32.2023.52
Ricorso (respinto) contro decisione di aumento della rendita in applicazione del metodo misto. Confermata valutazione peritale del CPAS e rapporto d’inchiesta domiciliare
5 settembre 2023Italiano49 min
i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2023.52
FS
Lugano
5 settembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Sciuchetti, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 22 maggio 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 24 aprile 2023 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nata
nel 1975, da ultimo attiva quale infermiera anestetista, con decisione 15
settembre 2015 è stata posta a beneficio di una rendita intera d’invalidità a
far tempo dal 1° ottobre 2013, ridotta a tre quarti dal 1° maggio 2014, poi
nuovamente aumentata a rendita intera dal 1° settembre 2014 ed infine ancora
ridotta a mezza rendita, in virtù di un grado d’invalidità del 55% - ottenuto
in applicazione del metodo misto, in considerazione di un impedimento del 56% per
la parte salariata (90%) e del 50% per la parte casalinga (10%) -, dal 1° maggio
2015 (docc. 76 a 82 incarto AI).
1.2. Il diritto
alla mezza rendita ed il grado d’invalidità del 55% sono stati confermati
nell’ambito della successiva revisione, con decisione del 15 novembre 2017
(doc. 142 incarto AI).
1.3.
Il 23 dicembre 2021 il medico curante dr. med. __________, FMH in
psichiatria e psicoterapia, ha postulato per l’assicurata un aumento della rendita
adducendo un peggioramento delle sue condizioni di salute (docc. 143 a 148
incarto AI).
1.4.
Esperiti gli accertamenti del caso, con progetto di decisione 1°
febbraio 2023 l’Ufficio AI, dopo aver applicato il metodo misto in funzione di
un tasso d’impedimento del 70% per la parte salariata (90%) e del 21.2% per la
parte casalinga (10%), ha prospettato l’aumento della mezza rendita ad una
rendita del 65% dal 1° gennaio 2022 in virtù di un equivalente grado
d’invalidità (doc. 183 incarto AI). Ciò in forza delle risultanze della perizia
psichiatrica del __________ del 20 maggio 2022 (doc. 163 incarto AI), del
rapporto finale del SMR del 10 agosto 2022 (doc. 170 incarto AI) e
dell’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica
esperita dall’operatore sociale __________ il 2 dicembre 2022 (doc. 182 incarto
AI).
Con
osservazioni 24 febbraio 2023 RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha avversato
il menzionato progetto di decisione (doc. 191 incarto AI). In particolare ha
contestato la determinazione del grado d’impedimento per la parte casalinga del
21.20%, rilevando come in precedenza era sempre stato del 50% e che la nuova
valutazione non si giustificasse a fronte del peggioramento del suo stato di
salute. Evidenzia poi come l’inchiesta svolta dal signor __________ non sia
suffragata da alcun riscontro medico oggettivo o da valutazioni atte a
verificare se, all’atto pratico, le limitazioni riscontrate siano corrette,
essendosi l’operatore sociale fondato unicamente su un questionario, contenente
delle domande generiche, sottoposto alla signora RI 1 in occasione di una sola
visita presso il suo domicilio. Sostiene poi che nemmeno la valutazione dei
periti psichiatrici, i quali hanno rilevato come il grado d’invalidità quale
casalinga (che peraltro in precedenza era stato valutato del 50%) fosse rimasto
invariato, permetta confermare l’apprezzamento dell’operatore sociale.
1.5. Dopo aver
sottoposto le contestazioni dell’assicurata al vaglio dell’operatore sociale __________,
il quale ha difeso la correttezza della sua precedente valutazione (doc. 191
incarto AI), con decisione 24 aprile 2023 l’Ufficio AI ha confermato il
prospettato aumento della rendita al 65% dal 1° gennaio 2022.
1.6. Con
tempestivo ricorso 22 maggio 2023 RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, postula
l’annullamento della decisione 24 aprile 2023 e il rinvio degli atti
all’Ufficio AI affinché, dopo nuova valutazione del grado d’invalidità
concernente la quota parte casalinga, renda una nuova decisione.
Rileva
innanzitutto come contestato sia unicamente il calcolo del grado d’invalidità in
ambito domestico.
Sostiene quindi
come l’inchiesta domiciliare, la quale conduce ad un risultato più severo
rispetto alla precedente valutazione medico-teorica, nonostante un peggioramento
del suo stato di salute, non poggi su basi scientifiche tali da poterla ritenere
inconfutabile e non vi sarebbe quindi motivo sufficiente per mettere in
discussione il precedente grado d’impedimento in ambito casalingo del 50%.
Rimprovera inoltre all’Ufficio AI di non essersi confrontato con la
contestazione relativa alle dichiarazioni contenute nel rapporto dei periti
psichiatrici i quali hanno rilevato come l’incapacità lavorativa in qualità di
casalinga – all’epoca valutata in misura del 50% – fosse rimasta invariata.
Evidenzia nuovamente come la valutazione dell’operatore sociale si fondi
esclusivamente su un incontro e su un generico questionario e che pertanto non
possa essere considerato più attendibile della precedente valutazione
medico-teorica. Rileva poi l’incongruenza fra il peggioramento dello stato di
salute e la valutazione più severa del suo grado d’invalidità per l’attività di
casalinga. Sostiene quindi che tali circostanze permettono di ritenere
chiaramente erroneo l’apprezzamento dell’operatore sociale ai sensi della
giurisprudenza federale e che si giustifichi pertanto l’intervento dell’autorità
giudiziaria.
Con la risposta di causa
l’Ufficio AI ha confermato la decisione impugnata.
In punto all’aspetto medico,
rimasto incontestato, l’amministrazione rileva come la valutazione della
capacità lavorativa si fondi sulla dettagliata, accurata e completa perizia del
__________.
In merito all’aspetto economico,
evidenzia come anch’esso sia rimasto incontestato, confermando pertanto il
grado d’invalidità per la parte salariata del 70%.
Per quanto concerne infine la
valutazione del grado d’impedimento quale casalinga, unico aspetto censurato, l’amministrazione
osserva come nell’ambito di una revisione ben si giustifichi la determinazione
del nuovo grado d’invalidità sulla base di un nuovo e completo accertamento dei
fatti. Pertanto rileva come a ragione la precedente valutazione dell’incapacità
a svolgere attività quotidiane, definita al 50% da una valutazione medico-teorica,
sia stata ora determinata utilizzando una più accurata inchiesta domiciliare la
quale ha accertato un grado d’impedimento per la parte casalinga del 21.20%.
Con scritto del 14 giugno 2023 l’insorgente
ha comunicato di non avere ulteriori prove da addurre.
considerato in diritto
2.1. Oggetto
del contendere è sapere se a giusta ragione, oppure no, l’Ufficio AI in sede di
revisione ha attribuito all’assicurata una rendita del 65% dal 1°
gennaio 2022 in virtù di un equivalente grado d’invalidità.
2.2. Va anzitutto rilevato che il 1° gennaio 2022, ossia prima
dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante)
modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che
concerne (anche) il diritto alla rendita (RU 2021 705).
La lett. b delle Disposizioni
transitorie della surriferita modifica della LAI prevede che “I beneficiari
di rendita il cui diritto alla rendita è nato prima dell’entrata in vigore
della presente modifica e che all’entrata in vigore della presente modifica non
hanno ancora 55 anni compiuti continuano ad avere diritto alla rendita
precedente fintantoché il loro grado d’invalidità non subisca una modificazione
secondo l’articolo 17 capoverso 1 LPGA” (cpv. 1). “Essi continuano ad
avere diritto alla rendita precedente anche dopo una modifica del grado
d’invalidità secondo l’articolo 17 capoverso 1 LPGA se l’applicazione
dell’articolo 28b della presente legge comporta una diminuzione della rendita
in caso di aumento del grado d’invalidità o un suo aumento in caso di riduzione
del grado d’invalidità” (cpv. 2) (in tal senso vedasi anche il marginale
9201 e seg. della Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione
invalidità (CIRAI), valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1. luglio 2022 e il
marginale 2004 della Circolare concernente le disposizioni transitorie della
riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI),
valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1. gennaio 2022).
Nel
caso in esame l’assicurata fa parte del cosiddetto “gruppo mainstream”, ossia
coloro nati tra il 1967 ed il 1991 e che quindi il 1° gennaio 2022 non avevano
ancora compiuto i 55 anni. La modifica del grado d’invalidità ai sensi
dell’art. 17 cpv 1 lett. a LPGA è avvenuta a far tempo dal 1° gennaio 2022
(cfr. supra consid. 1.5).
Pertanto risulta
applicabile il diritto in vigore dal 1° gennaio 2022.
2.3. Secondo l’art.
4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno
alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché
il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411,
n. 46).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6
LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di
cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico,
non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI
prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al
guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI, nella
versione in vigore sino al 31 dicembre 2021, prescriveva che gli assicurati
hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre
quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
L'art. 28b LAI (Determinazione
dell’importo della rendita), in vigore dal 1° gennaio 2022, prescrive
che l’importo della rendita è determinato quale quota percentuale di una
rendita intera (cpv. 1). Il cpv. 2 dispone che se il grado d’invalidità è
compreso tra il 50 e il 69 per cento, la quota percentuale corrisponde al grado
d’invalidità. Il cpv. 3 prevede che se il grado d’invalidità è uguale o
superiore al 70 per cento, l’assicurato ha diritto a una rendita intera.
Infine, il cpv. 5 stabilisce che se il grado d’invalidità è inferiore al 50 per
cento, si applicano le quote percentuali ivi indicate.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado
d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che
l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal
raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata
alla nota a piè pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000
pag. 84). Secondo
la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
Il nuovo art. 28a cpv. 1 LAI (Valutazione
del grado d’invalidità), in vigore dal 1. gennaio 2022, stabilisce che per
valutare il grado d’invalidità di un assicurato che esercita un’attività
lucrativa si applica l’articolo 16 LPGA e che il Consiglio federale
definisce i redditi lavorativi determinanti per la valutazione del grado
d’invalidità e i fattori di correzione applicabili. In merito al confronto dei
redditi, il nuovo art. 25 OAI, anch’esso in vigore dal 1. gennaio 2022,
stabilisce tra l’altro che “i redditi lavorativi determinanti secondo
l’articolo 16 LPGA vanno stabiliti su una base temporale identica e
tenendo conto del mercato del lavoro in Svizzera” (cpv. 2) e che se per la
determinazione dei redditi lavorativi determinanti si impiegano valori
statistici “vanno presi come riferimento i valori centrali della Rilevazione
della struttura dei salari (RSS) dell’Ufficio federale di statistica. Possono
essere impiegati altri valori statistici, se nel singolo caso il reddito non
figura nella RSS. Vanno utilizzati valori indipendenti dall’età e differenziati
a seconda del sesso” (cpv. 3), dovendosi inoltre adeguare i valori statistici
“in funzione della durata di lavoro normale nelle aziende secondo le divisioni
economiche e dell’evoluzione dei salari nominali” (cpv. 4).
2.4. Se
un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima
di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto di
incapacità di guadagno non è possibile, poiché - in simili condizioni -
l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in
special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività
lucrativa.
Per
questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica l'impedimento di
svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo
specifico di calcolo dell'invalidità; SVR 1996 IV Nr. 76 consid. 1; RCC 1986 pag.
246 consid. 2b; DTF 104 V 136).
In
questo senso, l'art. 28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell'assicurato
che non esercita un'attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal
quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa
è valutata, in deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di
svolgere le mansioni consuete.
L’art.
27 cpv. 1 prima frase OAI, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2018, precisa a
sua volta che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa
occupata nell'economia domestica s'intendono in particolare s’intendono gli
usuali lavori domestici nonché la cura e l’assistenza ai familiari.
Secondo
la prassi amministrativa, per il confronto si considerano soltanto attività
assimilabili a quelle lucrative (come il lavoro domestico, amministrazione di
patrimoni, attività benevole gratuite, ecc.). L'invalidità viene così valutata
sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante
un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c).
Si paragonano quindi le attività svolte dall'assicurato prima della
sopravvenienza del danno alla salute con quelle che può svolgere posteriormente,
applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les
assurances sociales en Suisse, 1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,
1994, pag. 145).
Di
regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se
l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno
parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia
essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è
ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei
lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza
dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla
struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle
circostanze locali.
Come visto, dal 1° gennaio
2018 è entrato in vigore il nuovo art. 27 cpv. 1 OAI. Con la modifica
dell’Ordinanza sono state adeguate le attività nell’ambito delle mansioni
consuete svolte dalle persone occupate nell’economia domestica (cfr.
Leuenberger - Mauro, “Changements dans la méthode mixte”, in Sécurité sociale
1/2018 pagg. 40 segg. (45-46)).
2.5. Nel caso in cui l'interessato
svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo
parzialmente un'attività lucrativa, torna applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI,
secondo cui, se l'assicurato esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o
collabora gratuitamente nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa
attività è valutata secondo l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni
consuete, l'invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso
2. In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della
collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento
delle mansioni consuete e valutare il grado d'invalidità nei due ambiti.
Questo
metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato
ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
Anche
in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad
assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e
consacrano il resto del loro tempo all'attività casalinga, è conforme alla
legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione
dell'art. 8 CEDU (STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in
Pladoyer 5/06 pagg. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata
in SVR 2006 IV Nr. 42 pagg. 151 segg.).
Questa
giurisprudenza è stata ribadita ulteriormente nelle DTF 137 V 334, 133 V 504 e
133 V 477.
In
una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9, l'Alta Corte ha precisato la propria
giurisprudenza e ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli
influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni
consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto. Una eventuale ridotta
capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento delle
mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI) in seguito a maggiori sforzi compiuti
nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a
determinate condizioni.
Ricordato
che il metodo misto è previsto per le persone che esercitano un’attività
lucrativa e che oltre a questa conducono un’economia domestica o svolgono altre
mansioni ai sensi dell’art. 8 cpv. 3 LPGA (art. 5 cpv. 1 vLAI nel tenore in
vigore sino al 31 dicembre 2002), secondo giurisprudenza la riduzione del tasso
di occupazione esigibile in un’attività lucrativa senza che questo tempo libero
venga consacrato allo svolgimento delle mansioni consuete è irrilevante ai fini
del metodo di valutazione dell’invalidità. In quest’ultima fattispecie è
applicabile il metodo ordinario (DTF 131 V 51).
Occorre
altresì ricordare che, quale conseguenza della decisione della Corte europea
dei diritti dell’uomo (CEDU) 2 febbraio 2016 nella causa Di Trizio contro
Svizzera (7186/09), secondo giurisprudenza il metodo misto non è applicabile
alle persone con attività lucrativa svolta a tempo parziale, le quali per soli
motivi familiari (ad esempio: nascita di un bambino) hanno notevolmente ridotto
il pensum lavorativo nel senso di un cambiamento di statuto (da “persona con
attività lavorativa a tempo pieno” a “persona con attività lavorativa a tempo
parziale”) che ha causato, in via di revisione ex art. 17 cpv. 1 LPGA, una
soppressione della rendita d’invalidità sinora percepita o di una riduzione
della stessa. Nei casi al di fuori delle succitate fattispecie l’invalidità può
essere determinata secondo il metodo misto (STF 8C_793/2017 del 8 maggio 2018
consid. 7.1 con giurisprudenza citata). Ciò corrisponde, ad esempio, nel caso
di una prima domanda di prestazioni (SVR 2017 IV nr. 31; STF 8C_633/2015 del 12
febbraio 2016 consid. 4.3).
Infine,
va fatto presente che, oltre all’art. 27 OAI (cfr. consid. 2.4), anche l’art.
27bis OAI è stato modificato con effetto dal 1° gennaio 2018, per poi essere
integralmente ristrutturato il 1° gennaio 2022, introducendo un nuovo modello di
valutazione del grado d’invalidità per assicurati esercitanti un’attività
lucrativa a tempo parziale.
2.6. Ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA,
nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2021, se il grado
d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in
modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata
o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Dal 1° gennaio 2022
l’art. 17 cpv. 1 LPGA prevede che per il futuro la rendita d’invalidità
è aumentata, ridotta o soppressa, d’ufficio o su richiesta, se il grado
d’invalidità del beneficiario della rendita:
-
subisce una modificazione di almeno cinque punti percentuali (lett. a) o
-
aumenta al 100 per cento (lett. b).
Con
l’introduzione della soglia del 5% previsto dall’art. 17 cpv. 1 lett. a LPGA
“s’intende
evitare che modifiche molto modeste della situazione reddituale comportino una
riduzione della rendita. In tal modo sarà raggiunto anche lo scopo del vigente
articolo 31 capoverso 1 LAI, che sarà dunque abrogato (cfr. il relativo
commento). Per un grado d’invalidità del 66 per cento, ad esempio, in futuro si
procederebbe a una revisione solo se il grado d’invalidità passasse almeno al
71 per cento, mentre non si procederebbe ad alcuna revisione se esso scendesse
al 62 per cento. Si procederebbe a una revisione della rendita anche nel caso
in cui il grado d’invalidità di un assicurato scendesse dal 43 al 38 per cento
o meno, mentre lo stesso assicurato continuerebbe a ricevere la sua rendita
invariata (senza alcuna revisione) se la sua situazione migliorasse e il suo
grado d’invalidità diminuisse di meno del 5 per cento. Nel caso contrario,
ossia se esso aumentasse almeno al 40 per cento (p. es. dal 38 al 41 %), il
diritto a prestazioni sarebbe esaminato nel quadro di una nuova richiesta di
prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI) e non di una revisione del diritto alla
rendita. In un tal caso, il fatto che il grado d’invalidità subisca una
variazione inferiore a cinque punti percentuali non impedirebbe la concessione
della rendita AI ”[ Messaggio concernente la modifica della legge federale
sull’assicurazione per l’invalidità (Ulteriore sviluppo dell’AI), FF 2017 pag.
2337).
Riguardo
alla lett. b dell’art. 17 cpv. 1 LPGA, nel citato Messaggio (FF 2017 pag. 2337)
il Consiglio federale ha rilevato che “è necessario prevedere
un’eccezione alle regole di base formulate alla lettera a, poiché altrimenti le
persone con un grado d’invalidità compreso tra il 96 e il 99 per cento non
potrebbero più ottenere una rendita intera, anche se la loro situazione di
salute peggiorasse a tal punto da impedire loro l’esercizio di qualsiasi
attività lucrativa. Questa regolamentazione è importante per l’AINF e l’AM, ma
irrilevante per l’AI, poiché quest’ultima contempla il diritto a una rendita
intera già per un grado d’invalidità nettamente inferiore (art. 28b cpv. 3
D-LAI)”.
L’art.
17 cpv. 2 LPGA prevede che ogni altra prestazione durevole accordata in virtù
di una disposizione formalmente passata in giudicato è, d’ufficio o su
richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni che l’hanno
giustificata hanno subito una notevole modificazione.
Qualsiasi cambiamento importante
delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi,
sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita può essere oggetto di
revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di
salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di
guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una
modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi
pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione diversa
delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non
giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372
consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una situazione
concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in
particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale
iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova
decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo
punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione
di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in
caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da
tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo
(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
Circa gli
effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un
assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI stabilisce che
l’aumento della rendita, dell’assegno per grandi invalidi o del contributo per
l’assistenza avviene al più presto: se l’assicurato ha chiesto la revisione a
partire dal mese in cui la domanda è stata inoltrata (lett. a); se la revisione
ha luogo d’ufficio, a partire dal mese in cui è stata prevista (lett. b); se
viene costatato che la decisione dell’ufficio AI, sfavorevole all’assicurato,
era manifestamente errata, a partire dal momento in cui il vizio è stato
scoperto (lett. c).
L’art. 88bis cpv. 2
lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o
dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno
del secondo mese che segue la notifica della decisione. L’art. 88bis cpv. 2
lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o
dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in
cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa
dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo
ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77
OAI.
2.7. Per costante giurisprudenza (STF
9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità,
all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di
documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri
specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo
stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato
è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio
per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili
dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4, pag. 261; 115 V 133 consid. 2., pag. 134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto alla valenza probante di un rapporto
medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di
uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che
consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato
in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto
medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non
è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale
perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160
consid. 1c in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che
l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso
perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità
svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé
conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3).
Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario
adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei
mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e
uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei
diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a
livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori
chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo
devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono
posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e
4.4.2).
Circa
il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i
servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le
condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità
funzionale dell’assicurato – determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di
esercitare un’attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una
misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le
decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo
e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità,
per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli
aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro
specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la
capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una
chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale.
Sulla base delle indicazioni del SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può
ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/2010
del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2., in SVR 2009
IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Se vi sono dei rapporti medici
contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero
materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto
che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). In effetti, nel caso in
cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei
pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali
rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in
particolare, alla DTF 139 V 225 e alla 135 V 465).
Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico
assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si
può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista
(STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008,
consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il
paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo
paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a) cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc) e che il
solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria
non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.8. Per quanto riguarda in particolare l’invalidità cagionata
da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale ha stabilito che è
decisivo al proposito che il danno sia
di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di
valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino
intollerabile per la società (DTF
127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag.
318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29
settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Nella DTF 130 V 352 l’Alta
Corte ha precisato i criteri per poter
concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. Cattaneo,
“Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG,
Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).
Nella STF I 770/03 del 16
dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato
che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa
della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si
devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza
dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l’invalidità.
Pertanto, se le limitazioni
nell'esercizio di un'attività
risultano da un'esagerazione dei sintomi
o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a
prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una
notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago;
l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti
dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;
l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana,
nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto
(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Nel 2015 il Tribunale
federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento
del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause
organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni
psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17
giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve
avvenire in una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre
valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona
interessata, considerando da un lato
Fatti
i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione
(risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo.
Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei
sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie
come anche gli sforzi per il
reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura
della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza
delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo
libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova
(cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
In due sentenze del 30
novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF ha stabilito che
la giurisprudenza sviluppata per i
dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di
rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce
di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche.
Ciò significa, in
particolare per depressioni lievi
fino a medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza alle
terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta (cfr.
comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Nelle succitate due
sentenze in parola il TF è giunto alla conclusione
che la descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove
è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in
particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le
malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di
principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una
classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una
diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.
Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la
valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.
Nella DTF 145 V 215 il TF
ha infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere
sottoposte, in linea di principio, a una procedura probatoria strutturata
secondo la DTF 141 V 281.
Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409
e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e
3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF
8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto
2018 al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).
2.9. Nella
fattispecie in esame, questo Tribunale non ha motivo per dubitare delle
dettagliate, approfondite e motivate conclusioni dei periti del __________
dr.ssa med. __________ FMH in psichiatria e psicoterapia e dr. med. __________
specialista in psichiatria e psicoterapia, poi avvallate dal medico SMR dr.
med. __________ nel rapporto finale 10 agosto 2022 (STF 9C_404/20188 del 22
agosto 2018).
In
maniera motivata e condivisibile i periti, sulla base di una diagnosi con
ripercussioni sulla capacità lavorativa di disturbo da sintomi somatici grave
(F45.1), dopo un’analisi conforme ai criteri giurisprudenziali vigenti in
materia (cfr. consid. 2.8.), hanno riscontrato che:
" Rispetto
alla situazione documentata agli atti alla base dell’ultima decisione
determinante dell’UAI, si è verificato un cambiamento dello stato di salute pur
non essendovi un cambiamento delle diagnosi pertinenti rispetto alle precedenti
valutazioni peritali. Tuttavia l’esame di decorso, l’ulteriore
cristallizzazione della sintomatologia, l’incapacità dell’assicurata di
incrementare il pensum oltre il 25% nonostante gli stimoli esterni, fanno
ritenere che un peggioramento del suo funzionamento si sia verificato a partire
dall’ottobre 2021. Da allora è possibile stimare che la CL residua sia al
massimo del 30% (diminuzione del tempo calcolata su un tempo pieno)” (doc. 163
incarto AI).
Per quanto attiene all’attività di casalinga i periti psichiatrici, come evidenziato dall’insorgente, non
hanno rilevato cambiamenti nel grado d’invalidità in quanto, in tale ambito, “la
flessibilità che appare gravemente compromessa non appare essere una dimensione
importante”. Essi hanno tuttavia indicato che:
" L’assicurata
cucina poco e spesso assume Vital Peptide o cucina soltanto in alcuni giorni
congelando il cibo per suddividere gli altri compiti domestici. Non ha comunque
alcun aiuto esterno, gestisce la burocrazia anche se i tempi d’azione appaiono
dilatati a causa delle frequenti pause o di giorni di inattività per le algie e
disturbi neurovegetativi. Ritengo quindi condivisibile la riduzione della CL
del 20% (CL 80%) definita nel rapporto finale SMR del Dr. __________ del
settembre 2017.” (doc. 163 incarto AI)
L’insorgente ha dichiarato
di non mettere in discussione la valutazione peritale del __________ (cfr.
consid. 2 dell’allegato ricorsuale). Tuttavia il rapporto del proprio medico
curante dr. med. __________ FMH in medicina interna (doc. D), da ella prodotto
nella presente procedura e del quale si prevale per contestare il grado
d’invalidità nell’ambito di casalinga, entra in collisione con l’apprezzamento
dei periti psichiatrici esposto al precedente paragrafo. Infatti il referto del
curante, indirizzato all’amministrazione, ha il seguente tenore:
" […] Le
scrivo in merito alla recente decisione di decurtazione della rendita inerente
la quota di casalinga della paziente in epigrafe.
Rispetto a tale decisione mi permetto di segnalare che le
condizioni cliniche della Sig.ra RI 1 non risultano migliorative ma piuttosto,
come anche accertato da Voi stessi in merito al suo impiego come infermiera,
peggiorate o quanto meno sicuramente non migliorate. […]”
Ora, alla luce di quanto
esposto e della giurisprudenza in materia di valore probatorio (consid. 2.8.) questo
Tribunale ritiene che lo stato di salute dell’assicurata, dal profilo
psichiatrico, sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dai
periti psichiatrici e che il referto del dr. med. __________ non apporti nuovi
elementi, non apprezzati in sede peritale, in grado di influire sulla
valutazione specialistica dei periti del __________. Gli specialisti hanno essi
stessi constatato il peggioramento dello stato di salute ritenendo, in modo
motivato e condivisibile, che ciò non influisse sul grado d’invalidità in
ambito casalingo, confermando pertanto le conclusioni cui, in sede di revisione
del diritto alla rendita, era giunto nel rapporto finale 4 settembre 2017 il
dr. med. __________ (doc. 137 incarto AI) fondandosi sulla perizia __________
del 31 agosto 2017 (doc. 136 incarto AI), ovvero di un’incapacità in tale
ambito del 20%. Valutazione del grado d’impedimento in ambito casalingo
tuttavia che all’epoca non aveva sostituito quella precedente del 50% (cfr.
decisione del 15 settembre 2015 doc. 76 – 82 incarto AI) in ragione del fatto
che, come indicato nel succitato rapporto finale, in assenza di un mutamento
della situazione clinica dell’assicurata, tale nuovo apprezzamento costituiva
una diversa valutazione di circostanze di fatto rimaste invariate, ciò che non giustifica una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372
consid. 2b e 390 consid. 1b).
Ricordato il
principio del libero apprezzamento delle prove valido (anche) nel diritto delle
assicurazioni sociali (cfr. art. 61 lett. c in fine LPGA; cfr. anche STF
9C_549/2020 del 1° settembre 2021 consid. 3.1. e STCA 32.2022.39 consid.
2.7.2.), questo Tribunale ritiene - con il grado probatorio della
verosimiglianza preponderante abitualmente applicabile al diritto delle
assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 con riferimenti) - che il
rapporto medico del curante dr. med. __________ non sia idoneo a mettere in
dubbio la correttezza delle conclusioni peritali e che quest’ultime meritino
adesione, ritenuto che di principio in caso di lite non ci si può fondare sulla
posizione del medico curante, che nel caso di specie non è peraltro specialista
in psichiatria (cfr. supra consid. 2.8.).
Pertanto, questo Tribunale
non ha motivo per discostarsi dalle conclusioni dei periti del __________,
confermate dal medico SMR e non validamente messe in dubbio da altre
certificazioni mediche-specialistiche. Va qui
infatti ricordato che se, da una parte, la procedura davanti al TCA è retta dal
principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono
essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo
principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere
delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid.
1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di
collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare –
ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo
alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti
rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V
264 consid. 3b con riferimenti).
2.10. Grado d’invalidità per la parte salariata
L’insorgente non ha censurato
– per la parte salariata – l’applicazione del cosiddetto raffronto percentuale
dei redditi, che ha condotto l’Ufficio AI a ritenere un’incapacità al guadagno del
70% corrispondente alla sua incapacità lavorativa nell’attività abituale.
Ritenuto
quindi che l’aspetto economico (o meglio l’applicazione del metodo del
raffronto dei redditi) non è stato contestato dall’insorgente, nel caso
concreto questo Tribunale non ha motivo di verificare oltre il calcolo
effettuato dall’amministrazione (in questo senso cfr. le STCA 32.2017.40 del 20
settembre 2017 consid. 2.6; 32.2016.137 del 23 maggio 2017 consid. 2.8;
32.2016.122 del 10 maggio 2017 consid. 2.8; 32.2016.109 dell’8 maggio 2017
consid. 2.10; 32.2016.108 del 2 maggio 2017 consid. 2.9 e 32.2016.107 del 10
aprile 2017 consid. 2.6; STCA 32.2017.81 del 18 dicembre 2017, consid. 2.11.1).
Di
conseguenza, l’invalidità per la parte salariata è del 63% (90% [parte
salariata] x 70% [impedimento parte lucrativa]).
2.11. Grado d’invalidità per la parte casalinga
Come visto, la ricorrente
non censura l’applicazione del metodo misto (cfr. anche art. 28a LAI e DTF 137
V 334), la ripartizione tra attività salariata (90%) e casalinga (10%) ed il
raffronto percentuale dei redditi. Essa si limita a contestare il grado
d’invalidità per la parte casalinga, evidenziando come l’inchiesta, fondata su una sola visita a domicilio e contenente delle
domande generiche, non sia sufficiente a rimettere in discussione la precedente
valutazione medico teorica – ossia un grado d’impedimento quale casalinga del 50% (cfr.
doc. 76 incarto AI) – e conduce inoltre ad un risultato contraddittorio alla
luce del peggioramento del suo stato di salute (cfr. supra consid. 1.6.).
A questo proposito va anzitutto rammentato che l'invalidità
delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia
domestica è stabilita confrontando le singole attività ancora accessibili alla
richiedente la rendita AI con i lavori che può eseguire una persona sana (cfr.
art. 8 cpv. 3 LPGA).
La Circolare sull’invalidità e sulla rendita
nell’assicurazione per l’invalidità (CIRAI), prevede una ripartizione delle
singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo attribuibile
a ciascuna di esse (cfr. marg. 3609 ss.).
Al riguardo, il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha
già avuto modo di stabilire che – in linea di massima e senza valide ragioni –
non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate
dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati,
il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291
consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d; RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001, consid. 4). Un intervento da parte dell'autorità
giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si
giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128
V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2).
L’allora TFA, in una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000 (citata anche al consid. 4.1 della STF 9C_896/2012
del 31 gennaio 2013), ha avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di
queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve
essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza
percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.
Considerandi
Se,
tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che
l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui
l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa
risulta decisiva (Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les
prestations, 1985, pag. 211; RCC 1989 pag. 131 consid. 5b, 1984 pag. 144
consid. 5).
L’Alta
Corte ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si
esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e
meglio se le indicazioni dell'assicurata appaiono inverosimili e in contrasto
con gli accertamenti medici (STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013; STF
8C_843/2011 del 29 maggio 2012; AHI-Praxis 2001 pag. 161 consid. 3c), ritenuto
che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle
singole mansioni accertate in sede d'inchiesta – strumento destinato
soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute
fisica – è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di
disturbi psichici (STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio
2003).
Con
riferimento agli assicurati che sono portatori di affezioni psichiche, nella
sentenza 9C_201/2011 del 5 settembre 2011, parzialmente pubblicata in SVR 2012
IV Nr. 19 pag. 86, il TF ha ribadito che, di massima, alla perizia
specialistica in ambito psichiatrico occorre dare maggiore valenza rispetto
all’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica,
giacché per l’assistente sociale è più difficile valutare le limitazioni
derivanti dalla patologia psichica (STCA 32.2018.189 del 14 ottobre 2019,
consid. 2.14).
Nel caso in esame, l’Ufficio
AI ha incaricato l’assistente sociale di esperire un’inchiesta domiciliare,
eseguita il 2 dicembre 2022 (doc. 182 incarto AI), dalla quale risultano le
seguenti limitazioni nello svolgimento delle mansioni nell’ambito dell’economia
domestica:
Attività
Importanza assegnata
%
Impedimenti
%
Invalidità
%
Pasti
51.88
22.50
11.67
Pulizia e ordine
dell’alloggio
22.58
15.00
3.39
Acquisti e altre commissioni
9.66
22.50
2.17
Bucato e cura vestiti
15.87
25.00
3.97
Cura e assistenza figli
0.00
0.00
0.00
Cura del giardino e delle
aree adiacenti, cura di animali domestici
0.00
0.00
0.00
Limitazione quale casalinga 21.20%
Se da un lato il rapporto è
stato stilato attribuendo correttamente un valore complessivo del 100%
all’insieme dei lavori abituali svolti dall’assicurata nell’ambito
dell’economia domestica, dall’altro esso non è invece conforme a quanto prevede
la CIRAI al margine 3609, poiché per i “Pasti” è stata assegnata un’importanza
del 51.88% allorché le direttive prevedono un massimo del 50%. Ciò risulta tuttavia
ininfluente sull’esito della presente vertenza. Infatti anche aggiungendo
l’1.88% all’attività “Bucato e cura vestiti” (per la quale la CIRAI prevede un
massimo del 20%) - per un’importanza complessiva del 17.75% - ambito nel quale
l’assicurata risulta avere il grado d’impedimento maggiore, pari al 25%, si
otterrebbe un’invalidità del 4.4375% (17.75*25 / 100), mentre per l’attività “Pasti”,
riducendo l’importanza assegnata dal 51.88% al 50%, con un impedimento del
22.50%, dell’11.25% (50*22.50 / 100). Si otterrebbe quindi un grado d’impedimento
totale per la parte casalinga (10%) del 21.25% (arrotondato) che non
modificherebbe il diritto alla rendita dell’assicurata. Il grado d’invalidità
dell’assicurata in applicazione del metodo misto risulterebbe essere infatti sempre
del 65%(63% [grado d’invalidità parte salariata] + 2.125% [grado d’invalidità
nella parte casalinga]) (per il calcolo completo cfr. consid. 2.12.).
Quanto al valore probatorio
di un rapporto d’inchiesta dell’Ufficio AI, contestato nella fattispecie
dall’insorgente, nella DTF 128 V 93 l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007 Tribunale
federale) ha rilevato quanto segue:
" 4. Die in
Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene Abklärung an Ort und Stelle ist die geeignete
Vorkehr für die Ermittlung des Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines entsprechenden
Berichtes sind - analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten
gemäss BGE 125 V 352 Erw. 3a mit Hinweis - verschiedene Faktoren zu
berücksichtigen. Es ist wesentlich, dass als Berichterstatterin eine
qualifizierte Person wirkt, welche Kenntnis der örtlichen und räumlichen
Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten Diagnosen sich
ergebenden Beeinträchtigungen und Behinderungen der pflegebedürftigen Person
hat. Weiter sind die Angaben der die Pflege Leistenden zu berücksichtigen,
wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind.
Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und detailliert
bezüglich der einzelnen, konkret in Frage stehenden Massnahmen der Behandlungs-
und Grundpflege sein und in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen
Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der Abklärungsbericht voll
beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige
Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen
der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar feststellbare
Fehleinschätzungen vorliegen. Das gebietet insbesondere der Umstand, dass
die fachlich kompetente Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als
das im Beschwerdefall zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für
die Beurteilung des Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick
auf die Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich
keine strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der
versicherten Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und
Bestätigung vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im
Rahmen des Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr
Gelegenheit gegeben wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung zu äussern
(vgl. -generell- BGE 125 V 404 Erw. 3, bie Abklärung der gesundheitlichen
Behinderung der im Bereich der Haushaltführung tätigen Personen nach Art. 27
IVV: Urteil S. vom 4. September 2001, I 175/01). (…)"
In merito alla censura
secondo cui un’unica visita al domicilio non permetta di osservare in modo
affidabile le sue limitazioni, va evidenziato come la visita domiciliare abbia come
scopo quello di verificare le condizioni locali e spaziali, accertamento che
l’operatore sociale nel caso concreto ha svolto, in conformità alla giurisprudenza
del Tribunale federale poc’anzi illustrata, riportandole nel suo rapporto (cfr.
doc. 182 incarto AI pto. 3 Abitazione) e tenendole in considerazione nella sua
valutazione (cfr. per esempio la voce “Bucato e cura dei vestiti”, primo
paragrafo, dove dell’assenza delle scale è stato tenuto conto nella valutazione
degli impedimenti), alla luce dei limiti funzionali che ha dimostrato di
conoscere e di avere ugualmente considerato. Inoltre, come indicato
dall’operatore sociale nella sua presa di posizione dell’8 marzo 2023 “[…] a
domicilio l’inchiesta approfondisce anche elementi propri della situazione come
l’uso di mezzi ausiliari per abbattere o diminuire le limitazioni quali ad
esempio aspirapolveri robotizzate, padelle con due manici, elettrodomestici
dedicati, acquisti con consegna a domicilio non solo per vestiti ma anche per
alimentari, disbrigo della burocrazia online ed altre soluzioni pratiche come
l’uso di carretti per la spesa o il trasporto del bucato, nuove strategie come
disporre differentemente le scorte e il materiale d’uso più frequente in fasce
ergonomicamente più consone, frazionare il peso ed aumentare la frequenza delle
corse piuttosto che trasportare pesi più importanti di rado” (doc. 191
incarto AI).
Sotto questo profilo,
l’accertamento svolto dall’operatore sociale risulta conforme alla surriferita
giurisprudenza federale.
Quanto alla contestazione
secondo cui la valutazione dell’assistente sociale si fondi su una serie di
domande generiche poste all’assicurata in occasione della visita a domicilio,
si evidenzia come dal rapporto d’inchiesta emerga piuttosto come, sempre in
conformità alla giurisprudenza federale, all’interessata sia stata data la
possibilità di fornire le proprie indicazioni su tutti gli ambiti casalinghi
esplorati nel corso dell’inchiesta, ciò che ha rappresentato un ulteriore
elemento di valutazione per lo specialista incaricato. Peraltro il suo
apprezzamento risulta conforme, oltre che ai riscontri concreti, proprio a
quanto riferito dall’insorgente in sede d’inchiesta, sicché anche da questo
profilo le sue conclusioni resistono alla critica.
La valutazione del signor __________
collima inoltre con quanto valutato dai periti del __________ laddove hanno
osservato come il peggioramento dello stato di salute non influisce sull’inabilità
nell’attività di casalinga, concludendo per un grado d’impedimento in tale
ambito del 20% (cfr. supra consid. 2.9).
Ne discende che, in
concreto, non solo non vi sono motivi per ritenere l’apprezzamento dell’assistente
sociale manifestamente erroneo, ma lo stesso trova conferma nella perizia
psichiatrica, sia in punto al grado d’invalidità, praticamente identico (del
20% secondo il perito psichiatrico e del 21.2% secondo il rapporto d’inchiesta
a domicilio) sia per quanto riguarda la valutazione secondo cui, pur essendo
limitata anche nell’attività di casalinga, l’assicurata riesca, adottando gli
accorgimenti del caso e dedicandovi un tempo maggiore (in ossequio al suo
obbligo di diminuire il danno) a svolgere i compiti da casalinga da sola e senza
alcun aiuto esterno . Peraltro l’insorgente né nell’ambito dell’inchiesta
domiciliare, né nella presente procedura ha allegato e tanto meno provato il
contrario.
In considerazione di quanto
precede, dopo attento esame delle valutazioni dell’assistente sociale in merito
agli impedimenti dovuti all’invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano
ravvisabili elementi che consentano di metterne in dubbio l’affidabilità. La
valutazione operata, in esito ad un’inchiesta rispettosa delle condizioni
stabilite dalla giurisprudenza federale, risulta conforme alle circostanze ed
ai riscontri concreti, oltre che alle indicazioni fornite dall’assicurata
medesima nell’ambito dell’inchiesta. Vi è inoltre da ritenere che le
valutazioni degli impedimenti domestici sono affidabili e compatibili con
quanto accertato in sede medica.
La valutazione di questi
specialisti –
necessaria laddove, come nel caso di specie, ci si trovi in presenza di
problemi di natura psichica (cfr. supra consid. 2.11) – converge pertanto con
quanto accertato nell’ambito dell’inchiesta domiciliare, che va dunque senza
alcun dubbio posta alla base della determinazione del grado di invalidità della
ricorrente.
È bene inoltre rilevare che, come
rettamente indicato dall’amministrazione in risposta di causa, il Tribunale ha
avuto modo di stabilire, da ultimo nella DTF 141 V 9 (SVR 2015 IV Nr. 21), che se i fatti determinanti per il diritto
alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciare apparire una notevole
modificazione dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado
d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in
maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni
dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; STF 9C_710/2016 del 18
aprile 2017 consid. 4.1; STF 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; STF
9C_226/2013 del 4 settembre 2013).
Pertanto, a ragione
l’amministrazione, alla luce del peggioramento dello stato di salute
dell’interessata, ha proceduto ad un nuovo accertamento del grado d’invalidità per
la parte casalinga attraverso un’inchiesta domiciliare, arrivando a concludere
che ciò non influisce sul suo grado d’incapacità in ambito domestico, stabilendo,
come detto, una limitazione complessiva del 21.2% che corrisponde – giova ancora ripeterlo – a quanto accertato in sede
peritale dal __________, oltre che dal dr. med. __________ già nel
rapporto finale del 4 settembre 2017, il quale si fonda sulla perizia __________
del 31 agosto 2017 (cfr. supra consid 2.9).
2.12
Sulla base del metodo di calcolo
misto applicabile alla ricorrente, che va ritenuta salariata in ragione del 90%
e casalinga per il restante 10%, si ha che il grado di invalidità parziale per
la parte salariata del 70% (cfr. consid. 2.10.) e quello per la parte casalinga
stabilito dall’inchiesta domiciliare nel 21.25% (anche ritenendo, per ipotesi
di lavoro, il calcolo più favorevole all’assicurata, cfr. consid. 2.11.), danno
luogo dal 1° gennaio 2022 ad un grado di invalidità globale del 65.125% (90%
[parte salariata] x 70% [impedimento parte lucrativa] + 10 [parte casalinga] x
21.25% [tasso di impedimento nelle mansioni consuete]), arrotondato al 65%.
2.13
Visto quanto precede, la decisione
impugnata merita conferma mentre il ricorso va integralmente respinto.
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis
LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. anche la
disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61
lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1. Gennaio 2021) la procedura di
ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di
controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle
spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7
aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito del ricorso, le
spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di procedura di fr. 500
sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti