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Decisione

32.2023.54

Compensazione tra la rendita AI riconosciuta con effetto retroattivo e: le prestazioni sociali percepite nel medesimo periodo, le spese esecutive di attestati di carenza beni e prestazioni complementa

21 agosto 2023Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i quali sono state riconosciute le rendite retroattive.

La procedura è stata

applicata correttamente.

Considerato tuttavia che la

rendita relativa al mese in cui è emanata la decisione non può essere

compensata (cfr. marginale 10073 DR, ultima frase), la prestazione del mese di

aprile 2023, di fr. 1'416, come rilevato correttamente dall’Ufficio AI in sede

di risposta (doc. V) e come chiesto dall’insorgente (doc. I), non poteva essere

compensata.

2.8. Alla luce di quanto sopra esposto

il ricorso va parzialmente accolto e la decisione impugnata modificata nel

senso che la compensazione in favore dell’Ufficio del sostegno sociale, 6500

Bellinzona, ammonta a fr. 29'212.45. Per il resto il ricorso è respinto.

2.9. Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni

dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito del ricorso,

le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI nella

misura di fr. 100 e del ricorrente nella misura di fr. 400.

Quest’ultimo ha tuttavia

chiesto di essere posto al

beneficio dell’assistenza giudiziaria.

Visto l'esito della

vertenza e il diritto a ripetibili, la richiesta di ammissione al gratuito

Considerandi

patrocinio, relativa alla parte per la quale l’insorgente è vincente in causa,

è divenuta priva di oggetto (cfr. STF 9C_992/2012 del 27 marzo 2013 consid. 5;

STF 8C_140/2007 del 21 aprile 2008 consid. 9.2.; STFA U 164/02 del 9 aprile

2003; DTF 124 V 310 consid. 6; STCA 38.2019.11 del 27 maggio 2019 consid.

2.9

).

Per la parte del ricorso in

cui è soccombente, il ricorrente può, invece, di principio essere posto al

beneficio del gratuito patrocinio nel caso in cui adempia le relative

condizioni (cfr. DTF 124 V 301 consid. 6).

2.10

Ai sensi dell’art. 61

lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il

diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente

può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale disposto mantiene il principio

che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si

esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della

relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

Il

diritto all’assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal

pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in

cui necessario - il diritto al gratuito patrocinio.

Nel

caso concreto, le condizioni per concedere l’assistenza giudiziaria sono date poiché

la vertenza non era sin dall’inizio priva di esito favorevole, l’interessato

non dispone delle necessarie conoscenze giuridiche, per cui l'intervento di un

legale appare senz'altro giustificato ed il ricorrente si trova in una

situazione d’indigenza (percepisce delle prestazioni dall’assistenza sociale

anche in seguito al riconoscimento della rendita AI [cfr. doc. VII + bis).

Rimane riservato l'obbligo di rimborso qualora

la situazione economica dell'assicurato dovesse in futuro migliorare (cfr. STFA

del 15 luglio 2003, I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002, U 234/00,

consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6; cfr. anche art. 6 cpv. 1 Lag).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ La decisione impugnata è modificata

nel senso che la compensazione in favore dell’Ufficio del sostegno sociale,

6500 Bellinzona, ammonta a fr. 29'212.45. Per il resto il ricorso è respinto.

2. L’istanza tendente alla

concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, nella misura

in cui non è divenuta priva di oggetto, è accolta.

Di conseguenza RI 1 è ammesso al

gratuito patrocinio dell’avv. RA 1.

3. Le spese,

per complessivi fr. 500.--, sono a carico dell’UAI nella misura di fr. 100.-- e

del ricorrente in ragione di fr. 400.--. A seguito della concessione

dell'assistenza giudiziaria le spese dovute dal ricorrente sono per il momento

assunte dallo Stato. L’UAI verserà a RI 1 fr. 500.-- (IVA inclusa) a titolo di

ripetibili parziali.

4. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata

la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti