Lexipedia

Decisione

32.2023.47

Soppressione mezza rendita vigente dal 1° settembre 2002 a far tempo dal 1° novembre 2021. Perizia bidisciplinare (reumatologica e psichiatrica) confermata. Colcolo economico non contestato. Ricorrente ha continuato a svolgere la propria attività abituale al 50%. Soppressione confermata

8 gennaio 2024Italiano89 min

domanda è stata inoltrata (lett. a); se la revisione ha luogo d’ufficio, a partire

Source ti.ch

Incarto

n.

32.2023.47

PC/DC/sc

Lugano

8 gennaio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’11 maggio 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 30 marzo 2023 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nata il __________ 1977, attiva

quale “assistente di studio medico” a tempo pieno dal mese di dicembre 1997,

in malattia al 100% dal 12 settembre 2001 rispettivamente al 50% dal 7 gennaio

2002 in poi, in data 31 marzo/1° aprile 2003 ha presentato una domanda volta

all’ottenimento di prestazioni AI per adulti, indicando di essere affetta da una

discopatia degenerativa L4/5 e L5/S1 con spondilolisi e -listesi instabile

L5/S1 di grado III, a causa della quale si è dovuta sottoporre in data 14

settembre 2001 ad un intervento di laminectomia L5 e spinotomia L4/5,

artrotomia L5/S1 e L4/5 bilaterale, recessotomia L5/S1 e L4/5 bilaterale,

foraminotomia S1 e L5 bilaterale, PLIF L5/S1 e L4/5 con gabbie in materiale

sintetico (Scolio) e fissazione posteriore (Stryker) da L4 a S1 bilaterale (pag.

2-10, 15-18, 20, 21, 24-42, 240 e 262 incarto AI).

Dopo avere esperito gli

accertamenti del caso, con decisione del 20 ottobre 2003, l’Ufficio

assicurazione invalidità (di seguito: UAI) ha riconosciuto a RI 1 - a quel

tempo attiva al 50% quale “assistente di studio medico” (attività

ritenuta adeguata e confacente al suo stato di salute) - mezza rendita di

invalidità (grado di invalidità del 50%) dal 1° settembre 2002 (pag. 56, 57, 61

e 62).

La prestazione è in seguito stata confermata, dopo revisioni, mediante

comunicazioni del 30 novembre 2004, del 12 dicembre 2006, del 2 luglio 2012 e

del 27 settembre 2018 (pag. 64, 65, 82, 83, 90, 91, 129, 130, 148-158, 166,

167, 177-180, 198 e 199).

1.2. Nel corso del mese di dicembre 2019

l’amministrazione ha avviato una revisione d’ufficio ex art. 17 LPGA (pag. 209,

211-216 incarto AI).

Dopo avere esperito gli

accertamenti medici ed economici del caso (in particolare, dopo avere acquisito

agli atti la perizia reumatologica del 14 novembre 2020 del dr. med. __________;

pag. 261-284 incarto AI), con decisione del 1° settembre 2021 (pag. 388-393

incarto AI) - preavvisata l’8 giugno 2021 (pag. 355-355 incarto AI) - l’UAI ha

soppresso la mezza rendita di invalidità, stabilendo un grado di invalidità del

34%, in applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi.

In tale occasione l’amministrazione ha inoltre puntualizzato quanto segue: “La

soppressione della rendita è effettiva dalla fine del mese che segue

l’intimazione della decisione. A un ricorso contro questa decisione verrà

negato l’effetto sospensivo (art. 49 cpv. 5 e art. 52 cpv. 4 della Legge

federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).”

(pag. 388 incarto AI).

1.3. Con decreto 32.2021.109 del 24

gennaio 2022 (pag. 554-557 incarto AI), il TCA ha stralciato la causa “dai

ruoli per intervenuta transazione, nota alle parti e consistente

nell'annullamento della decisione impugnata del 1° settembre 2021, nel rinvio

degli atti all'Ufficio assicurazione invalidità al fine di espletare i

necessari accertamenti, e all'emissione di una successiva nuova decisione, che

viene omologata” (pag. 556 incarto AI).

1.4. Ritornati gli atti, dopo avere

acquisito la perizia reumatologica e psichiatrica dell’8 dicembre 2022 dei dr.

med. __________ e __________ (quest’ultimo vice-direttore del __________; di

seguito: __________; pag. 637-708 incarto AI), l’UAI, con decisione del 30

marzo 2023 (pag. 774-782 incarto AI) - preavvisata il 16 gennaio 2023 (pag.

723-730 incarto AI) - ha confermato la soppressione della mezza rendita di invalidità,

ribadendo un grado di invalidità del 34%, in applicazione del metodo ordinario

del raffronto dei redditi.

1.5. Contro questa decisione RI 1,

patrocinata dall’avv. __________ della RA 1 di __________ (di seguito: RA 1),

ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulandone l'annullamento e, in via

principale, il riconoscimento del “diritto al proseguimento del versamento

della mezza rendita AI anche oltre il mese di novembre 2021”

rispettivamente, in via subordinata, “l’incarto è retrocesso all’Ufficio Ai affinché

vengano espletati ulteriori accertamenti a mente dell’art. 44 LPGA volti a delineare

concretamente il diritto alla rendita AI sulla base di accertamenti medici

idonei e concreti, che valutino oltre all’aspetto reumatologico e psichiatrico,

anche quello neurologico e neurochirurgico” (doc. I, pag. 7).

Sostanzialmente la rappresentante

del ricorrente contesta la valutazione medica operata dall’amministrazione,

ribadendo anche in questa sede che la sua assistita sarebbe inabile al 50% sia

in attività adeguate sia nell’attività abituale (che sarebbe pure adeguata), a

causa degli impedimenti riconducibili ad una problematica che sarebbe

prettamente di natura neurochirurgica, la quale non sarebbe stata presa in

debita considerazione dall’amministrazione, che si sarebbe limitata ad

esaminare lo stato di salute della sua cliente unicamente per quanto concerne

l’aspetto reumatologico e psichiatrico (cfr. doc. I, pag. 3-6).

A suffragio delle proprie argomentazioni ha versato agli atti svariata

documentazione medica (doc. C-F) di cui si dirà nei considerandi in diritto.

1.6. Nella risposta del 7 giugno 2023,

l'UAI - dopo aver versato agli atti l'incarto LAI completo, i complementi

peritali del 17 maggio 2023 del dr. med. __________ e del dr. med. __________

(doc. IV-1 e IV-2) rispettivamente l’annotazione del 23 maggio 2023 del medico

SMR. dr. med. __________ (doc. IV-3) - ha postulato la reiezione del ricorso

(doc. IV).

1.7. Nei successivi allegati del 5

luglio 2023 (doc. VIII), del 10 agosto 2023 (doc. X), del 12 settembre 2023

(doc. XIV), del 27 settembre 2023 (doc. XVI) e del 6 ottobre 2023 (doc. XVIII),

le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle rispettive conclusioni,

versando agli atti svariata documentazione medica (doc. VIII-1, doc. H, doc.

XIV-1 e 2 e doc I) di cui si dirà nei considerandi in diritto.

considerato in diritto

2.1. Nel caso di specie, litigiosa è la

questione di sapere se l’UAI era legittimato a sopprimere dal 1° novembre 2021 la

mezza rendita di cui l’assicurata è beneficiaria dal 1° settembre 2002 (pag.

56, 57, 61 e 62 incarto AI).

2.2. Preliminarmente il TCA rileva che

il 1° gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è

entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore

sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU

2021 705).

Per la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già

insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del

diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore

al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato

giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1,

pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).

Tornando alla modifica

legislativa di cui sopra, si rileva che il calcolo delle rendite, il cui

diritto era sorto sotto l’egida del precedente sistema, viene effettuato

secondo il nuovo sistema se nell’ambito di una revisione il grado d’invalidità

subisce una modificazione ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA (ossia di almeno 5%

o un aumento fino al 100%) e l’assicurato, al momento dell’entrata in vigore

della modifica legislativa di cui sopra, non aveva ancora compiuto 55 anni

(Disposizione transitoria lett. b cpv. 1 della modifica del 19 giugno 2020

(Ulteriore sviluppo dell’AI); cfr. anche Moser, Die Weiterentwicklung der

Invalidenvorsorge in der Ersten und Zweiten Säule - «stufenloses» Rentensystem,

vorsorgliche Leistungseinstellung, in: BVG-Tagung 2022 Aktuelle Fragen der

beruflichen Vorsorge, pag. 7).

Per contro, qualora al momento

dell’entrata in vigore della modifica legislativa l’assicurato aveva già

compiuto (almeno) 55 anni e il suo diritto alla rendita era sorto sotto l’egida

del precedente sistema, quest’ultimo trova applicazione in virtù della

protezione della situazione acquisita (Besitzstandsschutz) conferita

dalla citata Disposizione transitoria, circostanza peraltro desumibile anche

dalla Disposizione transitoria lett. c (cfr. Moser, op. cit., pag. 8 e 10;

Dupont, Weiterentwicklung der Invalidenversicherung: Was bringt sie wem?, in:

Recht Aktuell: 5. Basler Sozialversicherungstagung «Sozialversicherungsrecht

zwischen Dynamik, Reform und Kontinuität» 2021, pag. 12 [con refuso, n.d.r.];

Hürzeler, Diritto delle assicurazioni sociali, in: Formazione continua e

aggiornamento per giuristi 2021, pag. 29; UFAS, Bollettino della previdenza

professionale nr. 156 del 1. luglio 2021, n. 1067, p.to B.4.a.; ASIP,

Fachmitteilung Nr. 127 del 25 agosto 2021: 7. IV-Revision: stufenloses

Rentensystem, pto. 3.2.).

In tal senso il marg. 9200 CIRAI

(Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità,

valida dal 1° gennaio 2022) prevede che “le rendite correnti delle persone

assicurate che il 1° gennaio 2022 non hanno ancora compiuto 55 anni (persone

nate negli anni dal 1967 al 2003) sono trasferite nel nuovo sistema di rendite

lineare (art. 28b LAI), se sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 17

LPGA (modificazione del grado d’invalidità di almeno 5 punti percentuali)”.

Secondo il marg. no. 9102 CIRAI

in merito alla determinazione del diritto applicabile nel caso di prima

concessione di rendite con quote decrescenti o a tempo determinato e casi di

revisione, prevede “che se la modifica determinante avviene prima del 1°

gennaio 2022, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in

vigore fino al 31 dicembre 2021. Se la modifica determinante avviene dopo il 31

dicembre 2021, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in

vigore dal 1° gennaio 2022. La data della modifica determinante è determinata

secondo l'articolo 88a OAI (v. N. 5500 segg.).”

Infine, il marg. no. 9200 CIRAI prevede

che “le rendite correnti delle persone assicurate che il 1° gennaio 2022

hanno già compiuto 55 anni (uomini nati negli anni dal 1957 al 1966; donne nate

negli anni dal 1958 al 1966) rimangono nel vecchio sistema di rendite anche in

caso di revisione del diritto alla rendita. A queste persone restano pertanto

applicabili le disposizioni legali nel tenore in vigore sino al 31 dicembre

2021”.

Nel caso in esame l’UAI in

seguito ad una revisione d’ufficio avviata nel mese di dicembre 2019 (pag.

209, 211-216 incarto AI) l’amministrazione, con decisione del 1° settembre 2021

(pag. 388-393 incarto AI), ha soppresso la mezza rendita di cui l’assicurata è

beneficiaria dal 1° settembre 2002 (pag. 56, 57, 61 e 62 incarto AI) dal 1°

novembre 2021 (ossia a partire dal primo giorno del secondo mese che ha seguito

la notifica della decisione del 1° settembre 2021: cfr. art. 88bis cpv. 2 lett.

a OAI).

In seguito alla transazione con annullamento della citata decisione e rinvio

degli atti all’UAI per ulteriori accertamenti, l’amministrazione, con decisione

del 30 marzo 2023 (pag. 774-782 incarto AI), ha confermato la soppressione dal

1° novembre 2022 della mezza rendita di cui l’assicurata è beneficiaria dal 1°

settembre 2002 (pag. 56, 57, 61 e 62 incarto AI).

Stante quanto precede, al caso di specie, vanno applicate le norme in vigore

fino al 31 dicembre 2021 (cfr. marg. No. 9102 CIRAI).

2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in

relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità

al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno

alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una

diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer

(Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit,

2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che

l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la

sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,

mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente

esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in

media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo

anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L’art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi

almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il

grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal

raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata

alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può

tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa

in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato

del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo

generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI

2000 p. 84). Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono

determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del

diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere

rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di

eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della

decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222;

STCA 32.2023.49 del 23 ottobre 2023, consid. 2.3).

2.4. Giova qui inoltre ricordare che,

per il futuro la rendita di invalidità è aumentata o ridotta proporzionalmente

o soppressa, d’ufficio o su richiesta, se il grado d’invalidità del

beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione (art. 17 cpv. 1

LPGA).

Fatti

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite

sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito

dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una

modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello

stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato,

abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275

consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice

valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste

sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi

dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per stabilire in una situazione

concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in

particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale

iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova

decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo

punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione

di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).

Se la capacità al guadagno

dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento

determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo

si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza

interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a

cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,

occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non

appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2

OAI).

Queste norme sono applicabili non

soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con

effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991

nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

Circa gli effetti della

modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per

grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI stabilisce che l’aumento

della rendita (o dell’AGI o del contributo per l’assistenza) avviene al più

presto se l’assicurato ha chiesto la revisione a partire dal mese in cui la

domanda è stata inoltrata (lett. a); se la revisione ha luogo d’ufficio, a partire

dal mese in cui è stata prevista (lett. b); se viene costatato che la decisione

dell’Ufficio AI, sfavorevole all’assicurato, era manifestamente errata, a

partire dal momento in cui il vizio è stato scoperto (lett. c). Giusta il cpv.

2 della medesima norma, la riduzione o la soppressione della rendita (o

dell’AGI o del contributo per l’assistenza) è invece messa in atto il più

presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione

(lett. a); retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione

determinante se il beneficiario ha ottenuto indebitamente la prestazione o ha

violato l’obbligo di informare impostogli ragionevolmente dall’art. 77 OAI

(lett. b).

Va ancora rilevato che con

sentenza 8C_237/2014 del 21 gennaio 2015 pubblicata in DTF 141 V 9 e SVR 4/5

2015, IV Nr. 21, pag. 62, il Tribunale federale ha stabilito che se i fatti

determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da

lasciar apparire una notevole modificazione dello stato di salute da

giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito

nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza

rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag.

200; sentenze 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; 9C_226/2013 del 4

settembre 2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello

stato di salute e della capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al

quadro clinico esistente non osta alla soppressione di una rendita (consid. 5 e

6).

Nella recente STF 9C_445/2022 del 27 settembre 2023, il TF ha inoltre ribadito,

al consid. 4.1, che “se i fatti che giustificano il diritto alla rendita

d’invalidità sono cambiati in misura tale da determinare un cambiamento

significativo delle circostanze che motivano una revisione, il grado di

invalidità deve essere rivalutato sulla base di uno stato di fatto stabilito in

modo corretto e completo, senza fare riferimento a precedenti valutazioni

dell’invalidità (9C_486/2022 del 17 agosto 2023 consid. 7.1 con riferimenti).”.

2.5. Per quel che concerne l’invalidità

psichica, con due sentenze 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017,

pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che

la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui

la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da

accertare alla luce di indicatori, troverà in futuro applicazione per tutte le

malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a

medio-gravi, che non avrà più il medesimo significato il precedente criterio

della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per la

concessione di una rendita AI.

Nel Comunicato stampa del

Tribunale federale del 14 dicembre 2017 figurano inoltre le seguenti

indicazioni:

" Nel 2015

il Tribunale federale aveva modificato la sua prassi per l’accertamento del

diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche

oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141

V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi

casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una

procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo

potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando

da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un

altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione

complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra

l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una

terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il

reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura

della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza

delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo

libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova

(cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Nelle due sentenze del 30 novembre 2017 il Tribunale federale è

giunto alla conclusione che la procedura appena descritta deve essere applicata

in futuro all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza

di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di

depressione lieve fino a medio-grave.

Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in

linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se

una classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una

diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.

Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un

disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la

diagnosi non è più centrale.

Soltanto da quell'elemento non emerge alcuna attestazione sulle

prestazioni lavorative della persona toccata. È proprio per questa ragione che

per tutte le malattie psichiche deve essere applicata una procedura probatoria

fondata su indicatori, soprattutto in presenza di simili disturbi che in

sostanza si accomunano per problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo

la specifica sindrome nella valutazione dei singoli indicatori provvedere ad

alcuni adattamenti. Per motivi scaturenti dal principio di proporzionalità, si

potrà prescindere da un procedimento probatorio strutturato, laddove si

dimostrasse inutile o addirittura inadatto. La realizzazione di questa

evenienza deve essere valutata secondo la necessità probatoria concreta. La

prova di un'invalidità pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se

nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione

della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale

indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare

una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote

conseguentemente a sfavore della persona toccata.

Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale

riguardante le depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti

potevano essere considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una

"resistenza alle terapie". Con il cambiamento di prassi adottato dal

Tribunale federale questo concetto non vale più in maniera assoluta.

Ora invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione

decisiva è se la persona interessata riesca a presentare sulla base di un metro

di valutazione oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno

invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di

depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere

considerata complessivamente nell'apprezzamento delle prove, tuttavia

considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata.”

In una successiva sentenza

9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie

8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha ribadito

che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di

per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto

dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e

delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente

sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no

conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio 2018, consid.

2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).

Questa giurisprudenza è stata

confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in DTF 144

V 50

(STCA 32.2017.176 del 14 agosto

2018, consid. 2.6).

Nella DTF 145 V 215 il TF ha

infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le

malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una

procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

Il Tribunale federale ha in

seguito costantemente confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e

143 V 418 (cfr. STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 consid. 3.3.1 e 3.3.2;

8C_6/2018 del 2 agosto 2018 consid. 4.1, 4.2 e 4.3; 8C_309/2018 del 2 agosto

2018 consid. 3.2; 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 consid. 2.2.).

Vedi pure STCA 32.2018.145 del 21

ottobre 2019, consid. 2.3, STCA 32.2019.47 del 24 febbraio 2020, consid. 2.3,

STCA 32.2020.8 del 20 agosto 2020, consid. 2.4, STCA 32.2022.58 del 2 dicembre

2022, consid. 2.4, STCA 32.2023.3 del 17 aprile 2023, consid. 2.6 e STCA

32.2023.49 del 23 ottobre 2023, consid. 2.5.

2.6. Per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02

dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR

2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione

deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si

rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di

contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si

trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di

metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Nella DTF 135 V 465, l’Alta Corte

ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria

sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno

il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in

tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio

l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei

mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in

particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di perizie

affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a

medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse

godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi

concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del

2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati; STCA 35.2020.47 del 1°

febbraio 2021, consid. 2.2.4, STCA 35.2021.57 del 20 settembre 2021, consid.

2.8 e STCA 35.2021.75 del 31 gennaio 2022, consid. 2.4.6).

Per quel che concerne il valore

probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi

sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure

sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza

dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le

conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125

V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160

ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere

circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua

designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È inoltre utile osservare che se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

Va infine evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer,

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che

il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati; STCA

32.2019.36 dell’11 febbraio 2020, consid. 2.5; STCA 32.2019.127 del 25 maggio

2020, consid. 2.5; STCA 32.2019.189 del 6 luglio 2020, consid. 2.5; STCA

32.2020.8 del 20 agosto 2020, consid. 2.5).

Da ultimo, affinché un esame

medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere

diverse condizioni (DTF 127 V 294; D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag.

571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie

nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie, Ed. CFPG, Lugano e

Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pag. 203 e segg. (249-254).

Innanzitutto la diagnosi deve

essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri posti

da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (STF 9C_815/2012

del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294;

Mosimann, Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in:

SZS/RSAS 1999 pag. 105 segg.).

Il medico deve inoltre

pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare l'esigibilità

della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener conto di

diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle

organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto

tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata

pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità

di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi

sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi

sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, il rifiuto del

carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali

le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal

paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto

dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi

handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita

27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352;

cfr. STCA 32.2018.57 del 18 marzo 2019, consid. 2.5; STCA 32.2018.158 del 30

luglio 2019, consid. 2.4 in fine e STCA 32.2019.47 del 24 febbraio 2020,

consid. 2.4, STCA 32.2019.63 del 27 aprile 2020, consid. 2.7 e STCA 32.2019.219

del 15 luglio 2020, consid. 2.4; STCA 32.2020.8 del 20 agosto 2020, consid.

2.4; e STCA 32.2023.3 del 17 aprile 2023, consid. 2.7).

2.7.

2.7.1. Nel caso di specie, con decisione

del 20 ottobre 2003, l’UAI ha riconosciuto all’insorgente - a quel tempo attiva

al 50% quale “assistente di studio medico” (attività ritenuta adeguata e

confacente al suo stato di salute) - mezza rendita di invalidità (grado di

invalidità del 50%) dal 1° settembre 2002 (pag. 56, 57, 61 e 62).

In seguito, la prestazione è stata confermata, dopo revisioni, nel corso degli

anni, con comunicazioni del 30 novembre 2004, del 12 dicembre 2006, del 2

luglio 2012 e del 27 settembre 2018 (cfr. consid. 1.1).

2.7.2. In data 4 novembre 2019 l’UAI ha

ricevuto uno scritto anonimo del seguente tenore:

" (…) Mi

permetto di segnalare alla Vostra attenzione la situazione della signora RI 1,

domiciliata a __________. Sono a conoscenza che la signora RI 1 percepisce da

diversi anni una rendita invalidità pari al 50% a causa di un grave problema

alla schiena.

In quanto cittadino corretto mi sento in dovere di comunicare le

abitudini della signora sopracitata che, a mio parere, non concordano con il

suo problema di salute. Si tratta di una persona molto attiva sotto vari

aspetti (sociali, sportivi, familiari,...), proprio per questo motivo è

conosciuta nel comune ed è facile incontrarla e notare le attività che svolge,

oltre a ciò che lei racconta spontaneamente. Ecco di seguito alcuni esempi:

- Frequenza a

corsi di fitness e di zumba presso __________; esibizioni e convention di

zumba;

- Uscite a sciare a __________;

- Escursioni di diverse ore in montagna con sacco in spalla;

- Ripetute

trasferte in __________ in automobile (come autista e come passeggera) anche

per un solo fine settimana (andata e ritorno in due giorni);

- Viaggi lunghi,

intercontinentali più volte all'anno (__________), seduta sull'aereo per 8-12

ore;

- Uscite in catamarano, voli in elicottero, in parapendio

ascensionale;

- Gite in motoscafo e in barca a vela sul __________;

- Trasporto di pacchi di mobili da montare presso __________;

- Pulizia della propria piscina ad inizio stagione;

- …

Questi comportamenti sono a volte oggetto di chiacchiere fra i

cittadini che la conoscono, in quanto si ritiene scorretto e non meritato un

reddito per invalidità in tali condizioni, nel caso attuale e specifico della

signora RI 1.

Chiedo quindi cortesemente di voler verificare e sorvegliare la

situazione, affinché venga applicato un criterio corretto e aggiornato. (…)” (pag.

815 incarto AI).

Nell’ambito della revisione

d’ufficio avviata nel mese di dicembre 2019 (pag. 209, 211-216 incarto AI), l’amministrazione

ha quindi acquisito agli atti il verbale del colloquio del 24 settembre 2020

(pag. 820-823 incarto AI), dal quale si evince, tra l’altro, quanto segue:

" (…)

D5: Contribuisce personalmente al mantenimento della condizione

fisica tramite esercizi specifici e/o attività sportive o di svago all'aria

aperta nelle diverse stagioni, in casa, in palestra o altrove? Se del caso, di

che cosa si tratta e con quale frequenza vi si dedica?

R5: Si, faccio gli esercizi a casa (tappetto, ciclette). Mi sono

iscritta in palestra ma non sono potuta andare per via del Covid-19. Quando

volevo riprendere, mi è venuta l'asma da sforzo e ho dovuto rinunciare. Faccio

delle passeggiate nel bosco, faccio ciclette a casa (massimo 40 minuti). Ho

l'intenzione di riprendere la palestra a breve. Ho fatto zumba un paio di anni

fa, con movimenti limitati ma ora ho smesso.

D6: Come trascorre il tempo libero giornaliero prima e dopo la

mezza giornata lavorativa?

R6: a casa faccio le faccende domestiche. Leggo, faccio

passeggiate. Accompagno i miei figli nelle loro attività ricreative.

In un secondo tempo, aggiungo che per i lavori domestici più

pesanti (es. spostare mobili) mi faccio aiutare da miei figli. Anche la spesa,

per le cose pesanti, mi faccio aiutare dai miei figli o dal mio compagno.

D7: Ci descriva la sua giornata tipo durante i giorni lavorativi e

durante i fine settimana

R7: mi alzo alle 6.00-6.15, preparo la colazione per la famiglia.

Vado a lavoro alle 7.30 circa con l'auto. Lavoro fino alle 12. II pomeriggio

faccio le spese e mi occupo delle faccende di casa. Accompagno i miei figli

nelle loro attività. Dopo la cena, guardo un po' di TV. Nei fine settimane

dipende dal programma dei miei figli. Accompagno uno dei miei figli a calcio.

Trascorro a volte il week-end nella casetta di montagna.

D8: Fino a prima della diffusione del Covid-19 effettuava viaggi?

Con quale frequenza? Dov'era solita viaggiare? Con quali mezzi si spostava?

R8: sì mi piace viaggiare. Fare un volo è penoso per ma alterno la

postura. È una passione di famiglia, con i figli e il compagno. Siamo andati a __________

durante le vacanze estive.

D9: La diffusione del Covid-19 ha portato cambiamenti importanti

nella sua vita di tutti i giorni o nel modo in cui era solita trascorrere il

tempo libero e le vacanze? Se del caso, che cosa è cambiato?

R9: A parte le vacanze, il Covid-19 non ha portato altri

cambiamenti. Non rinuncio ai viaggi perché per me sono importanti, anche se la

pago dopo per 2-3 giorni.

(…).

Nel dicembre 2019 all'ufficio Al è stata recapitata una

segnalazione anonima che mi viene mostrata seduta stante.

D16: Mi viene chiesto se e quanto ci sia di vero rispetto alle

attività indicate sullo scritto.

R16: l'iscrizione in palestra non è stata fatta a novembre 2019,

ma a marzo 2020. Ho accompagnato i miei figli a sciare e ogni tanto faccio le

piste più semplici e in modo tranquillo. Ho fatto il giro in elicottero, era un

regalo di fine scuole per i miei figli. Sono andato in __________ l'anno scorso

una volta per un matrimonio, ma ero dietro seduta quasi sdraiata. Sono 4 anni

che non pulisco più la piscina. Ho fatto alcune escursioni in montagna, ma non

ho portato sacchi pesanti. Non ho portato sicuramente pacchi pesanti. Quando

faccio queste attività dopo la pago per 2 giorni. Cerco di stringere i denti

per i miei figli. Sono andata in parapendio per accompagnare mio figlio, ma era

una cosa tranquilla. (…)”.

2.7.3. A fronte di tali risultanze, l’UAI

ha fatto allestire una perizia reumatologica dal dr. med. __________ che è

stata redatta il 14 novembre 2020 (pag. 261-284 incarto AI).

Nel referto, il perito reumatologo, dopo avere descritto gli atti, l’anamnesi

famigliare, personale-sociale, professionale, patologia e sistemica, le

affezioni attuali e le constatazioni obiettive, ha posto le seguenti diagnosi:

" (…)

6. Diagnosi

6.1 Diagnosi reumatologiche con conseguenze sulla capacità

lavorativa

Sindrome panvertebrale con componente cervicospondilogena

bilaterale cronica intermittente e lombospondilogena cronica bilaterale

prevalentemente a sinistra, in

Esiti da laminectomia L5, spinotomia L4/L5, artrotomia L5/S l ed

L4/L5 bilaterale, recessotomia L5/S1 e L4/L5 bilaterale, foraminotomia SI ed L5

bilaterale, PLIF L5/S1, L4/L5 con gabbia in materiale sintetico e fissazione

posteriore (Stryker) da L4 a SI bilaterale, in discopatia degenerativa L4/L5 ed

L5/S1 con spondilolisi e spondilolistesi instabile L5/S1 grado

III, il 14.9.2001

6.2 Diagnosi reumatologiche senza conseguenze sulla capacità

lavorativa

Disturbi statici della colonna vertebrale (ipercifosi della

dorsale alta con protrazione del capo, iperlordosi lombare, minima scoliosi

sinistroconvessa lombare)

Decondizionamento e sbilancio muscolare

Esiti da frattura del metatarso V a destra e da frattura da fatica

incompleta alla base del I metatarso a destra, trattate conservativamente, con

reazione algodistrofica anamnestica, il 20.11.2016”.

Il perito reumatologo ha

messo in evidenza quanto segue:

" 7.4

Valutazione di capacità, risorse e problemi

L'assicurata presenta le capacità, risorse e problemi seguenti:

ella può spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei

fianchi, talvolta sollevare pesi tra 5-10 kg fino all'altezza dei fianchi, mai

sollevare pesi oltrepassanti 10 kg fino all'altezza dei fianchi; rassicurata

può talvolta sollevare pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto, mai pesi

oltrepassanti 5 kg sopra l'altezza del petto.

L'assicurata può molto spesso maneggiare attrezzi di precisione,

molto spesso maneggiare attrezzi molto leggeri, molto spesso maneggiare

attrezzi leggeri, talvolta maneggiare attrezzi di media entità, mai maneggiare

attrezzi pesanti. La rotazione manuale è normale. L'assicurata può talvolta

effettuare lavori al di sopra della testa, di rado effettuare la rotazione del

tronco, talvolta assumere la

posizione seduta ed inclinata in avanti, di rado la posizione in

piedi ed inclinata in avanti, può spesso assumere la posizione inginocchiata,

molto spesso effettuare la flessione delle ginocchia. L'assicurata può assumere

talvolta la posizione seduta di lunga durata, talvolta la posizione in piedi di

lunga durata, dovendo avere la possibilità di alternare le posizioni corporee

al bisogno ed in qualsiasi istante.

L'assicurata può molto spesso camminare fino a 50 metri, spesso

oltre 50 metri, talvolta camminare per lunghi tragitti, come pure talvolta

camminare su terreno accidentato, può talvolta salire le scale, mai salire su

scale a pioli.

(…).

8. Elenco dei quesiti peritali e relative risposte

Capacità lavorativa nell'attività svolta fino a quel momento

L'assicurata è di professione aiuto medico; stando al questionario

per il datore di lavoro redatto il 19.12.2019. durante l'attività doveva

sovente camminare, stare seduta, in piedi, sovente salire e/o scendere scale,

sovente chinarsi sul paziente, sovente girare il torace, talvolta doveva

sollevare o portare pesi leggeri da 0-10 kg,

raramente pesi tra 10-25 kg, raramente carichi oltre il 25 kg;

mettendo a confronto le risorse fisiche attualmente presenti, sopraprofilate,

rimaste quasi identiche a quelle stabilite al momento della precedente

valutazione peritale del 15.1 .2006, si evince

che l’attuale attività lavorativa sia per i movimenti svolti, le

posizioni corporee assunte, sia per i carichi sollevati e trasportati,

corrisponde soltanto parzialmente ad un lavoro adatto allo stato di salute, per

cui permane giustificata l’inabilità lavorativa del 50 % finora ritenuta,

certificata anche dal perito reumatologo precedente, il 15.1.2006.

Capacità lavorativa in un'attività adeguata

In un lavoro adatto allo stato di salute, tenente dunque pienamente conto

dei limiti funzionali e di carico sopraprofilati, delle attività

extralavorative praticate durante gli ultimi anni, segnalate agli atti, giudico

ora l’assicurata, a differenza da quanto ritenuto al momento della precedente

valutazione peritale reumatologica del 15.1.2006, abile al lavoro sull'arco di

una giornata lavorativa normale di 8-9 ore, ma con una diminuzione del

rendimento del 10 %, a partire dall'inizio del 2020, basandomi su quanto

protocollato il 24.9.2020 dall'ufficio dell'assicurazione invalidità.”

Il perito reumatologo ha concluso

come segue:

" (…)

Domande complementari inerenti al caso

specifico

Domande dell'ufficio AI inerenti al caso specifico:

Revisione:

Rispetto alla situazione documentata negli atti alla base della

summenzionata decisione determinante, si è verificato un cambiamento dello

stato di salute?

Quali cambiamenti emergono dai reperti e dalle diagnosi

pertinenti?

I reperti e le diagnosi non sono sostanzialmente mutati, ma da

quanto emerso da un verbale di colloquio tra rassicurata e l'ufficio

dell'assicurazione invalidità il 24.9.2020, l’assicurata, durante il lasso di

tempo extralavorativo, dimostra un aumento del rendimento nel contesto delle

sue risorse fisiche a decorrere, al più tardi,

dall'inizio 2020.

Quando è presumibilmente subentrato il cambiamento?

Dall'inizio dell'anno 2020.

Il cambiamento dello stato di salute ha prodotto un cambiamento dell'incapacità

al lavoro nel quadro dell'attività svolta e della capacità lavorativa in

un'attività adeguata? In caso affermativo, da quando e in che misura?

Tenendo conto delle risorse fisiche sopraprofilate, presenti

nell'assicurata, della descrizione recente del suo posto di lavoro fornita il

19.12.2019, la capacità lavorativa nell'attività di assistente medico finora

svolta, rimane sovrapponibile a quella decretata al momento della valutazione

peritale antecedente presso il Dr. __________ a __________ del 15.1.2006,

mentre per un'attività lavorativa adatta allo stato di salute dell'assicurata,

pienamente rispettante i limiti funzionali e di carico sopraprofilati, va

considerata abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale di 8-9

ore, ma con una diminuzione del rendimento del 10 %, a partire, al più tardi,

dall'inizio dell'anno 2020.”

La valutazione peritale è stata

confermata in data 26 novembre 2020, mediante rapporto finale, dal medico SMR,

dr. med. __________ (pag. 292-296 incarto AI).

Al termine della revisione

d’ufficio, alla luce del miglioramento dello stato di salute dell’assicurata

risalente al 1° gennaio 2020, secondo quanto attestato dal dr. med. __________

nella citata perizia e confermato dal medico SMR nel citato rapporto, con

decisione del 1° settembre 2021 (pag. 388-393 incarto AI), ha soppresso la

citata mezza rendita con effetto al 1° novembre 2021 (pag. 56, 57, 61 e 62

incarto AI).

Con decreto 32.2021.109 del 24 gennaio 2022, questo Tribunale ha stralciato dai

ruoli l’impugnativa inoltrata da RI 1 contro la predetta decisione, per

avvenuta transazione, consistente nell’annullamento della decisione, nel rinvio

degli atti all’amministrazione al fine di espletare i necessari accertamenti

medici e per l’emissione di una nuova decisione.

2.7.4. In seguito, l’UAI ha fatto allestire

una perizia bi-disciplinare, reumatologica dal dr. med. __________ e

psichiatrica dal dr. med. __________, che è stata redatta l’8 novembre 2022

(pag. 637-708 incarto AI).

Nel referto, i periti, dopo avere descritto gli atti, l’anamnesi famigliare,

personale-sociale, professionale, patologia e sistemica, le affezioni attuali e

le constatazioni obiettive, hanno posto le seguenti diagnosi:

" (…)

4.2. (…)

Diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa:

Sindrome lombovertebrale/-spondilogena cronica su:

-Stato dopo stabilizzazione posteriore, decompressione e fusione

intersomatica tra L4-L5 ed L5-S1 nel 2001 per lisi istmica e conseguente

anterolistesi di grado II-III secondo Meyerding a livello L5-S1.

-Tendenza alla cronicizzazione dei dolori con conseguente sviluppo

fibromialgico.

Diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa:

-Disturbo dell'adattamento reazione mista ansioso depressiva

(F43.22)”

I periti hanno messo in

evidenza le seguenti “ripercussioni funzionali dei reperti/delle diagnosi”:

" Sul

piano reumatologico:

Sotto l'aspetto puramente ortopedico-reumatologico non ho rilevato

delle nuove patologie tali da modificare la valutazione reumatologica espressa

dal collega Dr. __________ in occasione della sua perizia reumatologica

eseguita nel novembre 2020. Posso confermare una limitazione del 50% nello

svolgimento della sua professione di assistente di studio medico, in

considerazione delle sollecitazioni richieste in questa attività che non sono

ormai più da ritenere esigibili in misura definitiva.

Per lo svolgimento di una professione fisicamente leggera, che non

richieda particolari sollecitazioni per la colonna vertebrale (sollevamento

ripetuto di pesi superiori ai 10 kg, movimenti ripetitivi di flessione ed

estensione del tronco, lavori prolungati in posizioni inergonomiche), nonché

che le permetta di cambiare frequentemente di posizione, da svolgersi in parte

seduta ed in parte in piedi), ritengo che l'assicurata presenti una residua

capacità lavorativa dell'80%. II 20% di incapacità lavorativa è a mio parere

giustificato dalla presenza di una sindrome del dolore cronico di carattere

fibromialgico e non tanto da un reale peggioramento delle sue oggettive

condizioni di salute rispetto a quanto valutato dal Dr. __________ che l'aveva

considerata solo 10% inabile al lavoro per un'attività adeguata. Come ho già

riferito l'assicurata ha sviluppato nel corso degli ultimi mesi una diffusa

dolenzia di carattere fibromialgico verosimilmente associata ad uno sviluppo

ansioso-depressivo per il quale viene regolarmente seguita in ambito

psichiatrico. Questa patologia giustifica a mio parere un leggero peggioramento

del suo generale stato psico-fisico ed un lieve aumento dell'incapacità

lavorativa anche per lo svolgimento di attività fisicamente leggere, rispetto a

quanto valutato dal Dr. __________. Questa limitazione della sua capacità

lavorativa è da ritenere valida dal momento della mia attuale visita.

Si tratta evidentemente di una valutazione medico-teorica. La

signora RI 1 lavora già da molti anni quale assistente di studio medico e non

ha nessuna intenzione di cambiare la sua professione, che svolge con dedizione.

In tale professione, come d'altronde già più volte sottolineato sia dai curanti

che dal Dr. __________, l'assicurata è abile al lavoro solo nella misura del

50% in maniera definitiva.

Sul piano psichiatrico:

L'assicurata ha lavorato per ben 23 anni presso lo stesso studio

medico con reciproca soddisfazione benché dal 2002, dopo un'assenza prolungata

conseguente ad un intervento chirurgico alla colonna lombare, fosse a beneficio

di una mezza rendita di invalidità. Questo le ha permesso di conciliare lavoro

(pochissime assenze se non - per un infortunio tra il 2016 e il 2017) e la vita

famigliare, tanto che ha avuto due figli nel 2005 e nel 2007 che, dal 2009, ha

gestito per Io più da sola con il supporto dei genitori a causa della chiusura

del rapporto matrimoniale. Ha anche continuato ad avere e coltivare interessi,

a mantenere un'attività fisica consigliatale per migliorare il tono muscolare e

correggere la postura anche se, a suo avviso già prima del progetto di decisone

Al del giugno 2021, aveva deciso di cambiare il datore di lavoro per ridurre il

carico a parità di pensum, trovando impiego presso la Dr.ssa __________, che

conosceva già, e dove si è ambientata bene. Il fatto che in un periodo in cui

la sintomatologia disadattativa era già iniziata si sia riuscita ad integrare

bene nel nuovo posto di lavoro, dove ha iniziato ad agosto 2021 e non abbia poi

fatto assenze depone per il fatto che il pensum e il rendimento non siano stati

ulteriormente ridotti dalla presenza di una sindrome da disadattamento che, sia

per intensità che per qualità sintomatologica, non inficia significativamente

la sua capacità lavorativa. Peraltro, anche nel rapporto dell'__________

dell'aprile 2022, a 5 mesi dalla presa in carico, il disturbo viene considerato

dai curanti senza influsso sulla CL.”

I periti hanno anche

rilevato che:

" (…) Sicuramente

la soppressione della rendita Al ha rappresentato un fattore di stress in grado

di dare avvio ad una sindrome da disadattamento mentre in precedenza la

delusione per la lettera anonima recapitata all'UAI a suo avviso da una ex

amica, l'aveva certamente turbata ma l'esordio del disadattato dipende dalle

conseguenze della stessa e cioè dal progetto di soppressione che ritiene

ingiusto. (…).

(…).

Sul piano reumatologico:

Il quadro clinico attualmente presentato dall'assicurata

sembrerebbe parlare per uno sviluppo fibromialgico, che evidentemente non può

venire unicamente spiegato dalla presenza del descritto leggero versamento

all'altezza delle faccette articolari L3-L4. L'intervento eseguito già molti

anni fa a livello L4-S1 sembra aver dato un buon risultato, non vi è più stato

un significativo scivolamento delle vertebre, non vi sono segni per uno

scollamento o per lo sviluppo di una pseudo-artrosi.

Sul piano psichiatrico:

Il quadro clinico è di consistenza limitata, appare coerente con

la diagnosi posta dall'__________ e che mi sembra del tutto confermabile. Non

vi sono limitazioni funzionali plausibili al mini-ICF. (…).

I periti hanno concluso che:

" (…)

4.7 Capacità lavorativa nell'attività

svolta finora

La signora RI 1 presenta per la sua professione di assistente di

studio medico una residua capacità lavorativa del 50%, valutazione che è da

ritenere definitiva.

4.8 Capacità lavorativa in un'attività adeguata

Per lo svolgimento di una professione fisicamente leggera, rispettosa

delle limitazioni sopra precisate, l'assicurata presenta una residua capacità

lavorativa dell'80% (lavoro durante l'intero arco della giornata ma con la

possibilità di interporre pause più prolungate). Questa lieve limitazione della

capacità lavorativa è valida dal momento dell'attuale visita peritale.

In qualità di casalinga l'assicurata presenta pure una limitazione

della capacità lavorativa di non oltre il 20%, riuscendo a meglio gestire le

varie attività lavorative durante l'intero arco della giornata.

4.9 Motivazione della capacità e dell'incapacità lavorative complessive (le

incapacità lavorative parziali sono interamente o parzialmente addizionabili o

non lo sono affatto)

Dal momento che la sindrome da disadattamento non ha influsso

sulla capacità lavorativa dell'assicurata, le uniche diagnosi con influsso

sulla CL sono quelle reumatologiche. (…).

4.10 Provvedimenti sanitari e terapie con ripercussioni sulla

capacità lavorativa

L'assicurata ha sempre svolto con regolarità dei trattamenti fisioterapici

di vario genere per cercare di mantenere una buona tonicità della muscolatura

del tronco e così ben stabilizzare la colonna. È necessario che continui a

svolgere un'attività di movimento per permettere non solo un allenamento della

muscolatura paravertebrale ma anche della muscolatura delle estremità,

migliorando così la vascolarizzazione dei tessuti, terapia che potrà avere un

buon risultato per i dolori fibromialgici da lei attualmente lamentati. Il

trattamento psicologico appare in linea con l'entità del quadro e consiste in

un supporto per affrontare lo stressor che ha determinato e mantiene il

disadattamento, oltre ad una terapia con fitoterapici e bassissime dosi di

benzodiazepine per gestire il disturbo del sonno. Non è stata evidentemente

ritenuta necessaria una visita psichiatrica all'__________ di __________ e

anche questo depone per un quadro di consistenza lieve e di impatto sulla

qualità della vita ma non sul funzionamento sia domestico che lavorativo

dell'assicurata.

4.11 Rispetto alla situazione documentata negli atti ed alla base della

summenzionata decisione determinante si è verificato un cambiamento dello stato

di salute? Quali cambiamenti emergono dai reperti e dalle diagnosi pertinenti?

Non vi sono stati sotto l'aspetto ortopedico-reumatologico dei

significativi cambiamenti tali da poter modificare in modo sostanziale la

valutazione della sua capacità lavorativa.

Vi è comunque da sottolineare lo sviluppo di una sindrome

fibromialgica, precedentemente non descritta e verosimilmente da imputare allo

sviluppo di una sindrome ansioso-depressiva reattiva. La presenza di una

sindrome del dolore cronico giustifica un leggero aumento dell'incapacità

lavorativa per lo svolgimento di una professione fisicamente leggera rispetto a

quanto valutato dal Dr. __________, che passa dal 10% al 20%. Questa

rivalutazione della sua capacità lavorativa è valida dal momento dell'attuale

visita peritale.

5. Informazioni sull'elaborazione della valutazione consensuale con firma

La discussione è avvenuta in data 08.11.2022 (dalle ore 8.00 alle ore

8.15). (…)”.

Mediante rapporto finale del 18

novembre 2022 (pag. 710-713 incarto AI) il medico SMR, dr. med. __________, ha

confermato anche la citata valutazione peritale, fissando in attività abituale

una incapacità lavorativa del 50% in attività abituale “come da rendita

attuale” rispettivamente in attività adeguata una incapacità lavorativa del

50% in attività abituale “come da rendita attuale”, del 10% dal 14

novembre 2020 (data della perizia del dr. med. __________) e del 20% dall’8

novembre 2022 (data della perizia dei dr. med. __________ e __________).

2.7.5. Davanti all’amministrazione la

ricorrente ha prodotto il mansio-nario di “aiuto medico” ufficiale (pag. 738

incarto AI), il mansionario presso la dr.ssa med. __________, specialista FMH

in dermatologia e venereologia nonché attuale datrice di lavoro dell’insorgente

(pag. 739 incarto AI) oltre a ulteriore documentazione medica, e più precisamente

il referto di una MR al rachide lombare nativo eseguita il 31 gennaio 2023

(pag. 740 incarto AI), il certificato del 3 febbraio 2023 del medico di famiglia

(dr. med. __________; pag. 741 incarto AI), il certificato medico del 13

febbraio 2023 della terapista del dolore (dr.ssa med. __________, pag. 742

incarto AI), il certificato del 13 febbraio 2023 del terapista complementare di

massaggio classico (__________, pag. 743 incarto AI), il certificato medico del

13 febbraio 2023 della dr.ssa med. __________, (pag. 744 incarto AI), il

certificato medico del 14 febbraio 2023 del dr. med. __________, specialista

FMH in reumatologia (pag. 745 incarto AI), il certificato medico del 14

febbraio 2023 del __________ (di seguito: __________) di __________ (pag. 747

incarto AI), il certificato medico del 3 novembre 2022 del. dr. med. __________,

specialista FMH in oftalmologia (pag. 748 incarto AI), il certificato medico

del 3 novembre 2022 della dr.ssa med. __________ (pag. 749 incarto AI) e il

certificato medico del 1° marzo 2023 del Prof. Dr. med. __________ della __________

(pag. 764 e 765 incarto AI).

In particolare, il referto della MR al rachide lombare nativo eseguita il 31

gennaio 2023 ha messo in evidenza quanto segue:

" In un

contesto di artefatti ferromagnetici che limitano la visualizzazione dei forami

di coniugazione si delinea una riduzione dei forami di coniugazione L5-S1,

senza possibilità di valutare le radici nervose ivi contenute, reperto da

integrare con esame TC ed eventuale consulenza specialistica. In particolare,

si segnala la possibilità di un disallineamento dei muri posteriori in L5-S1”

(pag. 740 incarto AI).

Nel certificato del 3 febbraio

2023, il medico di famiglia (dr. med. __________) ha attestato quanto segue:

" (…) Con la

presente certifico, che la paziente sopracitata presenta negli ultimi mesi un

evidente peggioramento continuo dei dolori a livello lombare, irradianti

all'arto inferiore sinistro, l dolori sono presenti anche la notte e causano

dei risvegli (circa 3-4 risvegli a notte).

Sulla base del peggioramento sopracitato, la signora RI 1 non può

svolgere alcun altro lavoro in misura maggiore del 50%. La professione attuale

come aiuto di studio medico le permette di cambiare più volte posizione, non

potendo stare seduta consecutivamente per più di 45-60 minuti e in piedi per

più di 30 minuti.

La sintomatologia descritta sopra, e il relativo peggioramento,

scarsamente influenzato dalle misure mediche fin qui adottato, causano alla

paziente uno stato ansioso, che necessita una presa a carico psicologica.

È stata eseguita una rivalutazione tramite risonanza magnetica,

sulla cui base ho previsto una valutazione specialistica presso lo studio del

Prof. __________, FMH Neurochirurgia, presso la Clinica __________ di __________.

(…)” (pag. 741 incarto AI).

Nel certificato medico del 13

febbraio 2023 la terapista del dolore (dr.ssa med. __________) ha attestato

quanto segue:

" (…) Vedo

la paziente dal 23.3.21 nel mio studio. Dopo un'iniziale miglioramento in

seguito a un’infiltrazione mirata 1/21, delle sedute di agopuntura e

un'ulteriore infiltrazione non mirata 9/21, la situazione della Signora RI 1 si

è peggiorato in modo continuo.

Già nel controllo della Risonanza Magnetica del 3.11.21 si

notifica un versamento su verosimilmente base flogistica delle faccette

articolari L3-L4 bilateralmente, il quale nella Risonanza di un anno fa non

veniva descritto. Nella risonanza del 31.1.23 invece viene anche descritto il

sospetto di un disallieamento dei muri posteriori in L5-S1 e la riduzione dei

forami di coniugazione in queste vertebre.

Oltre ai disturbi somatici già menzionali nei miei certificati del

settembre e novembre 2021, la situazione attuale in generale si è peggiorata di

nuovo per diversi motivi i quali non permettono di lavorare più del 50 %. La suddetta

incapacità lavorativa ormai è collegata anche a una grave patologia

psicologica. La Signora RI 1 si trova in uno stato ansioso depressivo che

richiedeva sia la prescrizione di diversi sonniferi sia di un antidepressivo.

Quindi vedo con urgenza la necessità di continuare il sostegno psicologico.

Inoltre intendo ancora questo mese di ricominciare con

infiltrazioni e agopuntura siccome la posologia di altri medicamenti.

Come specialista in terapia del dolore cronico, mi permetto di

costatare, che questo non è il momento adatto di ricominciare di lavorare oltre

50% o di cambiare tipo di lavoro dopo 20

anni di tempo lavorativo ridotto come aiuto medico. (…)” (pag. 742

incarto AI).

Nel certificato del 13 febbraio

2023 il terapista complementare __________ ha attestato quanto segue:

" (…) La

Signora RI 1 si è sottoposta a 9 sedute di terapia complementare di massaggio

classico nel periodo compreso tra il 19.06.22 al 20.01.23.

(…).

Alla prima seduta potevo osservare anche una rigidità muscolare a

livello del piede dx ed una tendenza di natura antalgica a distribuire il peso

in statica in maniera asimmetrica.

Il trattamento si è rivolto, attraverso la tecnica del massaggio

classico, alla risoluzione delle tensioni muscolari a livello della muscolatura

del piede dx. ed alla muscolatura lombo-sacrale e dorsale.

l sintomi, mi viene riferito dalla paziente, diminuiscono in

maniera significativa nei giorni immediatamente successivi alla seduta per poi

riacutizzarsi rimanendo sempre presenti soprattutto con la posizione statica

che la paziente mantiene durante la sua attività. (…).” (pag. 743 incarto AI).

Nel certificato medico del 13

febbraio 2023 la dr.ssa med. __________ ha attestato quanto segue:

" (…) la

summenzionata paziente, mia dipendente, per i suoi continui dolori alla colonna

lombare vertebrale deve continuamente cambiare posizione, da seduta a eretta,

deve camminare, non alza nessun tipo di peso...

Questa è la professione ideale per lei che le permette di cambiare

continuamente posizione, e non fare sforzi.

È impensabile che RI 1 possa svolgere un'altra professione. (…)” (pag.

744 incarto AI)

Nel certificato medico del 14

febbraio 2023 il reumatologo __________ ha attestato quanto segue:

" (…)

Certifico che la paziente summenzionata presenta la diagnosi come segue:

Lombalgia su/con:

- stato dopo stabilizzazione posteriore, decompressione e fusione

intersomatica L4-L5-S1 per lisi istmica con anterolistesi grado II L4-L5 e

L5-S1 (2001).

Presenta dolori cronici continui a livello lombare soprattutto

sotto carico ed anche a riposo con limitazione della funzionalità.

E giudico un rendimento massimo del 50% nel suo attuale lavoro che

è un lavoro confacente al suo stato di salute. Questo lavoro può consentire di

eseguire la maggiore parte delle mansioni in posizione assisa, con alternanza

delta postura, lasciando il sollevamento di carichi ed evitando

l'ante-flessione e la rotazione del tronco. Pochi tender point presenti

(fibromilagia) sono secondari alla diagnosi principale. Da sottolineare che

signora RI 1 è inabile al 50% per qualsiasi altro lavoro adatto al suo stato di

salute. (…)” (pag. 745 incarto AI).

Nel certificato medico del 14 febbraio 2023 del __________ è attestato quanto

segue:

" (…) è

seguita (…) con dei colloqui di sostegno psicologici dal 12 novembre 2021

nell'ambito di un disturbo dell'adattamento (ICD10 F43.2) reattivo alla

problematica della salute. In data 19 gennaio la signora telefona dicendo della

decisione negativa dell'Assicurazione Invalidità. La signora appare nuovamente

destabilizzata da questa notizia.

Non è possibile esprimersi sull'evoluzione delle condizioni

psichiche.

Lamenta un incremento delle reazioni psichiche nello specifico aumento

della quota d'ansia e dei problemi di insonnia.

l dolori fisici permangono e sarà sottoposta ad ulteriori

accertamenti. (…).” (pag. 747 incarto AI).

Nel certificato medico del 3

novembre 2022, l’oftalmologo ha attestato una verosimile aura senza emicrania,

con primo episodio nel 2022, senza ritenere indicato procedere ad ulteriori

accertamenti (pag. 748 incarto AI).

Nel certificato medico del 3

novembre 2022 la dr.ssa med. __________ ha attestato che “continui disturbi

a livello cutaneo (prurito generalizzato) della summenzionata paziente, sulla

base d' vari accertamenti di laboratorio (eseguiti in più date), che non

dimostrano valori alterati è

riconducibile allo stato psicosomatico del quale soffre la paziente” (pag.

749 incarto AI).

Nel certificato medico del 1°

marzo 2023 il Prof. Dr. med. __________, specialista FMH in neurochirurgia

presso la Clinica __________ di __________, ha attestato quanto segue:

" Diagnosen

- Epifusionelle Diskopathie L3/4;

- St. n. PLIF L4 bis S1 2001 mit einwandfreier Fusion

Nebendiagnosen

Belastungsasthma Zustand nach SVT.

(…)

In der Bildgebung zeigt eine einwandfreie Fusion L4 bis S1 mit korrekt

Implantaten (2/21 CT), im MRI vom 31.01.2023 zeigt sich im vergleich zum MRI

von 2018 eine zunehmende Dehydrierung der Bandscheibe L3/4. Ich sehe keinen

relevanten neurokompressiven Befund, der eine eindeutige Ausstrahlung ins linke

Beine erklären könnte, möglicherweise und in Uebereinstimmung mit dem

üblichen Verlauf nach lumbalen Fusionen handelt es sich hier um Ueberlastungssymptome

von Segment L3/4, akzentuirt vom Facettengelenk L3/4 links.

Ich empfehle einen Versuch mit Chiroterapie, sowie eine

Steroideinfiltration L3/4 Facettengelenk links.

Des weiteren empfehle ich eine neurologische Beurteilung, um hier die Diagnostik

allenfalls zu präzisieren. (…)” (pag. 764 e 765 incarto AI; n.d.r.:

il corsivo è della redattrice).

2.7.6. Chiamati ad esprimersi in merito, i

periti, __________ e __________ hanno confermato la loro valutazione.

In particolare, il perito reumatologo ha precisato quanto segue:

" (…) Per

quanto concerne invece il rapporto del dr. __________ del 03.02.2023, egli non

porta delle nuove informazioni. Viene citato il referto dell'ultima MRI della

colonna lombare ripetuta il 31.01.2023. Come è ben possibile leggere dal

rapporto radiologico del dr. __________, gli artefatti ferromagnetici limitano

notevolmente la visualizzazione dei forami di coniugazione. Viene descritto un

disallineamento dei muri posteriori di L5-S1 che veniva

già ben documentato sulle radiografie della colonna lombare

eseguite il 25.11.2020 presso la Clinica __________ di __________. Un lieve

restringimento dei forami di coniugazione L5-S1 non veniva effettivamente evidenziato

sugli esami di MR) eseguiti nel novembre 2020 e nel novembre 2021. Non ho avuto

occasione di visionare e soprattutto di paragonare i vari esami. Ritengo

comunque che si tratti principalmente di una differente valutazione dei

radiologi che hanno visionato gli esami. L'assicurata non presenta d'altronde

alcun segno clinico per una radicolopatia o per un'irritazione radicolare.

Per quanto concerne il certificato redatto il 13.02.2023 dalla

dr.ssa __________, bisogna anche in questo caso sottolineare l'assenza di nuovi

elementi clinici oggettivi che giustificano una rivalutazione della decisione

peritale. Anche in questo rapporto si parla della discopatia L5-S1 e del

possibile restringimento dei forami a questo livello. Viene inoltre

sottolineato un generale peggioramento dello stato psico-fisico

dell'assicurata.

Il rapporto redatto il 14.02.2023 dal dr. __________ conferma pure

le diagnosi già note e menzionate nella perizia reumatologica. Egli conferma un

rendimento massimo del 50% nel suo attuale lavoro quale assistente di studio

medico, ciò che corrisponde pure alle conclusioni peritali.

Il rapporto redatto l’1.03.2023 dal prof. __________ conferma una probabile

sindrome da sovraccarico del segmento L3-L4, come già documentata, con una

possibile infiammazione della faccetta articolare L3-L4 a sx. Nessun segno

radiologico e clinico per una compressione radicolare. Egli consiglia perciò

delle terapie manuali nonché un'evtl. infiltrazione della faccetta articolare

L3-L4 a sx. Anche questo rapporto non rileva patologie che non siano già state

ampiamente documentate e menzionate nella perizia reumatologica.

In conclusione, non mi sembra di avere rilevato nei citati atti

medici un reale peggioramento oggettivo dello stato reumatologico della signora

RI 1.

Concordo comunque con l'analisi dell'Avv. __________ che il lavoro

attualmente svolto dall'assicurata, con le limitazioni dovute ai suoi problemi

di salute, è da considerare idoneo al suo stato di salute. Ritengo però che la

descritta patologia reumatologica possa solo parzialmente spiegare il 50%

d'incapacità lavorativa per l'attività svolta. L'assicurata presenta una

ridotta sollecitabilità con maggiore affaticamento dovuto maggiormente alle

problematiche bio-psico-sociali.” (pag. 768 e 769 incarto AI).

Il perito psichiatra ha

precisato quanto segue:

" (…) Per quanto

riguarda invece la parte psichiatrica nel certificato del Servizio Psicosociale

di __________ viene riportato un peggioramento riferito dall'assicurata e non

oggettivato stando allo scritto, peggioramento che è del tutto in linea con la

reazione alla decisone Al che era alta base dello sviluppo della sindrome da

disadattamento, il quale tuttavia non aveva ripercussione sulla CL non

comportando significative limitazioni aggiuntive rispetto a quelle somatiche

determinate dal Dr. __________. Ribadisco che non siamo comunque di fronte ad

un quadro diagnosticabile come disturbo da sintomi somatici.

(…).

Sentito telefonicamente dal sottoscritto il Dr. __________ conferma di aver

visionato il mansionario inviato dalla Dr.ssa __________ e ribadisce che

l'attività attualmente svolta, proprio perché adattata, è adeguata mentre nel

suo scritto, parlando di attività abituale, faceva riferimento ad un

mansionario di studio medico nel quale come egli stesso riporta, non di rado un

assistente di studio deve "svolgere mansioni fisicamente più pesanti”

nel quale conferma una CL dell'assicurata del 50%. (…)” (pag. 766 e 767 incarto

AI).

Con decisione del 30 marzo 2023,

l’UAI ha confermato la soppressione della mezza rendita di invalidità (pag.

774-782 incarto AI).

2.7.7. Davanti al TCA la ricorrente ha

prodotto il certificato del 20 aprile 2023 del PD dr. med. __________,

specialista FMH in Neurochirurgia e Chirurgia della colonna vertebrale della

Clinica __________ di __________ (doc. C), il certificato del 2 maggio 2023 del

dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna nonché medico di

famiglia della ricorrente (doc. D), la lettera ambulatoriale dell’8 maggio 2023

del dr. med. __________, Capoclinica della Clinica di Neurologia dell’Ospedale __________

di __________ (doc. E) e il certificato dell’8 maggio 2023 della dr.ssa __________,

specialista FMH in anestesia e terapista del dolore (doc. F).

In particolare nel certificato

del 20 aprile 2023 il PD dr. med. __________ ha attestato quanto segue:

" (…)

" (…)

Diagnosi

Stato dopo intervento di correzione di spondiloptosi tramite

artrodesi strumentata L4-S1 (2001, Dr. med. __________ e Dr. __________).

Storia clinica

(…).

Esami complementari

Gli esami radiologici eseguiti in particolare la recente risonanza

magnetica conferma la presenza di una iniziale degenerazione discale sul

livello L3-L4, adiacente alla zona della pregressa fusione.

A questo livello vi è una stenosi del canale centrale, di grado

lieve.

Sottolineo il fatto che l'intervento praticato vent'anni fa ha

permesso di correggere la spondiloartrosi, ma purtroppo ha determinato

un'importante perdita della lordosi segmentaria sui livelli L4 S1 che è ben

visibile sulle radiografie eseguite negli anni e anche sull'ultima TC.

Procedere

La paziente presenta una ipolordosi lombare, dopo intervento di

fusione L4-S1.

Allo stato attuale, vi è un rischio significativo di una

degenerazione discale del segmento L3-L4 negli anni futuri. Al momento questa

degenerazione è minima, ma è chiaro che la paziente potrà svolgere attività

fisiche in modo molto limitato, dovrà essere sottoposta a carichi di lavoro

molto leggeri, mantenendo una percentuale lavorativa del 50%, per evitare che

questa degenerazione progredisca, rendendo quindi necessario un nuovo intervento

chirurgico.

Per ciò che riguarda il dolore all'arto inferiore di sinistra,

questo potrebbe essere di natura neuropatica, ma a mio avviso ulteriori

accertamenti in ambito neurologico e in particolare una ENMG si renderanno

necessari per meglio chiarire la causa esatta.

Sul profilo neurochirurgico, la paziente dovrà essere rivista

presso i nostri ambulatori tra un anno, con una nuova RMN. (…)” (doc. C).

Nel certificato del 2 maggio 2023, il medico di famiglia (dr. med. __________)

ha attestato quanto segue:

" (…) la

paziente sopracitata è stata recentemente valutata da parte del PD Dr. __________,

FMH Neurochirurgia ed ha effettuato una rivalutazione radiologica della

situazione a livello lombare, da cui è emersa una chiara spiegazione del

peggioramento dei sintomi segnalato dalla paziente negli ultimi mesi.

In particolare viene segnalata una degenerazione discale sul

livello L3-L4, adiacente alla zona della pregressa fusione. A questo livello vi

è una stenosi del canale centrale.

Appare evidente che la paziente dovrà evitare carichi di lavoro

pesanti e deve, sia giudizio mio che del neurochirurgo, mantenere - una

percentuale lavorativa del 50% per evitare una progressione della degenerazione

con conseguente nuovo intervento chirurgico. (…)” (doc. D).

Nella lettera ambulatoriale

dell’8 maggio 2023 il dr. med. __________ ha attestato quanto segue:

" (…)

Diagnosi principali

1. Sindrome lombo-spondilogena:

-con dolori pseudoradicolari di verosimile origine muscolo

scheletrica alla gamba sin, DD sindrome del piriforme, DD tendinite

peritrocanterica, DD meno probabile sindrome lomboradicolare irritativa S1 sin;

-pregressa laminectomia L5 e spinotomia L4-L5, artrotomia L5-S1 e

L4-L5 bilateralmente, recessotomia L5-S1 e L4/5 bilateralmente. Foraminotomia

S1-L5 bilateralmente. Foraminotomia S1-L5 bilateralmente, PLIF L5-S1 e L4/5 con

gabbia in materiale sintetico e fissazione posteriore di L4 a S1 (Dott. __________,

14.09.01, __________).

Anamnesi

(…).

Esami complementari

ENMG (05.05.2023): vedi allegato.

(…).

Valutazione

Interpreto i dolori lombari sulla base della semiologia, dell'esame clinico nel

contesto della nota sindrome lombo-spondilogena. Sulla base della

semiologia, dell'esame clinico ed elettrofisiologico interpreto i dolori alla

gamba sin in prima ipotesi come pseudoradicolari di origine

muscolo-scheletrica. Non escludo in diagnosi differenziale una sindrome del

piriforme e una tendinite peritrocanterica. Sebbene l'irradiazione del dolore

risulti atipica, visto il segno di Lasègue dubbio per il dermatoma S1, non

escludo in diagnosi differenziale una sindrome lomboradicolare irritativa S1. All'esame

clinico non riscontro segni di sindrome radicolare deficitaria e sindrome

midollare. L'esame elettrofisiologico non ha mostrato neuropatia alla gamba

sin. Un esame EMG dei miotomi L4-S1 non ha mostrato attività spontanea

patologica, ulteriore reperto a sfavore di una radicolopatia. Ho consigliato

alla P. una valutazione e presa a carico da un tuo reumatologo di fiducia. Con

lo scopo di trattare la probabile sindrome ansioso-depressiva reattiva ai

dolori cronici presenti da 3 anni consiglio una presa a carico da un tuo

psichiatra di fiducia. Consiglio l'impostazione di una terapia distanziante

dal dolore con preparati come Duloxetin, Efexor, Saroten o Surmontil (favorisco

il Saroten o il Surmontil visto i riferiti disturbi a mantenere il sonno).

Richiederò le immagini della Clinica __________ per sottoporle alla valutazione

dei neuro-radiologi in casa e contatterò la P. in caso di nuovi aspetti.

Confermo l'approccio infiltrativo proposto dal Prof. __________ alle

articolazioni faccettarie L3/4 a sin. (…)” (doc. E; n.d.r.: il corsivo è della

redattrice).

Nel certificato dell’8 maggio

2023 la dr.ssa __________ ha attestato quanto segue:

" (…) Prendo

cura della paziente dal 23.3.21. (…). Come specialista in terapia del dolore

cronico, mi permetto di costatare, che non sia il momento adatto di

ricominciare a lavorare oltre il 50 % sia per i dolori sia per la stanchezza

diurna o peggio di cambiare tipo di lavoro e quindi contesto psicosociale.

Alla Signora RI 1 piace il suo mestiere e dal mio punto di vista

non sarebbe consigliato di toglierLa del ambito conosciuto e cambiare tipo di

lavoro o aumentare la percentualità, perché adesso almeno si tratta di un

lavoro che permette di cambiare postura quanto necessario e che viene

effettuato volentieri.

Inoltre sarebbe da favorire una fisioterapia a lunga durata per

conservare la forza muscolare che impedisce un'ulteriore degenerazione delle

vertebre. (…)” (doc. F)

Chiamati ad esprimersi in

merito, i periti __________ e __________ hanno confermato la loro valutazione.

In particolare, il perito

reumatologo ha precisato quanto segue:

" (…) Nel

rapporto redatto il 20.04.2023 dal dr. __________ viene segnalata la presenza

di una minima degenerazione del segmento L3-L4, patologia già nota e descritta.

Egli sottolinea come a causa della possibilità di un peggioramento della

descritta discopatia l'assicurata dovrà essere sottoposta a carichi di lavoro

molto leggeri, mantenendo una percentuale lavorativa del 50%. Non vengono

comunque segnalate nuove patologie non già evidenziate dalla perizia

reumatologica.

Nel rapporto dell'Ospedale __________ redatto 18.05.2023 dal dr. __________,

capoclinica di neurologia, si riferisce di una sindrome lombospondilogena con

dolori pseuro-radicolari di origine verosimilmente muscolo-scheletrica nella

gamba sx. L'esame EMG dei miotomi L4-S1 non ha mostrato attività spontanea

patologica. nessun segno di una radicolopatia. I dolori vengono perciò interpretati

nell'ambito di una problematica muscolarelspondilooena. Anche in questo caso

nessun nuovo elemento non preso in considerazione nella perizia reumatologica.

Infine cito il rapporto redatto 18.05.2023 dalla dr.ssa __________, che

riprende quanto da lei già precedentemente sottolineato. Conferma come ai

disturbi somatici già menzionati: nei certificati precedenti, la situazione

attuale è collegata ad una grave patologia psicologica con ansia ed insonnia.

Anche in questo caso nessun nuovo elemento clinico che giustifichi una modifica

delle conclusioni peritali.

In conclusione ritengo che i nuovi certificati inoltrati dall'assicurata

confermino quanto già ampiamente evidenziato nella valutazione peritale

reumatologica e giustificano una limitazione della sua capacità lavorativa

nella professione di assistente di studio medico del 50% come già da me

attestato. Per lo svolgimento di una professione fisicamente molto leggera, che

rispetti le limitazioni precisate nella perizia, ritengo invece giustificata una

solo lieve limitazione della capacità lavorativa di non oltre il 20%. La

problematica psicologica esula dalla valutazione reumatologica. (…)” (doc.

IV-2).

Il perito psichiatra ha

precisato quanto segue: “(…) Sul piano psichiatrico che mi compete direttamente

non vi sono elementi che mi inducano a discostarmi dalla mia valutazione

peritale. Solo la Dr.ssa __________ descrive una reazione psicologica alla

soppressione della rendita, che è in linea con il disadattamento senza

ripercussioni sulla CL da me già attestato in perizia. (…)” (doc. IV-1).

In data 23 maggio 2023 il

medico SMR, dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna generale,

ha attestato che: “Alla luce delle nuove osservazioni riportate in attuale

sede amministrativa ed alla luce di quanto riferito dai periti specialisti

coinvolti (dr. __________ e dr. __________) non vi sono ulteriori accertamenti

o osservazioni da parte mia SMR atte a modificare quanto già noto.” (doc.

IV-3).

Nel certificato del 22 giugno 2023 il PD dr. med. __________ ha attestato

quanto segue:

" (…) paziente

che mi ha comunicato l'esito della presa di posizione del Dr. med. __________.

La paziente è al momento molto preoccupata e sicuramente ansiosa

per la sua situazione professionale.

Dal mio punto di vista, non posso che confermare le conclusioni

della mia valutazione recente. Mi preme sottolineare ancora una volta come in

questa paziente l'intervento di artrodesi che ha stabilizzato gli ultimi 2

segmenti lombosacrali, ha determinato indubbiamente una perdita della lordosi,

e questo è stato un fattore di rischio importante per la degenerazione del

disco L3-L4.

Allego delle immagini, dalle quali si evidenzia molto bene come,

dal 2021 ad oggi, il disco è degenerato in modo significativo, in particolare è

possibile evidenziare sull'ultima risonanza una chiara rottura dell'anulus

("tear") nella sua porzione anteriore.

Il rischio di reintervento futuro, per la degenerazione del disco

L3-L4, è piuttosto elevato in queste condizioni, stimabile al 20-25% nei

prossimi 10 anni.

Per tale motivo, è opportuno limitare al massimo gli sforzi, la

posizione eretta, e in generale qualsiasi attività che comporti un aumento del

carico a livello della colonna lombosacrale. Per queste ragioni, confermo che

dal mio punto di vista la paziente non potrà più svolgere attività

professionali a tempo pieno. (…)” (doc. G).

In data 5 luglio 2023 il medico

SMR (dr. med. __________), ha attestato che:

" La

certificazione del PD dr. __________ non è assolutamente in contraddizione con

quanto rilevato in perizia reumatologica dr. __________. In questa

certificazione si indica la prognosi di malattia indicando un potenziale di

fissurazione del disco nel futuro e ci si esprime su

limitazioni e ad attività inergonomiche per il rachide: queste

osservazioni sono pienamente competenti e non sono assolutamente in contrasto

con quanto già valutato in sede assicurativa Al.” (doc. VIII-1).

Nel certificato dell’8 agosto

2023 la dr.ssa __________ ha attestato quanto segue:

" (…) Prendo

cura della paziente dal 23.3.21. La Signora RI 1 è stata trattata secondo le

linee guida per il trattamento dei dolori cronici. (…). Il consulto

specialistico recente da parte del neurochirurgo ormai ha dimostrato, che negli

ultimi due anni il disco tra L3 e L4 è degenerato in modo significativo e che

si vede inoltre una rottura dell'anulus fibrosus del disco. Un reintervento in

questa situazione sarebbe molto rischioso e porterebbe in base a questa

patologia nessun beneficio, ma aumenterebbe il rischio di una ulteriore

degenerazione.

Quindi non vedo altra soluzione di limitare i sforzi e di togliere

il carico a livello della colonna lombare. Vado completamente d'accordo con il

collega __________, che un aumento della capacità lavorativa suggerisce il

grande rischio di un ulteriore peggioramento.

Se la Signora RI 1 sa organizzarsi bene all'attuale posto di

lavoro, consiglierei - anche sotto il punto di vista psicosociale - di non

effettuare cambi: sia del posto, sia del tempo lavorativo.” (doc. H).

Chiamati ad esprimersi in

merito, i periti __________ e __________ hanno confermato la loro valutazione.

In particolare, il perito

reumatologo ha precisato quanto segue:

" (…) Nel

rapporto redatto l’08.08.2023 dalla dr.ssa __________ non vengono evidenziate

nuove patologie tali da modificare le precedenti prese di posizione. Si parla

nuovamente di una discopatia a livello L3-L4 già ben descritta. Le limitazioni

consigliate dalla dr.ssa __________ rispettano quanto da me già attestato.

Personalmente sconsiglierei un nuovo intervento alla colonna vertebrale, visto

il quadro clinico con la presenza di diffusi dolori di carattere piuttosto

fibromialgico. Un intervento di stabilizzazione L3-L4 a mio parere non

garantirebbe alcun chiaro miglioramento dei dolori e soprattutto un aumento

della capacità lavorativa dell’assicurata” (doc. XIV-2).

Il perito psichiatra ha

precisato quanto segue: “(…) la diagnosi di sindrome da disadattamento era

stata considerata senza influsso sulla CL e, pertanto, le uniche diagnosi con

ripercussione erano e restano quelle reumatologiche.” (doc. XIV-1).

Nel certificato del 26

settembre 2023 il PD dr. med. __________ ha attestato quanto segue: “(…) con

la presente si certifica che la signora RI 1, nata il __________.1977, è abile

al lavoro in misura del 50% a causa di dolori e peggioramento alla colonna

vertebrale negli ultimi 2 anni.” (doc. I).

2.8. Chiamato ora a pronunciarsi,

attentamente vagliata la documentazione medica riprodotta al considerando 2.7

(in particolare, la valutazione dei periti amministrativi di cui al doc. 169 e

i successivi complementi peritali a pag. 766 e 777 incarto AI rispettivamente

di cui ai doc. IV-1 e 2 e doc. XIV-1 e 2 e il rapporto finale del 18 novembre

2022 del medico SMR a pag. 710-713 incarto AI), questo Tribunale - applicando

il criterio della

verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore delle assicurazioni

sociali per l’apprezzamento delle prove (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con

riferimenti) - può fare proprie le loro conclusioni degli esperti consultati dall’amministrazione.

RI 1 è dunque abile al 50% nell’attività abituale di aiuto medico dal 1°

settembre 2002 e continua.

L’assicurata presenta invece una capacità lavorativa dell’90% rispettivamente

dell’80% (lavoro durante l’intero arco della giornata ma con possibilità di

interporre pause più prolungate) dal 14 novembre 2020 (data della perizia del

dr. med. __________) rispettivamente dall’8 novembre 2022 (data della perizia

dei dr. med. __________ e __________) in attività adeguate al suo stato di

salute, ovvero in una professione fisicamente leggera, che non richieda

particolari sollecitazioni per la colonna vertebrale (sollevamento ripetuto di

pesi superiori ai 10kg, movimenti ripetitivi di flessione ed estensione del

tronco, lavori prolungati in posizioni inergonomiche), nonché che le permetta

di cambiare frequentemente di posizione, da svolgersi in parte seduta ed in

parte in piedi).

2.8.1. Il TCA non ignora i numerosi

certificati medici agli atti delle svariate figure di riferimento della

ricorrente (medico di famiglia, terapista del dolore, terapista complementare

di massaggio classico, reumatologo, neurochirurgo, medico nonché datore di

lavoro, ecc.) di cui si è già ampiamente detto al consid. 2.7.

Tuttavia essi non sono atti a mettere in dubbio le conclusioni figuranti negli

approfonditi pareri (inclusi i complementi peritali) espressi dai periti

amministrativi interpellati dall’istituto assicuratore resistente, con

considerazioni puntuali e convincenti, con esplicito riferimento alla

situazione clinica dell’assicurata, che è stata attentamente e dettagliatamente

vagliata dagli specialisti in questione come pure dell’esigibilità lavorativa

posta dai medesimi medici specialisti e della capacità lavorativa residua in

attività adeguate.

Al riguardo va ricordato che le perizie (rispettivamente i complementi

peritali) affidate (/i) dagli assicuratori sociali, come nel caso di specie -

secondo la procedura dell’art. 44 LPGA (cfr. doc. 162 e 168 incarto AI) - a

medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti,

godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi

concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del

Considerandi

2.

aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati; STCA 35.2020.47 del 1°

febbraio 2021, consid. 2.2.4 STCA 35.2021.57 del 20 settembre 2021, consid. 2.8

e STCA 35.2021.75 del 31 gennaio 2022, consid. 2.4.6). Ciò che non si avvera

nel caso di specie.

D'altra parte le valutazioni del medico di famiglia (specialista FMH in

medicina interna generale), dell’attuale datrice di lavoro (specialista FMH in

dermatologia e venereologia), della terapista del dolore (specialista FMH in

anestesia) - che, quindi, non sono specialisti FMH nelle materie che qui ci

occupano - di cui si è già ampiamente detto al consid. 2.7, seppur divergenti

per quanto riguarda la valutazione della capacità lavorativa dell’insorgente,

non apportano nuovi elementi oggettivi ignorati dai periti amministrativi e

vanno quindi intese nel senso di una diversa valutazione delle conseguenze che

le patologie dell’interessata hanno sulla sua capacità di lavoro. Parimenti

dicasi per la valutazione del terapista complementare di massaggio classico.

Anche le valutazioni degli specialisti consultati privatamente dall’insorgente

(e, in particolare, quella del 14 febbraio 2023 del reumatologo, dr. med. __________

e quelle del 20 aprile, del 22 giugno e del 26 settembre 2023 del neurochirurgo,

PD dr. med. __________, di cui si è già ampiamente detto al consid. 2.7), pure divergenti

per quanto riguarda la valutazione della capacità lavorativa dell’insorgente, non

apportando nuovi elementi oggettivi ignorati dai periti amministrativi, vanno

quindi intesi nel senso di una diversa valutazione delle conseguenze che le

patologie che la interessano hanno sulla sua capacità di lavoro.

Va qui inoltre ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, per

l’assicurazione invalidità non è importante la diagnosi ma le sue conseguenze

sulla capacità lavorativa (in argomento STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012

consid. 6 con riferimenti) e che non spetta alla giurisdizione delle

assicurazioni sociali decidere su divergenze mediche scientifiche ma unicamente

di stabilire nel caso concreto il diritto alle prestazioni secondo le

circostanze e tenuto conto delle opinioni mediche (cfr. STF 8C_874/2011 del 20

gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF 134 V 231 consid. 5.3 pag. 234). Non

è dunque possibile trarre delle conclusioni sulla capacità lavorativa solo

sulla base delle diagnosi poste (cfr. pure la STCA 32.2023.34 del 30 maggio 2023,

consid. 2.12).

Giova qui pure rilevare che, in una STF 9C_532/2020 del 13 ottobre 2021, al

consid. 4.1, l’Alta Corte ha ribadito che:

" Di

principio, l’avviso dei medici curanti deve essere trattato con la necessaria

prudenza a causa dei particolari legami che esse hanno con il paziente, per

cui, secondo, esperienza comune, il medio curante propende generalmente, in

caso di dubbio, a favore del paziente (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa e 3b/cc)”.

2.8.2

Per quanto in particolare concerne l’aspetto

somatico, va in ogni caso sottolineato che, quand’anche tra la valutazione

dell’esigibilità lavorativa eseguita dai periti amministrativi e quella

effettuata dagli specialisti di fiducia dell’assicurato vi fossero alcune

differenze riguardanti la natura e l’importanza dei limiti funzionali, esse

sarebbero in ogni caso irrilevanti (cfr. pure la STCA 35.2021.59 dell’8

novembre 2021, consid. 2.4.3 e la STCA 35.2021.83 del 7 marzo 2022, consid.

2.7.2).

In effetti, il concetto

d’invalidità è riferito a un mercato del lavoro equilibrato e, quindi, ad un

mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di

lavoro diversificati. Inoltre gli impedimenti ritenuti dai periti

amministrativi non sono tali da poter sostenere che ci si troverebbe

confrontati a una costellazione particolarmente sfavorevole ai fini

reintegrativi. Difatti, la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già

avuto modo di stabilire che nel mercato occupazionale aperto a personale non

qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in

particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di

sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il

cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la

messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra

le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente

confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012; 9C_635/2007 del 21 agosto

2008.

consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).

Secondo la giurisprudenza, se è

vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione

rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti

sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera

attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TF ha in

particolare ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e

commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza

che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di

posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari

misure di reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso,

d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. la già citata

STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti). Si può,

quindi, senz'altro ipotizzare - senza far riferimento alla difficoltà concreta

di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda,

difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e

non dall’assicurazione contro l’invalidità (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991

pag. 332 consid. 3b; OMLIN, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung,

Friborgo 1995, pag. 83) - che la ricorrente sia in grado di mettere a frutto la

sua residua capacità lavorativa in attività professionali idonee (vedi, tra le

altre, la STCA 35.2020.90 del 3 maggio 2021, consid. 2.7 e riferimenti, la STCA

35.2021.59

dell’8 novembre 2021, consid. 2.4.3 e la STCA 35.2021.83 del 7 marzo

2022, consid. 2.7.2).

2.8.3

Inoltre, per quanto in particolare

concerne l’aspetto psichico, va in ogni caso sottolineato che nell’unico

certificato medico specialistico agli atti (ovvero quello del 14 febbraio 2023

del __________ di __________) le figure di riferimento dell’insorgente, che la seguono

con dei colloqui di sostegno psicologici dal 12 novembre 2021, non si sono

espressi in merito alla capacità lavorativa dell’insorgente (in particolare,

non hanno attestato alcuna incapacità lavorativa nell’attività abituale né tantomeno

in attività adeguata, da ricondurre a motivi psichici). Tali figure si limitano

unicamente a riportare un peggioramento - riferito telefonicamente dalla

paziente stessa - nell'ambito del disturbo dell'adattamento di cui soffre, a

causa della decisione negativa dell’UAI, puntualizzando che non sarebbe

possibile esprimersi sull’evoluzione delle condizioni psichiche (pag. 747

incarto AI).

Ora, il perito psichiatra ha puntualizzato che il peggioramento riferito

dall’insorgente è del tutto in linea con la reazione alla decisone Al che era

alta base dello sviluppo della sindrome da disadattamento, il quale tuttavia

non aveva ripercussione sulla capacità lavorativa non comportando significative

limitazioni aggiuntive rispetto a quelle somatiche determinate dal perito reumatologo

(pag. 766 incarto AI).

In questo contesto, è comunque utile segnalare che i fattori psicosociali

(problemi di coppia, difficoltà personali, disoccu-pazione, problemi di natura

finanziaria, ecc.) non figurano nel novero delle affezioni alla salute

suscettibili di originare un'incapacità di guadagno (cfr. STF 9C_990/2012 del

10.

giugno 2013 consid. 5.2.3 con riferimenti; cfr., pure, STCA 32.2018.189 del

14.

ottobre 2019 consid. 2.12. e riferimenti ivi citati; 32.2019.10 del 20

gennaio 2020 consid. 2.7. e riferimenti ivi citati; 32.2019.159 del 2 giugno

2020.

consid. 2.8.), in particolare non vi figurano i problemi reattivi a una

decisione negativa dell’autorità, altrimenti la nozione legale d’invalidità

verrebbe svuotata di contenuto (cfr. STF 9C_799/2012 del 16 maggio 2013 consid.

2.5

con riferimenti; 9C_640/2017 del 28 dicembre 2017 consid. 3.2; cfr., pure,

STCA 32.2018.137 del 20 agosto 2019 consid. 1.8. e rinvii ivi citati;

32.2019.159

del 2 giugno 2020 consid. 2.8; STCA 35.2022.44 del 6 marzo 2023,

consid. 2.4.7; STCA 32.2023.3 del 17 aprile 2023 consid. 2.12.2).

2.8.4

In esito alle considerazioni che

precedono, rispecchiando la valutazione dei periti amministrativi e quella del

medico SMR (cfr. in particolare, il rapporto finale del 18 novembre 2022 a pag.

710-713 incarto AI e le annotazioni del 23 maggio e 5 luglio 2023 di cui ai

doc. IV-3 e VIII-1) i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla

giurisprudenza (cfr. consid. 2.6), ad esse va dunque attribuita piena forza

probante.

In questo contesto giova qui

ricordare che l’art. 59 cpv. 2bis LAI stabilisce peraltro che i

servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le

condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità

funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA -

di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e senso del disposto come

pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare

capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla

rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze

medico-assicurati-ve, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale

della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione

di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle

indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente

pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29

settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV Nr.

56.

pag. 174, con riferimenti).

2.8.5

Sulla scorta di quanto appena

esposto, richiamato l'obbligo che incombe alla persona assicurata di

intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle

conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V

233.

consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati;

RIEMER-KAFKA, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, p. 57, 551 e

572; LANDOLT, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht,

tesi Zurigo 1995, p. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr.

anche MEYER BLASER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, p.

221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza

preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali

(DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che RI 1, inabile al 50%

nell’attività abituale di aiuto medico dal 1° settembre 2002 e continua, ha

presentato/presenta una capacità lavorativa dell’90% rispettivamente dell’80%

(lavoro durante l’intero arco della giornata ma con possibilità di interporre

pause più prolungate) dal 14 novembre 2020 (data della perizia del dr. med. __________)

rispettivamente dall’8 novembre 2022 (data della perizia dei dr. med. __________

e __________) in attività adeguate al suo stato di salute, ovvero in una

professione fisicamente leggera, che non richieda particolari sollecitazioni

per la colonna vertebrale (sollevamento ripetuto di pesi superiori ai 10 kg,

movimenti ripetitivi di flessione ed estensione del tronco, lavori prolungati

in posizioni inergonomiche), nonché che le permetta di cambiare frequentemente

di posizione, da svolgersi in parte seduta ed in parte in piedi).

Da ultimo, il TCA segnala di concordare con le convincenti e motivate

conclusioni peritali relativamente alla circostanza che l’attuale attività

lucrativa quale aiuto medico presso la dr.ssa med. __________ è “adeguata”, ma

solo nella misura in cui è stata “adattata” all’insorgente (cfr. il mansionario

di “aiuto medico” ufficiale a pag. 738 incarto AI e il mansionario presso

l’attuale datrice di lavoro dell’insorgente a pag. 739 incarto AI), ritenuto

che usualmente tale attività comprende pure delle mansioni più pesanti e,

pertanto, in esse presenta una capacità lavorativa residua del 50% (cfr. pag.

766.

e 767 incarto AI).

2.8.6

In questo contesto, giova qui

infine ricordare che, secondo la giurisprudenza, i confini dell’area di

competenza del neurologo, dell’ortopedico e del reumatologo non sono

assolutamente netti e, in generale, dipendono dal tipo di affezioni studiate e

dalla terapia praticata (cfr. STF 9C_965/2008 del 23 dicembre 2009 consid. 4.2;

cfr. STCA 35.2019.102 del 6 novembre 2019, consid. 2.3). È del resto utile pure

ricordare che, secondo la giurisprudenza, trattandosi della scelta delle

discipline interessate, i periti godono di un ampio margine d’apprezzamento. Di

conseguenza, rientra nel potere discrezionale del perito coinvolgere

ulteriori specialisti oppure rinunciarvi (cfr. STF 9C_753/2015 del 20

aprile 2016 consid. 3.3 e riferimenti ivi menzionati; cfr. STCA 35.2019.102 del

6.

novembre 2019, consid. 2.3; per un caso in cui l’assicurato è stato

sottoposto unicamente ad una perizia reumatologica e non neurologica; cfr. la

STCA 32.2017.24 del 28 agosto 2017, consid. 2.7.2).

In simile circostanze questo TCA

non condivide le critiche mosse più volte dalla patrocinatrice dell'insorgente

all'operato dell'amministrazione per non avere sottoposto la sua cliente ad una

visita peritale da parte di uno specialista FMH in neuro-chirurgia.

Tanto più che nel certificato medico del 1° marzo 2023 il Prof. Dr. med. __________,

specialista FMH in neurochirurgia presso la Clinica __________ di __________,

ha attestato quanto segue: “Ich sehe keinen relevanten neurokompressiven

Befund, der eine eindeutige Ausstrahlung ins linke Beine erklären könnte,

möglicherweise und in Uebereinstimmung mit dem üblichen Verlauf nach lumbalen

Fusionen handelt es sich hier um Ueberlastungssymptome von Segment L3/4,

akzentuirt vom Facettengelenk L3/4 links. Ich empfehle einen

Versuch mit Chiroterapie, sowie eine Steroideinfiltration L3/4 Facettengelenk

links. Des weiteren empfehle ich eine neurologische Beurteilung, um hier die

Diagnostik allenfalls zu präzisieren. (…)” (pag. 764 e 765 incarto

AI). Del resto, anche il dr. med. __________, Capo-clinica della Clinica __________,

nella lettera dell’8 maggio 2023 ha attestato quanto segue: “(…)

Interpreto i dolori lombari

sulla base della semiologia, dell'esame clinico nel contesto della nota

sindrome lombo-spondilogena. Sulla base della semiologia, dell'esame clinico ed

elettrofisio-logico interpreto i dolori alla gamba sin in prima ipotesi come

pseudoradicolari di origine muscolo-scheletrica. (…). (…) Ho consigliato alla

P. una valutazione e presa a carico da un tuo reumatologo di fiducia. Con lo

scopo di trattare la probabile sindrome ansioso-depressiva reattiva ai dolori

cronici presenti da 3 anni consiglio una presa a carico da un tuo psichiatra di

fiducia. (…)” (doc. E).

Del resto, come giustamente

osservato anche dal medico SMR, dr. med. __________, nell’annotazione del 5

luglio 2023 “(…) Non si tratta di valutare la correttezza di un impianto di

osteosintesi di stabilizzazione del rachide o la necessità di ulteriori passi

chirurgici (dove sicuramente le competenze del neurochirurgo sono maggiori) ma

di valutare la funzionalità e le limitazioni articolari in essere (e per questo

atto nella globalità il reumatologo possiede le competenze adeguate).”

(doc. VIII-1).

2.8.7

Questa Corte ritiene pertanto che

lo stato di salute dell’assicura-ta sia stato dettagliatamente ed

approfonditamente vagliato dall'UAI, segnatamente dagli specialisti

dell'amministrazione e dal medico SMR. Il TCA rinuncia quindi all'assunzione di

ulteriori prove (in particolare all’esperimento di una perizia giudiziaria,

richiesta più volte dalla patrocinatrice dell’assicurata, da ultimo nello

scritto del 27 settembre 2023: cfr. doc. XVI, pag. 2 in fine), ritenendo

la situazione sufficientemente chiarita.

In tale contesto, va qui

ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce

l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero

modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione

anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II

consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con

riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

L’incarto AI è stato

versato con la risposta di causa (doc. IV).

2.9

Si tratta ora di valutare se le

conseguenze economiche del miglioramento della capacità di guadagno della ricorrente

riconducibile al danno alla salute di cui è affetta siano tali da giustificare

la soppressione della mezza rendita di invalidità.

Nella decisione avversata l’UAI

ha quantificato, al momento della soppressione della rendita nel 2021, il

reddito da valida in fr. 67'730.00, facendo capo al questionario del datore di

lavoro del 31 dicembre 2019 dell’allora datore di lavoro (dr. med. __________).

L’Istituto resistente ha determinato il reddito da invalida in fr. 44'514.90

basandosi sulla RSS 2020, tabella TA1_tirage_skill_level, ramo economico

totale, livello di competenze 1, donne, operando poi una decurtazione del 20%

per tenere conto della capacità lavorativa residua dell’insorgente (cfr. doc.

196, pag. 2).

La patrocinatrice dell’assicurato

non ha contestato il reddito da valida di fr. 67'730.00 e neppure quello da

invalida di fr. 44'514.90, quanto piuttosto che la sua assistita presenti una

capacità lavorativa residua del 80% (100% presenza con riduzione di rendimento

del 20% per la necessità di pause prolungate) in attività adeguata che,

tuttavia, come si è visto al consid. 2.8, è stata confermata dal TCA.

In ogni caso il TCA osserva che attualmente la ricorrente svolge l’attività

abituale di aiuto medico, “adattata” dall’attuale datrice di lavoro e, quindi, confacente

al suo stato di salute (cfr. consid. 2.8.5 in fine) in misura del 50%.

A questo proposito giova qui ricordare che, secondo la giurisprudenza, una

delle condizioni necessarie affinché la perdita di guadagno concreta possa

essere considerata perdita di guadagno computabile, è quella che l'interessato

eserciti un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve

ritenere che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua. Se

ciò non è il caso, l’assicurato può essere obbligato a lasciare il suo posto di

lavoro o persino a mettere fine alla sua attività indipendente a profitto di

un’attività più rimunerata o ancora ad accettare un impiego che lo costringa a

cambiare domicilio, tutto ciò in virtù del suo obbligo di ridurre il danno

risultante dall’invalidità (cfr. STF 8C_771/2011 del 15 novembre 2012 consid. 3

e i riferimenti ivi menzionati; STCA 35.2019.39 del 21 ottobre 2019, consid.

2.10).

Nella STF 9C_338/2019 del 2 dicembre 2019 l’Alta Corte - in un caso riguardante

un’assicurata abile al 50% nella propria attività abituale (nella quale era

rimasta attiva professionalmente nonostante il danno alla salute)

rispettivamente al 75% in attività adeguate - ha, in particolare, osservato

quanto segue:

" 2.

2.1

La lite s'iscrive nell'ambito di una procedura di revisione

nel senso dell'art. 17 LPGA e concerne il diritto a prestazioni

dell'assicurazione per l'invalidità, in particolare se la rendita d'invalidità

del 40% concessa ad A.________ dal 1° ottobre 2007 debba, a far tempo dal 2015,

essere mantenuta o aumentata al 50%.

2.2

Avuto riguardo alle censure sollevate nel gravame, contestato

è unicamente il reddito da invalida, segnatamente è litigioso se debba essere

applicato il salario concretamente conseguito dall'opponente nella sua attività

abituale di assistente di cura esercitata al 50% o il reddito teorico tratto

dalla TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari elaborata dall'Ufficio

federale di statistica (RSS) in un'attività al 75% (intesa come riduzione di

rendimento) adeguata e rispettosa delle sue limitazioni funzionali.

(…).

6.

Dagli accertamenti del Tribunale amministrativo federale emerge,

in maniera vincolante per il Tribunale federale (cfr. consid. 1 e consid. 5.2),

che l'opponente era impiegata dal 1988 alla Clinica B.________ di Locarno quale

assistente di cura, dapprima a tempo pieno, dal 1999 con la nascita della

figlia a tempo parziale. Dal 2015, senza il danno alla salute, vi era

l'intenzione, incontestata, di una ripresa al 100%. Per tale attività essa

percepiva un reddito che non costituiva un salario sociale. La Corte federale

di prima istanza, confermando l'operato dell'amministrazione, ha in seguito

accertato che durante la procedura di revisione l'opponente era incapace al lavoro

al 50% nell'attività abituale di assistente di cura (intesa come riduzione del

tempo di lavoro) e al 25% in un'attività leggera e adeguata, rispettosa delle

sue limitazioni funzionali (intesa come riduzione di rendimento). In merito

all'attività abituale, il Tribunale amministrativo federale ha successivamente

constatato che pur essendo confacente allo stato di salute era innegabile che

l'attività di assistente di cura non permetteva all'opponente di sfruttare in

maniera completa la capacità lavorativa residua, dal momento che secondo gli

accertamenti medici essa poteva svolgere un'attività leggera nella misura del

75%. Dai riscontri del Tribunale amministrativo federale emerge pertanto che,

pur restando esigibile l'attività di assistente di cura, è tuttavia in

un'attività sostitutiva leggera e rispettosa delle limitazioni funzionali che

l'assicurata potrebbe mettere maggiormente a frutto la sua residua capacità

lavorativa.

Ora, vista questa capacità lavorativa ancora esigibile in attività

sostitutive anche da un punto di vista medico, si deve ritenere che, i

presupposti giurisprudenziali cumulativi idonei a giustificare il reddito da

valido secondo la situazione salariale concreta non sono realizzati e dunque

che il reddito da invalida dell'opponente deve essere calcolato sulla base dei

dati statistici. (…).”

Nella STCA 35.2023.10 del 3

aprile 2023, questa Corte - in un caso riguardante un’assicurata che,

nonostante il danno alla salute, continuava a svolgere l’attività abituale

(confacente e ragionevolmente esigibile) in misura di sole 10 ore settimanali,

ma era abile al 60% in attività adeguate, in particolare leggere e sedentarie)

- ha rilevato quanto segue:

" 2.9.4.

Chiamato ora a pronunciarsi il TCA osserva innanzitutto di avere già accertato

al consid. 2.6 che la ricorrente è in grado di mettere a frutto la propria

capacità lavorativa residua (del 60%) in attività adeguate, in particolare

leggere e sedentarie. Attualmente la ricorrente svolge l’attività abituale

(confacente e ragionevolmente esigibile: cfr. consid. 2.6) in misura di sole 10

ore settimanali. In siffatte circostanze, la censura ricorsuale del

patrocinatore all’operato dell’CO 1, per non avere considerato quale reddito

“da invalida” quanto effettivamente percepito dalla sua assistita con l’attuale

lavoro non può essere condivisa.

A questo proposito giova qui infatti ricordare che, secondo la

giurisprudenza, una delle condizioni necessarie affinché la perdita di guadagno

concreta possa essere considerata perdita di guadagno computabile, è quella che

l'interessato eserciti un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si

deve ritenere che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua. Se ciò

non è il caso, l’assicurato può essere obbligato a lasciare il suo posto di

lavoro o persino a mettere fine alla sua attività indipendente a profitto di

un’attività più rimunerata o ancora ad accettare un impiego che lo costringa a

cambiare domicilio, tutto ciò in virtù del suo obbligo di ridurre il danno

risultante dall’invalidità (cfr. STF 8C_771/2011 del 15 novembre 2012 consid. 3

e i riferimenti ivi menzionati; STCA 35.2019.39 del 21 ottobre 2019, consid.

2.10).

Dal momento in cui la ricorrente è in grado di mettere a frutto la

propria capacità lavorativa residua (del 60%) in attività adeguate, in

particolare leggere e sedentarie (e non solamente in quella abituale; cfr.

consid. 2.6), il reddito da invalida è stato correttamente calcolato in base ai

dati statistici che tengono in considerazione l’offerta (ed i rispettivi

salari) di svariate occupazioni nel mercato del lavoro aperte all’assicurata.

Per questo motivo, anche le contestazioni che l’avv. RA 1 ha rivolto

all’amministrazione per non avere calcolato il reddito da invalida, sulla base

di quanto la sua cliente avrebbe percepito nella sua attività abituale al 100%,

devono essere respinte.

Stante quanto precede, nella misura in cui l’CO 1 ha determinato

il reddito da invalida della ricorrente in applicazione dei dati statistici, il

suo operato non presta quindi il fianco a critiche. (…).”

Dal momento in cui la ricorrente

è in grado di mettere a frutto la propria capacità lavorativa residua (dell’80%)

in attività adeguate, rispettose dei limiti funzionali indicati dal perito

reumatologo, (e non solamente in quella abituale; cfr. consid. 2.8.5), il

reddito da invalida è stato correttamente calcolato in base ai dati statistici

che tengono in considerazione l’offerta (ed i rispettivi salari) di svariate

occupazioni nel mercato del lavoro aperte all’assicurata.

Stante quanto precede, nella misura in cui l’UAI ha determinato il reddito da

invalida della ricorrente in applicazione dei dati statistici, il suo operato

non presta quindi il fianco a critiche.

Dato che l’aspetto economico non è stato contestato dalla rappresentante

dell'insorgente, questo Tribunale ritiene - sulla scorta delle considerazioni

che precedono - di potere fare proprio il calcolo effettuato

dall’amministrazione nella decisione impugnata e di non aver motivo di

verificarlo oltre (in questo senso cfr., tra le tante, la STCA 35.2018.92 del

28.

febbraio 2019, consid. 2.8 e la STCA 32.2019.39 del 13 febbraio 2020,

consid. 2.10 e i rinvii ivi citati; STCA 35.2022.81 del 27 marzo 2023, consid.

2.12).

Confrontando ora il reddito da

invalida di fr. 44'514.90, con il relativo reddito da valida di fr. 67'730, un

grado d’invalidità del 34% ([67'730 - 44'514.90] x 100 : 67'730 = 34.27%

arrotondato al 34% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121).

La decisione dell’UAI che ha confermato la soppressione, a fronte di un grado

di invalidità del 34% - che non raggiunge la soglia pensionabile del 40% e che

ha subito una modificazione superiore al 5% (cfr. consid. 2.4: art. 17 cpv. 1

LPGA) - il diritto alla mezza rendita di invalidità dal 1° novembre 2021 va, di

conseguenza, confermata.

2.10

Giusta l'art. 69 cpv. 1bis LAI in

vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione

transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis

LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a

prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra

200.- e 1000.- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al

valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza, le

spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese, per complessivi fr.

500.-, sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti