32.2023.41
Misure di reinserimento.Ufficio AI si è basato sull'esito dello stage per determinare grado inabilità lavorativa,ma consulente in integrazione ha mal compreso il relativo rapporto.Numerosi errori e discrepanze nelle conclusioni tratte,anche da SMR.Rinvio atti a UAI per esperire perizia psichiatrica
2 ottobre 2023Italiano48 min
l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2023.41
TB
Lugano
2 ottobre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 3 aprile 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 1° marzo 2023 emanata da
in relazione al caso:
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
PI 1
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Nel marzo/aprile 2020 PI 1, 1976,
attiva fino al 31 ottobre 2019 come impiegata d'ufficio, ha chiesto di
beneficiare di prestazioni dall'assicurazione invalidità a causa dell'episodio
depressivo che l'ha colpita nell'ottobre 2019.
1.2. Sulla scorta del parere dello
psichiatra che nel luglio 2020 ha valutato l'assicurata per conto
dell'assicurazione malattia per perdita di guadagno (doc. 93), il 23 settembre
2020 (doc. 18) il Servizio Medico Regionale ha ritenuto opportuno sottoporla a
delle misure di reinserimento (docc. 19 e 23), che sono durate dal 4 dicembre
2020 (doc. 24) al 3 settembre 2021 (docc. 33 e 41). Sulla scorta del rapporto
conclusivo del 7 settembre 2021 (doc. 43), il consulente in integrazione
professionale ha ritenuto una capacità lavorativa del 30%, ciò che ha portato
al progetto di decisione del 25 aprile 2022 (doc. 51) con cui all'assicurata è
stata attribuita una rendita intera con grado AI dell'80% dal 1° ottobre 2020
(dopo un anno di attesa) e del 72% dal 1° settembre 2021 (al termine dei
provvedimenti professionali).
1.3. Il 24 giugno 2022 (doc. 60) la RI 1
ha contestato l'attribuzione di una rendita di invalidità a PI 1, poiché contrariamente
a quanto prevede la giurisprudenza federale in ambito di affezioni
psicosomatiche, ciò è avvenuto senza che sia stata esperita una perizia
psichiatrica e che vi siano dei rapporti medici recenti attestanti lo stato di
salute attuale dell'assicurata, ma "forse
sulle conclusioni della ditta "__________" del 7 settembre 2021".
1.4. Sentito il dr. med. __________
dell'SMR (doc. 64), che il 25 luglio 2022 (doc. 66) ha ritenuto opportuno un
aggiornamento degli atti medici essendo trascorsi due anni dall'ultimo referto
agli atti, l'Ufficio AI ha interpellato la dr.ssa med. __________, psichiatra
curante della richiedente. Fondandosi sul parere del Servizio Medico Regionale,
che il 21 novembre 2022 (doc. 73) ha ritenuto che il rapporto della specialista
(doc. 71) era in linea con quanto evidenziato dal Servizio di integrazione
professionale e che quindi non gli consentiva di scostarsi dalla sua precedente
posizione, con decisione del 1° marzo 2023 (doc. 80) l'Ufficio assicurazione
invalidità ha confermato il progetto di decisione di attribuzione di una
rendita intera di invalidità dal 1° ottobre 2020.
1.5. Il 3 aprile 2023 (doc. I) la RI 1,
rappresentata da RA 1, si è rivolta al TCA chiedendo di annullare la decisione
e di rinviare gli atti all'Ufficio AI per ulteriori accertamenti. La Cassa
pensioni ha rilevato che durante la misura di integrazione professionale l'assicurata
ha potuto lavorare dal 1° luglio 2021 al 50% con una resa di almeno il 70% e
che negli ultimi mesi di questa misura era stato notato un miglioramento. Sennonché,
senza esperire altri provvedimenti, l'Ufficio AI le ha attribuito una rendita
intera dal 1° ottobre 2020.
La ricorrente ha osservato come non vi siano valutazioni mediche
affidabili agli atti, ma che l'amministrazione si è accontentata di sottoporre
il caso al suo medico e di richiedere un aggiornamento degli atti al medico
curante. Malgrado il contenuto contradditorio dei diversi pareri medici,
l'Ufficio AI ha confermato la decisione di attribuzione di una rendita
d'invalidità.
Inoltre, il dr. __________ dell'SMR ha rinviato, il 25 luglio e il
21 novembre 2022, al suo rapporto finale del 23 settembre 2020 in cui, però,
riteneva possibile recuperare una capacità lavorativa di almeno il 50% e la
dr.ssa __________ ha dichiarato nel 2022 che le quattro diagnosi poste erano
già presenti nel 2019, mentre nel rapporto di degenza del 12 febbraio 2020
della Clinica __________ ne aveva posta una sola (episodio depressivo grave
senza sintomi psicotici [F32.2]). Quanto all'affermazione della psichiatra
curante secondo cui a causa del problema nello sviluppo psicomotorio
l'assicurata avrebbe beneficiato di prestazioni dell'AI per tutta l'infanzia,
la Cassa pensioni ha rilevato come non ve ne sia traccia agli atti.
Per l'insorgente, quindi, la fissazione della capacità lavorativa
del 30% in attività adeguate non risulta da nessuna valutazione medica seria,
oltretutto se si pon mente che per la ditta presso cui l'assicurata ha
effettuato le misure di integrazione, che non aveva comunque il compito di
stabilire una valutazione medica, risulterebbe una capacità lavorativa del 50%
con un rendimento di almeno il 70%. Nessun medico ha valutato detta capacità
nel 30%, non v'è nessuna perizia medica psichiatrica dell'assicurata.
Per quanto concerne il calcolo economico, la ricorrente concorda
con il reddito da valido (Fr. 60'000.-), ma non con quello da invalido
stabilito dall'amministrazione sulla base dei dati statistici, livello di
competenza 1, mentre a suo dire ci si deve basare sul livello 2 vista
l'esperienza professionale dell'interessata.
1.6. Interpellati il dr. med. __________
(doc. IV/1) e la consulente di integrazione professionale (doc. IV/2), nella
risposta dell'8 maggio 2023 (doc. IV) l'Ufficio assicurazione invalidità ha
chiesto al Tribunale di respingere il ricorso.
L'amministrazione ha ripreso un estratto del rapporto finale del
25 gennaio 2022 della consulente in integrazione professionale, in cui
quest'ultima ha concluso che l'assicurata non era ancora pronta per un lavoro
superiore al 30% e che l'attività doveva essere in un contesto familiare e semi
protetto. Per l'Ufficio AI, questa conclusione "emerge chiaramente" "Dalla
prima pagina del rapporto conclusivo sub. doc. 43 incarto AI (stilato dalla __________
dopo aver messo in atto le misure di reinserimento professionale in questione)".
Inoltre, lo psichiatra dell'SMR ha confermato che la capacità
lavorativa dell'assicurata in attività adeguate al suo stato di salute è del 30%
dal 1° settembre 2021, non evidenziando incongruenze nella documentazione che
giustifichino la necessità di un accertamento peritale psichiatrico.
Per l'Ufficio AI, dunque, va ritenuto dimostrato che dal mese di
settembre 2021 l'assicurata presenta una capacità al lavoro del 30% in attività
semplici e ripetitive. A quest'ultimo riguardo, ha osservato che, come chiarito
dalla consulente in integrazione professionale, i problemi di salute e i limiti
funzionali che implica la malattia non permettono di calcolare il reddito da
invalido prendendo in considerazione il livello 2 di competenze.
1.7. Il 19 maggio 2023 (doc. VI) PI 1 ha
rilevato che l'ansia, gli attacchi di panico e la forte depressione sono
insorti a causa dello stress, del mobbing e delle pressioni psicologiche sul
posto di lavoro negli anni 2018 e 2019, che hanno dato luogo ad assenze (doc.
VI/1) e a una visita in pronto soccorso il 22 ottobre 2019 (doc. VI/2). Essa ha
inoltre precisato che l'occupazione nel programma di integrazione, che ha avuto
luogo nel seminterrato di un palazzo senza finestre in tempo di pandemia,
causandole claustrofobia, non era un lavoro, ma "consisteva nel dipingere ad acquarello e pitturare mandala, piccoli
lavori manuali tipo traforo".
1.8. Il 1° giugno 2023 (doc. VII) l'Ufficio
AI si è confermato nella propria risposta di causa dopo avere preso atto della
posizione dell'assicurata.
La ricorrente, esaminata in particolare la valutazione agli atti
del 13 luglio 2020 del dr. __________ (doc. 93), ha rilevato che egli riteneva
importante e possibile un graduale reinserimento nel mondo del lavoro con la
possibilità di raggiungere una capacità lavorativa di almeno il 50% entro 6-12
mesi e ha ricordato che le valutazioni mediche hanno un valore probatorio
superiore rispetto alle constatazioni effettuate durante un periodo di
osservazione professionale. La Cassa pensioni ha inoltre precisato di non
negare i problemi di salute dell'assicurata, ma a suo dire l'influsso che essi
hanno sulla sua capacità lavorativa non è stato valutato correttamente, tanto
che l'interessata stessa ha evidenziato di non avere potuto ottenere un
reinserimento professionale adeguato anche a causa della pandemia.
1.9. Nessuna delle parti coinvolte si è
ulteriormente pronunciata (doc. X).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Pacifica
è la legittimazione della Cassa pensioni, giusta l'art. 59 LPGA, a ricorrere
contro la decisione del 1° marzo 2023 dell'Ufficio AI, a lei regolarmente
notificata, stante il suo obbligo prestativo a dipendenza del riconoscimento di
prestazioni AI (DTF 132 V 5 consid. 3.3.1).
in diritto
2.2. Oggetto del contendere è sapere se
è a giusta ragione che l'Ufficio assicurazione invalidità ha attribuito a PI 1
una rendita di invalidità dal 1° ottobre 2020.
La Cassa pensioni ha postulato l'annullamento della decisione
impugnata e il rinvio degli atti all'amministrazione per ulteriori
accertamenti.
2.3. Va
innanzitutto rilevato che il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore una
(importante) modifica della LAI e dell'OAI denominata "Ulteriore sviluppo
dell'AI" e che concerne (anche) il diritto alla rendita (RU 2021 705). Per
la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto
in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto
intertemporale, secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1,
con riferimento a DTF 130 V 329).
In concreto, al ricorso contro
la decisione emanata dall'Ufficio AI il 1° marzo 2023 - data che, di principio,
delimita il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali dal
profilo materiale e temporale (STF 9C_241/2022 del 30 giugno 2022) - si
applicano dunque le norme sostanziali in vigore al momento in cui si sono
realizzati i fatti rilevanti del caso (dal 2019 in poi), perciò le disposizioni
della LAI, OAI e LPGA sono applicabili nella versione valida fino al 31
dicembre 2021.
Fatti
2.4. Secondo
l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno
alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché
il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité
dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno
1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro s'intende
qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute
fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile
nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al
lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni
esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla
rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,
ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29
cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1
LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività
lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il
reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Secondo la
giurisprudenza, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
2.5. Nel rapporto finale SMR del 23
settembre 2020 (doc. 18), il dr. med. __________, specialista FMH in
psichiatria e psicoterapia, ha sostanzialmente fatto propria la valutazione che
il dr. med. __________ ha effettuato il 13 luglio 2020 (doc. 93) per conto
dell'assicuratore malattia, che ha riconosciuto a PI 1 le indennità giornaliere
per malattia a causa dell'inabilità lavorativa insorta nell'ottobre 2019. Il
medico del Servizio Medico Regionale ha infatti espressamente indicato che
"Il perito fiduciario dr. med. __________,
il 13.07.2020 oggettiva un quadro clinico deficitario, evidenziando come
l'assicurata potrebbe beneficiare di misure SIP volte al recupero del 50% di CL
in 6-12 mesi.".
Inoltre, sempre basandosi sul referto del collega, l'SMR ha
affermato che "Limitata nell'organizzazione
dei compiti, l'assicurata ha ridotta flessibilità, ridotta capacità di
impiegare le proprie competenze, ridotta persistenza, difficoltà nel contatto
con gli altri e nell'integrazione nel gruppo. L'assicurata può beneficiare di
misure SIP sin da subito volte a recuperare non meno del 50% della sua CL in attività
abituale.".
Il dr. med. __________ ha infine ripreso la diagnosi di Episodio
depressivo grave, senza sintomi psicotici (ICD-10: F32.1) e i gradi di
inabilità lavorativa del 100% dal 1° ottobre 2019 e dell'80% dal 13 luglio
2020, attendendosi un miglioramento entro 12 mesi con l'adozione di
provvedimenti sanitari.
L'Ufficio AI ha quindi disposto delle misure di reinserimento,
inizialmente di 3 mesi, dal 4 dicembre 2020 al 3 marzo 2021, per il ripristino
della resistenza psico-fisica, e poi dal 4 marzo 2021 al 3 giugno 2021,
prorogata dal 4 giugno al 3 settembre 2021, per il potenziamento della
prestazione lavorativa (art. 14 lett. a LAI).
Dopo i primi tre mesi presso il suo atelier di __________, il 22
gennaio 2021 (doc. 28) la __________, a cui l'Ufficio AI si è rivolta per
l'esecuzione dei provvedimenti dell'assicurazione invalidità, ha redatto un
rapporto intermedio in cui ha indicato le modalità in cui detto stage è
avvenuto, le attività svolte dall'assicurata, le competenze trasversali, il suo
stato di salute e i prossimi obiettivi da raggiungere.
In particolare, questo rapporto evidenzia sulla prima pagina che l'assicurata,
di formazione impiegata d'ufficio, era impiegata d'ufficio presso una banca e
che gli obiettivi del percorso erano di aumentare la presenza e la capacità
gradualmente in attività protetta presso il proprio atelier. Quali modalità
dello stage, è indicato che la percentuale di lavoro era ridotta al 30%, pari a
3 ore al giorno per quattro giorni alla settimana, con l'obiettivo di provare
ad aumentare gradualmente la percentuale di lavoro. Inoltre, le attività svolte
sono consistite nel carteggio a mano di due tavolini, nell'utilizzo del
seghetto alternativo per ridefinire gli angoli dei tavoli, nell'utilizzo del
trapano, nella verniciatura del legno, nel disegnare con acquarello e matite
colorate e nella creazione di mobilio partendo da alcuni pezzi di legno.
Al termine degli ulteriori sei mesi di stage, il 7 settembre 2021
(doc. 43) è stato steso il rapporto conclusivo secondo le stesse modalità del
precedente. Sulla prima pagina, oltre ai dati sulla formazione professionale,
sull'ultimo impiego, sulla misura e sugli obiettivi del percorso, è indicato
quanto segue:
"
Luogo di lavoro: Atelier __________
Dal: 04.12.2020 Al:
03.09.2021
Presenza lavorativa: 50%
Capacità lavorativa (rispetto
tempo pieno nell'economia libera):
30%
Modalità di stage:
Dal 04 dicembre 2020 al 03 settembre 2021, la Sig.ra PI 1 ha
svolto uno stage presso il nostro atelier di __________ ed è stata seguita e
sostenuta dal Sig. (…). Siamo partiti con una percentuale di lavoro ridotta:
30%, 3h al giorno i LU-MA-GIO-VE (ME pausa), con l'obiettivo di provare ad
aumentare gradualmente la percentuale di lavoro. A partire dal 01.06.21 è stato
possibile aumentare al 40% inserendo un giorno pieno a settimana (GIO). In
seguito, dal 01.07.21, la percentuale è salita al 50% con 2 giorni pieni a
settimana (LU e GIO). La prova lavorativa si è conclusa con un "metà tempo"
dov'è stata misurata una resa massima dell'80%.
(…)
Stato di salute:
(…)
Com'era stato concordato durante l'incontro presso la Fondazione __________,
dal 01.07.21, il tempo di lavoro è passato dal 40% al 50% in modo da valutare
la tenuta e la resa dell'assicurata in vista di una possibile introduzione
presso la struttura protetta che, di fatto, richiede una presenza minima del
70-80%. Tuttavia, aumentando la presenza è stata riscontrata una resa minore e
un bisogno più frequente di fare delle pause, soprattutto durante le mattine in
quanto più stanca. Secondo il MSP, il ritmo di lavoro è migliorato, ma a patto
che non vengano svolte troppe attività lo stesso giorno (massimo 2 attività).
Introdurre troppi lavori in un giorno solo rischierebbe di confonderla e
"bloccarla".
Conclusione:
Come già menzionato rispetto a un tempo di lavoro del 50%, è stata
misurata una resa massima dell'80%. La capacità più alta è stata osservata
quando la Sig.ra PI 1 lavorava di pomeriggio, mentre quando il lavoro veniva
svolto la mattina o su un giorno intero, sia il ritmo di lavoro che la resa
(70%) erano più bassi.
La Dr.ssa __________ e il MSP concordano sul fatto che al momento
l'assicurata non sia ancora pronta per un lavoro superiore al 50% e che debba
lavorare in un ambiente protetto dove poter svolgere un'attività in un ambito
più vicino a quello svolto durante il suo percorso professionale
(segretariato). Solo in questo modo, secondo la psichiatra, si potrà valutare
in futuro per un eventuale reinserimento a tempo parziale nel mercato libero.
In questo momento si sta infatti cercando una nuova attività
terapeutica in amministrazione dove poter inserire la Sig.ra PI 1.
Prossimamente avremo modo di discutere con un collaboratore della Fondazione __________
dove verrà discussa questa possibilità.".
Preso atto dei documenti raccolti fino a questo momento, nel suo
rapporto del 25 gennaio 2022 (doc. 44) la consulente in integrazione
professionale si è così espressa sull'assicurata:
" (…)
Analisi della reintegrabilità e valutazione attività esigibili
adeguate senza (ri)formazione specifica
L'ata in questo momento può lavorare al 30% con presenza ridotta
nella sua attività abituale.
Chiusura del caso o applicazione provvedimenti d'integrazione:
motivare la chiusura del caso o il diritto a provvedimenti
d'integrazione comprensivo di eventuale calcolo CGR al termine del
provvedimento
Lata ha svolto le MRE presso l'atelier di __________ a __________
dal 04.12.2020 al 03.09.2021. Ha lavorato 3h al giorno con l'obiettivo di
aumentare la presenza e la capacità lavorativa. In seguito si è potuto
aumentare la presenza fino al 50%. Tuttavia, il 50% non era facile da
mantenere, ci sono state assenze importanti.
L'attività che ha svolto l'ata sono le seguenti:
carteggio a mano di due tavolini, utilizzo del seghetto
alternativo per ridefinire gli angoli dei tavoli, utilizzo del trapano, del
traforo, attività di verniciatura del legno, creazione di un mobile, un
portamatite, un portacandele, e 3 segnalibro.
Dalle MRE si evince che l'ata in questo momento non è ancora
pronta per un lavoro superiore al 30% (CL).
La dottoressa __________ sostiene che l'ata è pronta a svolgere
un'attività al 30% con presenza ridotta la più vicina alla sua attività
abituale (segretariato). L'attività deve essere in un contesto familiare e semi
protetto.".
Sulla scorta di questa valutazione, tenendo conto di una capacità
lavorativa del 30% in attività semplici e ripetitive e del reddito da valida di
Fr. 60'000.- che l'assicurata avrebbe potuto conseguire nel 2020, l'Ufficio AI
ha calcolato un grado di invalidità del 72% (doc. 47) a decorrere dal 1°
settembre 2021, ovvero dal termine delle misure professionali. Il progetto di
decisione del 25 aprile 2022 conferma questo diritto, oltre all'attribuzione
sempre di una rendita intera già dal 1° ottobre 2020 stante un grado di
invalidità dell'80%.
Le osservazioni del 24 giugno 2022 (doc. 60) della Cassa pensioni
sono state sottoposte al dr. med. __________ dell'SMR, il quale il 25 luglio
2022 (doc. 66) si è pronunciato come segue:
" (…) Dal
punto di vista medico psichiatrico non ho elementi oggettivi che mi consentano
di discostarmi dalla precedente presa di posizione del SMR, espressa nel
rapporto finale SMR del 23.02.2020. Tuttavia non si evidenziano sostanziali
aggiornamenti della documentazione medica da allora, oltre 2 anni fa, fatto
salvo un certificato medico del 9.03.2021 (…) del dr. med. __________ di IL del
100% dal 05.03.2021 al 12.03.2021. Occorre un aggiornamento degli atti
medici.".
L'Ufficio AI ha quindi interpellato la dr.ssa __________ e sul
rapporto medico che ha compilato il 17 settembre 2022 (doc. 71) e ritrasmesso al
mittente il 16 novembre 2022 (doc. 72), il dr. __________ si è così espresso il
21 novembre 2022 (doc. 73):
" Ho preso
visione del dossier e della documentazione medica. Nell'ultimo rapporto medico
del 17.09.2022 (…) della dr.ssa __________, medico psichiatra e psicoterapeuta
curante, è descritto uno stato di salute e valetudinario dell'assicurata deficitario,
in linea con quanto evidenziato dal servizio di integrazione personale. Allo
stato attuale non evidenzio elementi medici oggettivi che consentano di
discostarsi dalla precedente presa di posizione dell'Ufficio, che deve quindi
essere confermata. Una modifica dello stato di salute dell'assicurata con
ripercussioni sulla sua CL non è prevedibile prima di un anno.".
L'indomani (doc. 22), l'amministrazione ha informato la Cassa
pensioni di avere aggiornato la documentazione medica e che il caso era stato
nuovamente sottoposto al Servizio Medico Regionale "che, dopo accurata analisi, con annotazione del
21.11.2022 conferma la nostra precedente valutazione. Pertanto procederemo con
l'emanazione della decisione.".
Il 13 febbraio 2023 (doc. 77) l'interessata ha quindi chiesto
all'Ufficio AI la trasmissione della documentazione presente agli atti dal 9
maggio 2022, invio che è avvenuto il 29 febbraio 2023 (docc. 78 e 79) e il 1°
marzo 2023 (doc. 80) l'amministrazione ha emesso la decisione con cui ha
confermato il progetto di assegnazione di rendita intera dal 1° ottobre 2020.
L'Ufficio assicurazione invalidità ha invitato il medico SMR a
pronunciarsi sul ricorso della Cassa pensioni contro questa decisione e nelle
sue annotazioni del 6 aprile 2023 (doc. IV/1) lo psichiatra ha affermato:
" Ho preso
visione del dossier e della documentazione medica. Dal punto di vista medico
psichiatrico confermo il contenuto della annotazione SMR del 21.11.2022. In
modo più esplicito si conferma che la capacità lavorativa dell'assicurata sul
libero mercato del lavoro corrisponde alla percentuale del 30% in attività
adeguate al suo stato di salute a far tempo dal 01.09.2021 ovverosia dal
termine delle misure di reinserimento professionale, che sono coordinate dal
Servizio di Integrazione Professionale AI. Allo stato attuale non evidenzio
incongruenze nella documentazione che giustifichino la necessità di un
accertamento peritale psichiatrico.".
Anche la consulente in integrazione professionale, seppur
pronunciandosi espressamente il 7 aprile 2023 (doc. IV/2) sul livello di
competenze ritenuto per il calcolo del reddito da invalida contestato dalla
ricorrente, ha ribadito che:
" l'assicurata
a causa del problema di salute ed i limiti funzionali che implica la
malattia è in grado di svolgere solamente un'attività semplice e ripetitiva
vicino alla sua abituale attività di segretariato con una capacità
lavorativa massima del 30%.".
2.6. Per costante giurisprudenza (STF
9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter
graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è
necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre
un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali
attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134;
114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività
professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Per quel che concerne il valore probatorio di un rapporto medico,
determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno
studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri
parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena
conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia
chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore
di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio
quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del
25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352
consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),
bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
Per costante giurisprudenza, in un procedimento
assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della
controversia giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione essa è un
organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (RAMI
1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1).
Nella DTF 125 V
351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale
ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione
deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che essi si rivelino
essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni
e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività
e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che
permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la
parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique VSI 2001 pag. 108 segg.).
Il Tribunale federale ha poi precisato
nella DTF 135 V 465 che il giudice delle assicurazioni
sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici
interni che si trovano alle dipendenze dell'amministrazione, a condizione
che non sussista un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza delle
conclusioni contenute in tali rapporti (cfr., fra le ultime, STF 8C_601/2022
del 31 marzo 2023, consid. 6.3.2; STF 8C_252/ 2022 dell'11 gennaio 2023,
consid. 4.1.2; STF 9C_168/2020 del 17 marzo 2021, consid. 5.1; STF 8C_583/2020
del 4 marzo 2021, consid. 4.1). Sempre secondo l'Alta Corte, dal principio
della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dedotto
dall'art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere
in dubbio l'affidabilità dei rapporti dei medici interni all'amministrazione
mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea
di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni
(DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
In seguito (STF 9C_168/2020 del
17 marzo 2020, consid. 3.2; STF 8C_532/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 4.1),
l'Alta Corte ha ribadito che diversamente dai (semplici) rapporti medici
interni all'assicuratore, ove è sufficiente un minimo dubbio sull'affidabilità
e sulla concludenza degli stessi perché l'assicurato sia sottoposto a esame
medico esterno, alle perizie esperite nell'ambito della procedura
amministrativa (art. 44 LPGA) o giudiziaria da medici specialisti esterni
deve essere riconosciuta piena forza probante nell'ambito dell'accertamento dei
fatti, nella misura in cui non si presentano indizi concreti sull'affidabilità
della perizia stessa (DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 470; 125
V 351 consid. 3b/bb pag. 353; DTF 123 V
176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb;
Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, 1994,
pag. 332). Tali perizie non possono essere messe in dubbio soltanto
perché esse dovessero giungere a conclusioni diverse dai medici curanti.
Rimangono riservati i casi in cui si dovesse imporre un complemento al fine di
chiarire alcuni aspetti o direttamente una conclusione opposta, poiché i medici
curanti lasciano emergere aspetti importanti e non solo un'interpretazione
medica puramente soggettiva. A tal riguardo occorre ricordare la natura
differente del mandato di cura e di perito (fra tante sentenze cfr. 8C_55/2018
del 30 maggio 2018 consid. 6.2 e 8C_820/2016 del 27 settembre 2017 consid.
5.3).
Occorre ancora osservare che l'allora TFA, in una decisione del 24
agosto 2006 concernente un caso di
assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato
il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito
Considerandi
dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza
tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere
ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha
sviluppato la seguente considerazione:
" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise
émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la
jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration
et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par
le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion
entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,
nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns
et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères
jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès
lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer
celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical
régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique
pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève,
du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité
de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel.
(…)".
In una sentenza
pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto
conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle
direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In
particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la
giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi
dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a
disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un
punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non
fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni
contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti
validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti
citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio
2003).
In merito ai rapporti del medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/ 2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, a suo favore (STF
9C_337/2023 del 22 agosto 2023, consid. 3.3.2; STF 8C_828/2007 del 23
aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer,
Bundesgesetz über die Invaliden-versicherung, in: Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353). Inoltre,
il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un'opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid.
3.4).
L'Alta Corte, nella sentenza
9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012
del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, trattandosi delle divergenze di
opinione tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal
giudice, ha precisato quanto segue:
" (…) On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et
médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en
oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns
et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères
jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur
reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au
vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat
thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR
2008.
IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai
2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration
ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou
plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va
différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement
vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont
suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert. (…)".
Infine, va ricordato
che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere
la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui
egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.7
Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio
2007: Tribunale federale: TF) ha stabilito che è decisivo al proposito che il
danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di
valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia
persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC
1977.
pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,
Berna 2014, pag. 98).
Nella DTF 130 V 352 l'Alta Corte ha precisato i criteri per poter
concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un'incapacità
di guadagno duratura (sul tema cfr. D.
Cattaneo, Le perizie nelle assicurazioni sociali, in: Le perizie
giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg.
254-257).
Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V
49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di
un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della
situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono
considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di
prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività
risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un
danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa
situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti
e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere
afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non
fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano
ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire
gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale
sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein,
Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:
Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad
uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Nel 2015 il Tribunale federale ha quindi modificato la sua prassi
per l'accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi
senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni
psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17
giugno 2015). In questi casi, la decisione sul diritto a una rendita AI deve
avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito,
occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla
persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di
diminuzione del potenziale e da un altro lato i fattori positivi di
compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso
singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della
diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito
di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le
patologie associate, lo sviluppo e la struttura della personalità, il contesto
sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere
nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza, la
persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del TF
del 14 dicembre 2017).
Inoltre, nelle due sentenze del 30 novembre 2017 (8C_841/2016 e
8C_130/2017), pubblicate in DTF 143 V 409 e DTF 143 V 418, il Tribunale
federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura probatoria illustrata
nella DTF 141 V 281 per i dolori somatoformi persistenti, secondo cui la reale
capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da
accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione non solo in caso
di depressioni da lievi fino a medio-gravi (DTF
143.
V 409), ma anche per tutte le malattie psichiche
(DTF 143 V 418).
Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale
riguardante le depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr., fra
le ultime, STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.2; DTF 140 V 193 consid.
3.3), le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti solo
se era dimostrata una “resistenza alle terapie”, condizione necessaria per la
concessione di una rendita AI. Con il cambiamento di prassi adottato dal
Tribunale federale questo concetto non vale più in maniera assoluta. Ora, invece,
come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è sapere se la
persona interessata riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione
oggettivo, la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La
possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi
fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata
complessivamente nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando
esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr. comunicato
stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).
Il TF è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve
essere applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita
AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità
di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere
individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con
criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo
la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile
accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle
ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze
di un'affezione psichica la diagnosi non è più centrale.
Soltanto da tale elemento non emerge alcuna attestazione sulle
prestazioni lavorative della persona toccata. È proprio per questa ragione che
per tutte le malattie psichiche deve essere applicata una procedura probatoria
fondata su indicatori, soprattutto in presenza di simili disturbi che in
sostanza si accomunano per problemi probatori. Eventualmente si dovrà, secondo
la specifica sindrome nella valutazione dei singoli indicatori, provvedere ad
alcuni adattamenti. Per motivi scaturenti dal principio di proporzionalità, si
potrà prescindere da un procedimento probatorio strutturato, laddove si
dimostrasse inutile o addirittura inadatto. La realizzazione di questa
evenienza deve essere valutata secondo la necessità probatoria concreta. La
prova di un'invalidità pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se
nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro
coerente di limitazione della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della
vita. La mancanza di tale indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza
di prova atta a dimostrare una limitazione della capacità lavorativa, aspetto
che si ripercuote conseguentemente a sfavore della persona toccata.
Con sentenza
9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento ai citati giudizi 8C_841/2016
e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al considerando 3.5.1 ha ribadito che le
perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé
il loro valore probatorio. Piuttosto, si dovrà decidere nel contesto dell'esame
del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle
critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui
mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme
al diritto federale.
Questa giurisprudenza è stata confermata nella sentenza
8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in DTF 144 V 50 (STCA 32.2017.176 del
14.
agosto 2018, consid. 2.6).
Il Tribunale federale ha pure confermato la giurisprudenza di cui
alle DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche nelle STF 8C_309/2018 del 2 agosto 2018
(consid. 3.2) e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).
Infine, in DTF 145 V 215 l'Alta Corte ha stabilito che le sindromi
da dipendenza primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere
sottoposte, in linea di principio, a una procedura probatoria strutturata
secondo la DTF 141 V 281.
2.8
Nella presente fattispecie,
chiamato a verificare se l'Ufficio AI abbia accuratamente vagliato le
condizioni di salute dell'assicurata prima dell'emanazione della decisione
impugnata, dopo attento esame della documentazione agli atti questo Tribunale
non può confermare l'operato e quindi le conclusioni a cui è giunta
l'amministrazione.
Ritenendo che l'assicurata non avrebbe potuto meglio valorizzare
la sua capacità lavorativa residua in attività alternative, l'Ufficio AI ha
concluso che l'inabilità lavorativa stabilita nell'abituale attività all'80%
alla scadenza dell'anno di attesa (22 ottobre 2020) corrisponde al grado di
invalidità (80%) e le ha dunque concesso una rendita intera dal 1° ottobre
2020.
Dal 1° settembre 2021, conclusi i provvedimenti professionali e
riscontrata una capacità lavorativa del 30% in attività semplici e ripetitive,
l'Ufficio AI ha calcolato nel 72% la perdita di guadagno, comportante sempre il
diritto a una rendita intera di invalidità.
Per determinare il grado di abilità lavorativa dell'assicurata l'Ufficio
AI si è in sostanza basato sull'esito dello stage di nove mesi che essa ha effettuato
presso l'atelier di __________.
Tuttavia, la consulente in integrazione professionale, che ha
tratto la conclusione secondo cui la capacità lavorativa dell'assicurata
sarebbe del 30%, ha indubbiamente mal compreso il contenuto del rapporto
conclusivo del 7 settembre 2021 dell'azienda che si è occupata delle misure di
reintegrazione. Essa ha anche riportato in modo errato le indicazioni finali della
psichiatra curante che era stata espressamente interpellata dalla psicologa del
lavoro che ha redatto detto rapporto finale.
In effetti, come riportato al considerando 2.5, la dr.ssa med. __________
ha affermato come "l'assicurata non sia
ancora pronta per un lavoro superiore al 50%" (doc. 43), mentre la
consulente ha indicato che "La dottoressa __________
sostiene che l'ata è pronta a svolgere un'attività al 30%" (doc.
44). L'errore è evidente.
Vero è, invece, che la psichiatra curante ha dichiarato che
l'assicurata "debba lavorare in un ambiente
protetto dove poter svolgere un'attività in un ambito più vicino a quello
svolto durante il suo percorso professionale (segretariato)" (doc.
43), verosimilmente visto che durante nove mesi ha svolto unicamente attività
di tipo manuale malgrado i 21 anni come impiegata d'ufficio in banca.
Non si capisce, inoltre, da dove è stata tratta la conclusione che
"L'ata in questo momento può lavorare al
30% con presenza ridotta nella sua attività abituale" e che "Dalle MRE si evince che l'ata in questo momento non è
ancora pronta per un lavoro superiore al 30% (CL)". Infatti, sia i nove
mesi di stage non avevano nulla a che vedere con la sua attività abituale - di
tipo amministrativo e non manuale -, ciò che significa che non è stata valutata
la sua abilità nella normale attività esercitata fino all'insorgenza del danno
alla salute, sia nel rapporto conclusivo non è spiegato chiaramente come si è
giunti a stabilire nel 30% detta capacità lavorativa.
Certo, nella tabella della prima pagina del rapporto conclusivo,
come ha sottolineato l'Ufficio AI (doc. IV pag. 3), è sì indicato che la "Capacità lavorativa (rispetto tempo pieno
nell'economia libera): 30%"
(doc. 43), ma anche che la "Presenza
lavorativa: 50%" (doc.
43), ciò che non corrisponde affatto alla realtà.
Infatti, poco sotto, nello stesso rapporto, è scritto chiaramente
che dal 4 dicembre 2020 al 31 maggio 2021 l'assicurata ha partecipato al
programma di reinserimento professionale nella misura del 30%, ovvero con tre
ore al giorno sull'arco di 4 giorni. Dopodiché, durante il mese di giugno 2021
la sua presenza è aumentata al 40% e soltanto dal 1° luglio al 3 settembre 2021
è stata del 50%.
L'avere frequentato a metà tempo le misure di reinserimento durante
due mesi non può certo portare alla conclusione che dal 4 dicembre 2020 al 3
settembre 2021, come risulta dal predetto rapporto, la presenza lavorativa
dell'assicurata sia stata del 50%.
Va ancora evidenziato che poiché la dr.ssa __________, interpellata
espressamente, ha ritenuto che l'assicurata non era pronta per lavorare più del
50% del tempo, se dunque la psicologa del lavoro ha invece valutato che la
capacità lavorativa dell'interessata, rispetto a un tempo pieno, doveva essere
stabilita nel 30%, allora essa doveva forzatamente motivare questa sua
conclusione, mentre ciò non è avvenuto. L'indicazione, generica, che la
capacità lavorativa era del 30% non è dunque sufficiente, non confrontandosi
minimamente con le constatazioni riportate nel medesimo rapporto conclusivo.
Non può infatti essere ignorato che per un mese, su nove, l'assicurata
ha lavorato in ragione del 40% rendendo al 100% e per due mesi del 50%, seppure
la resa massima sia stata dell'80%, ma generalmente del 70%.
Anche volendo tenere conto di queste percentuali, ossia che,
riportate su un'attività al 100%, la capacità di lavoro diventa del 40% (50% x
80%) o del 35% (50% x 70%), e sommandola ai sei mesi in cui l'assicurata ha
lavorato al 30%, non si giunge comunque a una capacità lavorativa matematica complessiva
del 30%, ma semmai superiore (35%).
Se, per contro, questo grado di capacità deriva dalla resa del 70%
per un tempo di lavoro al 50%, si osserva che si tratta allora di un'incapacità
lavorativa del 30% e non di una capacità.
In conclusione, per il TCA il rapporto conclusivo del 7 settembre
2021.
redatto da __________, non essendo chiaro, completo né privo di
contraddizioni, non può come tale essere posto alla base della valutazione
della capacità lavorativa dell'assicurata dal 1° settembre 2021.
Di conseguenza, la fissazione della capacità lavorativa dell'assicurata
nel 30% posta dalla consulente in integrazione professionale, la quale, verosimilmente,
si è basata sul dato inserito nella tabella alla prima pagina del rapporto
conclusivo del 7 settembre 2021 e, certamente, visto che le ha riportate, sulle
affermazioni della psichiatra curante che, però, come visto, divergono chiaramente
da quanto da quest'ultima effettivamente valutato in merito alla determinazione
della capacità lavorativa dell'interessata, non può perciò essere validamente ritenuta
per stabilire il diritto alle prestazioni di PI 1.
Inoltre, va evidenziato che i medici non sono vincolati dai
risultati di uno stage di riqualificazione. I dati medici permettono in effetti
generalmente un apprezzamento più oggettivo del caso e prevalgono, di
principio, sulle constatazioni effettuate durante uno stage di osservazione
professionale, suscettibili di essere influenzate da elementi soggettivi legati
al comportamento dell'assicurato (STF 8C_370/2022 del 1° marzo 2023, consid.
5.4; STF 9C_343/2020 del 22 aprile 2021, consid. 6.1; STF 9C_65/2019 del 26
luglio 2019, consid. 5).
2.9
Il Tribunale osserva che il dottor __________,
FMH in psichiatria e psicoterapia, si è inizialmente basato sulla valutazione
che il 13 luglio 2020 il collega dr. med. __________ ha eseguito sull'interessata
per conto dell'assicuratore malattia che si era assunto il caso di inabilità
lavorativa dovuta all'episodio depressivo grave insorto nell'ottobre 2019.
A quel momento, il dr. __________ ha ritenuto che "la capacità lavorativa massima non è superiore al 20%
ma potrà essere migliorata con adeguati provvedimenti di reinserimento fino al
raggiungimento di una capacità lavorativa ≥50% in 6 mesi, 1 anno, provvedimenti che potranno
essere attuati in sede AI" (doc. 93).
Nel rapporto finale del 23 settembre 2020 (doc. 18), il medico SMR
ha fatto proprio il suggerimento dato dallo psichiatra di fiducia della Cassa
malati di reinserire l'assicurata nel mondo del lavoro con adeguati
provvedimenti. L'Ufficio AI le ha concesso 9 mesi di stage presso l'atelier di __________
e al termine di queste misure di reinserimento professionale l'ha ritenuta abile
al lavoro al 30% in attività adeguate.
Questo dato contrasta però con la successiva annotazione del
medico SMR, che il 25 luglio 2022 (doc. 66) ha affermato di non avere elementi
oggettivi per scostarsi dalla sua precedente presa di posizione del 23 febbraio
(recte: settembre) 2020 che, benché avesse stabilito un'incapacità
lavorativa dell'80%, aveva però anche indicato come fosse possibile che, in
6-12 mesi, con adeguate misure di reintegrazione l'assicurata raggiungesse
almeno una capacità lavorativa del 50%.
Anche nell'annotazione del 21 novembre 2022 (doc. 73) il Servizio
Medico Regionale ha rinviato alla precedente presa di posizione, confermandola,
non intravvedendo una modifica dello stato di salute dell'assicurata con
ripercussioni sulla sua capacità lavorativa non prima di un anno, sebbene il
programma di reinserimento fosse ormai terminato da oltre un anno.
Pure questa presa di posizione si discosta dal suo rapporto finale
SMR del settembre 2020, a cui, invece, egli rinvia.
Inoltre, considerato che il dottor __________ ha ritenuto che lo
stato di salute e valetudinario deficitario che la psichiatra curante ha
descritto nel suo rapporto del 17 settembre 2022 (doc. 71) era "in linea con quanto evidenziato dal servizio di integrazione
personale", queste sue conclusioni perdono forza probatoria, dato
che il parere del Servizio integrazione professionale è discordante e non poggia
su un valido sostrato.
Anche l'ultima presa di posizione del 6 aprile 2023 (doc. IV/1)
del Servizio Medico Regionale, espressa pendente causa, con cui lo psichiatra
ha confermato che la capacità lavorativa dell'assicurata sul libero mercato del
lavoro corrisponde alla percentuale del 30% in attività adeguate al suo stato
di salute a decorrere dal 1° settembre 2021, non può essere tutelata dalla
scrivente Corte, non essendovi alcun elemento chiaro, certo e convincente a suo
supporto.
Pure non condivisibile è la conclusione dell'SMR secondo cui non
sono emerse incongruenze dagli atti che giustifichino di dovere esperire un
accertamento peritale psichiatrico.
D'un canto, infatti, il dr. med. __________ aveva ritenuto nel
2020.
un'incapacità lavorativa dell'80% riducibile al 50% dopo le misure di
reinserimento. Dall'altro, la dr.ssa __________, nel rapporto medico del 17
settembre 2022, ha valutato che l'assicurata non era in grado di svolgere
un'attività lavorativa e l'ha ritenuta inabile al 100%, mentre un anno prima
aveva affermato che l'assicurata non era ancora pronta per lavorare più del
50%, ciò che significa che era in grado di esercitare un'attività lucrativa a
metà tempo.
Per il TCA, le numerose discrepanze rilevate e il fatto che non vi
sia una valutazione medica psichiatrica recente agli atti che si pronunci in
modo completo e dettagliato sullo status e sul grado di capacità lavorativa
dell'assicurata in attività abituale di impiegata d'ufficio e in altre adeguate
al suo stato di salute dopo i nove mesi del provvedimento di reintegrazione
professionale - la valutazione del dr. __________, seppur chiara, completa e
affidabile, risale tuttavia agli inizi dell'incapacità lavorativa
dell'assicurata e fa comunque soltanto una previsione, e non accerta quindi, su
quella che può essere la capacità lavorativa dell'interessata dopo
l'espletamento di un periodo di reinserimento professionale -, fa sì che vi sia
una lacuna nella trattazione della domanda di prestazioni dell'assicurata.
Questa lacuna va indubbiamente colmata con l'erezione di una
perizia specialistica in campo psichiatrico.
2.10
Di norma, l'incarto
può essere rinviato all'Ufficio AI (DTF 137 V 210) o
perché vi sono accertamenti peritali svolti dall'amministrazione che
necessitano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi sono carenze negli accertamenti peritali svolti dall'amministrazione
(“Eine Rückweisung an die
IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung
einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht
(unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache
zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”;
cfr. STCA 32.2021.13 del 26 aprile 2021; STCA 32.2017.203 del 22 ottobre 2018;
STCA 32.2017.129 del 3 aprile 2018).
Ricordato che determinante è il momento dell'emanazione della
decisione impugnata, che limita il potere cognitivo temporale del giudice delle
assicurazioni sociali (STF 8C_329/2017 del 5 settembre 2018, consid. 3.2),
questo Tribunale, riscontrata quindi una lacuna istruttoria che non permette di
pronunciarsi sulla capacità lavorativa dell'assicurata con attinenza al suo
stato di salute, e di conseguenza sulla determinazione del grado di invalidità
conformemente all'art. 28a cpv. 1 LAI e all'art. 16 LPGA, ritiene che l'intera
situazione debba dunque essere meglio chiarita e indagata da specialisti del
ramo.
2.11
Alla luce di quanto ritenuto, si
giustifica l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti
all'amministrazione per chiarire la capacità medico-teorica dell'insorgente dal
2020.
in attività abituale e adeguate mediante ulteriori accertamenti medici
specialistici in ambito psichiatrico.
Ciò stante, l'evasione della censura riguardante il calcolo
economico della perdita di guadagno dell'assicurata, e meglio a sapere quale
livello di competenze ritenere nella determinazione del reddito da invalido, è
quindi prematura.
In esito a tali nuovi accertamenti, l'amministrazione dovrà in
seguito emettere una nuova decisione, preceduta dal relativo
preavviso giusta l'art. 57a LAI, in merito all'eventuale diritto alla
rendita di PI 1. Annullata di conseguenza la decisione contestata, il ricorso
va accolto.
Benché vincente e patrocinato
da una società di consulenza in materia di prestazioni assicurative, l'istituto
di previdenza ricorrente non ha diritto a ripetibili. Infatti, conformemente
alla giurisprudenza, nessuna indennità per ripetibili è di regola assegnata
alle autorità vincenti o agli organismi con compiti di diritto pubblico (DTF
128.
V 133; DTF 126 V 149 consid. 4; DTF 118 V 169 consid. 7; STFA B 5/98 del 3
aprile 2000 consid. 3d/cc = SZS/RSAS 2001 pag. 174; per le eccezioni: DTF 112 V
362; RAMI 1992 pag. 164; STCA 32.2013.218 del 6 maggio 2014; STCA 32.2013.155
del 10 febbraio 2014).
2.12
Il 1° gennaio 2021 è entrata in
vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente
che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica, ma non più
anche gratuita per le parti. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61
lett. fbis LPGA, secondo cui in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Per l'art. 69 cpv. 1bis
LAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto, la
procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso
di controversie relative a prestazioni dell'AI è soggetta a spese. L'entità
delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF
9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza,
le spese per complessivi Fr. 500.- vanno poste a carico dell'amministrazione.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
1.1. La
decisione del 1° marzo 2023 è annullata.
1.2. Gli atti sono rinviati all'Ufficio
AI conformemente ai considerandi 2.9 e 2.11.
2. Le spese di Fr. 500.- sono poste a
carico dell'Ufficio AI.
Non si attribuiscono
ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti