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Decisione

32.2023.57

Corretta la decisione con la quale UAI ha rifiutato all'assicurato il diritto alla rendita, in mancanza di un sufficiente grado di invalidità pensionabile

11 settembre 2023Italiano36 min

determinanti si impiegano valori statistici “vanno presi come riferimento i valori

Source ti.ch

Incarto

n.

32.2023.57

cr

Lugano

11 settembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 26 maggio 2023 di

RI 1

contro

la decisione del 26 aprile 2023 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1963, amministratore

unico della ditta __________, nel mese di luglio 2017 ha presentato una prima

richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da “lombalgia

cronicizzata per ernia discale L5-S1 sx con sciatalgia S1 sx + entrambe le

ginocchia” (doc. 4).

Esperiti gli accertamenti medici

ed economici del caso, con progetto di decisione del 30 novembre 2018 (doc.

42), poi confermato con decisione del 24 gennaio 2019 (doc. 44), l’Ufficio AI

ha rifiutato di riconoscere all’assicurato il diritto a prestazioni, ritenendo

che nello svolgimento di attività adatte, rispettose delle sue limitazioni

funzionali, esigibili dal profilo medico al 100%, egli presenti un grado di

invalidità del 21%, insufficiente per ottenere il diritto ad una rendita di

invalidità.

Tale decisione è cresciuta, incontestata, in giudicato.

1.2. In data 29 novembre 2021

l’assicurato ha presentato una seconda domanda di prestazioni AI per adulti,

facendo valere un peggioramento delle proprie condizioni di salute, in

particolar modo alle ginocchia (doc. 47).

Eseguiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con

progetto di decisione del 30 agosto 2022, l’Ufficio AI ha nuovamente rifiutato

il diritto a prestazioni, considerando che lo stato di salute sia rimasto

invariato rispetto alla precedente decisione del 24 gennaio 2019, con

conseguente medesima perdita di guadagno e analogo grado di invalidità (cfr.

doc. 64).

A fronte delle obiezioni sollevate dall’assicurato con scritto del

26 settembre 2022 (doc. 67) – ribadendo di avere subito un peggioramento delle

problematiche che interessano le ginocchia, con conseguenze sulla deambulazione

e anche sulla schiena e, in definitiva, anche sulla capacità di lavoro e di

guadagno, limitata ad una reale capacità reddituale di fr. 21'500 annui (doc.

67) – l’Ufficio AI, con decisione del 26 aprile 2023, ha confermato il rifiuto

delle prestazioni (doc. A).

1.3. Con tempestivo ricorso del 26

maggio 2023 l’assicurato ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e

il rinvio degli atti all’amministrazione per nuova valutazione.

Sostanzialmente l’insorgente ha

contestato il calcolo economico eseguito dall’amministrazione, ritenendo non

corretto il reddito da invalido di fr. 53'718.60.

L’assicurato ha, infatti,

rilevato come tale importo, frutto della media dei redditi statistici relativi

all’attività amministrativa, da un canto, e ai servizi di supporto e

riparazione di autoveicoli, dall’altra, non corrisponda alle sue reali

possibilità, non potendo egli più svolgere “in nessun caso e in nessuna maniera

Fatti

i lavori di riparazione”. Per tali ragioni, limitando il proprio operato alla

consulenza e/o forma di supporto, il reddito da invalido annuo corretto è

quello di fr. 21’500 (doc. I).

1.4. Con

la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso, con

argomenti di cui si dirà, per quanto di interesse, nei considerandi in diritto

(doc. IV).

1.5. In data 30 giugno 2023 l’insorgente

ha ribadito le proprie obiezioni riguardo alla quantificazione del reddito da

invalido. Egli ha sottolineato come l’importo calcolato dall’amministrazione

sia puramente teorico e irrealistico, in quanto non corrispondente al mercato

del lavoro ticinese. L’interessato ha nuovamente evidenziato come nel corso

degli ultimi anni egli non sia mai riuscito a conseguire un reddito annuo

superiore a fr. 21'500 “e ciò in ragione del fatto che non è più in grado di

assolvere ai compiti professionali abituali, se non quelli legati a mere

consulenze”, peraltro “più volte interrotte durante la giornata lavorativa,

causa l’insorgere di dolori e dell’impossibilità di stare in piedi e/o di fare

sforzi fisici”.

L’insorgente ha infine aggiunto che non appare esigibile neppure

un ipotetico cambiamento professionale, alla luce della sua età (essendo egli

ormai sessantenne) (doc. VI).

1.6. Con osservazioni del 13 luglio 2023

l’Ufficio AI ha ribadito la correttezza della propria decisione, della quale

postula l’integrale conferma (doc. VIII).

Tali considerazioni sono state trasmesse all’assicurato (doc. IX),

per conoscenza.

considerato in

diritto

2.1. Oggetto del contendere è sapere se

a ragione, o meno, l’Ufficio AI abbia negato all’assicurato il diritto ad una

rendita di invalidità, alla luce di un grado di invalidità non pensionabile.

2.2. Va

anzitutto rilevato che il 1. gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della

decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e

dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il

diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

La Circolare sull’invalidità e

sulla rendita nell’assicurazione invalidità (CIRAI), valida dal 1. gennaio

2022, stato al 1. luglio 2022, prevede al marginale 9101 che “Se la decisione

sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il

diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili le

disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre

2021”.

I marginali 1007 e seg. della

Circolare concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore

sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI), edita dall’UFAS,

stato al 1. gennaio 2022 e valido da tale data, prevedono che:

" Conformemente

alle DT [Disposizioni transitorie, n.d.r.] LAI, le rendite AI rette dal diritto

anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2

LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza

dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto

alla rendita non sono necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in

base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il

diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se

l’invalidità è insorta prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo

diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o

successivamente conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.

Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022

valgono le regole seguenti:

in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla

rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:

- prima fissazione della rendita → DR [diritto, n.d.r.] in

vigore fino al 31 dicembre 2021,

- modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31

dicembre 2031 → C DT US AI;

in caso di nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv.

1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:

- prima fissazione della rendita → DR in vigore dal 1°

gennaio 2022.”

Secondo le citate circolari,

dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di rendita, l’asserita

invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti al più tardi al 31

dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e ciò anche se la

decisione è stata resa nel 2022. Per contro, se l’eventuale diritto ad una

rendita è nato il 1. gennaio 2022 o successivamente, torna applicabile il

diritto attualmente in vigore.

In concreto, al momento della

presentazione della domanda l’assicurato non beneficiava di una rendita AI

(cfr. supra consid. 1.2.). La seconda domanda di prestazioni è stata presentata

il 30 novembre 2021, facendo valere un peggioramento delle condizioni di salute

“ormai conclamato da almeno due anni” (cfr. doc. 47). Trattandosi di una

domanda tardiva ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 LAI, il diritto alle prestazioni

sarebbe nato, al più presto, sei mesi dopo, ossia al 1. maggio 2022 (per il

calcolo vedasi ad esempio la STCA 32.2022.70 del 6 marzo 2023 consid. 2.1. in

fine).

Visto quanto precede, in casu

torna applicabile il diritto in vigore dal 1. gennaio 2022.

2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in

relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità

al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno

alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una

diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité,

in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale

Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).

Per incapacità al lavoro

s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla

salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente

esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso

d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione

anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6

LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI

prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al

guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI, nella

versione in vigore sino al 31 dicembre 2021, prescriveva che gli assicurati

hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre

quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono

invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

L'art. 28b LAI (Determinazione

dell’importo della rendita), in vigore dal 1° gennaio 2022, prescrive

che l’importo della rendita è determinato quale quota percentuale di una

rendita intera (cpv. 1). Il cpv. 2 dispone che se il grado d’invalidità è

compreso tra il 50 e il 69 per cento, la quota percentuale corrisponde al grado

d’invalidità. Il cpv. 3 prevede che se il grado d’invalidità è uguale o

superiore al 70 per cento, l’assicurato ha diritto a una rendita intera.

Infine, il cpv. 5 stabilisce che se il grado d’invalidità è inferiore al 50 per

cento, si applicano le quote percentuali ivi indicate.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado

d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che

l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal

raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata

alla nota a piè pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può

tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa

in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato

del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo

generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000

pag. 84). Secondo

la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

Il nuovo art. 28a cpv. 1 LAI (Valutazione del

grado d’invalidità), in vigore dal 1. gennaio 2022, stabilisce che per valutare

il grado d’invalidità di un assicurato che esercita un’attività lucrativa si

applica l’articolo 16 LPGA e che il Consiglio federale definisce i redditi

lavorativi determinanti per la valutazione del grado d’invalidità e i fattori

di correzione applicabili. In merito al confronto dei redditi, il nuovo art. 25

OAI, anch’esso in vigore dal 1. gennaio 2022, stabilisce tra l’altro che “i

redditi lavorativi determinanti secondo l’articolo 16 LPGA vanno stabiliti

su una base temporale identica e tenendo conto del mercato del lavoro in

Svizzera” (cpv. 2) e che se per la determinazione dei redditi lavorativi

determinanti si impiegano valori statistici “vanno presi come riferimento i valori

centrali della Rilevazione della struttura dei salari (RSS) dell’Ufficio

federale di statistica. Possono essere impiegati altri valori statistici, se

nel singolo caso il reddito non figura nella RSS. Vanno utilizzati valori

indipendenti dall’età e differenziati a seconda del sesso” (cpv. 3), dovendosi

inoltre adeguare i valori statistici “in funzione della durata di lavoro

normale nelle aziende secondo le divisioni economiche e dell’evoluzione dei

salari nominali” (cpv. 4).

2.4. Per costante giurisprudenza (cfr.

STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità,

all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di

documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri

specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo

stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato

è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio

per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili

dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4, pag. 261; 115 V 133 consid. 2, pag. 134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo

contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella DTF 137 V 210 il TF ha

concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione

attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione

invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è

di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid.

2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto

necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione

a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia;

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e

rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e

3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata

necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid.

4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Circa il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis

LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare

le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità

funzionale dell’assicurato – determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di

esercitare un’attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo

e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità,

per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli

aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro

specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la

capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una

chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale.

Sulla base delle indicazioni del SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/2010

del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2., in SVR 2009

IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Se vi sono dei rapporti medici

contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero

materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto

che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). In effetti, nel caso in

cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei

pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali

rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in

particolare, alla DTF 139 V 225 e alla 135 V 465).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a) cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc) e che il solo fatto che uno o

più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a

rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.5. Il TCA è

chiamato a stabilire se, alla luce della documentazione medica

trasmessa dall’assicurato al momento della seconda domanda di

prestazioni del 30 novembre 2021 per dimostrare l’intervenuto

peggioramento dello stato di salute (a livello delle ginocchia) rispetto alla

precedente decisione di rifiuto delle prestazioni del 24 gennaio 2019,

cresciuta in giudicato, l’Ufficio AI abbia correttamente oppure no, dopo

avere preso atto delle conclusioni del SMR, emanato una nuova

decisione di rifiuto delle prestazioni.

Nella fattispecie in esame l’Ufficio

AI, al fine di accertare lo stato valetudinario dell’assicurato, ha sottoposto al

vaglio del medico SMR il rapporto del medico curante (dr.ssa __________).

Al riguardo, nelle annotazioni

del 25 agosto 2022, il dr. __________ del SMR, fondandosi su quanto attestato

nel rapporto dell’11 marzo 2022 dalla dr.ssa __________, medico generico FMH –

la quale ha valutato la capacità lavorativa residua dell’assicurato in 4 ore al

giorno nella sua professione abituale, ma di 8 ore al giorno “solo ufficio”

(cfr. allegato al doc. 61) - ha stabilito che:

" la

condizione funzionale dell’assicurato è rimasta invariata rispetto al RAF del

marzo 2018. Come certificato dalla dr.ssa _________ sono ancora attuali le IL

50% in attività abituale (4 ore); 0% in attività adeguata (8 ore per lavori

leggeri, svolti da seduto).” (Doc. 63)

Questo Tribunale, chiamato a

verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato accuratamente

vagliato dal medico SMR prima dell’emanazione della decisione impugnata, dopo

attenta analisi della documentazione medica agli atti, non ha motivo per metterne

in dubbio le conclusioni.

L’assicurato stesso, del resto,

non ha contestato la valutazione medica della propria capacità lavorativa

effettuata dal medico del SMR (in accordo con quanto attestato dalla curante)

attraverso la presentazione di certificazioni

suscettibili di metterne in dubbio le conclusioni, motivo per il quale

non occorre dilungarsi oltre sull’argomento.

Alla luce del pieno valore probante valutazione del SMR, non

contraddetta da successive valutazioni specialistiche in grado di sollevare

dubbi al riguardo, il TCA ritiene che una nuova valutazione dello stato di

salute dell’assicurato - così come da egli richiesto in sede ricorsuale - non

appaia necessaria.

Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad

assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39

n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120

Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere

non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile

dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V

344 consid. 3c).

In simili condizioni,

l’assicurato continua a presentare, dal profilo medico, come già in precedenza,

una capacità lavorativa del 50% nella sua abituale professione, ma una totale

capacità lavorativa in attività adeguate.

2.6. L’insorgente ha criticato la

valutazione economica operata dall’Ufficio AI, ritenendo - incontestata

l’entità del reddito da valido - non corretta la quantificazione del reddito da

invalido, pari a fr. 53'718.60 (cfr. doc. I).

Egli ha, infatti, censurato il

fatto che l’amministrazione abbia determinato siffatto reddito tenendo conto di

quanto egli potrebbe teoricamente guadagnare nello svolgimento, al 100%, di

attività adatte, rispettose delle sue limitazioni funzionali, anziché rifarsi a

quanto egli è ancora concretamente in grado di conseguire nell’esercizio, al

50%, della sua abituale attività di consulenza, escludendo i lavori di

riparazione, ormai preclusigli per ragioni mediche. A suo modo di vedere,

quindi, l’Ufficio AI avrebbe dovuto tenere conto, quale reddito da invalido, del

suo guadagno effettivo, frutto della sola attività di consulenza e servizi di

supporto, per un importo massimo di fr. 21'500 (cfr. doc. I).

L’amministrazione, dal canto suo, ha già indicato in sede di

decisione - e ribadito con la risposta di causa - la correttezza del proprio

agire, ricordando quanto segue:

" In merito

alla contestazione del reddito da invalido pari a CHF 53'718.60, ovvero il

reddito che potrebbe essere conseguibile nonostante il danno alla salute,

facciamo presente che questo è valutato tenendo appunto conto delle limitazioni

mediche (piena capacità lavorativa in attività adeguate). Ci appoggiamo alla marginale

3405 della Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per

l’invalidità (CIRAI) che cita: “in virtù dell’obbligo di ridurre il danno si

può esigere dai lavoratori indipendenti l’esercizio di un’attività lavorativa

dipendente, se da quest’ultima si può attendere una migliore valorizzazione

della capacità lavorativa residua e se, tenuto conto di tutti i fattori

soggettivi e oggettivi, il cambio dell’attività professionale risulta

ragionevolmente esigibile (9C_357/2014). Ciò vale anche se la persona

assicurata è ancora in grado di conseguire un certo guadagno nell’azienda in

cui svolge attualmente la sua attività indipendente (8C_460/2011)”.

La sua richiesta di voler considerare quale reddito senza

invalidità la cifra di CHF 21'500 non può essere accolta in quanto il minor

discapito economico è raggiunto in attività adeguate. A tal proposito facciamo

riferimento alla marginale 3408 CIRAI: “il reddito che la persona assicurata

continua effettivamente a conseguire è considerato quale reddito con invalidità

determinante se questo guadagno le permette di valorizzare al meglio la sua

capacità funzionale residua.” (Doc. A)

2.7. Chiamato a pronunciarsi, il TCA

concorda con le considerazioni dell’amministrazione.

Le obiezioni sollevate

dall’assicurato non appaiono, infatti, condivisibili.

Questo Tribunale ricorda

innanzitutto che per la definizione del reddito da invalido la giurisprudenza

ha in sostanza stabilito che fa stato in primo luogo la situazione salariale

concreta della persona interessata, a condizione che quest'ultima utilizzi in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale (cfr. DTF 135 V 297 consid. 5.2). Il momento

determinante per sapere se una persona può mettere a profitto la sua capacità

di lavoro residua è quello in cui l'esigibilità di un'attività è constatata dal

punto di vista medico (DTF 143 V 431 consid.

4.5.1) (cfr., fra le tante, STF 9C_407/2020 del 3 agosto 2021).

Nel caso in esame, è pacifico che

nell’esercizio della propria attività indipendente, esigibile per ragioni

mediche solo al 50%, l’assicurato non sfrutti al meglio la propria capacità

lavorativa residua, che è del 100% in attività adatte, rispettose delle sue

limitazioni funzionali.

Dal raffronto dei redditi, risulta,

difatti, che è nell’esercizio di attività adatte che l’assicurato presenta il

minor discapito economico (del 21%).

Al riguardo, questa Corte evidenzia

che già al momento della precedente domanda di prestazioni del 2017 - sfociata

nella decisione di rifiuto delle prestazioni del 24 gennaio 2019

cresciuta incontestata in giudicato -

l’Ufficio AI aveva effettuato un’inchiesta per l’attività professionale

indipendente (cfr. doc. 39). In quell’occasione, con rapporto del 18 settembre

2018, l’amministrazione aveva stabilito, in applicazione del metodo

straordinario, l’esistenza di una diminuzione del reddito nella misura del 40%

nell’esercizio dell’attività indipendente, medicalmente esigibile solo al 50%

(segnalando altresì come, oltre ai problemi di salute, il mercato del lavoro

nell’attività di riparazione e sostituzione vetri fosse “calato molto negli

ultimi anni sia perché la gente sostituisce i vetri in Italia dove costa meno

sia perché le strade dice sono più pulite e ci sono meno sassolini che possono

andare a rompere i vetri. Infine perché le assicurazioni si sono dotate di

accordi con diverse ditte per le quali hanno sottoscritto delle convenzioni,

quindi i clienti vengono obbligati a recarsi da tali ditte”). Il servizio di

inchiesta aveva rilevato a proposito di tale risultato come “tuttavia riconosciamo

come l’assicurato abbia delle limitazioni in tale ambito di attività, mentre a

livello medico l’assicurato viene ritenuto abile nella misura massima possibile

in una attività adeguata. Riteniamo corretto valutare quindi l’assicurato per

il tramite del metodo del raffronto dei redditi in attività adeguata” (cfr.

doc. 39).

Sulla base di tali considerazioni,

il consulente in integrazione incaricato, con rapporto del 29 novembre 2018,

aveva quindi proceduto all’analisi della reintegrabilità e delle attività

esigibili adeguate, concludendo che:

" tenuto

conto che l’attività abituale non risulta produttiva dal profilo economico e

che l’A. esercita in modo autonomo, un cambio di attività risulta esigibile.

Dal lato medico, un’attività prevalentemente sedentaria risulta

esigibile in misura completa. Tenuto conto dell’esperienza e delle competenze

maturate dall’A. potrebbe svolgere un’attività di tipo amministrativo,

ricezione e consulenza al cliente oltre ad altre attività rispettose delle

limitazioni presenti sul mercato del lavoro.

Si ritiene però che per un’attività con presenza al 100%,

considerate le limitazioni presenti (in particolare della necessità di

interrompere l’attività lavorativa per riposarsi) sia corretto applicare una

riduzione massima del rendimento del 20%.

Il reddito in attività di tipo amministrativo viene stabilito in

riferimento ai rilevamenti statistici (RSS) della divisione economica di

riferimento (77, 79-82) di livello 2, uomo per il 2014 determina un reddito

annuo di fr. 65'411.-. Aggiornando tale reddito al 2017 si ha un reddito pari a

fr. 66'359.

Applicando un’ulteriore riduzione del 20% si ottiene un reddito

annuo pari a fr. 53'087.

La stessa deduzione va applicata considerando altre attività

semplici e adeguate delle RSS.” (Doc. 43)

Sulla scorta di tali elementi,

con decisione del 24 gennaio 2019 l’Ufficio AI aveva quindi rifiutato all’assicurato

il diritto alle prestazioni, alla luce di un insufficiente grado di invalidità

del 21%, risultante dal raffronto tra il reddito da valido di fr. 68'312.50 e

quello da invalido di fr. 53'718.60 (cfr. doc. 44).

Le critiche dell’insorgente,

volte tutte a dimostrare come l’unico dato corretto per determinare l’entità

del reddito da invalido sia il guadagno effettivo da egli ancora conseguito

nella propria attività indipendente, a tempo ridotto, di consulenza, non

possono essere seguite.

In virtù dell’obbligo di ridurre

il danno che incombe agli assicurati (cfr. DTF 130 V 97 c. 3.2 p.

99; 129 V 460 c. 4.2 p. 463, ciascuno con riferimenti; sentenza 9C_117/2020 del

3 giugno 2020 c. 5.4), l’insorgente non può pretendere che venga fatto

riferimento a quanto concretamente guadagnato nella propria professione, nella

quale, tuttavia, egli non mette pienamente a frutto la propria capacità

lavorativa e lucrativa residua (cfr. anche STF 9C_672/2019 del 12 agosto 2020,

pubblicata in SVR 23/2021 IV nr 10, nella quale l’Alta Corte ha ribadito che la

persona deve lasciarsi imputare quell’attività che consente di ridurre il più

possibile il grado di invalidità).

Alla luce della maggiore (e

totale) capacità lavorativa esigibile in attività adatte, e tenuto conto delle

esperienze e competenze maturate dall’assicurato che gli consentirebbero

“l’esercizio di attività di tipo amministrativo, ricezione e consulenza al

cliente oltre ad altre attività rispettose delle limitazioni presenti sul mercato

del lavoro” (cfr. rapporto CIP del 29 novembre 2018, doc. 43), appare esigibile

un cambiamento di attività a favore di un’attività adeguata maggiormente

remunerativa (cfr. STF 9C_578/2009 del 29 dicembre 2009 consid. 4.2.4;

9C_236/2009 del 7 ottobre 2009 consid. 4.3). Ciò tenuto anche conto della

dimensione della sua ditta (lavoro in proprio, da solo, cfr. doc. 39), che non

consente una riorganizzazione del lavoro (permettendogli di occuparsi

esclusivamente della consulenza, ad esclusione dei lavori di riparazione) in

maniera tale da compensare le ripercussioni economiche derivanti dal danno alla

salute (cfr. al riguardo STF 9C_36/2018 del 17 maggio 2018, consid. 4.2.).

Inoltre, per sua stessa ammissione, anche nell’adempimento della sola parte di

professione legata alle mere consulenze egli non risulta privo di

inconvenienti, dovendo interromperle “più volte durante la giornata lavorativa,

causa l’insorgere di dolori e dell’impossibilità di stare in piedi e/o di fare

sforzi fisici”, cfr. doc. VI). Egli non può quindi pretendere di continuare a

svolgere, a tempo parziale e non mettendo a frutto pienamente la capacità

lavorativa residua, la propria attività indipendente a carico

dell’assicurazione invalidità (cfr. STF 9C_644/2015 del 3 maggio 2016 consid. 4.3.1;

8C_413/2015 del 3 novembre 2015 consid. 3.3.1; 9C_357/2014 del 7 aprile 2015,

consid. 2.3.1; 9C_624/2013 dell’11 dicembre 2013 consid. 3.1.1; 9C_834/2011 del

Considerandi

2.

aprile 2012 consid. 4 e riferimenti).

L’insorgente non può essere

seguito nemmeno nella misura in cui ha obiettato, con la duplica, che il

reddito da invalido determinato facendo capo al reddito statistico, anziché

utilizzare quello concretamente realizzato, sia errato in quanto rappresenta un

dato puramente teorico “che non trova riscontro nei fatti e neppure nel mercato

del lavoro ticinese”, aggiungendo inoltre che “pur volendo considerare anche un

cambiamento teorico di ordine professionale, in questa sede giova sottolineare

come ciò sia da ritenersi irrealistico, giusta l’età dello scrivente, ormai

sessantenne” (doc. VI).

Al riguardo, occorre

innanzitutto ricordare che, contrariamente a quanto pare sostenere il

ricorrente, per determinare il reddito da invalido non ci si riferisce al

mercato del lavoro concreto, bensì al mercato del lavoro equilibrato.

Quest’ultimo è un concetto astratto e teorico che non considera la situazione

concreta del mercato del lavoro, i posti disponibili durante congiunture

sfavorevoli o le ridotte possibilità per l’individuo leso nel suo stato valetudinario

di trovare un posto di lavoro esigibile ed appropriato (cfr. pro multis DTF 147

V 124 consid. 6.2. e 148 V 174 consid. 9.1.; cfr. supra consid. 2.4.).

Per quel che concerne

l’esigibilità in attività adeguate va fatto riferimento al rapporto del 29

novembre 2018 del consulente IP, dove sono state valutate le professioni che

l’assicurato potrebbe svolgere nel rispetto dei propri limiti funzionali (doc.

43). Dal rapporto risulta che

l’assicurato, in possesso di un AFC come metalcostruttore, ha intrapreso

un’attività nell’ambito della sostituzione dei vetri d’auto, occupando mansioni

di vice-direttore presso una ditta per lungo tempo (1988-2006), divenendo in

seguito consulente indipendente nello stesso ramo presso la __________ quale

amministratore unico e dipendente presso __________ (con attività di

import-export, commercializzazione e installazione di veicoli e prodotti legati

al settore automobilistico). Tenuto conto delle esperienze e

competenze maturate dall’assicurato, il consulente ha ritenuto esigibile

“l’esercizio di attività di tipo amministrativo, ricezione e consulenza al

cliente oltre ad altre attività rispettose delle limitazioni presenti sul

mercato del lavoro” (cfr. doc. 43).

Questo TCA

non ha motivo di non aderire a quanto riportato sopra. Secondo giurisprudenza,

il consulente in integrazione professionale, sulla scorta delle indicazioni e

limitazioni mediche, valuta quali attività professionali siano concretamente

ipotizzabili sul mercato del lavoro equilibrato. Spetta difatti essenzialmente

al consulente professionale, che meglio di chiunque altro è in grado di

emettere una valutazione a proposito delle attività economiche entranti in

linea di conto nonostante il danno alla salute e l'età (STF 9C_697/2013 del 15

novembre 2013 consid. 3.3, 9C_439/2011 del 29 marzo 2012 consid. 5; STF

9C_949/2010 del 5 luglio 2011; RtiD II-2008 pag. 274 consid. 4.3).

Quanto

alle obiezioni avanzate dall’insorgente a proposito della propria età, il TCA

rileva che la giurisprudenza ha ammesso in maniera restrittiva

come l'età, benché sia un elemento estraneo all'invalidità, possa condurre –

cumulata a circostanze personali e professionali – a rendere inesigibile,

ricordato che il concetto di mercato equilibrato del lavoro è teorico e

astratto (DTF 134 V 64 consid. 4.2.1), la ricerca di un nuovo impiego (STF STF

9C_46/2019 del 27 giugno 2019 consid. 5; 9C_536/2015 del 21 marzo 2016 consid.

4.2

con riferimenti; 9C_318/2014 del 10 settembre 2014 consid

5.2; STF 9C_918/2008 del 28 maggio 2009 consid. 4.2.2).

Riguardo

all'esigibilità, da parte di un assicurato di età avanzata, di reinserirsi

professionalmente su un mercato equilibrato del lavoro, con la STF 9C_847/2015

del 30 dicembre 2015, la nostra Massima Istanza si è occupata di un ricorrente,

nato nel 1949 ed attivo all'80% nel servizio tecnico di macchine per uffici,

che nel 2013 ha ottenuto un quarto di rendita. Adito su ricorso, il Tribunale

cantonale ha effettuato una reformatio in pejus annullando la decisione amministrativa

e rifiutando le prestazioni. L'assicurato ha interposto ricorso chiedendo una

rendita intera di invalidità.

Dopo avere esposto i principi stabiliti dalla citata DTF 138 V 457

sulla reintegrabilità degli assicurati in età avanzata (cfr. consid. 4.1.1), il

Tribunale federale ha evidenziato al considerando 4.1.2 di avere ritenuto

reintegrabili un assicurato di 62 anni e 9 mesi (STF 8C_345/2013 del 10

settembre 2013 consid. 4.3.3) e un altro di 61 anni (STF 8C_330/2015 del 19

agosto 2015 consid. 3.2), tenendo conto che i loro limiti funzionali non

pregiudicavano la possibilità di trovare un impiego. Per contro, l'Alta Corte

ha negato a un 64enne la capacità residua di reintegrarsi nel mondo del lavoro

a causa dei suoi limiti funzionali (STF 9C_979/2009 del 10 febbraio 2010

consid. 4 e 5). Anche un'assicurata di 64 anni appena compiuti avente una

capacità lavorativa residua del 50% a causa di diverse limitazioni è stata

ritenuta non reintegrabile (STF I 401/01 del 4 aprile 2002 consid. 4c e 4d), così

come un'altra persona assicurata di 64 anni e 10 mesi avente una capacità

lavorativa del 50% prima del raggiungimento dell'età pensionabile (STF

9C_153/2011 del 22 marzo 2012 consid. 3.3). A un assicurato avente il medesimo

anno di età, 8 mesi prima del pensionamento, che non lavorava da 9 anni e che

da più di 5 anni riceveva una rendita parziale ed era abile al lavoro in

ragione del 50%, il Tribunale federale non ha riconosciuto la reintegrabilità

della capacità lavorativa residua (STF 9C_145/2011 del 30 maggio 2011 consid.

3.4).

Ai sensi della DTF 138 V 457 il

momento in cui la questione della messa a profitto della capacità lavorativa

(residua) di un assicurato in età avanzata viene esaminata corrisponde a quello

in cui è stato accertato che l’esercizio di un’attività lucrativa (parziale) è

ragionevolmente esigibile dal punto di vista medico.

Il marg. 3050.3 CIGI (Circolare

sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità)

stabilisce segnatamente che per valutare la questione della valorizzazione

della capacità lavorativa residua per un assicurato di età avanzata, è decisivo

il momento in cui è stata stabilita l’esigibilità medica dello svolgimento di

un’attività lucrativa (a tempo parziale). Si tratta del momento in cui gli incarti

medici permettono di accertare i fatti in modo circostanziato (DTF 138 V 457).

Nel caso di specie, il TCA rileva

come la capacità lavorativa residua in attività adatte – e di conseguenza, il

reddito da invalido di riferimento - sia rimasta inalterata fin dal 2017,

allorquando l’assicurato (nato nel 1963) aveva a disposizione ancora molti anni

di attività prima dell’età pensionabile.

Inoltre, tenuto conto delle

esigenze relativamente elevate poste dalla giurisprudenza riguardo

all’impossibilità di mettere a frutto la capacità lavorativa residua per le

persone di una certa età (cfr. STF 9C_46/2019 del 27 giugno 2019 consid. 5;

9C_536/2015 del 21 marzo 2016 consid. 4.2 con riferimenti), il TCA reputa

esigibile un cambiamento di attività. L’Alta Corte ha del resto deciso in

questo senso in numerose occasioni.

In particolare in una sentenza I 831/05 del 21 agosto 2006 l’Alta Corte ha ritenuto che un assicurato 61enne,

considerato ancora abile nella misura del 50% nella sua e in altre attività leggere

adeguate, fosse realisticamente ancora in grado di reperire un impiego sul

mercato equilibrato.

In un’altra sentenza I 293/05 del

17.

luglio 2006 l’Alta Corte ha ritenuto ancora ragionevolmente esigibile

pretendere che un’assicurata, 59enne al momento in cui ha recuperato una

capacità lavorativa residua del 100% in attività adeguate, riprendesse

un’attività lavorativa rispettosa dei suoi limiti funzionali, evidenziando che

ella aveva ancora a disposizione quasi 5 anni di attività prima di poter beneficiare

di una rendita di vecchiaia.

In un’altra sentenza 8C_449/2016

del 2 novembre 2016, l’Alta Corte è giunta alla medesima conclusione nel caso

di un assicurato di 60 anni, con una capacità lavorativa residua del 75% in

attività adatte.

Ancora, in una sentenza

8C_892/2017 del 23 agosto 2018, al consid. 5, il TF ha confermato l'esigibilità

lavorativa del ricorrente che al momento determinante aveva 62 anni ed era

abile all'80% in attività adeguate alla luce della restrittiva prassi vigente

in materia.

In una sentenza 8C_117/2018 del

31.

agosto 2018 al consid. 3 il TF ha confermato l'esigibilità lavorativa del

ricorrente che al momento determinante aveva 62 anni ed era abile all'80% in

attività adeguate alla luce della restrittiva prassi vigente in materia.

Analoga la soluzione alla quale è

giunto il TF nella STF 9C_786/2020 del 1 settembre 2021, concernente il caso di

un assicurato di 61 anni.

Per un approfondimento della

tematica dell’età quale fattore da tenere in considerazione nella determinazione

della reintegrabilità, si rinvia alle STCA 32.2023.2 del 30 marzo

2023; 32.2022.27 del 29 agosto 2022; 32.2018.213 del 23 settembre 2019;

32.2018.106

del 13 dicembre 2018 e 32.2015.114 del 27 giugno 2016 con

molteplici rinvii giurisprudenziali.

Pertanto,

tenuto conto delle conoscenze dell’assicurato e delle sue limitazioni fisiche,

non tali da precludere integralmente la reintegrazione professionale, vista

anche la restrittiva giurisprudenza surriferita, non si può escludere, secondo

il grado della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali

(DTF 129 V 56 consid. 2.4; DTF 138 V 218 consid. 6.), che l’assicurato sia in

grado di svolgere le attività leggere, semplici e ripetitive, che il consulente

ha indicato, in particolare le attività di controllo e/o sorveglianza.

Va poi rilevato che

la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto modo di

stabilire che nel mercato occupazionale aperto a personale non

qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in

particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di

sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il

cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la

messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra

le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente

confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012; 9C_635/2007 del 21

agosto 2008 consid. 3.3).

Non essendo intervenuto, come

visto (cfr. consid. 2.5.), alcun peggioramento dello stato valetudinario con

ripercussioni sulla capacità lavorativa residua rispetto a quanto già stabilito nella precedente decisione di rifiuto delle prestazioni del 24 gennaio

2019, cresciuta in giudicato - con il mantenimento di una incapacità

lavorativa del 50% nell’attività abituale e di una capacità lavorativa del 100%

in attività confacenti allo stato di salute fin dal 24 aprile 2017 (cfr.

rapporto finale SMR del 14 marzo 2018, doc. 29, confermato con annotazione SMR

del 25 agosto 2022, doc. 63) – il TCA ritiene tuttora corretto il calcolo del

reddito da invalido effettuato dall’Ufficio AI, basandosi sui dati statistici

relativi allo svolgimento di attività adatte, così come già calcolato nella

precedente decisione.

Il risultato, del resto, non

cambierebbe nemmeno qualora si volesse procedere all’attualizzazione dei

redditi da valido e da invalido al momento della decisione impugnata (cfr.

consid. 2.3. in fine), visto il grado di invalidità (21%) ben al di sotto della

percentuale minima (40%) necessaria per aver diritto ad una rendita di

invalidità.

2.8

Visto quanto precede, la decisione

impugnata merita conferma mentre il ricorso va integralmente respinto.

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis

LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. anche la

disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61

lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2021) la

procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso

di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese.

L’entità delle spese è

determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza

riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile

2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito del ricorso, le

spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di procedura di fr. 500

sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti