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Decisione

32.2023.40

Ricorso (respinto) contro decisione di rifiuto di prestazioni. Ricorrente, cittadino UE, già invalido all’entrata in Svizzera, ciò che osta all’erogazione della rendita ordinaria. Rendita straordinaria esclusa

22 settembre 2023Italiano26 min

I

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2023.40

jv/gm

Lugano

22 settembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 3 aprile 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 1° marzo 2023 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in

fatto

1.1. RI 1,

nato nel 1979, cittadino italiano, entrato in Svizzera il 29 gennaio 2020 con

la moglie e da ultimo attivo quale addetto alle pulizie, il 27 agosto 2020 ha

presentato una prima domanda di prestazioni AI presso l’Ufficio AI del Canton __________

adducendo una depressione e stati d’ansia dal 2013 (doc. 2 incarto AI; IV 2).

Con

decisione del 6 luglio 2021 l’Ufficio AI del Canton __________ ha respinto la

domanda di prestazioni giacché l’assicurato aveva presentato un’incapacità

lavorativa solo temporeanea, integralmente ripristinata nell’attività abituale di

addetto alle pulizie (IV 2). Questa decisione è cresciuta incontestata in

giudicato.

1.2. L’11/12

gennaio 2022 l’assicurato, nel frattempo trasferitosi in Ticino, ha presentato

una seconda domanda di prestazioni AI, adducendo un’incapacità lavorativa

completa dall’8 febbraio 2021 a causa di un “disturbo depressivo ricorrente”

insorto nel dicembre 2020.

Pervenuto

il certificato medico del 30 luglio 2021 del curante dr. __________ (specialista

in psichiatria e psicoterapia) (doc. 1 incarto AI), richiamato il fascicolo AI dall’amministrazione

__________ (doc. 5 incarto AI), il questionario per il datore di lavoro (doc.

10 incarto AI), il curriculum vitae (doc. 14 incarto AI), il formulario del 12

febbraio 2022 ed il certificato medico del 30 luglio 2021 del curante dr. __________

(docc. 1 e 15 incarto AI), la documentazione attestante la carriera

assicurativa dell’assicurato (docc. 16-18 incarto AI), il modulo di richiesta

di una rendita d’invalidità presso uno Stato dell’UE (doc. 21 incarto AI), i

formulari del 5 dicembre 2022 e dell’11 dicembre 2022 del dr. __________

(specialista in medicina interna) (docc. 24, 41 e 45 incarto AI) e il rapporto

del 19 ottobre 2022 del dr. __________ (specialista in neurologia) (doc. 43

incarto AI), l’Ufficio AI ha sottoposto il caso al medico SMR (doc. 28 incarto

AI). Vagliata la documentazione medica, il medico SMR ha ritenuto necessario

visitare personalmente l’assicurato (doc. 35 incarto AI), visita effettuata il

6 dicembre 2022 dai medici SMR dr.ssa __________ (specialista in medicina del

lavoro) e dr. __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia), come da

rapporto di visita del 21 dicembre 2022 (doc. 47 incarto AI).

La

valutazione dei medici SMR è confluita nel rapporto finale del 21 dicembre 2022

(doc. 46 incarto AI).

Poste le seguenti diagnosi

" 2.1 Diagnosi con ripercussione sulla capacità

lavorativa (CL)

Codice infermità: 649 Danno funzionale: 61

disturbo intellettivo almeno di grado lieve ICD 10 F: 70, su cui si sono

inseriti con il tempo segni e sintomi dello spettro depressivo ICD 10 F.34.8:

Sindrome affettiva persistente clinicamente significativa.”

e

rilevata l’assenza di limiti funzionali, i medici SMR hanno osservato che “L’A.

presenta evidentemente un disturbo intellettivo almeno di grado lieve presente

dalla nascita che ha sicuramente limitato da sempre le sue scelte

professionali, rispettivamente impedisce qualsiasi misura d’integrazione

professionale. L’A. infatti ha lavorato in Italia esclusivamente presso parenti

ed una volta […] in Svizzera, ha lavorato per diversi datori di lavoro

molto brevemente sia in Svizzera interna che in Ticino sempre in attività molto

semplici e ripetitive, senza successo, non superando nemmeno il periodo di

prova. Allo stato dei fatti l’A. può essere inserito esclusivamente in un

laboratorio protetto. […] l’A. è giunto in Svizzera già in queste

condizioni”, accertando un’incapacità lavorativa completa in ogni attività

fin dalla nascita e continua.

1.3. Con

progetto di decisione del 4 gennaio 2023 l’Ufficio AI ha prospettato il rifiuto

di prestazioni siccome, nonostante un grado d’invalidità del 100%, l’assicurato

era già portatore di un danno alla salute invalidante all’entrata in Svizzera,

ragione per cui all’insorgere del danno egli non aveva versato tre anni di

contributi (di cui uno in Svizzera). L’amministrazione ha invitato l’assicurato

a rivolgersi al Servizio Prestazioni Complementari (doc. 48 incarto AI).

Rappresentato

dallo Studio legale avv. RA 1, con osservazioni del 27 gennaio 2023

l’assicurato ha contestato il progetto di decisione sostenendo come al momento

dell’entrata in Svizzera non “fosse affetto da patologie di natura

psichiatrica” e di aver rispettato l’obbligo di contribuzione di tre anni

(di cui uno almeno in Svizzera) “sia singolarmente, sia tramite i contributi

effettuati dalla propria moglie giusta l’art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS” (doc.

55 incarto AI). Alle osservazioni è stato allegato il certificato del 12

gennaio 2023 del curante dr. __________ (specialista in psichiatrica) (doc. 55,

pag. 213 incarto AI). L’assicurato ha pure chiesto di essere posto al beneficio

dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (doc. 54 incarto AI).

L’Ufficio

AI ha sottoposto le osservazioni ai medici SMR, i quali il 28 febbraio 2023 si

sono così determinati (doc. 61 incarto AI):

" […] giungono le osservazioni […] dal rappresentante […]

corredate dal certificato […] dello psichiatra Dr. __________ (12.01.2023) […].

[…] Si tratta di una certificazione vergata a mano relativa ad una presa in

carico psichiatrica circoscritta al periodo dal 2012 al 2016, priva di rilevanza

medico-assicurativa. […] Dr. __________ afferma che a quel momento il […]

paziente non presentava disturbi cognitivi, tuttavia non è riportata

l’esecuzione di alcun test, né alcuna indicazione di status a dimostrare lo

stato di salute presentato dal signor RI 1 in quel periodo. Tale certificazione

si riferisce alle impressioni soggettive del curante […] relative ad un periodo

lontano nel tempo e precisamente fra gli 11 ed i 7 anni orsono.

Conclusioni

Si conferma il rapporto finale SMR del 21.12.2022”.

Con

decisione del 1. marzo 2023 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso,

respingendo anche la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio

(doc. 63 incarto AI).

1.4. L’assicurato,

sempre rappresentato dallo Studio legale avv. RA 1, ha interposto tempestivo

ricorso contro la decisione del 1. marzo 2023, postulandone l’annullamento ed

il riconoscimento di una rendita intera, subordinatamente l’annullamento e la

retrocessione dell’incarto all’Ufficio AI. Ha pure chiesto di essere posto al

beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio e l’assunzione di

alcuni mezzi di prova.

Nel

merito, l’insorgente ripropone le censure di cui alle osservazioni al progetto

di decisione.

1.5. Con la

risposta di causa l’Ufficio AI ha confermato sia la valutazione delle

condizioni assicurative che quella medica, chiedendo la conferma della

decisione impugnata e, di riflesso, la reiezione dell’impugnativa.

1.6. Con scritto

del 3 luglio 2023 il ricorrente, oltre a ribadire le censure ricorsuali, ha

relativizzato le dichiarazioni fatte in prima battuta circa il periodo

contributivo in Italia, asserendo di non aver compreso le domande e, quindi, di

aver fornito risposte inesatte e incomplete circa i periodi contributivi

all’estero (X).

1.7. Con

scritto dell’11 luglio 2023 l’Ufficio AI ha confermato la fondatezza delle sue

valutazioni (XII).

considerato in

diritto

in

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (pro multis STF 9C_699/2014

del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1, 8C_452/2011 del 12

marzo 2012, 9C_807/2014 del 9 settembre 2015 e 9C_585/2014 dell’8 settembre

2015).

nel merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha negato

all’insorgente il diritto a prestazioni AI dopo aver determinato che

l’invalidità era insorta ben prima della sua entrata in Svizzera.

2.3. Secondo

l'art. 4 cpv. 2 LAI, l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e

gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.

L’invalidità

è da considerare insorta al momento in cui, a dipendenza dello stato di salute

dell’assicurato, vi è il diritto a delle prestazioni (Pratique VSI 2001 p. 149;

DTF 118 V 82, 112 V 275). In particolare ciò non dipende né dalla data in cui è

stata presentata la domanda di prestazioni, né da quando tale prestazione è

stata richiesta e generalmente non coincide con il momento in cui l’assicurato

apprende, per la prima volta, che il danno alla salute può aprirgli un diritto

a prestazioni assicurative (DTF 118 V 82, 111 V 121, 108 V 62, 105 V 60, 103 V

130).

L’insorgenza

dell’invalidità va accertata singolarmente per ogni tipo di prestazione (art. 4

cpv. 2 LAI; Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014,

ad art. 4, n. 140 pag. 51).

Trattandosi

del diritto alla rendita, l’invalidità insorge quando la capacità al guadagno

dell’assicurato o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può

essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti

d’integrazione ragionevolmente esigibili, egli ha avuto un’incapacità al lavoro

(art. 6 LPGA) almeno del 40 per cento in media durante un anno senza notevole

interruzione e al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40

per cento (art. 28 LAI).

2.4. Secondo

l'art. 6 cpv. 2 LAI, il diritto di un cittadino straniero con domicilio e

dimora abituale in Svizzera a una prestazione è subordinato al fatto che,

all'insorgere dell'invalidità, siano stati pagati i contributi almeno per un

anno intero (tre anni per una rendita ordinaria d’invalidità, art. 36 cpv. 1

LAI) oppure che l'interessato abbia risieduto ininterrottamente in Svizzera per

dieci anni.

Se una

persona era già invalida (almeno) nella misura del 40% alla sua prima entrata

in Svizzera, ossia prima che le menzionate condizioni potessero realizzarsi,

essa non ha diritto alla rendita d’invalidità (STF 9C_369/2010

del 25 ottobre 2010 consid. 1. e 9C_658/2008 del 10 giugno 2009 consid. 3.2).

Se dopo l'entrata in Svizzera la persona parzialmente invalida esercita

un'attività lavorativa, essa è obbligatoriamente assicurata all'AVS/AI ed è tenuta

a versare i contributi (STF 9C_658/2008 del 10 giugno 2009 consid. 3.2).

Se

con l'andare del tempo il danno alla salute e la capacità lucrativa peggiorano,

si pone la questione di sapere se la persona interessata possa o meno fare

valere un diritto alla rendita (STF 9C_658/2008 del 10 giugno 2009, consid.

3.2).

Secondo

giurisprudenza, ciò non è possibile se l'aumento del grado d'invalidità è

riconducibile a un peggioramento del danno alla salute originario. In

questo caso, infatti, non si verifica un nuovo evento assicurato (STFA I 76/05

del 30 maggio 2006, consid. 2).

Il

Tribunale federale ha per contro lasciato aperta la questione di sapere se l'aumento

del grado d'invalidità dovuto a un danno alla salute completamente

differente (per esempio un cardiopatico parzialmente invalido che diventa

pienamente invalido a seguito di un incidente che lo ha reso paraplegico) possa

nondimeno costituire un nuovo evento assicurato (STF 9C_658/2008 del 10 giugno

2009, consid. 3.2; STFA I 76/05 del 30 maggio 2006 consid. 2 e 5 e STFA I 81/90

del 23 aprile 1991). Questa ipotesi (del nuovo evento assicurato) è però stata

scartata in relazione alla revisione del diritto alla rendita (vecchio art. 41

LAI, abrogato in seguito all'entrata in vigore della LPGA e più in particolare

del suo art. 17), dove il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito

che l'aumento del tasso d'invalidità giustificante il riconoscimento di una

rendita più elevata configura un caso di revisione del diritto alla prestazione

(e non un nuovo evento assicurato) a prescindere dal fatto che esso sia o meno

la conseguenza di un aggravamento del danno alla salute iniziale (DTF 126 V

157).

2.5. Come

accennato (cfr. supra consid. 2.4.), decisivo per il diritto ad una rendita

ordinaria dell'assicurazione per l'invalidità è innanzitutto, conformemente all'art.

36 cpv. 1 LAI, che all'insorgere dell'invalidità siano stati pagati i

contributi per almeno 3 anni interi.

A tal

fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi versati ad

un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro dell'Unione europea

(UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), a condizione che

almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 pag.

4065; art. 45 del regolamento (CEE) n. 1408/71; cfr. anche N. 3004.3 cifra 2

delle Direttive sulle rendite AVS e AI edite dall’UFAS). Secondo

il TF, quest’ultima condizione non crea una discriminazione inammissibile (DTF

131 V 397 consid. 5 segg.).

Per

determinare ciò, occorre stabilire quando si è manifestata l'invalidità (STF

9C_658/2008 del 10 giugno 2009, consid. 3.1; STFA I 76/05 del 30 maggio 2006,

in SVR 2007 IV n. 7 pag. 23, consid. 1.1).

Il

marginale 3004.3 cifra 2 delle Direttive sulle rendite AVS e AI edite

dall’UFAS, valide dal 1. gennaio 2003 (stato 1. gennaio 2023), stabilisce che:

"

Per verificare la durata minima di

contribuzione nell’AI occorre procedere, nel singolo caso, come segue:

1. Va verificato se la durata minima di contribuzione

di tre anni sia adempiuta con periodi assicurativi svizzeri. Sono riconosciuti

tre anni contributivi interi se una persona è stata assicurata

obbligatoriamente o facoltativamente per più di due anni e 11 mesi in totale

(v. N. 3004).

2. Se questa condizione non è adempiuta con periodi

assicurativi svizzeri, per l’adempimento della durata minima di contribuzione

di tre anni va tenuto conto, nel caso di cittadini svizzeri e di Stati dell’UE

e dell’AELS, anche dei periodi contributivi compiuti in uno Stato dell’UE/AELS

(v. CIBIL).

3. Se la durata minima di contribuzione di tre anni è

adempiuta tenendo conto di periodi assicurativi esteri, ma il periodo

contributivo in Svizzera è inferiore a un anno, non può essere versata alcuna

rendita ordinaria svizzera dell’AI.”

In

tema vedasi anche STF 9C_510/2020 del 2 novembre 2020 consid. 2.2.; STCA

32.2019.97 del 27 aprile 2020 consid. 2.4, 32.2021.119 del 14 marzo 2022

consid. 2.4. e 32.2022.55 del 10 ottobre 2022 consid. 2.7.; Gerber, Kommentar

zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, 2022, n. 9 e 20-33 ad art. 36

LAI; Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Bundesgesetz über

die Invalidenversicherung IVG, in: RBS 2023, pag. 471 e seg.; Valterio,

Commentaire – Loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI), 2018, n. 2-5 ad

art. 36 LAI; Guida sulle condizioni assicurative per il diritto alle

prestazioni dell’assicurazione invalidità (stato al 1. dicembre 2022) e

Quick-Check Condizioni assicurative per la concessione di prestazioni dell’AI,

editi dall’UFAS (stato al 7 dicembre 2022) p.to 2.2.1 e segg. (consultabili su

www.bsv.admin.ch/bsv/it/assicurazioni

sociali/iv/grundlagen-gesetze/le-prestazioni-dellassicurazione-invalidita/iv-vmv.html).

2.6. In

concreto l’insorgente non concorda con la valutazione medica

dell’amministrazione secondo cui all’entrata in Svizzera fosse già invalido e

neppure con l’assunto secondo cui egli – computando i contributi della moglie –

non abbia assolto al periodo di contribuzione quale presupposto per il

conferimento di una rendita (cfr. supra consid. 1.3., 1.4. e 1.6.).

2.7. Questo

Giudice, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato

accuratamente vagliato dai medici SMR prima dell’emanazione della decisione

impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti non ha

alcun motivo per metterne in dubbio le conclusioni di cui al rapporto finale

del 21 dicembre 2022 e alla presa di posizione del 28 febbraio 2023 (cfr. supra

consid. 1.2. e seg.).

Per

poter allestire le surriferite attestazioni, i medici SMR hanno valutato tutta

la refertazione medica presente all’inserto, visitando personalmente

l’assicurato. Il dr. __________ e la dr.ssa __________ hanno rilevato che il

disturbo intellettivo (almeno di grado lieve) – al quale si sono aggiunti nel

tempo i sintomi dello spettro depressivo e la sindrome affettiva persistente

clinicamente significativa – fosse congenito, circostanza che “ha

sicuramente limitato da sempre le sue scelte professionali, rispettivamente

impedisce qualsiasi misura d’integrazione professionale per l’impossibilità di

rispettare adeguatamente una routine quotidiana, organizzare un lavoro in modo

minimamente autonomo, sopraffatto da situazioni nuove o modificate che tende ad

interpretare rivolte contro di lui, non riesce quasi mai a raggiungere una

performance accettabile in un’attività produttiva; per la rigidità

personologica, non è in grado di trarre da un avvenimento le corrette

conclusioni e prendere delle decisioni adeguate”. I medici SMR hanno quindi

accertato un’incapacità lavorativa completa in ogni attività fin dalla nascita

e continua.

A

mente di questo Giudice, i seguenti elementi confortano le conclusioni dei

medici SMR.

Nel

formulario del 12 febbraio 2022 il dr. Lenoir aveva indicato che “Der

Patient stand in __________ […] in psychiatrischer Behandlung

und nach der Einreise in die Ostschweiz hat er sich selbst zur weiteren

Behandlung bei uns angemeldet” e che “Er sei in psychiatrischer

Behandlung in Italien seit 2012 gewesen”, formulando la diagnosi di

“Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode mit anmutend

psychotischen Ideen […]”, evidenziando come “[…] Herr RI 1 [ist,

n.d.r.] in der Fähigkeit, sich an Regeln/Pflichten [zu, n.d.r.] halten,

Routineabläufe zu erfüllen und wahrzunehmen vollständig eingeschränkt.

Bei

der Anwendung fachlicher Kompetenzen, Selbstbehauptungsfähigkeit,

Kontaktfähigkeit zu Dritten, Gruppenfähigkeit, Entscheidungs- und

Urteilsfähigkeit ist der Pat. ebenfalls beeinträchtigt” (doc. 15 incarto AI,

sottolineature del redattore).

Nel

formulario medico il dr. __________ ha attestato che “Am 20.1.2021 einmalige

Vorstellung wegen angebliche anamnestische Depression und Angsstörung (angeblich

ED 2012 in Palermo). à

Zuweisung an Psychiater Dr. __________.

Danach habe ich den Patient nur 1x am 16.6.2021 wegen orthostatische Synkope

gesehen.” (doc. 24 incarto AI,

sottolineatura del redattore). Nel formulario Perizia medica particolareggiata

il citato medico ha ribadito che “[…] 20.01.2021: Pz riporta una depressione

e disturbi d’ansia dal 2012 (Palermo) per cui anamnesticamente è stato sottoposto

a cure psichiatriche […]. Dal 2016 il pz ha terminato le terapie

e ha lasciato __________. Attualmente da 1 anno in CH e disturbi del sonno,

aggressività, frustrazione, disturbi della memoria ed attacchi d’ira. […]”

(doc. 45, pag. 166 incarto AI, sottolineature del redattore).

Nel

rapporto medico del 19 ottobre 2022 il dr. __________ (specialista in

neurologia) ha evidenziato uno “stato ansioso che presenta deficit

cognitivi tutto sommato lievi […],

ma comunque presenti”

(doc. 43 incarto AI, sottolineature del redattore).

Alla

visita SMR del 6 dicembre 2022 il ricorrente aveva asserito di “essere in

cura psichiatrica da anni, almeno dal 2012, a __________ […] presso il

Dr. __________ […]” (doc. 46, pag. 184 incarto AI).

Quo

all’insorgere dell’invalidità, oltre alla valutazione medico-assicurativa del

SMR, è indicativo il fatto che – ad eccezione del periodo di leva obbligatoria

– il ricorrente abbia lavorato all’estero esclusivamente per parenti in attività

leggere, semplici e ripetitive (doc. 13, pag. 38; doc. 14, pag. 44; doc. 47,

pagg. 183 e 186 incarto AI). Al suo arrivo in Svizzera, non potendo più essere

impiegato presso parenti, egli ha lavorato solo per qualche mese presso più

datori di lavoro sia oltre Gottardo che in Ticino, venendo licenziato dopo

pochi mesi (doc. 10; doc. 14; doc. 43, pag. 157; doc. 47, pag. 183 incarto AI).

Inoltre,

sorgono forti dubbi anche per quanto concerne la credibilità dell’insorgente,

il quale sostiene che all’arrivo in Svizzera fosse abile al lavoro e che

l’unico motivo per cui ha perso il posto di lavoro in Ticino era dovuto al

fatto che il datore di lavoro non potesse impiegare sia lui che la moglie (doc.

49 incarto AI). Tale asserzione è manifestamente in contraddizione con quanto

riportato dal datore di lavoro, il quale nell’apposito formulario ha comunicato,

tra l’altro, che:

-

alla domanda “Per quali motivi [ha disdetto il

contratto di lavoro, n.d.r.]?” ha risposto “Il dipendente ha molti ideali in

testa, senza però metterli in pratica. Ci accusava più volte di fregarlo

chiedendo al contempo di essere pagato in nero! Senza arrivare alla conoscenza

di aver sbagliato e scusarsi anche quando si aveva chiarito le accuse!”

-

“Quando abbiamo conosciuto il sig. RI 1 e sua

moglie […] (che è ancora alle nostre dipendenze) erano dei senzatetto

ospitati alla parrocchia di __________! Nella sig.ra […] abbiamo

trovato una dipendente precisa, diligente e corretta… cordiale e apprezzata da

tutti! Invece il marito lo abbiamo licenziato nel periodo di prova, perché

sapeva tutto meglio, senza poi essere molto bravo e con una certa

“schizofrenia” che tutti cercano di fregarlo, senza ravvedimento quando era

dimostrato che la busta paga era corretta (la moglie invece lo vedeva e capiva

subito!)” e che

-

“non vogliamo più lavorare con lui!” (doc.

10 incarto AI).

Le

surriferite circostanze, prese nel loro insieme, permettono a questo Giudice di

aderire alle conclusioni dei medici SMR.

2.7.1. Sia

con le osservazioni al preavviso che con il gravame l’assicurato ha prodotto il

certificato medico del 12 gennaio 2023 del dr. __________, a supporto della sua

tesi secondo cui l’affezione invalidante non fosse presente al suo arrivo in

Svizzera:

" Si certifica che il sig. RI 1 […] è stato in carico

presso questo servizio dal 18-04-2012 fino al 02-05-2016 in quanto affetto da

Disturbo Depressivo Reattivo in fase situazionale. In tale periodo le funzioni

cognitive del paziente erano conservate. Da allora non si è più presentato in

quanto in totale remissione clinica.” (doc.

55, pag. 213 incarto AI; I, allegato C).

Va qui rilevato che in ragione

della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di

perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del

medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF

9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di

fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a) cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc) e che il

solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria

non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Ciò

premesso, il surriferito certificato del curante presenta diverse criticità. Circa

il disturbo depressivo, il dr. __________ si limita ad attestare il periodo

della presa a carico (dal 2012 al 2016) e l’asserita remissione clinica, non

potendo però determinarsi circa il periodo successivo all’interruzione della

presa a carico. Inoltre, non vi è un confronto con la refertazione medica agli

atti, in particolare con le conclusioni dei medici SMR.

Circa

il deficit intellettivo rilevato sia dai medici SMR che dal dr. Caporro, il

curante si limita a dire che “in tale periodo le funzioni cognitive del

paziente erano conservate”, asserzione che, così formulata e considerato

che al certificato del curante non vi è allegata alcuna valutazione medica

dettagliata, non permette certo di mettere in dubbio le conclusioni dei medici

SMR.

Infine,

il certificato in parola è stato reso ben sette anni dopo la fine della presa a

carico e, come si evince dal tenore della refertazione, risulta oltremodo

generico.

Ne

consegue che lo scarno certificato del medico curante non è idoneo a mettere in

dubbio la completezza e l’esaustività della valutazione dei medici SMR.

Tutto

bene considerato, richiamato il principio del libero apprezzamento delle

prove valido (anche) nel diritto delle assicurazioni sociali (cfr. art. 61

lett. c in fine LPGA; cfr. anche STF 9C_549/2020 del 1. settembre 2021 consid.

3.1. e seg. e STCA 32.2022.39 consid. 2.7.2.), questo Giudice ritiene provato

con il grado della verosimiglianza preponderante (DTF 138 V 218 consid. 6. e

129 V 56 consid. 2.4.) che il ricorrente fosse già invalido al momento

dell’entrata in Svizzera.

Pertanto,

le conclusioni dei medici SMR vanno integralmente confermate.

2.8. Come

accennato (cfr. supra consid. 2.5.), condizione per il diritto ad una rendita

ordinaria è che all’insorgere dell’invalidità siano stati pagati i contributi

almeno per un anno intero in Svizzera (e tre in totale) oppure che

l’interessato abbia risieduto ininterrottamente in Svizzera per dieci anni.

In

casu le conclusioni dei medici SMR sono state confermate in questa sede (cfr.

supra consid. 2.7.1.), ragione per cui RI 1 è da considerarsi invalido al 100%

fin dalla nascita. Ne discende che, conformemente alla giurisprudenza topica

(cfr. supra consid. 2.4.), egli non aveva già versato contributi per un anno

intero in Svizzera all’insorgere dell’invalidità (pro multis STF 9C_510/2020

del 2 novembre 2020 consid. 2.2.: “Die Voraussetzung der minimalen

Beitragsdauer [riferito all’anno di contribuzione in Svizzera, n.d.r.] muss

mithin bei Eintritt des Versicherungsfalles erfüllt sein”).

Per

quanto attiene ai contributi versati dalla moglie in Svizzera (cfr. supra

consid. 1.3. e 2.6.), si rileva che tale aspetto concerne la determinazione del

periodo di contribuzione di un anno quale condizione per il calcolo della

rendita ordinaria: giusta i combinati artt. 2 LAI, 3 cpv. 3 e 29ter

cpv. 2 lett. b LAVS per determinare il periodo di contribuzione di un anno possono

essere considerati i versamenti del coniuge con attività lavorativa se pari al

doppio del contributo minimo, alternativamente gli accrediti per compiti

educativi o per compiti assistenziali (STF 9C_510/2020 consid. 2.2.; Gerber, n.

23 ad art. 36 LAI; Meyer/Reichmuth, op. cit., n. 3 ad art. 36 LAI con rinvii

giurisprudenziali e dottrinali; Valterio, op. cit., n. 2 ad art. 36 LAI; Direttive

sulle rendite AVS e AI, cifra 5027-5033; Guida sulle condizioni assicurative

per il diritto alle prestazioni dell’assicurazione invalidità, p.to 1.2.).

Tuttavia,

nel caso che ci occupa l’insorgente era invalido al 100% fin dalla nascita,

ragione per cui la questione contributiva non si pone (pro multis STF

9C_510/2020 consid. 2.2. in fine), come rettamente osservato dall’Ufficio AI

(XII, pag. 3).

Inoltre,

l’insorgente è entrato in Svizzera il 29 gennaio 2020 (cfr. supra consid.

1.1.), ragione per cui neppure il presupposto dei dieci anni di residenza

ininterrotta in Svizzera è adempiuto.

Infine,

il ricorrente non ha contestato il fatto di non adempiere ai presupposti per il

diritto ad una rendita straordinaria giusta i combinati artt. 9, 39 LAI e 42

LAVS. A ragione, essendo entrato in Svizzera dopo il compimento dei vent’anni

(cfr. supra consid. 1.1.).

2.9. Con

il ricorso l’insorgente ha chiesto l’assunzione dei seguenti mezzi di

prova: “doc., richiamo doc, testi, interrogatorio delle parti, informazioni

scritte” (I, p.ti 6. in fine e 28. in fine), oltre a:

-

“[…] edizione in via rogatoriale della competente autorità

italiana di una dichiarazione circa i contributi sociali versati dal qui

ricorrente in territorio italiano”;

-

“[…] edizione in via rogatoriale dall’__________ […] dell’intero

incarto riguardante il qui ricorrente;

-

“[…] audizione rogatoriale del dr. med. ________ […]”;

-

“[…] interrogatorio delle parti” e

-

“[…] una perizia specialistica atta a determinare la data di

insorgenza dei disturbi del qui ricorrente (I, pag. 9).

A tal

proposito si osserva innanzitutto che la richiesta di “doc., richiamo doc,

testi, interrogatorio delle parti, informazioni scritte” non permette di

capire a quale documento, rispettivamente a quali informazioni si faccia

riferimento. Inoltre, incombe all’insorgente, rispettivamente al suo patrocinatore

indicare il motivo per cui in casu si giustifichi l’assunzione dei mezzi di

prova indicati, ciò che non è avvenuto.

Ad

ogni buon conto, va qui ricordato che quando l'istruttoria da effettuare

d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure STF 9C_632/2012

del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di

procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2

Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

A

fronte di una situazione medica ritenuta sufficientemente chiarita, questo

Giudice rinuncia all'assunzione di ulteriori prove di carattere medico.

Per

quanto concerne la richiesta di edizione di una dichiarazione relativa ai

contributi sociali da parte della competente autorità italiana, essa si rileva

superflua a fronte di quanto esposto al consid. 2.8.

Quo

all’interrogatorio delle parti, il Tribunale federale ha stabilito che una

semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione

personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio

nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il

proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un

tribunale indipendente – o, come nella fattispecie in esame, di interrogatorio

delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per

creare l’obbligo di indire un pubblico dibattimento (STCA 32.2022.70 del 6

marzo 2023 consid. 2.8. con molteplici rinvii giurisprudenziali).

Ora,

come visto nei considerandi precedenti, la documentazione prodotta in sede

processuale è esaustiva e non necessita di alcun complemento. Del resto, in

ossequio all’art. 29 cpv. 2 Cost., il ricorrente ha potuto far valere le

proprie argomentazioni per iscritto (cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018)

e la documentazione già presente agli atti consente di emanare il giudizio.

Pertanto,

anche la richiesta di “interrogatorio delle parti” si rivela superflua.

2.10. Visto

tutto quanto precede, la decisione impugnata merita conferma mentre il ricorso

va integralmente respinto.

2.11. Come

accennato in narrativa (cfr. supra consid. 1.4.), il ricorrente chiede di

essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura

giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se

le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito

patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa

d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull’assistenza

giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1°

gennaio 2011.

Fatti

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b).

Per

valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la

giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra

del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13

pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti,

Considerandi

aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20

settembre 2004).

Nella

presente fattispecie, non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di

esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la

causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole

riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si

esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un

esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto e per i motivi

esposti ai considerandi 2.7-2.8., la presente vertenza appariva sin dall’inizio

destinata all'insuccesso.

In tali

condizioni, l’istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio deve

essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. L’istanza

tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è

respinta.

3. Le

spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti