32.2023.53
Rifiuto prestazioni per carenza di invalidità pensionabile in applicazione del metodo misto. Ricorso accolto con rinvio atti per ulteriori accertamentni volti a stabilire se ed in che misura l'A. sia da considerare casalinga e/o salariata e quale sia il metodo applicabile
24 luglio 2023Italiano11 min
6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2023.53
rg/sc
Lugano
24 luglio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 10 maggio 2023 di
RI 1
contro
la decisione del 6 aprile 2023 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
e considerato in diritto
1.1 Per
decisione 6 aprile 2023 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni
presentata da RI 1
nel marzo 2022, avendo determinato – in applicazione
del metodo misto – un grado d’invalidità globale del 6% (nessuna limitazione
nell’e-sercizio dell’attività lavorativa svolta nella misura del 20% e
un’incapacità del 7.5% nell’esercizio delle mansioni domestiche svolte nella
misura dell’80%).
1.2 Contro
la suddetta decisione s’aggrava al TCA l’assicurata personalmente, contestando
sia la ripartizione delle quote parti stabilita dall’amministrazione (20% quale
salariata e 80% qua-le casalinga), sia la valutazione del proprio stato di
salute, producendo al riguardo della documentazione medica (in parte già agli
atti AI).
1.3 Con
la risposta di causa
l’Ufficio AI chiede la retrocessione degli
atti sulla base delle seguenti argomentazioni:
"
(…)
2. Con ricorso del 10 maggio 2023 presentato al
lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) la signora RI 1 ha
contestato la decisione. Nel dettaglio la ricorrente postula l'accoglimento del
ricorso, l'annullamento della decisione ed il riconoscimento della rendita,
indica uno stato di salute ulteriormente peggiorato e contesta il calcolo del
grado d'invalidità eseguito e le quote-parti ritenute per l'attività salariata
e le mansioni consuete.
Al ricorso la signora RI 1 ha unito il certificato
della Dr.ssa Med. __________ del 9 marzo 2023 e 15 maggio 2023 attestante una
piena inabilità lavorativa per i lavori domestici dal 28 aprile 2023, il
referto di __________ del 2 maggio 2023, il certificato della Dr.ssa Med. __________
del 24 marzo 2023, il referto del Centro di Senologia del 13 settembre 2022.
La ricorrente ha prodotto, inoltre, la dichiarazione
della __________ del 26 aprile 2023 di sua assunzione al 20% dal 1° dicembre
2019 al 31 gennaio 2022, indicando che, oltre la sua percentuale lavorativa,
sostituiva la collega durante vacanza e malattia.
Con ulteriore complemento del 22 maggio 2023 la signora
RI 1 ha unito la dichiarazione già prodotta di __________ del 26 aprile 2023 e
uno scritto di __________, __________ di __________, che certifica un'attività
svolta dall'assicurata in media al 40% come consulente e capo gruppo dal 1° gennaio
2021 al 2 febbraio 2022, precisando nello scritto successivo che la stessa ha svolto
un'attività in media del 35% nel 2021 e del 50% nel 2022.
3. In base alla nuova documentazione prodotta si
osserva che la ricorrente non ha unicamente svolto l'attività presso la __________
al 20%, ma ha lavorato presso __________ per diversi anni.
Alla luce di quanto espresso, considerata la necessità
di istruire il caso per definire al meglio lo statuto da riconoscere e le
percentuali da ritenere per l'attività di salariata e casalinga in caso di
applicazione del metodo misto, aspetto rilevante nel caso in esame, lo
scrivente UAI chiede al lodevole TCA il ritorno degli atti per procedere come
indicato.” (doc. VIII)
1.4 Con
scritto 16 giugno 2023 l’insorgente ha comunicato di aderire alla proposta
dell’amministrazione.
2.1 La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto
2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio
2011).
2.2 Alla luce degli atti medici
all’inserto, l’eventuale diritto alla rendita sorgendo successivamente al 1.
gennaio 2022 (cfr. la refertazione medica agli atti, cfr. art. 28 cpv. 1 lett.
b LAI), alla presente fattispecie tornano applicabili le disposizioni della LAI
e della OAI in vigore da tale data a seguito della modifica denominata
“Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita
(cfr. RU2021 705).
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundes-verwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv.
1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità
al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art.
8 LPGA] almeno al 40%).
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità
è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié
pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in
attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del
lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale
del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in
cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente
all’art. 29 cpv. 1 LPGA.
Nel
caso in cui, invece, l’assicurato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei
fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna applicabile
l’art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato esercita un'attività
lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda del coniuge,
l'invalidità per questa attività è valutata secondo l'articolo 16 LPGA. Se
svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è
determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte
dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del
coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il
grado d'invalidità nei due ambiti. Questo metodo di graduazione dell'invalidità
(detto metodo misto) è stato dichiarato conforme alla legge (DTF 125 V
146). L’art. 27 bis OAI regola la valutazione del grado d’invalidità per gli
assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale.
Al
fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l'eventuale
invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività
lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità. Occorre in
seguito verificare,
fondando-si sulla globalità delle circostanze,
se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato
avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa. Ad esempio se l'assicurato
esercitava o meno un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere
dell'invalidità e se l'assicurato che non esercitava un'attività lucrativa ne
avrebbe esercitata una in futuro se non fosse subentrato il danno alla salute.
Grande importanza deve essere attribuita all'attività che veniva svolta al
momento del-l'intervento del danno alla salute invalidante, specie nel caso in
cui le altre circostanze non hanno subìto modifiche rilevanti sino alla nascita
del diritto alla rendita. Da considerare sono tutte le circostanze del caso
concreto, segnatamente le condizioni finanziarie, familiari, l'età dell'assicurato,
la sua situazione professionale, le affinità e la personalità dell'assicurato.
A nessuno di questi elementi va tuttavia attribuita un'importanza decisiva, per
esempio nemmeno al mancato raggiungimento del minimo d'esistenza nel caso del
mancato esercizio di un'attività lucrativa rispettivamente alla necessità
economica di una simile attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr.
76; DTF 117 V 195; in argomento cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30 agosto
2012 consid. 3 e la giurisprudenza ivi citata; vedi inoltre Meyer/Reichmuth,
Rechtssprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 5, pp. 54-58 e 60-62
e Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, 1999, p. 190). Questa
valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica
dell’assicurato che, in quanto fat-to interno, deve essere in regola generale
dedotta da indizi e-sterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012 consid. 5.2;
STFA I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1).
2.3 Nel caso in disamina, alla
luce degli atti all’inserto e delle considerazioni esposte dalle parti v’è da
ritenere che, come precisato nella risposta di causa, onde addivenire ad un chiaro
e completo giudizio sul diritto a prestazioni, la causa vada ulteriormente istruita.
Ciò al fine di stabilire – in base ai criteri sopra ricordati (cfr. supra
consid. 2.2) – quale sia effettivamente lo statuto dell’assicurata, ossia se ed
in che misura essa sia da considerare salariata oppure casalinga e quale sia
quindi il metodo applicabile al calcolo dell’invalidità (nel caso
d’applicazione del metodo misto, quali siano le quote parti da attribuire alla
parte salariata e a quella casalinga).
In STF
9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha
precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una
perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore
per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha
già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto
che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che
necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen
Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano
delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine
Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der
notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem
bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien)
unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung,
Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”;
cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).
Nel
caso concreto, considerato come gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione
paiono incompleti, si giustifica il rinvio degli atti affinché essa
proceda nel senso sopra indicato. In esito al complemento istruttorio
dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI, una nuova
decisione soggetta a ricorso ai sensi degli artt. 56 e segg. LPGA nel cui
ambito l’assicurata potrà riproporre ogni censura di fatto e di diritto, sia in
relazione alla valutazione medica che a quella economica.
2.4
Giusta gli artt. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in
caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI
dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità
delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Stante
l'esito de ricorso, le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico
dell'Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
ricorso è accolto.
§ La
decisione del 6 aprile 2023 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’Ufficio AI perché proceda conformemente ai considerandi.
2.- Le spese di procedura di
fr. 500 sono poste a carico dell’Uffi-cio AI.
3.- Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6,
Fatti
6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
Considerandi
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Il
vicepresidente La
segretaria
giudice Raffaele Guffi
Stefania Cagni