32.2023.6
Ricorso (parzialmente accolto) contro decisione attribuzione rendita limitata nel tempo. Attendibile la valutazione del medico fiduciario LAINF. Decisione riformata, l’UAI non avendo applicato l’art. 88a cpv. 1 OAI per la durata delle prestazioni
21 agosto 2023Italiano65 min
non costituisce né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plädoyer 1/06, pag. 64-65).
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2023.6
JV
Lugano
21 agosto 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 31 gennaio 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 27 dicembre 2022 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1970, di formazione
impiegata di commercio e da ultimo attiva quale collaboratrice logistica con
piccoli lavori amministrativi presso l’azienda del marito, il 1./8 settembre
2021 ha presentato una domanda di prestazioni AI adducendo un’incapacità
lavorativa del 100% dal 30 novembre 2020 al 31 gennaio 2021 e del 50% dal 31
gennaio 2021 e continua, indicando quale danno alla salute “morbo di
Betresev, fibromialgia generalizzata, ernia discale… vedi allegato” a far
tempo dal 2016 (docc. 3, 4, 6, 9-11, 13, 30 e 31 incarto AI).
1.2. L’Ufficio AI, richiamato l’incarto dalla
__________ (quale assicurazione privata per perdita di guadagno in caso di
malattia) (docc. 5, 12, 20, 29, 78-132 incarto AI) ed il questionario per il
datore di lavoro (doc. 15 incarto AI), svolto il colloquio d’accertamento in
intervento tempestivo concordando l’obiettivo di reintegrazione nell’attività
abituale (docc. 10 e 14 incarto AI) con l’adattamento del posto di lavoro alle
affezioni invalidanti (docc. 16, 21-27 incarto AI), ha sottoposto il caso al
medico SMR (docc. 30 e 31 incarto AI). Quest’ultimo dopo aver richiesto ed
ottenuto dal curante dr. __________ (specialista in reumatologia) una
valutazione dei limiti funzionali e della capacità lavorativa residua dell’assicurata
in attività adeguata (docc. 34-36 incarto AI), preso atto come dall’istruttoria
fosse emerso che l’assicurata era da considerare una dipendente a tempo pieno
(docc. 37 e 40 incarto AI), ha allestito il rapporto finale SMR del 19 aprile
2022 (doc. 38 incarto AI).
Poste le seguenti diagnosi
" 2.1 Diagnosi con ripercussione
sulla capacità lavorativa (CL)
Codice infermità: 738 Codice danno
funzionale: 10
Sindrome lombo-vertebrale a destra
esacerbata su/con: ernia discale L5-S1
- RMI lombare del 16.12.2016.
Probabile spondiloartrite sieronegativa
prevalentemente assiale (HLA B27 positivo).
Artrosi acromion claveare dx.
2.2
Diagnosi senza ripercussione sulla CL
Fibromialgia generalizzata.
Adenoma surrenale dx.
Meningioma parietale paramediano sx.”
e rilevati i limiti funzionali,
il medico SMR ha accertato i seguenti periodi d’incapacità lavorativa:
% IL in att. abituale*
% IL in att. adeguata*
Mans. consuete**
Periodi
Documentazione
100
100
30
30.11.2020-7.2.2021
Rapporto dr. __________ del 19 dicembre 2021 (doc.
107 incarto AI)
50
50
15
8.2.2021-18.12.2021
50
50
10
19.12.2021-continua
* incidenza sulla presenza con prognosi stazionaria.
**
prognosi stazionaria.
1.3. Con rapporto finale del 20 aprile
2022 il consulente SIP ha chiuso il mandato, l’assicurata avendo comunicato di
non essere interessata ad eventuali provvedimenti professionali, lavorando al
50% a fronte di pari capacità lavorativa in attività abituale ed adeguata (doc.
42 incarto AI).
1.4. Con progetto di decisione del 20
aprile 2022 l’Ufficio AI ha prospettato l’attribuzione di una rendita AI con
grado del 50% dal 1. novembre 2021 (scadenza dell’anno d’attesa) con versamento
dal 1. marzo 2022 (sei mesi dopo la richiesta di prestazioni). Circa la
valutazione economica, l’Ufficio AI ha osservato che “Dato che il minor
discapito economico è rilevato nell’esercizio dell’attività abituale, il tenore
dell’inabilità lavorativa alla scadenza dell’anno d’attesa corrisponde al grado
d’invalidità (ossia 50%)” (docc. 41, 46 e 47 incarto AI).
La procedura è stata sospesa per
poter acquisire ulteriore materiale dalla __________ (doc. 48 e 49 incarto AI).
Con scritto del 28 luglio 2022, quest’ultima ha comunicato che a fronte delle
visite peritali effettuate dei medici fiduciari, l’assicurata è stata ritenuta
abile al lavoro al 100% dall’11 agosto 2022 (docc. 50 e 52 incarto AI). Alla
luce della nuova documentazione medica, con rapporto del 12 agosto 2022 (doc.
55 incarto AI) il medico SMR ha sostituito quello del 20 aprile 2022, ponendo
le seguenti diagnosi:
" 2.1 Diagnosi con ripercussione
sulla capacità lavorativa (CL)
Codice infermità: 738 Codice danno funzionale: 10
Sindrome
lombospondilogena cronica a sinistra, in
- alterazioni
degenerative plurisegmentali del rachide lombare con discopatia da L3 a S1 con
protrusione discale L5/S1 mediana, con spondilartrosi.
Periartropatia
omeroscapolare con sintomatologia di attrito a destra.
Poliartrosi
delle dita (diagnosi clinica).
Nessuna
diagnosi psichiatrica.
2.2
Diagnosi con ripercussione sulla CL
[vuoto,
n.d.r.]”
profilando i limiti funzionali e
accertando i seguenti periodi d’incapacità lavorativa:
% IL in att. abituale*
% IL in att. adeguata*
Mans. consuete*
Periodi
Documentazione
100
100
30
30.11.2020-7.2.2021
50
50
15
8.2.2021-18.12.2021
50
50
10
19.12.2021-27.06.2022
0
0
10
28.06.2022 – continua**
Perizia dr. __________
(docc. 114. e 116 incarto AI)
Perizia dr. __________
(doc. 118 incarto AI)
*
prognosi stazionaria. ** il 28.06.2022 è la data della visita del
dr. __________.
1.5. Con il nuovo progetto di decisione
del 5 settembre 2022 – che ha annullato e sostituito quello del 20 aprile 2022
– l’Ufficio AI ha limitato il diritto alla rendita al 30 giugno 2022 (mese di
riacquisto della piena capacità lavorativa), ribadendo per il resto il
contenuto del precedente preavviso (doc. 57 incarto AI).
Con osservazioni del 5 ottobre
2022 l’assicurata ha contestato il progetto, evidenziando in primo luogo che la
capacità lavorativa accertata è in contrasto con le certificazioni dei medici
curanti dr. __________ e dr. __________ (specialista in medicina interna),
questi ultimi avendo continuato ad attestare un’incapacità lavorativa del 50%
in ogni attività. A suo modo di vedere il rapporto peritale del dr. __________,
quale base del nuovo preavviso, oltre a non essere convincente circa la
capacità lavorativa accertata, presenta una serie di lacune che ne sanciscono l’inutilizzabilità.
Ha inoltre rimproverato al medico fiduciario di essere stato parziale nella sua
valutazione (doc. 59 incarto AI).
Il medico SMR, presa visione
delle osservazioni dell’assicurata, ha rilevato che nella misura in cui i
curanti hanno accertato una capacità lavorativa divergente da quanto accertato
dal dr. __________ (e fatto proprio dal medico SMR), “trattasi di una
diversa valutazione dello stesso stato di salute”, ritenendo la perizia del
medico fiduciario ineccepibile in quanto “scupolosa e molto dettagliata”.
Il medico SMR ha quindi confermato il suo rapporto del 12 agosto 2022 (doc. 60
e 61 incarto AI).
Con decisione del 27 dicembre
2022 l’Ufficio AI ha quindi confermato il progetto (docc. 66-68 incarto AI).
1.6. Rappresentata dall’avv. RA 1,
l’assicurata ha presentato tempestivo ricorso contro la decisione del 27
dicembre 2022, postulandone l’annullamento e che sia “confermato il progetto
di decisione del 20 aprile 2022 […]” (ossia l’attribuzione di una rendita
del 50% dal 1. novembre 2021 e continua con versamento dal 1. marzo 2022, doc.
41 incarto AI), subordinatamente l’annullamento e la retrocessione degli atti
all’Ufficio AI.
Contesta la valutazione medica
posta alla base della decisione impugnata, censurando il fatto che:
- il
medico SMR ha modificato il proprio rapporto del 19 aprile 2022 facendo proprie,
in modo acritico, le conclusioni del medico fiduciario dell’assicurazione
privata per perdita di guadagno in caso di malattia. Le conclusioni del medico
fiduciario sono in contrasto sia con quanto attestato dai curanti, sia con il
precedente rapporto del medico SMR, quest’ultimo avendo in prima battuta fatto
proprie le conclusioni dei curanti per poi smentirle a circa quattro mesi di
distanza. A mente dell’insorgente, tale procedere viola l’art. 44 LPGA;
- non
è stata visitata dal medico SMR prima della redazione del rapporto del 19
agosto 2022;
- il
dr. __________ è (stato) “scostante e prevenuto” nei suoi confronti e
l’ha visitata per non più di un’ora, senza sottoporla ad alcun test;
- le
conclusioni del dr. __________ relative alla capacità lavorativa non si
conciliano con la diagnosi di spondiloartrite sieronegativa prevalentemente
assiale (HLA B27 positiva). A mente dell’assicurata, le sue condizioni di
salute sarebbero addirittura peggiorate.
1.7. Con la risposta di causa l’Ufficio
AI ha innanzitutto osservato che l’agire del medico SMR è corretto; egli ha
fatto proprie refertazioni allestite da medici neutrali specializzati che
risultano più precise ed esaurienti, circostanza che giustifica la modifica del
precedente rapporto del 19 aprile con quello del 12 agosto 2022. Inoltre,
l’Ufficio AI ha negato un peggioramento dello stato di salute, rinviando alla
presa di posizione del dr. __________ contenuta nell’allegata annotazione SMR
del 6 marzo 2023. L’amministrazione ha dunque chiesto la conferma della
decisione impugnata e, di riflesso, la reiezione del gravame.
1.8. Con osservazioni del 2 maggio 2023
la ricorrente, oltre ad evidenziare come anche nell’annotazione allegata alla
risposta di causa il medico SMR abbia – nuovamente – fatto proprie in modo
acritico il rapporto del dr. __________, ha ribadito la propria posizione,
producendo della refertazione medica (XII).
1.9. Con scritto dell’11 maggio 2023
l’Ufficio AI ha prodotto l’annotazione del medico SMR dell’8 maggio 2023
secondo cui tutte le refertazioni mediche prodotte dall’insorgente con le
osservazioni del 2 maggio 2023 si basano sulle risonanze magnetiche del 24 febbraio
2023, descrittive di un peggioramento riscontrato in tale data, ossia dopo
l’emanazione della decisione del 27 dicembre 2022. Inoltre, il medico SMR
rileva che non è stato attestato un blocco funzionale, che non esiste alcuna
attestazione di un ricovero ospedaliero e/o accesso al pronto soccorso e che “In
ogni caso da quanto emerso da tutte le certificazioni mediche sopra menzionate,
non vi è alcun impedimento allo svolgimento di un’attività adeguata, consona
allo stato di salute dell’A., così come valutato [dalla, n.d.r.] perizia
reumatologica del Dr. med. __________ del 29.04.2022 (e dai complementi
peritali del 17.05.2022 e del 19.02.2023). Si riconferma il rapporto medico SMR
del 12.08.2022 e le annotazioni del medico del 03.11.2022 e del 06.03.2023”.
L’Ufficio AI evidenzia “come
detta presa di posizione [del medico SMR, n.d.r.] appaia coerente anche
con la parallela procedura assicurativa della __________ [assicurazione
privata per perdita di guadagno in caso di malattia, n.d.r.]. Da recenti
informazioni acquisite risulta infatti che la decisione del 1. marzo 2023 del
succitato assicuratore non è stata contestata e che l’interessata ha chiesto
l’apertura di un nuovo caso assicurativo per intervenuto aggravamento del
proprio stato di salute.”, ribadendo quanto richiesto con la risposta di
causa (XIV+1).
1.10. Con scritto del 18 luglio 2023 la
ricorrente ha prodotto la comunicazione dell’11 luglio 2023 della __________
che, a mente dell’insorgente, suffraga le proprie allegazioni (XVI).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la
questione a sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto
ad una rendita con grado del 50% soltanto fino al 30 giugno 2022. La ricorrente
contesta la tesi dell’Ufficio AI secondo cui da giugno 2022 sia intervenuto un
miglioramento della sua situazione valetudinaria.
Va anzitutto rilevato che il 1. gennaio 2022, ossia prima
dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante)
modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che
concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).
La lett. b delle Disposizioni
transitorie della surriferita modifica della LAI prevede che “I beneficiari
di rendita il cui diritto alla rendita è nato prima dell’entrata in vigore
della presente modifica e che all’entrata in vigore della presente modifica non
hanno ancora 55 anni compiuti continuano ad avere diritto alla rendita
precedente fintantoché il loro grado d’invalidità non subisca una modificazione
secondo l’articolo 17 capoverso 1 LPGA” (cpv. 1). “Essi continuano ad
avere diritto alla rendita precedente anche dopo una modifica del grado
d’invalidità secondo l’articolo 17 capoverso 1 LPGA se l’applicazione
dell’articolo 28b della presente legge comporta una diminuzione della rendita
in caso di aumento del grado d’invalidità o un suo aumento in caso di riduzione
del grado d’invalidità” (cpv. 2) (in tal senso vedasi anche il marginale
9201 e seg. della Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione
invalidità (CIRAI), valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1. luglio 2022 e il
marginale 2004 della Circolare concernente le disposizioni transitorie della
riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI),
valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1. gennaio 2022).
Il marginale 9101 della CIRAI
prevede che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è
emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di
questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore
in vigore fino al 31 dicembre 2021”.
Il marginale 9102, afferente
alla prima concessione di rendite con quote decrescenti o a tempo determinato e
ai casi di revisione, prevede che “Se la modifica determinante
[miglioramento o peggioramento della capacità di guadagno, n.d.r.] avviene
prima del 1. gennaio 2022, si applicano le disposizioni della LAI o dell’OAI
nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021” mentre “Se la modifica
determinante avviene dopo il 31 dicembre 2021, si applicano le disposizioni
della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2022. La data della
modifica è determinata secondo l’articolo 88a OAI […].”.
Fatti
I marginali 1007 e seg. della C DT
US AI prevedono che:
"
[…] le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui
diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31
dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv.
1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono
necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1
LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima
nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è insorta
prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le
rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente
conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.
Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio
2022 valgono le regole seguenti:
- in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del
diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:
- prima fissazione della rendita →
DR [diritto, n.d.r.] in vigore fino
al 31 dicembre 2021,
- modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio
2022 e
il 31 dicembre 2031 → C
DT US AI;
- in caso di nascita del diritto alla rendita secondo
l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:
- prima fissazione della rendita →
DR in vigore dal 1°
gennaio 2022”.
Inoltre, il marginale 6002 di
quest’ultima Circolare prevede che “La prestazione transitoria dipende per
principio dalla rendita AI soppressa o ridotta. È pertanto fissata in base al
diritto applicabile alla rendita AI soppressa o ridotta. Se il diritto alla
rendita AI è nato prima del 1° gennaio 2022, è applicabile il diritto vigente
fino al 31 dicembre 2021.”
Secondo quanto precede, dunque,
qualora contestualmente ad una prima fissazione di rendita temporanea,
l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono nati al più tardi
al 31 dicembre 2021 ma la modifica rilevante è intervenuta dopo tale data,
torna applicabile il nuovo diritto, fatti salvi i casi previsti dalla citata
lett. b delle Disposizioni transitorie.
In concreto, l’assicurata ha
presentato la domanda di prestazioni nel settembre 2021 a fronte di
un’incontestata incapacità lavorativa completa a far tempo da novembre 2020 e
poi del 50% da febbraio 2021 (cfr. supra consid. 1.1. e 1.4. in fine).
Trattandosi di una domanda tardiva ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 LAI, il diritto
alle prestazioni sarebbe nato al più presto sei mesi dopo, ossia al 1. marzo
2022 (per il calcolo vedasi ad esempio la STCA 32.2022.70 del 6 marzo 2023
consid. 2.1. in fine).
Visto quanto precede, in casu torna
applicabile il diritto in vigore dal 1. gennaio 2022.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in
relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità
al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno
alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno.
Occorre quindi che il danno alla
salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il
caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n.
46).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6
LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI
prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al
guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
Con il nuovo art. 28b LAI il
legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare
per la determinazione dell'importo della rendita: gli assicurati hanno diritto
ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70% (cpv. 3) e ad un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40% (cpv. 4), mentre se il grado
d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, l'importo della rendita viene
computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità supplementare (cpv. 4); se il
grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale
corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal
raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata
alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000
p. 84).
Secondo la
giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
2.3. Per costante giurisprudenza, quando
l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo
periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo
successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di
decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143;
SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre
2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24
febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).
L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce
che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una
notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
I principi giurisprudenziali
sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art.
41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343
consid. 3.5).
Se la capacità al guadagno
dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni
dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo
si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.
1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,
occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non
appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è
applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono applicabili non
soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con
effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013
dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984
pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità
che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre
2012, consid. 5.3).
Giusta l’art. 29bis OAI, se la
rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità e
l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado
di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per
incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima
erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1
lett. b LAI.
Una diversa valutazione di uno
stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato
non costituisce né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plädoyer 1/06, pag. 64-65).
Da ultimo, nella DTF 141 V 9 (SVR
2015 IV Nr. 21) il Tribunale federale ha stabilito che se i fatti determinanti
per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciare apparire
una notevole modificazione dello stato di salute da giustificare una revisione,
il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti
accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni
dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; STF 9C_710/2016 del 18
aprile 2017 consid. 4.1; STF 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; STF
9C_226/2013 del 4 settembre 2013).
2.4. Per quanto riguarda in particolare
l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale
ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da
non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la
società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI
1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/ Gächter, Grundriss
des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Nella
DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un
disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di
guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn,
Basilea 2008, pagg. 254-257).
Nella STF I 770/03 del 16
dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato
che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme
richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri
summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a
sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione
per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni
nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o
simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a
prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una
notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto
(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Nel 2015 il Tribunale federale ha
modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in
presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori
somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato
stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione
sul diritto a una rendita AI deve avvenire in una procedura probatoria strutturata.
In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento
raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i fattori di
carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori
positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata
al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità
della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso
e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale,
le patologie associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto
sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere
nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la
persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del
Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
In due sentenze del 30 novembre
2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF ha stabilito che la
giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la
reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da
accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le
malattie psichiche.
Ciò significa, in particolare per
depressioni lievi fino a medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza
alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita
AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale
federale del 14 dicembre 2017).
Nelle succitate due sentenze in
parola il TF è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere
applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza
di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di
depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere
individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con
criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo
la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile
accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle
ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze
di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.
Nella DTF 145 V 215 il TF ha
infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le
malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una
procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.
Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409
e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e
3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF
8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto
2018 al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).
2.5. Per costante giurisprudenza (cfr.
STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione
(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono
essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito
del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4, pag. 261; 115 V 133 consid. 2., pag. 134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo
contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella DTF 137 V 210 il TF ha
concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione
attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione
invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è
di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid.
2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto
necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione
a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia;
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e
rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e
3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata
necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale
federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia
medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid.
4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Circa il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis
LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare
le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità
funzionale dell’assicurato – determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di
esercitare un’attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura
ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni
in ambito medico nei singoli casi.
Scopo
e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità,
per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli
aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro
specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la
capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una
chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale.
Sulla base delle indicazioni del SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può
ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/2010
del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2., in SVR 2009
IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Se vi sono dei rapporti medici
contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero
materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto
che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). In effetti, nel caso in
cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei
pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali
rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in
particolare, alla DTF 139 V 225 e alla 135 V 465).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a) cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc) e che il solo fatto che uno o
più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a
rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va ancora evidenziato che,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve
adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del
disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629,
in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze
federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In quest’ultima sentenza l'Alta
Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo
questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten,
in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto
porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi
sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare
l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale
prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso,
l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione
sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico
della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in
evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la
regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme
dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto
psico-sociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una
rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze
tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei
dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura,
le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle
risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino
l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante
un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001;
STF I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).
2.6.
2.6.1. In concreto, ricevuta la domanda di
prestazioni del 1./8 settembre 2021 (cfr. supra consid. 1.1.), al fine di
accertare lo stato valetudinario dell’assicurata l’Ufficio AI ha richiamato la
documentazione dalla __________ e le certificazioni del curante reumatologo,
sottoponendola al vaglio del medico SMR (cfr. supra consid. 1.2.). Quest’ultimo,
fondandosi su quanto attestato dal dr. __________ ha in prima battuta accertato
i periodi di incapacità lavorativa di cui al consid. 1.2. in fine. Dopo
l’emanazione del (primo) progetto, l’amministrazione ha saputo che l’assicurata
era stata peritata da due medici fiduciari della __________, ragione per cui ha
atteso le risultanze istruttorie. Una volta ottenuti i rapporti dei medici
fiduciari, il medico SMR ha provveduto a modificare il suo rapporto SMR sulla
base delle conclusioni del dr. __________, il quale ha attestato una
riacquisita abilità lavorativa in ogni attività dal 28 giugno 2022 (cfr. supra
consid. 1.4.). L’Ufficio AI – annullando e sostituendo il precedente progetto –
con il nuovo progetto del 5 settembre 2022 ha limitato il diritto alla rendita
al 30 giugno 2022 (mese di riacquisto della piena capacità lavorativa),
ribadendo per il resto il contenuto del precedente preavviso e confermando il
progetto con la decisione del 27 dicembre 2022 (cfr. supra consid. 1.5.).
La ricorrente contesta la
valutazione medico-teorica operata dal medico SMR, contrapponendole delle
refertazioni che attesterebbero uno stato valetudinario, se non peggiorato,
almeno invariato rispetto alla precedente valutazione SMR. Incontestata è la
valutazione economica.
Questo
Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente sia
stato accuratamente vagliato dall’Ufficio AI prima dell’emanazione della
decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti
non può che confermare l’operato dell’amministrazione, la problematica
reumatologica essendo stata chiarita in modo soddisfacente nella valutazione
del dr. __________, fatta propria dal medico SMR.
2.6.2. Occorre innanzitutto chinarsi sulle
censure che l’insorgente solleva quo al procedere formale
dell’Ufficio
AI, rispettivamente del medico SMR e del medico fiduciario dell’assicuratore
malattia privato.
La ricorrente, rinviando alla STF
9C_667/2020 del 29 dicembre 2020, censura la violazione dell’art. 44 LPGA
siccome, a suo modo di vedere – e contrariamente da quanto asserito
dall’Ufficio AI – la valutazione del dr. __________ non assurge a perizia
esterna (I, p.to 6.).
Ora, l’art. 44 LPGA prevede l’obbligo
di predisporre una perizia esterna se essa è necessaria (cpv. 1; cfr.
Aliotta, BSK-ATSG, n. 3 ad art. 44 LPGA). La perizia esterna gode di un valore
probatorio accresciuto, a differenza della valutazione del medico SMR per cui è
sufficiente un minimo dubbio circa l’affidabilità e la concludenza per
determinarne l’inutilizzabilità (cfr. supra consid. 2.5.).
In concreto la valutazione del
dr. __________ non costituisce una perizia esterna ex art. 44 LPGA. Si tratta
invece di una valutazione del medico fiduciario a cui l’assicuratore privato ha
conferito mandato peritale (in tema STF 8C_54/2022 del 23 maggio 2022 consid.
3.2., STCA 32.2016.67 del 15 marzo 2017 consid. 2.5. e la 32.2023.23 consid.
2.8.2. di cui è prevista la pubblicazione). Tale circostanza risulta in ogni
caso irrilevante ai fini del giudizio, giacché la valutazione del medico
fiduciario è stata fatta propria dal medico SMR e, come si illustrerà in
seguito, quest’ultima va confermata in questa sede senza che si rendano
necessari ulteriori accertamenti (cfr. infra 2.7.3. e seg.). Inoltre, il fatto
che la perizia del dr. __________ non configuri una perizia esterna ex art. 44
LPGA non comporta certo l’inutilizzabilità della stessa (in tema STF
9C_192/2015 del 13 luglio 2015 consid. 3., 8C_15/2015 del 31 marzo 2015 consid.
6.4., DTF 137 V 210 consid. 6.2.2., STCA 32.2016.67 del 15 marzo 2017 consid.
2.5.; Aliotta, op. cit., n. 5 e seg. ad art. 44 LPGA). Ma in ogni caso la citata
pronunzia del 29 dicembre 2020 dell’Alta Corte è in concreto irrilevante,
giacché in quel caso l’amministrazione aveva riconosciuto la necessità di una
perizia esterna e, invece di procedere conformemente all’art. 44 LPGA, l’ufficio
AI si era limitato ad acquisire agli atti il rapporto di un medico
dell’assicurazione perdita di guadagno per malattia ritenendola una perizia
esterna.
Nel caso che ci occupa la
situazione è diversa, siccome l’Ufficio AI ha acquisito tutta la refertazione
medica, tra cui i rapporti del medico fiduciario dell’assicurazione perdita di
guadagno per malattia, sottoponendola al vaglio del medico SMR, il quale –
contrariamente al parere dell’assicurata e dei suoi curanti – l’ha ritenuta
sufficiente per accertare la riacquisizione della capacità lavorativa a far
tempo dal 28 giugno 2022. Del resto, è la ricorrente stessa che ravvisa la
differenza tra il caso di specie e quello da lei citato (XII, pag. 1).
La ricorrente ritiene – facendo
propria la critica del curante (doc. 59, pag. 150 incarto AI) – che il medico
fiduciario sia prevenuto nei suoi confronti, avendo formulato, tra le diagnosi
senza ripercussioni sulla capacità lavorativa, quella di obesità, diagnosi
smentita dal curante (I, p.to 7.).
Come detto, le valutazioni
mediche realizzate da medici legati ad un’assicurazione non costituiscono delle
perizie esterne indipendenti ai sensi dell’art. 44 LPGA e, trattandosi di atti
interni all’assicurazione, non soggiacciono alle medesime esigenze formali.
L’assicurato non può quindi beneficiare dei medesimi diritti conferitigli
dall’art. 44 LPGA, ma unicamente delle garanzie minime desunte direttamente
dall’art. 29 cpv. 2 Cost. (Aliotta, BSK-ATSG, n. 16-19 ad art. 44 LPGA con
illustrazione della controversia dottrinale; Piguet, Le choix de l’expert et sa
récusation: le cas particulier des assurances sociales, in: HAVE/REAS 2011,
pagg. 131 e 134 con molteplici rinvii giurisprudenziali e dottrinali; DTF 137 V
117).
Nella STF 8C_17/2018 del 15 febbraio 2018 (consid. 3.3.) il TF
ha rilevato che “[…] Rettamente la Corte cantonale ha ricordato che, sulla base
del principio della buona fede, la parte che ha conoscenza di un motivo di
ricusazione deve invocarlo senza indugio e non soltanto quando […] l'esito della
procedura le sia sfavorevole, pena la decadenza del diritto di avvalersene (DTF
139 III 120
consid. 3.2.1 pag. 124; 138 I 1 consid. 2.2 in fine pag.
4, in modo particolare in materia di assicurazioni sociali: DTF 132 V 93 consid. 7.4.2 pag. 112).”.
Ora, nell’ambito della procedura che
contrappone(va) l’assicurata alla __________, quest’ultima le ha comunicato il
6 aprile 2022 la necessità di una visita specialistica, informandola – tra
l’altro – circa il nome del medico fiduciario e sulla sua specializzazione
(doc. 112 incarto AI).
Fino all’emanazione della
decisione del 27 luglio 2022 (doc. 119 incarto AI), l’assicurata non ha
sollevato obiezioni di sorta. Con il “RECLAMO” (recte: opposizione) del
30 ottobre 2022, l’assicurata – per il tramite del marito e datore di lavoro –
si è limitata a contestare la valutazione del medico fiduciario (“La
scandalosa perizia del 17.05.2022 da dr. __________ piena di valutazione
sbagliate non corrispondono alla verità vedi 2 allegati dai medici curanti
[…]. Per questo motivo chiedo […] un’altra perizia da un vostro
medico di fiducia”, doc. 131, pag. 405 incarto AI).
Di tutta evidenza, l’assicurata
Considerandi
non ha formulato (e tantomeno sostanziato) alcuna domanda di ricusa nell’ambito
di quella procedura, limitandosi ad esprimere il suo disaccordo circa la
valutazione fiduciaria, producendo due certificati dei curanti attestanti
un’incapacità lavorativa del 50% in attività abituale (pag. 407 incarto AI),
rispettivamente in ogni attività (pag. 411 incarto AI) e auspicando un’altra
valutazione (peraltro sempre “da un vostro medico di fiducia”).
Pertanto, la censura dell’insorgente
– che ha potuto esercitare il diritto di essere sentiti ex art. 29 cpv. 2 Cost.
con l’opposizione alla decisione della __________ –, sollevata solo in questa
sede con il ricorso del 31 gennaio 2023, è tardiva ai sensi della suevocata
giurisprudenza.
Ma anche se, per ipotesi di
lavoro, la si volesse considerare tempestiva, il TCA non condivide la critica
della ricorrente. In effetti, lo stesso dr. __________ – che in un primo
momento aveva erroneamente formulato la diagnosi (senza ripercussioni sulla
capacità lavorativa) di obesità (doc. 114, pag. 328 incarto AI; cfr. infra
consid. 2.6.3.) – si è confrontato con quanto asserito dal curante (il quale ha
rilevato “al massimo un leggero sovrappeso”, doc. 131, pag. 410 incarto
AI), ammettendo che l’assicurata non era in effetti obesa ma in lieve
sovrappeso, rilevando altresì come ciò fosse ininfluente per l’accertamento
della capacità lavorativa residua, trattandosi di una diagnosi senza
ripercussioni sulla capacità lavorativa (doc. 122, pag. 354 incarto AI). Da
questo errore (l’aver cioè diagnosticato un’obesità invece di un leggero
sovrappeso), immediatamente ammesso dal reumatologo e in ultima analisi
ininfluente, l’insorgente non può certo dedurne un’asserita parzialità del
medico fiduciario e/o una violazione del diritto di essere sentiti. Peraltro,
il medico SMR non aveva indicato l’obesità tra le diagnosi (cfr. supra consid.
1.4.).
L’insorgente rimprovera al dr. __________
di aver “visitato l’interessata in un’unica occasione, per non più di un’ora”
e di non averla sottoposta a dei test (I, p.to 7.).
A proposito della durata della
visita, si rammenta che il valore probatorio di un rapporto medico non dipende,
di massima, dalla durata della visita, quanto piuttosto dalla sua completezza e
concludenza (cfr. STF 9C_722/2018 del 12 dicembre 2018, consid. 4.2; STF
9C_133/2012 del 29 agosto 2012, consid. 3.2.1; STF 9C_1013/2008 del 23 dicembre
2009, I 1094/06 del 14 novembre 2007, in RSAS 2008 pag. 393 consid. 3.1.1 con
riferimenti; cfr. anche STCA 32.2018.11 del 14 giugno 2018).
Per quanto attiene alla mancata
attuazione di imprecisati “test”, mal si comprende come la ricorrente,
profana in medicina, possa determinare quali test andassero in concreto
esperiti, il medico fiduciario disponendo di tutta la refertazione medica fino
ad allora acquisita agli atti. Peraltro, dalle tavole processuali risulta che
il medico fiduciario abbia invero effettuato dei test motu proprio (doc. 114,
pag. 321 e seg.), oltre ad aver sottoposto le risonanze magnetiche al dr. __________
per una valutazione da parte di un medico esterno.
Ne consegue che anche queste
censure si rivelano inconferenti.
La ricorrente rimprovera al
medico SMR di non averla visitata personalmente e di essersi limitato ad un “copia/incolla”
della valutazione del dr. __________ (XII, pag. 2).
L’Alta Corte ha già stabilito
che, di principio, alla valutazione del SMR allestita esclusivamente sulla base
degli atti dell'incarto (“Aktengutachten”) può essere riconosciuto valenza
probatoria nella misura in cui essa contenga sufficienti apprezzamenti medici
che, a loro volta, si fondano su un esame personale dell'assicurato (RAMI 1993
Nr. U 167, pag. 95, consid. 5d; STF 9C_29/2014 del 18 febbraio 2014 e
8C_199/2011 del 9 agosto 2011 consid. 2; STFA I 1094/06 del 14 novembre 2007
consid. 3.1.1.). Quanto precede è relativizzato quando si tratta di valutare delle
questioni che necessitano di una perizia psichiatrica, nel senso che una
valutazione in questo settore della medicina, di principio, deve essere
allestita sulla base di un consulto personale (pro multis DTF 127 I 54 consid.
2e-g, citata in RAMI 2001 U 438, p. 345 e seg.). In ogni caso, come detto (cfr.
supra consid. 2.5.), la valutazione medica degli specialisti interni
all’assicurazione non ha la stessa valenza probatoria delle perizie ex art. 44
LPGA (STF 9C_411/2018 del 24 ottobre 2018 consid. 4.2. e 8C_474/2018 dell’11
marzo 2019 consid. 8.5.).
Nel caso concreto il medico SMR
ha fatto proprie, tra l’altro, le valutazioni dei medici fiduciari della __________,
i quali hanno visitato personalmente l’assicurata (doc. 114, pag. 316 e doc.
118, pag. 339 incarto AI). Per quanto attiene al quadro psichiatrico, il dr. __________
(specialista in psichiatria e psicoterapia) ha potuto attestare l’assenza di
qualsivoglia diagnosi psichiatrica, conclusione che non è mai stata avversata
dall’insorgente e che questa Corte, esaminati gli atti all’inserto, condivide.
Visto quanto precede, l’agire del medico SMR è conforme alla surriferita
giurisprudenza.
2.6.3
La ricorrente, prevalendosi di
molteplici refertazioni mediche, sostiene che, contrariamente a quanto accertato
dal medico SMR, ella sarebbe inabile al lavoro al 50% in ogni attività.
Giova
preliminarmente ricordare che secondo la giurisprudenza federale in materia di
assicurazioni sociali, non è importante la diagnosi o l'insorgere dell'evento
(malattia o infortunio; cfr. DTF 142 III 671, consid. 3.7.3. e 3.8.) ma le sue
conseguenze sulla capacità lavorativa (in argomento cfr. STF 9C_49/2012 del 12
luglio 2012 consid. 6 con riferimenti; cfr. anche STF 8C_508/2022 del 24
gennaio 2023) e che non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali
decidere su divergenze mediche scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso
concreto il diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto
delle opinioni mediche (STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e
rinvio alla DTF 134 V 231 consid. 5.3.; STCA 32.2017.24 del 28 agosto 2016
consid. 2.7.2.; STCA 32.2018.123 del 6 giugno 2019 consid. 2.8.; STCA
32.2019.24
del 28 gennaio 2020 consid. 2.4.) e STCA 32.2019.47 del 24 febbraio
2020.
consid. 2.8.).
Ora, siccome i curanti e la
ricorrente ritengono la diagnosi di spondiloartrite sieronegativa
prevalentemente assiale (HLA B27 positiva) di centrale importanza per
l’accertamento della capacità lavorativa residua, per una migliore comprensione
delle refertazioni mediche è opportuno evidenziare preliminarmente quanto segue.
La spondiloartrite assiale non
radiografica (nr-axSpA) è una malattia infiammatoria cronica della colonna
vertebrale per la quale non è possibile rilevare delle modifiche strutturali
nel corso di una radiografia convenzionale. Si tratta di una malattia
autoimmune durante la quale il sistema immunitario attacca i tessuti
cartilaginei e ossei. Allo stadio iniziale l’affezione non è visibile con una
radiografia convenzionale ma, se l’infiammazione è sufficientemente
pronunciata, essa sarà chiaramente visibile mediante risonanza magnetica. In
ogni caso, per poter diagnosticare una spondiloartrite assiale occorre far capo
a molteplici esami e test, e meglio l’anamnesi familiare, il test di Mennell,
l’esame radiografico (solo in stadio relativamente avanzato), la risonanza
magnetica e le analisi del sangue (che permette di determinare se è presente la
caratteristica tissutale HLA-B27 che innesca la reazione difensiva difettosa.
Più del 95% delle persone affette dal morbo di Bechterew possiede questa
caratteristica. Tuttavia, essa è presente anche in altre malattie e in circa il
7% delle persone in buona salute. Un test dell’antigene HLA-B27 si impone in
presenza di altri sintomi). La spondilite anchilosante (SA), detta anche
“Morbo di Bechterew”, è la forma “anchilosante” avanzata della
spondiloartrite assiale. Essa si caratterizza da una rigidità infiammatoria
della colonna vertebrale che rivela delle modifiche strutturali nel
corso di una radiografia. In questo stadio, in genere la radiografia è un aiuto
tecnico sufficiente per la diagnosi. Questo stadio è caratterizzato da profondi
dolori alla schiena che sopraggiungono soprattutto di notte e di mattina.
Ad
uno stadio avanzato, ciò può portare a delle limitazioni del movimento e delle
cattive posture (Daniel Koch, articolo “Spondiloartrite assiale o morbo
di Bechterew – cosa sono?” del 9 marzo 2023 e articolo “Spondiloartrite
assiale, compreso il morbo di Bechterew – Sintomi e diagnosi” del 12 marzo
2023, entrambi reperibili all’indirizzo web www.msd-gesundheit.ch,
consultato il 10 luglio 2023, sottolineature del redattore).
Ciò premesso, nel caso concreto occorre
analizzare la refertazione medica pertinente.
Per allestire il rapporto del 19
aprile 2022, il medico SMR ha fatto capo al rapporto del 19 dicembre 2021 del
curante reumatologo (cfr. supra consid. 1.2.). In effetti, il rapporto del dr. __________
(doc. 107 incarto AI) – ricalcando in sostanza il suo primo certificato medico
del 12 febbraio 2021 (doc. 97 incarto AI) inviato all’assicurazione perdita di
guadagno e quelli successivi (docc. 98 e 99 incarto AI) – indica, quali
diagnosi con effetti sulla capacità lavorativa:
"
Sindrome lombo-sacrale dx, ernia discale L5-S1
Artrosi acromion-claveare dx, sindrome cervico-spondilogena
sindrome fibromialgica generalizzata.
Possibile spondiartrite a prevalenza assiale non [illeggibile,
n.d.r.] HLAB27”
e quali diagnosi senza effetti
sulla capacità lavorativa
"
Adenoma ghiandola surrenale dx
Meningioma
parietale paramediano sx 17x16x10 mm
Intolleranza
a [illeggibile, n.d.r.]”,
indicando quindi i limiti
funzionali e accertando un’incapacità lavorativa del 50% nell’attività abituale
(essendo anche l’attività adatta), rilevando come lo stato dell’assicurata
fosse stabilizzato e che la prognosi, ancorché riservata, dipendeva dalla “componente
psico-somatica” che “gioca un ruolo importante”. Inoltre, il curante
sollevava dei dubbi circa l’adesione alla terapia farmacologica.
Dopo essere stato informato
dall’assicurazione perdita di guadagno del fatto che i medici fiduciari avevano
accertato il riacquisto della capacità lavorativa in ogni attività (a loro modo
di vedere) dall’11 agosto 2022, l’Ufficio AI ha chiesto al medico SMR se fosse
necessario modificare il precedente rapporto (doc. 52 incarto AI). Il medico
SMR ha proceduto in tal senso (doc. 55 incarto AI), facendo propri i rapporti
del dr. __________ e del dr. __________ (cfr. supra consid. 1.4.) e accertando
il riacquisto della capacità lavorativa dal 28 giugno 2022 in misura completa.
Ora, nel suo rapporto del 1.
maggio 2022 (doc. 114 incarto AI) il dr. __________, dopo aver riassunto gli
atti (pagg. 317-320 incarto AI), eseguito l’anamnesi personale, quella secondo
la presentazione dell’assicurata e quella sociale (pag. 320 e seg. incarto AI),
proceduto all’esame reumatologico della colonna vertebrale e delle
articolazioni periferiche (pag. 321 e seg. incarto AI) ed esperito l’esame
neurologico cursorio, riportato le osservazioni preliminari (pag. 322 incarto
AI), si è così determinato:
[…] rammenta che dal
2009.
[…] sono insorti dolori al rachide […]; […] disponiamo una risonanza
magnetica della colonna lombare del 15.12.2016, alla quale vengono
descritte alterazioni degenerative plurisegmentali da L3 a S1, con minima
salienza discale posteriore mediana L3-L5, piccola focalità erniaria L5/S1
posteriore mediana paramediana a sinistra parzialmente discesa nel recesso
laterale omerolaterale; lo stesso esame veniva ripetuto il 7.12.2018 con
risonanza magnetica del bacino; si osservavano disidratazioni discali tra
L3 e S1 con riduzione di ampiezza dello spazio intersomatico compreso tra L5 e
S1, non si notavano alterazioni alle articolazioni sacroiliache, veniva
descritta una protrusione discale L5/S1 posteriore mediana, senza irritazione
radicolare con spondilartrosi bilaterale. […] le risonanze magnetiche citate
non mostravano dunque alterazioni strutturali equivalenti ad una
spondiloartrite. Il 4.12.2020 il [dr. __________, n.d.r.], scrivendo
al [dr. __________, n.d.r.], indicava la diagnosi di sindrome del dolore
cronico con importanti dolori lombosacrali crurali a destra, nota ernia discale
L5/S1, di sindrome cervico-toracospondilogena, di artrosi acromeoclaveare a
destra. Il 12.2.2021 il dr. __________ […] segnalava […] una probabile
spondilite anchilosante HLA B27 positiva, […]; riteneva dunque che […] era
limitata nel sollevare carichi, nel camminare per lunghi tragitti, nel
mantenere a lungo la posizione eretta o seduta, nei lavori di forza prolungati
ripetuti, nel tirare o spingere oggetti. Il 12.7.2021 il Dr. __________
comunicava che era in corso una terapia di base con Cosentyx 150 […]. Il
19.12.2021
il reumatologo curante elencava le diagnosi già note possibile
spondiloartrite a prevalenza assiale non radiologica […]. Il reumatologo
sottolineava che […] era stabilizzata, ma non riferiva miglioramenti […],
vedeva limitazioni per quanto riguardava il sollevamento e il trasporto di
carichi superiori agli 8kg, durante lavori ripetitivi e di forza prolungati. Ora
l’assicurata non si sottopone a cure farmacologiche di base potenzialmente
attive in malattie reumatiche infiammatorie, facendo uso di analgesici senza
posologia fissa; ella con un’anamnesi mal sistematizzabile, con pensiero
accellerato, accusa un quadro algico generalizzato, coinvolgente la colonna
vertebrale, gli arti superiori ed inferiori e si sottopone ad una fisioterapia […]
passiva; […] lamenta dolori cervicali bilaterali irradianti verso le parti
trasverse dei muscoli trapezi, verso la nuca e la regione dorsale, spesso
associati a cefalee, cervicalgie manifeste anche di notte e di giorno, con
certo sollievo al movimento […]. L’assicurata lamenta anche dolori lombari
dalle due parti, irradianti verso i trocanteri femorali maggiori, verso i
glutei bilaterali, a sinistra anterolaterali nella coscia e nel polpaccio
laterale fino a raggiungere la regione esterna del dorso del piede sinistro con
sensazione di avere le dita esterne del piede sinistro addormentate, a destra i
dolori lombari proiettano verso il gluteo, l’intensità dei dolori lombari
equivale all’intensità dei dolori nell’arto inferiore sinistro, dolori lombari
che irradiano di giorno e di notte, in qualsiasi posizione, quindi stando
seduta, in piedi; l’assicurata abitante ad __________, giunta alla visita
peritale [a Lugano, n.d.r.] in automobile, afferma di non poter
camminare a lungo, le risulta difficile salire scale; durante l’anamnesi
della durata di circa 20 minuti, ella rimane seduta tranquillamente sulla
poltrona in sala di consultazione, senza ricercare posizioni antalgiche,
riavviandosi al termine dell’anamnesi prontamente da posizione seduta a
posizione eretta, camminando verso la sala visite senza zoppia dove si
spoglia rispettivamente riveste autonomamente […]; […] Agli arti inferiori l’assicurata
accusa dolori interni alle ginocchia […] per esempio notato quando va a passeggiare
con il proprio cane; […]. […] lamenta anche dolori alle spalle bilaterali,
alla regione omerale laterale a destra, da circa 2 anni, con difficoltà a
portare la spalla destra oltre il piano orizzontale, associati a dolori esterni
omerali e agli avambracci dorsali bilaterali; il 27.1.2011, oltre 10 anni
dall’attuale valutazione peritale, era stata eseguita una risonanza magnetica
alla spalla destra, mostrante una tendinopatia a carico del sovraspinato e del
capolungo del bicipite con iniziali segni irritativi acromeoclaveari; le spalle
dalle due parti si presentano libere ai movimenti passivi, con arco dolente a
destra, dolori a fine corsa all’abduzione, flessione e ai movimenti rotatori a
destra, il tesi di Jobe ben tenuto, depone contro una lesione maggiore del
tendine muscolo sovraspinato a destra, gli ulteriori testi resistitivi per la
cuffia rotatoria a destra non sono valutabili, in quanto l’assicurata non
riesce a collaborare. La mobilit passiva dei gomiti risulta libera, indolore,
i polsi dalle due parti non vengono segnalati algici, la loro mobilità passiva
è normale, senza dolori. Vi sono artralgie alle mani […]; […] quadro clinico
compatibile con una poliartrosi delle dita […]. Sebbene agli atti sia stata
ventilata la presenza di una malattia reumatica infiammatoria, ossia una spondiloartrite,
non ho trovato all’esame clinico attuale, indizi per una malattia articolare
reumatica infiammatoria sottostante. […] come già osservato dal reumatologo
curante, 16 su 18 punti fibromialgici positivi […] che […] definiscono la
diagnosi di sindrome fibromialgica generalizzata, in grado di generale un
dolore cronico ubiquitario, poco rispondente alle cure farmacologiche-fisiatriche
[…]. I disturbi accusati […], i deficit funzionali riferiti, […] si
spiegano soltanto parzialmente con le alterazioni strutturali finora
evidenziate; la farmacoterapia
analgesica attualmente in atto,
non è proporzionata all’intensità dei dolori lamentati, ritenuti
invalidanti, sull’arco delle 24 ore; sebbene […] soffra si una sindrome
fibromialgica generalizzata, riconosciuta anche dal reumatologo curante, non
è in corso, stando alle indicazioni […] una psicofarmacoterapia
algomodulatoria centrale in grado di innalzare la soglia del dolore. Il trattamento
fisioterapico attualmente in corso con misure passive […] non corrisponde
agli standard internazionali per una riabilitazione della muscolatura in
assicurata decondizionata.” (pagg. 323-325 incarto AI, sottolineature del
redattore)
Il dr. __________ ha quindi posto
le seguenti diagnosi:
"
Diagnosi reumatologiche con conseguenze sulla capacità lavorativa:
Sindrome
lombospondilogena cronica a sinistra, in
- Alterazioni
degenerative plurisegmentali del rachide lombare con discopatia da L3 a S1 con
protrusione discale L5/S1 mediana, con spondilartrosi
Periartropatia omeroscapolare
con sintomatologia di attrito a destra
Poliartrosi delle dita
(diagnosi clinica)
Diagnosi
reumatologiche senza conseguenze sulla capacità lavorativa:”
Disturbi statici della
colonna vertebrale (percifosi della dorsale alta con protrazione del capo,
appiattimento della colonna dorsale intermedia, caudale e della colonna
lombare, scoliosi sinistroconvessa dorsale, destroconvessa lombare)
Decondizionamento e
sbilancio muscolare
Sindrome fibromialgica
generalizzata
Obesità (peso: 69 kg/
statura: 157 cm)
Spondiloartrite
indifferenziata HLA B27 positiva assiale, anamnestica” (pag. 325 e 327 incarto
AI).
Egli ha rilevato i
seguenti limiti funzionali:
"
È […] auspicabile instaurare una farmacoterapia analgesica in grado di
agire sulla componente del dolore centrale rispettivamente periferica,
proporzionata all’intensità dei dolori lamentati, sull’arco delle 24 ore.
Parallelamente il trattamento fisioterapico passivo va sostituito con una
riabilitazione muscolare attiva […]. Le misure di cura citate sono in grado di
migliorare la qualità di vita […], ma non incideranno sostanzialmente sulle […]
risorse fisiche.
[…] presenta le
risorse fisiche seguenti: […] può molto spesso sollevare e portare pesi fino a
5.
kg fino all’altezza dei fianchi, spesso pesi tra 5-10 kg fino all’altezza dei
fianchi, mai pesi oltrepassanti 20 kg fino all’altezza dei fianchi; […] può
molto spesso sollevare pesi fino a 5 kg fino all’altezza del petto, talvolta
pesi oltrepassanti 5 kg sopra l’altezza del petto. […] può talvolta maneggiare
attrezzi di precisione, molto spesso maneggiare attrezzi molto leggeri, molto
spesso maneggiare attrezzi leggeri, talvolta maneggiare attrezzi di media
entità, di rado maneggiare attrezzi pesanti, mai maneggiare attrezzi molto
pesanti. La rotazione manuale è normale. […] può talvolta effettuare lavori al
di sopra della testa, talvolta effettuare la rotazione del tronco, può molto
spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, talvolta la
posizione in piedi ed inclinata in avanti, può spesso assumere la posizione
inginocchiata, molto spesso effettuare la flessione delle ginocchia, talvolta
assumere la posizione accovacciata. […] può assumere spesso la posizione seduta
di unga durata, talvolta la posizione in piedi di lunga durata, dovendo avere
la possibilità di alternare le posizioni corporee al bisogno. […] può molto
spesso camminare fino a 50 metri, molto spesso oltre 50 metri, talvolta
camminare per lunghi tragitti, […] talvolta camminare su terreno accidentato, […]
spesso salire le scale, di rado […] su scale a pioli.
Questi limiti
funzionali tengono unicamente conto degli handicap strutturalmente spiegabili,
inerenti al mio campo di specialità […]. Detti limiti funzionali e di carico
sono applicabili sia durante le ore lavorative, sia durante il tempo libero. Vi
sono dunque risorse fisiche che permettono una reintegrazione professionale.”
(pag. 326 incarto AI)
accertando che:
"
[…] in un lavoro adatto allo stato di salute […], la giudico abile al
lavoro sull’arco di una giornata lavorativa […] di 8-9 ore, con rendimento […]
del 100%, a partire dal 30.4.2022, giorno seguente la valutazione peritale
reumatologica.
L’assicurata viene
segnalata […] come segretaria […]; ella tuttavia mi racconta di
essere occupata in diverse mansioni, anche pesanti in parte tipiche del
giardiniere. Prego dunque la spettabile __________ di volermi
fornire un’accurata descrizione del posto di lavoro con le mansioni svolte, le
posizioni di lavoro assunte, i carichi sollevati e trasportati […].
L’assicurata mi ha inoltre presentato un progetto di decisione stilato
dall’ufficio dell’assicurazione invalidità […]; non disponendo degli stessi
atti […], non mi risulta possibile capire se si tratta di una diversa
valutazione sulla base di altre nozioni, rispettivamente comorbidità per
esempio di tipo psichiatrico; lascio dunque a __________ approfondire tale
aspetto. Dal lato medico teorico, premettendo che l’assicurata eserciti
unicamente l’attività di segretaria, descritta da __________, la considero, a
seguito delle sue risorse fisiche, abile al lavoro sull’arco di una giornata
lavorativa normale di 8-9 ore, rispettivamente durante le ore dedicate a questo
tipo di attività, ma con una diminuzione del rendimento del 10% […] dal
30.4.2022.” (pag. 326 e seg. incarto AI, sottolineature del redattore).
Visionato il documento datato 10
maggio 2022 e nominato “Profilo delle esigenze fisiologiche relative al
posto di lavoro” redatto dal datore di lavoro (e marito) dell’assicurata
(la cui funzione è stata indicata quale “collab.
amministrativa+logistica+lavori leggeri manutenz.” (doc. 115 incarto AI),
con complemento del 17 maggio 2022 il dr. __________ ha osservato:
"
Mi è ora giunto il documento […] redatto dal titolare […]; quest’ultimo
scriveva che l’assicurata era collaboratrice amministrativa e attiva nella
logistica, svolgendo lavori leggeri di manutenzione; assumeva a volte da 1-3
ore al giorno la posizione china o ricurva, a volte da 1-3 ore al giorno la
posizione in rotazione, mai eseguiva attività in prossimità del suolo, mai
lavori inginocchiata, mai lavori sopra l’altezza del capo, mai il corpo veniva
sottoposto a forti vibrazioni, spesso da 3-6 ore al giorno eseguiva movimenti
ripetitivi del corpo per esempio lavoro al PC, spesso, sempre da 3-6 ore al dì,
vi era la possibilità di scegliere la posizione corporea seduta, in piedi o
entrambi, si annotava che vi era impossibilità di riposo, spesso da 3-6 ore al
giorno assumeva la posizione prevalentemente seduta, a volte 1-3 ore al giorno
la posizione prevalentemente in piedi, mai camminava su terreni irregolari, di
rado fino ad 1 ora al giorno saliva o scendeva scale, mai utilizzava scale a
pioli. Mai sollevava carichi fino e oltre l’altezza del busto, mai sollevava e
spostava camminando, mai sollevava e spostava accovacciata, mai sollevava e
spostava sotto pressione del tempo, mai spingeva pesi, si annotava che ciò non
era più possibile a causa dell’attuale condizione di salute, inoltre che da 2
anni non era più possibile svolgere una serie di compiti quali alzare pesi,
abbassarsi, salire le scale, stare troppo seduta. Tenendo ora conto delle
precisazioni a riguardo dell’attuale posto di lavoro, mettendole a confronto
con i limiti funzionali e di carico da me profilati, citati, posso senz’altro
affermare che l’ultima attività svolta dall’assicurata può essere considerata
perfettamente adatta al suo stato di salute, per cui l’inabilità lavorativa per
quest’ultima è dello 0% a partire dal 30.4.2022. […]” (doc. 116 incarto AI,
sottolineature del redattore).
Con osservazioni del 5 ottobre
2022.
(doc. 59 incarto AI) l’assicurata ha contestato le conclusioni del medico
SMR, producendo i rapporti del dr. __________ del 12 luglio 2021 e del 29
settembre 2022, come pure quelli del dr. __________ del 9 e 29 settembre 2022.
Per quanto attiene al certificato
del dr. __________ del 12 luglio 2021 (doc. 59, pag. 143 incarto AI), si rileva
che esso è stato vagliato dal dr. __________ (doc. 114, pag. 319 e 323 incarto
AI), il quale ha concluso che “Sebbene […] sia stata ventilata la
presenza di una malattia reumatica infiammatoria, ossia una spondiloartrite,
non ho trovato all’esame clinico attuale, indizi per una malattia articolare
reumatica infiammatoria […]” (doc. 114, pag. 325 incarto AI). Per il resto,
il certificato in parola non si esprime neppure sulla capacità lavorativa
(residua) e tantomeno sulle valutazioni del dr. __________.
Il certificato medico del 9
settembre 2022 del dr. __________ (doc. 59, pag. 144 incarto AI) si limita ad
attestare un elenco di otto diagnosi, senza differenziare tra quelle con e
quelle senza influsso sulla capacità lavorativa, il curante concludendo che “In
considerazione di queste diagnosi non è possibile che la paziente sia abile al
lavoro al 100% da 30.04.2022 anche per un’attività adeguata. A mio parere la
paziente è abile al lavoro solo nella misura del 50% per qualsiasi attività”.
Anche in questo caso, il curante non si è confrontato con le singole risultanze
del medico fiduciario, preferendo una valutazione a compartimento stagno ed
esprimendo una diversa valutazione della capacità lavorativa residua rispetto
al dr. __________.
Nel suo rapporto del 29 settembre
2022.
(doc. 59, pag. 145 e segg. incarto AI), indirizzato al medico di famiglia,
il dr. __________ riferisce di aver recentemente visitato l’assicurata,
elencando (senza differenziare tra affezioni invalidanti e non) delle diagnosi
parzialmente diverse da quelle riportate nel certificato del 9 settembre 2022
del dr. __________. Anche in questo caso, il curante reumatologo non si è
confrontato – pur essendone a conoscenza – con la valutazione del collega, come
ammesso dalla stessa insorgente (doc. 59, pag. 141 incarto AI). Di rilevanza è
il fatto che il quadro clinico descritto dal dr. __________ corrisponde a
quello da lui precedentemente descritto. In particolare, egli ha ribadito la
diagnosi di “Probabile spondiloartrite sieronegativa prevalentemente assiale
(HLA B27 positiva)”, senza averne la certezza (egli asserisce che “Il
quadro clinico è verosimilmente compatibile con una spondilite anchilosante con
dolori tipo infiammatori con la presenza di sindesmofiti a livello lombare (che
immagine radiologica più nota e più caratteristica della SA su terreno generico
positivo familiarità per spondilite”, doc. 59, pag. 146 incarto AI).
Tuttavia, la valutazione – allegata al rapporto in parola – della RMI nativa
del bacino e di quella nativa della colonna lombare effettuato dal dr. __________
(specialista in radiologia) il 15 settembre 2022 ha dato esito negativo, il
radiologo concludendo che “non si riconoscono alterazioni suggestive di
morbo di Bechterew”, rispettivamente “Non segni suggestivi di morbo di
Bechterew […]” (doc. 59, pag. 148 e seg. incarto AI).
Ne consegue che anche se si
volesse ammettere la presenza di una spondiloartrite assiale non radiografica,
essa non è ancora degenerata nel suo stadio più avanzato (leggasi: morbo di
Bechterew), ossia al momento in cui può comportare delle limitazioni del
movimento o delle cattive posture.
A proposito dello scritto del 29
settembre 2022 del dr. __________ indirizzato al legale dell’assicurata (doc.
59, pag. 150), il curante ha criticato sotto quattro aspetti la disamina del
dr. __________, e meglio:
- il
fatto di non aver inserito nelle diagnosi con ripercussioni sulla capacità
lavorativa quella a suo dire più importante, ossia la spondiloartrite
sieronegativa prevalentemente assiale (HLA B27 positiva), relegandola ad un
dato anamnestico senza conseguenze sulla capacità lavorativa;
- l’asserzione,
a suo dire indice di una certa prevenzione, secondo cui l’assicurata è obesa, trattandosi
di un leggero sovrappeso;
- il
fatto di aver descritto ciò che la paziente non riesce a fare come una mancata
collaborazione;
- la
descrizione delle risorse fisiche residue della paziente che il curante
ritiene, per contro, non date a causa della spondiloartrite, notoriamente una
patologia infiammatoria.
A mente del curante, l’assicurata
potrebbe lavorare “al massimo 4 ore al giorno”.
A tal proposito, il dr. __________,
a cui sono state sottoposte le nuove refertazioni, rispettivamente prese di
posizione dei curanti, si è così espresso nel suo rapporto del 19 febbraio 2023
(doc. 122, pagg. 351-354 incarto AI; XII, allegato E, sottolineature del
redattore):
"
Sulla scorta delle critiche […] nei confronti della mia valutazione […],
tenendo soprattutto conto di quanto affermato dal medico curante [dr. __________,
n.d.r.] che riteneva la diagnosi più importante quella di spondiloartrite
sieronegativa, prevalentemente assiale HLA B27 positiva, giudicando che la
sua paziente non disponesse delle risorse fisiche elencate dal sottoscritto,
vista la presenza della spondiloartrite sieronegativa, ho sottoposto il
materiale radiologico […], includente anche quello più recente ossia la
risonanza magnetica della colonna lombare del 15.9.2022 e del bacino del
15.9.2022
al Prof. Dr. med. __________, primario della clinica di radiologia __________
[…]; il Prof. __________ si esprime chiaramente sulla domanda se le immagini
sottopostegli depongono per la presenza di una spondiloartrite o meno, dicendo:
“non segni radiologici per SpA e/o sacroileite”. Per quanto
riguarda la risonanza magnetica della colonna lombare del 15.9.2022, il […]
radiologo afferma che le immagini del 15.9.2022, pur documentando discopatie
plurisegmentali, non dimostrano la presenza di conflitti radicolari
rispettivamente di una stenosi del canale lombare; alla risonanza magnetica del
bacino del 15.9.2022 il Prof. __________ non intravvede patologie alle
articolazioni coxofemorali, descrivendole come regolari.
Per quanto riguarda la
valutazione del peso corporeo, concordo con la critica del Dr. __________,
ossia che la […] paziente presenta al massimo un leggero sovrappeso che rimane
ininfluente sulla sua capacità lavorativa dal lato strettamente reumatologico. Non
potendo sostenere la diagnosi di spondiloartrite assiale neanche dopo la
recente valutazione del Prof. __________, esperto in radiologia muscolo
scheletrica, giungo […] ad una valutazione diversa delle risorse fisiche
dell’assicurata rispetto al medico di famiglia rispettivamente del reumatologo
curante. Per i motivi soprariassunti non posso dunque discostarmi dalla
mia valutazione delle risorse fisiche e di conseguenza della capacità
lavorativa dell’assicurata, espressa al momento della valutazione peritale con
visita del 29 aprile 2022. Parte integrante di questa mia rivalutazione
risulta anche la perizia radiologica espletata dal Prof. __________, primario
della clinica di radiologia __________, datata 8.2.2023.”
Con annotazione del 3 novembre
2022.
il medico SMR (doc. 61 incarto AI), preso atto delle refertazioni dei curanti
e degli esiti delle risonanze del 15 settembre 2022, ha osservato che i
rapporti dei curanti erano “differenti valutazioni dello stesso stato di
salute dell’A. già valutato dal Dr. med. __________ (perizia del 29.04.2022 e
complemento del 17.05.2022)”, confermando il suo ultimo rapporto.
Valutata attentamente tutta la
refertazione medica di cui sopra, questa Corte non ha motivi di scostarsi dalle
conclusioni del dr. __________ circa lo stato valetudinario dell’assicurata e
della sua capacità lavorativa residua. Egli, specialista in reumatologia, ha
infatti analizzato in modo critico la refertazione medica agli atti,
confrontandosi attivamente con le singole censure dei curanti ed avendo disposto
ulteriori accertamenti che hanno avvalorato la sua valutazione, in particolare
la valutazione delle risonanze magnetiche esperita dal dr. __________ quale
specialista esterno.
La ricorrente non può quindi
rimproverare al medico SMR di aver cambiato idea in modo “acritico”,
giacché egli inizialmente aveva a disposizione esclusivamente la documentazione
dei curanti quale base di valutazione, mentre una volta acquisita la
refertazione medica dalla __________ ha, a ragione, ritenuto la valutazione del
medico fiduciario molto più esaustiva e convincente.
2.6.4
Nelle more del ricorso la ricorrente
ha prodotto ulteriore refertazione medica, e meglio il referto radiologico del
27.
febbraio 2023 del dr. __________ (specialista in radiologia) (XII, allegato
F), la risonanza magnetica del 24 febbraio 2023 della zona lombare
dell’assicurata a cui il dr. __________ (specialista in reumatologia) ha
apposto l’indicazione “Protrusioni” (XII, allegato G), il certificato
medico del dr. __________ del 6 marzo 2023 attestante un peggioramento dello
stato di salute dal 24 febbraio 2022 ribadendo come le risultanze mediche
fossero “patognomoniche per una spondiloartrite sieronegativa” e
attestando un’incapacità lavorativa del 50% in ogni attività a partire dal 24
febbraio 2022 (XII, allegato H), il certificato del 23 marzo 2023 del dr. __________
secondo cui “RMI lombo-sacrale e sacro-iliache e bacino effettuata il 27
febbraio 2023: mette in evidenza progressione del quadro degenerativo osseo e
discale del rachide lombare. Presenta inoltre lievi peggioramenti della
enteropatia dei piccoli glutei” (XII, allegato I) e il rapporto del dr. __________
(specialista in radiologia) del 22 aprile 2023 inviato al curante dr. __________
(XII, allegato L). Ha inoltre prodotto lo scritto dell’11 luglio 2023 della __________
contenente la seguente presa di posizione del medico fiduciario: “In base
alla [nuova, n.d.r.] documentazione messami a disposizione […] l’attuale
inabilità lavorativa parziale certificata dal medico curante Dr. med. __________
[è, n.d.r.] un peggioramento da ricondurre alle medesime patologie già
ampiamente diagnosticate sia in sede peritale che da parte del medico curante
reumatologo” (XVI, allegato M).
Questa Corte rileva che le
succitate refertazioni si riferiscono ad un asserito peggioramento successivo
alla decisione impugnata, ossia al 24 febbraio 2023, data della RMI lombare e
della RMI del bacino nativa. A tal proposito, si rammenta che per costante
giurisprudenza il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali
chiamato a valutare la legalità della decisione deferitagli è limitato
temporalmente alla fattispecie rilevante al momento dell’emanazione di tale
decisione (fra le tante cfr. DTF 136 V 24 consid. 4.3; 130 V 445 consid. 1.2
con rinvii), in concreto dunque il 27 dicembre 2022 (cfr. supra consid. 1.5.).
Fatti verificatisi ulteriormente possono essere presi in considerazione se
permettono un accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla
decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid.
1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b; STCA 32.2019.63 del 27 aprile
2020.
consid. 2.11). Conseguentemente, in applicazione della surriferita
giurisprudenza i citati certificati non sono in casu decisivi ai fini del
giudizio.
Tutto bene considerato, le
refertazioni prodotte dall’insorgente durante la procedura amministrativa e in
questa sede non sono suscettibili di mettere in dubbio le conclusioni del
medico SMR, il quale pur non eseguendo degli approfondimenti di carattere
medico, ha fatto proprie – in particolare – le esaustive, aggiornate e puntuali
valutazioni del dr. __________. Per tacere del fatto che, di principio, in caso di lite non ci si può di regola
fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. supra
consid. 2.5.).
Pertanto, la valutazione medica
del SMR va confermata. Non si può tuttavia escludere – vista la presa di posizione
del medico fiduciario (cfr. supra consid. 1.10.) e la natura degenerativa
dell’affezione reumatologica – che, successivamente all’emanazione della
decisione impugnata, la situazione valetudinaria dell’assicurata sia
peggiorata, circostanza da verificare contestualmente ad un’eventuale nuova
domanda di prestazioni.
2.7
Come detto (cfr. supra consid. 2.6.1.),
la ricorrente non ha contestato la valutazione economica operata dall’Ufficio
AI ed il TCA non ravvisa motivi per discostarsene.
2.8
La decisione del 27 dicembre 2022 va
in ogni caso modificata.
Infatti, il medico SMR ha
concluso (cfr. supra consid. 2.6.4. in fine) che l’insorgente ha riacquisito la
piena capacità lavorativa in ogni attività dal 28 giugno 2022 (cfr. supra
consid. 1.4.).
Ne consegue che l’insorgente ha
diritto ad una rendita AI con grado del 50% dal 1. novembre 2021 (scadenza
dell’anno d’attesa) – con versamento dal 1. marzo 2022 (sei mesi dopo la
richiesta di prestazioni, trattandosi di una domanda tardiva) – al 30 settembre
2022.
(tre mesi dopo il miglioramento constatato, art. 88a cpv. 1 OAI; per
il calcolo vedasi ad esempio la STF 9C_996/2010 del 5 maggio 2011 consid. 8.).
Visto quanto precede, anche se
per un motivo non invocato dalla ricorrente, in parziale accoglimento del
ricorso la decisione impugnata va modificata nel senso sopra indicato.
2.9
Secondo l'art. 69 cpv. 1fbis
LAI nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr.
anche la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli
art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio
2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle
assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta
a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V
402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le
spese per fr. 500 sono poste a carico della ricorrente nella misura di fr. 450
e dell’Ufficio AI nella misura di fr. 50.
Considerato il parziale
accoglimento del gravame anche se per motivi non invocati dalla ricorrente (STF
9C_580/2010 del 16 novembre 2010 consid. 4.1 e 9C_288/2015 del 7 gennaio 2016
consid. 4.2.), si giustifica l’assegnazione di ripetibili (parziali) in ragione
di fr. 200.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ La decisione del 27 dicembre
2022 è modificata nel senso che RI 1 ha diritto ad una rendita AI con grado del
50% dal 1. novembre 2021 al 30 settembre 2022, con versamento dal 1. marzo
2022.
2. Le spese di procedura di fr. 500
sono poste a carico della ricorrente in ragione di fr. 450 e dell’Ufficio AI in
ragione di fr. 50. L’Ufficio AI verserà alla ricorrente fr. 200 a titolo di
ripetibili parziali.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti