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Decisione

32.2023.4

Soppressione della rendita. Conferma della valutazione medico-teorica del SMR. Conferma del reddito da valido contestato dall'assicurato

3 aprile 2023Italiano28 min

un periodo di disoccupazione (il guadagno assicurato ammontava a fr. 9'425 mensili;

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2023.4

BS/sc

Lugano

3 aprile 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 23 gennaio 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 6 dicembre 2022 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1963, di professione

pittore, nell’ottobre 1997 ha presentato una domanda di prestazioni AI (doc. 1, se non indicato diversamente i documenti citati si riferiscono agli

atti dell’Ufficio AI prodotti con la risposta di causa). Egli è stato

posto al beneficio di provvedimenti d’integrazione, più precisamente di una

riformazione professionale quale rappresentante nella vendita di pitture non

potendo più esercitare l’originaria professione.

Terminata la riformazione

professionale, sulla base degli accertamenti medici ed economici eseguiti, con

decisioni 25 maggio 2001 e 13 settembre 2001 (doc. 73 sino a 75)

l’amministrazione gli ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1°

aprile 1997 ed una mezza rendita dal 1° dicembre 1997 (cfr. motivazioni in doc.

65).

La rendita è stata confermata in

via di revisione il 5 settembre 2003 (doc. 86).

A seguito di un’altra revisione

avviata d’ufficio, con decisione del 20 dicembre 2007 l’Ufficio AI ha soppresso

la prestazione a seguito dell’incremento salariale dell’attività di riqualifica

(venditore nel campo delle pitture) che non giustificava più il diritto alla rendita,

il grado d’invalidità, determinato mediante il consueto raffronto dei redditi, risultando

pari al 3% nel 2006 e allo 0% dal 2006 in poi (doc. 107).

Con STCA 32.2007.124 del 17

aprile 2008 questa Corte ha confermato la summenzionata decisione

amministrativa (doc. 115).

1.2. L’assicurato nel maggio 2019 ha

inoltrato una nuova domanda di prestazioni AI facendo segnatamente valere una

problematica depressiva (doc. 139).

Aggiornati gli atti medici, con

rapporti 11 settembre 2020 e 12 marzo 2021 il dr. __________ del SMR (Servizio

medico regionale dall’AI), poste le diagnosi con e senza influenza sulla capacità

lavorativa, ha ritenuto l’assicurato totalmente inabile dal 1995 nell’abituale attività.

Ricapitolate le diverse incapacità lavorative dall’8 giugno 2018 al 24 gennaio

2021 in attività adeguate e riqualificata di venditore-rappresentante e responsabile

tecnico (inabilità al lavoro dovuta sostanzialmente a due interventi chirurgici

alla mano sinistra nel 2018 e nel 2020, alternata a periodi di piena abilità), il

medico SMR ha considerato l’assicurato abile al 100% dal 25 gennaio 2021 nelle

succitate attività (doc. 168 e 177).

Tenuto conto del rapporto 15

gennaio 2021 del consulente in integrazione professionale (in seguito:

consulente IP) (doc. 172), con progetto di decisione del 7 giugno 2021

l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1° giugno al

30 settembre 2019 e dal 1° aprile al 30 aprile 2021 con versamento dal 1°

settembre 2019, trattandosi di una domanda tardiva (doc. 180).

Con osservazioni del 21 settembre

2021 l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, ha contestato la valutazione

medico-teorica operata dal SMR, in particolare per quel che concerne la

componente extra-somatica, nonché la determinazione del reddito da valido. Ha

poi informato di aver ripreso a partire dal 1° luglio 2021 un’attività lavorativa

al 50% presso la __________ in qualità di responsabile tecnico e che per

ragioni mediche, sia fisiche che psichiche, tale percentuale non può essere

aumentata (doc. 188).

Approfondito l’aspetto

psichiatrico tramite il rapporto 11 novembre 2021 del dr. __________, psichiatra

curante (doc. 191), con annotazioni 13 aprile 2022 il medico SMR dr. __________,

specialista in psichiatrica e psicoterapia, ha sostanzialmente sostenuto come

la patologia extra-somatica non abbia ripercussione sulla capacità lavorativa

(doc. 194), ribadendo la validità delle precedenti annotazioni SMR. Tale

valutazione dello psichiatra SMR è stata confermata dal suo collega dr. __________

con annotazioni del 9 maggio 2022 (doc. 195).

Di conseguenza con decisione 6

dicembre 2022 l’amministrazione ha confermato il diritto alla rendita limitata

nel tempo come da progetto di decisione (doc. 203).

1.3. L’assicurato è tempestivamente

insorto contro suddetta decisione chiedendone l’annullamento e postulando il

riconoscimento del diritto ad una mezza rendita dopo il 30 aprile 2021. Egli

contesta la valutazione del SMR che lo ha giudicato pienamente abile in attività

adeguate al suo stato di salute e in quella di riqualifica, rilevando come il

suo psichiatra curante abbia certificato un’abilità del 50%. Contesta inoltre

la determinazione del reddito da valido.

1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio

AI ha chiesto la reiezione del ricorso, sostenendo che il nuovo rapporto dello

psichiatra curante allegato al ricorso non apporta nuovi elementi clinici

rispetto alle precedenti valutazioni del SMR. Rileva inoltre che “in

considerazione della stabilità e della durata dell’attività di riqualifica

svolta ancora oggi, considerata la prassi dell’Alta Corte, anche ritenendo

quale reddito da valido il salario riferito all’attività di

rappresentante/venditore/tecnica, si determina, comunque, un discapito

economico nullo, osservata la piena abilità certificata a livello

medico-funzionale nell’ultima attività svolta, totalmente esigibile”.

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è sapere se

a ragione o meno l’Ufficio AI ha soppresso, con effetto dal 30 aprile 2021, la

rendita spettante all’assicurato. Egli chiede di essere posto al beneficio di

una mezza rendita dal 1° maggio 2021. Incontestato è il diritto alla rendita

intera dal 1° giugno al 30 settembre 2019 e dal 1° aprile al 30 aprile 2021.

Va

qui rilevato che dal 1° gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della

decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e

dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il

diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

Per la disamina del diritto a una

rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza, di norma,

occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale secondo cui

sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello

stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce

conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento

a DTF 130 V 329).

Tornando alla modifica

legislativa di cui sopra, si rileva che il calcolo delle rendite, il cui

diritto era sorto sotto l’egida del precedente sistema, viene effettuato

secondo il nuovo sistema se nell’ambito di una revisione il grado d’invalidità

subisce una modificazione ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA (ossia di almeno 5%

o un aumento fino al 100%) e l’assicurato, al momento dell’entrata in

vigore della modifica legislativa di cui sopra, non aveva ancora compiuto 55

anni (Disposizione transitoria lett. b cpv. 1 della modifica del 19 giugno 2020

(Ulteriore sviluppo dell’AI); cfr. anche Moser, Die Weiterentwicklung der

Invalidenvorsorge in der Ersten und Zweiten Säule - «stufenloses» Rentensystem,

vorsorgliche Leistungseinstellung, in: BVG-Tagung 2022 Aktuelle Fragen der

beruflichen Vorsorge, pag. 7).

Per contro, qualora al momento

dell’entrata in vigore della modifica legislativa l’assicurato aveva già

compiuto (almeno) 55 anni e il suo diritto alla rendita era sorto sotto l’egida

del precedente sistema, quest’ultimo trova applicazione in virtù della

protezione della situazione acquisita (Besitzstandsschutz) conferita

dalla citata Disposizione transitoria, circostanza peraltro desumibile anche

dalla Disposizione transitoria lett. c (cfr. Moser, op. cit., pag. 8 e 10;

Dupont, Weiterentwicklung der Invalidenversicherung: Was bringt sie wem?, in:

Recht Aktuell: 5. Basler Sozialversicherungstagung «Sozialversicherungsrecht

zwischen Dynamik, Reform und Kontinuität» 2021, pag. 12 [con refuso, n.d.r.];

Hürzeler, Diritto delle assicurazioni sociali, in: Formazione continua e

aggiornamento per giuristi 2021, pag. 29; UFAS, Bollettino della previdenza

professionale nr. 156 del 1. luglio 2021, n. 1067, p.to B.4.a.; ASIP,

Fachmitteilung Nr. 127 del 25 agosto 2021: 7. IV-Revision: stufenloses

Rentensystem, pto. 3.2.).

In tal senso il marg. 9201 CIRAI

(Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità,

valida dal 1° gennaio 2022) prevede che “le rendite correnti delle persone

assicurate che il 1° gennaio 2022 non hanno ancora compiuto 55 anni (persone

nate negli anni dal 1967 al 2003) sono trasferite nel nuovo sistema di rendite

lineare (art. 28b LAI), se sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 17

LPGA (modificazione del grado d’invalidità di almeno 5 punti percentuali)”.

Infine, secondo il marg. no. 9102

CIRAI in merito alla determinazione del diritto applicabile nel caso di prima

concessione di rendite con quote decrescenti o a tempo determinato e casi di

revisione, prevede “che se la modifica determinante avviene prima del

1° gennaio 2022, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore

in vigore fino al 31 dicembre 2021. Se la

modifica determinante avviene dopo il 31 dicembre 2021, si applicano le

disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022. La

data della modifica determinante è determinata secondo l'articolo 88a OAI (v. N. 5500 segg.).”

Nel caso concreto, siccome a seguito

della decisione contestata il diritto alla rendita e la relativa soppressione

sono avvenuti prima del 1° gennaio 2022, determinante è il diritto in

vigore sino al 31 dicembre 2021.

2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in

relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità

al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno

alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno.

Occorre quindi che il danno alla

salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il

caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,

L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411,

n. 46).

Per incapacità al lavoro

s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla

salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente

esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso

d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione

anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6

LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il

grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal

raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata

alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può

tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa

in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato

del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo

generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000

pag. 84).

Secondo la

giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.3. Per costante giurisprudenza (cfr.

STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare

in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure

nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori

siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/ Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2022, art. 28a n. 227, pag. 375).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire

se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova,

né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto

(DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Inoltre, circa il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi

medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni

mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale

dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di

esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo

e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità,

per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli

aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro

specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la

capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una

chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale.

Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in

SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Se vi sono dei rapporti medici

contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero

materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto

che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc;

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, n. 263, pag. 385)

e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.4. Nel caso concreto, sulla base della

documentazione medica acquisita agli atti, con annotazioni del 12 marzo 2021 –

quale complemento a quelle precedenti dell’11 settembre 2020 (doc. 168) – il

dr. __________ del SMR ha posto le seguenti diagnosi con e senza influsso sulla

capacità lavorativa:

" (…)

2.1 Diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa

(CL)

Cod.infermità: 738 Danno funz.: 10

· St. d. intervento chirurgico (08.10.2020)

di aponeurectomia sel. Sec. Hueston IV e V raggio della mano sinistra.

· Intervento (23.04.2020) in anestesia

loco-regionale di aponeurectomia selettiva sec. Hueston e Z-plastiche di copertura

al III, IV e V raggio mano sx.

· Morbo di Dupuytren bilaterale, IV° e V°

raggio mono dx stadio 3 e III° e IV° raggio mono sx stadio 1-2: stato dopo

intervento operatorio a dx 20.09.2018.

· Sindrome da attrito sottoacromiale spalla

sx in stato dopo intervento operatorio in artroscopia tre anni fa.

· Sindrome lombospondilogena cronica in

esiti chirurgici dopo due interventi operatori effettuati circa 20 anni fa:

discectomia L5/S1 a dx, stabilizzazione posteriore L4-S1, PLIF L5/51 per ernia

discale a dx e instabilità del segmento lombare l5/S1.

· Sindrome da disadattamento con reazione

mista ansioso depressiva (ICD10 F:43.22), in tratti di personalità borderline

ed abuso etilico.

2.2 Diagnosi senza ripercussione sulla CL

·

Diabete mellito in cura farmacologica da circa 10 anni.

·

Incipiente gonartrosi bilaterale.

·

Incipiente coxartrosi bilaterale.

·

Epatite B cronica. (…)” (pag. 528 inc. AI)

A titolo di limitazioni

funzionali il dr. __________ ha rilevato: carico massimo fino a 2/3 chili,

necessità di alternanza della postura, difficoltà nello svolgere lavori di

precisione, nessuna necessità di pause supplementari, diminuita caricabilità

per la schiena e per la spalla sinistra, limitazioni nelle attività manuali, in

particolare nella presa di oggetti anche non pesanti.

Riguardo alle attività adeguate e

riqualificate, a far da tempo dal 25 gennaio 2021 il medico SMR ha ritenuto

data una piena abilità, ciò che corrisponde ad un miglioramento della capacità

lavorativa.

Per quel che concerne l’aspetto

psichico, con le osservazioni al progetto di decisione l’assicurato ha prodotto

il certificato 17 settembre 2021 in cui lo psichiatra curante ha attestato

un’inabilità del 50% dal 17 settembre al 10 ottobre 2021 (pag. 554 inc. AI). Su

richiesta dell’Ufficio AI, lo psichiatra curante ha compilato in data 11 novembre

2021 il consueto rapporto. Ha in particolare risposto che il trattamento

ambulatorio ha avuto inizio il 15 febbraio 2019 e che l’ultimo controllo è

avvenuto il 17 settembre 2021, che il paziente viene visto circa ogni 6 mesi,

che la capacità lavorativa è del 50% quale consulente e tecnico, che

attualmente egli ha grossi problemi di sonno e infine che assume Stilnoy cp

10mg, Mianserine 30 mg. Quale diagnosi egli ha posto una personalità con

struttura borderline in stato depressivo reattivo (ICD10: F32), precisando che

la prognosi è difficile vista la cronicità della malattia (pag. 571 inc. AI).

Il suddetto rapporto è stato

valutato dal dr. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia, con

annotazioni 13 aprile 2022:

" Ho preso

visione del dossier e della documentazione medica. Nel rapporto medico del

11.11.2021 (GED 15.11.2021) del dr.med. __________, medico psichiatra e

psicoterapeuta curante, non è oggettivata alcuna patologia psichiatrica, non

sono descritti segni e sintomi caratteristici che consentano di formulare la

diagnosi di episodio depressivo (nel rapporto medico viene descritta la

codifica ICD10 F32) secondo il manuale diagnostico ICD10 e la descrizione

strutturale di personalità borderline di per sè non costituisce patologia,

fornisce informazioni sul funzionamento dell’assicurato a livello di

personalità ma non costituisce per definizione causa di IL. L’unico sintomo

descritto a carico dell’assicurato è l’insonnia. La gravità del sintomo in ogni

caso non può essere tale da giustificare alcuna IL, in considerazione del fatto

che la presa a carico consiste di un colloquio con il medico psichiatra ogni 6

mesi e che la terapia farmacologica prescritta consiste di un ipnoinducente e

di un farmaco antidepressivo con azione benefica sul sonno entrambi titolati a

dosaggi minimi, cosa non giustificabile da punto di vista medico in presenza di

una sintomatologia invalidante. Lo Stilnox è prescritto a 10 mg/die, quando è

presente sul mercato il dosaggio da 12,5 mg CR, la mianserina è titolata a 30

mg/die, quanto è possibile dosarla fino a 90 mg/die in sicurezza. A conferma

ulteriore che il sintomo non abbia ripercussioni sulla CL dell’assicurato, nel

rapporto medico del dr.med. __________ non sono concretamente descritte limitazioni

funzionali. Dal punto di vista medico psichiatrico si conferma la precedente

presa di posizione dell’Ufficio.” (pag. 575 inc. AI)

Ora, questo Tribunale non può che

aderire alla dettagliata e convincente presa di posizione del SMR, confermando

quindi l’assenza di una patologia psichiatrica con ripercussione sulla capacità

lavorativa.

Nemmeno il successivo rapporto 2

giugno 2022 dello psichiatra curante prodotto con il ricorso permette di

modificare la succitata conclusione.

In quel documento il dr. __________

rileva:

" Il

paziente descrive negli ultimi incontri del 9.05.2022 e 2.06.2022 un

aggravamento della situazione con un’aumentata ansia, diminuita concentrazione,

dolori alla schiena aumentati.

L’inabilità al lavoro è attualmente al 50% dal 1.07.2021 e quindi

oramai da un anno alla luce dell’inabilità attuale del 50% dal 1.06.2022 al

30.06.2022.

Resto a Vostra disposizione per eventuali domande. In fede.” (doc.

C)

Infatti, lo specialista riporta

unicamente uno stato soggettivo di aumentata ansia, diminuita concentrazione e

di dolori alla schiena, ribandendo la sua valutazione di un’incapacità

lavorativa del 50% che, come riportato sopra, sulle basi delle pertinenti

valutazioni del 13 aprile 2022 dello psichiatra del SMR (pag. 575 inc. AI) non

può essere fatta propria dal TCA.

Visto quanto sopra, tenuto conto

delle affidabili e convincenti valutazioni del SMR, alle quali va conferito

valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.3), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 139 V 218 consid. 5.3) che l’assicurato dal 25

gennaio 2021 è pienamente abile in attività adeguate e nell’attività di

venditore-rappresentante e responsabile tecnico.

.

2.5. Occorre ora esaminare la

graduazione dell’invalidità operata dall’Ufficio AI.

2.5.1. In merito alla determinazione del reddito

da valido va ricordato che, secondo la giurisprudenza, occorre stabilire quanto la persona assicurata, nel

momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla

rendita), guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale

persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze

personali. Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile.

Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha

conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione

dei salari. Soltanto in presenza di circostanze particolari ci si potrà

scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS

(cfr. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid.

4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo sarà in particolare il caso qualora

dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale

dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde

manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni

verosimiglianza in qualità di persona valida; per esempio se l'assicurato,

prima di essere riconosciuto definitivamente incapace al lavoro, si trovava in

disoccupazione o aveva già delle difficoltà professionali a causa del

deterioramento progressivo del suo stato di salute o ancora percepiva una

remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra ugualmente in linea

di conto la situazione in cui il posto di lavoro della persona assicurata prima

dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento determinante

della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF

9C_151/2020 del 5 maggio 2020 consid. 6.1; 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011

consid. 3.2).

Nella decisione contestata, per

la determinazione del reddito da valido rettamente l’Ufficio AI ha preso in

considerazione quello riferito all’attività di pittore stabilito nella STCA

32.2007.124 (fr. 70'141), che, aggiornato al 2019, corrisponde a fr. 79'604,38

(pag. 532 inc. AI).

L’assicurato sostiene invece che,

quale reddito senza invalidità, venga presa in considerazione la retribuzione

relativa all’attività di responsabile tecnico, ossia il salario conseguito nel

2018 di fr. 8'500 mensili, pari un salario annuo di fr. 110'500 (13 x 8'500).

Dagli atti risulta che detto salario mensile corrisponde all’attività presso la

__________ svolta a tempo pieno, dopo la riformazione professionale, dal 1°

marzo 2003 al 30 gennaio 2019 (cfr. il relativo questionario del datore di

lavoro datato19 settembre 2019 in doc. 152).

A tal riguardo va fatto presente

che nella STF 9C_887/2017 del 7 giugno 2018, pubblicata in SVR 2019 IV nr. 1,

l’Alta Corte ha considerato corretto e ha avallato l’agire con il quale questo

Tribunale, modificando il calcolo operato dall’amministrazione (la quale aveva

fissato il reddito da valido nell’originaria professione di montatore di

impianti di riscaldamento esercitata dall’assicurato precedentemente alla

riqualifica professionale), ha calcolato il reddito da valido facendo

riferimento alla “nuova” professione di impiegato amministrativo nella quale

era stato riformato, svolta al 100% per quasi un decennio e interrotta

unicamente per motivi di salute.

Secondo questo Tribunale la

succitata giurisprudenza non è applicabile. Diversamente dalla fattispecie

trattata dall’Alta Corte, dove l’assicurato non poteva più svolgere a causa di

problemi di salute – motivo per cui aveva inoltrato una domanda di prestazioni

AI – l’attività riqualificata tramite riformazione professionale ed esercitata

ininterrottamente per un lungo periodo, nell’evenienza concreta, come visto al

consid. 2.4, l’insorgente la può invece svolgere al 100%, ritenuto che la

patologia psichiatrica non è stata valutata come invalidante. Quindi, quale

reddito da valido va presa la retribuzione nell’attività che l’insorgente,

senza il danno alla salute, avrebbe verosimilmente continuato a svolgere, ossia

il reddito da pittore di fr. 79'604,38. Dal raffronto di quest’ultimo reddito

con quello da invalido, come si vedrà al prossimo considerando, non risulta

alcun discapito economico.

Allo stesso risultato si

giungerebbe anche volendo ritenere, quale ipotesi di lavoro, che il reddito

senza invalidità corrisponda a quello relativo all’attività riformata. Infatti,

considerato che dal punto di vista medico l’assicurato medicalmente parlando la

può svolgere dal 25 gennaio 2021 a tempo pieno, non vi è parimenti alcuna

perdita di guadagno.

2.5.2. Per quel che concerne il reddito

da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare

perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile,

il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione

del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici

ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli

stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76

consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

L’Alta Corte ha stabilito che

sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete,

Fatti

i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1

dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STF I 222/04 del 5

settembre 2006).

Secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della

particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), non possono

mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori

leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio

dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario

teorico statistico.

L’Alta

Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido

motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Come visto al consid. 2.5.1., presso

la __________ l’assicurato ha percepito un salario mensile di fr. 8'500. Dopo

un periodo di disoccupazione (il guadagno assicurato ammontava a fr. 9'425 mensili;

cfr. conteggio maggio 2021 della Cassa __________; pag. 555 inc. AI), dal 1°

luglio 2021 egli ha ripreso l’attività di responsabile tecnico presso la Paint

Service Sagl nella misura del 50% con una retribuzione mensile di fr. 4'100 (cfr.

consid. 1.2. ed il relativo contratto; pag. 556 inc. AI).

Nel rapporto 15 gennaio 2021 il

consulente IP, sulla base degli atti medici e del colloquio avuto il giorno

Considerandi

stesso con l’assicurato, conclude che quest’ultimo “può tutt’ora svolgere

l’attività nella quale è stato riqualificato come pure l’attività di tecnico,

esercitata sull’arco di molti anni. Non sussistono quindi le premesse per

valutare l’applicazione di provvedimenti professionali. L’assicurato vanta

un’esperienza lavorativa pluriennale nel suo settore e disponde di sufficienti

competenze per potersi ricollocare nel libero marcato del lavoro” (doc.

172).

Ne discende che tenuto conto, a

titolo di reddito da invalido, sia del reddito conseguito nel 2018 presso la __________

(fr. 110'500), sia del guadagno assicurato ai fini della disoccupazione (fr.

113'100 = 12 x 9’425), sia del salario conseguito presso la __________ a tempo

pieno [fr. 106'600 = (4'100 x 2) x 13], nonché del reddito da valido

(79'604,38), il discapito economico risulta nullo.

Non può invece essere preso in considerazione

il reddito da invalido fissato dall’amministrazione (fr. 55'811) sulla base dei

redditi statistici. Infatti, come visto poc’anzi, l’attività riqualificata,

esercitata per diversi anni, risulta essere quella con minor discapito

economico rispetto alle altre attività adeguate. Ad ogni modo l’esisto della

vertenza non cambierebbe. Infatti, raffrontando il citato dato statistico con

il reddito da valido (fr. 79'604,38), il grado d’invalidità sarebbe del 31% e quindi

sempre inferiore al grado minimo del 40% conferente il diritto ad una rendita.

Visto quanto sopra, correttamente

l’Ufficio AI ha soppresso la rendita al 30 aprile 2021 (tre mesi dopo il

miglioramento ex art. 88a cpv. 1 OAI).

Ne consegue che la decisione

contestata merita conferma, mentre il ricorso è da respingere.

2.6

Secondo l'art. 69 cpv. 1bis

LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la

disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61

lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di

ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di

controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle

spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7

aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza, le

spese di fr. 500 sono poste a carico dell’insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di fr. 500 sono poste a

carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti