32.2023.4
Soppressione della rendita. Conferma della valutazione medico-teorica del SMR. Conferma del reddito da valido contestato dall'assicurato
3 aprile 2023Italiano28 min
un periodo di disoccupazione (il guadagno assicurato ammontava a fr. 9'425 mensili;
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2023.4
BS/sc
Lugano
3 aprile 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 gennaio 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 6 dicembre 2022 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1963, di professione
pittore, nell’ottobre 1997 ha presentato una domanda di prestazioni AI (doc. 1, se non indicato diversamente i documenti citati si riferiscono agli
atti dell’Ufficio AI prodotti con la risposta di causa). Egli è stato
posto al beneficio di provvedimenti d’integrazione, più precisamente di una
riformazione professionale quale rappresentante nella vendita di pitture non
potendo più esercitare l’originaria professione.
Terminata la riformazione
professionale, sulla base degli accertamenti medici ed economici eseguiti, con
decisioni 25 maggio 2001 e 13 settembre 2001 (doc. 73 sino a 75)
l’amministrazione gli ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1°
aprile 1997 ed una mezza rendita dal 1° dicembre 1997 (cfr. motivazioni in doc.
65).
La rendita è stata confermata in
via di revisione il 5 settembre 2003 (doc. 86).
A seguito di un’altra revisione
avviata d’ufficio, con decisione del 20 dicembre 2007 l’Ufficio AI ha soppresso
la prestazione a seguito dell’incremento salariale dell’attività di riqualifica
(venditore nel campo delle pitture) che non giustificava più il diritto alla rendita,
il grado d’invalidità, determinato mediante il consueto raffronto dei redditi, risultando
pari al 3% nel 2006 e allo 0% dal 2006 in poi (doc. 107).
Con STCA 32.2007.124 del 17
aprile 2008 questa Corte ha confermato la summenzionata decisione
amministrativa (doc. 115).
1.2. L’assicurato nel maggio 2019 ha
inoltrato una nuova domanda di prestazioni AI facendo segnatamente valere una
problematica depressiva (doc. 139).
Aggiornati gli atti medici, con
rapporti 11 settembre 2020 e 12 marzo 2021 il dr. __________ del SMR (Servizio
medico regionale dall’AI), poste le diagnosi con e senza influenza sulla capacità
lavorativa, ha ritenuto l’assicurato totalmente inabile dal 1995 nell’abituale attività.
Ricapitolate le diverse incapacità lavorative dall’8 giugno 2018 al 24 gennaio
2021 in attività adeguate e riqualificata di venditore-rappresentante e responsabile
tecnico (inabilità al lavoro dovuta sostanzialmente a due interventi chirurgici
alla mano sinistra nel 2018 e nel 2020, alternata a periodi di piena abilità), il
medico SMR ha considerato l’assicurato abile al 100% dal 25 gennaio 2021 nelle
succitate attività (doc. 168 e 177).
Tenuto conto del rapporto 15
gennaio 2021 del consulente in integrazione professionale (in seguito:
consulente IP) (doc. 172), con progetto di decisione del 7 giugno 2021
l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1° giugno al
30 settembre 2019 e dal 1° aprile al 30 aprile 2021 con versamento dal 1°
settembre 2019, trattandosi di una domanda tardiva (doc. 180).
Con osservazioni del 21 settembre
2021 l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, ha contestato la valutazione
medico-teorica operata dal SMR, in particolare per quel che concerne la
componente extra-somatica, nonché la determinazione del reddito da valido. Ha
poi informato di aver ripreso a partire dal 1° luglio 2021 un’attività lavorativa
al 50% presso la __________ in qualità di responsabile tecnico e che per
ragioni mediche, sia fisiche che psichiche, tale percentuale non può essere
aumentata (doc. 188).
Approfondito l’aspetto
psichiatrico tramite il rapporto 11 novembre 2021 del dr. __________, psichiatra
curante (doc. 191), con annotazioni 13 aprile 2022 il medico SMR dr. __________,
specialista in psichiatrica e psicoterapia, ha sostanzialmente sostenuto come
la patologia extra-somatica non abbia ripercussione sulla capacità lavorativa
(doc. 194), ribadendo la validità delle precedenti annotazioni SMR. Tale
valutazione dello psichiatra SMR è stata confermata dal suo collega dr. __________
con annotazioni del 9 maggio 2022 (doc. 195).
Di conseguenza con decisione 6
dicembre 2022 l’amministrazione ha confermato il diritto alla rendita limitata
nel tempo come da progetto di decisione (doc. 203).
1.3. L’assicurato è tempestivamente
insorto contro suddetta decisione chiedendone l’annullamento e postulando il
riconoscimento del diritto ad una mezza rendita dopo il 30 aprile 2021. Egli
contesta la valutazione del SMR che lo ha giudicato pienamente abile in attività
adeguate al suo stato di salute e in quella di riqualifica, rilevando come il
suo psichiatra curante abbia certificato un’abilità del 50%. Contesta inoltre
la determinazione del reddito da valido.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio
AI ha chiesto la reiezione del ricorso, sostenendo che il nuovo rapporto dello
psichiatra curante allegato al ricorso non apporta nuovi elementi clinici
rispetto alle precedenti valutazioni del SMR. Rileva inoltre che “in
considerazione della stabilità e della durata dell’attività di riqualifica
svolta ancora oggi, considerata la prassi dell’Alta Corte, anche ritenendo
quale reddito da valido il salario riferito all’attività di
rappresentante/venditore/tecnica, si determina, comunque, un discapito
economico nullo, osservata la piena abilità certificata a livello
medico-funzionale nell’ultima attività svolta, totalmente esigibile”.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se
a ragione o meno l’Ufficio AI ha soppresso, con effetto dal 30 aprile 2021, la
rendita spettante all’assicurato. Egli chiede di essere posto al beneficio di
una mezza rendita dal 1° maggio 2021. Incontestato è il diritto alla rendita
intera dal 1° giugno al 30 settembre 2019 e dal 1° aprile al 30 aprile 2021.
Va
qui rilevato che dal 1° gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della
decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e
dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il
diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).
Per la disamina del diritto a una
rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza, di norma,
occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale secondo cui
sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello
stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce
conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento
a DTF 130 V 329).
Tornando alla modifica
legislativa di cui sopra, si rileva che il calcolo delle rendite, il cui
diritto era sorto sotto l’egida del precedente sistema, viene effettuato
secondo il nuovo sistema se nell’ambito di una revisione il grado d’invalidità
subisce una modificazione ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA (ossia di almeno 5%
o un aumento fino al 100%) e l’assicurato, al momento dell’entrata in
vigore della modifica legislativa di cui sopra, non aveva ancora compiuto 55
anni (Disposizione transitoria lett. b cpv. 1 della modifica del 19 giugno 2020
(Ulteriore sviluppo dell’AI); cfr. anche Moser, Die Weiterentwicklung der
Invalidenvorsorge in der Ersten und Zweiten Säule - «stufenloses» Rentensystem,
vorsorgliche Leistungseinstellung, in: BVG-Tagung 2022 Aktuelle Fragen der
beruflichen Vorsorge, pag. 7).
Per contro, qualora al momento
dell’entrata in vigore della modifica legislativa l’assicurato aveva già
compiuto (almeno) 55 anni e il suo diritto alla rendita era sorto sotto l’egida
del precedente sistema, quest’ultimo trova applicazione in virtù della
protezione della situazione acquisita (Besitzstandsschutz) conferita
dalla citata Disposizione transitoria, circostanza peraltro desumibile anche
dalla Disposizione transitoria lett. c (cfr. Moser, op. cit., pag. 8 e 10;
Dupont, Weiterentwicklung der Invalidenversicherung: Was bringt sie wem?, in:
Recht Aktuell: 5. Basler Sozialversicherungstagung «Sozialversicherungsrecht
zwischen Dynamik, Reform und Kontinuität» 2021, pag. 12 [con refuso, n.d.r.];
Hürzeler, Diritto delle assicurazioni sociali, in: Formazione continua e
aggiornamento per giuristi 2021, pag. 29; UFAS, Bollettino della previdenza
professionale nr. 156 del 1. luglio 2021, n. 1067, p.to B.4.a.; ASIP,
Fachmitteilung Nr. 127 del 25 agosto 2021: 7. IV-Revision: stufenloses
Rentensystem, pto. 3.2.).
In tal senso il marg. 9201 CIRAI
(Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità,
valida dal 1° gennaio 2022) prevede che “le rendite correnti delle persone
assicurate che il 1° gennaio 2022 non hanno ancora compiuto 55 anni (persone
nate negli anni dal 1967 al 2003) sono trasferite nel nuovo sistema di rendite
lineare (art. 28b LAI), se sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 17
LPGA (modificazione del grado d’invalidità di almeno 5 punti percentuali)”.
Infine, secondo il marg. no. 9102
CIRAI in merito alla determinazione del diritto applicabile nel caso di prima
concessione di rendite con quote decrescenti o a tempo determinato e casi di
revisione, prevede “che se la modifica determinante avviene prima del
1° gennaio 2022, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore
in vigore fino al 31 dicembre 2021. Se la
modifica determinante avviene dopo il 31 dicembre 2021, si applicano le
disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022. La
data della modifica determinante è determinata secondo l'articolo 88a OAI (v. N. 5500 segg.).”
Nel caso concreto, siccome a seguito
della decisione contestata il diritto alla rendita e la relativa soppressione
sono avvenuti prima del 1° gennaio 2022, determinante è il diritto in
vigore sino al 31 dicembre 2021.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in
relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità
al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno
alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno.
Occorre quindi che il danno alla
salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il
caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411,
n. 46).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6
LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal
raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata
alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000
pag. 84).
Secondo la
giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.3. Per costante giurisprudenza (cfr.
STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione
(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono
essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito
del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare
in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure
nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori
siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/ Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2022, art. 28a n. 227, pag. 375).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire
se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova,
né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto
(DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Inoltre, circa il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi
medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni
mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale
dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di
esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una
misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le
decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo
e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità,
per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli
aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro
specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la
capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una
chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale.
Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può
ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza
9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in
SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Se vi sono dei rapporti medici
contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero
materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto
che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc;
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, n. 263, pag. 385)
e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.4. Nel caso concreto, sulla base della
documentazione medica acquisita agli atti, con annotazioni del 12 marzo 2021 –
quale complemento a quelle precedenti dell’11 settembre 2020 (doc. 168) – il
dr. __________ del SMR ha posto le seguenti diagnosi con e senza influsso sulla
capacità lavorativa:
" (…)
2.1 Diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa
(CL)
Cod.infermità: 738 Danno funz.: 10
· St. d. intervento chirurgico (08.10.2020)
di aponeurectomia sel. Sec. Hueston IV e V raggio della mano sinistra.
· Intervento (23.04.2020) in anestesia
loco-regionale di aponeurectomia selettiva sec. Hueston e Z-plastiche di copertura
al III, IV e V raggio mano sx.
· Morbo di Dupuytren bilaterale, IV° e V°
raggio mono dx stadio 3 e III° e IV° raggio mono sx stadio 1-2: stato dopo
intervento operatorio a dx 20.09.2018.
· Sindrome da attrito sottoacromiale spalla
sx in stato dopo intervento operatorio in artroscopia tre anni fa.
· Sindrome lombospondilogena cronica in
esiti chirurgici dopo due interventi operatori effettuati circa 20 anni fa:
discectomia L5/S1 a dx, stabilizzazione posteriore L4-S1, PLIF L5/51 per ernia
discale a dx e instabilità del segmento lombare l5/S1.
· Sindrome da disadattamento con reazione
mista ansioso depressiva (ICD10 F:43.22), in tratti di personalità borderline
ed abuso etilico.
2.2 Diagnosi senza ripercussione sulla CL
·
Diabete mellito in cura farmacologica da circa 10 anni.
·
Incipiente gonartrosi bilaterale.
·
Incipiente coxartrosi bilaterale.
·
Epatite B cronica. (…)” (pag. 528 inc. AI)
A titolo di limitazioni
funzionali il dr. __________ ha rilevato: carico massimo fino a 2/3 chili,
necessità di alternanza della postura, difficoltà nello svolgere lavori di
precisione, nessuna necessità di pause supplementari, diminuita caricabilità
per la schiena e per la spalla sinistra, limitazioni nelle attività manuali, in
particolare nella presa di oggetti anche non pesanti.
Riguardo alle attività adeguate e
riqualificate, a far da tempo dal 25 gennaio 2021 il medico SMR ha ritenuto
data una piena abilità, ciò che corrisponde ad un miglioramento della capacità
lavorativa.
Per quel che concerne l’aspetto
psichico, con le osservazioni al progetto di decisione l’assicurato ha prodotto
il certificato 17 settembre 2021 in cui lo psichiatra curante ha attestato
un’inabilità del 50% dal 17 settembre al 10 ottobre 2021 (pag. 554 inc. AI). Su
richiesta dell’Ufficio AI, lo psichiatra curante ha compilato in data 11 novembre
2021 il consueto rapporto. Ha in particolare risposto che il trattamento
ambulatorio ha avuto inizio il 15 febbraio 2019 e che l’ultimo controllo è
avvenuto il 17 settembre 2021, che il paziente viene visto circa ogni 6 mesi,
che la capacità lavorativa è del 50% quale consulente e tecnico, che
attualmente egli ha grossi problemi di sonno e infine che assume Stilnoy cp
10mg, Mianserine 30 mg. Quale diagnosi egli ha posto una personalità con
struttura borderline in stato depressivo reattivo (ICD10: F32), precisando che
la prognosi è difficile vista la cronicità della malattia (pag. 571 inc. AI).
Il suddetto rapporto è stato
valutato dal dr. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia, con
annotazioni 13 aprile 2022:
" Ho preso
visione del dossier e della documentazione medica. Nel rapporto medico del
11.11.2021 (GED 15.11.2021) del dr.med. __________, medico psichiatra e
psicoterapeuta curante, non è oggettivata alcuna patologia psichiatrica, non
sono descritti segni e sintomi caratteristici che consentano di formulare la
diagnosi di episodio depressivo (nel rapporto medico viene descritta la
codifica ICD10 F32) secondo il manuale diagnostico ICD10 e la descrizione
strutturale di personalità borderline di per sè non costituisce patologia,
fornisce informazioni sul funzionamento dell’assicurato a livello di
personalità ma non costituisce per definizione causa di IL. L’unico sintomo
descritto a carico dell’assicurato è l’insonnia. La gravità del sintomo in ogni
caso non può essere tale da giustificare alcuna IL, in considerazione del fatto
che la presa a carico consiste di un colloquio con il medico psichiatra ogni 6
mesi e che la terapia farmacologica prescritta consiste di un ipnoinducente e
di un farmaco antidepressivo con azione benefica sul sonno entrambi titolati a
dosaggi minimi, cosa non giustificabile da punto di vista medico in presenza di
una sintomatologia invalidante. Lo Stilnox è prescritto a 10 mg/die, quando è
presente sul mercato il dosaggio da 12,5 mg CR, la mianserina è titolata a 30
mg/die, quanto è possibile dosarla fino a 90 mg/die in sicurezza. A conferma
ulteriore che il sintomo non abbia ripercussioni sulla CL dell’assicurato, nel
rapporto medico del dr.med. __________ non sono concretamente descritte limitazioni
funzionali. Dal punto di vista medico psichiatrico si conferma la precedente
presa di posizione dell’Ufficio.” (pag. 575 inc. AI)
Ora, questo Tribunale non può che
aderire alla dettagliata e convincente presa di posizione del SMR, confermando
quindi l’assenza di una patologia psichiatrica con ripercussione sulla capacità
lavorativa.
Nemmeno il successivo rapporto 2
giugno 2022 dello psichiatra curante prodotto con il ricorso permette di
modificare la succitata conclusione.
In quel documento il dr. __________
rileva:
" Il
paziente descrive negli ultimi incontri del 9.05.2022 e 2.06.2022 un
aggravamento della situazione con un’aumentata ansia, diminuita concentrazione,
dolori alla schiena aumentati.
L’inabilità al lavoro è attualmente al 50% dal 1.07.2021 e quindi
oramai da un anno alla luce dell’inabilità attuale del 50% dal 1.06.2022 al
30.06.2022.
Resto a Vostra disposizione per eventuali domande. In fede.” (doc.
C)
Infatti, lo specialista riporta
unicamente uno stato soggettivo di aumentata ansia, diminuita concentrazione e
di dolori alla schiena, ribandendo la sua valutazione di un’incapacità
lavorativa del 50% che, come riportato sopra, sulle basi delle pertinenti
valutazioni del 13 aprile 2022 dello psichiatra del SMR (pag. 575 inc. AI) non
può essere fatta propria dal TCA.
Visto quanto sopra, tenuto conto
delle affidabili e convincenti valutazioni del SMR, alle quali va conferito
valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.3), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle
assicurazioni sociali (DTF 139 V 218 consid. 5.3) che l’assicurato dal 25
gennaio 2021 è pienamente abile in attività adeguate e nell’attività di
venditore-rappresentante e responsabile tecnico.
.
2.5. Occorre ora esaminare la
graduazione dell’invalidità operata dall’Ufficio AI.
2.5.1. In merito alla determinazione del reddito
da valido va ricordato che, secondo la giurisprudenza, occorre stabilire quanto la persona assicurata, nel
momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla
rendita), guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale
persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze
personali. Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile.
Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha
conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione
dei salari. Soltanto in presenza di circostanze particolari ci si potrà
scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS
(cfr. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid.
4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo sarà in particolare il caso qualora
dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale
dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde
manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni
verosimiglianza in qualità di persona valida; per esempio se l'assicurato,
prima di essere riconosciuto definitivamente incapace al lavoro, si trovava in
disoccupazione o aveva già delle difficoltà professionali a causa del
deterioramento progressivo del suo stato di salute o ancora percepiva una
remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra ugualmente in linea
di conto la situazione in cui il posto di lavoro della persona assicurata prima
dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento determinante
della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF
9C_151/2020 del 5 maggio 2020 consid. 6.1; 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011
consid. 3.2).
Nella decisione contestata, per
la determinazione del reddito da valido rettamente l’Ufficio AI ha preso in
considerazione quello riferito all’attività di pittore stabilito nella STCA
32.2007.124 (fr. 70'141), che, aggiornato al 2019, corrisponde a fr. 79'604,38
(pag. 532 inc. AI).
L’assicurato sostiene invece che,
quale reddito senza invalidità, venga presa in considerazione la retribuzione
relativa all’attività di responsabile tecnico, ossia il salario conseguito nel
2018 di fr. 8'500 mensili, pari un salario annuo di fr. 110'500 (13 x 8'500).
Dagli atti risulta che detto salario mensile corrisponde all’attività presso la
__________ svolta a tempo pieno, dopo la riformazione professionale, dal 1°
marzo 2003 al 30 gennaio 2019 (cfr. il relativo questionario del datore di
lavoro datato19 settembre 2019 in doc. 152).
A tal riguardo va fatto presente
che nella STF 9C_887/2017 del 7 giugno 2018, pubblicata in SVR 2019 IV nr. 1,
l’Alta Corte ha considerato corretto e ha avallato l’agire con il quale questo
Tribunale, modificando il calcolo operato dall’amministrazione (la quale aveva
fissato il reddito da valido nell’originaria professione di montatore di
impianti di riscaldamento esercitata dall’assicurato precedentemente alla
riqualifica professionale), ha calcolato il reddito da valido facendo
riferimento alla “nuova” professione di impiegato amministrativo nella quale
era stato riformato, svolta al 100% per quasi un decennio e interrotta
unicamente per motivi di salute.
Secondo questo Tribunale la
succitata giurisprudenza non è applicabile. Diversamente dalla fattispecie
trattata dall’Alta Corte, dove l’assicurato non poteva più svolgere a causa di
problemi di salute – motivo per cui aveva inoltrato una domanda di prestazioni
AI – l’attività riqualificata tramite riformazione professionale ed esercitata
ininterrottamente per un lungo periodo, nell’evenienza concreta, come visto al
consid. 2.4, l’insorgente la può invece svolgere al 100%, ritenuto che la
patologia psichiatrica non è stata valutata come invalidante. Quindi, quale
reddito da valido va presa la retribuzione nell’attività che l’insorgente,
senza il danno alla salute, avrebbe verosimilmente continuato a svolgere, ossia
il reddito da pittore di fr. 79'604,38. Dal raffronto di quest’ultimo reddito
con quello da invalido, come si vedrà al prossimo considerando, non risulta
alcun discapito economico.
Allo stesso risultato si
giungerebbe anche volendo ritenere, quale ipotesi di lavoro, che il reddito
senza invalidità corrisponda a quello relativo all’attività riformata. Infatti,
considerato che dal punto di vista medico l’assicurato medicalmente parlando la
può svolgere dal 25 gennaio 2021 a tempo pieno, non vi è parimenti alcuna
perdita di guadagno.
2.5.2. Per quel che concerne il reddito
da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.
3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare
perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile,
il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione
del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici
ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli
stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76
consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
L’Alta Corte ha stabilito che
sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete,
Fatti
i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1
dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STF I 222/04 del 5
settembre 2006).
Secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della
particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), non possono
mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori
leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio
dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario
teorico statistico.
L’Alta
Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido
motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Come visto al consid. 2.5.1., presso
la __________ l’assicurato ha percepito un salario mensile di fr. 8'500. Dopo
un periodo di disoccupazione (il guadagno assicurato ammontava a fr. 9'425 mensili;
cfr. conteggio maggio 2021 della Cassa __________; pag. 555 inc. AI), dal 1°
luglio 2021 egli ha ripreso l’attività di responsabile tecnico presso la Paint
Service Sagl nella misura del 50% con una retribuzione mensile di fr. 4'100 (cfr.
consid. 1.2. ed il relativo contratto; pag. 556 inc. AI).
Nel rapporto 15 gennaio 2021 il
consulente IP, sulla base degli atti medici e del colloquio avuto il giorno
Considerandi
stesso con l’assicurato, conclude che quest’ultimo “può tutt’ora svolgere
l’attività nella quale è stato riqualificato come pure l’attività di tecnico,
esercitata sull’arco di molti anni. Non sussistono quindi le premesse per
valutare l’applicazione di provvedimenti professionali. L’assicurato vanta
un’esperienza lavorativa pluriennale nel suo settore e disponde di sufficienti
competenze per potersi ricollocare nel libero marcato del lavoro” (doc.
172).
Ne discende che tenuto conto, a
titolo di reddito da invalido, sia del reddito conseguito nel 2018 presso la __________
(fr. 110'500), sia del guadagno assicurato ai fini della disoccupazione (fr.
113'100 = 12 x 9’425), sia del salario conseguito presso la __________ a tempo
pieno [fr. 106'600 = (4'100 x 2) x 13], nonché del reddito da valido
(79'604,38), il discapito economico risulta nullo.
Non può invece essere preso in considerazione
il reddito da invalido fissato dall’amministrazione (fr. 55'811) sulla base dei
redditi statistici. Infatti, come visto poc’anzi, l’attività riqualificata,
esercitata per diversi anni, risulta essere quella con minor discapito
economico rispetto alle altre attività adeguate. Ad ogni modo l’esisto della
vertenza non cambierebbe. Infatti, raffrontando il citato dato statistico con
il reddito da valido (fr. 79'604,38), il grado d’invalidità sarebbe del 31% e quindi
sempre inferiore al grado minimo del 40% conferente il diritto ad una rendita.
Visto quanto sopra, correttamente
l’Ufficio AI ha soppresso la rendita al 30 aprile 2021 (tre mesi dopo il
miglioramento ex art. 88a cpv. 1 OAI).
Ne consegue che la decisione
contestata merita conferma, mentre il ricorso è da respingere.
2.6
Secondo l'art. 69 cpv. 1bis
LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la
disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61
lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di
ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di
controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle
spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7
aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le
spese di fr. 500 sono poste a carico dell’insorgente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di fr. 500 sono poste a
carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti