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Decisione

32.2023.49

Oggetto del contendere è sapere se è l'assicurata ha diritto ad una mezza rendita d’invalidità dal 1° settembre 2019 aumentata a una rendita d’invalidità del 66% dal 1° ottobre 2022, come stabilito dall’UAI nella decisione avversata. Rinvio per ulteriori accertamenti medici e amministrativi

23 ottobre 2023Italiano70 min

partire dal 10 settembre 2018, come si vedrà meglio appresso al consid. 2.8.1. Nel

Source ti.ch

Incarto

n.

32.2023.49

PC/DC/sc

Lugano

23 ottobre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 15 maggio 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 5 aprile 2023 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nata il __________ 1972,

nubile, da ultimo attiva quale consulente __________ presso la __________ (in

seguito: __________) a __________ in misura dell’80% (licenziata il 21 giugno

2018 con effetto al 30 settembre 2018: pag. 30 incarto AI), inabile al lavoro

al 100% dal 10 settembre 2018 per un disagio psichico ansioso-depressivo (preso

a carico dal dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e

psicoterapia, a decorrere dal 4 aprile 2019: doc. 129 incarto AI), il 19

dicembre 2018 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc.

3-6, 9, 11 e 37 incarto AI).

1.2. RI 1 ha beneficiato di un

provvedimento di intervento tempestivo sotto forma di corso di formazione -

segnatamente di un corso di “Orientamento ad un nuovo lavoro e redazione di

un dossier di candidatura” presso __________ dal 1° febbraio al 22 marzo

2019 (doc. 13 incarto AI) - rispettivamente di una “misura di reinserimento

e riallenamento al lavoro” (in seguito: MRE) presso una struttura protetta

(__________) a __________ dal 24 gennaio al 24 luglio 2022 (doc. 60 incarto AI).

1.3. Esperiti gli accertamenti medici e

amministrativi del caso, con progetto di decisione del 20 dicembre 2022 (doc.

95 incarto AI), l’amministrazione ha preannunciato a RI 1 il riconoscimento di

una mezza rendita d’invalidità (in virtù di un grado d’invalidità del 57%) dal

1° settembre 2019 (ovvero alla scadenza dell’anno di attesa) aumentata a una

rendita del 66% (in virtù di un identico grado di invalidità) dal 1° ottobre

2022 (ossia tre mesi dopo il ritenuto peggioramento dello stato di salute a far

tempo dal 24 luglio 2022).

L’amministrazione ha applicato il metodo misto (ripartizione: 80% salariata e

20% casalinga) e ha tenuto conto dei seguenti periodi di incapacità lavorativa:

80% dal 10 settembre 2018 (e continua) nell’attività abituale di consulente assicurativa;

60% dal 10 settembre 2018 al 23 luglio 2022 rispettivamente 80% dal 24 luglio

2022 (e continua) in attività adeguate allo stato di salute; 20% dal 10

settembre 2018 (e continua) quale casalinga.

Nel 2019 l’UAI ha considerato un

impedimento del 67.96% per la quota parte salariata (80%) a fronte di un “reddito

da valida” di fr. 68'867.50 in un’attività svolta a tempo pieno sulla base

di quanto indicato dal datore di lavoro nel questionario del 14 gennaio 2019 e

un “reddito da invalida” di fr. 22'064.44 in attività adeguate (ove avrebbe

presentato il minor discapito economico) sulla base della TA1 2018, settore

femminile, attività semplici e ripetitive e considerata una capacità lavorativa

residua del 40%).

Il grado di invalidità, per la quota parte salariata, è stato pertanto fissato

in 54.37% (80% di 67.96%, risultante dal confronto dei redditi).

Per la quota parte casalinga (20%) è stato considerato un impedimento dell’11%,

sulla base dell’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia

domestica del 15 dicembre 2022, ottenendo, nel 2019 un grado di invalidità del 2.2%.

L’UAI ha quindi ottenuto un grado di invalidità complessivo del 56.57%

(54.37%+2.2%) arrotondato al 57%.

Nel 2022 l’UAI ha considerato un impedimento dell’80% per la quota parte

salariata (80%) a fronte di un “reddito da valida” di fr. 77'854.92 (95%

del reddito della categoria 65 “Assicurazioni” della TA1 2020, livello di

competenza 2) e un “reddito da invalida” di fr. 15'570.98 nell’attività

abituale (ove avrebbe presentato il minor discapito economico) considerata una

capacità lavorativa residua del 20%. Il grado di invalidità, per la quota parte

salariata, è stato pertanto fissato in 64% (80% di 80%, risultante dal

confronto dei redditi). Per la quota parte casalinga (20%) è stato considerato

un impedimento dell’11%, sulla base della nota inchiesta economica, ottenendo, anche

nel 2022 un grado di invalidità del 2.2%. L’UAI ha quindi ottenuto un grado di

invalidità complessivo del 66.20% (64%+2.2%) arrotondato al 66%.

Nella medesima occasione, l’UAI ha pure puntualizzato quanto segue:

" (…) Dal

24.01.2022 al 24.07.2022 ha svolto misure di reinserimento beneficiando di

indennità giornaliere Al. Ulteriori provvedimenti professionali non entrano in

linea di conto.

Dagli accertamenti medici risultano esigibili delle cure

mediche che potrebbero in futuro migliorare il suo stato di salute e di

conseguenza la sua capacità lavorativa. A tale proposito riceverà una

comunicazione separata.

(…).

Dal 1. gennaio 2022 è in vigore il nuovo sistema di rendite lineari. Questo è

applicabile a tutti i diritti a rendita che sorgono dopo il 1. gennaio 2022. II

vecchio sistema di rendite si applica a tutti i diritti a rendita sorti prima

del 1. gennaio 2022.

(…).

Reintegrazione

Attualmente non sono previsti provvedimenti di reintegrazione.

Una nuova verifica della situazione medica, personale e lavorativa

non escluderà, se sarà indicata, l'adozione di provvedimenti reintegrativi con

lo scopo di migliorare la capacità al guadagno.”

(doc. 95, pag. 299 incarto AI; n.d.r.: il grassetto e le

sottolineature non sono della redattrice).

1.4. In data 22 dicembre 2022 l’UAI ha

inviato a RI 1 una “Diffida a sottoporsi alle dovute cure” (e, più

precisamente, ad un trattamento psicofarmacologico) ex art. 21 cpv. 4 LPGA

(doc. 97 incarto AI). In data 22 gennaio 2023 lo psichiatra curante

dell’assicurata ha comunicato all’UAI, per un verso, che “ella conferma ora

la sua disponibilità ad accettare una medicazione” (doc. 99, pag. 2) e, per

altro verso, le proprie osservazioni al progetto di decisione del 20 dicembre

2022 (doc. 95 incarto AI).

Con decisione del 5 aprile 2023

l’UAI ha confermato integralmente il progetto di decisione (doc. 106 incarto

AI).

1.5. RI 1, rappresentata da RA 1, è

insorta al TCA contro la predetta decisione, chiedendone l’annullamento e

domandando la concessione di una rendita intera dal 10 settembre 2019 (doc. I,

pag. 24).

Il rappresentante della

ricorrente contesta innanzitutto lo statuto di salariata all’80% e casalinga al

20%, ribadendo anche in questa sede che la sua assistita avrebbe ridotto la

propria percentuale lavorativa (da 100% a 80%) nel 2011 per motivi psichici, in

assenza dei quali avrebbe continuato a lavorare nella misura del 100%. Ciò che

peraltro risulta anche dalla inchiesta economica per le persone che si occupano

dell’economia domestica del 15 dicembre 2022. A torto, quindi, l’UAI non

avrebbe considerato, nel caso di specie, un pensum lavorativo del 100%.

Il patrocinatore dell’insorgente

in questa sede contesta anche la valutazione della capacità lavorativa residua

della sua cliente, sottolineando che, in ogni caso, la sua assistita non

sarebbe ricollocabile nel mercato del lavoro, pur nell’accezione, teorica e

astratta, di mercato equilibrato. Tant’è che non avrebbe neppure retto

l’esperienza di “lavoro in ambito protetto” presso __________ a __________.

Le limitazioni che presenta la sua assistita sarebbero tali che le concessioni

smisurate che verrebbero richieste a un potenziale datore di lavoro

renderebbero irrealistiche le possibilità occupazionali nel mondo economico

attuale, secondo la giurisprudenza federale e cantonale vigente in materia di

collocabilità. Delle ulteriori argomentazioni si dirà, per quanto necessario,

nei considerandi in diritto.

Il patrocinatore della ricorrente

sottolinea che, in quanto totalmente incollocabile in qualsiasi attività nel

mercato del lavoro dal 10 settembre 2018, l’assicurata avrebbe pertanto diritto

ad una rendita intera dal 10 settembre 2019, ovvero dalla scadenza dell’anno di

attesa. A suffragio delle proprie argomentazioni, il rappresentante della

ricorrente produce il rapporto finale del 5 agosto 2022 di __________ (doc. B),

già agli atti quale doc. 83.

1.6. Nella risposta del 10 febbraio

2023 l'UAI, ha postulato la reiezione del ricorso (doc. V) sulla base

dell'annotazione del 13 giugno 2023 del Servizio integrazione professionale (in

seguito: SIP; doc. V-1).

1.7. Nei successivi allegati del 30 giugno

2023 (doc. VIII), del 31 luglio 2023 (doc. X), del 17 agosto 2023 (doc. XII) e

del 5 settembre 2023 (doc. XIV), le parti si sono riconfermate nelle proprie

conclusioni, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi

di diritto. Parimenti dicasi per la documentazione medica versata agli atti in

tali occasioni (doc. C., D e X-1).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è sapere se

è l'assicurata ha diritto ad una mezza rendita d’invalidità dal 1° settembre

2019 aumentata a una rendita d’invalidità del 66% dal 1° ottobre 2022, come

stabilito dall’UAI nella decisione avversata oppure ad una rendita intera dal 1°

settembre 2019 e continua, come richiesto dal suo rappresentante.

2.2. Preliminarmente il TCA rileva che il

1° gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è

entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore

sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU

2021 705).

Per la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già

insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del

diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore

al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato

giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1,

pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).

Tornando alla modifica

legislativa di cui sopra, si rileva che il calcolo delle rendite, il cui

diritto era sorto sotto l’egida del precedente sistema, viene effettuato

secondo il nuovo sistema se nell’ambito di una revisione il grado d’invalidità

subisce una modificazione ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA (ossia di almeno 5%

o un aumento fino al 100%) e l’assicurato, al momento dell’entrata in vigore

della modifica legislativa di cui sopra, non aveva ancora compiuto 55 anni

(Disposizione transitoria lett. b cpv. 1 della modifica del 19 giugno 2020

(Ulteriore sviluppo dell’AI); cfr. anche Moser, Die Weiterentwicklung der

Invalidenvorsorge in der Ersten und Zweiten Säule - «stufenloses» Rentensystem,

vorsorgliche Leistungseinstellung, in: BVG-Tagung 2022 Aktuelle Fragen der

beruflichen Vorsorge, pag. 7).

Per contro, qualora al momento

dell’entrata in vigore della modifica legislativa l’assicurato aveva già

compiuto (almeno) 55 anni e il suo diritto alla rendita era sorto sotto l’egida

del precedente sistema, quest’ultimo trova applicazione in virtù della

protezione della situazione acquisita (Besitzstandsschutz) conferita dalla

citata Disposizione transitoria, circostanza peraltro desumibile anche dalla

Disposizione transitoria lett. c (cfr. Moser, op. cit., pag. 8 e 10; Dupont,

Weiterentwicklung der Invalidenversicherung: Was bringt sie wem?, in: Recht

Aktuell: 5. Basler Sozialversicherungstagung «Sozialversicherungsrecht zwischen

Dynamik, Reform und Kontinuität» 2021, pag. 12 [con refuso, n.d.r.]; Hürzeler, Diritto

delle assicurazioni sociali, in: Formazione continua e aggiornamento per

giuristi 2021, pag. 29; UFAS, Bollettino della previdenza professionale nr. 156

del 1. luglio 2021, n. 1067, p.to B.4.a.; ASIP, Fachmitteilung Nr. 127 del 25

agosto 2021: 7. IV-Revision: stufenloses Rentensystem, pto. 3.2.).

In tal senso il marg. 9201 CIRAI

(Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità,

valida dal 1° gennaio 2022) prevede che “le rendite correnti delle persone

assicurate che il 1° gennaio 2022 non hanno ancora compiuto 55 anni (persone

nate negli anni dal 1967 al 2003) sono trasferite nel nuovo sistema di rendite

lineare (art. 28b LAI), se sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 17

LPGA (modificazione del grado d’invalidità di almeno 5 punti percentuali)”.

Infine, secondo il marg. no. 9102

CIRAI in merito alla determinazione del diritto applicabile nel caso di prima

concessione di rendite con quote decrescenti o a tempo determinato e casi di

revisione, prevede “che se la modifica determinante avviene prima del 1°

gennaio 2022, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in

vigore fino al 31 dicembre 2021. Se la modifica determinante avviene dopo il 31

dicembre 2021, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in

vigore dal 1° gennaio 2022. La data della modifica determinante è determinata

secondo l'articolo 88a OAI (v. N. 5500 segg.).”

Nel caso concreto, il diritto

alla rendita dell’assicurata è sorto il 1° settembre 2019 e, quindi, prima del

1° gennaio 2022. Per tale aspetto fa pertanto stato il (vecchio) diritto in

vigore fino al 31 dicembre 2021. La modifica di tale diritto (e cioè l’aumento

della prestazione, da mezza a una rendita del 66%) è fatta risalire al mese di

ottobre 2022. Tenuto inoltre conto che al momento della modifica legislativa

l’assicurata (nata nel 1972) non aveva ancora compiuto 55 anni, fa stato, per

questo aspetto, il (nuovo) diritto in vigore dal 1° gennaio 2022.

2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in

relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità

al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno

alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una

diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer

(Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit,

2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che

l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la

sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,

mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente

esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in

media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo

anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore fino al 31 dicembre 2021, prescrive che gli

assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%,

a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se

sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al

40%.

Con il nuovo art. 28b LAI (in vigore dal 1° gennaio 2022) il legislatore ha

voluto introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare per la

determinazione dell'importo della rendita: gli assicurati hanno diritto ad una

rendita intera se sono invalidi almeno al 70% (cpv. 3) e ad un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40% (cpv. 4), mentre se il grado

d'invalidità si situa tra il 40% e il 49%, l'importo della rendita viene

computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità supplementare (cpv. 4); se il

grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale

corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il

grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal

raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata

alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può

tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa

in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato

del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo

generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI

2000 p. 84). Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono

determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del

diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere

rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di

eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della

decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

2.4. Se l’assicurato svolge (o comunque

svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività

lucrativa, torna applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato

esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente

nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo

l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per

questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre

determinare la parte dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita

nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e

valutare il grado d'invalidità nei due ambiti.

L’art. 27bis OAI, nella versione

in vigore fino al 31 dicembre 2021, regola come segue la valutazione del grado

d’invalidità per gli assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo

parziale:

" 1

Quando si possa presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente

un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza

soffrire di un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del

loro diritto alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è

valutata esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti

un’attività lucrativa.

2 Per determinare il grado d’invalidità di assicurati

che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale e che svolgono anche

mansioni consuete secondo l’articolo 7 capoverso 2 LAI, vengono sommati i

seguenti gradi d’invalidità:

a. il grado d’invalidità nell’ambito dell’attività lucrativa;

b. il grado d’invalidità nell’ambito delle mansioni consuete.132

3 Il calcolo del grado d’invalidità nell’ambito

dell’attività lucrativa è disciplinato dall’articolo 16 LPGA, secondo le

modalità seguenti:

a. il reddito che

l’assicurato potrebbe conseguire esercitando l’attività lucrativa a tempo

parziale se non fosse divenuto invalido è calcolato sulla base della stessa

attività lucrativa esercitata a tempo pieno;

b. la perdita di

guadagno percentuale è ponderata in funzione del grado d’occupazione che

l’assicurato avrebbe se non fosse divenuto invalido.

4 Per il calcolo del grado d’invalidità nell’ambito

delle mansioni consuete viene determinata la quota percentuale che le

limitazioni dell’assicurato rappresentano nello svolgimento delle mansioni

consuete rispetto alla sua situazione se non fosse

divenuto invalido. Questa quota viene ponderata in funzione della

differenza tra il grado d’occupazione di cui al capoverso 3 lettera b e

un’attività lucrativa esercitata a tempo pieno.”

L’art. 27bis OAI, nella versione

in vigore dal 1° gennaio 2022, stabilisce invece che:

" 1

Per valutare il grado d’invalidità degli assicurati che esercitano un’attività

lucrativa a tempo parziale si sommano i seguenti gradi d’invalidità:

a. il grado d’invalidità nell’ambito dell’attività lucrativa;

b. il grado d’invalidità nell’ambito delle mansioni consuete.

2 Per il calcolo del grado d’invalidità nell’ambito

dell’attività lucrativa:

a. il reddito senza

invalidità è calcolato sulla base di un’attività lucrativa corrispondente a un

grado d’occupazione del 100 per cento;

b. il reddito con

invalidità è calcolato sulla base di un’attività lucrativa corrispondente a un

grado d’occupazione del 100 per cento e adeguato alla capacità funzionale

determinante;

c. la perdita di

guadagno percentuale è ponderata in funzione del grado d’occupazione che l’assicurato

avrebbe se non fosse divenuto invalido.

3 Per il calcolo del grado d’invalidità nell’ambito

delle mansioni consuete:

a. viene

determinata la quota percentuale che le limitazioni dell’assicurato

rappresentano nello svolgimento delle mansioni consuete rispetto alla

situazione senza invalidità;

b. la quota di cui

alla lettera a viene ponderata in funzione della differenza tra il grado

d’occupazione di cui al capoverso 2 lettera c e un’attività lucrativa

esercitata a tempo pieno.”

2.5. Per quel che concerne l’invalidità

psichica, con due sentenze 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017,

pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che

la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui

la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da

accertare alla luce di indicatori, troverà in futuro applicazione per tutte le

malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a

medio-gravi, che non avrà più il medesimo significato il precedente criterio

della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per la

concessione di una rendita AI.

Nel

Comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017 figurano inoltre

le seguenti indicazioni:

" Nel 2015

il Tribunale federale aveva modificato la sua prassi per l’accertamento del

diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause

organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni

psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17

giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve

avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito,

occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla

persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di

diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione

(risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti

come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi,

l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come

anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate,

sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona

interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti

della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata

sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del

14 dicembre 2017).

Nelle due sentenze del 30 novembre 2017 il Tribunale federale è

giunto alla conclusione che la procedura appena descritta deve essere applicata

in futuro all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza

di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di

depressione lieve fino a medio-grave.

Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in

linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se

una classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una

diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.

Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un

disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la

diagnosi non è più centrale.

Soltanto da quell'elemento non emerge alcuna attestazione sulle

prestazioni lavorative della persona toccata. È proprio per questa ragione che

per tutte le malattie psichiche deve essere applicata una procedura probatoria

fondata su indicatori, soprattutto in presenza di simili disturbi che in

sostanza si accomunano per problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo

la specifica sindrome nella valutazione dei singoli indicatori provvedere ad

alcuni adattamenti. Per motivi scaturenti dal principio di proporzionalità, si

potrà prescindere da un procedimento probatorio strutturato, laddove si

dimostrasse inutile o addirittura inadatto. La realizzazione di questa

evenienza deve essere valutata secondo la necessità probatoria concreta. La

prova di un'invalidità pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se

nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione

della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale

indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare

una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote

conseguentemente a sfavore della persona toccata.

Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale

riguardante le depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti

potevano essere considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una

"resistenza alle terapie". Con il cambiamento di prassi adottato dal

Tribunale federale questo concetto non vale più in maniera assoluta.

Ora invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione

decisiva è se la persona interessata riesca a presentare sulla base di un metro

di valutazione oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno

invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni

lievi fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata

complessivamente nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando

esigibile una terapia conseguente e adeguata.”

In una successiva sentenza

9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie

8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha ribadito

che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di

per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto

dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e

delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente

sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no

conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio 2018, consid.

2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).

Questa giurisprudenza è stata

confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in DTF 144

V 50

(STCA 32.2017.176 del 14 agosto

2018, consid. 2.6).

Nella DTF 145 V 215 il TF ha

infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le

malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una procedura

probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

Il Tribunale federale ha in

seguito costantemente confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e

143 V 418 (cfr. STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 consid. 3.3.1 e 3.3.2;

8C_6/2018 del 2 agosto 2018 consid. 4.1, 4.2 e 4.3; 8C_309/2018 del 2 agosto

2018 consid. 3.2; 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 consid. 2.2.).

Vedi pure STCA 32.2018.145 del 21

ottobre 2019, consid. 2.3, STCA 32.2019.47 del 24 febbraio 2020, consid. 2.3,

STCA 32.2020.8 del 20 agosto 2020, consid. 2.4, STCA 32.2022.58 del 2 dicembre

2022, consid. 2.4 e STCA 32.2023.3 del 17 aprile 2023, consid. 2.6.

2.6. Quanto alla valenza probante di un

rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati

oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,

che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato

approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del

contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non

è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale

perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160

consid. 1c; in fine con rinvii). Le perizie affidate dagli organi dell'AI o

dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici

esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie

conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti,

dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi

concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008). Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può

evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del

25 aprile 2008). Va infine evidenziato che in ragione della diversità

dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di

lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche

se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11

aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente

con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del

suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che

uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente

a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati; STCA 32.2019.36 dell’11 febbraio

2020, consid. 2.5; STCA 32.2019.127 del 25 maggio 2020, consid. 2.5; STCA

32.2019.189 del 6 luglio 2020, consid. 2.5; STCA 32.2020.8 del 20 agosto 2020,

consid. 2.5).

Da ultimo, affinché un esame medico

in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse

condizioni (DTF 127 V 294; D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del

disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571

seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie

nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie, Ed. CFPG, Lugano e

Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pag. 203 e segg. (249-254).

Innanzitutto la diagnosi deve

essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri posti

da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (STF 9C_815/2012

del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann,

Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS

1999 pag. 105 segg.).

Il medico deve inoltre

pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare l'esigibilità

della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener conto di

diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle

organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto

tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata

pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità

di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi

sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, il rifiuto del

carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali

le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal

paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto

dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi

handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita

27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352;

cfr. STCA 32.2018.57 del 18 marzo 2019, consid. 2.5; STCA 32.2018.158 del 30

luglio 2019, consid. 2.4 in fine e STCA 32.2019.47 del 24 febbraio 2020,

consid. 2.4, STCA 32.2019.63 del 27 aprile 2020, consid. 2.7 e STCA 32.2019.219

del 15 luglio 2020, consid. 2.4; STCA 32.2020.8 del 20 agosto 2020, consid.

2.4; e STCA 32.2023.3 del 17 aprile 2023, consid. 2.7).

2.7. Nella presente fattispecie l’UAI ha

applicato il metodo misto, considerando l’assicurata salariata all’80% e

casalinga al 20%. Dal canto suo, la ricorrente chiede l’applicazione del metodo

generale del raffronto dei redditi, in quanto ha sempre lavorato al 100% fino

al 2011, quando avrebbe dovuto ridurre il proprio pensum lavorativo all’80% per

motivi di salute dal profilo sia psichico sia somatico.

2.7.1. Al fine di determinare il metodo di

calcolo applicabile per stabilire l'eventuale invalidità, si deve anzitutto

appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente

prima dell'insorgere dell'invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi

sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del

danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività

lavorativa.

Ad esempio se l'assicurato

esercitava o meno un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere

dell'invalidità e se l'assicurato che non esercitava un'attività lucrativa ne

avrebbe esercitata una in futuro se non fosse subentrato il danno alla salute.

Grande importanza deve essere attribuita all'attività che veniva svolta al

momento dell'intervento del danno alla salute invalidante, specie nel caso in

cui le altre circostanze non hanno subìto modifiche rilevanti sino alla nascita

del diritto alla rendita.

Da considerare sono tutte le

circostanze del caso concreto, segnatamente le condizioni finanziarie,

familiari, l'età dell'assicurato, la sua situazione professionale, le affinità

e la personalità dell'assicurato.

A nessuno di questi elementi va

tuttavia attribuita un'importanza decisiva, per esempio nemmeno al mancato

raggiungimento del minimo d'esistenza nel caso del mancato esercizio di

un'attività lucrativa rispettivamente alla necessità economica di una simile

attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195; in

argomento cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30 agosto 2012 consid. 3 e la

giurisprudenza ivi citata; vedi inoltre Meyer, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 5, pagg. 54-58 e 61-62 e Blanc, La

procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190).

Questa valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la volontà

ipotetica dell’assicurato che, in quanto fatto interno, deve essere in regola

generale dedotta da indizi esterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012 consid.

5.2; STFA I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).

Va ancora rilevato che il

metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione si deve infatti

accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata dall'assicurato se non

fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994

pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120

V 150; Meyer, op. cit., pag. 288; Blanc, op. cit., pag. 190-191).

(cfr. STCA 32.2019.162 del 9

giugno 2020, consid. 2.5 e numerosi rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Sul tema cfr. pure le recenti STF 9C_403/2022 del 15 marzo 2023, consid. 4.1.1

e 4.1.2, STF 8C_674/2022 del 15 maggio 2023, consid. 3.1 e 3.2. e la STF 8C_658/2022

del 30 giugno 2023, consid. 4.3.

2.7.2. Dalle tavole processuali emerge che

l'insorgente - dopo avere terminato gli studi a __________ il __________ 1990 -

è stata assunta da __________ quale consulente __________ in ambito delle __________

a far tempo dal 16 novembre 1990 (doc. 3, 6 e 9 incarto AI). Secondo quanto da

lei riferito, si è trattato, per i primi 25 anni (e, quindi, fino al 2015), di

“un lavoro prettamente amministrativo, da svolgere in solitudine, senza

necessità di interazioni personali” (cfr. perizia psichiatrica del 20 gennaio

2021 del __________, in particolare pag. 134 incarto AI).

Nel frattempo nel 2003 è andata a vivere da sola e nel 2007 è deceduto suo

padre. A far tempo dal 2009 ha sviluppato una anemia ferripriva recidivante in

data 25 febbraio 2011 e 16 dicembre 2011 (trattata ogni volta per tre mesi con

terapia farmacologica via orale), a causa della quale si è dovuta sottoporre ad

ulteriori terapie in data 11 settembre 2012 e 27 marzo 2013 (cfr. certificati

medici del 21 aprile e del 17 agosto 2023 del medico di famiglia, dr. med. __________,

specialista FMH in medicina generale, relativi alla cartella clinica

dell’insorgente con acclusa pure la ematologia del 25 novembre 2009: doc. C e D)

Nel frattempo, a far tempo dal 1° aprile 2011 ha ridotto il proprio pensum

lavorativo all’80%. Nel 2013 le è stato diagnosticato un adenocarcinoma all’endometrio

e, sempre secondo quanto riferito dall’assicurata, “hanno fatto tutto per

salvarmi l’utero perché avevo un desiderio di maternità” (cfr. perizia di

decorso del 17 ottobre 2022 del __________, in particolare pag. 264 incarto AI),

senza successo, considerato che il 15 ottobre 2023 si è dovuta sottoporre a due

interventi di raschiamento uterino (cfr. doc. C e doc. D). Sempre secondo

quanto riferito dalla ricorrente, nel 2015 vi è stata una radicale

ristrutturazione delle mansioni, molte delle quali sono state assorbite

dall’informatica e la ricorrente è stata tenuta a effettuare consulenza

telefonica alla clientela e, in seguito, le sue valutazioni erano sempre

insufficienti e non riusciva a soddisfare gli obiettivi (cfr. perizia

psichiatrica del 20 gennaio 2021 del __________, in particolare pag. 134

incarto AI). A partire dal 1° aprile 2017 è stata riclassificata quale

consulente I, sempre in ambito delle prestazioni ambulatoriali (doc. 9 incarto

AI), per poi essere licenziata il 21 giugno 2018 con effetto al 30 settembre

2018, “in quanto la qualità e la quantità del lavoro svolto non soddisfa più

Fatti

i requisiti richiesti” (pag. 23 e 30 incarto AI).

Dall’inchiesta economica per le

persone che si occupano dell’economia domestica del 15 dicembre 2022, alla

domanda

“b. se non fosse intervenuto il danno alla salute, l'assicurata

eserciterebbe oggi un'attività lucrativa?”, risulta inoltre la seguente

risposta:

" Si. L'A.ta

ci tiene a spiegare che la decisione presa nel 2011 di ridurre la percentuale

lavorativa all'80% non era dettata da una volontà di avere più tempo libero per

sé stessa ma è stata una decisione presa per motivi di salute psichica.

Difatti, aggiunge la signora RI 1, da sempre è una persona insicura, ansiosa e

in difficoltà con le relazioni. È sempre stato difficile frequentare le scuole

e successivamente lavorare. All'epoca è arrivata al punto di voler diminuire

l'impegno lavorativo con la speranza che potesse aiutarla, ma ciò non ha

portato a nessun cambiamento. Nel 2011 però non era in cura psichiatrica, né

possiede un giustificativo in cui risulti il motivo di questa decisione, poiché

tutto è stato fatto a voce, discutendo con i superiori.” (cfr. doc. 94,

pag. 2 incarto AI; n.d.r.: il corsivo è della redattrice)

In data 22 gennaio 2023 lo

psichiatra curante ha attestato quanto segue:

" (…) Ricordo

che nel 2011 è la paziente stessa che ha deciso di sponte propria di diminuire

l’attività lavorativa dal 100% al 80% per riuscire a continuare a lavorare, in

alcun modo per impegni personali, essendo ella nubile e senza prole. In assenza

del forte disagio psichico la paziente avrebbe continuato al 100%. Allora la

paziente non era conscia del disturbo psichiatrico, che in alcun modo avrebbe

comunque accettato. (…)” (doc. 99 incarto AI)

In questa sede l’assicurata ha

ribadito di avere ridotto il pensum lavorativo nel 2011 per motivi di

salute dal profilo sia psichico sia somatico (cfr. i certificati medici del 21

aprile e del 17 agosto 2023 del dr. med. __________ di cui ai doc. C e D).

2.7.3. Chiamato ora a pronunciarsi, tutto

ben ponderato, il TCA, non può, con la necessaria tranquillità, confermare la

conclusione alla quale è giunta l’amministrazione, ma ritiene indispensabile

che vengano svolti ulteriori accertamenti

da parte dell’UAI, prima di

potersi esprimere in merito al metodo di calcolo applicabile nel caso di

specie.

Dall’incarto si evince infatti che lo stato di salute psichico dell’assicurata

fosse ben compensato dalla stessa, per lo meno fino al 2007, allorquando è

morto il padre. In seguito al lutto familiare durato alcuni mesi (cfr. perizia

psichiatrica del 20 gennaio 2021 del __________, in particolare pag. 135

incarto AI) come pure al successivo problema oncologico, insorto nel 2013 (a

causa del quale ella si è dovuta sottoporre ad un intervento di raschiamento il

15 ottobre 2013), il suo disagio psichico è invece andato via via aumentando e

questo trend è continuato anche negli anni a seguire, in particolare in

relazione alle maggiori difficoltà insorte sul lavoro (a partire dal 2015: cfr.

perizia psichiatrica del 20 gennaio 2021 del __________, in particolare pag.

134 incarto AI), per poi sfociare - in seguito al licenziamento del 2018 - in

un disturbo psichiatrico, comportante un’inabilità lavorativa di lunga durata a

partire dal 10 settembre 2018, come si vedrà meglio appresso al consid. 2.8.1. Nel

contesto di un importante disagio/fragilità psichico/a, dovuto/a ad un disturbo

psichiatrico, di cui l’assicurata neppure era conscia di essere portatrice (per

lo meno fino alla prima presa a carico specialistica che ha avuto luogo

il 4 aprile 2019, proprio da parte del dr. med. Savi: doc. 129 incarto AI) - e

che, secondo lo psichiatra curante, non avrebbe comunque neppure accettato nel

2011 (cfr. doc. 99 incarto AI) - si è inserita pure, a partire dal 2009, la

patologia fisica (notevole stanchezza da anemia ferripriva recidivante) che ha

raggiunto la fase più acuta proprio nel 2011 (allorquando è stata trattata

farmacologicamente per tre mesi per via orale sia dal 25 febbraio 2011 sia dal 16

dicembre 2011: cfr. doc. C e D).

In simili circostanze, neppure l’annotazione del 27 luglio 2023 del medico SMR,

dr.ssa med. __________, specialista in medicina del lavoro e medico perito

certificato SIM, versata agli atti in questa sede (in particolare, giusta la

quale lo stato pregresso relativo al 2009-2011 circa un'anemia ferripriva è una

condizione normalmente benigna che non giustifica inabilità lavorativa

rispettivamente di lunga durata in quanto solitamente responsiva al trattamento:

cfr. doc. X-1) - consente a questa Corte di poter escludere con la

necessaria tranquillità che la decisione della ricorrente di lavorare a

partire dal 2011 all’80%, fosse dettata da motivi medici psichici e somatici.

Del resto, a mente di questo TCA, gli elementi presenti agli atti avrebbero comunque

dovuto suggerire all’amministrazione ulteriori verifiche. Nel corso della nota

inchiesta economica del 15 dicembre 2022, infatti, l’assicurata ha dichiarato di

avere discusso a voce con i propri superiori la decisione di ridurre il pensum

lavorativo dal 100% all’80% nel 2011. A fronte di tale puntuale

indicazione, l'UAI avrebbe pertanto dovuto procedere ad un colloquio con gli ex

superiori dell’assicurata, per poi interpellare quest’ultima per osservazioni,

in ossequio al suo diritto di essere sentito (rispettivamente procedere - se lo

stato di salute psichico dell’insorgente lo consente - ad un colloquio, in

contraddittorio, tra gli interessati).

Tale modo di procedere si

imponeva tanto più che, nel caso di specie, la questione da dirimere avente per

oggetto la riduzione del pensum lavorativo nel 2011 (per motivi di

salute o per scelta di vita) è decisiva ai fini del giudizio, in particolare in

merito all'applicabilità, o meno, del metodo misto con la suddivisione operata

dall’amministrazione (80% salariata e 20% casalinga), rispettivamente del metodo

ordinario del raffronto dei redditi (100% salariata).

In una sentenza 9C_675/2009 del

28 maggio 2010 consid. 8.3, la Corte federale ha ricordato che l'accertamento

dei fatti incombe in primo luogo all'amministrazione in forza dell'obbligo

derivante dall'art. 43 LPGA, e ha rilevato:

" (…).

8.3 Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che l'accertamento dei

fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza dell'obbligo derivante

dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande,

intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di

cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008

consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora rimproverare alla Corte

cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per non avere approfondito un

aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure

in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F.________

inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e

dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro

ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti

necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione

e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire

allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in

definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr.

pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98])." (STCA 35.2018.38 del 10

ottobre 2018, consid. 2.8 e STCA 35.2020.90 del 3 maggio 2021, consid. 2.9).

Gli atti devono dunque essere

retrocessi all’UAI affinché compia ulteriori accertamenti su questo punto (in

questo senso, si vedano la STF 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3 e la STCA

35.2020.90 del 3 maggio 2021, consid. 2.9, summenzionate).

2.8.

2.8.1. Quanto all’aspetto medico, il TCA

rileva che l'UAI ha acquisito agli atti la perizia psichiatrica effettuata il

26 febbraio 2019 dalla dr.ssa med. __________, su incarico del Servizio medico

fiduciario della __________ (doc. 128 incarto AI). In tale occasione la

specialista ha posto la diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di

“Sindrome da disadattamento, reazione mista ansiosa-depressiva (ICD10;

F43.22)” e - dopo avere osservato che “le condizioni cliniche attuali

appaiono ancora meritevoli di trattamento specialistico (eventualmente

trattamento antidepressivo associato a colloqui psicoterapici). Per tale

ragione prego il medico di famiglia curante di inviare al più presto

l'assicurata all'attenzione di uno specialista psichiatra. La prognosi in

considerazione dell'assenza di antecedenti psichiatrici di rilievo e della

sintomatologia si delinea favorevole” - ha concluso come segue: “si

giudica l'assicurata inabile per le prossime 3-4 settimane, tempo necessario

per permettere di impostare una terapia antidepressiva ed ottenerne una

stabilizzazione. Oltre tale data un'inabilità lavorativa per motivi

psichiatrici ad oggi, non appare giustificata.”

In data 8 aprile 2019 il dr. med.

__________, che dal 4 aprile 2019 ha preso a carico la ricorrente per la cura

della problematica psichica, dopo aver precisato che l’evoluzione del caso

clinico non aveva comportato il miglioramento prospettato dalla dr.ssa med. __________,

ha posto la diagnosi di “ICD-19, F 32-1 Episodio depressivo di media entità”,

prolungando l’incapacità lavorativa del 100% (doc. 129 incarto AI). Il 3 agosto

2019, egli ha confermato la diagnosi, prolungando nuovamente l’incapacità

lavorativa del 100% (doc. 133 incarto AI). In data 9 gennaio 2020 egli ha posto

la diagnosi di “ICD-19, F 32-1 Episodio depressivo di media entità, a forte

rischio di cronicizzazione”, prolungando nuovamente l’incapacità lavorativa

del 100% (doc. 135 incarto AI).

L’UAI ha quindi raccolto agli

atti la perizia psichiatrica del 20 gennaio 2021 della dr.ssa med. __________

del __________ (doc. 48 incarto AI).

La perita del __________ ha rilevato che l’assicurata “apertamente contraria

ai farmaci avrebbe dismesso da qualche tempo il Cipralex, cosa di cui non ha

ancora dato comunicazione al curante” (pag. 136 incarto AI), che non ha

fiducia che una farmacoterapia possa comportare dei miglioramenti e che il “suo

curante sarebbe al corrente di queste convinzioni così come del fatto che pensa

le sia di maggiore giovamento la psicoterapia. Dichiara che se si fosse potuti

intervenire farmacologicamente su questi aspetti del suo carattere, suo padre

stesso che era medico glielo avrebbe proposto; mentre sia lui che la madre, in

cui ha molta fiducia, si sono sempre mostrati contrari. Dopo la morte di suo

padre, sua madre e il suo attuale compagno sono le colonne portanti della sua

vita e non sa immaginare come potrebbe stare senza di loro. (…)” (pag. 137

incarto AI).

Dopo avere effettuato un esame clinico secondo AMDP-System, non avere rilevato

incoerenze nel materiale esaminato ed avere avuto un colloquio telefonico con

lo psichiatra curante, la perita psichiatra ha posto la diagnosi con

ripercussioni sulla capacità lavorativa di “Sindrome affettiva persistente

(ICD 10 F 34.1) in disturbo della personalità con aspetti ansiosi misti,

evitanti, anancastici, dipendenti (F 61)” (pag. 140 incarto AI).

Dal referto peritale si evince pure quanto segue:

" (…)

7.4 Valutazione di capacità risorse e problemi

Descrizione di risorse e deficit - secondo schema MINI ICF-APP -

1. Rispetto delle regole: grado di disabilità da grave a

lieve. (…).

Considerandi

2.

Organizzazione dei compiti: grado di disabilità da grave a lieve

(…).

3.

Flessibilità: grado di disabilità da grave a moderato. (…).

4.

Competenze: grado di disabilità da grave a lieve. (…).

5.

Giudizio: grado di disabilità assente. (…).

6.

Persistenza: grado di disabilità da grave a moderato.

(…).

7.

Assertività: grado di disabilità da grave a moderato (…).

8.

Contatto con gli altri: grado di disabilità moderato.

(…).

10.

Relazioni intime: grado di disabilità assente. (…).

11.

Attività spontanee: grado di disabilità assente. (…).

12.

Cura di sé: grado di disabilità assente. (…).

13.

Mobilità: grado di disabilità lieve. (…).

(…).

8.

ELENCO DEI QUESITI PERITALI E RELATIVE RISPOSTE

8.1

CL nell'attività abituale

Si ritiene che nell'attività ultima di consulente assicurativo la

CL sia pari al 20% (riduzione mista rendimento-tempo) a decorrere dal settembre

2018.

(certificazione di sindrome depressiva reattiva da parte del curante

generalista dr. __________). Prognosticamente in attività a contatto con

clienti ritengo improbabili miglioramenti.

8.2

CL nell'attività adeguata

Si ritiene che in un'attività adeguata che preveda ad es. mansioni

d'ufficio o amministrative semplici, in ambiente tranquillo e privo di picchi

di attività, da svolgersi in solitaria, o con necessità di interazioni ridotte

al minimo, la CL sia pari al 40% (riduzione mista rendimento-tempo) a decorrere

dal settembre 2018. Attraverso misure professionali mirate potrebbe rapidamente

raggiungere (6 mesi) una CL del 60% (riduzione rendimento-tempo).

8.3

Provvedimenti sanitari e terapie con ripercussione sulla CL

Attraverso un'implementazione della terapia farmacologica la CL in

attività adatta può migliorare di un ulteriore 10%, nell'arco di 8-10 mesi. (…).”

(n.d.r.: il corsivo, il grassetto e le sottolineature non sono della

redattrice).

Sulla base di tale perizia, nel

rapporto finale SMR del 27 gennaio 2021 (doc. 51 incarto AI), la dr.ssa med. __________

ha ritenuto particolarmente indicato la messa in atto di misure reintegrative

da attuarsi sull’arco di 6-12 mesi con incremento graduale della CL (pag.150

incarto AI).

La consulente in integrazione professionale (di seguito CIP) si è attivata e - dopo

avere incontrato l’assicurata insieme al suo psichiatra curante il 12 maggio

2021.

(doc. 56 incarto AI) - ha ritenuto indicato predisporre una MRE in una

struttura protetta, ove partendo da una presenza con capacità lavorativa

del 40%, l’insorgente avrebbe dovuto raggiungere, entro la fine del settimo

mese, una presenza con capacità lavorativa del 70%. Essa ha avuto luogo presso __________

a __________ dal 24 gennaio al 24 luglio 2022.

Il 30 luglio 2022 il dr. med. __________ ha informato l’UAI che la sua paziente

era riuscita a raggiungere una presenza pari al 40% con notevole difficoltà e

che, tenuto conto del disturbo depressivo ad evoluzione cronica, “continuo a

valutare per la mia paziente un'incapacità lavorativa completa, come sembrerebbe

dimostrare l'attuale esperienza occupazionale. Proporrei pertanto di continuare

per i prossimi mesi al 40% e rivalutare alla fine del mese di agosto. (…)”

(pag. 202 e 203 incarto AI).

Dal rapporto finale del 5

agosto 2022 della __________ (doc. 83 incarto AI) emerge, tra l’altro, quanto

segue:

" (…) La sua

capacità lavorativa nella mezza giornata di presenza è di ca. il 75%, per le

attività che può svolgere (vedi sotto) e risulta dalla sua resistenza al lavoro

che la vede con una buona resa nelle prime due ore della mezza giornata e un

calo evidente nelle altre due. Per svolgere lo stesso lavoro, impiegava

mediamente il doppio del tempo (50%).

(…).

Nell'arco della mezza giornata di presenza, non è stato possibile

chiederle di svolgere qualsiasi attività. Il disagio nelle interazioni l'ha

resa meno flessibile rispetto alle richieste del mondo del lavoro e se è in

difficoltà il ritmo e la concentrazione calano in modo evidente; quindi, per

portare a termine la sua mezza giornata di lavoro, le attività venivano

selezionate e quelle meno impegnative venivano lasciate per le ultime ore di

lavoro. Per cercare di darle maggiore tranquillità, le è stato assegnato un

lavoro meno faticoso che poteva svolgere autonomamente nei momenti in cui era

in difficoltà.

(…).

Se nei primi mesi, in cui quasi tutto ciò che le veniva chiesto di

svolgere era nuovo, un ritmo lavorativo più lento è di norma; possiamo però

segnalare che con il passare del tempo era abbastanza regolare nel lavorare 2

ore con un buon ritmo esecutivo (molto vicino al 100%) e 2 ore con un calo

drastico (ca. 50%). Ricordiamo che abbiamo proposto unicamente attività che non

le creavano stress (vedi nota sotto "Attività svolte").

(…).

La signora RI 1 si è impegnata nello svolgere il provvedimento di

reinserimento e di riallenamento al lavoro, presenziando con regolarità al

lavoro. Non è però riuscita ad aumentare la presenza lavorativa come richiesto

dall'Al, che si è attestata al 40%.

(…).

Negli anni ha potuto svolgere solo una parte delle mansioni che

competono ad un'impiegata di commercio, per cui si è trovata in difficoltà

nello svolgere le attività sopra descritte che o non aveva mai svolto o da

tempo non svolgeva. Possiamo affermare lo stesso per l'uso degli applicativi

informatici che evidenziano una conoscenza basilare.

Sull'aspetto emotivo, riferito al suo disagio nell'interagire in

un contesto lavorativo, abbiamo potuto osservare concretamente il suo

malessere, (…).

Se il disagio della signora RI 1 non può essere gestito

altrimenti, riteniamo che così come l'abbiamo osservata sul posto di lavoro,

non è pronta per un rientro nel mondo del lavoro. Se questo aspetto fosse

gestibile, resta il fatto che una ripresa lavorativa necessita di allenamento e

di colmare le lacune emerse sia nelle competenze pratiche sia in quelle

informatiche. (…).” (pag. 220 incarto AI)

Il 27 settembre 2022 la CIP ha

interrotto il mandato di integra-zione, in attesa degli esiti di una nuova

perizia psichiatrica di decorso - ordinata dall’amministrazione su richiesta

dei medici SMR __________ (specialista FMH in psichiatria e psicoterapia) e __________

- per stabilire come procedere (doc. 88 incarto AI).

L’UAI ha quindi acquisito agli

atti la perizia psichiatrica di decorso del 17 ottobre 2022 della dr.ssa med. __________

(direttrice del __________) e del dr. med. __________ (medico aggiunto; doc. 89

incarto AI). Dopo avere effettuato pure un esame clinico secondo AMDP-System,

non avere rilevato incoerenze nel materiale esaminato ed avere avuto un

colloquio telefonico con lo psichiatra curante, i periti del __________ hanno

posto la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “Episodio

depressivo di grado medio, con elementi di cronicizzazione e aspetti di residualità

(ICD10: F32.1), quale evoluzione di sindrome affettiva persistente (ICD10:

F34.1). Disturbo della personalità con aspetti ansiosi misti, evitanti,

anancastici e dipendenti (ICD10: F 61.1).” (pag. 270 incarto AI).

Dal referto peritale si evince

pure quanto segue:

" (…)

7.4

Valutazione di capacità risorse e problemi

Descrizione di risorse e deficit - secondo schema Mini ICF- APP

1.

Rispetto delle regole: grado di disabilità

nessuno-lieve: (…).

2.

Organizzazione dei compiti: grado di disabilità moderato-severo:

(…).

3.

Flessibilità: grado di disabilità severo: (…).

4.

Competenze: grado di disabilità moderato: (…).

5.

Giudizio: grado di disabilità da assente a moderato/severo:

(…).

6.

Persistenza: grado di disabilità severo: (…).

7.

Assertività: grado di disabilità severo: (…).

8.

Contatto con gli altri: grado di disabilità severo: (…).

9.

Integrazione nel gruppo: grado di disabilità severo: (…).

10.

Relazioni intime: grado di disabilità moderato: (…).

11.

Attività spontanee: grado di disabilità moderato: (…).

12.

Cura di sé: grado di disabilità nessuno: (…).

13.

Mobilità: grado di disabilità lieve: (…).

ln particolare, dal punto di vista funzionale, l'assicurata presenta severe

compromissioni in ambito di flessibilità, persistenza, assertività, contato con

gli altri e nell'ambito dell'integrazione nel gruppo; moderato-severo

nell'organizzazione dei compiti e del giudizio, con un riverbero in tutte le

attività, compresa anche se in misura minore in quella di casalinga.

8.

ELENCO DEI QUESITI PERITALI E RELATIVE RISPOSTE

8.1

CL nell'attività abituale

L'assicurata presenta, a causa dello sviluppo di un sindrome

depressiva ora di grado medio, innestata su di un disturbo misto di personalità,

dal 10.09.2018, una CL del 20% (in linea con quanto già ipotizzato dalla Dr.ssa

__________, nella sua perizia per UAI del 20 gennaio 2021), intesa quale

riduzione del tempo e del rendimento, in salariata attiva a tempo parziale

(80%), in qualità di consulente assicurativa presso __________.

8.2

CL in attività adeguata

Dal 10.09.2018, sempre in linea con quanto ipotizzato nella

perizia __________, al 24.07.2022, data del termine della misura UAI di

reinserimento e riallineamento al lavoro, l'assicurata, seppur a fatica, ha

mantenuto in quest'ambito, una CL del 40% (IL 60%).

Dal 24.07.2022, al termine della "fallimentare"

esperienza di riavvicinamento ad attività lavorativa, quando ha dimostrato che:

"non è pronta per un rientro nel mondo del lavoro", in quanto le sue

capacità di apprendimento di una nuova mansione sono alquanto limitate, la sua

CL si attesta al 20% (IL 80%), intesa quale riduzione del tempo e del

rendimento, per l'emergenza di evidenti lacune funzionali: "sia nelle competenze

pratiche che in quelle informatiche".

8.3

Provvedimenti sanitari e terapie con ripercussione sulla CL

Si tratta di un episodio depressivo, di grado medio, insorto quale

evoluzione di una sindrome affettiva persistente, in disturbo misto della

personalità e pertanto non possiamo parlare di sindrome depressiva ricorrente,

anche se iniziano ad emergere caratteristiche di cronicizzazione,

nell'assicurata.

Nonostante i precedenti approcci terapeutici, con antidepressivi,

impostati dal curante (con SSRI), non abbiano sortito benefici sul tratto

affettivo emergente (anche per l'insorgenza di effetti collaterali), consiglio

un approccio farmacologico con l'introduzione di un SNRI (da portare

eventualmente a dosaggio pieno) e se insufficiente di uno stabilizzante dell'umore

e/o di un antipsicotico atipico (in augmentation), eventualmente da

intraprendere in ambito stazionario (per favorire la compliance al trattamento)

e con ciò si potrebbe ottenere verosimilmente nell'arco di 12-18 mesi, un

miglioramento del quadro clinico e, con esso, della CL, di almeno un 20% (CL

40%-IL 60%).

Dal punto di vista medico teorico non sono attualmente proponibili

ulteriori interventi professionali.” (n.d.r.: il corsivo, il grassetto e le

sottolineature non sono della redattrice).

Nel rapporto finale SMR del 7

novembre 2022 (doc. 90 incarto AI), la dr.ssa med. __________ ha confermato

integralmente le conclusioni della perizia psichiatrica di decorso, ritenendo

particolarmente indicata la messa in atto del trattamento farmacologico proposto

dai periti del __________ (pag. 282 incarto AI).

In data 22 dicembre 2022 l’UAI

ha quindi inviato a RI 1 una “Diffida a sottoporsi alle dovute cure” ex

art. 21 cpv. 4 LPGA, di cui si è già ampiamente detto al consid. 1.4.

2.8.2

Il TCA rileva innanzitutto che non

ha motivi per scostarsi dal parere unanime espresso (con considerazioni dettagliate,

approfondite, motivate e convincenti) da tutti i periti del CPAS (sia nella

perizia del 20 gennaio 2021 sia nella perizia di decorso del 17 ottobre 2022),

giusta i quali RI 1 nell’attività abituale di “consulente

assicurativa” è abile al 20% dal 10 settembre 2018 e continua.

Questa Corte non ignora gli svariati certificati medici agli atti dello

psichiatra curante attestanti, sin dalla presa a carico del 4 aprile 2019,

un’incapacità lavorativa totale (cfr., in particolare, il già citato

certificato medico del 30 luglio 2022: cfr. pag. 202 e 203 incarto AI).

Tuttavia, dal momento che le certificazioni dello specialista in questione si

basano sostanzialmente sul mede-simo quadro diagnostico, esse rappresentano

unicamente un diverso apprezzamento delle ripercussioni sulla capacità

lavorativa del medesimo quadro patologico e diagnostico, che non permettono

quindi in alcun modo di distanziarsi dalla perizia del 20 gennaio 2021 e dalle

perizia di decorso del 17 ottobre 2022 del __________, come pure dai rapporti

finali del 27 gennaio 2021 (doc. 51 incarto AI) e del 7 novembre 2022 (doc. 90

incarto AI) del medico SMR, dr.ssa med. __________, che l’ha avallate.

Giova qui ricordare un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra

Massima Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante -

anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) -

hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo

lega al suo paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422,

p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175

consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve

en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert

Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.). Il TF ha affermato che in ragione

della diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di

perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del

medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008;

STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).

A proposito del medico SMR non

va del resto dimenticato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici

regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni

mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale

dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di

esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi. Scopo e senso del disposto come

pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare

capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla

rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze

medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale

della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione

di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle

indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente

pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29

settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n.

56.

pag. 174, con riferimenti).

2.8.3

Per quanto invece concerne la

capacità lavorativa residua in attività adeguate, il TCA osserva che nella

perizia di decorso i periti del __________ hanno confermato la percentuale del

40% dal 10 settembre 2018, già stabilita nella precedente perizia del __________,

fino al 24 luglio 2022, visto che fino a tale data - in cui era terminata la MRE

presso una struttura protetta, definita “fallimentare” dai periti

medesimi (cfr. pag. 274 incarto AI) - l’assicurata “seppur a fatica, ha

mantenuto in quest'ambito, una CL del 40% (IL 60%).” I medesimi periti

hanno poi ritenuto che “dal 24.07.2022, al termine della

"fallimentare" esperienza di riavvicinamento ad attività lavorativa,

quando ha dimostrato che: "non è pronta per un rientro nel mondo del

lavoro", in quanto le sue capacità di apprendimento di una nuova mansione

sono alquanto limitate, la sua CL si attesta al 20% (IL 80%), intesa quale

riduzione del tempo e del rendimento, per l'emergenza di evidenti lacune

funzionali: "sia nelle competenze pratiche che in quelle informatiche".

Ora, tenuto conto che i motivi (oggettivi) che hanno indotto i periti del __________

a fissare una capacità lavorativa del 20% (intesa quale riduzione di tempo e

rendimento) a partire dal 24 luglio 2022 (e, più precisamente, limitata

capacità di apprendimento di una nuova mansione, evidenti lacune funzionali sia

nelle competenze pratiche che in quelle informatiche) sono emersi nell’ambito

della nota esperienza “fallimentare” di MRE in ambiente protetto, ma

erano di tutta evidenza già presenti al 10 settembre 2018, l’espressione “seppur

a fatica, ha mantenuto in quest'ambito, una CL del 40% (IL 60%)” utilizzata

nella valutazione di decorso relativa al periodo 2018-2022, sembra rifarsi

maggiormente all’aspetto “presenza” piuttosto che a quello della

“capacità lavorativa residua” (“presenza e rendimento”) propriamente

detta dell’assicurata. Tanto più che gli stessi formatori professionali di

Inclusione Andicap Ticino - nel rapporto del 5 agosto 2022 relativo alla nota fallimentare

MRE - hanno rilevato che “se nei primi mesi, in cui quasi tutto ciò che le

veniva chiesto di svolgere era nuovo, un ritmo lavorativo più lento è di norma;

possiamo però segnalare che con il passare del tempo era abbastanza regolare

nel lavorare 2 ore con un buon ritmo esecutivo (molto vicino al 100%) e 2 ore

con un calo drastico (ca. 50%). Ricordiamo che abbiamo proposto unicamente

attività che non le creavano stress (vedi nota sotto "Attività

svolte")” (cfr. pag. 219 incarto AI).

Rilevato come, per le ragioni

anzidette, ci troviamo di fronte ad un accertamento peritale che necessita di

un complemento da parte dei periti del __________, si giustifica, anche per

questo aspetto, il rinvio degli atti all’UAI affinché proceda come

precedentemente indicato.

2.8.4

Da ultimo, il TCA non può esimersi

dal rilevare che già nella perizia psichiatrica effettuata il 26 febbraio 2019

dalla dr.ssa med. __________, su incarico del Servizio medico fiduciario della __________

(e acquisita agli atti dall’UAI), era emersa la necessità che la ricorrente si

sottoponesse nel breve periodo ad un trattamento antidepressivo (doc. 128 incarto

AI). In seguito, anche la dr.ssa med. __________, nella perizia psichiatrica

del 20 gennaio 2021 del __________, su incarico dell’UAI, aveva indicato la

necessità d’implementare la terapia farmacologica al fine di poter migliorare,

nell'arco di 8-10 mesi, la capacità lavorativa residua dell’assicurata (doc. 48

incarto AI).

Ciò nonostante la “Diffida a sottoporsi alle dovute cure” ex art. 21

cpv. 4 LPGA, di cui si è già detto al consid. 1.5, è stata inviata dall’UAI

solamente il 22 dicembre 2022 (ovvero con un ritardo di quasi due anni rispetto

alla perizia del __________), allorquando nella perizia psichiatrica di decorso

del 17 ottobre 2022 i periti del __________ hanno ribadito la necessità di un

approccio farmacologico con l'introduzione di un SNRI (da portare eventualmente

a dosaggio pieno) e se insufficiente di uno stabilizzante dell'umore e/o di un

antipsicotico atipico (in augmentation), eventualmente da intraprendere in

ambito stazionario (per favorire la compliance al trattamento) per ottenere verosimilmente

nell'arco di 12-18 mesi, un miglioramento del quadro clinico e, con esso, della

capacità lavorativa residua dell’insorgente (doc. 89 incarto AI).

Ora, tale modo di procedere

dell’amministrazione è inammissibile, in particolare tenuto conto della

notevole importanza che riveste il pronto invio di una tale misura (a questo

proposito, cfr. la STF 8C_562/2022 del 25 aprile 2023 e la DTF 148 V 397).

2.9

Infine ma non da ultimo il TCA ritiene

che nella presente fattispecie assuma una particolare importanza anche la

questione di sapere se la capacità lavorativa residua dell’assicurata, sia

sfruttabile in un mercato libero, seppur equilibrato, o solo in un circuito

lavorativo protetto, come pure la questione di sapere se vi è necessità o meno di

introdurre, nel caso specifico, dei provvedimenti integrativi.

2.9.1

Il consulente in integrazione

professionale sulla scorta delle indicazioni e limitazioni mediche, valuta

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili. Spetta essenzialmente

a lui, che meglio di chiunque altro è in grado di emettere una valutazione a

proposito delle attività economiche entranti in linea di conto nonostante il

danno alla salute e l'età (STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.3;

9C_439/2011 del 29 marzo 2012 consid. 5; 9C_949/2010 del 5 luglio 2011; RtiD

II-2008 pag. 274 consid. 4.3), e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni

e limitazioni mediche, valutare quali attività professionali siano

concretamente ipotizzabili (STF 9C_986/2010 dell'8 novembre 2011 consid. 3.5).

Al riguardo va rilevato che il

concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione

quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio

tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro

strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati.

Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa

mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito

tale da escludere il diritto ad una rendita. In particolare, l'esistenza di una

simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili

dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più

nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto

ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse

o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332

consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c).

2.9.2

A quest’ultimo proposito il TCA

ricorda che nella STF 9C_683/2011 del 9 gennaio 2012 l’Alta Corte,

nell’apprezzare la residua capacità lavorativa di un assicurato con grave

patologia psichiatrica, aveva tra l’altro rilevato che: “ L'aumento della

produttività in seno alle imprese, la pressione circa la redditività o ancora

le necessità derivanti dalla gestione dei costi salariali pesano sugli

impiegati che devono dimostrare impegno e efficacia, integrarsi in una

struttura aziendale e quindi mostrare una capacità di adattamento importante

(sentenza 9C_984/2008 del 4 maggio 2009 consid. 6.2).

Va pure ricordata la

giurisprudenza sull'impossibilità di esercitare, per motivi psichici,

un'attività lucrativa sul mercato equilibrato del lavoro (cfr. la STCA

32.2013.28

del 7 agosto 2013). Nella sentenza federale 9C_658/2013 del 26

dicembre 2013, parzialmente pubblicata in DTF 140 V 2, la perizia psichiatrica

eseguita dal SMR aveva concluso che l’assicurato conservava una parziale

capacità lavorativa residua, ma solo in un ambiente protetto, ritenuto

che “l’assicurato presenta uno stato di ansia scarsamente compatibile con

un’occupazione sul mercato libero, se non al massimo 3 ore al giorno in un

ambiente accogliente e poco stressante”.

Nella fattispecie oggetto della

STF 8C_683/2011 del 16 agosto 2012, il perito psichiatra aveva espressamente

indicato che la capacità lavorativa è nulla per qualsiasi attività che non

abbia un carattere puramente occupazionale, che non pretenda dall’interessato

assiduità, produttività, precisione.

Sia menzionata anche la STCA

32.2011.254

dell'8 agosto 2012, nella quale il TCA ha considerato che le

condizioni poste dai periti medici a proposito del lavoro “ideale” -

corrispondente “ad un ambiente di lavoro che riesca a tollerare i limiti

dettati dal disturbo di personalità dell’interessata, quindi sereno e non

conflittuale, con possibilità di lavorare in maniera autonoma, in assenza di

colleghi competitivi ed in generale dove non sia indispensabile essere in grado

di inserirsi in uno spirito di gruppo”- erano irrealistiche considerate le

esigenze poste attualmente dal mercato del lavoro”.

Nella STF 9C_984/2008 del 4

maggio 2009, concernente un assicurato il cui disturbo della personalità

(personalità borderline) implicava la necessità di lavorare in un ambiente

confinato e protetto, fuori da ogni stress professionale e sociale, il TF ha

ritenuto che le concessioni smisurate che verrebbero richieste a un potenziale

datore di lavoro, rendano l’esercizio di un’attività lucrativa incompatibile

con le esigenze attuali del mondo economico.

Con la STF 9C_910/2011 del 30

marzo 2012 l’Alta Corte ha considerato non realistiche, su un mercato

equilibrato del lavoro, le possibilità occupazionali per un assicurato,

ritenuto, da un punto di vista medico, ancora abile al lavoro in maniera

completa solo in un determinato ambiente lavorativo, nel quale sia chiamato a

svolgere compiti meno complessi, senza tempi assillanti, in un clima lavorativo

familiare e tollerante (le sottolineature sono della redattrice).

Infine, nella recente STF 9C_403/2022 del 15 marzo 2023, l’Alta Corte ha

confermato la decisione dell’Autorità cantonale di considerare non realistiche,

su un mercato equilibrato del lavoro, le possibilità occupazionali per un

assicurato affetto da epilessia post-traumatica con lieve deficit cognitivo, in

particolare sottolineando quanto segue:“(…) Im vorliegenden Fall besteht

indes eine ausgeprägte arbeitsmarktliche Desintegration, welche in Kombination

mit den weiteren Einschränkungen, insbesondere der Intelligenzminderung und den

epileptischen Anfällen, dazu führt, dass die Versicherte einem Arbeitgeber auf

dem ersten Arbeitsmarkt - auch unter Berücksichtigung von Nischenarbeitsplätzen

- realistischerweise nicht mehr zumutbar ist. Vor diesem Hintergrund verletzte

das kantonale Gericht kein Bundesrecht, als es auf Weiterungen in Bezug auf die

der Versicherten verbliebene medizinisch-theoretische Arbeitsfähigkeit im

Zeitpunkt des Statuswechsels verzichtete. Insbesondere kann offen bleiben, ob

auf die gutachterlich attestierte 80%ige Arbeitsfähigkeit in einer

leidensangepassten Tätigkeit abgestellt werden kann. (…) 5.5. Fehlt es an der

wirtschaftlichen Verwertbarkeit der Restarbeitsfähigkeit auf dem ausgeglichenen

Arbeitsmarkt, liegt eine vollständige Erwerbsunfähigkeit vor (Urteil

9C_766/2019 vom 11. September 2019 E. 4.5). Folglich hat die Vorinstanz kein

Bundesrecht verletzt, als sie bei einem Status von 70 % Erwerb und 30 %

Aufgabenbereich ab 1. Januar 2017 einen Anspruch auf eine ganze Rente bejahte.

(…)”.

2.9.3

Dalle tavole processuali emerge che

il mandato di integrazione interrotto il 27 settembre 2022 dal CIP (doc. 88

incarto AI) - a seguito della nota “fallimentare” MRE in ambito protetto

e in attesa della perizia psichiatrica di decorso - non è più stato riattivato

dall’amministrazione.

In questa sede, l’UAI ha versato

agli atti l'annotazione del 13 giugno 2023 della CIP, giusta la quale:

" (…) In

seguito, alla perizia effettuata in data 16 ottobre 2022, l'Ata è stata

considerata abile nella misura del 20% nel mercato libero del lavoro.

Sulla base di quanto si è potuto osservare nel corso del progetto

di reinserimento presso __________, si conferma una CL del 20% nel mercato libero

del lavoro. L'Ata in sei mesi di misura ha mantenuto con buona costanza una

presenza lavorativa del 40% in attività amministrative ed ha dimostrato di

possedere diverse competenze tecniche in ambito amministrativo.

Si valuta pertanto, come da indicazione del nostro SMR, che l'Ata

sia abile nella misura del 20% in mansioni d'ufficio semplici, in un ambiente

tranquillo e privo di picchi di attività da svolgersi prevalentemente in

solitario o con necessità di interazioni ridotte al minimo.” (doc. V-1)

Ora - tenuto conto della

tipologia di attività adeguata che potrebbe esercitare la ricorrente (ovvero mansioni

d'ufficio semplici, in un ambiente tranquillo e privo di picchi di attività da

svolgersi prevalentemente in solitario o con necessità di interazioni ridotte

al minimo) e considerato che la MRE in ambito protetto ha avuto un esito “fallimentare”,

mettendo in evidenza, tra l’altro, delle significative difficoltà oggettive (in

particolare, limitata capacità di apprendimento di una nuova mansione, evidenti

lacune funzionali sia nelle competenze pratiche che in quelle informatiche) -

l’amministrazione avrebbe dovuto esigere dal CIP un esame adeguato, motivato e

dettagliato della sfruttabilità della capacità lavorativa residua

dell’assicurata (sia in attività abituale sia in attività adeguata) in un

mercato libero, seppur equilibrato, o solo in un circuito lavorativo protetto

(in particolare, alla luce della giurisprudenza riportata al consid. 2.9.2) e,

se del caso, l’indicazione pure di un ventaglio sufficiente di attività

adeguate ove la ricorrente sarebbe in grado di sfruttare effettivamente la sua

capacità lavorativa residua a far tempo dal 10 settembre 2018. Avrebbe dovuto

parimenti esigere dal CIP un esame adeguato, motivato e dettagliato della

necessità o meno di introdurre, nel caso specifico, dei provvedimenti

integrativi e, se del caso, quali.

Un tale modo di procedere si imponeva tanto più che, nel questionario del 14

gennaio 2019 (cfr. doc. 9 incarto AI) l’ex (nonché unico) datore di lavoro

(dell’insorgente nel periodo dal 1990 al 2018) ha indicato, per un verso, di

avere licenziato l’assicurata “in quanto la qualità del lavoro svolto non

soddisfa più i requisiti richiesti” e, per altro verso, che a suo avviso la

ex collaboratrice avrebbe potuto svolgere una “attività individuale senza

contatto diretto coi clienti”, dopo avere precisato che l’attività abituale

esercitata dall’insorgente (“elaborazione di fatture, rilascio richiesta

garanzie e consulenza telefonica”) esigeva, tra l’altro, “elevata

disponibilità/flessibilità alla consulenza dei clienti, gestione dello stress,

empatia, comunicazione, collaborazione”; cfr. pag. 23 e 25 incarto AI).

Parimenti dicasi per quanto rilevato nella stessa psichiatrica del 20 gennaio

2021.

del __________ (doc. 48 incarto AI): “Il disturbo della personalità

prognosticamente è destinato a permanere nel tempo. È pur vero che esso ha

consentito un funzionamento lavorativo per lungo tempo, ciò in virtu' del fatto

che, nell'arco di un lungo periodo, era riuscita a ricavarsi una nicchia

adattativa compatibile con le sue limitazioni di ordine ansioso evitante. Alla

luce della constatazione che il licenziamento da __________, ambiente a lungo

conosciuto, è stato motivato proprio da una variazione di richieste cui non è

stata in grado di adeguarsi si ritiene poco probabile un recupero del

funzionamento lavorativo nella precedente mansione di consulente assicurativa.”

(pag. 141 incarto AI). Parimenti dicasi per quanto indicato dagli stessi

formatori professionali di __________ nel rapporto del 5 agosto 2022 relativo

alla nota esperienza “fallimentare” di MRE effettuata in ambiente

protetto: “Negli anni ha potuto svolgere solo una parte delle mansioni che

competono ad un'impiegata di commercio, per cui si è trovata in difficoltà

nello svolgere le attività sopra descritte che o non aveva mai svolto o da

tempo non svolgeva. Possiamo affermare lo stesso per l'uso degli applicativi

informatici che evidenziano una conoscenza basilare.” (pag. 220 incarto

AI).

Rilevato come, per le ragioni anzidette, ci troviamo di fronte ad un

accertamento amministrativo che necessita di un complemento da parte del CIP

(alla luce del complemento che i periti del __________ saranno chiamati ad

eseguire sulla base di quanto indicato al consid. 2.8.3), si giustifica, anche

per questo aspetto, il rinvio degli atti all’UAI affinché proceda come

precedentemente indicato.

Il TCA segnala di avere deciso in

modo analogo anche nella STCA 32.2021.83 del 30 marzo 2022, consid. 2.9, riguardante

il caso di un assicurato, nato nel 1999, affetto, tra l’altro, da una depressione

di media gravità nonché da un ritardo mentale con limitazione del funzionamento

cognitivo-intellettivo.

2.9.4

Il TCA sottolinea in ogni caso

l’importanza che il potenziale di capacità lavorativa residua che risulterà attestata

medicalmente nel complemento che i periti del __________ eseguiranno sulla base

di quanto indicato al consid. 2.8.3, possa essere effettivamente realizzato

grazie all’introduzione di misure medico-riabilitative e/o provvedimenti di

integrazione professionale. Giova infatti ricordare che, nell’ambito

dell’assicurazione invalidità vige il principio della precedenza delle misure

di reinserimento/ integrazione rispetto al diritto alla rendita (cfr., a questo

proposito, la STF 9C_450/2019 del 14 novembre 2019, consid. 3.3.1 e la STF

8C_345/2022 del 12 ottobre 2022, consid. 5.3; DTF 123 V 271; DTF 126 V 243

consid. 5; 121 V 190; 108 V 212 seg.; STCA 32.2006.102 del 26 aprile 2007,

consid. 2.8, confermata in STF 9C_337/2007 del 12 giugno 2008).

2.10

Nella DTF 137 V 210 il TF ha

precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una

perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze

ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che

vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di

un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA

32.2015.82

del 6 giugno 2016) o perché vi erano delle carenze negli

accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle

bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer

bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem

kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine

Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder

Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA

32.2015.82

del 6 giugno 2016; STCA 32.2019.219 del 15 luglio 2020, consid.

2.8).

Con la pronunzia 8C_445/2021 del 14 gennaio 2022 consid. 4.4, pubblicata in SVR

10/2022 UV n. 34 p. 137 ss., l’Alta Corte ha inoltre stabilito che, laddove un

tribunale cantonale determini il diritto alle prestazioni facendo capo a un

rapporto del medico curante prodotto nel quadro della procedura di opposizione,

sebbene ci si trovi in presenza di un caso di applicazione della DTF 135 V 465

che richiede l’intervento di un perito esterno, la causa deve essere rinviata

all’amministrazione, e non ai giudici di prime cure, affinché proceda a un

complemento istruttorio. È in effetti in primo luogo compito

dell’amministrazione disporre degli atti istruttori complementari volti ad

accertare d’ufficio tutti i fatti pertinenti e, se del caso, raccogliere le

prove necessarie prima di rendere la propria decisione (questo principio è

stato confermato ancora con le sentenze 8C_274/2021 del 31 marzo 2023 consid.

9.3.3; 8C_523/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 5.4 e riferimenti; 8C_731/2021

succitata consid. 4.6).

Per le ragioni già esposte al

considerandi 2.8.3., vista la necessità di completare gli accertamenti, il TCA

ritiene che si giustifichi l’annullamento della decisione impugnata e siano

soddisfatti i presupposti per un rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché

proceda ad un complemento peritale presso il __________ (cfr. STF 8C_59/2011

del 10 agosto 2011 e DTF 135 V 465).

In seguito, facendo capo alle risultanze dell’accertamento medico esperito e

dopo avere pure svolto i necessari approfondimenti indicati al consid. 2.7.3

rispettivamente quelli da parte del CIP sulla base di quanto indicato al

consid. 2.9.3, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente riguardo al diritto

alla rendita di invalidità dell’assicurata a far tempo dal 1° settembre 2019

come pure al diritto a eventuali misure di reintegrazione professionali.

Alla luce di quanto appena esposto la decisione impugnata va annullata e

l’incarto rinviato all’UAI affinché proceda come precedentemente indicato.

2.11

Da ultimo, il TCA osserva che

risulta prematuro esaminare in questa sede la fattispecie con riferimento al

calcolo economico effettuato dall’amministrazione nella decisione avversata.

Tale aspetto dovrà, se del caso, essere affrontato dopo che l’amministrazione

avrà proceduto agli approfondimenti del caso indicati al consid. 2.7.3 e 2.9.3 (quest’ultimo,

alla luce del complemento che i periti del __________ saranno chiamati ad

eseguire sulla base di quanto indicato al consid. 2.8.3; DTF 138 V 457; STCA

32.2019.63

del 27 aprile 2020, consid. 2.13, STCA 32.2019.168 del 9 giugno

2020, consid. 2.9e STCA 32.2021.60 del 21 febbraio 2022, consid. 2.12).

2.12

Va ancora rammentato che in DTF 137

V 314 il TF ha modificato la propria giurisprudenza ed ha stabilito che alla

parte ricorrente deve essere concessa la possibilità di ritirare il ricorso anche

nel caso in cui la decisione che le riconosce una rendita (ad esempio un quarto

di rendita) viene annullata e la causa rinviata all'ufficio AI per ulteriori

accertamenti (consid. 3.2).

In concreto, con la conferma

delle percentuali delle rendite nel dispositivo, su questo specifico punto non

vi è spazio per una reformatio in peius (cfr. anche la sentenza

9C_205/2011 del 10 novembre 2011, consid. 8.4, penultimo paragrafo; cfr.

sentenza 32.2014.70 del 30 marzo 2015, sentenza 32.2014.126 del 27 luglio 2015;

cfr., sul tema, tra le tante la STCA 32.2016.120 del 10 maggio 2017, consid.

2.10).

2.13

Alla luce di quanto precedentemente

esposto (cfr. consid. 2.7.3, 2.8.3. e 2.9.3), questo Tribunale rinuncia

all'assunzione di ulteriori prove, peraltro neppure chieste dalle parti. A

quest’ultimo proposito giova comunque rilevare che un accertamento

insufficiente della fattispecie giuridicamente rilevante costituirebbe una

violazione del principio inquisitorio (cfr. STCA 35.2016.84 del 18 luglio 2017,

consid. 2.4; STCA 35.2017.76 del 4 ottobre 2018, consid. 2.1).

Va ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce

l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero

modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione

anticipata delle prove: cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag.

274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119

V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il

diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94

consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

L’incarto LAINF è stato versato con la risposta di causa (doc. V).

2.14

Giusta l'art. 69 cpv. 1bis

LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la

disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61

lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di

ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di

controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle

spese è determinata fra 200.- e 1000.- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

In concreto, visto l’esito del

ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: STF 8C_859/2018

del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con

riferimento), le spese di fr. 500.- vanno poste a carico dell’Ufficio AI.

Quest’ultimo verserà all’insorgente, patrocinata in causa da RA 1 (al riguardo

va ricordato che l’indennità per ripetibili è concessa non soltanto se

l’assicurato è patrocinato da un avvocato, ma anche quando il patrocinio è

assunto - come nel caso di specie - da una persona particolarmente qualificata

per la questione giuridica considerata, indipendentemente dal fatto che lo

stesso sia oneroso, purché non si tratti di una rappresentanza di un ente

pubblico nell’espletamento del proprio compito: Locher/Gächter, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, 2014, p. 608; G. Wilhelm, in: Zünd/Pfiffner Rauber

[ed.], op. cit., n. 4 ad § 34; cfr. altresì STCA 35.2016.33 del 2 agosto 2016,

consid. 2.6 e la STCA 35.2018.129 del 28 marzo 2019, consid. 2.15), l’importo

di fr. 2'500.- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi

dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’amministrazione

affinché proceda conformemente ai considerandi 2.7.3, 2.8.3, 2.9.3 e 2.10,

fermo restando il diritto a mezza rendita d’invalidità dal 1° settembre 2019 al

30 settembre 2022 e ad una rendita d’invalidità del 66% dal 1° ottobre 2022.

2. Le spese di procedura di fr. 500.-

sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà alla ricorrente fr. 2'500.-

per ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti