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Decisione

32.2023.44

Negata la concessione della rendita e di provvedimenti professionali. TCA ritiene che la situazione non sia stata chiarita a sufficienza e rinvia gli atti all'amministrazione per ulteriori accertament

19 agosto 2024Italiano101 min

Source ti.ch

Fatti

i clienti che con i colleghi. Inizialmente, per evidenti questioni di

riservatezza, non abbiamo informato gli altri collaboratori della cucina della

sua particolare forma di autismo ma, in un secondo tempo, abbiamo dovuto farlo

per giustificare le difficoltà che incontrava nonostante il suo grande impegno

ed assicurarle la comprensione e l'aiuto dei colleghi, cui abbiamo sottolineato

la necessità di non aggressione verbale e di una comunicazione diretta e non

tortuosa o per sottintesi. RI 1 è stata in grado di apprendere e svolgere bene

i lavori che le sono stati assegnati, ma ha necessitato di spiegazioni chiare e

di più tempo per portarli a termine. Inoltre, siamo sempre stati attenti a non

esigere da lei lo svolgimento simultaneo e rapido di più compiti, in quanto ci

siamo resi conto del disagio che ciò le provocava e dell'oggettivo pericolo che

si facesse male, in particolare che si scottasse o si tagliasse. Il lavoro dei

membri dì un team di cucina come il nostro è spesso molto intenso e convulso,

richiedendo velocità di comunicazione, reazione ed esecuzione, nonché grande

capacità di gestire lo stress. Mai RI 1 avrebbe potuto resistere in un ambiente

del genere, se il lavoro richiestole non fosse stato adattato alle sue capacità

ed ai suoi limiti. In questo senso, possiamo senza dubbio affermare che le

abbiamo costruito ad hoc un lavoro protetto, che ha poi saputo svolgere in modo

soddisfacente grazie alla sua costanza e dedizione.

La sua naturale gentilezza e sensibilità d'animo han poi fatto sì

che risultasse ben accetta dai colleghi e dai clienti.” (doc. H)

Alla luce di queste

dichiarazioni, ampiamente ribadite e sostanziate dall’assicurata e dal suo

medico curante già in fase amministrativa, vista l’insistenza con cui il dr. __________

ha ribadito la sua posizione e ha criticato le conclusioni dello psichiatra del

SMR, appare quantomeno discutibile la conclusione di abilità lavorativa

completa tratta dall’Ufficio AI sulla base della sola valutazione degli atti

operata dal SMR.

Di fronte alle certificazioni agli

atti, a maggior ragione l’assenza di ogni chiarimento diretto da parte

dell’amministrazione non può venir condivisa se si considera che anche l’osservazione

dell’aspetto lavorativo dell’assicurata avrebbe dovuto spingere ad ulteriori

verifiche e chiarimenti circa la sua situazione valetudinaria. Nel corso della

procedura amministrativa è infatti emerso non solo che l’assicurata, nubile,

senza figli, e nata nel 1992 e quindi, al momento della presentazione della

domanda, di soli 29 anni, lavorava soltanto al 40% circa come “lavapiatti” (e,

quindi, in un’attività comunque lontana dalla sua formazione quale

disegnatrice), svolgendo inoltre solo qualche ora di insegnamento su chiamata,

ma pure che il lavoro primario, appunto come lavapiatti, fosse svolto presso

l’hotel di proprietà degli zii paterni, i quali avevano adattato il lavoro alle

sue capacità ed ai suoi limiti, costruendo per lei “ad hoc un lavoro

protetto” (doc. H).

Anche tali circostanze

avrebbero dovuto sollevare dei dubbi circa l’effettiva capacità lavorativa

dell’assicurata.

2.10. Le perplessità sollevate in corso di

causa dal dr. __________ sono, purtroppo, state confermate dall’evoluzione dei

fatti successivi alla decisione contestata.

Dalla nuova certificazione del 7

febbraio 2024 del dr. __________ è in effetti emerso che l’assicurata ha avuto

un peggioramento delle sue condizioni che l’hanno portata, “considerate le

sue significative problematiche legate allo spettro autistico”, a dover

interrompere la formazione iniziata in settembre presso la __________. Inoltre,

tale situazione avrebbe portato l’assicurata, portatrice di una diagnosi di

sindrome depressiva ricorrente curata con farmaci sin dall’adolescenza, a

ricadere in uno stato depressivo e un’inabilità al lavoro almeno dell’80%. A

detta del curante quindi era “fondamentale” assicurare all’assicurata “tutti

i provvedimenti professionali adeguati e coerenti con la situazione

psicopatologica di RI 1, in modo da prevenire un ulteriore eventuale

decadimento o peggioramento, che potrebbe portare ad uno stato di

invalidizzazione completo” (doc. XII/1).

Ora, nuovamente va ricordato

che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali

valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di

fatto esistente al momento in cui essa è stata emanata – in concreto il 24

marzo 2023 – quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possano

imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore

alla decisione (DTF 132 V 220 consid. 3; 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid.

1, 121 V 366 consid. 1b). Eccezionalmente il giudice può anche tener conto, per

motivi d'economia procedurale, di fatti intervenuti posteriormente alla data

della decisione litigiosa, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in

modo sufficientemente preciso e nella misura in cui essi siano strettamente legati

all'oggetto della causa e siano suscettibili di facilitare l'accertamento delle

circostanze rilevanti (DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 99 V 102).

Nella specie, la documentazione

prodotta in questa sede, che documenta un peggioramento delle condizioni

intervenuto successivamente alla resa della decisione contestata, anche se

esula dal periodo di cognizione giudiziaria, può apportare (anche) elementi di

accertamento retrospettivo della situazione anteriore al provvedimento

contestato e conferma in ogni caso, a mente del TCA, che le effettive

condizioni dell’assicurata richiedessero un maggior approfondimento dal punto

di vista medico (e anche professionale) e quantomeno che la conclusione di

completa abilità lavorativa tratta dall’amministrazione in punto alla sua

capacità lavorativa sia stata tratta quantomeno con leggerezza.

Appare in

particolare verosimile che ancora prima dell’emissione del provvedimento

contestato l’interessata fosse portatrice di problemi psichiatrici

potenzialmente idonei a limitare la sua capacità lavorativa in misura

rilevante.

2.11. Ne discende

che, tutto ben considerato, le conclusioni tratte nella decisione contestata

paiono essere messe in forse dalle certificazioni mediche agli atti, che

sembrano attestare una diversa situazione valetudinaria rispettivamente un

diverso quadro invalidante della stessa. A fronte delle patologie indicate

dallo psichiatra curante e alla luce di quanto dichiarato dai responsabili

della Fondazione __________, sulla base della documentazione agli atti questo

Tribunale non può quindi, con la necessaria tranquillità, concludere per una

capacità lavorativa piena rispettivamente per l’assenza quantomeno di una

minaccia di invalidità ai sensi dell’art. 1 novies OAI. Considerato anche il

peggioramento intervenuto successivamente alla decisione contestata, che pure

può validamente indiziare a posteriori l’effettiva portata delle problematiche

alla salute di cui l’assicurata era portatrice, e non sufficientemente acclarate

dal SMR, appare imprescindibile procedere ad una valutazione peritale psichiatrica

che tenga conto di tutte le problematiche.

In tale contesto va ricordato che

il Tribunale federale ha già avuto modo di sottolineare che non va dimenticata

la potenziale forza dei rapporti del medico curante, alla luce del fatto che

quest’ultimo ha l’occasione di osservare il paziente durante un periodo di

tempo prolungato (cfr. Pladoyer 3/09 p. 74 e sentenza 9C_468/2009 del 9

settembre 2009, consid. 3.3.1; D. Cattaneo, in “Les expertises en

droit des assurances sociales”, in Cahiers genevois et romands de sécurité

sociale n° 44-2010 p. 124).

Ciò trova

conferma in alcune sentenze emanate da questo Tribunale (cfr. ad esempio STCA

32.2012.185 del 14 febbraio 2013; 32.2011.326 del 31 maggio 2012; 32.2011.200

del 19 gennaio 2012; cfr. anche la STCA 32.2010.308 del 19 maggio 2011) sulla

base di quanto a sua volta stabilito dal Tribunale amministrativo federale il 5

dicembre 2008 (C-2693/2007).

Il TAF dopo aver rilevato che la

patologia psichiatrica che affliggeva l’assicurato (in quel caso: sindrome

depressiva di gravità medio grave) fosse caratterizzata da fasi di quiescenza e

fasi di riacutizzazione, ha ritenuto non sufficientemente probante la

valutazione psichiatrica peritale eseguita da uno specialista in psichiatria,

fondata su un unico colloquio anziché, come sarebbe stato più opportuno,

estendersi su di un periodo di tempo più lungo, con colloqui approfonditi ed

accompagnata dall’esecuzione di test indicativi e da un’attenta analisi delle

dichiarazioni del paziente.

In presenza di

patologie quali quelle di cui potrebbe, secondo le ipotesi dello psichiatra

curante, essere afflitta la ricorrente, questo Tribunale ritiene che

relativamente al periodo controverso non sia possibile dedurre, con il grado

della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali, l’assenza

di inabilità lavorativa rispettivamente di una minaccia d’invalidità sulla base

di una sola valutazione basata sugli atti, e che non si può prescindere da una

valutazione psichiatrica approfondita.

Inoltre va pure ricordato che,

secondo la giurisprudenza federale, per l'assicurazione invalidità non è

importante la diagnosi, ma le sue conseguenze sulla capacità lavorativa

(sull'argomento: STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012, consid. 6 con riferimenti)

e che non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali decidere su

divergenze mediche scientifiche, ma unicamente di stabilire nel caso concreto

il diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto delle

opinioni mediche (STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla

DTF 134 V 231 consid. 5.3). Non è dunque possibile trarre delle conclusioni

sulla capacità lavorativa solo sulla base delle diagnosi poste (cfr. pure la

STCA 32.2023.34 del 30 maggio 2023, consid. 2.12).

Richiamati i

principi esposti ai consid. 2.5 e 2.6, va in particolare nuovamente

sottolineato che se ad una perizia allestita esclusivamente sulla base

degli atti dell'incarto può essere riconosciuto valore probante nella misura in

cui quest'ultimo contenga sufficienti apprezzamenti medici che, a loro volta,

si fondano su un esame personale dell'assicurato (cfr. RAMI 1988 U 56, p. 370s.

consid. 5b ed il riferimento; “Aktegutachten”), tale giurisprudenza va

tuttavia relativizzata quando si tratta di valutare delle questioni che

necessitano di una perizia psichiatrica, nel senso che una perizia in

questo settore della medicina, di principio, deve essere allestita sulla base

di un consulto personale (cfr. DTF 127 I 54 consid. 2e-g e riferimenti, citata

in RAMI 2001 U 438, p. 345 s.; STCA 35.2000.34 dell'8 agosto 2002, 32.2018.158

del 30 luglio 2019, consid. 2.5; 32.2019.47 del 24 febbraio 2020).

Attentamente vagliato l’insieme

della precitata documentazione medica agli atti, senza un approfondimento

peritale attraverso un esame dell’assicurata da parte di uno specialista in

psichiatria (cfr. art. 44 LPGA), il TCA non può dunque concludere, secondo il

grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore

delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti),

che lo stato di salute psichico della ricorrente non avesse un’influenza

rilevante sulla sua capacità lavorativa già nel periodo decisivo sino alla resa

della decisione impugnata.

I dettagliati certificati medici

dello psichiatra curante agli atti rendono in effetti quantomeno verosimile che

lo stato di salute psichico dell’assicurata non le garantisse una capacità

lavorativa piena, come invece ammesso dall’amministrazione, senza una

valutazione clinica da parte del SMR e/o una valutazione specialistica esterna,

Analogamente a quanto stabilito

dall’Alta Corte nella STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017, pubblicata in SVR

1/2018 IV nr. 4 – nella quale il TF ha reputato che il rapporto del SMR non

potesse essere considerato esaustivo, non essendosi espresso su tutti gli

aspetti rilevanti per la decisione – il TCA non può, quindi, fondare il

giudizio sulle sole annotazioni del medico SMR.

Il TCA sottolinea

che la capacità lavorativa dell’assicurata dovrà essere valutata

nell’ambito di una procedura probatoria oggettiva fondata su indicatori e

illustrata nella DTF 141 V 281 (cfr., su questo tema, la STCA 32.2018.107 del 2

agosto 2019, al consid. 2.7.3). Per costante giurisprudenza, l’esame degli

indicatori deve infatti essere effettuato innanzitutto dal perito psichiatra

(cfr. STF 9C_401/2018 del 6 novembre 2018, pubblicata in SVR 4-5/2019 IV nr.

28; STCA 32.2018.107 del 2 agosto 2019, consid. 2.7.3).

È quindi necessario un

approfondimento peritale esterno dal profilo psichiatrico (cfr. art. 44 LPGA)

che soddisfi i criteri posti dalla giurisprudenza federale anzi esposti.

2.12. Infine ma non da ultimo il TCA

ritiene che nella presente fattispecie assuma una particolare importanza anche

la questione di sapere se la capacità lavorativa dell’assicurata sia

sfruttabile, e se del caso in che misura e in quale attività, in un mercato

libero, seppur equilibrato, o solo in un circuito lavorativo protetto, e se vi

è necessità di introdurre dei provvedimenti integrativi.

Anche gli aspetti economici

meritano un migliore e più approfondito esame, anche alla luce delle risultanze

mediche degli accertamenti che verranno effettuati.

2.12.1. Il consulente in integrazione

professionale sulla scorta delle indicazioni e limitazioni mediche, valuta

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili. Spetta

essenzialmente a lui, che meglio di chiunque altro è in grado di emettere una valutazione

a proposito delle attività economiche entranti in linea di conto nonostante il

danno alla salute e l'età (STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.3;

9C_439/2011 del 29 marzo 2012 consid. 5;9C_949/2010 del 5 luglio 2011; RtiD

II-2008 pag. 274 consid. 4.3), e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni

e limitazioni mediche, valutare quali attività professionali siano

concretamente ipotizzabili (STF 9C_986/2010 dell'8 novembre 2011 consid. 3.5).

Al riguardo va rilevato che il

concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione

quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio

tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro

strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati.

Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa

mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito

tale da escludere il diritto ad una rendita. In particolare, l'esistenza di una

simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili

dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più

nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto

ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse

o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332

consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c).

2.12.2. A quest’ultimo proposito il TCA

ricorda che nella STF 9C_683/2011 del 9 gennaio 2012 l’Alta Corte,

nell’apprezzare la residua capacità lavorativa di un assicurato con patologia

psichiatrica, aveva tra l’altro rilevato che: “ L'aumento della produttività

in seno alle imprese, la pressione circa la redditività o ancora le necessità

Considerandi

derivanti dalla gestione dei costi salariali pesano sugli impiegati che devono

dimostrare impegno e efficacia, integrarsi in una struttura aziendale e quindi

mostrare una capacità di adattamento importante (sentenza 9C_984/2008 del 4

maggio 2009 consid. 6.2).

Va pure ricordata la

giurisprudenza sull'impossibilità di esercitare, per motivi psichici,

un'attività lucrativa sul mercato equilibrato del lavoro (cfr. la STCA

32.2013.28

del 7 agosto 2013). Nella sentenza federale 9C_658/2013 del 26

dicembre 2013, parzialmente pubblicata in DTF 140 V 2, la perizia psichiatrica

eseguita dal SMR aveva concluso che l’assicurato conservava una parziale

capacità lavorativa residua, ma solo in un ambiente protetto, ritenuto

che “l’assicurato presenta uno stato di ansia scarsamente compatibile con

un’occupazione sul mercato libero, se non al massimo 3 ore al giorno in un

ambiente accogliente e poco stressante”.

Nella fattispecie oggetto della

STF 8C_683/2011 del 16 agosto 2012, il perito psichiatra aveva espressamente

indicato che la capacità lavorativa è nulla per qualsiasi attività che non

abbia un carattere puramente occupazionale, che non pretenda dall’interessato

assiduità, produttività, precisione.

Sia menzionata anche la STCA

32.2011.254

dell'8 agosto 2012, nella quale il TCA ha considerato che le

condizioni poste dai periti medici a proposito del lavoro “ideale” -

corrispondente “ad un ambiente di lavoro che riesca a tollerare i limiti

dettati dal disturbo di personalità dell’interessata, quindi sereno e non

conflittuale, con possibilità di lavorare in maniera autonoma, in assenza di

colleghi competitivi ed in generale dove non sia indispensabile essere in grado

di inserirsi in uno spirito di gruppo”- erano irrealistiche considerate le

esigenze poste attualmente dal mercato del lavoro”.

Nella STF 9C_984/2008 del 4

maggio 2009, concernente un assicurato il cui disturbo della personalità

(personalità borderline) implicava la necessità di lavorare in un ambiente

confinato e protetto, fuori da ogni stress professionale e sociale, il TF ha ritenuto

che le concessioni smisurate che verrebbero richieste a un potenziale datore di

lavoro, rendano l’esercizio di un’attività lucrativa incompatibile con le

esigenze attuali del mondo economico.

Con la STF 9C_910/2011 del 30

marzo 2012 l’Alta Corte ha considerato non realistiche, su un mercato

equilibrato del lavoro, le possibilità occupazionali per un assicurato,

ritenuto, da un punto di vista medico, ancora abile al lavoro in maniera

completa solo in un determinato ambiente lavorativo, nel quale sia chiamato a

svolgere compiti meno complessi, senza tempi assillanti, in un clima lavorativo

familiare e tollerante.

Infine, nella STF 9C_403/2022 del

15.

marzo 2023, l’Alta Corte ha confermato la decisione dell’Autorità cantonale

di considerare non realistiche, su un mercato equilibrato del lavoro, le

possibilità occupazionali per un assicurato affetto da epilessia post-traumatica

con lieve deficit cognitivo, in particolare sottolineando quanto segue:“(…) Im vorliegenden Fall besteht indes eine ausgeprägte

arbeitsmarktliche Desintegration, welche in Kombination mit den weiteren

Einschränkungen, insbesondere der Intelligenzminderung und den epileptischen

Anfällen, dazu führt, dass die Versicherte einem Arbeitgeber auf dem ersten

Arbeitsmarkt - auch unter Berücksichtigung von Nischenarbeitsplätzen -

realistischerweise nicht mehr zumutbar ist. Vor diesem Hintergrund verletzte

das kantonale Gericht kein Bundesrecht, als es auf Weiterungen in Bezug auf die

der Versicherten verbliebene medizinisch-theoretische Arbeitsfähigkeit im

Zeitpunkt des Statuswechsels verzichtete. Insbesondere kann offen bleiben, ob

auf die gutachterlich attestierte 80%ige Arbeitsfähigkeit in einer

leidensangepassten Tätigkeit abgestellt werden kann. (…) 5.5. Fehlt es an der

wirtschaftlichen Verwertbarkeit der Restarbeitsfähigkeit auf dem ausgeglichenen

Arbeitsmarkt, liegt eine vollständige Erwerbsunfähigkeit vor (Urteil

9C_766/2019 vom 11. September 2019 E. 4.5). Folglich hat die Vorinstanz kein

Bundesrecht verletzt, als sie bei einem Status von 70 % Erwerb und 30 %

Aufgabenbereich ab 1. Januar 2017 einen Anspruch auf eine ganze Rente

bejahte. (…)”.

Circa l’esistenza di un lavoro

protetto va ancora detto che nella sua giurisprudenza il Tribunale federale ha

rammentato che la nozione di mercato equilibrato del lavoro è una nozione

teorica ed astratta che serve da distinzione per stabilire i casi a carico

dell’assicurazione contro la disoccupazione e quelli a carico

dell’assicurazione per l’invalidità. Essa implica da una parte un certo

equilibrio tra l’offerta e la domanda di manodopera e dall’altra parte un

mercato del lavoro strutturato in maniera tale che possa offrire un ventaglio

d’impieghi diversificati, sia per quanto concerne le esigenze professionali ed

intellettuali sia a livello di sollecitazioni fisiche (STF 9C_327/2018 del 5

ottobre 2018; DTF 110 V 273, consid. 4b; sentenza I 350/89 del 30 aprile 1991,

consid. 3b in RCC 1991 pag. 329). Non occorre pertanto esaminare la questione

di sapere se l’assicurato può trovare un’attività secondo le condizioni

concrete del mercato del lavoro, ma unicamente domandarsi se potrebbe ancora

sfruttare economicamente la sua capacità residua in un mercato dove i posti di

lavoro disponibili corrispondono all’offerta di manodopera (STF I 198/97 del 7

luglio 1998, consid. 3b con i riferimenti in: Pratique VSI 1998, pag. 293).

Non ci si deve fondare su

possibilità di lavoro irrealistiche, ossia ritenere un’attività che potrebbe

essere esercitata unicamente in una forma talmente limitata che praticamente

non esisterebbe sul mercato generale del lavoro o che il suo esercizio

implicherebbe da parte del datore di lavoro delle concessioni impossibili,

corrispondendo in tal modo ad un’attività che può essere esercitata unicamente

in un laboratorio protetto o che comunque non sarebbe offerta in un mercato del

lavoro equilibrato (STF 9C_984/2008 del 4 maggio 2008, consid. 6.2; I 350/89

del 30 aprile 1991 consid. 3b in: RCC 1991 pag. 329; I 329/88 del 25 gennaio

1989.

consid. 4a in RCC 1989 pag. 328).

D’altra parte occorre inoltre

ricordare che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un elemento

estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e giurisprudenza,

l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue

capacità di guadagno (DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 pag. 96; SVR

1995.

UV 35 pag. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale impegno,

un’occupazione confacente all’interessato non è reperibile in concreto, questo

è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di

mercato equilibrato del lavoro, né l’assicurazione per l’invalidità né quella

contro gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).

Nella STF 8C_683/2011 del 16

agosto 2012, il TF ha respinto il ricorso di un assicuratore che aveva

contestato la sentenza cantonale tramite la quale era stata riconosciuta una

rendita d’invalidità nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni poiché

l’assicurato poteva svolgere la propria professione solo in ambito protetto. In

quel caso il TF aveva concluso che l’attività ritenuta ancora esigibile per

l’assicurato quale quella di aiuto giardiniere era paragonabile a quella svolta

in un laboratorio protetto poiché l’attività doveva essere gratificante, perché

l’assicurato aveva difficoltà di adattamento, necessitava di supporto continuo,

anche emotivo, aveva a difficoltà ad agire autonomamente, deve esserci assenza

di coinvolgimento a livello relazionale, l’assicurato non risulta efficiente e

flessibile).

2.12.3

Nella fattispecie il mandato affidato

al consulente professionale è stato fortemente condizionato dalle conclusioni

del medico SMR. Il consulente professionale ha in effetti escluso il

riconoscimento di provvedimenti di integrazione sostanzialmente a seguito delle

conclusioni del SMR, il quale, ha, come detto, escluso ogni inabilità

lavorativa.

Ora, tenuto conto della

formazione dell’assicurata, conseguita peraltro solo parzialmente, e del fatto

che la medesima ha sempre solo lavorato, per giunta in un lavoro del tutto

estraneo alla sua formazione e a tempo parziale, presso l’attività alberghiera degli

zii, i quali hanno dichiarato di averle confezionato su misura un’attività

compatibile con i suoi limiti e le sue problematiche psichiche assimilabile ad

un lavoro protetto (cfr. certificazione dell’Hotel __________ del 6 giugno

2023, doc H citata in esteso al consid. 2.9), e hanno ben descritto le difficoltà palesate dall’assicurata nello svolgimento delle

incombenze lavorative affidatele, l’amministrazione avrebbe dovuto intraprendere

qualche accertamento al fine di appurare se e del caso in che misura la capacità

lavorativa dell’assicurata sia sfruttabile in un circuito lavorativo non

protetto.

Alla luce degli accertamenti

peritali psichiatrici che verranno seguiti occorrerà quindi valutare se e in

che misura l’assicurata possa essere inserita in un ambiente di lavoro libero,

o solo in un circuito lavorativo protetto, con particolare riguardo alle sue

difficoltà nella flessibilità, nell’adeguare i propri comportamenti a

differenti richieste, nella rigidità di pensiero, nel contatto con gli altri e

nella capacità di integrazione e di interazione nel gruppo e in generale con

riguardo alla sua diminuita capacità di adattamento che il mondo del lavoro

attuale richiede indiscutibilmente ai dipendenti. Queste caratteristiche

appaiono, sulla base degli atti all’inserto, difficilmente compatibili con la

possibilità di esercitare una professione nel normale mondo del lavoro.

Né del resto l’amministrazione

ha chiarito (su tale questione la dichiarazione dei responsabili dell’Hotel __________

è silente) se il salario versato all’assicurata per l’attività di lavapiatti

svolta presso l’Hotel degli zii fosse adeguato alla funzione o costituisse un

cosiddetto salario sociale (“Soziallohn”) (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti; STCA 32.2021.67 del 7 marzo 2022 consid. 2.7.5.). Per

salario sociale si intende una retribuzione superiore al valore della

controprestazione lavorativa (cfr. Riemer-Kafka, Schweizerisches

Sozialversicherungsrecht, 7a ed., 2019, pag. 264; Senti, Gratisarbeit und

Soziallohn: Folgen eines «falschen» Lohnes, in: AJP/PJA 2016, pag. 59 e segg.;

sul concetto di salario sociale cfr. anche la STF 9C_745/2012

del 30 aprile 2013 consid. 5.2).

Va in ogni

modo osservato che la prova dell'esistenza di un salario sociale è sottoposta

a requisiti severi (DTF 117 V 8 consid.

2c/aa pag. 18; STF 2A.236/2006 del 28 settembre 2006 consid. 5.4) e che il

grado probatorio necessario per ammettere un salario sociale è quello della

verosimiglianza preponderante (STF 8C_779/2017 del 25 aprile 2018, consid.

5.2

).

Inoltre, un rapporto di parentela

tra il datore di lavoro e l’assicurato e/o un rapporto di lavoro di lungo corso

possono costituire indizi a favore di una prestazione sociale su base

volontaria (freiwillige Sozialleistung) (STFA I 106/05 del 2 agosto 2005

consid. 4.2.3. con riferimenti).

Nell’evenienza concreta, gli

elementi e la documentazione agli atti saranno da valutare concretamente al

fine di stabilire se il salario versato alla ricorrente per l‘attività svolta

sia o meno da considerare un salario sociale.

Richiamato l’art. 43 LPGA e i

marginali 0700 segg della CPIR (cfr. in esteso al consid. 2.3), l’amministrazione

alla luce delle conclusioni degli accertamenti medici che verranno esperiti,

dovrà quindi predisporre i provvedimenti più adeguati volti all’accertamento

dell’idoneità all’integrazione professionale, ovvero se ed eventualmente in che

misura e in quale settore l’assicurata sia idonea all’integrazione, inclusa una

adeguata osservazione e valutazione della capacità in ambito lavorativo.

L’amministrazione dovrà

stabilire se l’assicurata sia invalida almeno al 20% o minacciata da invalidità

e del caso individuare eventuali provvedimenti d’integrazione necessari

e idonei per ripristinare, conservare o migliorare la sua capacità al guadagno,

tenendo conto delle circostanze concrete del singolo caso, e in particolare

delle capacità soggettive e oggettive d'integrazione (stato di salute, capacità

di rendimento, idoneità all'istruzione, motivazione, ecc.; STFA I 529/01 del 19

marzo 2002, consid. 1a con riferimenti), ritenuto che con riformazione

professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure

reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità

di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia

attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del

possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF

124.

V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).

Rilevato come, per le ragioni anzidette, ci troviamo di fronte ad un

accertamento amministrativo che necessita di un complemento medico psichiatrico

che l’Ufficio AI è chiamato ad eseguire sulla base di quanto indicato (cfr.

consid. 2.11), si giustifica, anche per questo aspetto, il rinvio degli atti

all’UAI affinché proceda come indicato (cfr. anche STCA 32.2021.83 del 30 marzo

2022, consid. 2.9, 32.2023.49 del 23 ottobre 2023).

Il TCA sottolinea in ogni caso

l’importanza che il potenziale di capacità lavorativa che risulterà attestata

medicalmente nella perizia psichiatrica che verrà predisposta possa essere

effettivamente realizzato grazie all’introduzione di misure

medico-riabilitative e/o provvedimenti di integrazione professionale. Giova

infatti ricordare che, nell’ambito dell’assicurazione invalidità vige il

principio della precedenza delle misure di reinserimento/ integrazione rispetto

al diritto alla rendita (cfr., a questo proposito, le STF 9C_450/2019 del 14

novembre 2019, consid. 3.3.1,8C_345/2022 del 12 ottobre 2022, consid. 5.3; DTF

123.

V 271, 126 V 243 consid. 5).

2.13

Nella DTF 137 V 210 il TF ha

precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una

perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze

ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che

vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di

un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA

32.2015.82

del 6 giugno 2016) o perché vi erano delle carenze negli

accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle

bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer

bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem

bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien)

unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung,

Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016).

Con la pronunzia 8C_445/2021 del 14 gennaio 2022 consid. 4.4, pubblicata in SVR

10/2022 UV n. 34 p. 137 ss., l’Alta Corte ha inoltre stabilito che, laddove un

tribunale cantonale determini il diritto alle prestazioni facendo capo a un

rapporto del medico curante prodotto nel quadro della procedura di opposizione,

sebbene ci si trovi in presenza di un caso di applicazione della DTF 135 V 465

che richiede l’intervento di un perito esterno, la causa deve essere rinviata

all’amministrazione, e non ai giudici di prime cure, affinché proceda a un

complemento istruttorio. È in effetti in primo luogo compito

dell’amministrazione disporre degli atti istruttori complementari volti ad

accertare d’ufficio tutti i fatti pertinenti e, se del caso, raccogliere le

prove necessarie prima di rendere la propria decisione (questo principio è

stato confermato ancora con le sentenze 8C_274/2021 del 31 marzo 2023 consid.

9.3

;8C_523/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 5.4 e riferimenti;8C_731/2021

succitata consid. 4.6).

Rilevato come, per le ragioni

indicate in precedenza, ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti

lacunoso, si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione affinché istruisca

in maniera completa ed esaustiva la pratica, metta in atto un accertamento

peritale specialistico in ambito psichiatrico, necessario al fine di chiarire

quale sia lo stato di salute dell’interessata e le ripercussioni dello stesso

sulla sua capacità lavorativa in ambito ordinario, ossia al di fuori di

un’attività strettamente protetta.

In seguito, facendo capo alle risultanze dell’accertamento medico esperito e

dopo avere pure svolto i necessari approfondimenti economici, l’amministrazione

si pronuncerà nuovamente riguardo all’eventuale diritto alla rendita di

invalidità dell’assicurata dopo aver valutato pure l’eventuale diritto a misure

di reintegrazione professionale.

Alla luce di quanto appena esposto la decisione impugnata va annullata e

l’incarto rinviato all’UAI affinché proceda come indicato.

Quanto al peggioramento che

sembra essere intervenuto successivamente alla decisione qui censurata, e che è

attestato dal dr. __________ ed è ritenuto quantomeno verosimile anche

dall’amministrazione (cfr. XII), come anticipato al consid. 2.10 lo stesso si

riferisce ad una situazione clinica posteriore al momento della resa della

decisione impugnata (data che di principio delimita temporalmente il potere

cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 220, 130 V 140 e

129.

V 4 consid. 1.2) e quindi dovrà essere oggetto di indagine nell’ambito di

una procedura separata, da considerarsi avviata con l’inoltro del certificato

del 7 febbraio 2024 del dr. __________ (XII/1), come indicato dall’amministrazione.

2.14

Giusta l'art. 69 cpv. 1bis

LAI la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni

in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.- e 1000.- franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF

9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

In concreto, visto l’esito del

ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: STF 8C_859/2018

del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271

con riferimento), le spese di fr. 500.- vanno poste a carico dell’Ufficio AI.

Quest’ultimo verserà all’insorgente, patrocinata in causa da __________ dello RA

1.

(al riguardo va ricordato che l’indennità per ripetibili è concessa non

soltanto se l’assicurato è patrocinato da un avvocato, ma anche quando il

patrocinio è assunto - come nel caso di specie - da una persona particolarmente

qualificata per la questione giuridica considerata, indipendentemente dal fatto

che lo stesso sia oneroso, purché non si tratti di una rappresentanza di un

ente pubblico nell’espletamento del proprio compito: Locher/Gächter, Grundriss

des Sozialversicherungsrechts, 2014, p. 608; G. Wilhelm, in: Zünd/Pfiffner

Rauber [ed.], op. cit., n. 4 ad § 34; cfr. altresì STCA 35.2016.33 del 2 agosto

2016, consid. 2.6 e STCA 35.2018.129 del 28 marzo 2019, consid. 2.15),

l’importo di fr. 2'000.- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi

dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’amministrazione

affinché proceda conformemente ai considerandi.

2. Le spese di procedura di fr. 500.-

sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà alla ricorrente fr. 2'000.-

per ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti