontrati dei sintomi psicopatologici (cfr.

rapporto 3 marzo 2022 in doc. 47, pag. 139) –, su richiesta dello stesso

servizio medico l’assicurata è stata peritata del dr. __________. Nel rapporto

27.

aprile 2022 lo specialista in reumatologia, dopo aver riportato un estratto

della documentazione presente negli atti, proceduto alla consueta anamnesi ed all’esame

dei reperti, ho posto le diagnosi (cfr. punto no. 6.3 della perizia). Ha poi

proceduto alla valutazione medico assicurativa:

" (…)

7- Valutazione medico assicurativa (prognosi e

capacità)

7.1

Valutazione del percorso precedente di terapie, riabilitazioni,

provvedimenti d'integrazione ecc. e discussione delle possibilità di guarigione

La paziente ha seguito un complesso percorso

riabilitativo, caratterizzato da 2 interventi operatori: uno a livello della

spalla che secondo la paziente ha portato ad un netto benefìcio, dove però

all'esame clinico troviamo delle chiare limitazioni della mobilità, e un

secondo a livello del ginocchio che è stato invece l'inizio dell'aumento dei

dolori e dell'inabilità lavorativa.

Di fianco a questo, la paziente ha ricevuto vari

chiarimenti neurologici, vedi lettera

della Dr.ssa __________, senza che si trovasse una

chiara patologia, una valutazione anche reumatologica da parte del Dr. __________

con conferma di una sindrome

fibromialgica e poi quindi varie infiltrazioni a

livello della schiena sempre senza grossi benefìci, questo secondo me dovuto

proprio al fatto che in primo piano abbiamo una sindrome fibromialgica.

Solo ultimamente la paziente avrebbe iniziato a suo

dire una terapia fisica attiva, mentre purtroppo il medicamento antidepressivo,

l'Amitriptilina, è stato sospeso, mentre personalmente vedrei bene la

continuazione come modulatore del dolore.

Ritengo quindi che la paziente abbia fatto un percorso

completo, anche se attualmente varrebbe la pena di meglio affrontare il

problema dello sperone calcaneare con onde d'urto ed esercizi di stretching,

così come di iniziare al più presto possibile di nuovo con della fisioterapia

attiva.

Le possibilità di guarigione chiaramente sono minime,

la fibromialgia è caratterizzata da persistenti dolori ma senza danni

oggettivabili, mentre le alterazioni degenerative attualmente discrete possono

lentamente peggiorare.

7.2

Valutazione di capacità, risorse e problemi

La paziente sicuramente non presenta più le capacità

per un lavoro pesante quale quello di economia domestica nell'ambito del

servizio Spitex. Essa mi ha più volte ripetuto come ci terrebbe a riprendere

l'attività, ma devo dire come dal punto di vista reumatologico non vedo

possibilità della ripresa di tale attività soprattutto a causa della situazione

della spalla molto limitata nei movimenti uniti ai dolori diffusi. Ciò non di

meno, la paziente presenta sicuramente una certa riserva per attività più

leggere, attività che potrebbe svolgere poi in modo, come vedremo, completo.”

(pag. 173-174 inc. AI)

Rispondendo

alle domande peritali, il dr. __________ ha valutato una piena inabilità

lavorativa nell’abituale attività di aiuto domiciliare. Riportate le

limitazioni fisiche in un’attività adeguata (“la paziente non deve sollevare

ripetutamente pesi superiori a 10 kg, non deve lavorare con le spalle sopra l’orizzontale,

dove non debba camminare a lungo più di 100-200 metri, non deve lavorare in

modo accovacciato con torsioni ripetute della schie-na”) il perito ha

valutato un’inabilità del 30%, da intendere come riduzione di rendimento in una

giornata lavorativa di 8 ore (cfr. punto no. 8.2.1 della perizia). Non ha ritenuto

come necessarie terapie mediche atte a migliorare la capacità lavorativa

nell’originaria attività, raccomandando invece diverse misure (terapia attiva

per la colonna lombare, caldo ponderale e fisioterapia per il trattamento de

sperone calcaneare) per incrementare l’abilità lavorativa in attività adeguate

(punto no. 8.3 della perizia).

Il

perito ha infine valutato le singole mansioni domestiche, ritenendo la paziente

abile al 70% “in un’attività dove essa possa variare nel corso della

giornata. Essa presenta secondo me delle limitazioni soprattutto nello stendere

il bucato e nl fare le pulizie importanti in caso o le pulizie annuali (pag.

177.

inc. AI).

La

perizia è stata ripresa ed avallata dal SMR con rapporto 28 maggio 2022 in cui

il dr. __________ ha complessivamente ritenuto un’inabilità al 100%

nell’attività di aiuto domestico dal 20 dicembre 2021 (stato dopo l’intervento

al ginocchio sinistro), un’abilità al 70% in attività adeguate dal 27 aprile

2022.

(giorno della visita peritale) e nelle mansioni consuete dal 20 marzo 2022

(doc. 53).

Alle

surriferite pertinenti e dettagliate valutazioni del perito e del SMR va

prestata adesione e conferito valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.6). Del

resto in sede ricorsuale l’assicurata non ha prodotto alcuna documentazione medica,

limitandosi a sostenere un peggioramento dello stato di salute.

2.9

Per quanto concerne il grado

d’invalidità va fatto riferimento al relativo calcolo esposto nella decisione

contestata, al quale –come verrà esposto nel prosieguo – va prestata adesione.

Punto di valutazione temporale è il

mese di aprile 2022, momento del miglioramento della situazione valetudinaria.

Incontestato è il diritto a tre quarti di rendita (per un grado d’invalidità

del 62%) dal 1° dicembre 2020 fino al 31 luglio 2022.

2.9.1

In merito alla determinazione del reddito

da valida il nuovo art. 26 OAI, entrato in vigore il 1° gennaio 2022, prevede

che per determinare il reddito da valido la retribuzione effettivamente

percepita prima dell'insorgenza dell’invalidità sia prioritaria e che, in caso

di notevoli variazioni negli ultimi anni precedenti all'invalidità, va

calcolata come media (cpv. 1).

Nel caso in esame l’Ufficio AI ha pertinentemente

fatto riferimento al salario percepito dall’assicurata quale aiuto domiciliare

di fr. 54'375, come dichiarato dal suo ex datore di lavoro l’8 giugno 2022 e

riportato al 100% (pag. 186 inc. AI). Va fatto presente che tale importo è

maggiore di quello sostenuto nel ricorso dall’assicurata (fr. 48'000).

Siccome i fr. 54'375 di reddito

risultano inferiori di almeno il 5% ai redditi statistici usuali nel settore in

cui l’assicurata era attiva, il reddito da valido è stato fissato a fr.

58'634,37 (95% di fr. 61'720,39 del reddito aggiornato al 2020 della divisione

economica 86-88 “Sanità e assistenza sociale delle tabelle relative alla

Rilevazione della struttura dei salari (RSS) dell’Ufficio federale di statistica)

e questo in applicazione del nuovo art. 26 cpv. 2 OAI secondo cui “se il

reddito lavorativo effettivamente conseguito è inferiore di almeno il

5.

per cento al valore centrale usuale del settore secondo la RSS di cui

all’articolo 25 capoverso 3, il reddito senza invalidità corrisponde al

95.

per cento di questo valore centrale”.

2.9.2

Per

quel che concerne il reddito da invalida, il nuovo art. 26bis

cpv. 1 OAI prevede che se dopo l'insorgere dell'invalidità l'assicurato

consegue una retribuzione lavorativa, quest'ultima rappresenta il reddito da

invalido, a patto che essa gli permetta di valorizzare al meglio la sua

capacità lavorativa residua in relazione ad un'attività lucrativa da lui

ragionevolmente esigibile (cpv. 1).

Ai

sensi dell’art. 26bis cpv. 2 OAI, in mancanza di una retribuzione

lavorativa o se la retribuzione lavorativa non può essere computata quale

reddito da invalido, quest'ultimo si determina su base statistica ex art. 25

cpv. 3 OAI. In deroga all’art. 25 cpv. 3 OAI per gli assicurati di cui all'art.

26.

cpv. 6 OAI (ossia gli assicurati invalidi dalla nascita o precoci) vanno

impiegati valori indipendentemente dal sesso. Va qui fatto presente che l’art.

25.

cpv. 3 OAI prevede che se per la determinazione dei redditi lavorativi si

impiegano valori statistici, vanno presi come riferimento i valori centrali

della Rilevazione della struttura dei salari (RSS) dell’Ufficio federale di

statistica e possono essere impiegati altri valori statistici se nel singolo

caso il reddito non figura nella RSS e vanno utilizzati valori indipendenti

dall’età e differenziati a seconda del sesso.

L’art.

26bis cpv. 3 OAI prevede che se a causa dell’invalidità l’assicurato

può lavorare soltanto con una capacità funzionale secondo l’articolo 49

capoverso 1bis pari

o inferiore al 50 per cento, al valore determinato in base a valori

statistici è applicata una deduzione del dieci per cento per attività

lucrativa a tempo parziale.

Va qui

ricordato che nella citata DTF 148 V 174 il TF ha stabilito che “attualmente non si presenta alcun motivo

oggettivo serio per un cambiamento di giurisprudenza secondo cui per

l'accertamento del reddito da invalido sulla base dei dati statistici occorre

fondarsi di principio sui valori centrali o mediani delle RSS (consid. 9.2.3 e

9.2.4). Un cambiamento di giurisprudenza non è nemmeno opportuno alla luce

della revisione della LAI e dell'OAI entrata in vigore il 1° gennaio 2022

(consid. 9.3)”.

Nel caso

concreto, sempre dalla decisione impugnata si evince che l’Ufficio AI, in

applicazione dell’art. 26bis cpv. 2 OAI prima frase, ha correttamente

utilizzato le citate tabelle dell’inchiesta sulla struttura dei salari

elaborata dall’Ufficio federale di statistica (Tabella TA1_Skill level,

categoria 1, donne), tenendo conto di una residua capacità lavorativa del 70%,

per giungere ad un importo complessivo di fr. 38'950,58 (cfr. anche la tabella

di calcolo in pag. 188 inc. AI).

2.9.3

Dal

raffronto dei redditi risulta un grado d’invalidità del 33,57%.

Invalidità quale casalinga

2.10

In merito alla definizione degli

impedimenti (fisici) nelle mansioni domestiche, l’Ufficio AI ha esperito

un’inchiesta per le persone che si occupano dell’economia domestica, conformemente

ai marg. 3609 ss. della Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione

per l’invalidità (CIRAI)

Nel relativo rapporto 17 agosto

2022.

(doc. 59) l’incaricata, passando in rassegna tutte le mansioni domestiche,

ha quantificato in 23,54% il grado complessivo degli impedimenti quale

casalinga (le cui percentuali d’impedimento delle singole mansioni domestiche sono

state dettagliate nella decisione impugnata). L’inchiesta è stata confermata

con rapporto 7 novembre 2022 (doc. 75).

Questo TCA non ha nulla da eccepire

sull’operato dell’incaricata dell’inchiesta – del resto non contestato in sede

di ricorso - né vi è motivo per intervenire in merito alla sua valutazione. Al

riguardo, la giurisprudenza federale ha avuto modo di stabilire che - in linea

di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le

conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi

dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel

procedere a tali inchieste (DTF 130 V 99s consid. 3.3.1; AHI-Praxis 1997 pag.

291.

consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d; RCC 1984 pag. 143, consid. 5;

STFA 4 settembre 2001 nella causa S., consid. 4, I 175/01). Un intervento da

parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata

dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente

erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2;

cfr. anche STFA I 249/04 del 6 settembre 2004 consid. 5.1.1).

Va poi rilevato che sostanzialmente

la valutazione dell’incaricata è stata confermata anche dal perito reumatologo,

il quale, come visto, ha valutato un’inabilità del 30% nelle mansioni

casalinghe.

Invalidità

globale

2.11

Visto quanto sopra, tenuto conto di

un’invalidità quale salariata del 33,57% ed una limitazione del 23,54% quale

casalinga, viste le quote parti di attività salariata (50%) e di mansioni

casalinghe (50%), risulta un grado d’invalidità globale non pensionabile del 29%,

così come correttamente indicato nella decisione contestata.

Ne consegue che la soppressione

della rendita dal 1° agosto 2022 (tre

mesi dopo il miglioramento dello

stato di salute giusta l’art. 88a cpv. 1 OAI) risulta corretta.

2.12

Secondo

l'art. 69 cpv. 1fbis LAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021 ed

applicabile in concreto (cfr. anche la disposizione transitoria dell’art. 83

LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore

in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni

dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza, le

spese di fr. 500 sono poste a carico dell’insorgente.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

Le

spese per fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il

Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario di

Camera

giudice Raffaele

Guffi Gianluca Menghetti