32.2023.44
Negata la concessione della rendita e di provvedimenti professionali. TCA ritiene che la situazione non sia stata chiarita a sufficienza e rinvia gli atti all'amministrazione per ulteriori accertamenti. Limiti per l'attività lucrativa causati da affezioni psichiche
19 agosto 2024Italiano101 min
medico curante già in fase amministrativa, vista l’insistenza con cui il dr. __________
Source ti.ch
Incarto
n.
32.2023.44
FC
Lugano
19 agosto 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 aprile 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 24 marzo 2023
emanata da
Ufficio assicurazione
invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione
federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1992, in possesso
della maturità artistica, di un bachelor in pittura e arti visive, di un
diploma professionale di arte nell’illustrazione di libri e un diploma di
tanatoestetica, ha svolto l’attività a tempo parziale dal giugno 2019 quale lavapiatti/aiuto
cuoco in un hotel di __________ (al 40%) e dall’ottobre 2018 rispettivamente gennaio
2021 come insegnante di disegno a ore (al 15% circa).
Il 28 agosto 2021 l’assicurata ha
presentato una domanda di prestazioni AI per adulti, indicando di
essere affetta da Sindrome di Asperger, e precisando di chiedere “un
supporto da parte del vostro lodevole Ufficio per poter essere inserita
all’interno della nuova professione come docente di belle arti/arti visive”.
1.2. Mediante comunicazione del 20
gennaio 2022 l’Ufficio AI ha comunicato all’assicurata di assumere un costo di
fr. 3'800 per un percorso di gestione del cambiamento e bilancio delle
competenze come provvedimento nell’ambito dell’intervento tempestivo, cui ha
fatto seguito in data 9 maggio 2022 un rapporto di fine intervento tempestivo
da parte del consulente professionale dell’AI (doc. AI pag. 178, 184).
Dopo aver raccolto la
documentazione dallo psichiatra curante, che è stata in seguito valutata dal
SMR (Servizio medico regionale dell’AI) con rapporti 25 maggio e 24 giugno 2022
– il quale ha accertato l’assenza di un’inabilità lavorativa quale insegnante
di disegno e lavapiatti –, l’Ufficio AI, preso atto del rapporto del consulente
professionale del 12 luglio 2022, con progetto di decisione del 22 luglio 2022
ha prospettato la reiezione della domanda di prestazioni, considerato come non
fosse stata evidenziata alcuna inabilità lavorativa né patologia invalidante (doc.
AI pag. 211).
Con osservazioni 5 settembre 2022
l’assicurata, assistita da RA 1, ha prodotto un rapporto dello psichiatra
curante e della Fondazione __________, chiedendo l’annullamento del progetto di
decisione e la concessione della garanzia della copertura di una riqualifica
professionale quale docente di scuola elementare. Sentiti il SMR e consulente
professionale, con decisione del 24 marzo 2023 l’Ufficio AI ha confermato il
rifiuto di prestazioni.
1.3. Con tempestivo ricorso l’assicurata,
tramite il suo patrocinatore, è insorta contro la suddetta decisione,
postulando la rivalutazione del suo caso e producendo una nuova attestazione
dello psichiatra curante. Contesta le conclusioni dell’amministrazione,
postulando la concessione della chiesta riqualifica professionale,
sottolineando che il mancato sostegno da parte dell’Ufficio AI rischierebbe di
portare ad un peggioramento “reattivo” del quadro clinico, anche in considerazione
delle diagnosi correlate di disturbi d’ansia e depressione. Rileva che le
mancate attestazioni di inabilità lavorativa negli anni precedenti sarebbero da
ricondurre al fatto che al sostentamento dell’assicurata avevano sempre
provveduto i famigliari. Delle ulteriori allegazioni si dirà, ove necessario,
nel merito (I).
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio
AI, sulla base dell’allegata presa di posizione del SMR, ha chiesto la
reiezione del ricorso e la conferma della decisione contestata. Ritiene corrette
la valutazione medico-teorica ed economica effettuate (IV).
1.5. Con osservazioni 23 giugno 2023
l’assicurata, tramite il suo patrocinatore, ha ribadito le sue domande e
allegazioni producendo un’ulteriore certificazione del dr. __________ e uno
scritto dei titolari dell’Hotel __________ in merito alle condizioni lavorative
offerte all’assicurata (VIII).
In merito l’Ufficio AI, in data 6
luglio 2023, si è ribadito nella sua richiesta di reiezione del ricorso (X).
Il 13 febbraio 2024 l’amministrazione
ha poi comunicato di aver ricevuto una certificazione del dr. __________, che informava
di un peggioramento delle condizioni di salute dell’assicurata con conseguente inabilità
al lavoro dell’80%. Alla luce di questa attestazione l’Ufficio AI ha comunicato
di ritenere aperta una nuova domanda di prestazioni volta a chiarire se era
subentrato un peggioramento rispetto alla decisione del 24 marzo 2023 (XII).
Con osservazioni del 22 febbraio
2024 la ricorrente, tramite il suo patrocinatore, ha confermato la richiesta di
accoglimento del ricorso facendo rilevare che il peggioramento segnalato dal
curante dimostrava semplicemente che sua inabilità al lavoro era presente già
nel momento della decisione contestata (XVI).
In seguito le parti si sono
confermate nelle loro posizioni con scritti dell’Ufficio AI del 27 febbraio, 6
marzo (questo corredato anche da una valutazione del SMR), 13 e 22 marzo 2024
(XVII, XX, XXIV, XXVIII) e della ricorrente dell’8 e 18 marzo 2024 (XXI, XXV),
di cui si dirà, nella misura del necessario, nel merito.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se
a giusta ragione l'Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni del 28
agosto 2021 di RI 1, negando in particolare la concessione sia di una rendita
d’invalidità sia di provvedimenti professionali, avendola ritenuta
completamente abile in qualsiasi attività lucrativa.
Va
anzitutto rilevato che il 1. gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della
decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e
dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il
diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).
La cifra 9101 della Circolare
sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità (CIRAI)
(valida dal. 1. gennaio 2022, stato al 1. gennaio 2024) prevede che “Se la
decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio
2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili
le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre
2021”.
La cifra 1007 e seg. della
Circolare concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore
sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (CDT US AI) (valida dal 1.
gennaio 2022 e stato alla medesima data) prevedono che:
" […] le
rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui diritto secondo
l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021.
Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e
quello della nascita del diritto alla rendita non sono necessariamente identici
(se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è
retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o
successivamente, anche se l’invalidità è insorta prima di questa data. Le
rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è
nato il 1° gennaio 2022 o successivamente conformemente all’articolo 29
capoversi 1 e 2 LAI.
Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022
valgono le regole seguenti:
in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla
rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:
- prima fissazione della rendita → DR in vigore fino al 31
dicembre 2021,
- modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31
dicembre 2031 → C DT US AI;
in caso di nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv.
1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:
- prima fissazione della rendita → DR in vigore dal 1°
gennaio 2022”.
Secondo le citate circolari,
dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di rendita, l’asserita
invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti al più tardi al 31
dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e ciò anche se la
decisione è stata resa successivamente.
In concreto, anche
nell’eventualità in cui un’eventuale incapacità lavorativa di lunga durata
sarebbe nata precedentemente al 2022 e un eventuale diritto alla rendita
potrebbe essere insorto prima del 31 dicembre 2021 (art. 28 cpv. 1 lett. b
LAI), tuttavia, la ricorrente ha presentato la domanda di prestazioni
nell’agosto 2021, ragione per cui l’eventuale diritto ad una rendita sarebbe
insorto il 1. febbraio 2022, trattandosi di una domanda tardiva ex art. 29 cpv.
1 LAI (per il calcolo vedasi ad esempio STCA 32.2023.6 del 21 agosto 2023
consid. 2.1.). Inoltre, anche la riformazione professionale presso la __________
per la quale l’assicurata ha chiesto un supporto da parte dell’amministrazione aveva
inizio nel settembre 2022 (doc. AI pag. 200).
Visto quanto precede, al ricorso contro la decisione
emanata il 24 marzo 2023 – data che, di principio, delimita temporalmente il
potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali – si applicano le
norme sostanziali in vigore in quel momento e, quindi, il diritto in vigore dal 1. gennaio 2022.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in
relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità
al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno
alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno.
Occorre quindi che il danno alla
salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il
caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n.
46).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità
al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le
mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che
perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28b cpv. 1 LAI prescrive
che l’importo della rendita è determinato quale quota percentuale di una
rendita intera. Il cpv. 2 dispone che se il grado d’invalidità è compreso tra
il 50 e il 69 per cento, la quota percentuale corrisponde al grado d’invalidità.
Il cpv. 3 prevede che se il grado d’invalidità è uguale o superiore al 70 per
cento, l’assicurato ha diritto a una rendita intera. Infine, il cpv. 5
stabilisce che se il grado d’invalidità è inferiore al 50 per cento, si
applicano le quote percentuali ivi indicate.
L'art. 28 cpv. 2 vLAI prescriveva
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
2.3. Secondo l’art. 8 cpv. 1 LAI, gli
assicurati invalidi o minacciati da un’invalidità (art. 8 LPGA) hanno diritto
ai provvedimenti d’integrazione per quanto (lett. a) essi siano necessari e
idonei per ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o
la loro capacità di svolgere le mansioni consuete e (lett. b) le condizioni per
il diritto ai diversi provvedimenti siano adempiute.
Secondo l’art. 1 novies OAI
(Minaccia d’invalidità), sussiste una minaccia d’invalidità quando la
probabilità che insorga un’incapacità al guadagno è preponderante. Il momento
in cui l’incapacità al guadagno è insorta non è determinante.
Fanno parte dei provvedimenti professionali necessari e idonei
tutte le misure direttamente necessarie all'integrazione nella vita
professionale. La loro estensione non è definibile in maniera astratta; occorre
piuttosto tenere conto delle circostanze concrete del singolo caso, e in
particolare delle capacità soggettive e oggettive d'integrazione, che variano
da persona a persona (stato di salute, capacità di rendimento, idoneità
all'istruzione, motivazione, ecc.; STFA I 529/01 del 19 marzo 2002, consid. 1a
con riferimenti).
Di principio, la persona assicurata ha diritto unicamente ai
provvedimenti idonei e necessari al raggiungimento del singolo scopo
integrativo prefissato, ma non ai migliori provvedimenti nel caso di specie.
Questo perché l'integrazione deve essere garantita solo nella misura
necessaria, ma anche sufficiente (DTF 124 V 108 consid.
2b pag. 110 con riferimenti).
Secondo l’art. 8 cpv. 1bis LAI,
il diritto ai provvedimenti d’integrazione non dipende dall’esercizio di
un’attività lucrativa prima dell’insorgere dell’invalidità. Per determinare
questi provvedimenti occorre tener conto in particolare degli aspetti
riguardanti l’assicurato quali l’età, il suo grado di sviluppo, le sue capacità
e la durata probabile della sua vita professionale.
Secondo l'art. 6 cpv. 1 OAI, per
riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari
a mantenere o migliorare la capacità di guadagno al termine della prima
formazione professionale o dopo l'inizio di un'attività lucrativa senza previa
formazione professionale a causa dell'invalidità. Sono considerati
provvedimenti di riformazione professionale anche i provvedimenti di formazione
che permettono di raggiungere un livello di formazione superiore, se necessari
a mantenere o migliorare la capacità di guadagno (art. 6 cpv. 1bis OAI). Con
riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme
delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente
un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta
dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite
del possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a;
DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).
La capacità di una persona
assicurata di sfruttare la propria capacità residua sul mercato del lavoro generale
equilibrato dipende dalle circostanze concrete del singolo caso. Secondo la
giurisprudenza, sono fattori decisivi il tipo e la natura del danno alla salute
e le sue conseguenze, lo sforzo prevedibile di adattamento e di riconversione
e, in questo contesto, anche la struttura della personalità, le attitudini e le
capacità esistenti, la formazione, la carriera professionale o l'applicabilità
di esperienza professionale proveniente dal settore tradizionale (STF
8C_452/2023 del 19 dicembre 2023, consid. 2.4.1; STF 8C_346/2023 del 21
dicembre 2023, consid. 2.3; STF 9C_42/ 2023 dell'11 maggio 2023, consid. 3.2).
Occorre anche ricordare che il
concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione
quest'ultima teorica ed astratta, implicante da una parte un certo equilibrio
tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato
in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Il
mercato del lavoro equilibrato è una misura teorica, per cui non si
può facilmente presumere che la capacità residua sia inutilizzabile (STF
8C_346/2023 del 21 dicembre 2023, consid. 2.3; STF 9C_42/2023 dell'11 maggio
2023, consid. 3.2). Il mercato del lavoro equilibrato include anche i
cosiddetti posti di lavoro di nicchia, cioè offerte di posti e di
lavori in cui le persone con disabilità possono aspettarsi un venire incontro
di stampo sociale ("sozial Entgegenkommen" =
"accondiscendenza sociale") da parte del datore di lavoro (STF
9C_42/2023 dell'11 maggio 2023, consid. 3.2; SVR 2018 IV Nr. 60; SVR 2016
IV Nr. 3). Secondo questi criteri si dovrà, di caso in caso, stabilire se
l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e
conseguire un reddito tale da escludere il diritto a una rendita. In
particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata, e
quindi si può presumere che la capacità lavorativa residua sia inutilizzabile,
se l'attività ragionevole è possibile solo in una forma così limitata da essere
praticamente sconosciuta al mercato del lavoro equilibrato o sarebbe
possibile soltanto con concessioni irrealistiche da parte di un datore di lavoro medio
e trovare un posto di lavoro adeguato appare quindi
impossibile sin dall'inizio (STF 8C_346/2023 del 21 dicembre 2023, consid.
2.3; STF 9C_42/2023 dell'11 maggio 2023, consid. 3.2; STF 8C_670/2009 del 7
aprile 2010 consid. 8; STF 8C_641/2008 del 14 aprile 2009, consid. 5.2; DTF 110
V 273 consid. 4b pag. 276).
Fra i provvedimenti
d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i provvedimenti
di reinserimento per preparare all'integrazione professionale (art. 8 cpv. 3
lett. a LAI), la consulenza e l’accompagnamento (lett. a bis), i provvedimenti
di reinserimento per preparare all’integrazione professionale (lett. a ter), la
consegna di mezzi ausiliari (lett. d) ed i provvedimenti professionali (art. 8
cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono l'orientamento professionale (art. 15
LAI), la prima formazione professionale (art. 16 LAI), la riformazione
professionale (art. 17 LAI), il collocamento (art. 18 LAI), il lavoro a titolo
di prova (art. 18a LAI), la fornitura di personale a prestito (art. 18a bis
LAI), l’assegno per il periodo d’introduzione (art. 18b LAI), l’indennità per
sopperire all’aumento dei contributi (art. 18c LAI) e l'aiuto in capitale
(art. 18d LAI).
Secondo l’art. 17 cpv.
1 LAI l’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa,
se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la
capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in
misura essenziale.
Invalido ai
sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della
gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione
professionale, una perdita di guadagno pari a circa il 20% (STF 8C_689/2015 del
15 gennaio 2016: “(…) von rund 20% voraussetzt, wobei es sich dabei
lediglich um einen Richtwert handelt.”; DTF 130 V 489 consid. 4.2; DTF 124
V 110 consid. 2b; STFA I 164/05 del 22 dicembre 2006 consid. 7; SVR 2010 IV Nr.
24; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b). La soglia minima di diminuzione della
capacità di guadagno conferente il diritto a provvedimenti di riformazione
professionale è quindi del 20%.
La Circolare
sui provvedimenti d’integrazione professionale dell’assicurazione invalidità
(CPIPr), valida dal 1° gennaio 2022, prevede, per quanto di rilievo nella
fattispecie, quanto segue.
" 0700
7. Accertamento dell’idoneità all’integrazione professionale (art.
43 LPGA)
7.1. L’essenziale in breve
Basi giuridiche: art. 43 LPGA, art. 69 OAI, art. 78 OAI Scopo del
provvedimento: l’idoneità all’integrazione (residua) degli assicurati è
valutata dal punto di visto medico e in relazione all’orientamento
professionale. Il provvedimento può essere eseguito in un centro di
accertamento professionale (CAP), in un’istituzione o in altro modo, al fine di
esaminare le possibilità degli assicurati in situazioni pratiche ed
eventualmente a livello interdisciplinare. Gruppo target: assicurati per i
quali l’idoneità all’integrazione professionale va valutata sotto il profilo
dell’orientamento professionale, medico e funzionale mediante verifiche
pratiche o di indirizzo il più possibile pratico.
7.2. Panoramica dei provvedimenti
0701 L’accertamento medico e professionale secondo l’art. 43 LPGA
comprende le prestazioni seguenti: – accertamenti medici, funzionali e
nell’ottica dell’orientamento professionale di indirizzo pratico eseguiti
presso un CAP o presso altre istituzioni (accertamenti medici e professionali
sull’idoneità all’integrazione; CP 296).
0702 (Delimitazione) L’accertamento secondo l’art. 43 LPGA non
include: – accertamenti che presentano esclusivamente elementi di orientamento
professionale; questi rientrano nei provvedimenti preparatori durante
l’orientamento professionale e nel vaglio di possibili indirizzi professionali
secondo l’art. 15 LAI (v. cap. 10 e 16);
– accertamenti che, essendo gli elementi medici e di orientamento
professionale perlopiù già noti, sono volti a testare il rendimento effettivo
degli assicurati nell’attività alternativa auspicata in un posto di lavoro
concreto nel mercato del lavoro primario; questi rientrano nell’ambito del
lavoro a titolo di prova secondo l’art. 18a LAI (v. cap. 19); – accertamenti
che presentano esclusivamente elementi medici.
7.3. Svolgimento degli accertamenti medici e professionali
sull’idoneità all’integrazione (Principio)
0703 Per valutare l’idoneità all’integrazione professionale degli
assicurati gli uffici AI hanno a disposizione vari strumenti: rapporti dei
medici curanti, esami e valutazioni del SMR, colloqui con gli assicurati
stessi, perizie mediche ecc. Se questi strumenti non permettono di chiarire se
ed eventualmente in che misura e in quale settore professionale gli assicurati
siano idonei all’integrazione, gli uffici AI possono disporre accertamenti
medici e professionali sull’idoneità all’integrazione secondo l’art. 43 LPGA.
L’elemento medico degli accertamenti è inteso qui in senso più ampio rispetto
alle perizie mediche. Esso include l’osservazione e la valutazione delle
capacità in ambito lavorativo, tenuto conto della situazione medica
individuale, come avviene ad esempio nel caso della valutazione della capacità
funzionale. La valutazione è effettuata da uno specialista adeguatamente
formato (p. es. fisioterapista), ma non necessariamente da un medico.
0704 (Impostazione) Gli accertamenti dell’idoneità
all’integrazione professionale (residua) secondo l’art. 43 LPGA possono essere
svolti in sede ospedaliera o ambulatoriale.
(…)
0706 (Applicazione) Gli accertamenti medici e professionali
sull’idoneità all’integrazione sono tesi a valutare l’impiegabilità effettiva
dell’idoneità all’integrazione (residua) degli assicurati, quando: – i medici
curanti e/o il SMR non possono verificare o chiarire la situazione medica in
misura sufficiente per la valutazione di questioni professionali; o – la stima
soggettiva della capacità al lavoro da parte degli assicurati diverge dalla
capacità al lavoro definita oggettivamente dal punto di vista medico da parte
dei medici curanti e/o del SMR; o – l’ufficio AI o il servizio specializzato
non è in grado di determinare con sufficiente certezza l’idoneità
all’integrazione o la capacità al lavoro sulla base di un accertamento
incentrato esclusivamente sull’orientamento professionale.”
Con riferimento
alla riformazione professionale (art. 17 LAI), la citata circolare dispone, per
quanto di rilievo nella fattispecie:
" 17.
Riformazione professionale (art. 17 LAI)
17.1. L’essenziale in breve
Basi giuridiche: art. 17 LAI, art. 6 OAI Scopo del provvedimento:
gli assicurati mantengono o migliorano la loro capacità al guadagno con una
formazione in un nuovo ambito di attività o una nuova formazione nella
professione esercitata anteriormente o nello svolgimento delle mansioni
consuete. Gruppo target: assicurati che a causa di un’invalidità o di una
minaccia d’invalidità non possono più esercitare la professione imparata,
l’attività lucrativa precedente o le mansioni consuete.
(…)
17.3. Diritto
1702 (Condizioni) Oltre alle condizioni di base di cui all’art. 8
o 8a LAI, per avere diritto alla riformazione professionale devono essere
adempiute cumulativamente le condizioni seguenti. Gli assicurati devono: – non
poter più esercitare la loro professione precedente o non poter continuare a
svolgere l’attività lucrativa o le mansioni consuete a causa di un’invalidità o
di una minaccia d’invalidità; e
– essere idonei all’integrazione, ovvero essere oggettivamente e
soggettivamente in grado di partecipare con successo a provvedimenti di
formazione professionale.
La riformazione professionale deve: – rispettare i criteri di
semplicità e appropriatezza ed essere consona alle capacità dell’assicurato; –
essere adeguata al danno alla salute e offrire possibilità di guadagno
pressappoco equivalenti a quelle dell’attività precedente; e – essere idonea a
ripristinare, mantenere o migliorare la capacità al guadagno o la capacità di
svolgere le mansioni consuete degli assicurati.
(…)
1704 (Perdita di guadagno) Il diritto alla riformazione
professionale presuppone che, a causa della natura e della gravità del danno
alla salute, gli assicurati subiscano una perdita di guadagno permanente o di
lunga durata di circa il 20 per cento sia nell’attività esercitata prima
dell’insorgenza del danno alla salute sia in attività lucrative ragionevolmente
esigibili che potrebbero esercitare senza una formazione professionale
supplementare (confronto dei redditi). Si tratta di un valore indicativo, per
la cui determinazione vanno considerate la durata residua del periodo di
attività nonché le possibilità di avanzamento professionale e di guadagno nella
professione imparata. Per gli assicurati il cui grado d’invalidità è
determinato secondo il metodo misto, ci si deve basare sul grado d’invalidità
che risulta dal confronto dei redditi per la parte dell’attività lucrativa.
(…)
1706 (Equivalenza delle attività/equivalenza dei redditi): il
requisito dell’equivalenza approssimativa tra l’attivit esercitata prima
dell’insorgere dell’invalidità e quella esercitata dopo la riformazione
professionale riguarda in primo luogo le possibilità di guadagno. Per garantire
che il reddito della nuova professione a medio-lungo termine (carriera) sia
pressappoco allo stesso livello di quello della precedente, deve esserci una
certa equivalenza fra le due professioni. Il requisito dell’equivalenza limita
«verso l’alto» il diritto alla riformazione professionale. Non è compito
dell’AI procurare agli assicurati una professione migliore e meglio retribuita
di quella precedente.
1707 (Necessità dovuta all’invalidità) Se gli assicurati sono
sufficientemente integrati o se può essere procurato loro un posto di lavoro
adeguato ed esigibile senza una formazione supplementare, l’invalidità non
rende necessaria una riformazione professionale.”
2.4. Per quanto riguarda in particolare
l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale
ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da
non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la
società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI
1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte
ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore
somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul
tema cfr. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie
Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).
Nella STF I 770/03 del 16
dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato
che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme
richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati,
ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non
sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità. Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione
dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà
diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è
una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto
(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Nel 2015 il Tribunale federale ha
modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in
presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori
somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato
stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione
sul diritto a una rendita AI deve avvenire in una procedura probatoria
strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di
rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i
fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i
fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva
commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro
l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una
terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il
reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura
della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza
delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo
libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr.
comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
In due sentenze del 30 novembre
2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF ha stabilito che la
giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la
reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da
accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le
malattie psichiche, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione
lieve fino a medio-grave.
Ciò significa, in particolare per
depressioni lievi fino a medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza
alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita
AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale
federale del 14 dicembre 2017).
Le malattie psichiche possono
essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera
limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è
necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo
giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la
questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione
delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.
Nella DTF 145 V 215 il TF ha
infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le
malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una
procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.
Il Tribunale federale ha
confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche successivamente
(cfr. fra le altre STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3, 8C_6/2018
del 2 agosto 2018 al consid. 4, 8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2).
2.5. Per costante giurisprudenza (cfr.
STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità,
all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di
documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri
specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo
stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato
è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio
per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili
dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4., pag. 261; 115 V 133 consid. 2., pag. 134). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo
contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella DTF 137 V 210 il TF ha
concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione
attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione
invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è
di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid.
2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto
necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione
a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia;
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e
rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e
3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata
necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale
federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia
medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid.
4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Circa il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis
LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare
le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità
funzionale dell’assicurato – determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di
esercitare un’attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una
misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le
decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo
e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità,
per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli
aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro
specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la
capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una
chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale.
Sulla base delle indicazioni del SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può
ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/ 2010
del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009
IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Se vi sono dei rapporti medici
contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero
materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto
che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). In effetti, nel caso in
cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei
pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali
rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in
particolare, alla DTF 139 V 225 e alla 135 V 465).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3),
poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico
curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a) cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc) e che il solo fatto che uno o
più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a
rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va ancora evidenziato che,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve
adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del
disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pagg. 628-629,
in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze
federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In quest’ultima sentenza l'Alta
Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo
questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten,
in: SZS/RSAS 1999 pagg. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve
innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare
l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere
premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione
sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico
della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in
evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la
regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme
dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto
psico-sociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una
rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze
tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei
dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura,
le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle
risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino
l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante
un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001;
STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).
2.6. L'Alta Corte ha già stabilito che
se ad una perizia allestita esclusivamente sulla base degli atti dell'incarto
può essere riconosciuto valore probante nella misura in cui quest'ultimo
contenga sufficienti apprezzamenti medici che, a loro volta, si fondano su un
esame personale dell'assicurato (cfr. RAMI 1988 U 56, p. 370s. consid. 5b ed il
riferimento; “Aktegutachten”), tale giurisprudenza va tuttavia
relativizzata quando si tratta di valutare delle questioni che necessitano di
una perizia psichiatrica, nel senso che una perizia in questo settore
della medicina, di principio, deve essere allestita sulla base di un consulto
personale (cfr. DTF 127 I 54 consid. 2e-g e riferimenti, citata in RAMI 2001 U
438, p. 345 s.; STCA 35.2000.34 dell'8 agosto 2002, 35.2005.9 dell'8 novembre
2005, consid. 2.9; 32.2018.158 del 30 luglio 2019, consid. 2.5).
2.7. Nel caso in esame, l’assicurata, nata
nel 1992 e affetta da Sindrome di Asperger, in possesso di una maturità
artistica, di un bachelor in pittura e arti visive, di un diploma professionale
di arte nell’illustrazione nel libro e di un diploma di Tanatoestetica, ha
svolto delle attività di docenza per conto della __________ (impiego su
chiamata), della Scuola __________ (nella misura del 15%) e degli impieghi per
conto di scuole medie (supplenze) e di scuole elementari (doposcuola). Inoltre
dal 2019 ha svolto l’attività di lavapiatti e aiuto cucina al 40% presso un
hotel a __________.
Nel mese di agosto 2021 ha
inoltrato una richiesta di prestazioni AI. L’Ufficio AI ha interpellato il
datore di lavoro (Hotel __________), la scuola __________ e il dr. __________,
psichiatra curante dal novembre 2015. Quest’ultimo, poste le diagnosi con
valenza invalidante di “Disturbo dello spettro autistico, sindrome di
Asperger (ICD 10, F 84.5), sindrome ansiosa NAS (ICD 10, F 41.0), sindrome
depressiva ricorrente, attualmente compensata (ICD 10, F 33.0) e disturbo
dell’attenzione”, si è espresso, tra l’altro, come segue:
" (…) Si
conferma quanto già rilevato dai questionari RAADS-R in merito alla fragilità
nella capacità di riflettere sul contenuto della propria mente e su quella
degli altri (Teoria della mente) a cui si aggiungono le difficoltà
psico-comportamentali, la facilità all'ansia, alla bassa autostima, la rigidità
mentale, i comportamenti di ruminazione, che potrebbero contribuire a creare
ulteriori barriere nella comunicazione nei rapporti sociali. Il profilo emerso
appare compatibile con un disordine dello spettro autistico ad alto
funzionamento verosimilmente con una sindrome di Asperger. Nell'incontro di
rete effettuato il 3 di agosto 2021 con padre, con la signora __________ e il
signor __________ dell'__________ era emersa l'importanza di attivare
l'Assicurazione invalidità per poter comprendere quale tipo di sostegno potesse
essere per un processo di reintegrazione professionale all'interno della
docenza. In effetti ha effettuato diverse supplenze andate bene, __________ si
è impegnata inoltre a supportare RI 1 nei colloqui specifici con
l'Assicurazione invalidità e stilerà un rapporto per poter meglio comprendere
quali sono le problematiche dal punto di vista dell'Asperger di cui soffre. A
partire da fine agosto è stata iniziata una terapia con Metilfenidato, nonché
da metà settembre una psicoterapia cognitivo comportamentale regolare.
Situazione e sintomatologia attuale
Si tratta di una donna che presenta un disturbo dello spettro
autistico ad alto funzionamento sociale, sottoforma di sindrome di Asperger, un
disturbo d'ansia, un disturbo attentivo e un disturbo dell'autostima personale.
In questi ultimi due anni ha cercato di reintegrarsi nel mondo del lavoro,
attraverso un'attività lavorativa come lavapiatti presso l'albergo __________,
ove è impiegata al 40%, anche se su chiamata. L'Attività lavorativa riesce a
tenerla. Con __________ sta cercando di trovare
anche una soluzione come docente. Dal punto di vista medico
internistico non presenterebbe particolari problematiche.” (doc. AI pag. 154)
Sulla situazione professionale ha
sottolineato l’importanza che l’AI potesse offrire un sostegno “per un
processo di reintegrazione professionale all’interno della docenza”
ritenuto che “se RI 1 dovesse essere supportata in modo adeguato dalla rete
costruita e dall’Ufficio Assicurazioni Invalidità, le sue capacità lavorative
possono essere buone” (doc. AI pag. 155).
Il Servizio di integrazione
professionale (di seguito: SIP), nell’ambito dell’intervento tempestivo, ha
assunto il caso interpellando la rete di supporto dell'assicurata e ha proposto
dei colloqui e l’analisi da parte dell’ufficio orientamento professionale nella
forma di una “consulenza e accompagnamento” (cfr. comunicazione del 20
gennaio 2022, doc. AI pag. 178 e 168).
Interpellata, la fondazione __________,
il 16 settembre 2021 ha affermato, tra l’altro, quanto segue:
" (…) RI 1
appare come una ragazza che ha buone capacità di mettersi in interazione con
persone incontrate per la prima volta, si mostra educata e attenta a come
presentarsi e descriversi o a che domande porre, riconoscendo e rispettando il
grado di conoscenza che può avere delle persone attorno a lei. È in grado di
ascoltare l'interlocutore, di mostrarsi interessata alle informazioni date e di
riuscire a gestire una conversazione anche con due persone presenti che danno
risposte e informazioni. Ha interagito in modo adeguato durante la valutazione.
Non appare nessuna criticità nel saper utilizzare strategie legate alla teoria
della mente per riuscire a rispondere a domande e a mettersi nei panni di un
eventuale altro interlocutore. Il lessico è buono e anche la capacità logica di
analizzare stimoli visivi simili tra loro e di avere flessibilità nel passare
da un concetto ad un altro è adeguata.
Per quanto riguarda la flessibilità di pensiero questa è variabile
in base alle situazioni che vengono vissute. Per quanto riguarda l'analisi di
strategie di problem solving sociali relative a situazioni descritte, che non
la riguardano direttamente, ha mostrato una buona capacità di variare il punto di
vista sugli eventi e di riuscire, in alcuni momenti con la mediazione
dell'adulto, a risalire a soluzioni valide e ben pensate. Questa flessibilità
emerge meno nel racconto di esperienze legate a sé, in cui si osserva che la
lettura di ciò che accade nel contesto è più difficilmente scorporabile
da quello che è il pensiero e il punto di vista di RI 1. Questo
soprattutto nell'analisi e nel ragionamento di dinamiche sociali relative
all'ambito affettivo in cui emerge come RI 1 abbia delle aspettative,
relativamente a cosa dovrebbe o non dovrebbe fare l'altra persona, che rischiano
di essere rigide e poco realistiche se si pensa alle situazioni di interazione
sociale che include la sfera affettiva. Per esempio, nel racconto di una
dinamica passata in cui RI 1 si è trovata in difficoltà, emerge soprattutto la
lettura degli errori e delle mal interpretazioni fatti dall'interlocutore e
meno un'analisi delle proprie azioni e di cosa in futuro può essere evitato per
non cadere nella stessa situazione. Certamente interpretare le intenzioni non
esplicite dell'altro sesso non è sempre facile, ma l'aspettativa di RI 1 (ad
esempio che la persona dica chiaramente che intenzioni ha e cosa vuole quando
le chiede di uscire la prima volta) sono spesso poco realistiche pensando a
quello che accade solitamente nelle dinamiche di interazione tra maschile e
femminile e sarà importante riprendere questi concetti per ragionare insieme a RI
1 e sugli aspetti di sfumature che guidano solitamente la gestione di queste
dinamiche. Si osserva però una buona consapevolezza di sé e delle sue scelte,
una buona analisi rispetto ai suoi bisogni e alle sue necessità del momento e
un buon controllo nella percezione e nella differenza tra amicizie e legami di
coppia.
Un altro aspetto importante emerso è stato quello relativo alle
occupazioni lavorative: RI 1 è impegnata in modo efficace in due diversi
ambiti, quello di insegnante e quello nella cucina dell'hotel __________. Anche
in questi due lavori, nonostante le buone performance di RI 1, si possono
osservare alcuni aspetti su cui poterla sostenere nella gestione di alcune
dinamiche di interazione sociale. La scuola è un contesto in cui RI 1 si sente
a suo agio e in cui i racconti relativamente alla gestione degli studenti sono
adeguati a quelle che possono essere le situazioni, si ha in alcuni momenti la
percezione che RI 1 provi ad essere la docente che avrebbe voluto avere, ovvero
che si ponga con gli studenti immaginando che tutti abbiano bisogno di ciò che
nel suo vissuto a lei è stato utile o mancante. Questo è un buon punto di
partenza, è stata però indagata la sua capacità di mettere in atto anche
comportamenti diversi nel caso in cui si trovasse di fronte a situazioni di
difficoltà con gli studenti e anche con la mediazione di domande fatte dall'interlocutore,
RI 1 ha mostrato di riuscire a porsi anche in modo diverso a quello suo solito e
questo è apparso come una buona risorsa / capacità. (…)” (doc. AI pag. 173)
Con rapporto di fine intervento
tempestivo del 9 maggio 2022 il consulente professionale ha concluso che “in
base a quanto sopra esposto si valuta che l’assicurata (attualmente) non è
reintegrabile sul mercato del lavoro, verrà esaminato l'eventuale diritto a
rendita”, ritenendo “importante” che l’interessata venisse valutata
da uno psichiatra del SMR (doc. AI pag. 184 e 185).
Sentito il SMR, l’amministrazione
ha sottoposto il caso allo psichiatra curante, il quale, il 15 giugno 2022,
confermate le già citate diagnosi invalidanti, ha precisato che nel frattempo l’assicurata
era stata ammessa all’alta scuola pedagogica della __________ a partire da
settembre 2022, e che ella era un “soggetto ben consapevole del suo stato
clinico. Collaborativa e che necessita di essere supportata da parte di tutti
gli enti e strutture per permetterle di poter raggiungere un lavoro quale
docente e quindi essere supportata all’interno del nuovo percorso che inizierà
a fine agosto” (doc. AI pag. 199).
Il rapporto è stato sottoposto al
dr. __________ del SMR, il quale, il 24 giugno 2022, ha concluso che “allo
stato attuale non sono oggettivabili limitazioni funzionali causate dalla
patologia psichiatrica in quanto non sussistono limitazioni della CL
dell’assicurata oggettive” (doc. AI pag. 204).
Con rapporto del 12 luglio 2022
il consulente professionale ha concluso che l’interessata “secondo la
valutazione medica è abile in tutte le attività” e non vi erano “i presupposti per una riformazione
professionale con IL 0 senza minaccia di invalidità future”, esponendo quanto
segue:
" Assieme
alla signora abbiamo svolto un percorso di it dove è stato fatto un bilancio di
competenze, ho avuto numerosi contatti telefonici con la signora __________ di
fondazione __________ consulente a __________, ho incontrato lo psichiatra
curante assieme all'assicurata e il padre dr __________ a __________ e ho
sentito l'Alta scuola pedagogica per poter inserire la signora e sostenerla nel
passare gli esami per fare la docente.
Analisi della reintegrabilità: la signora non presenta periodi di
IL. Lo scopo della domanda fatta è da parte di tutta la rete secondaria, dal dr
__________ è quello di dare un sostegno concreto nel fare un progetto che veda la
possibilità di concretizzare un'indipendenza lavorativa e di chiudere il
cerchio riuscendo a trovare una soluzione lavorativa nell'ambito della docenza.
Il risultato degli esami sarà dato a fine maggio 2022. Finora si sono prodigati
tutti per fare diversi percorsi scolastici che hanno sostenuto la signora nel
percorso legato alle difficoltà della malattia. l test effettuati e il dottor __________
ritengono che la signora sia in grado di affrontare l'abilitazione alla
docenza. Questo percorso permetterebbe alla signora di trovare la sua
indipendenza. Finora c'è stato un lungo percorso dì sostegno e terapia per la
signora che è altamente performante. La signora continua a lavorare in parte in
albergo in parte con supplenze. La prima situazione è come aiuto cucina
nell'albergo dello zio.” (doc. AI pag. 208)
Con progetto di decisione 22
luglio 2022 l’Ufficio AI ha quindi prospettato il rifiuto della domanda di
prestazioni ritenendo l’assicurata abile in ogni attività (doc. AI pag. 212).
Alle osservazioni al progetto
formulate dal patrocinatore è quindi stato allegato un nuovo rapporto del 29
agosto 2022 del dr. __________, il quale, dopo aver illustrato il parziale percorso
formativo dell’assicurata, ha ribadito le già note diagnosi invalidanti, ha descritto
la sindrome di Asperger e le ripercussioni concrete sull’assicurata, ribadendo
che “è indispensabile un supporto continuativo da parte di tutta la rete
socio sanitaria, a partire dall'ufficio dell'Assicurazione Invalidità, che in
questo caso diventa fondamentale ed indispensabile per prevenire un'effettiva invalidazione
che è ad alto rischio in RI 1”, con limitazioni della capacità lavorativa “oggettive”
considerato come l’assicurata fosse “riuscita a lavorare nel ristorante,
nell'albergo __________, poiché i responsabili della direzione sono i due zii,
sorella e fratello del padre. E come se RI 1 avesse lavorato all'interno di un
laboratorio protetto, e non all'interno di un'azienda del libero mercato” e
considerato come “a RI 1 non è mai stata redatta un'inabilità lavorativa, ma
unicamente poiché non è mai entrata nel circuito della disoccupazione grazie
all'aiuto della sua famiglia, che l'ha sempre sostenuta” e, infine che “per
poter accedere alla formazione a __________ ha dovuto rinunciare a
quest'attività lavorativa e quindi anche al suo sostegno economico, trovandosi
ora in una situazione di grande difficoltà” (doc. AI pag. 220 segg; cfr. in
esteso al consid. 2.8.2).
Inoltre anche la Fondazione Ares
si è espressa in merito il 31 agosto 2022 come segue:
" (…) II
nostro sostegno concerne in particolare la ricerca di una formazione
professionale che permetta alla signora RI 1 di trovare degli sbocchi
lavorativi consoni alle sue competenze. Le persone con Sindrome di Asperger,
malgrado abbiano un funzionamento intellettivo nella norma, presentano delle
caratteristiche peculiari che ne pregiudicano un inserimento sociale, formativo
e professionale di qualità. Se non sostenute e accompagnate nei loro percorsi
di vita, il rischio di fallimenti ripetuti con conseguenti stati possibili di
depressione, piuttosto che il ritrovarsi in un isolamento sociale ed emotivo
non voluti, sono estremamente alti e frequenti. Di fatto, dalla nostra
esperienza di più di 25 anni, e dall'incontro con decine di persone con un Disturbo
dello Spettro Autistico di livello l, il rimando che ne riceviamo è di grandi
fatiche, in particolare da un punto di vista emotivo, che inficiano il poter
avere accesso ad ambiti formativi e professionali consoni alle capacità
cognitive della persona. Come la stragrande maggioranza delle persone con
Sindrome di Asperger, il percorso di vita della signora RI 1, malgrado quelli
che possono essere considerati dei successi, in realtà è stato caratterizzato
da occasioni d'impiego estremamente parziali e frammentarie: contratti a tempo
determinato e percentuali parziali, supplenze brevi e frammentate, impiego
parziale presso azienda famigliare (con tutte le facilitazioni che ne
conseguono, ecc.). Da una valutazione effettuata dal nostro servizio, emergono
sì delle competenze anche buone in
certi ambiti, ma anche dei limiti funzionali aggettivi. È ad
esempio emerso come sarebbe utile sostenerla e proseguire nel riflettere con
lei sulle sfumature presenti nelle dinamiche sociali, soprattutto quelle
relative alle relazioni affettive.
Sia in ambito professionale, sia per la parte d'insegnamento e
nella vita privata quotidiana, si possono osservare alcuni aspetti su cui
poterla sostenere nella gestione di alcune dinamiche di interazione sociale, al
fine di evitare che si creino degli equivoci o delle aspettative che poi non vengono
soddisfatte o raggiunte, sia per la signora RI 1, sia per i suoi interlocutori.
L'inserimento sociale della persona con Sindrome di Asperger
rimane costantemente precario, e l'esperienza (sia nostra, sia di tanti esperti
internazionali) ci mostra come la persona, seppur apparentemente ben inserita
socialmente e professionalmente, ha sempre bisogno di un certo sostegno, al
fine di evitare che anche dei piccoli avvenimenti possano pregiudicarne la sua qualità
di vita. Spesso, ad esempio, le esperienze personali difficili affrontate nel
corso della propria vita, portano a dei livelli di autostima fragili, precari.
Poi, in realtà, la letteratura internazionale ci indica come ca. l'80% delle
persone con Sindrome di Asperger non accede ad un'occupazione consona alle sue
capacità, che si ritrovano a svolgere lavori meno valorizzanti e a percentuali
di occupazione minime.
Tutte le attività professionali, in diversa misura, prevedono
abilità sociali, di comunicazione, attitudini professionale e personali,
competenze a 360 gradi, che vanno ben al di là della sola competenza
professionale richiesta dall'impiego ricercato o occupato. Le caratteristiche
di funzionamento della persona con Sindrome di Asperger vanno a rendere
difficili proprio queste abilità globali di funzionamento. Senza un sostegno
adeguato, l'incapacità di trovare lavoro può determinare notevole frustrazione,
perdita di autostima e spesso anche forme di ansia e depressione a lungo
termine. La letteratura internazionale sulle difficoltà legate al funzionamento
cognitivo e comportamentale specifico delle persone con Sindrome di Asperger è
pressoché infinita. Non tenerne conto nell'ambito del progetto di decisione in
oggetto, dal nostro punto di vista, è irrispettoso di una modalità di
funzionamento peculiare, riconosciuta a livello mondiale, sia per le qualità ma
anche per le possibili conseguenze negative in ambito sociale, relazionale e personale.
Giova infine ribadire che nel caso di specie si illustrano
premesse olistiche concrete (e in particolare anche medicali), affinché la
riqualifica professionale della signora RI 1 come docente di scuola elementare
sia votata ad ampio successo.
Dati gli elementi esposti, la Fondazione __________ auspica
fortemente che l'Ufficio dell'Assicurazione Invalidità del Cantone Ticino
sostenga fattivamente la signora RI 1 per la sua riqualifica professionale, di
fondamentale importanza per il suo benessere psicologico ed emotivo.” (doc. AI
pag. 225)
La documentazione è stata
sottoposta al dr. __________ del SMR, il quale in data 27 settembre 2022 si è
riconfermato nelle sue conclusioni (doc. AI pag. 267).
Dal canto suo, il consulente
professionale il 27 ottobre 2022, dopo aver ricordato i presupposti per il
riconoscimento di una riformazione professionale ex art. 17 LAI, ha concluso
che “nel caso specifico la valutazione è prettamente di natura medica ed è
stata valutata dal medico SMR e la stessa risulta essere determinante nella
concessione di provvedimenti professionali (valutazione del diritto al sostegno
finanziario) in favore della signora RI 1.” (doc. AI pag. 270)
Di conseguenza mediante decisione
del 24 marzo 2023 l’Ufficio AI ha confermato il diniego delle prestazioni come
segue:
" Esito
degli accertamenti:
Esaminati gli atti acquisiti in sede d'istruttoria, segnatamente
sotto il profilo medico, è stato appurato che l’assicurata sia da ritenere
completamente abile in qualsiasi attività lucrativa in quanto non presenta
nessuna patologia di natura invalidante.
Non si valuta nemmeno la possibilità di effettuare eventuali
provvedimenti di ordine
professionale poiché, come detto, l’assicurata è stata ritenuta
abile in qualsiasi attività. In assenza di un grado d'invalidità l'attuazione
di provvedimenti di ordine professionale, come ad esempio un riqualifica, non
entra in linea di conto.
Osservazioni al progetto:
Abbiamo ricevuto le vostre osservazioni del 05.09.2022 sollevate
avverso la nostra proposta decisionale del 22.07.2022 e la relativa
documentazione medica. In particolare:
rapporto medico del Dr. __________ del 29.08.2022;
rapporto Fondazione __________ 31.08.2022 e relativi allegati.
La documentazione medica inoltrata in fase di audizione è stata
sottoposta al nostro Servizio Medico Regionale (SMR) il quale, nella persona
del Dr. __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia), ha certificato
quanto segue:
(…)
Per quanto attiene l'aspetto professionale la pratica è stata
nuovamente esposta al nostro Servizio in integrazione, il quale, nella persona
del Signor __________, ha espresso la seguente valutazione:
(…)
In conclusione, dobbiamo costatare che non vengono apportati nuovi
elementi concreti né a livello medico né sotto il profilo economico che non
siano già stati valutati in fase d'istruttoria e che possano indurre l'Ufficio
Al a riconsiderare quanto già appurato ed espresso nel progetto di decisione.
Decidiamo pertanto:
La richiesta di prestazioni è respinta.”
Di fronte al TCA l’assicurata stigmatizza
soprattutto la valutazione medica operata dall'amministrazione, nella misura in
cui avrebbe ignorato che un'inabilità lavorativa di fatto sarebbe sempre
esistita, ma non era precedentemente stata certificata poiché il sostentamento le
era garantito dai famigliari. Fa valere che il mancato sostegno da parte
dell'Al rischierebbe di portare a un peggioramento "reattivo" del quadro
clinico, poiché si innescherebbero conseguenze significative legate ai disturbi
di ansia e di depressione. Rileva inoltre che le problematiche alla salute avevano
in realtà condizionato anche il suo percorso formativo, impedendole di superare
l’esame di bachelor di psicologia e di conseguire il master. Segnala inoltre
che la formazione pedagogica iniziata in settembre presso la __________ le starebbe
creando importanti difficoltà a causa delle sue caratteristiche personologiche
(I).
Allega un rapporto 19 aprile 2023
con il quale il curante afferma, tra l’altro, quanto segue:
" (…) Nel
secondo documento firmato dal Dr. __________ del 24.06.2022, egli, in modo
improprio, definiva la signora RI 1 come dipendente al 100%, utilizzando
l'attività lavorativa di RI 1 all'Hotel __________ al 40% come lavapiatti/aiuto
cucina, nonché insegnante di disegno su chiamata, presso __________, insegnante
di disegno al 15% presso __________.
Già da questo suo scritto evidenzia una profonda contraddizione
rispetto alla situazione reale di RI 1, che ha lavorato come lavapiatti ed
aiuto cucina al 40% presso l'Hotel __________, che è un Hotel __________, dove
aveva tutta la protezione possibile per permetterle di mantenere l'attività
lavorativa.
Tutte le altre attività lavorative, come insegante di disegno,
piuttosto che su chiamata o presso la __________ al 15%, erano attività
lavorative ove RI 1 riusciva a trovare una buona capacità di interazione
comunicativa, in quanto si trattavano di lavori con bambini e preadolescenti.
Pertanto la conclusione che il Dottor __________ fece in questo
documento "allo stato attuale viene quindi meno il presupposto per
giustificare dal punto di vista medico psichiatrico un ulteriore intervento
dell'AI", decade. In effetti il Dottor __________ è partito sempre da un
unico presupposto, di per se soggettivo e obiettivabile, ovvero che la signora RI
1 era abile al lavoro al 100%. Presupposto che non corrispondeva ai reali dati
della vita lavorativa di RI 1. Rammento che in quegli anni RI 1 era molto
sofferente e quello che riusciva a sostenere come lavoro, lo faceva unicamente
grazie ad una rete socio-familiare, e sanitaria importante.
(…)
Da qui si evidenzia che il dottor __________ non abbia dato
rilevanza ai passaggi descritti nel rapporto medico del 29 agosto 2022 ove si
evidenziava e si specificava in un modo attento ed approfondito quali erano le
caratteristiche psicopatologiche di RI 1, quali erano e quali sono le
limitazioni funzionali che RI 1 stessa presenta e quale era e sarà l’importanza
di un sostegno ad ampio respiro della rete socio-famigliare-sanitaria con il
coinvolgimento necessario ed indispensabile dell’AI.
Nel passaggio ove si parla di un contesto protetto lavorativo ove RI
1 ha lavorato, ossia nell'albergo __________, il concetto di laboratorio
protetto era legato al fatto che RI 1 non ha mai lavorato in un ambiente
esterno a quello protetto da parte della propria famiglia. I lavori esterni che
ha effettuato dove si è confrontata con i bambini, ella ha messo in evidenza le
sue capacità di docenza, considerato che i ragazzi erano di età molto inferiore
alla sua. In effetti RI 1 presenta delle difficoltà maggiori nel rapporto con i
pari, nonché nel rapporto con le persone con cui vi è una dimensione di
competizione. L'obiettivo di lavorare con i bambini, attraverso la capacità di
portare a termine l'attuale formazione come docente, non è incongruente rispetto
a quanto descritto ed analizzato per quanto riguarda il profilo psicopatologico
di RI 1, nonché le sue complessità valetudinarie per quanto riguarda la
capacità di mantenere un'attività lavorativa. Se l'ufficio dell'assicurazione
invalidità dovesse continuare a mantenere la propria posizione, di cecità
cognitiva, ciò presupporrebbe il rischio importante di una futura
invalidizzazione della signora RI 1, appena la medesima dovesse entrare nel
mondo del lavoro. Già la situazione scolastica attuale, che sta diventando più
richiedente sta creando delle difficoltà maggiori proprio per le
caratteristiche psicopatologiche di RI 1 che ampiamente sono state descritte
nel mio rapporto medico del 29.08.2022 e che inaspettatamente il dr. __________
non ha messo in evidenza e non ha valutato.” (doc. G)
In proposito il dr. __________
del SMR il 9 maggio 2023 ha concluso che dallo stesso non erano evidenziabili
elementi che gli permettessero di scostarsi dalle sue conclusioni (doc. IV/1).
Il 20 giugno 2023 il dr. __________
ha ancora replicato criticando il SMR, reo di non essersi “evidentemente
chinato in modo critico sul mio ultimo rapporto medico. Il perito continua a
partire da una sua convinzione personale, soggettiva e criticabile, ove la
Signora RI 1 è abile al lavoro al 100%” e di non entrare “in nessuno
contradditorio, mantenendo unicamente la sua presa di posizione”, e riducendo
“in modo apparentemente approssimativo la questione” (doc. I).
È inoltre stata prodotta una
dichiarazione del 6 giugno 2023 dei responsabili dell’Hotel __________, i quali
hanno riferito delle difficoltà manifestate dall’assicurata sul luogo di lavoro
e degli accorgimenti messi in atto per renderle possibile lo svolgimento del
lavoro, precisando di aver “costruito ad hoc un lavoro protetto” (doc.
H).
In corso di causa l’Ufficio AI ha
prodotto un “rapporto medico evolutivo” inviatogli dal dr. __________ il
7 febbraio 2024 attestante un peggioramento delle condizioni dell’assicurata:
" (…) La
signora RI 1 è studentessa al __________, ripetente il primo anno.
Nel mese di dicembre del 2023 RI 1 ha effettuato uno stage di
pratica che ha messo in evidenza in modo significativo le sue difficoltà. Vi è
stato un incontro il 21 dicembre 2023 fra RI 1, __________, referente __________,
__________ docente __________ ed __________. La motivazione dell'incontro
risiedeva
nel fatto che "Nella visita dei 6 dicembre, durante la lezione
proposta da RI 1 sono emersi degli importanti aspetti problematici sui quali la
Docente __________ ritiene di dover tornare a riflettere con la studentessa,
senza gli altri due membri.... Inoltre la __________ vorrebbe far chiarezza su
altri elementi considerevoli presenti nel rapporto della pratica
professionale". Dal contenuto della riunione emerge che "Nel corso
della sua lezione RI 1 ha faticato, a più riprese, a «leggere il gruppo di classe»,
non riuscendo a cogliere la pluralità degli atteggiamenti degli individui e
delle situazioni. Questo aspetto ha trovato il suo culmine negativo nel momento
in cui tra due allievi è nato uno screzio: RI 1 non ha saputo comprendere
quello che stava succedendo non è riuscita a fare da mediatrice, ma ha
esasperato la situazione reagendo in maniera inopportuna: alzando la voce e
ponendo con furia un suo braccio tra i due allievi in questione... un altro
aspetto molto rilevante... è la difficoltà nel cogliere le emozioni affini. La __________
torna infine sulla difficoltà di RI 1 nell'individuare gli aspetti
significativi delle sue lezioni: la studentessa tende a perdersi nella
complessità... RI 1 è in palese difficoltà.". Queste difficoltà che sono emerse
sono state analizzate negli incontri susseguenti avuti, particolarmente anche
nell'ultimo incontro di rete effettuato il 1° di febbraio del 2024 con la
signora __________, referente __________, il signor __________, referente __________,
il signor __________, nonché il Dottor __________, padre di RI 1; riunione significativa
per affrontare la programmazione futura. In questo incontro emerse come RI 1
non potesse più continuare l'attuale formazione. Le problematiche espresse nel
verbale di riunione del 21 di dicembre hanno messo in evidenza quanto sottolineato
rispetto alla valutazione neuropsicologica del Dr. __________ del 13.01.2020,
nei vari scritti inviati all’ufficio dell'Assicurazione Invalidità. Nella
valutazione neuropsicologica del Dr. __________ del 13.01.2020 egli
espressamente scriveva "conferma la fragilità nella capacità di riflettere
sui contenuti della propria mente su quello degli altri...a
ciò si aggiungono le difficoltà psico-comportamentali emerse, la
facilità all'ansia, la bassa autostima, la rigidità mentale e i comportamenti
di ruminazione solo con i contenuti o domande, anche a un'ora di distanza, che
potrebbero contribuire a creare un ulteriore barriera nella comunicazione e nei
rapporti sociali. Le recenti teorie cognitive individuano nella distorsione
della relazione inter personale precoce la caratteristica fondamentale dell'autismo...
.in circostanze complesse (richieste sociali implicite, vincoli di tempo, presenza
di tanti stimoli), cosa normale nelle interazioni sociali quotidiane, gli individui
dello spetro autistico ad alto funzionamento sperimentano difficoltà legate
alla comprensione degli stati mentali degli altri...non utilizzando quindi
efficacemente nella relazione quotidiana la parte cognitiva... ".
RI 1 ha tentato con tutte le sue energie e la sua volitività di
sostenere lo studio per poter avere l’autorizzazione come docente, ma si è
arenata, considerate le sue significative problematiche legate allo spettro
autistico alla fine del primo semestre del primo anno, tra l'altro in
ripetizione.
Pertanto è fondamentale riaprire una pratica AI attraverso un
intervento d'urgenza per procedere con l'attivazione di tutti i provvedimenti
professionali adeguati e coerenti con la situazione psicopatologica di RI 1, in
modo da prevenire un ulteriore eventuale decadimento o peggioramento, che
potrebbe portare ad uno stato di invalidizzazione completo. RI 1 oltre alla
diagnosi di sindrome di Asperger presenta una diagnosi di sindrome depressiva
ricorrente, che ha le radici nei primi episodi nella fase adolescenziale: per
questo motivo RI 1 da allora assume una farmacoterapia con serotoninergici. Ciò
che sta succedendo in questi mesi ha portato RI 1 nuovamente a ricadere in uno
stato depressivo con sensazione di confusività, incapacità a proiettarsi nel
futuro, dipendenza dalle decisioni altrui, con incapacità di prendere una
propria decisione per il dubbio profondo di sbagliare, di non essere in grado
poi di sostenere le sue decisioni, ansia sociale e timore di entrare nelle
interazioni sociali stesse. In effetti RI 1 attualmente è inabile al lavoro
almeno per 80%. Diventa quindi importante mettere in atto tutti i dispositivi
per permettere a RI 1 di trovare un provvedimento adatto che possa permetterle
di sfruttare le sue reali abilità e non unicamente un'attività lavorativa fine
a sé stessa” (doc. XII/1)
Con uno scritto del 13 febbraio
2024 l’Ufficio AI ha comunicato che il certificato del dr. __________ del 7
febbraio 2024 e quanto da lui allegato “giustifica dunque l’apertura di una
nuova domanda di invalidità a partire dal 7 febbraio 2024 volta ad appurare se
e in che misura vi è stato un peggioramento dello stato di salute
dell’assicurata rispetto alla decisione del 24 marzo 2023”. Per il resto
ribadiva la richiesta di reiezione del gravame (XII).
Nel suo allegato del 22 febbraio
2024 l’assicurata, tramite il suo rappresentante, insiste nel sostenere che il
fallimento della formazione iniziata dall’assicurata non sia stato dovuto a un
fattore nuovo ma “allo stato altamente valetudinario che ha sempre connotato
la mia assistita” e chiede pertanto l’accoglimento del ricorso e il rinvio
per nuovi accertamenti (XVI).
In merito si è espressa
l’amministrazione in data 27 febbraio e 6 marzo 2024 (XVII e XX), producendo
una nuova presa di posizione del 26 febbraio 2024 del SMR (il quale ritiene che
“l’entrata in materia è giustificata”, rimandando per il resto alle
annotazioni del 24 giugno e 27 settembre 2022; XVII/1) e del 13 febbraio 2024
del consulente professionale (XX/1).
Il 6 marzo 2024 l’amministrazione
ha confermato la sua richiesta di reiezione del ricorso facendo tra l’altro
rilevare che “- con valenza retrospettiva alla decisione in critica – né lo
psichiatra del Servizio medico regionale dell'AI dr. med. __________ né lo
psichiatra curante dell'assicurata dr. med. __________ hanno riconosciuto
l’esistenza di inabilità lavorative” (XX).
Con scritti dell’8 e 18 marzo
2024 l’assicurata, tramite il suo patrocinatore, ha ribadito l’esistenza di
un’inabilità lavorativa già prima della presentazione della domanda di
prestazioni, il peggioramento intervenuto successivamente essendo da ascrivere
al fallimento del percorso formativo come docente, pur essendo dall’inizio “evidente
l’incapacità lavorativa in ambito ordinario, ossia al di fuori di un’attività
strettamente protetta” (XXI, XXV). Con scritti del 13 e 22 marzo 2024 l’Ufficio
AI ha ribadito la richiesta di conferma della decisione (XXIV, XXVIII).
2.8. Tutto bene considerato, questo
Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente sia
stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della
decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione agli atti, non
può concordare con la conclusione dell’Ufficio AI, ma ritiene indispensabile
che vengano preliminarmente messi in atto ulteriori approfondimenti
medico-specialistici, di natura psichiatrica e, in seguito anche economici,
prima di poter esprimere un giudizio in merito al diritto a prestazioni.
In effetti, come si illustrerà
nel prosieguo, la documentazione medica (ed economica) agli atti non consente
con la necessaria chiarezza e con la dovuta tranquillità di giungere a
conclusioni complete sulla capacità lavorativa dell’interessata, non
permettendo in particolare di stabilire chiaramente l’esatta natura delle
patologie di cui soffre, le loro effettive ripercussioni sull’idoneità al
lavoro così come l’evoluzione nel tempo delle stesse, sino al momento decisivo
della data della decisione qui contestata (ricordato come per costante giurisprudenza il giudice
delle assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati
fino al momento della resa della decisione contestata; cfr. DTF 132 V
215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti).
In particolare questo Tribunale
ritiene che la conclusione dell’amministrazione di completa abilità lavorativa sia
stata tratta in modo non sufficientemente approfondito e in sostanza esclusivamente
sulla base di una valutazione affrettata, eseguita sulla base dei soli atti,
dal dr. __________, psichiatra del SMR, il quale non solo non ha ritenuto
opportuno ordinare una valutazione peritale psichiatrica, ma nemmeno ha convocato
l’assicurata per un consulto personale diretto. Egli, sebbene concordasse con
le diagnosi da lui poste, si è distanziato da quanto attestato con insistenza
dallo psichiatra che ha preso a carico l’assicurata in modo continuativo sin
dal 2015, senza nemmeno in definitiva motivare adeguatamente la sua conclusione
di abilità lavorativa completa.
A tale proposito va sin d’ora
(vedi pure consid. 2.11.) ricordata la potenziale forza probante dei rapporti
del medico curante, derivante dal fatto che quest’ultimo ha l’occasione di
osservare il paziente durante un periodo di tempo prolungato [cfr. Pladoyer
3/09 p. 74 e STF 9C_468/2009 del 9 settembre 2009 e riferimenti, tuttora in
vigore, come ricordato ad es. in STF 8C_168/2019 del 9 settembre 2019, pur
riconoscendo la differenza esistente tra mandato di cura e mandato peritale (D.
Cattaneo, in “Les expertises en droit des assurances sociales, in Cahiers
genevois et romands de sécurité sociale n° 44-2010 pag. 124; STCA 32.2020.68
del 23 novembre 2020, consid. 2.10].
2.8.1 Come appena esposto, da un’attenta
valutazione degli atti risulta che l’assicurata soffre di “Disturbo dello
spettro autistico, sindrome di Asperger (ICD10, F 84.5), sindrome ansiosa NAS
(ICD10, F 41.0), sindrome depressiva ricorrente, attualmente compensata (ICD10,
F 33.0) e disturbo dell’attenzione” (certificato del dr. __________ del 28
settembre 2021, doc. AI pag. 154) ed è in cura presso il dr. __________ dal
novembre 2015. Da agosto 2021 l’assicurata assume una terapia con
Metilfenidato, e segue una psicoterapia cognitivo comportamentale regolare. Il
dr. __________ ha riferito che nel gennaio 2020 l’assicurata era stata valutata
a livello neuropsicologico anche dallo studio di __________ e __________ di __________,
il quale aveva confermato la presenza di un disturbo specifico
dell'apprendimento protratto all'età adulta, con discalculia e difficoltà di
tipo attentivo, con fragilità nella capacità di riflettere sul contenuto della
propria mente e su quella degli altri, difficoltà psico-comportamentali,
facilità all'ansia e alla bassa autostima, rigidità mentale, comportamenti di
ruminazione capaci di creare ulteriori barriere nei rapporti sociali.
La Fondazione __________ (che
pure ha sottolineato che l’assicurata manifestava limiti nei rapporti con le
altre persone, contraddistinti da aspettative rigide e poco realistiche, doc.
AI pag. 173) e il dr. __________ hanno supportato l’assicurata nella decisione
di inoltrare una richiesta di prestazioni AI al fine di ottenere un sostegno (“indispensabile
per prevenire un eventuale invalidizzazione”) nella reintegrazione
professionale, segnatamente nell’ambito della docenza, rilevato che negli
ultimi anni precedenti la richiesta di prestazioni l’assicurata aveva provato a
reintegrarsi nel mondo del lavoro, attraverso un'attività lavorativa come
lavapiatti presso l'albergo __________, ove era impiegata al 40%, anche se su
chiamata. Considerata la sua formazione, ella desiderava tuttavia trovare
un’occupazione nell’ambito della docenza, malgrado i limiti funzionali che
erano legati “alla sindrome di Asperger e alle altre patologie psichiatriche
di cui è portatrice” (doc. AI pag. 154).
Del resto le criticità
manifestate dall’assicurata erano subito apparse chiare anche al consulente
professionale dell’AI, il quale, nel rapporto di fine intervento tempestivo del
9 maggio 2022, aveva concluso nel senso che, pur non presentando l’assicurata “periodi
di IL”, la sua malattia le impediva “di essere sufficientemente autonoma
nell'inserimento professionale” e quindi “in base a quanto sopra esposto
si valuta che l’assicurata (attualmente) non è reintegrabile sul mercato del
lavoro, verrà esaminato l'eventuale diritto a rendita”, esponendo:
" (…) Finora
si sono prodigati tutti per fare diversi percorsi scolastici che hanno
sostenuto la signora nel percorso legato alle difficoltà della malattia. l test
effettuati e il dottor __________ ritengono che la signora sia in grado di
affrontare l'abilitazione alla docenza. Questo percorso permetterebbe alla
signora di trovare la sua indipendenza. Finora c'è stato un lungo percorso di
sostegno e terapia per la signora che è altamente performante. La signora
continua a lavorare in parte in albergo in parte con supplenze. La prima
situazione è come aiuto cucina nell'albergo dello zio.
La malattia le impedisce di essere sufficientemente autonoma
nell'inserimento professionale. Ad esempio le hanno detto guarda le patate e lei
ha guardato le patate, non capendo la metafora inerente la cottura. Ciò che
viene detto ha solamente il significato letterario che deve avere.
Quest’aspetto si rivela anche nelle relazioni personali. Poche o nessuna
amicizia, desiderio di chiarezza nei confronti dell’altro sesso. Quali sono le
intenzioni l'impegno lo scopo, il desiderio di chiarezza subito iniziale. (doc.
AI pag. 184)
Nelle sue conclusioni il
consulente ha concluso che “sarebbe importante sostenere la signora in un
progetto professionale. Sarebbe indicato che per la valutazione SMR il caso sia
attribuito a un nostro psichiatra dr. __________ in modo che possa sentire il
curante dr. __________” (doc. AI pag. 185).
Ora, malgrado tali chiare
indicazioni, espresse non solo dallo psichiatra curante e dai consulenti della
Fondazione __________, ma anche dal consulente professionale dell’AI, l’amministrazione,
sentito il SMR (il quale non ha ritenuto opportuno avere nemmeno un consulto
con l’assicurata), ha ritenuto “unicamente” di sottoporre il caso allo
psichiatra curante.
Quest’ultimo, il 15 giugno 2022, ha
quindi nuovamente confermato le precitate diagnosi invalidanti, le quali avevano
imposto una “farmacoterapia con un inibitore della ricattura della
noradrenalina alto dosato e uno stimolante”, e precisato che nel frattempo
l’assicurata, la quale continuava “l'attività lavorativa presso l'albergo di
famiglia” quale “lavapiatti”, aveva saputo di essere stata ammessa
all’alta scuola pedagogica della __________ a Locarno a partire da settembre
2022 (“grazie anche al sostegno del consulente dell'assicurazione di
invalidità e di tutta la rete”) e sottolineato le sue “difficoltà di
tipo attentivo, ridotte abilità di teoria della mente, fragilità nelle capacità
di riflettere sul contenuto della propria mente e su quello degli altri”, e
di conseguenza la necessità che l’assicurata venisse “supportata da parte di
tutti gli enti e strutture per permetterle di poter raggiungere un lavoro quale
docente e quindi essere supportata all’interno del nuovo percorso che inizierà
a fine agosto”. Egli ha pure ribadito che l’assicurata soffriva di “discalculia
di grado moderato, con difficoltà di tipo attentivo, ridotte abilità di teoria
della mente, fragilità nelle capacità di riflettere sul contenuto della propria
mente e su quello degli altri” (doc. AI pag. 199). La prognosi sulla
capacità lavorativa dell’assicurata, a rischio di invalidizzazione, era condizionata
ai “supporti adeguati”, con la precisazione che:
" Evidentemente
dovrà rinunciare alle attività lavorative attualmente presenti, poiché RI 1 si
stanca velocemente, il suo stato psicopatologico non l'autorizza a poter effettuare
più attività lavorative contemporaneamente necessitanti di effettuare un
compito dopo l'altro. Pertanto sarebbe inverosimile pensare che possa avere
delle attività lavorative e seguire uno studio, significativo e importante che
dovrà iniziare a fine agosto. È indispensabile che l'ufficio dell'assicurazione
invalidità possa sostenere anche dal puntò di vista economico lo studio che RI
1 intraprenderà, per poterle permettere di poter giungere a dei risultati
significativi, che possano portare ad una prevenzione di un rischio,
altrimenti, invalidizzante.” (doc. AI pag. 199)
Ora, tali rapporti sono stati
nuovamente sottoposti al dr. __________ del SMR, il quale, malgrado le
conclusioni del consulente professionale – che seguiva l’assicurata dal
settembre 2021 e che aveva sottolineato a chiare lettere la necessità di
valutare il diritto ad una rendita per l’assicurata, oltre all’importanza di
sostenerla in un progetto professionale, ma anche di procedere ad una
valutazione psichiatrica approfondita (doc. AI pag. 185) – e nonostante il
fatto che lo psichiatra curante ribadisse nuovamente e con insistenza non solo
la presenza di affezioni invalidanti e le relative limitazioni funzionali e il
concreto pericolo di invalidizzazione in assenza di adeguato supporto (doc. AI
pag. 200), ancora non ha ritenuto di ordinare un approfondimento psichiatrico
presso altro specialista o almeno di convocare l’assicurata per una valutazione
clinica.
Nel rapporto del 24 giugno 2022
egli ha semplicemente ribadito la presenza delle diagnosi citate dal curante, negando
tuttavia ad esse valenza invalidante (doc. AI pag. 204).
Ora, laddove il medico SMR, senza
effettuare alcun consulto psichiatrico né ordinare una valutazione
specialistica esterna, abbia escluso di attribuire alle diagnosi psichiatriche
accertate qualsivoglia valenza invalidante e questo in chiaro e manifesto
contrasto con le ripetute affermazioni del curante, tali conclusioni non
appaiono condivisibili. Le svariate limitazioni funzionali e le caratteristiche
temperamentali descritte dal curante riconducibili alla sindrome di Asperger,
associate anche ad un quadro ansioso-depressivo latente, oltre che discalculia,
difficoltà di tipo attentivo, ridotte abilità di teoria della mente e fragilità
nelle capacità di riflessione, avrebbero dovuto quantomeno indiziare il dubbio
sulla possibile presenza di un’inabilità lavorativa o quantomeno di una
minaccia di invalidità.
In ogni caso, secondo il TCA la documentazione
agli atti non era manifestamente sufficiente per farsi un quadro completo della
situazione valetudinaria e certamente non per escludere eventuali implicazioni
sull’abilità lavorativa dell’assicurata. Alla luce degli atti un
approfondimento era anzi necessario.
Del resto, non convincente appare
la conclusione del SMR anche laddove ha negato i presupposti per un intervento
dell’AI considerato come l’assicurata aveva “già completato percorsi
formativi professionalizzati spendibili concretamente sul mercato del lavoro”
(doc. AI pag. 204). Non solo infatti lo psichiatra curante ha ripetutamente
illustrato le limitazioni funzionali palesate dall’assicurata, ma anche gli
specialisti della Fondazione __________ hanno ben spiegato le difficoltà da lei
incontrate, specialmente per quanto atteneva ai rapporti personali. Inoltre, anche
il fatto che l’assicurata, malgrado la sua formazione (peraltro ottenuta con
difficoltà e solo parzialmente), a parte qualche sporadica esperienza di
insegnamento a ore e come supplenza, all’età di 30 anni avesse potuto unicamente
rimediare un’attività al 40% come lavapiatti, per giunta presso l’attività
degli zii, doveva quantomeno suggerire la necessità di ulteriori chiarimenti.
Non è condivisibile nemmeno la
conclusione tratta nel rapporto del 12 luglio 2022 dal consulente
professionale, laddove, alla luce di quanto concluso dal SMR, pur sottolineando
la necessità di dare supporto all’assicurata nel percorso presso la __________ per
permetterle di “trovare la sua indipendenza”, egli ha modificato le sue precedenti
conclusioni (cfr. rapporto del 9 maggio 2022, doc. AI pag. 184 e 185) e ha sinteticamente
concluso che l’assicurata “secondo la valutazione medica è abile in tutte le
attività”, e che “l'aspettativa di tutta la rete era di avere un
sostegno per un inserimento nel mercato libero come insegnante (nello specifico
come insegnante di attività manuali e decorative alle elementari)” (doc. AI
pag. 208).
2.8.2 L’amministrazione non ha del resto ritenuto
di ordinare altri chiarimenti nemmeno alla luce della documentazione prodotta con
le osservazioni al progetto di decisione del 22 luglio 2022 (doc. AI pag. 212),
dalla quale, a mente del TCA, pure si poteva e doveva evincere la necessità di meglio
istruire la situazione.
In effetti, con la sua
certificazione del 29 agosto 2022 il dr. __________ ha insistito nel
sottolineare le limitazioni di cui era affetta la sua paziente, descrivendo un
quadro valetudinario complesso e indicando puntualmente le critiche mosse alle conclusioni
del dr. __________ SMR, affermando, tra l’altro, che “non corrisponde ad una
conoscenza approfondita delle diverse aree psicopatologiche di RI 1, ciò che il
medico dell'AI, dr. __________, descrive nelle osservazioni conclusive”. Ribadite
le note diagnosi invalidanti, dopo aver illustrato il percorso formativo
dell’assicurata (denotato da fatica nel superamento di alcuni esami all'__________
e dall’insuccesso nell’esame di Psicologia e dalla rinuncia al master “perché
non è stata in grado di terminare l'ultimo lavoro artistico richiesto dal suo
tutor”), egli ha ricordato che “ha infatti molte limitazioni e fragilità
che si fanno evidenti quando esce da certi campi di competenza ed ha sempre
avuto bisogno di sostegno”, ha descritto la sindrome di Asperger (caratterizzata
da alterazione in varie aree personologiche e nell'interazione sociale, difficoltà
nel discorso, scarsa espressione del viso, intonazione vocale monotona e
noiosa, gesti limitati, goffi ed impropri al discorso, povera comprensione dei
gesti degli altri, esecuzione di attività ripetitive, bassa resistenza ai
cambiamenti, scarsa coordinazione motoria con posture e portamenti a tratti e
scarsi abilità e interessi, ecc.), e le ripercussioni concrete sull’assicurata:
" Asperger
descrisse le persone con la sua sindrome come capaci di originalità e
creatività nel loro campo eletto, ma come altamente carenti in tutti gli altri
campi.
In generale chi soffre di sindrome di
Asperger ha alcune abilità eccellenti, così come significative carenze. Nel
campo di interesse, quello che è presente in RI 1 è quello creativo artistico,
possono eccellere, poiché si sentono che hanno raggiunto una buona autostima
personale. In tutti gli altri campi sono estremamente carenti, con una
bassissima autostima personale e con poca coscienza del significato dei fatti
che apprendono. Un altro settore da considerare nella disfunzionalità di chi
soffre di Asperger, quale RI 1 è, sono le esperienze scolastiche ove ha vissuto
spesso del bullismo, a causa delle sue caratteristiche non riconosciute. Ciò ha
portato a sentirsi ansiosa e spesso anche impaurita. Ciò ha creato un circuito
dell'ansia significativo che la porta ad avere dei comportamenti di evitamento.
Questi comportamenti hanno portato ad aumentare il senso della disfunzionalità
sociale e relazionale. Le persone con la sindrome da Asperger spesso possano
avere delle comorbidità psichiatriche, quali quelle che ha RI 1, ovvero una
sindrome depressiva, una sindrome ansiosa ed un disturbo dell'attenzione. Il
disturbo dell'attenzione nell'adulto è caratterizzato da disattenzione e
distraibilità, con scarse capacità nel prestare e mantenere a lungo
l'attenzione, nel portare a termine i compiti affidati, al di fuori di quello
che sono i campi di interesse prioritari della persona. Inoltre presentano le
persone con un disturbo dell'attenzione scarse capacità sociali e di
mentalizzazione, frustrazione, difficoltà nella gestione della pianificazione
del pensiero e dell'azione.
Alla luce di quanto sovra esposto in
relazione alle caratteristiche di RI 1, è indispensabile un supporto
continuativo da parte di tutta la rete socio sanitaria, a partire dall'ufficio
dell'Assicurazione Invalidità, che in questo caso diventa fondamentale ed
indispensabile per prevenire un'effettiva invalidazione che è ad alto rischio
in RI 1. (…)”
Ribadito come “le limitazioni
della capacità lavorativa sono oggettive” il curante ha sottolineato
nuovamente come l’attività attualmente svolta quale lavapiatti rappresentasse
un ripiego per l’assicurata, ribadendo che era “come se RI 1 avesse lavorato
all'interno di un laboratorio protetto e non all'interno di un'azienda del
libero mercato”, e sottolineando che
il fatto che a RI 1 non era mai stata redatta un'inabilità lavorativa fosse “unicamente
poiché non è mai entrata nel circuito della disoccupazione grazie all'aiuto
della sua famiglia, che l'ha sempre sostenuta”, affermando quanto segue:
" (…) Ciò
che ha fatto fino ad oggi nell'attività lavorativa nell'albergo, è di molto
inferiore alle sue formazioni effettuate. Questa attività lavorativa RI 1 l'ha
effettuata proprio in prospettiva di poter accedere ad una formazione che le
permettesse di avere una soddisfazione personale. Se ciò non fosse possibile,
sicuramente il rischio dell'invalidizzazione è estremamente elevato. Peraltro,
inversamente a quanto scritto nel rapporto del Dr. __________, RI 1, nel maggio
2022, non ha concluso nessuna formazione nell'ambito della docenza. In effetti
a RI 1 non è mai stata redatta un'inabilità lavorativa, ma unicamente poiché
non è mai entrata nel circuito della disoccupazione grazie all'aiuto della sua
famiglia, che l'ha sempre sostenuta.
Se non si evidenziano tutte le caratteristiche delle diverse aree
psicopatologiche di cui soffre RI 1, diventa più arduo comprendere, nel suo
profondo, la struttura affettiva, cognitiva, personologica, socio-relazionale
di cui è portatrice.
È soltanto attraverso una rivisitazione ad ampio respiro di tutte
le differenti caratteristiche della area psicopatologica di RI 1, che coinvolge
l'area affettiva (depressione), l'area ansiosa, l'area dell'attenzione e l'area
dello spettro autistico, che si potranno riconoscere le disfunzionalità
significative. (…)” (doc. AI pag. 220 seg.)
Del resto tali conclusioni sono
state ulteriormente ribadite nello scritto del 31 agosto 2022 anche dai
responsabili della Fondazione __________, i quali hanno sottolineato, tra
l’altro, che “come la stragrande maggioranza delle persone con
Sindrome di Asperger, il percorso di vita della signora RI 1, malgrado quelli
che possono essere considerati dei successi, in realtà è stato caratterizzato
da occasioni d'impiego estremamente parziali e frammentarie: contratti a tempo
determinato e percentuali parziali, supplenze brevi e frammentate, impiego parziale
presso azienda famigliare (con tutte le facilitazioni che ne conseguono, ecc.).
Da una valutazione effettuata dal nostro servizio, emergono sì delle competenze
anche buone in
certi ambiti, ma anche dei
limiti funzionali aggettivi”, ritenuto peraltro che “ca. l'80% delle
persone con Sindrome di Asperger non accede ad un'occupazione consona alle sue
capacità, che si ritrovano a svolgere lavori meno valorizzanti e a percentuali
di occupazione minime”. Essi hanno quindi concluso nel senso che il chiesto
sostegno da parte dell’AI nella sua riqualifica professionale, fosse “di fondamentale
importanza per il suo benessere psicologico ed emotivo” (doc. AI pag. 225
cfr. in esteso al consid. 2.7).
Ora, a mente di questo TCA, da
tali certificazioni, che peraltro contengono anche chiare e ben motivate
critiche alle conclusioni del SMR, si evincono in maniera ulteriormente evidente
le limitazioni oggettive di cui è portatrice l’assicurata e avrebbero dovuto,
quantomeno a questo stadio della procedura, spingere l’amministrazione ad
ulteriori accertamenti di ordine medico (ma anche professionale, cfr. consid.
2.12).
Invece, il medico SMR, il 27
settembre 2022, si è riconfermato nelle sue conclusioni, limitandosi a
concludere che la capacità lavorativa non appariva “oggettivamente
limitata, in quanto nessun periodo di IL è certificato” (doc. AI pag. 267)
e di conseguenza il consulente professionale il 27 ottobre 2022 non ha potuto
far altro che ribadire che “la valutazione è prettamente di natura medica ed
è stata valutata dal medico SMR e la stessa risulta essere determinante nella
concessione di provvedimenti professionali” (doc. AI pag. 270).
2.9. Del resto la necessità di
sottoporre l’assicurata ad ulteriori chiarimenti medici e professionali è
apparsa, secondo il TCA, in maniera ancora più evidente in questa sede.
Il dr. __________ il 19 aprile
2023 (doc. G) ha nuovamente ribadito quanto attestato in precedenza,
sottolineando il fatto che l'inabilità lavorativa di fatto sarebbe sempre
esistita, ma non era precedentemente stata certificata semplicemente poiché il
sostentamento le era garantito dai famigliari. Egli ha di nuovo dettagliatamente
e in modo motivato contestato le conclusioni del SMR e con forza ha sottolineato
nuovamente che l’attività lavorativa svolta al 40% come lavapiatti/aiuto cucina
presso l’Hotel degli zii era stata possibile solo poiché si trattava dell’“Hotel
di famiglia, dove aveva tutta la protezione possibile per permetterle di
mantenere l'attività lavorativa” e soltanto “grazie ad una rete
socio-familiare, e sanitaria importante”, ritenuto che “è come se RI 1
avesse lavorato all’interno di un laboratorio protetto”. Ha quindi
precisato di non aver mai redatto periodi di inabilità lavorativa, “unicamente
perché RI 1 viveva (e vive) assieme alla propria famiglia, ove il padre si è
occupato sempre della parte finanziaria di RI 1 e questo è stato ampiamente
sufficiente per prevenire eventuali inabilità lavorative dal punto di vista
medico, che se non vi fosse stata questa situazione molto favorevole per RI 1,
sarebbero state redatte in un modo chiaro ed inequivocabile. In effetti in
qualsiasi altra situazione, una contingenza come quella di RI 1 sarebbe stata
oggetto di inabilità lavorativa di lunga durata. “
Ha quindi con forza contestato
le conclusioni del dr. __________ del SMR, il quale sarebbe caduto in una “profonda
contraddizione rispetto alla situazione reale di RI 1”, e avrebbe “completamente
eluso parte del rapporto medico del 29.08.2022 dove spiegavo il motivo per cui
non era mai stata redatta un'inabilità lavorativa per RI 1”. Ha
ulteriormente specificato le difficoltà dell’assicurata sul piano professionale
nel senso che “nel passaggio ove si parla di un contesto protetto lavorativo
ove RI 1 ha lavorato, ossia nell'albergo __________, il concetto di laboratorio
protetto era legato al fatto che RI 1 non ha mai lavorato in un ambiente
esterno a quello protetto da parte della propria famiglia”. Ha quindi
nuovamente sottolineato il rischio di una futura invalidizzazione “se
l'ufficio dell'assicurazione invalidità dovesse continuare a mantenere la
propria posizione”, ribadendo la necessità di rivedere la situazione
dell’assicurata “alla luce degli elementi che sono emersi nuovamente
rispetto al profilo psicopatologico e di capacità lavorativa” (doc. G).
Tali allegazioni sono state
nuovamente sottolineate dal curante con lo scritto del 20 giugno 2023 con il
quale ha criticato nuovamente le conclusioni del SMR e ha fatto pure
riferimento alla valutazione del gennaio 2020 del dr. __________, il quale pure
aveva sottolineato la fragilità dell’assicurata, le difficoltà
psico-comportamentali significative nell'interazione sociale con gli adulti, “la
facilità all'ansia, la bassa autostima, la rigidità mentale e i comportamenti
di ruminazione (…) che potrebbero contribuire a creare un ulteriore barriera
nella comunicazione e nei rapporti sociali” (doc. I).
L’affermazione secondo cui era
come “se RI 1 avesse lavorato all’interno di un laboratorio protetto” (Doc.
G) è d’altra parte stata espressamente confermata anche dai responsabili
dell’Hotel __________ il 6 giugno 2023, come segue:
" (…) Trattandosi
di mia nipote, le ho offerto la possibilità di lavorare in albergo al fine di
favorire una sua migliore integrazione sociale e di permetterle di contribuire
al proprio mantenimento. Un importante lavoro di preparazione ed inserimento è
stato necessario. Essendo, infatti, a conoscenza delle difficoltà che le
derivano dal suo disturbo dello spettro autistico, ho sin da subito organizzato
il suo lavoro in modo che non fosse esposta a tutto lo Stress psico-fisico che
normalmente quella funzione comporta. In particolare, ho fatto in modo che ì
vari compiti le venissero attribuiti in modo graduale, garantendole dei tempi
di apprendimento più lunghi ed evitando di metterla sotto eccessiva pressione
psicologica. RI 1 si è dimostrata, sin da subito, puntuale, molto impegnata e
disponibile, desiderosa di apprendere e sempre gentile e rispettosa, tanto con
Fatti
i clienti che con i colleghi. Inizialmente, per evidenti questioni di
riservatezza, non abbiamo informato gli altri collaboratori della cucina della
sua particolare forma di autismo ma, in un secondo tempo, abbiamo dovuto farlo
per giustificare le difficoltà che incontrava nonostante il suo grande impegno
ed assicurarle la comprensione e l'aiuto dei colleghi, cui abbiamo sottolineato
la necessità di non aggressione verbale e di una comunicazione diretta e non
tortuosa o per sottintesi. RI 1 è stata in grado di apprendere e svolgere bene
i lavori che le sono stati assegnati, ma ha necessitato di spiegazioni chiare e
di più tempo per portarli a termine. Inoltre, siamo sempre stati attenti a non
esigere da lei lo svolgimento simultaneo e rapido di più compiti, in quanto ci
siamo resi conto del disagio che ciò le provocava e dell'oggettivo pericolo che
si facesse male, in particolare che si scottasse o si tagliasse. Il lavoro dei
membri dì un team di cucina come il nostro è spesso molto intenso e convulso,
richiedendo velocità di comunicazione, reazione ed esecuzione, nonché grande
capacità di gestire lo stress. Mai RI 1 avrebbe potuto resistere in un ambiente
del genere, se il lavoro richiestole non fosse stato adattato alle sue capacità
ed ai suoi limiti. In questo senso, possiamo senza dubbio affermare che le
abbiamo costruito ad hoc un lavoro protetto, che ha poi saputo svolgere in modo
soddisfacente grazie alla sua costanza e dedizione.
La sua naturale gentilezza e sensibilità d'animo han poi fatto sì
che risultasse ben accetta dai colleghi e dai clienti.” (doc. H)
Alla luce di queste
dichiarazioni, ampiamente ribadite e sostanziate dall’assicurata e dal suo
medico curante già in fase amministrativa, vista l’insistenza con cui il dr. __________
ha ribadito la sua posizione e ha criticato le conclusioni dello psichiatra del
SMR, appare quantomeno discutibile la conclusione di abilità lavorativa
completa tratta dall’Ufficio AI sulla base della sola valutazione degli atti
operata dal SMR.
Di fronte alle certificazioni agli
atti, a maggior ragione l’assenza di ogni chiarimento diretto da parte
dell’amministrazione non può venir condivisa se si considera che anche l’osservazione
dell’aspetto lavorativo dell’assicurata avrebbe dovuto spingere ad ulteriori
verifiche e chiarimenti circa la sua situazione valetudinaria. Nel corso della
procedura amministrativa è infatti emerso non solo che l’assicurata, nubile,
senza figli, e nata nel 1992 e quindi, al momento della presentazione della
domanda, di soli 29 anni, lavorava soltanto al 40% circa come “lavapiatti” (e,
quindi, in un’attività comunque lontana dalla sua formazione quale
disegnatrice), svolgendo inoltre solo qualche ora di insegnamento su chiamata,
ma pure che il lavoro primario, appunto come lavapiatti, fosse svolto presso
l’hotel di proprietà degli zii paterni, i quali avevano adattato il lavoro alle
sue capacità ed ai suoi limiti, costruendo per lei “ad hoc un lavoro
protetto” (doc. H).
Anche tali circostanze
avrebbero dovuto sollevare dei dubbi circa l’effettiva capacità lavorativa
dell’assicurata.
2.10. Le perplessità sollevate in corso di
causa dal dr. __________ sono, purtroppo, state confermate dall’evoluzione dei
fatti successivi alla decisione contestata.
Dalla nuova certificazione del 7
febbraio 2024 del dr. __________ è in effetti emerso che l’assicurata ha avuto
un peggioramento delle sue condizioni che l’hanno portata, “considerate le
sue significative problematiche legate allo spettro autistico”, a dover
interrompere la formazione iniziata in settembre presso la __________. Inoltre,
tale situazione avrebbe portato l’assicurata, portatrice di una diagnosi di
sindrome depressiva ricorrente curata con farmaci sin dall’adolescenza, a
ricadere in uno stato depressivo e un’inabilità al lavoro almeno dell’80%. A
detta del curante quindi era “fondamentale” assicurare all’assicurata “tutti
i provvedimenti professionali adeguati e coerenti con la situazione
psicopatologica di RI 1, in modo da prevenire un ulteriore eventuale
decadimento o peggioramento, che potrebbe portare ad uno stato di
invalidizzazione completo” (doc. XII/1).
Ora, nuovamente va ricordato
che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali
valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di
fatto esistente al momento in cui essa è stata emanata – in concreto il 24
marzo 2023 – quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possano
imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore
alla decisione (DTF 132 V 220 consid. 3; 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid.
1, 121 V 366 consid. 1b). Eccezionalmente il giudice può anche tener conto, per
motivi d'economia procedurale, di fatti intervenuti posteriormente alla data
della decisione litigiosa, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in
modo sufficientemente preciso e nella misura in cui essi siano strettamente legati
all'oggetto della causa e siano suscettibili di facilitare l'accertamento delle
circostanze rilevanti (DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 99 V 102).
Nella specie, la documentazione
prodotta in questa sede, che documenta un peggioramento delle condizioni
intervenuto successivamente alla resa della decisione contestata, anche se
esula dal periodo di cognizione giudiziaria, può apportare (anche) elementi di
accertamento retrospettivo della situazione anteriore al provvedimento
contestato e conferma in ogni caso, a mente del TCA, che le effettive
condizioni dell’assicurata richiedessero un maggior approfondimento dal punto
di vista medico (e anche professionale) e quantomeno che la conclusione di
completa abilità lavorativa tratta dall’amministrazione in punto alla sua
capacità lavorativa sia stata tratta quantomeno con leggerezza.
Appare in
particolare verosimile che ancora prima dell’emissione del provvedimento
contestato l’interessata fosse portatrice di problemi psichiatrici
potenzialmente idonei a limitare la sua capacità lavorativa in misura
rilevante.
2.11. Ne discende
che, tutto ben considerato, le conclusioni tratte nella decisione contestata
paiono essere messe in forse dalle certificazioni mediche agli atti, che
sembrano attestare una diversa situazione valetudinaria rispettivamente un
diverso quadro invalidante della stessa. A fronte delle patologie indicate
dallo psichiatra curante e alla luce di quanto dichiarato dai responsabili
della Fondazione __________, sulla base della documentazione agli atti questo
Tribunale non può quindi, con la necessaria tranquillità, concludere per una
capacità lavorativa piena rispettivamente per l’assenza quantomeno di una
minaccia di invalidità ai sensi dell’art. 1 novies OAI. Considerato anche il
peggioramento intervenuto successivamente alla decisione contestata, che pure
può validamente indiziare a posteriori l’effettiva portata delle problematiche
alla salute di cui l’assicurata era portatrice, e non sufficientemente acclarate
dal SMR, appare imprescindibile procedere ad una valutazione peritale psichiatrica
che tenga conto di tutte le problematiche.
In tale contesto va ricordato che
il Tribunale federale ha già avuto modo di sottolineare che non va dimenticata
la potenziale forza dei rapporti del medico curante, alla luce del fatto che
quest’ultimo ha l’occasione di osservare il paziente durante un periodo di
tempo prolungato (cfr. Pladoyer 3/09 p. 74 e sentenza 9C_468/2009 del 9
settembre 2009, consid. 3.3.1; D. Cattaneo, in “Les expertises en
droit des assurances sociales”, in Cahiers genevois et romands de sécurité
sociale n° 44-2010 p. 124).
Ciò trova
conferma in alcune sentenze emanate da questo Tribunale (cfr. ad esempio STCA
32.2012.185 del 14 febbraio 2013; 32.2011.326 del 31 maggio 2012; 32.2011.200
del 19 gennaio 2012; cfr. anche la STCA 32.2010.308 del 19 maggio 2011) sulla
base di quanto a sua volta stabilito dal Tribunale amministrativo federale il 5
dicembre 2008 (C-2693/2007).
Il TAF dopo aver rilevato che la
patologia psichiatrica che affliggeva l’assicurato (in quel caso: sindrome
depressiva di gravità medio grave) fosse caratterizzata da fasi di quiescenza e
fasi di riacutizzazione, ha ritenuto non sufficientemente probante la
valutazione psichiatrica peritale eseguita da uno specialista in psichiatria,
fondata su un unico colloquio anziché, come sarebbe stato più opportuno,
estendersi su di un periodo di tempo più lungo, con colloqui approfonditi ed
accompagnata dall’esecuzione di test indicativi e da un’attenta analisi delle
dichiarazioni del paziente.
In presenza di
patologie quali quelle di cui potrebbe, secondo le ipotesi dello psichiatra
curante, essere afflitta la ricorrente, questo Tribunale ritiene che
relativamente al periodo controverso non sia possibile dedurre, con il grado
della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali, l’assenza
di inabilità lavorativa rispettivamente di una minaccia d’invalidità sulla base
di una sola valutazione basata sugli atti, e che non si può prescindere da una
valutazione psichiatrica approfondita.
Inoltre va pure ricordato che,
secondo la giurisprudenza federale, per l'assicurazione invalidità non è
importante la diagnosi, ma le sue conseguenze sulla capacità lavorativa
(sull'argomento: STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012, consid. 6 con riferimenti)
e che non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali decidere su
divergenze mediche scientifiche, ma unicamente di stabilire nel caso concreto
il diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto delle
opinioni mediche (STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla
DTF 134 V 231 consid. 5.3). Non è dunque possibile trarre delle conclusioni
sulla capacità lavorativa solo sulla base delle diagnosi poste (cfr. pure la
STCA 32.2023.34 del 30 maggio 2023, consid. 2.12).
Richiamati i
principi esposti ai consid. 2.5 e 2.6, va in particolare nuovamente
sottolineato che se ad una perizia allestita esclusivamente sulla base
degli atti dell'incarto può essere riconosciuto valore probante nella misura in
cui quest'ultimo contenga sufficienti apprezzamenti medici che, a loro volta,
si fondano su un esame personale dell'assicurato (cfr. RAMI 1988 U 56, p. 370s.
consid. 5b ed il riferimento; “Aktegutachten”), tale giurisprudenza va
tuttavia relativizzata quando si tratta di valutare delle questioni che
necessitano di una perizia psichiatrica, nel senso che una perizia in
questo settore della medicina, di principio, deve essere allestita sulla base
di un consulto personale (cfr. DTF 127 I 54 consid. 2e-g e riferimenti, citata
in RAMI 2001 U 438, p. 345 s.; STCA 35.2000.34 dell'8 agosto 2002, 32.2018.158
del 30 luglio 2019, consid. 2.5; 32.2019.47 del 24 febbraio 2020).
Attentamente vagliato l’insieme
della precitata documentazione medica agli atti, senza un approfondimento
peritale attraverso un esame dell’assicurata da parte di uno specialista in
psichiatria (cfr. art. 44 LPGA), il TCA non può dunque concludere, secondo il
grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore
delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti),
che lo stato di salute psichico della ricorrente non avesse un’influenza
rilevante sulla sua capacità lavorativa già nel periodo decisivo sino alla resa
della decisione impugnata.
I dettagliati certificati medici
dello psichiatra curante agli atti rendono in effetti quantomeno verosimile che
lo stato di salute psichico dell’assicurata non le garantisse una capacità
lavorativa piena, come invece ammesso dall’amministrazione, senza una
valutazione clinica da parte del SMR e/o una valutazione specialistica esterna,
Analogamente a quanto stabilito
dall’Alta Corte nella STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017, pubblicata in SVR
1/2018 IV nr. 4 – nella quale il TF ha reputato che il rapporto del SMR non
potesse essere considerato esaustivo, non essendosi espresso su tutti gli
aspetti rilevanti per la decisione – il TCA non può, quindi, fondare il
giudizio sulle sole annotazioni del medico SMR.
Il TCA sottolinea
che la capacità lavorativa dell’assicurata dovrà essere valutata
nell’ambito di una procedura probatoria oggettiva fondata su indicatori e
illustrata nella DTF 141 V 281 (cfr., su questo tema, la STCA 32.2018.107 del 2
agosto 2019, al consid. 2.7.3). Per costante giurisprudenza, l’esame degli
indicatori deve infatti essere effettuato innanzitutto dal perito psichiatra
(cfr. STF 9C_401/2018 del 6 novembre 2018, pubblicata in SVR 4-5/2019 IV nr.
28; STCA 32.2018.107 del 2 agosto 2019, consid. 2.7.3).
È quindi necessario un
approfondimento peritale esterno dal profilo psichiatrico (cfr. art. 44 LPGA)
che soddisfi i criteri posti dalla giurisprudenza federale anzi esposti.
2.12. Infine ma non da ultimo il TCA
ritiene che nella presente fattispecie assuma una particolare importanza anche
la questione di sapere se la capacità lavorativa dell’assicurata sia
sfruttabile, e se del caso in che misura e in quale attività, in un mercato
libero, seppur equilibrato, o solo in un circuito lavorativo protetto, e se vi
è necessità di introdurre dei provvedimenti integrativi.
Anche gli aspetti economici
meritano un migliore e più approfondito esame, anche alla luce delle risultanze
mediche degli accertamenti che verranno effettuati.
2.12.1. Il consulente in integrazione
professionale sulla scorta delle indicazioni e limitazioni mediche, valuta
quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili. Spetta
essenzialmente a lui, che meglio di chiunque altro è in grado di emettere una valutazione
a proposito delle attività economiche entranti in linea di conto nonostante il
danno alla salute e l'età (STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.3;
9C_439/2011 del 29 marzo 2012 consid. 5; 9C_949/2010 del 5 luglio 2011; RtiD
II-2008 pag. 274 consid. 4.3), e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni
e limitazioni mediche, valutare quali attività professionali siano
concretamente ipotizzabili (STF 9C_986/2010 dell'8 novembre 2011 consid. 3.5).
Al riguardo va rilevato che il
concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione
quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio
tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro
strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati.
Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa
mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito
tale da escludere il diritto ad una rendita. In particolare, l'esistenza di una
simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili
dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più
nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto
ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse
o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332
consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c).
2.12.2. A quest’ultimo proposito il TCA
ricorda che nella STF 9C_683/2011 del 9 gennaio 2012 l’Alta Corte,
nell’apprezzare la residua capacità lavorativa di un assicurato con patologia
psichiatrica, aveva tra l’altro rilevato che: “ L'aumento della produttività
in seno alle imprese, la pressione circa la redditività o ancora le necessità
Considerandi
derivanti dalla gestione dei costi salariali pesano sugli impiegati che devono
dimostrare impegno e efficacia, integrarsi in una struttura aziendale e quindi
mostrare una capacità di adattamento importante (sentenza 9C_984/2008 del 4
maggio 2009 consid. 6.2).
Va pure ricordata la
giurisprudenza sull'impossibilità di esercitare, per motivi psichici,
un'attività lucrativa sul mercato equilibrato del lavoro (cfr. la STCA
32.2013.28
del 7 agosto 2013). Nella sentenza federale 9C_658/2013 del 26
dicembre 2013, parzialmente pubblicata in DTF 140 V 2, la perizia psichiatrica
eseguita dal SMR aveva concluso che l’assicurato conservava una parziale
capacità lavorativa residua, ma solo in un ambiente protetto, ritenuto
che “l’assicurato presenta uno stato di ansia scarsamente compatibile con
un’occupazione sul mercato libero, se non al massimo 3 ore al giorno in un
ambiente accogliente e poco stressante”.
Nella fattispecie oggetto della
STF 8C_683/2011 del 16 agosto 2012, il perito psichiatra aveva espressamente
indicato che la capacità lavorativa è nulla per qualsiasi attività che non
abbia un carattere puramente occupazionale, che non pretenda dall’interessato
assiduità, produttività, precisione.
Sia menzionata anche la STCA
32.2011.254
dell'8 agosto 2012, nella quale il TCA ha considerato che le
condizioni poste dai periti medici a proposito del lavoro “ideale” -
corrispondente “ad un ambiente di lavoro che riesca a tollerare i limiti
dettati dal disturbo di personalità dell’interessata, quindi sereno e non
conflittuale, con possibilità di lavorare in maniera autonoma, in assenza di
colleghi competitivi ed in generale dove non sia indispensabile essere in grado
di inserirsi in uno spirito di gruppo”- erano irrealistiche considerate le
esigenze poste attualmente dal mercato del lavoro”.
Nella STF 9C_984/2008 del 4
maggio 2009, concernente un assicurato il cui disturbo della personalità
(personalità borderline) implicava la necessità di lavorare in un ambiente
confinato e protetto, fuori da ogni stress professionale e sociale, il TF ha ritenuto
che le concessioni smisurate che verrebbero richieste a un potenziale datore di
lavoro, rendano l’esercizio di un’attività lucrativa incompatibile con le
esigenze attuali del mondo economico.
Con la STF 9C_910/2011 del 30
marzo 2012 l’Alta Corte ha considerato non realistiche, su un mercato
equilibrato del lavoro, le possibilità occupazionali per un assicurato,
ritenuto, da un punto di vista medico, ancora abile al lavoro in maniera
completa solo in un determinato ambiente lavorativo, nel quale sia chiamato a
svolgere compiti meno complessi, senza tempi assillanti, in un clima lavorativo
familiare e tollerante.
Infine, nella STF 9C_403/2022 del
15.
marzo 2023, l’Alta Corte ha confermato la decisione dell’Autorità cantonale
di considerare non realistiche, su un mercato equilibrato del lavoro, le
possibilità occupazionali per un assicurato affetto da epilessia post-traumatica
con lieve deficit cognitivo, in particolare sottolineando quanto segue:“(…) Im vorliegenden Fall besteht indes eine ausgeprägte
arbeitsmarktliche Desintegration, welche in Kombination mit den weiteren
Einschränkungen, insbesondere der Intelligenzminderung und den epileptischen
Anfällen, dazu führt, dass die Versicherte einem Arbeitgeber auf dem ersten
Arbeitsmarkt - auch unter Berücksichtigung von Nischenarbeitsplätzen -
realistischerweise nicht mehr zumutbar ist. Vor diesem Hintergrund verletzte
das kantonale Gericht kein Bundesrecht, als es auf Weiterungen in Bezug auf die
der Versicherten verbliebene medizinisch-theoretische Arbeitsfähigkeit im
Zeitpunkt des Statuswechsels verzichtete. Insbesondere kann offen bleiben, ob
auf die gutachterlich attestierte 80%ige Arbeitsfähigkeit in einer
leidensangepassten Tätigkeit abgestellt werden kann. (…) 5.5. Fehlt es an der
wirtschaftlichen Verwertbarkeit der Restarbeitsfähigkeit auf dem ausgeglichenen
Arbeitsmarkt, liegt eine vollständige Erwerbsunfähigkeit vor (Urteil
9C_766/2019 vom 11. September 2019 E. 4.5). Folglich hat die Vorinstanz kein
Bundesrecht verletzt, als sie bei einem Status von 70 % Erwerb und 30 %
Aufgabenbereich ab 1. Januar 2017 einen Anspruch auf eine ganze Rente
bejahte. (…)”.
Circa l’esistenza di un lavoro
protetto va ancora detto che nella sua giurisprudenza il Tribunale federale ha
rammentato che la nozione di mercato equilibrato del lavoro è una nozione
teorica ed astratta che serve da distinzione per stabilire i casi a carico
dell’assicurazione contro la disoccupazione e quelli a carico
dell’assicurazione per l’invalidità. Essa implica da una parte un certo
equilibrio tra l’offerta e la domanda di manodopera e dall’altra parte un
mercato del lavoro strutturato in maniera tale che possa offrire un ventaglio
d’impieghi diversificati, sia per quanto concerne le esigenze professionali ed
intellettuali sia a livello di sollecitazioni fisiche (STF 9C_327/2018 del 5
ottobre 2018; DTF 110 V 273, consid. 4b; sentenza I 350/89 del 30 aprile 1991,
consid. 3b in RCC 1991 pag. 329). Non occorre pertanto esaminare la questione
di sapere se l’assicurato può trovare un’attività secondo le condizioni
concrete del mercato del lavoro, ma unicamente domandarsi se potrebbe ancora
sfruttare economicamente la sua capacità residua in un mercato dove i posti di
lavoro disponibili corrispondono all’offerta di manodopera (STF I 198/97 del 7
luglio 1998, consid. 3b con i riferimenti in: Pratique VSI 1998, pag. 293).
Non ci si deve fondare su
possibilità di lavoro irrealistiche, ossia ritenere un’attività che potrebbe
essere esercitata unicamente in una forma talmente limitata che praticamente
non esisterebbe sul mercato generale del lavoro o che il suo esercizio
implicherebbe da parte del datore di lavoro delle concessioni impossibili,
corrispondendo in tal modo ad un’attività che può essere esercitata unicamente
in un laboratorio protetto o che comunque non sarebbe offerta in un mercato del
lavoro equilibrato (STF 9C_984/2008 del 4 maggio 2008, consid. 6.2; I 350/89
del 30 aprile 1991 consid. 3b in: RCC 1991 pag. 329; I 329/88 del 25 gennaio
1989.
consid. 4a in RCC 1989 pag. 328).
D’altra parte occorre inoltre
ricordare che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un elemento
estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e giurisprudenza,
l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue
capacità di guadagno (DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 pag. 96; SVR
1995.
UV 35 pag. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale impegno,
un’occupazione confacente all’interessato non è reperibile in concreto, questo
è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di
mercato equilibrato del lavoro, né l’assicurazione per l’invalidità né quella
contro gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).
Nella STF 8C_683/2011 del 16
agosto 2012, il TF ha respinto il ricorso di un assicuratore che aveva
contestato la sentenza cantonale tramite la quale era stata riconosciuta una
rendita d’invalidità nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni poiché
l’assicurato poteva svolgere la propria professione solo in ambito protetto. In
quel caso il TF aveva concluso che l’attività ritenuta ancora esigibile per
l’assicurato quale quella di aiuto giardiniere era paragonabile a quella svolta
in un laboratorio protetto poiché l’attività doveva essere gratificante, perché
l’assicurato aveva difficoltà di adattamento, necessitava di supporto continuo,
anche emotivo, aveva a difficoltà ad agire autonomamente, deve esserci assenza
di coinvolgimento a livello relazionale, l’assicurato non risulta efficiente e
flessibile).
2.12.3
Nella fattispecie il mandato affidato
al consulente professionale è stato fortemente condizionato dalle conclusioni
del medico SMR. Il consulente professionale ha in effetti escluso il
riconoscimento di provvedimenti di integrazione sostanzialmente a seguito delle
conclusioni del SMR, il quale, ha, come detto, escluso ogni inabilità
lavorativa.
Ora, tenuto conto della
formazione dell’assicurata, conseguita peraltro solo parzialmente, e del fatto
che la medesima ha sempre solo lavorato, per giunta in un lavoro del tutto
estraneo alla sua formazione e a tempo parziale, presso l’attività alberghiera degli
zii, i quali hanno dichiarato di averle confezionato su misura un’attività
compatibile con i suoi limiti e le sue problematiche psichiche assimilabile ad
un lavoro protetto (cfr. certificazione dell’Hotel __________ del 6 giugno
2023, doc H citata in esteso al consid. 2.9), e hanno ben descritto le difficoltà palesate dall’assicurata nello svolgimento delle
incombenze lavorative affidatele, l’amministrazione avrebbe dovuto intraprendere
qualche accertamento al fine di appurare se e del caso in che misura la capacità
lavorativa dell’assicurata sia sfruttabile in un circuito lavorativo non
protetto.
Alla luce degli accertamenti
peritali psichiatrici che verranno seguiti occorrerà quindi valutare se e in
che misura l’assicurata possa essere inserita in un ambiente di lavoro libero,
o solo in un circuito lavorativo protetto, con particolare riguardo alle sue
difficoltà nella flessibilità, nell’adeguare i propri comportamenti a
differenti richieste, nella rigidità di pensiero, nel contatto con gli altri e
nella capacità di integrazione e di interazione nel gruppo e in generale con
riguardo alla sua diminuita capacità di adattamento che il mondo del lavoro
attuale richiede indiscutibilmente ai dipendenti. Queste caratteristiche
appaiono, sulla base degli atti all’inserto, difficilmente compatibili con la
possibilità di esercitare una professione nel normale mondo del lavoro.
Né del resto l’amministrazione
ha chiarito (su tale questione la dichiarazione dei responsabili dell’Hotel __________
è silente) se il salario versato all’assicurata per l’attività di lavapiatti
svolta presso l’Hotel degli zii fosse adeguato alla funzione o costituisse un
cosiddetto salario sociale (“Soziallohn”) (DTF 126 V 76 consid.
3b/aa e riferimenti; STCA 32.2021.67 del 7 marzo 2022 consid. 2.7.5.). Per
salario sociale si intende una retribuzione superiore al valore della
controprestazione lavorativa (cfr. Riemer-Kafka, Schweizerisches
Sozialversicherungsrecht, 7a ed., 2019, pag. 264; Senti, Gratisarbeit und
Soziallohn: Folgen eines «falschen» Lohnes, in: AJP/PJA 2016, pag. 59 e segg.;
sul concetto di salario sociale cfr. anche la STF 9C_745/2012
del 30 aprile 2013 consid. 5.2).
Va in ogni
modo osservato che la prova dell'esistenza di un salario sociale è sottoposta
a requisiti severi (DTF 117 V 8 consid.
2c/aa pag. 18; STF 2A.236/2006 del 28 settembre 2006 consid. 5.4) e che il
grado probatorio necessario per ammettere un salario sociale è quello della
verosimiglianza preponderante (STF 8C_779/2017 del 25 aprile 2018, consid.
5.2.).
Inoltre, un rapporto di parentela
tra il datore di lavoro e l’assicurato e/o un rapporto di lavoro di lungo corso
possono costituire indizi a favore di una prestazione sociale su base
volontaria (freiwillige Sozialleistung) (STFA I 106/05 del 2 agosto 2005
consid. 4.2.3. con riferimenti).
Nell’evenienza concreta, gli
elementi e la documentazione agli atti saranno da valutare concretamente al
fine di stabilire se il salario versato alla ricorrente per l‘attività svolta
sia o meno da considerare un salario sociale.
Richiamato l’art. 43 LPGA e i
marginali 0700 segg della CPIR (cfr. in esteso al consid. 2.3), l’amministrazione
alla luce delle conclusioni degli accertamenti medici che verranno esperiti,
dovrà quindi predisporre i provvedimenti più adeguati volti all’accertamento
dell’idoneità all’integrazione professionale, ovvero se ed eventualmente in che
misura e in quale settore l’assicurata sia idonea all’integrazione, inclusa una
adeguata osservazione e valutazione della capacità in ambito lavorativo.
L’amministrazione dovrà
stabilire se l’assicurata sia invalida almeno al 20% o minacciata da invalidità
e del caso individuare eventuali provvedimenti d’integrazione necessari
e idonei per ripristinare, conservare o migliorare la sua capacità al guadagno,
tenendo conto delle circostanze concrete del singolo caso, e in particolare
delle capacità soggettive e oggettive d'integrazione (stato di salute, capacità
di rendimento, idoneità all'istruzione, motivazione, ecc.; STFA I 529/01 del 19
marzo 2002, consid. 1a con riferimenti), ritenuto che con riformazione
professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure
reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità
di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia
attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del
possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF
124.
V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).
Rilevato come, per le ragioni anzidette, ci troviamo di fronte ad un
accertamento amministrativo che necessita di un complemento medico psichiatrico
che l’Ufficio AI è chiamato ad eseguire sulla base di quanto indicato (cfr.
consid. 2.11), si giustifica, anche per questo aspetto, il rinvio degli atti
all’UAI affinché proceda come indicato (cfr. anche STCA 32.2021.83 del 30 marzo
2022, consid. 2.9, 32.2023.49 del 23 ottobre 2023).
Il TCA sottolinea in ogni caso
l’importanza che il potenziale di capacità lavorativa che risulterà attestata
medicalmente nella perizia psichiatrica che verrà predisposta possa essere
effettivamente realizzato grazie all’introduzione di misure
medico-riabilitative e/o provvedimenti di integrazione professionale. Giova
infatti ricordare che, nell’ambito dell’assicurazione invalidità vige il
principio della precedenza delle misure di reinserimento/ integrazione rispetto
al diritto alla rendita (cfr., a questo proposito, le STF 9C_450/2019 del 14
novembre 2019, consid. 3.3.1, 8C_345/2022 del 12 ottobre 2022, consid. 5.3; DTF
123.
V 271, 126 V 243 consid. 5).
2.13
Nella DTF 137 V 210 il TF ha
precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una
perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore
per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze
ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che
vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di
un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA
32.2015.82
del 6 giugno 2016) o perché vi erano delle carenze negli
accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle
bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer
bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem
bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien)
unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung,
Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016).
Con la pronunzia 8C_445/2021 del 14 gennaio 2022 consid. 4.4, pubblicata in SVR
10/2022 UV n. 34 p. 137 ss., l’Alta Corte ha inoltre stabilito che, laddove un
tribunale cantonale determini il diritto alle prestazioni facendo capo a un
rapporto del medico curante prodotto nel quadro della procedura di opposizione,
sebbene ci si trovi in presenza di un caso di applicazione della DTF 135 V 465
che richiede l’intervento di un perito esterno, la causa deve essere rinviata
all’amministrazione, e non ai giudici di prime cure, affinché proceda a un
complemento istruttorio. È in effetti in primo luogo compito
dell’amministrazione disporre degli atti istruttori complementari volti ad
accertare d’ufficio tutti i fatti pertinenti e, se del caso, raccogliere le
prove necessarie prima di rendere la propria decisione (questo principio è
stato confermato ancora con le sentenze 8C_274/2021 del 31 marzo 2023 consid.
9.3.3; 8C_523/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 5.4 e riferimenti; 8C_731/2021
succitata consid. 4.6).
Rilevato come, per le ragioni
indicate in precedenza, ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti
lacunoso, si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione affinché istruisca
in maniera completa ed esaustiva la pratica, metta in atto un accertamento
peritale specialistico in ambito psichiatrico, necessario al fine di chiarire
quale sia lo stato di salute dell’interessata e le ripercussioni dello stesso
sulla sua capacità lavorativa in ambito ordinario, ossia al di fuori di
un’attività strettamente protetta.
In seguito, facendo capo alle risultanze dell’accertamento medico esperito e
dopo avere pure svolto i necessari approfondimenti economici, l’amministrazione
si pronuncerà nuovamente riguardo all’eventuale diritto alla rendita di
invalidità dell’assicurata dopo aver valutato pure l’eventuale diritto a misure
di reintegrazione professionale.
Alla luce di quanto appena esposto la decisione impugnata va annullata e
l’incarto rinviato all’UAI affinché proceda come indicato.
Quanto al peggioramento che
sembra essere intervenuto successivamente alla decisione qui censurata, e che è
attestato dal dr. __________ ed è ritenuto quantomeno verosimile anche
dall’amministrazione (cfr. XII), come anticipato al consid. 2.10 lo stesso si
riferisce ad una situazione clinica posteriore al momento della resa della
decisione impugnata (data che di principio delimita temporalmente il potere
cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 220, 130 V 140 e
129.
V 4 consid. 1.2) e quindi dovrà essere oggetto di indagine nell’ambito di
una procedura separata, da considerarsi avviata con l’inoltro del certificato
del 7 febbraio 2024 del dr. __________ (XII/1), come indicato dall’amministrazione.
2.14
Giusta l'art. 69 cpv. 1bis
LAI la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni
in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.- e 1000.- franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF
9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
In concreto, visto l’esito del
ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: STF 8C_859/2018
del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271
con riferimento), le spese di fr. 500.- vanno poste a carico dell’Ufficio AI.
Quest’ultimo verserà all’insorgente, patrocinata in causa da __________ dello RA
1.
(al riguardo va ricordato che l’indennità per ripetibili è concessa non
soltanto se l’assicurato è patrocinato da un avvocato, ma anche quando il
patrocinio è assunto - come nel caso di specie - da una persona particolarmente
qualificata per la questione giuridica considerata, indipendentemente dal fatto
che lo stesso sia oneroso, purché non si tratti di una rappresentanza di un
ente pubblico nell’espletamento del proprio compito: Locher/Gächter, Grundriss
des Sozialversicherungsrechts, 2014, p. 608; G. Wilhelm, in: Zünd/Pfiffner
Rauber [ed.], op. cit., n. 4 ad § 34; cfr. altresì STCA 35.2016.33 del 2 agosto
2016, consid. 2.6 e STCA 35.2018.129 del 28 marzo 2019, consid. 2.15),
l’importo di fr. 2'000.- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi
dei considerandi.
§ La
decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’amministrazione
affinché proceda conformemente ai considerandi.
2. Le spese di procedura di fr. 500.-
sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà alla ricorrente fr. 2'000.-
per ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti