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Corretta la decisione con la quale UAI ha rifiutato all'assicurato il diritto alla rendita, in mancanza di un sufficiente grado di invalidità pensionabile
11 settembre 2023Italiano36 min
determinanti si impiegano valori statistici “vanno presi come riferimento i valori
Source ti.ch
Incarto
n.
32.2023.57
cr
Lugano
11 settembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 maggio 2023 di
RI 1
contro
la decisione del 26 aprile 2023 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1963, amministratore
unico della ditta __________, nel mese di luglio 2017 ha presentato una prima
richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da “lombalgia
cronicizzata per ernia discale L5-S1 sx con sciatalgia S1 sx + entrambe le
ginocchia” (doc. 4).
Esperiti gli accertamenti medici
ed economici del caso, con progetto di decisione del 30 novembre 2018 (doc.
42), poi confermato con decisione del 24 gennaio 2019 (doc. 44), l’Ufficio AI
ha rifiutato di riconoscere all’assicurato il diritto a prestazioni, ritenendo
che nello svolgimento di attività adatte, rispettose delle sue limitazioni
funzionali, esigibili dal profilo medico al 100%, egli presenti un grado di
invalidità del 21%, insufficiente per ottenere il diritto ad una rendita di
invalidità.
Tale decisione è cresciuta, incontestata, in giudicato.
1.2. In data 29 novembre 2021
l’assicurato ha presentato una seconda domanda di prestazioni AI per adulti,
facendo valere un peggioramento delle proprie condizioni di salute, in
particolar modo alle ginocchia (doc. 47).
Eseguiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con
progetto di decisione del 30 agosto 2022, l’Ufficio AI ha nuovamente rifiutato
il diritto a prestazioni, considerando che lo stato di salute sia rimasto
invariato rispetto alla precedente decisione del 24 gennaio 2019, con
conseguente medesima perdita di guadagno e analogo grado di invalidità (cfr.
doc. 64).
A fronte delle obiezioni sollevate dall’assicurato con scritto del
26 settembre 2022 (doc. 67) – ribadendo di avere subito un peggioramento delle
problematiche che interessano le ginocchia, con conseguenze sulla deambulazione
e anche sulla schiena e, in definitiva, anche sulla capacità di lavoro e di
guadagno, limitata ad una reale capacità reddituale di fr. 21'500 annui (doc.
67) – l’Ufficio AI, con decisione del 26 aprile 2023, ha confermato il rifiuto
delle prestazioni (doc. A).
1.3. Con tempestivo ricorso del 26
maggio 2023 l’assicurato ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e
il rinvio degli atti all’amministrazione per nuova valutazione.
Sostanzialmente l’insorgente ha
contestato il calcolo economico eseguito dall’amministrazione, ritenendo non
corretto il reddito da invalido di fr. 53'718.60.
L’assicurato ha, infatti,
rilevato come tale importo, frutto della media dei redditi statistici relativi
all’attività amministrativa, da un canto, e ai servizi di supporto e
riparazione di autoveicoli, dall’altra, non corrisponda alle sue reali
possibilità, non potendo egli più svolgere “in nessun caso e in nessuna maniera
Fatti
i lavori di riparazione”. Per tali ragioni, limitando il proprio operato alla
consulenza e/o forma di supporto, il reddito da invalido annuo corretto è
quello di fr. 21’500 (doc. I).
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso, con
argomenti di cui si dirà, per quanto di interesse, nei considerandi in diritto
(doc. IV).
1.5. In data 30 giugno 2023 l’insorgente
ha ribadito le proprie obiezioni riguardo alla quantificazione del reddito da
invalido. Egli ha sottolineato come l’importo calcolato dall’amministrazione
sia puramente teorico e irrealistico, in quanto non corrispondente al mercato
del lavoro ticinese. L’interessato ha nuovamente evidenziato come nel corso
degli ultimi anni egli non sia mai riuscito a conseguire un reddito annuo
superiore a fr. 21'500 “e ciò in ragione del fatto che non è più in grado di
assolvere ai compiti professionali abituali, se non quelli legati a mere
consulenze”, peraltro “più volte interrotte durante la giornata lavorativa,
causa l’insorgere di dolori e dell’impossibilità di stare in piedi e/o di fare
sforzi fisici”.
L’insorgente ha infine aggiunto che non appare esigibile neppure
un ipotetico cambiamento professionale, alla luce della sua età (essendo egli
ormai sessantenne) (doc. VI).
1.6. Con osservazioni del 13 luglio 2023
l’Ufficio AI ha ribadito la correttezza della propria decisione, della quale
postula l’integrale conferma (doc. VIII).
Tali considerazioni sono state trasmesse all’assicurato (doc. IX),
per conoscenza.
considerato in
diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se
a ragione, o meno, l’Ufficio AI abbia negato all’assicurato il diritto ad una
rendita di invalidità, alla luce di un grado di invalidità non pensionabile.
2.2. Va
anzitutto rilevato che il 1. gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della
decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e
dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il
diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).
La Circolare sull’invalidità e
sulla rendita nell’assicurazione invalidità (CIRAI), valida dal 1. gennaio
2022, stato al 1. luglio 2022, prevede al marginale 9101 che “Se la decisione
sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il
diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili le
disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre
2021”.
I marginali 1007 e seg. della
Circolare concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore
sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI), edita dall’UFAS,
stato al 1. gennaio 2022 e valido da tale data, prevedono che:
" Conformemente
alle DT [Disposizioni transitorie, n.d.r.] LAI, le rendite AI rette dal diritto
anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2
LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza
dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto
alla rendita non sono necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in
base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il
diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se
l’invalidità è insorta prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo
diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o
successivamente conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.
Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022
valgono le regole seguenti:
in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla
rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:
- prima fissazione della rendita → DR [diritto, n.d.r.] in
vigore fino al 31 dicembre 2021,
- modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31
dicembre 2031 → C DT US AI;
in caso di nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv.
1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:
- prima fissazione della rendita → DR in vigore dal 1°
gennaio 2022.”
Secondo le citate circolari,
dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di rendita, l’asserita
invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti al più tardi al 31
dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e ciò anche se la
decisione è stata resa nel 2022. Per contro, se l’eventuale diritto ad una
rendita è nato il 1. gennaio 2022 o successivamente, torna applicabile il
diritto attualmente in vigore.
In concreto, al momento della
presentazione della domanda l’assicurato non beneficiava di una rendita AI
(cfr. supra consid. 1.2.). La seconda domanda di prestazioni è stata presentata
il 30 novembre 2021, facendo valere un peggioramento delle condizioni di salute
“ormai conclamato da almeno due anni” (cfr. doc. 47). Trattandosi di una
domanda tardiva ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 LAI, il diritto alle prestazioni
sarebbe nato, al più presto, sei mesi dopo, ossia al 1. maggio 2022 (per il
calcolo vedasi ad esempio la STCA 32.2022.70 del 6 marzo 2023 consid. 2.1. in
fine).
Visto quanto precede, in casu
torna applicabile il diritto in vigore dal 1. gennaio 2022.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in
relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità
al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno
alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité,
in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale
Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6
LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI
prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al
guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI, nella
versione in vigore sino al 31 dicembre 2021, prescriveva che gli assicurati
hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre
quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
L'art. 28b LAI (Determinazione
dell’importo della rendita), in vigore dal 1° gennaio 2022, prescrive
che l’importo della rendita è determinato quale quota percentuale di una
rendita intera (cpv. 1). Il cpv. 2 dispone che se il grado d’invalidità è
compreso tra il 50 e il 69 per cento, la quota percentuale corrisponde al grado
d’invalidità. Il cpv. 3 prevede che se il grado d’invalidità è uguale o
superiore al 70 per cento, l’assicurato ha diritto a una rendita intera.
Infine, il cpv. 5 stabilisce che se il grado d’invalidità è inferiore al 50 per
cento, si applicano le quote percentuali ivi indicate.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado
d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che
l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal
raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata
alla nota a piè pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000
pag. 84). Secondo
la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
Il nuovo art. 28a cpv. 1 LAI (Valutazione del
grado d’invalidità), in vigore dal 1. gennaio 2022, stabilisce che per valutare
il grado d’invalidità di un assicurato che esercita un’attività lucrativa si
applica l’articolo 16 LPGA e che il Consiglio federale definisce i redditi
lavorativi determinanti per la valutazione del grado d’invalidità e i fattori
di correzione applicabili. In merito al confronto dei redditi, il nuovo art. 25
OAI, anch’esso in vigore dal 1. gennaio 2022, stabilisce tra l’altro che “i
redditi lavorativi determinanti secondo l’articolo 16 LPGA vanno stabiliti
su una base temporale identica e tenendo conto del mercato del lavoro in
Svizzera” (cpv. 2) e che se per la determinazione dei redditi lavorativi
determinanti si impiegano valori statistici “vanno presi come riferimento i valori
centrali della Rilevazione della struttura dei salari (RSS) dell’Ufficio
federale di statistica. Possono essere impiegati altri valori statistici, se
nel singolo caso il reddito non figura nella RSS. Vanno utilizzati valori
indipendenti dall’età e differenziati a seconda del sesso” (cpv. 3), dovendosi
inoltre adeguare i valori statistici “in funzione della durata di lavoro
normale nelle aziende secondo le divisioni economiche e dell’evoluzione dei
salari nominali” (cpv. 4).
2.4. Per costante giurisprudenza (cfr.
STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità,
all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di
documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri
specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo
stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato
è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio
per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili
dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4, pag. 261; 115 V 133 consid. 2, pag. 134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo
contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella DTF 137 V 210 il TF ha
concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione
attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione
invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è
di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid.
2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto
necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione
a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia;
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e
rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e
3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata
necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale
federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia
medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid.
4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Circa il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis
LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare
le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità
funzionale dell’assicurato – determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di
esercitare un’attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una
misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le
decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo
e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità,
per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli
aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro
specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la
capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una
chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale.
Sulla base delle indicazioni del SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può
ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/2010
del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2., in SVR 2009
IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Se vi sono dei rapporti medici
contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero
materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto
che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). In effetti, nel caso in
cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei
pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali
rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in
particolare, alla DTF 139 V 225 e alla 135 V 465).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a) cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc) e che il solo fatto che uno o
più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a
rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.5. Il TCA è
chiamato a stabilire se, alla luce della documentazione medica
trasmessa dall’assicurato al momento della seconda domanda di
prestazioni del 30 novembre 2021 per dimostrare l’intervenuto
peggioramento dello stato di salute (a livello delle ginocchia) rispetto alla
precedente decisione di rifiuto delle prestazioni del 24 gennaio 2019,
cresciuta in giudicato, l’Ufficio AI abbia correttamente oppure no, dopo
avere preso atto delle conclusioni del SMR, emanato una nuova
decisione di rifiuto delle prestazioni.
Nella fattispecie in esame l’Ufficio
AI, al fine di accertare lo stato valetudinario dell’assicurato, ha sottoposto al
vaglio del medico SMR il rapporto del medico curante (dr.ssa __________).
Al riguardo, nelle annotazioni
del 25 agosto 2022, il dr. __________ del SMR, fondandosi su quanto attestato
nel rapporto dell’11 marzo 2022 dalla dr.ssa __________, medico generico FMH –
la quale ha valutato la capacità lavorativa residua dell’assicurato in 4 ore al
giorno nella sua professione abituale, ma di 8 ore al giorno “solo ufficio”
(cfr. allegato al doc. 61) - ha stabilito che:
" la
condizione funzionale dell’assicurato è rimasta invariata rispetto al RAF del
marzo 2018. Come certificato dalla dr.ssa _________ sono ancora attuali le IL
50% in attività abituale (4 ore); 0% in attività adeguata (8 ore per lavori
leggeri, svolti da seduto).” (Doc. 63)
Questo Tribunale, chiamato a
verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato accuratamente
vagliato dal medico SMR prima dell’emanazione della decisione impugnata, dopo
attenta analisi della documentazione medica agli atti, non ha motivo per metterne
in dubbio le conclusioni.
L’assicurato stesso, del resto,
non ha contestato la valutazione medica della propria capacità lavorativa
effettuata dal medico del SMR (in accordo con quanto attestato dalla curante)
attraverso la presentazione di certificazioni
suscettibili di metterne in dubbio le conclusioni, motivo per il quale
non occorre dilungarsi oltre sull’argomento.
Alla luce del pieno valore probante valutazione del SMR, non
contraddetta da successive valutazioni specialistiche in grado di sollevare
dubbi al riguardo, il TCA ritiene che una nuova valutazione dello stato di
salute dell’assicurato - così come da egli richiesto in sede ricorsuale - non
appaia necessaria.
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad
assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39
n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120
Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere
non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile
dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V
344 consid. 3c).
In simili condizioni,
l’assicurato continua a presentare, dal profilo medico, come già in precedenza,
una capacità lavorativa del 50% nella sua abituale professione, ma una totale
capacità lavorativa in attività adeguate.
2.6. L’insorgente ha criticato la
valutazione economica operata dall’Ufficio AI, ritenendo - incontestata
l’entità del reddito da valido - non corretta la quantificazione del reddito da
invalido, pari a fr. 53'718.60 (cfr. doc. I).
Egli ha, infatti, censurato il
fatto che l’amministrazione abbia determinato siffatto reddito tenendo conto di
quanto egli potrebbe teoricamente guadagnare nello svolgimento, al 100%, di
attività adatte, rispettose delle sue limitazioni funzionali, anziché rifarsi a
quanto egli è ancora concretamente in grado di conseguire nell’esercizio, al
50%, della sua abituale attività di consulenza, escludendo i lavori di
riparazione, ormai preclusigli per ragioni mediche. A suo modo di vedere,
quindi, l’Ufficio AI avrebbe dovuto tenere conto, quale reddito da invalido, del
suo guadagno effettivo, frutto della sola attività di consulenza e servizi di
supporto, per un importo massimo di fr. 21'500 (cfr. doc. I).
L’amministrazione, dal canto suo, ha già indicato in sede di
decisione - e ribadito con la risposta di causa - la correttezza del proprio
agire, ricordando quanto segue:
" In merito
alla contestazione del reddito da invalido pari a CHF 53'718.60, ovvero il
reddito che potrebbe essere conseguibile nonostante il danno alla salute,
facciamo presente che questo è valutato tenendo appunto conto delle limitazioni
mediche (piena capacità lavorativa in attività adeguate). Ci appoggiamo alla marginale
3405 della Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per
l’invalidità (CIRAI) che cita: “in virtù dell’obbligo di ridurre il danno si
può esigere dai lavoratori indipendenti l’esercizio di un’attività lavorativa
dipendente, se da quest’ultima si può attendere una migliore valorizzazione
della capacità lavorativa residua e se, tenuto conto di tutti i fattori
soggettivi e oggettivi, il cambio dell’attività professionale risulta
ragionevolmente esigibile (9C_357/2014). Ciò vale anche se la persona
assicurata è ancora in grado di conseguire un certo guadagno nell’azienda in
cui svolge attualmente la sua attività indipendente (8C_460/2011)”.
La sua richiesta di voler considerare quale reddito senza
invalidità la cifra di CHF 21'500 non può essere accolta in quanto il minor
discapito economico è raggiunto in attività adeguate. A tal proposito facciamo
riferimento alla marginale 3408 CIRAI: “il reddito che la persona assicurata
continua effettivamente a conseguire è considerato quale reddito con invalidità
determinante se questo guadagno le permette di valorizzare al meglio la sua
capacità funzionale residua.” (Doc. A)
2.7. Chiamato a pronunciarsi, il TCA
concorda con le considerazioni dell’amministrazione.
Le obiezioni sollevate
dall’assicurato non appaiono, infatti, condivisibili.
Questo Tribunale ricorda
innanzitutto che per la definizione del reddito da invalido la giurisprudenza
ha in sostanza stabilito che fa stato in primo luogo la situazione salariale
concreta della persona interessata, a condizione che quest'ultima utilizzi in
maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale (cfr. DTF 135 V 297 consid. 5.2). Il momento
determinante per sapere se una persona può mettere a profitto la sua capacità
di lavoro residua è quello in cui l'esigibilità di un'attività è constatata dal
punto di vista medico (DTF 143 V 431 consid.
4.5.1) (cfr., fra le tante, STF 9C_407/2020 del 3 agosto 2021).
Nel caso in esame, è pacifico che
nell’esercizio della propria attività indipendente, esigibile per ragioni
mediche solo al 50%, l’assicurato non sfrutti al meglio la propria capacità
lavorativa residua, che è del 100% in attività adatte, rispettose delle sue
limitazioni funzionali.
Dal raffronto dei redditi, risulta,
difatti, che è nell’esercizio di attività adatte che l’assicurato presenta il
minor discapito economico (del 21%).
Al riguardo, questa Corte evidenzia
che già al momento della precedente domanda di prestazioni del 2017 - sfociata
nella decisione di rifiuto delle prestazioni del 24 gennaio 2019
cresciuta incontestata in giudicato -
l’Ufficio AI aveva effettuato un’inchiesta per l’attività professionale
indipendente (cfr. doc. 39). In quell’occasione, con rapporto del 18 settembre
2018, l’amministrazione aveva stabilito, in applicazione del metodo
straordinario, l’esistenza di una diminuzione del reddito nella misura del 40%
nell’esercizio dell’attività indipendente, medicalmente esigibile solo al 50%
(segnalando altresì come, oltre ai problemi di salute, il mercato del lavoro
nell’attività di riparazione e sostituzione vetri fosse “calato molto negli
ultimi anni sia perché la gente sostituisce i vetri in Italia dove costa meno
sia perché le strade dice sono più pulite e ci sono meno sassolini che possono
andare a rompere i vetri. Infine perché le assicurazioni si sono dotate di
accordi con diverse ditte per le quali hanno sottoscritto delle convenzioni,
quindi i clienti vengono obbligati a recarsi da tali ditte”). Il servizio di
inchiesta aveva rilevato a proposito di tale risultato come “tuttavia riconosciamo
come l’assicurato abbia delle limitazioni in tale ambito di attività, mentre a
livello medico l’assicurato viene ritenuto abile nella misura massima possibile
in una attività adeguata. Riteniamo corretto valutare quindi l’assicurato per
il tramite del metodo del raffronto dei redditi in attività adeguata” (cfr.
doc. 39).
Sulla base di tali considerazioni,
il consulente in integrazione incaricato, con rapporto del 29 novembre 2018,
aveva quindi proceduto all’analisi della reintegrabilità e delle attività
esigibili adeguate, concludendo che:
" tenuto
conto che l’attività abituale non risulta produttiva dal profilo economico e
che l’A. esercita in modo autonomo, un cambio di attività risulta esigibile.
Dal lato medico, un’attività prevalentemente sedentaria risulta
esigibile in misura completa. Tenuto conto dell’esperienza e delle competenze
maturate dall’A. potrebbe svolgere un’attività di tipo amministrativo,
ricezione e consulenza al cliente oltre ad altre attività rispettose delle
limitazioni presenti sul mercato del lavoro.
Si ritiene però che per un’attività con presenza al 100%,
considerate le limitazioni presenti (in particolare della necessità di
interrompere l’attività lavorativa per riposarsi) sia corretto applicare una
riduzione massima del rendimento del 20%.
Il reddito in attività di tipo amministrativo viene stabilito in
riferimento ai rilevamenti statistici (RSS) della divisione economica di
riferimento (77, 79-82) di livello 2, uomo per il 2014 determina un reddito
annuo di fr. 65'411.-. Aggiornando tale reddito al 2017 si ha un reddito pari a
fr. 66'359.
Applicando un’ulteriore riduzione del 20% si ottiene un reddito
annuo pari a fr. 53'087.
La stessa deduzione va applicata considerando altre attività
semplici e adeguate delle RSS.” (Doc. 43)
Sulla scorta di tali elementi,
con decisione del 24 gennaio 2019 l’Ufficio AI aveva quindi rifiutato all’assicurato
il diritto alle prestazioni, alla luce di un insufficiente grado di invalidità
del 21%, risultante dal raffronto tra il reddito da valido di fr. 68'312.50 e
quello da invalido di fr. 53'718.60 (cfr. doc. 44).
Le critiche dell’insorgente,
volte tutte a dimostrare come l’unico dato corretto per determinare l’entità
del reddito da invalido sia il guadagno effettivo da egli ancora conseguito
nella propria attività indipendente, a tempo ridotto, di consulenza, non
possono essere seguite.
In virtù dell’obbligo di ridurre
il danno che incombe agli assicurati (cfr. DTF 130 V 97 c. 3.2 p.
99; 129 V 460 c. 4.2 p. 463, ciascuno con riferimenti; sentenza 9C_117/2020 del
3 giugno 2020 c. 5.4), l’insorgente non può pretendere che venga fatto
riferimento a quanto concretamente guadagnato nella propria professione, nella
quale, tuttavia, egli non mette pienamente a frutto la propria capacità
lavorativa e lucrativa residua (cfr. anche STF 9C_672/2019 del 12 agosto 2020,
pubblicata in SVR 23/2021 IV nr 10, nella quale l’Alta Corte ha ribadito che la
persona deve lasciarsi imputare quell’attività che consente di ridurre il più
possibile il grado di invalidità).
Alla luce della maggiore (e
totale) capacità lavorativa esigibile in attività adatte, e tenuto conto delle
esperienze e competenze maturate dall’assicurato che gli consentirebbero
“l’esercizio di attività di tipo amministrativo, ricezione e consulenza al
cliente oltre ad altre attività rispettose delle limitazioni presenti sul mercato
del lavoro” (cfr. rapporto CIP del 29 novembre 2018, doc. 43), appare esigibile
un cambiamento di attività a favore di un’attività adeguata maggiormente
remunerativa (cfr. STF 9C_578/2009 del 29 dicembre 2009 consid. 4.2.4;
9C_236/2009 del 7 ottobre 2009 consid. 4.3). Ciò tenuto anche conto della
dimensione della sua ditta (lavoro in proprio, da solo, cfr. doc. 39), che non
consente una riorganizzazione del lavoro (permettendogli di occuparsi
esclusivamente della consulenza, ad esclusione dei lavori di riparazione) in
maniera tale da compensare le ripercussioni economiche derivanti dal danno alla
salute (cfr. al riguardo STF 9C_36/2018 del 17 maggio 2018, consid. 4.2.).
Inoltre, per sua stessa ammissione, anche nell’adempimento della sola parte di
professione legata alle mere consulenze egli non risulta privo di
inconvenienti, dovendo interromperle “più volte durante la giornata lavorativa,
causa l’insorgere di dolori e dell’impossibilità di stare in piedi e/o di fare
sforzi fisici”, cfr. doc. VI). Egli non può quindi pretendere di continuare a
svolgere, a tempo parziale e non mettendo a frutto pienamente la capacità
lavorativa residua, la propria attività indipendente a carico
dell’assicurazione invalidità (cfr. STF 9C_644/2015 del 3 maggio 2016 consid. 4.3.1;
8C_413/2015 del 3 novembre 2015 consid. 3.3.1; 9C_357/2014 del 7 aprile 2015,
consid. 2.3.1; 9C_624/2013 dell’11 dicembre 2013 consid. 3.1.1; 9C_834/2011 del
Considerandi
2.
aprile 2012 consid. 4 e riferimenti).
L’insorgente non può essere
seguito nemmeno nella misura in cui ha obiettato, con la duplica, che il
reddito da invalido determinato facendo capo al reddito statistico, anziché
utilizzare quello concretamente realizzato, sia errato in quanto rappresenta un
dato puramente teorico “che non trova riscontro nei fatti e neppure nel mercato
del lavoro ticinese”, aggiungendo inoltre che “pur volendo considerare anche un
cambiamento teorico di ordine professionale, in questa sede giova sottolineare
come ciò sia da ritenersi irrealistico, giusta l’età dello scrivente, ormai
sessantenne” (doc. VI).
Al riguardo, occorre
innanzitutto ricordare che, contrariamente a quanto pare sostenere il
ricorrente, per determinare il reddito da invalido non ci si riferisce al
mercato del lavoro concreto, bensì al mercato del lavoro equilibrato.
Quest’ultimo è un concetto astratto e teorico che non considera la situazione
concreta del mercato del lavoro, i posti disponibili durante congiunture
sfavorevoli o le ridotte possibilità per l’individuo leso nel suo stato valetudinario
di trovare un posto di lavoro esigibile ed appropriato (cfr. pro multis DTF 147
V 124 consid. 6.2. e 148 V 174 consid. 9.1.; cfr. supra consid. 2.4.).
Per quel che concerne
l’esigibilità in attività adeguate va fatto riferimento al rapporto del 29
novembre 2018 del consulente IP, dove sono state valutate le professioni che
l’assicurato potrebbe svolgere nel rispetto dei propri limiti funzionali (doc.
43). Dal rapporto risulta che
l’assicurato, in possesso di un AFC come metalcostruttore, ha intrapreso
un’attività nell’ambito della sostituzione dei vetri d’auto, occupando mansioni
di vice-direttore presso una ditta per lungo tempo (1988-2006), divenendo in
seguito consulente indipendente nello stesso ramo presso la __________ quale
amministratore unico e dipendente presso __________ (con attività di
import-export, commercializzazione e installazione di veicoli e prodotti legati
al settore automobilistico). Tenuto conto delle esperienze e
competenze maturate dall’assicurato, il consulente ha ritenuto esigibile
“l’esercizio di attività di tipo amministrativo, ricezione e consulenza al
cliente oltre ad altre attività rispettose delle limitazioni presenti sul
mercato del lavoro” (cfr. doc. 43).
Questo TCA
non ha motivo di non aderire a quanto riportato sopra. Secondo giurisprudenza,
il consulente in integrazione professionale, sulla scorta delle indicazioni e
limitazioni mediche, valuta quali attività professionali siano concretamente
ipotizzabili sul mercato del lavoro equilibrato. Spetta difatti essenzialmente
al consulente professionale, che meglio di chiunque altro è in grado di
emettere una valutazione a proposito delle attività economiche entranti in
linea di conto nonostante il danno alla salute e l'età (STF 9C_697/2013 del 15
novembre 2013 consid. 3.3, 9C_439/2011 del 29 marzo 2012 consid. 5; STF
9C_949/2010 del 5 luglio 2011; RtiD II-2008 pag. 274 consid. 4.3).
Quanto
alle obiezioni avanzate dall’insorgente a proposito della propria età, il TCA
rileva che la giurisprudenza ha ammesso in maniera restrittiva
come l'età, benché sia un elemento estraneo all'invalidità, possa condurre –
cumulata a circostanze personali e professionali – a rendere inesigibile,
ricordato che il concetto di mercato equilibrato del lavoro è teorico e
astratto (DTF 134 V 64 consid. 4.2.1), la ricerca di un nuovo impiego (STF STF
9C_46/2019 del 27 giugno 2019 consid. 5; 9C_536/2015 del 21 marzo 2016 consid.
4.2
con riferimenti; 9C_318/2014 del 10 settembre 2014 consid
5.2; STF 9C_918/2008 del 28 maggio 2009 consid. 4.2.2).
Riguardo
all'esigibilità, da parte di un assicurato di età avanzata, di reinserirsi
professionalmente su un mercato equilibrato del lavoro, con la STF 9C_847/2015
del 30 dicembre 2015, la nostra Massima Istanza si è occupata di un ricorrente,
nato nel 1949 ed attivo all'80% nel servizio tecnico di macchine per uffici,
che nel 2013 ha ottenuto un quarto di rendita. Adito su ricorso, il Tribunale
cantonale ha effettuato una reformatio in pejus annullando la decisione amministrativa
e rifiutando le prestazioni. L'assicurato ha interposto ricorso chiedendo una
rendita intera di invalidità.
Dopo avere esposto i principi stabiliti dalla citata DTF 138 V 457
sulla reintegrabilità degli assicurati in età avanzata (cfr. consid. 4.1.1), il
Tribunale federale ha evidenziato al considerando 4.1.2 di avere ritenuto
reintegrabili un assicurato di 62 anni e 9 mesi (STF 8C_345/2013 del 10
settembre 2013 consid. 4.3.3) e un altro di 61 anni (STF 8C_330/2015 del 19
agosto 2015 consid. 3.2), tenendo conto che i loro limiti funzionali non
pregiudicavano la possibilità di trovare un impiego. Per contro, l'Alta Corte
ha negato a un 64enne la capacità residua di reintegrarsi nel mondo del lavoro
a causa dei suoi limiti funzionali (STF 9C_979/2009 del 10 febbraio 2010
consid. 4 e 5). Anche un'assicurata di 64 anni appena compiuti avente una
capacità lavorativa residua del 50% a causa di diverse limitazioni è stata
ritenuta non reintegrabile (STF I 401/01 del 4 aprile 2002 consid. 4c e 4d), così
come un'altra persona assicurata di 64 anni e 10 mesi avente una capacità
lavorativa del 50% prima del raggiungimento dell'età pensionabile (STF
9C_153/2011 del 22 marzo 2012 consid. 3.3). A un assicurato avente il medesimo
anno di età, 8 mesi prima del pensionamento, che non lavorava da 9 anni e che
da più di 5 anni riceveva una rendita parziale ed era abile al lavoro in
ragione del 50%, il Tribunale federale non ha riconosciuto la reintegrabilità
della capacità lavorativa residua (STF 9C_145/2011 del 30 maggio 2011 consid.
3.4).
Ai sensi della DTF 138 V 457 il
momento in cui la questione della messa a profitto della capacità lavorativa
(residua) di un assicurato in età avanzata viene esaminata corrisponde a quello
in cui è stato accertato che l’esercizio di un’attività lucrativa (parziale) è
ragionevolmente esigibile dal punto di vista medico.
Il marg. 3050.3 CIGI (Circolare
sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità)
stabilisce segnatamente che per valutare la questione della valorizzazione
della capacità lavorativa residua per un assicurato di età avanzata, è decisivo
il momento in cui è stata stabilita l’esigibilità medica dello svolgimento di
un’attività lucrativa (a tempo parziale). Si tratta del momento in cui gli incarti
medici permettono di accertare i fatti in modo circostanziato (DTF 138 V 457).
Nel caso di specie, il TCA rileva
come la capacità lavorativa residua in attività adatte – e di conseguenza, il
reddito da invalido di riferimento - sia rimasta inalterata fin dal 2017,
allorquando l’assicurato (nato nel 1963) aveva a disposizione ancora molti anni
di attività prima dell’età pensionabile.
Inoltre, tenuto conto delle
esigenze relativamente elevate poste dalla giurisprudenza riguardo
all’impossibilità di mettere a frutto la capacità lavorativa residua per le
persone di una certa età (cfr. STF 9C_46/2019 del 27 giugno 2019 consid. 5;
9C_536/2015 del 21 marzo 2016 consid. 4.2 con riferimenti), il TCA reputa
esigibile un cambiamento di attività. L’Alta Corte ha del resto deciso in
questo senso in numerose occasioni.
In particolare in una sentenza I 831/05 del 21 agosto 2006 l’Alta Corte ha ritenuto che un assicurato 61enne,
considerato ancora abile nella misura del 50% nella sua e in altre attività leggere
adeguate, fosse realisticamente ancora in grado di reperire un impiego sul
mercato equilibrato.
In un’altra sentenza I 293/05 del
17.
luglio 2006 l’Alta Corte ha ritenuto ancora ragionevolmente esigibile
pretendere che un’assicurata, 59enne al momento in cui ha recuperato una
capacità lavorativa residua del 100% in attività adeguate, riprendesse
un’attività lavorativa rispettosa dei suoi limiti funzionali, evidenziando che
ella aveva ancora a disposizione quasi 5 anni di attività prima di poter beneficiare
di una rendita di vecchiaia.
In un’altra sentenza 8C_449/2016
del 2 novembre 2016, l’Alta Corte è giunta alla medesima conclusione nel caso
di un assicurato di 60 anni, con una capacità lavorativa residua del 75% in
attività adatte.
Ancora, in una sentenza
8C_892/2017 del 23 agosto 2018, al consid. 5, il TF ha confermato l'esigibilità
lavorativa del ricorrente che al momento determinante aveva 62 anni ed era
abile all'80% in attività adeguate alla luce della restrittiva prassi vigente
in materia.
In una sentenza 8C_117/2018 del
31.
agosto 2018 al consid. 3 il TF ha confermato l'esigibilità lavorativa del
ricorrente che al momento determinante aveva 62 anni ed era abile all'80% in
attività adeguate alla luce della restrittiva prassi vigente in materia.
Analoga la soluzione alla quale è
giunto il TF nella STF 9C_786/2020 del 1 settembre 2021, concernente il caso di
un assicurato di 61 anni.
Per un approfondimento della
tematica dell’età quale fattore da tenere in considerazione nella determinazione
della reintegrabilità, si rinvia alle STCA 32.2023.2 del 30 marzo
2023; 32.2022.27 del 29 agosto 2022; 32.2018.213 del 23 settembre 2019;
32.2018.106
del 13 dicembre 2018 e 32.2015.114 del 27 giugno 2016 con
molteplici rinvii giurisprudenziali.
Pertanto,
tenuto conto delle conoscenze dell’assicurato e delle sue limitazioni fisiche,
non tali da precludere integralmente la reintegrazione professionale, vista
anche la restrittiva giurisprudenza surriferita, non si può escludere, secondo
il grado della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali
(DTF 129 V 56 consid. 2.4; DTF 138 V 218 consid. 6.), che l’assicurato sia in
grado di svolgere le attività leggere, semplici e ripetitive, che il consulente
ha indicato, in particolare le attività di controllo e/o sorveglianza.
Va poi rilevato che
la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto modo di
stabilire che nel mercato occupazionale aperto a personale non
qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in
particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di
sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il
cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la
messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra
le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente
confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012; 9C_635/2007 del 21
agosto 2008 consid. 3.3).
Non essendo intervenuto, come
visto (cfr. consid. 2.5.), alcun peggioramento dello stato valetudinario con
ripercussioni sulla capacità lavorativa residua rispetto a quanto già stabilito nella precedente decisione di rifiuto delle prestazioni del 24 gennaio
2019, cresciuta in giudicato - con il mantenimento di una incapacità
lavorativa del 50% nell’attività abituale e di una capacità lavorativa del 100%
in attività confacenti allo stato di salute fin dal 24 aprile 2017 (cfr.
rapporto finale SMR del 14 marzo 2018, doc. 29, confermato con annotazione SMR
del 25 agosto 2022, doc. 63) – il TCA ritiene tuttora corretto il calcolo del
reddito da invalido effettuato dall’Ufficio AI, basandosi sui dati statistici
relativi allo svolgimento di attività adatte, così come già calcolato nella
precedente decisione.
Il risultato, del resto, non
cambierebbe nemmeno qualora si volesse procedere all’attualizzazione dei
redditi da valido e da invalido al momento della decisione impugnata (cfr.
consid. 2.3. in fine), visto il grado di invalidità (21%) ben al di sotto della
percentuale minima (40%) necessaria per aver diritto ad una rendita di
invalidità.
2.8
Visto quanto precede, la decisione
impugnata merita conferma mentre il ricorso va integralmente respinto.
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis
LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. anche la
disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61
lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2021) la
procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso
di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese.
L’entità delle spese è
determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza
riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile
2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito del ricorso, le
spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di procedura di fr. 500
sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti