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Decisione

32.2023.41

Misure di reinserimento.Ufficio AI si è basato sull'esito dello stage per determinare grado inabilità lavorativa,ma consulente in integrazione ha mal compreso il relativo rapporto.Numerosi errori e discrepanze nelle conclusioni tratte,anche da SMR.Rinvio atti a UAI per esperire perizia psichiatrica

2 ottobre 2023Italiano48 min

l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2023.41

TB

Lugano

2 ottobre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 3 aprile 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 1° marzo 2023 emanata da

in relazione al caso:

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

PI 1

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. Nel marzo/aprile 2020 PI 1, 1976,

attiva fino al 31 ottobre 2019 come impiegata d'ufficio, ha chiesto di

beneficiare di prestazioni dall'assicurazione invalidità a causa dell'episodio

depressivo che l'ha colpita nell'ottobre 2019.

1.2. Sulla scorta del parere dello

psichiatra che nel luglio 2020 ha valutato l'assicurata per conto

dell'assicurazione malattia per perdita di guadagno (doc. 93), il 23 settembre

2020 (doc. 18) il Servizio Medico Regionale ha ritenuto opportuno sottoporla a

delle misure di reinserimento (docc. 19 e 23), che sono durate dal 4 dicembre

2020 (doc. 24) al 3 settembre 2021 (docc. 33 e 41). Sulla scorta del rapporto

conclusivo del 7 settembre 2021 (doc. 43), il consulente in integrazione

professionale ha ritenuto una capacità lavorativa del 30%, ciò che ha portato

al progetto di decisione del 25 aprile 2022 (doc. 51) con cui all'assicurata è

stata attribuita una rendita intera con grado AI dell'80% dal 1° ottobre 2020

(dopo un anno di attesa) e del 72% dal 1° settembre 2021 (al termine dei

provvedimenti professionali).

1.3. Il 24 giugno 2022 (doc. 60) la RI 1

ha contestato l'attribuzione di una rendita di invalidità a PI 1, poiché contrariamente

a quanto prevede la giurisprudenza federale in ambito di affezioni

psicosomatiche, ciò è avvenuto senza che sia stata esperita una perizia

psichiatrica e che vi siano dei rapporti medici recenti attestanti lo stato di

salute attuale dell'assicurata, ma "forse

sulle conclusioni della ditta "__________" del 7 settembre 2021".

1.4. Sentito il dr. med. __________

dell'SMR (doc. 64), che il 25 luglio 2022 (doc. 66) ha ritenuto opportuno un

aggiornamento degli atti medici essendo trascorsi due anni dall'ultimo referto

agli atti, l'Ufficio AI ha interpellato la dr.ssa med. __________, psichiatra

curante della richiedente. Fondandosi sul parere del Servizio Medico Regionale,

che il 21 novembre 2022 (doc. 73) ha ritenuto che il rapporto della specialista

(doc. 71) era in linea con quanto evidenziato dal Servizio di integrazione

professionale e che quindi non gli consentiva di scostarsi dalla sua precedente

posizione, con decisione del 1° marzo 2023 (doc. 80) l'Ufficio assicurazione

invalidità ha confermato il progetto di decisione di attribuzione di una

rendita intera di invalidità dal 1° ottobre 2020.

1.5. Il 3 aprile 2023 (doc. I) la RI 1,

rappresentata da RA 1, si è rivolta al TCA chiedendo di annullare la decisione

e di rinviare gli atti all'Ufficio AI per ulteriori accertamenti. La Cassa

pensioni ha rilevato che durante la misura di integrazione professionale l'assicurata

ha potuto lavorare dal 1° luglio 2021 al 50% con una resa di almeno il 70% e

che negli ultimi mesi di questa misura era stato notato un miglioramento. Sennonché,

senza esperire altri provvedimenti, l'Ufficio AI le ha attribuito una rendita

intera dal 1° ottobre 2020.

La ricorrente ha osservato come non vi siano valutazioni mediche

affidabili agli atti, ma che l'amministrazione si è accontentata di sottoporre

il caso al suo medico e di richiedere un aggiornamento degli atti al medico

curante. Malgrado il contenuto contradditorio dei diversi pareri medici,

l'Ufficio AI ha confermato la decisione di attribuzione di una rendita

d'invalidità.

Inoltre, il dr. __________ dell'SMR ha rinviato, il 25 luglio e il

21 novembre 2022, al suo rapporto finale del 23 settembre 2020 in cui, però,

riteneva possibile recuperare una capacità lavorativa di almeno il 50% e la

dr.ssa __________ ha dichiarato nel 2022 che le quattro diagnosi poste erano

già presenti nel 2019, mentre nel rapporto di degenza del 12 febbraio 2020

della Clinica __________ ne aveva posta una sola (episodio depressivo grave

senza sintomi psicotici [F32.2]). Quanto all'affermazione della psichiatra

curante secondo cui a causa del problema nello sviluppo psicomotorio

l'assicurata avrebbe beneficiato di prestazioni dell'AI per tutta l'infanzia,

la Cassa pensioni ha rilevato come non ve ne sia traccia agli atti.

Per l'insorgente, quindi, la fissazione della capacità lavorativa

del 30% in attività adeguate non risulta da nessuna valutazione medica seria,

oltretutto se si pon mente che per la ditta presso cui l'assicurata ha

effettuato le misure di integrazione, che non aveva comunque il compito di

stabilire una valutazione medica, risulterebbe una capacità lavorativa del 50%

con un rendimento di almeno il 70%. Nessun medico ha valutato detta capacità

nel 30%, non v'è nessuna perizia medica psichiatrica dell'assicurata.

Per quanto concerne il calcolo economico, la ricorrente concorda

con il reddito da valido (Fr. 60'000.-), ma non con quello da invalido

stabilito dall'amministrazione sulla base dei dati statistici, livello di

competenza 1, mentre a suo dire ci si deve basare sul livello 2 vista

l'esperienza professionale dell'interessata.

1.6. Interpellati il dr. med. __________

(doc. IV/1) e la consulente di integrazione professionale (doc. IV/2), nella

risposta dell'8 maggio 2023 (doc. IV) l'Ufficio assicurazione invalidità ha

chiesto al Tribunale di respingere il ricorso.

L'amministrazione ha ripreso un estratto del rapporto finale del

25 gennaio 2022 della consulente in integrazione professionale, in cui

quest'ultima ha concluso che l'assicurata non era ancora pronta per un lavoro

superiore al 30% e che l'attività doveva essere in un contesto familiare e semi

protetto. Per l'Ufficio AI, questa conclusione "emerge chiaramente" "Dalla

prima pagina del rapporto conclusivo sub. doc. 43 incarto AI (stilato dalla __________

dopo aver messo in atto le misure di reinserimento professionale in questione)".

Inoltre, lo psichiatra dell'SMR ha confermato che la capacità

lavorativa dell'assicurata in attività adeguate al suo stato di salute è del 30%

dal 1° settembre 2021, non evidenziando incongruenze nella documentazione che

giustifichino la necessità di un accertamento peritale psichiatrico.

Per l'Ufficio AI, dunque, va ritenuto dimostrato che dal mese di

settembre 2021 l'assicurata presenta una capacità al lavoro del 30% in attività

semplici e ripetitive. A quest'ultimo riguardo, ha osservato che, come chiarito

dalla consulente in integrazione professionale, i problemi di salute e i limiti

funzionali che implica la malattia non permettono di calcolare il reddito da

invalido prendendo in considerazione il livello 2 di competenze.

1.7. Il 19 maggio 2023 (doc. VI) PI 1 ha

rilevato che l'ansia, gli attacchi di panico e la forte depressione sono

insorti a causa dello stress, del mobbing e delle pressioni psicologiche sul

posto di lavoro negli anni 2018 e 2019, che hanno dato luogo ad assenze (doc.

VI/1) e a una visita in pronto soccorso il 22 ottobre 2019 (doc. VI/2). Essa ha

inoltre precisato che l'occupazione nel programma di integrazione, che ha avuto

luogo nel seminterrato di un palazzo senza finestre in tempo di pandemia,

causandole claustrofobia, non era un lavoro, ma "consisteva nel dipingere ad acquarello e pitturare mandala, piccoli

lavori manuali tipo traforo".

1.8. Il 1° giugno 2023 (doc. VII) l'Ufficio

AI si è confermato nella propria risposta di causa dopo avere preso atto della

posizione dell'assicurata.

La ricorrente, esaminata in particolare la valutazione agli atti

del 13 luglio 2020 del dr. __________ (doc. 93), ha rilevato che egli riteneva

importante e possibile un graduale reinserimento nel mondo del lavoro con la

possibilità di raggiungere una capacità lavorativa di almeno il 50% entro 6-12

mesi e ha ricordato che le valutazioni mediche hanno un valore probatorio

superiore rispetto alle constatazioni effettuate durante un periodo di

osservazione professionale. La Cassa pensioni ha inoltre precisato di non

negare i problemi di salute dell'assicurata, ma a suo dire l'influsso che essi

hanno sulla sua capacità lavorativa non è stato valutato correttamente, tanto

che l'interessata stessa ha evidenziato di non avere potuto ottenere un

reinserimento professionale adeguato anche a causa della pandemia.

1.9. Nessuna delle parti coinvolte si è

ulteriormente pronunciata (doc. X).

considerato in diritto

in ordine

2.1. Pacifica

è la legittimazione della Cassa pensioni, giusta l'art. 59 LPGA, a ricorrere

contro la decisione del 1° marzo 2023 dell'Ufficio AI, a lei regolarmente

notificata, stante il suo obbligo prestativo a dipendenza del riconoscimento di

prestazioni AI (DTF 132 V 5 consid. 3.3.1).

in diritto

2.2. Oggetto del contendere è sapere se

è a giusta ragione che l'Ufficio assicurazione invalidità ha attribuito a PI 1

una rendita di invalidità dal 1° ottobre 2020.

La Cassa pensioni ha postulato l'annullamento della decisione

impugnata e il rinvio degli atti all'amministrazione per ulteriori

accertamenti.

2.3. Va

innanzitutto rilevato che il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore una

(importante) modifica della LAI e dell'OAI denominata "Ulteriore sviluppo

dell'AI" e che concerne (anche) il diritto alla rendita (RU 2021 705). Per

la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto

in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto

intertemporale, secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al

momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato

giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1,

con riferimento a DTF 130 V 329).

In concreto, al ricorso contro

la decisione emanata dall'Ufficio AI il 1° marzo 2023 - data che, di principio,

delimita il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali dal

profilo materiale e temporale (STF 9C_241/2022 del 30 giugno 2022) - si

applicano dunque le norme sostanziali in vigore al momento in cui si sono

realizzati i fatti rilevanti del caso (dal 2019 in poi), perciò le disposizioni

della LAI, OAI e LPGA sono applicabili nella versione valida fino al 31

dicembre 2021.

Fatti

2.4. Secondo

l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende

l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno

alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché

il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité

dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno

1991, pag. 216 segg.).

Per incapacità al lavoro s'intende

qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute

fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile

nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al

lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni

esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione

ragionevolmente esigibili.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla

rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha

rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,

ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29

cpv. 1 LAI).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1

LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività

lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il

reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il

grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività

lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del

lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe

potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30

consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Secondo la

giurisprudenza, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

2.5. Nel rapporto finale SMR del 23

settembre 2020 (doc. 18), il dr. med. __________, specialista FMH in

psichiatria e psicoterapia, ha sostanzialmente fatto propria la valutazione che

il dr. med. __________ ha effettuato il 13 luglio 2020 (doc. 93) per conto

dell'assicuratore malattia, che ha riconosciuto a PI 1 le indennità giornaliere

per malattia a causa dell'inabilità lavorativa insorta nell'ottobre 2019. Il

medico del Servizio Medico Regionale ha infatti espressamente indicato che

"Il perito fiduciario dr. med. __________,

il 13.07.2020 oggettiva un quadro clinico deficitario, evidenziando come

l'assicurata potrebbe beneficiare di misure SIP volte al recupero del 50% di CL

in 6-12 mesi.".

Inoltre, sempre basandosi sul referto del collega, l'SMR ha

affermato che "Limitata nell'organizzazione

dei compiti, l'assicurata ha ridotta flessibilità, ridotta capacità di

impiegare le proprie competenze, ridotta persistenza, difficoltà nel contatto

con gli altri e nell'integrazione nel gruppo. L'assicurata può beneficiare di

misure SIP sin da subito volte a recuperare non meno del 50% della sua CL in attività

abituale.".

Il dr. med. __________ ha infine ripreso la diagnosi di Episodio

depressivo grave, senza sintomi psicotici (ICD-10: F32.1) e i gradi di

inabilità lavorativa del 100% dal 1° ottobre 2019 e dell'80% dal 13 luglio

2020, attendendosi un miglioramento entro 12 mesi con l'adozione di

provvedimenti sanitari.

L'Ufficio AI ha quindi disposto delle misure di reinserimento,

inizialmente di 3 mesi, dal 4 dicembre 2020 al 3 marzo 2021, per il ripristino

della resistenza psico-fisica, e poi dal 4 marzo 2021 al 3 giugno 2021,

prorogata dal 4 giugno al 3 settembre 2021, per il potenziamento della

prestazione lavorativa (art. 14 lett. a LAI).

Dopo i primi tre mesi presso il suo atelier di __________, il 22

gennaio 2021 (doc. 28) la __________, a cui l'Ufficio AI si è rivolta per

l'esecuzione dei provvedimenti dell'assicurazione invalidità, ha redatto un

rapporto intermedio in cui ha indicato le modalità in cui detto stage è

avvenuto, le attività svolte dall'assicurata, le competenze trasversali, il suo

stato di salute e i prossimi obiettivi da raggiungere.

In particolare, questo rapporto evidenzia sulla prima pagina che l'assicurata,

di formazione impiegata d'ufficio, era impiegata d'ufficio presso una banca e

che gli obiettivi del percorso erano di aumentare la presenza e la capacità

gradualmente in attività protetta presso il proprio atelier. Quali modalità

dello stage, è indicato che la percentuale di lavoro era ridotta al 30%, pari a

3 ore al giorno per quattro giorni alla settimana, con l'obiettivo di provare

ad aumentare gradualmente la percentuale di lavoro. Inoltre, le attività svolte

sono consistite nel carteggio a mano di due tavolini, nell'utilizzo del

seghetto alternativo per ridefinire gli angoli dei tavoli, nell'utilizzo del

trapano, nella verniciatura del legno, nel disegnare con acquarello e matite

colorate e nella creazione di mobilio partendo da alcuni pezzi di legno.

Al termine degli ulteriori sei mesi di stage, il 7 settembre 2021

(doc. 43) è stato steso il rapporto conclusivo secondo le stesse modalità del

precedente. Sulla prima pagina, oltre ai dati sulla formazione professionale,

sull'ultimo impiego, sulla misura e sugli obiettivi del percorso, è indicato

quanto segue:

"

Luogo di lavoro: Atelier __________

Dal: 04.12.2020 Al:

03.09.2021

Presenza lavorativa: 50%

Capacità lavorativa (rispetto

tempo pieno nell'economia libera):

30%

Modalità di stage:

Dal 04 dicembre 2020 al 03 settembre 2021, la Sig.ra PI 1 ha

svolto uno stage presso il nostro atelier di __________ ed è stata seguita e

sostenuta dal Sig. (…). Siamo partiti con una percentuale di lavoro ridotta:

30%, 3h al giorno i LU-MA-GIO-VE (ME pausa), con l'obiettivo di provare ad

aumentare gradualmente la percentuale di lavoro. A partire dal 01.06.21 è stato

possibile aumentare al 40% inserendo un giorno pieno a settimana (GIO). In

seguito, dal 01.07.21, la percentuale è salita al 50% con 2 giorni pieni a

settimana (LU e GIO). La prova lavorativa si è conclusa con un "metà tempo"

dov'è stata misurata una resa massima dell'80%.

(…)

Stato di salute:

(…)

Com'era stato concordato durante l'incontro presso la Fondazione __________,

dal 01.07.21, il tempo di lavoro è passato dal 40% al 50% in modo da valutare

la tenuta e la resa dell'assicurata in vista di una possibile introduzione

presso la struttura protetta che, di fatto, richiede una presenza minima del

70-80%. Tuttavia, aumentando la presenza è stata riscontrata una resa minore e

un bisogno più frequente di fare delle pause, soprattutto durante le mattine in

quanto più stanca. Secondo il MSP, il ritmo di lavoro è migliorato, ma a patto

che non vengano svolte troppe attività lo stesso giorno (massimo 2 attività).

Introdurre troppi lavori in un giorno solo rischierebbe di confonderla e

"bloccarla".

Conclusione:

Come già menzionato rispetto a un tempo di lavoro del 50%, è stata

misurata una resa massima dell'80%. La capacità più alta è stata osservata

quando la Sig.ra PI 1 lavorava di pomeriggio, mentre quando il lavoro veniva

svolto la mattina o su un giorno intero, sia il ritmo di lavoro che la resa

(70%) erano più bassi.

La Dr.ssa __________ e il MSP concordano sul fatto che al momento

l'assicurata non sia ancora pronta per un lavoro superiore al 50% e che debba

lavorare in un ambiente protetto dove poter svolgere un'attività in un ambito

più vicino a quello svolto durante il suo percorso professionale

(segretariato). Solo in questo modo, secondo la psichiatra, si potrà valutare

in futuro per un eventuale reinserimento a tempo parziale nel mercato libero.

In questo momento si sta infatti cercando una nuova attività

terapeutica in amministrazione dove poter inserire la Sig.ra PI 1.

Prossimamente avremo modo di discutere con un collaboratore della Fondazione __________

dove verrà discussa questa possibilità.".

Preso atto dei documenti raccolti fino a questo momento, nel suo

rapporto del 25 gennaio 2022 (doc. 44) la consulente in integrazione

professionale si è così espressa sull'assicurata:

" (…)

Analisi della reintegrabilità e valutazione attività esigibili

adeguate senza (ri)formazione specifica

L'ata in questo momento può lavorare al 30% con presenza ridotta

nella sua attività abituale.

Chiusura del caso o applicazione provvedimenti d'integrazione:

motivare la chiusura del caso o il diritto a provvedimenti

d'integrazione comprensivo di eventuale calcolo CGR al termine del

provvedimento

Lata ha svolto le MRE presso l'atelier di __________ a __________

dal 04.12.2020 al 03.09.2021. Ha lavorato 3h al giorno con l'obiettivo di

aumentare la presenza e la capacità lavorativa. In seguito si è potuto

aumentare la presenza fino al 50%. Tuttavia, il 50% non era facile da

mantenere, ci sono state assenze importanti.

L'attività che ha svolto l'ata sono le seguenti:

carteggio a mano di due tavolini, utilizzo del seghetto

alternativo per ridefinire gli angoli dei tavoli, utilizzo del trapano, del

traforo, attività di verniciatura del legno, creazione di un mobile, un

portamatite, un portacandele, e 3 segnalibro.

Dalle MRE si evince che l'ata in questo momento non è ancora

pronta per un lavoro superiore al 30% (CL).

La dottoressa __________ sostiene che l'ata è pronta a svolgere

un'attività al 30% con presenza ridotta la più vicina alla sua attività

abituale (segretariato). L'attività deve essere in un contesto familiare e semi

protetto.".

Sulla scorta di questa valutazione, tenendo conto di una capacità

lavorativa del 30% in attività semplici e ripetitive e del reddito da valida di

Fr. 60'000.- che l'assicurata avrebbe potuto conseguire nel 2020, l'Ufficio AI

ha calcolato un grado di invalidità del 72% (doc. 47) a decorrere dal 1°

settembre 2021, ovvero dal termine delle misure professionali. Il progetto di

decisione del 25 aprile 2022 conferma questo diritto, oltre all'attribuzione

sempre di una rendita intera già dal 1° ottobre 2020 stante un grado di

invalidità dell'80%.

Le osservazioni del 24 giugno 2022 (doc. 60) della Cassa pensioni

sono state sottoposte al dr. med. __________ dell'SMR, il quale il 25 luglio

2022 (doc. 66) si è pronunciato come segue:

" (…) Dal

punto di vista medico psichiatrico non ho elementi oggettivi che mi consentano

di discostarmi dalla precedente presa di posizione del SMR, espressa nel

rapporto finale SMR del 23.02.2020. Tuttavia non si evidenziano sostanziali

aggiornamenti della documentazione medica da allora, oltre 2 anni fa, fatto

salvo un certificato medico del 9.03.2021 (…) del dr. med. __________ di IL del

100% dal 05.03.2021 al 12.03.2021. Occorre un aggiornamento degli atti

medici.".

L'Ufficio AI ha quindi interpellato la dr.ssa __________ e sul

rapporto medico che ha compilato il 17 settembre 2022 (doc. 71) e ritrasmesso al

mittente il 16 novembre 2022 (doc. 72), il dr. __________ si è così espresso il

21 novembre 2022 (doc. 73):

" Ho preso

visione del dossier e della documentazione medica. Nell'ultimo rapporto medico

del 17.09.2022 (…) della dr.ssa __________, medico psichiatra e psicoterapeuta

curante, è descritto uno stato di salute e valetudinario dell'assicurata deficitario,

in linea con quanto evidenziato dal servizio di integrazione personale. Allo

stato attuale non evidenzio elementi medici oggettivi che consentano di

discostarsi dalla precedente presa di posizione dell'Ufficio, che deve quindi

essere confermata. Una modifica dello stato di salute dell'assicurata con

ripercussioni sulla sua CL non è prevedibile prima di un anno.".

L'indomani (doc. 22), l'amministrazione ha informato la Cassa

pensioni di avere aggiornato la documentazione medica e che il caso era stato

nuovamente sottoposto al Servizio Medico Regionale "che, dopo accurata analisi, con annotazione del

21.11.2022 conferma la nostra precedente valutazione. Pertanto procederemo con

l'emanazione della decisione.".

Il 13 febbraio 2023 (doc. 77) l'interessata ha quindi chiesto

all'Ufficio AI la trasmissione della documentazione presente agli atti dal 9

maggio 2022, invio che è avvenuto il 29 febbraio 2023 (docc. 78 e 79) e il 1°

marzo 2023 (doc. 80) l'amministrazione ha emesso la decisione con cui ha

confermato il progetto di assegnazione di rendita intera dal 1° ottobre 2020.

L'Ufficio assicurazione invalidità ha invitato il medico SMR a

pronunciarsi sul ricorso della Cassa pensioni contro questa decisione e nelle

sue annotazioni del 6 aprile 2023 (doc. IV/1) lo psichiatra ha affermato:

" Ho preso

visione del dossier e della documentazione medica. Dal punto di vista medico

psichiatrico confermo il contenuto della annotazione SMR del 21.11.2022. In

modo più esplicito si conferma che la capacità lavorativa dell'assicurata sul

libero mercato del lavoro corrisponde alla percentuale del 30% in attività

adeguate al suo stato di salute a far tempo dal 01.09.2021 ovverosia dal

termine delle misure di reinserimento professionale, che sono coordinate dal

Servizio di Integrazione Professionale AI. Allo stato attuale non evidenzio

incongruenze nella documentazione che giustifichino la necessità di un

accertamento peritale psichiatrico.".

Anche la consulente in integrazione professionale, seppur

pronunciandosi espressamente il 7 aprile 2023 (doc. IV/2) sul livello di

competenze ritenuto per il calcolo del reddito da invalida contestato dalla

ricorrente, ha ribadito che:

" l'assicurata

a causa del problema di salute ed i limiti funzionali che implica la

malattia è in grado di svolgere solamente un'attività semplice e ripetitiva

vicino alla sua abituale attività di segretariato con una capacità

lavorativa massima del 30%.".

2.6. Per costante giurisprudenza (STF

9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter

graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre

un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134;

114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Per quel che concerne il valore probatorio di un rapporto medico,

determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno

studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore

di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio

quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del

25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352

consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),

bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

Per costante giurisprudenza, in un procedimento

assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della

controversia giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione essa è un

organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (RAMI

1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1).

Nella DTF 125 V

351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale

ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione

deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che essi si rivelino

essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni

e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività

e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique VSI 2001 pag. 108 segg.).

Il Tribunale federale ha poi precisato

nella DTF 135 V 465 che il giudice delle assicurazioni

sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici

interni che si trovano alle dipendenze dell'amministrazione, a condizione

che non sussista un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza delle

conclusioni contenute in tali rapporti (cfr., fra le ultime, STF 8C_601/2022

del 31 marzo 2023, consid. 6.3.2; STF 8C_252/ 2022 dell'11 gennaio 2023,

consid. 4.1.2; STF 9C_168/2020 del 17 marzo 2021, consid. 5.1; STF 8C_583/2020

del 4 marzo 2021, consid. 4.1). Sempre secondo l'Alta Corte, dal principio

della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dedotto

dall'art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere

in dubbio l'affidabilità dei rapporti dei medici interni all'amministrazione

mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea

di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni

(DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

In seguito (STF 9C_168/2020 del

17 marzo 2020, consid. 3.2; STF 8C_532/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 4.1),

l'Alta Corte ha ribadito che diversamente dai (semplici) rapporti medici

interni all'assicuratore, ove è sufficiente un minimo dubbio sull'affidabilità

e sulla concludenza degli stessi perché l'assicurato sia sottoposto a esame

medico esterno, alle perizie esperite nell'ambito della procedura

amministrativa (art. 44 LPGA) o giudiziaria da medici specialisti esterni

deve essere riconosciuta piena forza probante nell'ambito dell'accertamento dei

fatti, nella misura in cui non si presentano indizi concreti sull'affidabilità

della perizia stessa (DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 470; 125

V 351 consid. 3b/bb pag. 353; DTF 123 V

176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb;

Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, 1994,

pag. 332). Tali perizie non possono essere messe in dubbio soltanto

perché esse dovessero giungere a conclusioni diverse dai medici curanti.

Rimangono riservati i casi in cui si dovesse imporre un complemento al fine di

chiarire alcuni aspetti o direttamente una conclusione opposta, poiché i medici

curanti lasciano emergere aspetti importanti e non solo un'interpretazione

medica puramente soggettiva. A tal riguardo occorre ricordare la natura

differente del mandato di cura e di perito (fra tante sentenze cfr. 8C_55/2018

del 30 maggio 2018 consid. 6.2 e 8C_820/2016 del 27 settembre 2017 consid.

5.3).

Occorre ancora osservare che l'allora TFA, in una decisione del 24

agosto 2006 concernente un caso di

assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato

il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito

Considerandi

dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza

tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere

ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha

sviluppato la seguente considerazione:

" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise

émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la

jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration

et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par

le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion

entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,

nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns

et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères

jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès

lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer

celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical

régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique

pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève,

du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité

de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel.

(…)".

In una sentenza

pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto

conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle

direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In

particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la

giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi

dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a

disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un

punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non

fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni

contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti

validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti

citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio

2003).

In merito ai rapporti del medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/ 2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, a suo favore (STF

9C_337/2023 del 22 agosto 2023, consid. 3.3.2; STF 8C_828/2007 del 23

aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer,

Bundesgesetz über die Invaliden-versicherung, in: Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353). Inoltre,

il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un'opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid.

3.4).

L'Alta Corte, nella sentenza

9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012

del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, trattandosi delle divergenze di

opinione tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal

giudice, ha precisato quanto segue:

" (…) On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et

médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en

oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns

et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères

jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur

reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au

vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat

thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR

2008.

IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai

2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration

ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou

plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va

différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement

vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont

suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert. (…)".

Infine, va ricordato

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui

egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.7

Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio

2007: Tribunale federale: TF) ha stabilito che è decisivo al proposito che il

danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di

valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia

persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC

1977.

pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,

Berna 2014, pag. 98).

Nella DTF 130 V 352 l'Alta Corte ha precisato i criteri per poter

concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un'incapacità

di guadagno duratura (sul tema cfr. D.

Cattaneo, Le perizie nelle assicurazioni sociali, in: Le perizie

giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg.

254-257).

Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V

49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di

un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della

situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono

considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di

prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività

risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un

danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa

situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti

e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere

afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non

fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano

ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire

gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale

sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein,

Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:

Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad

uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel 2015 il Tribunale federale ha quindi modificato la sua prassi

per l'accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi

senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni

psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17

giugno 2015). In questi casi, la decisione sul diritto a una rendita AI deve

avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito,

occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla

persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di

diminuzione del potenziale e da un altro lato i fattori positivi di

compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso

singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della

diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito

di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le

patologie associate, lo sviluppo e la struttura della personalità, il contesto

sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere

nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza, la

persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del TF

del 14 dicembre 2017).

Inoltre, nelle due sentenze del 30 novembre 2017 (8C_841/2016 e

8C_130/2017), pubblicate in DTF 143 V 409 e DTF 143 V 418, il Tribunale

federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura probatoria illustrata

nella DTF 141 V 281 per i dolori somatoformi persistenti, secondo cui la reale

capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da

accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione non solo in caso

di depressioni da lievi fino a medio-gravi (DTF

143.

V 409), ma anche per tutte le malattie psichiche

(DTF 143 V 418).

Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale

riguardante le depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr., fra

le ultime, STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.2; DTF 140 V 193 consid.

3.3), le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti solo

se era dimostrata una “resistenza alle terapie”, condizione necessaria per la

concessione di una rendita AI. Con il cambiamento di prassi adottato dal

Tribunale federale questo concetto non vale più in maniera assoluta. Ora, invece,

come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è sapere se la

persona interessata riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione

oggettivo, la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La

possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi

fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata

complessivamente nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando

esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr. comunicato

stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

Il TF è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve

essere applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita

AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità

di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere

individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con

criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo

la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile

accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle

ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze

di un'affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

Soltanto da tale elemento non emerge alcuna attestazione sulle

prestazioni lavorative della persona toccata. È proprio per questa ragione che

per tutte le malattie psichiche deve essere applicata una procedura probatoria

fondata su indicatori, soprattutto in presenza di simili disturbi che in

sostanza si accomunano per problemi probatori. Eventualmente si dovrà, secondo

la specifica sindrome nella valutazione dei singoli indicatori, provvedere ad

alcuni adattamenti. Per motivi scaturenti dal principio di proporzionalità, si

potrà prescindere da un procedimento probatorio strutturato, laddove si

dimostrasse inutile o addirittura inadatto. La realizzazione di questa

evenienza deve essere valutata secondo la necessità probatoria concreta. La

prova di un'invalidità pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se

nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro

coerente di limitazione della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della

vita. La mancanza di tale indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza

di prova atta a dimostrare una limitazione della capacità lavorativa, aspetto

che si ripercuote conseguentemente a sfavore della persona toccata.

Con sentenza

9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento ai citati giudizi 8C_841/2016

e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al considerando 3.5.1 ha ribadito che le

perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé

il loro valore probatorio. Piuttosto, si dovrà decidere nel contesto dell'esame

del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle

critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui

mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme

al diritto federale.

Questa giurisprudenza è stata confermata nella sentenza

8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in DTF 144 V 50 (STCA 32.2017.176 del

14.

agosto 2018, consid. 2.6).

Il Tribunale federale ha pure confermato la giurisprudenza di cui

alle DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche nelle STF 8C_309/2018 del 2 agosto 2018

(consid. 3.2) e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).

Infine, in DTF 145 V 215 l'Alta Corte ha stabilito che le sindromi

da dipendenza primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere

sottoposte, in linea di principio, a una procedura probatoria strutturata

secondo la DTF 141 V 281.

2.8

Nella presente fattispecie,

chiamato a verificare se l'Ufficio AI abbia accuratamente vagliato le

condizioni di salute dell'assicurata prima dell'emanazione della decisione

impugnata, dopo attento esame della documentazione agli atti questo Tribunale

non può confermare l'operato e quindi le conclusioni a cui è giunta

l'amministrazione.

Ritenendo che l'assicurata non avrebbe potuto meglio valorizzare

la sua capacità lavorativa residua in attività alternative, l'Ufficio AI ha

concluso che l'inabilità lavorativa stabilita nell'abituale attività all'80%

alla scadenza dell'anno di attesa (22 ottobre 2020) corrisponde al grado di

invalidità (80%) e le ha dunque concesso una rendita intera dal 1° ottobre

2020.

Dal 1° settembre 2021, conclusi i provvedimenti professionali e

riscontrata una capacità lavorativa del 30% in attività semplici e ripetitive,

l'Ufficio AI ha calcolato nel 72% la perdita di guadagno, comportante sempre il

diritto a una rendita intera di invalidità.

Per determinare il grado di abilità lavorativa dell'assicurata l'Ufficio

AI si è in sostanza basato sull'esito dello stage di nove mesi che essa ha effettuato

presso l'atelier di __________.

Tuttavia, la consulente in integrazione professionale, che ha

tratto la conclusione secondo cui la capacità lavorativa dell'assicurata

sarebbe del 30%, ha indubbiamente mal compreso il contenuto del rapporto

conclusivo del 7 settembre 2021 dell'azienda che si è occupata delle misure di

reintegrazione. Essa ha anche riportato in modo errato le indicazioni finali della

psichiatra curante che era stata espressamente interpellata dalla psicologa del

lavoro che ha redatto detto rapporto finale.

In effetti, come riportato al considerando 2.5, la dr.ssa med. __________

ha affermato come "l'assicurata non sia

ancora pronta per un lavoro superiore al 50%" (doc. 43), mentre la

consulente ha indicato che "La dottoressa __________

sostiene che l'ata è pronta a svolgere un'attività al 30%" (doc.

44). L'errore è evidente.

Vero è, invece, che la psichiatra curante ha dichiarato che

l'assicurata "debba lavorare in un ambiente

protetto dove poter svolgere un'attività in un ambito più vicino a quello

svolto durante il suo percorso professionale (segretariato)" (doc.

43), verosimilmente visto che durante nove mesi ha svolto unicamente attività

di tipo manuale malgrado i 21 anni come impiegata d'ufficio in banca.

Non si capisce, inoltre, da dove è stata tratta la conclusione che

"L'ata in questo momento può lavorare al

30% con presenza ridotta nella sua attività abituale" e che "Dalle MRE si evince che l'ata in questo momento non è

ancora pronta per un lavoro superiore al 30% (CL)". Infatti, sia i nove

mesi di stage non avevano nulla a che vedere con la sua attività abituale - di

tipo amministrativo e non manuale -, ciò che significa che non è stata valutata

la sua abilità nella normale attività esercitata fino all'insorgenza del danno

alla salute, sia nel rapporto conclusivo non è spiegato chiaramente come si è

giunti a stabilire nel 30% detta capacità lavorativa.

Certo, nella tabella della prima pagina del rapporto conclusivo,

come ha sottolineato l'Ufficio AI (doc. IV pag. 3), è sì indicato che la "Capacità lavorativa (rispetto tempo pieno

nell'economia libera): 30%"

(doc. 43), ma anche che la "Presenza

lavorativa: 50%" (doc.

43), ciò che non corrisponde affatto alla realtà.

Infatti, poco sotto, nello stesso rapporto, è scritto chiaramente

che dal 4 dicembre 2020 al 31 maggio 2021 l'assicurata ha partecipato al

programma di reinserimento professionale nella misura del 30%, ovvero con tre

ore al giorno sull'arco di 4 giorni. Dopodiché, durante il mese di giugno 2021

la sua presenza è aumentata al 40% e soltanto dal 1° luglio al 3 settembre 2021

è stata del 50%.

L'avere frequentato a metà tempo le misure di reinserimento durante

due mesi non può certo portare alla conclusione che dal 4 dicembre 2020 al 3

settembre 2021, come risulta dal predetto rapporto, la presenza lavorativa

dell'assicurata sia stata del 50%.

Va ancora evidenziato che poiché la dr.ssa __________, interpellata

espressamente, ha ritenuto che l'assicurata non era pronta per lavorare più del

50% del tempo, se dunque la psicologa del lavoro ha invece valutato che la

capacità lavorativa dell'interessata, rispetto a un tempo pieno, doveva essere

stabilita nel 30%, allora essa doveva forzatamente motivare questa sua

conclusione, mentre ciò non è avvenuto. L'indicazione, generica, che la

capacità lavorativa era del 30% non è dunque sufficiente, non confrontandosi

minimamente con le constatazioni riportate nel medesimo rapporto conclusivo.

Non può infatti essere ignorato che per un mese, su nove, l'assicurata

ha lavorato in ragione del 40% rendendo al 100% e per due mesi del 50%, seppure

la resa massima sia stata dell'80%, ma generalmente del 70%.

Anche volendo tenere conto di queste percentuali, ossia che,

riportate su un'attività al 100%, la capacità di lavoro diventa del 40% (50% x

80%) o del 35% (50% x 70%), e sommandola ai sei mesi in cui l'assicurata ha

lavorato al 30%, non si giunge comunque a una capacità lavorativa matematica complessiva

del 30%, ma semmai superiore (35%).

Se, per contro, questo grado di capacità deriva dalla resa del 70%

per un tempo di lavoro al 50%, si osserva che si tratta allora di un'incapacità

lavorativa del 30% e non di una capacità.

In conclusione, per il TCA il rapporto conclusivo del 7 settembre

2021.

redatto da __________, non essendo chiaro, completo né privo di

contraddizioni, non può come tale essere posto alla base della valutazione

della capacità lavorativa dell'assicurata dal 1° settembre 2021.

Di conseguenza, la fissazione della capacità lavorativa dell'assicurata

nel 30% posta dalla consulente in integrazione professionale, la quale, verosimilmente,

si è basata sul dato inserito nella tabella alla prima pagina del rapporto

conclusivo del 7 settembre 2021 e, certamente, visto che le ha riportate, sulle

affermazioni della psichiatra curante che, però, come visto, divergono chiaramente

da quanto da quest'ultima effettivamente valutato in merito alla determinazione

della capacità lavorativa dell'interessata, non può perciò essere validamente ritenuta

per stabilire il diritto alle prestazioni di PI 1.

Inoltre, va evidenziato che i medici non sono vincolati dai

risultati di uno stage di riqualificazione. I dati medici permettono in effetti

generalmente un apprezzamento più oggettivo del caso e prevalgono, di

principio, sulle constatazioni effettuate durante uno stage di osservazione

professionale, suscettibili di essere influenzate da elementi soggettivi legati

al comportamento dell'assicurato (STF 8C_370/2022 del 1° marzo 2023, consid.

5.4; STF 9C_343/2020 del 22 aprile 2021, consid. 6.1; STF 9C_65/2019 del 26

luglio 2019, consid. 5).

2.9

Il Tribunale osserva che il dottor __________,

FMH in psichiatria e psicoterapia, si è inizialmente basato sulla valutazione

che il 13 luglio 2020 il collega dr. med. __________ ha eseguito sull'interessata

per conto dell'assicuratore malattia che si era assunto il caso di inabilità

lavorativa dovuta all'episodio depressivo grave insorto nell'ottobre 2019.

A quel momento, il dr. __________ ha ritenuto che "la capacità lavorativa massima non è superiore al 20%

ma potrà essere migliorata con adeguati provvedimenti di reinserimento fino al

raggiungimento di una capacità lavorativa ≥50% in 6 mesi, 1 anno, provvedimenti che potranno

essere attuati in sede AI" (doc. 93).

Nel rapporto finale del 23 settembre 2020 (doc. 18), il medico SMR

ha fatto proprio il suggerimento dato dallo psichiatra di fiducia della Cassa

malati di reinserire l'assicurata nel mondo del lavoro con adeguati

provvedimenti. L'Ufficio AI le ha concesso 9 mesi di stage presso l'atelier di __________

e al termine di queste misure di reinserimento professionale l'ha ritenuta abile

al lavoro al 30% in attività adeguate.

Questo dato contrasta però con la successiva annotazione del

medico SMR, che il 25 luglio 2022 (doc. 66) ha affermato di non avere elementi

oggettivi per scostarsi dalla sua precedente presa di posizione del 23 febbraio

(recte: settembre) 2020 che, benché avesse stabilito un'incapacità

lavorativa dell'80%, aveva però anche indicato come fosse possibile che, in

6-12 mesi, con adeguate misure di reintegrazione l'assicurata raggiungesse

almeno una capacità lavorativa del 50%.

Anche nell'annotazione del 21 novembre 2022 (doc. 73) il Servizio

Medico Regionale ha rinviato alla precedente presa di posizione, confermandola,

non intravvedendo una modifica dello stato di salute dell'assicurata con

ripercussioni sulla sua capacità lavorativa non prima di un anno, sebbene il

programma di reinserimento fosse ormai terminato da oltre un anno.

Pure questa presa di posizione si discosta dal suo rapporto finale

SMR del settembre 2020, a cui, invece, egli rinvia.

Inoltre, considerato che il dottor __________ ha ritenuto che lo

stato di salute e valetudinario deficitario che la psichiatra curante ha

descritto nel suo rapporto del 17 settembre 2022 (doc. 71) era "in linea con quanto evidenziato dal servizio di integrazione

personale", queste sue conclusioni perdono forza probatoria, dato

che il parere del Servizio integrazione professionale è discordante e non poggia

su un valido sostrato.

Anche l'ultima presa di posizione del 6 aprile 2023 (doc. IV/1)

del Servizio Medico Regionale, espressa pendente causa, con cui lo psichiatra

ha confermato che la capacità lavorativa dell'assicurata sul libero mercato del

lavoro corrisponde alla percentuale del 30% in attività adeguate al suo stato

di salute a decorrere dal 1° settembre 2021, non può essere tutelata dalla

scrivente Corte, non essendovi alcun elemento chiaro, certo e convincente a suo

supporto.

Pure non condivisibile è la conclusione dell'SMR secondo cui non

sono emerse incongruenze dagli atti che giustifichino di dovere esperire un

accertamento peritale psichiatrico.

D'un canto, infatti, il dr. med. __________ aveva ritenuto nel

2020.

un'incapacità lavorativa dell'80% riducibile al 50% dopo le misure di

reinserimento. Dall'altro, la dr.ssa __________, nel rapporto medico del 17

settembre 2022, ha valutato che l'assicurata non era in grado di svolgere

un'attività lavorativa e l'ha ritenuta inabile al 100%, mentre un anno prima

aveva affermato che l'assicurata non era ancora pronta per lavorare più del

50%, ciò che significa che era in grado di esercitare un'attività lucrativa a

metà tempo.

Per il TCA, le numerose discrepanze rilevate e il fatto che non vi

sia una valutazione medica psichiatrica recente agli atti che si pronunci in

modo completo e dettagliato sullo status e sul grado di capacità lavorativa

dell'assicurata in attività abituale di impiegata d'ufficio e in altre adeguate

al suo stato di salute dopo i nove mesi del provvedimento di reintegrazione

professionale - la valutazione del dr. __________, seppur chiara, completa e

affidabile, risale tuttavia agli inizi dell'incapacità lavorativa

dell'assicurata e fa comunque soltanto una previsione, e non accerta quindi, su

quella che può essere la capacità lavorativa dell'interessata dopo

l'espletamento di un periodo di reinserimento professionale -, fa sì che vi sia

una lacuna nella trattazione della domanda di prestazioni dell'assicurata.

Questa lacuna va indubbiamente colmata con l'erezione di una

perizia specialistica in campo psichiatrico.

2.10

Di norma, l'incarto

può essere rinviato all'Ufficio AI (DTF 137 V 210) o

perché vi sono accertamenti peritali svolti dall'amministrazione che

necessitano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi sono carenze negli accertamenti peritali svolti dall'amministrazione

(“Eine Rückweisung an die

IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung

einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht

(unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”;

cfr. STCA 32.2021.13 del 26 aprile 2021; STCA 32.2017.203 del 22 ottobre 2018;

STCA 32.2017.129 del 3 aprile 2018).

Ricordato che determinante è il momento dell'emanazione della

decisione impugnata, che limita il potere cognitivo temporale del giudice delle

assicurazioni sociali (STF 8C_329/2017 del 5 settembre 2018, consid. 3.2),

questo Tribunale, riscontrata quindi una lacuna istruttoria che non permette di

pronunciarsi sulla capacità lavorativa dell'assicurata con attinenza al suo

stato di salute, e di conseguenza sulla determinazione del grado di invalidità

conformemente all'art. 28a cpv. 1 LAI e all'art. 16 LPGA, ritiene che l'intera

situazione debba dunque essere meglio chiarita e indagata da specialisti del

ramo.

2.11

Alla luce di quanto ritenuto, si

giustifica l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti

all'amministrazione per chiarire la capacità medico-teorica dell'insorgente dal

2020.

in attività abituale e adeguate mediante ulteriori accertamenti medici

specialistici in ambito psichiatrico.

Ciò stante, l'evasione della censura riguardante il calcolo

economico della perdita di guadagno dell'assicurata, e meglio a sapere quale

livello di competenze ritenere nella determinazione del reddito da invalido, è

quindi prematura.

In esito a tali nuovi accertamenti, l'amministrazione dovrà in

seguito emettere una nuova decisione, preceduta dal relativo

preavviso giusta l'art. 57a LAI, in merito all'eventuale diritto alla

rendita di PI 1. Annullata di conseguenza la decisione contestata, il ricorso

va accolto.

Benché vincente e patrocinato

da una società di consulenza in materia di prestazioni assicurative, l'istituto

di previdenza ricorrente non ha diritto a ripetibili. Infatti, conformemente

alla giurisprudenza, nessuna indennità per ripetibili è di regola assegnata

alle autorità vincenti o agli organismi con compiti di diritto pubblico (DTF

128.

V 133; DTF 126 V 149 consid. 4; DTF 118 V 169 consid. 7; STFA B 5/98 del 3

aprile 2000 consid. 3d/cc = SZS/RSAS 2001 pag. 174; per le eccezioni: DTF 112 V

362; RAMI 1992 pag. 164; STCA 32.2013.218 del 6 maggio 2014; STCA 32.2013.155

del 10 febbraio 2014).

2.12

Il 1° gennaio 2021 è entrata in

vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente

che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica, ma non più

anche gratuita per le parti. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61

lett. fbis LPGA, secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Per l'art. 69 cpv. 1bis

LAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto, la

procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso

di controversie relative a prestazioni dell'AI è soggetta a spese. L'entità

delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF

9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza,

le spese per complessivi Fr. 500.- vanno poste a carico dell'amministrazione.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

1.1. La

decisione del 1° marzo 2023 è annullata.

1.2. Gli atti sono rinviati all'Ufficio

AI conformemente ai considerandi 2.9 e 2.11.

2. Le spese di Fr. 500.- sono poste a

carico dell'Ufficio AI.

Non si attribuiscono

ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti