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Decisione

32.2023.44

Negata la concessione della rendita e di provvedimenti professionali. TCA ritiene che la situazione non sia stata chiarita a sufficienza e rinvia gli atti all'amministrazione per ulteriori accertamenti. Limiti per l'attività lucrativa causati da affezioni psichiche

19 agosto 2024Italiano101 min

medico curante già in fase amministrativa, vista l’insistenza con cui il dr. __________

Source ti.ch

Incarto

n.

32.2023.44

FC

Lugano

19 agosto 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 28 aprile 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 24 marzo 2023

emanata da

Ufficio assicurazione

invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione

federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nata nel 1992, in possesso

della maturità artistica, di un bachelor in pittura e arti visive, di un

diploma professionale di arte nell’illustrazione di libri e un diploma di

tanatoestetica, ha svolto l’attività a tempo parziale dal giugno 2019 quale lavapiatti/aiuto

cuoco in un hotel di __________ (al 40%) e dall’ottobre 2018 rispettivamente gennaio

2021 come insegnante di disegno a ore (al 15% circa).

Il 28 agosto 2021 l’assicurata ha

presentato una domanda di prestazioni AI per adulti, indicando di

essere affetta da Sindrome di Asperger, e precisando di chiedere “un

supporto da parte del vostro lodevole Ufficio per poter essere inserita

all’interno della nuova professione come docente di belle arti/arti visive”.

1.2. Mediante comunicazione del 20

gennaio 2022 l’Ufficio AI ha comunicato all’assicurata di assumere un costo di

fr. 3'800 per un percorso di gestione del cambiamento e bilancio delle

competenze come provvedimento nell’ambito dell’intervento tempestivo, cui ha

fatto seguito in data 9 maggio 2022 un rapporto di fine intervento tempestivo

da parte del consulente professionale dell’AI (doc. AI pag. 178, 184).

Dopo aver raccolto la

documentazione dallo psichiatra curante, che è stata in seguito valutata dal

SMR (Servizio medico regionale dell’AI) con rapporti 25 maggio e 24 giugno 2022

– il quale ha accertato l’assenza di un’inabilità lavorativa quale insegnante

di disegno e lavapiatti –, l’Ufficio AI, preso atto del rapporto del consulente

professionale del 12 luglio 2022, con progetto di decisione del 22 luglio 2022

ha prospettato la reiezione della domanda di prestazioni, considerato come non

fosse stata evidenziata alcuna inabilità lavorativa né patologia invalidante (doc.

AI pag. 211).

Con osservazioni 5 settembre 2022

l’assicurata, assistita da RA 1, ha prodotto un rapporto dello psichiatra

curante e della Fondazione __________, chiedendo l’annullamento del progetto di

decisione e la concessione della garanzia della copertura di una riqualifica

professionale quale docente di scuola elementare. Sentiti il SMR e consulente

professionale, con decisione del 24 marzo 2023 l’Ufficio AI ha confermato il

rifiuto di prestazioni.

1.3. Con tempestivo ricorso l’assicurata,

tramite il suo patrocinatore, è insorta contro la suddetta decisione,

postulando la rivalutazione del suo caso e producendo una nuova attestazione

dello psichiatra curante. Contesta le conclusioni dell’amministrazione,

postulando la concessione della chiesta riqualifica professionale,

sottolineando che il mancato sostegno da parte dell’Ufficio AI rischierebbe di

portare ad un peggioramento “reattivo” del quadro clinico, anche in considerazione

delle diagnosi correlate di disturbi d’ansia e depressione. Rileva che le

mancate attestazioni di inabilità lavorativa negli anni precedenti sarebbero da

ricondurre al fatto che al sostentamento dell’assicurata avevano sempre

provveduto i famigliari. Delle ulteriori allegazioni si dirà, ove necessario,

nel merito (I).

1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio

AI, sulla base dell’allegata presa di posizione del SMR, ha chiesto la

reiezione del ricorso e la conferma della decisione contestata. Ritiene corrette

la valutazione medico-teorica ed economica effettuate (IV).

1.5. Con osservazioni 23 giugno 2023

l’assicurata, tramite il suo patrocinatore, ha ribadito le sue domande e

allegazioni producendo un’ulteriore certificazione del dr. __________ e uno

scritto dei titolari dell’Hotel __________ in merito alle condizioni lavorative

offerte all’assicurata (VIII).

In merito l’Ufficio AI, in data 6

luglio 2023, si è ribadito nella sua richiesta di reiezione del ricorso (X).

Il 13 febbraio 2024 l’amministrazione

ha poi comunicato di aver ricevuto una certificazione del dr. __________, che informava

di un peggioramento delle condizioni di salute dell’assicurata con conseguente inabilità

al lavoro dell’80%. Alla luce di questa attestazione l’Ufficio AI ha comunicato

di ritenere aperta una nuova domanda di prestazioni volta a chiarire se era

subentrato un peggioramento rispetto alla decisione del 24 marzo 2023 (XII).

Con osservazioni del 22 febbraio

2024 la ricorrente, tramite il suo patrocinatore, ha confermato la richiesta di

accoglimento del ricorso facendo rilevare che il peggioramento segnalato dal

curante dimostrava semplicemente che sua inabilità al lavoro era presente già

nel momento della decisione contestata (XVI).

In seguito le parti si sono

confermate nelle loro posizioni con scritti dell’Ufficio AI del 27 febbraio, 6

marzo (questo corredato anche da una valutazione del SMR), 13 e 22 marzo 2024

(XVII, XX, XXIV, XXVIII) e della ricorrente dell’8 e 18 marzo 2024 (XXI, XXV),

di cui si dirà, nella misura del necessario, nel merito.

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è sapere se

a giusta ragione l'Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni del 28

agosto 2021 di RI 1, negando in particolare la concessione sia di una rendita

d’invalidità sia di provvedimenti professionali, avendola ritenuta

completamente abile in qualsiasi attività lucrativa.

Va

anzitutto rilevato che il 1. gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della

decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e

dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il

diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

La cifra 9101 della Circolare

sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità (CIRAI)

(valida dal. 1. gennaio 2022, stato al 1. gennaio 2024) prevede che “Se la

decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio

2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili

le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre

2021”.

La cifra 1007 e seg. della

Circolare concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore

sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (CDT US AI) (valida dal 1.

gennaio 2022 e stato alla medesima data) prevedono che:

" […] le

rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui diritto secondo

l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021.

Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e

quello della nascita del diritto alla rendita non sono necessariamente identici

(se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è

retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o

successivamente, anche se l’invalidità è insorta prima di questa data. Le

rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è

nato il 1° gennaio 2022 o successivamente conformemente all’articolo 29

capoversi 1 e 2 LAI.

Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022

valgono le regole seguenti:

in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla

rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:

- prima fissazione della rendita → DR in vigore fino al 31

dicembre 2021,

- modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31

dicembre 2031 → C DT US AI;

in caso di nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv.

1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:

- prima fissazione della rendita → DR in vigore dal 1°

gennaio 2022”.

Secondo le citate circolari,

dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di rendita, l’asserita

invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti al più tardi al 31

dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e ciò anche se la

decisione è stata resa successivamente.

In concreto, anche

nell’eventualità in cui un’eventuale incapacità lavorativa di lunga durata

sarebbe nata precedentemente al 2022 e un eventuale diritto alla rendita

potrebbe essere insorto prima del 31 dicembre 2021 (art. 28 cpv. 1 lett. b

LAI), tuttavia, la ricorrente ha presentato la domanda di prestazioni

nell’agosto 2021, ragione per cui l’eventuale diritto ad una rendita sarebbe

insorto il 1. febbraio 2022, trattandosi di una domanda tardiva ex art. 29 cpv.

1 LAI (per il calcolo vedasi ad esempio STCA 32.2023.6 del 21 agosto 2023

consid. 2.1.). Inoltre, anche la riformazione professionale presso la __________

per la quale l’assicurata ha chiesto un supporto da parte dell’amministrazione aveva

inizio nel settembre 2022 (doc. AI pag. 200).

Visto quanto precede, al ricorso contro la decisione

emanata il 24 marzo 2023 – data che, di principio, delimita temporalmente il

potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali – si applicano le

norme sostanziali in vigore in quel momento e, quindi, il diritto in vigore dal 1. gennaio 2022.

2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in

relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità

al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno

alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno.

Occorre quindi che il danno alla

salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il

caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,

L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n.

46).

Per incapacità al lavoro

s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla

salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente

esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità

al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le

mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che

perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28b cpv. 1 LAI prescrive

che l’importo della rendita è determinato quale quota percentuale di una

rendita intera. Il cpv. 2 dispone che se il grado d’invalidità è compreso tra

il 50 e il 69 per cento, la quota percentuale corrisponde al grado d’invalidità.

Il cpv. 3 prevede che se il grado d’invalidità è uguale o superiore al 70 per

cento, l’assicurato ha diritto a una rendita intera. Infine, il cpv. 5

stabilisce che se il grado d’invalidità è inferiore al 50 per cento, si

applicano le quote percentuali ivi indicate.

L'art. 28 cpv. 2 vLAI prescriveva

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

2.3. Secondo l’art. 8 cpv. 1 LAI, gli

assicurati invalidi o minacciati da un’invalidità (art. 8 LPGA) hanno diritto

ai provvedimenti d’integrazione per quanto (lett. a) essi siano necessari e

idonei per ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o

la loro capacità di svolgere le mansioni consuete e (lett. b) le condizioni per

il diritto ai diversi provvedimenti siano adempiute.

Secondo l’art. 1 novies OAI

(Minaccia d’invalidità), sussiste una minaccia d’invalidità quando la

probabilità che insorga un’incapacità al guadagno è preponderante. Il momento

in cui l’incapacità al guadagno è insorta non è determinante.

Fanno parte dei provvedimenti professionali necessari e idonei

tutte le misure direttamente necessarie all'integrazione nella vita

professionale. La loro estensione non è definibile in maniera astratta; occorre

piuttosto tenere conto delle circostanze concrete del singolo caso, e in

particolare delle capacità soggettive e oggettive d'integrazione, che variano

da persona a persona (stato di salute, capacità di rendimento, idoneità

all'istruzione, motivazione, ecc.; STFA I 529/01 del 19 marzo 2002, consid. 1a

con riferimenti).

Di principio, la persona assicurata ha diritto unicamente ai

provvedimenti idonei e necessari al raggiungimento del singolo scopo

integrativo prefissato, ma non ai migliori provvedimenti nel caso di specie.

Questo perché l'integrazione deve essere garantita solo nella misura

necessaria, ma anche sufficiente (DTF 124 V 108 consid.

2b pag. 110 con riferimenti).

Secondo l’art. 8 cpv. 1bis LAI,

il diritto ai provvedimenti d’integrazione non dipende dall’esercizio di

un’attività lucrativa prima dell’insorgere dell’invalidità. Per determinare

questi provvedimenti occorre tener conto in particolare degli aspetti

riguardanti l’assicurato quali l’età, il suo grado di sviluppo, le sue capacità

e la durata probabile della sua vita professionale.

Secondo l'art. 6 cpv. 1 OAI, per

riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari

a mantenere o migliorare la capacità di guadagno al termine della prima

formazione professionale o dopo l'inizio di un'attività lucrativa senza previa

formazione professionale a causa dell'invalidità. Sono considerati

provvedimenti di riformazione professionale anche i provvedimenti di formazione

che permettono di raggiungere un livello di formazione superiore, se necessari

a mantenere o migliorare la capacità di guadagno (art. 6 cpv. 1bis OAI). Con

riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme

delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente

un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta

dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite

del possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a;

DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).

La capacità di una persona

assicurata di sfruttare la propria capacità residua sul mercato del lavoro generale

equilibrato dipende dalle circostanze concrete del singolo caso. Secondo la

giurisprudenza, sono fattori decisivi il tipo e la natura del danno alla salute

e le sue conseguenze, lo sforzo prevedibile di adattamento e di riconversione

e, in questo contesto, anche la struttura della personalità, le attitudini e le

capacità esistenti, la formazione, la carriera professionale o l'applicabilità

di esperienza professionale proveniente dal settore tradizionale (STF

8C_452/2023 del 19 dicembre 2023, consid. 2.4.1; STF 8C_346/2023 del 21

dicembre 2023, consid. 2.3; STF 9C_42/ 2023 dell'11 maggio 2023, consid. 3.2).

Occorre anche ricordare che il

concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione

quest'ultima teorica ed astratta, implicante da una parte un certo equilibrio

tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato

in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Il

mercato del lavoro equilibrato è una misura teorica, per cui non si

può facilmente presumere che la capacità residua sia inutilizzabile (STF

8C_346/2023 del 21 dicembre 2023, consid. 2.3; STF 9C_42/2023 dell'11 maggio

2023, consid. 3.2). Il mercato del lavoro equilibrato include anche i

cosiddetti posti di lavoro di nicchia, cioè offerte di posti e di

lavori in cui le persone con disabilità possono aspettarsi un venire incontro

di stampo sociale ("sozial Entgegenkommen" =

"accondiscendenza sociale") da parte del datore di lavoro (STF

9C_42/2023 dell'11 maggio 2023, consid. 3.2; SVR 2018 IV Nr. 60; SVR 2016

IV Nr. 3). Secondo questi criteri si dovrà, di caso in caso, stabilire se

l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e

conseguire un reddito tale da escludere il diritto a una rendita. In

particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata, e

quindi si può presumere che la capacità lavorativa residua sia inutilizzabile,

se l'attività ragionevole è possibile solo in una forma così limitata da essere

praticamente sconosciuta al mercato del lavoro equilibrato o sarebbe

possibile soltanto con concessioni irrealistiche da parte di un datore di lavoro medio

e trovare un posto di lavoro adeguato appare quindi

impossibile sin dall'inizio (STF 8C_346/2023 del 21 dicembre 2023, consid.

2.3; STF 9C_42/2023 dell'11 maggio 2023, consid. 3.2; STF 8C_670/2009 del 7

aprile 2010 consid. 8; STF 8C_641/2008 del 14 aprile 2009, consid. 5.2; DTF 110

V 273 consid. 4b pag. 276).

Fra i provvedimenti

d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i provvedimenti

di reinserimento per preparare all'integrazione professionale (art. 8 cpv. 3

lett. a LAI), la consulenza e l’accompagnamento (lett. a bis), i provvedimenti

di reinserimento per preparare all’integrazione professionale (lett. a ter), la

consegna di mezzi ausiliari (lett. d) ed i provvedimenti professionali (art. 8

cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono l'orientamento professionale (art. 15

LAI), la prima formazione professionale (art. 16 LAI), la riformazione

professionale (art. 17 LAI), il collocamento (art. 18 LAI), il lavoro a titolo

di prova (art. 18a LAI), la fornitura di personale a prestito (art. 18a bis

LAI), l’assegno per il periodo d’introduzione (art. 18b LAI), l’indennità per

sopperire all’aumento dei contributi (art. 18c LAI) e l'aiuto in capitale

(art. 18d LAI).

Secondo l’art. 17 cpv.

1 LAI l’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa,

se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la

capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in

misura essenziale.

Invalido ai

sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della

gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione

professionale, una perdita di guadagno pari a circa il 20% (STF 8C_689/2015 del

15 gennaio 2016: “(…) von rund 20% voraussetzt, wobei es sich dabei

lediglich um einen Richtwert handelt.”; DTF 130 V 489 consid. 4.2; DTF 124

V 110 consid. 2b; STFA I 164/05 del 22 dicembre 2006 consid. 7; SVR 2010 IV Nr.

24; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b). La soglia minima di diminuzione della

capacità di guadagno conferente il diritto a provvedimenti di riformazione

professionale è quindi del 20%.

La Circolare

sui provvedimenti d’integrazione professionale dell’assicurazione invalidità

(CPIPr), valida dal 1° gennaio 2022, prevede, per quanto di rilievo nella

fattispecie, quanto segue.

" 0700

7. Accertamento dell’idoneità all’integrazione professionale (art.

43 LPGA)

7.1. L’essenziale in breve

Basi giuridiche: art. 43 LPGA, art. 69 OAI, art. 78 OAI Scopo del

provvedimento: l’idoneità all’integrazione (residua) degli assicurati è

valutata dal punto di visto medico e in relazione all’orientamento

professionale. Il provvedimento può essere eseguito in un centro di

accertamento professionale (CAP), in un’istituzione o in altro modo, al fine di

esaminare le possibilità degli assicurati in situazioni pratiche ed

eventualmente a livello interdisciplinare. Gruppo target: assicurati per i

quali l’idoneità all’integrazione professionale va valutata sotto il profilo

dell’orientamento professionale, medico e funzionale mediante verifiche

pratiche o di indirizzo il più possibile pratico.

7.2. Panoramica dei provvedimenti

0701 L’accertamento medico e professionale secondo l’art. 43 LPGA

comprende le prestazioni seguenti: – accertamenti medici, funzionali e

nell’ottica dell’orientamento professionale di indirizzo pratico eseguiti

presso un CAP o presso altre istituzioni (accertamenti medici e professionali

sull’idoneità all’integrazione; CP 296).

0702 (Delimitazione) L’accertamento secondo l’art. 43 LPGA non

include: – accertamenti che presentano esclusivamente elementi di orientamento

professionale; questi rientrano nei provvedimenti preparatori durante

l’orientamento professionale e nel vaglio di possibili indirizzi professionali

secondo l’art. 15 LAI (v. cap. 10 e 16);

– accertamenti che, essendo gli elementi medici e di orientamento

professionale perlopiù già noti, sono volti a testare il rendimento effettivo

degli assicurati nell’attività alternativa auspicata in un posto di lavoro

concreto nel mercato del lavoro primario; questi rientrano nell’ambito del

lavoro a titolo di prova secondo l’art. 18a LAI (v. cap. 19); – accertamenti

che presentano esclusivamente elementi medici.

7.3. Svolgimento degli accertamenti medici e professionali

sull’idoneità all’integrazione (Principio)

0703 Per valutare l’idoneità all’integrazione professionale degli

assicurati gli uffici AI hanno a disposizione vari strumenti: rapporti dei

medici curanti, esami e valutazioni del SMR, colloqui con gli assicurati

stessi, perizie mediche ecc. Se questi strumenti non permettono di chiarire se

ed eventualmente in che misura e in quale settore professionale gli assicurati

siano idonei all’integrazione, gli uffici AI possono disporre accertamenti

medici e professionali sull’idoneità all’integrazione secondo l’art. 43 LPGA.

L’elemento medico degli accertamenti è inteso qui in senso più ampio rispetto

alle perizie mediche. Esso include l’osservazione e la valutazione delle

capacità in ambito lavorativo, tenuto conto della situazione medica

individuale, come avviene ad esempio nel caso della valutazione della capacità

funzionale. La valutazione è effettuata da uno specialista adeguatamente

formato (p. es. fisioterapista), ma non necessariamente da un medico.

0704 (Impostazione) Gli accertamenti dell’idoneità

all’integrazione professionale (residua) secondo l’art. 43 LPGA possono essere

svolti in sede ospedaliera o ambulatoriale.

(…)

0706 (Applicazione) Gli accertamenti medici e professionali

sull’idoneità all’integrazione sono tesi a valutare l’impiegabilità effettiva

dell’idoneità all’integrazione (residua) degli assicurati, quando: – i medici

curanti e/o il SMR non possono verificare o chiarire la situazione medica in

misura sufficiente per la valutazione di questioni professionali; o – la stima

soggettiva della capacità al lavoro da parte degli assicurati diverge dalla

capacità al lavoro definita oggettivamente dal punto di vista medico da parte

dei medici curanti e/o del SMR; o – l’ufficio AI o il servizio specializzato

non è in grado di determinare con sufficiente certezza l’idoneità

all’integrazione o la capacità al lavoro sulla base di un accertamento

incentrato esclusivamente sull’orientamento professionale.”

Con riferimento

alla riformazione professionale (art. 17 LAI), la citata circolare dispone, per

quanto di rilievo nella fattispecie:

" 17.

Riformazione professionale (art. 17 LAI)

17.1. L’essenziale in breve

Basi giuridiche: art. 17 LAI, art. 6 OAI Scopo del provvedimento:

gli assicurati mantengono o migliorano la loro capacità al guadagno con una

formazione in un nuovo ambito di attività o una nuova formazione nella

professione esercitata anteriormente o nello svolgimento delle mansioni

consuete. Gruppo target: assicurati che a causa di un’invalidità o di una

minaccia d’invalidità non possono più esercitare la professione imparata,

l’attività lucrativa precedente o le mansioni consuete.

(…)

17.3. Diritto

1702 (Condizioni) Oltre alle condizioni di base di cui all’art. 8

o 8a LAI, per avere diritto alla riformazione professionale devono essere

adempiute cumulativamente le condizioni seguenti. Gli assicurati devono: – non

poter più esercitare la loro professione precedente o non poter continuare a

svolgere l’attività lucrativa o le mansioni consuete a causa di un’invalidità o

di una minaccia d’invalidità; e

– essere idonei all’integrazione, ovvero essere oggettivamente e

soggettivamente in grado di partecipare con successo a provvedimenti di

formazione professionale.

La riformazione professionale deve: – rispettare i criteri di

semplicità e appropriatezza ed essere consona alle capacità dell’assicurato; –

essere adeguata al danno alla salute e offrire possibilità di guadagno

pressappoco equivalenti a quelle dell’attività precedente; e – essere idonea a

ripristinare, mantenere o migliorare la capacità al guadagno o la capacità di

svolgere le mansioni consuete degli assicurati.

(…)

1704 (Perdita di guadagno) Il diritto alla riformazione

professionale presuppone che, a causa della natura e della gravità del danno

alla salute, gli assicurati subiscano una perdita di guadagno permanente o di

lunga durata di circa il 20 per cento sia nell’attività esercitata prima

dell’insorgenza del danno alla salute sia in attività lucrative ragionevolmente

esigibili che potrebbero esercitare senza una formazione professionale

supplementare (confronto dei redditi). Si tratta di un valore indicativo, per

la cui determinazione vanno considerate la durata residua del periodo di

attività nonché le possibilità di avanzamento professionale e di guadagno nella

professione imparata. Per gli assicurati il cui grado d’invalidità è

determinato secondo il metodo misto, ci si deve basare sul grado d’invalidità

che risulta dal confronto dei redditi per la parte dell’attività lucrativa.

(…)

1706 (Equivalenza delle attività/equivalenza dei redditi): il

requisito dell’equivalenza approssimativa tra l’attivit esercitata prima

dell’insorgere dell’invalidità e quella esercitata dopo la riformazione

professionale riguarda in primo luogo le possibilità di guadagno. Per garantire

che il reddito della nuova professione a medio-lungo termine (carriera) sia

pressappoco allo stesso livello di quello della precedente, deve esserci una

certa equivalenza fra le due professioni. Il requisito dell’equivalenza limita

«verso l’alto» il diritto alla riformazione professionale. Non è compito

dell’AI procurare agli assicurati una professione migliore e meglio retribuita

di quella precedente.

1707 (Necessità dovuta all’invalidità) Se gli assicurati sono

sufficientemente integrati o se può essere procurato loro un posto di lavoro

adeguato ed esigibile senza una formazione supplementare, l’invalidità non

rende necessaria una riformazione professionale.”

2.4. Per quanto riguarda in particolare

l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale

ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da

non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità

lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la

società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI

1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte

ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore

somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul

tema cfr. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie

Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).

Nella STF I 770/03 del 16

dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato

che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme

richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati,

ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non

sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità. Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione

dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà

diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è

una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto

(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel 2015 il Tribunale federale ha

modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in

presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori

somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato

stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione

sul diritto a una rendita AI deve avvenire in una procedura probatoria

strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di

rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i

fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i

fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva

commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro

l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una

terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il

reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura

della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza

delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo

libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr.

comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

In due sentenze del 30 novembre

2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF ha stabilito che la

giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la

reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da

accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le

malattie psichiche, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione

lieve fino a medio-grave.

Ciò significa, in particolare per

depressioni lievi fino a medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza

alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita

AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale

federale del 14 dicembre 2017).

Le malattie psichiche possono

essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera

limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è

necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo

giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la

questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione

delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

Nella DTF 145 V 215 il TF ha

infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le

malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una

procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

Il Tribunale federale ha

confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche successivamente

(cfr. fra le altre STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3, 8C_6/2018

del 2 agosto 2018 al consid. 4, 8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2).

2.5. Per costante giurisprudenza (cfr.

STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità,

all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di

documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri

specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo

stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato

è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio

per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili

dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4., pag. 261; 115 V 133 consid. 2., pag. 134). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo

contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella DTF 137 V 210 il TF ha

concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione

attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione

invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è

di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid.

2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto

necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione

a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia;

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e

rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e

3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata

necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid.

4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Circa il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis

LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare

le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità

funzionale dell’assicurato – determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di

esercitare un’attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo

e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità,

per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli

aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro

specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la

capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una

chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale.

Sulla base delle indicazioni del SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/ 2010

del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009

IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Se vi sono dei rapporti medici

contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero

materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto

che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). In effetti, nel caso in

cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei

pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali

rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in

particolare, alla DTF 139 V 225 e alla 135 V 465).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3),

poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico

curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a) cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc) e che il solo fatto che uno o

più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a

rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va ancora evidenziato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve

adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del

disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pagg. 628-629,

in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze

federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In quest’ultima sentenza l'Alta

Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo

questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten,

in: SZS/RSAS 1999 pagg. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve

innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e

pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare

l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere

premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione

sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico

della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in

evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la

regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme

dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto

psico-sociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di una

rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze

tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei

dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura,

le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle

risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino

l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante

un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001;

STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).

2.6. L'Alta Corte ha già stabilito che

se ad una perizia allestita esclusivamente sulla base degli atti dell'incarto

può essere riconosciuto valore probante nella misura in cui quest'ultimo

contenga sufficienti apprezzamenti medici che, a loro volta, si fondano su un

esame personale dell'assicurato (cfr. RAMI 1988 U 56, p. 370s. consid. 5b ed il

riferimento; “Aktegutachten”), tale giurisprudenza va tuttavia

relativizzata quando si tratta di valutare delle questioni che necessitano di

una perizia psichiatrica, nel senso che una perizia in questo settore

della medicina, di principio, deve essere allestita sulla base di un consulto

personale (cfr. DTF 127 I 54 consid. 2e-g e riferimenti, citata in RAMI 2001 U

438, p. 345 s.; STCA 35.2000.34 dell'8 agosto 2002, 35.2005.9 dell'8 novembre

2005, consid. 2.9; 32.2018.158 del 30 luglio 2019, consid. 2.5).

2.7. Nel caso in esame, l’assicurata, nata

nel 1992 e affetta da Sindrome di Asperger, in possesso di una maturità

artistica, di un bachelor in pittura e arti visive, di un diploma professionale

di arte nell’illustrazione nel libro e di un diploma di Tanatoestetica, ha

svolto delle attività di docenza per conto della __________ (impiego su

chiamata), della Scuola __________ (nella misura del 15%) e degli impieghi per

conto di scuole medie (supplenze) e di scuole elementari (doposcuola). Inoltre

dal 2019 ha svolto l’attività di lavapiatti e aiuto cucina al 40% presso un

hotel a __________.

Nel mese di agosto 2021 ha

inoltrato una richiesta di prestazioni AI. L’Ufficio AI ha interpellato il

datore di lavoro (Hotel __________), la scuola __________ e il dr. __________,

psichiatra curante dal novembre 2015. Quest’ultimo, poste le diagnosi con

valenza invalidante di “Disturbo dello spettro autistico, sindrome di

Asperger (ICD 10, F 84.5), sindrome ansiosa NAS (ICD 10, F 41.0), sindrome

depressiva ricorrente, attualmente compensata (ICD 10, F 33.0) e disturbo

dell’attenzione”, si è espresso, tra l’altro, come segue:

" (…) Si

conferma quanto già rilevato dai questionari RAADS-R in merito alla fragilità

nella capacità di riflettere sul contenuto della propria mente e su quella

degli altri (Teoria della mente) a cui si aggiungono le difficoltà

psico-comportamentali, la facilità all'ansia, alla bassa autostima, la rigidità

mentale, i comportamenti di ruminazione, che potrebbero contribuire a creare

ulteriori barriere nella comunicazione nei rapporti sociali. Il profilo emerso

appare compatibile con un disordine dello spettro autistico ad alto

funzionamento verosimilmente con una sindrome di Asperger. Nell'incontro di

rete effettuato il 3 di agosto 2021 con padre, con la signora __________ e il

signor __________ dell'__________ era emersa l'importanza di attivare

l'Assicurazione invalidità per poter comprendere quale tipo di sostegno potesse

essere per un processo di reintegrazione professionale all'interno della

docenza. In effetti ha effettuato diverse supplenze andate bene, __________ si

è impegnata inoltre a supportare RI 1 nei colloqui specifici con

l'Assicurazione invalidità e stilerà un rapporto per poter meglio comprendere

quali sono le problematiche dal punto di vista dell'Asperger di cui soffre. A

partire da fine agosto è stata iniziata una terapia con Metilfenidato, nonché

da metà settembre una psicoterapia cognitivo comportamentale regolare.

Situazione e sintomatologia attuale

Si tratta di una donna che presenta un disturbo dello spettro

autistico ad alto funzionamento sociale, sottoforma di sindrome di Asperger, un

disturbo d'ansia, un disturbo attentivo e un disturbo dell'autostima personale.

In questi ultimi due anni ha cercato di reintegrarsi nel mondo del lavoro,

attraverso un'attività lavorativa come lavapiatti presso l'albergo __________,

ove è impiegata al 40%, anche se su chiamata. L'Attività lavorativa riesce a

tenerla. Con __________ sta cercando di trovare

anche una soluzione come docente. Dal punto di vista medico

internistico non presenterebbe particolari problematiche.” (doc. AI pag. 154)

Sulla situazione professionale ha

sottolineato l’importanza che l’AI potesse offrire un sostegno “per un

processo di reintegrazione professionale all’interno della docenza”

ritenuto che “se RI 1 dovesse essere supportata in modo adeguato dalla rete

costruita e dall’Ufficio Assicurazioni Invalidità, le sue capacità lavorative

possono essere buone” (doc. AI pag. 155).

Il Servizio di integrazione

professionale (di seguito: SIP), nell’ambito dell’intervento tempestivo, ha

assunto il caso interpellando la rete di supporto dell'assicurata e ha proposto

dei colloqui e l’analisi da parte dell’ufficio orientamento professionale nella

forma di una “consulenza e accompagnamento” (cfr. comunicazione del 20

gennaio 2022, doc. AI pag. 178 e 168).

Interpellata, la fondazione __________,

il 16 settembre 2021 ha affermato, tra l’altro, quanto segue:

" (…) RI 1

appare come una ragazza che ha buone capacità di mettersi in interazione con

persone incontrate per la prima volta, si mostra educata e attenta a come

presentarsi e descriversi o a che domande porre, riconoscendo e rispettando il

grado di conoscenza che può avere delle persone attorno a lei. È in grado di

ascoltare l'interlocutore, di mostrarsi interessata alle informazioni date e di

riuscire a gestire una conversazione anche con due persone presenti che danno

risposte e informazioni. Ha interagito in modo adeguato durante la valutazione.

Non appare nessuna criticità nel saper utilizzare strategie legate alla teoria

della mente per riuscire a rispondere a domande e a mettersi nei panni di un

eventuale altro interlocutore. Il lessico è buono e anche la capacità logica di

analizzare stimoli visivi simili tra loro e di avere flessibilità nel passare

da un concetto ad un altro è adeguata.

Per quanto riguarda la flessibilità di pensiero questa è variabile

in base alle situazioni che vengono vissute. Per quanto riguarda l'analisi di

strategie di problem solving sociali relative a situazioni descritte, che non

la riguardano direttamente, ha mostrato una buona capacità di variare il punto di

vista sugli eventi e di riuscire, in alcuni momenti con la mediazione

dell'adulto, a risalire a soluzioni valide e ben pensate. Questa flessibilità

emerge meno nel racconto di esperienze legate a sé, in cui si osserva che la

lettura di ciò che accade nel contesto è più difficilmente scorporabile

da quello che è il pensiero e il punto di vista di RI 1. Questo

soprattutto nell'analisi e nel ragionamento di dinamiche sociali relative

all'ambito affettivo in cui emerge come RI 1 abbia delle aspettative,

relativamente a cosa dovrebbe o non dovrebbe fare l'altra persona, che rischiano

di essere rigide e poco realistiche se si pensa alle situazioni di interazione

sociale che include la sfera affettiva. Per esempio, nel racconto di una

dinamica passata in cui RI 1 si è trovata in difficoltà, emerge soprattutto la

lettura degli errori e delle mal interpretazioni fatti dall'interlocutore e

meno un'analisi delle proprie azioni e di cosa in futuro può essere evitato per

non cadere nella stessa situazione. Certamente interpretare le intenzioni non

esplicite dell'altro sesso non è sempre facile, ma l'aspettativa di RI 1 (ad

esempio che la persona dica chiaramente che intenzioni ha e cosa vuole quando

le chiede di uscire la prima volta) sono spesso poco realistiche pensando a

quello che accade solitamente nelle dinamiche di interazione tra maschile e

femminile e sarà importante riprendere questi concetti per ragionare insieme a RI

1 e sugli aspetti di sfumature che guidano solitamente la gestione di queste

dinamiche. Si osserva però una buona consapevolezza di sé e delle sue scelte,

una buona analisi rispetto ai suoi bisogni e alle sue necessità del momento e

un buon controllo nella percezione e nella differenza tra amicizie e legami di

coppia.

Un altro aspetto importante emerso è stato quello relativo alle

occupazioni lavorative: RI 1 è impegnata in modo efficace in due diversi

ambiti, quello di insegnante e quello nella cucina dell'hotel __________. Anche

in questi due lavori, nonostante le buone performance di RI 1, si possono

osservare alcuni aspetti su cui poterla sostenere nella gestione di alcune

dinamiche di interazione sociale. La scuola è un contesto in cui RI 1 si sente

a suo agio e in cui i racconti relativamente alla gestione degli studenti sono

adeguati a quelle che possono essere le situazioni, si ha in alcuni momenti la

percezione che RI 1 provi ad essere la docente che avrebbe voluto avere, ovvero

che si ponga con gli studenti immaginando che tutti abbiano bisogno di ciò che

nel suo vissuto a lei è stato utile o mancante. Questo è un buon punto di

partenza, è stata però indagata la sua capacità di mettere in atto anche

comportamenti diversi nel caso in cui si trovasse di fronte a situazioni di

difficoltà con gli studenti e anche con la mediazione di domande fatte dall'interlocutore,

RI 1 ha mostrato di riuscire a porsi anche in modo diverso a quello suo solito e

questo è apparso come una buona risorsa / capacità. (…)” (doc. AI pag. 173)

Con rapporto di fine intervento

tempestivo del 9 maggio 2022 il consulente professionale ha concluso che “in

base a quanto sopra esposto si valuta che l’assicurata (attualmente) non è

reintegrabile sul mercato del lavoro, verrà esaminato l'eventuale diritto a

rendita”, ritenendo “importante” che l’interessata venisse valutata

da uno psichiatra del SMR (doc. AI pag. 184 e 185).

Sentito il SMR, l’amministrazione

ha sottoposto il caso allo psichiatra curante, il quale, il 15 giugno 2022,

confermate le già citate diagnosi invalidanti, ha precisato che nel frattempo l’assicurata

era stata ammessa all’alta scuola pedagogica della __________ a partire da

settembre 2022, e che ella era un “soggetto ben consapevole del suo stato

clinico. Collaborativa e che necessita di essere supportata da parte di tutti

gli enti e strutture per permetterle di poter raggiungere un lavoro quale

docente e quindi essere supportata all’interno del nuovo percorso che inizierà

a fine agosto” (doc. AI pag. 199).

Il rapporto è stato sottoposto al

dr. __________ del SMR, il quale, il 24 giugno 2022, ha concluso che “allo

stato attuale non sono oggettivabili limitazioni funzionali causate dalla

patologia psichiatrica in quanto non sussistono limitazioni della CL

dell’assicurata oggettive” (doc. AI pag. 204).

Con rapporto del 12 luglio 2022

il consulente professionale ha concluso che l’interessata “secondo la

valutazione medica è abile in tutte le attività” e non vi erano “i presupposti per una riformazione

professionale con IL 0 senza minaccia di invalidità future”, esponendo quanto

segue:

" Assieme

alla signora abbiamo svolto un percorso di it dove è stato fatto un bilancio di

competenze, ho avuto numerosi contatti telefonici con la signora __________ di

fondazione __________ consulente a __________, ho incontrato lo psichiatra

curante assieme all'assicurata e il padre dr __________ a __________ e ho

sentito l'Alta scuola pedagogica per poter inserire la signora e sostenerla nel

passare gli esami per fare la docente.

Analisi della reintegrabilità: la signora non presenta periodi di

IL. Lo scopo della domanda fatta è da parte di tutta la rete secondaria, dal dr

__________ è quello di dare un sostegno concreto nel fare un progetto che veda la

possibilità di concretizzare un'indipendenza lavorativa e di chiudere il

cerchio riuscendo a trovare una soluzione lavorativa nell'ambito della docenza.

Il risultato degli esami sarà dato a fine maggio 2022. Finora si sono prodigati

tutti per fare diversi percorsi scolastici che hanno sostenuto la signora nel

percorso legato alle difficoltà della malattia. l test effettuati e il dottor __________

ritengono che la signora sia in grado di affrontare l'abilitazione alla

docenza. Questo percorso permetterebbe alla signora di trovare la sua

indipendenza. Finora c'è stato un lungo percorso dì sostegno e terapia per la

signora che è altamente performante. La signora continua a lavorare in parte in

albergo in parte con supplenze. La prima situazione è come aiuto cucina

nell'albergo dello zio.” (doc. AI pag. 208)

Con progetto di decisione 22

luglio 2022 l’Ufficio AI ha quindi prospettato il rifiuto della domanda di

prestazioni ritenendo l’assicurata abile in ogni attività (doc. AI pag. 212).

Alle osservazioni al progetto

formulate dal patrocinatore è quindi stato allegato un nuovo rapporto del 29

agosto 2022 del dr. __________, il quale, dopo aver illustrato il parziale percorso

formativo dell’assicurata, ha ribadito le già note diagnosi invalidanti, ha descritto

la sindrome di Asperger e le ripercussioni concrete sull’assicurata, ribadendo

che “è indispensabile un supporto continuativo da parte di tutta la rete

socio sanitaria, a partire dall'ufficio dell'Assicurazione Invalidità, che in

questo caso diventa fondamentale ed indispensabile per prevenire un'effettiva invalidazione

che è ad alto rischio in RI 1”, con limitazioni della capacità lavorativa “oggettive”

considerato come l’assicurata fosse “riuscita a lavorare nel ristorante,

nell'albergo __________, poiché i responsabili della direzione sono i due zii,

sorella e fratello del padre. E come se RI 1 avesse lavorato all'interno di un

laboratorio protetto, e non all'interno di un'azienda del libero mercato” e

considerato come “a RI 1 non è mai stata redatta un'inabilità lavorativa, ma

unicamente poiché non è mai entrata nel circuito della disoccupazione grazie

all'aiuto della sua famiglia, che l'ha sempre sostenuta” e, infine che “per

poter accedere alla formazione a __________ ha dovuto rinunciare a

quest'attività lavorativa e quindi anche al suo sostegno economico, trovandosi

ora in una situazione di grande difficoltà” (doc. AI pag. 220 segg; cfr. in

esteso al consid. 2.8.2).

Inoltre anche la Fondazione Ares

si è espressa in merito il 31 agosto 2022 come segue:

" (…) II

nostro sostegno concerne in particolare la ricerca di una formazione

professionale che permetta alla signora RI 1 di trovare degli sbocchi

lavorativi consoni alle sue competenze. Le persone con Sindrome di Asperger,

malgrado abbiano un funzionamento intellettivo nella norma, presentano delle

caratteristiche peculiari che ne pregiudicano un inserimento sociale, formativo

e professionale di qualità. Se non sostenute e accompagnate nei loro percorsi

di vita, il rischio di fallimenti ripetuti con conseguenti stati possibili di

depressione, piuttosto che il ritrovarsi in un isolamento sociale ed emotivo

non voluti, sono estremamente alti e frequenti. Di fatto, dalla nostra

esperienza di più di 25 anni, e dall'incontro con decine di persone con un Disturbo

dello Spettro Autistico di livello l, il rimando che ne riceviamo è di grandi

fatiche, in particolare da un punto di vista emotivo, che inficiano il poter

avere accesso ad ambiti formativi e professionali consoni alle capacità

cognitive della persona. Come la stragrande maggioranza delle persone con

Sindrome di Asperger, il percorso di vita della signora RI 1, malgrado quelli

che possono essere considerati dei successi, in realtà è stato caratterizzato

da occasioni d'impiego estremamente parziali e frammentarie: contratti a tempo

determinato e percentuali parziali, supplenze brevi e frammentate, impiego

parziale presso azienda famigliare (con tutte le facilitazioni che ne

conseguono, ecc.). Da una valutazione effettuata dal nostro servizio, emergono

sì delle competenze anche buone in

certi ambiti, ma anche dei limiti funzionali aggettivi. È ad

esempio emerso come sarebbe utile sostenerla e proseguire nel riflettere con

lei sulle sfumature presenti nelle dinamiche sociali, soprattutto quelle

relative alle relazioni affettive.

Sia in ambito professionale, sia per la parte d'insegnamento e

nella vita privata quotidiana, si possono osservare alcuni aspetti su cui

poterla sostenere nella gestione di alcune dinamiche di interazione sociale, al

fine di evitare che si creino degli equivoci o delle aspettative che poi non vengono

soddisfatte o raggiunte, sia per la signora RI 1, sia per i suoi interlocutori.

L'inserimento sociale della persona con Sindrome di Asperger

rimane costantemente precario, e l'esperienza (sia nostra, sia di tanti esperti

internazionali) ci mostra come la persona, seppur apparentemente ben inserita

socialmente e professionalmente, ha sempre bisogno di un certo sostegno, al

fine di evitare che anche dei piccoli avvenimenti possano pregiudicarne la sua qualità

di vita. Spesso, ad esempio, le esperienze personali difficili affrontate nel

corso della propria vita, portano a dei livelli di autostima fragili, precari.

Poi, in realtà, la letteratura internazionale ci indica come ca. l'80% delle

persone con Sindrome di Asperger non accede ad un'occupazione consona alle sue

capacità, che si ritrovano a svolgere lavori meno valorizzanti e a percentuali

di occupazione minime.

Tutte le attività professionali, in diversa misura, prevedono

abilità sociali, di comunicazione, attitudini professionale e personali,

competenze a 360 gradi, che vanno ben al di là della sola competenza

professionale richiesta dall'impiego ricercato o occupato. Le caratteristiche

di funzionamento della persona con Sindrome di Asperger vanno a rendere

difficili proprio queste abilità globali di funzionamento. Senza un sostegno

adeguato, l'incapacità di trovare lavoro può determinare notevole frustrazione,

perdita di autostima e spesso anche forme di ansia e depressione a lungo

termine. La letteratura internazionale sulle difficoltà legate al funzionamento

cognitivo e comportamentale specifico delle persone con Sindrome di Asperger è

pressoché infinita. Non tenerne conto nell'ambito del progetto di decisione in

oggetto, dal nostro punto di vista, è irrispettoso di una modalità di

funzionamento peculiare, riconosciuta a livello mondiale, sia per le qualità ma

anche per le possibili conseguenze negative in ambito sociale, relazionale e personale.

Giova infine ribadire che nel caso di specie si illustrano

premesse olistiche concrete (e in particolare anche medicali), affinché la

riqualifica professionale della signora RI 1 come docente di scuola elementare

sia votata ad ampio successo.

Dati gli elementi esposti, la Fondazione __________ auspica

fortemente che l'Ufficio dell'Assicurazione Invalidità del Cantone Ticino

sostenga fattivamente la signora RI 1 per la sua riqualifica professionale, di

fondamentale importanza per il suo benessere psicologico ed emotivo.” (doc. AI

pag. 225)

La documentazione è stata

sottoposta al dr. __________ del SMR, il quale in data 27 settembre 2022 si è

riconfermato nelle sue conclusioni (doc. AI pag. 267).

Dal canto suo, il consulente

professionale il 27 ottobre 2022, dopo aver ricordato i presupposti per il

riconoscimento di una riformazione professionale ex art. 17 LAI, ha concluso

che “nel caso specifico la valutazione è prettamente di natura medica ed è

stata valutata dal medico SMR e la stessa risulta essere determinante nella

concessione di provvedimenti professionali (valutazione del diritto al sostegno

finanziario) in favore della signora RI 1.” (doc. AI pag. 270)

Di conseguenza mediante decisione

del 24 marzo 2023 l’Ufficio AI ha confermato il diniego delle prestazioni come

segue:

" Esito

degli accertamenti:

Esaminati gli atti acquisiti in sede d'istruttoria, segnatamente

sotto il profilo medico, è stato appurato che l’assicurata sia da ritenere

completamente abile in qualsiasi attività lucrativa in quanto non presenta

nessuna patologia di natura invalidante.

Non si valuta nemmeno la possibilità di effettuare eventuali

provvedimenti di ordine

professionale poiché, come detto, l’assicurata è stata ritenuta

abile in qualsiasi attività. In assenza di un grado d'invalidità l'attuazione

di provvedimenti di ordine professionale, come ad esempio un riqualifica, non

entra in linea di conto.

Osservazioni al progetto:

Abbiamo ricevuto le vostre osservazioni del 05.09.2022 sollevate

avverso la nostra proposta decisionale del 22.07.2022 e la relativa

documentazione medica. In particolare:

rapporto medico del Dr. __________ del 29.08.2022;

rapporto Fondazione __________ 31.08.2022 e relativi allegati.

La documentazione medica inoltrata in fase di audizione è stata

sottoposta al nostro Servizio Medico Regionale (SMR) il quale, nella persona

del Dr. __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia), ha certificato

quanto segue:

(…)

Per quanto attiene l'aspetto professionale la pratica è stata

nuovamente esposta al nostro Servizio in integrazione, il quale, nella persona

del Signor __________, ha espresso la seguente valutazione:

(…)

In conclusione, dobbiamo costatare che non vengono apportati nuovi

elementi concreti né a livello medico né sotto il profilo economico che non

siano già stati valutati in fase d'istruttoria e che possano indurre l'Ufficio

Al a riconsiderare quanto già appurato ed espresso nel progetto di decisione.

Decidiamo pertanto:

La richiesta di prestazioni è respinta.”

Di fronte al TCA l’assicurata stigmatizza

soprattutto la valutazione medica operata dall'amministrazione, nella misura in

cui avrebbe ignorato che un'inabilità lavorativa di fatto sarebbe sempre

esistita, ma non era precedentemente stata certificata poiché il sostentamento le

era garantito dai famigliari. Fa valere che il mancato sostegno da parte

dell'Al rischierebbe di portare a un peggioramento "reattivo" del quadro

clinico, poiché si innescherebbero conseguenze significative legate ai disturbi

di ansia e di depressione. Rileva inoltre che le problematiche alla salute avevano

in realtà condizionato anche il suo percorso formativo, impedendole di superare

l’esame di bachelor di psicologia e di conseguire il master. Segnala inoltre

che la formazione pedagogica iniziata in settembre presso la __________ le starebbe

creando importanti difficoltà a causa delle sue caratteristiche personologiche

(I).

Allega un rapporto 19 aprile 2023

con il quale il curante afferma, tra l’altro, quanto segue:

" (…) Nel

secondo documento firmato dal Dr. __________ del 24.06.2022, egli, in modo

improprio, definiva la signora RI 1 come dipendente al 100%, utilizzando

l'attività lavorativa di RI 1 all'Hotel __________ al 40% come lavapiatti/aiuto

cucina, nonché insegnante di disegno su chiamata, presso __________, insegnante

di disegno al 15% presso __________.

Già da questo suo scritto evidenzia una profonda contraddizione

rispetto alla situazione reale di RI 1, che ha lavorato come lavapiatti ed

aiuto cucina al 40% presso l'Hotel __________, che è un Hotel __________, dove

aveva tutta la protezione possibile per permetterle di mantenere l'attività

lavorativa.

Tutte le altre attività lavorative, come insegante di disegno,

piuttosto che su chiamata o presso la __________ al 15%, erano attività

lavorative ove RI 1 riusciva a trovare una buona capacità di interazione

comunicativa, in quanto si trattavano di lavori con bambini e preadolescenti.

Pertanto la conclusione che il Dottor __________ fece in questo

documento "allo stato attuale viene quindi meno il presupposto per

giustificare dal punto di vista medico psichiatrico un ulteriore intervento

dell'AI", decade. In effetti il Dottor __________ è partito sempre da un

unico presupposto, di per se soggettivo e obiettivabile, ovvero che la signora RI

1 era abile al lavoro al 100%. Presupposto che non corrispondeva ai reali dati

della vita lavorativa di RI 1. Rammento che in quegli anni RI 1 era molto

sofferente e quello che riusciva a sostenere come lavoro, lo faceva unicamente

grazie ad una rete socio-familiare, e sanitaria importante.

(…)

Da qui si evidenzia che il dottor __________ non abbia dato

rilevanza ai passaggi descritti nel rapporto medico del 29 agosto 2022 ove si

evidenziava e si specificava in un modo attento ed approfondito quali erano le

caratteristiche psicopatologiche di RI 1, quali erano e quali sono le

limitazioni funzionali che RI 1 stessa presenta e quale era e sarà l’importanza

di un sostegno ad ampio respiro della rete socio-famigliare-sanitaria con il

coinvolgimento necessario ed indispensabile dell’AI.

Nel passaggio ove si parla di un contesto protetto lavorativo ove RI

1 ha lavorato, ossia nell'albergo __________, il concetto di laboratorio

protetto era legato al fatto che RI 1 non ha mai lavorato in un ambiente

esterno a quello protetto da parte della propria famiglia. I lavori esterni che

ha effettuato dove si è confrontata con i bambini, ella ha messo in evidenza le

sue capacità di docenza, considerato che i ragazzi erano di età molto inferiore

alla sua. In effetti RI 1 presenta delle difficoltà maggiori nel rapporto con i

pari, nonché nel rapporto con le persone con cui vi è una dimensione di

competizione. L'obiettivo di lavorare con i bambini, attraverso la capacità di

portare a termine l'attuale formazione come docente, non è incongruente rispetto

a quanto descritto ed analizzato per quanto riguarda il profilo psicopatologico

di RI 1, nonché le sue complessità valetudinarie per quanto riguarda la

capacità di mantenere un'attività lavorativa. Se l'ufficio dell'assicurazione

invalidità dovesse continuare a mantenere la propria posizione, di cecità

cognitiva, ciò presupporrebbe il rischio importante di una futura

invalidizzazione della signora RI 1, appena la medesima dovesse entrare nel

mondo del lavoro. Già la situazione scolastica attuale, che sta diventando più

richiedente sta creando delle difficoltà maggiori proprio per le

caratteristiche psicopatologiche di RI 1 che ampiamente sono state descritte

nel mio rapporto medico del 29.08.2022 e che inaspettatamente il dr. __________

non ha messo in evidenza e non ha valutato.” (doc. G)

In proposito il dr. __________

del SMR il 9 maggio 2023 ha concluso che dallo stesso non erano evidenziabili

elementi che gli permettessero di scostarsi dalle sue conclusioni (doc. IV/1).

Il 20 giugno 2023 il dr. __________

ha ancora replicato criticando il SMR, reo di non essersi “evidentemente

chinato in modo critico sul mio ultimo rapporto medico. Il perito continua a

partire da una sua convinzione personale, soggettiva e criticabile, ove la

Signora RI 1 è abile al lavoro al 100%” e di non entrare “in nessuno

contradditorio, mantenendo unicamente la sua presa di posizione”, e riducendo

“in modo apparentemente approssimativo la questione” (doc. I).

È inoltre stata prodotta una

dichiarazione del 6 giugno 2023 dei responsabili dell’Hotel __________, i quali

hanno riferito delle difficoltà manifestate dall’assicurata sul luogo di lavoro

e degli accorgimenti messi in atto per renderle possibile lo svolgimento del

lavoro, precisando di aver “costruito ad hoc un lavoro protetto” (doc.

H).

In corso di causa l’Ufficio AI ha

prodotto un “rapporto medico evolutivo” inviatogli dal dr. __________ il

7 febbraio 2024 attestante un peggioramento delle condizioni dell’assicurata:

" (…) La

signora RI 1 è studentessa al __________, ripetente il primo anno.

Nel mese di dicembre del 2023 RI 1 ha effettuato uno stage di

pratica che ha messo in evidenza in modo significativo le sue difficoltà. Vi è

stato un incontro il 21 dicembre 2023 fra RI 1, __________, referente __________,

__________ docente __________ ed __________. La motivazione dell'incontro

risiedeva

nel fatto che "Nella visita dei 6 dicembre, durante la lezione

proposta da RI 1 sono emersi degli importanti aspetti problematici sui quali la

Docente __________ ritiene di dover tornare a riflettere con la studentessa,

senza gli altri due membri.... Inoltre la __________ vorrebbe far chiarezza su

altri elementi considerevoli presenti nel rapporto della pratica

professionale". Dal contenuto della riunione emerge che "Nel corso

della sua lezione RI 1 ha faticato, a più riprese, a «leggere il gruppo di classe»,

non riuscendo a cogliere la pluralità degli atteggiamenti degli individui e

delle situazioni. Questo aspetto ha trovato il suo culmine negativo nel momento

in cui tra due allievi è nato uno screzio: RI 1 non ha saputo comprendere

quello che stava succedendo non è riuscita a fare da mediatrice, ma ha

esasperato la situazione reagendo in maniera inopportuna: alzando la voce e

ponendo con furia un suo braccio tra i due allievi in questione... un altro

aspetto molto rilevante... è la difficoltà nel cogliere le emozioni affini. La __________

torna infine sulla difficoltà di RI 1 nell'individuare gli aspetti

significativi delle sue lezioni: la studentessa tende a perdersi nella

complessità... RI 1 è in palese difficoltà.". Queste difficoltà che sono emerse

sono state analizzate negli incontri susseguenti avuti, particolarmente anche

nell'ultimo incontro di rete effettuato il 1° di febbraio del 2024 con la

signora __________, referente __________, il signor __________, referente __________,

il signor __________, nonché il Dottor __________, padre di RI 1; riunione significativa

per affrontare la programmazione futura. In questo incontro emerse come RI 1

non potesse più continuare l'attuale formazione. Le problematiche espresse nel

verbale di riunione del 21 di dicembre hanno messo in evidenza quanto sottolineato

rispetto alla valutazione neuropsicologica del Dr. __________ del 13.01.2020,

nei vari scritti inviati all’ufficio dell'Assicurazione Invalidità. Nella

valutazione neuropsicologica del Dr. __________ del 13.01.2020 egli

espressamente scriveva "conferma la fragilità nella capacità di riflettere

sui contenuti della propria mente su quello degli altri...a

ciò si aggiungono le difficoltà psico-comportamentali emerse, la

facilità all'ansia, la bassa autostima, la rigidità mentale e i comportamenti

di ruminazione solo con i contenuti o domande, anche a un'ora di distanza, che

potrebbero contribuire a creare un ulteriore barriera nella comunicazione e nei

rapporti sociali. Le recenti teorie cognitive individuano nella distorsione

della relazione inter personale precoce la caratteristica fondamentale dell'autismo...

.in circostanze complesse (richieste sociali implicite, vincoli di tempo, presenza

di tanti stimoli), cosa normale nelle interazioni sociali quotidiane, gli individui

dello spetro autistico ad alto funzionamento sperimentano difficoltà legate

alla comprensione degli stati mentali degli altri...non utilizzando quindi

efficacemente nella relazione quotidiana la parte cognitiva... ".

RI 1 ha tentato con tutte le sue energie e la sua volitività di

sostenere lo studio per poter avere l’autorizzazione come docente, ma si è

arenata, considerate le sue significative problematiche legate allo spettro

autistico alla fine del primo semestre del primo anno, tra l'altro in

ripetizione.

Pertanto è fondamentale riaprire una pratica AI attraverso un

intervento d'urgenza per procedere con l'attivazione di tutti i provvedimenti

professionali adeguati e coerenti con la situazione psicopatologica di RI 1, in

modo da prevenire un ulteriore eventuale decadimento o peggioramento, che

potrebbe portare ad uno stato di invalidizzazione completo. RI 1 oltre alla

diagnosi di sindrome di Asperger presenta una diagnosi di sindrome depressiva

ricorrente, che ha le radici nei primi episodi nella fase adolescenziale: per

questo motivo RI 1 da allora assume una farmacoterapia con serotoninergici. Ciò

che sta succedendo in questi mesi ha portato RI 1 nuovamente a ricadere in uno

stato depressivo con sensazione di confusività, incapacità a proiettarsi nel

futuro, dipendenza dalle decisioni altrui, con incapacità di prendere una

propria decisione per il dubbio profondo di sbagliare, di non essere in grado

poi di sostenere le sue decisioni, ansia sociale e timore di entrare nelle

interazioni sociali stesse. In effetti RI 1 attualmente è inabile al lavoro

almeno per 80%. Diventa quindi importante mettere in atto tutti i dispositivi

per permettere a RI 1 di trovare un provvedimento adatto che possa permetterle

di sfruttare le sue reali abilità e non unicamente un'attività lavorativa fine

a sé stessa” (doc. XII/1)

Con uno scritto del 13 febbraio

2024 l’Ufficio AI ha comunicato che il certificato del dr. __________ del 7

febbraio 2024 e quanto da lui allegato “giustifica dunque l’apertura di una

nuova domanda di invalidità a partire dal 7 febbraio 2024 volta ad appurare se

e in che misura vi è stato un peggioramento dello stato di salute

dell’assicurata rispetto alla decisione del 24 marzo 2023”. Per il resto

ribadiva la richiesta di reiezione del gravame (XII).

Nel suo allegato del 22 febbraio

2024 l’assicurata, tramite il suo rappresentante, insiste nel sostenere che il

fallimento della formazione iniziata dall’assicurata non sia stato dovuto a un

fattore nuovo ma “allo stato altamente valetudinario che ha sempre connotato

la mia assistita” e chiede pertanto l’accoglimento del ricorso e il rinvio

per nuovi accertamenti (XVI).

In merito si è espressa

l’amministrazione in data 27 febbraio e 6 marzo 2024 (XVII e XX), producendo

una nuova presa di posizione del 26 febbraio 2024 del SMR (il quale ritiene che

“l’entrata in materia è giustificata”, rimandando per il resto alle

annotazioni del 24 giugno e 27 settembre 2022; XVII/1) e del 13 febbraio 2024

del consulente professionale (XX/1).

Il 6 marzo 2024 l’amministrazione

ha confermato la sua richiesta di reiezione del ricorso facendo tra l’altro

rilevare che “- con valenza retrospettiva alla decisione in critica – né lo

psichiatra del Servizio medico regionale dell'AI dr. med. __________ né lo

psichiatra curante dell'assicurata dr. med. __________ hanno riconosciuto

l’esistenza di inabilità lavorative” (XX).

Con scritti dell’8 e 18 marzo

2024 l’assicurata, tramite il suo patrocinatore, ha ribadito l’esistenza di

un’inabilità lavorativa già prima della presentazione della domanda di

prestazioni, il peggioramento intervenuto successivamente essendo da ascrivere

al fallimento del percorso formativo come docente, pur essendo dall’inizio “evidente

l’incapacità lavorativa in ambito ordinario, ossia al di fuori di un’attività

strettamente protetta” (XXI, XXV). Con scritti del 13 e 22 marzo 2024 l’Ufficio

AI ha ribadito la richiesta di conferma della decisione (XXIV, XXVIII).

2.8. Tutto bene considerato, questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente sia

stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della

decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione agli atti, non

può concordare con la conclusione dell’Ufficio AI, ma ritiene indispensabile

che vengano preliminarmente messi in atto ulteriori approfondimenti

medico-specialistici, di natura psichiatrica e, in seguito anche economici,

prima di poter esprimere un giudizio in merito al diritto a prestazioni.

In effetti, come si illustrerà

nel prosieguo, la documentazione medica (ed economica) agli atti non consente

con la necessaria chiarezza e con la dovuta tranquillità di giungere a

conclusioni complete sulla capacità lavorativa dell’interessata, non

permettendo in particolare di stabilire chiaramente l’esatta natura delle

patologie di cui soffre, le loro effettive ripercussioni sull’idoneità al

lavoro così come l’evoluzione nel tempo delle stesse, sino al momento decisivo

della data della decisione qui contestata (ricordato come per costante giurisprudenza il giudice

delle assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati

fino al momento della resa della decisione contestata; cfr. DTF 132 V

215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti).

In particolare questo Tribunale

ritiene che la conclusione dell’amministrazione di completa abilità lavorativa sia

stata tratta in modo non sufficientemente approfondito e in sostanza esclusivamente

sulla base di una valutazione affrettata, eseguita sulla base dei soli atti,

dal dr. __________, psichiatra del SMR, il quale non solo non ha ritenuto

opportuno ordinare una valutazione peritale psichiatrica, ma nemmeno ha convocato

l’assicurata per un consulto personale diretto. Egli, sebbene concordasse con

le diagnosi da lui poste, si è distanziato da quanto attestato con insistenza

dallo psichiatra che ha preso a carico l’assicurata in modo continuativo sin

dal 2015, senza nemmeno in definitiva motivare adeguatamente la sua conclusione

di abilità lavorativa completa.

A tale proposito va sin d’ora

(vedi pure consid. 2.11.) ricordata la potenziale forza probante dei rapporti

del medico curante, derivante dal fatto che quest’ultimo ha l’occasione di

osservare il paziente durante un periodo di tempo prolungato [cfr. Pladoyer

3/09 p. 74 e STF 9C_468/2009 del 9 settembre 2009 e riferimenti, tuttora in

vigore, come ricordato ad es. in STF 8C_168/2019 del 9 settembre 2019, pur

riconoscendo la differenza esistente tra mandato di cura e mandato peritale (D.

Cattaneo, in “Les expertises en droit des assurances sociales, in Cahiers

genevois et romands de sécurité sociale n° 44-2010 pag. 124; STCA 32.2020.68

del 23 novembre 2020, consid. 2.10].

2.8.1 Come appena esposto, da un’attenta

valutazione degli atti risulta che l’assicurata soffre di “Disturbo dello

spettro autistico, sindrome di Asperger (ICD10, F 84.5), sindrome ansiosa NAS

(ICD10, F 41.0), sindrome depressiva ricorrente, attualmente compensata (ICD10,

F 33.0) e disturbo dell’attenzione” (certificato del dr. __________ del 28

settembre 2021, doc. AI pag. 154) ed è in cura presso il dr. __________ dal

novembre 2015. Da agosto 2021 l’assicurata assume una terapia con

Metilfenidato, e segue una psicoterapia cognitivo comportamentale regolare. Il

dr. __________ ha riferito che nel gennaio 2020 l’assicurata era stata valutata

a livello neuropsicologico anche dallo studio di __________ e __________ di __________,

il quale aveva confermato la presenza di un disturbo specifico

dell'apprendimento protratto all'età adulta, con discalculia e difficoltà di

tipo attentivo, con fragilità nella capacità di riflettere sul contenuto della

propria mente e su quella degli altri, difficoltà psico-comportamentali,

facilità all'ansia e alla bassa autostima, rigidità mentale, comportamenti di

ruminazione capaci di creare ulteriori barriere nei rapporti sociali.

La Fondazione __________ (che

pure ha sottolineato che l’assicurata manifestava limiti nei rapporti con le

altre persone, contraddistinti da aspettative rigide e poco realistiche, doc.

AI pag. 173) e il dr. __________ hanno supportato l’assicurata nella decisione

di inoltrare una richiesta di prestazioni AI al fine di ottenere un sostegno (“indispensabile

per prevenire un eventuale invalidizzazione”) nella reintegrazione

professionale, segnatamente nell’ambito della docenza, rilevato che negli

ultimi anni precedenti la richiesta di prestazioni l’assicurata aveva provato a

reintegrarsi nel mondo del lavoro, attraverso un'attività lavorativa come

lavapiatti presso l'albergo __________, ove era impiegata al 40%, anche se su

chiamata. Considerata la sua formazione, ella desiderava tuttavia trovare

un’occupazione nell’ambito della docenza, malgrado i limiti funzionali che

erano legati “alla sindrome di Asperger e alle altre patologie psichiatriche

di cui è portatrice” (doc. AI pag. 154).

Del resto le criticità

manifestate dall’assicurata erano subito apparse chiare anche al consulente

professionale dell’AI, il quale, nel rapporto di fine intervento tempestivo del

9 maggio 2022, aveva concluso nel senso che, pur non presentando l’assicurata “periodi

di IL”, la sua malattia le impediva “di essere sufficientemente autonoma

nell'inserimento professionale” e quindi “in base a quanto sopra esposto

si valuta che l’assicurata (attualmente) non è reintegrabile sul mercato del

lavoro, verrà esaminato l'eventuale diritto a rendita”, esponendo:

" (…) Finora

si sono prodigati tutti per fare diversi percorsi scolastici che hanno

sostenuto la signora nel percorso legato alle difficoltà della malattia. l test

effettuati e il dottor __________ ritengono che la signora sia in grado di

affrontare l'abilitazione alla docenza. Questo percorso permetterebbe alla

signora di trovare la sua indipendenza. Finora c'è stato un lungo percorso di

sostegno e terapia per la signora che è altamente performante. La signora

continua a lavorare in parte in albergo in parte con supplenze. La prima

situazione è come aiuto cucina nell'albergo dello zio.

La malattia le impedisce di essere sufficientemente autonoma

nell'inserimento professionale. Ad esempio le hanno detto guarda le patate e lei

ha guardato le patate, non capendo la metafora inerente la cottura. Ciò che

viene detto ha solamente il significato letterario che deve avere.

Quest’aspetto si rivela anche nelle relazioni personali. Poche o nessuna

amicizia, desiderio di chiarezza nei confronti dell’altro sesso. Quali sono le

intenzioni l'impegno lo scopo, il desiderio di chiarezza subito iniziale. (doc.

AI pag. 184)

Nelle sue conclusioni il

consulente ha concluso che “sarebbe importante sostenere la signora in un

progetto professionale. Sarebbe indicato che per la valutazione SMR il caso sia

attribuito a un nostro psichiatra dr. __________ in modo che possa sentire il

curante dr. __________” (doc. AI pag. 185).

Ora, malgrado tali chiare

indicazioni, espresse non solo dallo psichiatra curante e dai consulenti della

Fondazione __________, ma anche dal consulente professionale dell’AI, l’amministrazione,

sentito il SMR (il quale non ha ritenuto opportuno avere nemmeno un consulto

con l’assicurata), ha ritenuto “unicamente” di sottoporre il caso allo

psichiatra curante.

Quest’ultimo, il 15 giugno 2022, ha

quindi nuovamente confermato le precitate diagnosi invalidanti, le quali avevano

imposto una “farmacoterapia con un inibitore della ricattura della

noradrenalina alto dosato e uno stimolante”, e precisato che nel frattempo

l’assicurata, la quale continuava “l'attività lavorativa presso l'albergo di

famiglia” quale “lavapiatti”, aveva saputo di essere stata ammessa

all’alta scuola pedagogica della __________ a Locarno a partire da settembre

2022 (“grazie anche al sostegno del consulente dell'assicurazione di

invalidità e di tutta la rete”) e sottolineato le sue “difficoltà di

tipo attentivo, ridotte abilità di teoria della mente, fragilità nelle capacità

di riflettere sul contenuto della propria mente e su quello degli altri”, e

di conseguenza la necessità che l’assicurata venisse “supportata da parte di

tutti gli enti e strutture per permetterle di poter raggiungere un lavoro quale

docente e quindi essere supportata all’interno del nuovo percorso che inizierà

a fine agosto”. Egli ha pure ribadito che l’assicurata soffriva di “discalculia

di grado moderato, con difficoltà di tipo attentivo, ridotte abilità di teoria

della mente, fragilità nelle capacità di riflettere sul contenuto della propria

mente e su quello degli altri” (doc. AI pag. 199). La prognosi sulla

capacità lavorativa dell’assicurata, a rischio di invalidizzazione, era condizionata

ai “supporti adeguati”, con la precisazione che:

" Evidentemente

dovrà rinunciare alle attività lavorative attualmente presenti, poiché RI 1 si

stanca velocemente, il suo stato psicopatologico non l'autorizza a poter effettuare

più attività lavorative contemporaneamente necessitanti di effettuare un

compito dopo l'altro. Pertanto sarebbe inverosimile pensare che possa avere

delle attività lavorative e seguire uno studio, significativo e importante che

dovrà iniziare a fine agosto. È indispensabile che l'ufficio dell'assicurazione

invalidità possa sostenere anche dal puntò di vista economico lo studio che RI

1 intraprenderà, per poterle permettere di poter giungere a dei risultati

significativi, che possano portare ad una prevenzione di un rischio,

altrimenti, invalidizzante.” (doc. AI pag. 199)

Ora, tali rapporti sono stati

nuovamente sottoposti al dr. __________ del SMR, il quale, malgrado le

conclusioni del consulente professionale – che seguiva l’assicurata dal

settembre 2021 e che aveva sottolineato a chiare lettere la necessità di

valutare il diritto ad una rendita per l’assicurata, oltre all’importanza di

sostenerla in un progetto professionale, ma anche di procedere ad una

valutazione psichiatrica approfondita (doc. AI pag. 185) – e nonostante il

fatto che lo psichiatra curante ribadisse nuovamente e con insistenza non solo

la presenza di affezioni invalidanti e le relative limitazioni funzionali e il

concreto pericolo di invalidizzazione in assenza di adeguato supporto (doc. AI

pag. 200), ancora non ha ritenuto di ordinare un approfondimento psichiatrico

presso altro specialista o almeno di convocare l’assicurata per una valutazione

clinica.

Nel rapporto del 24 giugno 2022

egli ha semplicemente ribadito la presenza delle diagnosi citate dal curante, negando

tuttavia ad esse valenza invalidante (doc. AI pag. 204).

Ora, laddove il medico SMR, senza

effettuare alcun consulto psichiatrico né ordinare una valutazione

specialistica esterna, abbia escluso di attribuire alle diagnosi psichiatriche

accertate qualsivoglia valenza invalidante e questo in chiaro e manifesto

contrasto con le ripetute affermazioni del curante, tali conclusioni non

appaiono condivisibili. Le svariate limitazioni funzionali e le caratteristiche

temperamentali descritte dal curante riconducibili alla sindrome di Asperger,

associate anche ad un quadro ansioso-depressivo latente, oltre che discalculia,

difficoltà di tipo attentivo, ridotte abilità di teoria della mente e fragilità

nelle capacità di riflessione, avrebbero dovuto quantomeno indiziare il dubbio

sulla possibile presenza di un’inabilità lavorativa o quantomeno di una

minaccia di invalidità.

In ogni caso, secondo il TCA la documentazione

agli atti non era manifestamente sufficiente per farsi un quadro completo della

situazione valetudinaria e certamente non per escludere eventuali implicazioni

sull’abilità lavorativa dell’assicurata. Alla luce degli atti un

approfondimento era anzi necessario.

Del resto, non convincente appare

la conclusione del SMR anche laddove ha negato i presupposti per un intervento

dell’AI considerato come l’assicurata aveva “già completato percorsi

formativi professionalizzati spendibili concretamente sul mercato del lavoro”

(doc. AI pag. 204). Non solo infatti lo psichiatra curante ha ripetutamente

illustrato le limitazioni funzionali palesate dall’assicurata, ma anche gli

specialisti della Fondazione __________ hanno ben spiegato le difficoltà da lei

incontrate, specialmente per quanto atteneva ai rapporti personali. Inoltre, anche

il fatto che l’assicurata, malgrado la sua formazione (peraltro ottenuta con

difficoltà e solo parzialmente), a parte qualche sporadica esperienza di

insegnamento a ore e come supplenza, all’età di 30 anni avesse potuto unicamente

rimediare un’attività al 40% come lavapiatti, per giunta presso l’attività

degli zii, doveva quantomeno suggerire la necessità di ulteriori chiarimenti.

Non è condivisibile nemmeno la

conclusione tratta nel rapporto del 12 luglio 2022 dal consulente

professionale, laddove, alla luce di quanto concluso dal SMR, pur sottolineando

la necessità di dare supporto all’assicurata nel percorso presso la __________ per

permetterle di “trovare la sua indipendenza”, egli ha modificato le sue precedenti

conclusioni (cfr. rapporto del 9 maggio 2022, doc. AI pag. 184 e 185) e ha sinteticamente

concluso che l’assicurata “secondo la valutazione medica è abile in tutte le

attività”, e che “l'aspettativa di tutta la rete era di avere un

sostegno per un inserimento nel mercato libero come insegnante (nello specifico

come insegnante di attività manuali e decorative alle elementari)” (doc. AI

pag. 208).

2.8.2 L’amministrazione non ha del resto ritenuto

di ordinare altri chiarimenti nemmeno alla luce della documentazione prodotta con

le osservazioni al progetto di decisione del 22 luglio 2022 (doc. AI pag. 212),

dalla quale, a mente del TCA, pure si poteva e doveva evincere la necessità di meglio

istruire la situazione.

In effetti, con la sua

certificazione del 29 agosto 2022 il dr. __________ ha insistito nel

sottolineare le limitazioni di cui era affetta la sua paziente, descrivendo un

quadro valetudinario complesso e indicando puntualmente le critiche mosse alle conclusioni

del dr. __________ SMR, affermando, tra l’altro, che “non corrisponde ad una

conoscenza approfondita delle diverse aree psicopatologiche di RI 1, ciò che il

medico dell'AI, dr. __________, descrive nelle osservazioni conclusive”. Ribadite

le note diagnosi invalidanti, dopo aver illustrato il percorso formativo

dell’assicurata (denotato da fatica nel superamento di alcuni esami all'__________

e dall’insuccesso nell’esame di Psicologia e dalla rinuncia al master “perché

non è stata in grado di terminare l'ultimo lavoro artistico richiesto dal suo

tutor”), egli ha ricordato che “ha infatti molte limitazioni e fragilità

che si fanno evidenti quando esce da certi campi di competenza ed ha sempre

avuto bisogno di sostegno”, ha descritto la sindrome di Asperger (caratterizzata

da alterazione in varie aree personologiche e nell'interazione sociale, difficoltà

nel discorso, scarsa espressione del viso, intonazione vocale monotona e

noiosa, gesti limitati, goffi ed impropri al discorso, povera comprensione dei

gesti degli altri, esecuzione di attività ripetitive, bassa resistenza ai

cambiamenti, scarsa coordinazione motoria con posture e portamenti a tratti e

scarsi abilità e interessi, ecc.), e le ripercussioni concrete sull’assicurata:

" Asperger

descrisse le persone con la sua sindrome come capaci di originalità e

creatività nel loro campo eletto, ma come altamente carenti in tutti gli altri

campi.

In generale chi soffre di sindrome di

Asperger ha alcune abilità eccellenti, così come significative carenze. Nel

campo di interesse, quello che è presente in RI 1 è quello creativo artistico,

possono eccellere, poiché si sentono che hanno raggiunto una buona autostima

personale. In tutti gli altri campi sono estremamente carenti, con una

bassissima autostima personale e con poca coscienza del significato dei fatti

che apprendono. Un altro settore da considerare nella disfunzionalità di chi

soffre di Asperger, quale RI 1 è, sono le esperienze scolastiche ove ha vissuto

spesso del bullismo, a causa delle sue caratteristiche non riconosciute. Ciò ha

portato a sentirsi ansiosa e spesso anche impaurita. Ciò ha creato un circuito

dell'ansia significativo che la porta ad avere dei comportamenti di evitamento.

Questi comportamenti hanno portato ad aumentare il senso della disfunzionalità

sociale e relazionale. Le persone con la sindrome da Asperger spesso possano

avere delle comorbidità psichiatriche, quali quelle che ha RI 1, ovvero una

sindrome depressiva, una sindrome ansiosa ed un disturbo dell'attenzione. Il

disturbo dell'attenzione nell'adulto è caratterizzato da disattenzione e

distraibilità, con scarse capacità nel prestare e mantenere a lungo

l'attenzione, nel portare a termine i compiti affidati, al di fuori di quello

che sono i campi di interesse prioritari della persona. Inoltre presentano le

persone con un disturbo dell'attenzione scarse capacità sociali e di

mentalizzazione, frustrazione, difficoltà nella gestione della pianificazione

del pensiero e dell'azione.

Alla luce di quanto sovra esposto in

relazione alle caratteristiche di RI 1, è indispensabile un supporto

continuativo da parte di tutta la rete socio sanitaria, a partire dall'ufficio

dell'Assicurazione Invalidità, che in questo caso diventa fondamentale ed

indispensabile per prevenire un'effettiva invalidazione che è ad alto rischio

in RI 1. (…)”

Ribadito come “le limitazioni

della capacità lavorativa sono oggettive” il curante ha sottolineato

nuovamente come l’attività attualmente svolta quale lavapiatti rappresentasse

un ripiego per l’assicurata, ribadendo che era “come se RI 1 avesse lavorato

all'interno di un laboratorio protetto e non all'interno di un'azienda del

libero mercato”, e sottolineando che

il fatto che a RI 1 non era mai stata redatta un'inabilità lavorativa fosse “unicamente

poiché non è mai entrata nel circuito della disoccupazione grazie all'aiuto

della sua famiglia, che l'ha sempre sostenuta”, affermando quanto segue:

" (…) Ciò

che ha fatto fino ad oggi nell'attività lavorativa nell'albergo, è di molto

inferiore alle sue formazioni effettuate. Questa attività lavorativa RI 1 l'ha

effettuata proprio in prospettiva di poter accedere ad una formazione che le

permettesse di avere una soddisfazione personale. Se ciò non fosse possibile,

sicuramente il rischio dell'invalidizzazione è estremamente elevato. Peraltro,

inversamente a quanto scritto nel rapporto del Dr. __________, RI 1, nel maggio

2022, non ha concluso nessuna formazione nell'ambito della docenza. In effetti

a RI 1 non è mai stata redatta un'inabilità lavorativa, ma unicamente poiché

non è mai entrata nel circuito della disoccupazione grazie all'aiuto della sua

famiglia, che l'ha sempre sostenuta.

Se non si evidenziano tutte le caratteristiche delle diverse aree

psicopatologiche di cui soffre RI 1, diventa più arduo comprendere, nel suo

profondo, la struttura affettiva, cognitiva, personologica, socio-relazionale

di cui è portatrice.

È soltanto attraverso una rivisitazione ad ampio respiro di tutte

le differenti caratteristiche della area psicopatologica di RI 1, che coinvolge

l'area affettiva (depressione), l'area ansiosa, l'area dell'attenzione e l'area

dello spettro autistico, che si potranno riconoscere le disfunzionalità

significative. (…)” (doc. AI pag. 220 seg.)

Del resto tali conclusioni sono

state ulteriormente ribadite nello scritto del 31 agosto 2022 anche dai

responsabili della Fondazione __________, i quali hanno sottolineato, tra

l’altro, che “come la stragrande maggioranza delle persone con

Sindrome di Asperger, il percorso di vita della signora RI 1, malgrado quelli

che possono essere considerati dei successi, in realtà è stato caratterizzato

da occasioni d'impiego estremamente parziali e frammentarie: contratti a tempo

determinato e percentuali parziali, supplenze brevi e frammentate, impiego parziale

presso azienda famigliare (con tutte le facilitazioni che ne conseguono, ecc.).

Da una valutazione effettuata dal nostro servizio, emergono sì delle competenze

anche buone in

certi ambiti, ma anche dei

limiti funzionali aggettivi”, ritenuto peraltro che “ca. l'80% delle

persone con Sindrome di Asperger non accede ad un'occupazione consona alle sue

capacità, che si ritrovano a svolgere lavori meno valorizzanti e a percentuali

di occupazione minime”. Essi hanno quindi concluso nel senso che il chiesto

sostegno da parte dell’AI nella sua riqualifica professionale, fosse “di fondamentale

importanza per il suo benessere psicologico ed emotivo” (doc. AI pag. 225

cfr. in esteso al consid. 2.7).

Ora, a mente di questo TCA, da

tali certificazioni, che peraltro contengono anche chiare e ben motivate

critiche alle conclusioni del SMR, si evincono in maniera ulteriormente evidente

le limitazioni oggettive di cui è portatrice l’assicurata e avrebbero dovuto,

quantomeno a questo stadio della procedura, spingere l’amministrazione ad

ulteriori accertamenti di ordine medico (ma anche professionale, cfr. consid.

2.12).

Invece, il medico SMR, il 27

settembre 2022, si è riconfermato nelle sue conclusioni, limitandosi a

concludere che la capacità lavorativa non appariva “oggettivamente

limitata, in quanto nessun periodo di IL è certificato” (doc. AI pag. 267)

e di conseguenza il consulente professionale il 27 ottobre 2022 non ha potuto

far altro che ribadire che “la valutazione è prettamente di natura medica ed

è stata valutata dal medico SMR e la stessa risulta essere determinante nella

concessione di provvedimenti professionali” (doc. AI pag. 270).

2.9. Del resto la necessità di

sottoporre l’assicurata ad ulteriori chiarimenti medici e professionali è

apparsa, secondo il TCA, in maniera ancora più evidente in questa sede.

Il dr. __________ il 19 aprile

2023 (doc. G) ha nuovamente ribadito quanto attestato in precedenza,

sottolineando il fatto che l'inabilità lavorativa di fatto sarebbe sempre

esistita, ma non era precedentemente stata certificata semplicemente poiché il

sostentamento le era garantito dai famigliari. Egli ha di nuovo dettagliatamente

e in modo motivato contestato le conclusioni del SMR e con forza ha sottolineato

nuovamente che l’attività lavorativa svolta al 40% come lavapiatti/aiuto cucina

presso l’Hotel degli zii era stata possibile solo poiché si trattava dell’“Hotel

di famiglia, dove aveva tutta la protezione possibile per permetterle di

mantenere l'attività lavorativa” e soltanto “grazie ad una rete

socio-familiare, e sanitaria importante”, ritenuto che “è come se RI 1

avesse lavorato all’interno di un laboratorio protetto”. Ha quindi

precisato di non aver mai redatto periodi di inabilità lavorativa, “unicamente

perché RI 1 viveva (e vive) assieme alla propria famiglia, ove il padre si è

occupato sempre della parte finanziaria di RI 1 e questo è stato ampiamente

sufficiente per prevenire eventuali inabilità lavorative dal punto di vista

medico, che se non vi fosse stata questa situazione molto favorevole per RI 1,

sarebbero state redatte in un modo chiaro ed inequivocabile. In effetti in

qualsiasi altra situazione, una contingenza come quella di RI 1 sarebbe stata

oggetto di inabilità lavorativa di lunga durata. “

Ha quindi con forza contestato

le conclusioni del dr. __________ del SMR, il quale sarebbe caduto in una “profonda

contraddizione rispetto alla situazione reale di RI 1”, e avrebbe “completamente

eluso parte del rapporto medico del 29.08.2022 dove spiegavo il motivo per cui

non era mai stata redatta un'inabilità lavorativa per RI 1”. Ha

ulteriormente specificato le difficoltà dell’assicurata sul piano professionale

nel senso che “nel passaggio ove si parla di un contesto protetto lavorativo

ove RI 1 ha lavorato, ossia nell'albergo __________, il concetto di laboratorio

protetto era legato al fatto che RI 1 non ha mai lavorato in un ambiente

esterno a quello protetto da parte della propria famiglia”. Ha quindi

nuovamente sottolineato il rischio di una futura invalidizzazione “se

l'ufficio dell'assicurazione invalidità dovesse continuare a mantenere la

propria posizione”, ribadendo la necessità di rivedere la situazione

dell’assicurata “alla luce degli elementi che sono emersi nuovamente

rispetto al profilo psicopatologico e di capacità lavorativa” (doc. G).

Tali allegazioni sono state

nuovamente sottolineate dal curante con lo scritto del 20 giugno 2023 con il

quale ha criticato nuovamente le conclusioni del SMR e ha fatto pure

riferimento alla valutazione del gennaio 2020 del dr. __________, il quale pure

aveva sottolineato la fragilità dell’assicurata, le difficoltà

psico-comportamentali significative nell'interazione sociale con gli adulti, “la

facilità all'ansia, la bassa autostima, la rigidità mentale e i comportamenti

di ruminazione (…) che potrebbero contribuire a creare un ulteriore barriera

nella comunicazione e nei rapporti sociali” (doc. I).

L’affermazione secondo cui era

come “se RI 1 avesse lavorato all’interno di un laboratorio protetto” (Doc.

G) è d’altra parte stata espressamente confermata anche dai responsabili

dell’Hotel __________ il 6 giugno 2023, come segue:

" (…) Trattandosi

di mia nipote, le ho offerto la possibilità di lavorare in albergo al fine di

favorire una sua migliore integrazione sociale e di permetterle di contribuire

al proprio mantenimento. Un importante lavoro di preparazione ed inserimento è

stato necessario. Essendo, infatti, a conoscenza delle difficoltà che le

derivano dal suo disturbo dello spettro autistico, ho sin da subito organizzato

il suo lavoro in modo che non fosse esposta a tutto lo Stress psico-fisico che

normalmente quella funzione comporta. In particolare, ho fatto in modo che ì

vari compiti le venissero attribuiti in modo graduale, garantendole dei tempi

di apprendimento più lunghi ed evitando di metterla sotto eccessiva pressione

psicologica. RI 1 si è dimostrata, sin da subito, puntuale, molto impegnata e

disponibile, desiderosa di apprendere e sempre gentile e rispettosa, tanto con

Fatti

i clienti che con i colleghi. Inizialmente, per evidenti questioni di

riservatezza, non abbiamo informato gli altri collaboratori della cucina della

sua particolare forma di autismo ma, in un secondo tempo, abbiamo dovuto farlo

per giustificare le difficoltà che incontrava nonostante il suo grande impegno

ed assicurarle la comprensione e l'aiuto dei colleghi, cui abbiamo sottolineato

la necessità di non aggressione verbale e di una comunicazione diretta e non

tortuosa o per sottintesi. RI 1 è stata in grado di apprendere e svolgere bene

i lavori che le sono stati assegnati, ma ha necessitato di spiegazioni chiare e

di più tempo per portarli a termine. Inoltre, siamo sempre stati attenti a non

esigere da lei lo svolgimento simultaneo e rapido di più compiti, in quanto ci

siamo resi conto del disagio che ciò le provocava e dell'oggettivo pericolo che

si facesse male, in particolare che si scottasse o si tagliasse. Il lavoro dei

membri dì un team di cucina come il nostro è spesso molto intenso e convulso,

richiedendo velocità di comunicazione, reazione ed esecuzione, nonché grande

capacità di gestire lo stress. Mai RI 1 avrebbe potuto resistere in un ambiente

del genere, se il lavoro richiestole non fosse stato adattato alle sue capacità

ed ai suoi limiti. In questo senso, possiamo senza dubbio affermare che le

abbiamo costruito ad hoc un lavoro protetto, che ha poi saputo svolgere in modo

soddisfacente grazie alla sua costanza e dedizione.

La sua naturale gentilezza e sensibilità d'animo han poi fatto sì

che risultasse ben accetta dai colleghi e dai clienti.” (doc. H)

Alla luce di queste

dichiarazioni, ampiamente ribadite e sostanziate dall’assicurata e dal suo

medico curante già in fase amministrativa, vista l’insistenza con cui il dr. __________

ha ribadito la sua posizione e ha criticato le conclusioni dello psichiatra del

SMR, appare quantomeno discutibile la conclusione di abilità lavorativa

completa tratta dall’Ufficio AI sulla base della sola valutazione degli atti

operata dal SMR.

Di fronte alle certificazioni agli

atti, a maggior ragione l’assenza di ogni chiarimento diretto da parte

dell’amministrazione non può venir condivisa se si considera che anche l’osservazione

dell’aspetto lavorativo dell’assicurata avrebbe dovuto spingere ad ulteriori

verifiche e chiarimenti circa la sua situazione valetudinaria. Nel corso della

procedura amministrativa è infatti emerso non solo che l’assicurata, nubile,

senza figli, e nata nel 1992 e quindi, al momento della presentazione della

domanda, di soli 29 anni, lavorava soltanto al 40% circa come “lavapiatti” (e,

quindi, in un’attività comunque lontana dalla sua formazione quale

disegnatrice), svolgendo inoltre solo qualche ora di insegnamento su chiamata,

ma pure che il lavoro primario, appunto come lavapiatti, fosse svolto presso

l’hotel di proprietà degli zii paterni, i quali avevano adattato il lavoro alle

sue capacità ed ai suoi limiti, costruendo per lei “ad hoc un lavoro

protetto” (doc. H).

Anche tali circostanze

avrebbero dovuto sollevare dei dubbi circa l’effettiva capacità lavorativa

dell’assicurata.

2.10. Le perplessità sollevate in corso di

causa dal dr. __________ sono, purtroppo, state confermate dall’evoluzione dei

fatti successivi alla decisione contestata.

Dalla nuova certificazione del 7

febbraio 2024 del dr. __________ è in effetti emerso che l’assicurata ha avuto

un peggioramento delle sue condizioni che l’hanno portata, “considerate le

sue significative problematiche legate allo spettro autistico”, a dover

interrompere la formazione iniziata in settembre presso la __________. Inoltre,

tale situazione avrebbe portato l’assicurata, portatrice di una diagnosi di

sindrome depressiva ricorrente curata con farmaci sin dall’adolescenza, a

ricadere in uno stato depressivo e un’inabilità al lavoro almeno dell’80%. A

detta del curante quindi era “fondamentale” assicurare all’assicurata “tutti

i provvedimenti professionali adeguati e coerenti con la situazione

psicopatologica di RI 1, in modo da prevenire un ulteriore eventuale

decadimento o peggioramento, che potrebbe portare ad uno stato di

invalidizzazione completo” (doc. XII/1).

Ora, nuovamente va ricordato

che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali

valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di

fatto esistente al momento in cui essa è stata emanata – in concreto il 24

marzo 2023 – quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possano

imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore

alla decisione (DTF 132 V 220 consid. 3; 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid.

1, 121 V 366 consid. 1b). Eccezionalmente il giudice può anche tener conto, per

motivi d'economia procedurale, di fatti intervenuti posteriormente alla data

della decisione litigiosa, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in

modo sufficientemente preciso e nella misura in cui essi siano strettamente legati

all'oggetto della causa e siano suscettibili di facilitare l'accertamento delle

circostanze rilevanti (DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 99 V 102).

Nella specie, la documentazione

prodotta in questa sede, che documenta un peggioramento delle condizioni

intervenuto successivamente alla resa della decisione contestata, anche se

esula dal periodo di cognizione giudiziaria, può apportare (anche) elementi di

accertamento retrospettivo della situazione anteriore al provvedimento

contestato e conferma in ogni caso, a mente del TCA, che le effettive

condizioni dell’assicurata richiedessero un maggior approfondimento dal punto

di vista medico (e anche professionale) e quantomeno che la conclusione di

completa abilità lavorativa tratta dall’amministrazione in punto alla sua

capacità lavorativa sia stata tratta quantomeno con leggerezza.

Appare in

particolare verosimile che ancora prima dell’emissione del provvedimento

contestato l’interessata fosse portatrice di problemi psichiatrici

potenzialmente idonei a limitare la sua capacità lavorativa in misura

rilevante.

2.11. Ne discende

che, tutto ben considerato, le conclusioni tratte nella decisione contestata

paiono essere messe in forse dalle certificazioni mediche agli atti, che

sembrano attestare una diversa situazione valetudinaria rispettivamente un

diverso quadro invalidante della stessa. A fronte delle patologie indicate

dallo psichiatra curante e alla luce di quanto dichiarato dai responsabili

della Fondazione __________, sulla base della documentazione agli atti questo

Tribunale non può quindi, con la necessaria tranquillità, concludere per una

capacità lavorativa piena rispettivamente per l’assenza quantomeno di una

minaccia di invalidità ai sensi dell’art. 1 novies OAI. Considerato anche il

peggioramento intervenuto successivamente alla decisione contestata, che pure

può validamente indiziare a posteriori l’effettiva portata delle problematiche

alla salute di cui l’assicurata era portatrice, e non sufficientemente acclarate

dal SMR, appare imprescindibile procedere ad una valutazione peritale psichiatrica

che tenga conto di tutte le problematiche.

In tale contesto va ricordato che

il Tribunale federale ha già avuto modo di sottolineare che non va dimenticata

la potenziale forza dei rapporti del medico curante, alla luce del fatto che

quest’ultimo ha l’occasione di osservare il paziente durante un periodo di

tempo prolungato (cfr. Pladoyer 3/09 p. 74 e sentenza 9C_468/2009 del 9

settembre 2009, consid. 3.3.1; D. Cattaneo, in “Les expertises en

droit des assurances sociales”, in Cahiers genevois et romands de sécurité

sociale n° 44-2010 p. 124).

Ciò trova

conferma in alcune sentenze emanate da questo Tribunale (cfr. ad esempio STCA

32.2012.185 del 14 febbraio 2013; 32.2011.326 del 31 maggio 2012; 32.2011.200

del 19 gennaio 2012; cfr. anche la STCA 32.2010.308 del 19 maggio 2011) sulla

base di quanto a sua volta stabilito dal Tribunale amministrativo federale il 5

dicembre 2008 (C-2693/2007).

Il TAF dopo aver rilevato che la

patologia psichiatrica che affliggeva l’assicurato (in quel caso: sindrome

depressiva di gravità medio grave) fosse caratterizzata da fasi di quiescenza e

fasi di riacutizzazione, ha ritenuto non sufficientemente probante la

valutazione psichiatrica peritale eseguita da uno specialista in psichiatria,

fondata su un unico colloquio anziché, come sarebbe stato più opportuno,

estendersi su di un periodo di tempo più lungo, con colloqui approfonditi ed

accompagnata dall’esecuzione di test indicativi e da un’attenta analisi delle

dichiarazioni del paziente.

In presenza di

patologie quali quelle di cui potrebbe, secondo le ipotesi dello psichiatra

curante, essere afflitta la ricorrente, questo Tribunale ritiene che

relativamente al periodo controverso non sia possibile dedurre, con il grado

della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali, l’assenza

di inabilità lavorativa rispettivamente di una minaccia d’invalidità sulla base

di una sola valutazione basata sugli atti, e che non si può prescindere da una

valutazione psichiatrica approfondita.

Inoltre va pure ricordato che,

secondo la giurisprudenza federale, per l'assicurazione invalidità non è

importante la diagnosi, ma le sue conseguenze sulla capacità lavorativa

(sull'argomento: STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012, consid. 6 con riferimenti)

e che non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali decidere su

divergenze mediche scientifiche, ma unicamente di stabilire nel caso concreto

il diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto delle

opinioni mediche (STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla

DTF 134 V 231 consid. 5.3). Non è dunque possibile trarre delle conclusioni

sulla capacità lavorativa solo sulla base delle diagnosi poste (cfr. pure la

STCA 32.2023.34 del 30 maggio 2023, consid. 2.12).

Richiamati i

principi esposti ai consid. 2.5 e 2.6, va in particolare nuovamente

sottolineato che se ad una perizia allestita esclusivamente sulla base

degli atti dell'incarto può essere riconosciuto valore probante nella misura in

cui quest'ultimo contenga sufficienti apprezzamenti medici che, a loro volta,

si fondano su un esame personale dell'assicurato (cfr. RAMI 1988 U 56, p. 370s.

consid. 5b ed il riferimento; “Aktegutachten”), tale giurisprudenza va

tuttavia relativizzata quando si tratta di valutare delle questioni che

necessitano di una perizia psichiatrica, nel senso che una perizia in

questo settore della medicina, di principio, deve essere allestita sulla base

di un consulto personale (cfr. DTF 127 I 54 consid. 2e-g e riferimenti, citata

in RAMI 2001 U 438, p. 345 s.; STCA 35.2000.34 dell'8 agosto 2002, 32.2018.158

del 30 luglio 2019, consid. 2.5; 32.2019.47 del 24 febbraio 2020).

Attentamente vagliato l’insieme

della precitata documentazione medica agli atti, senza un approfondimento

peritale attraverso un esame dell’assicurata da parte di uno specialista in

psichiatria (cfr. art. 44 LPGA), il TCA non può dunque concludere, secondo il

grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore

delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti),

che lo stato di salute psichico della ricorrente non avesse un’influenza

rilevante sulla sua capacità lavorativa già nel periodo decisivo sino alla resa

della decisione impugnata.

I dettagliati certificati medici

dello psichiatra curante agli atti rendono in effetti quantomeno verosimile che

lo stato di salute psichico dell’assicurata non le garantisse una capacità

lavorativa piena, come invece ammesso dall’amministrazione, senza una

valutazione clinica da parte del SMR e/o una valutazione specialistica esterna,

Analogamente a quanto stabilito

dall’Alta Corte nella STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017, pubblicata in SVR

1/2018 IV nr. 4 – nella quale il TF ha reputato che il rapporto del SMR non

potesse essere considerato esaustivo, non essendosi espresso su tutti gli

aspetti rilevanti per la decisione – il TCA non può, quindi, fondare il

giudizio sulle sole annotazioni del medico SMR.

Il TCA sottolinea

che la capacità lavorativa dell’assicurata dovrà essere valutata

nell’ambito di una procedura probatoria oggettiva fondata su indicatori e

illustrata nella DTF 141 V 281 (cfr., su questo tema, la STCA 32.2018.107 del 2

agosto 2019, al consid. 2.7.3). Per costante giurisprudenza, l’esame degli

indicatori deve infatti essere effettuato innanzitutto dal perito psichiatra

(cfr. STF 9C_401/2018 del 6 novembre 2018, pubblicata in SVR 4-5/2019 IV nr.

28; STCA 32.2018.107 del 2 agosto 2019, consid. 2.7.3).

È quindi necessario un

approfondimento peritale esterno dal profilo psichiatrico (cfr. art. 44 LPGA)

che soddisfi i criteri posti dalla giurisprudenza federale anzi esposti.

2.12. Infine ma non da ultimo il TCA

ritiene che nella presente fattispecie assuma una particolare importanza anche

la questione di sapere se la capacità lavorativa dell’assicurata sia

sfruttabile, e se del caso in che misura e in quale attività, in un mercato

libero, seppur equilibrato, o solo in un circuito lavorativo protetto, e se vi

è necessità di introdurre dei provvedimenti integrativi.

Anche gli aspetti economici

meritano un migliore e più approfondito esame, anche alla luce delle risultanze

mediche degli accertamenti che verranno effettuati.

2.12.1. Il consulente in integrazione

professionale sulla scorta delle indicazioni e limitazioni mediche, valuta

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili. Spetta

essenzialmente a lui, che meglio di chiunque altro è in grado di emettere una valutazione

a proposito delle attività economiche entranti in linea di conto nonostante il

danno alla salute e l'età (STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.3;

9C_439/2011 del 29 marzo 2012 consid. 5; 9C_949/2010 del 5 luglio 2011; RtiD

II-2008 pag. 274 consid. 4.3), e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni

e limitazioni mediche, valutare quali attività professionali siano

concretamente ipotizzabili (STF 9C_986/2010 dell'8 novembre 2011 consid. 3.5).

Al riguardo va rilevato che il

concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione

quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio

tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro

strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati.

Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa

mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito

tale da escludere il diritto ad una rendita. In particolare, l'esistenza di una

simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili

dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più

nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto

ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse

o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332

consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c).

2.12.2. A quest’ultimo proposito il TCA

ricorda che nella STF 9C_683/2011 del 9 gennaio 2012 l’Alta Corte,

nell’apprezzare la residua capacità lavorativa di un assicurato con patologia

psichiatrica, aveva tra l’altro rilevato che: “ L'aumento della produttività

in seno alle imprese, la pressione circa la redditività o ancora le necessità

Considerandi

derivanti dalla gestione dei costi salariali pesano sugli impiegati che devono

dimostrare impegno e efficacia, integrarsi in una struttura aziendale e quindi

mostrare una capacità di adattamento importante (sentenza 9C_984/2008 del 4

maggio 2009 consid. 6.2).

Va pure ricordata la

giurisprudenza sull'impossibilità di esercitare, per motivi psichici,

un'attività lucrativa sul mercato equilibrato del lavoro (cfr. la STCA

32.2013.28

del 7 agosto 2013). Nella sentenza federale 9C_658/2013 del 26

dicembre 2013, parzialmente pubblicata in DTF 140 V 2, la perizia psichiatrica

eseguita dal SMR aveva concluso che l’assicurato conservava una parziale

capacità lavorativa residua, ma solo in un ambiente protetto, ritenuto

che “l’assicurato presenta uno stato di ansia scarsamente compatibile con

un’occupazione sul mercato libero, se non al massimo 3 ore al giorno in un

ambiente accogliente e poco stressante”.

Nella fattispecie oggetto della

STF 8C_683/2011 del 16 agosto 2012, il perito psichiatra aveva espressamente

indicato che la capacità lavorativa è nulla per qualsiasi attività che non

abbia un carattere puramente occupazionale, che non pretenda dall’interessato

assiduità, produttività, precisione.

Sia menzionata anche la STCA

32.2011.254

dell'8 agosto 2012, nella quale il TCA ha considerato che le

condizioni poste dai periti medici a proposito del lavoro “ideale” -

corrispondente “ad un ambiente di lavoro che riesca a tollerare i limiti

dettati dal disturbo di personalità dell’interessata, quindi sereno e non

conflittuale, con possibilità di lavorare in maniera autonoma, in assenza di

colleghi competitivi ed in generale dove non sia indispensabile essere in grado

di inserirsi in uno spirito di gruppo”- erano irrealistiche considerate le

esigenze poste attualmente dal mercato del lavoro”.

Nella STF 9C_984/2008 del 4

maggio 2009, concernente un assicurato il cui disturbo della personalità

(personalità borderline) implicava la necessità di lavorare in un ambiente

confinato e protetto, fuori da ogni stress professionale e sociale, il TF ha ritenuto

che le concessioni smisurate che verrebbero richieste a un potenziale datore di

lavoro, rendano l’esercizio di un’attività lucrativa incompatibile con le

esigenze attuali del mondo economico.

Con la STF 9C_910/2011 del 30

marzo 2012 l’Alta Corte ha considerato non realistiche, su un mercato

equilibrato del lavoro, le possibilità occupazionali per un assicurato,

ritenuto, da un punto di vista medico, ancora abile al lavoro in maniera

completa solo in un determinato ambiente lavorativo, nel quale sia chiamato a

svolgere compiti meno complessi, senza tempi assillanti, in un clima lavorativo

familiare e tollerante.

Infine, nella STF 9C_403/2022 del

15.

marzo 2023, l’Alta Corte ha confermato la decisione dell’Autorità cantonale

di considerare non realistiche, su un mercato equilibrato del lavoro, le

possibilità occupazionali per un assicurato affetto da epilessia post-traumatica

con lieve deficit cognitivo, in particolare sottolineando quanto segue:“(…) Im vorliegenden Fall besteht indes eine ausgeprägte

arbeitsmarktliche Desintegration, welche in Kombination mit den weiteren

Einschränkungen, insbesondere der Intelligenzminderung und den epileptischen

Anfällen, dazu führt, dass die Versicherte einem Arbeitgeber auf dem ersten

Arbeitsmarkt - auch unter Berücksichtigung von Nischenarbeitsplätzen -

realistischerweise nicht mehr zumutbar ist. Vor diesem Hintergrund verletzte

das kantonale Gericht kein Bundesrecht, als es auf Weiterungen in Bezug auf die

der Versicherten verbliebene medizinisch-theoretische Arbeitsfähigkeit im

Zeitpunkt des Statuswechsels verzichtete. Insbesondere kann offen bleiben, ob

auf die gutachterlich attestierte 80%ige Arbeitsfähigkeit in einer

leidensangepassten Tätigkeit abgestellt werden kann. (…) 5.5. Fehlt es an der

wirtschaftlichen Verwertbarkeit der Restarbeitsfähigkeit auf dem ausgeglichenen

Arbeitsmarkt, liegt eine vollständige Erwerbsunfähigkeit vor (Urteil

9C_766/2019 vom 11. September 2019 E. 4.5). Folglich hat die Vorinstanz kein

Bundesrecht verletzt, als sie bei einem Status von 70 % Erwerb und 30 %

Aufgabenbereich ab 1. Januar 2017 einen Anspruch auf eine ganze Rente

bejahte. (…)”.

Circa l’esistenza di un lavoro

protetto va ancora detto che nella sua giurisprudenza il Tribunale federale ha

rammentato che la nozione di mercato equilibrato del lavoro è una nozione

teorica ed astratta che serve da distinzione per stabilire i casi a carico

dell’assicurazione contro la disoccupazione e quelli a carico

dell’assicurazione per l’invalidità. Essa implica da una parte un certo

equilibrio tra l’offerta e la domanda di manodopera e dall’altra parte un

mercato del lavoro strutturato in maniera tale che possa offrire un ventaglio

d’impieghi diversificati, sia per quanto concerne le esigenze professionali ed

intellettuali sia a livello di sollecitazioni fisiche (STF 9C_327/2018 del 5

ottobre 2018; DTF 110 V 273, consid. 4b; sentenza I 350/89 del 30 aprile 1991,

consid. 3b in RCC 1991 pag. 329). Non occorre pertanto esaminare la questione

di sapere se l’assicurato può trovare un’attività secondo le condizioni

concrete del mercato del lavoro, ma unicamente domandarsi se potrebbe ancora

sfruttare economicamente la sua capacità residua in un mercato dove i posti di

lavoro disponibili corrispondono all’offerta di manodopera (STF I 198/97 del 7

luglio 1998, consid. 3b con i riferimenti in: Pratique VSI 1998, pag. 293).

Non ci si deve fondare su

possibilità di lavoro irrealistiche, ossia ritenere un’attività che potrebbe

essere esercitata unicamente in una forma talmente limitata che praticamente

non esisterebbe sul mercato generale del lavoro o che il suo esercizio

implicherebbe da parte del datore di lavoro delle concessioni impossibili,

corrispondendo in tal modo ad un’attività che può essere esercitata unicamente

in un laboratorio protetto o che comunque non sarebbe offerta in un mercato del

lavoro equilibrato (STF 9C_984/2008 del 4 maggio 2008, consid. 6.2; I 350/89

del 30 aprile 1991 consid. 3b in: RCC 1991 pag. 329; I 329/88 del 25 gennaio

1989.

consid. 4a in RCC 1989 pag. 328).

D’altra parte occorre inoltre

ricordare che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un elemento

estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e giurisprudenza,

l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue

capacità di guadagno (DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 pag. 96; SVR

1995.

UV 35 pag. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale impegno,

un’occupazione confacente all’interessato non è reperibile in concreto, questo

è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di

mercato equilibrato del lavoro, né l’assicurazione per l’invalidità né quella

contro gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).

Nella STF 8C_683/2011 del 16

agosto 2012, il TF ha respinto il ricorso di un assicuratore che aveva

contestato la sentenza cantonale tramite la quale era stata riconosciuta una

rendita d’invalidità nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni poiché

l’assicurato poteva svolgere la propria professione solo in ambito protetto. In

quel caso il TF aveva concluso che l’attività ritenuta ancora esigibile per

l’assicurato quale quella di aiuto giardiniere era paragonabile a quella svolta

in un laboratorio protetto poiché l’attività doveva essere gratificante, perché

l’assicurato aveva difficoltà di adattamento, necessitava di supporto continuo,

anche emotivo, aveva a difficoltà ad agire autonomamente, deve esserci assenza

di coinvolgimento a livello relazionale, l’assicurato non risulta efficiente e

flessibile).

2.12.3

Nella fattispecie il mandato affidato

al consulente professionale è stato fortemente condizionato dalle conclusioni

del medico SMR. Il consulente professionale ha in effetti escluso il

riconoscimento di provvedimenti di integrazione sostanzialmente a seguito delle

conclusioni del SMR, il quale, ha, come detto, escluso ogni inabilità

lavorativa.

Ora, tenuto conto della

formazione dell’assicurata, conseguita peraltro solo parzialmente, e del fatto

che la medesima ha sempre solo lavorato, per giunta in un lavoro del tutto

estraneo alla sua formazione e a tempo parziale, presso l’attività alberghiera degli

zii, i quali hanno dichiarato di averle confezionato su misura un’attività

compatibile con i suoi limiti e le sue problematiche psichiche assimilabile ad

un lavoro protetto (cfr. certificazione dell’Hotel __________ del 6 giugno

2023, doc H citata in esteso al consid. 2.9), e hanno ben descritto le difficoltà palesate dall’assicurata nello svolgimento delle

incombenze lavorative affidatele, l’amministrazione avrebbe dovuto intraprendere

qualche accertamento al fine di appurare se e del caso in che misura la capacità

lavorativa dell’assicurata sia sfruttabile in un circuito lavorativo non

protetto.

Alla luce degli accertamenti

peritali psichiatrici che verranno seguiti occorrerà quindi valutare se e in

che misura l’assicurata possa essere inserita in un ambiente di lavoro libero,

o solo in un circuito lavorativo protetto, con particolare riguardo alle sue

difficoltà nella flessibilità, nell’adeguare i propri comportamenti a

differenti richieste, nella rigidità di pensiero, nel contatto con gli altri e

nella capacità di integrazione e di interazione nel gruppo e in generale con

riguardo alla sua diminuita capacità di adattamento che il mondo del lavoro

attuale richiede indiscutibilmente ai dipendenti. Queste caratteristiche

appaiono, sulla base degli atti all’inserto, difficilmente compatibili con la

possibilità di esercitare una professione nel normale mondo del lavoro.

Né del resto l’amministrazione

ha chiarito (su tale questione la dichiarazione dei responsabili dell’Hotel __________

è silente) se il salario versato all’assicurata per l’attività di lavapiatti

svolta presso l’Hotel degli zii fosse adeguato alla funzione o costituisse un

cosiddetto salario sociale (“Soziallohn”) (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti; STCA 32.2021.67 del 7 marzo 2022 consid. 2.7.5.). Per

salario sociale si intende una retribuzione superiore al valore della

controprestazione lavorativa (cfr. Riemer-Kafka, Schweizerisches

Sozialversicherungsrecht, 7a ed., 2019, pag. 264; Senti, Gratisarbeit und

Soziallohn: Folgen eines «falschen» Lohnes, in: AJP/PJA 2016, pag. 59 e segg.;

sul concetto di salario sociale cfr. anche la STF 9C_745/2012

del 30 aprile 2013 consid. 5.2).

Va in ogni

modo osservato che la prova dell'esistenza di un salario sociale è sottoposta

a requisiti severi (DTF 117 V 8 consid.

2c/aa pag. 18; STF 2A.236/2006 del 28 settembre 2006 consid. 5.4) e che il

grado probatorio necessario per ammettere un salario sociale è quello della

verosimiglianza preponderante (STF 8C_779/2017 del 25 aprile 2018, consid.

5.2.).

Inoltre, un rapporto di parentela

tra il datore di lavoro e l’assicurato e/o un rapporto di lavoro di lungo corso

possono costituire indizi a favore di una prestazione sociale su base

volontaria (freiwillige Sozialleistung) (STFA I 106/05 del 2 agosto 2005

consid. 4.2.3. con riferimenti).

Nell’evenienza concreta, gli

elementi e la documentazione agli atti saranno da valutare concretamente al

fine di stabilire se il salario versato alla ricorrente per l‘attività svolta

sia o meno da considerare un salario sociale.

Richiamato l’art. 43 LPGA e i

marginali 0700 segg della CPIR (cfr. in esteso al consid. 2.3), l’amministrazione

alla luce delle conclusioni degli accertamenti medici che verranno esperiti,

dovrà quindi predisporre i provvedimenti più adeguati volti all’accertamento

dell’idoneità all’integrazione professionale, ovvero se ed eventualmente in che

misura e in quale settore l’assicurata sia idonea all’integrazione, inclusa una

adeguata osservazione e valutazione della capacità in ambito lavorativo.

L’amministrazione dovrà

stabilire se l’assicurata sia invalida almeno al 20% o minacciata da invalidità

e del caso individuare eventuali provvedimenti d’integrazione necessari

e idonei per ripristinare, conservare o migliorare la sua capacità al guadagno,

tenendo conto delle circostanze concrete del singolo caso, e in particolare

delle capacità soggettive e oggettive d'integrazione (stato di salute, capacità

di rendimento, idoneità all'istruzione, motivazione, ecc.; STFA I 529/01 del 19

marzo 2002, consid. 1a con riferimenti), ritenuto che con riformazione

professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure

reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità

di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia

attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del

possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF

124.

V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).

Rilevato come, per le ragioni anzidette, ci troviamo di fronte ad un

accertamento amministrativo che necessita di un complemento medico psichiatrico

che l’Ufficio AI è chiamato ad eseguire sulla base di quanto indicato (cfr.

consid. 2.11), si giustifica, anche per questo aspetto, il rinvio degli atti

all’UAI affinché proceda come indicato (cfr. anche STCA 32.2021.83 del 30 marzo

2022, consid. 2.9, 32.2023.49 del 23 ottobre 2023).

Il TCA sottolinea in ogni caso

l’importanza che il potenziale di capacità lavorativa che risulterà attestata

medicalmente nella perizia psichiatrica che verrà predisposta possa essere

effettivamente realizzato grazie all’introduzione di misure

medico-riabilitative e/o provvedimenti di integrazione professionale. Giova

infatti ricordare che, nell’ambito dell’assicurazione invalidità vige il

principio della precedenza delle misure di reinserimento/ integrazione rispetto

al diritto alla rendita (cfr., a questo proposito, le STF 9C_450/2019 del 14

novembre 2019, consid. 3.3.1, 8C_345/2022 del 12 ottobre 2022, consid. 5.3; DTF

123.

V 271, 126 V 243 consid. 5).

2.13

Nella DTF 137 V 210 il TF ha

precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una

perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze

ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che

vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di

un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA

32.2015.82

del 6 giugno 2016) o perché vi erano delle carenze negli

accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle

bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer

bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem

bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien)

unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung,

Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016).

Con la pronunzia 8C_445/2021 del 14 gennaio 2022 consid. 4.4, pubblicata in SVR

10/2022 UV n. 34 p. 137 ss., l’Alta Corte ha inoltre stabilito che, laddove un

tribunale cantonale determini il diritto alle prestazioni facendo capo a un

rapporto del medico curante prodotto nel quadro della procedura di opposizione,

sebbene ci si trovi in presenza di un caso di applicazione della DTF 135 V 465

che richiede l’intervento di un perito esterno, la causa deve essere rinviata

all’amministrazione, e non ai giudici di prime cure, affinché proceda a un

complemento istruttorio. È in effetti in primo luogo compito

dell’amministrazione disporre degli atti istruttori complementari volti ad

accertare d’ufficio tutti i fatti pertinenti e, se del caso, raccogliere le

prove necessarie prima di rendere la propria decisione (questo principio è

stato confermato ancora con le sentenze 8C_274/2021 del 31 marzo 2023 consid.

9.3.3; 8C_523/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 5.4 e riferimenti; 8C_731/2021

succitata consid. 4.6).

Rilevato come, per le ragioni

indicate in precedenza, ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti

lacunoso, si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione affinché istruisca

in maniera completa ed esaustiva la pratica, metta in atto un accertamento

peritale specialistico in ambito psichiatrico, necessario al fine di chiarire

quale sia lo stato di salute dell’interessata e le ripercussioni dello stesso

sulla sua capacità lavorativa in ambito ordinario, ossia al di fuori di

un’attività strettamente protetta.

In seguito, facendo capo alle risultanze dell’accertamento medico esperito e

dopo avere pure svolto i necessari approfondimenti economici, l’amministrazione

si pronuncerà nuovamente riguardo all’eventuale diritto alla rendita di

invalidità dell’assicurata dopo aver valutato pure l’eventuale diritto a misure

di reintegrazione professionale.

Alla luce di quanto appena esposto la decisione impugnata va annullata e

l’incarto rinviato all’UAI affinché proceda come indicato.

Quanto al peggioramento che

sembra essere intervenuto successivamente alla decisione qui censurata, e che è

attestato dal dr. __________ ed è ritenuto quantomeno verosimile anche

dall’amministrazione (cfr. XII), come anticipato al consid. 2.10 lo stesso si

riferisce ad una situazione clinica posteriore al momento della resa della

decisione impugnata (data che di principio delimita temporalmente il potere

cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 220, 130 V 140 e

129.

V 4 consid. 1.2) e quindi dovrà essere oggetto di indagine nell’ambito di

una procedura separata, da considerarsi avviata con l’inoltro del certificato

del 7 febbraio 2024 del dr. __________ (XII/1), come indicato dall’amministrazione.

2.14

Giusta l'art. 69 cpv. 1bis

LAI la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni

in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.- e 1000.- franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF

9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

In concreto, visto l’esito del

ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: STF 8C_859/2018

del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271

con riferimento), le spese di fr. 500.- vanno poste a carico dell’Ufficio AI.

Quest’ultimo verserà all’insorgente, patrocinata in causa da __________ dello RA

1.

(al riguardo va ricordato che l’indennità per ripetibili è concessa non

soltanto se l’assicurato è patrocinato da un avvocato, ma anche quando il

patrocinio è assunto - come nel caso di specie - da una persona particolarmente

qualificata per la questione giuridica considerata, indipendentemente dal fatto

che lo stesso sia oneroso, purché non si tratti di una rappresentanza di un

ente pubblico nell’espletamento del proprio compito: Locher/Gächter, Grundriss

des Sozialversicherungsrechts, 2014, p. 608; G. Wilhelm, in: Zünd/Pfiffner

Rauber [ed.], op. cit., n. 4 ad § 34; cfr. altresì STCA 35.2016.33 del 2 agosto

2016, consid. 2.6 e STCA 35.2018.129 del 28 marzo 2019, consid. 2.15),

l’importo di fr. 2'000.- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi

dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’amministrazione

affinché proceda conformemente ai considerandi.

2. Le spese di procedura di fr. 500.-

sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà alla ricorrente fr. 2'000.-

per ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti