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Decisione

32.2023.5

Ricorso (respinto) contro decisione di non entrata in materia. Le refertazioni mediche presentate nella procedura amministrativa non rendono verosimile una modifica rilevante per il diritto alle prestazioni e quelle presentate con il ricorso sono tardive

28 aprile 2023Italiano27 min

verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati

Source ti.ch

Incarto

n.

32.2023.5

jv/RG/gm

Lugano

28 aprile 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Jerry

Vadakkumcherry, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 26

gennaio 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 13 dicembre

2022 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità,

6501 Bellinzona

in materia di assicurazione

federale per l'invalidità

ritenuto in

fatto

1.1. RI 1,

nata nel 1984, di formazione operatrice turistica e da ultimo attiva quale ausiliaria

in foyer per bambini, ha presentato una prima domanda di prestazioni AI il

15/21 ottobre 2019 adducendo “forti dolori all’anca, al bacino, alla gamba

destra, alla schiena […]” riconducibili ad un infortunio del 21 gennnaio

2019 (docc. 2, 5 e 13 incarto AI).

1.2. L’Ufficio

AI, richiamato – tra l’altro – il formulario del datore di lavoro (docc. 7 e 8

incarto AI), l’incarto LAINF (docc. 6 e 104-127 incarto AI) comprendente anche

la perizia reumatologica del medico fiduciario dr. __________ (specialista in

reumatologia) del 19 agosto 2019 (doc.51, pagg. 184-194, doc. 120 incarto AI),

il rapporto del 26 gennaio 2021 del curante dr. __________ (specialista in

medicina interna generale) (doc. 51 incarto AI), svolto il colloquio

d’accertamento IT (doc. 19 incarto AI) e attuato il provvedimento d’intervento

tempestivo sotto forma di corso di formazione (docc. 20-23, 28, 31, 33, 34 e 41

incarto AI), aveva sottoposto il caso al medico SMR (docc. 47 e 48 incarto AI).

Quest’ultimo, posta la diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di

“Sintomatologia algica persistente a carico del gluteo destro con

irradiazioni atipiche alla colonna vertebrale, senza alcuna oggettivazione

strumentale, in esiti di trauma contusivo da caduta sul ghiaccio”, aveva

accertato i seguenti periodi di incapacità lavorativa in attività abituale ed

in quella adeguata (rapporto finale SMR del 23 marzo 2021, doc. 52 incarto AI):

% IL in attitivà lavorativa abituale ed adeguata

Periodi

Motivo

100

24.01.2019-08.02.2019

infortunio

0

09.02.2019-05.05.2019

infortunio

100

06.05.2019-13.09.2020

malattia

0*

14.09.2020

malattia

* prognosi stazionaria

1.3. Con

progetto di decisione del 25 marzo 2021 l’Ufficio AI aveva prospettato

l’attribuzione di una rendita intera dal 1. maggio al 30 settembre 2020 (doc.

57 incarto AI).

Con

osservazioni del 6 maggio 2021 l’assicurata – tramite l’avv. RA 1 – aveva contestato

il preavviso, sostenendo che la refertazione medica agli atti comprovasse

un’incapacità lavorativa completa e duratura conferente il diritto ad una

rendita intera a tempo indeterminato (doc. 65 incarto AI).

Sulla

scorta della presa di posizione del medico SMR circa le osservazioni

dell’assicurata (docc. 66 e 67 incarto AI), l’Ufficio AI aveva emanato la

decisione del 25 novembre 2021 confermando il preavviso (docc. 68, 75 e 80

incarto AI).

Questa

decisione è cresciuta incontestata in giudicato.

1.4. Per

decisione del 13 dicembre 2022 (doc. 102 incarto AI, doc. A), preavvisata il 28

giugno 2022 (doc. 85 incarto AI), l’Ufficio AI non è entrato in materia sulla

nuova domanda di prestazioni presentata il 5 maggio 2022 (doc. 82 incarto AI).

1.5. Contro

suddetta decisione s’aggrava al TCA l’assicurata, sempre rappresentata

dall’avv. RA 1. Contesta la valutazione medica posta alla base del querelato

provvedimento sostenendo che “Gli ultimi referti medici prodotti con la

nuova richiesta 11 maggio 2022 (doc. E-G) confermano una situazione di

inabilità integrale al lavoro […]” e che “[…] la rilevante modifica,

rispetto all’anno 2021 è dettata dalla componente psicologica, subentrata nel

frattempo e confermata dal dr. __________ (doc. H)”.

Sostiene

quindi che la decisione impugnata “viola il principio di legalità, è

arbitraria ed è costitutiva di un abuso del potere di apprezzamento e di un

errato mancato accertamento di fatti e prove”, rimproverando all’Ufficio AI

un’eccessiva superficialità nella trattazione della domanda di prestazioni.

Postula

l’annullamento della decisione impugnata e l’entrata nel merito della sua

domanda del maggio 2022, istando altresì per la concessione dell’assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio. Chiede infine l’audizione del dr. __________,

del dr. __________ e del dr. __________, l’esperimento di una perizia medica al

fine di accertare l’incapacità lavorativa completa ed il richiamo dell’incarto

AI.

1.6. Con la

risposta di causa l’Ufficio AI rileva che la refertazione medica prodotta

dall’insorgente a far tempo dalla (seconda) domanda di prestazioni era già

stata vagliata dal medico SMR e che quest’ultimo ha accertato uno stato di

salute invariato rispetto alla precedente valutazione. Non avendo la ricorrente

reso plausibile durante la procedura amministrativa una riduzione della sua

capacità lavorativa in misura tale da giustificare una modifica rilevante del

grado d’invalidità (e quindi il diritto alle prestazioni), l’amministrazione ha

chiesto la conferma della decisione impugnata e, di riflesso, la reiezione del

gravame.

1.7. Con

scritto del 3 marzo 2023 la ricorrente ha chiesto, quale ulteriore mezzo di

prova, l’audizione della curante __________ (psicologa e psicoterapeuta),

ribadendo le richieste di mezzi di prova di cui al ricorso (cfr. VI).

1.8. Con

scritto del 7 aprile 2023 la ricorrente ha prodotto il rapporto del 30 marzo

2023 del dr. __________ (cfr. VIII+1).

1.9. Con

scritto del 12 aprile 2023 il TCA ha assegnato all’Ufficio AI un termine di 10

giorni per presentare osservazioni (cfr. IX).

1.10. Con

scritto del 25 aprile 2023 l’Ufficio AI ha osservato come il rapporto del 30 marzo

2023 del dr. Ripellino, presentato solo nelle more del ricorso, è tardivo (cfr.

X).

considerato in

diritto

in

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014

del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del

12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

nel

merito

2.2. L’oggetto

del contendere deve essere limitato alla questione a sapere se a ragione

l’Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni.

Infatti, se l’assicurata interpone ricorso contro la decisione di non entrata

in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l’amministrazione ha

rifiutato di entrare in materia. Se invece – ciò che non corrisponde al caso in

esame – essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si

pronuncia sulla questione dell’entrata in materia ma esamina materialmente se

la modifica delle circostanze resa attendibile dall’assicurato è effettivamente

avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p.

269 consid. 1a).

2.3. Giusta l’art. 87 cpv. 2 OAI se è fatta domanda di revisione,

nella domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità o di grande

invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è

cambiato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni. Qualora la

rendita, l'assegno per grandi invalidi o il contributo per l'assistenza siano

stati negati perché il grado d'invalidità era insufficiente, perché non è stata

riconosciuta una grande invalidità o perché il bisogno di aiuto era troppo

esiguo per avere diritto al contributo per l'assistenza, una nuova richiesta è

riesaminata soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 2

(art. 87 cpv. 3 OAI).

La

giurisprudenza ha avuto modo di stabilire che l’art. 87 cpv. 3 OAI (già art. 87

cpv. 4 OAI) si applica per analogia anche

alle prestazioni reintegrative. Se, quindi, una prestazione di reintegrazione è

stata rifiutata, una nuova domanda potrà essere esaminata nel merito solo se

l'assicurato rende verosimile una modifica rilevante della situazione di fatto

tale da influire sul diritto a prestazioni (DTF 109 V 119 consid. 3a; Kieser, Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, n.

1006 p. 185; DTF 109 V 262 consid. 3, 109 V 108 consid. 3a).

Scopo

di questo requisito è impedire che l'amministrazione debba costantemente

chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è

già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (STF

8C_716/2011 del 5 gennaio 2012; DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid.

4b con riferimenti).

A tal

proposito, nella DTF 136 V 369 (ribadita nella STF 8C_378/2020 del 21 gennaio

2021 consid. 6.2.2.) il Tribunale federale ha stabilito che la forza di

crescita in giudicato di decisioni (amministrative, su opposizione o su

ricorso) relative a prestazioni ricorrenti (come le rendite AI, cfr. pro multis

STF 9C_341/2017 del 27 settembre 2017 consid. 4.1.) nell’ambito delle

assicurazioni sociali è di principio temporalmente illimitata, estendendosi sia

ai presupposti del diritto alla specifica prestazione che ai fattori che ne

determinano l’estensione (ad esempio dal profilo temporale), a condizione che

essi si riferiscano a fattispecie conclusesi al momento della decisione. Riservati

Fatti

i casi di revisione processuale o riconsiderazione, gli elementi di motivazione

della decisione cresciuta in giudicato non sono suscettibili di riesame

nell’ambito di una nuova domanda, né vi si può rinvenire, a meno che non

sussista un nuovo caso di assicurazione o la legge preveda altrimenti (consid.

3.1.1. e seg. con molteplici rinvii giurisprudenziali e dottrinali). Ciò

comporta che se l’assicurato, pur rilevando (validi) motivi per opporsi,

rispettivamente impugnare la decisione rimane passivo, tale omissione non potrà

essere successivamente colmata, neppure appellandosi all’obbligo

dell’amministrazione di procedere ad una valutazione completa “a tutto tondo”

(ted. allseitige Prüfung) (DTF 147 V 213 consid. 6.2.2.).

Se non

vi è stata una modifica rilevante, l'amministrazione non entra nel merito della

domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile

una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita

l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V

64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR

2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in

der Invalidenversicherung, 2003, pp. 84ss). La

costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a

revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha

un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è

rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno

subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994

in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109

V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione è dunque

necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano

subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. Una revisione

della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della

decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non

basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia

giudicata in modo diverso (RCC 1987 p. 38 consid. 1a, 1985 p. 336; STFA del 29

aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).

Nella

DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l'assicurato non ha reso

verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati

d'ufficio dal giudice, non risulta applicabile. Solo se nella nuova domanda di

rendita l'assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo

tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora

prodotti o da richiedere dall'amministrazione, quest'ultima deve impartire

all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con

l'avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (cfr.

consid. 5.2.5.). Quanto precede è stato confermato anche nella recente STF

9C_576/2021 del 2 febbraio 2022 (consid. 3.2.).

Va

ancora rilevato che per quanto concerne i capoversi 2 e 3 dell’art. 87

OAI (corrispondenti ai capoversi cpv. 3 e 4 in vigore sino al 31 dicembre 2011)

è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento. Non è

necessario portare la prova piena per convincere l'amministrazione che è

subentrato un rilevante cambiamento rispetto all'ultima decisione cresciuta in

giudicato. È sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile

modifica, anche se permane la possibilità che un'analisi approfondita dimostri

che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23

aprile 2015 consid. 4.2; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3; STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa).

Più la

precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla

verosimiglianza ex art. 87 cpv. 2 e 3 OAI del rilevante cambiamento;

quanto più breve è il lasso di tempo trascorso dalla decisione

precedente, tanto più rigorosamente l'amministrazione apprezzerà la plausibilità

delle allegazioni dell'assicurato. Su questo aspetto, l’amministrazione dispone

di un certo potere di apprezzamento che il giudice è di principio tenuto a

rispettare

(DTF 109 V 114 consid. 2b, 123 consid. 3b e 264

consid. 3; STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3.1; STF 8C_716/2011 del

5 gennaio 2012 consid. 2.3.; v. anche SVR 2003 IV n. 25 p. 76).

2.4. Per costante giurisprudenza (STF

8C_901/2013 del 27 febbraio 2014 consid. 3.1.; STF 8C_457/2012 del 9 luglio

2012 consid. 3.1.; STFA I 734/05 dell’8 marzo 2006 consid. 2.2.1.; DTF 130 V 64

consid. 5.2.5.) nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni, l’assicurato

deve rendere verosimile che il grado d’invalidità si è modificato in misura

rilevante per il diritto alle prestazioni, in alternativa deve fare riferimento

a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da

richiedere dall’amministrazione atti a rendere verosimile l’asserita modifica.

In questo secondo caso l’amministrazione deve impartire all’assicurato un

termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in

caso contrario non entrerà nel merito della domanda. Se, per contro, nella

nuova domanda l’assicurato non ha neppure fatto riferimento a tali nuovi mezzi

di prova, l’Ufficio AI può determinarsi sulla (non) entrata in materia basandosi

sulla documentazione agli atti. Nelle citate pronunzie, la nostra Alta Corte ha

ribadito che l’intervallo da considerare per la valutazione della modifica

rilevante è quello tra l’ultima valutazione materiale del diritto alla rendita

e l’emanazione della decisione impugnata, lasciando intendere che la documentazione

prodotta con le osservazioni al preavviso deve essere considerata dall’amministrazione.

Inoltre, atti prodotti (esclusivamente) in sede di ricorso sono invece, di

massima, tardivi e da considerare, se del caso, nell'ambito di una nuova

domanda (STF 8C_901/2013 consid. 3.3.2.; STF 8C_457/2012 consid. 3.1. e seg.; STFA

I 734/05 consid. 2.2.2. e 3.2.; DTF 130 V 64 consid. 3. e 6.1.; STCA 32.2020.77

del 9 novembre 2020 consid. 2.4. e seg.; Sentenza 720 14 172 / 202 del 21

agosto 2014 della Sezione di diritto delle assicurazioni sociali del Tribunale

cantonale di Basilea Campagna, consid. 3.1 e seg.).

2.5. Per

quanto riguarda in particolare l’invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, l’allora Tribunale federale delle assicurazioni, attuale TF, ha

stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non

poter praticamente esigere dall’assicurato di valersi della sua capacità

lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la

società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI

1996 pag. 318, 321, 324; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid.

3b; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2014, pag.

98).

Al

riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i

danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1

LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette

- le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti

di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione

per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato

potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è

ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF

127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004,

consid. 3.2.).

Secondo

la giurisprudenza del TFA, siffatti principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi

(STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998,

consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In una sentenza I 384/06 del 4

luglio 2007 il TF ha ribadito che “[…] il riconoscimento di un danno

alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno

specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di

classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.

pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13

luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha

precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme

(ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D.

Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie

Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).

Nella STF I 770/03 del 16 dicembre

2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che

l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede

una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha

aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non

sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione

dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà

diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è

una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto

(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Questa

giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni, come

affermato nella DTF 137 V 64:

" […]

4.2 Diese im Bereich der

somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden

rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters von

Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und

Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic

Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie

(Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010

Considerandi

E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen

Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) analog

angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich

ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung

beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung

(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend

wirkt. […]”.

Nella DTF 141 V 281 il TF ha

modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche,

compresi i disturbi somatoformi dolorosi. La capacità di lavoro deve essere

valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera

strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati

predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi disturbi possono

generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente

esigibile è stata abbandonata.

Con le DTF 143 V 409 e 143 V 418,

il TF è giunto alla conclusione che la nuova procedura probatoria illustrata

nella DTF 141 V 281 per i dolori somatoformi persistenti, secondo cui la reale

capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da

accertare alla luce di indicatori, deve ora essere applicata non solo in caso

di depressioni da lievi fino a medio-gravi (DTF

143.

V 409), ma anche per tutte le malattie psichiche

(DTF 143 V 418). Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale

riguardante le depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr., fra

le ultime, STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.2; 8C_650/2016 del 9

marzo 2017 consid. 5.1.3 = SVR 2017 IV Nr. 62; 9C_434/2016 del 14 ottobre 2016

consid. 6.3; DTF 140 V 193 consid. 3.3), le malattie corrispondenti potevano

essere considerate invalidanti solo se era dimostrata una “resistenza alle

terapie”, condizione necessaria per la concessione di una rendita AI. Con il

cambiamento di prassi adottato dal Tribunale federale questo concetto non vale

più in maniera assoluta. Ora invece, come nelle altre malattie psichiche, la

questione decisiva è sapere se la persona interessata riesca a presentare,

sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’incapacità

lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia, in genere

ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve

ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell’apprezzamento

delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata

(cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

2.6

Nel caso

che ci occupa, si rileva innanzitutto che le refertazioni mediche presentate

dalla ricorrente con la seconda domanda di prestazioni – e meglio il referto

peritale del dr. __________ del 19 agosto 2019, il rapporto medico del dr. __________

del 13 agosto 2020, la valutazione ambulatoriale ed elettroneuromiografia del

24.

febbraio 2021 ed il controllo del 14 aprile 2021, il rapporto medico del dr.

__________ del 28 agosto 2019, il rapporto medico del dr. __________ del 27

gennaio 2021 ed il rapporto del dr. __________ del 16 settembre 2020 (doc. 82,

pagg. 318-351 incarto AI) – erano già state vagliate nell’ambito della prima

domanda di prestazioni (doc. 42, pagg. 133-143 e pagg. 149-159; doc. 49, pagg.

169, 170, 227 e 228.; doc. 65, pagg. 265 e seg. incarto AI), come rettamente

rilevato dal medico SMR (doc. 84 incarto AI) e ammesso dalla ricorrente

medesima (doc. 98. pag. 486 incarto AI: “[…] i referti medici prodotti

[con la nuova richiesta, n.d.r.] confermano una situazione di inabilità

integrale al lavoro, tanto per le mansioni professionali, quanto per quelle di

casalinga. Non si tratta di una modifica bensì di una attestazione

inconfutabile del perdurare delle problematiche fisiche di cui soffre RI 1, le

quali peraltro sono tuttora presenti.”).

Sulla

base delle surriferite refertazioni, l’Ufficio AI aveva emanato la prima

decisione con la quale aveva attribuito una rendita intera temporanea con grado

d’invalidità del 100%, decisione cresciuta incontestata in giudicato (cfr.

supra consid. 1.3.).

Conseguentemente,

in ragione di quanto precede ed applicando la suevocata giurisprudenza (cfr.

supra consid. 2.3.) al caso di specie, questa Corte non può nuovamente chinarsi

sugli elementi già valutati dall’amministrazione nell’ambito della prima

domanda di prestazioni e che hanno determinato la decisione – cresciuta

incontestata in giudicato – del 25 novembre 2021 con la quale l’Ufficio AI ha

attribuito ad RI 1 una rendita limitata nel tempo (cfr. supra consid. 1.3.).

Tali elementi non sono suscettibili di riesame nell’ambito della nuova domanda

di prestazioni. Del resto, non si ravvisano motivi – e l’assicurata neppure ne

adduce – che le avrebbero impedito di impugnare la prima decisione (STCA

32.2022.60

del 6 dicembre 2022 consid. 2.4.).

Per quanto concerne la refertazione medica prodotta in sede

di osservazioni al preavviso di non entrata in materia (doc. 98 incarto AI) e nuovamente

con il ricorso (docc. E-H), la stessa – nella misura in cui, alla luce della

suevocata giurisprudenza (cfr. consid. 2.4), possa essere presa in

considerazione ancorché non presentata in occasione della nuova domanda del 5

maggio 2022 – non è tale da modificare l’esito del presente giudizio.

Infatti, per quanto riguarda la lettera ambulatoriale del 7 agosto

2022.

del dr. __________ (doc. 98, pag. 488 incarto AI; doc. E), trattasi di una

semplice missiva indirizzata al collega dr. __________ con la quale ipotizza

una problematica neurologica, ritenendo opportuno svolgere un nuovo esame

neurologico. Egli non ha inoltre formulato una sua diagnosi e tantomeno

accertato e motivato un’incapacità lavorativa. Di tutta evidenza, la missiva in

parola non permette di concludere per una modifica rilevante (cfr. supra

consid. 2.3.) dello stato valetudinario.

Quo

allo scritto del 19 agosto 2022 del dr. __________

(doc. 98, pag. 490 e seg.; doc. F), si rileva che alla voce “Diagnosi”

non vi è una diagnosi ma bensì “Dolori all’anca destra con debolezza

dell’ileopsoas e dolore al gluteo medio, al quadrato dei lombi e al tensore

fascia lata in esito di una caduta con contusione all’anca il 21.01.2019”,

mentre alla voce “Valutazione e Procedere”, il medico si è così

espresso:

" La signora RI 1 è venuta in consultazione per questi

cedimenti al ginocchio. Clinicamente nemmeno alla risonanza effettuata un anno

fa non ha mostrato lesioni legamentose quindi i blocchi e i cedimenti possono

essere dovuti ai dolori o ad un problema neurologico. La mancanza di flessione

attiva dell’anca non è mai stata indagata chiedo quindi al Dr. __________ di

convocare la paziente per approfondire questo aspetto. I problemi muscolari che

presenta all’altezza dell’anca possono influenzare il fastidio a livello del

ginocchio. Visto che gli approcci singoli non hanno portato un gran beneficio

probabilmente si potrebbe pensare di organizzare una riabilitazione

multidisciplinare ma causa della gestione famigliare con i bimbi non [sic!] è

difficile. Comunque anche la signora RI 1 pensa che questa potrebbe essere

un’opzione. Attualmente non ho previsto ulteriori controlli.”.

Anche

in questo caso, il suddetto rapporto non fornisce elementi che permettono di ipotizzare

una modifica rilevante dello stato di salute.

Medesimo

discorso vale anche per lo scritto del 31 ottobre 2022 del dr. __________ (doc.

98, pag. 492 incarto AI; doc. G) che presenta il seguente tenore:

" […] Anche l’esame del plesso risulta completamente

normale e negativo anche a livello di ileo-psoas. Quindi riassumendo abbiamo un

trauma di distensione secondo me a livello del plesso, un esame neurologico

completamente normale, un esame anche di MRI che non mostra discontinuità del

plesso ma secondo me questa sensazione che la paziente ha potrebbe essere

legata a delle sequele dello stiramento del plesso. Bisogna cercare di spezzare

il circolo vizioso, con dolore, difficoltà a mobilizzarsi, ulteriore rigidità,

ipotrofia della muscolatura e così via per cui personalmente a questo punto si

imposta un’adeguata fisioterapia per cercare di recuperare. […]”.

Infine,

la ricorrente, sostenendo un peggioramento della situazione valetudinaria

dovuto ad un’affezione psichiatrica, si prevale del certificato del 29 novembre

2022.

del dr. __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia; doc. 98,

pag. 494 incarto AI; doc. H), il quale ha constatato:

" La sig.ra RI 1 è da me seguita dal 3 marzo 2022. Il

trattamento si avvale di una doppia presa a carico, dove oltre allo scrivente

viene altresì vista regolarmente dalla psicologa psicoterapeuta sig.ra __________.

Per quanto mi concerne per le difficoltà osservate la paziente è da ritenersi

inabile al lavoro in misura totale. A mio avviso anche la prognosi lavorativa a

lungo termine potrebbe essere condizionata negativamente dai problemi

psicofisici lamentati dalla paziente.”.

A

proposito di tale certificazione, questa Corte può far integralmente propria la

presa di posizione del medico SMR dr.ssa __________ avvallata anche dal medico

SMR dr. __________ (docc. 100 e 101 incarto AI):

" Il Dr. __________ non pone una diagnosi ai sensi

dell’ICD10, non descrive uno status psichiatrico, formula generiche difficoltà

con incapacità lavorativa a suo avviso completa, ed asserisce genericamente che

la prognosi potrebbe essere condizionata negativamente dai problemi psicofisici

lamentati dalla paziente. Non definisce alcun limite funzionale. Si tratta di

un apprezzamento del curante non suffragato da dati oggettivi […].”.

In

effetti, lo psichiatra curante non ha formulato alcuna diagnosi basata sui

criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente

(cfr. supra consid. 2.4.), accertando vaghe difficoltà e neppure distinguendo

tra incapacità lavorativa in attività abituale ed in attività adeguata.

In

sintesi, le refertazioni presentate in sede di osservazioni al progetto di

decisione non rendono verosimile un rilevante cambiamento della situazione

clinica e/o economica (per rapporto all’ultima valutazione effettuata

dall’amministrazione) tale da influire sulla perdita di guadagno. Ne consegue

che, richiamato l’art. 87 cpv. 2 OAI e la giurisprudenza topica (cfr. supra

consid. 2.3.), è a ragione che l’Ufficio AI, sulla scorta delle annotazioni dei

medici SMR (docc. 100 e 101 incarto AI), non è entrato nel merito dell’ultima

domanda di prestazioni.

2.7

Con il

ricorso e nelle more della presente procedura l’insorgente, oltre ad allegare

la refertazione medica di cui già si è detto (cfr. supra consid. 2.6.), ha

formulato richiesta di audizione del dr. __________, del dr. __________, del

dr. __________ e della psicologa e psicoterapeuta __________, chiedendo altresì

l’assunzione agli atti della valutazione ambulatoriale del dr. __________ del

30.

marzo 2023 (cfr. supra consid. 1.5. e 1.7. e 1.8.).

Conformemente

alla giurisprudenza federale (cfr. supra consid. 2.4.), la richiesta di

assunzione dei suddetti nuovi mezzi di prova è da considerarsi tardiva, essendo

stati prodotti, rispettivamente richiesti solo in sede di ricorso.

Conseguentemente, il TCA non può determinarsi sugli stessi in questa sede, ciò che

non preclude alla ricorrente la possibilità di ripresentarli nell’ambito di una

(ulteriore) nuova domanda di prestazioni.

2.8

Visto

tutto quanto precede, la decisione impugnata merita conferma mentre il ricorso

va respinto.

2.9

Come

accennato (cfr. supra consid. 1.5.), la ricorrente chiede di essere posta al

beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve

essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo

giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28

cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito

patrocinio è retta dalla Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio

d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011.

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b). Per valutare se un

assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si

tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di

esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48

consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un

supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).

Nella

presente fattispecie, non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di

esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la

causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole

riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si

esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251).

Dopo

un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, per i motivi

suesposti il presente ricorso appariva sin dall’inizio destinato

all'insuccesso.

In

tali condizioni, l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio deve

essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. La

domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

3. Le

spese di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti