32.2023.51
Ricorso (respinto) contro decisione attribuzione rendita decrescente. Applicazione diritto previgente, siccome A. fa parte del gruppo “diritti acquisiti”. Valutazione SMR confermata
7 settembre 2023Italiano41 min
descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta
Source ti.ch
Incarto
n.
32.2023.51
jv/gm
Lugano
7 settembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 maggio 2023 di
RI 1
contro
la decisione del 25 aprile 2023 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI 1,
nata nel 1964, di formazione impiegata di commercio (con AFC) e da ultimo
attiva quale ausiliaria di pulizie (50%) e casalinga (50%), il 19/24 febbraio
2015 ha presentato una prima domanda di prestazioni AI nell’ambito di un
intervento tempestivo, adducendo un “Forte dolore al ginocchio destro”
ed un’incapacità lavorativa totale dall’11 settembre 2014 (docc. 1-3, 6, 11 e
54 incarto AI).
Esperita
l’istruttoria, l’Ufficio AI ha emanato la decisione del 12 ottobre 2015 di
rifiuto di prestazioni (doc. 44 incarto AI), cresciuta in giudicato (docc.
45-51 incarto AI).
1.2. Il 17
ottobre/7 novembre 2019 l’assicurata ha presentato una seconda domanda di
prestazioni in intervento tempestivo, adducendo un’incapacità lavorativa totale
dal 3 giugno 2019 a causa di una gonartrosi (docc. 55-58 e 61 incarto AI). Ritenuta
giustificata l’entrata in materia (doc. 57 incarto AI), richiamato l’incarto
dalla __________ (quale assicurazione privata per perdita di guadagno in caso
di malattia) (docc. 56, 73, 77-80 e 147-184 incarto AI), il questionario per il
datore di lavoro (doc. 63 incarto AI), il rapporto medico del curante dr. __________
(specialista in medicina interna) (doc. 81 incarto AI), i rapporti medici del curante
dr. __________ (specialista in psichiatrica e psicoterapia) (docc. 85 e 111
incarto AI), il rapporto medico del curante dr. __________ (specialista in
chirurgia ortopedica e traumatologia) (doc. 109 incarto AI), il rapporto medico
del curante dr. __________ (specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia)
(doc. 112 incarto AI), svolto il corso di formazione informatica quale misura
in intervento tempestivo (docc. 64-69 incarto AI) chiudendo poi il mandato IT a
causa della situazione valetudinaria dell’assicurata (docc. 71 e 72 incarto
AI), l’Ufficio AI ha sottoposto il caso al medico SMR (doc. 75 incarto AI).
Quest’ultimo, dopo aver visitato l’assicurata il 17 febbraio 2022 (doc. 119
incarto AI), ha allestito il rapporto finale del 25 luglio 2022 (doc. 120
incarto AI). Poste le seguenti diagnosi:
"
Diagnosi con ripercussione sulla
capacità lavorativa (CL)
Codice
infermità: 738 Codice danno funzionale: 10
Gonalgia sinistra prevalente sotto
carico con/su
Stato dopo intervento di
artroscopia del 1984.
Stato dopo intervento chirurgico di
artrotomia del 1985 su diagnosi di condropatia disseccante.
Stato dopo intervento di posa PTG
del 31.07.2019 su diagnosi di gonartrosi tricompartimentale.
Sindrome lombospondilogena cronica
con episodi di sciatalgia recidivanti dal giugno 2014.
Coxalgia sinistra.
Adiposità permagna (115 kg, 165
cm).
Diagnosi
senza ripercussione sulla capacità lavorativa (CL)
Stato dopo grave episodio
depressivo con sintomi psicotici nel 1999, attualmente ancora in cura
psichiatrica.
Diabete mellito tipo II.
Sindrome delle apnee da sonno di
tipo ostruttivo di grado severo con esiti di asma bronchiale su atopia da
polline estivo ed allergie da polvere di casa, gatti, cani e muffe.
Steatosi epatica.
Asma bronchiale allergico.
Ipercolesterolemia.
e
rilevati i limiti funzionali, il medico SMR ha accertato i seguenti periodi di
incapacità lavorativa riferita ad un’attività svolta al 100%:
% IL in att. abituale (ausiliaria pulizie)*
% IL in att. adeguata**
Periodi
100
100
24.07.2014-16.08.2014
0
0
17.08.2014-10.09.2014
100
100
11.09.2014-10.04.2015
100
0
11.04.2015-20.07.2015
50
0
21.07.2015-11.01.2016
100
100
12.01.2016-15.06.2016
50
0
16.06.2016-02.06.2019
100
100
03.06.2019-16.02.2022
100
50
17.02.2022- continua
* prognosi stazionaria. ** prognosi incerta e riduzione
presenza.
% IL mans. consuete (casalinga)*
Periodi
0
27.04.2014-11.01.2016
100
12.01.2016-11.02.2016
50
12.02.2016-11.03.2016
10
12.03.2016-15.06.2016
0
16.06.2016-30.07.2019
100
31.07.2019-30.08.2019
50
31.08.2019-30.09.2019
10
31.09.2019-30.11.2019
0
31.12.2019-29.06.2020
20
30.06.2020-continua
*
prognosi incerta e riduzione rendimento.
Il 26 agosto
2022 è stata esperita un’inchiesta per le persone che si occupano dell’economia
domestica, confluita nel rapporto del 9 settembre 2019 nel quale l’assistente
sociale ha indicato un grado d’invalidità globale del 21.50% (riferita ad
un’attività svolta al 100%) per la quota parte casalinga successivamente al 30
giugno 2020 (doc. 122 incarto AI).
Con
rapporto del 6 febbraio 2023 la consulente SIP ha escluso la possibilità di
provvedimenti professionali idonei a migliorare la capacità di guadagno residua
dell’assicurata, rilevando comunque un ventaglio di attività adeguate al suo
stato di salute (doc. 129 incarto AI).
1.3. Con
progetto di decisione del 7 febbraio 2023 l’Ufficio AI ha prospettato il
diritto a tre quarti di rendita dal 1. giugno 2020 (scadenza dell’anno
d’attesa; art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) con grado d’invalidità globale del 61%
(grado d’invalidità del 50% per la quota parte salariata computato al grado
d’invalidità del 10.75% per la quota parte casalinga, somma approssimata per
eccesso) e ad un quarto di rendita dal 1. giugno 2022 (tre mesi dal
miglioramento dello stato di salute del 17 febbraio 2022; art. 88a cpv. 1 OAI)
con grado d’invalidità globale del 41% (grado d’invalidità del 29.91% per la
quota parte salariata computato al grado d’invalidità del 10.75% per la quota
parte casalinga, somma approssimata per eccesso), in applicazione del metodo
misto per la graduazione dell’invalidità (doc. 131 incarto AI).
Con
osservazioni del 3 marzo 2023 l’assicurata ha contestato il miglioramento della
capacità lavorativa dal 17 febbraio 2022, chiedendo delucidazioni su come si
sia arrivati a tale conclusione e allegando il rapporto del 1. marzo 2023 del
dr. __________ (doc. 136 incarto AI).
Chiamato
a determinarsi sulle osservazioni dell’assicurata, con annotazione del 10 marzo
2023 il medico SMR dr. __________ (specialista in chirurgia ortopedica e
traumatologia dell’apparato locomotore) ha illustrato i motivi per cui ha
accertato il miglioramento della capacità lavorativa dal 17 febbraio 2022 (data
della visita medico-assicurativa), concludendo che le osservazioni
dell’assicurata ed il rapporto del dr. __________ “non apportano
informazioni di valore aggiunto atte a modificare le risultanze della visita
medico assicurativa […] e le risultanze del rapporto medico SMR […]”
(doc. 138 incarto AI).
Con
decisione del 25 aprile 2023 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso del 7
febbraio 2023 (doc. 143 incarto AI).
Con
ulteriore decisione del 26 aprile 2023 l’amministrazione ha comunicato
all’assicurata, oltre al calcolo della rendita AI, che “Degli arretrati a
disposizione fr. 7'216.20 saranno compensati con l’__________; fr. 6'322.75
saranno compensati con la __________; il resto degli arretrati a disposizione
verranno versati in suo favore.” (doc. 144 incarto AI).
1.4. L’assicurata
ha interposto tempestivo ricorso contro la decisione del 25 aprile 2023 e (implicitamente)
quella del 26 aprile 2023, producendo il rapporto medico del dr. __________ del
1. marzo 2023 e postulando, per quel che è dato di capire, l’annullamento delle
citate decisioni e l’esperimento di una perizia giudiziaria: “[…] Dal 1.
Giugno 2020 al 31 maggio 2022 mi è stata riconosciuta una rendita del 61%. Dal
1. giugno 2022 a tutt’ora la rendita è scesa al 41%. Il motivo è a seguito
della visita medica del 17 febbraio 2022 che dichiara un miglioramento dello
stato di salute. Contesto a piene mani e vorrei sapere su che basi vengono
fatte certe affermazioni. Chiedo pertanto una verifica del mio stato di salute,
possibilmente neutro.”.
1.5. Con la
risposta di causa l’Ufficio AI ha confermato integralmente le conclusioni del
rapporto SMR del 25 luglio 2022 e del rapporto d’inchiesta economica del 9
settembre 2019. Non avendo la ricorrente prodotto refertazione medica atta a
mettere in dubbio i citati rapporti, l’amministrazione ha chiesto la conferma
delle decisioni impugnate e, di riflesso, la reiezione del gravame.
1.6. Con
scritto del 9 giugno 2023 la ricorrente ha evidenziato che “Non ho mai
parlato di peggioramento del mio stato di salute bensì di status quo, di
conseguenza nessun miglioramento. […] ribadisco che anche il dott. __________
[…] è uno specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia […] mio
medico da 3 anni e mezzo. Il dott. __________ […] non è il solo. […]
non capisco come si può smentire una relazione medica fatta 5 mesi dopo la
visita con un tempo di 30 giorni […]. […] è per questo che non accetto
la diminuzione della rendita dal 61% al 41% senza valide spiegazioni.”
(VI).
1.7. Con
osservazioni del 22 giugno 2023 l’Ufficio AI ha ribadito la propria posizione
(VIII).
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto
2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1, 8C_452/2011 del 12 marzo 2012,
9C_807/2014 del 9 settembre 2015 e 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha ridotto la rendita della
ricorrente da tre quarti dal 1. giugno 2020 ad un quarto dal 1. giugno 2022.
Va anzitutto rilevato che il 1.
gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata
in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore
sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021
705).
La lett.
c delle Disposizioni transitorie della modifica legislativa di cui sopra prevede
che “Ai beneficiari di rendita il cui diritto alla rendita è nato prima
dell’entrata in vigore della presente modifica e che all’entrata in vigore
della presente modifica hanno 55 anni compiuti continua ad applicarsi il
diritto anteriore.”.
La
cifra 2002 della Circolare concernente le disposizioni transitorie della
riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendita lineare (C DT US AI),
edita dall’UFAS, stato al 1. gennaio 2022, valida da tale data e afferente il
gruppo d’assicurati nati tra il 1957 ed il 1966 (cosiddetto “gruppo diritti
acquisiti”), prevede che
“Nel
gruppo «diritti acquisiti» la graduazione della rendita AI secondo il diritto
anteriore è mantenuta fino al momento in cui il diritto alla rendita si
estingue o le subentra una rendita di vecchiaia”, mentre la cifra 2003
prevede che “In caso di modifica del grado d’invalidità, la rendita
d’invalidità delle persone appartenenti al gruppo «diritti acquisiti» continua
a essere fissata in base alla graduazione in quarti di rendita prevista dal
diritto anteriore (rendita intera, tre quarti di rendita, mezza rendita, un
quarto di rendita). A queste rendite resta integralmente applicabile il sistema
di rendite in vigore fino al 31 dicembre 2021 […].”. La cifra 2006 della
citata Circolare prevede inoltre che “Conformemente alla lettera c DT LAI,
alle persone che il 1° gennaio 2022 hanno già 55 anni compiuti (gruppo «diritti
acquisiti») continua ad applicarsi il diritto anteriore. Ne consegue che
restano applicabili le disposizioni in materia di revisione del diritto vigente
fino al 31 dicembre 2021 (ossia la rendita AI viene adeguata nel quadro di una
revisione, se il grado d’invalidità subisce una modifica notevole). In base al
diritto anteriore una modifica è «notevole» se determina il passaggio a una
frazione di rendita inferiore o superiore.”
Da
ultimo, la cifra 9200 della Circolare sull’invalidità e sulla rendita
nell’assicurazione invalidità (CIRAI), edita dall’UFAS, valida dal 1. gennaio
2022, stato al 1. luglio 2023, prevede che “Le rendite correnti delle
persone assicurate che il 1° gennaio 2022 hanno già compiuto 55 anni (uomini
nati negli anni dal 1957 al 1966; donne nate negli anni dal 1958 al 1966)
rimangono nel vecchio sistema di rendite anche in caso di revisione del diritto
alla rendita. A queste persone restano pertanto applicabili le disposizioni
legali nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021.”.
In
casu è incontestato che il diritto alla rendita dell’insorgente è nato il 1.
giugno 2020 (cfr. supra consid. 1.3., 1.4. e 1.6.), ossia prima della modifica
legislativa. All’entrata in vigore della modifica legislativa la ricorrente
aveva già compiuto cinquantacinque anni (cfr. supra consid. 1.1. in initio). Ne
consegue che, conformemente alla lett. c delle Disposizioni transitorie della
modifica legislativa e alle citate circolari, alla presente fattispecie si
applica il diritto previgente. Ogni riferimento alle norme di diritto materiale
applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va pertanto inteso nel
tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n.
46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità
al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che
entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle
misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo
l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d’invalidità di cui
all’art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art.
28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua
capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può
essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al
40%.
L'art.
28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Tuttavia,
il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui
l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art.
29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei
18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI). In virtù dell’art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l’invalidità
di un assicurato che esercita un’attività lucrativa si applica l’art. 16 LPGA.
Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la
valutazione dell’invalidità.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 29, consid. 1, 104 V 135 consid. 2a e 2b;
Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Secondo
la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (cfr. regesto della DTF 129 V 222).
Inoltre,
nel confronto dei redditi, secondo la giurisprudenza federale – di regola – non
si tiene conto di fattori estranei all’invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l’età
dell’assicurato (RCC 1989, pag. 325; DTF 107 V 17, consid. 2c confermata dall'allora
TFA [dal 1. gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5; Scartazzini, op. cit.,
pag. 232).
La
misura dell’attività ragionevolmente esigibile dipende, d’altra parte, dalla
situazione personale dell’assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell’assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. L’Alta Corte ha stabilito
che i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non fosse possibile,
devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 310 consid. 3a).
2.4. Nel caso in cui, invece, l’assicurato svolga (o comunque
svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività
lucrativa, torna applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato
esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente
nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo
l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per
questa attività è determinata secondo l’art. 28a cpv. 2 LAI. In tal caso,
occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della collaborazione
gratuita nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni
consuete e valutare il grado d'invalidità nei due ambiti.
Questo
metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora
una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
Anche
in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad
assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e
consacrano il resto del loro tempo all'attività casalinga, è conforme alla
legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione
dell'art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente
pubblicata in Pladoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre
2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).
Questa
giurisprudenza è stata ribadita ulteriormente nelle DTF 137 V 334, 133 V 504 e
133 V 477.
Ricordato
che il metodo misto è previsto per le persone che esercitano un’attività
lucrativa e che oltre a questa conducono un’economia domestica o svolgono altre
mansioni ai sensi dell’art. 8 cpv. 3 LPGA, secondo giurisprudenza la riduzione
del tasso di occupazione esigibile in un’attività lucrativa senza che questo
tempo libero venga consacrato allo svolgimento delle mansioni consuete è
irrilevante ai fini del metodo di valutazione dell’invalidità. In quest’ultima
fattispecie è applicabile il metodo ordinario (DTF 131 V 51).
Occorre
altresì ricordare che, quale conseguenza della decisione della Corte europea
dei diritti dell’uomo (CEDU) 2 febbraio 2016 nella causa Di Trizio contro
Svizzera (7186/09), secondo giurisprudenza il metodo misto non è applicabile
alle persone con attività lucrativa svolta a tempo parziale, le quali per soli
motivi familiari (ad esempio: nascita di un bambino) hanno notevolmente ridotto
il pensum lavorativo nel senso di un cambiamento di statuto (da “persona con
attività lavorativa a tempo pieno” a “persona con attività lavorativa a tempo
parziale”) che ha causato, in via di revisione ex art. 17 cpv. 1 LPGA, una
soppressione della rendita d’invalidità sinora percepita o di una riduzione
della stessa. Nei casi al di fuori delle succitate fattispecie l’invalidità può
essere determinata secondo il metodo misto (STF 8C_793/2017 del 8 maggio 2018
consid. 7.1 con giurisprudenza citata). Ciò corrisponde, ad esempio, nel caso
di una prima domanda di prestazioni (SVR 2017 IV nr. 31; STF 8C_633/2015 del 12
febbraio 2016 consid. 4.3).
Infine,
va fatto presente che l’art. 27bis OAI, nella versione in vigore dal
1° gennaio 2022, regola la valutazione del grado d’invalidità per gli
assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale:
"
1 Per valutare il grado
d’invalidità degli assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo
parziale si sommano i seguenti gradi d’invalidità:
a. il grado d’invalidità nell’ambito
dell’attività lucrativa;
b. il grado d’invalidità nell’ambito delle
mansioni consuete.
2 Per il
calcolo del grado d’invalidità nell’ambito dell’attività lucrativa:
a. il reddito senza
invalidità è calcolato sulla base di un’attività lucrativa corrispondente a un
grado d’occupazione del 100 per cento;
b. il reddito con invalidità
è calcolato sulla base di un’attività lucrativa corrispondente a un grado
d’occupazione del 100 per cento e adeguato alla capacità funzionale
determinante;
c. la perdita di guadagno
percentuale è ponderata in funzione del grado d’occupazione che l’assicurato
avrebbe se non fosse divenuto invalido.
3 Per il
calcolo del grado d’invalidità nell’ambito delle mansioni consuete:
a. viene determinata la quota
percentuale che le limitazioni dell’assicurato rappresentano nello svolgimento
delle mansioni consuete rispetto alla situazione senza invalidità;
b. la quota di cui alla
lettera a viene ponderata in funzione della differenza tra il grado
d’occupazione di cui al capoverso 2 lettera c e un’attività lucrativa
esercitata a tempo pieno.”
2.5. Per
costante giurisprudenza, quando l’amministrazione con un’unica decisione
attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o
la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le
regole sulla revisione di decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V
164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio
2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del
14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).
L’art.
17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della
rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Fatti
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).
Se la
capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al
guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.
L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste
norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma
anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel
tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991
nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei
casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni
esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e
8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).
Giusta
l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del
grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni,
presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto
alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo
precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli
dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.
Una diversa
valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente
approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso
di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plädoyer
1/06, pag. 64-65).
Da ultimo,
nella DTF 141 V 9 (SVR 2015 IV Nr. 21) il Tribunale federale ha stabilito che
se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal
punto da lasciare apparire una notevole modificazione dello stato di salute da
giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito
nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza
rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag.
200; STF 9C_710/2016 del 18 aprile 2017 consid. 4.1; STF 9C_378/2014 del 21
ottobre 2014 consid. 4.2; STF 9C_226/2013 del 4 settembre 2013).
2.6. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il Tribunale federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il
danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di
valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia
persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC
1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK
1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b;
Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Nella
DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un
disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di
guadagno duratura (sul tema cfr. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).
Nella
STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte,
dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da
dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base
dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli
elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione
sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione
dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà
diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è
una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto
(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Nel
2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del
diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause
organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni
psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17
giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve
avvenire in una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre
valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona
interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione
del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse)
in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come
indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi,
l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come
anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate,
sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona
interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti
della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata
sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del
14 dicembre 2017).
In due
sentenze del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF
ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi
persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della
persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare
applicazione per tutte le malattie psichiche.
Ciò
significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il
precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione
necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera
assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Nelle
succitate due sentenze in parola il TF è giunto alla conclusione che la
descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta
una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche
nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche
possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in
maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è
necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo
giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la
questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione
delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.
Nella
DTF 145 V 215 il TF ha infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza
primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea
di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.
Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409
e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e
3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF
8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto
2018 al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).
2.7. Per
costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di
poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4., pag. 261; 115 V 133 consid. 2., pag. 134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto alla valenza probante di
un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati
oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,
che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato
approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del
contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non
è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale
perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160
consid. 1c in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi
dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a
medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le
proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati
concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano
indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008).
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Circa il ruolo del medico SMR, va
rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a
disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto
alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell’assicurato –
determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di esercitare un’attività
lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente
esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico
Considerandi
nei singoli casi.
Scopo e senso del disposto come pure
dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a
propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla
rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze
medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale
della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione
di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle
indicazioni del SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente
pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/ 2010 del 29
settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n.
56.
pag. 174, con riferimenti).
Se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008). In effetti, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio
sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni
dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015
del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in particolare, alla DTF 139
V 225 e alla 135 V 465).
Va poi evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a) cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.
3a) cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano
un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una
perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi
accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29
settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi
menzionati).
Va
ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione
dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in
RDAT 2003-II pagg. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono
citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la
DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS 1999 pagg. 105 ss), in
ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa
con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto
(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004
pubblicata in DTF 130 V 352).
2.8
2.8.1
In
concreto, ricevuta la (seconda) domanda di prestazioni, al fine di accertare lo
stato valetudinario dell’assicurata l’Ufficio AI ha sottoposto al medico SMR la
refertazione medica acquisita agli atti. Il medico SMR si è determinato su
detta refertazione con rapporto finale del 25 luglio 2022 (cfr. supra consid.
1.2.).
La
ricorrente contesta esclusivamente la valutazione medica posta alla base della
decisione impugnata, sostenendo che, contrariamente a quanto concluso dal
medico SMR, il suo stato valetudinario non è migliorato nel febbraio 2022
(1.3., 1.4. e 1.6.).
Questo
Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente sia
stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della
decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli
atti, non ravvisa alcun motivo per metterne in dubbio le conclusioni.
2.8.2
La
ricorrente non comprende su quale base l’amministrazione ha determinato un
miglioramento del quadro clinico dal febbraio 2022.
Va qui
rilevato che il principio inquisitorio che vige nella procedura delle assicurazioni
sociali non è da intendere quale principio assoluto ma trova il suo correlato
nel dovere delle parti di collaborare all’istruzione della causa (DTF 122 V 157
consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c con rinvii). Il dovere processuale di
collaborazione comprende in particolare l’obbligo delle parti di apportare –
ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo
alla natura della disputa ed ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti
rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V
264.
consid. 3b con rinvii).
Ciò
premesso, si rileva che il contestato miglioramento della situazione clinica
dell’insorgente è da ricondurre alla visita SMR del 17 febbraio 2022 (cfr.
supra consid. 1.2.), come desumibile dal rapporto di visita del 25 luglio 2022
(doc. 119 incarto AI). Nel rapporto in parola il medico SMR, dopo aver esposto
i motivi della visita e rilevato che l’assicurata è arrivata puntuale
all’appuntamento guidando autonomamente l’autovettura (pag. 415 incarto AI), ha
esposto l’anamnesi completa (familiare/personale, fisiologica, patologica
remota, socio lavorativa) (pagg. 415-417 incarto AI), la vita quotidiana e i
disturbi soggettivi, le abitudini nocive, gli hobby, lo sviluppo della malattia
e i risultati della terapia, il trattamento farmacologico, lo status
dell’assicurata (individuando le singole problematiche afferenti al piede e
tibio-tarsica destra, il rachide lombosacrale, il ginocchio destro e sinistro,
l’articolarità ed il bacino ed anche), formulando le diagnosi, rilevando i
limiti funzionali ed accertando i periodi di incapacità lavorativa (pagg.
417-421 incarto AI). Nella valutazione/conclusione, il medico SMR ha, tra
l’altro, rilevato quanto segue (sottolineature del redattore):
" Sulla
scorta dell’esame obiettivo, della storia clinica e dalla documentazione […]
appare chiaro come l’assicurata sia […] affetta da uno stato di dolori cronici
al piede e tibiotarsica destra, la rachide lombare, da una coxalgia sinistra,
da una gonalgia bilaterale più marcata a destra sotto carico […] tutti sintomi
che si manifestano con la sintomatologia oggettiva che ho documentato. […] In
virtù delle limitazioni funzionali riscontrate durante la visita e della
sintomatologia algica riportata, l’ultima professione di addetta alle
pulizie dallo strettissimo punto di vista ortopedico non è più esigibile.
[…] L’assicurata. Dal lato strettamente ortopedico, presenta risorse fisiche,
sebbene limitate, in grado di reinserirla nel processo lavorativo. In un
lavoro adatto […] giudico l’assicurata abile al lavoro sull’arco
di una giornata normale di 8-9 ore ma con una riduzione del rendimento del 50%,
specificando la possibilità di eseguire o un lavoro a tempo pieno con un
rendimento ridotto nella misura del 50% (non elevazione di carichi
superiori ai 5 kg) oppure una combinazione tra tempo ridotto e rendimento
ridotto: sarebbe auspicabile trovare un lavoro sedentario, di ufficio
leggero, facendo attenzione a sollevare carichi limitati e gestione del tempo
del lavoro, dove eviti di eseguire le scale e abbia possibilità di eseguire
pause; a questo potrebbe aggiungersi una posizione di lavoro comoda ed ergonomica
che consenta pochi carichi assiali. […] Non è possibile convenire con le
valutazioni espresse dal Dr. __________ il quale nel […] (questionario AI)
del 20.10.2021 riferì: “Attualmente non è esigibile un’attività nel suo
contesto abituale” [refuso: è sull’accertamento della capacità lavorativa in
attività adeguate che i due medici dissentono, n.d.r.] in quanto nella visita
medico assicurativa effettuata in data 17.02.2022 l’assicurata rimase nella
medesima posizione seduta in apparente stato di omeostasi per circa due ore e
dopo aver eseguito numerosi test e mobilizzazioni al piede e tibiotarsica
destra che al rachide lombare, la stessa non manifestò segni di importante
dolorabilità e neppure si è resa necessaria l’interruzione della visita, anzi
dopo l’esame clinico seguì ampia discussione sulle possibilità terapeutiche per
il miglioramento della qualità di vita ed anche in quel periodo l’assicurata si
trovò in apparente stato di omeostasi; inoltre dalla documentazione agli atti
emerge che l’assicurata assumerebbe solo farmaci antinfiammatori su base
programmatica senza la necessità di utilizzare farmaci del secondo scalino a
riprova della residuale capacità esistente, farmaci in ogni caso al momento non
prescritti neppure in riserva. Invece per quanto attiene alle problematiche
legate alla guida dell’autovettura, l’assicurata utilizza l’autovettura con
medie limitazioni. Si conviene invece con le valutazioni offerte dal Dr. __________
quando […] riportò: “Nel contesto attuale il processo integrativo di
riqualificazione non è sicuramente facile, tuttavia teoricamente non
impossibile”.”.
In
sintesi, avendo vagliato tutta la documentazione agli atti il medico SMR ha
condiviso la valutazione del curante dr. __________ circa l’impossibilità di ripresa
dell’attività abituale (assistente di cura in casa anziani). Tuttavia, a
differenza del curante, egli ha accertato una capacità lavorativa residua del
50% (riferita ad un’attività svolta al 100%) in un’attività adeguata ai
limiti funzionali a far tempo dalla
visita medica del 17 febbraio 2022 (cfr. supra consid. 1.2.). In effetti, per
il periodo antecedente il medico SMR ha dovuto giocoforza basarsi sulle
refertazioni mediche pregresse, circostanza peraltro esplicitata
nell’annotazione SMR del 10 marzo 2023 (doc. 138, pag. 467 incarto AI). In ogni
caso, si rileva un refuso nel rapporto del medico SMR, in quanto quest’ultimo
indica che il dissenso è afferente all’esigibilità dell’attività abituale ma,
come desumibile confrontando il questionario medico del 20 ottobre 2021 del
curante (doc. 110, pag. 367 incarto AI) con il rapporto in parola (doc. 119,
pag. 423 incarto AI) ed il rapporto finale SMR (doc. 120 incarto AI), è
sull’accertamento della capacità lavorativa in attività adeguata che vi è
discordanza.
Sulla
base di questo accertamento medico, interpretato dall’assicurata quale
(contestato) miglioramento dello stato valetudinario, l’Ufficio AI ha operato
l’incontestata valutazione economica che ha determinato la riduzione del grado
d’invalidità e, di riflesso, della rendita a tre mesi dall’accertamento (cfr.
supra consid. 1.3.).
Sia
con le osservazioni al progetto di decisione (doc. 136 incarto AI) che con il
ricorso (I, allegato A3) l’insorgente, contestando l’asserito miglioramento del
suo stato di salute, ha prodotto il rapporto del dr. __________ datato 1 marzo
2023.
e dal seguente tenore:
"
[…]
Anamnesi
La
paziente era stata valutata nel 2021 alla __________, dove sono state discusse
tutte le possibilità terapeutiche sia quelle conservative che quelle
chirurgiche. […] A marzo 2021 avevamo concordato un ultimo tentativo
conservativo con scarpe ortopediche ma la CM non ha preso a carico il prezzo di
dette scarpe e dunque la paziente ha dovuto comprare scarpe confezionate
normali, che hanno comunque comportato una riduzione dei dolori. Esegue la
fisioterapia regolarmente, in quanto, in assenza di questi cicli, il dolore
aumenta rapidamente. La paziente ha altre problematiche di salute, che l’hanno
portata a una rendita AI. Riferisce che non vi sono stati ulteriori
miglioramenti dopo la visita di febbraio 2022. La situazione rimane stabile.
Valutazione
e procedere
Le è
stata ridotta la rendita AI dal 61% al 41% […]. La paziente vuole impugnare
questa decisione. Prenderà contatto con il dottor Fransioli al più presto
possibile. Noi la rivedremo con l’esecuzione di nuove radiografie […].”.
Di
tutta evidenza, il rapporto del curante, il quale non si è confrontato con il
rapporto SMR, prescindendo altresì dall’accertare l’incapacità lavorativa in
attività abituale ed in quella adeguata, non è idoneo a mettere in dubbio
quello del medico SMR. Per il resto, questo Giudice può far propria la presa di
posizione del medico SMR (doc. 138 incarto AI):
"
Per quanto attiene [al, n.d.r.]
rapporto medico Dr. __________ […], lo stesso prende posizione su patologie
ortopediche già note e prese in considerazione, senza palesare un chiaro
peggioramento delle stesse, ma ritenendo adeguato continuare un trattamento
riabilitativo senza né indicare la necessità di indirizzare l’assicurata presso
un centro di Terapia del dolore, senza prescrivere il potenziamento della terapie
analgesica su base programmatica, senza la necessità di prescrivere farmaci
Dispositivo
analgesici del secondo scalino in riserva […]. Per questi motivi si dichiara
che lo scritto dell’assicurata del 03.03.2023 [osservazioni al preavviso,
n.d.r.] ed il rapporto medico […] non apportano informazioni di valore aggiunto
atte a modificare le risultanze della visita medico assicurativa eseguita in
data 17.02.2022 e le risultanze del rapporto medico SMR del 25.07.2022.”
Tutto bene considerato, ricordato che
in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del
medico curante, anche se specialista (cfr. supra consid. 2.7.), la documentazione a cui l’insorgente
rinvia non permette di mettere in dubbio l’accertamento del medico SMR, che va
pertanto confermato.
2.9. La
ricorrente non contesta la valutazione economica operata dall’Ufficio AI ed il
TCA non ha motivo per discostarsene.
2.10. Visto
tutto quanto precede, le decisioni impugnate meritano conferma, mentre il
ricorso va integralmente respinto.
2.11. Come
accennato (cfr. supra consid. 1.4. in fine), la ricorrente ha chiesto una
perizia giudiziaria.
Va qui
ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce
l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero
modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione
anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure STF 9C_632/2012
del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di procedere
non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost.
(DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
A
fronte di una situazione medica ritenuta sufficientemente chiarita, il TCA
rinuncia all'assunzione di ulteriori prove.
2.12. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1°
gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria
dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA
nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al
tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a
prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra
200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al
valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito
della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti