32.2023.38
Corretta la soppressione con effetto retroattivo,con richiesta di restituzione,della rendita di invalidità,vista la mancata comunicazione da parte dell'assicurato degli introiti conseguiti quale membro CdA di diverse società a lui riconducibili.Corretto utilizzo del metodo del raffronto percentuale
22 gennaio 2024Italiano130 min
stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2023.38
CR
Lugano
22 gennaio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 marzo 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
le decisioni del 15 e 17 febbraio 2023 emanate da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI
1, nato nel 1962, da ultimo attivo quale direttore della ditta __________, da
lui fondata, specializzata nella programmazione e produzione di processi
operativi informatici per le banche, nel marzo 2009 ha inoltrato una domanda di
prestazioni AI per adulti per le sequele di un ictus occorsogli nel 2007 (doc. 4).
Eseguiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una perizia
pluridisciplinare a cura del __________ (in seguito: __________) – dalla quale
è risultato che l’assicurato è inabile al lavoro al 100% nell’attività svolta
di informatico bancario, nonché di direttore di un’impresa di programmi
informatici per banche, così come in qualsiasi altra attività (cfr. doc. 23) - con
decisione del 4 aprile 2009, senza eseguire il raffronto dei redditi, ma
fondandosi sul cosiddetto raffronto percentuale, l’Ufficio AI ha posto l’assicurato
al beneficio di una rendita intera di invalidità dal 1° febbraio 2008 e di
quattro rendite per figli (cfr. doc. 30, 33 e 35).
1.2. In
occasione della prima revisione del diritto alla rendita, intrapresa d’ufficio
nel 2010, l’amministrazione, basandosi sulla valutazione del dr. __________ del
SMR (secondo il quale, visti i referti del curante, lo stato di salute
dell’interessato è rimasto stazionario, cfr. doc. 55), con comunicazione del 29
aprile 2011 ha confermato il diritto dell’assicurato ad una rendita intera di
invalidità (cfr. doc. 57).
1.3. Nell’aprile 2015 la prestazione è
stata oggetto di un’ulteriore revisione, svolta dall’Ufficio dell’assicurazione
per l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero (in seguito: UAIE),
visto il domicilio dell’assicurato, a quel momento, nel __________ (cfr. doc.
79).
Basandosi sulle considerazioni
del medico del SMR __________ (cfr. doc. 78) e sulle informazioni fornite
dall’assicurato nel questionario per la revisione della rendita AI (doc. 82),
con comunicazione dell’11 maggio 2015 l’UAIE ha confermato il diritto alla
rendita intera di invalidità (cfr. doc. 83).
1.4. Un’altra revisione d’ufficio è
stata avviata nell’ottobre 2017 da parte dell’Ufficio AI del Cantone Ticino,
divenuto nuovamente competente a seguito del trasferimento di domicilio
dell’assicurato a __________ (doc. 98).
In tale frangente, visto che nel
questionario di revisione della rendita di invalidità l’assicurato ha indicato
di avere percepito fr. 36'000.-- annui quale onorario in quanto membro di
Consiglio di amministrazione (CdA) (cfr. doc. 98 pag. 3), con scritto 30
ottobre 2017 l’Ufficio AI ha chiesto all’interessato di fornire ulteriori
informazioni di natura economica (cfr. doc. 97).
Egli ha risposto alle domande
dell’amministrazione tramite scritto dell’11 ottobre 2017 (doc. 100).
Dopo avere eseguito gli
accertamenti medici ed economici del caso – incaricando il proprio ispettorato
di eseguire una valutazione economica (dalla quale è emerso come dal 2010
l’assicurato abbia percepito onorari quale membro di CdA di diverse società,
ciò a dimostrazione del fatto che negli ultimi dieci anni l’interessato ha
saputo ripristinare la sua capacità al guadagno, cfr. doc. 122), le cui
conclusioni sono poi state confermate anche dal dr. __________ del SMR (il
quale tramite annotazione del 18 maggio 2020 ha ritenuto verosimile che dal
gennaio 2010 l’assicurato “abbia riacquisito adeguate capacità
neuro-cognitive, del tutto equiparabili allo status quo ante l’accidente
cerebrale del 2007. Dal 01.2010 l’assicurato è verosimilmente in grado di
svolgere attività economico-finanziarie complesse come risulta dall’inchiesta
economica”, cfr. doc. 123) – con decisione del 14 settembre 2020,
debitamente preavvisata (cfr. doc. 126), l’Ufficio AI ha soppresso la rendita
intera di invalidità della quale beneficiava l’assicurato, con effetto
retroattivo al 1° gennaio 2010, non avendo l’assicurato comunicato gli onorari
da membro di CdA percepiti nel corso degli anni. L’Ufficio AI ha, nel contempo,
stabilito la restituzione delle rendite di invalidità indebitamente percepite
dal 1° settembre 2019, precisando che a tale riguardo sarebbe stata emessa una
decisione di restituzione separata con il relativo ammontare soggetto a
restituzione.
Contestualmente l’amministrazione
ha tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso (cfr. doc. 139).
Con STCA 32.2020.132 del 26 luglio
2021, questo Tribunale ha ritenuto carente, e quindi priva del necessario
valore probatorio, l’istruttoria eseguita dall’amministrazione, rinviandole gli
atti al fine di procedere ai necessari ulteriori approfonditi accertamenti, sia
di natura medica, che economica.
1.5. Eseguiti gli approfondimenti
medico-peritali ed economici indicati dal TCA, con progetto di decisione del 9
dicembre 2022, poi confermato con decisione del 15 febbraio 2023, l’Ufficio AI
ha soppresso la rendita di invalidità con effetto retroattivo a decorrere dal
1° gennaio 2011. L’amministrazione ha, nel contempo, stabilito la restituzione
delle rendite di invalidità indebitamente percepite dal 1° settembre 2019 al 1°
settembre 2020, precisando che a tale riguardo sarebbe stata emessa una
decisione di restituzione separata con il relativo ammontare soggetto a
restituzione. Infine, l’UAI ha aggiunto che un ricorso contro tale decisione
non avrebbe avuto effetto sospensivo per quel che concerne l’interruzione del
versamento delle prestazioni (doc. A2).
In data 17 febbraio 2023 è stata
emessa la decisione di restituzione delle prestazioni versate all’assicurato
dal 1° settembre 2019 al 30 settembre 2020, per un totale di fr. 30'810 (doc. A3).
1.6. Con tempestivo ricorso del 20 marzo
2023 RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento delle
decisioni impugnate e, in via principale, che venga ripristinata la rendita
intera di invalidità di cui era al beneficio o, in via subordinata, che gli
atti vengano “rinviati all’amministrazione per il riconoscimento del diritto ad
una rendita intera ininterrotta ad oggi e per il futuro, sub. per la
definizione di un grado di invalidità di almeno l’83.42% (sub. 78.71%, sub.
sub. 66%) dal 1° settembre 2019 (sub. 1.1.2011)”.
Sostanzialmente il patrocinatore dell’insorgente ha contestato,
dal profilo medico, la valutazione peritale del dr. __________ e del dr. __________
e, dal profilo economico, il fatto che l’amministrazione non abbia dato seguito
all’istruttoria ordinata dal TCA nella precedente sentenza di rinvio,
accertando in particolare presso le varie società quale fosse la posizione
dell’assicurato.
A mente del patrocinatore dell’insorgente l’Ufficio AI avrebbe
fallito nel dimostrare l’asserito recupero della capacità lavorativa e di
guadagno dell’assicurato nella professione precedente il danno alla salute.
A suo modo di vedere, lo stato di salute dell’interessato è
rimasto invariato dal 2011 ad oggi e, pertanto, la valutazione peritale sulla
quale si è fondata l’amministrazione costituisce una diversa valutazione
clinica di una situazione medica rimasta invariata rispetto a quanto a suo
tempo ritenuto dagli specialisti del __________. Ciò non può giustificare, dunque,
la soppressione, in sede di revisione, del diritto alla rendita della quale
beneficiava l’interessato.
Il patrocinatore ha, inoltre, considerato illogiche le conclusioni
in termini di capacità lavorativa alle quali sono giunti i periti, per la
ragione che “un dirigente con limitazioni cognitive, anche lievi, ma che gli
impediscono di svolgere attività complesse, non può fare il dirigente” dato che
“un dirigente è assunto proprio per svolgere mansioni complesse”.
L’avv. RA 1, rifacendosi alla
documentazione medico specialistica dei dottori __________, __________ e __________,
ha ritenuto dimostrato che lo stato di salute neurologico e neuropsicologico
dell’interessato si era stabilizzato al momento della perizia __________ del
novembre 2008 e, da allora, è rimasto stazionario ed inalterato, con
un’incapacità lavorativa del 100%.
Il patrocinatore ha poi contestato “la mancata definizione della
reale – ridotta – capacità di reddito da invalido dell’assicurato”, criticando
al contempo l’applicazione da parte dell’UAI del metodo detto del
“Prozentvergleich”, la cui applicazione è ammissibile unicamente in circostanze
del tutto eccezionali, a suo modo di vedere “qui non date”.
A suo parere, l’amministrazione avrebbe, invece, dovuto operare il
consueto raffronto dei redditi, ciò che avrebbe portato, tenuto conto di un
reddito da valido di fr. 210’074 e di uno da invalido statistico, ramo
economico 77-79, e applicata una riduzione del 40% per ragioni mediche e del
10% per contingenze particolari, ad un grado di invalidità almeno dell’83.42%
(tenendo conto di un livello di qualifica 2) o del 78.71% (ritenuto un livello
di qualifica 3).
Inoltre, secondo lui, “l’assenza degli accertamenti indicati da
cod. lod. TCA con decisione del 26.07.2021, volti a stabilire se l’assicurato
svolgeva effettivamente un ruolo attivo e remunerato, impediscono di
considerare il realizzarsi di una violazione dell’obbligo di informare da parte
del sig. RI 1”.
Il legale ha rilevato quindi che “nulla si può rimproverare al
sig. RI 1, il quale non ha omesso di fornire informazioni atte a modificare i
presupposti giustificanti l’erogazione di una rendita e, di conseguenza, egli non
deve restituire alcunché vista altresì l’assenza di elementi atti a
giustificare una revisione e la conseguente soppressione retroattiva del
diritto a rendita dell’assicurato, né tantomeno la richiesta di restituzione
delle rendite considerate a torto indebitamente percepite”.
Alla luce della palese erroneità
della decisione dell’amministrazione, l’avv. RA 1 ha quindi chiesto la
restituzione dell’effetto sospensivo per quel che concerne sia l’interruzione
del versamento della rendita di cui alla decisione del 15.02.2023, sia per quel
che concerne la restituzione della rendita dal 1.09.2019 al 30.09.2020 di cui
alla decisione del 17.02.2023 (doc. I).
1.7. Con la risposta di causa l’Ufficio
AI - dopo avere ritenuto, in ordine, che nel caso di specie vi sono dei solidi
motivi a favore dell’immediata esecutorietà della decisione impugnata – ha, nel
merito, sulla scorta di quanto valutato dal dr. __________ e dal dr. __________
nei complementi peritali del 3 e 4 maggio 2023, poi avallati dal dr. __________
del SMR in data 8 maggio 2023 (cfr. doc. VI/1), confermato la correttezza della
decisione di soppressione retroattiva e la richiesta di restituzione.
A quest’ultimo riguardo,
l’amministrazione ha tuttavia precisato che “da un confronto tra il periodo di
restituzione indicato sia nel progetto di decisione che nelle motivazioni
(corrispondente al lasso temporale 1° settembre 2019 – 1° settembre 2020) e il
periodo di restituzione di cui alla decisione (corrispondente al lasso
temporale 1° settembre 2019 – 30 settembre 2020) emerge che la richiesta di
rimborso contenuta nella decisione impugnata è stata – per una svista – emessa
su 13 mesi invece che su 12. In rettifica a quanto stabilito nella decisione
del 17 febbraio 2023, la richiesta di restituzione va dunque limitata al
periodo dal 1° settembre 2019 al 1° settembre 2020, per un importo complessivo
di fr. 28'440” (doc. VI).
1.8. Con replica del 10 luglio 2023, il
legale dell’insorgente ha integralmente contestato il tenore della risposta di
causa, producendo, a comprova delle proprie argomentazioni, degli ulteriori
referti del dr. __________ e della dr.ssa __________ (doc. X + doc. B1-B2).
1.9. Con osservazioni del 30 agosto 2023
l’Ufficio AI ha confermato la correttezza della valutazione peritale
bidisciplinare dei dottori __________ e __________, anche alla luce dei
complementi peritali dell’8 agosto 2023 del dr. __________ e del 25 agosto 2023
del dr. __________ (doc. XIV + 1-2).
1.10. In data 25 settembre 2023 il legale
dell’insorgente ha ribadito le contestazioni già sollevate in precedenza,
trasmettendo, a conferma delle proprie tesi, un’ulteriore valutazione del dr. __________
(doc. XVIII + C1-C6).
1.11. Con osservazioni del 4 ottobre 2023,
l’Ufficio AI ha confermato la propria decisione, anche sulla base delle
annotazioni del 3 ottobre 2023 del SMR (doc. XX + 1).
1.12. In data 26 ottobre 2023 l’insorgente
ha ribadito le proprie contestazioni, producendo, quale ulteriore mezzo di
prova, una nuova valutazione medica del dr. __________ (doc. XXII + 1-2).
Tale scritto è stato trasmesso all’amministrazione (cfr. doc.
XXIII), per conoscenza.
considerato in diritto
2.1. Oggetto
del contendere è sapere se a giusta ragione, oppure no, l'Ufficio assicurazione
invalidità ha soppresso, retroattivamente dal 1° gennaio 2011, il diritto alla rendita
intera di cui beneficiava l’assicurato, a seguito della mancata comunicazione
degli introiti percepiti nel corso degli anni quale membro di CdA di diverse
società.
In
caso di risposta affermativa, occorrerà quindi verificare la correttezza della decisione
di restituzione del 17 febbraio 2023 delle rendite di invalidità, ordinaria e
per figlio, percepite indebitamente nel periodo dal 1° settembre 2019 al 30
settembre 2020 (data poi rettificata al 1° settembre 2020 dall’UAI in sede di
risposta di causa, per un importo complessivo di fr. 28'440, cfr. doc. VI).
2.2. Preliminarmente
il TCA rileva che il 1° gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della
decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e
dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche)
il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).
Per la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già
insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del
diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore
al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1,
pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).
Tornando
alla modifica legislativa di cui sopra, si rileva che il calcolo delle rendite,
il cui diritto era sorto sotto l’egida del precedente sistema, viene effettuato
secondo il nuovo sistema se nell’ambito di una revisione il grado d’invalidità
subisce una modificazione ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA (ossia di almeno 5%
o un aumento fino al 100%) e l’assicurato, al momento dell’entrata in vigore
della modifica legislativa di cui sopra, non aveva ancora compiuto 55 anni
(Disposizione transitoria lett. b cpv. 1 della modifica del 19 giugno 2020
(Ulteriore sviluppo dell’AI); cfr. anche Moser, Die Weiterentwicklung der
Invalidenvorsorge in der Ersten und Zweiten Säule - «stufenloses» Rentensystem,
vorsorgliche Leistungseinstellung, in: BVG-Tagung 2022 Aktuelle Fragen der
beruflichen Vorsorge, pag. 7).
Per
contro, qualora al momento dell’entrata in vigore della modifica legislativa
l’assicurato aveva già compiuto (almeno) 55 anni e il suo diritto alla rendita
era sorto sotto l’egida del precedente sistema, quest’ultimo trova applicazione
in virtù della protezione della situazione acquisita (Besitzstandsschutz)
conferita dalla citata Disposizione transitoria, circostanza peraltro
desumibile anche dalla Disposizione transitoria lett. c (cfr. Moser, op. cit.,
pag. 8 e 10; Dupont, Weiterentwicklung der Invalidenversicherung: Was bringt
sie wem?, in: Recht Aktuell: 5. Basler Sozialversicherungstagung
«Sozialversicherungsrecht zwischen Dynamik, Reform und Kontinuität» 2021, pag.
12 [con refuso, n.d.r.]; Hürzeler, Diritto delle assicurazioni sociali, in:
Formazione continua e aggiornamento per giuristi 2021, pag. 29; UFAS,
Bollettino della previdenza professionale nr. 156 del 1. luglio 2021, n. 1067,
p.to B.4.a.; ASIP, Fachmitteilung Nr. 127 del 25 agosto 2021: 7. IV-Revision:
stufenloses Rentensystem, pto. 3.2.).
In
tal senso il marg. 9200 CIRAI (Circolare sull’invalidità e sulla rendita
nell’assicurazione per l’invalidità, valida dal 1° gennaio 2022) prevede che “le
rendite correnti delle persone assicurate che il 1° gennaio 2022 non hanno
ancora compiuto 55 anni (persone nate negli anni dal 1967 al 2003) sono
trasferite nel nuovo sistema di rendite lineare (art. 28b LAI), se sono
adempiute le condizioni di cui all’articolo 17 LPGA (modificazione del grado
d’invalidità di almeno 5 punti percentuali)”.
Secondo
il marg. no. 9102 CIRAI in merito alla determinazione del diritto applicabile
nel caso di prima concessione di rendite con quote decrescenti o a tempo
determinato e casi di revisione, prevede “che se la modifica determinante
avviene prima del 1° gennaio 2022, si applicano le disposizioni della LAI e
dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021. Se la modifica
determinante avviene dopo il 31 dicembre 2021, si applicano le disposizioni
della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022. La data della
modifica determinante è determinata secondo l'articolo 88a OAI (v. N. 5500
segg.).”
Infine,
il marg. no. 9200 CIRAI prevede che “le rendite correnti delle persone
assicurate che il 1° gennaio 2022 hanno già compiuto 55 anni (uomini nati negli
anni dal 1957 al 1966; donne nate negli anni dal 1958 al 1966) rimangono nel
vecchio sistema di rendite anche in caso di revisione del diritto alla rendita.
A queste persone restano pertanto applicabili le disposizioni legali nel tenore
in vigore sino al 31 dicembre 2021”.
Nel
caso in esame, all’assicurato, nato nel 1962, beneficiario di rendita dal 1°
febbraio 2008, vanno applicate le norme in vigore fino al 31 dicembre 2021
(cfr. marg. No. 9200 CIRAI).
2.3.
Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con
invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di
rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente
a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali
dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla
salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411,
n. 46).
L'art.
28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua
capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può
essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al
40%.
L’art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Secondo la
giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STCA 32.2023.49 del 23
ottobre 2023, consid. 2.3).
2.4. Giova
qui inoltre ricordare che, per il futuro la rendita di invalidità è aumentata o
ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta, se il grado
d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione
(art. 17 cpv. 1 LPGA).
Fatti
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).
La
rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica
sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso
sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano
subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.
1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice
valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per
stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto
di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento
della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della
pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF
133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a
confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V
262, 105 V 30).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità
al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole
(art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste
norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma
anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel
tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
Circa
gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad
un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI stabilisce che
l’aumento della rendita (o dell’AGI o del contributo per l’assistenza) avviene
al più presto se l’assicurato ha chiesto la revisione a partire dal mese in cui
la domanda è stata inoltrata (lett. a); se la revisione ha luogo d’ufficio, a
partire dal mese in cui è stata prevista (lett. b); se viene costatato che la
decisione dell’Ufficio AI, sfavorevole all’assicurato, era manifestamente
errata, a partire dal momento in cui il vizio è stato scoperto (lett. c).
Giusta il cpv. 2 della medesima norma, la riduzione o la soppressione della
rendita (o dell’AGI o del contributo per l’assistenza) è invece messa in atto
il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della
decisione (lett. a); retroattivamente dalla data in cui avvenne la
modificazione determinante se il beneficiario ha ottenuto indebitamente la
prestazione o ha violato l’obbligo di informare impostogli ragionevolmente
dall’art. 77 OAI (lett. b).
Va
ancora rilevato che con sentenza 8C_237/2014 del 21 gennaio 2015 pubblicata in
DTF 141 V 9 e SVR 4/5 2015, IV Nr. 21, pag. 62, il Tribunale federale ha
stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati
a tal punto da lasciar apparire una notevole modificazione dello stato di
salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere
stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e
completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198
consid. 4b pag. 200; sentenze 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2;
9C_226/2013 del 4 settembre 2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova
valutazione dello stato di salute e della capacità di lavoro, un trauma alla
spalla aggiuntivo al quadro clinico esistente non osta alla soppressione di una
rendita (consid. 5 e 6).
Nella recente STF 9C-445/2022 del 27 settembre 2023, il TFA ha inoltre
ribadito, al consid. 4.1, che “se i fatti che giustificano il diritto alla
rendita d’invalidità sono cambiati in misura tale da determinare un cambiamento
significativo delle circostanze che motivano una revisione, il grado di
invalidità deve essere rivalutato sulla base di uno stato di fatto stabilito in
modo corretto e completo, senza fare riferimento a precedenti valutazioni
dell’invalidità (C-486/2022 del 17 agosto 2023 consid. 7.1 con riferimenti).”.
2.5. Per costante giurisprudenza, in un
procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02
dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572),
la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle
dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,
a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati,
di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli
indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il
medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Nella
DTF 135 V 465, l’Alta Corte ha precisato che il giudice delle assicurazioni
sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si
trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista
dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle
conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal
principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha
dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a
mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni
all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di
prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei
medici curanti.
Trattandosi
invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura
amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati
indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non
esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF
8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati; STCA
35.2020.47 del 1° febbraio 2021, consid. 2.2.4, STCA 35.2021.57 del 20
settembre 2021, consid. 2.8 e STCA 35.2021.75 del 31 gennaio 2022, consid.
2.4.6).
Per
quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che
esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi,
che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato
redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione
del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR
2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U
252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente
il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È
inoltre utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il
giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e
indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un
altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal
giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente
da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si
evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03
del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR
2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
Va
infine evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001
pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in:
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art.
28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano
un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una
perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi
accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29
settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati;
STCA 32.2019.36 dell’11 febbraio 2020, consid. 2.5; STCA 32.2019.127 del 25
maggio 2020, consid. 2.5; STCA 32.2019.189 del 6 luglio 2020, consid. 2.5; STCA
32.2020.8 del 20 agosto 2020, consid. 2.5).
Da
ultimo, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294; D. Cattaneo,
“La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni
sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.
628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie
giudiziarie, Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pag.
203 e segg. (249-254).
Innanzitutto
la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata
sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto
scientificamente (STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF 130 V
396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann, Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS 1999 pag. 105 segg.).
Il
medico deve inoltre pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche
valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte
dell'assicurato.
Tale
prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso,
l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione
sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico
della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in
evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la
regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme
dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, il rifiuto del carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi
criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati,
le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza
di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite
dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto
dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi
handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita
27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352;
cfr. STCA 32.2018.57 del 18 marzo 2019, consid. 2.5; STCA 32.2018.158 del 30
luglio 2019, consid. 2.4 in fine e STCA 32.2019.47 del 24 febbraio 2020,
consid. 2.4, STCA 32.2019.63 del 27 aprile 2020, consid. 2.7 e STCA 32.2019.219
del 15 luglio 2020, consid. 2.4; STCA 32.2020.8 del 20 agosto 2020, consid.
2.4; e STCA 32.2023.3 del 17 aprile 2023, consid. 2.7).
2.6. Nel caso concreto l’assicurato,
nato nel 1962, era stato posto al beneficio di una rendita intera di invalidità
dal 1° febbraio 2008 (cfr. consid. 1.1.).
Il
diritto alla rendita intera era, poi, stato confermato, a seguito delle
revisioni intraprese d’ufficio, con comunicazioni del 29 aprile 2011 e dell’11
maggio 2015 (cfr. consid. 1.2. e 1.3.).
Nell’ambito della terza revisione
d’ufficio, iniziata nell’ottobre 2017, l’amministrazione, preso atto che nel
questionario relativo alla revisione della rendita in corso l’interessato avesse
indicato di percepire fr. 36'000 annui quale “onorario CdA” (cfr. doc. 98), aveva
chiesto al signor RI 1 di fornire ulteriori precisazioni (cfr. doc. 97).
Dopo avere preso atto dei
chiarimenti forniti con scritto del 10 novembre 2017 dall’assicurato (cfr. doc.
100) e avere esperito una valutazione per indipendenti sfociata nel rapporto
d’inchiesta del 13 maggio 2020 (cfr. doc. 122), con decisione del 14 settembre
2020 l’Ufficio AI aveva soppresso la rendita intera di invalidità di cui
beneficiava l’assicurato, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2010 (doc.
139).
Con STCA 32.2020.132 del 26
luglio 2021, questo Tribunale aveva annullato tale decisione e rinviato gli
atti all’amministrazione per eseguire ulteriori approfonditi accertamenti, sia
dal profilo medico, che da quello economico, ritenendo carente, e quindi priva
del necessario valore probatorio, l’istruttoria eseguita dall’amministrazione
(cfr. consid. 1.4).
2.7. Conformemente a quanto stabilito da
questa Corte nella sentenza di rinvio del 26 luglio 2021, l’Ufficio AI, al fine
di appurare lo stato di salute dell’assicurato, ha ordinato una perizia
neurologica, affidata al dr. __________, ed una neuropsicologica, a cura del
dr. __________ (cfr. doc. 214).
Con rapporto peritale del 21
settembre 2022 il dr. __________, neuropsicologo, posta la diagnosi di
“disturbo neurocognitivo di grado lieve da lesione cerebellare del 23.02.2007
con riduzione della memoria di lavoro, dell’attenzione selettiva, della
velocità esecutiva, della denominazione rapida e delle abilità costruttive”, ha
proceduto alla seguente valutazione:
" (…)
7. Valutazione clinico assicurativa
7.1 valutazione del percorso di terapie, riabilitazioni,
provvedimenti d’integrazione, ecc. e discussione delle possibilità di
guarigione.
L’assicurato ha svolto un periodo di neuroriabilitazione
prevalentemente motoria. Un trattamento neuropsicologico era stato proposto ma
senza essere accolto dall’assicurato che, in fase di ricovero riabilitativo,
non avvertiva disturbi cognitivi. Un intervento di riabilitazione
neuropsicologica non è ora proponibile poiché, a distanza di 15 anni dal danno
neurologico, i disturbi cognitivi possono essere ritenuti stabili.
7.2. valutazione di capacità, risorse e problemi
L’assicurato appare come una persona con valide capacità e risorse
intellettive, che possono pertanto sostenerlo nel trovare strategie per
affrontare una situazione caratterizzata da un funzionamento diminuito rispetto
a quello premorboso. Tuttavia, in persone con alto profilo e abituate a
sostenere elevati ritmi di vita e lavorativi, la percezione soggettiva della
loro diminuzione di capacità può essere aumentata. Un altro aspetto critico è
rappresentato dalla tendenza dell’assicurato ad accentuare le difficoltà in
sede di esame, che potrebbe riflettere una scarsa motivazione a riprendere
un’attività professionale dopo diversi anni di inattività (fatto salvo per la
sua partecipazione ai consigli di amministrazione di alcune società, come
descritto negli atti).
8. Elenco dei quesiti peritali
8.1 capacità lavorativa nell’attività svolta finora
- quante ore
di presenza sono esigibili da parte dell’assicurato nell’attività svolta in
precedenza?
Sono
stimabili circa 32 ore settimanali, pari a circa 6.5 al giorno
-
Durante questo periodo di presenza si manifesta anche una limitazione
della capacità di rendimento? In caso affermativo, in che misura e perché?
Sì, il rendimento è diminuito del 20%
a causa dei lievi disturbi cognitivi che possono parzialmente limitare lo
svolgimento di mansioni complesse tipiche di un profilo dirigenziale.
-
Come valuta complessivamente la capacità lavorativa nell’attività svolta
finora, in rapporto a un grado di occupazione del 100%?
Dal punto di vista strettamente
neuropsicologico la capacità lavorativa dell’assicurato in mansioni
dirigenziali è dell’80%. L’incapacità lavorativa nelle medesime mansioni è del
20%.
-
Come si sviluppa nel tempo questa capacità lavorativa?
La capacità lavorativa sussiste a mio
avviso dal 10.11.2008, data della perizia __________. In quel contesto la
valutazione neuropsicologica non era stata eseguita da uno specialista in
neuropsicologia ma come parte dell’esame neurologico. La valutazione
dell’attendibilità delle performance ai test neuropsicologici non sembra essere
stata approfondita in quella occasione.
8.2 capacità lavorativa in attività adeguata
- quali
requisiti dovrebbe soddisfare un’attività adeguata in modo ottimale alla
disabilità?
Dovrebbe trattarsi di un’attività
moderatamente stimolante da punto di vista cognitivo e rispettosa del lieve
rallentamento esecutivo che caratterizza l’assicurato. Dovrebbe inoltre
permettere una breve pausa all’incirca ogni 1.5 ore.
-
Quante ore di presenza al giorno sono esigibili da parte
dell’assicurato?
Sono esigibili 8 ore al giorno.
-
Durante questo periodo di presenza si assiste anche a una limitazione
della capacità di rendimento anche in un’attività adeguata? In caso
affermativo, in che misura e perché?
No, la possibilità di effettuare pause
e lavorare in assenza di eccessiva pressione temporale appaiono come misure
sufficienti per garantire una capacità di rendimento soddisfacente in
un’attività adeguata.
-
Come valuta complessivamente la capacità lavorativa in un’attività
adeguata nel libero mercato del lavoro, in rapporto a un grado di occupazione
del 100%?
In un’attività a moderato impegno
cognitivo la capacità lavorativa dell’assicurato è dell’80%, intesa come
riduzione in termini temporali senza diminuzione del rendimento.
-
Come si sviluppa nel tempo questa capacità lavorativa?
La capacità lavorativa sussiste a mio
avviso dal 10.11.2008, data della perizia __________.
8.3 provvedimenti sanitari e terapie con ripercussioni sulla capacità
lavorativa
-
È possibile migliorare ancora in misura rilevante la capacità lavorativa
mediante l’attuazione di provvedimenti sanitari?
Non credo che un intervento di riabilitazione
neuropsicologica possa determinare cambiamenti tali da migliorare in modo
significativo la capacità lavorativa.
-
In caso affermativo indicare con precisione le opzioni terapeutiche.
Non fa al caso.
8.4. domande inerenti al caso specifico (come contenuto nel
mandato)
Non ci sono domande particolari.” (Pagg. 848-855 inc. AI)
Dal canto suo il dr. __________,
spec. FMH in neurologia, con rapporto peritale del 2 novembre 2022, posta la
diagnosi di “esiti di sindrome di Wallenberg destra con sindrome di Horner,
disestesie nel territorio trigeminale destro, ipoestesia dissociata termoalgica
brachio-crurale e del tronco a sinistra, minima alterazione della voce, minimi
disturbi neuropsicologici di tipo rallentamento, disturbi della concentrazione,
affaticamento, su sub-occlusione dell’arteria vertebrale destra (verosimile
ateromatosi), in A. iperteso, iperlipidemico, tendente all’obesità”, ha
concluso:
" 7.
Valutazione medico-assicurativa (prognosi e capacità)
7.1 valutazione del percorso di terapie,
riabilitazioni, provvedimenti d’integrazione, ecc. e discussione delle
possibilità di guarigione.
Situazione stabilizzata, verosimilmente da
febbraio 2011 (rapporto del Servizio di Neurologia del __________). Disestesie
all’emifaccia destra trattate con Pregabalin 300 mg al giorno, verosimilmente
con buon effetto terapeutico, possibile leggera stanchezza cronica come effetto
collaterale della terapia.
Per quel che concerne la capacità lavorativa:
A. verosimilmente non ha più potuto riprendere la sua attività precedente
all’evento ischemico cerebrale, sia per i deficit neurologici, sia per gli
effetti secondari a livello neuropsicologico, un’affaticabilità aumentata, una
sonnolenza. Situazione più o meno stabile dal 2011, con un quadro clinico
neurologico con dei deficit minori, limitati all’equilibrio, una sindrome
dolorosa all’emifaccia di tipo neuropatico, apparentemente abbastanza
controllata con la terapia di Pregabalin, senza limitazioni importanti per quel
che concerne la qualità di vita e le possibilità di spostamento.
Guida l’automobile, senza particolari difficoltà,
riesce a rimanere attivo anche professionalmente, per quel che concerne le
consulenze soprattutto.
Non presenta deficit intellettuali, dal
punto di vista neuropsicologico è stato valutato abile nella misura dell’80%,
con possibilità di lavorare almeno 6 ½ ore al giorno, 32 ore alla settimana.
Dal punto di vista strettamente neurologico non presenta deficit tali da
diminuire questo grado di capacità lavorativa, l’esame neuropsicologico è stato
eseguito sotto terapia di Pregabalin, all’esame neurologico non ha lamentato disestesie
particolarmente intense all’emifaccia destra, né evidenti limitazioni funzionali,
tali da motivare una maggiore incapacità lavorativa.
Attualmente l’A. non è seguito da
specialisti in modo particolare, sembra ben compensato per quel che concerne la
PA, l’iperlipidemia, è calato anche di peso, situazione quindi stabile, non ha
più presentato recidive a livello vertebro-basilare in particolare.
In conclusione, nella sua attività
principale di esperto e consulente informatico, potendo anche lavorare in parte
a domicilio, non vedo una controindicazione perché possa lavorare nella misura
dell’80% attualmente.
Difficile da valutare da quando l’A. ha
raggiunto questo grado di capacità lavorativa.
Da quanto afferma, aveva ripreso le sue
attività di consulente e Membro di Consiglio di Amministrazione, anche solo a
titolo onorifico, a partire dal 2014.
La situazione neurologica sembra stabile
almeno dal 2011.
Valuterei quindi fra queste due date
l’inizio di una possibile ripresa progressiva della capacità lavorativa, per
raggiungere le condizioni attuali.
7.2 valutazione di capacità, risorse e
problemi
Dal punto di vista neurologico l’A.
conserva, dall’episodio ischemico cerebellare, qualche problema legato
soprattutto all’equilibrio, minimamente instabile, senza tendenza alle cadute,
non difficoltà particolari motorie ai membri superiori, soprattutto per quel
che concerne la scrittura e l’uso abituale delle mani, per cui, in un’attività
sedentaria d’ufficio e di consulenza, in assenza di deficit neuropsicologici
maggiori, può sicuramente lavorare in misura almeno dell’80%, con una leggera
riduzione delle ore giornaliere, per permettergli di riposarsi. Non sembra
particolarmente disturbato attualmente, sotto terapia, dalle disestesie
facciali, da quanto afferma e da quanto si è potuto constatare durante le ore
di visita.
La situazione sembra essere
progressivamente migliorata a partire dal 2011, non sembra essere motivato
particolarmente per aumentare le sue attività, è verosimile una certa tendenza
ad accentuare i propri disturbi.
8. Elenco dei quesiti peritali
8.1 capacità lavorativa nell’attività svolta finora.
- quante ore
di presenza sono esigibili da parte dell’assicurato nell’attività svolta in
precedenza?
Stimabile a
circa 32 ore settimanali, circa 6 ½ al giorno.
-
Durante questo periodo di presenza si manifesta anche una limitazione
della capacità di rendimento? In caso affermativo, in che misura e perché?
Rendimento ridotto, soprattutto per
una certa affaticabilità, difficoltà di concentrazione.
-
Come valuta complessivamente la capacità lavorativa nell’attività svolta
finora, in rapporto a un grado di occupazione del 100%?
Capacità del lavoro come Esperto e
Consulente Informatico con funzioni anche dirigenziali, il rendimento e la
capacità lavorativa sono ridotte all’80%, l’incapacità lavorativa nelle stesse
mansioni è del 20%.
-
Come si sviluppa nel tempo questa capacità lavorativa?
Dal punto di vista neuropsicologico la
situazione sembra essere stabilizzata dal 2008, dal punto di vista neurologico
dal 2011, il quadro non si è più modificato.
8.2 capacità lavorativa e incapacità al lavoro in un’attività
adeguata
- quali
requisiti dovrebbe soddisfare un’attività adeguata in modo ottimale alla
disabilità?
Per quel che concerne i problemi
neuropsicologici e i minimi disturbi motori, i disturbi secondari al
trattamento con Pregabalin, l’ideale sarebbe un’attività d’Ufficio e
Consulenza, non eccessivamente impegnativa dal punto di vista della tempistica,
permettendo all’A. di prendere delle pause e non sentirsi caricato d’impegni.
-
Quante ore di presenza al giorno sono esigibili da parte
dell’assicurato?
Se le premesse sono mantenute potrebbe
lavorare anche 8 ore al giorno, in presenza.
-
Durante questo periodo di presenza si assiste anche a una limitazione
della capacità di rendimento anche in un’attività adeguata? In caso
affermativo, in che misura e perché?
No, nelle condizioni sopra esposte il
rendimento dovrebbe essere completo.
-
Come valuta complessivamente la capacità lavorativa in un’attività
adeguata nel libero mercato del lavoro, in rapporto a un grado di occupazione
del 100%?
In attività adeguata l’A. potrebbe
senz’altro lavorare con un rendimento totale, con tuttavia una riduzione
temporale per permettergli di prendere delle pause.
-
Come si sviluppa nel tempo questa capacità lavorativa?
Dal punto di vista neurologico la
situazione sembrerebbe migliorata a partire dal 2011 con una progressiva
ripresa fino al 2014, da allora stabile.
8.3 provvedimenti sanitari e terapie con ripercussioni sulla
capacità lavorativa
-
Secondo i periti è possibile migliorare ancora in misura rilevante la
capacità lavorativa mediante l’attuazione di provvedimenti sanitari?
No, l’A. trae beneficio da una terapia
con Pregabalin, 300 mg al giorno, per quel che concerne i dolori neuropatici all’emifaccia
destra, trattamento apparentemente ben sopportato senza importanti effetti
collaterali. Sotto terapia con antiaggreganti e anti-iperlipidemici non ha più
presentato episodi ischemici nel territorio vertebro-basilare.
Dal punto di vista clinico la
situazione si è stabilizzata, come dal punto di vista neuropsicologico.
Domande supplementari per il caso specifico
1. Rispetto
alla situazione documentata negli atti alla base della summenzionata decisione
determinante, si è verificato un cambiamento dello stato di salute? Quali
cambiamenti emergono dai reperti e dalle diagnosi pertinenti?
Dal punto di vista neurologico la
situazione è migliorata rispetto l’esame peritale per il __________ del 2008,
del Dott. __________, FMH in Neurologia, mentre la situazione è rimasta più o
meno stabile rispetto all’esame del 2011 del Servizio di Neurologia del __________.
In particolare migliorato
l’equilibrio, nettamente ridotti i dolori neuropatici all’emivolto destro sotto
terapia con Gabapentina 300 mg al giorno, nessuna modifica dei disturbi
neuropsicologici, persiste la sindrome di Horner, tuttavia senza disturbi
soggettivi maggiori.
Considerandi
2.
Quando è
presumibilmente subentrato il cambiamento?
Fra il 2008 e il 2014,
stando ai rapporti.
3.
Il cambiamento
dello stato di salute ha prodotto un cambiamento dell’incapacità al lavoro nel
quadro dell’attività svolta e della capacità lavorativa in un’attività
adeguata? In caso affermativo, da quando e in che misura?
Sì, rispetto al 2008 la
situazione è nettamente migliorata dal punto di vista neurologico, sia per quel
che concerne l’equilibrio, che i dolori neuropatici all’emivolto destro, dal
punto di vista neuropsicologico secondo l’esperto Dott. __________ la situazione
si era stabilizzata a partire dal 2008.
Domande supplementari dell’Ufficio AI al perito
-
Dica il perito se (e da quando) l’assicurato – nonostante la
stazionarietà della diagnosi – si è adattato ai suoi limiti funzionali
modificando così la sua capacità di lavoro.
Oltre al miglioramento
clinico, l’A. si è adattato ai suoi minimi deficit funzionali, modificando la
sua capacità di lavoro dal 2014, ha ripreso delle attività di Consulenza e di
presenza nei Consigli di Amministrazione di alcune Società, in cui aveva
partecipato prima dell’evento morboso in causa. Da quanto afferma tuttavia la
sua attività è inferiore, sia dal punto di vista qualitativo, che temporale.” (Pagg.
856-869 inc. AI)
Con rapporto finale del 9 novembre 2022 il dr. __________ del SMR
ha confermato le conclusioni peritali, ritenendo che lo stato di salute
dell’assicurato sia migliorato, con le seguenti osservazioni:
" (…) dal
punto di vista neurologico, lo stato è migliorato rispetto alla valutazione __________
del 2008; è migliorato l’equilibrio, nettamente ridotti i dolori neuropatici
all’emivolto destro con successo della terapia con Gabapentin. Oltre al
miglioramento clinico, l’assicurato si è adattato ai suoi minimi deficit funzionali.
I disturbi neuropsicologici oggettivati sono compatibili con gli
esiti della lesione cerebellare documentata. Sono globalmente di grado
medio-lieve, con verosimile amplificazione delle difficoltà. Considerate le
attuali valutazioni neurologica e neuropsicologica, in rapporto alla perizia __________
del 2008, in cui non era stata eseguita una valutazione neuropsicologica
specialistica, e al complesso degli atti all’incarto, è giudizioso considerare
una CL dell’80% come riduzione del rendimento dal 2011.” (Doc. 231)
2.8
In sede ricorsuale, l’insorgente ha
contestato le risultanze peritali poste alla base della decisione di
soppressione della rendita di invalidità, producendo, a comprova della ancora
attuale compromissione del proprio stato di salute, alcuni referti
medico-specialistici e meglio:
-
referto del 23 febbraio 2023 del dr. __________, specialista in
neurologia, il quale, ritenute le diagnosi di “sindrome di Wallenberg con
sindrome di Horner caratterizzata da disestesie nel territorio del trigemino
dx, ipoestesia algica e termica all’emisoma sx”, ha concluso che:
" questa sintomatologia disestesica
appare inalterata rispetto alle valutazioni neurologiche pregresse del 2008 e
del 2011.
Così pure appaiono inalterate le prove
dell’equilibrio o comunque appaiono simili alle precedenti valutazioni (“minima
instabilità, minima atassia, Romberg minimamente instabili”) (Doc. A4);
-
valutazione neuropsicologica del 21 febbraio 2023 eseguita dalla dr.ssa __________,
psicologa clinica, area neuropsicologia, esperta in psicologia giuridica, la quale
ha concluso:
" diagnosi neuropsicologica:
sindrome disesecutiva sia sul versante cognitivo con grave deficit della
capacità di dual-tasking e presenza di bizzarrie nella capacità di stima, sia
sul versante comportamentale in difetto e in eccesso. Fragilità della memoria
episodica verbale interrogata” (doc. A5);
-
referto di valutazione medico-legale in tema di assicurazione invalidità
redatto dal dr. __________, specialista in medicina legale e delle
assicurazioni, il quale ha, in particolare, rilevato quanto segue:
“ Valutazione
medico-legale
Come si evince dalla
revisione critica dell’attendibile documentazione sanitaria esaminata nel corso
del presente accertamento medico-legale, in seguito all’accidente
cerebrovascolare del 23.02.2007 ebbe a residuare a carico dell’Assicurato RI 1
un severo e complesso quadro deficitario neuropsicologico e neurologico.
Segnatamente, per
quanto attiene all’aspetto neuropsicologico, nell’attualità il soggetto soffre
di una sindrome disesecutiva cognitiva e comportamentale, con deficit della
memoria episodica verbale anterograda, caratterizzata dalla presenza di
bizzarrie nella capacità di stima e grave compromissione della capacità di
dual-tasking. Tale condizione risulta essere stata parimenti rilevata nella
valutazione neuropsicologica a cura del dott. __________ che, nella propria
perizia del 21.09.2022, descrive una condizione di “…riduzione della memoria di
lavoro, dell’attenzione selettiva, della velocità esecutiva, della
denominazione rapida e delle abilità costruttive”.
Relativamente alla
compromissione neurologica, è pacifico che il soggetto sia affetto da una Sindrome
di Horner associata a Sindrome di Wallenberg destra condizionante disestesie
dolorose nel territorio trigeminale destro, iperestesia dissociata termoalgica
brachio-crurale e del tronco a sinistra e deambulazione lievemente instabile
con marcia atassica, trattata con terapia cronica con Pregabalin ad alti
dosaggi, atteso che la condizione neurologica riscontrata alla visita del
2.11.2022
esperita dal dott. __________ risulta assolutamente sovrapponibile a
quanto apprezzato dal dr. __________ il 23.02.2023.
Chiarite le attuali
condizioni neurologiche e neuropsicologiche del soggetto, trattasi quindi di
valutare quando queste hanno raggiunto la caratteristica di stabilità
all’interno della lunga vicenda clinica oggetto di disamina.
Partendo nuovamente
dall’aspetto neuropsicologico, alla valutazione presso la Clinica __________ di
__________, in data 5.4.2007, venne obiettivata una condizione patologica caratterizzata
da “disturbi della memoria anterograda episodica con difficoltà di
apprendimento e di rievocazione differita, leggermente più marcati in modalità
verbale che visuo-spaziale…rendimento moderatamente deficitario ad un test di
attenzione sostenuta ... un risultato deficitario ad un test di astrazione e
flessibilità mentale ... moderate difficoltà all’inibizione di risposte
automatiche..moderata riduzione dell’accesso lessicale alla denominazione..e un
risultato moderatamente deficitario alla fluenza verbale fonemica e alla
denominazione cronometrata..un’irritabilità e una parziale anosognosia dei
disturbi cognitivi”. Successivamente, alla valutazione del 22.10.2008 a cura
del consulente SMR (recte: __________, n.d.r.) dott. __________, fu apprezzato
un quadro neuropsicologico lievemente migliorato rispetto al 2007,
caratterizzato da “..deficit della memoria verbale, principalmente a medio termine
con apprendimento verbale nella norma come anche lo span verbale, netto
rallentamento con nette difficoltà anche nell’attenzione sostenuta e divisa”.
È pertanto di tutta
evidenza come le alterazioni cognitive nell’ambito della memoria, della
velocità esecutiva e dell’attenzione selettiva, unitamente alle alterazioni
comportamentali, siano rimaste invariate dal 2008 ad oggi, come peraltro
rilevato dallo stesso dott. __________ che nella propria perizia del 21.09.2022
fissa la data di stabilizzazione del quadro neuropsicologico al 10.11.2008: a
tale proposito si deve pertanto ritenere che il giudizio attualmente espresso
dal dott. __________ in ordine alla residua capacità lavorativa dell’assicurato
configuri una mera valutazione diversa di una situazione patologica rimasta
invariata rispetto al 2008.
A essere maggiormente
precisi, la valutazione neuropsicologica della dott.ssa __________ evidenzia
come nell’attualità sussista anche un deficit di attenzione divisiva, ossia di
multitasking, scarsamente indagato nelle valutazioni passate, che essendo del tutto
idoneo ad inficiare la produttività cognitiva (anche quando le altre funzioni
sono intatte), ben rende ragione dei problemi riscontrati a carico della
memoria di lavoro e delle funzioni esecutive.
Analizzando l’aspetto
prettamente neurologico, confrontando tra loro le valutazioni del 22.10.2008
(dott. __________), del 25.02.2011 (Ospedale __________), del 2.11.2022 (dott. __________)
e del 23.02.2023 (dott. __________) emerge un’obiettività pressoché
sovrapponibile per la persistenza degli esiti della sindrome di Wallenberg
caratterizzata da disturbi neuropatici alterni (emiviso destro e emicorpo
sinistro) e da alterazione dell’equilibrio e della marcia. Ciò viene
correttamente rilevato dal dott. __________ e, nondimeno, dallo stesso SMR che
con annotazione del 22.4.2011 confermava la sussistenza di “uno stato di salute
stazionario”.
Pertanto, atteso quanto
sopra, non esiste alcuna prova sanitaria che a partire dal 2011 la condizione
patologica del Soggetto sia in qualche modo migliorata, dovendosi ritenere
stabilizzato il quadro clinico neuropsicologico e neurologico al momento della
perizia pluridisciplinare del __________ del 10.11.2008 e del rapporto del SMR
del 23.12.2008.
Nei riguardi dei
riflessi negativi delle menomazioni sulla capacità lavorativa dell’Assicurato,
risulta abbondantemente richiamato in atti che lo stesso, antecedentemente
all’accidente cerebrovascolare del 2007, fosse un informatico bancario, nonché
titolare di un’impresa di sviluppo di programmi informatici per banche, con
mansioni di supervisione generale dell’attività della Società, gestione del
personale (assunzioni, licenziamenti, qualifiche, salari, etc. …), gestione
finanziaria (budgets, consuntivi, bilanci, chiusure, aspetti fiscali, etc. …),
controllo qualità (software e documentale, incluso releasing), coordinazione e
sviluppo software (orientamenti funzionali e tecnologici), gestione diretta
della clientela (definizione budget annuali di sviluppo, workshop tecnici e
funzionali, concetti di sviluppo software, verifica test funzionali,
definizione business case e business rules, etc. …), pianificazione risorse e
pianificazione releasing. Trattasi di mansioni assai complesse, dal profilo
manageriale, che richiedono innegabili competenze tecniche e spiccate facoltà
sociali ad elevato e costante impegno cognitivo e motorio, del tutto perdute
come conseguenza dei deficit neurologici, attentivi, di memoria e
comportamentali allo stato in essere.
Alla luce di quanto
sopra esposto si può pertanto motivatamente ritenere che, sotto il profilo
strettamente sanitario, RI 1 presenti, dal 2008 ad oggi, un’incapacità
lavorativa pari al 100% (cento per cento) nell’esercizio dell’attività
abitualmente svolta prima dell’insorgenza del danno alla salute e/o di altre
consimili attività implicanti analogo impegno ergo-biologico.
Una parziale riduzione
del suddetto grado di incapacità lavorativa potrebbe ottenersi solo affidando
all’Assicurato mansioni esclusivamente e rigorosamente sedentarie, a basso
impegno energetico e cognitivo, consentendo adeguate pause compensatorie
nell’arco della giornata e nella settimana lavorativa, in relazione alla facile
affaticabilità psico-motoria del Soggetto e alla persistenza dei dolori neuropatici.
In tale prospettiva si
dovranno necessariamente escludere dal potenziale campo occupazionale non
soltanto le attività ad elevata specializzazione (non compatibili col deficit
neuropsicologico) ma anche gran parte dei compiti lavorativi “semplici” e
“leggeri” che richiedono elevata efficienza motoria e/o una protratta postura
obbligata, quali il commesso, il fattorino, il benzinaio, l’usciere. Inoltre,
anche attività a carattere più spiccatamente sedentario, con riferimento ad
esempio ad un lavoro impiegatizio (“da ufficio”) semplice e ripetitivo, non
possono garantire il completo rispetto dei già espressi requisiti sanitari,
richiedendo, infatti, una continuità di rendimento che, stante l’impossibilità
di mantenere “normali” ritmi e carichi di lavoro, non può essere in alcun modo
assicurata dal soggetto in presenza delle summenzionate minorazioni.
Sulla scorta di tali
premesse, tenuto conto delle già richiamate limitazioni in termini temporali e
di rendimento riconducibili al quadro deficitario neurologico e
neuropsicologico che affligge l’Assicurato, si deve pertanto concludere che il
grado di capacità lavorativa ipoteticamente raggiungibile da RI 1 in attività
consone adeguate al suo stato di salute possa essere stimato, anche nella più
favorevole delle ipotesi, in misura non superiore al 60% (sessanta per cento),
che equivale, perciò, sotto il profilo strettamente medico-teorico, ad una
incapacità lavorativa pari almeno al 40% (quaranta per cento).” (Doc. A6)
Chiamati dall’amministrazione, prima della risposta di causa, a
prendere posizione sulla documentazione medica prodotta in sede ricorsuale, i
periti, attraverso dei complementi peritali, hanno confermato le loro
precedenti valutazioni (cfr. doc. VI/1 e VI/2).
Queste, in particolare, le motivazioni espresse dal dr. __________
nel complemento peritale del 3 maggio 2023:
" Per quel
che concerne la valutazione neurologica che mi compete: il rapporto non
differisce molto da quanto scritto dal sottoscritto: nella mia visita
neurologica del 09.09.2022 non avevo messo in evidenza i trigger positivi lungo
le branche superiori del nervo trigemino destro, i riflessi rotulei erano
simmetrici, così come gli achillei. Riflesso cutaneo plantare indifferente a
sinistra, ma normale a destra (segno piramidale accennato a sinistra,
compatibile con la diagnosi). Il membro inferiore destro mostrava una leggera
dismetria, rispetto al sinistro, la prova di Romberg era leggermente instabile
ma possibile, senza abasia, senza tendenza a cadere, né lateralizzazione.
La prova Unterberger era insicura, senza però una lateralizzazione
evidente, né una deviazione. La marcia era leggermente abasica, prudente,
instabile, ma possibile, anche con gli occhi chiusi, più difficoltosa a
funambolo, senza però tendenza a cadere. Riusciva a camminare anche sulle punte
e sui talloni.
L’emisindrome a livello del membro superiore, del tronco e del
membro inferiore a sinistra, coinvolgeva soprattutto la sensibilità dolorosa e
termica, mentre la tattile era normale a destra, la pallestesia era 8/8 ai
membri superiori, 7/8 alle ginocchia, 7/8 alle caviglie. Non sussisteva una
netta difficoltà al mantenimento della stazione eretta a occhi chiusi, ma solo
una leggera instabilità.
Non mi pronuncio per quel che concerne l’esame neuropsicologico,
che lascio valutare al collega Dott. __________, che mi legge in copia.
Nel complesso, dal punto di vista strettamente neurologico, non
esistono discrepanze maggiori rispetto all’esame del Dott. __________, che
valutava le prestazioni dell’equilibrio apparentemente più disturbate.
In considerazione della professione dell’A., destrimane, nella sua
professione, in attività sedentaria, le limitazioni sono soprattutto per la
scrittura oltre alla persistenza di disestesie facciali, al momento del mio
esame abbastanza sopportabili sotto terapia. La problematica neuropsicologica
va valutata dal Dott. __________, dal mio punto di vista non vedo dunque motivo
per modificare le risultanze.
I problemi maggiori nell’attività dell’A. sembrano piuttosto nella
sfera neuropsicologica, che lascio al Dott. __________ rivalutare.
Al momento non vedo dunque un motivo per modificare il mio
rapporto peritale del 2.11.2022.” (Doc. VI/1)
Dal canto suo, il dr. __________, con complemento peritale del 4
maggio 2023, ha rilevato:
" In merito
a quanto di mia competenza, ritengo che la nuova documentazione non possa
essere considerata idonea per apportare modiche alle conclusioni della mia
perizia.
Relativamente alla valutazione neuropsicologica svolta dalla
Dott.ssa __________, faccio notare, come si evince dalla sua carta intestata,
che si tratta di una “psicologa clinica, area neuropsicologia, esperta in
psicologia giuridica”. L’esame è stato pertanto svolto da una psicologa che si
occupa di neuropsicologia ma senza alcun titolo di specializzazione. In Italia
i neuropsicologi qualificati seguono un percorso accademico e formativo
post-lauream di 5 anni che li porta ad acquisire il titolo di “specialista in
neuropsicologia”, equivalente al titolo svizzero di “neuropsicologo
riconosciuto a livello federale”. La Dott.ssa __________ non è pertanto una
specialista in neuropsicologia, bensì una psicologa che svolge anche test
neuropsicologici. Ciò pone pertanto alcuni dubbi sulla garanzia di qualità
della valutazione da lei svolta.
Analizzando nel dettaglio il rapporto della Dott.ssa __________ si
può trovare prova di tale dubbio di qualità.
La Dott.ssa __________ diagnosticava un “grave deficit specifico
della capacità di dual-tasking”. Giunge a tale diagnosi sulla base di un unico test,
peraltro datato, che non dà informazioni sulla gravità della performance. Un
punteggio di 72.76 al test Dual Task, come quello ottenuto dal signor RI 1, è
inferiore al cut-off di 82.29 ma non è dato sapere se corrisponda ad un deficit
lieve, medio o grave.
La Dott.ssa __________, a pag. 6 del suo scritto, argomenta come
il basso punteggio ottenuto al Dual Task spieghi la difficoltà dell’assicurato
nello svolgere mansioni complesse che richiedono attenzione divisa, selezione
delle informazioni e spostamento dell’attenzione tra più stimoli. La collega,
tuttavia, non spiega come mai vi sia una evidente discrepanza tra il test Dual
Task e tutte le altre prove da lei somministrate che attivano processi
esecutivi di selezione, spostamento alternato dell’attenzione e monitoraggio
(es. Trail Making Test, Fluenze Fonologiche, Wisconsin Card Sorting Test). In
questi test il signor RI 1 ha ottenuto punteggi pienamente nella norma.
L’argomentazione della Dott.ssa __________ appare pertanto priva di fondamento
neuropsicologico.
La Dott.ssa __________, pur essendo in possesso della mia
valutazione, non argomenta quali possano essere le ragioni dell’evidente
discrepanza tra i miei e i suoi risultati. Va fatto notare che il signor RI 1
aveva mostrato alla mia valutazione una riduzione della memoria di lavoro,
dell’attenzione selettiva, della velocità esecutiva, della denominazione rapida
e delle abilità costruttive. Questi disturbi sono scomparsi nella valutazione
della collega ma, di questa remissione nell’arco di pochi mesi, non viene data
alcuna spiegazione, soffermandosi unicamente sul presunto nuovo deficit di
attenzione divisa (dual-tasking). Rispetto al mio esame sembra pertanto che
l’assicurato abbia meno difficoltà rispetto a quanto da me quantificato.
Infine, nell’ambito della perizia da me svolta è stato dimostrato
attraverso specifici test di validazione che il signor RI 1 mostrasse una
tendenza all’amplificazione dei disturbi cognitivi (punto 4.3 del mio referto).
La Dott.ssa __________ non ha tenuto conto di tale aspetto, né ha completato la
sua indagine in tal senso. Nel suo referto non si trova alcuna menzione alla
somministrazione di test di validità da parte sua. In ambito peritale,
tuttavia, l’uso di tali strumenti è d’obbligo.
Sulla base delle argomentazioni sopra discusse, giungo alla
conclusione che la valutazione neuropsicologica della Dott.ssa __________
presenti diverse lacune e non soddisfi i criteri di qualità necessari per poter
essere presa in esame. Ne risentono, conseguentemente, anche le conclusioni del
dott. __________, specialista in medicina legale che si è basato su quanto
asserito dalla Dott.ssa __________.
In conclusione, la nuova documentazione non è pertanto idonea per
apportare modifiche alle conclusioni della mia perizia.” (Doc. VI/2)
In sede di replica, l’insorgente ha prodotto ulteriore
documentazione medica a sostegno delle proprie obiezioni:
-
osservazioni medico-legali del 14 giugno 2023 del dott. __________, del
seguente tenore:
" nel “complemento peritale” del
3.5.2023
il dr. __________, con apprezzabile onestà intellettuale, riconosce
che nel proprio rapporto peritale del 2.11.2022 “dal punto di vista
strettamente neurologico non esistono discrepanze maggiori” rispetto a quanto
rilevato dal dr. __________ nella propria relazione del 23.2.2023.
Trova pertanto
integrale conferma quanto riportato dal sottoscritto a pag. 23 della relazione
medicolegale del 6.3.2023 secondo cui “relativamente alla compromissione
neurologica, è pacifico che il Soggetto sia affetto da una Sindrome di Horner
associata a Sindrome di Wallenberg destra condizionante disestesie dolorose nel
territorio trigemino destro, iperestesia dissociata termo algica
brachio-crurale e del tronco a sinistra e deambulazione lievemente instabile
con marcia atassica, trattata con terapia cronica con Pregabalin ad alti
dosaggi, atteso che la condizione neurologica riscontrata alla visita del
2.11.2022
esperita dal Dott. __________ risulta assolutamente sovrapponibile a
quanto apprezzato dal Dott. __________ il 23.2.2023”.
Alla luce di ciò
vengono altresì pienamente avvalorate le considerazioni espresse dal
sottoscritto alla successiva pag. 24 della medesima relazione, atteso che
“analizzando l’aspetto prettamente neurologico, confrontando tra loro le
valutazioni del 22.10.2008 (dott. __________), del 25.02.2011 (Ospedale __________),
del 2.11.2022 (dott. __________) e del 23.02.2023 (dott. __________) emerge
un’obiettività pressoché sovrapponibile per la persistenza degli esiti della
sindrome di Wallenberg caratterizzata da disturbi neuropatici alterni (emiviso
destro e emicorpo sinistro) e da alterazione dell’equilibrio e della marcia”,
potendosi così fondatamente affermare che non esiste alcuna prova sanitaria che
dopo il 2008 il quadro neuropsicologico del RI 1 sia in qualche modo
migliorato.
Per quanto attiene alle
critiche espresse dal Dott. __________ nel proprio “complemento peritale” del
4.5.2023, si è ritenuto opportuno acquisire specifiche osservazioni
neuropsicologiche dalla Dott.ssa __________, la cui elevata e provata
professionalità non può in alcun modo essere messa in discussione.
Da tali osservazioni
del 14.6.2023 (che si danno qui per note ed integralmente riprodotte) emerge
inequivocabilmente che la Dott.ssa __________, rilevando l’esiguità del tempo
trascorso tra la valutazione del Dott. __________ (2 settembre 2022) e la
propria (14 e 15 febbraio 2023), al fine di evitare le distorsioni
metodologiche legate al cosiddetto “effetto apprendimento”, ha deciso di non
effettuare test analoghi a quelli già somministrati dal Dott. __________. La
Dott.ssa __________, pertanto, ha recepito ed accettato le conclusioni
testistiche raggiunte dal Dott. __________ in ordine ai deficit riscontrati a
carico della memoria di lavoro, dell’attenzione selettiva, della velocità
esecutiva, della denominazione rapida e delle abilità costruttive e, come la
letteratura richiede, ha integrato tali riscontri testistici con i dati
qualitativi basati sul colloquio clinico con il paziente e con il caregiver
nonché sull’osservazione comportamentale del paziente durante l’esecuzione
delle prove.
La scelta metodologica
della Dott.ssa __________ è stata poi quella di valutare altri aspetti, non
considerati dal Dott. __________ ed invece di notevole importanza nel caso in
esame. Valga per tutti il riscontro di un deficit di attenzione divisa, ossia
di multitasking, non indagato dal Dott. __________ ed invece del tutto idoneo
ad inficiare la produttività cognitiva del soggetto anche a fronte di altre
funzioni intatte o scarsamente compromesse: il tutto, anche in questo caso,
integrato dalla osservazione clinico-comportamentale del Paziente, che resta un
elemento fondamentale per l’attendibilità e completezza del giudizio finale.
Alla luce di quanto
sopra esposto, è pertanto possibile confermare la diagnosi neuropsicologica già
espressa dalla Dott.ssa __________ nei seguenti termini:
“sindrome disesecutiva
sia sul versante cognitivo con grave deficit della capacità di dual-tasking e
presenza di bizzarrie nella capacità di stima, sia sul versante comportamentale
in difetto e in eccesso. Fragilità della memoria episodica verbale
anterograda”.
Sulla scorta di tali
premesse il sottoscritto ritiene di poter integralmente richiamare il contenuto
della propria relazione medicolegale del 6.3.2023, ribadendo in particolare,
con riferimento alle analitiche considerazioni ivi svolte, le seguenti
conclusioni:
o
che non esiste alcuna prova sanitaria che a partire dal 2011 la
condizione patologica del Soggetto sia in qualche modo migliorata, dovendosi
ritenere stabilizzato il quadro clinico neuropsicologico e neurologico al
momento della perizia pluridisciplinare del __________ del 10.11.2008 e del
rapporto del SMR del 23.12.2008.
o
che sotto il profilo strettamente sanitario, RI 1 presenti, dal
2008.
ad oggi, un’incapacità lavorativa pari al 100% (cento per cento)
nell’esercizio dell’attività abitualmente svolta prima dell’insorgenza del
danno alla salute e/o di altre consimili attività implicanti analogo impegno
ergo-biologico.
o
Che il grado di capacità lavorativa ipoteticamente raggiungibile
da RI 1 in attività consone adeguate al suo stato di salute possa essere
stimato, anche nella più favorevole delle ipotesi, in misura non superiore al
60% (sessanta per cento), che equivale perciò, sotto il profilo strettamente
medico-teorico, ad una incapacità lavorativa pari almeno al 40% (quaranta per
cento).” (Doc. B1);
-
referto del 14 giugno 2023 con il quale la dr.ssa __________ ha
presentato le seguenti osservazioni neuropsicologiche al complemento peritale
del 4 maggio 2023 del dr. __________:
" rispetto alla relazione stilata
dal Dott. __________ preme innanzitutto fare luce sul fatto che lo stesso abbia
messo in dubbio “la garanzia di qualità” della valutazione da me espletata
poiché giudicata solo “una psicologa che svolge anche test neuropsicologici”
non avendo titolo di specialista in neuropsicologia. Evitando per ovvie ragioni
di allegare il mio CV poiché totalmente inappropriato rispetto al contesto, si
rende necessario sottolineare come il mero titolo richiesto non sia sinonimo di
competenza ma come la stessa venga garantita da un aggiornamento continuo e
studio approfondito attraverso master, corsi e convegni che la sottoscritta da
anni e anni non solo segue ma applica concretamente nel campo. Inoltre, lo
stesso Ordine degli Psicologi della __________ non richiede il percorso
accademico e formativo post-lauream di 5 anni di cui fa menzione il collega per
poter professare in tale campo; a tal proposito si riporta testualmente l’atto confermativo
della delibera n. 385/201 del 7.11.2013 linee guida per la definizione dello
Psicologo-Neuropsicologo con Seduta del Consiglio del 11.3.2021 che dichiara
come “le attività di valutazione e riabilitazione neuropsicologica sono
prestazioni effettuabili da parte di tutti gli iscritti all’Albo A
(…)
La valutazione del
Dott. __________ è avvenuta il 2 settembre 2022 mentre la mia ha avuto luogo
nei giorni 14 e 15 febbraio 2023; per evitare quindi un effetto apprendimento
data l’esiguità del tempo trascorso, la sottoscritta al fine di garantire
un’attendibilità di quanto emerso ha scelto di effettuare test completamente
differenti da quelli proposti dal collega e laddove l’utilizzo della propria
pratica clinica era lo stesso si è deciso di evitarne la somministrazione onde
evitare di inficiarne il dato emerso. Si è quindi ben tenuto conto della
relazione del collega, a differenza di quanto contestato, ma si sono fatte
scelte metodologiche precise.
Il collega inoltre
considera “datato” il test scelto di Dual Tasking di DellaSala del 2010 ma si
rende necessario sottolineare come egli abbia somministrato test ben più datati
per riutilizzare il suo termine quali ad esempio le parole di Rey (Carlesimo
1996); Figura di Rey (Caffarra, 2002) o Token Test (Splinnler e Tognoni, 1987)
per citarne alcuni. I nominativi di cui sopra sono stati ipotizzati ed
estrapolati dalla sottoscritta verificando il calcolo di trasformazione dal
punteggio grezzo a quello equivalente sulla base dei risultati scritti in
relazione dal Dott. __________, e non sulla base di una completa informazione
bibliografica (autore e anno) come le linee guida richiedono, che mancano
invece nella relazione del collega stesso.
Infine, il Dott. __________
impropriamente sottolinea come la sottoscritta abbia diagnosticato un “grave
deficit specifico della capacità di dual-tasking…sulla base di un unico
test…soffermandosi unicamente sul presunto nuovo deficit di attenzione divisa”.
Nuovo poiché il collega nella sua valutazione non ha indagato tale area come si
evince dal suo scritto: “attenzione: l’attenzione selettiva è lievemente
inferiore alla norma così come l’attenzione sostenuta.”
Si riportano
inevitabilmente e letteralmente le mie conclusioni che sono invece ben più
articolate di quanto il collega espone: “diagnosi neuropsicologica: sindrome
disesecutiva sia sul versante cognitivo con grave deficit della capacità di
dual-tasking e presenza di bizzarrie nella capacità di stima, sia sul versante
comportamentale in difetto e in eccesso. Fragilità della memoria episodica
verbale anterograda.”
Le conclusioni inoltre
sono state argomentate non solo dal punto di vista oggettivo scegliendo come
già specificato test idonei con l’accuratezza di non replicare i precedenti e
quindi invalidarli, ma anche come la letteratura richiede integrandoli con i
dati qualitativi basati sul colloquio clinico con il paziente e il caregiver
nonché l’osservazione comportamentale durante tutta l’esecuzione delle prove,
dati ben esplicitati nel paragrafo della mia relazione “analisi del
profilo-quadro clinico e comportamentale” a supporto di quanto evidenziato.” (Doc.
B2)
Tale documentazione medica - sottoposta, su richiesta
dell’amministrazione, al vaglio dei periti - è stata considerata ininfluente
sulle conclusioni peritali.
In particolare, con presa di posizione dell’8 agosto 2023, il dr. __________
ha osservato:
" (…) La
dott.ssa __________ e il dott. __________ insistono sulla presenza di un “grave
deficit della capacità di dual-tasking”. Va notato che tale deficit non è mai
emerso né ai test, né clinicamente all’osservazione comportamentale, né
anamnesticamente ai 4 (quattro) accertamenti neuropsicologici ai quali il
signor RI 1 è stato sottoposto tra il 2007 e il 2022. Appare quindi singolare
che, oltre alla mia, vengano indirettamente contestate le valutazioni svolte in
istituti svizzeri qualificati per la neuropsicologia in ambito clinico e
peritale (Clinica __________ di __________, Servizio di Neuropsicologia
dell’Università di __________, __________).
Nelle loro osservazioni il dott. __________ e la dott.ssa __________
non forniscono risposta in merito alla discrepanza tra test, discrepanza che ho
segnalato nella presa di posizione del 04.05.2023. Ripeto pertanto quanto già
espresso: la dott.ssa __________ ritiene che il basso punteggio ottenuto al
Dual Task spieghi le difficoltà dell’assicurato nello svolgere mansioni
complesse che richiedono attenzione divisa, selezione delle informazioni e
spostamento dell’attenzione tra più stimoli. La collega, tuttavia, non spiega
come mai vi sia una evidente discrepanza tra il test Dual Task e tutte le altre
prove da lei somministrate che attivano processi esecutivi di selezione,
spostamento alternato dell’attenzione e monitoraggio (es. Trail Making Test,
Fluenze Fonologiche, Wisconsin Card Sorting Test). In questi test, alla
valutazione condotta dalla stessa dott.ssa __________, il signor RI 1 ha
ottenuto punteggi pienamente nella norma.
Il dott. __________ e la dott. __________ non forniscono neppure
risposta alla discrepanza che ho fatto notare in merito ai risultati ottenuti
dal signor RI 1 ai due recenti accertamenti (il mio e quello della collega __________).
L’assicurato aveva mostrato alla mia valutazione una riduzione della memoria di
lavoro, dell’attenzione selettiva, della velocità esecutiva, della
denominazione rapida e delle abilità costruttive. Questi disturbi sono però
scomparsi, nell’arco di pochi mesi, nella valutazione della dott.ssa __________,
la quale non analizza tale anomalia ma si sofferma unicamente sul presunto
nuovo deficit di attenzione divisa (dual-tasking).
Va inoltre notato che quanto asserito dal dott. __________, ovvero
che la dott.ssa __________ avrebbe accettato e recepito le mie conclusioni
integrandole mediante esame di altri aspetti, non è propriamente corretto. La
dott.ssa __________, infatti, ha svolto una valutazione neuropsicologica
dettagliata anche se con test differenti da quelli da me usati. Non si è quindi
trattato di una semplice integrazione, bensì di una valutazione sufficientemente
dettagliata ma dalla quale, ribadisco, sono emersi risultati contrastanti sia
con i miei, sia al loro interno: aspetti che sarebbero stati meritevoli di
un’attenta analisi circa la validità degli stessi.
Relativamente a questo ultimo punto vale la pena soffermarsi
ulteriormente, poiché anche in merito a ciò la dott.ssa __________ ed il dott. __________
non hanno fornito risposta. Ricordo nuovamente che, nell’ambito della perizia
da me svolta, è stato dimostrato attraverso specifici test di validazione che
il signor RI 1 mostrasse una tendenza all’amplificazione dei disturbi cognitivi
(punto 4.3 del mio referto). La dott.ssa __________ non ha tenuto conto di tale
aspetto, né ha completato la sua indagine in tal senso. La dott.ssa __________,
pur essendo all’interno di un contesto peritale-assicurativo, non ha
somministrato alcun test di validità, pur essendo evidente un’amplificazione
dei disturbi cognitivi alla valutazione precedente (la mia).
La dott.ssa __________, sulla base dei suoi soli risultati, formula
diagnosi di “sindrome disesecutiva sia sul versante cognitivo con grave deficit
della capacità di dual-tasking e presenza di bizzarrie nella capacità di stima,
sia sul versante comportamentale in difetto e in eccesso”. Si tratterebbe, quindi,
di un disturbo importante, definito appunto come “grave”. Ci si chiede,
tuttavia, come una persona con disturbi così marcati ed estesi alla cognitività
e al comportamento possa mantenere l’autonomia del sig. RI 1 che, anche se con
alcune limitazioni riferite, è totalmente autonoma, partecipa a consigli
d’amministrazione, guida l’automobile, si mantiene attivo fisicamente e ha
mantenuto la passione per visitare mostre e musei. Si tratta, quindi,
dell’ulteriore ed evidente discrepanza tra il risultato ad un test ed il
funzionamento dell’assicurato, discrepanza che emerge dall’attenta analisi del
caso e dall’integrazione di tutte le informazioni esistenti, soggettive ed
oggettive.
Per concludere, mi soffermo ancora una volta sul tema “garanzia di
qualità” degli accertamenti. Conosco molto bene la realtà italiana nella quale
la dott.ssa __________ opera, essendo stato socio-fondatore della società degli
Psicologi di Area Neuropsicologica e membro del consiglio direttivo per
numerosi anni. Certamente, come ben specifica la collega, nel contesto italiano
le prestazioni neuropsicologiche possono essere erogate anche da psicologi non
specialisti in neuropsicologia. Tuttavia vi è una differenza tra questi
psicologi e neuropsicologi specialisti, ad esempio nell’accesso ai concorsi
pubblici. La stessa differenza è presente in Svizzera, dove le assicurazioni
malattia (che fanno le veci del Sistema Sanitario italiano) rimborsano
unicamente le prestazioni degli specialisti in neuropsicologia. Parimenti, in
ambito peritale, la normativa elvetica prevede che mandati di accertamento e
perizie possano essere affidati unicamente a neuropsicologi specialisti che
devono sottostare ad un preciso iter di pratica e formazione continua a
garanzia della qualità delle prestazioni.
Sulla base di quanto sopra espresso confermo che, a mio avviso, la
valutazione neuropsicologica della dott.ssa __________ presenti diverse lacune
e discrepanze e che, pertanto, non soddisfi i criteri di qualità necessari per
poter essere presa in esame in un contesto peritale. Ne risentono,
conseguentemente, anche le conclusioni del dott. __________, specialista in
medicina legale che si è basato su quanto asserito dalla dott.ssa __________.
Ribadisco, in conclusione, che la nuova documentazione non è
idonea per apportare modifiche alle conclusioni della mia perizia.” (Doc.
XIV/1)
Il dr. __________, dal canto suo, con osservazioni del 25 agosto
2023, ha rilevato:
" (…) Nella
sua lettera del 14.06.2023 il dott. __________ scrive “analizzando l’aspetto prettamente
neurologico, confrontando tra loro le valutazioni del 22.10.2008 (dott. __________),
del 25.02.2011 (Ospedale __________), del 2.11.2022 (dott. __________) e del
23.02.2023
(dott. __________) emerge un’obiettività pressoché sovrapponibile
per la persistenza degli esiti della sindrome di Wallenberg caratterizzata da
disturbi neuropatici alterni (emiviso destro e emicorpo sinistro) e da
alterazione dell’equilibrio e della marcia”.
Nella mia perizia ho chiaramente scritto nella mia valutazione
(pag. 9, 6.2 Valutazione della coerenza e della plausibilità): “faccio notare
una certa discrepanza da quanto l’A. affermava di essere disturbato dalle algie
facciali, dall’assenza clinica di un’evidente iperpatia locale, assenza di
disturbi a livello della lingua e dei denti e del cavo orale, la sindrome di
Horner destra non provocava particolari disturbi di vista. Per quel che
concerne i disturbi dell’equilibrio il quadro clinico era nettamente migliorato
rispetto a quanto descritto dal dott. __________ nel 2008 e sovrapponibile a
quanto scritto nel 2011 nel Servizio di Neurologia del __________. Presenza di
alcune discrepanze sulla lateralità, eventualmente su componente funzionale”.
Il quadro clinico si è dunque nettamente modificato rispetto al
rapporto del dott. __________, eseguito un anno dopo l’evento acuto, in una
fase di progressivo recupero dei deficit, chiaramente migliorato.
Nel complesso, dal punto di vista strettamente neurologico, in
considerazione della professione dell’A destrimane, piuttosto sedentaria, non
vedo un motivo per modificare le conclusioni della mia Perizia.” (Doc. XIV/2)
In corso di causa, l’insorgente ha prodotto un ulteriore referto
dell’11 settembre 2023 del dr. __________, del seguente tenore:
" (…) Venendo
quindi a discutere circa l’aspetto neuropsicologico della vicenda, come più si
addice all’attività di un professionista sanitario in ambito peritale, si
ritiene di dovere innanzitutto ribadire quanto già puntualizzato nelle
precedenti osservazioni del giugno 2023 in ordine ai deficit cognitivi
(“riduzione della memoria di lavoro, dell’attenzione selettiva, della velocità
esecutiva, della denominazione rapida e delle abilità costruttive”) già
riscontrati dal dott. __________.
Contrariamente a quanto erroneamente affermato dal dott. __________,
tali deficit cognitivi non sono “scomparsi” nella relazione peritale della
dott.ssa __________: semplicemente la dottoressa ha ritenuto superflua la
duplicazione dei test già effettuati dal dott. __________ e, dopo aver preso
atto dei deficit cognitivi già inequivocabilmente accertati da tali test, ha
esteso la propria indagine ad altri rilevanti aspetti di natura neurocognitiva.
In buona sostanza, in aggiunta a quanto già rilevato dal dott. __________
(“riduzione della memoria di lavoro, dell’attenzione selettiva, della velocità
esecutiva, della denominazione rapida e delle abilità costruttive”) la dott.ssa
__________ ha individuato il “grave deficit della capacità di dual-tasking” che
(per rispondere alle capziose critiche del dott. __________) non era mai emerso
nei precedenti accertamenti neuropsicologici ai quali il sig. RI 1 era stato
sottoposto per la semplice ragione che non era mai stato adeguatamente
indagato; in altri termini la dott.ssa __________ ha valutato il decremento
delle prestazioni all’inserimento di un compito da eseguire in contemporanea,
condizione mai misurata dai test effettuati in precedenza.
Giova al proposito precisare che molti autori affermano che il
manifestarsi di deficit nel quotidiano potrebbe essere proprio dovuto ai
continui compiti doppi da eseguire a livello ecologico. Il paziente potrebbe
quindi avere attenzione selettiva e sostenuta e riuscire a spostare
l’attenzione in modo sufficiente ma, quando alle prese con compiti
contemporanei, perdere di performance con risultato di non riuscire a svolgere
l’attività.
Ciò spiega adeguatamente la presenza di punteggi “nella
norma" nei test che misurano l'attenzione selettiva e la capacità di
spostamento della medesima in presenza, tuttavia, di un chiaro deficit di dual
tasking, chiarendo in quali termini gli aspetti definiti dal collega “contrastanti”
siano in realtà non inusuali. In tal senso questo deficit si inserirebbe nella
nota sindrome disesecutiva cognitiva e comportamentale, sulle cui specifiche si
rimanda alla relazione medico-legale integrale.
Sulla scorta di quanto argomentato, non appare quindi
contraddittorio che I'Assicurato sia in grado di compiere atti quotidiani della
vita anche complessi, se eseguiti singolarmente, come guidare, visitare mostre
e musei ecc...ma che non sia in grado di affrontare in maniera funzionale la
realtà lavorativa manageriale, che per definizione si compone da molteplici
compiti sovrapposti che, pertanto, il Soggetto non riesce a portare
efficacemente a termine. A riguardo della capacità dell’Assicurato di
partecipare ai consigli di amministrazione, si cita un estratto della Relazione
della Dott.ssa __________ del 21-02-2023, capitolo Analisi del profilo - quadro
clinico e comportamentale: "Questo disordine di attenzione divisa correla
significativamente con la difficoltà di reinserimento lavorativo secondo i
precedenti canoni di rendimento produttivo legato alla sua attività dirigenziale,
e con le diverse attività di vita quotidiana. È noto infatti che il deficit
attentivo può ridurre la produttività cognitiva anche quando le altre funzioni
sono intatte. Anche il prendere parte a una semplice conversazione avanza
diverse richieste simultanee... Se la capacità di far fronte a tali domande è
deficitaria, ne consegue che anche la partecipazione sociale ne soffra. Il sig.
RI 1 a tal proposito riporta come non gli sia più possibile per lui partecipare
in maniera efficace ad eventuali riunioni o situazioni in cui diversi
interlocutori si sovrappongono nello svolgere compiti cognitivamente complessi
con una riduzione drastica della sua performance lavorativa".
Risulta dimostrato, pertanto, come la mera presenza fisica del
Soggetto in corso dei consigli di amministrazione non si possa tradurre in una
sua attiva partecipazione alle dinamiche lavorative.
Sotto il profilo neurologico, in risposta alle osservazioni
avanzate dal Dott. __________, si richiama quanto attestato dal Dott. __________
nella valutazione del 22-10-2008, da porre in rapporto alla sovrapponibile
obiettività neurologica rilevata dallo stesso Dott. __________ e dal Dott. __________.
Ciò che si denota è una lieve modifica alle prove di equilibrio,
che, se dapprima era caratterizzato da "...Stazione eretta con nette
oscillazioni pluridirezionali, tenuta a base allargata. Romberg positivo.
Deambulazione base allargata e moderatamente atassica...", alla visita del
Dott. __________ si componeva di “Netta difficoltà al mantenimento della
stazione eretta a occhi chiusi. A occhi aperti il pz mantiene una base
lievemente allargata..."Romberg lievemente positivo...”. Tali prove di
equilibrio, unitamente alla sintomatologia disestesica, ancorché con risultanze
lievemente difformi, appaiono dunque pressoché sovrapponibili, o comunque molto
simili, come sottolineato dallo stesso Dott. __________ a fine relazione.
In buona sostanza, pur rilevandosi uno sfumato miglioramento nelle
prove di equilibrio, si ritiene che questo sia di entità tale da non modificare
in maniera sostanziale il quadro clinico, la cui stabilità, si ribadisce, è
stata attestata dallo stesso SMR con annotazione del 22-04-2011, che, fatta propria
la valutazione neurologica del 25-02-2011 presso I’Ospedale __________ di __________,
confermava lo stato di salute stazionario.
Sulla scorta di tali premesse il sottoscritto ritiene di poter
integralmente richiamare il contenuto della propria relazione medicolegale del
06-03-2023, ribadendo in particolare, con riferimento alle analitiche
considerazioni ivi svolte, le seguenti conclusioni:
-
Che non esiste alcuna prova sanitaria che a partire dal 2011 la condizione
patologica del Soggetto sia in qualche modo migliorata, dovendosi ritenere
stabilizzato il quadro clinico neuropsicologico e neurologico al momento della
perizia pluridisciplinare del __________ del 10-11-2008 e del rapporto del SMR
del 23-12-2008.
-
Che, sotto il profilo strettamente sanitario, RI 1 presenti, dal 2008 ad
oggi, un'incapacità lavorativa pari al 100% (cento per cento) nell'esercizio
dell'attività abitualmente svolta prima dell'insorgenza del danno alla salute
e/o di altre consimili attività implicanti analogo impegno ergo-biologico.
-
Che il grado di capacità lavorativa ipoteticamente raggiungibile da RI 1
in attività consone adeguate al suo stato di salute possa essere stimato, anche
nella più favorevole delle ipotesi, in misura non superiore al 60% (sessanta
per cento), che equivale perciò, sotto il profilo strettamente medico-teorico,
ad una incapacità lavorativa pari almeno al 40% (quaranta per cento).” (Doc.
C3)
Al riguardo, con annotazione del 3 ottobre 2023 il dr. __________
del SMR ha osservato:
" Ho preso
visione della seguente documentazione:
-
rapporto dell'11 settembre 2023 del Dr. med. __________, il quale
riafferma il suo noto apprezzamento senza apportare elementi nuovi rispetto a
quanto già messo a disposizione dei periti e da loro ampiamente analizzato in
modo esaustivo nel complemento pervenuto il 29.08.2023
-
rapporto del 9 febbraio 2022 del Dr. med. __________ o, meglio,
prescrizione per occhiali del 09.02.2022 e prescrizione per occhiali del Dr.
med. __________ del 08.02.2022; non è, invece, allegato alcun rapporto del Dr.
med. __________ da cui, secondo il rappresentante legale, si desumerebbe che la
palpebra destra resta costantemente socchiusa e che la vista, nell'insieme, è
fortemente regredita.
Tale documento non rappresenterebbe comunque
un elemento di una condizione significativamente diversa o modificata rispetto
a quanto verificato dai periti; la perizia è stata eseguita successivamente al
febbraio 2022, con visite in settembre 2022 e chiusa in novembre 2022
-
curriculum vitae della Dott. __________, documento non di interesse
medico.
In conclusione, in assenza di nuovi elementi medici o nozione di
modificazioni significative di quanto noto, confermo la presa di posizione del
SMR.” (Doc. XX/1)
2.9
Chiamato ora a pronunciarsi, attentamente
vagliata la documentazione medica riprodotta ai considerandi 2.7. e 2.8. (in
particolare, le valutazioni peritali del dr. __________ e del dr. __________,
completate dai successivi complementi peritali del 3 e del 4 maggio 2023,
rispettivamente dell’8 e del 25 agosto 2023, confermati dal SMR), questo
Tribunale - applicando il criterio della verosimiglianza preponderante,
caratteristico del settore delle assicurazioni sociali al fine dell’apprezzamento
delle prove (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti) - può fare
proprie le conclusioni degli esperti consultati dall’amministrazione, i quali
hanno in maniera dettagliata e motivata illustrato le ragioni per le quali
occorre concludere che lo stato di salute dell’insorgente sia migliorato
rispetto alla valutazione peritale del __________ del 2008 posta a fondamento
dell’originaria decisione di attribuzione di prestazioni AI (rendita intera dal
1° febbraio 2008).
Contrariamente a quanto sostenuto dal legale dell’assicurato e dai
medici da egli privatamente consultati, dalla perizia del dr. __________ emerge
in maniera chiara come lo stato di salute dell’interessato, dal profilo
neurologico, sia migliorato rispetto all’esame peritale eseguito nell’ambito
della perizia __________ del 2008 dal dr. __________, rimanendo più o meno
stabile rispetto all’esame del 2011 del Servizio di Neurologia del __________.
Il dr. __________ ha spiegato in cosa è consistito il miglioramento, dal
profilo clinico (“in particolare migliorato l’equilibrio, nettamente ridotti i
dolori neuropatici all’emivolto destro sotto terapia con Gabapentina 300 mg al
giorno, nessuna modifica dei disturbi neuropsicologici, persiste la sindrome di
Horner, tuttavia senza disturbi soggettivi maggiori”), così come pure in termini
di “adattamento ai suoi minimi deficit funzionali, modificando la sua capacità
di lavoro dal 2014, ha ripreso delle attività di Consulenza e di presenza nei
Consigli di Amministrazione di alcune Società, in cui aveva partecipato prima
dell’evento morboso in causa” (cfr. perizia dr. __________, pagg. 856-869 inc.
AI).
Il TCA non ignora i numerosi certificati medico-specialistici
prodotti agli atti dall’insorgente, di cui si è già ampiamente riferito al
consid. 2.8.
Tuttavia gli stessi non sono atti a mettere in dubbio le conclusioni peritali,
così come illustrato in maniera motivata nei complementi peritali, con
considerazioni puntuali e convincenti, con esplicito riferimento alla
situazione clinica dell’assicurato, come pure all’esigibilità lavorativa e alla
capacità lavorativa residua.
In particolare, il dr. __________, dopo aver preso visione delle
contestazioni sollevate dagli specialisti privatamente consultati
dall’assicurato, ha integralmente confermato la propria valutazione, sia nel
complemento peritale del 3 maggio 2023 (cfr. doc. VI/1), sia soprattutto in
quello del 25 agosto 2023, nel quale ha espressamente evidenziato come il
quadro clinico dell’interessato sia nettamente migliorato rispetto alla
valutazione peritale del dr. __________ del 2008, con un progressivo recupero
dei deficit (cfr. doc. XIV/2).
Il dr. __________, dal canto suo, nei complementi peritali del 4
maggio 2023 e dell’8 agosto 2023, ha spiegato diffusamente le ragioni per le
quali non possono essere accolte le obiezioni sollevate dalla dr.ssa __________,
la cui valutazione presenta delle criticità e incoerenze tali da non influire
sull’apprezzamento peritale (cfr. doc. VI/2 e doc. XIV/1).
Al riguardo va ricordato che le
perizie (rispettivamente i complementi peritali) affidate (/i) dagli
assicuratori sociali, come nel caso di specie - secondo la procedura dell’art.
44.
LPGA (cfr. doc. 162 e 168 incarto AI) - a medici esterni all’amministrazione
o a servizi specializzati indipendenti, godono di piena forza probatoria, a
condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio
l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e
riferimenti ivi citati; STCA 35.2020.47 del 1° febbraio 2021, consid. 2.2.4
STCA 35.2021.57 del 20 settembre 2021, consid. 2.8 e STCA 35.2021.75 del 31
gennaio 2022, consid. 2.4.6). Ciò che non si avvera nel caso di specie.
D'altra parte le valutazioni degli specialisti consultati privatamente
dall’assicurato - di cui si è già ampiamente detto al consid. 2.8. - seppur
divergenti per quanto riguarda la valutazione della capacità lavorativa
dell’insorgente, non apportano nuovi elementi oggettivi ignorati dai periti
amministrativi e vanno quindi intese nel senso di una diversa valutazione delle
conseguenze che le patologie dell’interessato hanno sulla sua capacità di
lavoro.
Va qui inoltre ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, per
l’assicurazione invalidità non è importante la diagnosi ma le sue conseguenze
sulla capacità lavorativa (in argomento STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012
consid. 6 con riferimenti) e che non spetta alla giurisdizione delle
assicurazioni sociali decidere su divergenze mediche scientifiche, ma
unicamente di stabilire nel caso concreto il diritto alle prestazioni secondo
le circostanze e tenuto conto delle opinioni mediche (cfr. STF 8C_874/2011 del
20.
gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF 134 V 231 consid. 5.3 pag. 234).
Non è dunque possibile trarre delle conclusioni sulla capacità lavorativa solo
sulla base delle diagnosi poste (cfr. pure la STCA 32.2023.34 del 30 maggio 2023,
consid. 2.12).
Giova qui pure rilevare che, in una STF 9C_532/2020 del 13 ottobre 2021, al
consid. 4.1, l’Alta Corte ha ribadito che:
" Di
principio, l’avviso dei medici curanti deve essere trattato con la necessaria
prudenza a causa dei particolari legami che esse hanno con il paziente, per
cui, secondo, esperienza comune, il medio curante propende generalmente, in
caso di dubbio, a favore del paziente (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa e 3b/cc)”.
In esito alle considerazioni che precedono, rispecchiando la
valutazione dei periti amministrativi e quella del medico SMR i criteri di
affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.5.),
ad esse va dunque attribuita piena forza probante.
L’assicurato è, pertanto, da considerare
abile all’80% nell’attività abituale di consulenza, con funzioni dirigenziali e
membro di consigli di amministrazione di diverse società, così come in
qualsiasi altra attività adeguata, dal 2011 e continua.
2.10
Si tratta ora di valutare se le
conseguenze economiche del miglioramento della capacità lavorativa e di
guadagno del ricorrente riconducibile al danno alla salute di cui è affetto
siano tali da giustificare la soppressione della rendita intera di invalidità
di cui beneficiava.
Nella decisione avversata l’UAI
ha proceduto alla soppressione del diritto alla rendita considerando che
l’assicurato, a far tempo dal 1° gennaio 2011, presenti un grado AI non
pensionabile del 20%, in applicazione del cosiddetto “Prozentvergleich”, metodo
peraltro già utilizzato al momento di attribuzione della rendita intera di
invalidità (cfr. doc. A2).
Tale scelta è stata così motivata dall’amministrazione:
" Per quel
che concerne l’aspetto economico, l’UAI – a seguito della visione degli atti
del procedimento penale di cui all’inc. __________ del Ministero Pubblico del
Canton Ticino – ha avuto modo di constatare che i redditi (seppur comprovanti
un miglioramento non notificato della capacità reddituale dell’assicurato) di
cui agli estratti conto individuali della Cassa __________ del 22 novembre 2022
e della Cassa __________ del 23 novembre 2022 non possono essere ritenuti
sufficientemente rappresentanti la reale capacità di guadagno dell’assicurato.
Ciò in considerazione delle modalità di gestione delle società risultante dalle
dichiarazioni (della prima ora) rese dall’Assicurato al Ministero Pubblico, per
questa ragione, il Servizio ispettorato – nel proprio rapporto del 30 novembre
2022.
– ha ritenuto più corretto (ed ossequioso dell’obbligo di ridurre il
danno) far corrispondere il grado AI dell’assicurato alla sua inabilità
lavorativa. Analogamente a quanto avvenuto al momento di assegnazione delle
prestazioni l’UAI applicherà dunque il “Prozentvergleich”.
(…).
Per quel che concerne l’aspetto economico, per le ragioni già
esaurientemente espresse nel rapporto del Servizio ispettorato del 30 novembre
2022, l’UAI tiene sia a ribadire che alla luce della nuova istruttoria la presa
di contatto con ogni singola società in cui ha partecipato l’assicurato appare
superflua e sproporzionata. In merito basti ricordare i contenziosi fiscali in
essere (con l’assenza ancora oggi di tassazioni definitive da una decina di
anni), il numero di società (anche estere) da interpellare e il fatto che delle
volte la direzione strategica delle stesse non è stata iscritta nei pubblici
registri.
Da ultimo, l’UAI – sempre rinviando all’esaustiva presa di
posizione del Servizio ispettorato – tiene a rimarcare che a suo avviso sono
date le circostanze eccezionali per l’applicazione del Prozentvergleich in
quanto lo svolgimento di attività economico-finanziarie complesse è ancora
possibile, in quanto vi sono forti elementi lascianti presupporre che
l’assicurato anche senza l’avvento del danno alla salute avrebbe cambiato la
propria attività professionale scegliendo il ramo immobiliare, in quanto non è
possibile determinare con esattezza i redditi da porre a confronto, in quanto
non è necessario ulteriormente ridurre la capacità lavorativa attestata
medicalmente e in quanto detto metodo di calcolo porta ad un risultato
attendibile.” (Doc. A2)
Tale decisione si basa sul
rapporto d’inchiesta per l’attività professionale indipendente del 30 novembre
2022.
svolta l’ispettrice incaricata, nell’ambito degli ulteriori
approfondimenti economici ordinati da questa Corte nella sentenza di rinvio STCA
32.2020.132
del 26 luglio 2021, dalla quale emerge, in particolare, che:
" (…)
3.
situazione attuale dell’attività aziendale
Tipo d’impresa (campo di attività, ragione sociale)
Nome dell’impresa (ragione sociale):
__________ – dal 2015. L’assicurato è amministratore unico con
firma individuale
Scopo sociale: l’assistenza e la consulenza in tutti i campi per
la costruzione e l’esercizio di un’impresa, con particolare attenzione alla
gestione ad alla strategia d’impresa, all’organizzazione, riorganizzazione e
ristrutturazione, alla internazionalizzazione, alla tutela della salute ed alla
sicurezza dei lavoratori, alla gestione delle risorse umane e dei rischi ed
all’assistenza contrattuale, fiscale ed informatica. La compera e la vendita di
immobili.
__________ – dal 1996
__________ è amministratore unico con firma individuale,
l’assicurato ha unicamente la firma individuale. Azionista al 50%.
__________ – dal 1996
__________ è amministratore unico con firma individuale,
l’assicurato ha unicamente la firma individuale.
Secondo l’unica dichiarazione fiscale personale (2017) di cui
siamo in possesso, ha partecipazioni azionarie in due società, la __________ al
50% e la __________ in misura del 5%; entrambe hanno sede fiscale a __________
La __________ detiene a sua volta le partecipazioni al 100% della
BAA__________ (vedi verbale di interrogatorio dell’11/2019, pag. 4) e della __________
(“la maggior parte delle azioni”: pag. 5 Verbale di interrogatorio di RI 1
dell’11/2019)
__________, con sede nel __________. Presidente del Consiglio di
amministrazione della società
Membro del CdA __________
__________
__________, sede a __________
Secondo il verbale di interrogatorio (21.11.2019) l’assicurato ha
dichiarato di essere azionista delle seguenti società (“figlie” della __________):
__________ – dal 2006
Lo scopo della società è: l’acquisto e la vendita di beni immobili
Amministratore unico: __________.
__________ – dal 2007
Lo scopo della società è: l’acquisto e la vendita di beni immobili
Amministratore unico: __________.
__________, ditta cancellata dal Registro di commercio.
__________ – dal 2011. Uno degli azionisti della società è la __________.
“La società è stata costituita per l’acquisto del terreno a __________
sul quale era in previsione di realizzare il progetto __________” (pag. 7,
Verbale di interrogatorio RI 1, 11/2019)
Altri incarichi e partecipazioni a CdA:
siamo altresì a conoscenza che l’assicurato è amministratore
delegato di una società con sede in __________, la __________, e per tale
società autorizzato alla firma e alla conclusione di transazioni legali per sé
e per terzi.
Da marzo 2015 a febbraio 2018 è stato direttore della __________
società con sede nel __________,
Direttore __________: https://b2bhint.com/en/company/uk/four-quarters-studio-sitelimited-08709530
Attività assicurata dopo il danno – verbale di interrogatorio del
21.11.2019:
Pag. 4:
“quando abbiamo venduto la società informatica (__________), io ho
avuto dei problemi di salute e per questo motivo mi sono interessato unicamente
a curare i miei affari propri e non più per conto terzi”
“ci occupavamo (l’assicurato e il socio __________) del patrimonio
personale che avevamo creato nel frattempo”. “tutt’oggi mi occupo ancora di
affari propri”.
(…).
“Formalmente non ho mai avuto nessun ruolo (nella __________),
mentre materialmente mi sono occupato di aiutare le persone che si occupavano
di questo progetto in maniera formale, per esempio dando consulenza, consigli,
direzione da seguire, metodi da usare. Tutto questo nell’ambito dell’Hotel __________
di __________
Pag. 5
“il mio ruolo nella __________ è come quelli di prima, formalmente
nessuno, ma do consigli e disposizioni in merito all’operatività e al
progredire dei progetti.
Pag. 6
La società (__________) si occupa di detenere partecipazioni di
altre società. Io mi occupo della gestione del suo patrimonio che consiste in
partecipazioni di altre società.
Pag. 7:
“__________ si occupa di gestire assieme a me queste società. Lui
dà consigli, opera in maniera formale, visto che è l’amministratore, ci
scambiamo opinioni in merito alla direzione da prendere nei vari progetti.
(…).
“Quando è stato ucciso __________ (__________) ci siamo incontrati
(con __________) e gli avevo proposto un’idea, che era quella di lavorare
assieme perché avevo ricevuto un’offerta di far parte del CdA della banca.
verbale di interrogatorio di __________ del 19.11.2019:
Pag. 3
“rispondo che con RI 1 ho tanti progetti. In pratica RI 1 si
occupa della gestione, dell’operatività e delle finanze di tutti questi
progetti, mentre io mi occupo di quelli che sono i concetti.”
Pag. 4:
“non sono io a gestire la società (__________), ma lo fanno __________
e RI 1. Mi è stato chiesto di fare l’amministratore unico, ma non so il motivo.”
Pag. 5:
“nel 2014 si è poi deciso di fondare la società __________, almeno
credo, per la quale RI 1 si sarebbe occupato della strategia mentre __________
si sarebbe occupato della gestione.”
“la società __________ è stata fondata da RI 1”. “la stessa ha
acquistato un palazzo a __________, che eravamo andati a vedere io e RI 1, in
quanto si trattava di una buona opportunità per un progetto immobiliare.”
Verbale di interrogatorio di __________ del 19.11.2019
Pag. 3
"Rispondo che con RI 1 ho tanti progetti. In pratica RI 1 si
occupa della gestione, dell'operatività e delle finanze di tutti questi
progetti, mentre io mi occupo di quelli che sono i concetti."
Pag. 4
"Non sono io a gestire la società (__________), ma lo fanno __________
e RI 1. Mi è stato chiesto di fare l'amministratore unico, ma non so il
motivo."
Pag 5:
"Nel 2014 si è poi deciso di fondare la società __________,
almeno credo, per la quale RI 1 si sarebbe occupato della strategia mentre __________
si sarebbe occupato della gestione"
"La società __________ è stata fondata da RI 1".
"La stessa ha acquistato un palazzo a __________, che eravamo andati a
vedere io e RI 1, in quanto si trattava di una buona opportunità per un
progetto immobiliare".
VERBALE DI INTERROGATORIO DI __________ DEL 19.11.2019
Pag. 3:
"Che nel corso degli anni sono stato coinvolto da RI 1 e/o __________
in altri progetti o società. Per esempio la società __________, ovvero
un'immobiliare di __________ e RI 1, che a sua volta detiene delle quote in
altre società ad hoc. Queste società immobiliari nascono e gestiscono nella
loro esistenza dei singoli progetti specifici, ovvero non vi è personale.
Voglio precisare che le stesse possono acquistare un immobile o un progetto,
possono sviluppare questo progetto portandolo a compimento, per poi vendere
l'oggetto stesso o la partecipazione alla società".
INTERROGATORIO DI __________
Pag. 3:
"È stata costituita (__________) nell'ottobre-settembre 2014
con lo scopo di gestire, promuovere e sviluppare progetti immobiliari". Vi
è un Consiglio di amministrazione costituito da __________ e RI 1. Abbiamo
tutti e quattro la firma individuale.
VERBALE DI INTERROGATORIO Dl __________ DEL 19.11.2019
Pag. 4:
"lo per queste società dovevo occuparmi della contabilità ovvero
registrazione delle voci contabili della documentazione che mi veniva fornita
da RI 1 per quanto concerne i documenti bancari, mentre gli altri documenti mi
venivano recapitati direttamente presso la società. La corrispondenza che
arrivava presso __________ veniva regolarmente visitata da RI 1 o da __________"
Pag. 6:
"Che RI 1 è stato intermediatore (alla __________) e mi ha
chiesto di usare società a me riconducibile siccome egli non poteva o non
voleva farlo con le sue società". "Che RI 1 mi ha chiesto se avevo a
disposizione una società dove lui non figurava che non poteva incassare questa
provvigione e io gli ho proposto di usare la __________”. "Che il motivo
di questa richiesta era per un discorso fiscale, e meglio questo mi era stato
detto da RI 1".
4.
VALUTAZIONE
Nel rapporto indipendenti del 13 maggio 2020 avevamo già sostenuto
come partecipare ad un CdA fosse una carica e un lavoro. Questa affermazione si
era resa necessaria in risposta alla corrispondenza dell’assicurato (29.11.2017)
in cui dichiarava che il ruolo di membro di CdA era "una carica onorifica
e non un'attività lucrativa".
Sempre in quella occasione avevamo analizzato, per verosimiglianza
preponderante, il ruolo e le mansioni del signor RI 1. Già allora infatti,
eravamo a conoscenza che fosse amministratore unico della __________, di come
facesse parte del Consiglio di amministrazione della __________, nonché fosse
promotore immobiliare del gruppo __________; tutte società che hanno un unico
scopo sociale, la compra vendita di immobili.
Ora, tuttavia, siamo in possesso di nuovi elementi.
Valutazione medica:
Nei due esami peritali, di cui il presente rapporto ha riportato
degli estratti, l'assicurato è stato ritenuto abile di svolgere un'attività
come quella precedente il danno nella misura di 32 ore settimanali. Nella
valutazione neuropsicologica, in particolare, è stato descritto come "una persona
con valide capacità e risorse intellettive", con abilità di panificazione
nella norma e altresì capace "di adottare un piano di azione efficace per
portare a termine un compito".
La perizia neurologica aggiunge: "L'assicurato si è adattato
ai suoi minimi deficit funzionali, modificando la sua capacità di lavoro dal
2014, ha ripreso delle attività di consulenza e di presenza nei CdA di alcune
Società".
La perizia neuropsicologica, inoltre, mette in evidenza: "le
prove di controllo mettono in luce risultati compatibili con una possibile
accentuazione dei sintomi dei disturbi cognitivi".
In sede peritale l'assicurato ha poi sottolineato il carattere
"onorifico" dell'attività svolta nel corso degli ultimi anni.
Valutazione economica:
Riallacciandoci a quanto detto testé, non è questa la descrizione
che il signor RI 1 ha fornito della propria attività davanti al Ministero
Pubblico ("dò consigli e disposizioni in merito all’operatività e al progredire
dei progetti"); né, dobbiamo aggiungere, è la descrizione che ne
forniscono i soci in affari, __________, __________ e __________, quart'ultimo
nel ruolo di contabile (rimando agli estratti dei verbali sopra riportati). Nel
verbale di interrogatorio di __________, ad esempio, viene descritta la modalità
con cui vengono fatti "affari": "Queste società immobiliari
nascono e gestiscono nella Ioro esistenza dei singoli progetti specifici, ovvero
non vi è personale".
Sottolineiamo, dunque, come la descrizione della propria attività,
resa dall'assicurato nel verbale di interrogatorio, sia in netto contrasto con
quella fornita dal rappresentante legale in sede di TCA (Sentenza TCA, pag 18)
dove si dice: “l’interessato si sia unicamente limitato a mettere a disposizione
un finanziamento nell'ambito di progetti immobiliari - nel frattempo conclusisi
– la cui gestione era in capo ad un'altra persona".
Il signor RI 1, insieme al socio __________, è di fatto il deus ex
machina di svariati progetti immobiliari, alcuni nel nostro cantone, altri
all'estero; parimenti, la "gestione del proprio patrimonio", come ha dichiarato
lui stesso, si è rivelata essere un'attività lucrativa a tutti gli effetti.
Alla luce degli elementi di cui siamo venuti a conoscenza e alla
luce altresì degli esiti peritali, riteniamo che un incontro con l'assicurato
non aggiungerebbe informazioni di cui già non disponiamo.
Ora sappiamo, infatti, che l'attività svolta in seno ai vari CdA
non aveva carattere onorifico, ma era un'attività lucrativa a tutti gli
effetti, e ne conosciamo altresì il campo di azione: la compravendita di
immobili. L'attività era svolta dall'assicurato volutamente
"nell'ombra", lasciando che altri rappresentassero le società
costituite man mano. Sappiamo inoltre che il signor RI 1 non si è limitato a
gestire il patrimonio già acquisito, ma, nel corso degli anni, è stato attivo
in molteplici progetti di natura immobiliare e finanziaria.
Con questo quadro un incontro, come detto, non aggiungerebbe
elementi nuovi e soprattutto utili alla valutazione.
6.
VALUTAZIONE DELL'lNVALIDITÀ
Reddito senza invalidità:
Dall'Estratto Cl (a dossier 23.01.2015) risulta un salario, negli
anni prima del danno, di fr. 184'000.- lordi. Se attualizziamo il dato,
otteniamo i seguenti redditi senza invalidità:
anno
Aumento %
Importo aggiornato
2007.
1.
.6094%
186961.30
2008.
2.0423%
190779.61
2009.
2.1097%
194804.48
2010.
0.8323%
196425.84
2011.
0.0000%
196425.84
2012.
0.8384%
198072.68
2013.
0.7401%
199538.61
2014.
0.7771%
201089.23
2015.
0.3674%
201828.03
2016.
0.6761%
203192.59
2017.
0.3995%
204004.34
2018.
0.4824%
204988.46
2019.
0.9117%
206857.34
2020.
0.8408%
208596.60
Sappiamo che, al momento del danno, l'assicurato era indipendente
dal lato assicurativo, ma ciò che non sappiamo è se a quel tempo la società di
informatica (__________) riportasse utili o perdite; quello che possiamo
prendere in considerazione è unicamente il reddito esposto a Cl, reddito che,
si sottolinea, potrebbe essere stato gravato di perdite.
Reddito con invalidità:
Per quel che concerne il reddito con invalidità, disponiamo di
nuovo dei soli Estratti dei conti individuali, del Canton Ticino e del
Lichtenstein. Tuttavia, data la cura dell'assicurato nel non fare apparire il
proprio nome (vedi pagina 6 dell'interrogatorio di __________), anche qualora
disponessimo dei conti economici delle società sopra menzionate, probabilmente
la lista non sarebbe esaustiva.
Lo stesso signor RI 1, in sede di interrogatorio, non la
ricordava.
D'altro canto la dinamica è chiara: le società venivano costituite
nell'ambito di una compra vendita; quando "l'affare" era concluso, la
società perdeva il proprio scopo. Se guardiamo al solo Registro di commercio
del Canton Ticino appaiono una ventina di società tra quelle ancora attive e
quelle liquidate, in cui risulta il nome dell'assicurato.
Potremmo altresì considerare, quale reddito con invalidità, un
reddito statistico prendendo a riferimento la Struttura svizzera dei salari. ll
reddito statistico però verrebbe raffrontato con il reddito "reale"
sopra indicato, mentre sappiamo che i due valori, reale e statistico, si riferiscono
a dati diversi: il primo si basa sul salario conseguito o che l'assicurato ha
deciso di attribuire al proprio lavoro, il secondo su dati di settore e
proiezioni. In definiva, non sono valori raffrontabili.
VALUTAZIONE E PROPOSTA
Al punto precedente abbiamo visto come non siamo in grado, oggi,
di definire né il reddito senza invalidità, né il reddito con invalidità
dell'assicurato.
Nel primo caso perché la società non esiste più, pertanto non
disponiamo di conti economici e bilanci, né siamo in grado di affermare che il
salario corrisponda al reddito realmente conseguito dall'assicurato e tantomeno
di affermare con una sufficiente plausibilità che la cessazione dell'attività
per __________ sia dovuta al danno alla salute. Infatti se guardiamo al
Registro di commercio vediamo come l'assicurato, già nel '96, avesse
costituito, insieme al socio, la __________, una società che ha come scopo
sociale "acquistare, amministrare, gravare e alienare beni immobili e
terreni".
Nel secondo caso perché non conosciamo i guadagni ottenuti
dall'assicurato dopo il danno, dato che il signor RI 1 ha aperto e chiuso
innumerevoli società in Svizzera e verosimilmente altre all'estero, ponendo
un'estrema cura nel celare i propri benefici finanziari sia al fisco, sia
all'Ufficio Invalidità.
Parimenti, siamo a conoscenza della capacità residua
dell'assicurato e di come fosse esigibile, sin dal 2011, che continuasse
l'attività di informatico o qualunque altra attività in misura dell'80%.
Non conoscendo la situazione economica in cui versava la __________,
possiamo anche ipotizzare che il signor RI 1 abbia liquidato la società non
necessariamente a causa della malattia; d'altro canto entrambi i soci in affari
(l'assicurato e __________) hanno deciso, di comune accordo, di chiudere la __________
e dedicarsi ad altro. A pagina 4 del verbale di interrogatorio l'assicurato ha
infatti dichiarato: "ci occupavamo (l'assicurato e il socio __________)
del patrimonio personale che avevamo creato nel frattempo".
"Tutt'oggi mi occupo ancora di affari propri”.
È verosimile pensare che il signor RI 1 avrebbe potuto trovare
possibilità di guadagno più redditizie nel settore immobiliare, ma purtroppo,
non essendo stati messi a parte di tali benefici, non abbiamo gli elementi per
poterlo affermare con certezza.
In assenza dunque di un reddito di riferimento, senza e con
invalidità, per ragioni che esulano dalla volontà dell'Ufficio Al, guardando
altresì alla capacità residua dell'assicurato a solo tre anni dall'insorgenza
del danno, ritengo che l'unica via possibile - e ossequiosa dell'obbligo di
ridurre il danno - sia applicare il grado medico teorico dalla data del
miglioramento indicato in sede peritale.” (Doc. 876-883 inc. AI)
2.11
Il legale dell’insorgente ha
contestato l’utilizzo da parte dell’amministrazione del metodo del
“Prozentvergleich” per determinare il grado di invalidità, ritenendo che
l’Ufficio AI avrebbe dovuto effettuare il confronto dei redditi, dopo avere
appurato, conformemente a quanto disposto dal TCA nella sentenza di rinvio STCA
32.2020.132
del 26 luglio 2021, l’effettivo ruolo ricoperto dall’assicurato in
seno alle diverse società (doc. I).
Con la risposta di causa, l’Ufficio AI ha confermato la
correttezza del proprio agire, osservando:
" (…) Per
quel che concerne l'aspetto economico, l'UAl - dopo aver appurato che l'Ufficio
circondariale di tassazione non ha emesso delle ulteriori decisioni di
tassazione dal 2013 in avanti (cfr. lo scambio di corrispondenza dell'11
febbraio 2022 e del 7 marzo 2022 (doc. 297, 298, 299 e 300), aver acquisito gli
estratti conto individuali aggiornati (cfr. i già citati doc. 295, 316 e 317)
ed aver compulsato gli atti di cui al procedimento penale n. __________ del
Ministero pubblico del Canton Ticino (cfr. l'istanza del 19 agosto 2022, la
decisione del 16 settembre 2022, rispettivamente i verbali d'interrogatorio del
21.
novembre 2019 di RI 1 e del 19 novembre 2019 di __________, di __________,
di __________ e di __________, quest'ultimo sentito anche in data 21 maggio 2019;
cfr. i doc. 303, 306, 307, 308, 309, 310, 311 e 314) – ha conferito mandato al
proprio Servizio ispettorato, iI quale, in data 30 novembre 2022, ha reso il proprio
rapporto (cfr. il doc. 234). Sulla scorta della valutazione economica della Consulente
ispettrice __________, I'UAI - ritenute l'insieme delle circostanze, le
dichiarazioni rilasciate alla prima ora dall'assicurato e da vari testimoni in
sede penale, rispettivamente il grado di prova richiesto nella presente
procedura - ha concluso che non era possibile definire con sufficiente
attendibilità i redditi con e senza invalidità dell'assicurato. Motivo per cui,
analogamente a quanto effettuato in occasione dell'assegnazione della rendita,
ha ritenuto corretta l'applicazione del "Prozentvergleich". In
merito, giova sin d'ora rammentare come in sede amministrativa sia stato appurato
che: all'incarto vi sono dei solidi elementi lascianti presagire che
l'assicurato si stava già riorientando professionalmente prima dell'evento
ischemico. In tal senso, nell'inchiesta è stato evidenziato che la vendita
dell'__________ era contestuale (e non successiva) al danno alla salute, che vi
era già la partecipazione in una società con scopo sociale afferente al ramo
immobiliare e che vi era del patrimonio personale creato nel frattempo di cui
occuparsi. In merito al reddito senza invalidità, va altresì rimarcato che il
Servizio ispettorato ha reputato di non poter disporre dei conti e dei bilanci
economici che possano aiutare ad appurare la bontà (quanto a perdite o ad
utili) del salario risultante dall'estratto conto individuale; i redditi da
partecipazione societaria acquisiti posteriormente al danno alla salute
figuranti negli estratti conto individuale dell'assicurato sono solo in parte
rappresentativi della (ancora di fatto sostanzialmente intatta) capacità di
guadagno residua dell'assicurato. Ciò in ragione delle modalità di
partecipazione nelle (decine) di società (anche estere) in cui l'assicurato ha
attivamente lavorato. Ditte, senza personale, che peraltro venivano create ad
hoc per la gestione di progetti immobiliari; le suindicate attività societarie
nel settore immobiliare sono coerenti con lo statuto di indipendente fissato
dall'autorità fiscale e - soprattutto - dall'autorità AVS negli anni 2009,
2010.
e 2011. Statuto lavorativo che suffraga la scelta di ritenere
esigibile lo svolgimento di attività (a carattere dirigenziale e che eccedono la
normale gestione del patrimonio personale) nonostante il danno alla salute e da
cui non vi sono valide ragioni di discostarsi.
In considerazione di quanto suindicato, l'UAl ha ritenuto non più
necessario svolgere dell'ulteriore istruttoria ed ha dunque emesso la decisione
di soppressione del 15 febbraio 2023 e le decisioni di restituzione del 17
febbraio 2023; provvedimenti debitamente preceduti dal progetto di decisione
del 9 dicembre 2022 (cfr. i doc. 235, 243, 245 e 246).” (Doc. VI)
2.12
In merito al metodo applicabile al
calcolo del grado d'invalidità, e meglio alla cosiddetta “Prozentvergleich”,
il Tribunale federale si è così espresso nella sentenza 9C_225/2016 del 14
luglio 2016:
" 6.2.1.
L'UAIE propone di dedurre il tasso di incapacità al guadagno direttamente dal
grado di inabilità lavorativa del 50% nella precedente (e in ogni altra
professione) e di rinunciare ad effettuare un raffronto dei redditi di
riferimento.
6.2.2
Ora, se la persona interessata non sfrutta in maniera
completa e ragionevolmente esigibile la capacità lavorativa residua, il reddito
da invalido va di principio determinato alla luce dei dati forniti dalle
statistiche salariali come risultano segnatamente dall'inchiesta svizzera sulla
struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica (ISS; DTF 126 V
75.
consid. 3b pag. 76 con riferimenti). Tuttavia, è possibile derogare a questo
principio e fissare la perdita di guadagno direttamente in base all'incapacità
di lavoro operando un confronto percentuale (“Prozentvegleich”). Questo
metodo costituisce una variante ammissibile del raffronto dei redditi basato su
dati statistici: il reddito da valido è preso in considerazione nella misura
del 100%, mentre il reddito da invalido è preso in considerazione tenendo conto
dell'incapacità lavorativa, la differenza percentuale corrisponde in tal modo
al grado d'invalidità (sentenze 8C_628/2015 del 6 aprile 2016 consid. 5.3.5 e
8C_211/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 4.1 con i riferimenti pubblicata in SVR
2014.
UV n. 1 pag. 1; Meyer/Reichmuth, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung [IVG], 3 ed. 2014, n. 35 e seg. ad art. 28 a LAI). L'applicazione
di questo metodo si giustifica quando il salario da valido e quello da invalido
sono fissati in base agli stessi dati statistici, oppure quando il lavoro
precedentemente svolto è ancora possibile (perché il contratto di lavoro per
esempio non è stato sciolto), oppure quando questo lavoro offre le migliori
possibilità di reintegrazione professionale (perché per esempio il salario prima
dell'invalidità è superiore a quello da invalido) (sentenze
9C_310/2009 del 14 aprile 2010 consid. 3.2 e 8C_294/2008 del 2 dicembre 2008
consid. 6.4.1).” (n.d.r.: il corsivo è della redattrice).
In quell’occasione l'Alta Corte
ha negato la possibilità di applicare il confronto percentuale, affermando al
consid. 6.2.3 che:
" (…)
Contrariamente a quanto asserito dall'UAIE, le condizioni per eccezionalmente
fare capo al confronto percentuale ("Prozentvergleich") non sono date
nella fattispecie. Infatti, l'assicurato non ha più lavorato dal 2007 e il
contratto presso il suo ex-datore di lavoro è stato disdetto in quell'anno. Non
gli sarebbe quindi possibile riprendere la stessa attività. Non è inoltre
dimostrato che il lavoro di muratore gli possa offrire, alla luce delle
patologie di cui è affetto, le migliori possibilità di reintegrazione. La tesi
dell'UAIE fa inoltre astrazione del fatto che non vi è alcun automatismo
nell'applicazione di questo metodo, nel senso che il grado d'incapacità di
guadagno non corrisponde necessariamente a quello di lavoro: l'applicazione di
questo metodo non esime l'autorità dal verificare se la capacità di lavoro
medicalmente attestata non debba essere ulteriormente ridotta per tenere conto
di altri fattori, come la situazione professionale e salariale concreta
dell'interessato (sentenza 8C_530/2015 del 6 gennaio 2016 consid. 6.2;
Meyer/Reichmuth, op. cit., n. 37 ad art. 28 a LAI). Ora, l'UAIE non ha operato
alcun accertamento in proposito e un'ulteriore riduzione non può essere esclusa
a priori, ciò che porterebbe al riconoscimento di un grado d'invalidità
superiore al 50%. È quindi a ragione che il Tribunale amministrativo federale
ha operato un raffronto dei redditi sulla base di un reddito da invalido
calcolato su dati statistici.” (n.d.r.: il corsivo è della redattrice).
Nella STF 9C_627/2017 dell'11
dicembre 2017 un'assicurata, operata per un tumore maligno, aveva interrotto
l'attività lavorativa al 100% dal 12 marzo del 2012, con tentativi di ripresa
al 50% da fine aprile 2012. Da marzo 2012 v'era una residua capacità lavorativa
del 50% sia nell'attività abituale che in sostitutive adeguate, ossia
compatibili con le numerose limitazioni funzionali ritenute.
Nel 2014 l'Ufficio AI per gli
assicurati residenti all'estero le aveva riconosciuto il diritto ad un quarto
di rendita ordinaria, mentre nel 2017 il Tribunale amministrativo federale,
considerate le circostanze specifiche, ha ritenuto che si poteva ricorrere
eccezionalmente al metodo del "Prozentvergleich" e le ha attribuito
una mezza rendita di invalidità.
Il Tribunale federale ha spiegato
i due metodi di calcolo:
" 4.2. Nel
caso di assicurati esercitanti un'attività lucrativa, il grado d'invalidità
dev'essere determinato sulla base di un raffronto dei redditi (art. 16 LPGA,
art. 28a cpv. 1 LAI; cfr. DTF 137 V 334 consid. 3.1.1 pag. 337). Di regola
questo metodo di calcolo si effettua nel caso in cui i due redditi ipotetici
possono essere determinati numericamente in modo preciso. Il grado d'invalidità
può essere eccezionalmente determinato con confronto percentuale
("Prozentvergleich"; sul tema cfr. DTF 114 V 310 consid. 3 c pag. 314
seg. e in particolare 104 V 135 consid. 2b pag. 137). Questo metodo costituisce
una variante ammissibile del raffronto dei redditi basato su dati statistici:
il reddito da valido è preso in considerazione nella misura del 100%, mentre il
reddito da invalido è valutato tenendo conto dell'incapacità lavorativa e la
differenza percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cfr. sentenza 9C_526/2017
del 14 novembre 2017 consid. 5.3). Il grado d'invalidità è da determinare
per mezzo di un confronto percentuale, quando i redditi senza e con impedimento
(reddito da valido e da invalido) non si lasciano determinare in modo
sufficientemente preciso o solo con un onere eccessivamente sproporzionato e
inoltre, in quest'ultimo caso, si può ritenere che il raffronto del reddito
ipotetico valutato in termini percentuali in considerazione delle circostanze
note valutate nel caso di specie, dia un risultato sufficientemente affidabile
(cfr. sentenze 9C_804/2016 del 10 aprile 2017 consid. 2.2 e 9C_882/2010 del 25
gennaio 2011 consid. 7.1)." (n.d.r.: il corsivo è della redattrice).
L'Ufficio AI ricorrente ha
sostenuto che il TAF non aveva verificato le condizioni per l'attuazione del
"Prozentvergleich", a suo dire esso si sarebbe basato su supposizioni
non motivate, soprattutto in assenza di un'attività stabile presso il
precedente datore di lavoro, l'assicurata aveva appena iniziato l'attività poco
prima del danno alla salute e il contratto di lavoro era stato disdetto.
La disdetta del rapporto di
lavoro era datata 24 settembre 2014.
Su questa questione l'Alta Corte
si è pronunciata come segue:
" 4.4. Il
ricorrente merita di essere seguito laddove censura l'applicazione del
confronto percentuale operato dal Tribunale amministrativo federale. Al momento
dell'insorgere della malattia e delle sue ripercussioni sull'attività
lavorativa, A. era attiva quale operaia del controllo di qualità nell'ambito
della produzione di ormoni alla B. SA. Tale attività era svolta dapprima dal 31
marzo 2010 tramite la E. SA, agenzia di collocamento e, in seguito, con
contratto fisso dal 1° aprile 2011. Conformemente alla giurisprudenza
menzionata (cfr. consid. 4.2) tale reddito è dunque determinabile in modo
sufficientemente preciso e senza alcun onere eccessivamente sproporzionato,
di modo che non vi è spazio per l'applicazione eccezionale del metodo del
confronto percentuale ma è dato il metodo ordinario del raffronto dei redditi
(art. 16 LPGA e 28a cpv. 1 LAI; cfr. consid. 4.2, come pure sentenza
9C_641/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 4.4.4)." (n.d.r.: il corsivo è
della redattrice).
Nella sentenza 9C_310/2009 del 14
aprile 2010 il Tribunale federale ha invece espresso le proprie perplessità
circa l'applicazione, nel caso di specie, del confronto percentuale da parte
del TAF, affermando:
" 3.1 Unico
oggetto del contendere è il calcolo dell'invalidità operato dal Tribunale
amministrativo federale. Controverso è in particolare il fatto che i primi
giudici, inferendo il tasso di incapacità al guadagno direttamente dal grado -
incontestato e risultante dagli atti - di inabilità lavorativa (50 %) attestato
nella precedente (e in ogni altra) professione, abbiano rinunciato ad effettuare
un raffronto dei redditi di riferimento.
3.2
Come fa notare l'Ufficio ricorrente, l'operato dei primi
giudici può dare adito a qualche giustificata perplessità. Avendo infatti
rinunciato ad effettuare il raffronto dei redditi e omesso così di tenere
debitamente conto dell'elemento economico della nozione di invalidità, ci si
può effettivamente domandare se essi non siano così incorsi in una violazione
del diritto federale. Contrariamente a quanto evocato dalla pronuncia
impugnata, le condizioni per eccezionalmente fare capo al confronto percentuale
("Prozentvergleich") non sembrano date (sul tema cfr. DTF 114 V 310
consid. 3c pag. 314 seg.; sentenze 8C_294/2008 del 2 dicembre 2008 consid.
6.4.1, I 1/03 del 15 aprile 2003 consid. 5.2 e I 35/01 del 30 maggio 2001
consid. 3a). Dalla sentenza 8C_692/2007 del 4 luglio 2008 - invocata dai primi
giudici a sostegno della loro tesi - non può in particolare dedursi nulla che
faccia concludere nel senso indicato dal Tribunale amministrativo federale.
Quest'ultimo ha accertato in maniera vincolante che il precedente
rapporto di lavoro è stato sciolto e che da allora l'opponente non ha più
ripreso una nuova attività lucrativa che le permette di sfruttare in maniera
completa e ragionevolmente esigibile la capacità lavorativa residua. In tali
condizioni, tenuto anche conto dell'obbligo di ridurre il danno, secondo cui
l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per
ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità",
segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se
necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28 e
sentenze ivi citate; Hardy Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen
Sozialversicherungsrecht, 1995, pag. 296 segg.), il reddito da invalida poteva
essere determinato sulla base dei dati statistici salariali ISS e avrebbe
consentito di calcolare senza difficoltà il grado d'invalidità sulla scorta di
un raffronto dei redditi (DTF 129 V 472 consid. 4.2.1 pag. 475; 126 V 75
consid. 3b/bb pag. 76 con riferimenti; sentenza citata 8C_294/2008, consid.
6.4.1
in fine). Tanto più che la consulente in integrazione professionale, che
era la persona più indicata per verificare quali attività fossero possibili
alla luce degli accertamenti medici (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V
133.
consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag.
158; cfr. anche sentenza 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3; Ulrich
Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.), nel suo
rapporto finale del 20 ottobre 2006 aveva espressamente rilevato che,
considerato anche il suo profilo socio-professionale, l'assicurata poteva
essere inserita in attività non qualificate quali ad esempio quella di operaia
in genere o di addetta al confezionamento, al montaggio e/o imballaggio.”
In una sentenza 9C_237/2016 del
24.
agosto 2016 il Tribunale federale ha confermato il confronto percentuale,
affermando:
" 3.2. Comme l'ont retenu les premiers juges, les conditions étaient
réunies pour procéder à une comparaison en pourcent. En effet, l'intimée
était en mesure de reprendre l'activité qui était la sienne avant la survenance
de l'atteinte à la santé - l'office AI ayant retenu une capacité de travail
de 60 % dès le 2 juin 2007 dans l'activité habituelle, puis de 100 % dès le 11
mars 2009. L'assurée a par ailleurs effectivement repris cette activité
après l'accident survenu le 25 mars 2007 à 60 % dès le 1er juin 2007
(rapport d'expertise du CEMed du 25 janvier 2008 et questionnaire pour
l'employeur du 23 avril 2008). Le fait que son employeur l'a ultérieurement
licenciée (avec effet au 31 mai 2008) n'a pas d'incidence sur le choix de la
méthode à appliquer pour calculer le taux d'invalidité puisque l'intimée avait
déjà repris son ancienne activité en 2007. Elle a en outre conservé un éventail
relativement large de possibilités de réintégration sur un marché du travail
similaire à celui dans lequel se trouvait son activité de représentante et dont
les revenus concernés auraient ainsi été fondés sur les mêmes données
statistiques. En tout état de cause, il serait difficile de chiffrer les
revenus de l'assurée avec et sans invalidité, le salaire de cette dernière se
composant à raison de 50 % d'une part fixe et de 50 % d'une part variable en
fonction des commissions perçues.
Par conséquent, dans la mesure où l'intimée
était incapable de poursuivre son activité habituelle à raison de 40 % mais a
continué son activité à un taux de travail réduit, la perte de gain ne pouvait
que correspondre à la diminution de rendement. L'incapacité de travail se
confondait ainsi avec l'incapacité de gain. C'est dès lors à bon droit que la
juridiction cantonale a fixé le taux d'invalidité à 40 % sans analyse des
revenus mais en procédant à la comparaison en pour-cent.”. (n.d.r.: il corsivo è della redattrice).
In una sentenza 8C_294/2008 del 2
dicembre 2008 la nostra Massima Istanza aveva stabilito, al consid. 6.4.1,
l'inapplicabilità del confronto percentuale (“Prozentvergleich”), poiché il
rapporto di lavoro era stato sciolto e la persona assicurata non aveva ripreso
alcuna attività esigibile.
Va pure rilevato che in una
sentenza 9C_492/2018 del 24 gennaio 2019, il ricorrente aveva sostenuto che il
grado di invalidità era stato erroneamente determinato nella decisione
impugnata mediante un confronto percentuale. In tale occasione l’Alta Corte ha
osservato, in particolare, quanto segue:
" (…) 4.3.1.
Was die anwendbare Invaliditätsbemessungsmethode anbelangt, wird in der
Beschwerde geltend gemacht, der Prozentvergleich sei nur ausnahmsweise und
unter bestimmten, hier nicht gegebenen Voraussetzungen zulässig. Es liege kein
"Extremfall" vor, da bereits eine kleine Änderung eines Parameters zu
einem anderen Ergebnis führe. Die Vorinstanz habe nicht dargetan, inwiefern die
Vergleichseinkommen nicht hätten ermittelt werden können. Das Valideneinkommen
sei auf der Grundlage des von der Versicherten im Jahr 2009 bei der B.________
erzielten Verdienstes von Fr. 106'207.- festzusetzen und das Invalideneinkommen
anhand des Lohnes, welchen ihr die Gemeinde C.________ für das 60 %-Pensum als
Sachbearbeiterin bezahle (Fr. 45'822.60 im Jahr 2016).
4.3.2
Der Einkommensvergleich hat in der Regel in der Weise zu
erfolgen, dass die beiden hypothetischen Erwerbseinkommen ziffernmässig
möglichst genau ermittelt und einander gegenübergestellt werden, worauf sich
aus der Einkommensdifferenz der Invaliditätsgrad bestimmen lässt. Der
Invaliditätsgrad ist durch Prozentvergleich (BGE 114 V 310 E. 3a S. 312 f.;
Urteil 9C_804/2016 vom 10. April 2017 E. 2.2; MEYER/REICHMUTH, Bundesgesetz
über die Invalidenversicherung, 3. Aufl. 2014, S. 323 f.) zu ermitteln, wenn
Validen- und Invalideneinkommen sich nicht hinreichend genau oder nur mit
unverhältnismässig grossem Aufwand bestimmen lassen und in letzterem Fall zudem
angenommen werden kann, die Gegenüberstellung der nach Massgabe der im
Einzelfall bekannten Umstände geschätzten, mit Prozentzahlen bewerteten
hypothetischen Einkommen ergebe ein ausreichend zuverlässiges Resultat. Diese
Berechnungsweise ist insbesondere anwendbar, wenn die konkreten Verhältnisse so
liegen, dass die Differenz zwischen Validen- und Invalideneinkommen die für den
Umfang des Rentenanspruchs massgebenden Grenzwerte von 70, 60, 50 und 40
Prozent (Art. 28 Abs. 2 IVG) eindeutig über- oder unterschreitet (Urteile
8C_333/2013 vom 11. Dezember 2013 E. 5.3; und 9C_100/2010 vom
23.
März 2010 E. 2.1; BGE 104 V 135 E. 2b S. 137).
4.3.3
Selbst wenn der Invaliditätsgrad der
Versicherten - entsprechend dem in der Beschwerde vertretenen Standpunkt und
der Verfügung der IV-Stelle vom 11. Januar 2017 - anhand der Gegenüberstellung
zweier ziffernmässig möglichst genau ermittelter Vergleichseinkommen festgesetzt
wird, erreicht er die anspruchserhebliche Schwelle von 40 % (Art. 28 Abs. 2
IVG) nicht. (…)” (n.d.r.: il corsivo è della redattrice).
In una sentenza 8C_346/2022 del
14.
febbraio 2023, l’Alta Corte si è occupata di un caso riguardante
un’assicurata (attiva quale infermiera psichiatrica qualificata presso una
Fondazione all’80%), affetta da una immunodeficienza primaria, alla quale l’UAI
del Cantone Basilea-città, in applicazione del metodo misto (80% salariata e
20% casalinga), aveva rifiutato il diritto ad una rendita, a fronte di un grado
di invalidità complessivo del 38% (tenuto conto che per la quota parte di
casalinga non presentava alcun impedimento e per la parte salariata il grado di
invalidità era del 47.5%) mentre il Tribunale cantonale delle assicurazioni
sociali - applicando il metodo del confronto percentuale alla quota parte
salariata (tenuto conto di una capacità lavorativa residua del 50% e, quindi,
di un medesimo grado di invalidità) - aveva riconosciuto all’insorgente ¼ di
rendita d’invalidità, a fronte di un grado di invalidità complessivo del 40%.
Adito dall’UAI, il TF ha confermato la correttezza della decisione
dell’amministrazione, in particolare, sulla base delle seguenti considerazioni:
" 4.
4.1
Wie in der Beschwerde zu Recht geltend gemacht, sind
sämtliche Voraussetzungen für die Anrechnung des tatsächlich erzielten
Verdienstes auf Seiten des Invalideneinkommens erfüllt (vgl. BGE 148 V 174 E.
6.2; 135 V 297 E. 5.2; SVR 2014 IV Nr. 37 S. 130, 8C_7/2014 E. 7.1; Urteil
8C_269/2020 vom 15. Februar 2021 E. 3.2 mit Hinweis): Die Beschwerdegegnerin
arbeitet bereits seit Sommer 2009 bei der Stiftung B.________ als
Wohnbegleiterin. Damit ist ein besonders stabiles Arbeitsverhältnis zu bejahen.
Anhaltspunkte für einen Soziallohn sind nicht ersichtlich. Sodann erfüllte die
Beschwerdegegnerin - wie im angefochtenen Urteil verbindlich (vgl. E. 1 hievor)
festgestellt - laut ihrem behandelnden Psychiater PD Dr. med. C.________ bis
zum 23. Juli 2019 das vertraglich vereinbarte Pensum (70 % oder 29,4 Stunden),
bevor sie bis zum 30. August 2019 "ganz, also zu 70 %" krank
geschrieben worden sei. In der Folge habe das Arbeitspensum vom 31. August bis zum 19. November 2019 bis auf 22,05 Wochenstunden
gesteigert werden können. Die Beschwerdegegnerin arbeite verglichen mit
dem vorherigen 70 %-Pensum 7,35 Wochenstunden weniger. Dies bedeute eine
Einschränkung der Arbeitsfähigkeit von ca. 25 %. Seither habe die
Arbeitsfähigkeit nicht mehr erhöht werden können. Die Prognose für eine
Steigerung sei sehr ungünstig (vgl. Bericht vom 12. Juli 2020). Die
verbleibende Arbeitsfähigkeit ist somit, was sich unter anderem aus den
bestätigenden Arztzeugnissen des PD Dr. med. C.________ vom 2./24. September
und 26. Oktober 2020 ergibt, als dauerhaft anzusehen und wird in zumutbarer
Weise voll ausgeschöpft.
4.2
Demzufolge ist die Beschwerdegegnerin nur, aber immerhin in
der Lage, ein rentenausschliessendes Erwerbseinkommen von 52,5 % eines mit 42
Wochenstunden veranschlagten Vollzeitpensums zu erzielen. Vorinstanz und Beschwerdegegnerin
lassen vor diesem Hintergrund ausser Acht, dass das Invalideneinkommen nach der
Rechtsprechung (E. 4.1 hievor) so konkret wie möglich bestimmt werden soll,
weshalb in erster Linie von der beruflich-erwerblichen Situation auszugehen
ist, in welcher die versicherte Person konkret steht. Mit anderen Worten muss
der tatsächlich erzielte Verdienst zwingend als Invalideneinkommen angerechnet
werden, wenn und soweit die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt sind, was
hier der Fall ist. Den Ausführungen im angefochtenen Urteil kann insbesondere
deshalb nicht gefolgt werden, weil es sich bei der vom behandelnden Psychiater
PD Dr. med. C.________ anschaulich aufgezeigten Prozentzahl von 52,5 % um keine
rein medizinisch-theoretische Einschätzung der Arbeitsfähigkeit handelt.
Vielmehr entspricht sie exakt dem von der Beschwerdegegnerin effektiv erzielten
Verdienst, welcher betragsmässig ohne Weiteres bestimmbar ist (vgl.
vorinstanzliche Erwägung 2.3). Ein Abweichen durch Anrechnung eines bloss
50%igen Pensums beim Invalideneinkommen liegt damit - entgegen der Ansicht der
Beschwerdegegnerin - nicht im Ermessen des kantonalen Gerichts, sondern stellt
eine Rechtsverletzung nach Art. 95 lit. a BGG dar (vgl. E. 1 hievor). Daran
Dispositivo
ändern sämtliche Vorbringen in den Vernehmlassungen nichts. Demnach bleibt es
bei einem Invaliditätsgrad von 38 % und die Beschwerde ist begründet.”
Anche in una sentenza 8C_523/2022
del 23 febbraio 2023 la nostra Massima Istanza ha stabilito, al consid. 7.2,
l'inapplicabilità del confronto percentuale (“Prozentvergleich”), in
particolare sottolineando quanto segue:
" (…) Die
Vorinstanz erwog im Wesentlichen, es liege keine verlässliche Grundlage zur
Festlegung des Valideneinkommens vor. Da der Beschwerdeführerin jedoch auch im
Invalidenfall weiterhin Hilfsarbeitertätigkeiten, wenn auch nicht als
Hilfsköchin, zumutbar seien, rechtfertige sich ein Prozentvergleich. Dabei
entspreche der Invaliditätsgrad dem Grad der Arbeitsunfähigkeit, allenfalls
unter Berücksichtigung eines Abzugs vom Tabellenlohn.
Vor Eintritt des Gesundheitsschadens arbeitete die
Beschwerdeführerin als Köchin. Diese Arbeit ist ihr bereits aufgrund der
bisherigen medizinischen Abklärungen unbestrittenermassen unfallbedingt nicht
mehr möglich. Soweit ihr leidensangepasste Hilfsarbeitertätigkeiten zumutbar
sind, kann für das Validen- und das Invalideneinkommen - entgegen der
Auffassung der Vorinstanz - nicht dieselbe Bemessungsgrundlage herangezogen
werden, weshalb der von ihr vorgenommene Prozentvergleich nicht
bundesrechtskonform ist (Urteile 8C_887/2013 vom 21. Mai 2014 E. 5 und
8C_567/2013 vom 30. Dezember 2013 E. 4.4). Dies ergibt sich schon daraus, dass
im Rahmen der LSE-Tabellen die Löhne für allgemeine, nicht näher spezifizierte
Hilfsarbeiten im Wirtschaftszweig "Total" und diejenigen für
Hilfsarbeiten im Bereich Gastgewerbe im Wirtschaftszweig 55-56,
"Gastgewerbe/Beherbergung u. Gastronomie" enthalten sind (vgl. LSE
2018 und 2020).
Nach dem Gesagten wird die Beschwerdegegnerin im vorliegenden Fall
einen Einkommensvergleich vorzunehmen haben.”
In una sentenza 8C_666/2022 del 4
agosto 2023, la nostra Massima Istanza ha confermato l’applicabilità del metodo
del raffronto ordinario dei redditi, puntualizzando che, comunque, anche
applicando il metodo del confronto percentuale, l’assicurata (affetta da
epilessia e reduce da un intervento invasivo al cuore, con una capacità
lavorativa residua del 60%), non ne avrebbe tratto alcun giovamento, visto che,
in ogni caso, avrebbe avuto diritto ad ¼ di rendita, sulla base delle seguenti
considerazioni:
" (…) 4.2.
Das kantonale Gericht erwog, infolge Kündigung der Anstellung der
Beschwerdegegnerin seien vorliegend als Valideneinkommen die Tabellenlöhne der
Schweizerischen Lohnstrukturerhebung des Bundesamts für Statistik (LSE) und
dort das Durchschnittseinkommen von Frauen für Arbeiten des Kompetenzniveaus 1
im Jahr 2015 in der Höhe von Fr. 54'055.- heranzuziehen. Für die Festsetzung
des Invalideneinkommens stellte die Vorinstanz auf denselben Tabellenlohnwert
ab, da kein tatsächlich erzieltes Erwerbseinkommen gegeben sei und die in
diesem Kompetenzniveau enthaltenen Tätigkeiten dem ärztlich attestierten
Zumutbarkeitsprofil entsprechen würden. Sie legte im Weiteren dar, dass kein
Grund für einen Abzug vom Tabellenlohn bestehe, weshalb der Invaliditätsgrad
dem Grad der Arbeitsunfähigkeit von 44 % entspreche.
4.3. Soweit die Beschwerdeführerin bezüglich Festsetzung des
Valideneinkommens zunächst rügt, die Kündigung sei ein unzulässiges Kriterium,
weil diese zu einer Zeit erfolgt sei, als die Beschwerdegegnerin bereits
erkrankt gewesen sei, belegt sie den behaupteten Zusammenhang mit den
gesundheitlichen Beschwerden nicht weiter. Zudem stellt sie in der Beschwerde
ebenfalls auf den von der Vorinstanz beigezogenen Tabellenlohn ab, weshalb
diesbezüglich auf Weiterungen verzichtet werden kann.
Nicht gefolgt werden kann der Beschwerdeführerin sodann insoweit,
als sie geltend macht, als Valideneinkommen seien nur 95 % des vorinstanzlich
bestimmten Tabellenlohnwerts einzusetzen, da die Beschwerdegegnerin im
Gesundheitsfall weiterhin bei der E.________ AG gearbeitet und ein Einkommen
auf unverändert tiefem Niveau erzielt hätte. Abgesehen davon, dass die
Weiterarbeit bei der bisherigen Arbeitgeberin im Gesundheitsfall, wie in
vorstehendem Absatz erwähnt, nicht belegt wurde, entfällt eine Parallelisierung
bereits deswegen, weil die Festsetzung des Valideneinkommens anhand der
statistischen Werte der LSE erfolgte und daher ein allenfalls unter den
branchenüblichen Ansätzen liegendes bisheriges Einkommen nicht relevant ist.
4.4. Nach Gesagtem ist es weder willkürlich noch sonstwie
bundesrechtswidrig, dass die Vorinstanz das Validen- und das Invalideneinkommen
ausgehend vom gleichen Tabellenlohn bemessen hat. Dass das kantonale Gericht
bundesrechtswidrig keinen leidensbedingten Abzug gewährt habe, wird zu Recht
nicht gerügt. Bei dieser Ausgangslage erübrigt es sich, die ziffernmässige
Festlegung der Vergleichseinkommen zu überprüfen, da der Invaliditätsgrad dem
Grad der Arbeitsunfähigkeit entspricht (vgl. E. 4.1 hiervor). Der
vorinstanzlich auf 44 % festgesetzte Invaliditätsgrad ist indes auf 40 % zu
reduzieren, ist doch, wie in E. 3 hiervor aufgezeigt, von einer
Restarbeitsfähigkeit von 60 % und von einer Arbeitsunfähigkeit von 40 %
auszugehen. Dies ändert aber nichts daran, dass die
Beschwerdegegnerin Anspruch auf eine Viertelsrente hat.
Beim angefochtenen Entscheid hat es daher im
Ergebnis, Anspruch auf eine Viertelsrente ab 1. April 2018, sein
Bewenden.”
In una sentenza 9C_562/2022 del
12 settembre 2023, il Tribunale federale ha ritenuto applicabile il metodo del
confronto percentuale, nel caso di un’assicurata (affetta da crisi epilettiche
associate a un aumento dei problemi di concentrazione, della stanchezza e delle
cefalee, con una capacità lavorativa residua del 60% in qualsiasi attività
lavorativa), riconoscendole il diritto a ¼ di rendita, sulla base delle
seguenti considerazioni:
" (…) 6. Peu importe les griefs développés par la recourante dans la
mesure où il convient de lui donner raison pour les motifs qui suivent. Il
ressort effectivement des constatations des premiers juges, qui lient le
Tribunal fédéral (consid. 1 supra), que l'assurée dispose d'une capacité
résiduelle de travail de 60% dans son activité habituelle ainsi que dans une
activité adaptée à ses limitations fonctionnelles depuis le mois de mai 2018. La
recourante l'admet du reste expressément. Or on rappellera qu'une simple
comparaison de pourcentages peut suffire lorsque l'assuré dispose d'une
capacité résiduelle de travail dans son activité habituelle et qu'aucune autre
activité n'est mieux adaptée à ses limitations fonctionnelles (comme c'est le
cas en l'occurrence). Le taux d'invalidité est alors identique au taux
d'incapacité de travail (cf. ATF 114 V 310 consid. 3a; voir aussi arrêt
9C_888/2011 du 13 juin 2012 consid. 4.4 et les références). Comme l'assurée
présente en l'espèce une incapacité de travail de 40% dans toute activité, y
compris dans son activité habituelle (de vendeuse), l'incapacité de travail
correspond à une incapacité de gain de 40% (comparaison en pour-cent; ATF 114 V 310 consid. 3a; 104 V 135 consid. 2b) qui équivaut à un taux d'invalidité
identique (art. 8 al. 1 LPGA en relation avec l'art. 7 LPGA) donnant droit à un
quart de rente (art. 28 al. 2 LAI). Il n'y a pas lieu de faire une comparaison
des revenus au sens de l'art. 16 LPGA, ni de répondre aux griefs du recours
portant sur l'application de l'art. 26 al. 2 RAI en lien avec les données
statistiques du groupe d'activités du domaine de l'industrie et du textile,
dont on peut au demeurant douter qu'elles soient pertinentes dans le contexte
d'une épilepsie congénitale ayant depuis toujours influencé les capacités de
l'assurée et ses indications à l'intimé sur le souhait initial d'entreprendre
une formation d'assistante socio-éducative. (…)”.
La nostra Massima Istanza è
giunta alla medesima conclusione anche nella STF 9C_628/2020, riguardante
un’assicurata affetta da problemi somatici e psichici, con una capacità
lavorativa residua del 60% in qualsiasi attività lavorativa, confermando il
diritto ad ¼ di rendita a fronte di un grado di invalidità del 40%.
In una sentenza 9C_419/2020 del 5 agosto 2020 l’Alta Corte ha confermato una
sentenza di questa Corte, in cui è stato applicato il metodo del confronto
percentuale (“Prozentvergleich”), nel caso di un’assicurata che presentava una
capacità lavorativa residua del 70% in qualsiasi attività lavorativa.
Ancora, in una sentenza 8C_46/2023
del 26 ottobre 2023, l’Alta Corte ha confermato l’inapplicabilità nel caso di
specie del metodo del confronto percentuale, invocato dal ricorrente, visto che
la difficoltà della fattispecie non risiedeva nel quantificare i redditi con e
senza invalidità da porre a confronto, bensì nell’individuazione di una
(sufficiente) perdita di guadagno riconducibile al danno alla salute, ciò che
non risultava sulla base dei documenti all’incarto.
Infine, in una sentenza 8C_130/2023
dell’8 agosto 2023 l’Alta Corte ha confermato la correttezza del grado di
invalidità calcolato dai primi giudici sulla base del metodo del raffronto
percentuale, tenuto conto del fatto che l’assicurata a partire dal 2020
presentava una capacità lavorativa illimitata in un lavoro adatto e una
riduzione del 10% nel lavoro precedente, con presenza a tempo pieno. Pertanto,
posto come l'attività adatta corrisponde in gran parte con il lavoro precedentemente
svolto, il TF ha reputato corretto l’utilizzo del metodo del raffronto percentuale,
che rappresenta una variante consentita del confronto dei redditi.
2.13. Tornando al caso di specie, chiamato
a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene corretto l’agire dell’amministrazione,
sia con riferimento alla conclusione di ritenere che l’assicurato abbia, nonostante
il danno alla salute, saputo recuperare un chiaro ruolo dirigenziale e
remunerativo in seno alle diverse società a lui riconducibili, sia riguardo
all’utilizzo del metodo del raffronto percentuale al fine di determinare il
grado di invalidità.
Come dettagliatamente ed
esaustivamente illustrato nel rapporto d’inchiesta per l’attività professionale
indipendente del 30 novembre 2022, sulla base anche di quanto emerso in sede di
interrogatorio dell’assicurato e dei suoi soci in affari presso il Ministero
Pubblico, il TCA ritiene appurato, secondo verosimiglianza preponderante, lo
svolgimento da parte dell’interessato di attività dirigenziali remunerate in
seno ad innumerevoli società, svizzere ed estere, nel corso degli anni
successivi al 2011.
Da tale rapporto di inchiesta –
il quale appare accurato, dettagliato ed esaustivo ed è, quindi, pienamente
probante – risulta in maniera inequivocabile che la descrizione della propria
attività indipendente fornita dall’assicurato stesso (nonché dai suoi soci in
affari) in sede di interrogatorio presso il Ministero Pubblico contrasta
nettamente con quanto invece sostenuto a più riprese davanti al TCA, laddove
l’interessato e il suo patrocinatore hanno continuato a definire come puramente
“onorifico” il ruolo ricoperto in seno ai vari CdA. Tale qualificazione non può
essere fatta propria da questo Tribunale, alla luce delle chiare dichiarazioni
rese sia dall’assicurato, che dai suoi soci in affari, davanti al Ministero
Pubblico, dalle quali emerge in maniera unanime e concordante il suo ruolo
attivo, operativo e dirigenziale in molteplici progetti di natura immobiliare e
finanziaria, spesso volutamente "nell'ombra", lasciando che altri
rappresentassero le società costituite man mano senza far figurare il proprio
nome (cfr. rapporto di inchiesta per attività professionale indipendente del 20
novembre 2022, pagg. 876-883 inc. AI).
Inoltre, contrariamente a quanto
ancora sostenuto dal patrocinatore dell’insorgente in questa sede, come già in
occasione della precedente vertenza sfociata nella sentenza di rinvio STCA32.2020.132
del 26 luglio 2021, dalle tavole processuali e, in particolare, dal rapporto
d’inchiesta per l’attività professionale indipendente del 30 novembre 2022
svolta dall’ispettrice incaricata, emerge in maniera chiara l’impossibilità di
poter determinare con esattezza l’ammontare sia del reddito da valido (non
esistendo più la società datrice di lavoro al momento dell’insorgenza del danno
alla salute), che quello da invalido (alla luce delle innumerevoli società alle
quali è riconducibile dopo l’insorgenza del danno alla salute, in maniera
diretta o indiretta, l’assicurato, con un ruolo dirigenziale e non puramente
onorifico).
L’ispettrice incaricata ha, infatti,
evidenziato come all'incarto vi siano dei solidi elementi lascianti presagire
che l'assicurato si stesse già riorientando professionalmente prima dell'evento
ischemico, posto come la vendita dell'__________ era contestuale (e non
successiva) al danno alla salute. Inoltre, vi era già la partecipazione in una
società con scopo sociale afferente al ramo immobiliare e che vi era del
patrimonio personale creato nel frattempo di cui occuparsi. Inoltre, non si dispone
dei conti e dei bilanci economici che possano aiutare ad appurare la bontà
(quanto a perdite o ad utili) del salario risultante dall'estratto conto individuale.
Quanto ai redditi da partecipazione societaria acquisiti posteriormente al
danno alla salute figuranti negli estratti conto individuale dell'assicurato,
ella ha rilevato come siano solo in parte rappresentativi della capacità di
guadagno residua dell'assicurato. Ciò in ragione delle modalità di
partecipazione nelle (decine) di società (anche estere) in cui l'assicurato ha
attivamente lavorato, tenuto anche conto del fatto che alcune di esse, prive di
personale, venivano create ad hoc unicamente per la gestione di progetti
immobiliari.
Stante quanto precede, il TCA,
alla luce della giurisprudenza federale riportata al considerando 2.12., e
sulla scorta delle pertinenti e ben motivate argomentazioni esposte nel
rapporto di inchiesta del Servizio ispettorato, riprendendo quanto emerso in
sede di interrogatorio presso il Ministero Pubblico, ritiene che, in concreto, siano
date le condizioni per eccezionalmente fare capo al confronto
percentuale ("Prozentvergleich").
Per un recente caso in cui, per
contro, il metodo del raffronto percentuale è stato escluso, in quanto sia il
salario “da valida” che quello “da invalida” hanno potuto essere
accertati in maniera attendibile, senza un dispendio eccessivo, cfr. STCA 32.2023.94
del 27 novembre 2023. Analoga soluzione nella STCA 32.2021.40 dell’11 ottobre
2021, riguardante una terapista olistica indipendente che presentava una
capacità lavorativa del 20% in qualsiasi attività lucrativa (abituale e
adeguata) e che, dopo il danno alla salute di origine psichica (disturbo
bipolare), aveva continuato l’attività abituale, sfruttando, in maniera
completa e ragionevole, la sua capacità lavorativa residua del 20% (cfr.
consid. 2.11 e 2.13 della citata STCA).
2.14. Va ora esaminato se l’Ufficio AI
poteva sopprimere la rendita con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2011, a
motivo della violazione dell’obbligo di informare da parte dell’assicurato.
Va ricordato che per quanto
concerne l'effetto della soppressione della rendita, l'art. 88bis cpv. 2 lett.
b OAI prevede che tale misura è messa in atto retroattivamente dalla data in
cui avvenne la modificazione determinante se il beneficiario ha ottenuto
indebitamente la prestazione o ha violato l'obbligo di informare impostogli
ragionevolmente dall'articolo 77 OAI.
L’art.
77 OAI prescrive che l’avente diritto, il suo rappresentante legale, le
autorità o i terzi cui è versata la prestazione devono comunicare
immediatamente all’ufficio AI ogni cambiamento rilevante per la determinazione
del diritto alle prestazioni, in particolare ogni cambiamento
dello stato di salute, della capacità al guadagno o al lavoro, dello stato di
grande invalidità, del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all’invalidità,
del luogo di residenza determinante per stabilire l’importo dell’assegno per
grandi invalidi e del contributo per l’assistenza e delle condizioni personali
ed eventualmente economiche dell’assicurato.
La norma relativa all’obbligo di
informare di cui all’art. 77 OAI è stata sostanzialmente ripresa dall’art. 31
LPGA che regola la “Notificazione nel caso di cambiamento delle condizioni”,
senza peraltro che la norma dell’ordinanza venisse abrogata (STF I 622/05 del
14 agosto 2006, consid. 2).
Nel caso concreto giustamente
l’Ufficio AI ha fondato la retroattività della soppressione del diritto alla
rendita facendo riferimento al fatto che l’interessato, come risulta dagli
atti, non ha tempestivamente notificato i proventi delle sue attività remunerate
di consulenza e di membro di diversi consigli di amministrazione, svolte negli
anni successivi all’attribuzione della rendita intera di invalidità con
decisione del 7 maggio 2009.
Nel questionario di revisione del
3 febbraio 2010 egli ha dichiarato di essere senza attività lucrativa e senza
attività accessoria (cfr. doc. 45).
Nel successivo questionario di
revisione del 4 maggio 2015, egli ha indicato di non avere più esercitato
un’attività indipendente o autonoma dal 2007 (cfr. doc. 82, dove alla domanda
“esercita tuttora un’attività lucrativa (dipendente o autonoma)?” egli ha
risposto: “mai, dal 2007”, corsivo della redattrice).
È solo nell’ambito della
revisione d’ufficio della rendita del 2017 che l’assicurato, nell’apposito
questionario, dopo avere comunque indicato di essere senza attività lucrativa,
nell’elencare i mezzi con i quali provvede al proprio sostentamento, ha rilevato
che oltre alla rendita AI egli ha percepito un “salario-reddito indipendente”
pari ad un importo di “fr. 36'000/anno”, quale onorario in quanto membro di
Consiglio di amministrazione (CdA) (cfr. doc. 98 pag. 3).
Invitato dall’amministrazione a
chiarire l’origine dell’ammontare indicato (cfr. doc. 97), nella risposta del
10 novembre 2017 egli – sottacendo, è bene evidenziarlo, il ruolo attivo da
egli ricoperto presso tutte le altre società ad egli riconducibili di cui si è
ampiamento dato conto in precedenza - ha unicamente precisato di ricevere “dal
1.9.2016 un’indennità quale membro CdA di CHF 36'000 annui netti” dalla società
“__________”, aggiungendo che “si tratta di una carica e non di un lavoro”
(cfr. doc. 100). Inoltre, alla domanda “6) se si trattasse di più aziende,
indichi a quanto ammonta l’onorario annuo proveniente da ciascuna azienda”,
l’assicurato ha risposto “non rilevante” (cfr. doc. 100).
Da quanto sopra, alla luce di
quanto già dettagliatamente esposto al consid. 2.13., appare evidente la
violazione da parte dell’assicurato dell’obbligo di informare, esplicitamente
indicato nelle motivazioni della decisione del 7 maggio 2009, laddove quale
esempio di modifica delle condizioni personali ed economiche, risultava il “cambiamento
delle entrate o delle condizioni patrimoniali, p. es. inizio o cessazione di
un’attività lucrativa” (cfr. doc. 30).
Ne discende che
l'assicurato era obbligato a notificare immediatamente all'amministrazione i redditi
da egli percepiti quale membro di diversi consigli di amministrazione.
Non avendolo fatto,
l’assicurato ha violato l’obbligo d’informare ex art. 77 OAI e l’Ufficio AI ha
correttamente proceduto alla citata soppressione della rendita con effetto
retroattivo.
Pertanto, la decisione impugnata
del 15 febbraio 2023, con la quale è stata soppressa con effetto retroattivo al
1° gennaio 2011 è da confermare, mentre il ricorso va respinto.
2.15. Occorre
quindi verificare l’esattezza o meno della decisione del 17 febbraio 2023 con
la quale l’amministrazione ha chiesto la restituzione di complessivi fr. 30'810
pari alle rendite indebitamente riscosse dal 1° settembre 2019 al 1° settembre
2020 (doc. A3).
Ai sensi dell’art. 25 cpv. 1 LPGA, le prestazioni
indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se
l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
L’art. 4 cpv. 1 OPGA prevede che se il beneficiario era in buona fede e si
trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia completamente o in parte
alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse. Il condono è
concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari
giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la
decisione è passata in giudicato (art. 4 cpv. 4 OPGA). Conformemente alla
giurisprudenza, il termine previsto dall'art. 4 cpv. 4 OPGA per presentare la
domanda di condono è una prescrizione d'ordine, e non un termine di perenzione
(DTF 132 V 42).
Per l’art. 25 cpv. 2 LPGA nel
tenore fino al 31 dicembre 2020 il diritto di esigere la restituzione si
estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto
d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo
il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per
il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo,
quest’ultimo è determinante.
Secondo l’art. 25 cpv. 2 LPGA in
vigore dal 1° gennaio 2021 il diritto di esigere la restituzione si estingue tre
anni dopo che l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma
al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito
deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di
prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante.
2.16. Nel caso in esame, nella decisione
impugnata del 15 febbraio 2023 l’amministrazione ha specificato di aver voluto
limitare la richiesta di restituzione all’anno precedente la decisione di
soppressione retroattiva del 14 settembre 2020 (cfr. doc. 243).
In tale precedente decisione del
14 settembre 2020 di soppressione della rendita con
effetto retroattivo e richiesta di restituzione delle rendite percepite
indebitamente dal 01.09.2019 l’amministrazione, riguardo alla richiesta di
restituzione, aveva già precisato che
“detta richiesta di restituzione è sin d’ora limitata all’anno precedente la
decisione, tenuto conto dell’eccezione giurisprudenziale (applicabile quando il
termine relativo di un anno di cui all’art. 25 cpv. 2 LPGA è già spirato)
illustrato al punto 3.1. delle disposizioni legali” (doc. 139).
Al riguardo, l’UAI aveva indicato
che “secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte, a prescindere da un’eventuale violazione
del principio inquisitorio, il termine annuo di perenzione di cui all’art. 25
cpv. 2 LPGA non può cominciare a decorrere prima che le prestazioni siano state
decise ed erogate. Detto termine inizia a decorrere dal giorno del versamento
mensile di ogni singola prestazione (STF 8C_64/2011 consid. 2.2, SVR 2010 EL n.
12 pag. 35, 9C_795/2009).
Il TCA concorda con quanto
ritenuto dall’amministrazione.
Ai sensi della giurisprudenza, il
termine di perenzione non poteva cominciare a decorrere prima del versamento
effettivo delle prestazioni (DTF 139 V 6, consid. 5.2 in fine; STF 9C_925/2012
del 19 marzo 2013, consid. 2.7; STF 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013, consid.
6.5; STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010, consid. 4.5 = SVR 2010 EL Nr. 12).
Infatti, come spiega la STF
9C_363/2010 dell'8 novembre 2011 (= SVR 2012 IV Nr. 33):
" 2.1 Selon l'art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent
être restituées (al. 1 première phrase). Le droit de demander la restitution
s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance
du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (al. 2
première phrase).
Si,
au moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, la prestation
n'a pas encore été versée, le délai d'une année de péremption selon l'art. 25
al. 2 première phrase LPGA ne peut commencer à courir qu'avec le versement
effectif de la prestation, la créance en restitution de rentes mensuelles
versées à tort n'étant pas sujette à péremption aussi longtemps que la
prestation périodique n'a pas encore été versée (UELI KIESER, ATSG-Kommentar,
2ème éd., n°40 ad art. 25 LPGA et la référence à l'arrêt AHV 60 015
de la Commission fédérale de recours AVS/AI du 3 août 2005, consid. 3d in SVR
2006 AHV n°1; arrêt 9C_795/2009 du 21 juin 2010, consid. 4.1-4.7 in SVR 2010 EL
n°12 p. 37 s.).
(…)
3.2 C'est en vain que la recourante allègue que
la créance en restitution de l'intimé était atteinte de péremption dans sa
totalité et en déduit qu'elle est juridiquement inexistante. En effet,
s'agissant en l'espèce des versements de rentes effectués pendant les derniers
douze mois par rapport à la décision du 11 novembre 2008 réduisant leurs
montants, les versements effectifs sont intervenus mensuellement et la créance
en restitution de rentes mensuelles versées à tort n'était pas sujette à
péremption aussi longtemps que la prestation périodique n'avait pas encore été
versée. Le jugement entrepris, en considérant que la créance en restitution de
rentes mensuelles versées à tort n'était pas atteinte de péremption en ce qui
concerne les versements effectués durant les derniers douze mois par rapport à
la décision du 11 novembre 2008, est ainsi conforme au droit fédéral (supra,
consid. 2.1). Le montant de la créance en restitution, fixé par la juridiction
cantonale à 2'976 fr. ([3'045 fr. - 2'797 fr.] x 12 mois), n'est pas discuté
par la recourante. Le recours est mal fondé.".
Nell'ambito dell'art. 25
cpv. 2 LPGA, la decorrenza del termine di perenzione non è mai stata fatta
risalire a un momento anteriore al pagamento delle prestazioni indebite. Al più
presto, decorre con il primo pagamento. In effetti, la pretesa di restituzione
di un'indennità periodica indebitamente versata non può perimere finché la
prestazione non è stata versata (DTF 122 V 270 consid. 5; STF 9C_925/2012 del
19 marzo 2013, consid. 2.7; STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010, consid. 4.5 =
SVR 2010 EL Nr. 12).
Alla luce di quanto sopra, la restituzione
delle prestazioni limitatamente al periodo compreso fra il 1° settembre 2019 e
il 1° settembre 2020 (ricordato che con la decisione del 14 settembre 2020 era
stato tolto l’effetto sospensivo, per cui dopo tale data non era più stata versata
all’assicurato rendita alcuna), appare dunque corretta.
Questo Tribunale deve, tuttavia,
rilevare che nonostante la corretta indicazione, nella decisione del 15
febbraio 2020, del periodo di un anno prima della decisione del 14 settembre
2020 al quale limitare la richiesta di restituzione, vale a dire dal 1°
settembre 2019 al 1° settembre 2020, l’Ufficio AI, nella decisione impugnata
del 17 febbraio 2023, ha chiesto all’assicurato la restituzione di fr. 30'810 a
titolo di rendite erroneamente versate dal 1° settembre 2019 al 30 settembre
2020 (cfr. doc. A3).
Al riguardo, il TCA rileva che -
come peraltro opportunamente riconosciuto dall’amministrazione stessa nella
risposta di causa, parlando di “una svista” (cfr. doc. VI) – si tratta di un importo
non corretto, in quanto calcolato su 13 mesi (dal 1° settembre 2019 al 30 settembre
2020), anziché sul periodo di restituzione di 12 mesi (e meglio dal 1°
settembre 2019 al 1° settembre 2020) correttamente indicato nella decisione di
soppressione con effetto retroattivo del 15 febbraio 2023 (cfr. doc. A2).
La decisione impugnata del 17
febbraio 2023 va quindi riformata nel senso che l’assicurato è condannato a
restituire le prestazioni indebitamente ricevute dal 1° settembre 2019 al 1°
settembre 2020 per complessivi fr. 28'440 (fr. 2'370 per 12).
2.17. Con l’emanazione del presente
giudizio diventa priva di oggetto la domanda di ripristino dell’effetto
sospensivo del ricorso sia riguardo all’interruzione del versamento della
rendita di cui alla decisione del 15 febbraio 2023, sia per quanto concerne la
restituzione della rendita di cui alla decisione del 17 febbraio 2023.
2.18. Giusta l'art. 69 cpv. 1bis
LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la
disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61
lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la
procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso
di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità
delle spese è determinata fra 200.- e 1000.- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le
spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto, nel senso che:
§ la decisione
del 15 febbraio 2023, con la quale è stata soppressa con effetto retroattivo al
1° gennaio 2011 la rendita intera di invalidità e sancita la restituzione delle
prestazioni versate indebitamente all’assicurato dal 1° settembre 2019 al 1°
settembre 2020 è confermata;
§§ la decisione
del 17 febbraio 2023, con la quale è stata richiesta la restituzione di fr.
30'810 a titolo di prestazioni erroneamente versate dal 1° settembre 2019 al 30
settembre 2020 è riformata nel senso che l’assicurato è condannato a restituire
le prestazioni indebitamente ricevute dal 1° settembre 2019 al 1° settembre
2020 per un importo pari a fr. 28'440.
2. Le spese, per complessivi fr.
500.-, sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti