32.2023.40
Ricorso (respinto) contro decisione di rifiuto di prestazioni. Ricorrente, cittadino UE, già invalido all’entrata in Svizzera, ciò che osta all’erogazione della rendita ordinaria. Rendita straordinaria esclusa
22 settembre 2023Italiano26 min
I
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2023.40
jv/gm
Lugano
22 settembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 3 aprile 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 1° marzo 2023 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI 1,
nato nel 1979, cittadino italiano, entrato in Svizzera il 29 gennaio 2020 con
la moglie e da ultimo attivo quale addetto alle pulizie, il 27 agosto 2020 ha
presentato una prima domanda di prestazioni AI presso l’Ufficio AI del Canton __________
adducendo una depressione e stati d’ansia dal 2013 (doc. 2 incarto AI; IV 2).
Con
decisione del 6 luglio 2021 l’Ufficio AI del Canton __________ ha respinto la
domanda di prestazioni giacché l’assicurato aveva presentato un’incapacità
lavorativa solo temporeanea, integralmente ripristinata nell’attività abituale di
addetto alle pulizie (IV 2). Questa decisione è cresciuta incontestata in
giudicato.
1.2. L’11/12
gennaio 2022 l’assicurato, nel frattempo trasferitosi in Ticino, ha presentato
una seconda domanda di prestazioni AI, adducendo un’incapacità lavorativa
completa dall’8 febbraio 2021 a causa di un “disturbo depressivo ricorrente”
insorto nel dicembre 2020.
Pervenuto
il certificato medico del 30 luglio 2021 del curante dr. __________ (specialista
in psichiatria e psicoterapia) (doc. 1 incarto AI), richiamato il fascicolo AI dall’amministrazione
__________ (doc. 5 incarto AI), il questionario per il datore di lavoro (doc.
10 incarto AI), il curriculum vitae (doc. 14 incarto AI), il formulario del 12
febbraio 2022 ed il certificato medico del 30 luglio 2021 del curante dr. __________
(docc. 1 e 15 incarto AI), la documentazione attestante la carriera
assicurativa dell’assicurato (docc. 16-18 incarto AI), il modulo di richiesta
di una rendita d’invalidità presso uno Stato dell’UE (doc. 21 incarto AI), i
formulari del 5 dicembre 2022 e dell’11 dicembre 2022 del dr. __________
(specialista in medicina interna) (docc. 24, 41 e 45 incarto AI) e il rapporto
del 19 ottobre 2022 del dr. __________ (specialista in neurologia) (doc. 43
incarto AI), l’Ufficio AI ha sottoposto il caso al medico SMR (doc. 28 incarto
AI). Vagliata la documentazione medica, il medico SMR ha ritenuto necessario
visitare personalmente l’assicurato (doc. 35 incarto AI), visita effettuata il
6 dicembre 2022 dai medici SMR dr.ssa __________ (specialista in medicina del
lavoro) e dr. __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia), come da
rapporto di visita del 21 dicembre 2022 (doc. 47 incarto AI).
La
valutazione dei medici SMR è confluita nel rapporto finale del 21 dicembre 2022
(doc. 46 incarto AI).
Poste le seguenti diagnosi
" 2.1 Diagnosi con ripercussione sulla capacità
lavorativa (CL)
Codice infermità: 649 Danno funzionale: 61
disturbo intellettivo almeno di grado lieve ICD 10 F: 70, su cui si sono
inseriti con il tempo segni e sintomi dello spettro depressivo ICD 10 F.34.8:
Sindrome affettiva persistente clinicamente significativa.”
e
rilevata l’assenza di limiti funzionali, i medici SMR hanno osservato che “L’A.
presenta evidentemente un disturbo intellettivo almeno di grado lieve presente
dalla nascita che ha sicuramente limitato da sempre le sue scelte
professionali, rispettivamente impedisce qualsiasi misura d’integrazione
professionale. L’A. infatti ha lavorato in Italia esclusivamente presso parenti
ed una volta […] in Svizzera, ha lavorato per diversi datori di lavoro
molto brevemente sia in Svizzera interna che in Ticino sempre in attività molto
semplici e ripetitive, senza successo, non superando nemmeno il periodo di
prova. Allo stato dei fatti l’A. può essere inserito esclusivamente in un
laboratorio protetto. […] l’A. è giunto in Svizzera già in queste
condizioni”, accertando un’incapacità lavorativa completa in ogni attività
fin dalla nascita e continua.
1.3. Con
progetto di decisione del 4 gennaio 2023 l’Ufficio AI ha prospettato il rifiuto
di prestazioni siccome, nonostante un grado d’invalidità del 100%, l’assicurato
era già portatore di un danno alla salute invalidante all’entrata in Svizzera,
ragione per cui all’insorgere del danno egli non aveva versato tre anni di
contributi (di cui uno in Svizzera). L’amministrazione ha invitato l’assicurato
a rivolgersi al Servizio Prestazioni Complementari (doc. 48 incarto AI).
Rappresentato
dallo Studio legale avv. RA 1, con osservazioni del 27 gennaio 2023
l’assicurato ha contestato il progetto di decisione sostenendo come al momento
dell’entrata in Svizzera non “fosse affetto da patologie di natura
psichiatrica” e di aver rispettato l’obbligo di contribuzione di tre anni
(di cui uno almeno in Svizzera) “sia singolarmente, sia tramite i contributi
effettuati dalla propria moglie giusta l’art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS” (doc.
55 incarto AI). Alle osservazioni è stato allegato il certificato del 12
gennaio 2023 del curante dr. __________ (specialista in psichiatrica) (doc. 55,
pag. 213 incarto AI). L’assicurato ha pure chiesto di essere posto al beneficio
dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (doc. 54 incarto AI).
L’Ufficio
AI ha sottoposto le osservazioni ai medici SMR, i quali il 28 febbraio 2023 si
sono così determinati (doc. 61 incarto AI):
" […] giungono le osservazioni […] dal rappresentante […]
corredate dal certificato […] dello psichiatra Dr. __________ (12.01.2023) […].
[…] Si tratta di una certificazione vergata a mano relativa ad una presa in
carico psichiatrica circoscritta al periodo dal 2012 al 2016, priva di rilevanza
medico-assicurativa. […] Dr. __________ afferma che a quel momento il […]
paziente non presentava disturbi cognitivi, tuttavia non è riportata
l’esecuzione di alcun test, né alcuna indicazione di status a dimostrare lo
stato di salute presentato dal signor RI 1 in quel periodo. Tale certificazione
si riferisce alle impressioni soggettive del curante […] relative ad un periodo
lontano nel tempo e precisamente fra gli 11 ed i 7 anni orsono.
Conclusioni
Si conferma il rapporto finale SMR del 21.12.2022”.
Con
decisione del 1. marzo 2023 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso,
respingendo anche la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio
(doc. 63 incarto AI).
1.4. L’assicurato,
sempre rappresentato dallo Studio legale avv. RA 1, ha interposto tempestivo
ricorso contro la decisione del 1. marzo 2023, postulandone l’annullamento ed
il riconoscimento di una rendita intera, subordinatamente l’annullamento e la
retrocessione dell’incarto all’Ufficio AI. Ha pure chiesto di essere posto al
beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio e l’assunzione di
alcuni mezzi di prova.
Nel
merito, l’insorgente ripropone le censure di cui alle osservazioni al progetto
di decisione.
1.5. Con la
risposta di causa l’Ufficio AI ha confermato sia la valutazione delle
condizioni assicurative che quella medica, chiedendo la conferma della
decisione impugnata e, di riflesso, la reiezione dell’impugnativa.
1.6. Con scritto
del 3 luglio 2023 il ricorrente, oltre a ribadire le censure ricorsuali, ha
relativizzato le dichiarazioni fatte in prima battuta circa il periodo
contributivo in Italia, asserendo di non aver compreso le domande e, quindi, di
aver fornito risposte inesatte e incomplete circa i periodi contributivi
all’estero (X).
1.7. Con
scritto dell’11 luglio 2023 l’Ufficio AI ha confermato la fondatezza delle sue
valutazioni (XII).
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (pro multis STF 9C_699/2014
del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1, 8C_452/2011 del 12
marzo 2012, 9C_807/2014 del 9 settembre 2015 e 9C_585/2014 dell’8 settembre
2015).
nel merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha negato
all’insorgente il diritto a prestazioni AI dopo aver determinato che
l’invalidità era insorta ben prima della sua entrata in Svizzera.
2.3. Secondo
l'art. 4 cpv. 2 LAI, l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
L’invalidità
è da considerare insorta al momento in cui, a dipendenza dello stato di salute
dell’assicurato, vi è il diritto a delle prestazioni (Pratique VSI 2001 p. 149;
DTF 118 V 82, 112 V 275). In particolare ciò non dipende né dalla data in cui è
stata presentata la domanda di prestazioni, né da quando tale prestazione è
stata richiesta e generalmente non coincide con il momento in cui l’assicurato
apprende, per la prima volta, che il danno alla salute può aprirgli un diritto
a prestazioni assicurative (DTF 118 V 82, 111 V 121, 108 V 62, 105 V 60, 103 V
130).
L’insorgenza
dell’invalidità va accertata singolarmente per ogni tipo di prestazione (art. 4
cpv. 2 LAI; Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014,
ad art. 4, n. 140 pag. 51).
Trattandosi
del diritto alla rendita, l’invalidità insorge quando la capacità al guadagno
dell’assicurato o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può
essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d’integrazione ragionevolmente esigibili, egli ha avuto un’incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40 per cento in media durante un anno senza notevole
interruzione e al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40
per cento (art. 28 LAI).
2.4. Secondo
l'art. 6 cpv. 2 LAI, il diritto di un cittadino straniero con domicilio e
dimora abituale in Svizzera a una prestazione è subordinato al fatto che,
all'insorgere dell'invalidità, siano stati pagati i contributi almeno per un
anno intero (tre anni per una rendita ordinaria d’invalidità, art. 36 cpv. 1
LAI) oppure che l'interessato abbia risieduto ininterrottamente in Svizzera per
dieci anni.
Se una
persona era già invalida (almeno) nella misura del 40% alla sua prima entrata
in Svizzera, ossia prima che le menzionate condizioni potessero realizzarsi,
essa non ha diritto alla rendita d’invalidità (STF 9C_369/2010
del 25 ottobre 2010 consid. 1. e 9C_658/2008 del 10 giugno 2009 consid. 3.2).
Se dopo l'entrata in Svizzera la persona parzialmente invalida esercita
un'attività lavorativa, essa è obbligatoriamente assicurata all'AVS/AI ed è tenuta
a versare i contributi (STF 9C_658/2008 del 10 giugno 2009 consid. 3.2).
Se
con l'andare del tempo il danno alla salute e la capacità lucrativa peggiorano,
si pone la questione di sapere se la persona interessata possa o meno fare
valere un diritto alla rendita (STF 9C_658/2008 del 10 giugno 2009, consid.
3.2).
Secondo
giurisprudenza, ciò non è possibile se l'aumento del grado d'invalidità è
riconducibile a un peggioramento del danno alla salute originario. In
questo caso, infatti, non si verifica un nuovo evento assicurato (STFA I 76/05
del 30 maggio 2006, consid. 2).
Il
Tribunale federale ha per contro lasciato aperta la questione di sapere se l'aumento
del grado d'invalidità dovuto a un danno alla salute completamente
differente (per esempio un cardiopatico parzialmente invalido che diventa
pienamente invalido a seguito di un incidente che lo ha reso paraplegico) possa
nondimeno costituire un nuovo evento assicurato (STF 9C_658/2008 del 10 giugno
2009, consid. 3.2; STFA I 76/05 del 30 maggio 2006 consid. 2 e 5 e STFA I 81/90
del 23 aprile 1991). Questa ipotesi (del nuovo evento assicurato) è però stata
scartata in relazione alla revisione del diritto alla rendita (vecchio art. 41
LAI, abrogato in seguito all'entrata in vigore della LPGA e più in particolare
del suo art. 17), dove il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito
che l'aumento del tasso d'invalidità giustificante il riconoscimento di una
rendita più elevata configura un caso di revisione del diritto alla prestazione
(e non un nuovo evento assicurato) a prescindere dal fatto che esso sia o meno
la conseguenza di un aggravamento del danno alla salute iniziale (DTF 126 V
157).
2.5. Come
accennato (cfr. supra consid. 2.4.), decisivo per il diritto ad una rendita
ordinaria dell'assicurazione per l'invalidità è innanzitutto, conformemente all'art.
36 cpv. 1 LAI, che all'insorgere dell'invalidità siano stati pagati i
contributi per almeno 3 anni interi.
A tal
fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi versati ad
un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro dell'Unione europea
(UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), a condizione che
almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 pag.
4065; art. 45 del regolamento (CEE) n. 1408/71; cfr. anche N. 3004.3 cifra 2
delle Direttive sulle rendite AVS e AI edite dall’UFAS). Secondo
il TF, quest’ultima condizione non crea una discriminazione inammissibile (DTF
131 V 397 consid. 5 segg.).
Per
determinare ciò, occorre stabilire quando si è manifestata l'invalidità (STF
9C_658/2008 del 10 giugno 2009, consid. 3.1; STFA I 76/05 del 30 maggio 2006,
in SVR 2007 IV n. 7 pag. 23, consid. 1.1).
Il
marginale 3004.3 cifra 2 delle Direttive sulle rendite AVS e AI edite
dall’UFAS, valide dal 1. gennaio 2003 (stato 1. gennaio 2023), stabilisce che:
"
Per verificare la durata minima di
contribuzione nell’AI occorre procedere, nel singolo caso, come segue:
1. Va verificato se la durata minima di contribuzione
di tre anni sia adempiuta con periodi assicurativi svizzeri. Sono riconosciuti
tre anni contributivi interi se una persona è stata assicurata
obbligatoriamente o facoltativamente per più di due anni e 11 mesi in totale
(v. N. 3004).
2. Se questa condizione non è adempiuta con periodi
assicurativi svizzeri, per l’adempimento della durata minima di contribuzione
di tre anni va tenuto conto, nel caso di cittadini svizzeri e di Stati dell’UE
e dell’AELS, anche dei periodi contributivi compiuti in uno Stato dell’UE/AELS
(v. CIBIL).
3. Se la durata minima di contribuzione di tre anni è
adempiuta tenendo conto di periodi assicurativi esteri, ma il periodo
contributivo in Svizzera è inferiore a un anno, non può essere versata alcuna
rendita ordinaria svizzera dell’AI.”
In
tema vedasi anche STF 9C_510/2020 del 2 novembre 2020 consid. 2.2.; STCA
32.2019.97 del 27 aprile 2020 consid. 2.4, 32.2021.119 del 14 marzo 2022
consid. 2.4. e 32.2022.55 del 10 ottobre 2022 consid. 2.7.; Gerber, Kommentar
zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, 2022, n. 9 e 20-33 ad art. 36
LAI; Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Bundesgesetz über
die Invalidenversicherung IVG, in: RBS 2023, pag. 471 e seg.; Valterio,
Commentaire – Loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI), 2018, n. 2-5 ad
art. 36 LAI; Guida sulle condizioni assicurative per il diritto alle
prestazioni dell’assicurazione invalidità (stato al 1. dicembre 2022) e
Quick-Check Condizioni assicurative per la concessione di prestazioni dell’AI,
editi dall’UFAS (stato al 7 dicembre 2022) p.to 2.2.1 e segg. (consultabili su
www.bsv.admin.ch/bsv/it/assicurazioni
sociali/iv/grundlagen-gesetze/le-prestazioni-dellassicurazione-invalidita/iv-vmv.html).
2.6. In
concreto l’insorgente non concorda con la valutazione medica
dell’amministrazione secondo cui all’entrata in Svizzera fosse già invalido e
neppure con l’assunto secondo cui egli – computando i contributi della moglie –
non abbia assolto al periodo di contribuzione quale presupposto per il
conferimento di una rendita (cfr. supra consid. 1.3., 1.4. e 1.6.).
2.7. Questo
Giudice, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato
accuratamente vagliato dai medici SMR prima dell’emanazione della decisione
impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti non ha
alcun motivo per metterne in dubbio le conclusioni di cui al rapporto finale
del 21 dicembre 2022 e alla presa di posizione del 28 febbraio 2023 (cfr. supra
consid. 1.2. e seg.).
Per
poter allestire le surriferite attestazioni, i medici SMR hanno valutato tutta
la refertazione medica presente all’inserto, visitando personalmente
l’assicurato. Il dr. __________ e la dr.ssa __________ hanno rilevato che il
disturbo intellettivo (almeno di grado lieve) – al quale si sono aggiunti nel
tempo i sintomi dello spettro depressivo e la sindrome affettiva persistente
clinicamente significativa – fosse congenito, circostanza che “ha
sicuramente limitato da sempre le sue scelte professionali, rispettivamente
impedisce qualsiasi misura d’integrazione professionale per l’impossibilità di
rispettare adeguatamente una routine quotidiana, organizzare un lavoro in modo
minimamente autonomo, sopraffatto da situazioni nuove o modificate che tende ad
interpretare rivolte contro di lui, non riesce quasi mai a raggiungere una
performance accettabile in un’attività produttiva; per la rigidità
personologica, non è in grado di trarre da un avvenimento le corrette
conclusioni e prendere delle decisioni adeguate”. I medici SMR hanno quindi
accertato un’incapacità lavorativa completa in ogni attività fin dalla nascita
e continua.
A
mente di questo Giudice, i seguenti elementi confortano le conclusioni dei
medici SMR.
Nel
formulario del 12 febbraio 2022 il dr. Lenoir aveva indicato che “Der
Patient stand in __________ […] in psychiatrischer Behandlung
und nach der Einreise in die Ostschweiz hat er sich selbst zur weiteren
Behandlung bei uns angemeldet” e che “Er sei in psychiatrischer
Behandlung in Italien seit 2012 gewesen”, formulando la diagnosi di
“Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode mit anmutend
psychotischen Ideen […]”, evidenziando come “[…] Herr RI 1 [ist,
n.d.r.] in der Fähigkeit, sich an Regeln/Pflichten [zu, n.d.r.] halten,
Routineabläufe zu erfüllen und wahrzunehmen vollständig eingeschränkt.
Bei
der Anwendung fachlicher Kompetenzen, Selbstbehauptungsfähigkeit,
Kontaktfähigkeit zu Dritten, Gruppenfähigkeit, Entscheidungs- und
Urteilsfähigkeit ist der Pat. ebenfalls beeinträchtigt” (doc. 15 incarto AI,
sottolineature del redattore).
Nel
formulario medico il dr. __________ ha attestato che “Am 20.1.2021 einmalige
Vorstellung wegen angebliche anamnestische Depression und Angsstörung (angeblich
ED 2012 in Palermo). à
Zuweisung an Psychiater Dr. __________.
Danach habe ich den Patient nur 1x am 16.6.2021 wegen orthostatische Synkope
gesehen.” (doc. 24 incarto AI,
sottolineatura del redattore). Nel formulario Perizia medica particolareggiata
il citato medico ha ribadito che “[…] 20.01.2021: Pz riporta una depressione
e disturbi d’ansia dal 2012 (Palermo) per cui anamnesticamente è stato sottoposto
a cure psichiatriche […]. Dal 2016 il pz ha terminato le terapie
e ha lasciato __________. Attualmente da 1 anno in CH e disturbi del sonno,
aggressività, frustrazione, disturbi della memoria ed attacchi d’ira. […]”
(doc. 45, pag. 166 incarto AI, sottolineature del redattore).
Nel
rapporto medico del 19 ottobre 2022 il dr. __________ (specialista in
neurologia) ha evidenziato uno “stato ansioso che presenta deficit
cognitivi tutto sommato lievi […],
ma comunque presenti”
(doc. 43 incarto AI, sottolineature del redattore).
Alla
visita SMR del 6 dicembre 2022 il ricorrente aveva asserito di “essere in
cura psichiatrica da anni, almeno dal 2012, a __________ […] presso il
Dr. __________ […]” (doc. 46, pag. 184 incarto AI).
Quo
all’insorgere dell’invalidità, oltre alla valutazione medico-assicurativa del
SMR, è indicativo il fatto che – ad eccezione del periodo di leva obbligatoria
– il ricorrente abbia lavorato all’estero esclusivamente per parenti in attività
leggere, semplici e ripetitive (doc. 13, pag. 38; doc. 14, pag. 44; doc. 47,
pagg. 183 e 186 incarto AI). Al suo arrivo in Svizzera, non potendo più essere
impiegato presso parenti, egli ha lavorato solo per qualche mese presso più
datori di lavoro sia oltre Gottardo che in Ticino, venendo licenziato dopo
pochi mesi (doc. 10; doc. 14; doc. 43, pag. 157; doc. 47, pag. 183 incarto AI).
Inoltre,
sorgono forti dubbi anche per quanto concerne la credibilità dell’insorgente,
il quale sostiene che all’arrivo in Svizzera fosse abile al lavoro e che
l’unico motivo per cui ha perso il posto di lavoro in Ticino era dovuto al
fatto che il datore di lavoro non potesse impiegare sia lui che la moglie (doc.
49 incarto AI). Tale asserzione è manifestamente in contraddizione con quanto
riportato dal datore di lavoro, il quale nell’apposito formulario ha comunicato,
tra l’altro, che:
-
alla domanda “Per quali motivi [ha disdetto il
contratto di lavoro, n.d.r.]?” ha risposto “Il dipendente ha molti ideali in
testa, senza però metterli in pratica. Ci accusava più volte di fregarlo
chiedendo al contempo di essere pagato in nero! Senza arrivare alla conoscenza
di aver sbagliato e scusarsi anche quando si aveva chiarito le accuse!”
-
“Quando abbiamo conosciuto il sig. RI 1 e sua
moglie […] (che è ancora alle nostre dipendenze) erano dei senzatetto
ospitati alla parrocchia di __________! Nella sig.ra […] abbiamo
trovato una dipendente precisa, diligente e corretta… cordiale e apprezzata da
tutti! Invece il marito lo abbiamo licenziato nel periodo di prova, perché
sapeva tutto meglio, senza poi essere molto bravo e con una certa
“schizofrenia” che tutti cercano di fregarlo, senza ravvedimento quando era
dimostrato che la busta paga era corretta (la moglie invece lo vedeva e capiva
subito!)” e che
-
“non vogliamo più lavorare con lui!” (doc.
10 incarto AI).
Le
surriferite circostanze, prese nel loro insieme, permettono a questo Giudice di
aderire alle conclusioni dei medici SMR.
2.7.1. Sia
con le osservazioni al preavviso che con il gravame l’assicurato ha prodotto il
certificato medico del 12 gennaio 2023 del dr. __________, a supporto della sua
tesi secondo cui l’affezione invalidante non fosse presente al suo arrivo in
Svizzera:
" Si certifica che il sig. RI 1 […] è stato in carico
presso questo servizio dal 18-04-2012 fino al 02-05-2016 in quanto affetto da
Disturbo Depressivo Reattivo in fase situazionale. In tale periodo le funzioni
cognitive del paziente erano conservate. Da allora non si è più presentato in
quanto in totale remissione clinica.” (doc.
55, pag. 213 incarto AI; I, allegato C).
Va qui rilevato che in ragione
della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di
perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del
medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF
9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a) cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc) e che il
solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria
non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Ciò
premesso, il surriferito certificato del curante presenta diverse criticità. Circa
il disturbo depressivo, il dr. __________ si limita ad attestare il periodo
della presa a carico (dal 2012 al 2016) e l’asserita remissione clinica, non
potendo però determinarsi circa il periodo successivo all’interruzione della
presa a carico. Inoltre, non vi è un confronto con la refertazione medica agli
atti, in particolare con le conclusioni dei medici SMR.
Circa
il deficit intellettivo rilevato sia dai medici SMR che dal dr. Caporro, il
curante si limita a dire che “in tale periodo le funzioni cognitive del
paziente erano conservate”, asserzione che, così formulata e considerato
che al certificato del curante non vi è allegata alcuna valutazione medica
dettagliata, non permette certo di mettere in dubbio le conclusioni dei medici
SMR.
Infine,
il certificato in parola è stato reso ben sette anni dopo la fine della presa a
carico e, come si evince dal tenore della refertazione, risulta oltremodo
generico.
Ne
consegue che lo scarno certificato del medico curante non è idoneo a mettere in
dubbio la completezza e l’esaustività della valutazione dei medici SMR.
Tutto
bene considerato, richiamato il principio del libero apprezzamento delle
prove valido (anche) nel diritto delle assicurazioni sociali (cfr. art. 61
lett. c in fine LPGA; cfr. anche STF 9C_549/2020 del 1. settembre 2021 consid.
3.1. e seg. e STCA 32.2022.39 consid. 2.7.2.), questo Giudice ritiene provato
con il grado della verosimiglianza preponderante (DTF 138 V 218 consid. 6. e
129 V 56 consid. 2.4.) che il ricorrente fosse già invalido al momento
dell’entrata in Svizzera.
Pertanto,
le conclusioni dei medici SMR vanno integralmente confermate.
2.8. Come
accennato (cfr. supra consid. 2.5.), condizione per il diritto ad una rendita
ordinaria è che all’insorgere dell’invalidità siano stati pagati i contributi
almeno per un anno intero in Svizzera (e tre in totale) oppure che
l’interessato abbia risieduto ininterrottamente in Svizzera per dieci anni.
In
casu le conclusioni dei medici SMR sono state confermate in questa sede (cfr.
supra consid. 2.7.1.), ragione per cui RI 1 è da considerarsi invalido al 100%
fin dalla nascita. Ne discende che, conformemente alla giurisprudenza topica
(cfr. supra consid. 2.4.), egli non aveva già versato contributi per un anno
intero in Svizzera all’insorgere dell’invalidità (pro multis STF 9C_510/2020
del 2 novembre 2020 consid. 2.2.: “Die Voraussetzung der minimalen
Beitragsdauer [riferito all’anno di contribuzione in Svizzera, n.d.r.] muss
mithin bei Eintritt des Versicherungsfalles erfüllt sein”).
Per
quanto attiene ai contributi versati dalla moglie in Svizzera (cfr. supra
consid. 1.3. e 2.6.), si rileva che tale aspetto concerne la determinazione del
periodo di contribuzione di un anno quale condizione per il calcolo della
rendita ordinaria: giusta i combinati artt. 2 LAI, 3 cpv. 3 e 29ter
cpv. 2 lett. b LAVS per determinare il periodo di contribuzione di un anno possono
essere considerati i versamenti del coniuge con attività lavorativa se pari al
doppio del contributo minimo, alternativamente gli accrediti per compiti
educativi o per compiti assistenziali (STF 9C_510/2020 consid. 2.2.; Gerber, n.
23 ad art. 36 LAI; Meyer/Reichmuth, op. cit., n. 3 ad art. 36 LAI con rinvii
giurisprudenziali e dottrinali; Valterio, op. cit., n. 2 ad art. 36 LAI; Direttive
sulle rendite AVS e AI, cifra 5027-5033; Guida sulle condizioni assicurative
per il diritto alle prestazioni dell’assicurazione invalidità, p.to 1.2.).
Tuttavia,
nel caso che ci occupa l’insorgente era invalido al 100% fin dalla nascita,
ragione per cui la questione contributiva non si pone (pro multis STF
9C_510/2020 consid. 2.2. in fine), come rettamente osservato dall’Ufficio AI
(XII, pag. 3).
Inoltre,
l’insorgente è entrato in Svizzera il 29 gennaio 2020 (cfr. supra consid.
1.1.), ragione per cui neppure il presupposto dei dieci anni di residenza
ininterrotta in Svizzera è adempiuto.
Infine,
il ricorrente non ha contestato il fatto di non adempiere ai presupposti per il
diritto ad una rendita straordinaria giusta i combinati artt. 9, 39 LAI e 42
LAVS. A ragione, essendo entrato in Svizzera dopo il compimento dei vent’anni
(cfr. supra consid. 1.1.).
2.9. Con
il ricorso l’insorgente ha chiesto l’assunzione dei seguenti mezzi di
prova: “doc., richiamo doc, testi, interrogatorio delle parti, informazioni
scritte” (I, p.ti 6. in fine e 28. in fine), oltre a:
-
“[…] edizione in via rogatoriale della competente autorità
italiana di una dichiarazione circa i contributi sociali versati dal qui
ricorrente in territorio italiano”;
-
“[…] edizione in via rogatoriale dall’__________ […] dell’intero
incarto riguardante il qui ricorrente;
-
“[…] audizione rogatoriale del dr. med. ________ […]”;
-
“[…] interrogatorio delle parti” e
-
“[…] una perizia specialistica atta a determinare la data di
insorgenza dei disturbi del qui ricorrente (I, pag. 9).
A tal
proposito si osserva innanzitutto che la richiesta di “doc., richiamo doc,
testi, interrogatorio delle parti, informazioni scritte” non permette di
capire a quale documento, rispettivamente a quali informazioni si faccia
riferimento. Inoltre, incombe all’insorgente, rispettivamente al suo patrocinatore
indicare il motivo per cui in casu si giustifichi l’assunzione dei mezzi di
prova indicati, ciò che non è avvenuto.
Ad
ogni buon conto, va qui ricordato che quando l'istruttoria da effettuare
d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure STF 9C_632/2012
del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di
procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2
Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
A
fronte di una situazione medica ritenuta sufficientemente chiarita, questo
Giudice rinuncia all'assunzione di ulteriori prove di carattere medico.
Per
quanto concerne la richiesta di edizione di una dichiarazione relativa ai
contributi sociali da parte della competente autorità italiana, essa si rileva
superflua a fronte di quanto esposto al consid. 2.8.
Quo
all’interrogatorio delle parti, il Tribunale federale ha stabilito che una
semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione
personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio
nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il
proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un
tribunale indipendente – o, come nella fattispecie in esame, di interrogatorio
delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per
creare l’obbligo di indire un pubblico dibattimento (STCA 32.2022.70 del 6
marzo 2023 consid. 2.8. con molteplici rinvii giurisprudenziali).
Ora,
come visto nei considerandi precedenti, la documentazione prodotta in sede
processuale è esaustiva e non necessita di alcun complemento. Del resto, in
ossequio all’art. 29 cpv. 2 Cost., il ricorrente ha potuto far valere le
proprie argomentazioni per iscritto (cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018)
e la documentazione già presente agli atti consente di emanare il giudizio.
Pertanto,
anche la richiesta di “interrogatorio delle parti” si rivela superflua.
2.10. Visto
tutto quanto precede, la decisione impugnata merita conferma mentre il ricorso
va integralmente respinto.
2.11. Come
accennato in narrativa (cfr. supra consid. 1.4.), il ricorrente chiede di
essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura
giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se
le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito
patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa
d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull’assistenza
giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1°
gennaio 2011.
Fatti
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato
è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b).
Per
valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la
giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra
del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13
pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti,
Considerandi
aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20
settembre 2004).
Nella
presente fattispecie, non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di
esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la
causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole
riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si
esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un
esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto e per i motivi
esposti ai considerandi 2.7-2.8., la presente vertenza appariva sin dall’inizio
destinata all'insuccesso.
In tali
condizioni, l’istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio deve
essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. L’istanza
tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è
respinta.
3. Le
spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti