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Decisione

32.2023.42

Ricorso (respinto) contro decisione attribuzione AGI di grado lieve. Confermato il rapporto d’inchiesta domiciliare, ragione per cui le circostanze addotte dall’A. per ottenere un AGI di grado superiore (art. 37 cpv. 2 lett. b e c. OAI) non sono adempiute. Valutazione anticipata prove

21 agosto 2023Italiano43 min

è considerato grande invalido soltanto se ha diritto almeno a un quarto di rendita.

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2023.42

JV/gm

Lugano

21 agosto 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Jerry Vadakkumcherry,

vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 6 aprile 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 6 marzo 2023 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nata nel 1980 e al beneficio

di una rendita intera AI dal 2015, l’8/21 giugno 2022 ha presentato una domanda

di assegno per grandi invalidi (di seguito AGI), adducendo la necessità di

aiuto regolare e notevole da parte di terzi in molteplici atti ordinari della

vita (docc. 1, 57-62, 81, 82 e 86 incarto AI).

Esaminata la refertazione medica,

in particolare il formulario del medico curante dr. __________ (specialista in

chirurgia) con allegato il rapporto dei medici della Clinica __________ (doc.

83 incarto AI), il medico SMR ha sottoposto la richiesta AGI alla precedente curante

dr.ssa __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia) per poi determinare

il procedere (doc. 90 incarto AI). Acquisito il parere della psichiatra (doc.

92 incarto AI), il medico SMR ha confermato la necessità di un’inchiesta

domiciliare atta a stabilire l’eventuale diritto all’AGI (doc. 93 incarto AI).

1.2. L’inchiesta, esperita dal

consulente ispettore il 21 novembre 2022 e confluita nel rapporto del 25

novembre 2022 (doc. 94 incarto AI), ha permesso di concludere che l’assicurata “[…]

necessita […] in modo regolare e duraturo di un accompagnamento

nell’organizzazione della realtà quotidiana, in quanto se lasciata sola

cadrebbe in uno stato di degrado e isolamento sociale tali da costringere

all’istituzionalizzazione. La situazione è tale almeno da gennaio 2020”. Il

consulente ha dunque formulato la seguente proposta di decisione:

"

La persona assicurata non dipende da terzi per compiere gli atti

ordinari della vita:

Non necessita di una

sorveglianza personale continua.

Necessita di

accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana.

La situazione è tale

da gennaio 2020

La domanda di AGI è

stata presentata nel mese di giugno 2022

Sono assolte le

condizioni per il versamento di un assegno per grandi invalidi di grado:

- lieve

a decorrere dal mese di

giugno 2021, retroattivamente un anno dalla data della richiesta tardiva

secondo art. 48 LAI.”.

1.3. Con progetto di decisione del 30

novembre 2022 l’Ufficio AI ha prospettato il diritto ad un AGI di grado lieve,

con accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana durante il

soggiorno al domicilio, dal 1. giugno 2021 (doc. 96 incarto AI).

Con osservazioni del 2 dicembre

2022 (doc. 97 incarto AI) l’assicurata ha contestato il progetto, sostenendo la

necessità di sorveglianza costante diurna e notturna da parte di terzi a causa

delle sue affezioni, rendendosi inoltre necessario l’aiuto di terzi per

svolgere quotidianamente atti quali:

“[…]

·

fare la spesa quotidiana

·

cucinare e preparare i pasti

·

pulizie in casa

·

lavaggio e stiro biancheria

·

vestirsi e svestirsi […] secondo necessità;

·

igiene personale, farsi la

doccia, secondo necessità;

·

depressa e non si cura, non

vuole uscire all’aperto;

·

burocrazia;

·

sonno disturbato con incubi e

preoccupazioni futili e con paura del

[frase interrotta, n.d.r.];

·

fa uso di stampelle a bisogno;

·

ecc.”

e concludendo che, a fronte delle

sue limitazioni, “[…] abbia diritto al riconoscimento più elevato.”.

Alle osservazioni l’assicurata aveva allegato della refertazione medica.

Sottoposte le osservazioni al

medico SMR, quest’ultimo ha osservato che “La documentazione medica non

influisce sulla capacità dell’assicurata di svolgere gli atti ordinari della

vita. Si condivide pienamente gli accertamenti effettuati durante l’inchiesta a

domicilio per AGI del 21.11.2022” (doc. 99 incarto AI).

Le osservazioni sono state

sottoposte anche al consulente ispettore, il quale nella sua presa di posizione

del 26 febbraio 2023 ha avversato le tesi addotte dall’assicurata e ribadito “le

posizioni espresse nel corso dell’inchiesta” (doc. 102 incarto AI).

Conseguentemente, con decisione

del 6 marzo 2023 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso (docc. 103-105 incarto

AI).

1.4. L’assicurata, rappresentata

dall’avv. RA 1, ha interposto tempestivo ricorso contro la decisione del 6

marzo 2023 postulandone l’annullamento ed il riconoscimento di un AGI di grado

medio, subordinatamente la retrocessione degli atti all’Ufficio AI “affinché

riconosca a RI 1 il diritto ad un assegno grandi invalidi di grado medio con

effetto dal 01.06.2021, fermo restando il diritto ad almeno un AGI di grado

lieve dal mese di giugno 2021”.

In sostanza, la ricorrente

sostiene che si renda necessario l’accompagnamento ed il sostegno permanente “nell’organizzazione

della realtà quotidiana (quali ad esempio l’aiuto nella strutturazione della

giornata, il sostegno nell’affrontare situazione della realtà quotidiana, la

conduzione della propria economia domestica)”, l’aiuto regolare e

notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita, nonché di

sorveglianza, supervisione (e accompagnamento) personale permanente da parte di

terzi”.

Conclude rilevando come “secondo

la giurisprudenza l’aiuto di cui abbisogna l’assicurato può essere inteso sia

come aiuto di terzi, sia come sorveglianza del medesimo durante il compimento

degli atti ordinari rilevanti della vita […], nel caso che qui ci

occupa, entrambi gli elementi sono adempiuti”.

Quo ai mezzi di prova,

l’insorgente ha postulato, tra l’altro, una valutazione esterna indipendente e

la sua audizione.

1.5. Con la risposta di causa l’Ufficio

AI ha rilevato come il dissenso della ricorrente circa le risultanze

istruttorie fosse puramente soggettivo, che la maggior parte delle refertazioni

mediche prodotte con il gravame fosse già stata vagliata dall’amministrazione e

che il rapporto del 1. aprile 2023 della curante dr.ssa __________ (specialista

in medicina interna generale) non apporti alcun elemento che non sia già stato

preso in considerazione per la determinazione del diritto all’AGI. In

particolare, “la necessità di aiuto e accompagnamento indicate dalla curante

sono state considerate al punto 3.2 dell’inchiesta, relativamente

all’accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana, che è stato

computato ed ha permesso di riconoscere […] il diritto ad un AGI di

grado lieve”. In ragione di quanto esposto, ha quindi formulato la

conferma della decisione impugnata e, di riflesso, la reiezione

dell’impugnativa.

1.6. Con scritto del 30 maggio 2023

l’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione medico-assicurativa (VIII).

1.7. Con osservazioni del 16 giugno 2023

l’Ufficio AI ha prodotto l’annotazione del medico SMR del 14 giugno 2023 con la

quale egli, valutata la documentazione medica prodotta dalla ricorrente con

scritto del 30 maggio 2023, ha concluso che “i documenti pervenuti non

riportano informazioni mediche tali da modificare la precedente presa di

posizione SMR per AGI” (XII+1).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è sapere se

è a giusta ragione che l’Ufficio AI ha riconosciuto un AGI di grado lieve o se

la ricorrente abbia diritto ad un AGI di grado superiore.

2.2. Secondo l'art. 9 LPGA – che ha ripreso la definizione contenuta nell'art. 42 v.LAI

(DTF 133 V 450) – è considerato grande invalido colui che, a causa di un

danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una

sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita.

La giurisprudenza ha precisato

che l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato può essere inteso sia come aiuto

diretto di terzi che come sorveglianza dell'assicurato durante il compimento

degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo

sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza

l'espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell'assicurato

(cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463; STF 8C_479/2007 del 4 gennaio 2008;

DTF 121 V 91 e 107 V 149).

Gli atti ordinari della vita sono

Fatti

i seguenti (DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117 V 146 consid. 2; cifra 8010

della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per

l'invalidità (CIGI), valida dal 1 gennaio 2015, stato al 1. gennaio 2021):

- vestirsi/svestirsi

- alzarsi/sedersi/coricarsi

- mangiare

- provvedere all'igiene personale

(cura del corpo)

- andare al gabinetto (espletare

i propri bisogni corporali)

- spostarsi (in casa e

all'esterno) e stabilire contatti sociali.

Per atti che permettono di

stabilire dei contatti sociali con l'ambiente la giurisprudenza ha precisato

che bisogna intendere il comportamento normale all'interno della società così

come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF 117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V

127).

2.3. L'art. 42 cpv. 1 LAI prevede che

l'assicurato grande invalido (art. 9 LPGA) con domicilio e dimora abituale

(art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno per grandi invalidi.

La grande invalidità può essere di grado elevato, medio o lieve

(art. 42 cpv. 2 LAI).

Giusta l'art. 42 cpv. 3 LAI, è

considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a

casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell'organizzazione

della realtà quotidiana. Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica

è considerato grande invalido soltanto se ha diritto almeno a un quarto di rendita.

Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente

nell'organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di

grado lieve.

L'art. 37 cpv. 1 OAI stabilisce

che la grande invalidità è reputata di grado elevato se l'assicurato è

totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto regolare

e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo

stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale.

Per il capoverso 2

dell'art. 37 OAI, la grande invalidità è di grado medio

se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:

a. di

aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti

ordinari della vita,

b. di

aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della

vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente,

c. di

aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della

vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell'organizzazione

della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38 OAI.

Infine, l'art. 37

cpv. 3 OAI stabilisce che la grande invalidità è di grado lieve se

l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:

a. è

costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per

compiere almeno due atti ordinari della vita;

b. necessita di una sorveglianza personale

permanente;

c. necessita,

in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua

infermità;

d. a

causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica,

può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di

terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure

e. è

costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell'organizzazione della

realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38.

A norma dell'art. 38 cpv. 1 OAI,

esiste un bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà

quotidiana ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 LAI quando un assicurato maggiorenne

non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute:

a. non può

vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona;

b. non può

compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa

senza l'accompagnamento di una terza persona; oppure

c. rischia

seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno.

Per l'art. 38 cpv. 3 OAI, è

considerato unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà

quotidiana che è regolare e necessario in relazione a una delle situazioni di

cui al capoverso 1. Fra queste non rientrano in particolare le attività di

rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di protezione degli

adulti conformemente agli articoli 390-398 del Codice civile.

Secondo l'art. 42

cpv. 4 LAI, l'assegno per grandi invalidi è accordato al più presto dalla

nascita e al più tardi fino alla fine del mese in cui l'assicurato ha fatto uso

del diritto al godimento anticipato della rendita secondo l'articolo 40

capoverso 1 LAVS o in cui raggiunge l'età di pensionamento. L'inizio del

diritto è retto, a partire dal compimento del primo anno di età, dall'articolo

29 capoverso 1 LAI.

Va qui rilevato che nella

sentenza pubblicata in DTF 137 V 351 il Tribunale federale ha precisato che,

contrariamente al rinvio dell'art. 42 cpv. 4

in fine LAI, l'inizio del diritto all'assegno per grandi invalidi non è

disciplinato dall'art. 29 cpv. 1 LAI. Continua invece ad essere applicabile,

per analogia, l'art. 28 cpv. 1 LAI sui presupposti del diritto alla rendita.

Giusta l'art.

42ter cpv. 1 LAI il grado personale di grande

invalidità è determinante per stabilire l'importo dell'assegno per grandi

invalidi: l'assegno mensile in caso di grande invalidità di grado elevato

ammonta all'80%, in caso di grande invalidità di grado medio al 50% e in

caso di grande invalidità di grado lieve al 20% dell'importo massimo

della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS.

È ancora utile ricordare che

secondo la cifra 8025 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità

nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI; valida dal 1° gennaio 2015, stato 1°

gennaio 2021), l'aiuto di terzi è considerato regolare se l'assicurato

lo necessita o potrebbe necessitare quotidianamente (STF 9C_562/2016 del 13

gennaio 2017). Ciò accade per esempio se egli è soggetto ad attacchi che

possono manifestarsi soltanto ogni due o tre giorni, ma improvvisamente e

spesso anche ogni giorno o più volte al giorno (RCC 1986 pag. 510).

Per la cifra 8026 della CIGI

l'aiuto è considerato notevole quando almeno una funzione parziale di un

atto ordinario della vita (p. es. «lavarsi» quale parte della «pulizia

personale» [DTF 107 V 136]): – non può più essere compiuta dall'assicurato,

oppure può essere compiuta soltanto con uno sforzo non esigibile

ragionevolmente o in modo difforme dall'usuale (DTF 106 V 153) oppure non

sarebbe compiuta spontaneamente a causa dello stato psichico; – non può essere

compiuta dall'assicurato nemmeno con l'aiuto di terzi perché per lui è priva di

senso (p. es. intrattenere contatti sociali è impossibile a causa di gravi

lesioni cerebrali che costringono a una vita totalmente vegetativa a letto)

[DTF 117 V 146]).

Per le cifre 8011 e 8013 CIGI, se

un atto ordinario comprende diverse funzioni parziali, per la grande invalidità

non è richiesto che l’assicurato abbia bisogno dell’aiuto di altre persone per

tutte oppure per la maggior parte dì esse, è sufficiente che necessiti, in modo

regolare e notevole, dell’aiuto di terzi per una sola delle funzioni parziali

(DTF 117 V 146 consid. 2; per l'aiuto regolare e notevole, v. cifra 8025 seg.).

In ogni caso, il compimento

difficoltoso o rallentato degli atti ordinari della vita non giustifica per

principio la grande invalidità (STF 9C_633/2012).

Inoltre, per la cifra 8085 CIGI,

in virtù dell'obbligo di ridurre il danno, l'assicurato è tenuto ad adottare

misure adeguate e ragionevolmente esigibili per mantenere o ristabilire la

propria autonomia (p. es. abiti adeguati all'invalidità, scarpe con chiusura

velcro per le persone con un braccio solo, mezzi ausiliari, attrezzi, ecc.;

cfr. DTF 139 V 9 consid. 7.3.1). In caso contrario l'aiuto cui deve far ricorso

non è preso in considerazione nel calcolo della grande invalidità (RCC 1989

pag. 228, 1986 pag. 507). È quindi possibile che un mezzo ausiliario escluda la

grande invalidità. Tuttavia un'automobile fornita dall'AI per scopi

professionali non esclude anche una grande invalidità per spostamenti privati

(DTF 117 V 146). Occorre considerare in particolare anche l'aiuto prestato dai

familiari, che va ben oltre quello fornito solitamente e che si potrebbe

aspettare se l'assicurato non avesse alcun danno alla salute (STF 9C_410/2009

del 1° aprile 2010).

2.4. Riguardo ai singoli aspetti della

grande invalidità, va ricordato che per la cifra 8014 CIGI (atto ordinario di vestirsi

e svestirsi), la grande invalidità è data se assicurato non è in grado di

mettersi e togliersi da solo un capo d'abbigliamento indispensabile, un mezzo

ausiliario o le calze sanitarie. La grande invalidità è data anche quando

l'assicurato riesce a vestirsi da solo, ma a causa di problemi cognitivi non è

in grado di vestirsi adeguatamente rispetto alle condizioni climatiche o di

indossare gli abiti per il verso giusto.

Secondo la cifra 8018 CIGI (atto

ordinario di mangiare), si è in presenza di una grande invalidità quando

un assicurato è in grado di mangiare da solo, ma può farlo solo in modo

difforme dall'usuale (DTF 106 V 158; p. es. quando non è in grado di sminuzzare

i cibi o li può mangiare solo sotto forma di purè o portarli alla bocca solo

con le dita, DTF 121 V 88). Se l’assicurato ha bisogno dell’aiuto di terzi solo

per cibi duri, non sussiste una grande invalidità, poiché questo genere di

alimenti non viene consumato ogni giorno e dunque l’assicurato non necessita

regolarmente e in misura indispensabile dell’aiuto di terzi (STF 8C 30/2010).

Si è invece in presenza di una grande invalidità se l'assicurato non può

utilizzare in alcun modo il coltello (e non può dunque neanche imburrare fette

di pane, STF 9C 346/2011). In caso di mancanza di un braccio si è in presenza

di una grande invalidità e ciò vale anche in caso di incapacità funzionale del

medesimo (paralisi del braccio), a condizione che il braccio paralizzato non

possa essere impiegato nemmeno come sostegno (p. es. per tenere fermo un piatto

con la mano; marg. 8018.1 CIGI).

Quanto all’atto “pulizia

personale”, giusta la cifra 8020 CIGI, l'assicurato è considerato grande

invalido se non è in grado di compiere da solo un atto ordinario della vita

indispensabile quotidianamente per la pulizia personale (lavarsi, pettinarsi,

radersi, fare il bagno e la doccia). Non è data grande invalidità, se

l'assicurato ha bisogno d'aiuto per acconciare i capelli o pitturarsi le unghie

(STF 9C 562/2016 del 13 gennaio 2017).

L’assicurato è invece considerato

grande invalido per l’atto di “espletare i bisogni corporali” se

necessita dell'aiuto di terzi per pulirsi, per verificare la pulizia, per

risistemare i vestiti o per sedersi sul gabinetto e rialzarsi e per esservi

accompagnato (DTF 121 V 88 consid. 6) o anche quando i bisogni vengono

espletati in maniera inusuale (p. es. portare il vaso fino al letto e andare a

svuotarlo, tendere il pappagallo, aiuto regolare nell’urinare ecc.; Pratique

VSI 1996 pag. 182). Non vi è per contro grande invalidità se l'assicurato non

ha bisogno di un aiuto regolare e, nel suo insieme, può ancora svolgere l'atto

di espletare i bisogni corporali in modo conforme alla dignità umana (STF 9C

604/2013; CIGI 8021 e 8021.1).

Per quanto concerne l’atto di “Spostarsi

(in casa o al di fuori di essa), intrattenere contatti sociali”, secondo la

menzionata Circolare l'assicurato è considerato grande invalido se, pur munito

di mezzi ausiliari, non è più in grado di spostarsi da solo in casa o al di

fuori di essa e di intrattenere contatti sociali, ove per contatti sociali si

intendono le relazioni interpersonali caratteristiche della vita quotidiana (p.

es. leggere, scrivere, frequentare concerti, manifestazioni politiche o

religiose ecc., RCC 1982 pagg. 119 e 126), mentre che la necessità dell'aiuto

nei contatti sociali allo scopo di prevenire l’isolamento permanente (in

particolare per le persone psichicamente disabili) va considerata unicamente

sotto la voce «accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana» (N.

8040 segg.), ma non nell'ambito della funzione parziale «intrattenere contatti

sociali» (cifra 8048; cifre 8022-8024 CIGI).

Quanto infine alla “necessità

di accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana” ai sensi

degli art. 37 cpv. 3 lett. e e 38 OAI, tale accompagnamento non comprende né

l’aiuto (diretto o indiretto) di terzi per compiere i sei atti ordinari della

vita né le cure né la sorveglianza, ma costituisce piuttosto un elemento di

aiuto supplementare e autonomo (DTF 133 V 450). Esso ha lo scopo di impedire

che una persona cada in uno stato di grave abbandono e/o debba essere

ricoverata in un istituto o in una clinica (per le nozioni, v. cifra 8005 segg.

e cifra 8109). Le prestazioni di aiuto da prendere in considerazione devono

perseguire quest'obiettivo (cifra 8040 CIGI). L'aiuto fornito deve essere

l'elemento che permette all'assicurato di vivere autonomamente a casa. Il fatto

che svolga alcuni compiti più lentamente o con difficoltà oppure solo in

determinati momenti non significa che in mancanza di aiuto per questi compiti

dovrebbe essere ricoverato in un istituto o in una clinica; questo aiuto non va

quindi considerato. Una persona che per diversi anni è stata aiutata in misura

considerevole dal partner o da un familiare (madre, fratelli ecc.) per i lavori

domestici (per es. per pulire, lavare e preparare i pasti) non soddisfa

necessariamente le condizioni di diritto per beneficiare di un accompagnamento

nell'organizzazione della realtà quotidiana nel momento in cui tale sostegno

viene a mancare (STF 9C 346/2013 del 22 gennaio 2014; CIGI 8040).

Le cifre 8049 CIGI segg.

dispongono in merito:

" La

necessità di un accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana ai

sensi della legge è data se l’assicurato:

- non può vivere

autonomamente senza l’accompagnamento di una terza persona oppure

- non può

compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza

l'accompagnamento di una terza persona oppure

- rischia

seriamente l’isolamento permanente dal mondo esterno.

Questo elenco è esaustivo. (cifra 8049 CIGI)

3.5.2.1 Accompagnamento finalizzato a rendere possibile una

vita autonoma

L'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana è

necessario affinché le attività quotidiane possano essere svolte in maniera

autonoma. Tale accompagnamento è dato se la situazione della persona in

questione è caratterizzata da almeno uno dei seguenti bisogni:

- aiuto nella strutturazione della giornata;

- sostegno

nell'affrontare situazioni della realtà quotidiana (p. es. questioni legate

alla salute, all’alimentazione e all'igiene, semplici attività amministrative

ecc.);

- conduzione della propria economia domestica.

L'aiuto nella strutturazione della giornata comprende per esempio

l'esortazione ad alzarsi, l'aiuto nel stabilire e rispettare orari fissi per i

pasti, nel rispettare un ritmo giorno/notte, nel dedicarsi a un'attività ecc.

Anche il sostegno nell’affrontare situazioni della realtà quotidiana comprende

aspetti quali l'esortare o l'impartire istruzioni ecc.

Nell'ambito dell'igiene si deve per esempio ricordare

all'assicurato di fare la doccia. Se però egli necessita di aiuto diretto per

lavarsi, allora questa prestazione va considerata come atto ordinario della

vita sotto la categoria «pulizia personale» e non come accompagnamento

nell'organizzazione della realtà quotidiana.

Nella conduzione dell'economia domestica rientrano compiti quali

pulire e riordinare, fare il bucato e preparare i pasti. Le prestazioni di

aiuto necessarie vanno però considerate nell'ottica di impedire che

l'assicurato cada in uno stato di abbandono. Occorre quindi sempre valutare se,

in mancanza dell'aiuto per questi compiti, l'assicurato dovrebbe essere

ricoverato in un istituto o in una clinica (v. N. 8040). Se ad esempio non può

stirare, questo non significa che debba andare in un istituto o in una clinica.

In tal caso, dunque, le prestazioni di aiuto non possono essere riconosciute

come accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana. (cifra 8050

CIGI)

Per accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana

giusta l'articolo 38 capoverso 1 lettera a OAI si possono intendere sia l'aiuto

indiretto che quello diretto da parte di terzi. Di conseguenza,

l'accompagnatore può svolgere anche da solo le attività necessarie, se

l’assicurato non ne è in grado per motivi di salute nonostante le istruzioni

impartite, la sorveglianza o il controllo (DTF 133 V 450, l 661/05).

L'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana

spetta solo agli assicurati che, per motivi di salute, possono abitare per

conto proprio solo con l'assistenza di una terza persona (sentenza del TF 9C

28/2008 del 21 luglio 2008). La somma di tutte le prestazioni di aiuto

necessarie, tenuto conto dell'obbligo di ridurre il danno, deve far sì che, in

mancanza dell'aiuto di terzi, l'assicurato sarebbe costretto andare a vivere in

un istituto (v. N. 8040). (cifra 8050.2 CIGI)

Per quanto concerne l'obbligo di ridurre il danno, occorre per

esempio vagliare la possibilità di ricorrere a corsi o a terapie per imparare

ad utilizzare mezzi ausiliari adeguati per svolgere le faccende domestiche (STF

9C_ 410/2009 del 1. aprile 2010). Va prestata particolare attenzione all'aiuto

dei familiari (v. anche N. 8085), soprattutto per quanto riguarda í lavori

domestici. Al riguardo, ci si deve chiedere come sì organizzerebbe una comunità

familiare se non potesse contare su alcuna prestazione assicurativa (DTF 1 33 V

504, I 228/06). Questo aiuto va oltre il sostegno che ci si può aspettare nel

caso in cui l'assicurato non presenti alcun danno alla salute. Se l'assicurato

vive nella stessa economia domestica con suoi familiari, si può esigere che

questi ultimi forniscano il proprio aiuto per i lavori domestici. Sì può

esigere un aiuto nell'economia domestica anche da parte dei figli, in funzione

della loro età. (cifra 8050.3 CIGI)

3.5.2.2 Accompagnamento per compiere attività della vita

quotidiana fuori casa

L'accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana è

necessario affinché l'assicurato sia in grado di uscire di casa per compiere

determinate attività della vita quotidiana e intrattenere contatti (fare gli

acquisti, attività del tempo libero, contatti con uffici amministrativi o

personale medico, recarsi dal parrucchiere ecc.; sentenza del TF 9C_28/2008 del

21l luglio 2008). In caso di limitazioni prettamente

o prevalentemente funzionali, l’aiuto va attribuito all’atto di

spostarsi.” (cifra 8051 CIGI)

2.5. Ai sensi dell'art. 69 cpv. 2 OAI

l'Ufficio AI esamina le condizioni assicurative mediante

l'esecuzione di sopralluoghi. In effetti, giusta la cifra 1058 CIGI, l'ufficio

effettua accertamenti sul posto (a domicilio, nella casa di cura, sul posto di

lavoro), fra l’altro, in particolare quando deve verificare il diritto agli

assegni per grandi invalidi. È possibile rinunciare a questo accertamento se le

condizioni personali dell'assicurato gli sono sufficientemente note e se il

caso è debitamente documentato.

Secondo la cifra 8131 (Procedura

in materia di accertamento dell’assegno grandi invalidi dell’AI), “in linea

di principio, l'ufficio Al procede inoltre ad un accertamento sul posto. Vanno

accertati la grande invalidità, un eventuale onere d'assistenza supplementare

(per i minorenni) e il luogo di soggiorno (a domicilio o in un istituto, v. N.

8003 segg.). Le indicazioni fornite dall'assicurato, dai genitori o dal

rappresentante legale vanno valutate criticamente. L'inizio della grande invalidità

ed eventualmente dell’onere d'assistenza supplementare deve essere stabilito

con la massima precisione possibile”. Inoltre, “nei casi di cui al N.

8130 (nb: fra i quali nel caso della “prima domanda per l'ottenimento di

un AGI”) occorre sempre eseguire un accertamento sul posto. Negli altri

casi l'ufficio Al decide se si possa rinunciare a un accertamento sul posto”.

Infine, secondo la cifra 8133 CIGI, “in caso di divergenze sostanziali tra

il medico curante e il rapporto d'accertamento, l'ufficio Al deve chiarire la

situazione svolgendo una verifica mediante domande mirate e coinvolgendo il

SMR. Per il resto sì applica la CPAI”.

Secondo la

giurisprudenza, un rapporto d'inchiesta circa la grande invalidità (art.

9 LPGA) o la necessità di cure deve adempiere i seguenti criteri. L'estensore

dell'inchiesta deve essere una persona qualificata, che conosca il contesto in

cui la persona bisognosa di cura vive, nonché le affezioni (diagnosi) e

limitazioni mediche e le necessità di cura. Nel rapporto devono essere

contenute le indicazioni ricevute dall'assicurato e, se è il caso, le opinioni

Considerandi

divergenti delle parti coinvolte nell'inchiesta. Il testo del relativo rapporto

deve essere inoltre plausibile, dettagliato e motivato in merito ai singoli

provvedimenti di cura ed assistenza da prendere in considerazione e inoltre

deve corrispondere alle indicazioni acquisite in loco. Se ciò è il caso, allora

il rapporto d'inchiesta acquisisce valore probatorio pieno. Il giudice delle

assicurazioni sociali interviene solo in presenza di valutazioni chiaramente

insostenibili, errate. Questo in considerazione del fatto che la persona

competente che ha eseguito l'inchiesta possiede una conoscenza maggiore della

fattispecie che il Tribunale chiamato in causa a seguito di un ricorso (DTF 140

V 543 consid. 3.2.1. con riferimenti).

2.6

Va ricordato che, al pari di ogni

altra Ordinanza amministrativa, le Direttive dell'UFAS (incluse le Circolari), si prefiggono di esplicitare l'interpretazione attribuita da

un'autorità amministrativa a determinate disposizioni legali al fine di

favorire un'applicazione uniforme del diritto e di garantire la parità di

trattamento (DTF 137 V 82 consid. 5.5 = SVR 2012 EL Nr. 1). Esse costituiscono delle istruzioni dell'autorità

di vigilanza all'indirizzo degli organi esecutivi dell'assicurazione sul modo

di svolgere le loro competenze. Volte ad assicurare un'applicazione uniforme

delle prescrizioni legali da parte dell'amministrazione, tali istruzioni non

hanno valore di legge e, di conseguenza, non vincolano né gli amministrati né i

Tribunali, ma esplicano effetto solo nei confronti dell'amministrazione; esse

non costituiscono delle norme di diritto federale ai sensi dell'art. 95 lett. a

LTF e non devono quindi essere seguite dal giudice. Servono più che altro a

creare una prassi amministrativa uniforme e presentano per tale scopo una certa

utilità; non possono tuttavia uscire dal quadro stabilito dalla norma superiore

che sono tenute a concretizzare. In altri termini, in assenza di lacune, le

direttive non possono prevedere qualcosa di diverso da ciò che deriva dalla

giurisprudenza o dalla legge (DTF 141 V 175 consid. 4.1; DTF 133 V 346 consid.

5.4.2). Non creano inoltre delle nuove regole giuridiche e rappresentano il

punto di vista dell'amministrazione sull'applicazione di una norma di diritto e

non un'interpretazione vincolante delle stesse. Il giudice ne controlla

liberamente la costituzionalità e la legalità e se ne deve scostare nella

misura in cui esse stabiliscono delle norme non conformi alle disposizioni

legali applicabili (DTF 139 V 125 consid. 3.3.4, 133 V 257

consid. 3.2, 131 V 45 consid. 2.3,

130.

V 172 consid. 4.3.1, 232 consid. 2.1, 129 V 204 consid. 3.2, 127 V 61

consid. 3a, 126 V 68 consid. 4b, 427 consid. 5a).

2.7

In concreto il TCA constata innanzitutto

che dal profilo procedurale l’agire dell’amministrazione (cfr. supra consid.

1.1.-1.3.) non presta il fianco a critiche, l’Ufficio AI ed il consulente

ispettore avendo agito conformemente alla suevocata giurisprudenza e alle pertinenti

cifre della CIGI.

Nel merito, litigiosa è, come

come accennato (cfr. supra consid. 2.1.), la questione a sapere se la

ricorrente abbia diritto ad un AGI di grado (almeno) medio in luogo dell’AGI di

grado lieve riconosciutole dall’Ufficio AI.

A tal proposito si rileva che le

parti convengono sulla necessità dell’insorgente di un accompagnamento

nell’organizzazione della realtà quotidiana (artt. 38 OAI e 42 LAI). Tuttavia

la ricorrente sostiene di necessitare pure di un aiuto regolare e notevole di

terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e di una sorveglianza

personale permanente, circostanze che determinerebbero il diritto ad un AGI di

grado medio (art. 37 cpv. 2 lett. b. e c. OAI), tesi avversata

dall’amministrazione. Ciò significa che nella misura in cui la seguente

disamina smentisse la necessità di un aiuto regolare e notevole di terzi per

almeno due atti ordinari della vita, si renderebbe superflua la questione

afferente alla necessità di una sorveglianza permanente da parte di terzi e, di

riflesso, la decisione avversata andrebbe confermata. Ciò poiché i presupposti

ex art. 37 cpv. 2 lett. b OAI, ossia la necessità di aiuto regolare e notevole

da parte di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e il

bisogno di una sorveglianza personale permanente, sono cumulativi.

Occorre dunque procedere all’esame

dell’inchiesta domiciliare (cfr. supra consid. 1.2.), confrontandola con le

censure sollevate dalla ricorrente nelle osservazioni al preavviso (cfr. supra consid.

1.3.) e nella presente procedura (cfr. supra consid. 1.4.-1.7.).

2.7.1

Come detto (cfr. supra consid.

1.3.), nelle osservazioni al progetto di decisione l’assicurata ha addotto, tra

l’altro, di necessitare dell’aiuto di terzi per svolgere diversi atti.

Va innanzitutto ricordato che gli

atti ordinari della vita da valutare sono quelli illustrati al consid. 2.3.,

ossia vestirsi/svestirsi, alzarsi/sedersi/coricarsi, mangiare, provvedere

all'igiene personale (cura del corpo), andare al gabinetto (espletare i propri

bisogni corporali), spostarsi (in casa e all'esterno) e stabilire contatti

sociali.

A proposito dell’asserito bisogno

dell’aiuto di terzi nel “vestirsi e svestirsi […] secondo necessità”,

in sede di inchiesta domiciliare il consulente ispettore ha constatato quanto

segue:

"

[…] dichiara autonomia nella pianificazione. Spiega di riuscire

a compiere l’insieme degli atti qui considerati per indossare capi

d’abbigliamento comodi e indispensabili […]. Se fa fatica a chinarsi si

aiuta con le gambe e piedi per abbassare completamente i leggins sulle

caviglie. Calza da sola scarpe comode [...], dall’imbocco del piede

morbido e senza tacco, per le quali non occorre coricarsi eccessivamente

[…]. Riferisce di non riscontrare impedimenti nella scelta degli abiti

adeguati al clima o alle situazioni, nell’indossarli nel verso e

nell’ordine/successione corretti e nel cambiarli quando sono sporchi, anche

se a tale riguardo tende a procrastinare il cambio degli abiti spiegando che

non ne ha voglia. Per contro, l’intimo viene cambiato […] circa tre volte a

settimana in media. Riferisce di riuscire a gestire abiti muniti di bottoni

e cerniere, anche se non ne fa pressoché uso per comodità. […] spiega di

riscontrare qualche difficoltà nei movimenti durante i giorni in cui sente

dolori alla spalla sinistra, che ciclicamente s’infiamma e deve assumere

dei farmaci antiinfiammatori […] o antidolorifici […]. Si tratta di una condizione

non notevole e quotidiana nell’arco dell’anno e dunque neppure regolare

[…].” (doc. 94, pag. 286 e seg. incarto AI, sottolineature del redattore).

Giova in tale contesto rammentare

il principio della priorità della dichiarazione della prima ora, secondo cui in

presenza di due versioni differenti la preferenza deve essere accordata alle

dichiarazioni che l’assicurato ha reso in prima battuta, quando ne ignorava le

conseguenze giuridiche, le spiegazioni fornite in un secondo tempo non potendo

integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse si

contraddicono (STF 8C_134/2016 del 15 giugno 2016 consid. 2.3., DTF 121 V 45

consid. 2a, STCA 32.2022.39 del 17 ottobre 2022 consid. 2.7.2. e 32.2022.67 del

6.

febbraio 2023 consid. 2.6.3.).

Nel caso concreto, quanto

asserito dalla ricorrente dopo l’emanazione del preavviso è in evidente

contraddizione con quanto da lei dichiarato al consulente ispettore in prima

battuta, ragione per cui in applicazione del surriferito principio, occorre

dare preferenza alla prima versione. A ragione, quindi, l’atto in parola non è

stato conteggiato. Peraltro, nessun atto o documento presente all’inserto

permette di confortare la tesi che la ricorrente ha addotto in seconda battuta.

A proposito del puntuale “uso

di stampelle”, l’ispettore ha debitamente considerato tale circostanza

contestualmente alla valutazione dell’atto “Alzarsi, sedersi e coricarsi”,

mettendo a verbale che “L’insieme degli atti qui considerati viene dunque

compiuto senza aiuti da parte di terze persone, compresi i transfert da/per il

letto”.

E d’altronde, anche la precedente

curante dr.ssa Pozzi aveva dichiarato che “Al 31/3/2022 […] si presentava

autonomamente al mio studio, senza stampelle e fin dagli anni precedenti non

aveva mai avbuto necessità di accompagnamento […]” (doc. 92, pag. 283 incarto

AI).

Pertanto il TCA non ravvisa

motivi per discostarsi da quanto accertato dal consulente ispettore.

Circa l’atto di “Mangiare

(portare il pasto a letto, tagliare gli alimenti, portare gli alimenti alla

bocca, necessità di alimenti speciali, ad es. alimenti in purea o per sonda,

escluse diete)”, il consulente ispettore ha accertato che

"

L’assicurata conferma di mangiare ad orari convenzionali e in quantità

consone. Per colazione solitamente si limita a bere caffé e oltre ai pasti

regolari tende però anche a spiluccare del pane fuori orario. Spiega che a

gennaio 2023 è previsto un consulto medico alimentare, con l’itnento di

adottare una dieta e modalità alimentari più regolari. A livello funzionale non

vi sono limitazioni. Riferisce di utilizzare entrambi gli arti, di essere

autonoma nell’uso delle tre posate e in grado di tagliare civi e spalmanre col

coltello del burro su una fetta di pane. Non presenta problemi nella

coordinazione delle braccia e non utilizza le dita/mani per mangiare. Conferma

infine di non utilizzare sonde, cannucce, addensanti o di necessitare che il

cibo venga frullato, portato a letto o portato alla bocca da terzi.

[Il consulente ispettore

dichiara che, n.d.r.] Per l’autonomia riferita […] l’atto non viene

conteggiato” (doc. 94, pag. 287 incarto AI).

Per l’atto quotidiano del

mangiare, inteso strictu sensu, non è vi è dunque alcuna necessità di aiuto da

parte di terzi (per la preparazione dei pasti cfr. infra consid. 2.8.2.).

Circa l’igiene personale

(lavarsi, pettinarsi, radersi, fare il bagno o la doccia), dal verbale

d’inchiesta risulta che:

"

[…] spiega di essere fisicamente in grado di lavarsi i denti e di

provvedere all’igiene regolare del volto e delle mani al lavandino, svolgendolo

quotidianamente. È in grado di preparare i prodotti necessari alla cura

del corpo e […] comprende i vari passaggi come insaponarsi,

risciacquarsi e asciugarsi. Sarebbe in grado di truccarsi ma per propria scelta

riferisce di non farlo mai. Spiega di fare regolarmente la doccia due o tre

volte alla settimana, lavandosi i capelli circa una volta al mese, essendo

faticoso e avendo poca motivazione. A livello funzionale riferisce di ricevere

aiuto dal marito per sormontare il bordo della vasca per entrarvi come per uscire

a causa del suo sovrappeso che le rende difficile quel tipo di movimento.

Aggiunge di riuscire a lavare solo la parte superiore del corpo, dovendo

rimanere in piedi nella vasca da bagno per fare la doccia, poiché non riesce a

chinarsi o assumere una posizione seduta, avendo poco spazio. Il marito

deve pertanto provvedere a lavarle le gambe, le parti intime e i piedi.

[Il consulente

ispettore dichiara, n.d.r.] Preso atto delle difficoltà, si considera che in

ottemperanza all’obbligo di riduzione del danno, tali difficoltà potrebbero

verosimilmente essere ridotte con l’uso di appositi mezzi ausiliari quali

ad esempio la spazzola con manico lungo, dei maniglioni o un’asse per vasca da

bagno. L’atto non viene pertanto computato.” (doc. 94, pag. 287 e seg. incarto

AI).

Questo Tribunale condivide

integralmente le conclusioni del consulente ispettore. In effetti, l’adozione

degli attrezzi menzionati – ragionevolmente esigibile in ossequio all’obbligo

di ridurre il danno (cfr. supra consid. 2.3.) – renderebbe con ogni verosimiglianza

superflua l’assistenza fornita dal marito.

Ne consegue che è a giusta

ragione che il consulente ispettore non ha considerato tale atto nella sua

valutazione.

Quo all’atto quotidiano di “Andare

al gabinetto (riordinare i vestiti, igiene personale/controllare la pulizia,

andare al gabinetto in modo inusuale)”, l’assicurata ha asserito di non

aver alcuna necessità di aiuto (doc. 94, pag. 288 incarto AI), ragione per cui

anche questa valutazione del consulente va confermata.

Per quanto attiene all’atto “spostarsi

in casa, fuori casa, mantenere i contatti sociali”, il consulente ha messo

a protocollo:

"

L’assicurata è perfettamente in grado di orientarsi nello spazio sia

nella propria abitazione che all’esterno. Non presenta limiti funzionali

in tal senso, non necessita di mezzi ausiliari per spostarsi in casa e

all’esterno e utilizza correttamente il telefono cellulare. Riferisce di

non usufruire pressoché mai del mezzo pubblico per muoversi sull territorio […].

Pertanto si muove unicamente a piedi in compagnia del marito attuale e/o

della madre, ma mai da sola; oppure in automobile come passeggera

con la madre. Riferisce di non avere amicizie importanti e di non frequentare

gruppi di ritrovo o attività del tempo libero, ma di mantenere contatti

sociali regolari almeno due volte al mese con il fratello, la cognata e

i nipoti, oltre che alla convivenza col marito e la presenza costante

quotidiana in casa della madre. Conosce alcuni coinquilini del palazzo con

cui scambia il saluto, ma non frequenta alcuna persona.

[Il consulente

ispettore conclude che, n.d.r.] Per l’autonomia riferita in sede di colloquio,

l’atto non viene conteggiato.” (doc. 94, pag. 288 incarto AI).

A tal proposito si rammenta (cfr.

supra consid. 2.4.) che l’atto in parola si compone di due componenti da

valutare sotto il profilo funzionale, e meglio l’essere in grado di spostarsi

autonomamente in casa o all’esterno (prima componente) ed essere in grado di

intrattenere contatti sociali quali leggere, scrivere, telefonare e simili

(seconda componente).

Per quanto attiene alla prima

componente, l’assicurata ha ammesso di essere funzionalmente in grado di

camminare e di spostarsi quale passeggera in macchina, senza mezzi ausiliari. Per

quanto attiene alla seconda componente, avente quale scopo la prevenzione

dall’isolamento permanente, (in particolare) se l’assicurata è disabile

psichica, la necessità di aiuto nei contatti sociali va considerata unicamente

sotto la voce “accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana”

(cifre 8022-8024, 8040-8048 CIGI).

In concreto l’assicurata ha

dichiarato di essere funzionalmente autonoma nella mobilità sia in casa che

fuori, potendo spostarsi a piedi e quale passeggera in auto senza mezzi

ausiliari, ragione per cui la valutazione della possibilità di spostamento

effettuata dal consulente ispettore va confermata. Avendo poi affrontato

l’aspetto del mantenimento dei contatti sociali nell’ambito

dell’accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana (doc. 94,

pagg. 288-290 incarto AI), anche su questo punto la valutazione del consulente

va tutelata.

Ne consegue che la valutazione

del consulente ispettore riguardo agli atti ordinari della vita (cfr. supra

consid. 1.2.) va confermata, l’insorgente non necessitando dell’aiuto di terzi,

rispettivamente essendo da lei ragionevolmente esigibile sostituire

l’assistenza del marito per la pulizia della parte inferiore del corpo con i

menzionati mezzi ausiliari. Non vi è neppure spazio per ammettere la necessità

di sorveglianza durante il compimento degli atti ordinari rilevanti della vita

(cosiddetto aiuto indiretto, cfr. supra consid. 2.2.), tesi che l’assicurata ha

peraltro formulato solo con il gravame. A tal proposito, occorre precisare che il

cosiddetto aiuto indiretto non va confuso con la questione a sapere se

l’assicurata necessita in modo regolare e duraturo di un accompagnamento

nell’organizzazione della realtà quotidiana: quest’ultimo elemento è

(stato) oggetto di una valutazione a sé stante e sulla quale le parti si

trovano d’accordo. Infatti, nella valutazione di questo elemento l’ispettore

consulente ha accertato, tramite domande mirate, la necessità di un aiuto nello

strutturare la giornata (tener fede agli appuntamenti), nel gestire il

quotidiano (cercare persone assistenti), nell’affrontare attività

amministrative semplici (quale il disbrigo della burocrazia e la gestione del

denaro), nella pianificazione dei pasti (acquisti degli alimenti, cucinare,

ecc.), nei lavori domestici (pulizie quotidiane) e nel fare il bucato,

osservando come il marito – che non lavora – e l’anziana madre si occupano delle

suddette mansioni, l’assicurata trovandosi quindi sempre a casa con qualcuno

(doc. 94, pagg. 288-290 incarto AI).

2.7.2

Con il gravame e nelle more della

procedura la ricorrente ha prodotto molteplici refertazioni mediche che, a suo

modo di vedere, attesterebbero la necessità di aiuto regolare e notevole di

terzi, rispettivamente della loro sorveglianza per compiere almeno due atti

ordinari di vita, rinviando in particolare all’attestazione del dr. __________

del 13 marzo 2023 (I, allegato B) e al rapporto dr.ssa __________ del 1. aprile

2023.

(I, allegato F).

Premesso che per costante

giurisprudenza il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali chiamato

a valutare la legalità della decisione deferitagli è limitato temporalmente

alla fattispecie rilevante al momento dell’emanazione di tale decisione (pro

multis DTF 136 V 24 consid. 4.3., 130 V 445 consid. 1.2. con rinvii), in

concreto il 6 marzo 2023, e che fatti verificatisi ulteriormente possono essere

presi in considerazione se permettono un accertamento retrospettivo della

situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF

130.

V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b;

STCA 32.2019.63 del 27 aprile 2020, consid. 2.11), in casu le surriferite

refertazioni dei curanti risultano irrilevanti.

Infatti, il dr. __________ si è

limitato ad aggiungere, sul formulario di richiesta AGI presentato dall’assicurata,

l’indicazione “+ DISTURBI ORTOPEDICI COLONNA + OBESITÀ AGGRAVATA” (p.to

3.2

del formulario), senza spendere una parola circa le conclusioni dell’inchiesta,

il consulente ispettore avendo già preso in considerazione la diagnosi di

obesità di grado II (doc. 94, pag. 286 incarto AI).

A proposito del rapporto della

dr.ssa __________, esso presenta il seguente tenore:

"

La paziente […] soffre di varie patologie debilitanti e limitanti per le

attività quotidiane, rendendole spesso ineseguibili. In particolare la paziente

necessita spesso di esser accompagnata fuori casa o per le visite mediche, non

riesce a svolgere le attività domestiche giornaliere e spesso necessita anche

di un aiuto per l’igiene personale. […] soffre di una problematica di

schizofrenia paranoide. Presenta delle acuzie che rendono impossibile la

esecuzione di attività quotidiane (soprattutto pulizie, muoversi da casa,

gestione della burocrazia). I famigliari riescono ad aiutarla ma limitatamente.

Suo marito ha dovuto abbandonare il lavoro epr starle accanto e la mamma è

anziana. A ciò si associa che la paziente ha una obesitas permagna con BMI 47

Kg/m2 e dolori lombari e alle spalle. […] è stata seguita dalla psichiatra

Dr.ssa […] __________ fino aprile 2022 poi è stata ricoverata presso la Clinica

__________ e in seguito seguita da Dr.ssa __________. […] Constatato del

rifiuto per l’assegno di grandi invalidi vi chiedo una rivalutazione con

eventuale perizia esterna. […]”.

Il rapporto della curante

coincide in larga parte con quanto accertato dal consulente ispettore

nell’ambito della questione a sapere se la ricorrente necessitasse di un

accompagnamento regolare e duraturo nell’organizzazione della realtà

quotidiana, mentre a tratti contraddice le stesse dichiarazioni dell’insorgente

(ad esempio circa la frequenza delle visite mediche) (cfr. supra consid. 2.7.1.;

doc. 94, pagg. 288-290 incarto AI).

Per quanto concerne le altre

refertazioni prodotte in questa sede, e meglio il rapporto della dr.ssa __________

(specialista in otorinolaringoiatria) del 13 dicembre 2022 (I, allegato G), il

certificato medico del dr. __________ (specialista in medicina interna e

pneumologia) del 2 dicembre 2022 (I, allegato H), i rapporti di dimissioni del

21.

agosto 2013, del 20 ottobre 2014 e 22 gennaio 2020 dei medici della Clinica __________

(I, allegati J, K ed M), i rapporti di dimissioni del 18 agosto 2015 e del 22

marzo 2022 allestito dai i medici della Clinica __________ (VIII, allegati L e

N) ed il certificato del 16 maggio 2023 della dr.ssa __________ (VIII, allegato

O), oltre a rilevare che gran parte di esse erano già agli atti, questa Corte

può far propria la succinta ma corretta presa di posizione del 14 giugno 2023

del medico SMR, ossia che:

"

[…] nessuno di questi referti contiene indicazioni oggettive e

oggettivabili riguardo agli atti della vita quotidiana. L’inchiesta del Sig. __________

[ispettore consulente, n.d.r.] ha avuto luogo il 21.11.2022, è dunque

successiva ai referti presentati e descrive in modo accurato ed esaustivo lo

stato dei fatti. In conclusione, i documenti pervenuti non riportano

informazioni mediche tali da modificare la precedente presa di posizione SMR

per AGI.” (XII+1).

Pertanto, nessuna delle

refertazioni mediche prodotte con il gravame è idonea a mettere in dubbio

quanto accertato al precedente considerando.

Visto quanto precede e ricordato

il riserbo che il giudice delle assicurazioni sociali deve esercitare riguardo

al contenuto del rapporto d’inchiesta AGI (cfr. supra consid. 2.5. in fine), al

rapporto dell’ispettore consulente del 25 novembre 2022 va riconosciuto pieno

valore probatorio, le censure dell’insorgente costituendo un mero disaccordo

soggettivo. Essendo accertata esclusivamente la necessità di accompagnamento

nell’organizzazione della realtà quotidiana, la ricorrente non ha diritto ad un

AGI di grado medio ex art. 37 cpv. 2 lett. b. e c. OAI.

2.8

Come accennato (cfr. supra consid.

1.4.), la ricorrente ha chiesto l’audizione personale ed una valutazione

esterna indipendente.

Siccome i fatti alla base della

presente vertenza sono stati sufficientemente provati tramite la documentazione

prodotta dalle parti, il TCA rinuncia all’assunzione di ulteriori mezzi di

prova.

Va qui altresì rilevato che per l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e

pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale

indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione

sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della

fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

Nel

campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a

prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF

8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg.

consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed

ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere

principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF

8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico

dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una

richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura

ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid.

2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019,

8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre

2017.

consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1.

settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF

9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con

riferimenti). Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio

istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una

richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece

se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze

probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio delle

parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare

un simile obbligo (cfr. STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR

2009.

IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2; cfr. anche Bollinger, BSK-ATSG,

n. 11 e segg. ad art. 61 LPGA).

L’Alta

Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica

fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in

particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF

127.

V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

In

proposito cfr. pure STCA 32.2022.70 del 6 marzo 2023 consid. 2.8., 38.2018.31

del 12 ottobre 2018 consid. 2.7. e 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.

Nella

presente evenienza – contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale –

la parte ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un

pubblico dibattimento.

Ora,

come visto nei considerandi precedenti, la documentazione prodotta in sede

processuale è esaustiva e non necessita di alcun complemento. Del resto, la

ricorrente ha potuto far valere le proprie argomentazioni per iscritto (STF

8C_550/2017 del 12 gennaio 2018) e la documentazione già presente agli atti

consente al TCA di emanare il proprio giudizio.

Per i

suddetti motivi, l’audizione dell’assicurata come pure una valutazione esterna

indipendente si rivelano superflui.

2.9

Visto tutto quanto precede, la

decisione impugnata merita conferma mentre il ricorso va integralmente

respinto.

2.10

Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in

vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. anche la

disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61

lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2021) la procedura di

ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di

controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese.

L’entità delle spese è

determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza

riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile

2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito del ricorso, le

spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di fr. 500 sono poste a

carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti