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Decisione

32.2023.51

Ricorso (respinto) contro decisione attribuzione rendita decrescente. Applicazione diritto previgente, siccome A. fa parte del gruppo “diritti acquisiti”. Valutazione SMR confermata

7 settembre 2023Italiano41 min

descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta

Source ti.ch

Incarto

n.

32.2023.51

jv/gm

Lugano

7 settembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 21 maggio 2023 di

RI 1

contro

la decisione del 25 aprile 2023 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in

fatto

1.1. RI 1,

nata nel 1964, di formazione impiegata di commercio (con AFC) e da ultimo

attiva quale ausiliaria di pulizie (50%) e casalinga (50%), il 19/24 febbraio

2015 ha presentato una prima domanda di prestazioni AI nell’ambito di un

intervento tempestivo, adducendo un “Forte dolore al ginocchio destro”

ed un’incapacità lavorativa totale dall’11 settembre 2014 (docc. 1-3, 6, 11 e

54 incarto AI).

Esperita

l’istruttoria, l’Ufficio AI ha emanato la decisione del 12 ottobre 2015 di

rifiuto di prestazioni (doc. 44 incarto AI), cresciuta in giudicato (docc.

45-51 incarto AI).

1.2. Il 17

ottobre/7 novembre 2019 l’assicurata ha presentato una seconda domanda di

prestazioni in intervento tempestivo, adducendo un’incapacità lavorativa totale

dal 3 giugno 2019 a causa di una gonartrosi (docc. 55-58 e 61 incarto AI). Ritenuta

giustificata l’entrata in materia (doc. 57 incarto AI), richiamato l’incarto

dalla __________ (quale assicurazione privata per perdita di guadagno in caso

di malattia) (docc. 56, 73, 77-80 e 147-184 incarto AI), il questionario per il

datore di lavoro (doc. 63 incarto AI), il rapporto medico del curante dr. __________

(specialista in medicina interna) (doc. 81 incarto AI), i rapporti medici del curante

dr. __________ (specialista in psichiatrica e psicoterapia) (docc. 85 e 111

incarto AI), il rapporto medico del curante dr. __________ (specialista in

chirurgia ortopedica e traumatologia) (doc. 109 incarto AI), il rapporto medico

del curante dr. __________ (specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia)

(doc. 112 incarto AI), svolto il corso di formazione informatica quale misura

in intervento tempestivo (docc. 64-69 incarto AI) chiudendo poi il mandato IT a

causa della situazione valetudinaria dell’assicurata (docc. 71 e 72 incarto

AI), l’Ufficio AI ha sottoposto il caso al medico SMR (doc. 75 incarto AI).

Quest’ultimo, dopo aver visitato l’assicurata il 17 febbraio 2022 (doc. 119

incarto AI), ha allestito il rapporto finale del 25 luglio 2022 (doc. 120

incarto AI). Poste le seguenti diagnosi:

"

Diagnosi con ripercussione sulla

capacità lavorativa (CL)

Codice

infermità: 738 Codice danno funzionale: 10

Gonalgia sinistra prevalente sotto

carico con/su

Stato dopo intervento di

artroscopia del 1984.

Stato dopo intervento chirurgico di

artrotomia del 1985 su diagnosi di condropatia disseccante.

Stato dopo intervento di posa PTG

del 31.07.2019 su diagnosi di gonartrosi tricompartimentale.

Sindrome lombospondilogena cronica

con episodi di sciatalgia recidivanti dal giugno 2014.

Coxalgia sinistra.

Adiposità permagna (115 kg, 165

cm).

Diagnosi

senza ripercussione sulla capacità lavorativa (CL)

Stato dopo grave episodio

depressivo con sintomi psicotici nel 1999, attualmente ancora in cura

psichiatrica.

Diabete mellito tipo II.

Sindrome delle apnee da sonno di

tipo ostruttivo di grado severo con esiti di asma bronchiale su atopia da

polline estivo ed allergie da polvere di casa, gatti, cani e muffe.

Steatosi epatica.

Asma bronchiale allergico.

Ipercolesterolemia.

e

rilevati i limiti funzionali, il medico SMR ha accertato i seguenti periodi di

incapacità lavorativa riferita ad un’attività svolta al 100%:

% IL in att. abituale (ausiliaria pulizie)*

% IL in att. adeguata**

Periodi

100

100

24.07.2014-16.08.2014

0

0

17.08.2014-10.09.2014

100

100

11.09.2014-10.04.2015

100

0

11.04.2015-20.07.2015

50

0

21.07.2015-11.01.2016

100

100

12.01.2016-15.06.2016

50

0

16.06.2016-02.06.2019

100

100

03.06.2019-16.02.2022

100

50

17.02.2022- continua

* prognosi stazionaria. ** prognosi incerta e riduzione

presenza.

% IL mans. consuete (casalinga)*

Periodi

0

27.04.2014-11.01.2016

100

12.01.2016-11.02.2016

50

12.02.2016-11.03.2016

10

12.03.2016-15.06.2016

0

16.06.2016-30.07.2019

100

31.07.2019-30.08.2019

50

31.08.2019-30.09.2019

10

31.09.2019-30.11.2019

0

31.12.2019-29.06.2020

20

30.06.2020-continua

*

prognosi incerta e riduzione rendimento.

Il 26 agosto

2022 è stata esperita un’inchiesta per le persone che si occupano dell’economia

domestica, confluita nel rapporto del 9 settembre 2019 nel quale l’assistente

sociale ha indicato un grado d’invalidità globale del 21.50% (riferita ad

un’attività svolta al 100%) per la quota parte casalinga successivamente al 30

giugno 2020 (doc. 122 incarto AI).

Con

rapporto del 6 febbraio 2023 la consulente SIP ha escluso la possibilità di

provvedimenti professionali idonei a migliorare la capacità di guadagno residua

dell’assicurata, rilevando comunque un ventaglio di attività adeguate al suo

stato di salute (doc. 129 incarto AI).

1.3. Con

progetto di decisione del 7 febbraio 2023 l’Ufficio AI ha prospettato il

diritto a tre quarti di rendita dal 1. giugno 2020 (scadenza dell’anno

d’attesa; art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) con grado d’invalidità globale del 61%

(grado d’invalidità del 50% per la quota parte salariata computato al grado

d’invalidità del 10.75% per la quota parte casalinga, somma approssimata per

eccesso) e ad un quarto di rendita dal 1. giugno 2022 (tre mesi dal

miglioramento dello stato di salute del 17 febbraio 2022; art. 88a cpv. 1 OAI)

con grado d’invalidità globale del 41% (grado d’invalidità del 29.91% per la

quota parte salariata computato al grado d’invalidità del 10.75% per la quota

parte casalinga, somma approssimata per eccesso), in applicazione del metodo

misto per la graduazione dell’invalidità (doc. 131 incarto AI).

Con

osservazioni del 3 marzo 2023 l’assicurata ha contestato il miglioramento della

capacità lavorativa dal 17 febbraio 2022, chiedendo delucidazioni su come si

sia arrivati a tale conclusione e allegando il rapporto del 1. marzo 2023 del

dr. __________ (doc. 136 incarto AI).

Chiamato

a determinarsi sulle osservazioni dell’assicurata, con annotazione del 10 marzo

2023 il medico SMR dr. __________ (specialista in chirurgia ortopedica e

traumatologia dell’apparato locomotore) ha illustrato i motivi per cui ha

accertato il miglioramento della capacità lavorativa dal 17 febbraio 2022 (data

della visita medico-assicurativa), concludendo che le osservazioni

dell’assicurata ed il rapporto del dr. __________ “non apportano

informazioni di valore aggiunto atte a modificare le risultanze della visita

medico assicurativa […] e le risultanze del rapporto medico SMR […]”

(doc. 138 incarto AI).

Con

decisione del 25 aprile 2023 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso del 7

febbraio 2023 (doc. 143 incarto AI).

Con

ulteriore decisione del 26 aprile 2023 l’amministrazione ha comunicato

all’assicurata, oltre al calcolo della rendita AI, che “Degli arretrati a

disposizione fr. 7'216.20 saranno compensati con l’__________; fr. 6'322.75

saranno compensati con la __________; il resto degli arretrati a disposizione

verranno versati in suo favore.” (doc. 144 incarto AI).

1.4. L’assicurata

ha interposto tempestivo ricorso contro la decisione del 25 aprile 2023 e (implicitamente)

quella del 26 aprile 2023, producendo il rapporto medico del dr. __________ del

1. marzo 2023 e postulando, per quel che è dato di capire, l’annullamento delle

citate decisioni e l’esperimento di una perizia giudiziaria: “[…] Dal 1.

Giugno 2020 al 31 maggio 2022 mi è stata riconosciuta una rendita del 61%. Dal

1. giugno 2022 a tutt’ora la rendita è scesa al 41%. Il motivo è a seguito

della visita medica del 17 febbraio 2022 che dichiara un miglioramento dello

stato di salute. Contesto a piene mani e vorrei sapere su che basi vengono

fatte certe affermazioni. Chiedo pertanto una verifica del mio stato di salute,

possibilmente neutro.”.

1.5. Con la

risposta di causa l’Ufficio AI ha confermato integralmente le conclusioni del

rapporto SMR del 25 luglio 2022 e del rapporto d’inchiesta economica del 9

settembre 2019. Non avendo la ricorrente prodotto refertazione medica atta a

mettere in dubbio i citati rapporti, l’amministrazione ha chiesto la conferma

delle decisioni impugnate e, di riflesso, la reiezione del gravame.

1.6. Con

scritto del 9 giugno 2023 la ricorrente ha evidenziato che “Non ho mai

parlato di peggioramento del mio stato di salute bensì di status quo, di

conseguenza nessun miglioramento. […] ribadisco che anche il dott. __________

[…] è uno specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia […] mio

medico da 3 anni e mezzo. Il dott. __________ […] non è il solo. […]

non capisco come si può smentire una relazione medica fatta 5 mesi dopo la

visita con un tempo di 30 giorni […]. […] è per questo che non accetto

la diminuzione della rendita dal 61% al 41% senza valide spiegazioni.”

(VI).

1.7. Con

osservazioni del 22 giugno 2023 l’Ufficio AI ha ribadito la propria posizione

(VIII).

considerato in

diritto

in

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto

2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1, 8C_452/2011 del 12 marzo 2012,

9C_807/2014 del 9 settembre 2015 e 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha ridotto la rendita della

ricorrente da tre quarti dal 1. giugno 2020 ad un quarto dal 1. giugno 2022.

Va anzitutto rilevato che il 1.

gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata

in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore

sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021

705).

La lett.

c delle Disposizioni transitorie della modifica legislativa di cui sopra prevede

che “Ai beneficiari di rendita il cui diritto alla rendita è nato prima

dell’entrata in vigore della presente modifica e che all’entrata in vigore

della presente modifica hanno 55 anni compiuti continua ad applicarsi il

diritto anteriore.”.

La

cifra 2002 della Circolare concernente le disposizioni transitorie della

riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendita lineare (C DT US AI),

edita dall’UFAS, stato al 1. gennaio 2022, valida da tale data e afferente il

gruppo d’assicurati nati tra il 1957 ed il 1966 (cosiddetto “gruppo diritti

acquisiti”), prevede che

“Nel

gruppo «diritti acquisiti» la graduazione della rendita AI secondo il diritto

anteriore è mantenuta fino al momento in cui il diritto alla rendita si

estingue o le subentra una rendita di vecchiaia”, mentre la cifra 2003

prevede che “In caso di modifica del grado d’invalidità, la rendita

d’invalidità delle persone appartenenti al gruppo «diritti acquisiti» continua

a essere fissata in base alla graduazione in quarti di rendita prevista dal

diritto anteriore (rendita intera, tre quarti di rendita, mezza rendita, un

quarto di rendita). A queste rendite resta integralmente applicabile il sistema

di rendite in vigore fino al 31 dicembre 2021 […].”. La cifra 2006 della

citata Circolare prevede inoltre che “Conformemente alla lettera c DT LAI,

alle persone che il 1° gennaio 2022 hanno già 55 anni compiuti (gruppo «diritti

acquisiti») continua ad applicarsi il diritto anteriore. Ne consegue che

restano applicabili le disposizioni in materia di revisione del diritto vigente

fino al 31 dicembre 2021 (ossia la rendita AI viene adeguata nel quadro di una

revisione, se il grado d’invalidità subisce una modifica notevole). In base al

diritto anteriore una modifica è «notevole» se determina il passaggio a una

frazione di rendita inferiore o superiore.”

Da

ultimo, la cifra 9200 della Circolare sull’invalidità e sulla rendita

nell’assicurazione invalidità (CIRAI), edita dall’UFAS, valida dal 1. gennaio

2022, stato al 1. luglio 2023, prevede che “Le rendite correnti delle

persone assicurate che il 1° gennaio 2022 hanno già compiuto 55 anni (uomini

nati negli anni dal 1957 al 1966; donne nate negli anni dal 1958 al 1966)

rimangono nel vecchio sistema di rendite anche in caso di revisione del diritto

alla rendita. A queste persone restano pertanto applicabili le disposizioni

legali nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021.”.

In

casu è incontestato che il diritto alla rendita dell’insorgente è nato il 1.

giugno 2020 (cfr. supra consid. 1.3., 1.4. e 1.6.), ossia prima della modifica

legislativa. All’entrata in vigore della modifica legislativa la ricorrente

aveva già compiuto cinquantacinque anni (cfr. supra consid. 1.1. in initio). Ne

consegue che, conformemente alla lett. c delle Disposizioni transitorie della

modifica legislativa e alle citate circolari, alla presente fattispecie si

applica il diritto previgente. Ogni riferimento alle norme di diritto materiale

applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va pertanto inteso nel

tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021.

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute

abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso

possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,

L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n.

46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità

al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o

parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che

entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o

psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle

misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo

l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d’invalidità di cui

all’art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art.

28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua

capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può

essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti

d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro

(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole

interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al

40%.

L'art.

28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera

se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno

al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Tuttavia,

il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui

l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art.

29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei

18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI). In virtù dell’art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l’invalidità

di un assicurato che esercita un’attività lucrativa si applica l’art. 16 LPGA.

Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la

valutazione dell’invalidità.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che

egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264).

Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del

raffronto dei redditi; DTF 128 V 29, consid. 1, 104 V 135 consid. 2a e 2b;

Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Secondo

la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (cfr. regesto della DTF 129 V 222).

Inoltre,

nel confronto dei redditi, secondo la giurisprudenza federale – di regola – non

si tiene conto di fattori estranei all’invalidità, come ad esempio la

formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l’età

dell’assicurato (RCC 1989, pag. 325; DTF 107 V 17, consid. 2c confermata dall'allora

TFA [dal 1. gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5; Scartazzini, op. cit.,

pag. 232).

La

misura dell’attività ragionevolmente esigibile dipende, d’altra parte, dalla

situazione personale dell’assicurato e dalla possibilità di applicazione di

misure reintegrative. La situazione personale dell’assicurato è essenziale per

la valutazione della residua capacità al guadagno. L’Alta Corte ha stabilito

che i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non fosse possibile,

devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 310 consid. 3a).

2.4. Nel caso in cui, invece, l’assicurato svolga (o comunque

svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività

lucrativa, torna applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato

esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente

nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo

l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per

questa attività è determinata secondo l’art. 28a cpv. 2 LAI. In tal caso,

occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della collaborazione

gratuita nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni

consuete e valutare il grado d'invalidità nei due ambiti.

Questo

metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora

una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.

Anche

in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad

assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e

consacrano il resto del loro tempo all'attività casalinga, è conforme alla

legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione

dell'art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente

pubblicata in Pladoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre

2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).

Questa

giurisprudenza è stata ribadita ulteriormente nelle DTF 137 V 334, 133 V 504 e

133 V 477.

Ricordato

che il metodo misto è previsto per le persone che esercitano un’attività

lucrativa e che oltre a questa conducono un’economia domestica o svolgono altre

mansioni ai sensi dell’art. 8 cpv. 3 LPGA, secondo giurisprudenza la riduzione

del tasso di occupazione esigibile in un’attività lucrativa senza che questo

tempo libero venga consacrato allo svolgimento delle mansioni consuete è

irrilevante ai fini del metodo di valutazione dell’invalidità. In quest’ultima

fattispecie è applicabile il metodo ordinario (DTF 131 V 51).

Occorre

altresì ricordare che, quale conseguenza della decisione della Corte europea

dei diritti dell’uomo (CEDU) 2 febbraio 2016 nella causa Di Trizio contro

Svizzera (7186/09), secondo giurisprudenza il metodo misto non è applicabile

alle persone con attività lucrativa svolta a tempo parziale, le quali per soli

motivi familiari (ad esempio: nascita di un bambino) hanno notevolmente ridotto

il pensum lavorativo nel senso di un cambiamento di statuto (da “persona con

attività lavorativa a tempo pieno” a “persona con attività lavorativa a tempo

parziale”) che ha causato, in via di revisione ex art. 17 cpv. 1 LPGA, una

soppressione della rendita d’invalidità sinora percepita o di una riduzione

della stessa. Nei casi al di fuori delle succitate fattispecie l’invalidità può

essere determinata secondo il metodo misto (STF 8C_793/2017 del 8 maggio 2018

consid. 7.1 con giurisprudenza citata). Ciò corrisponde, ad esempio, nel caso

di una prima domanda di prestazioni (SVR 2017 IV nr. 31; STF 8C_633/2015 del 12

febbraio 2016 consid. 4.3).

Infine,

va fatto presente che l’art. 27bis OAI, nella versione in vigore dal

1° gennaio 2022, regola la valutazione del grado d’invalidità per gli

assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale:

"

1 Per valutare il grado

d’invalidità degli assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo

parziale si sommano i seguenti gradi d’invalidità:

a. il grado d’invalidità nell’ambito

dell’attività lucrativa;

b. il grado d’invalidità nell’ambito delle

mansioni consuete.

2 Per il

calcolo del grado d’invalidità nell’ambito dell’attività lucrativa:

a. il reddito senza

invalidità è calcolato sulla base di un’attività lucrativa corrispondente a un

grado d’occupazione del 100 per cento;

b. il reddito con invalidità

è calcolato sulla base di un’attività lucrativa corrispondente a un grado

d’occupazione del 100 per cento e adeguato alla capacità funzionale

determinante;

c. la perdita di guadagno

percentuale è ponderata in funzione del grado d’occupazione che l’assicurato

avrebbe se non fosse divenuto invalido.

3 Per il

calcolo del grado d’invalidità nell’ambito delle mansioni consuete:

a. viene determinata la quota

percentuale che le limitazioni dell’assicurato rappresentano nello svolgimento

delle mansioni consuete rispetto alla situazione senza invalidità;

b. la quota di cui alla

lettera a viene ponderata in funzione della differenza tra il grado

d’occupazione di cui al capoverso 2 lettera c e un’attività lucrativa

esercitata a tempo pieno.”

2.5. Per

costante giurisprudenza, quando l’amministrazione con un’unica decisione

attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o

la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le

regole sulla revisione di decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V

164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio

2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del

14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).

L’art.

17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della

rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è

aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

Se la

capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il

cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a

prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al

guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.

L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste

norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma

anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel

tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991

nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei

casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni

esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e

8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

Giusta

l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del

grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni,

presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto

alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo

precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli

dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

Una diversa

valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente

approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso

di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plädoyer

1/06, pag. 64-65).

Da ultimo,

nella DTF 141 V 9 (SVR 2015 IV Nr. 21) il Tribunale federale ha stabilito che

se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal

punto da lasciare apparire una notevole modificazione dello stato di salute da

giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito

nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza

rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag.

200; STF 9C_710/2016 del 18 aprile 2017 consid. 4.1; STF 9C_378/2014 del 21

ottobre 2014 consid. 4.2; STF 9C_226/2013 del 4 settembre 2013).

2.6. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il Tribunale federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il

danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di

valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia

persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC

1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK

1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b;

Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Nella

DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un

disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di

guadagno duratura (sul tema cfr. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).

Nella

STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte,

dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da

dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base

dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli

elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione

dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà

diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è

una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto

(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel

2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del

diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause

organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni

psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17

giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve

avvenire in una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre

valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona

interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione

del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse)

in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come

indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi,

l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come

anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate,

sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona

interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti

della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata

sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del

14 dicembre 2017).

In due

sentenze del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF

ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi

persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della

persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare

applicazione per tutte le malattie psichiche.

Ciò

significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il

precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione

necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera

assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Nelle

succitate due sentenze in parola il TF è giunto alla conclusione che la

descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta

una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche

nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche

possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in

maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è

necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo

giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la

questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione

delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

Nella

DTF 145 V 215 il TF ha infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza

primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea

di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409

e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e

3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF

8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto

2018 al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).

2.7. Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4., pag. 261; 115 V 133 consid. 2., pag. 134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto alla valenza probante di

un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati

oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,

che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato

approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del

contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non

è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale

perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160

consid. 1c in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli organi

dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a

medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le

proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati

concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano

indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Circa il ruolo del medico SMR, va

rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a

disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto

alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell’assicurato –

determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di esercitare un’attività

lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente

esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico

Considerandi

nei singoli casi.

Scopo e senso del disposto come pure

dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a

propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla

rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze

medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale

della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione

di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle

indicazioni del SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente

pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/ 2010 del 29

settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n.

56.

pag. 174, con riferimenti).

Se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008). In effetti, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio

sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni

dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015

del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in particolare, alla DTF 139

V 225 e alla 135 V 465).

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a) cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a) cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi

accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29

settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi

menzionati).

Va

ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT 2003-II pagg. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono

citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la

DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS 1999 pagg. 105 ss), in

ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa

con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004

pubblicata in DTF 130 V 352).

2.8

2.8.1

In

concreto, ricevuta la (seconda) domanda di prestazioni, al fine di accertare lo

stato valetudinario dell’assicurata l’Ufficio AI ha sottoposto al medico SMR la

refertazione medica acquisita agli atti. Il medico SMR si è determinato su

detta refertazione con rapporto finale del 25 luglio 2022 (cfr. supra consid.

1.2.).

La

ricorrente contesta esclusivamente la valutazione medica posta alla base della

decisione impugnata, sostenendo che, contrariamente a quanto concluso dal

medico SMR, il suo stato valetudinario non è migliorato nel febbraio 2022

(1.3., 1.4. e 1.6.).

Questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente sia

stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della

decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli

atti, non ravvisa alcun motivo per metterne in dubbio le conclusioni.

2.8.2

La

ricorrente non comprende su quale base l’amministrazione ha determinato un

miglioramento del quadro clinico dal febbraio 2022.

Va qui

rilevato che il principio inquisitorio che vige nella procedura delle assicurazioni

sociali non è da intendere quale principio assoluto ma trova il suo correlato

nel dovere delle parti di collaborare all’istruzione della causa (DTF 122 V 157

consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c con rinvii). Il dovere processuale di

collaborazione comprende in particolare l’obbligo delle parti di apportare –

ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo

alla natura della disputa ed ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti

rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V

264.

consid. 3b con rinvii).

Ciò

premesso, si rileva che il contestato miglioramento della situazione clinica

dell’insorgente è da ricondurre alla visita SMR del 17 febbraio 2022 (cfr.

supra consid. 1.2.), come desumibile dal rapporto di visita del 25 luglio 2022

(doc. 119 incarto AI). Nel rapporto in parola il medico SMR, dopo aver esposto

i motivi della visita e rilevato che l’assicurata è arrivata puntuale

all’appuntamento guidando autonomamente l’autovettura (pag. 415 incarto AI), ha

esposto l’anamnesi completa (familiare/personale, fisiologica, patologica

remota, socio lavorativa) (pagg. 415-417 incarto AI), la vita quotidiana e i

disturbi soggettivi, le abitudini nocive, gli hobby, lo sviluppo della malattia

e i risultati della terapia, il trattamento farmacologico, lo status

dell’assicurata (individuando le singole problematiche afferenti al piede e

tibio-tarsica destra, il rachide lombosacrale, il ginocchio destro e sinistro,

l’articolarità ed il bacino ed anche), formulando le diagnosi, rilevando i

limiti funzionali ed accertando i periodi di incapacità lavorativa (pagg.

417-421 incarto AI). Nella valutazione/conclusione, il medico SMR ha, tra

l’altro, rilevato quanto segue (sottolineature del redattore):

" Sulla

scorta dell’esame obiettivo, della storia clinica e dalla documentazione […]

appare chiaro come l’assicurata sia […] affetta da uno stato di dolori cronici

al piede e tibiotarsica destra, la rachide lombare, da una coxalgia sinistra,

da una gonalgia bilaterale più marcata a destra sotto carico […] tutti sintomi

che si manifestano con la sintomatologia oggettiva che ho documentato. […] In

virtù delle limitazioni funzionali riscontrate durante la visita e della

sintomatologia algica riportata, l’ultima professione di addetta alle

pulizie dallo strettissimo punto di vista ortopedico non è più esigibile.

[…] L’assicurata. Dal lato strettamente ortopedico, presenta risorse fisiche,

sebbene limitate, in grado di reinserirla nel processo lavorativo. In un

lavoro adatto […] giudico l’assicurata abile al lavoro sull’arco

di una giornata normale di 8-9 ore ma con una riduzione del rendimento del 50%,

specificando la possibilità di eseguire o un lavoro a tempo pieno con un

rendimento ridotto nella misura del 50% (non elevazione di carichi

superiori ai 5 kg) oppure una combinazione tra tempo ridotto e rendimento

ridotto: sarebbe auspicabile trovare un lavoro sedentario, di ufficio

leggero, facendo attenzione a sollevare carichi limitati e gestione del tempo

del lavoro, dove eviti di eseguire le scale e abbia possibilità di eseguire

pause; a questo potrebbe aggiungersi una posizione di lavoro comoda ed ergonomica

che consenta pochi carichi assiali. […] Non è possibile convenire con le

valutazioni espresse dal Dr. __________ il quale nel […] (questionario AI)

del 20.10.2021 riferì: “Attualmente non è esigibile un’attività nel suo

contesto abituale” [refuso: è sull’accertamento della capacità lavorativa in

attività adeguate che i due medici dissentono, n.d.r.] in quanto nella visita

medico assicurativa effettuata in data 17.02.2022 l’assicurata rimase nella

medesima posizione seduta in apparente stato di omeostasi per circa due ore e

dopo aver eseguito numerosi test e mobilizzazioni al piede e tibiotarsica

destra che al rachide lombare, la stessa non manifestò segni di importante

dolorabilità e neppure si è resa necessaria l’interruzione della visita, anzi

dopo l’esame clinico seguì ampia discussione sulle possibilità terapeutiche per

il miglioramento della qualità di vita ed anche in quel periodo l’assicurata si

trovò in apparente stato di omeostasi; inoltre dalla documentazione agli atti

emerge che l’assicurata assumerebbe solo farmaci antinfiammatori su base

programmatica senza la necessità di utilizzare farmaci del secondo scalino a

riprova della residuale capacità esistente, farmaci in ogni caso al momento non

prescritti neppure in riserva. Invece per quanto attiene alle problematiche

legate alla guida dell’autovettura, l’assicurata utilizza l’autovettura con

medie limitazioni. Si conviene invece con le valutazioni offerte dal Dr. __________

quando […] riportò: “Nel contesto attuale il processo integrativo di

riqualificazione non è sicuramente facile, tuttavia teoricamente non

impossibile”.”.

In

sintesi, avendo vagliato tutta la documentazione agli atti il medico SMR ha

condiviso la valutazione del curante dr. __________ circa l’impossibilità di ripresa

dell’attività abituale (assistente di cura in casa anziani). Tuttavia, a

differenza del curante, egli ha accertato una capacità lavorativa residua del

50% (riferita ad un’attività svolta al 100%) in un’attività adeguata ai

limiti funzionali a far tempo dalla

visita medica del 17 febbraio 2022 (cfr. supra consid. 1.2.). In effetti, per

il periodo antecedente il medico SMR ha dovuto giocoforza basarsi sulle

refertazioni mediche pregresse, circostanza peraltro esplicitata

nell’annotazione SMR del 10 marzo 2023 (doc. 138, pag. 467 incarto AI). In ogni

caso, si rileva un refuso nel rapporto del medico SMR, in quanto quest’ultimo

indica che il dissenso è afferente all’esigibilità dell’attività abituale ma,

come desumibile confrontando il questionario medico del 20 ottobre 2021 del

curante (doc. 110, pag. 367 incarto AI) con il rapporto in parola (doc. 119,

pag. 423 incarto AI) ed il rapporto finale SMR (doc. 120 incarto AI), è

sull’accertamento della capacità lavorativa in attività adeguata che vi è

discordanza.

Sulla

base di questo accertamento medico, interpretato dall’assicurata quale

(contestato) miglioramento dello stato valetudinario, l’Ufficio AI ha operato

l’incontestata valutazione economica che ha determinato la riduzione del grado

d’invalidità e, di riflesso, della rendita a tre mesi dall’accertamento (cfr.

supra consid. 1.3.).

Sia

con le osservazioni al progetto di decisione (doc. 136 incarto AI) che con il

ricorso (I, allegato A3) l’insorgente, contestando l’asserito miglioramento del

suo stato di salute, ha prodotto il rapporto del dr. __________ datato 1 marzo

2023.

e dal seguente tenore:

"

[…]

Anamnesi

La

paziente era stata valutata nel 2021 alla __________, dove sono state discusse

tutte le possibilità terapeutiche sia quelle conservative che quelle

chirurgiche. […] A marzo 2021 avevamo concordato un ultimo tentativo

conservativo con scarpe ortopediche ma la CM non ha preso a carico il prezzo di

dette scarpe e dunque la paziente ha dovuto comprare scarpe confezionate

normali, che hanno comunque comportato una riduzione dei dolori. Esegue la

fisioterapia regolarmente, in quanto, in assenza di questi cicli, il dolore

aumenta rapidamente. La paziente ha altre problematiche di salute, che l’hanno

portata a una rendita AI. Riferisce che non vi sono stati ulteriori

miglioramenti dopo la visita di febbraio 2022. La situazione rimane stabile.

Valutazione

e procedere

Le è

stata ridotta la rendita AI dal 61% al 41% […]. La paziente vuole impugnare

questa decisione. Prenderà contatto con il dottor Fransioli al più presto

possibile. Noi la rivedremo con l’esecuzione di nuove radiografie […].”.

Di

tutta evidenza, il rapporto del curante, il quale non si è confrontato con il

rapporto SMR, prescindendo altresì dall’accertare l’incapacità lavorativa in

attività abituale ed in quella adeguata, non è idoneo a mettere in dubbio

quello del medico SMR. Per il resto, questo Giudice può far propria la presa di

posizione del medico SMR (doc. 138 incarto AI):

"

Per quanto attiene [al, n.d.r.]

rapporto medico Dr. __________ […], lo stesso prende posizione su patologie

ortopediche già note e prese in considerazione, senza palesare un chiaro

peggioramento delle stesse, ma ritenendo adeguato continuare un trattamento

riabilitativo senza né indicare la necessità di indirizzare l’assicurata presso

un centro di Terapia del dolore, senza prescrivere il potenziamento della terapie

analgesica su base programmatica, senza la necessità di prescrivere farmaci

Dispositivo

analgesici del secondo scalino in riserva […]. Per questi motivi si dichiara

che lo scritto dell’assicurata del 03.03.2023 [osservazioni al preavviso,

n.d.r.] ed il rapporto medico […] non apportano informazioni di valore aggiunto

atte a modificare le risultanze della visita medico assicurativa eseguita in

data 17.02.2022 e le risultanze del rapporto medico SMR del 25.07.2022.”

Tutto bene considerato, ricordato che

in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del

medico curante, anche se specialista (cfr. supra consid. 2.7.), la documentazione a cui l’insorgente

rinvia non permette di mettere in dubbio l’accertamento del medico SMR, che va

pertanto confermato.

2.9. La

ricorrente non contesta la valutazione economica operata dall’Ufficio AI ed il

TCA non ha motivo per discostarsene.

2.10. Visto

tutto quanto precede, le decisioni impugnate meritano conferma, mentre il

ricorso va integralmente respinto.

2.11. Come

accennato (cfr. supra consid. 1.4. in fine), la ricorrente ha chiesto una

perizia giudiziaria.

Va qui

ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce

l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero

modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione

anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure STF 9C_632/2012

del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di procedere

non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost.

(DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

A

fronte di una situazione medica ritenuta sufficientemente chiarita, il TCA

rinuncia all'assunzione di ulteriori prove.

2.12. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1°

gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria

dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA

nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al

tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a

prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra

200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al

valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito

della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti