32.2023.59
Richiesta di una rendita AI. Conferma della valutazione peritale in ambito psichiatrico ma rinvio degli atti all'UAI affinché allestisca anche una perizia reumatologica e proceda con una valutazione globale della capacità lavorativa dell'interessato
2 ottobre 2023Italiano46 min
altri termini, che il suo motto sia stato “voglio morire”, di fronte all’annientamento
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2023.59
cs
Lugano
2 ottobre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
redattore:
Christian
Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 1°
giugno 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 28 aprile 2023
emanata da
Ufficio assicurazione
invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione
federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI 1,
nato nel 1977, __________, nel mese di settembre 2021 ha inoltrato una domanda
di prestazioni AI per adulti.
1.2. Dopo
aver acquisito gli atti medici ritenuti necessari, tra cui una perizia del __________
del 25 maggio 2022 ed i successivi complementi del 1° febbraio 2023 e del 20
aprile 2023, con decisione del 28 aprile 2023 l’Ufficio AI ha assegnato a RI 1
una rendita limitata nel tempo per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 marzo
2020, non versata a causa della tardività della domanda (un eventuale
versamento sarebbe avvenuto solo da 1° marzo 2022). Con una comunicazione di
medesima data l’Ufficio AI ha diffidato l’insorgente ad assumere dosi
lentamente incrementabili di un SSRI alfine di aumentare in 6-8 mesi la
capacità lavorativa in ogni tipo di attività. L’amministrazione ha affermato
che “in caso di una nuova domanda AI e se non darà seguito alle cure
esigibili, considereremo come se le cure siano state eseguite e la capacità
lavorativa migliorata. Di conseguenza avremo facoltà di ricalcolare il suo
grado d’invalidità in funzione della capacità lavorativa raggiunta” (pag.
480 incarto AI).
1.3. RI 1,
rappresentato dall’avv. RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione,
chiedendone in via principale l’annullamento ed il riconoscimento di una
rendita intera ed in via subordinata l’annullamento ed il rinvio degli atti
all’UAI (doc. I). Contestualmente ha chiesto di essere posto al beneficio
dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
Riassunta
la fattispecie, l’insorgente, che richiama l’intero incarto AI, contesta in primo
luogo l’aspetto medico, sostenendo che le diagnosi poste dal perito dall’AI,
dr. med. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia e dalla curante,
dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, divergono in maniera
importante e che essi giungono a conclusioni diverse anche per quanto concerne
la capacità lavorativa dell’assicurato. L’UAI non avrebbe inoltre indagato le
conseguenze della fibromialgia la cui diagnosi è stata posta dal dr. med. __________,
FMH reumatologia. In secondo luogo l’insorgente censura anche il calcolo del
grado d’invalidità, sostenendo che gli deve essere riconosciuto il livello di
competenze 3 nell’ambito del calcolo del reddito statistico da valido.
Relativamente al reddito da invalido, egli chiede invece l’applicazione di una
riduzione del 25%, dovendosi tenere conto degli svantaggi legati alle
contingenze particolari quali gli stati d’ansia acuti e imprevedibili, la
debolezza e stanchezza cronica, la necessità di sopportare i dolori,
l’impossibilità di mettere a frutto la formazione acquisita, ecc..
1.4. Con
risposta del 16 giugno 2023, cui ha allegato l’intero incarto, l’UAI propone la
reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno
riprese in corso di motivazione (doc. IV).
1.5. Dopo
aver chiesto (doc. VI), ed ottenuto (doc. VII), un termine per l’inoltro di una
replica, l’insorgente si è nuovamente espresso in merito, producendo un nuovo
certificato del dr. med. __________, FMH reumatologia (doc. VIII). L’insorgente
chiede inoltre che siano acquisite anche le registrazioni audio delle visite
peritali presso il dr. med. __________.
1.6. Con
osservazioni del 26 luglio 2023, trasmesse al ricorrente per conoscenza il 2
agosto 2023 (doc. XI), l’amministrazione ha ribadito la richiesta di reiezione
del ricorso, affermando tra l’altro che “relativamente all’ulteriore
richiesta probatoria del ricorrente, l’UAI – pur rimettendosi al prudente
giudizio di questo lodevole Tribunale (cfr. l’art. 71 cpv. 1 OPGA) – tiene a
notificare le sue riserve quanto alla tempestività e all’utilità della
produzione delle registrazioni audio dei colloqui peritali. Va infatti rilevato
che – malgrado l’inoltro delle osservazioni al progetto, del ricorso e delle
successive osservazioni – sino ad oggi nessuna contestazione è stata mossa
circa la conformità tra quanto detto in occasione dei colloqui e quanto
trascritto nel referto peritale” (doc. X).
considerato in
diritto
2.1. Va innanzitutto
rilevato che il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore una (importante) modifica
della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne
(anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).
Per la
disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in
precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto
intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1,
pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).
Secondo
il marg. no. 9102 CIRAI in merito alla determinazione del diritto applicabile
nel caso di prima concessione di rendite con quote decrescenti o a tempo
determinato e casi di revisione, prevede “che se la modifica
determinante avviene prima del 1° gennaio 2022, si applicano le disposizioni
della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021. Se la modifica determinante avviene dopo il 31 dicembre
2021, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore
dal 1° gennaio 2022. La data della modifica determinante è determinata secondo
l'articolo 88a OAI (v. N. 5500 segg.)”.
Nel caso in
esame l’UAI ha riconosciuto al ricorrente una rendita l’imitata nel tempo dal
1° gennaio 2019 al 31 marzo 2020, ritenuto un successivo miglioramento della
capacità lavorativa.
Ne segue che
al caso di specie vanno applicate le norme in vigore fino al 31 dicembre 2021,
cui si farà riferimento qui di seguito, tranne indicazione in senso contrario.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in
relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità
al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno
alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno.
Occorre quindi che il danno alla
salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il
caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411,
n. 46).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di
attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono
essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra
professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità
al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che
entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle
misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo
l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione
d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita
se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni
consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante
provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto
un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno
senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8
LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28
cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se
sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al
60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado
d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che
l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal
raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità
con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è
portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota
a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe
potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in
attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del
lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale
del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo la
giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.3. Nel caso di specie, alla luce delle
patologie di cui è affetto l’insorgente, l’UAI ha fatto allestire una perizia
psichiatrica ad opera del __________, redatta il 25 maggio 2022 dalla dr.ssa
med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia e dal dr. med. __________,
specialista in psichiatria e psicoterapia, dopo aver svolto due colloqui, il 5
ed il 18 maggio 2022, con l’interessato (pag. 253 e seguenti incarto AI).
Nel
referto i periti, dopo aver descritto gli atti, l’anamnesi familiare primo
sviluppo, l’anamnesi socio-relazionale, l’anamnesi lavorativa, l’anamnesi
psicopatologica pregressa, i disturbi attuali e soggettivamente riferiti, la
descrizione della giornata, il reperto, gli approfondimenti testali, hanno
posto la diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro di sindrome da
attacchi di panico (F41.0) e la diagnosi senza ripercussioni sulla capacità di
lavoro di disturbo evitante restrittivo dell’assunzione di cibo (6B83).
Gli
psichiatri hanno stabilito che nell’attività abituale sia di __________ che di __________,
ma anche in altre attività in linea con la sua formazione, l’assicurato ha
presentato verosimilmente tra il 2018 ed il 2019 una incapacità lavorativa
superiore a quella attuale e stimabile retrospettivamente almeno nel 70% (capacità
lavorativa del 30%) mentre, da quando in modo ormai stabile da fine 2019
l’assicurato ha ripreso peso, il disturbo alimentare non ha più ripercussioni
sulla capacità lavorativa e la limitazione è dovuta esclusivamente al disturbo
di panico. Presi in esame i deficit e le risorse la capacità lavorativa è
stimabile nel 70% (riduzione del tempo) da gennaio 2020.
Essi
hanno pure affermato che è possibile migliorare ancora in misura rilevante la capacità
lavorativa mediante l’attuazione di provvedimenti sanitari nel senso che, con
l’introduzione di dosi lentamente incrementali di un SSRI, l’assicurato
potrebbe verosimilmente recuperare nell’arco di 6-8 mesi una piena capacità
lavorativa in ogni attività e non vi sono controindicazioni o pregiudiziali
psicopatologiche all’adesione da parte dell’assicurato a tale terapia.
Il 31
maggio 2022 il medico SMR, dr. med. __________, ha confermato l’esito della
perizia e la diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di sindrome
da attacchi di panico (F41.0). Egli ha inoltre posto la diagnosi senza
ripercussione sulla capacità lavorativa di disturbo evitante restrittivo dell’assunzione
di cibo (6B83) e di stato dopo duplice intervento chirurgico oftalmologico
(14.04 e 22.04.2022) di iridotomia per glaucoma.
Il
medico SMR ha accertato un’incapacità lavorativa, in qualsiasi attività, del
70% dal mese di gennaio 2018, del 30% dal gennaio 2020, del 100% dal 14 aprile
2022 (intervento oftalmologico) e del 30% dal giugno 2022 (pag. 249 e seguenti
incarto AI).
Il dr.
med. __________, medico SMR, ha confermato la predetta valutazione il 23 agosto
2022, dopo aver ricevuto un attestato del 22 agosto 2022 del dr. med. __________,
specialista in oncologia e ematologia e medicina interna FMH (pag. 377-380
incarto AI).
Dopo
il progetto di decisione, all’UAI sono pervenuti ulteriori attestazioni
mediche.
Un
referto del 2 novembre 2022 del dr. med. __________, che, posta la diagnosi di
anemia ferropriva su stillicidio enterale, anoressia nervosa e attacchi di
panico, ha affermato che lo stato di salute dell’insorgente “è pressoché
rimasto invariato, lamenta importante astenia, riesce a malapena ad assumere un
apporto calorico di sostentamento soprattutto grazie all’uso di bevande
energetiche e ad intermittenza soffre di attacchi di panico” ed ha
attestato un’inabilità al lavoro del 100% (pag. 392 incarto AI).
Un
rapporto medico del 21 novembre 2022 del dr. med. __________, che, posta la
diagnosi di anemia ferropriva su stillicidio enterale, ha affermato di aver
conosciuto l’insorgente in uno stato generale di salute particolarmente
debilitato in seguito a grave anoressia nervosa e stato ansioso depressivo e
che “durante questo anno la situazione generale è leggermente migliorata”.
Egli ha precisato che persistono “comunque disturbi legati all’importante
stato di dimagrimento, come spossatezza generalizzata e dolori muscolari che non
permettono al paziente attività prolungate (1 ora ca.) che sono particolarmente
presenti durante la seconda metà della giornata”. Il medico ha concluso
affermando che tenendo conto “della situazione generale del paziente lo
ritengo inabile al lavoro perlomeno all’80%, con bassa possibilità che possa
migliorare in futuro” (pag. 407 incarto AI).
Fatti
I
medici SMR, dr. med. __________ ed __________, hanno confermato la loro
valutazione in data 6 dicembre 2022 (pag. 413 incarto AI), rispettivamente in
data 12 dicembre 2022 (pag. 414-415 incarto AI).
Quest’ultimo
ha segnatamente rilevato che l’anemia ferropriva non influisce sulla capacità
lavorativa e può essere efficacemente trattata con un programma di presa a
carico dietologica-ematologica. Il medico SMR rileva che l’insorgente ha una
piena capacità di giudizio e di valutazione e le mancate prese a carico sia
psichiatrica che dietologica atte a migliorare il suo stato di salute sono
volutamente assunte (pag. 415 incarto AI). Il dr. __________ rileva inoltre che
“il certificato del Dr. med. __________ del 22.11.2022, tratta di una
semplice attestazione dell’incapacità lavorativa che manca dei principali
requisiti che comporta un serio certificato medico, cioè oltre alla diagnosi,
descrizione del quadro clinico ed evoluzione dello stesso, manca completamente
la descrizione della terapia in atto, da quando è iniziata ed i risultati della
stessa. Inoltre manca completamente la terapia psichiatrica assunta dall’A. e
del suo effetto nel tempo e la descrizione delle modifiche terapeutiche
effettuate, a cui l’A. avrebbe dovuto aderire per migliorare il suo stato di
salute” (pag. 415 incarto AI).
Il 24
gennaio 2023 la dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha
scritto all’amministrazione, rilevando di aver visitato l’insorgente il 23
novembre 2022 ed il 21 dicembre 2022, descrivendo la situazione valetudinaria
dell’interessato (pag. 418 e seguenti incarto AI) e rilevando che “non
avrebbe mai accettato una farmacoterapia antidepressiva e ansiolitica, per
temuto effetti collaterali dovuti a intolleranza verso alcuni eccipienti e
accettando unicamente un trattamento naturale a base di Passiflora. Alla fine
della nostra prima seduta, egli concordava con la scrivente di una terapia a
base di Escitalopram gocce, fino a 5 gocce/die”, poi aumentata a 10 gocce
al termine della seconda visita. La curante ha poi affermato:
"
Innanzi tutto tengo a precisare che ovviamente non mi è possibile
esprimere con certezza un’opinione clinica retrospettiva, in quanto ho visto il
paziente solo in due occasioni e a distanza di tempo dall’inizio della
sintomatologia, che egli fa risalire al 2018. In prima battuta però, tendo a
considerare l’anoressia di cui egli è affetto non già come entità nosografica,
ma come sintomo di un quadro clinico verosimilmente di tipo depressivo grave,
conseguente ai cambiamenti esistenziali iniziati a partire dall’abbandono da
parte della moglie del tetto coniugale, dunque dal __________.
Ritengo che il tipo di
personalità del signor RI 1, estroversa ed artistica, predisponga
all’insorgenza di depressioni anche ad esito fatale, qualora le ferite
narcisistiche siano insanabili, come in questa fattispecie.
La prima ferita suppongo
sia da riferire all’abbandono della moglie, __________. Ciò ha determinato
sicuramente in lui uno sconquasso esistenziale, legato anche a questioni molto
pratiche come la gestione dei figli in prima persona, in un luogo a lui
estraneo e lontano dalla sua famiglia.
Una seconda ferita è da
rintracciare nell’essere stato più volte coinvolto __________ __________, in
relazione ai guai con la giustizia di questi tre paesi dalla sua ex moglie. Per
il signor RI 1, __________, si è trattato di una grande vergogna, essendo un
uomo di specchiata onestà e noto __________ __________ __________. In più, egli
avrebbe ricevuto minacce, anche verso i figli, da parte di personaggi loschi
che egli ritiene facenti parte del sottobosco illegale frequentato dalla ex
moglie.
L’ultima “batosta” per
la sua persona è stata il non riconoscimento da parte dell’Assicurazione
Invalidità della sua incapacità al lavoro, nel periodo in cui, a suo dire, egli
sarebbe stato peggio, vale a dire a partire dal 2018. In questo caso, la sua
convinzione è stata quella di non essere stato nemmeno visto.
Non è difficile credere
ed affermare che la sua volontà di morire di fronte a cotanto crollo della sua
immagine di sé, si sia riassunta nel sintomo anoressico, che tuttavia rimane
appunto un sintomo, a mio modo di vedere, di una gravissima depressione, non
riconosciuta e pertanto non curata.
Egli si è salvato dalla
morte vera e propria sì pensando ai figli, ma in fondo cercando di impersonarla
e attualizzarla rifiutando il nutrimento, la vita, fino a “mineralizzarsi”,
come avviene nelle gravi anoressie, pur con punti di partenza differenti.
Si potrebbe pensare in
altri termini, che il suo motto sia stato “voglio morire”, di fronte all’annientamento
della sua persona ad opera della madre dei suoi figli che, obbligandolo a
trasferirsi in Svizzera e attuando quanto è già stato sopra descritto, lo ha di
fatto annullato, umiliandolo ed esponendolo a situazioni a cui egli non era di
certo avvezzo.
A posteriori,
nell’ottica analitica, la diagnosi sarebbe dunque quella di: “ Episodio
depressivo grave con sintomi psicotici (ICD10; F32.3), laddove la sfumatura
psicotica è stata ed è proprio il delirio legato al nutrimento: “mangiare è
inutile”.” (pag. 420 incarto AI)
Il 1°
febbraio 2023 i periti del __________, hanno preso posizione in merito,
affermando:
"
(…) Pur avendo visitato l’assicurato a distanza di 6 mesi dalla mia
precedente valutazione, la Dr.ssa __________ fa riferimento ad un disturbo già
presente in precedenza e quindi le sue considerazioni non attengono ad un
peggioramento del quadro se non per quanto riguarda la pur comprensibile
delusione dell’assicurato per l’esito della procedura AI.
Per
quanto attiene alla diagnosi posta dalla Dr.ssa __________, nella mia
valutazione peritale avevo già preso in considerazione la diagnosi di una forma
di depressione mascherata che avevo tuttavia escluso a favore della diagnosi di
attacco di panico e di un disturbo evitante restrittivo dell’assunzione di cibo
(quest’ultimo secondo la classificazione ICD 11). Concordo con le osservazioni
relativi agli eventi di vita che hanno causato una profonda ferita narcisistica
alla base del quadro psicopatologico ed avevo anche considerato le esternazioni
già presenti durante la mia valutazione rispetto a ideazioni autolesive, anche
se l’assicurato ha anche fattori protettivi notevoli rappresentati dal forte
legame con i figli e non presentava a mio avviso un rischio imminente che, tanto
più, non potrebbe essere collegato alla negazione del diritto a rendita nemmeno
in considerazione dei tratti narcisistici. Rispetto all’intensità psicotica del
disturbo alimentare (che la curante legge in termini depressivi) per cui “mangiare
è inutile”, a mio avviso, il fatto che l’assicurato si nutra ormai da tempo
sostanzialmente soltanto con integratori alimentari, non sottende un’ideazione
di natura psicotica con rifiuto del cibo in base ad un’ideazione delirante ma,
ancora oggi, l’assicurato mantiene un regime alimentare esclusivo nel timore di
avere malessere, vomito e dispepsia.
Un’ultima
annotazione è relativa al fatto che il perito è conscio della notorietà
dell’assicurato nel mondo __________ e non lo considera minimamente un __________
da “__________”, visto che è possibile vedere __________ __________, come anche
riportato in perizia (pagina 18-19).
La
curante poi, non fa alcun riferimento a quanto da me sottolineano al punto
4.4., in cui vengono citate alcune incoerenze e ai risultati dello IOP-29 in
cui l’assicurato ha ottenuto un punteggio decisamente superiore al cut off,
dati che, inevitabilmente in un contesto peritale, non possono essere
considerati.
Per
quanto riguarda l’accettazione della terapia con SSRI ne sono ben lieto e
anch’io ritenevo che fosse del tutto indicata ed esigibile, come sottolineato
nel paragrafo 7.2.
Pertanto,
pur prendendo atto della differente posizione diagnostica espressa e motivata
da parte della Dr.ssa __________, non emergono elementi nel suo scritto che mi
inducano a rivedere la mia valutazione peritale.” (pag. 429-430)
Il 7
febbraio 2023 il medico SMR, dr. med. __________, ha confermato l’esito della
perizia (pag. 435 incarto AI).
Successivamente
alla presa di posizione del medico SMR, all’UAI è giunta ulteriore
documentazione medica.
In un
certificato del 27 gennaio 2023 il dr. med. __________, FMH reumatologia, ha
affermato:
"
(…) Il paziente presenta un correlato di dolori diffusi qualificati di
muscolari che intervengono unicamente agli sforzi con una certa mancanza di
forza, di origine non completamente chiara nonché vari altri sintomi
funzionali. L’esame clinico mostra dei dolori alla palpazione di tutti i
muscoli ma non solo nei punti Smite. Una sindrome del dolore cronico in
particolare fibromialgia può essere senz’altro sospettata. Per questo però se
non già eseguiti bisogna escludere malattie che possono potenzialmente avere
gli stessi sintomi, con il dosaggio degli enzimi muscolari (CK, aldolasi), ANA,
Ena-screening, anti-DNAds, ANCA, anti-CCP, elettroforesi delle proteine,
anticorpi anti-epatite C. Da valutare anche con l’oftalmologo se vi siano
eventuali indizi anti-epatite C. Da valutare anche con l’oftalmologo se vi
siano eventuali indizi per un morbo di Sjörgen. In caso di anormalità di questi
test sono naturalmente a disposizione per rivalutarlo. Altrimenti bisognerà
concludere la presenza di una fibromialgia con le raccomandazioni abituali.”
(pag. 437 incarto AI)
Il 28
febbraio 2023, lo stesso medico, ha evidenziato come “gli esami
complementari si sono rivelati nella norma” e che a “questo punto
risulta ben possibile che il paziente soffra di una problematica del dolore
cronico nel senso di una fibromialgia” (pag. 436 incarto AI).
Il 12
aprile 2023 la dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha
scritto all’UAI, affermando:
"
(…) Ho in cura il signor RI 1 dal novembre 2022, per un quadro clinico
che, inizialmente presentato come un caso di “Anoressia”, si è rivelato essere
un “Episodio depressivo grave, senza sintomi psicotici (ICD10; F32.2), di cui
l’anoressia rappresentava uno dei sintomi. Il signor RI 1 ha accettato la
proposta di una cura farmacologica antidepressiva, attualmente in corso, a base
di duloxetina titolata a 60 mg/die, che ha portato beneficio in quanto il
paziente sta iniziando ad alimentarsi regolarmente e gradatamente.
Nel
contempo si è venuta a concretizzare una diagnosi di “Fibromialgia”, per la
quale la cura a base di duloxetina risulta essere particolarmente indicata.
Altre
diagnosi esposte in passato sono già ai Vostri atti, così come l’anamnesi sulla
quale non torno, avendovi già invitato un documento corredato in proposito nel
gennaio scorso.
Segnalo
i nuovi elementi emersi allo scopo di inquadrare al meglio la situazione di
questo paziente, per il quale sarebbe opportuno rivedere le decisioni prese in
passato dal Vostro lodevole ufficio e pervenire ad una più approfondita e
completa interpretazione e valutazione dei suoi disturbi.
Il
fatto che, ad esempio, sia stato trascurato, a suo dire, il periodo precedente
a quello in cui fu presentata la domanda di provvedimenti AI dietro
suggerimento dell’Ufficio Assistenza, periodo nel quale egli stava malissimo
per i motivi già ai Vostri atti, ha contribuito ad innescare in lui un forte
aspetto rivendicativo, con tratti narcisistico-paranoidi.
Questo
tipo di personalità, se non supportata dal riconoscimento (in senso lato),
deprime in misura pericolosa, potendo arrivare financo al suicidio.” (pag. 450
incarto AI)
Il 20 aprile
2023 i periti del __________ hanno preso posizione sul referto della dr.ssa
med. __________, affermando:
"
(…) Rispetto alla diagnosi di episodio depressivo grave senza sintomi
psicotici (F32.2) che già era stata espressa nel precedente scritto della
curante del 24.01.2023, avevo già preso posizione sia in perizia che nel mio
precedente complemento del 01.02.2023.
Prendo
atto del fatto che il quadro alimentare sia migliorato con l’assunzione di
Duloxetina. Ricordo che nella mia perizia auspicavo un trattamento
antidepressivo sebben con SSRI visto il disturbo di panico.
__________
quanto attiene ai tratti della personalità, posto che dall’anamnesi sociale,
relazionale, lavorativa e psicopatologica, non emergono elementi tali da
soddisfare i criteri generali ICD 10 per porre diagnosi di disturbo di
personalità, ritengo possibile che la diatriba con L’UAI possa in qualche modo
esacerbare alcuni aspetti ma ricordo che si tratta di fattori esterni non
assicurati. Concordo invece con la Dr.ssa __________ rispetto al fatto che
anamnesticamente, e segnatamente dal 2018 al 2019 stando a quanto asserito
dall’assicurato, il quadro parrebbe essere stato di maggior gravità rispetto a
quello che si è potuto osservare in perizia ma ricordo che la richiesta di
prestazioni AI che, a quanto affermato dall’assicurato stesso era stata
sollecitata dall’assistenza (pagina 15 della perizia, punto 4.1, 5° riga e
seguenti), risale soltanto al maggio 2021 dopo l’insorgenza della
sintomatologia panica (con attacco testimoniato dal Dr. __________), e l’assicurato
avrebbe impiegato diversi mesi a intraprendere una cura psichiatrica per questa
sintomatologia, il che peraltro, vista la tipologia di sintomi e l’asserita
interferenza con il quotidiano, appare essere anomalo.
Non
riscontro quindi nello scritto della Dr.ssa __________ elementi che mi inducano
a pensare ad una modificazione del quadro (se non migliorativa per quanto
riguarda l’alimentazione) e, quindi, a ritenere opportuna una valutazione di
decorso, né che mi inducano a modificare le conclusioni della mia perizia del
25.05.2022.”
(pag.
458-459 incarto AI)
Il 28
aprile 2023 il medico SMR, dr. med. __________, ha allestito il rapporto finale
indicando nelle diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa la
sindrome da attacchi di panico (F41.0) e dolori diffusi muscolari e stanchezza
generalizzata e mancanza di forza di origine non completamente chiara con in
diagnosi differenziale possibile sindrome del dolore cronico (pag. 483 incarto
AI) e confermando in sostanza i periodi di incapacità lavorativa al 70% (dal 1°
gennaio 2018), al 30% (dal 1° gennaio 2020), al 100% (dal 14 aprile 2022) e
nuovamente al 30% (dal 1° giugno 2022), sulla base della perizia del __________
del 25 maggio 2022, dei complementi del __________ del 1° febbraio 2023 e del 20
aprile 2023 e dei referti del dr. med. __________ del 27 gennaio 2023 e del 28
febbraio 2023. A questo proposito ha evidenziato che nel rapporto medico del 27
gennaio 2023 il reumatologo ha indicato: “all’esame clinico: paziente in
buono stato generale. Esame cursorio di medicina interna e neurologico s.p.
Esame osteo-articolare s.p. Non chiaro deficit di forza. Dolori diffusi alla
palpazione di tutta la muscolatura ma non unicamente nei classici punti di
Smithe” (pag. 485 incarto AI). Il medico SMR ha inoltre precisato che con
l’introduzione di dosi lentamente incrementali di un SSRI, l’insorgente
potrebbe verosimilmente recuperare nell’arco di 6-8 mesi una piena capacità
lavorativa in ogni attività (pag. 487 incarto AI).
Nelle
more processuali il ricorrente ha prodotto un certificato del 24 maggio 2023
della dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, la quale ha
certificato una inabilità lavorativa del 100% dal 24 novembre 2022 per malattia
(doc. A5), un certificato del 24 maggio 2023 del dr. med. __________,
specialista in oncologia e medicina interna, che ha rilevato come in questi
anni la situazione generale è leggermente migliorata, ma persistono “comunque
disturbi legati all’importante stato di dimagrimento, come spossatezza
generalizzata e dolori muscolari che non permettono al paziente attività
prolungate (1 ora ca.) che sono particolarmente presenti durante la seconda
metà della giornata. Da ultimo ha sviluppato una fibromialgia che comporta
dolori diffusi. Tenendo conto della situazione generale del paziente lo ritengo
inabile al lavoro al 100% con bassa possibilità che possa migliorare in futuro”
(doc. A4).
L’11
luglio 2023 l’insorgente ha prodotto un certificato del 6 luglio 2023 del dr.
med. __________, FMH reumatologia, il quale ha affermato che l’insorgente “soffre
di una fibromialgia generalizzata con dolori diffusi, incapacità ad esercitare
lavori continuati che necessitano carico fisico o carico emotivo con importante
concentrazione e memoria (__________). In questo senso nell’attuale professione
il paziente risulta inabile in misura del 50%” (doc. B).
2.4. Per costante giurisprudenza (cfr. STF
9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione
(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono
essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito
del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire
se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova,
né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto
(DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella DTF 137 V 210 il TF ha
concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione
attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione
invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è
di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid.
2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto
necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione
a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia;
Considerandi
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e
rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e
3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata
necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale
federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia
medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid.
4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se vi sono dei rapporti medici
contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero
materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto
che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va poi evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.
3a)cc; Meyer/Reichmuth, op.
cit., art. 28a, pag. 398-399) e che il solo fatto che uno o più medici
curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in
discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre
nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010
del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi
menzionati).
2.5
Per quanto riguarda in particolare
l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale: TF) ha
stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non
poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la
società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI
1996.
pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Nella
DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un
disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di
guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).
Nella STF I 770/03 del 16 dicembre
2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che
l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede
una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha
aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non
sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni
nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o
simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a
prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una
notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto
(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Nel 2015 il Tribunale federale ha
quindi modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI
in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori
somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato
stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione
sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una procedura probatoria
strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di
rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i
fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i
fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva
commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro
l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una
terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il
reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura
della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza
delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo
libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr.
comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).
Inoltre, in due sentenze del 30
novembre 2017 (inc. 8C_841/2016 e 8C_130/2017), pubblicate in DTF 143 V 409 e
143.
V 418, il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata
per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e
di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di
indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò significa,
in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il precedente
criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per
la concessione di una rendita AI non vale più in
maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14
dicembre 2017). In tali due sentenze il TF è giunto alla conclusione che la
descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è
richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare
anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie
psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio
soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una
classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una
diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.
Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un
disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la
diagnosi non è più centrale.
Soltanto da tale elemento non
emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona toccata.
È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve essere
applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in
presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi
probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella
valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi
scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un
procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o
addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata
secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità
pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione
della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale
indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare
una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote
conseguentemente a sfavore della persona toccata.
Secondo
la giurisprudenza precedente del TF riguardante le depressioni da lievi a medio
gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo
se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il
cambiamento di prassi adottato questo concetto non vale più in maniera
assoluta.
Ora
invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la
persona interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione
oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La
possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi
fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente
nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia
conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre
2017).
Con
sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie
8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha
ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non
perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel
contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche
caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi
esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione
impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio
2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).
Questa giurisprudenza è stata
confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in DTF 144
V 50
(STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).
Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409
e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e
3.3.2), STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), STF 8C_309/2018 del
2.
agosto 2018 (consid. 3.2) e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).
Infine, in DTF 145 V 215 il TF ha
stabilito che le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le malattie
psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una procedura
probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.
2.6
In
concreto, per quanto concerne il mero aspetto psichiatrico, il ricorrente non
ha portato alcun elemento medico oggettivo atto a mettere in dubbio la perizia
del __________ del 25 maggio 2022 che è stata allestita secondo i dettami posti
dalla giurisprudenza affinché ad una perizia amministrativa possa essere
riconosciuto pieno valore probatorio.
Il referto è da considerare
dettagliato, approfondito e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali
ricordati ai considerandi precedenti. I periti si sono espressi su tutte le
patologie lamentate dall’assicurato, hanno esaminato accuratamente tutta la
documentazione messa loro a disposizione ed hanno valutato la capacità
lavorativa dell’insorgente sulla base delle indicazioni risultanti dalle visite
effettuate presso il __________.
Al referto va attribuita piena
forza probante.
Non
sono in particolare d’aiuto i due referti del 24 gennaio 2023 e del 12 aprile
2023.
prodotti dalla dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia,
nelle more amministrative, e sui quali i periti del __________ si sono
ampiamente espressi. In particolare, per quanto concerne la diagnosi di
episodio depressivo grave con sintomi psicotici (ICD10, F32.3), gli specialisti
sottolineano di avere preso in considerazione nell’ambito della valutazione
peritale una forma di depressione mascherata, ma di averla esclusa a favore
della diagnosi di attacchi di panico e di un disturbo evitante restrittivo
dell’assunzione di cibo. Pur concordando con la curante circa la profonda
ferita narcisistica causata dagli eventi che hanno colpito il ricorrente e pur
avendo rilevato le ideazioni autolesive, i periti hanno ritenuto che
l’interessato dispone di fattori protettivi notevoli, rappresentati, ad
esempio, dal forte legame con i figli e che non presentava rischi imminenti di agiti
lesivi. Gli psichiatri hanno poi spiegato per quale motivo il fatto che
l’insorgente si nutra ormai solo di integratori alimentari non sottende ad
un’ideazione di natura psicotica con rifiuto di cibo ed hanno evidenziato che la
curante non ha preso posizione in merito al punto 4.4 del referto, dove vengono
citate alcune incoerenze, e ai risultati dello IOP-20 dove il ricorrente ha
ottenuto un punteggio decisamente superiore al cut off. Il 20 aprile 2023 i
periti hanno inoltre preso atto della circostanza che il quadro alimentare è
migliorato con l’assunzione della Duloxetina, pur rilevando che essi avrebbero
auspicato un trattamento antidepressivo con SSRI alla luce della diagnosi di
disturbo da attacchi di panico. Gli psichiatri hanno inoltre spiegato i motivi
per i quali, contrariamente a quanto sostenuto dalla dr.ssa med. __________,
non vi sono elementi per ritenere anche un disturbo della personalità.
Rilevato
che il certificato del 24 maggio 2023 della curante si esaurisce
nell’attestazione di un’inabilità lavorativa del 100% dal 24 novembre 2022,
senza tuttavia l’indicazione di alcun elemento medico oggettivo atto a
sovvertire le conclusioni dei periti del __________, e che neppure
l’attestazione di medesima data del dr. med. __________, peraltro non
specialista in psichiatria, contiene particolati novità, a livello psichiatrico
non vi sono motivi per scostarsi dalle valutazioni dell’UAI.
Del
resto, va rammentato che alla luce del rapporto di fiducia esistente con il
paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo
paziente (STF 9C_337/2023 del 22 agosto 2023, consid. 3.3.2) e che il solo
fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è
sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
La
richiesta di richiamare le registrazioni audio delle visite peritali presso il
dr. med. __________ (cfr. art. 44 cpv. 6 LPGA) va respinta sia perché il
ricorrente non spiega i motivi della sua domanda, sia perché questo TCA non ne
vede alcuna utilità nel caso di specie, ritenuto che l’assicurato contesta le
conclusioni del referto, ma non fa valere particolari criticità circa il
contenuto del medesimo (cfr. al riguardo le osservazioni del 26 luglio 2023
dell’UAI, doc. X, consid. 1.6).
Va qui rammentato che conformemente alla costante
giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca
l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero
modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad
assumere altre prove (cfr. STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF
8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno
2019.
consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF
9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017
consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016
del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF
8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione
del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V
94.
consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.7
Questo
Tribunale non può invece confermare l’operato dell’Ufficio AI, nella misura in
cui non ha effettuato alcun particolare accertamento in merito alla diagnosi di
fibromialgia posta dal dr. med. __________, FMH reumatologia.
Il 27
gennaio 2023 lo specialista ha visitato l’insorgente, diagnosticando dolori
diffusi muscolari, stanchezza generalizzata, mancanza di forza di origine non
completamente chiara con in diagnosi differenziale possibile sindrome del
dolore cronico (fibromialgia), affermando che l’assicurato presentava un
correlato di dolori diffusi qualificati di muscolari che intervengono unicamente
agli sforzi con una certa mancanza di forza, di origine non completamente
chiara, nonché vari altri sintomi funzionali. Il reumatologo ha aggiunto che
una sindrome del dolore cronico, in particolare fibromialgia, può essere
senz’altro sospettata, ma per questo occorre procedere con ulteriori esami. Il
28.
febbraio 2023 il medesimo sanitario ha affermato che gli esami complementari
sono nella norma e che risulta ben possibile che l’insorgente soffra di una
problematica del dolore cronico nel senso di una fibromialgia.
I
rilievi del dr. med. __________, a differenza di quanto accaduto per i referti
della dr.ssa med. __________, non sono stati sottoposti ai periti del __________
(cfr. nota del 19 aprile 2023, pag. 451 incarto AI), i quali del resto, malgrado
l’accenno alla presenza della patologia ad opera della medesima curante (cfr.
scritto del 12 aprile 2023 pag. 450 incarto AI), non si sono espressi in merito
(cfr. scritto del 20 aprile 2023, pag. 457 incarto AI).
Da
parte sua il medico SMR, dr. med. __________, nel rapporto finale del 28 aprile
2023, ha inserito tra le diagnosi con ripercussione sulla capacità
lavorativa proprio i “dolori diffusi muscolari e stanchezza generalizzata e
mancanza di forza di origine non completamente chiara con in diagnosi
differenziale una possibile sindrome del dolore cronico”, ha aggiunto tra i
limiti somatici l’astenia ed un limite di carico di 5 kg, ma ha confermato, dal
1° giugno 2022, riferendosi (anche) ai referti del reumatologo dr. med. __________
(recte: __________), l’incapacità lavorativa del 30% (pag. 481 e seguenti
incarto AI), come nel rapporto SMR del 31 maggio 2022 quando tale diagnosi non
figurava (pag. 247 e seguenti incarto AI).
Agli
atti non vi è tuttavia alcuna valutazione globale psichiatrica e reumatologica
circa l’incidenza di questa nuova diagnosi, malgrado l’indicazione che essa ha
una ripercussione sulla capacità lavorativa.
Ora, in
una recente sentenza 9C_435/2022 del 20 giugno 2023, al consid. 5.1 il Tribunale federale ha ribadito che la diagnosi di
fibromialgia è di competenza di un reumatologo, di modo che l’accertamento
adeguato è l’allestimento di una perizia interdisciplinare, che tenga conto sia
degli aspetti reumatologici che degli aspetti psichiatrici (“Si la juridiction cantonale a
retenu à juste titre qu'une expertise psychiatrique est, en principe,
nécessaire quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail que la
fibromyalgie est susceptible d'entraîner, elle a cependant omis de prendre en
considération que le diagnostic de fibromyalgie est d'abord le fait d'un
médecin rhumatologue, de sorte que la mesure d'instruction adéquate est alors
une expertise interdisciplinaire, tenant à la fois compte des aspects
rhumatologiques et psychiques (ATF 132 V 65 consid. 4.3)”) ed ha rinviato gli atti all’amministrazione per nuovi
accertamenti poiché non era stata acquisita alcuna valutazione globale
dell’incapacità lavorativa (consid. 5.2 della citata sentenza: ”Dans ces circonstances, le
jugement entrepris repose sur une instruction insuffisante puisque le résultat
d'une évaluation concertée des experts judiciaires fait défaut. (…)”).
Sul tema cfr.
anche la sentenza 9C_701/2020 del 6 settembre 2021, dove il TF, su ricorso
dell’UAI del Canton Ginevra, ha rinviato la causa al Tribunale cantonale,
affermando che “En
l'absence d'une appréciation globale interdisciplinaire suffisamment motivée et
tenant à la fois compte des aspects rhumatologiques et psychiques pour établir
de manière objective si l'intimée présente un état douloureux d'une gravité
telle que la mise en valeur de sa capacité de travail sur le marché du travail
ne pouvait plus du tout ou seulement partiellement être exigible de sa part
(cf. consid. 4.1
supra), il s'avère nécessaire de faire compléter l'instruction médicale”.
Anche nel caso di specie si impone
pertanto la necessità di far allestire una perizia anche in ambito
reumatologico per stabilire l’incidenza della medesima sulla capacità lavorativa
del ricorrente e procedere in seguito ad una valutazione globale reumatologica
e psichiatrica.
Quanto alla circostanza che il dr.
med. __________ non si è espresso in merito alla capacità lavorativa del
ricorrente in attività leggera (cfr. referto del 6 luglio 2023 dove il
reumatologo ha indicato una incapacità lavorativa del 50%, ma nella precedente
attività; doc. B), va rilevato come in realtà la domanda non gli è stata posta,
giacché dopo aver ricevuto i suoi certificati, prima dell’emissione della
decisione impugnata, l’UAI non lo ha interpellato e che comunque tale diagnosi
è stata inserita dal medesimo medico SMR tra quelle con ripercussione sulla
capacità lavorativa ed è stata ritenuta come avente incidenza sulla capacità
lavorativa in qualsiasi attività dal 1° giugno 2022 (cfr. pag. 485 incarto AI;
cfr. anche STF 9C_101/2019 del 12 luglio 2019, consid. 4.2 in fine).
Alla luce di tutto quanto sopra
esposto mancando una perizia strutturata in ambito reumatologico e soprattutto una
valutazione globale, psichiatrica e reumatologica, circa la capacità lavorativa
del ricorrente, la decisione impugnata non può essere confermata senza prima
effettuare ulteriori accertamenti.
A
questo proposito va rammentato che di norma, l'incarto può essere
rinviato all'Ufficio AI (DTF 137 V 210) o perché vi
sono accertamenti peritali svolti dall'amministrazione che necessitano di un
complemento (“Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32.2011.107
del 27 ottobre 2011), o perché vi sono carenze negli
accertamenti peritali svolti dall'amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen
möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig
ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem
Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn
lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen
Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA
32.2021.13
del 26 aprile 2021; STCA 32.2017.203 del 22 ottobre 2018; STCA
32.2017.129
del 3 aprile 2018).
In queste
condizioni non devono (ancora) essere esaminate le censure relative all’aspetto
economico.
2.8
Ne
consegue che, annullata la decisione impugnata, fermo restando il diritto alla
rendita intera già stabilito per il periodo litigioso (anche se in concreto non
versata poiché la domanda era tardiva [cfr. consid. 1.2]), gli atti vanno
rinviati all’Ufficio AI perché effettui i necessari accertamenti, consistenti
nell’allestimento di una perizia reumatologica e nella successiva valutazione
globale psichiatrica e reumatologica della capacità lavorativa del ricorrente
nella precedente attività ed in attività adatte.
A
questo proposito va rammentato che in DTF 137 V 314 il TF ha
modificato la propria giurisprudenza ed ha stabilito che alla parte ricorrente
deve essere concessa la possibilità di ritirare il ricorso anche nel caso in
cui la decisione che le riconosce una rendita (ad esempio un quarto di rendita)
viene annullata e la causa rinviata all'ufficio AI per ulteriori accertamenti
(consid. 3.2).
In
concreto, con la conferma del diritto alla rendita durante il periodo
litigioso, non vi è spazio per una reformatio in peius (cfr.
anche la sentenza 9C_205/2011 del 10 novembre 2011, consid. 8.4, penultimo
paragrafo; cfr. STCA 32.2021.104 del 14 febbraio 2022; STCA 32.2020.12 del 7
settembre 2020, consid. 2.6; STCA 32.2018.53 del 18 febbraio 2019, STCA 32.2016.120
del 10 maggio 2017; STCA 32.2014.70 del 30 marzo 2015; STCA 32.2014.126 del 27
luglio 2015).
2.9
Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di
ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di
controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle
spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7
aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito del ricorso (il rinvio della causa con esito aperto equivale a piena
vittoria [DTF 141 V 281 consid 11.1; STF 8C_293/2023 del 10 agosto 2023,
consid. 7]), le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico dell’UAI, che
verserà al ricorrente,
patrocinato in causa da un avvocato, le ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g
LPGA), ciò che rende priva di oggetto la domanda di gratuito patrocinio
formulata nel ricorso (pro multis: DTF 124 V 301 consid. 6 e STF 9C_274/2014
del 30 settembre 2014 consid. 5).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata, fermo restando il diritto alla rendita già
stabilito per il periodo litigioso, è annullata e l’incarto rinviato
all’Ufficio AI affinché proceda come ai considerandi.
2. Le spese di fr. 500 sono poste a carico
dell’Ufficio AI che rifonderà al ricorrente fr. 1’800 (IVA inclusa) per
ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza
giudiziaria con gratuito
patrocinio.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti