32.2023.48
Richiesta di aumento di rendita d'invalidità respinta in assenza di peggioramento. Conferma della decisione dell'Ufficio AI. Assistenza giudiziaria respinta in assenza di probabilità di esito favorevole
2 ottobre 2023Italiano68 min
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art.
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2023.48
FC
Lugano
2 ottobre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 maggio 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 27 marzo 2023
emanata da
Ufficio assicurazione
invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione
federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Per decisione 16 maggio 2008
l’Ufficio AI del Canton __________, dove era domiciliata l’assicurata, acquisita
agli atti varia documentazione medica, comprensiva anche di valutazioni
peritali, ha accolto la richiesta di prestazioni presentata nel marzo 2003 da RI
1, nata nel 1967 e già attiva come telefonista e impiegata d’ufficio, riconosciuta
come salariata a tempo pieno, attribuendole una mezza rendita (inabilità
lavorativa del 50% e grado d’invalidità del 52%) dal 1. agosto 2005.
1.2. La prestazione è in seguito stata
confermata, dopo revisioni, mediante comunicazioni del 25 agosto 2010 e 25
agosto 2016.
Con decisione del 16 gennaio
2021, preavvisata con progetto del 23 novembre 2020, l’amministrazione non è
entrata in materia su un’ulteriore domanda di revisione del settembre 2020, evidenziando
come l’assicurata non avesse apportato fatti nuovi o modificazioni di fatti
noti che rendessero verosimili sostanziali cambiamenti dello stato di salute e
funzionale. Il ricorso avverso a tale decisione è stato respinto dal TCA
mediante pronuncia del 4 maggio 2021 (STCA 32.2021.21).
1.3. Il 17 agosto 2021 RI 1, assistita
da __________, ha parallelamente presentato una richiesta di assegno per grandi
invalidi dell’AI (AGI). La stessa è stata respinta con decisione del 18 ottobre
2021, poi annullata mediante pronuncia del 25 aprile 2022 dal TCA, che ha statuito
il rinvio degli atti per ulteriori accertamenti e un’inchiesta domiciliare
(STCA 32.2021.124). Effettuati i nuovi accertamenti del caso, con decisione del
13 febbraio 2023 l’Ufficio AI ha nuovamente respinto la richiesta di AGI. Tale
decisione, contestata dall’assicurata, è stata confermata dal TCA nella
parallela procedura di cui all’inc. 32.2023.36 mediante pronuncia odierna.
1.4. Mediante comunicazione del 25
ottobre 2021 l’Ufficio AI, effettuati i necessari accertamenti, ha confermato il
diritto alla mezza rendita d’invalidità (doc. AI pag. 661).
Nel gennaio 2023 l’assicurata ha
inoltrato un’ulteriore domanda di revisione, producendo una nuova
certificazione del medico curante. Aggiornata la documentazione medica, mediante
decisione del 27 marzo 2023, preceduta da un progetto del 14 febbraio
precedente, l'Ufficio AI ha respinto la richiesta e confermato la mezza prestazione
in virtù di un grado d'invalidità pari al 52%.
1.5. Contro questa decisione, l’assicurata,
rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato ricorso al TCA, con il quale,
allegata documentazione medica già agli atti oltre ad un nuovo certificato
della psichiatra curante, ha contestato la valutazione medica operata dall'amministrazione
e ha chiesto in via principale il riconoscimento di una rendita “con un
grado del (almeno) 70%” o, in via subordinata, il rinvio degli atti all'UAI
al fine di procedere con ulteriori accertamenti. Postula inoltre la concessione
del gratuito patrocinio.
1.6. Con la risposta di causa l’Ufficio
AI ha postulato la conferma della decisione contestata e la reiezione del
ricorso.
Con “replica” del 17 luglio 2023
la ricorrente, tramite il suo legale, si è ribadita nelle sue allegazione e contestazioni
postulando l’allestimento di una perizia giudiziaria.
Delle relative osservazioni
sollevate dalle parti si dirà, ove necessario, nel merito.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se
all’assicurata va confermato il diritto alla mezza rendita d’invalidità oppure,
secondo la richiesta ricorsuale, se va riconosciuto un peggioramento con la
conseguente attribuzione di una prestazione maggiore.
Va
qui rilevato che dal 1° gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione
impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI
denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla
rendita (cfr. RU 2021 705).
Per la disamina del diritto a una
rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza, di norma,
occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale secondo cui
sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello
stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce
conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pag. 446 con riferimento a DTF
130 V 329).
Tornando alla modifica
legislativa di cui sopra, si rileva che il calcolo delle rendite, il cui
diritto era sorto sotto l’egida del precedente sistema, viene effettuato
secondo il nuovo sistema se nell’ambito di una revisione il grado d’invalidità
subisce una modificazione ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA (ossia di almeno 5%
o un aumento fino al 100%) e l’assicurato, al momento
dell’entrata in vigore della modifica legislativa di cui sopra, non aveva
ancora compiuto 55 anni (Disposizione transitoria lett. b cpv. 1 della
modifica del 19 giugno 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI); cfr. anche Moser, Die
Weiterentwicklung der Invalidenvorsorge in der Ersten und Zweiten Säule - «stufenloses»
Rentensystem, vorsorgliche Leistungseinstellung, in: BVG-Tagung 2022 Aktuelle
Fragen der beruflichen Vorsorge, pag. 7).
Per contro, qualora al momento
dell’entrata in vigore della modifica legislativa l’assicurato aveva già
compiuto (almeno) 55 anni e il suo diritto alla rendita era sorto sotto l’egida
del precedente sistema, quest’ultimo trova applicazione in virtù della
protezione della situazione acquisita (Besitzstandsschutz) conferita
dalla citata Disposizione transitoria, circostanza peraltro desumibile anche
dalla Disposizione transitoria lett. c (cfr. Moser, op. cit., pag. 8 e 10;
Dupont, Weiterentwicklung der Invalidenversicherung: Was bringt sie wem?, in:
Recht Aktuell: 5. Basler Sozialversicherungstagung «Sozialversicherungsrecht
zwischen Dynamik, Reform und Kontinuität» 2021, pag. 12 [con refuso, n.d.r.];
Hürzeler, Diritto delle assicurazioni sociali, in: Formazione continua e
aggiornamento per giuristi 2021, pag. 29; UFAS, Bollettino della previdenza professionale
nr. 156 del 1. luglio 2021, n. 1067, p.to B.4.a.; ASIP, Fachmitteilung Nr. 127
del 25 agosto 2021: 7. IV-Revision: stufenloses Rentensystem, pto. 3.2.).
In tal senso il marg. 9201 CIRAI
(Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità,
valida dal 1° gennaio 2022) prevede che “le rendite correnti delle persone
assicurate che il 1° gennaio 2022 non hanno ancora compiuto 55 anni (persone
nate negli anni dal 1967 al 2003) sono trasferite nel nuovo sistema di rendite
lineare (art. 28b LAI), se sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 17
LPGA (modificazione del grado d’invalidità di almeno 5 punti percentuali)”.
Infine, secondo il marg. no. 9102 CIRAI in merito alla determinazione del
diritto applicabile nel caso di prima concessione di rendite con quote
decrescenti o a tempo determinato e casi di revisione, prevede “che se la
modifica determinante avviene prima del 1° gennaio 2022, si applicano le
disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre
2021. Se la modifica determinante avviene dopo
il 31 dicembre 2021, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel
tenore in vigore dal 1° gennaio 2022. La data della modifica determinante è
determinata secondo l'articolo 88a OAI (v.
N. 5500 segg.).”
Nel caso concreto, il diritto
alla rendita è sorto prima del 1° gennaio 2022 e in base alle indicazioni
dell’assicurata e dei suoi medici curanti la modifica dello stesso (con
passaggio da mezza rendita a rendita intera) sarebbe da ascrivere a un peggioramento
intervenuto progressivamente a far tempo dall’estate 2020 (cfr. certificati 13
dicembre 2021 e 21 dicembre 2022 della dr.ssa __________, psichiatra curante,
doc. AI pag. 748 e 889), e, quindi, anche considerando quanto disposto
dall’art. 88a cpv. 2 OAI, prima del 1° gennaio 2022.
Ne consegue che, nonostante al
momento della modifica legislativa l’assicurata (nata il __________ 1967) non
avesse ancora compiuto 55 anni e anche volendo ammettere, per ipotesi di
lavoro, una modificazione del grado d’invalidità di oltre 5 punti percentuali, nella
fattispecie, essendo la pretesa modifica intervenuta se del caso prima del 1°
gennaio 2022, fa stato il diritto in vigore sino al 31 dicembre 2021 in forza
di quanto prescritto dal citato marg. no. 9102 CIRAI, e questo sebbene l’Ufficio
AI abbia reso la decisione il 27 marzo 2023.
Ogni riferimento alle norme
applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va quindi inteso nel
tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021.
2.2. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, p. 1411, n. 46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata. La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Sia in questa sede solo accennato al fatto che con il
nuovo art. 28b LAI (in vigore dal 1° gennaio 2022) il legislatore ha voluto
introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare per la determinazione
dell'importo della rendita: gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70% (cpv. 3) e ad un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40% (cpv. 4), mentre se il grado d'invalidità si pone tra il
40% e il 49%, l'importo della rendita viene computato del 2,5% per ogni grado
d'invalidità supplementare (cpv. 4); se il grado d'invalidità è compreso tra il
50% e il 69%, la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Secondo la
giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di
paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere
sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.3. L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce
che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una
notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. I principi
giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime
del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA
(DTF 130 V 343, consid. 3.5, pagg. 349-352).
La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una
modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello
stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo tale stato di salute rimasto
immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5,
113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b; vedi anche STFA
Fatti
I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al
guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art.
29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste
norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma
anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel
tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991
nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei
casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni
esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e
8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).
Secondo la giurisprudenza, il
punto di riferimento temporale per valutare se si è in presenza di una modifica
rilevante del grado di invalidità suscettibile di incidere notevolmente sul
diritto alla prestazione è costituito dall’ultima decisione cresciuta in
giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita. Vanno
quindi paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale
con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF
133 V 108, 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento
che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF
125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, 2010, pag. 379).
2.4. Per quanto riguarda in particolare
l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale ha
stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non
poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la
società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI
1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b).
Al riguardo l’Alta Corte ha
inoltre avuto modo di precisare che:
" (…) Tra i
danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre
alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a
malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque
non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le
limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando
prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile
dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque
stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno
alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro
gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello
di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di
stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla
salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino
insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e
sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)"
(STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2)
In una sentenza I 384/06 del 4
luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute
psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in
psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione
riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza
del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid.
4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007). Nella DTF 130 V 352 sono stati
precisati i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme
(ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D.
Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie
Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).
Nella STFA I 770/03 del 16
dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato
che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme
richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri
summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno
della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per
l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni
nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o
simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a
prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una
notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto
(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Nel 2015 il Tribunale federale ha
modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in
presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori
somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato
stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione
sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una procedura probatoria
strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di
rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i
fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i
fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva
commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro
l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una
terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il
reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura
della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza
delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo
libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr.
comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).
Inoltre, nelle STF 8C_841/2016 e
8C_130/2017 del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il
Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori
somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di
rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di
indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò
significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il
precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione
necessaria per la concessione di una rendita AI non
vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale
federale del 14 dicembre 2017). In tali due sentenze il TF è giunto alla
conclusione che la descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti
i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia
in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave.
Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di
principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una
classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una
diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.
Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un
disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la
diagnosi non è più centrale.
Soltanto da tale elemento non
emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona toccata.
È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve essere
applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in
presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi
probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella valutazione
dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi scaturenti
dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un procedimento
probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o addirittura inadatto.
La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata secondo la necessità
probatoria concreta. La prova di un'invalidità pensionabile può in genere
essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame
complessivo risulta un quadro coerente di limitazione della capacità lavorativa
in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale indicazione fa comportare
conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare una limitazione della
capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote conseguentemente a sfavore della
persona toccata.
Secondo
la giurisprudenza precedente del TF riguardante le depressioni da lievi a medio
gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo
se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il
cambiamento di prassi adottato questo concetto non vale più in maniera
assoluta.
Ora
invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la
persona interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione
oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La
possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi
fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente
nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia
conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre
2017).
Con
pronuncia 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle sentenze
8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha
ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non
perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel
contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche
caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi
esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione
impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio
2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).
Questa giurisprudenza è stata
confermata con la sentenza pubblicata in DTF 144 V 50 (STCA 32.2017.176 del 14
agosto 2018, consid. 2.6). Il Tribunale federale ha confermato tale
giurisprudenza anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e
3.3.2), 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), 8C_309/2018 del 2 agosto
2018 (consid. 3.2) e 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).
2.5. Per
costante giurisprudenza (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter
graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è
necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre
un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività
l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento
di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili
dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto alla
valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire
se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova,
né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto
(DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi
dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a
medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le
proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti,
dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti
a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'AI, l'Alta
Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è
incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di
partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore
probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità
del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella DTF 137 V 210 il TF ha
concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione
attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione
invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è
di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid.
2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto
necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione
a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia;
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e
rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e
3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata
necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale
federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia
medica i cui costi sono posti a carico dell'AI; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e
4.4.2).
Se vi sono dei rapporti medici
contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero
materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto
che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; sul valore probatorio
delle certificazioni dei medici curanti cfr. al consid. 2.8.3).
Va poi rilevato che, affinché un
esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere
diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile:
esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II p. 628-629, in
particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e
cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima sentenza l'Alta
Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo
questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten,
in: SZS/RSAS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve
innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare
l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere
premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita
d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il
carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con
sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti
medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in
base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi
sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata. Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità
dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di
cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle
risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino
l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante
un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001 e
32.2019.174 del 13 luglio 2020; DTF 130 V 352).
2.6. Dagli atti di causa risulta che nell’ambito
dell’esame della prima domanda di prestazioni presentata nel marzo 2003,
Ufficio AI del Canton __________ aveva tra l’altro predisposto l’esecuzione di
una perizia a cura del dr. __________, chirurgo della mano. Quest’ultimo, nel
referto del 1. luglio 2004, ricordato come l’assicurata fosse stata operata il
23 aprile e 5 novembre 2002 al tunnel carpale del braccio destro e come la
medesima lamentasse dolori anche al braccio sinistro, poste le diagnosi di “Status
nach Operation eines Karpaltunnelsyndroms rechts mit postoperativer
Sudeck-Dystrophie, Status nach Exzision eines dorsalen Handgelenkganglions
rechts, Neurom im Bereiche des Ramus palmaris des Nervus medianus, Nicht
operiertem Karpaltunnelsyndrom links”, ha concluso ritenendo l’assicurata inabile
nella professione precedentemente esercitata, ma abile totalmente in
un’attività leggera adeguata e al 50% nello svolgimento delle faccende
domestiche (doc. AI pag. 122). In una nuova perizia del 18 luglio 2006, sempre
il dr. __________ ha osservato che rispetto al 2004 la situazione era
peggiorata interessando in misura rilevante anche il braccio sinistro con
sintomi e dolori come al braccio destro e mobilità molto limitata. Ha quindi confermato
le diagnosi poste nella precedente valutazione aggiungendo quella di “Chronifiziertes
Schmerzsyndrom” ad entrambe le braccia (doc. AI pag. 234). Una valutazione
peritale è pure stata eseguita dal dr. __________, neurologo, il quale, nel
referto del 20 febbraio 2007, attestati i dolori ad entrambe le braccia e le
mani, ha negato la presenza di un danno neurologico invalidante (doc. AI pag.
248).
Con decisione del 16 maggio 2008
l’amministrazione, considerata l’assicurata salariata al 100% e ritenuta
un’inabilità lavorativa del 50% nella sua precedente attività, ma dello 0% in
attività adeguate, con un conseguente grado di invalidità del 52%, le ha
attribuito una mezza rendita dal 1. agosto 2005 (doc. AI pag. 369). La
decisione è cresciuta incontestata in giudicato.
La prestazione è in seguito stata
confermata con comunicazione del 25 agosto 2010 (doc. AI pag. 429).
Nel corso della nuova revisione
avviata nel gennaio 2016 l’assicurata ha fatto pervenire documentazione
relativa ad un intervento in artroscopia diagnostica al polso sinistro il 6
giugno 2013 e alle infiltrazioni di corticosteroidi, ad opera del dr. __________,
il quale, nel rapporto di visita ambulatoriale del 23 gennaio 2015, aveva posto
le diagnosi di “Sospetta instabilità medio carpica con: - probabile sindrome
da impatto ulna carpico polso sinistro, - esiti dopo artroscopia diagnostica
radio carpica con debridement disco triangolare, sinovectomia in sede radio
carpica il 6.6.2013, - esiti dopo infiltrazione di corticosteroidi in sede ulno
carpica il 4.12.2013, - esiti dopo artroscopia diagnostica radio carpica e
medio carpica con debridement del disco triangolare, sinovectomia in sede radio
carpica e debridement del legamento scafo lunare con shrinking il 16.10.2014, e
Borsite olecranica gomito bilaterale”, oltre alle diagnosi “collaterali”
di “Morbo di De Quervain polso sinistro traumatizzato esiti dopo
infiltrazione di corticosteroidi il 27.03.2013, esiti dopo decompressione a
ciclo aperto del nervo mediano all'altezza del canale carpale destro (04.2002)
su reazione alga distrofica mano destra con persistenti disestesie locali (AI
del 52%), escissione ganglio articolare dorsale (11.2002), stato dopo
isterectomia vaginale, dopo colecistectomia, dopo taglio cesareo, dopo
appendicectomia, conosciuti disturbi dispeptici funzionali, asma bronchiale di
tipo allergico, emicrania”. Lo specialista si è espresso come segue:
" (…) II
quadro clinico è invariato rispetto a quanto già riportato durante le ultime
visite. La situazione si è pressoché stabilizzata. Si confermano due zone di
dolore e cioè all'altezza dell'articolazione radio ulnare distale e in sede
radio carpica rispettivamente medio carpica. Questo è già stato anche
constatato durante i due interventi in artroscopia. Come già accennato durante
l'ultima visita ho proposto alla paziente una seconda opinione a livello
universitario e ho consigliato il Dr. __________ presso l'Ospedale
Universitario di __________. La paziente è d'accordo. (…). Per quanto riguarda
la borsite, ora bilaterale ho consigliato di mettere una gomitiera elastica e
di prendere dei FANS. Viene seguita dall'ergoterapista per dei trattamenti
combinati sia al polso smista-o che ad entrambi i gomiti.” (doc. AI pag. 448)
Il 22 febbraio 2016 il curante
dr. __________, internista, ha posto le diagnosi con ripercussione sulla
capacità lavorativa di “Sospetta reazione algodistrofica (sindrome del
dolore regionale complesso, SDRC) mano dx, su st.d. intervento per tunnel
carpale dx (04.2002), st.d. escissione di ganglio articolare dorsale (11.2002),
st.d. algodistrofia dopo intervento al canale carpale dx con persistenti
disestesie locali, possibile neuroma cicatriziale (valutazione Dr. __________
02.2010)”, ritenendo l’assicurata impossibilitata a riprendere il suo
lavoro come segretaria (doc. AI pag. 470).
Nell’Annotazione del 22 agosto
2016 il dr. __________ del SMR ha concluso che l’esame della documentazione
prodotta permetteva di concludere per uno stato di salute invariato (doc. AI pag.
485). Di conseguenza, con comunicazione del 25 agosto 2016 la mezza rendita è
stata confermata (doc. AI pag. 486).
Con scritti dell’8 e 23 settembre
2020 l’assicurata ha fatto valere un peggioramento delle sue condizioni.
Sottolineati i problemi alle mani e l’impossibilità di svolgere molte attività
casalinghe, e la presenza di una sindrome lombovertebrale e cervicale e
problematiche psichiatriche, ha chiesto una revisione della prestazione,
precisando che il peggioramento era da situare nel 2015 per quanto riguardava
le affezioni somatiche e nel 2018 per quelle psicologiche (doc. AI pag. 488). Ha
prodotto scritti del 29 luglio 2019 e 23 settembre 2020 del dr. __________ attestanti
un peggioramento delle condizioni dal 2014, con disturbi alle mani invalidanti
e dolori lombari cronici “su alterazioni degenerative diffuse che peggiorano
il quadro clinico”, e le diagnosi seguenti:
" Diagnosi
permanente
- Sospetta
reazione algodistrofica (sindrome del dolore regionale complesso, SDRC) mano dx
su st.d. intervento per tunnel carpale dx (04.2002), st.d. escissione di
ganglio articolare dorsale (11.2002), st.d. algodistrofia dopo intervento al
canale carpale dx con persistenti disestesie locali, possibile neuroma cicatriziale
(valutazione dr. __________ 02.2010)
- Emicrania e Asma
bronchiale allergico (valutazione Dr. __________ 2009)
- Sindrome
lombovertebrale - RM lombare (26.1.2018): piccola protrusione discale e fissurazione
L4-5 mediana-paramediana, non conflitti radicolari, piccola protrusione discale
mediana-paramediana L5-S1 senza conflitti radicolari
- Disturbi
dispeptici funzionali: gastroscopia (07.12.2012): lieve ins. iatale senza
esofagite erosiva (biopsie normali), ecografia addominale (21.12.2012): normale,
test resp. intolleranza al lattosio neg. (3.2014), celiachia esclusa (Ac neg
2.2014)
Diagnosi secondaria
Diagnosi collaterali:
- dexa (23.7.2019): normale
- st.d settoplastica
funzionate e turbinoplastica bilat., fronto-sfenoetmoidectomia bilat. (26.2.2018)
- st.d.
isterectomia vaginale in laparoscopia conservativa degli annessi (10.2011) e asportazione
IUD per menometrorragie/ipermenorrea
- st.d. colecistectomia (2007)
- st.d.
artroscopia diagnostica radiocarpica e mediocarpica polso sx con debridement
disco triangolare, sinovectomia e debridement leg. scafo-lunare e shrinking
(16.10.2014)
- st.d. artroscopia
diagnostica radiocarpica polso sx con debridement disco triangolare (TFCC),
sinovectomia In sede radio carpica (6.6.2013)
- st.d. taglio
cesareo (2001), appendicectomia (1983), intervento al piede dx, trombosi
anale.” (doc. AI pag. 492)
Ha versato agli atti documenti
già all’inserto e rapporti di visite al PS (doc. AI pag. 511, 512, 516 e 519)
oltre ad un referto del 29 gennaio 2018 di una RM alla colonna lombare nativa, per
“lombosciatalgia destra in territorio L5-S1” (doc. AI pag. 518).
Sentito il medico SMR (cfr. annotazione
21 novembre 2020, doc. AI pag. 526), con decisione 18 gennaio 2021 (confermata
dal TCA il 4 maggio 2021; STCA 32.2021.21), l’amministrazione non è entrata nel
merito della richiesta di revisione.
2.7. Una nuova revisione della rendita è
stata avviata nel settembre 2021. Dopo aver valutato la certificazione del 17
settembre 2021 del dr. __________, confermate le diagnosi poste precedentemente
(cfr. certificazione del 23 settembre 2020, doc. AI pag. 492 e pag. 643) e del
30 settembre 2021 della dr.ssa ____________, psichiatra curante dal dicembre
2018 – per la quale, poste le diagnosi con influenza sull’abilità lavorativa di
“Episodio depressivo di media gravità ICD 10 F32.1, da fine 2020 e Sindrome
da attacchi di panico ICD 10 F 41.0”, la capacità lavorativa dell’assicurata
era “parzialmente ridotta”, con un’abilità del 50% nella sua attività lavorativa
svolta in precedenza; doc. AI pag. 653 – vista la presa di posizione del SMR
del 25 ottobre 2021 (per il quale lo stato valetudinario appariva “stabile e
con limitazioni parziali al 50% analoghe ad ora”, doc. AI pag. 665), con
comunicazione del 25 ottobre 2021 l’amministrazione ha confermato la mezza
rendita d’invalidità ritenuto come la situazione appariva immutata (doc. AI
pag. 661). L’assicurata ha accettato tale comunicazione, non postulando, come era
in suo diritto, una decisione formale suscettibile di ricorso.
Nel gennaio 2023 l’interessata
ha nuovamente chiesto la revisione della rendita allegando una certificazione del
21 dicembre 2022 della dr.ssa __________ del seguente tenore:
" Con il
presente intendo fornire alcune informazioni in merito alla paziente in oggetto
che seguo in terapia da anni a causa di una sintomatologia ansioso depressiva,
che si acutizza in alcune situazioni particolari e periodi dell'anno. Il quadro
clinico era caratterizzato da umore deflesso, apatia, anergia, rialzi della
quota ansiosa e disturbi del riposo notturno. Esso era. in quel periodo,
reattivo ad alcuni eventi di vita particolarmente stressanti. In particolare,
in seguito al decesso della madre avvenuto nell'aprile 2018, sono aumentate le
sue difficoltà ad uscire di casa da sola, tanto da impedirle di recarsi
autonomamente in luoghi distanti da casa o non ben conosciuti.
Da quel momento la presa a carico è proseguita con fasi alterne ed
è stata caratterizzata da alcune oscillazioni del tono d'umore e della quota
ansiosa, gestibili con sostegno psicologico regolare e fitoterapia. Nel corso
dell'estate 2020, invece, la situazione è andata progressivamente peggiorando
fino a determinare un quadro clinico caratterizzato da umore francamente
deflesso, labilità emotiva, perdita di interesse anche per attività fino a quel
momento piacevoli, energia, scarsa autostima, affievolimento dell’istinto
vitale, crisi di ansia. Si sono, inoltre, intensificate le sue difficoltà ad
uscire di casa
soprattutto per recarsi in luoghi poco conosciuti. Da quel momento
si è resa necessaria una terapia farmacologica, che è stata incrementata nel
corso del tempo per riuscire ad arginare e contenere la sintomatologia, spesso
invalidante. Ritengo che la Signora RI 1 abbia un'organizzazione di personalità
piuttosto fragile che la rende particolarmente vulnerabile agli stress e che
questa condizione sia andata peggiorando nel corso degli anni fino a cronicizzarsi,
stabilizzandosi ad un livello che compromette in maniera marcata il suo
funzionamento. A ciò vanno aggiunti i noti problemi fisici di cui soffre (per i
dettagli inerenti si rimanda al Dottor __________) che inficiano ulteriormente
la sua situazione. Tutti questi motivi mi spingono a ritenere che non solo la
qualità delta vita della signora RI 1 sia compromessa, ma anche la sua abilità
lavorativa e che, a questo proposito, la prognosi sia negativa; non ritengo
possibile, quindi, una ripresa delia capacità al lavoro almeno nel medio
periodo.
Diagnosi: Sindrome depressiva ricorrente con episodi di media
gravità (ICO 10 F 33.1), Agorafobia (ICD1 OF 40.0) (…)”
(doc. AI pag. 850)
Il dr. __________, con certificati
del 12 e 23 gennaio 2023, ha confermato le predette diagnosi invalidanti (in
particolare le affezioni alle mani e la sindrome lombovertebrale) e ha affermato
che “a mio modo di vedere la paziente può svolgere delle attività da
ufficio fisicamente non pesanti, che non presuppongano frequenti spostamenti,
l'utilizzo continuo delle mani e il mantenimento della posizione eretta” (doc. AI pag. 863 e 876).
In merito il dr. __________ del
SMR, con Annotazione del 12 gennaio 2023, ha affermato che il certificato della
dr.ssa __________ riportava informazioni comparabili a quanto da lei già espresso
nel rapporto pervenuto il 29 luglio 2022 rispettivamente non comprovava una
modifica dello stato di salute (doc. AI pag. 858). Il 2 febbraio 2023,
esprimendosi anche sulla parallela procedura di richiesta dell’AGI, egli ha ancora
affermato:
" Ho preso
visione della lettera dell'assicurata del 25.01.2023, che riporta riferimenti
alla CIGI e alla sentenza del TCA rispettivamente considerazioni personali per
le quali essa avrebbe diritto ad AGI di grado medio nonostante le osservazioni oggettive
in sede di inchiesta il 25.10.2022 e in sede SMR il 15.12.2022.
E del tutto inverosimile che la situazione si sia
significativamente modificata in poco più di un mese.
Per quanto concerne il rapporto Al del Dr. __________ del
23.01.2023 questo riporta lo stato medico noto con riferimenti attribuiti
soggettivamente alla paziente riguardo difficoltà nella conduzione
dell'economia domestica senza considerazioni oggettive da parte del
curante per quanto concerne espressamente il diritto ad AGI.
L'assicurata allega un certificato del Dr. __________ del 12.01.2023 da cui
emergono problematiche alle mani e ai polsi con mobilita limitata e forza
ridotta con necessità di aiuto nello svolgere le pulizie domestiche, fare la
spesa, preparare i pasti, eseguire bucato e stiro. Si tratta di questioni
relative alla conduzione dell'economia domestica non ad una oggettiva necessità
regolare e notevole di terzi nello svolgere gli atti della vita quotidiana
ovvero necessità di accompagnamento nell'organizzazione della realtà
quotidiana. Senza contare che tali limitazioni di movimento e forza agli arti
superiori renderebbero l’assicurata non idonea alla guida, condizione questa
negata dall'assicurata e non da me osservata in visita SMR: l’assicurata ha
affermato di condurre l'automobile senza problemi anche su lunghi percorsi. Lo
scorso agosto si è recata con la figlia per cinque giorni in vacanza in un
hotel di __________ sulla __________: la figlia non ha le patenti; ha, dunque,
condotto lei stessa l'auto.
La Dr.ssa __________ nel certificato del 21.12.2022 riporta lo
stato clinico noto; per quanto concerne eventuali necessità Agi riporta
difficoltà ad uscire di casa in seguito al decesso della madre in aprile 2018;
tuttavia, non vi sarebbe stato in quel momento alcun trattamento medico specifico
né una presa a carico continuativa. Le difficoltà ad uscire si sarebbero
intensificate in estate 2020 e solo da allora la presa a carico sarebbe stata incrementata
con prescrizione farmacologica. A tale riguardo, rilevo che durante l'inchiesta
del 25.10.2022 cosi come all'osservazione SMR del 15.11.2022, l’assicurata non
ha fornito elementi concreti che facciano presagire il rischio di un'istituzionalizzazione
se lasciata sola. È una persona lucida, capace di strutturare la giornata in
modo autonomo e capace di intendere e volere come nei fatti è dimostrato
indirettamente dalla lucidità con cui ha redatto le sue osservazioni il
25.01.2023 con riferimenti puntuali alla normativa in termini di AGI senza,
tuttavia, fornire elementi concreti ed oggettivi che permettano un diverso
apprezzamento rispetto alle osservazioni eseguite in sede UAI. In conclusione,
Considerandi
in assenza di fatti nuovi o cambiamenti significativi, rimane valida la
precedente posizione SMR.” (doc. AI pag. 879)
La dr.ssa __________, psichiatra
curante in sostituzione della dr.ssa __________, il 2 febbraio 2023 ha
attestato un’inabilità lavorativa come impiegata d’ufficio “da anni”
(doc. AI pag. 889).
In merito il dr. __________ del
SMR il 9 febbraio 2023 ha osservato che “il rapporto Al della Dr.ssa __________
non contiene nuove informazioni, allega il certificato della Dr.ssa __________
su cui avevo preso posizione il 12.01.2023. Per quanto concerne il rapporto del
Dr. __________ pervenuto il 27.01.2023, non contiene informazioni di novità
riguardo le note patologie somatiche con influsso sulla capacità lavorativa. Il
Dr. __________ non certifica inabilità lavorativa. In assenza di fatti nuovi o
modificazioni significative ed oggettive di fatti noti, lo stato di salute è da
considerare stazionario” (doc. AI pag. 891).
In fase di osservazioni al
progetto di decisione del 14 febbraio 2023 l’assicurata ha fatto pervenire una
certificazione del dr. __________ del 13 marzo 2023 del seguente tenore:
" con la
presente vi informo che la sopracitata paziente ha, da una parte, una sindrome depressiva
ricorrente associata ad un’agorafobia per la quale è seguita dalla Dr.ssa __________
e per cui mi rifaccio al suo certificato datato 21.12.2022. Dall’altra ha, dal punto
di vista somatico, una nota sindrome lombovertebrale con delle alterazioni degenerative
diffuse per cui ha dei dolori lombari cronico-recidivanti che ne limitano la deambulazione
e l'attività fisica. Vi sono inoltre dette problematiche a livello di entrambi
le mani e i polsi per cui la paziente ha già subito vari interventi e per cui
vi sono dei dolori diffusi a quest'ultimi, una mobilità fine limitata e una
forza ridotta. In aggiunta vi sono delle dita a scatto per cui ha recentemente
subito delle terapie infiltrative. Il quadro somatico (per quello psichico mi
rifaccio alla valutazione della Dr.ssa __________) è soggettivamente in
costante aggravamento. A tal proposito la paziente necessita di aiuto per
svolgere le pulizie domestiche, fare la spesa, preparare i pasti ed eseguire i
lavori di bucato e stiratura. La situazione abitativa della paziente è
cambiata, passando da un appartamento ad una casa di 3 piani. Per le
motivazioni di cui sopra ritengo assolutamente indispensabile un aiuto per la sopraccitata
paziente.” (doc. AI pag. 910)
Inoltre il 20 febbraio 2023 la
dr.ssa __________ ha affermato:
" Come richiesto
dalla paziente in oggetto, comunico la sua situazione clinica, intervenendo in sostituzione
della curante psichiatra momento assente. La sig.ra RI 1 intende porre opposizione
alla valutazione dell'Ufficio AI rispetto a una non entrata in materia sulla
riconsiderazione dell'incapacità lavorativa.
La paziente riferisce un peggioramento significativo della sua
funzionalità quotidiana e sociale. Ella racconta di necessitare aiuto sia per
la sua igiene personale che per la gestione della casa oltre a un disturbo di
ansia che non le permette di usare di casa. La paziente ricorda che fino a due
anni prima era in grado di gestire una squadra amatoriale di pallavolo mentre
ora non riesce neppure a entrare m palestra. Ci sono inoltre delle
preoccupazioni rispetto a problemi economici legati al riconoscimento degli
aiuti sociali che le vengono negati, che concorrono a peggiorare to stato di
angoscia. Ella riferisce che nonostante le cure non sia stato alcun miglioramento.
Posso constatare riduzione delle funzioni cognitive, umore
deflesso, irritabilità, quota ansiosa importante, anergia, abulia, scarsa
autostima, disturbi fobici (agorafobia), pensieri di inadeguatezza e
ingiustizia (non si sente riconosciuta nel suo dolore), ruminazione del
pensiero, nell'ambito di una personalità fragile. Nel suo
certificato del 21.12.2022 la curante dr.ssa __________ segnalava un peggioramento
clinico a partire dall'estate del 2020 che ha necessitato un incremento della terapia
farmacologica e una prognosi per una ripresa lavorativa infausta.
Terapia farmacologica attuale; Cymbalta 90mg/die, Pregabalin 175
mg/die, Trittfco 50 mg la notte, Temesta al bisogno.
Ritengo che la diagnosi sia Sindrome depressiva ricorrente con
episodi di media gravità (ICD10: F33.1) e Agorafobia (ICD10: F 40.0).
Da ultimo segnalo che anche a mio modo di vedere la prognosi sia
incerta e suscettibile di peggioramento e che in accordo con la Dr.ssa __________
la paziente presenti una riduzione della capacità lavorativa totale per motivi
psichiatrici.” (doc. AI pag. 913)
In merito si è espresso il dr. __________
del SMR il 17 marzo 2023, nel senso che le nuove certificazioni non apportavano
alcun elemento nuovo (doc. AI pag. 918).
La decisione contestata ha quindi
statuito come segue:
" (…) lei ha
inoltrato una richiesta di aumento della rendita d'invalidità. Le disposizioni
legali che le competono si trovano in allegato. La nostra decisione si basa su
questi presupposti.
Esito degli accertamenti
Lei è beneficiaria di mezza rendita d'invalidità con un grado del
52% come da decisione 16.05.2008.
In data 11.01.2023 ha presentato una richiesta di riesame della
rendita Al. Abbiamo proceduto alla rivalutazione del suo caso aggiornando la
documentazione medica. Il nostro Ufficio ha determinato che quanto pervenuto
agli atti non apporta alcuna modifica alla nostra precedente valutazione. Lei
continuerà pertanto a percepire una mezza rendita d'invalidità con un grado del
52%.
Decidiamo pertanto:
La richiesta di aumento della rendita d'invalidità è respinta.
Audizione
Abbiamo ricevuto il suo scritto datato 14.03.2023 con allegati:
il rapporto del Dr. med. __________ del 13.03.2023; il rapporto
della Dr.ssa med. __________ del 20.02.2023; il certificato medico della Dr.ssa
med. __________ del 21.12.2022.
Il tutto è stato sottoposto all'attenzione del nostro Servizio
medico regionale (SMR) che, dopo accurata analisi, conferma la nostra
precedente valutazione. Pertanto il nostro progetto di decisione del 14.02.2023
viene confermato.
Reintegrazione
Attualmente non sono previsti provvedimenti di reintegrazione.
Una nuova verifica della situazione medica, personale e lavorativa
non escluderà, se sarà indicata, l'adozione di provvedimenti reintegrativi con
lo scopo di migliorare la capacità a guadagno.”
Dinanzi
al TCA l’assicurata ha contestato le conclusioni sulla capacità lavorativa e ha
prodotto una nuova certificazione della dr.ssa _________ del 5 maggio 2023 che
ha affermato:
" Certifico
di aver avuto un colloquio clinico con la paziente in oggetto in data 04.05.2023
dopo un periodo di pausa dovuto alla mia assenza per congedo durante il quale
ella ha fatto riferimento alla collega Dottoressa __________. La condizione
clinica della paziente è rimasta pressoché invariata, caratterizzata da umore
orientato al polo negativo, ansia fluttuante con recrudescenze marcate
soprattutto nelle situazioni che comportano relazioni sociali e contatti con
persone o ambienti con cui non ha familiarità. Costata l'assenza di
miglioramenti nonostante la terapia farmacologica in atto la paziente ha
accettato di iniziare una psicoterapia con la Psicologa __________ che inizierà
a breve.” (doc. D)
2.8
Nella concreta fattispecie, dopo
attento esame della documentazione agli atti – rammentato nuovamente che
nell’ambito di una revisione secondo la giurisprudenza il punto di riferimento
temporale per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado
di invalidità suscettibile di incidere notevolmente sul diritto alla
prestazione è costituito dall’ultimo provvedimento ammnistrativo cresciuto in
giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita (DTF 133
V 108, 130 V 351 consid. 3.5.2 e per esteso al consid. 2.3), e che la
situazione giuridica precedente deve permanere se una modifica rilevante della
fattispecie non è dimostrabile con il grado di verosimiglianza preponderante
(sentenza 9C_158/2012 del 5 aprile 2013; SVR 2012 IV n. 18 pag. 181,
9C_418/2010, consid. 3.1; cfr. anche la STF 9C_32/2012 del 23 gennaio 2013,
consid. 2 e sopra al consid. 2.5) – questo Tribunale, per i motivi che seguono,
non può che confermare la decisione dell’Ufficio AI, con la quale ha negato
l’intervento di un peggioramento rilevante delle condizioni dell’assicurata
rispettivamente della sua capacità lavorativa, e, quindi, confermato il diritto
alla mezza rendita.
A ragione l’amministrazione ha in
effetti concluso che rispetto alla decisione di concessione della mezza rendita
del 16 maggio 2008 – con la quale è stata attribuita la prestazione considerata
un’abilità lavorativa del 50% in attività adeguate con un conseguente grado
d’invalidità del 52% (doc. AI pag. 346 e 369) – rispettivamente rispetto all’ultima
conferma della prestazione del 25 ottobre 2021 – resa dopo revisione e l’effettuazione
degli accertamenti medici del caso e la presa di posizione del SMR (doc. AI
pag. 661) – lo stato di salute dell’assicurata e di conseguenza la sua abilità
lavorativa risultavano stazionari rispetto alle precedenti valutazioni.
2.8.1
Per quanto riguarda innanzitutto le
affezioni somatiche, in effetti, la domanda di revisione si è basata sostanzialmente
su documentazione attestante le note problematiche alle mani e ai polsi (a destra
in stato dopo Sudek e a sinistra con sospetta instabilità medio carpica) e alla
sindrome lombovertebrale.
In effetti già in occasione
dell’attribuzione della mezza rendita, all’assicurata erano state riconosciute
svariate diagnosi e limitazioni, che segnatamente interessavano entrambi i
polsi (cfr. valutazioni peritali del 1. luglio 2004 e 18 luglio 2006 del dr. __________,
chirurgo della mano, il quale aveva diagnosticato anche una “Chronifiziertes
Schmerzsyndrom”; doc. AI 29), oltre ad una sindrome lombovertebrale, con
un’abilità lavorativa del 50% (decisione del 19 febbraio 2008, doc. AI pag.
290).
Anche la documentazione prodotta
nelle successive revisioni, in riferimento soprattutto agli interventi eseguiti
dal dr. __________ al polso sinistro nel giugno e dicembre 2013 (cfr.
attestazione del dr. __________ di “Sospetta instabilità medio carpica (…), Borsite
olecranica gomito bilaterale” oltre alle diagnosi “collaterali” di “Morbo
di De Quervain polso sinistro traumatizzato esiti dopo infiltrazione di
corticosteroidi il 27.03.2013, esiti dopo decompressione a ciclo aperto del
nervo mediano all'altezza del canale carpale destro (04.2002) su reazione alga
distrofica mano destra con persistenti disestesie locali (AI del 52%),
Escissione ganglio articolare dorsale (11.2002) (…), Asma bronchiale di tipo
allergico, Emicrania”; doc. AI pag. 448; cfr. al consid. 2.6 in esteso),
aveva confermato che “la problematica principale limitante è di tipo
locomotorio ai due polsi (destro in stato dopo Sudek e sinistro con sospetta
instabilità medio carpica anche qui indagata esaustivamente; annotazione
SMR del 22 agosto 2016, doc. AI pag. 485), ragione per cui lo stato di salute era
stato considerato invariato, con la conferma della mezza prestazione mediante
la comunicazione del 25 agosto 2016 (doc. AI 124).
Come già in occasione della
richiesta di revisione del settembre 2020 (evasa con una decisione di non
entrata nel merito del 16 gennaio 2021, confermata dal TCA mediante pronuncia
del 4 maggio 2021) e della conferma della prestazione mediante comunicazione
del 25 ottobre 2021, le varie attestazioni del medico curante dr. __________
hanno confermato le affezioni già note (cfr. i precedenti certificati del 29
luglio 2019, 23 settembre 2020 e 17 settembre 2021; cfr. ai consid. 2.6. e 2.7,
doc. AI pag. 492, 643). Nel certificato del 12 gennaio 2023 egli ha in effetti nuovamente
ribadito che l’assicurata era affetta dalla “nota sindrome lombovertebrale
con delle alterazioni degenerative diffuse per cui ha dei dolori lombari
cronico-recidivanti che ne limitano la deambulazione e l'attività fisica”,
aggiungendo che vi erano inoltre “delle problematiche a livello di entrambi
le mani e i polsi per cui fa paziente ha già subito vari interventi e per cui
vi sono dei dolori diffusi a quest'ultimi, una mobilità fine limitata e una
forza ridotta” (doc. AI pag. 876).
Il 23 gennaio 2023 il dr. __________
ha confermato le diagnosi con valenza invalidante di:
" Sindrome
depressiva ricorrente con episodi di media gravita
Agorafobia.
Sindrome lombovertebrale.
Sospetta reazione algodistrofica (sindrome del dolore regionale complesso,
SDRC) mano dx
- st.d. intervento per tunnel Carpale dx (04.2002), st.d.
escissione di ganglio articolare dorsale (11.2002).
St.d. algodistrofia dopo intervento al canale carpale dx con
persistenti disestesie locali, possibile neuroma cicatriziale
valutazione Dr. __________ 02.2010)
st.d. artroscopia diagnostica radiocarpica e mediocarpica polso sx
con debridement disco triangolare.
sinovectomia e debridement leg. scafo-lunare e shrinking
(16.10.2014)
st.d. artroscopia diagnostica radiocarpica polso sx con
debridement disco triangolare (TFCC).
Sinovectomia in sede radio carpica (6.6.2013)”
Esprimendosi sulla capacità
lavorativa ha affermato che “a mio modo di vedere la paziente può'
svolgere delle attività da ufficio fisicamente non pesanti, che non
presuppongano frequenti spostamenti, l'utilizzo continuo delle mani e il
mantenimento della posizione eretta”, precisando che “è esigibile
un’attività da ufficio almeno al 50%” e rimandando inoltre alla psichiatra curante per quanto di sua pertinenza (doc. AI
pag. 863).
Considerato come l’attestazione
del curante avesse in sostanza confermato le precedenti certificazioni che
erano state in ogni modo attentamente vagliate dall’amministrazione nell’ambito
delle precedenti revisioni della prestazione (cfr. certificazioni del 29 luglio
2019, 23 settembre 2020, e 17 settembre 2021; cfr. consid. 2.6 e 2.7), a ragione
il dr. __________ del SMR, con annotazione del 9 febbraio 2023, ha osservato
che tale documentazione non conteneva informazioni di novità riguardo alle note
patologie somatiche con influsso sulla capacità lavorativa, lo stato
dell’assicurata essendo da considerare stazionario (doc. AI pag. 891; cfr. in
esteso al consid. 2.7).
Nemmeno la certificazione del
curante del 13 marzo 2023 prodotta in fase di osservazioni al progetto di
decisione del 14 febbraio 2023 ha permesso di comprovare una modifica della
situazione rispetto alla conferma della prestazione del 25 ottobre 2021. In
effetti, con tale scritto il dr. __________ si è sostanzialmente limitato a nuovamente
elencare le affezioni diagnosticate, non evidenziando modificazioni recenti
dello stato di salute, sottolineando che il quadro somatico era in costante
peggioramento, ma non attestando una maggiore inabilità lavorativa (doc. AI
pag. 910, cfr. in esteso al consid. 2.7).
Il dr. __________ del SMR con
annotazione del 17 marzo 2023 ha quindi con pertinenza concluso che tale
certificazione non attestava alcuna modificazione dello stato di salute (doc.
AI pag. 918; cfr. in esteso al consid. 2.7).
Del resto, contrariamente a
quanto affermato dalla ricorrente, il fatto che ella soffra ora anche di “dita
a scatto” non permette in tutta evidenza, peraltro nemmeno secondo quanto
certificato dal curante, di modificare le conclusioni sulla capacità
lavorativa.
Si deve pertanto concludere che
la documentazione medica prodotta dalla ricorrente fa stato in sostanza delle
medesime affezioni e diagnosi già evidenziate e indagate nell’ambito della prima
decisione di attribuzione della prestazione e delle successive revisioni eseguite
nel marzo 2010, gennaio 2016 e settembre 2021, osservato come le relative
comunicazioni di conferma della prestazione del 25 agosto 2010 rispettivamente
25.
agosto 2016 e 25 ottobre 2021, non sono state contestate e sono pertanto da
considerare vincolanti.
Il curante non espone in che
misura e in che modo le patologie elencate influirebbero sulla capacità
lavorativa in maniera e in misura diverse da quanto diffusamente valutato, in
modo vincolante, nell’ambito della decisione del 2008 e delle successive
revisioni e in particolare dell’ultima conferma della prestazione avvenuta
nell’ottobre 2021.
Anzi: nel rapporto allestito per
l’AI il 23 gennaio 2023 egli non solo conferma le note diagnosi, ma pure la sua
conclusione di inabilità lavorativa del 50%, anche nell’attività svolta in
precedenza (impiegata d’ufficio) (doc. AI pag. 865).
Del resto questo TCA, in
occasione della pronuncia del 4 maggio 2021 (STCA 32. 2021.21), ha già avuto
pure modo di osservare che con riferimento alle ulteriori diagnosi citate dal
dr. __________ nelle varie certificazioni [da ultimo quella del 23 settembre
2020, doc. AI pag. 492 e del 17 settembre 2021 con l’aggiunta di “lieve
diverticolosi del colon sx (colonoscopia 24.2.2021)”; doc. AI pag. 643, oltre
alle diagnosi di “dolori lombari cronici su alterazioni degenerative
diffuse” e “sindrome lombovertebrale (RM lombare (26.1.2018): piccola
protrusione discale e fissurazione L4-5 medianaparamediana, non conflitti radicolari,
piccola protrusione discale mediana-paramediana L5-S1 senza conflitti
radicolari], non vi erano elementi per ritenere che dalle stesse potesse
essere dedotta un’inabilità lavorativa rispettivamente un aumento rilevante
dell’inabilità lavorativa.
Alla medesima conclusione è del
resto giunta l’amministrazione, sulla base dell’annotazione SMR del 25 ottobre
2021.
(per il quale “dalla documentazione dei MC si evince uno stato
valetudinario stabile e con limitazioni parziali del 50% analoghe ad ora”,
doc. AI pag. 665) in sede di conferma della prestazione con comunicazione del
25.
ottobre 2021, le cui conclusioni vanno, come detto, ritenute vincolanti,
considerato come alle stesse l‘assicurata non si è opposta, segnatamente
postulando la resa di una decisione formale soggetta a ricorso (doc. AI pag.
661).
Alla luce di quanto precede, a
ragione il medico SMR, nelle sue annotazioni del 9 febbraio e 17 marzo 2023, ha
ritenuto che la nuova documentazione non rendeva verosimile un rilevante
peggioramento delle condizioni somatiche, la situazione dovendosi ritenere stabile
e cronica, come del resto affermato dall’assicurata medesima (doc. AI pag. 891
e 918).
2.8.2
Anche per quanto riguarda le
affezioni psichiche occorre concludere che rispetto alla conferma della
mezza rendita del 25 ottobre 2021 (doc. AI pag. 661) lo stato di salute
dell’assicurata non ha subito modifiche di rilievo.
In effetti, nell’ambito della
revisione della mezza rendita intrapresa nell’agosto 2021, l’amministrazione
aveva interpellato anche la dr.ssa __________, psichiatra curante dal dicembre
2018, la quale, con rapporto del 30 settembre 2021, aveva posto le diagnosi con
influenza sull’abilità lavorativa di “Episodio depressivo di media gravità
ICD 10 F32.1, da fine 2020 e Sindrome da attacchi di panico ICD 10 F 41.0”,
e aveva affermato che la capacità lavorativa dell’assicurata dal punto di vista
psichiatrico era “parzialmente ridotta”, con un’abilità del 50% nella
sua attività lavorativa svolta in precedenza (doc. AI pag. 653). Nel suo
rapporto all’AI la psichiatra aveva ricordato di seguire l’assicurata dal 2018
per una sintomatologia ansioso-depressiva, caratterizzata da “umore
deflesso, apatia, anergia, rialzi ansiosi nell’arco della giornata, in quel
momento reattivi ad alcuni eventi di vita dolorosi e complicati da affrontare.
In particolare a seguito del decesso della madre avvenuto nell'aprile 2018,
sono aumentate le sue difficoltà ad uscire di casa da sola, tanto da impedirle
di recarsi autonomamente in luoghi distanti da casa o non ben conosciuti. Da
quel momento la presa a carico è proseguita con fasi alterne ed è stata
caratterizzata da alcune oscillazioni del tono d'umore e della quota ansiosa,
gestibili con sostegno psicologico regolare e fitoterapia. Nel corso
dell'estate 2020, invece, la situazione è andata progressivamente peggiorando fino
a determinare un quadro clinico compatibile con un episodio depressivo di media
gravità, caratterizzato da umore francamente deflesso, labilità emotiva,
perdita di interesse anche per attività fino a quel momento piacevoli, energia,
scarsa autostima, affievolimento dell’istinto vitale, crisi di ansia. Il
peggioramento del quadro clinico ha richiesto l’introduzione di una terapia
farmacologica che fino a quel momento la paziente non aveva voluto assumere. Il
primo tentativo con sertralina non ha portato benefici ed è quindi stata
sospesa a favore di duloxetina, che ha portato ad un miglioramento del tono
dell’umore. Assume, inoltre benzodizepine associate a fitoterapia per la
gestione dei rialzi ansosi. Stiamo valutando l’introduzione di pregabalin per
un migliore controllo dell’ansia dal momento che la paziente nell’ultimo
periodo sembra aver superato le sue resistenze e timori circa le terapie farmacologiche”.
A suo avviso quindi la capacità era parzialmente ridotta, “considerata
l’elevata vulnerabilità agli stress con i conseguenti rialzi ansiosi e il
deficit dell’attenzione e concentrazione che avverte quando si sente sotto
pressione. Ella fa inoltre fatica a stabilire e mantenere nuove relazioni”.
Ricordato come l’assicurata soffrisse anche delle problematiche alle mani, aveva
concluso indicando quali fattori che impedivano l’integrazione “difficoltà a
mantenere attenzione e concentrazione soprattutto in condizioni stressanti,
affaticabilità, vulnerabilità a stress anche modesti con forti rialzi ansiosi e
peggioramento del tono dell’umore” (doc. AI pag. 653).
Sottoposta tale certificazione (come
quella del dr. __________, cfr. consid. 2.8.1) al SMR, per il quale “dalla
documentazione dei medici curanti si evince uno stato valetudinario stabile e
con limitazioni parziali al 50% analoghe ad ora. A questo punto, ulteriore
revisione è indicata solo su lungo periodo (5 anni) o su richiesta di
peggioramento” (doc. AI pag. 665), con comunicazione del 25 ottobre 2021
l’amministrazione aveva quindi comunicato che la rendita restava immutata.
L’assicurata non ha richiesto, come avrebbe potuto in caso di disaccordo (cfr.
esplicita menzione in fine al doc. AI pag. 662), una decisione formale
suscettibile di ricorso.
Ora, quanto prodotto
dall’assicurata contestualmente alla nuova revisione postulata nel gennaio 2023
(vale a dire a poco più di un anno dall’ultima valutazione) non ha permesso di
comprovare una modifica rilevante della situazione psichiatrica.
In effetti, nella certificazione
del 21 dicembre 2022, la psichiatra curante si è nuovamente espressa
riproponendo le medesime allegazioni formulate nella citata certificazione del
30.
settembre 2021 (doc. AI pag. 653), riepilogando nuovamente i trascorsi
dell’assicurata, implicanti il peggioramento del quadro psichico dopo il
decesso della madre nell’aprile 2018, con la successiva presa a carico regolare
e peggioramento progressivo dall’estate 2020. Il quadro clinico (“caratterizzato
da umore francamente deflesso, labilità emotiva, perdita di interesse anche per
attività fino a quel momento piacevoli, energia, scarsa autostima,
affievolimento dell’istinto vitale, crisi di ansia. Si sono, inoltre,
intensificate le sue difficoltà ad uscire di casa, soprattutto per recarsi in
luoghi poco conosciuti”) corrisponde a quello già descritto nel precedente
certificato, così come anche la descrizione della presenza di “un'organizzazione
di personalità piuttosto fragile che la rende particolarmente vulnerabile agli
stress”, condizione, questa, a suo avviso peggiorata “nel corso degli
anni fino a cronicizzarsi”. Anche le diagnosi poste coincidono
sostanzialmente con quanto diagnosticato in precedenza, con la presenza di “Sindrome
depressiva ricorrente con episodi di media gravità (ICD 10 F 33.1)”, oltre
a “Agorafobia (ICD 10 F 40.0)”, quest’ultima in sostituzione della
patologia – comunemente associata all’altra – di “Sindrome da attacchi di
panico (ICD 10 F 41.0)”, doc. AI pag. 650). Ha quindi concluso affermando che
l’abilità lavorativa dell’assicurata era “compromessa” e che “non ritengo
possibile, quindi, una ripresa delia capacità al lavoro almeno nel medio
periodo” (doc. AI pag. 850; cfr. in esteso al consid. 2.7).
In merito, a ragione il 12
gennaio 2023 il dr. __________ del SMR ha affermato che il certificato della
dr.ssa __________ del 21 dicembre 2022 riportava informazioni comparabili a
quanto da lei già espresso nei precedenti rapporti medici e non comprovava una
modifica dello stato di salute (doc. AI pag. 858).
Nuovamente interpellato, il 2
febbraio 2023, esprimendosi anche sulla parallela procedura di richiesta dell’AGI,
il dr. __________ ha confermato che non erano stati forniti fatti nuovi o
cambiamenti significativi, e che la certificazione della psichiatra curante
riportava lo stato clinico noto, ricordando come in occasione dell’inchiesta al
domicilio effettuata il 25 ottobre 2022 e successiva visita clinica del 15
dicembre 2022 presso il SMR (ai fini della concomitante procedura per
l’ottenimento dell’AGI), l’assicurata era apparsa come “una persona lucida,
capace di strutturare la giornata in modo autonomo e capace di intendere e
volere come nei fatti è dimostrato indirettamente dalla lucidità con cui ha
redatto le sue osservazioni il 25.01.2023 con riferimenti puntuali alla
normativa in termini di AGI senza, tuttavia, fornire elementi concreti ed
oggettivi che permettano un diverso apprezzamento rispetto alle osservazioni
eseguite in sede UAI” (doc. AI pag. 878, cfr. in esteso al consid. 2.7).
A tali conclusioni, tratte dopo
attenta valutazione dallo specialista del SMR che ha ripetutamente esaminato il
caso e ha visitato l’assicurata il 15 dicembre 2022, questa Cote deve aderire.
Nemmeno le certificazioni del 2
e 20 febbraio 2023 della dr.ssa __________, psichiatra curante in sostituzione
dell’assente dr.ssa __________, permettono di comprovare una rilevante modifica
della situazione psichiatrica. In effetti, non solo le diagnosi appaiono
invariate, ma anche la descrizione delle problematiche presentate dall’assicurata
(doc. AI pag. 888 e 911).
Tali certificazioni non
motivano minimamente le ragioni per le quali, a fronte di un quadro diagnostico
rimasto sostanzialmente invariato, la capacità lavorativa non sia più parziale,
come attestato in precedenza, ma totale. Del resto, come a ragione osservato
dal dr. __________ del SMR, le certificazioni della dr.ssa __________ non
contengono informazioni di rilievo nuove. Nella certificazione del 20 febbraio
2023.
la psichiatra si limita in realtà a riferire quanto affermato dalla
paziente, inserendo la presenza di preoccupazioni (come quelle di natura
economica) che non sono rilevanti in sede di valutazione della capacità
lavorativa, e descrive nuovamente un quadro clinico [con “riduzione delle
funzioni cognitive, umore deflesso, irritabilità, quota ansiosa importante,
anergia, abulia, scarsa autostima, disturbi fobici (agorafobia), pensieri di
inadeguatezza e ingiustizia (non si sente riconosciuta nel suo dolore),
ruminazione del pensiero”] che già era stato descritto nei precedenti
certificati che illustravano la “personalità fragile” dell’assicurata, ribadendo
il peggioramento clinico avvenuto “a partire dall'estate del 2020” e di
cui, quindi, già è stato tenuto conto nella valutazione che ha portato alla
conferma della prestazione il 25 ottobre 2021 (doc. AI pag. 913; cfr. in esteso
al consid. 2.7).
Sempre il dr. __________ il 17
marzo 2023 ha in merito affermato:
" Avevo già
preso visione del certificato della Dr.ssa __________ il 12.01.2023: le considerazioni
allora espresse rimangono valide.
Riguardo al certificato del Dr. __________ del 13.03.2023, il
curante di base fa riferimento alla Dr.ssa __________ e dichiara che l'assicurata
si è trasferita in una casa più grande e per questo necessiterebbe di aiuto:
non sono riferite dal Dr. __________ modificazioni recenti di stato di salute.
La mia osservazione diretta del 15.12.2022 rimane valida.
Riguardo il certificato della Dr.ssa __________ del 20.02.2023, la
collega si riferisce fondamentalmente a disturbi soggettivi dell'assicurata, la
riduzione citata delle funzioni cognitive (non da me osservata il 15.12.2022)
non è oggettivata da test neurocognitivi o da una descrizione esaustiva di
status rispettivamente la Dr.ssa __________ fa riferimento al noto certificato
della Dr.ssa __________ del 21.12.2022. l commenti dell'assicurata nella sua
corrispondenza del 14.03.2023 non sono d'interesse medico tuttavia non possono
essere stati redatti da una persona con deficit cognitivi.
In conclusione, confermo le mie precedenti prese di posizione.”
(doc. AI pag. 918)
In conclusione, in assenza di
fatti nuovi o cambiamenti significativi, a ragione l’amministrazione ha escluso
l’intervento di una modifica rilevante delle condizioni anche sul piano psichiatrico.
Nemmeno lo scritto del 5 maggio
2023.
della dr.ssa __________ prodotto in questa sede, permette di trarre
conclusioni diverse, considerato come lo stesso si limita a confermare che “la
condizione clinica della paziente è rimasta pressoché invariata, caratterizzata
da umore orientato al polo negativo, ansia fluttuante con recrudescenze marcate
soprattutto nelle situazioni che comportano relazioni sociali e contatti con
persone o ambienti con cui non ha familiarità”, situazione già più volte
descritta e in particolare già in occasione della certificazione del 30
settembre 2021, sulla quale l’amministrazione si è basata per confermare la
mezza rendita con comunicazione del 25 ottobre 2021 (doc. AI pag. 653 e 661).
Nemmeno il fatto, addotto dalla curante, che l’assicurata avrebbe nel frattempo
iniziato una psicoterapia con una psicologa (doc. D) può manifestamente modificare
le conclusioni dell’Ufficio AI.
2.8.3
Si deve pertanto concludere che dalla
documentazione medica acquisita agli atti non è possibile dedurre un
peggioramento delle condizioni di salute con influsso rilevante sulla capacità
lavorativa, la stessa facendo stato in sostanza delle medesime affezioni e
diagnosi già evidenziate e indagate nell’ambito della prima domanda, delle
successive revisioni e, per quanto riguarda le problematiche psichiche, in
occasione dell’ultima revisione del settembre 2021. In quest’ultima occasione,
come dianzi descritto, l’amministrazione ha esaminato le certificazioni mediche
acquisite agli atti, facenti stato anche delle intervenute problematiche
psichiatriche oltre a quelle alle mani e all’apparato lombovertebrale (inclusa
la sindrome del dolore cronico), e ha confermato, mediante la comunicazione del
25.
ottobre 2021 (che è vincolante), uno stato valetudinario sostanzialmente
invariato, con un’abilità lavorativa in attività adeguate del 50%.
Come detto, in occasione della
revisione avviata nel gennaio 2023 i curanti dell’assicurata non hanno esposto
in modo convincente in che misura e in che modo le patologie elencate
influirebbero sulla capacità lavorativa in maniera e in misura diverse da
quanto diffusamente valutato nell’ambito delle precedenti decisioni e revisioni.
Non va del resto neppure
dimenticato un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima
Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche
se specialista (STF U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un
valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al
suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile
2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss.; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; 124 I 175 consid. 4; 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La
preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert
Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.). In
ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento
anziché di perizia) in caso di lite non ci si può quindi di regola fondare
sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STFA I 1102/06 del 31
gennaio 2008; I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).
Va pure ancora ricordato che se
da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio,
secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio
dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto,
atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare
all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con
riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare
l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente
esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa
e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le
conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Inoltre, sia menzionato che per
l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli
uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni,
stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI
secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere
le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono
indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli
casi.
Scopo e senso del nuovo disposto
come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI,
di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del
diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze
medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale
della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione
di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle
indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente
pretendere da un assicurato e cosa invece no (STF 9C_9/2010 del 29 settembre
2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174
e riferimenti).
Inoltre il TFA (dal 1° gennaio
2007: TF), in una decisione del 24 agosto 2006 (I 938/05), ha evidenziato il
valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito
dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza
tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere
ad una nuova perizia.
Visto quanto sopra, questo
Tribunale, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore
probatorio di rapporti medici (cfr. consid. 2.5), condivide le affidabili e
concludenti valutazioni del SMR (cfr. più in generale sul valore probatorio dei
rapporti interni del SMR la STFA I 143/07 del 14 settembre 2007, consid. 3.3;
cfr. pure la STF 9C_949/2010 del 5 luglio 2011 con rinvii e 9C_376/2007 del 13
giugno 2008; cfr. sopra al consid. 2.6) che in svariate occasioni ha valutato
compiutamente i documenti medici agli atti, giungendo ad una conclusione logica
e priva di contraddizioni. La stessa stabilisce che lo stato di salute della
ricorrente non ha subito un rilevante peggioramento rispetto al momento in cui,
con la comunicazione del 25 ottobre 2021, la mezza prestazione è stata
confermata (doc. AI pag. 661).
In queste condizioni va pure respinta
la richiesta dell’insorgente di un ulteriore approfondimento medico, considerato
come a mente di questo Tribunale la refertazione medica agli atti contiene
elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno
dell'assicurata sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si
renda quindi necessario l'esperimento di una perizia giudiziaria.
Va a questo proposito evidenziato
che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da
effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad
assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39
no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag.
274; cfr. anche STFA H 103/01 dell'11 gennaio 2002; DTF 122 II 469 consid. 4a,
122.
III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e
riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto
di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza
dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3).
Alla luce di quanto precede, non
essendo stato dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante (DTF
9C_125/2012 del 5 aprile 2013) un rilevante peggioramento dello stato di salute
con influenza sulla capacità lavorativa, a ragione l’amministrazione ha
confermato il diritto ad una mezza rendita.
La decisione impugnata va quindi
confermata e il ricorso respinto.
2.9
Secondo l'art. 69 cpv. 1bis
LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la
disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61
lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di
ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di
controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle
spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7
aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le
spese di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente, la quale ha postulato l’assistenza giudiziaria con
gratuito patrocinio (cfr. consid. 2.10).
2.10
Come accennato, la ricorrente chiede
di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio.
Ai sensi dell’art. 61 lett. f
LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di
farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere
diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la
disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge
sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in
vigore dal 1° gennaio 2011.
I presupposti (cumulativi) per la
concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si
trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno
indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V
202.
consid. 4a, 372 consid. 5b).
Per valutare se un assicurato si
trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un
fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti
del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid.
7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del
15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).
Nella presente fattispecie, non
risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale
presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue
che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione,
rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI
1994.
pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251).
Ora, dopo un esame forzatamente
sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente vertenza appariva sin
dall’inizio manifestamente votata all'insuccesso.
In effetti, visto il tenore della
documentazione agli atti, incluse le prese di posizione del medico SMR, al quale
l’Ufficio AI ha chiesto di prendere posizione sulle obiezioni sollevate in corso
di procedura amministrativa e sulle certificazioni dei curanti, e considerato
come la ricorrente abbia prodotto con il ricorso soltanto lo scarno certificato
della dr.ssa ___________ del 5 maggio 2023 che non apporta alcun elemento
oggettivo che non sia già stato considerato e riferisce del resto di una
condizione clinica “rimasta pressoché invariata” (doc. D), all’insorgente doveva apparire evidente
che il rischio di perdere il processo era palesemente maggiore rispetto alle
prospettive di un successo, ragione per la quale il requisito della probabilità
di esito favorevole risulta non adempiuto.
In tali condizioni, l'istanza di
assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio deve essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L’istanza
tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria è respinta.
3. Le
spese di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.
4. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere
una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti