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Decisione

32.2023.46

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

11 settembre 2023Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

I fatti accaduti posteriormente e

che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un

nuovo atto amministrativo (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2; STFA C 43/00 del 30

settembre 2002; STFA I 490/00 del 3 dicembre 2001; DLA 2000 pag. 74; DTF 121 V

366 consid. 1b e sentenze ivi citate).

Eccezionalmente, il giudice può

però anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti

intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in

modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263), siano suscettibili di

influenzare il giudizio e i diritti procedurali delle parti, in particolare il

diritto di essere sentito, siano ossequiati (cfr. STF 8C_329/2022 del 19

dicembre 2022 consid. 3.3.; STF 9C_47/2022 del 22 novembre 2022 consid. 5.1.2.;

DTF 130 V 138 consid. 2.1.; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192

consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3; STCA 10 gennaio 1996 nella causa G.R.

consid. 2.6).

(cfr. sul tema, tra le tante,

pure le STCA 38.2016.44 del 25 novembre 2016, consid. 2.2; STCA 38.2011.65 del

9 gennaio 2012, consid. 2.7; STCA 32.2020.91 del 9 novembre 2020, consid. 2.8;

STCA 35.2018.132 dell’8 aprile 2019, consid. 2.2; STCA 42.2021.42 del 13

settembre 2021, consid. 2.6; STCA 32.2021.1 dell’8 marzo 2021, consid. 2.7.4;

STCA 32.2019.10 del 20 gennaio 2020 consid. 2.7; STCA 32.2018.65 del 14 agosto

2019 consid. 2.6).

2.7. In concreto, con scritto dell’8

novembre 2022 la curante dell’insorgente, dr.ssa med. __________, FMH

psichiatria e psicoterapia, ha informato l’UAI che lo stato di salute

dell’assicurato era peggiorato (doc. 160 incarto AI: “ho intensificato la cura

di neurolettico Olanzapina a 10 mg al giorno, aggiunto Depakine Chrono 500 mg

0-0-1, e Dormicum 15 mg 1 cp alla notte”).

L'amministrazione ha ritenuto

assolte le condizioni per entrare nel merito della nuova richiesta di rendita (cfr.

annotazione del 29 novembre 2022 del medico SMR, dr. med. __________: “è

giustificato entrare in materia”; pag. 162 incarto AI).

Conformemente alla giurisprudenza

esposta al considerando 2.3, occorre di conseguenza situarsi al momento in cui

l’UAI con decisione 21 giugno 2021, cresciuta incontestata in giudicato, ha

rifiutato all'assicurato il diritto a prestazioni AI, poiché presentava un

grado d’invalidità del 17% e, quindi, non pensionabile (cfr. STCA 32.2023.3 del

17 aprile 2023, consid. 2.9.1).

In tale occasione l’Ufficio AI ha

fatto proprie le conclusioni della perizia del __________ del 17 febbraio 2021

(pag. 102 e seguenti incarto AI), redatta dalla dr.ssa med. __________, FMH

psichiatria e psicoterapia e dal dr. med. __________, specialista in

psichiatria e psicoterapia, i quali avevano posto la diagnosi con ripercussioni

sulla capacità lavorativa di episodio depressivo di grado lieve (F32.00) e

ritenevano nell’attività abituale “a parte il periodo iniziale da dicembre

2018 all’impostazione della farmacoterapia e della sua azione (stimabile fino

ad agosto del 2019 tre mesi dopo la presa a carico), in cui l’assicurato ha

presentato una CL massima del 50% (diminuzione del tempo), a partire da

settembre 2019 l’assicurato presenti stabilmente una CL del 75% (diminuzione

del tempo) a causa del disturbo psichiatrico” (pag. 115 incarto AI). In

un’attività adatta “indipendente o dipendente ma dove possa godere di un

buon grado di autonomia con ritmi non particolarmente elevati e possibilità di

pause, in ambiente non particolarmente richiedente, anche in mansioni di

responsabilità ma senza particolari pressioni su tempi e modalità di

performance” hanno ritenuto che “l’assicurato potrebbe avere un

ulteriore miglioramento della flessibilità e delle competenze e avere una CL

lievemente superiore da stimarsi nella misura di un 85% (diminuzione del tempo)”

(pag. 115 incarto AI).

Tali percentuali sono state

confermate nella decisione del 21 giugno 2021, cresciuta incontestata in

giudicato (pag. 148 incarto AI).

2.8. Nell’ambito della nuova richiesta

di prestazioni, agli atti è stato prodotto il referto dell’8 novembre 2022

della dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, la quale, dopo

aver rammentato che l’insorgente fa capo all’assistenza e che nel rapporto

medico del 17 dicembre 2019 aveva già proposto una valutazione ad opera del __________

per definire le reali incapacità lavorative a causa della patologia psichica,

ha aggiunto che l’interessato non riesce a concentrarsi, è disattento, nervoso

ed irrequieto e che ha “intensificato la cura di neurolettico Olanzapina a

10 mg al giorno, aggiunto Depakine Chrono 500 mg 0-0-1, e Dormicum 15 mg 1 cp

alla notte” (pag. 160 incarto AI). La specialista ha ritenuto necessaria

una valutazione da parte dell’UAI per valutare l’incapacità lavorativa che “attualmente

permane al 100%” (pag. 160 incarto AI).

Dopo aver deciso di entrare nel

merito, l’Ufficio AI ha chiesto alla curante di compilare un nuovo rapporto

medico. Il 6 febbraio 2023 la specialista ha indicato di avere in cura

l’insorgente dal 14 maggio 2019, di visitare l’insorgente una volta al mese, da

ultimo il 2 gennaio 2023, ha attestato una completa inabilità lavorativa dal 18

maggio 2019, ha precisato che il paziente riferisce “confusione, problema di

concentrazione e attenzione, sbalzi di umore, isolamento sociale ansia

generalizzata, insonnia ribelle” ed ha posto la diagnosi di sindrome

depressiva ricorrente, attuale episodio di gravità media senza sindrome

biologica ICD 10 F 33.10, indicando una prognosi negativa (pag. 192 e seguenti

incarto AI).

Il 13 febbraio 2023 il medico

SMR, dr. med. __________, ha affermato che la curante “non riporta nuove

informazioni oggettive diverse da quanto certificato in agosto 2020 e

verificato in perizia del 01.03.2021” (pag. 196 incarto AI).

L’insorgente non ha prodotto

ulteriore documentazione medica né in sede amministrativa, né con il ricorso.

Il 7 agosto 2023 egli ha trasmesso il rapporto di dimissione del 25 luglio 2023

della Clinica __________, dove l’insorgente è stato degente dal 22 maggio 2023

al 27 giugno 2023 (doc. D).

La dr.ssa med. __________, FMH

psichiatria e psicoterapia, unitamente alla dr.ssa med. __________, psichiatra

aggiunta e al medico assistente __________, hanno posto la diagnosi psichiatrica

di disturbo depressivo ricorrente, episodio di media gravità in atto (F33.1) e

altri disturbi di personalità e forme miste (F61). Si è trattato del primo

ricovero in ambito psichiatrico, volontario e su segnalazione della dr.ssa med.

__________, per sintomi ansiosi ed irrequietezza in un quadro depressivo. Nel

referto viene riferito che nel “mese di aprile, in un’occasione, avrebbe

presentato idee di morte improvvise, che lo avrebbero molto spaventato, non

seguite da agiti e non più presentatesi successivamente. Per questo si

rivolgeva alla Dr.ssa __________, che in data 12.05.2023 lo segnalava alla

nostra struttura per stati ansiosi e irrequietezza. Si accoglieva per le cure

del caso in data 22.05.2023”.

Gli specialisti hanno affermato:

" (…)

Considerandi

Durante il ricovero si sono osservati tratti personologici disfunzionali,

persistenti nel tempo, e corrispondenti a tendenza all’isolamento, impulsività,

umore instabile, scarse capacità di mentalizzazione, evitamento delle attività

sociali, tendenza al perfezionismo, compatibili con un disturbo di personalità

misto.

Durante la degenza, i più intensivi

interventi medico-infermieristici sono stati rivolti alla condizione

depressiva.

Il paziente ha mantenuto un atteggiamento

aderente al percorso di cura e adeguato nei confronti del personale curante e

dei codegenti.

Per quanto concerne il trattamento

psicofarmacologico, è stata mantenuta la terapia presente all’ingresso con

fluoxetina 20 mg/die, Depakin chrono 1000 mg 1 cp/die, olanzapina 15mg/die.

Per favorire il sonno, è stato soppresso

Dormicum in favore di Zolpidem, con discreto beneficio.

Il paziente ha inoltre assunto Temesta

dalla riserva per contenere le quote ansiose.

Sono stati svolti regolari colloqui medici,

volti alla gestione dell’ansia e al rafforzamento dell’io.

Ha svolto regolari colloqui psicologici,

volti al rinforzo delle strategie per la modulazione degli stati ansiosi.

Sono state prescritte misure

fisiorilassanti al fine di contenere le quote ansiose e stemperare la tensione

psico-fisica.

È stato inoltre prescritto un percorso di

ergoterapia, volto al sostegno dell’Io e a favorire una maggiore consapevolezza

di malattia, oltre che a sviluppare degli obiettivi da perseguire nella

quotidianità e nella strutturazione della giornata.

Per quanto concerne la patologia somatica,

il paziente ha assunto ibuprofene 400 mg e Dafalgan 1 g per algie al viso, per

le quali è stata richiesta consulenza internistica, in cui è stata consigliata

la prosecuzione della terapia con antidolorifici e antiinfiammatori.

Per comparsa di lesioni cutanee al polpaccio e al piede destro,

tenuto conto dei precedenti episodi di erisipela recidivante riferiti dal

paziente, è stata richiesta un’altra consulenza internistica, in cui si

escludeva l’opportunità di condurre ulteriori indagini o somministrare

specifiche terapie.

Al temine del ricovero l’umore appariva in stabile miglioramento,

l’ansia, sia libera che somatizzata, era nei limiti, il pensiero era corretto

per forma e contenuto. Erano assenti idee di morte e/o propositi

auto/eterolesivi.

Il paziente veniva dimesso al domicilio e rimandato per il follow

up.” (doc. D)

2.9

Alla

luce della documentazione agli atti, e meglio del referto del 25 luglio 2023

della Clinica __________ (doc. D), questo Tribunale non può confermare la

decisione dell’Ufficio AI di respingere la richiesta di prestazioni senza

effettuare ulteriori approfondimenti medici.

È

vero che i referti dell’8 novembre 2022 e del 6 febbraio 2023 della curante,

dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, non sembrano apportare

elementi medici oggettivi tali da far ritenere che una modifica del grado di

invalidità si è effettivamente realizzata in seguito al peggioramento dello

stato di salute dell’assicurato, poiché la specialista si è limitata in gran

parte a ribadire quanto già sostenuto nell’ambito della precedente procedura

(cfr. pag. 23-26 incarto AI e pag. 86-90 incarto AI; cfr. pag. 88: “Il

paziente tutt’ora è molto nervoso, labile a livello dell’umore tendente al polo

negativo, ansioso, preoccupato per il futuro, spesso soffre di mal di testa,

non riesce a concentrarsi, lacune di memoria di fissazione, è impulsivo,

impaziente”; pag. 89: “diminuzione della concentrazione ed attenzione,

umore labile”) e preso in considerazione con la perizia __________ del 17

febbraio 2021 (pag. 103 e 104 incarto AI), senza apportare particolari elementi

di novità.

Tuttavia,

rammentato che la medesima amministrazione ha deciso di entrare nel merito

della domanda, non va dimenticato che la curante ha posto la diagnosi di

sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di gravità media senza

sindrome biologica (ICD 10 F 33.10), mentre i periti il 17 febbraio 2021

avevano accertato un episodio depressivo di grado lieve (F32.00, pag.

112.

incarto AI) ed ha modificato la terapia farmacologica aumentando la cura di

neurolettico Olanzapina a 10 mg al giorno (in precedenza 5 mg [cfr. pag. 88

incarto AI]) ed aggiungendo Depakine Chrono 500 mg 0-0-1.

Ciò

non sarebbe ancora sufficiente a far ritenere la necessità di ulteriori

accertamenti se non ci fosse stato, poco tempo dopo, un ricovero presso un

nosocomio specializzato in ambito psichiatrico su richiesta della dr.ssa med. __________.

Nel

corso della degenza presso la Clinica __________ dal 22 maggio 2023 al 27

giugno 2023, i medici della Clinica __________, oltre a confermare la citata

diagnosi, hanno nuovamente modificato la terapia, aumentando ulteriormente la

dose di medicamenti prescritti all’assicurato (Depakine CH 1000 mg 1 volta al

giorno [0-0-0-1]; Depakine CH 300 mg 1 volta al giorno [1-0-0-0]; Olanzapina 5

mg 3 volte al giorno [1-0-2-0]) ed evidenziando la presenza di “deflessione

timica, anergia, abulia, anedonia, insonnia, scarso ingaggio nel quotidiano, e

moderate quote ansiose talvolta conseguenti a idee di morte passive,

egodistoniche”.

Certo,

il ricovero è avvenuto successivamente all’emissione della decisione del 23

marzo 2023 che delimita il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni

sociali (cfr. consid. 2.6). Tuttavia la degenza, che avrebbe comunque portato

l’Ufficio AI ad aprire un nuovo incarto, trattandola quale nuova domanda (doc.

XVI), alla luce della medesima diagnosi posta sia dalla curante che dagli

specialisti del nosocomio __________, potrebbe essere la conseguenza

dell’aggravamento dello stato di salute notificato dalla dr.ssa med. __________

pochi mesi prima, con lo scritto dell’8 novembre 2022 (cfr., su questo aspetto,

anche la STF 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011, consid. 8.3).

Considerato

il poco tempo trascorso tra la segnalazione del peggioramento dello stato di

salute da parte della curante ed il ricovero presso la Clinica __________, non

potendosi escludere, con la necessaria tranquillità, una conseguenza delle

mutate condizioni valetudinarie sulla capacità lavorativa del ricorrente nel

periodo che ha preceduto l’emanazione della decisione del 23 marzo 2023, si

impone il rinvio degli atti all’amministrazione perché proceda con un

complemento istruttorio, e meglio l’acquisizione di una perizia psichiatrica di

decorso ed emetta un nuovo provvedimento, ciò che rende priva di oggetto la

domanda dell’insorgente volta all’allestimento di una perizia giudiziaria.

A questo proposito va rammentato

che di norma, l'incarto può essere rinviato all'Ufficio AI (DTF

137.

V 210) o perché vi sono accertamenti peritali svolti

dall'amministrazione che necessitano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi sono carenze negli accertamenti peritali svolti dall'amministrazione

(“Eine Rückweisung an die

IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung

einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht

(unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”;

cfr. STCA 32.2021.13 del 26 aprile 2021; STCA 32.2017.203 del 22 ottobre 2018;

STCA 32.2017.129 del 3 aprile 2018).

2.10

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni

dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito del ricorso

(il rinvio della causa con esito aperto equivale a piena vittoria [DTF 141 V

281.

consid 11.1; STF 8C_293/2023 del 10 agosto 2023, consid. 7]), le spese per

complessivi fr. 500 sono poste a carico dell’UAI, che verserà al ricorrente, patrocinato in causa da un

avvocato, le ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA), ciò che rende priva di

oggetto la domanda di gratuito patrocinio formulata nel ricorso (pro multis:

DTF 124 V 301 consid. 6 e STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata è

annullata e l’incarto rinviato all’Ufficio AI per ulteriori accertamenti.

2. Le spese di fr. 500 sono poste a carico

dell’Ufficio AI che rifonderà al ricorrente fr. 1’800 (IVA inclusa) per

ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza

giudiziaria con gratuito

patrocinio.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti