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Decisione

32.2023.46

Richiesta di una rendita AI. Prima domanda respinta perché grado d'invalidità non pensionabile (17%). Nuova domanda in seguito a peggioramento stato di salute. Rinvio degli atti all'amministrazione affinché faccia allestire una perizia psichiatrica di decorso

11 settembre 2023Italiano35 min

assolte le condizioni per entrare nel merito della nuova richiesta di rendita (cfr.

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2023.46

cs

Lugano

11 settembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’11 maggio 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 28 marzo 2023 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1969, da ultimo

dipendente quale venditore/impiegato della __________ (cfr. pag. 139 incarto

AI), il 28 novembre 2019 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti

(pag. 10 incarto AI).

1.2. Dopo aver acquisito le prove

ritenute necessarie ed aver fatto allestire una perizia psichiatrica ad opera

del __________, redatta il 17 febbraio 2021 (pag. 102 e seguenti incarto AI),

con decisione del 21 giugno 2021, cresciuta incontestata in giudicato,

l’Ufficio AI ha respinto la domanda (pag. 148 incarto AI). L’amministrazione ha

accertato un’incapacità lavorativa del 50% in qualsiasi professione dal 1°

dicembre 2018 al 31 agosto 2019 e del 25% nella precedente attività di

impiegato d’ufficio (cfr. pag. 140 incarto AI), rispettivamente del 15% in

attività adeguata, dal 1° settembre 2019 ed ha calcolato un grado d’invalidità

del 17% (pag. 148 incarto AI).

1.3. L’8 novembre 2022 la dr.ssa med. __________,

FMH psichiatria e psicoterapia, ha inoltrato all’Ufficio AI un nuovo

certificato medico, indicando la necessità di valutare nuovamente la capacità lavorativa

di RI 1 (pag. 160 incarto AI). Ritenuto giustificato entrare in materia della

nuova domanda (cfr. pag. 163 incarto AI), l’amministrazione ha chiesto

all’assicurato ed alla curante di compilare i relativi formulari.

1.4. Con decisione del 28 marzo 2023

(doc. B), preavvisata dal progetto del 16 febbraio 2023 (pag. 197 incarto AI), l’Ufficio

AI ha respinto la richiesta, affermando:

" (…)

Tramite decisione del 21.06.2021 abbiamo rifiutato il diritto a prestazioni AI.

Dagli accertamenti medici effettuati e dal rapporto peritale del

21.07.2021, avallato dal Servizio Medico Regionale dell’AI (SMR), risultava

un’inabilità lavorativa pari al 25% nella professione abituale e pari al 15% in

attività adeguate allo stato di salute.

Nell’ambito di un’ulteriore domanda di prestazioni depositata il

14.11.2022, dalla valutazione medica risulta confermata la precedente presa di

posizione.

Per quanto attiene alla valutazione economica si rimanda al

calcolo della perdita di guadagno effettuata nella summenzionata decisione.

Quale reddito senza invalidità è stato considerato un salario

statistico, essendo lei al beneficio di prestazioni assistenziali, pari a CHF

62'664.00 annui.

Mentre svolgendo attività semplici e ripetitive, e applicando la

riduzione del 15% relativa all’incapacità lavorativa e un ulteriore 10% per

attività leggera e svantaggi salariali, si ottiene una cifra di CHF 52'296.00.

Dal confronto dei redditi emerge il seguente grado AI:

62'664.00 – 52'296.00 X 100 = 17%

62'664.00

Essendo il grado AI inferiore al 40%, il diritto ad una rendita

non sussiste (art. 28 LAI).

La pratica è stata sottoposta al nostro Servizio di integrazione

professionale. La consulente ritiene che la capacità di guadagno non possa

migliorare tramite l’applicazione di misure professionali.” (pag. 206-207

incarto AI)

1.5. RI 1, rappresentato dagli avv. RA 1,

è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendo in via principale di

attribuirgli una rendita intera dal 18 maggio 2019 ed in via subordinata di

rinviare l’incarto all’Ufficio AI per ulteriori accertamenti volti ad accertare

la sua inabilità (doc. I). Contestualmente ha domandato di essere posto al

beneficio del gratuito patrocinio dell’avv. RA 1.

Nel merito, l’assicurato sostiene

che in base alle valutazioni della propria curante, dr.ssa med. __________, FMH

psichiatria e psicoterapia, l’Ufficio AI avrebbe dovuto effettuare un esame più

accurato del suo stato di salute. Per l’insorgente, già solo sulla base di

quanto affermato dalla specialista, egli avrebbe diritto ad una rendita,

perlomeno parziale. Se le attestazioni della dr.ssa med. __________ non sono

sufficienti per stabilire la sua incapacità lavorativa, secondo l’assicurato

occorre esperire una perizia pluridisciplinare volta ad esaminare nel dettaglio

le patologie di cui soffre.

1.6. Con risposta del 26 maggio 2023

l’Ufficio AI propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove

necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. VI).

1.7. Dopo aver chiesto (doc. VIII, X,

XII) ed ottenuto (doc. IX, XI, XIII) tre proroghe, il 7 agosto 2023

l’insorgente ha prodotto una replica, cui ha allegato il rapporto di dimissione

dalla Clinica __________, dove è stato ricoverato dal 22 maggio 2023 al 27 giugno

2023 (doc. D).

1.8. Con osservazioni del 25 agosto 2023

l’Ufficio AI ha affermato che la nuova documentazione prodotta dall’insorgente

si riferisce ad un ricovero avvenuto in epoca posteriore alla decisione

impugnata e sarà valutata quale nuova domanda (doc. XVI).

1.9. Il 30 agosto 2023 l’insorgente ha

affermato che il referto della Clinica __________ ed il ricovero, sono legati

alle patologie già oggetto della domanda AI della procedura in corso e pertanto

l’apertura di una nuova domanda non è giustificata (doc. XVIII). Lo scritto è

stato trasmesso per conoscenza all’UAI il 31 agosto 2023 (doc. XIX).

considerato in diritto

2.1. Va innanzitutto rilevato che il 1°

gennaio 2022 è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI

denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla

rendita (cfr. RU 2021 705).

Per la disamina del diritto a una

rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza, di norma,

occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale secondo cui

sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello

stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce

conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento

a DTF 130 V 329).

In

tal senso il marg. 9100 CIRAI (Circolare sull’invalidità e sulla rendita

nell’assicurazione per l’invalidità, valida dal 1° gennaio 2022) prevede che le

disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022 sono

applicabili a tutte le rendite il cui diritto è nato a partire dal 1° gennaio

2022.

Nel caso in esame con decisione

del 21 giugno 2021, cresciuta incontestata in giudicato, l’Ufficio AI ha

respinto la domanda presentata dal ricorrente il 28 novembre 2019 (pag. 148

incarto AI). L’amministrazione ha accertato un’incapacità lavorativa del 50% in

qualsiasi professione dal 1° dicembre 2018 al 31 agosto 2019 e del 25% nella

precedente attività di impiegato d’ufficio (cfr. pag. 140 incarto AI),

rispettivamente del 15% in attività adeguata, dal 1° settembre 2019, ed ha calcolato

un grado d’invalidità del 17% (pag. 148 incarto AI).

La presente procedura porta

sulla reiezione della nuova domanda di prestazioni inoltrata dall’insorgente in

seguito allo scritto della propria curante dell’8 novembre 2022 dove è stata

segnalata una modifica della posologia dei medicamenti assunti (pag. 160

incarto AI).

Conseguentemente, il diritto alle

prestazioni e l’invalidità (teorica) sarebbero insorte al più presto nel

novembre 2023, ossia un anno dopo l’asserito peggioramento del danno alla

salute (art. 28 LAI; cfr. STCA 32.2023.3 del 17 aprile 2023, consid. 2.3).

Ne segue che al caso di specie

vanno applicate le norme in vigore dal 1° gennaio 2022.

2.2. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

2007, pag. 1411, n. 46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata. La nozione d'invalidità di cui

all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art.

28b LAI (Determinazione dell’importo della rendita), in

vigore dal 1° gennaio 2022, prescrive che l’importo della rendita è determinato

quale quota percentuale di una rendita intera (cpv. 1). Il cpv. 2 dispone che

se il grado d’invalidità è compreso tra il 50 e il 69 per cento, la quota

percentuale corrisponde al grado d’invalidità. Il cpv. 3 prevede che se il

grado d’invalidità è uguale o superiore al 70 per cento, l’assicurato ha

diritto a una rendita intera. Infine, il cpv. 5 stabilisce che se il grado

d’invalidità è inferiore al 50 per cento, si applicano le quote percentuali ivi

indicate.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che

egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).

Secondo la giurisprudenza per

il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento

dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da

invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la

valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone

intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul

diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.3. Qualora una prima richiesta di

rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o

perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è

riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità

si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87

OAI).

Il Tribunale federale delle

assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133

V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo

l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la

propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda

deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 2 e 3 OAI Scopo di questo

requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente

chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è

già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130

V 64 consid. 5.2.3; 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione

non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando

una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante

modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione

è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; 117

V 198 consid. 4b; 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die

materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung,

Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pagg. 84-86). Se l'amministrazione

entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto

di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di

invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF

109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla

revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, art. 41 vLAI, art. 87segg.

OAI; Pratique VSI 1999 pag. 84; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur

von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von

Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des

Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999,

pag. 15; DTF 117 V 198). La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche

dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003, il nuovo tenore

dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007,

consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5) e l’entrata in vigore il

1° gennaio 2012 dei cpv. 2 e 3 dell’art. 87 OAI corrispondenti ai precedenti

cpv. 3 e 4 dello stesso articolo.

2.4. Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né

l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o

rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid.

1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 9C_337/2023

del 22 agosto 2023, consid. 3.3.2; 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V

353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag.

398-399) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi

accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29

settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi

menzionati).

2.5. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007:

Tribunale federale: TF) ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno

sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di

valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia

persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC

1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK

1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b;

Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte

ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore

somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul

tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie

giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg.

254-257).

Nella

STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte,

dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da

dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base

dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli

elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione

dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà

diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è

una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto

(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel

2015 il Tribunale federale ha quindi modificato la sua prassi per

l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi

senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni

psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17

giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve

avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito,

occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla

persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di

diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione

(risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo.

Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei

sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie

come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie

associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della

persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi

ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona

assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del TF del 14

dicembre 2017).

Inoltre,

in due sentenze del 30 novembre 2017 (inc. 8C_841/2016 e 8C_130/2017),

pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che

la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui

la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da

accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le

malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a

medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza alle terapie”

come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato

stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017). In tali due sentenze il TF

è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere applicata

all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di

disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione

lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e

dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri

oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la

scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile

accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle

ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze

di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

Soltanto

da tale elemento non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative

della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie

psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori,

soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per

problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella

valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi

scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un

procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o

addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata

secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità

pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione

della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale

indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare

una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote

conseguentemente a sfavore della persona toccata.

Secondo la giurisprudenza precedente del TF riguardante le

depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti potevano essere

considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una "resistenza alle

terapie". Con il cambiamento di prassi adottato questo concetto non vale

più in maniera assoluta.

Ora invece, come nelle

altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona interessata

riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo la prova di

un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia,

in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad

ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle

prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr.

comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).

Con

sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie

8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha

ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non

perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel

contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche

caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi

esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione

impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio

2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).

Questa

giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo

2018, pubblicata in DTF 144 V 50

(STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).

Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409

e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e

3.3.2), STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), STF 8C_309/2018 del

2 agosto 2018 (consid. 3.2) e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).

Infine,

in DTF 145 V 215 il TF ha stabilito che le sindromi da dipendenza primaria,

come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di

principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

2.6. Ai fini del presente giudizio giova

qui pure ricordare che, per costante giurisprudenza federale, è la decisione

impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione

sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_787/2020 del 26 maggio 2021

consid. 2.3.; STF 8C_542/2019 del 4 dicembre 2019 consid. 4.1.; STF 8C_784/2016

del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2;

STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 134 V 418 consid.

5.2.1.; DTF 131 V 164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51

consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81 pag. 294) ed è la data

della decisione impugnata che delimita il potere cognitivo del giudice delle

assicurazioni sociali (DTF 144 V 210 consid. 4.3.1. pag. 213; DTF 143 V 409

consid. 2.1. pagg. 411; STF 8C_590/2018 del 4 luglio 2019; STF 9C_301/2019 del

26 luglio 2019; STF 8C_2017/2019 del 5 agosto 2019; DTF 132 V 215 consid.

3.1.1. pag. 220 con riferimenti). Il giudice delle assicurazioni sociali

esamina, pertanto, la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto

esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata resa.

Fatti

I fatti accaduti posteriormente e

che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un

nuovo atto amministrativo (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2; STFA C 43/00 del 30

settembre 2002; STFA I 490/00 del 3 dicembre 2001; DLA 2000 pag. 74; DTF 121 V

366 consid. 1b e sentenze ivi citate).

Eccezionalmente, il giudice può

però anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti

intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in

modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263), siano suscettibili di

influenzare il giudizio e i diritti procedurali delle parti, in particolare il

diritto di essere sentito, siano ossequiati (cfr. STF 8C_329/2022 del 19

dicembre 2022 consid. 3.3.; STF 9C_47/2022 del 22 novembre 2022 consid. 5.1.2.;

DTF 130 V 138 consid. 2.1.; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192

consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3; STCA 10 gennaio 1996 nella causa G.R.

consid. 2.6).

(cfr. sul tema, tra le tante,

pure le STCA 38.2016.44 del 25 novembre 2016, consid. 2.2; STCA 38.2011.65 del

9 gennaio 2012, consid. 2.7; STCA 32.2020.91 del 9 novembre 2020, consid. 2.8;

STCA 35.2018.132 dell’8 aprile 2019, consid. 2.2; STCA 42.2021.42 del 13

settembre 2021, consid. 2.6; STCA 32.2021.1 dell’8 marzo 2021, consid. 2.7.4;

STCA 32.2019.10 del 20 gennaio 2020 consid. 2.7; STCA 32.2018.65 del 14 agosto

2019 consid. 2.6).

2.7. In concreto, con scritto dell’8

novembre 2022 la curante dell’insorgente, dr.ssa med. __________, FMH

psichiatria e psicoterapia, ha informato l’UAI che lo stato di salute

dell’assicurato era peggiorato (doc. 160 incarto AI: “ho intensificato la cura

di neurolettico Olanzapina a 10 mg al giorno, aggiunto Depakine Chrono 500 mg

0-0-1, e Dormicum 15 mg 1 cp alla notte”).

L'amministrazione ha ritenuto

assolte le condizioni per entrare nel merito della nuova richiesta di rendita (cfr.

annotazione del 29 novembre 2022 del medico SMR, dr. med. __________: “è

giustificato entrare in materia”; pag. 162 incarto AI).

Conformemente alla giurisprudenza

esposta al considerando 2.3, occorre di conseguenza situarsi al momento in cui

l’UAI con decisione 21 giugno 2021, cresciuta incontestata in giudicato, ha

rifiutato all'assicurato il diritto a prestazioni AI, poiché presentava un

grado d’invalidità del 17% e, quindi, non pensionabile (cfr. STCA 32.2023.3 del

17 aprile 2023, consid. 2.9.1).

In tale occasione l’Ufficio AI ha

fatto proprie le conclusioni della perizia del __________ del 17 febbraio 2021

(pag. 102 e seguenti incarto AI), redatta dalla dr.ssa med. __________, FMH

psichiatria e psicoterapia e dal dr. med. __________, specialista in

psichiatria e psicoterapia, i quali avevano posto la diagnosi con ripercussioni

sulla capacità lavorativa di episodio depressivo di grado lieve (F32.00) e

ritenevano nell’attività abituale “a parte il periodo iniziale da dicembre

2018 all’impostazione della farmacoterapia e della sua azione (stimabile fino

ad agosto del 2019 tre mesi dopo la presa a carico), in cui l’assicurato ha

presentato una CL massima del 50% (diminuzione del tempo), a partire da

settembre 2019 l’assicurato presenti stabilmente una CL del 75% (diminuzione

del tempo) a causa del disturbo psichiatrico” (pag. 115 incarto AI). In

un’attività adatta “indipendente o dipendente ma dove possa godere di un

buon grado di autonomia con ritmi non particolarmente elevati e possibilità di

pause, in ambiente non particolarmente richiedente, anche in mansioni di

responsabilità ma senza particolari pressioni su tempi e modalità di

performance” hanno ritenuto che “l’assicurato potrebbe avere un

ulteriore miglioramento della flessibilità e delle competenze e avere una CL

lievemente superiore da stimarsi nella misura di un 85% (diminuzione del tempo)”

(pag. 115 incarto AI).

Tali percentuali sono state

confermate nella decisione del 21 giugno 2021, cresciuta incontestata in

giudicato (pag. 148 incarto AI).

2.8. Nell’ambito della nuova richiesta

di prestazioni, agli atti è stato prodotto il referto dell’8 novembre 2022

della dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, la quale, dopo

aver rammentato che l’insorgente fa capo all’assistenza e che nel rapporto

medico del 17 dicembre 2019 aveva già proposto una valutazione ad opera del __________

per definire le reali incapacità lavorative a causa della patologia psichica,

ha aggiunto che l’interessato non riesce a concentrarsi, è disattento, nervoso

ed irrequieto e che ha “intensificato la cura di neurolettico Olanzapina a

10 mg al giorno, aggiunto Depakine Chrono 500 mg 0-0-1, e Dormicum 15 mg 1 cp

alla notte” (pag. 160 incarto AI). La specialista ha ritenuto necessaria

una valutazione da parte dell’UAI per valutare l’incapacità lavorativa che “attualmente

permane al 100%” (pag. 160 incarto AI).

Dopo aver deciso di entrare nel

merito, l’Ufficio AI ha chiesto alla curante di compilare un nuovo rapporto

medico. Il 6 febbraio 2023 la specialista ha indicato di avere in cura

l’insorgente dal 14 maggio 2019, di visitare l’insorgente una volta al mese, da

ultimo il 2 gennaio 2023, ha attestato una completa inabilità lavorativa dal 18

maggio 2019, ha precisato che il paziente riferisce “confusione, problema di

concentrazione e attenzione, sbalzi di umore, isolamento sociale ansia

generalizzata, insonnia ribelle” ed ha posto la diagnosi di sindrome

depressiva ricorrente, attuale episodio di gravità media senza sindrome

biologica ICD 10 F 33.10, indicando una prognosi negativa (pag. 192 e seguenti

incarto AI).

Il 13 febbraio 2023 il medico

SMR, dr. med. __________, ha affermato che la curante “non riporta nuove

informazioni oggettive diverse da quanto certificato in agosto 2020 e

verificato in perizia del 01.03.2021” (pag. 196 incarto AI).

L’insorgente non ha prodotto

ulteriore documentazione medica né in sede amministrativa, né con il ricorso.

Il 7 agosto 2023 egli ha trasmesso il rapporto di dimissione del 25 luglio 2023

della Clinica __________, dove l’insorgente è stato degente dal 22 maggio 2023

al 27 giugno 2023 (doc. D).

La dr.ssa med. __________, FMH

psichiatria e psicoterapia, unitamente alla dr.ssa med. __________, psichiatra

aggiunta e al medico assistente __________, hanno posto la diagnosi psichiatrica

di disturbo depressivo ricorrente, episodio di media gravità in atto (F33.1) e

altri disturbi di personalità e forme miste (F61). Si è trattato del primo

ricovero in ambito psichiatrico, volontario e su segnalazione della dr.ssa med.

__________, per sintomi ansiosi ed irrequietezza in un quadro depressivo. Nel

referto viene riferito che nel “mese di aprile, in un’occasione, avrebbe

presentato idee di morte improvvise, che lo avrebbero molto spaventato, non

seguite da agiti e non più presentatesi successivamente. Per questo si

rivolgeva alla Dr.ssa __________, che in data 12.05.2023 lo segnalava alla

nostra struttura per stati ansiosi e irrequietezza. Si accoglieva per le cure

del caso in data 22.05.2023”.

Gli specialisti hanno affermato:

" (…)

Considerandi

Durante il ricovero si sono osservati tratti personologici disfunzionali,

persistenti nel tempo, e corrispondenti a tendenza all’isolamento, impulsività,

umore instabile, scarse capacità di mentalizzazione, evitamento delle attività

sociali, tendenza al perfezionismo, compatibili con un disturbo di personalità

misto.

Durante la degenza, i più intensivi

interventi medico-infermieristici sono stati rivolti alla condizione

depressiva.

Il paziente ha mantenuto un atteggiamento

aderente al percorso di cura e adeguato nei confronti del personale curante e

dei codegenti.

Per quanto concerne il trattamento

psicofarmacologico, è stata mantenuta la terapia presente all’ingresso con

fluoxetina 20 mg/die, Depakin chrono 1000 mg 1 cp/die, olanzapina 15mg/die.

Per favorire il sonno, è stato soppresso

Dormicum in favore di Zolpidem, con discreto beneficio.

Il paziente ha inoltre assunto Temesta

dalla riserva per contenere le quote ansiose.

Sono stati svolti regolari colloqui medici,

volti alla gestione dell’ansia e al rafforzamento dell’io.

Ha svolto regolari colloqui psicologici,

volti al rinforzo delle strategie per la modulazione degli stati ansiosi.

Sono state prescritte misure

fisiorilassanti al fine di contenere le quote ansiose e stemperare la tensione

psico-fisica.

È stato inoltre prescritto un percorso di

ergoterapia, volto al sostegno dell’Io e a favorire una maggiore consapevolezza

di malattia, oltre che a sviluppare degli obiettivi da perseguire nella

quotidianità e nella strutturazione della giornata.

Per quanto concerne la patologia somatica,

il paziente ha assunto ibuprofene 400 mg e Dafalgan 1 g per algie al viso, per

le quali è stata richiesta consulenza internistica, in cui è stata consigliata

la prosecuzione della terapia con antidolorifici e antiinfiammatori.

Per comparsa di lesioni cutanee al polpaccio e al piede destro,

tenuto conto dei precedenti episodi di erisipela recidivante riferiti dal

paziente, è stata richiesta un’altra consulenza internistica, in cui si

escludeva l’opportunità di condurre ulteriori indagini o somministrare

specifiche terapie.

Al temine del ricovero l’umore appariva in stabile miglioramento,

l’ansia, sia libera che somatizzata, era nei limiti, il pensiero era corretto

per forma e contenuto. Erano assenti idee di morte e/o propositi

auto/eterolesivi.

Il paziente veniva dimesso al domicilio e rimandato per il follow

up.” (doc. D)

2.9

Alla

luce della documentazione agli atti, e meglio del referto del 25 luglio 2023

della Clinica __________ (doc. D), questo Tribunale non può confermare la

decisione dell’Ufficio AI di respingere la richiesta di prestazioni senza

effettuare ulteriori approfondimenti medici.

È

vero che i referti dell’8 novembre 2022 e del 6 febbraio 2023 della curante,

dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, non sembrano apportare

elementi medici oggettivi tali da far ritenere che una modifica del grado di

invalidità si è effettivamente realizzata in seguito al peggioramento dello

stato di salute dell’assicurato, poiché la specialista si è limitata in gran

parte a ribadire quanto già sostenuto nell’ambito della precedente procedura

(cfr. pag. 23-26 incarto AI e pag. 86-90 incarto AI; cfr. pag. 88: “Il

paziente tutt’ora è molto nervoso, labile a livello dell’umore tendente al polo

negativo, ansioso, preoccupato per il futuro, spesso soffre di mal di testa,

non riesce a concentrarsi, lacune di memoria di fissazione, è impulsivo,

impaziente”; pag. 89: “diminuzione della concentrazione ed attenzione,

umore labile”) e preso in considerazione con la perizia __________ del 17

febbraio 2021 (pag. 103 e 104 incarto AI), senza apportare particolari elementi

di novità.

Tuttavia,

rammentato che la medesima amministrazione ha deciso di entrare nel merito

della domanda, non va dimenticato che la curante ha posto la diagnosi di

sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di gravità media senza

sindrome biologica (ICD 10 F 33.10), mentre i periti il 17 febbraio 2021

avevano accertato un episodio depressivo di grado lieve (F32.00, pag.

112.

incarto AI) ed ha modificato la terapia farmacologica aumentando la cura di

neurolettico Olanzapina a 10 mg al giorno (in precedenza 5 mg [cfr. pag. 88

incarto AI]) ed aggiungendo Depakine Chrono 500 mg 0-0-1.

Ciò

non sarebbe ancora sufficiente a far ritenere la necessità di ulteriori

accertamenti se non ci fosse stato, poco tempo dopo, un ricovero presso un

nosocomio specializzato in ambito psichiatrico su richiesta della dr.ssa med. __________.

Nel

corso della degenza presso la Clinica __________ dal 22 maggio 2023 al 27

giugno 2023, i medici della Clinica __________, oltre a confermare la citata

diagnosi, hanno nuovamente modificato la terapia, aumentando ulteriormente la

dose di medicamenti prescritti all’assicurato (Depakine CH 1000 mg 1 volta al

giorno [0-0-0-1]; Depakine CH 300 mg 1 volta al giorno [1-0-0-0]; Olanzapina 5

mg 3 volte al giorno [1-0-2-0]) ed evidenziando la presenza di “deflessione

timica, anergia, abulia, anedonia, insonnia, scarso ingaggio nel quotidiano, e

moderate quote ansiose talvolta conseguenti a idee di morte passive,

egodistoniche”.

Certo,

il ricovero è avvenuto successivamente all’emissione della decisione del 23

marzo 2023 che delimita il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni

sociali (cfr. consid. 2.6). Tuttavia la degenza, che avrebbe comunque portato

l’Ufficio AI ad aprire un nuovo incarto, trattandola quale nuova domanda (doc.

XVI), alla luce della medesima diagnosi posta sia dalla curante che dagli

specialisti del nosocomio __________, potrebbe essere la conseguenza

dell’aggravamento dello stato di salute notificato dalla dr.ssa med. __________

pochi mesi prima, con lo scritto dell’8 novembre 2022 (cfr., su questo aspetto,

anche la STF 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011, consid. 8.3).

Considerato

il poco tempo trascorso tra la segnalazione del peggioramento dello stato di

salute da parte della curante ed il ricovero presso la Clinica __________, non

potendosi escludere, con la necessaria tranquillità, una conseguenza delle

mutate condizioni valetudinarie sulla capacità lavorativa del ricorrente nel

periodo che ha preceduto l’emanazione della decisione del 23 marzo 2023, si

impone il rinvio degli atti all’amministrazione perché proceda con un

complemento istruttorio, e meglio l’acquisizione di una perizia psichiatrica di

decorso ed emetta un nuovo provvedimento, ciò che rende priva di oggetto la

domanda dell’insorgente volta all’allestimento di una perizia giudiziaria.

A questo proposito va rammentato

che di norma, l'incarto può essere rinviato all'Ufficio AI (DTF

137.

V 210) o perché vi sono accertamenti peritali svolti

dall'amministrazione che necessitano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi sono carenze negli accertamenti peritali svolti dall'amministrazione

(“Eine Rückweisung an die

IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung

einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht

(unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”;

cfr. STCA 32.2021.13 del 26 aprile 2021; STCA 32.2017.203 del 22 ottobre 2018;

STCA 32.2017.129 del 3 aprile 2018).

2.10

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni

dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito del ricorso

(il rinvio della causa con esito aperto equivale a piena vittoria [DTF 141 V

281.

consid 11.1; STF 8C_293/2023 del 10 agosto 2023, consid. 7]), le spese per

complessivi fr. 500 sono poste a carico dell’UAI, che verserà al ricorrente, patrocinato in causa da un

avvocato, le ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA), ciò che rende priva di

oggetto la domanda di gratuito patrocinio formulata nel ricorso (pro multis:

DTF 124 V 301 consid. 6 e STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata è

annullata e l’incarto rinviato all’Ufficio AI per ulteriori accertamenti.

2. Le spese di fr. 500 sono poste a carico

dell’Ufficio AI che rifonderà al ricorrente fr. 1’800 (IVA inclusa) per

ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza

giudiziaria con gratuito

patrocinio.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti