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Decisione

32.2023.50

Adesione con retrocessione atti per attuare una perizia pluridisciplinare

31 luglio 2023Italiano14 min

chiuso il caso, osservando come l’assicurato avesse diritto, a determinate condizioni,

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2023.50

JV/sc

Lugano

31 luglio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 16 maggio 2023 di

RI 1

contro

la decisione del 3 aprile 2023 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1,

nato nel 1966, di formazione architetto e geometra e da ultimo attivo quale

addetto alla logistica, il 20/25 gennaio 2021 ha presentato una domanda di

prestazioni AI adducendo plurime affezioni riconducibili ad un infortunio sul

lavoro occorso il 11 ottobre 2020 e indicando un’incapacità lavorativa completa

da tale data (docc. 1-8 incarto AI).

Richiamato

il questionario per il datore di lavoro (doc. 9 incarto AI), il rapporto medico

dal curante dr. __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia) (doc. 25

incarto AI), l’incarto AINF (docc. 86-89 incarto AI) e quello CM (docc. 90-123

incarto AI), svolto il colloquio d’accertamento con l’obiettivo di

intraprendere un corso di tedesco e fornire successivamente un aiuto al

collocamento (docc. 12, 15 e 19 incarto AI), considerato l’assicurato all’85%

salariato e al 15% casalingo (doc. 36 incarto AI), l’Ufficio AI ha conferito

mandato al medico SMR per determinare lo stato valetudinario dell’assicurato

(docc. 38 e 40 incarto AI). Il medico SMR, riscontrate alcune criticità nelle

attestazioni del curante, ha richiesto all’Ufficio AI una perizia monodisciplinare

in ambito psichiatrico (docc. 41 e 43 incarto AI), richiesta avvallata

dall’amministrazione che ha conferito mandato in tal senso al __________ di __________

nella persona del dr. __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia)

(docc. 45 e 47 incarto AI).

Facendo

proprio il rapporto peritale del 16 maggio 2022 (doc. 48 incarto AI), nel suo

rapporto finale del 27 maggio 2022 (doc. 49 incarto AI) il medico SMR ha posto

la seguente diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa

dell’assicurato:

"

Disturbo dell’adattamento con

sintomi misti ansioso-depressivi (ICD10: F43.22).”

rilevando

Fatti

i limiti funzionali e accertando i seguenti periodi di incapacità lavorativa:

% IL in att. abituale*

% IL in att. adeguata*

% IL in mansioni consuete

Periodi

100

100

100

11.10.2020-14.04.2021

30

30

20

15.04.2021-continua

*

incidenza sia sulla presenza che sul rendimento; prognosi lavorativa

stazionaria

1.2. Il 26

luglio 2022 il consulente ispettore ha esperito un’inchiesta economica per le

persone che si occupano dell’economia domestica, allestendo il rapporto di

medesima data (doc. 55 incarto AI). Il 28 luglio 2022 il consulente SIP ha

chiuso il caso, osservando come l’assicurato avesse diritto, a determinate condizioni,

ad una formazione di corta durata e ad un aiuto al collocamento (doc. 56

incarto AI).

1.3. Acquisita

ulteriore documentazione medica agli atti (docc. 60, 62 incarto AI), il medico

SMR ha sostituito il rapporto del 27 maggio 2022 con quello del 29 novembre

2022 (doc. 67 incarto AI).

Poste

le seguenti diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa:

"

Disturbo dell’adattamento con

sintomi misti ansioso-depressivi (ICD10: F43.22).

Rottura transmurale del sopraspinato alla spalla destra

(sonografia 10.6.2021 e RM 23.6.2021)

Rottura transmurale del sopraspinato alla spalla

sinistra (sonografia 10.6.2021 e RM 18.6.2021)

Dolori generalizzati aspecifici dal 2019”

e

modificati i limiti funzionali, il medico SMR ha confermato i periodi

d’incapacità lavorativa di cui al suo precedente rapporto.

1.4. Con

progetto di decisione del 30 novembre 2022 l’Ufficio AI ha prospettato il

rifiuto di una rendita, avendo calcolato un grado d’invalidità (globale) non

pensionabile del 16% (grado d’invalidità parziale del 15,3% in attività

salariata e dello 0,675% quale casalingo). Per contro, è stato confermato il

diritto ad una formazione di corta durata a condizione che l’assicurato “reperisca

un datore di lavoro disposto ad assumerla e che tale formazione le consenta di

mantenere o ridurre il discapito economico dovuto al danno alla salute”

(doc. 68 incarto AI).

Con

osservazioni del 20 gennaio 2023 l’assicurato ha contestato il fatto che non

fosse stata esperita una perizia in ambito ortopedico e che le refertazioni del

curante, dr. __________ (specialista in reumatologia), non fossero state

debitamente considerate nella valutazione del medico SMR, chiedendo che il

progetto “sia modificato accertando l’esistenza di un grado d’invalidità

superiore al 16%, ad almeno il 40%.” (docc. 73 e 74 incarto AI).

Nonostante

molteplici proroghe per permettere all’assicurato di completare le osservazioni

(docc. 74, 80 e 82 incarto AI), egli non ha prodotto ulteriore refertazione

medica attestate un peggioramento della situazione valetudinaria, ragione per

cui con decisione del 3 aprile 2023 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso

(doc. 83 incarto AI).

1.5. L’assicurato

ha interposto tempestivo ricorso contro la decisione del 3 aprile 2023, postulandone

l’annullamento e perlomeno il conferimento del diritto ad una rendita

corrispondente ad un grado d’invalidità del 40%. Chiede altresì un termine

scadente al 16 giugno 2023 per poter completare l’atto ricorsuale.

In

sostanza, il ricorrente rimprovera all’amministrazione di non aver debitamente

valutato la sintomatologia causatagli dal cosiddetto Long Covid, le affezioni

psichiatriche e soprattutto i problemi ortopedici e reumatologici, i quali, a

suo modo di vedere, devono essere oggetto di un accertamento peritale.

Con

scritto del 1. giugno 2023 l’insorgente ha prodotto il rapporto del 25 giugno

2023 del dr. __________ allestito in esito alla sonografia di medesima data e

nel quale il curante formulava molteplici nuove diagnosi, ritenendo opportuna

una “perizia multidisciplinare __________” (IV).

1.6. Con

risposta di causa del 9 giugno 2023 l’Ufficio AI ha comunicato di aver

sottoposto il rapporto del dr. __________ al medico SMR. Quest’ultimo, con

annotazione del 6 giugno 2023 ha concluso che “Si concorda con la necessità

di una valutazione peritale che deve essere preceduta dall’acquisizione dei

seguenti atti medici […]”. Sulla base di quanto precede, l’Ufficio AI ha

proposto la retrocessione degli atti per poter procedere a nuovi accertamenti

medici (VIII+1).

1.7. Con

scritto del 26 giugno 2023 l’insorgente ha comunicato di condividere la

proposta dell’Ufficio AI (X).

considerato in diritto

in ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF

9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF

8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF

9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel merito

2.2. Oggetto del

contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha respinto la domanda di

prestazioni presentata dall’assicurato nel gennaio 2021.

Va

anzitutto rilevato che il 1° gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della

decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e

dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il

diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

La

Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione invalidità

(CIRAI), valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1. luglio 2022, prevede al

marginale 9101 che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è

emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di

questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore

in vigore fino al 31 dicembre 2021”.

I

marginali 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie

della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT

US AI), edita dall’UFAS, stato al 1. gennaio 2022 e valido da tale data,

Considerandi

prevedono che:

" Conformemente alle DT [Disposizioni transitorie,

n.d.r.] LAI, le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui

diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31

dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv.

1.

e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono

necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1

LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima

nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è insorta

prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le

rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente

conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.

Per le

decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole

seguenti:

in caso

di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il

31.

dicembre 2021:

- prima fissazione della rendita → DR in

vigore fino al 31 dicembre 2021,

- modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio

2022.

e il 31 dicembre 2031 → C DT US AI;

in caso

di nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1°

gennaio 2022 o successivamente:

- prima

fissazione della rendita → DR in vigore dal 1° gennaio 2022”.

Secondo

le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di

rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti

al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e

ciò anche se la decisione è stata resa nel 2022. Per contro, se l’eventuale

diritto ad una rendita è nato il 1. gennaio 2022 o successivamente, torna

applicabile il diritto attualmente in vigore.

In

concreto, l’assicurato non ha mai beneficiato di prestazioni AI, avendo

presentato la sua prima domanda di prestazioni nel gennaio 2021 (cfr. supra

consid. 1.1.). Non essendovi elementi per concludere che si tratti di una

domanda tardiva ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 LAI, ne consegue che in applicazione

dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI l’eventuale diritto a prestazioni AI è insorto

successivamente alla modifica legislativa in parola.

Visto

quanto precede, in casu torna applicabile il diritto in vigore dal 1. gennaio

2022.

2.3

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

2007, p. 1411, n. 46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità

al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o

parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che

entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o

psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle

misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo

l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La

nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di

carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art.

28.

cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua

capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può

essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti

d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro

(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole

interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al

40%.

Con il

nuovo art. 28b LAI il legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite

(relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: gli

assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%

(cpv. 3) e ad un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40% (cpv. 4),

mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, l'importo della

rendita viene computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità supplementare

(cpv. 4); se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota

percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)

e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse

diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato

deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può

conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto

guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p.

1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo

la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

2.4

In

concreto, dopo aver visionato il rapporto del 25 giugno 2023 del dr. __________

(cfr. supra consid. 1.5. in fine), il medico SMR si è detto d’accordo con il

curante reumatologo circa la necessità di sottoporre l’assicurato ad una

perizia pluridisciplinare, previa acquisizione della refertazione medica

menzionata nell’annotazione del 6 giugno 2023 (cfr. supra consid. 1.6.).

Ritenuto che l’accertamento della situazione valetudinaria dell’assicurato è

condizione imprescindibile per la graduazione dell’invalidità e, dunque, per

l’eventuale diritto dell’assicurato a prestazioni AI, questa Corte non ravvisa

alcun motivo per non accogliere il gravame secondo la proposta formulata nella

risposta di causa e condivisa dal ricorrente.

2.5

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile

in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione

con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°

gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta

a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;

STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena

vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281

consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti) le spese di fr. 500 sono

poste a carico dell’Ufficio AI, mentre non si assegnano ripetibili, il

ricorrente non essendo patrocinato in causa (pro multis STCA 32.2022.40 del 14

dicembre 2022 consid. 2.8. con molteplici rinvii).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ La

decisione del 3 aprile 2023 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda conformemente ai

considerandi.

2. Le

spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI. Non si assegnano

ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti