32.2023.43
Non entrata nel merito. Con la risposta di causa amministrazione proprone l'entrata nel merito con rinvio degli atti
28 giugno 2023Italiano14 min
esigenze sono poste alla verosimiglianza del rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2023.43
FC
Lugano
28 giugno 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 17 aprile 2023 di
RI 1
rappr. dal curatore: RA 1
contro
la decisione del 17 marzo 2023 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Con
decisione del 14 ottobre 2005 l’Ufficio AI, in accoglimento di una richiesta di
prestazioni presentata il 5 settembre 2003, esperiti gli accertamenti del caso
(che avevano permesso di determinare che l’assicurato aveva avuto un
miglioramento dello stato di salute con piena abilità lavorativa in ogni
attività, ciò che lo rendeva convenientemente reintegrato senza alcun diritto a
una rendita e ulteriori prestazioni da parte dell’AI), aveva riconosciuto a RI
1, nato nel __________ – portatore di affezioni psichiatriche –, la garanzia
per la prima formazione professionale con diritto alla piccola indennità giornaliera
dal 1° settembre 2003 al 31 agosto 2005 (doc. AI pag. 133). Questa decisione è
cresciuta incontestata in giudicato.
1.2. Nell’ottobre
2022 l’assicurato, tramite il suo curatore RA 1, ha presentato una nuova
domanda di prestazioni adducendo un peggioramento delle sue condizioni di
salute (doc. AI pag. 154).
1.3. Raccolto
il parere del medico SMR (il quale con Annotazione del 9 novembre 2022 ha
negato esservi il sospetto di un peggioramento della situazione invalidante; doc.
AI pag. 159), dopo aver preavvisato il 14 dicembre 2022 la non entrata in
materia sulla nuova domanda di prestazioni – cui ha fatto seguito uno scritto
del curatore dell’assicurato il 14 marzo 2023 con il quale ha chiesto aggiornamenti
in merito alla pratica e indicato che l’assicurato era preso a carico dal __________
di __________ (doc. AI pag. 186) – con decisione del 17 marzo 2023 l’amministrazione
ha confermato la non entrata in materia, argomentando che l’assicurato non aveva
dimostrato una rilevante modifica delle circostanze.
1.4. Con
il presente ricorso insorge al TCA l’assicurato, patrocinato dal curatore,
producendo nuova documentazione, inclusa una certificazione del curante, e ribadendo
il peggioramento delle sue condizioni di salute. Postula quindi l’annullamento
della decisione contestata al fine di “mantenere attiva la valutazione di
una rendita tramite l’Ufficio invalidità in favore del signor RI 1”.
1.5. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI propone di ritornare gli atti
all’amministrazione per entrata in materia e, quindi, procedere all’istruttoria,
considerato come alla luce dei documenti prodotti la situazione necessita di
essere approfondita.
1.6. Con
scritto 12 maggio 2023 il ricorrente, tramite il curatore, ha formulato
ulteriori allegazioni riguardo alle sue condizioni e alle possibilità di un
reinserimento professionale, osservato che riguardo alla proposta dell’Ufficio
AI di entrata in materia “resteremo in attesa di ricevere nuove indicazioni
da parte loro”.
considerato in
diritto
in
ordine
2.1.
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto
2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
nel
merito
2.2. Se
l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia,
il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di
entrare in materia. Se invece – ciò che non corrisponde al caso in esame – essa
ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla
questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica
delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta
(SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC
1991 p. 269 consid. 1a).
Nel
caso in esame, avendo l’Ufficio AI emanato una decisione di non entrata in
materia, richiamata la suesposta giurisprudenza, questo giudice è
unicamente chiamato a stabilire se l’amministrazione ha correttamente oppure no
rifiutato di esaminare il merito della nuova richiesta di prestazioni di RI 1.
Ne consegue l’irricevibilità delle richieste e censure ricorsuali volte a
supportare il merito della richiesta di prestazioni (attribuzione di
prestazioni dell’AI e/o di un percorso di reinserimento professionale) e nella
misura in cui non sono relative alla mancata entrata in materia.
2.3. Il
1° gennaio 2022 è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e
dell’OAI che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).
Occorre
tuttavia ricordare che per la disamina del diritto a una rendita di invalidità
eventualmente già insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole
generali del diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le
disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che
deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF
130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).
In
concreto al ricorso contro la decisione emanata il 17 marzo 2023 – data che, di
principio, delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle
assicurazioni sociali (cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1) – si applicano le
norme sostanziali in vigore in quel momento. Ne discende che ogni riferimento
alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va quindi inteso
nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2022.
2.4. Qualora una prima richiesta di
rendita sia stata negata perché il grado d’invalidità era insufficiente, una
nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il
grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle
prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3 OAI; cfr. DTF 133 V 263). Scopo di questo
requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente
chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è
già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130
V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione
non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando
una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante
modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione
è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10;
Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der
Invalidenversicherung, 2003, pp. 84-86). Se l'amministrazione entra nel
merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista
materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità
resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115).
In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di
rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI;
VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von
Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von
Dauerleistungen in der Sozialversicherung, 1999, p. 15; DTF 117 V 198). In
DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso
verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il
giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere
applicabile. Solo se nella domanda di revisione l’assicurato non rende
verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di
prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere
dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine
per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso
contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).
Nell’ambito
dell’art. 87 cpv. 2 OAI è sufficiente rendere verosimile un rilevante
cambiamento e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante
valida nell’ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la
prova piena per convincere l’amministrazione che è subentrato un rilevante
cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia
sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se
permane la possibilità che un’analisi approfondita dimostri che questo
cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 marzo 2015
consid. 4.2, 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3 e la
giurisprudenza ivi citata; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con
riferimenti, vedi pure STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 e STFA I 55/07 del
Fatti
26 novembre 2007). Più la precedente decisione è distante nel tempo, meno
esigenze sono poste alla verosimiglianza del rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu
berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit
zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger
hohe Anforderungen zu stellen sind
(BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen) (…)”, riportato
nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3).
2.5. Nel caso concreto, nel suo ricorso il curatore rileva che è la
medesima Autorità Regionale di protezione (ARP) di __________ all'udienza del 6
ottobre 2022 ad avere dato indicazione di procedere con la presentazione della
domanda di valutazione di rendita dell'Al (cfr. doc. A9). Adduce inoltre che
l'assicurato è stato preso a carico dal medico psichiatra dr. __________ e
dagli infermieri del __________ di __________.
Al
ricorso è pure stato allegato un certificato del medico curante dr. __________
del 14 ottobre 2022, che valuta l’assicurato inabile totalmente al lavoro a
motivo delle patologie psichiatriche che richiedono una presa a carico (doc.
A5). Sono pure stati prodotti un rapporto del medesimo curatore all’ARP del 3
agosto 2022 (nel quale il curatore descrive, tra l’altro, un tentativo di presa
a carico psicologica dell’assicurato tramite il dr. __________ nel dicembre
2020, tentativo "... concluso dopo un solo incontro con il terapeuta e
senza trovare l'adesione alla presa a carico del signor RI 1. Ancora oggi il
signor RI 1 è acritico rispetto alla propria situazione di salute mentale e non
ritiene necessario un seguito psicologico per far fronte al suo disagio. .
.", doc. A6) e una segnalazione effettuata sempre dal signor RA 1 al __________
di __________ il 25 novembre 2022, nella quale veniva sottolineata “l’evidente
fragilità psichica che da anni gli impedisce qualsiasi tipo di attività occupazionale”
e il fatto che in occasione dell’udienza del 6 ottobre 2022 presso l’ARP si era
deciso di procedere con una segnalazione all'AI, essendo l’assicurato “al
beneficio dell'Aiuto Sociale poiché non collaborante nella presa a carico
terapeutica” (doc. A7).
Esaminati
tali documenti l’amministrazione ha evidenziato come, contrariamente a quanto
indicato nella decisione contestata, sulla base della refertazione già presente
agli atti AI e di quella ulteriormente prodotta nelle more della procedura
ricorsuale,
risultino adempiute le premesse per l’entrata in materia sulla
nuova domanda di prestazioni. In effetti, dai documenti prodotti emergono
elementi che determinano una situazione che necessita di essere approfondita,
osservato anche il tempo trascorso dalla precedente decisione del 14
ottobre 2005, con la quale l'assicurato era stato ritenuto completamente abile
al lavoro con prestazione limitata alla garanzia della prima formazione
professionale (doc AI pag. 133). L’Ufficio AI ha quindi proposto il ritorno
degli atti per l'entrata in materia sulla nuova domanda di prestazioni
presentata da RI 1 per il tramite del curatore RA 1.
Sulla
scorta di suddetta refertazione
– facente stato di un verosimile peggioramento delle
condizioni di salute dal profilo psichico – v’è in effetti da ritenere
che sia verosimilmente subentrato, dopo l’emissione del provvedimento di
Considerandi
garanzia per la prima formazione professionale del 14 ottobre 2005
contestualmente al quale l’assicurato era stato considerato abile in attività
adeguate dal marzo 2004 (doc. AI pag. 129 e 133), un rilevante peggioramento
della situazione invalidante.
Questo
Giudice non ravvisa pertanto alcun motivo per non accogliere il gravame secondo
la proposta formulata dall’amministrazione nella risposta di causa e sostanzialmente
condivisa dal ricorrente.
In
simili condizioni si giustifica senz’altro la retrocessione degli atti affinché
l’amministrazione entri in materia sulla domanda di prestazioni ed esamini
quindi, tramite i necessari accertamenti medici ed economici, la
fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verifichi se la
modifica delle circostanze sia effettivamente avvenuta ed in che misura essa
influisce sul diritto a prestazioni.
2.6
Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in
concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione
con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°
gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle
assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta
a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;
STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena
vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281
consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti) le spese di procedura di fr.
500.
sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per quanto concerne l'eventuale indennità per ripetibili,
essa può di regola venire assegnata solo al ricorrente vittorioso patrocinato
in causa (vedasi, per la regola e le eccezion, DTF 129 II 297
consid. 5, 119 Ib 412, 112 V 86 consid. 4, 110 V 81 consid. 7,
DTF 105 V 89 consid. 4; Leuzinger-Naef, Bundesrechtliche
Verfahrensanforderungen betreffend Verfahrenskosten, Parteientschädigung und
unentgeltliche Rechtsbeistand im Sozialversicherungsrecht, in SZS 1991 pp. 180
ss) ed è concessa non soltanto se l'assicurato è patrocinato da un
avvocato, ma anche quando il patrocinio è assunto da una persona
particolarmente qualificata per la questione giuridica considerata, purché non
si debba ritenere che il patrocinatore abbia agito a titolo gratuito (DTF 118 V
140.
consid. 2= RCC 1992 p. 433 consid. 2° e 1985 p. 411 consid. 4; DTF 108 V
271.
= RCC 1983 p. 329; cfr. anche STCA 30.2009.32 del 2 aprile 2010).
Con
riferimento alla rappresentanza da parte di un curatore, la giurisprudenza federale
distingue due situazioni: quella in cui l'assicurato è patrocinato da un "semplice"
curatore e quella in cui il rappresentante è allo stesso tempo avvocato o
comunque giurista. Se rappresentato da un “semplice” curatore, non
quindi particolarmente qualificato, l’assicurato non ha diritto all’indennità
per ripetibili (STFA K 139/06 del 31 gennaio 2008, K 123/06 del
6.
dicembre 2007, K 63/06 del 5 settembre 2007, I 384/06 del 4 luglio 2007, I 459/05 del 24 luglio 2006).
Nel caso
in disamina dagli atti non risulta che il curato-re dell'insorgente sia
giurista o comunque in possesso di una specifica formazione nella materia in
causa.
Né è per
il resto ravvisabile un comportamento temerario da parte dell'amministrazione, il
che potrebbe eventualmente legittimare l’assegnazione di ripetibili (in
argomento STFA K 63/06 del 5
settembre 2007 che rimanda per analogia a DTF 127 V 205, 110 V 132).
Ne
consegue che al ricorrente, ancorché vittorioso in causa, non vanno assegnate
ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
§ La decisione del 17 marzo 2023
è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’Ufficio AI perché proceda conformemente ai considerandi.
2.- Le spese di procedura di fr. 500
sono poste a carico dell’Ufficio AI. Non si assegnano ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente La segretaria
giudice Raffaele Guffi Stefania
Cagni