32.2023.5
Ricorso (respinto) contro decisione di non entrata in materia. Le refertazioni mediche presentate nella procedura amministrativa non rendono verosimile una modifica rilevante per il diritto alle prestazioni e quelle presentate con il ricorso sono tardive
28 aprile 2023Italiano27 min
verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati
Source ti.ch
Incarto
n.
32.2023.5
jv/RG/gm
Lugano
28 aprile 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Jerry
Vadakkumcherry, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26
gennaio 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 13 dicembre
2022 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione
federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI 1,
nata nel 1984, di formazione operatrice turistica e da ultimo attiva quale ausiliaria
in foyer per bambini, ha presentato una prima domanda di prestazioni AI il
15/21 ottobre 2019 adducendo “forti dolori all’anca, al bacino, alla gamba
destra, alla schiena […]” riconducibili ad un infortunio del 21 gennnaio
2019 (docc. 2, 5 e 13 incarto AI).
1.2. L’Ufficio
AI, richiamato – tra l’altro – il formulario del datore di lavoro (docc. 7 e 8
incarto AI), l’incarto LAINF (docc. 6 e 104-127 incarto AI) comprendente anche
la perizia reumatologica del medico fiduciario dr. __________ (specialista in
reumatologia) del 19 agosto 2019 (doc.51, pagg. 184-194, doc. 120 incarto AI),
il rapporto del 26 gennaio 2021 del curante dr. __________ (specialista in
medicina interna generale) (doc. 51 incarto AI), svolto il colloquio
d’accertamento IT (doc. 19 incarto AI) e attuato il provvedimento d’intervento
tempestivo sotto forma di corso di formazione (docc. 20-23, 28, 31, 33, 34 e 41
incarto AI), aveva sottoposto il caso al medico SMR (docc. 47 e 48 incarto AI).
Quest’ultimo, posta la diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di
“Sintomatologia algica persistente a carico del gluteo destro con
irradiazioni atipiche alla colonna vertebrale, senza alcuna oggettivazione
strumentale, in esiti di trauma contusivo da caduta sul ghiaccio”, aveva
accertato i seguenti periodi di incapacità lavorativa in attività abituale ed
in quella adeguata (rapporto finale SMR del 23 marzo 2021, doc. 52 incarto AI):
% IL in attitivà lavorativa abituale ed adeguata
Periodi
Motivo
100
24.01.2019-08.02.2019
infortunio
0
09.02.2019-05.05.2019
infortunio
100
06.05.2019-13.09.2020
malattia
0*
14.09.2020
malattia
* prognosi stazionaria
1.3. Con
progetto di decisione del 25 marzo 2021 l’Ufficio AI aveva prospettato
l’attribuzione di una rendita intera dal 1. maggio al 30 settembre 2020 (doc.
57 incarto AI).
Con
osservazioni del 6 maggio 2021 l’assicurata – tramite l’avv. RA 1 – aveva contestato
il preavviso, sostenendo che la refertazione medica agli atti comprovasse
un’incapacità lavorativa completa e duratura conferente il diritto ad una
rendita intera a tempo indeterminato (doc. 65 incarto AI).
Sulla
scorta della presa di posizione del medico SMR circa le osservazioni
dell’assicurata (docc. 66 e 67 incarto AI), l’Ufficio AI aveva emanato la
decisione del 25 novembre 2021 confermando il preavviso (docc. 68, 75 e 80
incarto AI).
Questa
decisione è cresciuta incontestata in giudicato.
1.4. Per
decisione del 13 dicembre 2022 (doc. 102 incarto AI, doc. A), preavvisata il 28
giugno 2022 (doc. 85 incarto AI), l’Ufficio AI non è entrato in materia sulla
nuova domanda di prestazioni presentata il 5 maggio 2022 (doc. 82 incarto AI).
1.5. Contro
suddetta decisione s’aggrava al TCA l’assicurata, sempre rappresentata
dall’avv. RA 1. Contesta la valutazione medica posta alla base del querelato
provvedimento sostenendo che “Gli ultimi referti medici prodotti con la
nuova richiesta 11 maggio 2022 (doc. E-G) confermano una situazione di
inabilità integrale al lavoro […]” e che “[…] la rilevante modifica,
rispetto all’anno 2021 è dettata dalla componente psicologica, subentrata nel
frattempo e confermata dal dr. __________ (doc. H)”.
Sostiene
quindi che la decisione impugnata “viola il principio di legalità, è
arbitraria ed è costitutiva di un abuso del potere di apprezzamento e di un
errato mancato accertamento di fatti e prove”, rimproverando all’Ufficio AI
un’eccessiva superficialità nella trattazione della domanda di prestazioni.
Postula
l’annullamento della decisione impugnata e l’entrata nel merito della sua
domanda del maggio 2022, istando altresì per la concessione dell’assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio. Chiede infine l’audizione del dr. __________,
del dr. __________ e del dr. __________, l’esperimento di una perizia medica al
fine di accertare l’incapacità lavorativa completa ed il richiamo dell’incarto
AI.
1.6. Con la
risposta di causa l’Ufficio AI rileva che la refertazione medica prodotta
dall’insorgente a far tempo dalla (seconda) domanda di prestazioni era già
stata vagliata dal medico SMR e che quest’ultimo ha accertato uno stato di
salute invariato rispetto alla precedente valutazione. Non avendo la ricorrente
reso plausibile durante la procedura amministrativa una riduzione della sua
capacità lavorativa in misura tale da giustificare una modifica rilevante del
grado d’invalidità (e quindi il diritto alle prestazioni), l’amministrazione ha
chiesto la conferma della decisione impugnata e, di riflesso, la reiezione del
gravame.
1.7. Con
scritto del 3 marzo 2023 la ricorrente ha chiesto, quale ulteriore mezzo di
prova, l’audizione della curante __________ (psicologa e psicoterapeuta),
ribadendo le richieste di mezzi di prova di cui al ricorso (cfr. VI).
1.8. Con
scritto del 7 aprile 2023 la ricorrente ha prodotto il rapporto del 30 marzo
2023 del dr. __________ (cfr. VIII+1).
1.9. Con
scritto del 12 aprile 2023 il TCA ha assegnato all’Ufficio AI un termine di 10
giorni per presentare osservazioni (cfr. IX).
1.10. Con
scritto del 25 aprile 2023 l’Ufficio AI ha osservato come il rapporto del 30 marzo
2023 del dr. Ripellino, presentato solo nelle more del ricorso, è tardivo (cfr.
X).
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014
del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del
12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
nel
merito
2.2. L’oggetto
del contendere deve essere limitato alla questione a sapere se a ragione
l’Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni.
Infatti, se l’assicurata interpone ricorso contro la decisione di non entrata
in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l’amministrazione ha
rifiutato di entrare in materia. Se invece – ciò che non corrisponde al caso in
esame – essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si
pronuncia sulla questione dell’entrata in materia ma esamina materialmente se
la modifica delle circostanze resa attendibile dall’assicurato è effettivamente
avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p.
269 consid. 1a).
2.3. Giusta l’art. 87 cpv. 2 OAI se è fatta domanda di revisione,
nella domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità o di grande
invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è
cambiato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni. Qualora la
rendita, l'assegno per grandi invalidi o il contributo per l'assistenza siano
stati negati perché il grado d'invalidità era insufficiente, perché non è stata
riconosciuta una grande invalidità o perché il bisogno di aiuto era troppo
esiguo per avere diritto al contributo per l'assistenza, una nuova richiesta è
riesaminata soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 2
(art. 87 cpv. 3 OAI).
La
giurisprudenza ha avuto modo di stabilire che l’art. 87 cpv. 3 OAI (già art. 87
cpv. 4 OAI) si applica per analogia anche
alle prestazioni reintegrative. Se, quindi, una prestazione di reintegrazione è
stata rifiutata, una nuova domanda potrà essere esaminata nel merito solo se
l'assicurato rende verosimile una modifica rilevante della situazione di fatto
tale da influire sul diritto a prestazioni (DTF 109 V 119 consid. 3a; Kieser, Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, n.
1006 p. 185; DTF 109 V 262 consid. 3, 109 V 108 consid. 3a).
Scopo
di questo requisito è impedire che l'amministrazione debba costantemente
chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è
già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (STF
8C_716/2011 del 5 gennaio 2012; DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid.
4b con riferimenti).
A tal
proposito, nella DTF 136 V 369 (ribadita nella STF 8C_378/2020 del 21 gennaio
2021 consid. 6.2.2.) il Tribunale federale ha stabilito che la forza di
crescita in giudicato di decisioni (amministrative, su opposizione o su
ricorso) relative a prestazioni ricorrenti (come le rendite AI, cfr. pro multis
STF 9C_341/2017 del 27 settembre 2017 consid. 4.1.) nell’ambito delle
assicurazioni sociali è di principio temporalmente illimitata, estendendosi sia
ai presupposti del diritto alla specifica prestazione che ai fattori che ne
determinano l’estensione (ad esempio dal profilo temporale), a condizione che
essi si riferiscano a fattispecie conclusesi al momento della decisione. Riservati
Fatti
i casi di revisione processuale o riconsiderazione, gli elementi di motivazione
della decisione cresciuta in giudicato non sono suscettibili di riesame
nell’ambito di una nuova domanda, né vi si può rinvenire, a meno che non
sussista un nuovo caso di assicurazione o la legge preveda altrimenti (consid.
3.1.1. e seg. con molteplici rinvii giurisprudenziali e dottrinali). Ciò
comporta che se l’assicurato, pur rilevando (validi) motivi per opporsi,
rispettivamente impugnare la decisione rimane passivo, tale omissione non potrà
essere successivamente colmata, neppure appellandosi all’obbligo
dell’amministrazione di procedere ad una valutazione completa “a tutto tondo”
(ted. allseitige Prüfung) (DTF 147 V 213 consid. 6.2.2.).
Se non
vi è stata una modifica rilevante, l'amministrazione non entra nel merito della
domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile
una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita
l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V
64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR
2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in
der Invalidenversicherung, 2003, pp. 84ss). La
costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a
revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha
un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è
rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno
subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994
in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109
V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione è dunque
necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano
subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. Una revisione
della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della
decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non
basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia
giudicata in modo diverso (RCC 1987 p. 38 consid. 1a, 1985 p. 336; STFA del 29
aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).
Nella
DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l'assicurato non ha reso
verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati
d'ufficio dal giudice, non risulta applicabile. Solo se nella nuova domanda di
rendita l'assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo
tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora
prodotti o da richiedere dall'amministrazione, quest'ultima deve impartire
all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con
l'avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (cfr.
consid. 5.2.5.). Quanto precede è stato confermato anche nella recente STF
9C_576/2021 del 2 febbraio 2022 (consid. 3.2.).
Va
ancora rilevato che per quanto concerne i capoversi 2 e 3 dell’art. 87
OAI (corrispondenti ai capoversi cpv. 3 e 4 in vigore sino al 31 dicembre 2011)
è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento. Non è
necessario portare la prova piena per convincere l'amministrazione che è
subentrato un rilevante cambiamento rispetto all'ultima decisione cresciuta in
giudicato. È sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile
modifica, anche se permane la possibilità che un'analisi approfondita dimostri
che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23
aprile 2015 consid. 4.2; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3; STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa).
Più la
precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla
verosimiglianza ex art. 87 cpv. 2 e 3 OAI del rilevante cambiamento;
quanto più breve è il lasso di tempo trascorso dalla decisione
precedente, tanto più rigorosamente l'amministrazione apprezzerà la plausibilità
delle allegazioni dell'assicurato. Su questo aspetto, l’amministrazione dispone
di un certo potere di apprezzamento che il giudice è di principio tenuto a
rispettare
(DTF 109 V 114 consid. 2b, 123 consid. 3b e 264
consid. 3; STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3.1; STF 8C_716/2011 del
5 gennaio 2012 consid. 2.3.; v. anche SVR 2003 IV n. 25 p. 76).
2.4. Per costante giurisprudenza (STF
8C_901/2013 del 27 febbraio 2014 consid. 3.1.; STF 8C_457/2012 del 9 luglio
2012 consid. 3.1.; STFA I 734/05 dell’8 marzo 2006 consid. 2.2.1.; DTF 130 V 64
consid. 5.2.5.) nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni, l’assicurato
deve rendere verosimile che il grado d’invalidità si è modificato in misura
rilevante per il diritto alle prestazioni, in alternativa deve fare riferimento
a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da
richiedere dall’amministrazione atti a rendere verosimile l’asserita modifica.
In questo secondo caso l’amministrazione deve impartire all’assicurato un
termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in
caso contrario non entrerà nel merito della domanda. Se, per contro, nella
nuova domanda l’assicurato non ha neppure fatto riferimento a tali nuovi mezzi
di prova, l’Ufficio AI può determinarsi sulla (non) entrata in materia basandosi
sulla documentazione agli atti. Nelle citate pronunzie, la nostra Alta Corte ha
ribadito che l’intervallo da considerare per la valutazione della modifica
rilevante è quello tra l’ultima valutazione materiale del diritto alla rendita
e l’emanazione della decisione impugnata, lasciando intendere che la documentazione
prodotta con le osservazioni al preavviso deve essere considerata dall’amministrazione.
Inoltre, atti prodotti (esclusivamente) in sede di ricorso sono invece, di
massima, tardivi e da considerare, se del caso, nell'ambito di una nuova
domanda (STF 8C_901/2013 consid. 3.3.2.; STF 8C_457/2012 consid. 3.1. e seg.; STFA
I 734/05 consid. 2.2.2. e 3.2.; DTF 130 V 64 consid. 3. e 6.1.; STCA 32.2020.77
del 9 novembre 2020 consid. 2.4. e seg.; Sentenza 720 14 172 / 202 del 21
agosto 2014 della Sezione di diritto delle assicurazioni sociali del Tribunale
cantonale di Basilea Campagna, consid. 3.1 e seg.).
2.5. Per
quanto riguarda in particolare l’invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, l’allora Tribunale federale delle assicurazioni, attuale TF, ha
stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non
poter praticamente esigere dall’assicurato di valersi della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la
società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI
1996 pag. 318, 321, 324; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid.
3b; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2014, pag.
98).
Al
riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i
danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1
LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette
- le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti
di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF
127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004,
consid. 3.2.).
Secondo
la giurisprudenza del TFA, siffatti principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi
(STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998,
consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06 del 4
luglio 2007 il TF ha ribadito che “[…] il riconoscimento di un danno
alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno
specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13
luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha
precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme
(ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D.
Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie
Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).
Nella STF I 770/03 del 16 dicembre
2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che
l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede
una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha
aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non
sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione
dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà
diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è
una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto
(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Questa
giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni, come
affermato nella DTF 137 V 64:
" […]
4.2 Diese im Bereich der
somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden
rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters von
Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und
Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic
Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie
(Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010
Considerandi
E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen
Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) analog
angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich
ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung
beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung
(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend
wirkt. […]”.
Nella DTF 141 V 281 il TF ha
modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche,
compresi i disturbi somatoformi dolorosi. La capacità di lavoro deve essere
valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera
strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati
predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi disturbi possono
generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente
esigibile è stata abbandonata.
Con le DTF 143 V 409 e 143 V 418,
il TF è giunto alla conclusione che la nuova procedura probatoria illustrata
nella DTF 141 V 281 per i dolori somatoformi persistenti, secondo cui la reale
capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da
accertare alla luce di indicatori, deve ora essere applicata non solo in caso
di depressioni da lievi fino a medio-gravi (DTF
143.
V 409), ma anche per tutte le malattie psichiche
(DTF 143 V 418). Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale
riguardante le depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr., fra
le ultime, STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.2; 8C_650/2016 del 9
marzo 2017 consid. 5.1.3 = SVR 2017 IV Nr. 62; 9C_434/2016 del 14 ottobre 2016
consid. 6.3; DTF 140 V 193 consid. 3.3), le malattie corrispondenti potevano
essere considerate invalidanti solo se era dimostrata una “resistenza alle
terapie”, condizione necessaria per la concessione di una rendita AI. Con il
cambiamento di prassi adottato dal Tribunale federale questo concetto non vale
più in maniera assoluta. Ora invece, come nelle altre malattie psichiche, la
questione decisiva è sapere se la persona interessata riesca a presentare,
sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’incapacità
lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia, in genere
ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve
ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell’apprezzamento
delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata
(cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).
2.6
Nel caso
che ci occupa, si rileva innanzitutto che le refertazioni mediche presentate
dalla ricorrente con la seconda domanda di prestazioni – e meglio il referto
peritale del dr. __________ del 19 agosto 2019, il rapporto medico del dr. __________
del 13 agosto 2020, la valutazione ambulatoriale ed elettroneuromiografia del
24.
febbraio 2021 ed il controllo del 14 aprile 2021, il rapporto medico del dr.
__________ del 28 agosto 2019, il rapporto medico del dr. __________ del 27
gennaio 2021 ed il rapporto del dr. __________ del 16 settembre 2020 (doc. 82,
pagg. 318-351 incarto AI) – erano già state vagliate nell’ambito della prima
domanda di prestazioni (doc. 42, pagg. 133-143 e pagg. 149-159; doc. 49, pagg.
169, 170, 227 e 228.; doc. 65, pagg. 265 e seg. incarto AI), come rettamente
rilevato dal medico SMR (doc. 84 incarto AI) e ammesso dalla ricorrente
medesima (doc. 98. pag. 486 incarto AI: “[…] i referti medici prodotti
[con la nuova richiesta, n.d.r.] confermano una situazione di inabilità
integrale al lavoro, tanto per le mansioni professionali, quanto per quelle di
casalinga. Non si tratta di una modifica bensì di una attestazione
inconfutabile del perdurare delle problematiche fisiche di cui soffre RI 1, le
quali peraltro sono tuttora presenti.”).
Sulla
base delle surriferite refertazioni, l’Ufficio AI aveva emanato la prima
decisione con la quale aveva attribuito una rendita intera temporanea con grado
d’invalidità del 100%, decisione cresciuta incontestata in giudicato (cfr.
supra consid. 1.3.).
Conseguentemente,
in ragione di quanto precede ed applicando la suevocata giurisprudenza (cfr.
supra consid. 2.3.) al caso di specie, questa Corte non può nuovamente chinarsi
sugli elementi già valutati dall’amministrazione nell’ambito della prima
domanda di prestazioni e che hanno determinato la decisione – cresciuta
incontestata in giudicato – del 25 novembre 2021 con la quale l’Ufficio AI ha
attribuito ad RI 1 una rendita limitata nel tempo (cfr. supra consid. 1.3.).
Tali elementi non sono suscettibili di riesame nell’ambito della nuova domanda
di prestazioni. Del resto, non si ravvisano motivi – e l’assicurata neppure ne
adduce – che le avrebbero impedito di impugnare la prima decisione (STCA
32.2022.60
del 6 dicembre 2022 consid. 2.4.).
Per quanto concerne la refertazione medica prodotta in sede
di osservazioni al preavviso di non entrata in materia (doc. 98 incarto AI) e nuovamente
con il ricorso (docc. E-H), la stessa – nella misura in cui, alla luce della
suevocata giurisprudenza (cfr. consid. 2.4), possa essere presa in
considerazione ancorché non presentata in occasione della nuova domanda del 5
maggio 2022 – non è tale da modificare l’esito del presente giudizio.
Infatti, per quanto riguarda la lettera ambulatoriale del 7 agosto
2022.
del dr. __________ (doc. 98, pag. 488 incarto AI; doc. E), trattasi di una
semplice missiva indirizzata al collega dr. __________ con la quale ipotizza
una problematica neurologica, ritenendo opportuno svolgere un nuovo esame
neurologico. Egli non ha inoltre formulato una sua diagnosi e tantomeno
accertato e motivato un’incapacità lavorativa. Di tutta evidenza, la missiva in
parola non permette di concludere per una modifica rilevante (cfr. supra
consid. 2.3.) dello stato valetudinario.
Quo
allo scritto del 19 agosto 2022 del dr. __________
(doc. 98, pag. 490 e seg.; doc. F), si rileva che alla voce “Diagnosi”
non vi è una diagnosi ma bensì “Dolori all’anca destra con debolezza
dell’ileopsoas e dolore al gluteo medio, al quadrato dei lombi e al tensore
fascia lata in esito di una caduta con contusione all’anca il 21.01.2019”,
mentre alla voce “Valutazione e Procedere”, il medico si è così
espresso:
" La signora RI 1 è venuta in consultazione per questi
cedimenti al ginocchio. Clinicamente nemmeno alla risonanza effettuata un anno
fa non ha mostrato lesioni legamentose quindi i blocchi e i cedimenti possono
essere dovuti ai dolori o ad un problema neurologico. La mancanza di flessione
attiva dell’anca non è mai stata indagata chiedo quindi al Dr. __________ di
convocare la paziente per approfondire questo aspetto. I problemi muscolari che
presenta all’altezza dell’anca possono influenzare il fastidio a livello del
ginocchio. Visto che gli approcci singoli non hanno portato un gran beneficio
probabilmente si potrebbe pensare di organizzare una riabilitazione
multidisciplinare ma causa della gestione famigliare con i bimbi non [sic!] è
difficile. Comunque anche la signora RI 1 pensa che questa potrebbe essere
un’opzione. Attualmente non ho previsto ulteriori controlli.”.
Anche
in questo caso, il suddetto rapporto non fornisce elementi che permettono di ipotizzare
una modifica rilevante dello stato di salute.
Medesimo
discorso vale anche per lo scritto del 31 ottobre 2022 del dr. __________ (doc.
98, pag. 492 incarto AI; doc. G) che presenta il seguente tenore:
" […] Anche l’esame del plesso risulta completamente
normale e negativo anche a livello di ileo-psoas. Quindi riassumendo abbiamo un
trauma di distensione secondo me a livello del plesso, un esame neurologico
completamente normale, un esame anche di MRI che non mostra discontinuità del
plesso ma secondo me questa sensazione che la paziente ha potrebbe essere
legata a delle sequele dello stiramento del plesso. Bisogna cercare di spezzare
il circolo vizioso, con dolore, difficoltà a mobilizzarsi, ulteriore rigidità,
ipotrofia della muscolatura e così via per cui personalmente a questo punto si
imposta un’adeguata fisioterapia per cercare di recuperare. […]”.
Infine,
la ricorrente, sostenendo un peggioramento della situazione valetudinaria
dovuto ad un’affezione psichiatrica, si prevale del certificato del 29 novembre
2022.
del dr. __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia; doc. 98,
pag. 494 incarto AI; doc. H), il quale ha constatato:
" La sig.ra RI 1 è da me seguita dal 3 marzo 2022. Il
trattamento si avvale di una doppia presa a carico, dove oltre allo scrivente
viene altresì vista regolarmente dalla psicologa psicoterapeuta sig.ra __________.
Per quanto mi concerne per le difficoltà osservate la paziente è da ritenersi
inabile al lavoro in misura totale. A mio avviso anche la prognosi lavorativa a
lungo termine potrebbe essere condizionata negativamente dai problemi
psicofisici lamentati dalla paziente.”.
A
proposito di tale certificazione, questa Corte può far integralmente propria la
presa di posizione del medico SMR dr.ssa __________ avvallata anche dal medico
SMR dr. __________ (docc. 100 e 101 incarto AI):
" Il Dr. __________ non pone una diagnosi ai sensi
dell’ICD10, non descrive uno status psichiatrico, formula generiche difficoltà
con incapacità lavorativa a suo avviso completa, ed asserisce genericamente che
la prognosi potrebbe essere condizionata negativamente dai problemi psicofisici
lamentati dalla paziente. Non definisce alcun limite funzionale. Si tratta di
un apprezzamento del curante non suffragato da dati oggettivi […].”.
In
effetti, lo psichiatra curante non ha formulato alcuna diagnosi basata sui
criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente
(cfr. supra consid. 2.4.), accertando vaghe difficoltà e neppure distinguendo
tra incapacità lavorativa in attività abituale ed in attività adeguata.
In
sintesi, le refertazioni presentate in sede di osservazioni al progetto di
decisione non rendono verosimile un rilevante cambiamento della situazione
clinica e/o economica (per rapporto all’ultima valutazione effettuata
dall’amministrazione) tale da influire sulla perdita di guadagno. Ne consegue
che, richiamato l’art. 87 cpv. 2 OAI e la giurisprudenza topica (cfr. supra
consid. 2.3.), è a ragione che l’Ufficio AI, sulla scorta delle annotazioni dei
medici SMR (docc. 100 e 101 incarto AI), non è entrato nel merito dell’ultima
domanda di prestazioni.
2.7
Con il
ricorso e nelle more della presente procedura l’insorgente, oltre ad allegare
la refertazione medica di cui già si è detto (cfr. supra consid. 2.6.), ha
formulato richiesta di audizione del dr. __________, del dr. __________, del
dr. __________ e della psicologa e psicoterapeuta __________, chiedendo altresì
l’assunzione agli atti della valutazione ambulatoriale del dr. __________ del
30.
marzo 2023 (cfr. supra consid. 1.5. e 1.7. e 1.8.).
Conformemente
alla giurisprudenza federale (cfr. supra consid. 2.4.), la richiesta di
assunzione dei suddetti nuovi mezzi di prova è da considerarsi tardiva, essendo
stati prodotti, rispettivamente richiesti solo in sede di ricorso.
Conseguentemente, il TCA non può determinarsi sugli stessi in questa sede, ciò che
non preclude alla ricorrente la possibilità di ripresentarli nell’ambito di una
(ulteriore) nuova domanda di prestazioni.
2.8
Visto
tutto quanto precede, la decisione impugnata merita conferma mentre il ricorso
va respinto.
2.9
Come
accennato (cfr. supra consid. 1.5.), la ricorrente chiede di essere posta al
beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
Ai
sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve
essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo
giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28
cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito
patrocinio è retta dalla Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio
d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011.
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato
è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b). Per valutare se un
assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si
tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di
esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48
consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un
supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).
Nella
presente fattispecie, non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di
esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la
causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole
riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si
esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251).
Dopo
un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, per i motivi
suesposti il presente ricorso appariva sin dall’inizio destinato
all'insuccesso.
In
tali condizioni, l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio deve
essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. La
domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
3. Le
spese di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione
è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti