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Decisione

32.2023.48

Richiesta di aumento di rendita d'invalidità respinta in assenza di peggioramento. Conferma della decisione dell'Ufficio AI. Assistenza giudiziaria respinta in assenza di probabilità di esito favorevole

2 ottobre 2023Italiano68 min

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art.

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2023.48

FC

Lugano

2 ottobre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 12 maggio 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 27 marzo 2023

emanata da

Ufficio assicurazione

invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione

federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. Per decisione 16 maggio 2008

l’Ufficio AI del Canton __________, dove era domiciliata l’assicurata, acquisita

agli atti varia documentazione medica, comprensiva anche di valutazioni

peritali, ha accolto la richiesta di prestazioni presentata nel marzo 2003 da RI

1, nata nel 1967 e già attiva come telefonista e impiegata d’ufficio, riconosciuta

come salariata a tempo pieno, attribuendole una mezza rendita (inabilità

lavorativa del 50% e grado d’invalidità del 52%) dal 1. agosto 2005.

1.2. La prestazione è in seguito stata

confermata, dopo revisioni, mediante comunicazioni del 25 agosto 2010 e 25

agosto 2016.

Con decisione del 16 gennaio

2021, preavvisata con progetto del 23 novembre 2020, l’amministrazione non è

entrata in materia su un’ulteriore domanda di revisione del settembre 2020, evidenziando

come l’assicurata non avesse apportato fatti nuovi o modificazioni di fatti

noti che rendessero verosimili sostanziali cambiamenti dello stato di salute e

funzionale. Il ricorso avverso a tale decisione è stato respinto dal TCA

mediante pronuncia del 4 maggio 2021 (STCA 32.2021.21).

1.3. Il 17 agosto 2021 RI 1, assistita

da __________, ha parallelamente presentato una richiesta di assegno per grandi

invalidi dell’AI (AGI). La stessa è stata respinta con decisione del 18 ottobre

2021, poi annullata mediante pronuncia del 25 aprile 2022 dal TCA, che ha statuito

il rinvio degli atti per ulteriori accertamenti e un’inchiesta domiciliare

(STCA 32.2021.124). Effettuati i nuovi accertamenti del caso, con decisione del

13 febbraio 2023 l’Ufficio AI ha nuovamente respinto la richiesta di AGI. Tale

decisione, contestata dall’assicurata, è stata confermata dal TCA nella

parallela procedura di cui all’inc. 32.2023.36 mediante pronuncia odierna.

1.4. Mediante comunicazione del 25

ottobre 2021 l’Ufficio AI, effettuati i necessari accertamenti, ha confermato il

diritto alla mezza rendita d’invalidità (doc. AI pag. 661).

Nel gennaio 2023 l’assicurata ha

inoltrato un’ulteriore domanda di revisione, producendo una nuova

certificazione del medico curante. Aggiornata la documentazione medica, mediante

decisione del 27 marzo 2023, preceduta da un progetto del 14 febbraio

precedente, l'Ufficio AI ha respinto la richiesta e confermato la mezza prestazione

in virtù di un grado d'invalidità pari al 52%.

1.5. Contro questa decisione, l’assicurata,

rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato ricorso al TCA, con il quale,

allegata documentazione medica già agli atti oltre ad un nuovo certificato

della psichiatra curante, ha contestato la valutazione medica operata dall'amministrazione

e ha chiesto in via principale il riconoscimento di una rendita “con un

grado del (almeno) 70%” o, in via subordinata, il rinvio degli atti all'UAI

al fine di procedere con ulteriori accertamenti. Postula inoltre la concessione

del gratuito patrocinio.

1.6. Con la risposta di causa l’Ufficio

AI ha postulato la conferma della decisione contestata e la reiezione del

ricorso.

Con “replica” del 17 luglio 2023

la ricorrente, tramite il suo legale, si è ribadita nelle sue allegazione e contestazioni

postulando l’allestimento di una perizia giudiziaria.

Delle relative osservazioni

sollevate dalle parti si dirà, ove necessario, nel merito.

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è sapere se

all’assicurata va confermato il diritto alla mezza rendita d’invalidità oppure,

secondo la richiesta ricorsuale, se va riconosciuto un peggioramento con la

conseguente attribuzione di una prestazione maggiore.

Va

qui rilevato che dal 1° gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione

impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI

denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla

rendita (cfr. RU 2021 705).

Per la disamina del diritto a una

rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza, di norma,

occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale secondo cui

sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello

stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce

conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pag. 446 con riferimento a DTF

130 V 329).

Tornando alla modifica

legislativa di cui sopra, si rileva che il calcolo delle rendite, il cui

diritto era sorto sotto l’egida del precedente sistema, viene effettuato

secondo il nuovo sistema se nell’ambito di una revisione il grado d’invalidità

subisce una modificazione ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA (ossia di almeno 5%

o un aumento fino al 100%) e l’assicurato, al momento

dell’entrata in vigore della modifica legislativa di cui sopra, non aveva

ancora compiuto 55 anni (Disposizione transitoria lett. b cpv. 1 della

modifica del 19 giugno 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI); cfr. anche Moser, Die

Weiterentwicklung der Invalidenvorsorge in der Ersten und Zweiten Säule - «stufenloses»

Rentensystem, vorsorgliche Leistungseinstellung, in: BVG-Tagung 2022 Aktuelle

Fragen der beruflichen Vorsorge, pag. 7).

Per contro, qualora al momento

dell’entrata in vigore della modifica legislativa l’assicurato aveva già

compiuto (almeno) 55 anni e il suo diritto alla rendita era sorto sotto l’egida

del precedente sistema, quest’ultimo trova applicazione in virtù della

protezione della situazione acquisita (Besitzstandsschutz) conferita

dalla citata Disposizione transitoria, circostanza peraltro desumibile anche

dalla Disposizione transitoria lett. c (cfr. Moser, op. cit., pag. 8 e 10;

Dupont, Weiterentwicklung der Invalidenversicherung: Was bringt sie wem?, in:

Recht Aktuell: 5. Basler Sozialversicherungstagung «Sozialversicherungsrecht

zwischen Dynamik, Reform und Kontinuität» 2021, pag. 12 [con refuso, n.d.r.];

Hürzeler, Diritto delle assicurazioni sociali, in: Formazione continua e

aggiornamento per giuristi 2021, pag. 29; UFAS, Bollettino della previdenza professionale

nr. 156 del 1. luglio 2021, n. 1067, p.to B.4.a.; ASIP, Fachmitteilung Nr. 127

del 25 agosto 2021: 7. IV-Revision: stufenloses Rentensystem, pto. 3.2.).

In tal senso il marg. 9201 CIRAI

(Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità,

valida dal 1° gennaio 2022) prevede che “le rendite correnti delle persone

assicurate che il 1° gennaio 2022 non hanno ancora compiuto 55 anni (persone

nate negli anni dal 1967 al 2003) sono trasferite nel nuovo sistema di rendite

lineare (art. 28b LAI), se sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 17

LPGA (modificazione del grado d’invalidità di almeno 5 punti percentuali)”.

Infine, secondo il marg. no. 9102 CIRAI in merito alla determinazione del

diritto applicabile nel caso di prima concessione di rendite con quote

decrescenti o a tempo determinato e casi di revisione, prevede “che se la

modifica determinante avviene prima del 1° gennaio 2022, si applicano le

disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre

2021. Se la modifica determinante avviene dopo

il 31 dicembre 2021, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel

tenore in vigore dal 1° gennaio 2022. La data della modifica determinante è

determinata secondo l'articolo 88a OAI (v.

N. 5500 segg.).”

Nel caso concreto, il diritto

alla rendita è sorto prima del 1° gennaio 2022 e in base alle indicazioni

dell’assicurata e dei suoi medici curanti la modifica dello stesso (con

passaggio da mezza rendita a rendita intera) sarebbe da ascrivere a un peggioramento

intervenuto progressivamente a far tempo dall’estate 2020 (cfr. certificati 13

dicembre 2021 e 21 dicembre 2022 della dr.ssa __________, psichiatra curante,

doc. AI pag. 748 e 889), e, quindi, anche considerando quanto disposto

dall’art. 88a cpv. 2 OAI, prima del 1° gennaio 2022.

Ne consegue che, nonostante al

momento della modifica legislativa l’assicurata (nata il __________ 1967) non

avesse ancora compiuto 55 anni e anche volendo ammettere, per ipotesi di

lavoro, una modificazione del grado d’invalidità di oltre 5 punti percentuali, nella

fattispecie, essendo la pretesa modifica intervenuta se del caso prima del 1°

gennaio 2022, fa stato il diritto in vigore sino al 31 dicembre 2021 in forza

di quanto prescritto dal citato marg. no. 9102 CIRAI, e questo sebbene l’Ufficio

AI abbia reso la decisione il 27 marzo 2023.

Ogni riferimento alle norme

applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va quindi inteso nel

tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021.

2.2. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

2007, p. 1411, n. 46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata. La nozione d'invalidità di cui

all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%. Sia in questa sede solo accennato al fatto che con il

nuovo art. 28b LAI (in vigore dal 1° gennaio 2022) il legislatore ha voluto

introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare per la determinazione

dell'importo della rendita: gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera

se sono invalidi almeno al 70% (cpv. 3) e ad un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40% (cpv. 4), mentre se il grado d'invalidità si pone tra il

40% e il 49%, l'importo della rendita viene computato del 2,5% per ogni grado

d'invalidità supplementare (cpv. 4); se il grado d'invalidità è compreso tra il

50% e il 69%, la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che

egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Secondo la

giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di

paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere

sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.3. L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce

che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una

notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta

proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. I principi

giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime

del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA

(DTF 130 V 343, consid. 3.5, pagg. 349-352).

La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una

modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello

stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo tale stato di salute rimasto

immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5,

113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una

semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste

sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi

dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b; vedi anche STFA

Fatti

I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al

guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art.

29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste

norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma

anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel

tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991

nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei

casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni

esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e

8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

Secondo la giurisprudenza, il

punto di riferimento temporale per valutare se si è in presenza di una modifica

rilevante del grado di invalidità suscettibile di incidere notevolmente sul

diritto alla prestazione è costituito dall’ultima decisione cresciuta in

giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita. Vanno

quindi paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale

con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF

133 V 108, 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento

che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF

125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, 2010, pag. 379).

2.4. Per quanto riguarda in particolare

l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale ha

stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non

poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità

lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la

società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI

1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b).

Al riguardo l’Alta Corte ha

inoltre avuto modo di precisare che:

" (…) Tra i

danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare

un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre

alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a

malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque

non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le

limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando

prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile

dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque

stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno

alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro

gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello

di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di

stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla

salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno

un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi

se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in

pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino

insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e

sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)"

(STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2)

In una sentenza I 384/06 del 4

luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute

psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in

psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione

riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza

del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid.

4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007). Nella DTF 130 V 352 sono stati

precisati i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme

(ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D.

Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie

Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).

Nella STFA I 770/03 del 16

dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato

che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme

richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri

summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno

della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per

l'invalidità.

Pertanto, se le limitazioni

nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o

simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una

notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto

(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel 2015 il Tribunale federale ha

modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in

presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori

somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato

stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione

sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una procedura probatoria

strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di

rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i

fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i

fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva

commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro

l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una

terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il

reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura

della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza

delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo

libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr.

comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).

Inoltre, nelle STF 8C_841/2016 e

8C_130/2017 del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il

Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori

somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di

rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di

indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò

significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il

precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione

necessaria per la concessione di una rendita AI non

vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale

federale del 14 dicembre 2017). In tali due sentenze il TF è giunto alla

conclusione che la descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti

i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia

in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave.

Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di

principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una

classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una

diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.

Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un

disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la

diagnosi non è più centrale.

Soltanto da tale elemento non

emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona toccata.

È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve essere

applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in

presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi

probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella valutazione

dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi scaturenti

dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un procedimento

probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o addirittura inadatto.

La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata secondo la necessità

probatoria concreta. La prova di un'invalidità pensionabile può in genere

essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame

complessivo risulta un quadro coerente di limitazione della capacità lavorativa

in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale indicazione fa comportare

conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare una limitazione della

capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote conseguentemente a sfavore della

persona toccata.

Secondo

la giurisprudenza precedente del TF riguardante le depressioni da lievi a medio

gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo

se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il

cambiamento di prassi adottato questo concetto non vale più in maniera

assoluta.

Ora

invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la

persona interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione

oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La

possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi

fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente

nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia

conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre

2017).

Con

pronuncia 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle sentenze

8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha

ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non

perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel

contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche

caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi

esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione

impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio

2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).

Questa giurisprudenza è stata

confermata con la sentenza pubblicata in DTF 144 V 50 (STCA 32.2017.176 del 14

agosto 2018, consid. 2.6). Il Tribunale federale ha confermato tale

giurisprudenza anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e

3.3.2), 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), 8C_309/2018 del 2 agosto

2018 (consid. 3.2) e 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).

2.5. Per

costante giurisprudenza (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter

graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre

un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività

l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento

di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili

dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto alla

valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire

se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova,

né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto

(DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli organi

dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a

medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le

proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti,

dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti

a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'AI, l'Alta

Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è

incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di

partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore

probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità

del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella DTF 137 V 210 il TF ha

concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione

attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione

invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è

di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid.

2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto

necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione

a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia;

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e

rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e

3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata

necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica i cui costi sono posti a carico dell'AI; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e

4.4.2).

Se vi sono dei rapporti medici

contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero

materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto

che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; sul valore probatorio

delle certificazioni dei medici curanti cfr. al consid. 2.8.3).

Va poi rilevato che, affinché un

esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere

diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile:

esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II p. 628-629, in

particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e

cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima sentenza l'Alta

Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo

questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten,

in: SZS/RSAS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve

innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e

pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare

l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere

premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita

d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il

carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con

sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti

medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in

base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi

sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata. Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità

dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di

cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle

risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino

l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante

un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001 e

32.2019.174 del 13 luglio 2020; DTF 130 V 352).

2.6. Dagli atti di causa risulta che nell’ambito

dell’esame della prima domanda di prestazioni presentata nel marzo 2003,

Ufficio AI del Canton __________ aveva tra l’altro predisposto l’esecuzione di

una perizia a cura del dr. __________, chirurgo della mano. Quest’ultimo, nel

referto del 1. luglio 2004, ricordato come l’assicurata fosse stata operata il

23 aprile e 5 novembre 2002 al tunnel carpale del braccio destro e come la

medesima lamentasse dolori anche al braccio sinistro, poste le diagnosi di “Status

nach Operation eines Karpaltunnelsyndroms rechts mit postoperativer

Sudeck-Dystrophie, Status nach Exzision eines dorsalen Handgelenkganglions

rechts, Neurom im Bereiche des Ramus palmaris des Nervus medianus, Nicht

operiertem Karpaltunnelsyndrom links”, ha concluso ritenendo l’assicurata inabile

nella professione precedentemente esercitata, ma abile totalmente in

un’attività leggera adeguata e al 50% nello svolgimento delle faccende

domestiche (doc. AI pag. 122). In una nuova perizia del 18 luglio 2006, sempre

il dr. __________ ha osservato che rispetto al 2004 la situazione era

peggiorata interessando in misura rilevante anche il braccio sinistro con

sintomi e dolori come al braccio destro e mobilità molto limitata. Ha quindi confermato

le diagnosi poste nella precedente valutazione aggiungendo quella di “Chronifiziertes

Schmerzsyndrom” ad entrambe le braccia (doc. AI pag. 234). Una valutazione

peritale è pure stata eseguita dal dr. __________, neurologo, il quale, nel

referto del 20 febbraio 2007, attestati i dolori ad entrambe le braccia e le

mani, ha negato la presenza di un danno neurologico invalidante (doc. AI pag.

248).

Con decisione del 16 maggio 2008

l’amministrazione, considerata l’assicurata salariata al 100% e ritenuta

un’inabilità lavorativa del 50% nella sua precedente attività, ma dello 0% in

attività adeguate, con un conseguente grado di invalidità del 52%, le ha

attribuito una mezza rendita dal 1. agosto 2005 (doc. AI pag. 369). La

decisione è cresciuta incontestata in giudicato.

La prestazione è in seguito stata

confermata con comunicazione del 25 agosto 2010 (doc. AI pag. 429).

Nel corso della nuova revisione

avviata nel gennaio 2016 l’assicurata ha fatto pervenire documentazione

relativa ad un intervento in artroscopia diagnostica al polso sinistro il 6

giugno 2013 e alle infiltrazioni di corticosteroidi, ad opera del dr. __________,

il quale, nel rapporto di visita ambulatoriale del 23 gennaio 2015, aveva posto

le diagnosi di “Sospetta instabilità medio carpica con: - probabile sindrome

da impatto ulna carpico polso sinistro, - esiti dopo artroscopia diagnostica

radio carpica con debridement disco triangolare, sinovectomia in sede radio

carpica il 6.6.2013, - esiti dopo infiltrazione di corticosteroidi in sede ulno

carpica il 4.12.2013, - esiti dopo artroscopia diagnostica radio carpica e

medio carpica con debridement del disco triangolare, sinovectomia in sede radio

carpica e debridement del legamento scafo lunare con shrinking il 16.10.2014, e

Borsite olecranica gomito bilaterale”, oltre alle diagnosi “collaterali”

di “Morbo di De Quervain polso sinistro traumatizzato esiti dopo

infiltrazione di corticosteroidi il 27.03.2013, esiti dopo decompressione a

ciclo aperto del nervo mediano all'altezza del canale carpale destro (04.2002)

su reazione alga distrofica mano destra con persistenti disestesie locali (AI

del 52%), escissione ganglio articolare dorsale (11.2002), stato dopo

isterectomia vaginale, dopo colecistectomia, dopo taglio cesareo, dopo

appendicectomia, conosciuti disturbi dispeptici funzionali, asma bronchiale di

tipo allergico, emicrania”. Lo specialista si è espresso come segue:

" (…) II

quadro clinico è invariato rispetto a quanto già riportato durante le ultime

visite. La situazione si è pressoché stabilizzata. Si confermano due zone di

dolore e cioè all'altezza dell'articolazione radio ulnare distale e in sede

radio carpica rispettivamente medio carpica. Questo è già stato anche

constatato durante i due interventi in artroscopia. Come già accennato durante

l'ultima visita ho proposto alla paziente una seconda opinione a livello

universitario e ho consigliato il Dr. __________ presso l'Ospedale

Universitario di __________. La paziente è d'accordo. (…). Per quanto riguarda

la borsite, ora bilaterale ho consigliato di mettere una gomitiera elastica e

di prendere dei FANS. Viene seguita dall'ergoterapista per dei trattamenti

combinati sia al polso smista-o che ad entrambi i gomiti.” (doc. AI pag. 448)

Il 22 febbraio 2016 il curante

dr. __________, internista, ha posto le diagnosi con ripercussione sulla

capacità lavorativa di “Sospetta reazione algodistrofica (sindrome del

dolore regionale complesso, SDRC) mano dx, su st.d. intervento per tunnel

carpale dx (04.2002), st.d. escissione di ganglio articolare dorsale (11.2002),

st.d. algodistrofia dopo intervento al canale carpale dx con persistenti

disestesie locali, possibile neuroma cicatriziale (valutazione Dr. __________

02.2010)”, ritenendo l’assicurata impossibilitata a riprendere il suo

lavoro come segretaria (doc. AI pag. 470).

Nell’Annotazione del 22 agosto

2016 il dr. __________ del SMR ha concluso che l’esame della documentazione

prodotta permetteva di concludere per uno stato di salute invariato (doc. AI pag.

485). Di conseguenza, con comunicazione del 25 agosto 2016 la mezza rendita è

stata confermata (doc. AI pag. 486).

Con scritti dell’8 e 23 settembre

2020 l’assicurata ha fatto valere un peggioramento delle sue condizioni.

Sottolineati i problemi alle mani e l’impossibilità di svolgere molte attività

casalinghe, e la presenza di una sindrome lombovertebrale e cervicale e

problematiche psichiatriche, ha chiesto una revisione della prestazione,

precisando che il peggioramento era da situare nel 2015 per quanto riguardava

le affezioni somatiche e nel 2018 per quelle psicologiche (doc. AI pag. 488). Ha

prodotto scritti del 29 luglio 2019 e 23 settembre 2020 del dr. __________ attestanti

un peggioramento delle condizioni dal 2014, con disturbi alle mani invalidanti

e dolori lombari cronici “su alterazioni degenerative diffuse che peggiorano

il quadro clinico”, e le diagnosi seguenti:

" Diagnosi

permanente

- Sospetta

reazione algodistrofica (sindrome del dolore regionale complesso, SDRC) mano dx

su st.d. intervento per tunnel carpale dx (04.2002), st.d. escissione di

ganglio articolare dorsale (11.2002), st.d. algodistrofia dopo intervento al

canale carpale dx con persistenti disestesie locali, possibile neuroma cicatriziale

(valutazione dr. __________ 02.2010)

- Emicrania e Asma

bronchiale allergico (valutazione Dr. __________ 2009)

- Sindrome

lombovertebrale - RM lombare (26.1.2018): piccola protrusione discale e fissurazione

L4-5 mediana-paramediana, non conflitti radicolari, piccola protrusione discale

mediana-paramediana L5-S1 senza conflitti radicolari

- Disturbi

dispeptici funzionali: gastroscopia (07.12.2012): lieve ins. iatale senza

esofagite erosiva (biopsie normali), ecografia addominale (21.12.2012): normale,

test resp. intolleranza al lattosio neg. (3.2014), celiachia esclusa (Ac neg

2.2014)

Diagnosi secondaria

Diagnosi collaterali:

- dexa (23.7.2019): normale

- st.d settoplastica

funzionate e turbinoplastica bilat., fronto-sfenoetmoidectomia bilat. (26.2.2018)

- st.d.

isterectomia vaginale in laparoscopia conservativa degli annessi (10.2011) e asportazione

IUD per menometrorragie/ipermenorrea

- st.d. colecistectomia (2007)

- st.d.

artroscopia diagnostica radiocarpica e mediocarpica polso sx con debridement

disco triangolare, sinovectomia e debridement leg. scafo-lunare e shrinking

(16.10.2014)

- st.d. artroscopia

diagnostica radiocarpica polso sx con debridement disco triangolare (TFCC),

sinovectomia In sede radio carpica (6.6.2013)

- st.d. taglio

cesareo (2001), appendicectomia (1983), intervento al piede dx, trombosi

anale.” (doc. AI pag. 492)

Ha versato agli atti documenti

già all’inserto e rapporti di visite al PS (doc. AI pag. 511, 512, 516 e 519)

oltre ad un referto del 29 gennaio 2018 di una RM alla colonna lombare nativa, per

“lombosciatalgia destra in territorio L5-S1” (doc. AI pag. 518).

Sentito il medico SMR (cfr. annotazione

21 novembre 2020, doc. AI pag. 526), con decisione 18 gennaio 2021 (confermata

dal TCA il 4 maggio 2021; STCA 32.2021.21), l’amministrazione non è entrata nel

merito della richiesta di revisione.

2.7. Una nuova revisione della rendita è

stata avviata nel settembre 2021. Dopo aver valutato la certificazione del 17

settembre 2021 del dr. __________, confermate le diagnosi poste precedentemente

(cfr. certificazione del 23 settembre 2020, doc. AI pag. 492 e pag. 643) e del

30 settembre 2021 della dr.ssa ____________, psichiatra curante dal dicembre

2018 – per la quale, poste le diagnosi con influenza sull’abilità lavorativa di

“Episodio depressivo di media gravità ICD 10 F32.1, da fine 2020 e Sindrome

da attacchi di panico ICD 10 F 41.0”, la capacità lavorativa dell’assicurata

era “parzialmente ridotta”, con un’abilità del 50% nella sua attività lavorativa

svolta in precedenza; doc. AI pag. 653 – vista la presa di posizione del SMR

del 25 ottobre 2021 (per il quale lo stato valetudinario appariva “stabile e

con limitazioni parziali al 50% analoghe ad ora”, doc. AI pag. 665), con

comunicazione del 25 ottobre 2021 l’amministrazione ha confermato la mezza

rendita d’invalidità ritenuto come la situazione appariva immutata (doc. AI

pag. 661). L’assicurata ha accettato tale comunicazione, non postulando, come era

in suo diritto, una decisione formale suscettibile di ricorso.

Nel gennaio 2023 l’interessata

ha nuovamente chiesto la revisione della rendita allegando una certificazione del

21 dicembre 2022 della dr.ssa __________ del seguente tenore:

" Con il

presente intendo fornire alcune informazioni in merito alla paziente in oggetto

che seguo in terapia da anni a causa di una sintomatologia ansioso depressiva,

che si acutizza in alcune situazioni particolari e periodi dell'anno. Il quadro

clinico era caratterizzato da umore deflesso, apatia, anergia, rialzi della

quota ansiosa e disturbi del riposo notturno. Esso era. in quel periodo,

reattivo ad alcuni eventi di vita particolarmente stressanti. In particolare,

in seguito al decesso della madre avvenuto nell'aprile 2018, sono aumentate le

sue difficoltà ad uscire di casa da sola, tanto da impedirle di recarsi

autonomamente in luoghi distanti da casa o non ben conosciuti.

Da quel momento la presa a carico è proseguita con fasi alterne ed

è stata caratterizzata da alcune oscillazioni del tono d'umore e della quota

ansiosa, gestibili con sostegno psicologico regolare e fitoterapia. Nel corso

dell'estate 2020, invece, la situazione è andata progressivamente peggiorando

fino a determinare un quadro clinico caratterizzato da umore francamente

deflesso, labilità emotiva, perdita di interesse anche per attività fino a quel

momento piacevoli, energia, scarsa autostima, affievolimento dell’istinto

vitale, crisi di ansia. Si sono, inoltre, intensificate le sue difficoltà ad

uscire di casa

soprattutto per recarsi in luoghi poco conosciuti. Da quel momento

si è resa necessaria una terapia farmacologica, che è stata incrementata nel

corso del tempo per riuscire ad arginare e contenere la sintomatologia, spesso

invalidante. Ritengo che la Signora RI 1 abbia un'organizzazione di personalità

piuttosto fragile che la rende particolarmente vulnerabile agli stress e che

questa condizione sia andata peggiorando nel corso degli anni fino a cronicizzarsi,

stabilizzandosi ad un livello che compromette in maniera marcata il suo

funzionamento. A ciò vanno aggiunti i noti problemi fisici di cui soffre (per i

dettagli inerenti si rimanda al Dottor __________) che inficiano ulteriormente

la sua situazione. Tutti questi motivi mi spingono a ritenere che non solo la

qualità delta vita della signora RI 1 sia compromessa, ma anche la sua abilità

lavorativa e che, a questo proposito, la prognosi sia negativa; non ritengo

possibile, quindi, una ripresa delia capacità al lavoro almeno nel medio

periodo.

Diagnosi: Sindrome depressiva ricorrente con episodi di media

gravità (ICO 10 F 33.1), Agorafobia (ICD1 OF 40.0) (…)”

(doc. AI pag. 850)

Il dr. __________, con certificati

del 12 e 23 gennaio 2023, ha confermato le predette diagnosi invalidanti (in

particolare le affezioni alle mani e la sindrome lombovertebrale) e ha affermato

che “a mio modo di vedere la paziente può svolgere delle attività da

ufficio fisicamente non pesanti, che non presuppongano frequenti spostamenti,

l'utilizzo continuo delle mani e il mantenimento della posizione eretta” (doc. AI pag. 863 e 876).

In merito il dr. __________ del

SMR, con Annotazione del 12 gennaio 2023, ha affermato che il certificato della

dr.ssa __________ riportava informazioni comparabili a quanto da lei già espresso

nel rapporto pervenuto il 29 luglio 2022 rispettivamente non comprovava una

modifica dello stato di salute (doc. AI pag. 858). Il 2 febbraio 2023,

esprimendosi anche sulla parallela procedura di richiesta dell’AGI, egli ha ancora

affermato:

" Ho preso

visione della lettera dell'assicurata del 25.01.2023, che riporta riferimenti

alla CIGI e alla sentenza del TCA rispettivamente considerazioni personali per

le quali essa avrebbe diritto ad AGI di grado medio nonostante le osservazioni oggettive

in sede di inchiesta il 25.10.2022 e in sede SMR il 15.12.2022.

E del tutto inverosimile che la situazione si sia

significativamente modificata in poco più di un mese.

Per quanto concerne il rapporto Al del Dr. __________ del

23.01.2023 questo riporta lo stato medico noto con riferimenti attribuiti

soggettivamente alla paziente riguardo difficoltà nella conduzione

dell'economia domestica senza considerazioni oggettive da parte del

curante per quanto concerne espressamente il diritto ad AGI.

L'assicurata allega un certificato del Dr. __________ del 12.01.2023 da cui

emergono problematiche alle mani e ai polsi con mobilita limitata e forza

ridotta con necessità di aiuto nello svolgere le pulizie domestiche, fare la

spesa, preparare i pasti, eseguire bucato e stiro. Si tratta di questioni

relative alla conduzione dell'economia domestica non ad una oggettiva necessità

regolare e notevole di terzi nello svolgere gli atti della vita quotidiana

ovvero necessità di accompagnamento nell'organizzazione della realtà

quotidiana. Senza contare che tali limitazioni di movimento e forza agli arti

superiori renderebbero l’assicurata non idonea alla guida, condizione questa

negata dall'assicurata e non da me osservata in visita SMR: l’assicurata ha

affermato di condurre l'automobile senza problemi anche su lunghi percorsi. Lo

scorso agosto si è recata con la figlia per cinque giorni in vacanza in un

hotel di __________ sulla __________: la figlia non ha le patenti; ha, dunque,

condotto lei stessa l'auto.

La Dr.ssa __________ nel certificato del 21.12.2022 riporta lo

stato clinico noto; per quanto concerne eventuali necessità Agi riporta

difficoltà ad uscire di casa in seguito al decesso della madre in aprile 2018;

tuttavia, non vi sarebbe stato in quel momento alcun trattamento medico specifico

né una presa a carico continuativa. Le difficoltà ad uscire si sarebbero

intensificate in estate 2020 e solo da allora la presa a carico sarebbe stata incrementata

con prescrizione farmacologica. A tale riguardo, rilevo che durante l'inchiesta

del 25.10.2022 cosi come all'osservazione SMR del 15.11.2022, l’assicurata non

ha fornito elementi concreti che facciano presagire il rischio di un'istituzionalizzazione

se lasciata sola. È una persona lucida, capace di strutturare la giornata in

modo autonomo e capace di intendere e volere come nei fatti è dimostrato

indirettamente dalla lucidità con cui ha redatto le sue osservazioni il

25.01.2023 con riferimenti puntuali alla normativa in termini di AGI senza,

tuttavia, fornire elementi concreti ed oggettivi che permettano un diverso

apprezzamento rispetto alle osservazioni eseguite in sede UAI. In conclusione,

Considerandi

in assenza di fatti nuovi o cambiamenti significativi, rimane valida la

precedente posizione SMR.” (doc. AI pag. 879)

La dr.ssa __________, psichiatra

curante in sostituzione della dr.ssa __________, il 2 febbraio 2023 ha

attestato un’inabilità lavorativa come impiegata d’ufficio “da anni”

(doc. AI pag. 889).

In merito il dr. __________ del

SMR il 9 febbraio 2023 ha osservato che “il rapporto Al della Dr.ssa __________

non contiene nuove informazioni, allega il certificato della Dr.ssa __________

su cui avevo preso posizione il 12.01.2023. Per quanto concerne il rapporto del

Dr. __________ pervenuto il 27.01.2023, non contiene informazioni di novità

riguardo le note patologie somatiche con influsso sulla capacità lavorativa. Il

Dr. __________ non certifica inabilità lavorativa. In assenza di fatti nuovi o

modificazioni significative ed oggettive di fatti noti, lo stato di salute è da

considerare stazionario” (doc. AI pag. 891).

In fase di osservazioni al

progetto di decisione del 14 febbraio 2023 l’assicurata ha fatto pervenire una

certificazione del dr. __________ del 13 marzo 2023 del seguente tenore:

" con la

presente vi informo che la sopracitata paziente ha, da una parte, una sindrome depressiva

ricorrente associata ad un’agorafobia per la quale è seguita dalla Dr.ssa __________

e per cui mi rifaccio al suo certificato datato 21.12.2022. Dall’altra ha, dal punto

di vista somatico, una nota sindrome lombovertebrale con delle alterazioni degenerative

diffuse per cui ha dei dolori lombari cronico-recidivanti che ne limitano la deambulazione

e l'attività fisica. Vi sono inoltre dette problematiche a livello di entrambi

le mani e i polsi per cui la paziente ha già subito vari interventi e per cui

vi sono dei dolori diffusi a quest'ultimi, una mobilità fine limitata e una

forza ridotta. In aggiunta vi sono delle dita a scatto per cui ha recentemente

subito delle terapie infiltrative. Il quadro somatico (per quello psichico mi

rifaccio alla valutazione della Dr.ssa __________) è soggettivamente in

costante aggravamento. A tal proposito la paziente necessita di aiuto per

svolgere le pulizie domestiche, fare la spesa, preparare i pasti ed eseguire i

lavori di bucato e stiratura. La situazione abitativa della paziente è

cambiata, passando da un appartamento ad una casa di 3 piani. Per le

motivazioni di cui sopra ritengo assolutamente indispensabile un aiuto per la sopraccitata

paziente.” (doc. AI pag. 910)

Inoltre il 20 febbraio 2023 la

dr.ssa __________ ha affermato:

" Come richiesto

dalla paziente in oggetto, comunico la sua situazione clinica, intervenendo in sostituzione

della curante psichiatra momento assente. La sig.ra RI 1 intende porre opposizione

alla valutazione dell'Ufficio AI rispetto a una non entrata in materia sulla

riconsiderazione dell'incapacità lavorativa.

La paziente riferisce un peggioramento significativo della sua

funzionalità quotidiana e sociale. Ella racconta di necessitare aiuto sia per

la sua igiene personale che per la gestione della casa oltre a un disturbo di

ansia che non le permette di usare di casa. La paziente ricorda che fino a due

anni prima era in grado di gestire una squadra amatoriale di pallavolo mentre

ora non riesce neppure a entrare m palestra. Ci sono inoltre delle

preoccupazioni rispetto a problemi economici legati al riconoscimento degli

aiuti sociali che le vengono negati, che concorrono a peggiorare to stato di

angoscia. Ella riferisce che nonostante le cure non sia stato alcun miglioramento.

Posso constatare riduzione delle funzioni cognitive, umore

deflesso, irritabilità, quota ansiosa importante, anergia, abulia, scarsa

autostima, disturbi fobici (agorafobia), pensieri di inadeguatezza e

ingiustizia (non si sente riconosciuta nel suo dolore), ruminazione del

pensiero, nell'ambito di una personalità fragile. Nel suo

certificato del 21.12.2022 la curante dr.ssa __________ segnalava un peggioramento

clinico a partire dall'estate del 2020 che ha necessitato un incremento della terapia

farmacologica e una prognosi per una ripresa lavorativa infausta.

Terapia farmacologica attuale; Cymbalta 90mg/die, Pregabalin 175

mg/die, Trittfco 50 mg la notte, Temesta al bisogno.

Ritengo che la diagnosi sia Sindrome depressiva ricorrente con

episodi di media gravità (ICD10: F33.1) e Agorafobia (ICD10: F 40.0).

Da ultimo segnalo che anche a mio modo di vedere la prognosi sia

incerta e suscettibile di peggioramento e che in accordo con la Dr.ssa __________

la paziente presenti una riduzione della capacità lavorativa totale per motivi

psichiatrici.” (doc. AI pag. 913)

In merito si è espresso il dr. __________

del SMR il 17 marzo 2023, nel senso che le nuove certificazioni non apportavano

alcun elemento nuovo (doc. AI pag. 918).

La decisione contestata ha quindi

statuito come segue:

" (…) lei ha

inoltrato una richiesta di aumento della rendita d'invalidità. Le disposizioni

legali che le competono si trovano in allegato. La nostra decisione si basa su

questi presupposti.

Esito degli accertamenti

Lei è beneficiaria di mezza rendita d'invalidità con un grado del

52% come da decisione 16.05.2008.

In data 11.01.2023 ha presentato una richiesta di riesame della

rendita Al. Abbiamo proceduto alla rivalutazione del suo caso aggiornando la

documentazione medica. Il nostro Ufficio ha determinato che quanto pervenuto

agli atti non apporta alcuna modifica alla nostra precedente valutazione. Lei

continuerà pertanto a percepire una mezza rendita d'invalidità con un grado del

52%.

Decidiamo pertanto:

La richiesta di aumento della rendita d'invalidità è respinta.

Audizione

Abbiamo ricevuto il suo scritto datato 14.03.2023 con allegati:

il rapporto del Dr. med. __________ del 13.03.2023; il rapporto

della Dr.ssa med. __________ del 20.02.2023; il certificato medico della Dr.ssa

med. __________ del 21.12.2022.

Il tutto è stato sottoposto all'attenzione del nostro Servizio

medico regionale (SMR) che, dopo accurata analisi, conferma la nostra

precedente valutazione. Pertanto il nostro progetto di decisione del 14.02.2023

viene confermato.

Reintegrazione

Attualmente non sono previsti provvedimenti di reintegrazione.

Una nuova verifica della situazione medica, personale e lavorativa

non escluderà, se sarà indicata, l'adozione di provvedimenti reintegrativi con

lo scopo di migliorare la capacità a guadagno.”

Dinanzi

al TCA l’assicurata ha contestato le conclusioni sulla capacità lavorativa e ha

prodotto una nuova certificazione della dr.ssa _________ del 5 maggio 2023 che

ha affermato:

" Certifico

di aver avuto un colloquio clinico con la paziente in oggetto in data 04.05.2023

dopo un periodo di pausa dovuto alla mia assenza per congedo durante il quale

ella ha fatto riferimento alla collega Dottoressa __________. La condizione

clinica della paziente è rimasta pressoché invariata, caratterizzata da umore

orientato al polo negativo, ansia fluttuante con recrudescenze marcate

soprattutto nelle situazioni che comportano relazioni sociali e contatti con

persone o ambienti con cui non ha familiarità. Costata l'assenza di

miglioramenti nonostante la terapia farmacologica in atto la paziente ha

accettato di iniziare una psicoterapia con la Psicologa __________ che inizierà

a breve.” (doc. D)

2.8

Nella concreta fattispecie, dopo

attento esame della documentazione agli atti – rammentato nuovamente che

nell’ambito di una revisione secondo la giurisprudenza il punto di riferimento

temporale per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado

di invalidità suscettibile di incidere notevolmente sul diritto alla

prestazione è costituito dall’ultimo provvedimento ammnistrativo cresciuto in

giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita (DTF 133

V 108, 130 V 351 consid. 3.5.2 e per esteso al consid. 2.3), e che la

situazione giuridica precedente deve permanere se una modifica rilevante della

fattispecie non è dimostrabile con il grado di verosimiglianza preponderante

(sentenza 9C_158/2012 del 5 aprile 2013; SVR 2012 IV n. 18 pag. 181,

9C_418/2010, consid. 3.1; cfr. anche la STF 9C_32/2012 del 23 gennaio 2013,

consid. 2 e sopra al consid. 2.5) – questo Tribunale, per i motivi che seguono,

non può che confermare la decisione dell’Ufficio AI, con la quale ha negato

l’intervento di un peggioramento rilevante delle condizioni dell’assicurata

rispettivamente della sua capacità lavorativa, e, quindi, confermato il diritto

alla mezza rendita.

A ragione l’amministrazione ha in

effetti concluso che rispetto alla decisione di concessione della mezza rendita

del 16 maggio 2008 – con la quale è stata attribuita la prestazione considerata

un’abilità lavorativa del 50% in attività adeguate con un conseguente grado

d’invalidità del 52% (doc. AI pag. 346 e 369) – rispettivamente rispetto all’ultima

conferma della prestazione del 25 ottobre 2021 – resa dopo revisione e l’effettuazione

degli accertamenti medici del caso e la presa di posizione del SMR (doc. AI

pag. 661) – lo stato di salute dell’assicurata e di conseguenza la sua abilità

lavorativa risultavano stazionari rispetto alle precedenti valutazioni.

2.8.1

Per quanto riguarda innanzitutto le

affezioni somatiche, in effetti, la domanda di revisione si è basata sostanzialmente

su documentazione attestante le note problematiche alle mani e ai polsi (a destra

in stato dopo Sudek e a sinistra con sospetta instabilità medio carpica) e alla

sindrome lombovertebrale.

In effetti già in occasione

dell’attribuzione della mezza rendita, all’assicurata erano state riconosciute

svariate diagnosi e limitazioni, che segnatamente interessavano entrambi i

polsi (cfr. valutazioni peritali del 1. luglio 2004 e 18 luglio 2006 del dr. __________,

chirurgo della mano, il quale aveva diagnosticato anche una “Chronifiziertes

Schmerzsyndrom”; doc. AI 29), oltre ad una sindrome lombovertebrale, con

un’abilità lavorativa del 50% (decisione del 19 febbraio 2008, doc. AI pag.

290).

Anche la documentazione prodotta

nelle successive revisioni, in riferimento soprattutto agli interventi eseguiti

dal dr. __________ al polso sinistro nel giugno e dicembre 2013 (cfr.

attestazione del dr. __________ di “Sospetta instabilità medio carpica (…), Borsite

olecranica gomito bilaterale” oltre alle diagnosi “collaterali” di “Morbo

di De Quervain polso sinistro traumatizzato esiti dopo infiltrazione di

corticosteroidi il 27.03.2013, esiti dopo decompressione a ciclo aperto del

nervo mediano all'altezza del canale carpale destro (04.2002) su reazione alga

distrofica mano destra con persistenti disestesie locali (AI del 52%),

Escissione ganglio articolare dorsale (11.2002) (…), Asma bronchiale di tipo

allergico, Emicrania”; doc. AI pag. 448; cfr. al consid. 2.6 in esteso),

aveva confermato che “la problematica principale limitante è di tipo

locomotorio ai due polsi (destro in stato dopo Sudek e sinistro con sospetta

instabilità medio carpica anche qui indagata esaustivamente; annotazione

SMR del 22 agosto 2016, doc. AI pag. 485), ragione per cui lo stato di salute era

stato considerato invariato, con la conferma della mezza prestazione mediante

la comunicazione del 25 agosto 2016 (doc. AI 124).

Come già in occasione della

richiesta di revisione del settembre 2020 (evasa con una decisione di non

entrata nel merito del 16 gennaio 2021, confermata dal TCA mediante pronuncia

del 4 maggio 2021) e della conferma della prestazione mediante comunicazione

del 25 ottobre 2021, le varie attestazioni del medico curante dr. __________

hanno confermato le affezioni già note (cfr. i precedenti certificati del 29

luglio 2019, 23 settembre 2020 e 17 settembre 2021; cfr. ai consid. 2.6. e 2.7,

doc. AI pag. 492, 643). Nel certificato del 12 gennaio 2023 egli ha in effetti nuovamente

ribadito che l’assicurata era affetta dalla “nota sindrome lombovertebrale

con delle alterazioni degenerative diffuse per cui ha dei dolori lombari

cronico-recidivanti che ne limitano la deambulazione e l'attività fisica”,

aggiungendo che vi erano inoltre “delle problematiche a livello di entrambi

le mani e i polsi per cui fa paziente ha già subito vari interventi e per cui

vi sono dei dolori diffusi a quest'ultimi, una mobilità fine limitata e una

forza ridotta” (doc. AI pag. 876).

Il 23 gennaio 2023 il dr. __________

ha confermato le diagnosi con valenza invalidante di:

" Sindrome

depressiva ricorrente con episodi di media gravita

Agorafobia.

Sindrome lombovertebrale.

Sospetta reazione algodistrofica (sindrome del dolore regionale complesso,

SDRC) mano dx

- st.d. intervento per tunnel Carpale dx (04.2002), st.d.

escissione di ganglio articolare dorsale (11.2002).

St.d. algodistrofia dopo intervento al canale carpale dx con

persistenti disestesie locali, possibile neuroma cicatriziale

valutazione Dr. __________ 02.2010)

st.d. artroscopia diagnostica radiocarpica e mediocarpica polso sx

con debridement disco triangolare.

sinovectomia e debridement leg. scafo-lunare e shrinking

(16.10.2014)

st.d. artroscopia diagnostica radiocarpica polso sx con

debridement disco triangolare (TFCC).

Sinovectomia in sede radio carpica (6.6.2013)”

Esprimendosi sulla capacità

lavorativa ha affermato che “a mio modo di vedere la paziente può'

svolgere delle attività da ufficio fisicamente non pesanti, che non

presuppongano frequenti spostamenti, l'utilizzo continuo delle mani e il

mantenimento della posizione eretta”, precisando che “è esigibile

un’attività da ufficio almeno al 50%” e rimandando inoltre alla psichiatra curante per quanto di sua pertinenza (doc. AI

pag. 863).

Considerato come l’attestazione

del curante avesse in sostanza confermato le precedenti certificazioni che

erano state in ogni modo attentamente vagliate dall’amministrazione nell’ambito

delle precedenti revisioni della prestazione (cfr. certificazioni del 29 luglio

2019, 23 settembre 2020, e 17 settembre 2021; cfr. consid. 2.6 e 2.7), a ragione

il dr. __________ del SMR, con annotazione del 9 febbraio 2023, ha osservato

che tale documentazione non conteneva informazioni di novità riguardo alle note

patologie somatiche con influsso sulla capacità lavorativa, lo stato

dell’assicurata essendo da considerare stazionario (doc. AI pag. 891; cfr. in

esteso al consid. 2.7).

Nemmeno la certificazione del

curante del 13 marzo 2023 prodotta in fase di osservazioni al progetto di

decisione del 14 febbraio 2023 ha permesso di comprovare una modifica della

situazione rispetto alla conferma della prestazione del 25 ottobre 2021. In

effetti, con tale scritto il dr. __________ si è sostanzialmente limitato a nuovamente

elencare le affezioni diagnosticate, non evidenziando modificazioni recenti

dello stato di salute, sottolineando che il quadro somatico era in costante

peggioramento, ma non attestando una maggiore inabilità lavorativa (doc. AI

pag. 910, cfr. in esteso al consid. 2.7).

Il dr. __________ del SMR con

annotazione del 17 marzo 2023 ha quindi con pertinenza concluso che tale

certificazione non attestava alcuna modificazione dello stato di salute (doc.

AI pag. 918; cfr. in esteso al consid. 2.7).

Del resto, contrariamente a

quanto affermato dalla ricorrente, il fatto che ella soffra ora anche di “dita

a scatto” non permette in tutta evidenza, peraltro nemmeno secondo quanto

certificato dal curante, di modificare le conclusioni sulla capacità

lavorativa.

Si deve pertanto concludere che

la documentazione medica prodotta dalla ricorrente fa stato in sostanza delle

medesime affezioni e diagnosi già evidenziate e indagate nell’ambito della prima

decisione di attribuzione della prestazione e delle successive revisioni eseguite

nel marzo 2010, gennaio 2016 e settembre 2021, osservato come le relative

comunicazioni di conferma della prestazione del 25 agosto 2010 rispettivamente

25.

agosto 2016 e 25 ottobre 2021, non sono state contestate e sono pertanto da

considerare vincolanti.

Il curante non espone in che

misura e in che modo le patologie elencate influirebbero sulla capacità

lavorativa in maniera e in misura diverse da quanto diffusamente valutato, in

modo vincolante, nell’ambito della decisione del 2008 e delle successive

revisioni e in particolare dell’ultima conferma della prestazione avvenuta

nell’ottobre 2021.

Anzi: nel rapporto allestito per

l’AI il 23 gennaio 2023 egli non solo conferma le note diagnosi, ma pure la sua

conclusione di inabilità lavorativa del 50%, anche nell’attività svolta in

precedenza (impiegata d’ufficio) (doc. AI pag. 865).

Del resto questo TCA, in

occasione della pronuncia del 4 maggio 2021 (STCA 32. 2021.21), ha già avuto

pure modo di osservare che con riferimento alle ulteriori diagnosi citate dal

dr. __________ nelle varie certificazioni [da ultimo quella del 23 settembre

2020, doc. AI pag. 492 e del 17 settembre 2021 con l’aggiunta di “lieve

diverticolosi del colon sx (colonoscopia 24.2.2021)”; doc. AI pag. 643, oltre

alle diagnosi di “dolori lombari cronici su alterazioni degenerative

diffuse” e “sindrome lombovertebrale (RM lombare (26.1.2018): piccola

protrusione discale e fissurazione L4-5 medianaparamediana, non conflitti radicolari,

piccola protrusione discale mediana-paramediana L5-S1 senza conflitti

radicolari], non vi erano elementi per ritenere che dalle stesse potesse

essere dedotta un’inabilità lavorativa rispettivamente un aumento rilevante

dell’inabilità lavorativa.

Alla medesima conclusione è del

resto giunta l’amministrazione, sulla base dell’annotazione SMR del 25 ottobre

2021.

(per il quale “dalla documentazione dei MC si evince uno stato

valetudinario stabile e con limitazioni parziali del 50% analoghe ad ora”,

doc. AI pag. 665) in sede di conferma della prestazione con comunicazione del

25.

ottobre 2021, le cui conclusioni vanno, come detto, ritenute vincolanti,

considerato come alle stesse l‘assicurata non si è opposta, segnatamente

postulando la resa di una decisione formale soggetta a ricorso (doc. AI pag.

661).

Alla luce di quanto precede, a

ragione il medico SMR, nelle sue annotazioni del 9 febbraio e 17 marzo 2023, ha

ritenuto che la nuova documentazione non rendeva verosimile un rilevante

peggioramento delle condizioni somatiche, la situazione dovendosi ritenere stabile

e cronica, come del resto affermato dall’assicurata medesima (doc. AI pag. 891

e 918).

2.8.2

Anche per quanto riguarda le

affezioni psichiche occorre concludere che rispetto alla conferma della

mezza rendita del 25 ottobre 2021 (doc. AI pag. 661) lo stato di salute

dell’assicurata non ha subito modifiche di rilievo.

In effetti, nell’ambito della

revisione della mezza rendita intrapresa nell’agosto 2021, l’amministrazione

aveva interpellato anche la dr.ssa __________, psichiatra curante dal dicembre

2018, la quale, con rapporto del 30 settembre 2021, aveva posto le diagnosi con

influenza sull’abilità lavorativa di “Episodio depressivo di media gravità

ICD 10 F32.1, da fine 2020 e Sindrome da attacchi di panico ICD 10 F 41.0”,

e aveva affermato che la capacità lavorativa dell’assicurata dal punto di vista

psichiatrico era “parzialmente ridotta”, con un’abilità del 50% nella

sua attività lavorativa svolta in precedenza (doc. AI pag. 653). Nel suo

rapporto all’AI la psichiatra aveva ricordato di seguire l’assicurata dal 2018

per una sintomatologia ansioso-depressiva, caratterizzata da “umore

deflesso, apatia, anergia, rialzi ansiosi nell’arco della giornata, in quel

momento reattivi ad alcuni eventi di vita dolorosi e complicati da affrontare.

In particolare a seguito del decesso della madre avvenuto nell'aprile 2018,

sono aumentate le sue difficoltà ad uscire di casa da sola, tanto da impedirle

di recarsi autonomamente in luoghi distanti da casa o non ben conosciuti. Da

quel momento la presa a carico è proseguita con fasi alterne ed è stata

caratterizzata da alcune oscillazioni del tono d'umore e della quota ansiosa,

gestibili con sostegno psicologico regolare e fitoterapia. Nel corso

dell'estate 2020, invece, la situazione è andata progressivamente peggiorando fino

a determinare un quadro clinico compatibile con un episodio depressivo di media

gravità, caratterizzato da umore francamente deflesso, labilità emotiva,

perdita di interesse anche per attività fino a quel momento piacevoli, energia,

scarsa autostima, affievolimento dell’istinto vitale, crisi di ansia. Il

peggioramento del quadro clinico ha richiesto l’introduzione di una terapia

farmacologica che fino a quel momento la paziente non aveva voluto assumere. Il

primo tentativo con sertralina non ha portato benefici ed è quindi stata

sospesa a favore di duloxetina, che ha portato ad un miglioramento del tono

dell’umore. Assume, inoltre benzodizepine associate a fitoterapia per la

gestione dei rialzi ansosi. Stiamo valutando l’introduzione di pregabalin per

un migliore controllo dell’ansia dal momento che la paziente nell’ultimo

periodo sembra aver superato le sue resistenze e timori circa le terapie farmacologiche”.

A suo avviso quindi la capacità era parzialmente ridotta, “considerata

l’elevata vulnerabilità agli stress con i conseguenti rialzi ansiosi e il

deficit dell’attenzione e concentrazione che avverte quando si sente sotto

pressione. Ella fa inoltre fatica a stabilire e mantenere nuove relazioni”.

Ricordato come l’assicurata soffrisse anche delle problematiche alle mani, aveva

concluso indicando quali fattori che impedivano l’integrazione “difficoltà a

mantenere attenzione e concentrazione soprattutto in condizioni stressanti,

affaticabilità, vulnerabilità a stress anche modesti con forti rialzi ansiosi e

peggioramento del tono dell’umore” (doc. AI pag. 653).

Sottoposta tale certificazione (come

quella del dr. __________, cfr. consid. 2.8.1) al SMR, per il quale “dalla

documentazione dei medici curanti si evince uno stato valetudinario stabile e

con limitazioni parziali al 50% analoghe ad ora. A questo punto, ulteriore

revisione è indicata solo su lungo periodo (5 anni) o su richiesta di

peggioramento” (doc. AI pag. 665), con comunicazione del 25 ottobre 2021

l’amministrazione aveva quindi comunicato che la rendita restava immutata.

L’assicurata non ha richiesto, come avrebbe potuto in caso di disaccordo (cfr.

esplicita menzione in fine al doc. AI pag. 662), una decisione formale

suscettibile di ricorso.

Ora, quanto prodotto

dall’assicurata contestualmente alla nuova revisione postulata nel gennaio 2023

(vale a dire a poco più di un anno dall’ultima valutazione) non ha permesso di

comprovare una modifica rilevante della situazione psichiatrica.

In effetti, nella certificazione

del 21 dicembre 2022, la psichiatra curante si è nuovamente espressa

riproponendo le medesime allegazioni formulate nella citata certificazione del

30.

settembre 2021 (doc. AI pag. 653), riepilogando nuovamente i trascorsi

dell’assicurata, implicanti il peggioramento del quadro psichico dopo il

decesso della madre nell’aprile 2018, con la successiva presa a carico regolare

e peggioramento progressivo dall’estate 2020. Il quadro clinico (“caratterizzato

da umore francamente deflesso, labilità emotiva, perdita di interesse anche per

attività fino a quel momento piacevoli, energia, scarsa autostima,

affievolimento dell’istinto vitale, crisi di ansia. Si sono, inoltre,

intensificate le sue difficoltà ad uscire di casa, soprattutto per recarsi in

luoghi poco conosciuti”) corrisponde a quello già descritto nel precedente

certificato, così come anche la descrizione della presenza di “un'organizzazione

di personalità piuttosto fragile che la rende particolarmente vulnerabile agli

stress”, condizione, questa, a suo avviso peggiorata “nel corso degli

anni fino a cronicizzarsi”. Anche le diagnosi poste coincidono

sostanzialmente con quanto diagnosticato in precedenza, con la presenza di “Sindrome

depressiva ricorrente con episodi di media gravità (ICD 10 F 33.1)”, oltre

a “Agorafobia (ICD 10 F 40.0)”, quest’ultima in sostituzione della

patologia – comunemente associata all’altra – di “Sindrome da attacchi di

panico (ICD 10 F 41.0)”, doc. AI pag. 650). Ha quindi concluso affermando che

l’abilità lavorativa dell’assicurata era “compromessa” e che “non ritengo

possibile, quindi, una ripresa delia capacità al lavoro almeno nel medio

periodo” (doc. AI pag. 850; cfr. in esteso al consid. 2.7).

In merito, a ragione il 12

gennaio 2023 il dr. __________ del SMR ha affermato che il certificato della

dr.ssa __________ del 21 dicembre 2022 riportava informazioni comparabili a

quanto da lei già espresso nei precedenti rapporti medici e non comprovava una

modifica dello stato di salute (doc. AI pag. 858).

Nuovamente interpellato, il 2

febbraio 2023, esprimendosi anche sulla parallela procedura di richiesta dell’AGI,

il dr. __________ ha confermato che non erano stati forniti fatti nuovi o

cambiamenti significativi, e che la certificazione della psichiatra curante

riportava lo stato clinico noto, ricordando come in occasione dell’inchiesta al

domicilio effettuata il 25 ottobre 2022 e successiva visita clinica del 15

dicembre 2022 presso il SMR (ai fini della concomitante procedura per

l’ottenimento dell’AGI), l’assicurata era apparsa come “una persona lucida,

capace di strutturare la giornata in modo autonomo e capace di intendere e

volere come nei fatti è dimostrato indirettamente dalla lucidità con cui ha

redatto le sue osservazioni il 25.01.2023 con riferimenti puntuali alla

normativa in termini di AGI senza, tuttavia, fornire elementi concreti ed

oggettivi che permettano un diverso apprezzamento rispetto alle osservazioni

eseguite in sede UAI” (doc. AI pag. 878, cfr. in esteso al consid. 2.7).

A tali conclusioni, tratte dopo

attenta valutazione dallo specialista del SMR che ha ripetutamente esaminato il

caso e ha visitato l’assicurata il 15 dicembre 2022, questa Cote deve aderire.

Nemmeno le certificazioni del 2

e 20 febbraio 2023 della dr.ssa __________, psichiatra curante in sostituzione

dell’assente dr.ssa __________, permettono di comprovare una rilevante modifica

della situazione psichiatrica. In effetti, non solo le diagnosi appaiono

invariate, ma anche la descrizione delle problematiche presentate dall’assicurata

(doc. AI pag. 888 e 911).

Tali certificazioni non

motivano minimamente le ragioni per le quali, a fronte di un quadro diagnostico

rimasto sostanzialmente invariato, la capacità lavorativa non sia più parziale,

come attestato in precedenza, ma totale. Del resto, come a ragione osservato

dal dr. __________ del SMR, le certificazioni della dr.ssa __________ non

contengono informazioni di rilievo nuove. Nella certificazione del 20 febbraio

2023.

la psichiatra si limita in realtà a riferire quanto affermato dalla

paziente, inserendo la presenza di preoccupazioni (come quelle di natura

economica) che non sono rilevanti in sede di valutazione della capacità

lavorativa, e descrive nuovamente un quadro clinico [con “riduzione delle

funzioni cognitive, umore deflesso, irritabilità, quota ansiosa importante,

anergia, abulia, scarsa autostima, disturbi fobici (agorafobia), pensieri di

inadeguatezza e ingiustizia (non si sente riconosciuta nel suo dolore),

ruminazione del pensiero”] che già era stato descritto nei precedenti

certificati che illustravano la “personalità fragile” dell’assicurata, ribadendo

il peggioramento clinico avvenuto “a partire dall'estate del 2020” e di

cui, quindi, già è stato tenuto conto nella valutazione che ha portato alla

conferma della prestazione il 25 ottobre 2021 (doc. AI pag. 913; cfr. in esteso

al consid. 2.7).

Sempre il dr. __________ il 17

marzo 2023 ha in merito affermato:

" Avevo già

preso visione del certificato della Dr.ssa __________ il 12.01.2023: le considerazioni

allora espresse rimangono valide.

Riguardo al certificato del Dr. __________ del 13.03.2023, il

curante di base fa riferimento alla Dr.ssa __________ e dichiara che l'assicurata

si è trasferita in una casa più grande e per questo necessiterebbe di aiuto:

non sono riferite dal Dr. __________ modificazioni recenti di stato di salute.

La mia osservazione diretta del 15.12.2022 rimane valida.

Riguardo il certificato della Dr.ssa __________ del 20.02.2023, la

collega si riferisce fondamentalmente a disturbi soggettivi dell'assicurata, la

riduzione citata delle funzioni cognitive (non da me osservata il 15.12.2022)

non è oggettivata da test neurocognitivi o da una descrizione esaustiva di

status rispettivamente la Dr.ssa __________ fa riferimento al noto certificato

della Dr.ssa __________ del 21.12.2022. l commenti dell'assicurata nella sua

corrispondenza del 14.03.2023 non sono d'interesse medico tuttavia non possono

essere stati redatti da una persona con deficit cognitivi.

In conclusione, confermo le mie precedenti prese di posizione.”

(doc. AI pag. 918)

In conclusione, in assenza di

fatti nuovi o cambiamenti significativi, a ragione l’amministrazione ha escluso

l’intervento di una modifica rilevante delle condizioni anche sul piano psichiatrico.

Nemmeno lo scritto del 5 maggio

2023.

della dr.ssa __________ prodotto in questa sede, permette di trarre

conclusioni diverse, considerato come lo stesso si limita a confermare che “la

condizione clinica della paziente è rimasta pressoché invariata, caratterizzata

da umore orientato al polo negativo, ansia fluttuante con recrudescenze marcate

soprattutto nelle situazioni che comportano relazioni sociali e contatti con

persone o ambienti con cui non ha familiarità”, situazione già più volte

descritta e in particolare già in occasione della certificazione del 30

settembre 2021, sulla quale l’amministrazione si è basata per confermare la

mezza rendita con comunicazione del 25 ottobre 2021 (doc. AI pag. 653 e 661).

Nemmeno il fatto, addotto dalla curante, che l’assicurata avrebbe nel frattempo

iniziato una psicoterapia con una psicologa (doc. D) può manifestamente modificare

le conclusioni dell’Ufficio AI.

2.8.3

Si deve pertanto concludere che dalla

documentazione medica acquisita agli atti non è possibile dedurre un

peggioramento delle condizioni di salute con influsso rilevante sulla capacità

lavorativa, la stessa facendo stato in sostanza delle medesime affezioni e

diagnosi già evidenziate e indagate nell’ambito della prima domanda, delle

successive revisioni e, per quanto riguarda le problematiche psichiche, in

occasione dell’ultima revisione del settembre 2021. In quest’ultima occasione,

come dianzi descritto, l’amministrazione ha esaminato le certificazioni mediche

acquisite agli atti, facenti stato anche delle intervenute problematiche

psichiatriche oltre a quelle alle mani e all’apparato lombovertebrale (inclusa

la sindrome del dolore cronico), e ha confermato, mediante la comunicazione del

25.

ottobre 2021 (che è vincolante), uno stato valetudinario sostanzialmente

invariato, con un’abilità lavorativa in attività adeguate del 50%.

Come detto, in occasione della

revisione avviata nel gennaio 2023 i curanti dell’assicurata non hanno esposto

in modo convincente in che misura e in che modo le patologie elencate

influirebbero sulla capacità lavorativa in maniera e in misura diverse da

quanto diffusamente valutato nell’ambito delle precedenti decisioni e revisioni.

Non va del resto neppure

dimenticato un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima

Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche

se specialista (STF U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un

valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al

suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile

2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss.; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; 124 I 175 consid. 4; 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La

preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert

Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.). In

ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento

anziché di perizia) in caso di lite non ci si può quindi di regola fondare

sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STFA I 1102/06 del 31

gennaio 2008; I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).

Va pure ancora ricordato che se

da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio,

secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio

dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto,

atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare

all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con

riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare

l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa

e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le

conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Inoltre, sia menzionato che per

l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli

uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni,

stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI

secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere

le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono

indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli

casi.

Scopo e senso del nuovo disposto

come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI,

di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del

diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze

medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale

della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione

di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle

indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente

pretendere da un assicurato e cosa invece no (STF 9C_9/2010 del 29 settembre

2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174

e riferimenti).

Inoltre il TFA (dal 1° gennaio

2007: TF), in una decisione del 24 agosto 2006 (I 938/05), ha evidenziato il

valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito

dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza

tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere

ad una nuova perizia.

Visto quanto sopra, questo

Tribunale, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore

probatorio di rapporti medici (cfr. consid. 2.5), condivide le affidabili e

concludenti valutazioni del SMR (cfr. più in generale sul valore probatorio dei

rapporti interni del SMR la STFA I 143/07 del 14 settembre 2007, consid. 3.3;

cfr. pure la STF 9C_949/2010 del 5 luglio 2011 con rinvii e 9C_376/2007 del 13

giugno 2008; cfr. sopra al consid. 2.6) che in svariate occasioni ha valutato

compiutamente i documenti medici agli atti, giungendo ad una conclusione logica

e priva di contraddizioni. La stessa stabilisce che lo stato di salute della

ricorrente non ha subito un rilevante peggioramento rispetto al momento in cui,

con la comunicazione del 25 ottobre 2021, la mezza prestazione è stata

confermata (doc. AI pag. 661).

In queste condizioni va pure respinta

la richiesta dell’insorgente di un ulteriore approfondimento medico, considerato

come a mente di questo Tribunale la refertazione medica agli atti contiene

elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno

dell'assicurata sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si

renda quindi necessario l'esperimento di una perizia giudiziaria.

Va a questo proposito evidenziato

che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da

effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad

assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39

no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag.

274; cfr. anche STFA H 103/01 dell'11 gennaio 2002; DTF 122 II 469 consid. 4a,

122.

III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e

riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto

di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza

dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3).

Alla luce di quanto precede, non

essendo stato dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante (DTF

9C_125/2012 del 5 aprile 2013) un rilevante peggioramento dello stato di salute

con influenza sulla capacità lavorativa, a ragione l’amministrazione ha

confermato il diritto ad una mezza rendita.

La decisione impugnata va quindi

confermata e il ricorso respinto.

2.9

Secondo l'art. 69 cpv. 1bis

LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la

disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61

lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di

ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di

controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle

spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7

aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza, le

spese di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente, la quale ha postulato l’assistenza giudiziaria con

gratuito patrocinio (cfr. consid. 2.10).

2.10

Come accennato, la ricorrente chiede

di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio.

Ai sensi dell’art. 61 lett. f

LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di

farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere

diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la

disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge

sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in

vigore dal 1° gennaio 2011.

I presupposti (cumulativi) per la

concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si

trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno

indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V

202.

consid. 4a, 372 consid. 5b).

Per valutare se un assicurato si

trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un

fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti

del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid.

7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del

15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).

Nella presente fattispecie, non

risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale

presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue

che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione,

rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI

1994.

pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251).

Ora, dopo un esame forzatamente

sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente vertenza appariva sin

dall’inizio manifestamente votata all'insuccesso.

In effetti, visto il tenore della

documentazione agli atti, incluse le prese di posizione del medico SMR, al quale

l’Ufficio AI ha chiesto di prendere posizione sulle obiezioni sollevate in corso

di procedura amministrativa e sulle certificazioni dei curanti, e considerato

come la ricorrente abbia prodotto con il ricorso soltanto lo scarno certificato

della dr.ssa ___________ del 5 maggio 2023 che non apporta alcun elemento

oggettivo che non sia già stato considerato e riferisce del resto di una

condizione clinica “rimasta pressoché invariata” (doc. D), all’insorgente doveva apparire evidente

che il rischio di perdere il processo era palesemente maggiore rispetto alle

prospettive di un successo, ragione per la quale il requisito della probabilità

di esito favorevole risulta non adempiuto.

In tali condizioni, l'istanza di

assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio deve essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L’istanza

tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria è respinta.

3. Le

spese di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.

4. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere

una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti