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Decisione

32.2023.53

Rifiuto prestazioni per carenza di invalidità pensionabile in applicazione del metodo misto. Ricorso accolto con rinvio atti per ulteriori accertamentni volti a stabilire se ed in che misura l'A. sia da considerare casalinga e/o salariata e quale sia il metodo applicabile

24 luglio 2023Italiano11 min

6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

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Incarto

n.

32.2023.53

rg/sc

Lugano

24 luglio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sul ricorso del 10 maggio 2023 di

RI 1

contro

la decisione del 6 aprile 2023 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

e considerato in diritto

1.1 Per

decisione 6 aprile 2023 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni

presentata da RI 1

nel marzo 2022, avendo determinato – in applicazione

del metodo misto – un grado d’invalidità globale del 6% (nessuna limitazione

nell’e-sercizio dell’attività lavorativa svolta nella misura del 20% e

un’incapacità del 7.5% nell’esercizio delle mansioni domestiche svolte nella

misura dell’80%).

1.2 Contro

la suddetta decisione s’aggrava al TCA l’assicurata personalmente, contestando

sia la ripartizione delle quote parti stabilita dall’amministrazione (20% quale

salariata e 80% qua-le casalinga), sia la valutazione del proprio stato di

salute, producendo al riguardo della documentazione medica (in parte già agli

atti AI).

1.3 Con

la risposta di causa

l’Ufficio AI chiede la retrocessione degli

atti sulla base delle seguenti argomentazioni:

"

(…)

2. Con ricorso del 10 maggio 2023 presentato al

lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) la signora RI 1 ha

contestato la decisione. Nel dettaglio la ricorrente postula l'accoglimento del

ricorso, l'annullamento della decisione ed il riconoscimento della rendita,

indica uno stato di salute ulteriormente peggiorato e contesta il calcolo del

grado d'invalidità eseguito e le quote-parti ritenute per l'attività salariata

e le mansioni consuete.

Al ricorso la signora RI 1 ha unito il certificato

della Dr.ssa Med. __________ del 9 marzo 2023 e 15 maggio 2023 attestante una

piena inabilità lavorativa per i lavori domestici dal 28 aprile 2023, il

referto di __________ del 2 maggio 2023, il certificato della Dr.ssa Med. __________

del 24 marzo 2023, il referto del Centro di Senologia del 13 settembre 2022.

La ricorrente ha prodotto, inoltre, la dichiarazione

della __________ del 26 aprile 2023 di sua assunzione al 20% dal 1° dicembre

2019 al 31 gennaio 2022, indicando che, oltre la sua percentuale lavorativa,

sostituiva la collega durante vacanza e malattia.

Con ulteriore complemento del 22 maggio 2023 la signora

RI 1 ha unito la dichiarazione già prodotta di __________ del 26 aprile 2023 e

uno scritto di __________, __________ di __________, che certifica un'attività

svolta dall'assicurata in media al 40% come consulente e capo gruppo dal 1° gennaio

2021 al 2 febbraio 2022, precisando nello scritto successivo che la stessa ha svolto

un'attività in media del 35% nel 2021 e del 50% nel 2022.

3. In base alla nuova documentazione prodotta si

osserva che la ricorrente non ha unicamente svolto l'attività presso la __________

al 20%, ma ha lavorato presso __________ per diversi anni.

Alla luce di quanto espresso, considerata la necessità

di istruire il caso per definire al meglio lo statuto da riconoscere e le

percentuali da ritenere per l'attività di salariata e casalinga in caso di

applicazione del metodo misto, aspetto rilevante nel caso in esame, lo

scrivente UAI chiede al lodevole TCA il ritorno degli atti per procedere come

indicato.” (doc. VIII)

1.4 Con

scritto 16 giugno 2023 l’insorgente ha comunicato di aderire alla proposta

dell’amministrazione.

2.1 La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto

2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio

2011).

2.2 Alla luce degli atti medici

all’inserto, l’eventuale diritto alla rendita sorgendo successivamente al 1.

gennaio 2022 (cfr. la refertazione medica agli atti, cfr. art. 28 cpv. 1 lett.

b LAI), alla presente fattispecie tornano applicabili le disposizioni della LAI

e della OAI in vigore da tale data a seguito della modifica denominata

“Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita

(cfr. RU2021 705).

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute

abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso

possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance

invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundes-verwaltungsrecht, Band

XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv.

1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità

al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole

interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art.

8 LPGA] almeno al 40%).

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità

è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato

conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di

eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa

ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro

(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto

conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado

d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del

reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello

che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore

(Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié

pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto

conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora

realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in

attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del

lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale

del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in

cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente

all’art. 29 cpv. 1 LPGA.

Nel

caso in cui, invece, l’assicurato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei

fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna applicabile

l’art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato esercita un'attività

lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda del coniuge,

l'invalidità per questa attività è valutata secondo l'articolo 16 LPGA. Se

svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è

determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte

dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del

coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il

grado d'invalidità nei due ambiti. Questo metodo di graduazione dell'invalidità

(detto metodo misto) è stato dichiarato conforme alla legge (DTF 125 V

146). L’art. 27 bis OAI regola la valutazione del grado d’invalidità per gli

assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale.

Al

fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l'eventuale

invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività

lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità. Occorre in

seguito verificare,

fondando-si sulla globalità delle circostanze,

se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato

avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa. Ad esempio se l'assicurato

esercitava o meno un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere

dell'invalidità e se l'assicurato che non esercitava un'attività lucrativa ne

avrebbe esercitata una in futuro se non fosse subentrato il danno alla salute.

Grande importanza deve essere attribuita all'attività che veniva svolta al

momento del-l'intervento del danno alla salute invalidante, specie nel caso in

cui le altre circostanze non hanno subìto modifiche rilevanti sino alla nascita

del diritto alla rendita. Da considerare sono tutte le circostanze del caso

concreto, segnatamente le condizioni finanziarie, familiari, l'età dell'assicurato,

la sua situazione professionale, le affinità e la personalità dell'assicurato.

A nessuno di questi elementi va tuttavia attribuita un'importanza decisiva, per

esempio nemmeno al mancato raggiungimento del minimo d'esistenza nel caso del

mancato esercizio di un'attività lucrativa rispettivamente alla necessità

economica di una simile attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr.

76; DTF 117 V 195; in argomento cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30 agosto

2012 consid. 3 e la giurisprudenza ivi citata; vedi inoltre Meyer/Reichmuth,

Rechtssprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 5, pp. 54-58 e 60-62

e Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, 1999, p. 190). Questa

valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica

dell’assicurato che, in quanto fat-to interno, deve essere in regola generale

dedotta da indizi e-sterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012 consid. 5.2;

STFA I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1).

2.3 Nel caso in disamina, alla

luce degli atti all’inserto e delle considerazioni esposte dalle parti v’è da

ritenere che, come precisato nella risposta di causa, onde addivenire ad un chiaro

e completo giudizio sul diritto a prestazioni, la causa vada ulteriormente istruita.

Ciò al fine di stabilire – in base ai criteri sopra ricordati (cfr. supra

consid. 2.2) – quale sia effettivamente lo statuto dell’assicurata, ossia se ed

in che misura essa sia da considerare salariata oppure casalinga e quale sia

quindi il metodo applicabile al calcolo dell’invalidità (nel caso

d’applicazione del metodo misto, quali siano le quote parti da attribuire alla

parte salariata e a quella casalinga).

In STF

9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha

precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una

perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha

già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto

che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che

necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen

Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano

delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine

Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der

notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem

bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien)

unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung,

Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”;

cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).

Nel

caso concreto, considerato come gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione

paiono incompleti, si giustifica il rinvio degli atti affinché essa

proceda nel senso sopra indicato. In esito al complemento istruttorio

dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI, una nuova

decisione soggetta a ricorso ai sensi degli artt. 56 e segg. LPGA nel cui

ambito l’assicurata potrà riproporre ogni censura di fatto e di diritto, sia in

relazione alla valutazione medica che a quella economica.

2.4

Giusta gli artt. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in

caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI

dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità

delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Stante

l'esito de ricorso, le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico

dell'Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il

ricorso è accolto.

§ La

decisione del 6 aprile 2023 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’Ufficio AI perché proceda conformemente ai considerandi.

2.- Le spese di procedura di

fr. 500 sono poste a carico dell’Uffi-cio AI.

3.- Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6,

Fatti

6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

Considerandi

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale

delle assicurazioni

Il

vicepresidente La

segretaria

giudice Raffaele Guffi

Stefania Cagni

Rifiuto prestazioni per carenza di invalidità pensionabile in applicazione del metodo misto. Ricorso accolto con rinvio atti per ulteriori accertamentni volti a stabilire se ed in che misura l'A. sia da considerare casalinga e/o salariata e quale sia il metodo applicabile | Lexipedia