32.2023.54
Compensazione tra la rendita AI riconosciuta con effetto retroattivo e: le prestazioni sociali percepite nel medesimo periodo, le spese esecutive di attestati di carenza beni e prestazioni complementari percepite indebitamente
21 agosto 2023Italiano25 min
i quali sono state riconosciute le rendite retroattive.
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2023.54
cs
Lugano
21 agosto 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 24 maggio 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 20 aprile 2023 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione del 20 aprile 2023
l’Ufficio dell’assicurazione invalidità ha posto RI 1, nato nel 1974, al
beneficio di una rendita intera (grado d’invalidità del 100%) dal 1° novembre
2020 (doc. B). Contestualmente ha compensato l’importo complessivo dovuto a
titolo retroattivo di fr. 41'548 con fr. 30'628.45 di prestazioni sociali, fr.
8'707 di prestazioni complementari e fr. 355 chiesti dalla Cassa __________.
1.2. RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1,
è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendo l’annullamento della
compensazione con i fr. 355 chiesti dalla Cassa __________, con i fr. 8'707 di
prestazioni complementari e con fr. 1'416 di prestazioni assistenziali del mese
di aprile 2023 (doc. I). Egli ha inoltre chiesto di essere ammesso al gratuito
patrocinio nella sua forma più completa ed ha richiamato dall’__________ il suo
incarto relativo alla richiesta di restituzione delle prestazioni complementari.
Circa i fr. 355 chiesti dalla
Cassa __________ l’insorgente sostiene che una collaboratrice dell’UAI gli avrebbe
detto che non vi è alcuna decisione in merito e che gli importi vanno a colmare
contributi dovuti negli anni 2004, 2005 e 2006. Essendo trascorsi più di 10
anni dalla richiesta, secondo il ricorrente, la pretesa è prescritta.
L’importo di fr. 8'707 relativo
alle prestazioni complementari “dovrebbe riguardare una non meglio precisata
decisione di restituzione emanata nel 2020. Non conoscendo il contenuto di tale
decisione, è assai difficile comprendere se la stessa sia o meno giustificata”.
Il ricorrente sostiene comunque di averla impugnata.
Per quanto concerne infine l’ammontare
di fr. 30'628.45 chiesto in compensazione per le prestazioni sociali ricevute
dal mese di novembre 2020 al mese di aprile 2023, l’interessato sostiene che
non vi è alcuna decisione da parte dell’USSI relativa a tale pretesa, rispettivamente
alcuna richiesta di restituzione e dunque non è data la possibilità di
impugnare tale decisione. In merito all’importo richiesto, l’insorgente rileva
che la prestazione per il mese in cui è emessa la decisione, ossia in concreto
aprile 2023, non può essere soggetta a compensazione.
1.3. Con risposta del 7 giugno 2023
l’Ufficio AI propone il parziale accoglimento del ricorso, nel senso che l’importo
di fr. 1'416 relativo alle prestazioni sociali del mese di aprile 2023 non va
compensato. Per il resto propone la reiezione del ricorso con argomentazioni
che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).
1.4. Il 15 giugno 2023 il TCA ha interpellato
l’Ufficio AI, chiedendo:
" (…) Nella
risposta del 7 giugno 2023, circa le compensazioni effettuate, a pag. 3, figura
che “l’assicurato presentava un debito nei confronti della Cassa per
contributi AVS non pagati per gli anni 2004, 2005 e 2006 pari a fr. 355.00”
e che “successivamente, è stata verificata la compensazione con le PC. Dagli
atti risulta che, con decisione del 30 settembre 2020, il Servizio delle
prestazioni complementari ha richiesto in restituzione fr. 8'707.00 per
prestazioni versate a torto e mai rimborsate.”
Il ricorrente contesta, perlomeno cautelativamente, entrambi gli
importi in assenza di documentazione in merito (doc. I, pag. 3).
1.
Per quanto concerne i contributi AVS di fr. 355, nell’incarto
della Cassa allegato alla risposta di causa, figura un’email del 31 marzo 2023
dove si fa riferimento a contributi dovuti per gli anni 2004, 2005 e 2006 ed al
conteggio numero __________ (doc. 97 – 1/2).
Dalla lettura dell’incarto emerge inoltre che il 15 ottobre 2010
la Cassa __________, nell’ambito di una precedente procedura relativa al
riconoscimento della rendita AI per il periodo dal 1.4.2010 al 31.10.2010,
aveva chiesto il rimborso di un importo di fr. 441 per contributi dal 1.1.2004
al 31.12.2004 con l’indicazione del medesimo numero di conteggio (__________;
cfr. doc. 7 – 3/3 in fondo). Con la successiva decisione del 4 novembre 2010
l’UAI ha compensato quest’ultimo importo con la rendita allora dovuta (cfr.
doc. 10 - 13/24 e doc. 10 - 13/25).
Ai fini del giudizio vi chiediamo di voler trasmettere a questo
Tribunale, per il tramite della Cassa __________, tutta la documentazione
inerente il citato conteggio __________, in particolare le decisioni emesse,
gli eventuali richiami e i pagamenti eventualmente effettuati dal ricorrente
per i contributi dal 2004 al 2006 e di voler precisare (1) se l’importo di fr.
441 allora chiesto in compensazione comprende quello di fr. 355 chiesto con la
decisione impugnata e (2) nel caso di risposta negativa, per quale motivo il 15
ottobre 2010 la Cassa __________ non aveva chiesto già allora la compensazione
anche dei fr. 355 richiesti attualmente.
2.
Per quanto concerne la richiesta di compensazione con le
prestazioni complementari, nella risposta di causa si fa riferimento a una
decisione del 30 settembre 2020 del Servizio delle prestazioni complementari.
Nell’incarto allegato alla risposta di causa è stato prodotto un
conteggio del 1° ottobre 2020 (doc. 69 -1/3) in cui viene fatto riferimento
alla citata decisione.
Ai fini del giudizio vi chiediamo di voler trasmettere a questo
Tribunale, per il tramite del Servizio delle prestazioni complementari, la
citata decisione del 30 settembre 2020 e tutta la successiva documentazione
contenuta nell’incarto.” (doc. VIII)
1.5. Il 26 giugno 2023 l’Ufficio AI ha
risposto, affermando:
" (…)
1.
Viste le questioni poste, il __________ ha ritenuto opportuno
richiedere una presa di posizione del __________ che hanno così risposto:
“Con la compensazione di Fr. 441.00 del 4 novembre 2010 abbiamo
saldato gli attestati carenza beni no. __________ (1° trimestre 2004) e __________
(2° trimestre 2004) che erano a suo tempo scoperti.
L’importo di Fr. 355.00, compensato in data 20 aprile 2023, è
invece riferito al saldo delle spese esecutive degli attestati di carenza beni __________
(3° trimestre 2004), __________ (4° trimestre 2004), __________ (Anno 2005), __________
(Anno 2006).
Nella compensazione sono state richieste solo le spese
esecutive in quanto i contributi AVS ancora scoperti sono perenti e non più
esigibili.
Nel 2010, al momento della prima richiesta di compensazione, la
cassa __________ non aveva ancora la possibilità di distinguere nel proprio
sistema informatico se gli importi in entrata sui conteggi erano versamenti da
parte dell’assicurato oppure degli anticipi da parte dell’USSI.
Nel caso specifico gli importi richiesti con la recente
compensazione del 2023 erano stati anticipati dall’USSI e dunque non ci
risultava uno scoperto e di conseguenza nel 2010 non sono stati richiesti.
Negli anni sono stati affinati i controlli e ad oggi siamo in
grado di distinguere la provenienza dei versamenti recuperando anche eventuali
importi ancora dovuti dagli assicurati ma nel frattempo anticipati da parte
dell’USSI.”
In aggiunta si allega la documentazione trasmessa dai sopraccitati
servizi della Cassa (doc. 001 – 011).
2.
Per quanto attiene alla compensazione effettuata in favore del
Servizio prestazioni complementari si provvede pure a trasmettere quanto
richiesto (doc. 012 – 014).” (doc. IX)
1.6. Chiamato ad esprimersi in merito,
il ricorrente, dopo aver chiesto (doc. XII) ed ottenuto (doc. XIII), una
proroga, ha affermato:
" (…) Sull’importo
di CHF 355.- richiesto dalla cassa __________ si prende solo ora atto che tale
importo non riguarda “contributi scoperti per gli anni 2004, 2005 e 2006” ma
per presunte spese esecutive relative a 4 attestati di carenza beni”.
Si riconferma dunque come tale pretesa non possa essere compensata
con la rendita d’invalidità riconosciuta al signor RI 1, ritenuto che non
riguarda dei contributi personali dovuti alla cassa di compensazione ma
unicamente per spese di esecuzione evidentemente mai riconosciute dal signor RI
1.
In effetti non vi è alcuna decisione relativa a dei contributi
scoperti per gli anni 2004, 2005 e 2006 e, di conseguenza, tale importo non può
essere compensato.
In merito alla richiesta di restituzione delle PC, si prende atto
che della decisione del 1. dicembre 2020 della cassa __________.
Tuttavia, il signor RI 1 è sicuro di aver inviato almeno 3 E-mail
e uno scritto al signor __________ da considerarsi come opposizione alla
menzionata decisione, senza aver mai ricevuto risposta da quest’ultimo.
Purtroppo, egli non trova più copia di tale scritto che, però,
dovrebbe essere in possesso del competente Ufficio per le prestazioni
complementari, del quale si postula dunque l’edizione.” (doc. XIV)
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se la compensazione effettuata dall’Ufficio AI è corretta.
Oltre all’art. 20 cpv. 2 LPGA
relativo al divieto di compensazione in caso di versamento di prestazioni a
terzi (con l’eccezione dell’art. 20 cpv. 2, seconda frase LPGA, secondo cui è
eccettuata la compensazione in caso di versamento retroattivo di prestazioni ai
sensi dell’articolo 22 capoverso 2), la LPGA non contiene norme generali sulla
compensazione (sentenza 9C_804/2017 del 9 ottobre 2018, consid. 3.1).
Questo modo di estinzione del
credito è conseguentemente retto dalle disposizioni delle leggi speciali delle
assicurazioni sociali (sentenza 9C_804/2017 del 9 ottobre 2018, consid. 3.1,
con riferimento alla DTF 138 V 402, consid. 4.2).
In concreto, secondo l’art. 20
cpv. 2 lett. a LAVS, applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 50 cpv. 2
LAI, possono essere compensati con prestazioni scadute i crediti derivanti
dalla LAVS, dalla LAI, dalla legge sulle indennità di perdita di guadagno in
caso di servizio militare o di protezione civile e dalla legge sugli assegni
familiari nell’agricoltura.
La compensazione non deve
tuttavia intaccare il minimo vitale della persona assicurata. Questa regola
vale per tutte le assicurazioni sociali (sentenza 9C_804/2017 del 9 ottobre
2018, consid. 3.1 con riferimento alle DTF 138 V 402, DTF 138 V 235, consid.
7.2, DTF 136 V 286 consid. 6.1, DTF 131 V 249, consid. 1.2.
2.2. Per il marginale 10901 delle
direttive sulle rendite (di seguito: DR) se il beneficiario di una prestazione
è debitore di una cassa di compensazione e non salda il suo debito con un
pagamento, i crediti della cassa devono essere compensati con le rendite o gli
assegni per grandi invalidi scaduti, a condizione che questi crediti siano
compensabili.
Ai sensi del marginale 10903 DR
sono compensabili con prestazioni scadute i crediti che soddisfano le
condizioni menzionate qui di seguito:
Il credito deve appartenere a una
cassa di compensazione. È irrilevante se si tratta della stessa cassa che versa
le rendite o di un’altra. Il credito della cassa A può essere compensato con
prestazioni versate dalla cassa B (marginale 10904 DR).
Il credito deve poter essere
fatto valere personalmente nei confronti dell’avente diritto alla prestazione
oppure essere strettamente connesso alla rendita o all’assegno per grandi
invalidi dal punto di vista del diritto assicurativo. In tal modo, i contributi
e le rendite da restituire che il beneficiario deve ancora versare
personalmente o in seguito all’apertura della successione possono essere
compensati con la sua rendita (marg. 10905 DR).
Secondo il marginale 10909 DR il
credito dev’essere esigibile e non prescritto. I crediti contributivi che non
sono ancora stati estinti al momento del riconoscimento del diritto alla
rendita possono essere compensati in ogni caso con questa (art. 16 cpv. 2
LAVS).
Per il marginale 10910 il credito
deve riguardare: i contributi di ogni genere dell’AVS, dell’AI, delle IPG,
dell’AD o degli AF (contributi correnti, arretrati, irrecuperabili, contributi
alle spese di amministrazione, interessi di mora; marg. 10911 DR); prestazioni
dell’AVS, dell’AI e delle IPG che devono essere restituite, a meno che non
siano state condonate (marg. 10912 DR); prestazioni complementari secondo la
LPC, che devono essere restituite (marg. 10913 DR); rendite e indennità
giornaliere da restituire dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni,
dell'assicurazione militare, dell’assicurazione contro la disoccupazione e delle
casse malati riconosciute dalla Confederazione (marg. 10914 DR); contributi e
prestazioni arretrate secondo la legge federale sugli assegni familiari
nell’agricoltura (marg. 10915 DR); tasse d’ingiunzione, spese d’imposizione,
spese d’esecuzione e multe d’ordine (marg. 10916 DR); risarcimento dei danni
causati alle casse di compensazione (art. 52 LAVS, mag. 10917 DR).
2.3. Nel caso di specie il ricorrente
contesta le compensazioni di fr. 355 della Cassa __________, di fr. 8'707 del
Servizio di prestazioni complementari e di fr. 1'416 (del mese di aprile 2023) dell’Ufficio
del sostegno sociale con le rendite a lui riconosciute (cfr. doc. I e doc. XIV).
Egli non sostiene invece che la
compensazione effettuata intacca il suo minimo vitale.
Va pertanto unicamente esaminato
se le compensazioni effettuate dall’Ufficio AI sono corrette.
2.4. In primo luogo l’Ufficio AI ha
proceduto con la compensazione tra le rendite AI riconosciute e l’importo di
fr. 355 chiesto dalla Cassa __________.
Interpellato dal TCA al fine di
stabilire la sussistenza di tale credito, l’Ufficio AI ha precisato che l’importo
è riferito al saldo delle spese esecutive degli attestati di carenza beni n. __________
per i contributi sociali del 3° trimestre 2004, n. __________ del 4° trimestre
2004, n. __________ dell’anno 2005 e n. __________ dell’anno 2006, aggiungendo
che sono state richieste solo le spese esecutive in quanto i contributi AVS
ancora scoperti sarebbero perenti e non più esigibili.
Dalla documentazione prodotta dall’amministrazione
si evince che effettivamente nell’ambito della richiesta del pagamento dei
contributi minimi AVS per gli anni 2004, 2005 e 2006 (decisioni del 19 febbraio
2008 [per il 2004; doc. IX/2], dell’11 agosto 2008 [per il 2005; doc. IX/2] e
del 19 gennaio 2009 [per il 2006; doc. IX/2]), la Cassa, preso atto che
l’interessato non aveva pagato gli acconti del contributo minimo del 2004 per
il periodo dal 1° luglio al 30 settembre e dal 1° ottobre al 31 dicembre,
nonché i contributi annuali del 2005 e del 2006, ha diffidato l’insorgente
(doc. IX/4) e, non avendo ottenuto soddisfazione, ha dovuto procedere tramite 4
distinte procedure esecutive, sfociate nell’emanazione di 4 attestati di
carenza beni (cfr. doc. IX/7 – IX/11): n. __________ del 26 settembre 2005 (periodo
1.7.2004 – 30.9.2004 [doc. IX/9]), n. __________ del 26 settembre 2005 (periodo
1.10.2004 – 31.12.2004), n. __________ del 2 luglio 2009 (periodo 1.1.2005 –
31.12.2005) e n. __________ del 20 novembre 2009 (periodo 1.1.2006 -
31.12.2006), le cui spese a saldo ammontano a fr. 86.50 (fr. 30 [“precetto
esecutivo”] + fr. 56.50 [“spese qui indicate”] per il primo, il
secondo ed il quarto attestato di carenza beni e di fr. 95.50 (fr. 39 [“precetto
esecutivo”] + fr. 56.50 [“spese qui indicate”] per il terzo
attestato di carenza beni (doc. IX/1, IX/6, IX/7 e IX/9), per complessivi fr.
355.
Questo importo, conformemente alla
giurisprudenza (DTF 115 V 341, consid. 2a: “[…] In die Verrechnungsforderung können
praxisgemäss auch die Betreibungsspesen und die übrigen Verwaltungskosten mit
einbezogen werden (EVGE 1956 S. 190 Erw. 1, 1953 S. 288 Erw. 2; ZAK 1971 S.
508). […]”; STF 9C_741/2009 del 12 marzo 2010, consid. 1.1; cfr.
anche marginale 10916 DR) deve essere compensato con le rendite riconosciute al
ricorrente.
2.5. In secondo luogo l’Ufficio AI ha
compensato parte delle rendite con l’importo di fr. 8'707 di prestazioni
complementari che erano state chieste in restituzione per il periodo dal 1°
settembre 2013 al 31 luglio 2015.
L’insorgente sostiene l’assenza
di una decisione di merito ed afferma che in ogni caso egli ha contestato la
decisione di restituzione.
Chiamato a produrre, per il
tramite del Servizio delle prestazioni complementari, il provvedimento
litigioso e “tutta la successiva documentazione contenuta nell’incarto”
(doc. VIII), l’Ufficio AI ha trasmesso la decisione del 30 settembre 2020 con
cui la Cassa cantonale di compensazione ha stabilito che l’insorgente deve
restituire l’importo di fr. 8'707 ricevuto dal 1° settembre 2013 al 31 luglio
2015 a causa di prestazioni ricevute indebitamente (doc. IX/12), il conteggio
del 1° ottobre 2020 (doc. IX/13, già agli atti) e la “diffida con spese”
del 1° dicembre 2020 (doc. IX/14).
Il 31 luglio 2023 l’insorgente ha
preso atto “della decisione del 1. Dicembre 2020 della cassa __________”
ed ha sostenuto di aver inviato almeno 3 e-mail ad un funzionario del Servizio
prestazioni complementari, __________, al quale avrebbe pure trasmesso uno
scritto da considerarsi come opposizione “alla menzionata decisione”
(doc. XIV). Egli chiede l’edizione dell’intero incarto dal citato Servizio,
poiché non più in possesso dei suoi scritti.
La richiesta va respinta. Da una
parte questo Tribunale in data 15 giugno 2023 ha già chiesto all’Ufficio AI,
per il tramite del Servizio delle prestazioni complementari, di trasmettere “la
citata decisione del 30 settembre 2020 e tutta la successiva
documentazione contenuta nell’incarto” (doc. VIII, sottolineatura del redattore).
Nei documenti prodotti non vi è traccia di alcuna e-mail, né di un’opposizione
scritta.
D’altra parte il ricorrente nelle
osservazioni del 31 luglio 2023 sostiene di aver contestato la “menzionata
decisione”, ossia quella del 1. dicembre 2020, che tuttavia non è una decisione
di restituzione ma una “diffida con spese”, intimata al ricorrente in
seguito al mancato pagamento dei fr. 8'707 chiesti con la decisione di
restituzione del 30 settembre 2020. Nello scritto figura che è possibile
inoltrare opposizione contro “l’imposizione della tassa di diffida” e
invece non “è possibile sollevare opposizione contro l’importo di questo conteggio,
in quanto esso si basa presumibilmente su una decisione cresciuta in giudicato”
(doc. IX/14).
In concreto di conseguenza, la
decisione di restituzione di fr. 8'707 del 30 settembre 2020, contro cui
l’insorgente non sostiene di aver inoltrato opposizione (cfr. doc. XIV), è
cresciuta incontestata in giudicato.
Ritenuto che i fr. 100 di diffida
della decisione del 1° dicembre 2020 non sono invece oggetto di compensazione,
risulta in ogni caso superfluo stabilire se contro la stessa è stata inoltrata
opposizione.
Va ancora abbondanzialmente evidenziato
che la procedura di restituzione in ambito di prestazioni complementari, la cui
decisione del 30 settembre 2020 è cresciuta in giudicato, non va confusa con la
procedura penale nei confronti del ricorrente sfociata nella sentenza __________
e __________ del 1° settembre 2021 della Pretura penale, non ancora cresciuta
in giudicato, essendo stato inoltrato appello (cfr. pag. 1063 incarto AI), con
cui l’insorgente è stato ritenuto autore colpevole di infrazione alla legge
federale sulle prestazioni complementari per avere, in correità con la ex
moglie, nel periodo compreso fra l’anno 2013 ed il 31 luglio 2015, omesso di
notificare alla Cassa cantonale di compensazione di convivere con la medesima,
nonostante la separazione di fatto avvenuta nel 2004, ottenendo prestazioni
complementari per sé e per il coniuge non dovute (pag. 1332 e seguenti incarto
AI).
Va
qui rammentato che per costante giurisprudenza il giudice delle
assicurazioni sociali non è vincolato dalle constatazioni e dall'apprezzamento
del giudice penale, né per quel che concerne la determinazione delle
prescrizioni violate, né per quel che riguarda la valutazione della colpa
commessa. Tuttavia, egli si scosta dalle constatazioni di fatto del giudice
penale soltanto qualora i fatti accertati in sede d'istruttoria penale e la
loro qualificazione non siano convincenti o si fondino su considerazioni
specifiche del diritto penale, prive di rilievo dal profilo delle assicurazioni
sociali (cfr. STF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.3; STF 8C_750/2013
del 23 ottobre 2014 consid. 5.1; DTF 111 V 177 consid. 5a e riferimenti; RAMI
1990 U 87, p. 56).
In proposito giova rilevare, da
una parte, che nel diritto penale vige il principio “in dubio pro reo”,
mentre il giudice delle assicurazioni sociali applica il principio della
probabilità preponderante (cfr. STF 9C_144/2019 del 26 settembre 2019 consid.
2.3.; STFA C 292/02; DTF 125 V 242 consid. 6a, 111 V 177 consid. 5a e sentenze
ivi citate), dove, dopo un’analisi e una valutazione oggettiva delle prove,
deve seguire quella rappresentazione fattuale che ritiene essere la più
verosimile tra i vari scenari possibili (cfr. STF 8C_631/2022 del 24 marzo 2023
consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C
545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.).
Dall’altra, che la procedura di
restituzione nell’ambito delle prestazioni complementari non è dipendente da una condanna penale né necessita
l'adempimento di elementi di natura penale.
La richiesta di compensazione
delle prestazioni complementari è pertanto corretta (cfr. marginale 10913 DR).
2.6. Infine, l’assicurato, pur evidenziando
l’assenza di una decisione di restituzione emessa dall’Ufficio del sostegno
sociale, per le prestazioni assistenziali versate dal 1° novembre 2020 al 31
marzo 2022 e dal novembre 2022 al 30 aprile 2023, contesta unicamente la
compensazione di fr. 1'416 con la prestazione versata nel mese di aprile 2023
(doc. I).
Preliminarmente va comunque
rammentato che per l’art. 85bis cpv. 1 OAI i datori di lavoro, gli
istituti di previdenza professionale, le assicurazioni contro le malattie, gli
organismi d’assistenza pubblici o privati o le assicurazioni di
responsabilità civile con sede in Svizzera che, in vista della concessione di
una rendita dell’assicurazione invalidità, hanno effettuato anticipi possono
esigere che si versi loro l’arretrato di questa rendita come compensazione e
fino a concorrenza dei loro anticipi. È fatta salva la compensazione prevista
dall’articolo 20 LAVS. Gli organismi che hanno consentito anticipi devono far
valere i loro diritti per mezzo di un formulario speciale al più presto
all’atto della domanda di rendita e, al più tardi, al momento della decisione
dell’Ufficio AI.
Il cpv. 2 prevede che sono
considerati anticipi le prestazioni: a. liberamente consentite, nella misura in
cui l’assicurato si sia impegnato a rimborsarle e abbia acconsentito per
scritto al pagamento dell’arretrato al terzo che gli ha concesso l’anticipo; b.
versate contrattualmente o legalmente, nella misura in cui il diritto al
rimborso, in caso di pagamento di una rendita, possa essere dedotto senza
equivoco dal contratto o dalla legge.
Secondo l’art. 85bis
cpv. 3 OAI gli arretrati di rendita possono essere versati all’organismo che ha
effettuato anticipi fino a concorrenza di questi ultimi e per il periodo nel
quale sono stati forniti.
Per il marginale 10068 DR sono
considerate prestazioni concesse per contratto quelle che sono state versate
sulla base delle condizioni assicurative generali di un’assicurazione
collettiva d’indennità giornaliera, sono state erogate come assicurazione
contro gli infortuni in campo sovraobbligatorio o sulla base di statuti di una
cassa pensioni. Nel caso di prestazioni erogate in base ad una regolamentazione
di legge, vanno menzionate soprattutto quelle dell’aiuto sociale pubblico.
Secondo il marginale 10069 DR
l’accordo sottoscritto è necessario in tutti i casi in cui dal contratto o
dalla legge non risulta esservi un diritto esplicito e diretto di esigere il
rimborso nei confronti dell’AVS o dell’AI.
Il marginale 10070 DR prevede che
il terzo che ha concesso anticipi e che ne rivendica il rimborso deve
presentare la sua richiesta per iscritto alla cassa di compensazione competente
in ogni caso prima dell’emanazione della decisione d’attribuzione di una
rendita. A questo scopo è preferibile utilizzare il modulo 318.183 (VSI 1993
pag. 89).
Infine, per il marginale 10073 DR
le richieste di versamento retroattivo inoltrate da terzi che hanno concesso
anticipi possono essere ammesse solo nella misura in cui le condizioni formali
poste per questo pagamento sono adempiute senza eccezione. Bisogna verificare
in particolare se si tratta effettivamente di anticipi e se questi sono stati
concessi per lo stesso periodo in cui la rendita può essere pagata
retroattivamente. La rendita relativa al mese in cui è emanata la decisione non
può essere compensata.
Inoltre va rammentato che per
l’art. 33 lett. a della legge cantonale sull’assistenza sociale (Las; RL
871.100), le prestazioni assistenziali corrisposte a maggiorenni vanno
rimborsate quando vengono effettuati dei versamenti a titolo di anticipo su
prestazioni non ancora corrisposte, al momento in cui tali saranno esigibili.
L’autorità può parimenti esigere che le si versino direttamente gli arretati
(art. 32 Laps).
Secondo l’art. 32 cpv. 1 della
legge cantonale sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni
sociali, Laps (RL 870.100) l’organismo pubblico che,
in vista della concessione di un’altra prestazione sociale ai sensi della
presente legge, di un sussidio per la riduzione dei premi per l’assicurazione
di base contro le malattie o di una prestazione delle assicurazioni sociali, ha
effettuato anticipi di prestazioni sociali ai sensi della presente legge, può
esigere che gli si versi direttamente l’arretrato, fino a concorrenza dei suoi
anticipi e per il periodo nel quale essi sono stati concessi.
Alla
procedura sono applicabili le disposizioni emanate dall’Ufficio federale delle
assicurazioni sociali in materia di prestazioni AVS e AI (art. 32 cpv. 2 Laps).
2.7. In
concreto il 3 aprile 2023 la Cassa __________ ha attivato la procedura
prevista, inviando all’Ufficio del sostegno sociale il formulario 318.183 “Compensazione
di pagamenti retroattivi dell’AVS/AI” (pag. 102 incarto Cassa). L’USSI ha
chiesto la restituzione delle prestazioni sociali versate dal 1° novembre 2020
al 31 marzo 2022 e dal 1° novembre 2022 al 30 aprile 2023, per periodi durante
Fatti
i quali sono state riconosciute le rendite retroattive.
La procedura è stata
applicata correttamente.
Considerato tuttavia che la
rendita relativa al mese in cui è emanata la decisione non può essere
compensata (cfr. marginale 10073 DR, ultima frase), la prestazione del mese di
aprile 2023, di fr. 1'416, come rilevato correttamente dall’Ufficio AI in sede
di risposta (doc. V) e come chiesto dall’insorgente (doc. I), non poteva essere
compensata.
2.8. Alla luce di quanto sopra esposto
il ricorso va parzialmente accolto e la decisione impugnata modificata nel
senso che la compensazione in favore dell’Ufficio del sostegno sociale, 6500
Bellinzona, ammonta a fr. 29'212.45. Per il resto il ricorso è respinto.
2.9. Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni
dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito del ricorso,
le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI nella
misura di fr. 100 e del ricorrente nella misura di fr. 400.
Quest’ultimo ha tuttavia
chiesto di essere posto al
beneficio dell’assistenza giudiziaria.
Visto l'esito della
vertenza e il diritto a ripetibili, la richiesta di ammissione al gratuito
Considerandi
patrocinio, relativa alla parte per la quale l’insorgente è vincente in causa,
è divenuta priva di oggetto (cfr. STF 9C_992/2012 del 27 marzo 2013 consid. 5;
STF 8C_140/2007 del 21 aprile 2008 consid. 9.2.; STFA U 164/02 del 9 aprile
2003; DTF 124 V 310 consid. 6; STCA 38.2019.11 del 27 maggio 2019 consid.
2.9.).
Per la parte del ricorso in
cui è soccombente, il ricorrente può, invece, di principio essere posto al
beneficio del gratuito patrocinio nel caso in cui adempia le relative
condizioni (cfr. DTF 124 V 301 consid. 6).
2.10
Ai sensi dell’art. 61
lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il
diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente
può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale disposto mantiene il principio
che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si
esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della
relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362).
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato
è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).
Il
diritto all’assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal
pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in
cui necessario - il diritto al gratuito patrocinio.
Nel
caso concreto, le condizioni per concedere l’assistenza giudiziaria sono date poiché
la vertenza non era sin dall’inizio priva di esito favorevole, l’interessato
non dispone delle necessarie conoscenze giuridiche, per cui l'intervento di un
legale appare senz'altro giustificato ed il ricorrente si trova in una
situazione d’indigenza (percepisce delle prestazioni dall’assistenza sociale
anche in seguito al riconoscimento della rendita AI [cfr. doc. VII + bis).
Rimane riservato l'obbligo di rimborso qualora
la situazione economica dell'assicurato dovesse in futuro migliorare (cfr. STFA
del 15 luglio 2003, I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002, U 234/00,
consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6; cfr. anche art. 6 cpv. 1 Lag).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ La decisione impugnata è modificata
nel senso che la compensazione in favore dell’Ufficio del sostegno sociale,
6500 Bellinzona, ammonta a fr. 29'212.45. Per il resto il ricorso è respinto.
2. L’istanza tendente alla
concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, nella misura
in cui non è divenuta priva di oggetto, è accolta.
Di conseguenza RI 1 è ammesso al
gratuito patrocinio dell’avv. RA 1.
3. Le spese,
per complessivi fr. 500.--, sono a carico dell’UAI nella misura di fr. 100.-- e
del ricorrente in ragione di fr. 400.--. A seguito della concessione
dell'assistenza giudiziaria le spese dovute dal ricorrente sono per il momento
assunte dallo Stato. L’UAI verserà a RI 1 fr. 500.-- (IVA inclusa) a titolo di
ripetibili parziali.
4. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata
la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti