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Decisione

32.2023.6

Ricorso (parzialmente accolto) contro decisione attribuzione rendita limitata nel tempo. Attendibile la valutazione del medico fiduciario LAINF. Decisione riformata, l’UAI non avendo applicato l’art. 88a cpv. 1 OAI per la durata delle prestazioni

21 agosto 2023Italiano65 min

non costituisce né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plädoyer 1/06, pag. 64-65).

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2023.6

JV

Lugano

21 agosto 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 31 gennaio 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 27 dicembre 2022 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nata nel 1970, di formazione

impiegata di commercio e da ultimo attiva quale collaboratrice logistica con

piccoli lavori amministrativi presso l’azienda del marito, il 1./8 settembre

2021 ha presentato una domanda di prestazioni AI adducendo un’incapacità

lavorativa del 100% dal 30 novembre 2020 al 31 gennaio 2021 e del 50% dal 31

gennaio 2021 e continua, indicando quale danno alla salute “morbo di

Betresev, fibromialgia generalizzata, ernia discale… vedi allegato” a far

tempo dal 2016 (docc. 3, 4, 6, 9-11, 13, 30 e 31 incarto AI).

1.2. L’Ufficio AI, richiamato l’incarto dalla

__________ (quale assicurazione privata per perdita di guadagno in caso di

malattia) (docc. 5, 12, 20, 29, 78-132 incarto AI) ed il questionario per il

datore di lavoro (doc. 15 incarto AI), svolto il colloquio d’accertamento in

intervento tempestivo concordando l’obiettivo di reintegrazione nell’attività

abituale (docc. 10 e 14 incarto AI) con l’adattamento del posto di lavoro alle

affezioni invalidanti (docc. 16, 21-27 incarto AI), ha sottoposto il caso al

medico SMR (docc. 30 e 31 incarto AI). Quest’ultimo dopo aver richiesto ed

ottenuto dal curante dr. __________ (specialista in reumatologia) una

valutazione dei limiti funzionali e della capacità lavorativa residua dell’assicurata

in attività adeguata (docc. 34-36 incarto AI), preso atto come dall’istruttoria

fosse emerso che l’assicurata era da considerare una dipendente a tempo pieno

(docc. 37 e 40 incarto AI), ha allestito il rapporto finale SMR del 19 aprile

2022 (doc. 38 incarto AI).

Poste le seguenti diagnosi

" 2.1 Diagnosi con ripercussione

sulla capacità lavorativa (CL)

Codice infermità: 738 Codice danno

funzionale: 10

Sindrome lombo-vertebrale a destra

esacerbata su/con: ernia discale L5-S1

- RMI lombare del 16.12.2016.

Probabile spondiloartrite sieronegativa

prevalentemente assiale (HLA B27 positivo).

Artrosi acromion claveare dx.

2.2

Diagnosi senza ripercussione sulla CL

Fibromialgia generalizzata.

Adenoma surrenale dx.

Meningioma parietale paramediano sx.”

e rilevati i limiti funzionali,

il medico SMR ha accertato i seguenti periodi d’incapacità lavorativa:

% IL in att. abituale*

% IL in att. adeguata*

Mans. consuete**

Periodi

Documentazione

100

100

30

30.11.2020-7.2.2021

Rapporto dr. __________ del 19 dicembre 2021 (doc.

107 incarto AI)

50

50

15

8.2.2021-18.12.2021

50

50

10

19.12.2021-continua

* incidenza sulla presenza con prognosi stazionaria.

**

prognosi stazionaria.

1.3. Con rapporto finale del 20 aprile

2022 il consulente SIP ha chiuso il mandato, l’assicurata avendo comunicato di

non essere interessata ad eventuali provvedimenti professionali, lavorando al

50% a fronte di pari capacità lavorativa in attività abituale ed adeguata (doc.

42 incarto AI).

1.4. Con progetto di decisione del 20

aprile 2022 l’Ufficio AI ha prospettato l’attribuzione di una rendita AI con

grado del 50% dal 1. novembre 2021 (scadenza dell’anno d’attesa) con versamento

dal 1. marzo 2022 (sei mesi dopo la richiesta di prestazioni). Circa la

valutazione economica, l’Ufficio AI ha osservato che “Dato che il minor

discapito economico è rilevato nell’esercizio dell’attività abituale, il tenore

dell’inabilità lavorativa alla scadenza dell’anno d’attesa corrisponde al grado

d’invalidità (ossia 50%)” (docc. 41, 46 e 47 incarto AI).

La procedura è stata sospesa per

poter acquisire ulteriore materiale dalla __________ (doc. 48 e 49 incarto AI).

Con scritto del 28 luglio 2022, quest’ultima ha comunicato che a fronte delle

visite peritali effettuate dei medici fiduciari, l’assicurata è stata ritenuta

abile al lavoro al 100% dall’11 agosto 2022 (docc. 50 e 52 incarto AI). Alla

luce della nuova documentazione medica, con rapporto del 12 agosto 2022 (doc.

55 incarto AI) il medico SMR ha sostituito quello del 20 aprile 2022, ponendo

le seguenti diagnosi:

" 2.1 Diagnosi con ripercussione

sulla capacità lavorativa (CL)

Codice infermità: 738 Codice danno funzionale: 10

Sindrome

lombospondilogena cronica a sinistra, in

- alterazioni

degenerative plurisegmentali del rachide lombare con discopatia da L3 a S1 con

protrusione discale L5/S1 mediana, con spondilartrosi.

Periartropatia

omeroscapolare con sintomatologia di attrito a destra.

Poliartrosi

delle dita (diagnosi clinica).

Nessuna

diagnosi psichiatrica.

2.2

Diagnosi con ripercussione sulla CL

[vuoto,

n.d.r.]”

profilando i limiti funzionali e

accertando i seguenti periodi d’incapacità lavorativa:

% IL in att. abituale*

% IL in att. adeguata*

Mans. consuete*

Periodi

Documentazione

100

100

30

30.11.2020-7.2.2021

50

50

15

8.2.2021-18.12.2021

50

50

10

19.12.2021-27.06.2022

0

0

10

28.06.2022 – continua**

Perizia dr. __________

(docc. 114. e 116 incarto AI)

Perizia dr. __________

(doc. 118 incarto AI)

*

prognosi stazionaria. ** il 28.06.2022 è la data della visita del

dr. __________.

1.5. Con il nuovo progetto di decisione

del 5 settembre 2022 – che ha annullato e sostituito quello del 20 aprile 2022

– l’Ufficio AI ha limitato il diritto alla rendita al 30 giugno 2022 (mese di

riacquisto della piena capacità lavorativa), ribadendo per il resto il

contenuto del precedente preavviso (doc. 57 incarto AI).

Con osservazioni del 5 ottobre

2022 l’assicurata ha contestato il progetto, evidenziando in primo luogo che la

capacità lavorativa accertata è in contrasto con le certificazioni dei medici

curanti dr. __________ e dr. __________ (specialista in medicina interna),

questi ultimi avendo continuato ad attestare un’incapacità lavorativa del 50%

in ogni attività. A suo modo di vedere il rapporto peritale del dr. __________,

quale base del nuovo preavviso, oltre a non essere convincente circa la

capacità lavorativa accertata, presenta una serie di lacune che ne sanciscono l’inutilizzabilità.

Ha inoltre rimproverato al medico fiduciario di essere stato parziale nella sua

valutazione (doc. 59 incarto AI).

Il medico SMR, presa visione

delle osservazioni dell’assicurata, ha rilevato che nella misura in cui i

curanti hanno accertato una capacità lavorativa divergente da quanto accertato

dal dr. __________ (e fatto proprio dal medico SMR), “trattasi di una

diversa valutazione dello stesso stato di salute”, ritenendo la perizia del

medico fiduciario ineccepibile in quanto “scupolosa e molto dettagliata”.

Il medico SMR ha quindi confermato il suo rapporto del 12 agosto 2022 (doc. 60

e 61 incarto AI).

Con decisione del 27 dicembre

2022 l’Ufficio AI ha quindi confermato il progetto (docc. 66-68 incarto AI).

1.6. Rappresentata dall’avv. RA 1,

l’assicurata ha presentato tempestivo ricorso contro la decisione del 27

dicembre 2022, postulandone l’annullamento e che sia “confermato il progetto

di decisione del 20 aprile 2022 […]” (ossia l’attribuzione di una rendita

del 50% dal 1. novembre 2021 e continua con versamento dal 1. marzo 2022, doc.

41 incarto AI), subordinatamente l’annullamento e la retrocessione degli atti

all’Ufficio AI.

Contesta la valutazione medica

posta alla base della decisione impugnata, censurando il fatto che:

- il

medico SMR ha modificato il proprio rapporto del 19 aprile 2022 facendo proprie,

in modo acritico, le conclusioni del medico fiduciario dell’assicurazione

privata per perdita di guadagno in caso di malattia. Le conclusioni del medico

fiduciario sono in contrasto sia con quanto attestato dai curanti, sia con il

precedente rapporto del medico SMR, quest’ultimo avendo in prima battuta fatto

proprie le conclusioni dei curanti per poi smentirle a circa quattro mesi di

distanza. A mente dell’insorgente, tale procedere viola l’art. 44 LPGA;

- non

è stata visitata dal medico SMR prima della redazione del rapporto del 19

agosto 2022;

- il

dr. __________ è (stato) “scostante e prevenuto” nei suoi confronti e

l’ha visitata per non più di un’ora, senza sottoporla ad alcun test;

- le

conclusioni del dr. __________ relative alla capacità lavorativa non si

conciliano con la diagnosi di spondiloartrite sieronegativa prevalentemente

assiale (HLA B27 positiva). A mente dell’assicurata, le sue condizioni di

salute sarebbero addirittura peggiorate.

1.7. Con la risposta di causa l’Ufficio

AI ha innanzitutto osservato che l’agire del medico SMR è corretto; egli ha

fatto proprie refertazioni allestite da medici neutrali specializzati che

risultano più precise ed esaurienti, circostanza che giustifica la modifica del

precedente rapporto del 19 aprile con quello del 12 agosto 2022. Inoltre,

l’Ufficio AI ha negato un peggioramento dello stato di salute, rinviando alla

presa di posizione del dr. __________ contenuta nell’allegata annotazione SMR

del 6 marzo 2023. L’amministrazione ha dunque chiesto la conferma della

decisione impugnata e, di riflesso, la reiezione del gravame.

1.8. Con osservazioni del 2 maggio 2023

la ricorrente, oltre ad evidenziare come anche nell’annotazione allegata alla

risposta di causa il medico SMR abbia – nuovamente – fatto proprie in modo

acritico il rapporto del dr. __________, ha ribadito la propria posizione,

producendo della refertazione medica (XII).

1.9. Con scritto dell’11 maggio 2023

l’Ufficio AI ha prodotto l’annotazione del medico SMR dell’8 maggio 2023

secondo cui tutte le refertazioni mediche prodotte dall’insorgente con le

osservazioni del 2 maggio 2023 si basano sulle risonanze magnetiche del 24 febbraio

2023, descrittive di un peggioramento riscontrato in tale data, ossia dopo

l’emanazione della decisione del 27 dicembre 2022. Inoltre, il medico SMR

rileva che non è stato attestato un blocco funzionale, che non esiste alcuna

attestazione di un ricovero ospedaliero e/o accesso al pronto soccorso e che “In

ogni caso da quanto emerso da tutte le certificazioni mediche sopra menzionate,

non vi è alcun impedimento allo svolgimento di un’attività adeguata, consona

allo stato di salute dell’A., così come valutato [dalla, n.d.r.] perizia

reumatologica del Dr. med. __________ del 29.04.2022 (e dai complementi

peritali del 17.05.2022 e del 19.02.2023). Si riconferma il rapporto medico SMR

del 12.08.2022 e le annotazioni del medico del 03.11.2022 e del 06.03.2023”.

L’Ufficio AI evidenzia “come

detta presa di posizione [del medico SMR, n.d.r.] appaia coerente anche

con la parallela procedura assicurativa della __________ [assicurazione

privata per perdita di guadagno in caso di malattia, n.d.r.]. Da recenti

informazioni acquisite risulta infatti che la decisione del 1. marzo 2023 del

succitato assicuratore non è stata contestata e che l’interessata ha chiesto

l’apertura di un nuovo caso assicurativo per intervenuto aggravamento del

proprio stato di salute.”, ribadendo quanto richiesto con la risposta di

causa (XIV+1).

1.10. Con scritto del 18 luglio 2023 la

ricorrente ha prodotto la comunicazione dell’11 luglio 2023 della __________

che, a mente dell’insorgente, suffraga le proprie allegazioni (XVI).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la

questione a sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto

ad una rendita con grado del 50% soltanto fino al 30 giugno 2022. La ricorrente

contesta la tesi dell’Ufficio AI secondo cui da giugno 2022 sia intervenuto un

miglioramento della sua situazione valetudinaria.

Va anzitutto rilevato che il 1. gennaio 2022, ossia prima

dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante)

modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che

concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

La lett. b delle Disposizioni

transitorie della surriferita modifica della LAI prevede che “I beneficiari

di rendita il cui diritto alla rendita è nato prima dell’entrata in vigore

della presente modifica e che all’entrata in vigore della presente modifica non

hanno ancora 55 anni compiuti continuano ad avere diritto alla rendita

precedente fintantoché il loro grado d’invalidità non subisca una modificazione

secondo l’articolo 17 capoverso 1 LPGA” (cpv. 1). “Essi continuano ad

avere diritto alla rendita precedente anche dopo una modifica del grado

d’invalidità secondo l’articolo 17 capoverso 1 LPGA se l’applicazione

dell’articolo 28b della presente legge comporta una diminuzione della rendita

in caso di aumento del grado d’invalidità o un suo aumento in caso di riduzione

del grado d’invalidità” (cpv. 2) (in tal senso vedasi anche il marginale

9201 e seg. della Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione

invalidità (CIRAI), valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1. luglio 2022 e il

marginale 2004 della Circolare concernente le disposizioni transitorie della

riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI),

valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1. gennaio 2022).

Il marginale 9101 della CIRAI

prevede che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è

emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di

questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore

in vigore fino al 31 dicembre 2021”.

Il marginale 9102, afferente

alla prima concessione di rendite con quote decrescenti o a tempo determinato e

ai casi di revisione, prevede che “Se la modifica determinante

[miglioramento o peggioramento della capacità di guadagno, n.d.r.] avviene

prima del 1. gennaio 2022, si applicano le disposizioni della LAI o dell’OAI

nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021” mentre “Se la modifica

determinante avviene dopo il 31 dicembre 2021, si applicano le disposizioni

della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2022. La data della

modifica è determinata secondo l’articolo 88a OAI […].”.

Fatti

I marginali 1007 e seg. della C DT

US AI prevedono che:

"

[…] le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui

diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31

dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv.

1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono

necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1

LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima

nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è insorta

prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le

rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente

conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.

Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio

2022 valgono le regole seguenti:

- in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del

diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:

- prima fissazione della rendita →

DR [diritto, n.d.r.] in vigore fino

al 31 dicembre 2021,

- modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio

2022 e

il 31 dicembre 2031 → C

DT US AI;

- in caso di nascita del diritto alla rendita secondo

l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:

- prima fissazione della rendita →

DR in vigore dal 1°

gennaio 2022”.

Inoltre, il marginale 6002 di

quest’ultima Circolare prevede che “La prestazione transitoria dipende per

principio dalla rendita AI soppressa o ridotta. È pertanto fissata in base al

diritto applicabile alla rendita AI soppressa o ridotta. Se il diritto alla

rendita AI è nato prima del 1° gennaio 2022, è applicabile il diritto vigente

fino al 31 dicembre 2021.”

Secondo quanto precede, dunque,

qualora contestualmente ad una prima fissazione di rendita temporanea,

l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono nati al più tardi

al 31 dicembre 2021 ma la modifica rilevante è intervenuta dopo tale data,

torna applicabile il nuovo diritto, fatti salvi i casi previsti dalla citata

lett. b delle Disposizioni transitorie.

In concreto, l’assicurata ha

presentato la domanda di prestazioni nel settembre 2021 a fronte di

un’incontestata incapacità lavorativa completa a far tempo da novembre 2020 e

poi del 50% da febbraio 2021 (cfr. supra consid. 1.1. e 1.4. in fine).

Trattandosi di una domanda tardiva ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 LAI, il diritto

alle prestazioni sarebbe nato al più presto sei mesi dopo, ossia al 1. marzo

2022 (per il calcolo vedasi ad esempio la STCA 32.2022.70 del 6 marzo 2023

consid. 2.1. in fine).

Visto quanto precede, in casu torna

applicabile il diritto in vigore dal 1. gennaio 2022.

2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in

relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità

al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno

alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno.

Occorre quindi che il danno alla

salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il

caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,

L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n.

46).

Per incapacità al lavoro

s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla

salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente

esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso

d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione

anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6

LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI

prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al

guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

Con il nuovo art. 28b LAI il

legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare

per la determinazione dell'importo della rendita: gli assicurati hanno diritto

ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70% (cpv. 3) e ad un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40% (cpv. 4), mentre se il grado

d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, l'importo della rendita viene

computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità supplementare (cpv. 4); se il

grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale

corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il

grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal

raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata

alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può

tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa

in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato

del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo

generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000

p. 84).

Secondo la

giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

2.3. Per costante giurisprudenza, quando

l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo

periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo

successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di

decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143;

SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre

2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24

febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).

L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce

che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una

notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta

proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

I principi giurisprudenziali

sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art.

41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343

consid. 3.5).

Se la capacità al guadagno

dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento

determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo

si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza

interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.

1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,

occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non

appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è

applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste norme sono applicabili non

soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con

effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013

dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984

pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del

cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità

che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre

2012, consid. 5.3).

Giusta l’art. 29bis OAI, se la

rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità e

l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado

di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per

incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima

erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1

lett. b LAI.

Una diversa valutazione di uno

stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato

non costituisce né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plädoyer 1/06, pag. 64-65).

Da ultimo, nella DTF 141 V 9 (SVR

2015 IV Nr. 21) il Tribunale federale ha stabilito che se i fatti determinanti

per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciare apparire

una notevole modificazione dello stato di salute da giustificare una revisione,

il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti

accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni

dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; STF 9C_710/2016 del 18

aprile 2017 consid. 4.1; STF 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; STF

9C_226/2013 del 4 settembre 2013).

2.4. Per quanto riguarda in particolare

l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale

ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da

non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità

lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la

società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI

1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/ Gächter, Grundriss

des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Nella

DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un

disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di

guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn,

Basilea 2008, pagg. 254-257).

Nella STF I 770/03 del 16

dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato

che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme

richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri

summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a

sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione

per l'invalidità.

Pertanto, se le limitazioni

nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o

simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una

notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto

(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel 2015 il Tribunale federale ha

modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in

presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori

somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato

stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione

sul diritto a una rendita AI deve avvenire in una procedura probatoria strutturata.

In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento

raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i fattori di

carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori

positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata

al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità

della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso

e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale,

le patologie associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto

sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere

nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la

persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del

Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

In due sentenze del 30 novembre

2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF ha stabilito che la

giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la

reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da

accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le

malattie psichiche.

Ciò significa, in particolare per

depressioni lievi fino a medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza

alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita

AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale

federale del 14 dicembre 2017).

Nelle succitate due sentenze in

parola il TF è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere

applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza

di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di

depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere

individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con

criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo

la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile

accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle

ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze

di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

Nella DTF 145 V 215 il TF ha

infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le

malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una

procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409

e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e

3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF

8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto

2018 al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).

2.5. Per costante giurisprudenza (cfr.

STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4, pag. 261; 115 V 133 consid. 2., pag. 134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo

contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella DTF 137 V 210 il TF ha

concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione

attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione

invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è

di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid.

2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto

necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione

a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia;

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e

rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e

3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata

necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid.

4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Circa il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis

LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare

le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità

funzionale dell’assicurato – determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di

esercitare un’attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura

ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni

in ambito medico nei singoli casi.

Scopo

e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità,

per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli

aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro

specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la

capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una

chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale.

Sulla base delle indicazioni del SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/2010

del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2., in SVR 2009

IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Se vi sono dei rapporti medici

contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero

materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto

che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). In effetti, nel caso in

cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei

pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali

rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in

particolare, alla DTF 139 V 225 e alla 135 V 465).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a) cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc) e che il solo fatto che uno o

più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a

rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va ancora evidenziato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve

adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del

disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629,

in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze

federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In quest’ultima sentenza l'Alta

Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo

questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten,

in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto

porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi

sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare

l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale

prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso,

l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione

sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico

della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in

evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la

regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme

dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto

psico-sociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di una

rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze

tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei

dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura,

le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle

risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino

l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante

un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001;

STF I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).

2.6.

2.6.1. In concreto, ricevuta la domanda di

prestazioni del 1./8 settembre 2021 (cfr. supra consid. 1.1.), al fine di

accertare lo stato valetudinario dell’assicurata l’Ufficio AI ha richiamato la

documentazione dalla __________ e le certificazioni del curante reumatologo,

sottoponendola al vaglio del medico SMR (cfr. supra consid. 1.2.). Quest’ultimo,

fondandosi su quanto attestato dal dr. __________ ha in prima battuta accertato

i periodi di incapacità lavorativa di cui al consid. 1.2. in fine. Dopo

l’emanazione del (primo) progetto, l’amministrazione ha saputo che l’assicurata

era stata peritata da due medici fiduciari della __________, ragione per cui ha

atteso le risultanze istruttorie. Una volta ottenuti i rapporti dei medici

fiduciari, il medico SMR ha provveduto a modificare il suo rapporto SMR sulla

base delle conclusioni del dr. __________, il quale ha attestato una

riacquisita abilità lavorativa in ogni attività dal 28 giugno 2022 (cfr. supra

consid. 1.4.). L’Ufficio AI – annullando e sostituendo il precedente progetto –

con il nuovo progetto del 5 settembre 2022 ha limitato il diritto alla rendita

al 30 giugno 2022 (mese di riacquisto della piena capacità lavorativa),

ribadendo per il resto il contenuto del precedente preavviso e confermando il

progetto con la decisione del 27 dicembre 2022 (cfr. supra consid. 1.5.).

La ricorrente contesta la

valutazione medico-teorica operata dal medico SMR, contrapponendole delle

refertazioni che attesterebbero uno stato valetudinario, se non peggiorato,

almeno invariato rispetto alla precedente valutazione SMR. Incontestata è la

valutazione economica.

Questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente sia

stato accuratamente vagliato dall’Ufficio AI prima dell’emanazione della

decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti

non può che confermare l’operato dell’amministrazione, la problematica

reumatologica essendo stata chiarita in modo soddisfacente nella valutazione

del dr. __________, fatta propria dal medico SMR.

2.6.2. Occorre innanzitutto chinarsi sulle

censure che l’insorgente solleva quo al procedere formale

dell’Ufficio

AI, rispettivamente del medico SMR e del medico fiduciario dell’assicuratore

malattia privato.

La ricorrente, rinviando alla STF

9C_667/2020 del 29 dicembre 2020, censura la violazione dell’art. 44 LPGA

siccome, a suo modo di vedere – e contrariamente da quanto asserito

dall’Ufficio AI – la valutazione del dr. __________ non assurge a perizia

esterna (I, p.to 6.).

Ora, l’art. 44 LPGA prevede l’obbligo

di predisporre una perizia esterna se essa è necessaria (cpv. 1; cfr.

Aliotta, BSK-ATSG, n. 3 ad art. 44 LPGA). La perizia esterna gode di un valore

probatorio accresciuto, a differenza della valutazione del medico SMR per cui è

sufficiente un minimo dubbio circa l’affidabilità e la concludenza per

determinarne l’inutilizzabilità (cfr. supra consid. 2.5.).

In concreto la valutazione del

dr. __________ non costituisce una perizia esterna ex art. 44 LPGA. Si tratta

invece di una valutazione del medico fiduciario a cui l’assicuratore privato ha

conferito mandato peritale (in tema STF 8C_54/2022 del 23 maggio 2022 consid.

3.2., STCA 32.2016.67 del 15 marzo 2017 consid. 2.5. e la 32.2023.23 consid.

2.8.2. di cui è prevista la pubblicazione). Tale circostanza risulta in ogni

caso irrilevante ai fini del giudizio, giacché la valutazione del medico

fiduciario è stata fatta propria dal medico SMR e, come si illustrerà in

seguito, quest’ultima va confermata in questa sede senza che si rendano

necessari ulteriori accertamenti (cfr. infra 2.7.3. e seg.). Inoltre, il fatto

che la perizia del dr. __________ non configuri una perizia esterna ex art. 44

LPGA non comporta certo l’inutilizzabilità della stessa (in tema STF

9C_192/2015 del 13 luglio 2015 consid. 3., 8C_15/2015 del 31 marzo 2015 consid.

6.4., DTF 137 V 210 consid. 6.2.2., STCA 32.2016.67 del 15 marzo 2017 consid.

2.5.; Aliotta, op. cit., n. 5 e seg. ad art. 44 LPGA). Ma in ogni caso la citata

pronunzia del 29 dicembre 2020 dell’Alta Corte è in concreto irrilevante,

giacché in quel caso l’amministrazione aveva riconosciuto la necessità di una

perizia esterna e, invece di procedere conformemente all’art. 44 LPGA, l’ufficio

AI si era limitato ad acquisire agli atti il rapporto di un medico

dell’assicurazione perdita di guadagno per malattia ritenendola una perizia

esterna.

Nel caso che ci occupa la

situazione è diversa, siccome l’Ufficio AI ha acquisito tutta la refertazione

medica, tra cui i rapporti del medico fiduciario dell’assicurazione perdita di

guadagno per malattia, sottoponendola al vaglio del medico SMR, il quale –

contrariamente al parere dell’assicurata e dei suoi curanti – l’ha ritenuta

sufficiente per accertare la riacquisizione della capacità lavorativa a far

tempo dal 28 giugno 2022. Del resto, è la ricorrente stessa che ravvisa la

differenza tra il caso di specie e quello da lei citato (XII, pag. 1).

La ricorrente ritiene – facendo

propria la critica del curante (doc. 59, pag. 150 incarto AI) – che il medico

fiduciario sia prevenuto nei suoi confronti, avendo formulato, tra le diagnosi

senza ripercussioni sulla capacità lavorativa, quella di obesità, diagnosi

smentita dal curante (I, p.to 7.).

Come detto, le valutazioni

mediche realizzate da medici legati ad un’assicurazione non costituiscono delle

perizie esterne indipendenti ai sensi dell’art. 44 LPGA e, trattandosi di atti

interni all’assicurazione, non soggiacciono alle medesime esigenze formali.

L’assicurato non può quindi beneficiare dei medesimi diritti conferitigli

dall’art. 44 LPGA, ma unicamente delle garanzie minime desunte direttamente

dall’art. 29 cpv. 2 Cost. (Aliotta, BSK-ATSG, n. 16-19 ad art. 44 LPGA con

illustrazione della controversia dottrinale; Piguet, Le choix de l’expert et sa

récusation: le cas particulier des assurances sociales, in: HAVE/REAS 2011,

pagg. 131 e 134 con molteplici rinvii giurisprudenziali e dottrinali; DTF 137 V

117).

Nella STF 8C_17/2018 del 15 febbraio 2018 (consid. 3.3.) il TF

ha rilevato che “[…] Rettamente la Corte cantonale ha ricordato che, sulla base

del principio della buona fede, la parte che ha conoscenza di un motivo di

ricusazione deve invocarlo senza indugio e non soltanto quando […] l'esito della

procedura le sia sfavorevole, pena la decadenza del diritto di avvalersene (DTF

139 III 120

consid. 3.2.1 pag. 124; 138 I 1 consid. 2.2 in fine pag.

4, in modo particolare in materia di assicurazioni sociali: DTF 132 V 93 consid. 7.4.2 pag. 112).”.

Ora, nell’ambito della procedura che

contrappone(va) l’assicurata alla __________, quest’ultima le ha comunicato il

6 aprile 2022 la necessità di una visita specialistica, informandola – tra

l’altro – circa il nome del medico fiduciario e sulla sua specializzazione

(doc. 112 incarto AI).

Fino all’emanazione della

decisione del 27 luglio 2022 (doc. 119 incarto AI), l’assicurata non ha

sollevato obiezioni di sorta. Con il “RECLAMO” (recte: opposizione) del

30 ottobre 2022, l’assicurata – per il tramite del marito e datore di lavoro –

si è limitata a contestare la valutazione del medico fiduciario (“La

scandalosa perizia del 17.05.2022 da dr. __________ piena di valutazione

sbagliate non corrispondono alla verità vedi 2 allegati dai medici curanti

[…]. Per questo motivo chiedo […] un’altra perizia da un vostro

medico di fiducia”, doc. 131, pag. 405 incarto AI).

Di tutta evidenza, l’assicurata

Considerandi

non ha formulato (e tantomeno sostanziato) alcuna domanda di ricusa nell’ambito

di quella procedura, limitandosi ad esprimere il suo disaccordo circa la

valutazione fiduciaria, producendo due certificati dei curanti attestanti

un’incapacità lavorativa del 50% in attività abituale (pag. 407 incarto AI),

rispettivamente in ogni attività (pag. 411 incarto AI) e auspicando un’altra

valutazione (peraltro sempre “da un vostro medico di fiducia”).

Pertanto, la censura dell’insorgente

– che ha potuto esercitare il diritto di essere sentiti ex art. 29 cpv. 2 Cost.

con l’opposizione alla decisione della __________ –, sollevata solo in questa

sede con il ricorso del 31 gennaio 2023, è tardiva ai sensi della suevocata

giurisprudenza.

Ma anche se, per ipotesi di

lavoro, la si volesse considerare tempestiva, il TCA non condivide la critica

della ricorrente. In effetti, lo stesso dr. __________ – che in un primo

momento aveva erroneamente formulato la diagnosi (senza ripercussioni sulla

capacità lavorativa) di obesità (doc. 114, pag. 328 incarto AI; cfr. infra

consid. 2.6.3.) – si è confrontato con quanto asserito dal curante (il quale ha

rilevato “al massimo un leggero sovrappeso”, doc. 131, pag. 410 incarto

AI), ammettendo che l’assicurata non era in effetti obesa ma in lieve

sovrappeso, rilevando altresì come ciò fosse ininfluente per l’accertamento

della capacità lavorativa residua, trattandosi di una diagnosi senza

ripercussioni sulla capacità lavorativa (doc. 122, pag. 354 incarto AI). Da

questo errore (l’aver cioè diagnosticato un’obesità invece di un leggero

sovrappeso), immediatamente ammesso dal reumatologo e in ultima analisi

ininfluente, l’insorgente non può certo dedurne un’asserita parzialità del

medico fiduciario e/o una violazione del diritto di essere sentiti. Peraltro,

il medico SMR non aveva indicato l’obesità tra le diagnosi (cfr. supra consid.

1.4.).

L’insorgente rimprovera al dr. __________

di aver “visitato l’interessata in un’unica occasione, per non più di un’ora”

e di non averla sottoposta a dei test (I, p.to 7.).

A proposito della durata della

visita, si rammenta che il valore probatorio di un rapporto medico non dipende,

di massima, dalla durata della visita, quanto piuttosto dalla sua completezza e

concludenza (cfr. STF 9C_722/2018 del 12 dicembre 2018, consid. 4.2; STF

9C_133/2012 del 29 agosto 2012, consid. 3.2.1; STF 9C_1013/2008 del 23 dicembre

2009, I 1094/06 del 14 novembre 2007, in RSAS 2008 pag. 393 consid. 3.1.1 con

riferimenti; cfr. anche STCA 32.2018.11 del 14 giugno 2018).

Per quanto attiene alla mancata

attuazione di imprecisati “test”, mal si comprende come la ricorrente,

profana in medicina, possa determinare quali test andassero in concreto

esperiti, il medico fiduciario disponendo di tutta la refertazione medica fino

ad allora acquisita agli atti. Peraltro, dalle tavole processuali risulta che

il medico fiduciario abbia invero effettuato dei test motu proprio (doc. 114,

pag. 321 e seg.), oltre ad aver sottoposto le risonanze magnetiche al dr. __________

per una valutazione da parte di un medico esterno.

Ne consegue che anche queste

censure si rivelano inconferenti.

La ricorrente rimprovera al

medico SMR di non averla visitata personalmente e di essersi limitato ad un “copia/incolla”

della valutazione del dr. __________ (XII, pag. 2).

L’Alta Corte ha già stabilito

che, di principio, alla valutazione del SMR allestita esclusivamente sulla base

degli atti dell'incarto (“Aktengutachten”) può essere riconosciuto valenza

probatoria nella misura in cui essa contenga sufficienti apprezzamenti medici

che, a loro volta, si fondano su un esame personale dell'assicurato (RAMI 1993

Nr. U 167, pag. 95, consid. 5d; STF 9C_29/2014 del 18 febbraio 2014 e

8C_199/2011 del 9 agosto 2011 consid. 2; STFA I 1094/06 del 14 novembre 2007

consid. 3.1.1.). Quanto precede è relativizzato quando si tratta di valutare delle

questioni che necessitano di una perizia psichiatrica, nel senso che una

valutazione in questo settore della medicina, di principio, deve essere

allestita sulla base di un consulto personale (pro multis DTF 127 I 54 consid.

2e-g, citata in RAMI 2001 U 438, p. 345 e seg.). In ogni caso, come detto (cfr.

supra consid. 2.5.), la valutazione medica degli specialisti interni

all’assicurazione non ha la stessa valenza probatoria delle perizie ex art. 44

LPGA (STF 9C_411/2018 del 24 ottobre 2018 consid. 4.2. e 8C_474/2018 dell’11

marzo 2019 consid. 8.5.).

Nel caso concreto il medico SMR

ha fatto proprie, tra l’altro, le valutazioni dei medici fiduciari della __________,

i quali hanno visitato personalmente l’assicurata (doc. 114, pag. 316 e doc.

118, pag. 339 incarto AI). Per quanto attiene al quadro psichiatrico, il dr. __________

(specialista in psichiatria e psicoterapia) ha potuto attestare l’assenza di

qualsivoglia diagnosi psichiatrica, conclusione che non è mai stata avversata

dall’insorgente e che questa Corte, esaminati gli atti all’inserto, condivide.

Visto quanto precede, l’agire del medico SMR è conforme alla surriferita

giurisprudenza.

2.6.3

La ricorrente, prevalendosi di

molteplici refertazioni mediche, sostiene che, contrariamente a quanto accertato

dal medico SMR, ella sarebbe inabile al lavoro al 50% in ogni attività.

Giova

preliminarmente ricordare che secondo la giurisprudenza federale in materia di

assicurazioni sociali, non è importante la diagnosi o l'insorgere dell'evento

(malattia o infortunio; cfr. DTF 142 III 671, consid. 3.7.3. e 3.8.) ma le sue

conseguenze sulla capacità lavorativa (in argomento cfr. STF 9C_49/2012 del 12

luglio 2012 consid. 6 con riferimenti; cfr. anche STF 8C_508/2022 del 24

gennaio 2023) e che non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali

decidere su divergenze mediche scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso

concreto il diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto

delle opinioni mediche (STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e

rinvio alla DTF 134 V 231 consid. 5.3.; STCA 32.2017.24 del 28 agosto 2016

consid. 2.7.2.; STCA 32.2018.123 del 6 giugno 2019 consid. 2.8.; STCA

32.2019.24

del 28 gennaio 2020 consid. 2.4.) e STCA 32.2019.47 del 24 febbraio

2020.

consid. 2.8.).

Ora, siccome i curanti e la

ricorrente ritengono la diagnosi di spondiloartrite sieronegativa

prevalentemente assiale (HLA B27 positiva) di centrale importanza per

l’accertamento della capacità lavorativa residua, per una migliore comprensione

delle refertazioni mediche è opportuno evidenziare preliminarmente quanto segue.

La spondiloartrite assiale non

radiografica (nr-axSpA) è una malattia infiammatoria cronica della colonna

vertebrale per la quale non è possibile rilevare delle modifiche strutturali

nel corso di una radiografia convenzionale. Si tratta di una malattia

autoimmune durante la quale il sistema immunitario attacca i tessuti

cartilaginei e ossei. Allo stadio iniziale l’affezione non è visibile con una

radiografia convenzionale ma, se l’infiammazione è sufficientemente

pronunciata, essa sarà chiaramente visibile mediante risonanza magnetica. In

ogni caso, per poter diagnosticare una spondiloartrite assiale occorre far capo

a molteplici esami e test, e meglio l’anamnesi familiare, il test di Mennell,

l’esame radiografico (solo in stadio relativamente avanzato), la risonanza

magnetica e le analisi del sangue (che permette di determinare se è presente la

caratteristica tissutale HLA-B27 che innesca la reazione difensiva difettosa.

Più del 95% delle persone affette dal morbo di Bechterew possiede questa

caratteristica. Tuttavia, essa è presente anche in altre malattie e in circa il

7% delle persone in buona salute. Un test dell’antigene HLA-B27 si impone in

presenza di altri sintomi). La spondilite anchilosante (SA), detta anche

“Morbo di Bechterew”, è la forma “anchilosante” avanzata della

spondiloartrite assiale. Essa si caratterizza da una rigidità infiammatoria

della colonna vertebrale che rivela delle modifiche strutturali nel

corso di una radiografia. In questo stadio, in genere la radiografia è un aiuto

tecnico sufficiente per la diagnosi. Questo stadio è caratterizzato da profondi

dolori alla schiena che sopraggiungono soprattutto di notte e di mattina.

Ad

uno stadio avanzato, ciò può portare a delle limitazioni del movimento e delle

cattive posture (Daniel Koch, articolo “Spondiloartrite assiale o morbo

di Bechterew – cosa sono?” del 9 marzo 2023 e articolo “Spondiloartrite

assiale, compreso il morbo di Bechterew – Sintomi e diagnosi” del 12 marzo

2023, entrambi reperibili all’indirizzo web www.msd-gesundheit.ch,

consultato il 10 luglio 2023, sottolineature del redattore).

Ciò premesso, nel caso concreto occorre

analizzare la refertazione medica pertinente.

Per allestire il rapporto del 19

aprile 2022, il medico SMR ha fatto capo al rapporto del 19 dicembre 2021 del

curante reumatologo (cfr. supra consid. 1.2.). In effetti, il rapporto del dr. __________

(doc. 107 incarto AI) – ricalcando in sostanza il suo primo certificato medico

del 12 febbraio 2021 (doc. 97 incarto AI) inviato all’assicurazione perdita di

guadagno e quelli successivi (docc. 98 e 99 incarto AI) – indica, quali

diagnosi con effetti sulla capacità lavorativa:

"

Sindrome lombo-sacrale dx, ernia discale L5-S1

Artrosi acromion-claveare dx, sindrome cervico-spondilogena

sindrome fibromialgica generalizzata.

Possibile spondiartrite a prevalenza assiale non [illeggibile,

n.d.r.] HLAB27”

e quali diagnosi senza effetti

sulla capacità lavorativa

"

Adenoma ghiandola surrenale dx

Meningioma

parietale paramediano sx 17x16x10 mm

Intolleranza

a [illeggibile, n.d.r.]”,

indicando quindi i limiti

funzionali e accertando un’incapacità lavorativa del 50% nell’attività abituale

(essendo anche l’attività adatta), rilevando come lo stato dell’assicurata

fosse stabilizzato e che la prognosi, ancorché riservata, dipendeva dalla “componente

psico-somatica” che “gioca un ruolo importante”. Inoltre, il curante

sollevava dei dubbi circa l’adesione alla terapia farmacologica.

Dopo essere stato informato

dall’assicurazione perdita di guadagno del fatto che i medici fiduciari avevano

accertato il riacquisto della capacità lavorativa in ogni attività (a loro modo

di vedere) dall’11 agosto 2022, l’Ufficio AI ha chiesto al medico SMR se fosse

necessario modificare il precedente rapporto (doc. 52 incarto AI). Il medico

SMR ha proceduto in tal senso (doc. 55 incarto AI), facendo propri i rapporti

del dr. __________ e del dr. __________ (cfr. supra consid. 1.4.) e accertando

il riacquisto della capacità lavorativa dal 28 giugno 2022 in misura completa.

Ora, nel suo rapporto del 1.

maggio 2022 (doc. 114 incarto AI) il dr. __________, dopo aver riassunto gli

atti (pagg. 317-320 incarto AI), eseguito l’anamnesi personale, quella secondo

la presentazione dell’assicurata e quella sociale (pag. 320 e seg. incarto AI),

proceduto all’esame reumatologico della colonna vertebrale e delle

articolazioni periferiche (pag. 321 e seg. incarto AI) ed esperito l’esame

neurologico cursorio, riportato le osservazioni preliminari (pag. 322 incarto

AI), si è così determinato:

[…] rammenta che dal

2009.

[…] sono insorti dolori al rachide […]; […] disponiamo una risonanza

magnetica della colonna lombare del 15.12.2016, alla quale vengono

descritte alterazioni degenerative plurisegmentali da L3 a S1, con minima

salienza discale posteriore mediana L3-L5, piccola focalità erniaria L5/S1

posteriore mediana paramediana a sinistra parzialmente discesa nel recesso

laterale omerolaterale; lo stesso esame veniva ripetuto il 7.12.2018 con

risonanza magnetica del bacino; si osservavano disidratazioni discali tra

L3 e S1 con riduzione di ampiezza dello spazio intersomatico compreso tra L5 e

S1, non si notavano alterazioni alle articolazioni sacroiliache, veniva

descritta una protrusione discale L5/S1 posteriore mediana, senza irritazione

radicolare con spondilartrosi bilaterale. […] le risonanze magnetiche citate

non mostravano dunque alterazioni strutturali equivalenti ad una

spondiloartrite. Il 4.12.2020 il [dr. __________, n.d.r.], scrivendo

al [dr. __________, n.d.r.], indicava la diagnosi di sindrome del dolore

cronico con importanti dolori lombosacrali crurali a destra, nota ernia discale

L5/S1, di sindrome cervico-toracospondilogena, di artrosi acromeoclaveare a

destra. Il 12.2.2021 il dr. __________ […] segnalava […] una probabile

spondilite anchilosante HLA B27 positiva, […]; riteneva dunque che […] era

limitata nel sollevare carichi, nel camminare per lunghi tragitti, nel

mantenere a lungo la posizione eretta o seduta, nei lavori di forza prolungati

ripetuti, nel tirare o spingere oggetti. Il 12.7.2021 il Dr. __________

comunicava che era in corso una terapia di base con Cosentyx 150 […]. Il

19.12.2021

il reumatologo curante elencava le diagnosi già note possibile

spondiloartrite a prevalenza assiale non radiologica […]. Il reumatologo

sottolineava che […] era stabilizzata, ma non riferiva miglioramenti […],

vedeva limitazioni per quanto riguardava il sollevamento e il trasporto di

carichi superiori agli 8kg, durante lavori ripetitivi e di forza prolungati. Ora

l’assicurata non si sottopone a cure farmacologiche di base potenzialmente

attive in malattie reumatiche infiammatorie, facendo uso di analgesici senza

posologia fissa; ella con un’anamnesi mal sistematizzabile, con pensiero

accellerato, accusa un quadro algico generalizzato, coinvolgente la colonna

vertebrale, gli arti superiori ed inferiori e si sottopone ad una fisioterapia […]

passiva; […] lamenta dolori cervicali bilaterali irradianti verso le parti

trasverse dei muscoli trapezi, verso la nuca e la regione dorsale, spesso

associati a cefalee, cervicalgie manifeste anche di notte e di giorno, con

certo sollievo al movimento […]. L’assicurata lamenta anche dolori lombari

dalle due parti, irradianti verso i trocanteri femorali maggiori, verso i

glutei bilaterali, a sinistra anterolaterali nella coscia e nel polpaccio

laterale fino a raggiungere la regione esterna del dorso del piede sinistro con

sensazione di avere le dita esterne del piede sinistro addormentate, a destra i

dolori lombari proiettano verso il gluteo, l’intensità dei dolori lombari

equivale all’intensità dei dolori nell’arto inferiore sinistro, dolori lombari

che irradiano di giorno e di notte, in qualsiasi posizione, quindi stando

seduta, in piedi; l’assicurata abitante ad __________, giunta alla visita

peritale [a Lugano, n.d.r.] in automobile, afferma di non poter

camminare a lungo, le risulta difficile salire scale; durante l’anamnesi

della durata di circa 20 minuti, ella rimane seduta tranquillamente sulla

poltrona in sala di consultazione, senza ricercare posizioni antalgiche,

riavviandosi al termine dell’anamnesi prontamente da posizione seduta a

posizione eretta, camminando verso la sala visite senza zoppia dove si

spoglia rispettivamente riveste autonomamente […]; […] Agli arti inferiori l’assicurata

accusa dolori interni alle ginocchia […] per esempio notato quando va a passeggiare

con il proprio cane; […]. […] lamenta anche dolori alle spalle bilaterali,

alla regione omerale laterale a destra, da circa 2 anni, con difficoltà a

portare la spalla destra oltre il piano orizzontale, associati a dolori esterni

omerali e agli avambracci dorsali bilaterali; il 27.1.2011, oltre 10 anni

dall’attuale valutazione peritale, era stata eseguita una risonanza magnetica

alla spalla destra, mostrante una tendinopatia a carico del sovraspinato e del

capolungo del bicipite con iniziali segni irritativi acromeoclaveari; le spalle

dalle due parti si presentano libere ai movimenti passivi, con arco dolente a

destra, dolori a fine corsa all’abduzione, flessione e ai movimenti rotatori a

destra, il tesi di Jobe ben tenuto, depone contro una lesione maggiore del

tendine muscolo sovraspinato a destra, gli ulteriori testi resistitivi per la

cuffia rotatoria a destra non sono valutabili, in quanto l’assicurata non

riesce a collaborare. La mobilit passiva dei gomiti risulta libera, indolore,

i polsi dalle due parti non vengono segnalati algici, la loro mobilità passiva

è normale, senza dolori. Vi sono artralgie alle mani […]; […] quadro clinico

compatibile con una poliartrosi delle dita […]. Sebbene agli atti sia stata

ventilata la presenza di una malattia reumatica infiammatoria, ossia una spondiloartrite,

non ho trovato all’esame clinico attuale, indizi per una malattia articolare

reumatica infiammatoria sottostante. […] come già osservato dal reumatologo

curante, 16 su 18 punti fibromialgici positivi […] che […] definiscono la

diagnosi di sindrome fibromialgica generalizzata, in grado di generale un

dolore cronico ubiquitario, poco rispondente alle cure farmacologiche-fisiatriche

[…]. I disturbi accusati […], i deficit funzionali riferiti, […] si

spiegano soltanto parzialmente con le alterazioni strutturali finora

evidenziate; la farmacoterapia

analgesica attualmente in atto,

non è proporzionata all’intensità dei dolori lamentati, ritenuti

invalidanti, sull’arco delle 24 ore; sebbene […] soffra si una sindrome

fibromialgica generalizzata, riconosciuta anche dal reumatologo curante, non

è in corso, stando alle indicazioni […] una psicofarmacoterapia

algomodulatoria centrale in grado di innalzare la soglia del dolore. Il trattamento

fisioterapico attualmente in corso con misure passive […] non corrisponde

agli standard internazionali per una riabilitazione della muscolatura in

assicurata decondizionata.” (pagg. 323-325 incarto AI, sottolineature del

redattore)

Il dr. __________ ha quindi posto

le seguenti diagnosi:

"

Diagnosi reumatologiche con conseguenze sulla capacità lavorativa:

Sindrome

lombospondilogena cronica a sinistra, in

- Alterazioni

degenerative plurisegmentali del rachide lombare con discopatia da L3 a S1 con

protrusione discale L5/S1 mediana, con spondilartrosi

Periartropatia omeroscapolare

con sintomatologia di attrito a destra

Poliartrosi delle dita

(diagnosi clinica)

Diagnosi

reumatologiche senza conseguenze sulla capacità lavorativa:”

Disturbi statici della

colonna vertebrale (percifosi della dorsale alta con protrazione del capo,

appiattimento della colonna dorsale intermedia, caudale e della colonna

lombare, scoliosi sinistroconvessa dorsale, destroconvessa lombare)

Decondizionamento e

sbilancio muscolare

Sindrome fibromialgica

generalizzata

Obesità (peso: 69 kg/

statura: 157 cm)

Spondiloartrite

indifferenziata HLA B27 positiva assiale, anamnestica” (pag. 325 e 327 incarto

AI).

Egli ha rilevato i

seguenti limiti funzionali:

"

È […] auspicabile instaurare una farmacoterapia analgesica in grado di

agire sulla componente del dolore centrale rispettivamente periferica,

proporzionata all’intensità dei dolori lamentati, sull’arco delle 24 ore.

Parallelamente il trattamento fisioterapico passivo va sostituito con una

riabilitazione muscolare attiva […]. Le misure di cura citate sono in grado di

migliorare la qualità di vita […], ma non incideranno sostanzialmente sulle […]

risorse fisiche.

[…] presenta le

risorse fisiche seguenti: […] può molto spesso sollevare e portare pesi fino a

5.

kg fino all’altezza dei fianchi, spesso pesi tra 5-10 kg fino all’altezza dei

fianchi, mai pesi oltrepassanti 20 kg fino all’altezza dei fianchi; […] può

molto spesso sollevare pesi fino a 5 kg fino all’altezza del petto, talvolta

pesi oltrepassanti 5 kg sopra l’altezza del petto. […] può talvolta maneggiare

attrezzi di precisione, molto spesso maneggiare attrezzi molto leggeri, molto

spesso maneggiare attrezzi leggeri, talvolta maneggiare attrezzi di media

entità, di rado maneggiare attrezzi pesanti, mai maneggiare attrezzi molto

pesanti. La rotazione manuale è normale. […] può talvolta effettuare lavori al

di sopra della testa, talvolta effettuare la rotazione del tronco, può molto

spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, talvolta la

posizione in piedi ed inclinata in avanti, può spesso assumere la posizione

inginocchiata, molto spesso effettuare la flessione delle ginocchia, talvolta

assumere la posizione accovacciata. […] può assumere spesso la posizione seduta

di unga durata, talvolta la posizione in piedi di lunga durata, dovendo avere

la possibilità di alternare le posizioni corporee al bisogno. […] può molto

spesso camminare fino a 50 metri, molto spesso oltre 50 metri, talvolta

camminare per lunghi tragitti, […] talvolta camminare su terreno accidentato, […]

spesso salire le scale, di rado […] su scale a pioli.

Questi limiti

funzionali tengono unicamente conto degli handicap strutturalmente spiegabili,

inerenti al mio campo di specialità […]. Detti limiti funzionali e di carico

sono applicabili sia durante le ore lavorative, sia durante il tempo libero. Vi

sono dunque risorse fisiche che permettono una reintegrazione professionale.”

(pag. 326 incarto AI)

accertando che:

"

[…] in un lavoro adatto allo stato di salute […], la giudico abile al

lavoro sull’arco di una giornata lavorativa […] di 8-9 ore, con rendimento […]

del 100%, a partire dal 30.4.2022, giorno seguente la valutazione peritale

reumatologica.

L’assicurata viene

segnalata […] come segretaria […]; ella tuttavia mi racconta di

essere occupata in diverse mansioni, anche pesanti in parte tipiche del

giardiniere. Prego dunque la spettabile __________ di volermi

fornire un’accurata descrizione del posto di lavoro con le mansioni svolte, le

posizioni di lavoro assunte, i carichi sollevati e trasportati […].

L’assicurata mi ha inoltre presentato un progetto di decisione stilato

dall’ufficio dell’assicurazione invalidità […]; non disponendo degli stessi

atti […], non mi risulta possibile capire se si tratta di una diversa

valutazione sulla base di altre nozioni, rispettivamente comorbidità per

esempio di tipo psichiatrico; lascio dunque a __________ approfondire tale

aspetto. Dal lato medico teorico, premettendo che l’assicurata eserciti

unicamente l’attività di segretaria, descritta da __________, la considero, a

seguito delle sue risorse fisiche, abile al lavoro sull’arco di una giornata

lavorativa normale di 8-9 ore, rispettivamente durante le ore dedicate a questo

tipo di attività, ma con una diminuzione del rendimento del 10% […] dal

30.4.2022.” (pag. 326 e seg. incarto AI, sottolineature del redattore).

Visionato il documento datato 10

maggio 2022 e nominato “Profilo delle esigenze fisiologiche relative al

posto di lavoro” redatto dal datore di lavoro (e marito) dell’assicurata

(la cui funzione è stata indicata quale “collab.

amministrativa+logistica+lavori leggeri manutenz.” (doc. 115 incarto AI),

con complemento del 17 maggio 2022 il dr. __________ ha osservato:

"

Mi è ora giunto il documento […] redatto dal titolare […]; quest’ultimo

scriveva che l’assicurata era collaboratrice amministrativa e attiva nella

logistica, svolgendo lavori leggeri di manutenzione; assumeva a volte da 1-3

ore al giorno la posizione china o ricurva, a volte da 1-3 ore al giorno la

posizione in rotazione, mai eseguiva attività in prossimità del suolo, mai

lavori inginocchiata, mai lavori sopra l’altezza del capo, mai il corpo veniva

sottoposto a forti vibrazioni, spesso da 3-6 ore al giorno eseguiva movimenti

ripetitivi del corpo per esempio lavoro al PC, spesso, sempre da 3-6 ore al dì,

vi era la possibilità di scegliere la posizione corporea seduta, in piedi o

entrambi, si annotava che vi era impossibilità di riposo, spesso da 3-6 ore al

giorno assumeva la posizione prevalentemente seduta, a volte 1-3 ore al giorno

la posizione prevalentemente in piedi, mai camminava su terreni irregolari, di

rado fino ad 1 ora al giorno saliva o scendeva scale, mai utilizzava scale a

pioli. Mai sollevava carichi fino e oltre l’altezza del busto, mai sollevava e

spostava camminando, mai sollevava e spostava accovacciata, mai sollevava e

spostava sotto pressione del tempo, mai spingeva pesi, si annotava che ciò non

era più possibile a causa dell’attuale condizione di salute, inoltre che da 2

anni non era più possibile svolgere una serie di compiti quali alzare pesi,

abbassarsi, salire le scale, stare troppo seduta. Tenendo ora conto delle

precisazioni a riguardo dell’attuale posto di lavoro, mettendole a confronto

con i limiti funzionali e di carico da me profilati, citati, posso senz’altro

affermare che l’ultima attività svolta dall’assicurata può essere considerata

perfettamente adatta al suo stato di salute, per cui l’inabilità lavorativa per

quest’ultima è dello 0% a partire dal 30.4.2022. […]” (doc. 116 incarto AI,

sottolineature del redattore).

Con osservazioni del 5 ottobre

2022.

(doc. 59 incarto AI) l’assicurata ha contestato le conclusioni del medico

SMR, producendo i rapporti del dr. __________ del 12 luglio 2021 e del 29

settembre 2022, come pure quelli del dr. __________ del 9 e 29 settembre 2022.

Per quanto attiene al certificato

del dr. __________ del 12 luglio 2021 (doc. 59, pag. 143 incarto AI), si rileva

che esso è stato vagliato dal dr. __________ (doc. 114, pag. 319 e 323 incarto

AI), il quale ha concluso che “Sebbene […] sia stata ventilata la

presenza di una malattia reumatica infiammatoria, ossia una spondiloartrite,

non ho trovato all’esame clinico attuale, indizi per una malattia articolare

reumatica infiammatoria […]” (doc. 114, pag. 325 incarto AI). Per il resto,

il certificato in parola non si esprime neppure sulla capacità lavorativa

(residua) e tantomeno sulle valutazioni del dr. __________.

Il certificato medico del 9

settembre 2022 del dr. __________ (doc. 59, pag. 144 incarto AI) si limita ad

attestare un elenco di otto diagnosi, senza differenziare tra quelle con e

quelle senza influsso sulla capacità lavorativa, il curante concludendo che “In

considerazione di queste diagnosi non è possibile che la paziente sia abile al

lavoro al 100% da 30.04.2022 anche per un’attività adeguata. A mio parere la

paziente è abile al lavoro solo nella misura del 50% per qualsiasi attività”.

Anche in questo caso, il curante non si è confrontato con le singole risultanze

del medico fiduciario, preferendo una valutazione a compartimento stagno ed

esprimendo una diversa valutazione della capacità lavorativa residua rispetto

al dr. __________.

Nel suo rapporto del 29 settembre

2022.

(doc. 59, pag. 145 e segg. incarto AI), indirizzato al medico di famiglia,

il dr. __________ riferisce di aver recentemente visitato l’assicurata,

elencando (senza differenziare tra affezioni invalidanti e non) delle diagnosi

parzialmente diverse da quelle riportate nel certificato del 9 settembre 2022

del dr. __________. Anche in questo caso, il curante reumatologo non si è

confrontato – pur essendone a conoscenza – con la valutazione del collega, come

ammesso dalla stessa insorgente (doc. 59, pag. 141 incarto AI). Di rilevanza è

il fatto che il quadro clinico descritto dal dr. __________ corrisponde a

quello da lui precedentemente descritto. In particolare, egli ha ribadito la

diagnosi di “Probabile spondiloartrite sieronegativa prevalentemente assiale

(HLA B27 positiva)”, senza averne la certezza (egli asserisce che “Il

quadro clinico è verosimilmente compatibile con una spondilite anchilosante con

dolori tipo infiammatori con la presenza di sindesmofiti a livello lombare (che

immagine radiologica più nota e più caratteristica della SA su terreno generico

positivo familiarità per spondilite”, doc. 59, pag. 146 incarto AI).

Tuttavia, la valutazione – allegata al rapporto in parola – della RMI nativa

del bacino e di quella nativa della colonna lombare effettuato dal dr. __________

(specialista in radiologia) il 15 settembre 2022 ha dato esito negativo, il

radiologo concludendo che “non si riconoscono alterazioni suggestive di

morbo di Bechterew”, rispettivamente “Non segni suggestivi di morbo di

Bechterew […]” (doc. 59, pag. 148 e seg. incarto AI).

Ne consegue che anche se si

volesse ammettere la presenza di una spondiloartrite assiale non radiografica,

essa non è ancora degenerata nel suo stadio più avanzato (leggasi: morbo di

Bechterew), ossia al momento in cui può comportare delle limitazioni del

movimento o delle cattive posture.

A proposito dello scritto del 29

settembre 2022 del dr. __________ indirizzato al legale dell’assicurata (doc.

59, pag. 150), il curante ha criticato sotto quattro aspetti la disamina del

dr. __________, e meglio:

- il

fatto di non aver inserito nelle diagnosi con ripercussioni sulla capacità

lavorativa quella a suo dire più importante, ossia la spondiloartrite

sieronegativa prevalentemente assiale (HLA B27 positiva), relegandola ad un

dato anamnestico senza conseguenze sulla capacità lavorativa;

- l’asserzione,

a suo dire indice di una certa prevenzione, secondo cui l’assicurata è obesa, trattandosi

di un leggero sovrappeso;

- il

fatto di aver descritto ciò che la paziente non riesce a fare come una mancata

collaborazione;

- la

descrizione delle risorse fisiche residue della paziente che il curante

ritiene, per contro, non date a causa della spondiloartrite, notoriamente una

patologia infiammatoria.

A mente del curante, l’assicurata

potrebbe lavorare “al massimo 4 ore al giorno”.

A tal proposito, il dr. __________,

a cui sono state sottoposte le nuove refertazioni, rispettivamente prese di

posizione dei curanti, si è così espresso nel suo rapporto del 19 febbraio 2023

(doc. 122, pagg. 351-354 incarto AI; XII, allegato E, sottolineature del

redattore):

"

Sulla scorta delle critiche […] nei confronti della mia valutazione […],

tenendo soprattutto conto di quanto affermato dal medico curante [dr. __________,

n.d.r.] che riteneva la diagnosi più importante quella di spondiloartrite

sieronegativa, prevalentemente assiale HLA B27 positiva, giudicando che la

sua paziente non disponesse delle risorse fisiche elencate dal sottoscritto,

vista la presenza della spondiloartrite sieronegativa, ho sottoposto il

materiale radiologico […], includente anche quello più recente ossia la

risonanza magnetica della colonna lombare del 15.9.2022 e del bacino del

15.9.2022

al Prof. Dr. med. __________, primario della clinica di radiologia __________

[…]; il Prof. __________ si esprime chiaramente sulla domanda se le immagini

sottopostegli depongono per la presenza di una spondiloartrite o meno, dicendo:

“non segni radiologici per SpA e/o sacroileite”. Per quanto

riguarda la risonanza magnetica della colonna lombare del 15.9.2022, il […]

radiologo afferma che le immagini del 15.9.2022, pur documentando discopatie

plurisegmentali, non dimostrano la presenza di conflitti radicolari

rispettivamente di una stenosi del canale lombare; alla risonanza magnetica del

bacino del 15.9.2022 il Prof. __________ non intravvede patologie alle

articolazioni coxofemorali, descrivendole come regolari.

Per quanto riguarda la

valutazione del peso corporeo, concordo con la critica del Dr. __________,

ossia che la […] paziente presenta al massimo un leggero sovrappeso che rimane

ininfluente sulla sua capacità lavorativa dal lato strettamente reumatologico. Non

potendo sostenere la diagnosi di spondiloartrite assiale neanche dopo la

recente valutazione del Prof. __________, esperto in radiologia muscolo

scheletrica, giungo […] ad una valutazione diversa delle risorse fisiche

dell’assicurata rispetto al medico di famiglia rispettivamente del reumatologo

curante. Per i motivi soprariassunti non posso dunque discostarmi dalla

mia valutazione delle risorse fisiche e di conseguenza della capacità

lavorativa dell’assicurata, espressa al momento della valutazione peritale con

visita del 29 aprile 2022. Parte integrante di questa mia rivalutazione

risulta anche la perizia radiologica espletata dal Prof. __________, primario

della clinica di radiologia __________, datata 8.2.2023.”

Con annotazione del 3 novembre

2022.

il medico SMR (doc. 61 incarto AI), preso atto delle refertazioni dei curanti

e degli esiti delle risonanze del 15 settembre 2022, ha osservato che i

rapporti dei curanti erano “differenti valutazioni dello stesso stato di

salute dell’A. già valutato dal Dr. med. __________ (perizia del 29.04.2022 e

complemento del 17.05.2022)”, confermando il suo ultimo rapporto.

Valutata attentamente tutta la

refertazione medica di cui sopra, questa Corte non ha motivi di scostarsi dalle

conclusioni del dr. __________ circa lo stato valetudinario dell’assicurata e

della sua capacità lavorativa residua. Egli, specialista in reumatologia, ha

infatti analizzato in modo critico la refertazione medica agli atti,

confrontandosi attivamente con le singole censure dei curanti ed avendo disposto

ulteriori accertamenti che hanno avvalorato la sua valutazione, in particolare

la valutazione delle risonanze magnetiche esperita dal dr. __________ quale

specialista esterno.

La ricorrente non può quindi

rimproverare al medico SMR di aver cambiato idea in modo “acritico”,

giacché egli inizialmente aveva a disposizione esclusivamente la documentazione

dei curanti quale base di valutazione, mentre una volta acquisita la

refertazione medica dalla __________ ha, a ragione, ritenuto la valutazione del

medico fiduciario molto più esaustiva e convincente.

2.6.4

Nelle more del ricorso la ricorrente

ha prodotto ulteriore refertazione medica, e meglio il referto radiologico del

27.

febbraio 2023 del dr. __________ (specialista in radiologia) (XII, allegato

F), la risonanza magnetica del 24 febbraio 2023 della zona lombare

dell’assicurata a cui il dr. __________ (specialista in reumatologia) ha

apposto l’indicazione “Protrusioni” (XII, allegato G), il certificato

medico del dr. __________ del 6 marzo 2023 attestante un peggioramento dello

stato di salute dal 24 febbraio 2022 ribadendo come le risultanze mediche

fossero “patognomoniche per una spondiloartrite sieronegativa” e

attestando un’incapacità lavorativa del 50% in ogni attività a partire dal 24

febbraio 2022 (XII, allegato H), il certificato del 23 marzo 2023 del dr. __________

secondo cui “RMI lombo-sacrale e sacro-iliache e bacino effettuata il 27

febbraio 2023: mette in evidenza progressione del quadro degenerativo osseo e

discale del rachide lombare. Presenta inoltre lievi peggioramenti della

enteropatia dei piccoli glutei” (XII, allegato I) e il rapporto del dr. __________

(specialista in radiologia) del 22 aprile 2023 inviato al curante dr. __________

(XII, allegato L). Ha inoltre prodotto lo scritto dell’11 luglio 2023 della __________

contenente la seguente presa di posizione del medico fiduciario: “In base

alla [nuova, n.d.r.] documentazione messami a disposizione […] l’attuale

inabilità lavorativa parziale certificata dal medico curante Dr. med. __________

[è, n.d.r.] un peggioramento da ricondurre alle medesime patologie già

ampiamente diagnosticate sia in sede peritale che da parte del medico curante

reumatologo” (XVI, allegato M).

Questa Corte rileva che le

succitate refertazioni si riferiscono ad un asserito peggioramento successivo

alla decisione impugnata, ossia al 24 febbraio 2023, data della RMI lombare e

della RMI del bacino nativa. A tal proposito, si rammenta che per costante

giurisprudenza il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali

chiamato a valutare la legalità della decisione deferitagli è limitato

temporalmente alla fattispecie rilevante al momento dell’emanazione di tale

decisione (fra le tante cfr. DTF 136 V 24 consid. 4.3; 130 V 445 consid. 1.2

con rinvii), in concreto dunque il 27 dicembre 2022 (cfr. supra consid. 1.5.).

Fatti verificatisi ulteriormente possono essere presi in considerazione se

permettono un accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla

decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid.

1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b; STCA 32.2019.63 del 27 aprile

2020.

consid. 2.11). Conseguentemente, in applicazione della surriferita

giurisprudenza i citati certificati non sono in casu decisivi ai fini del

giudizio.

Tutto bene considerato, le

refertazioni prodotte dall’insorgente durante la procedura amministrativa e in

questa sede non sono suscettibili di mettere in dubbio le conclusioni del

medico SMR, il quale pur non eseguendo degli approfondimenti di carattere

medico, ha fatto proprie – in particolare – le esaustive, aggiornate e puntuali

valutazioni del dr. __________. Per tacere del fatto che, di principio, in caso di lite non ci si può di regola

fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. supra

consid. 2.5.).

Pertanto, la valutazione medica

del SMR va confermata. Non si può tuttavia escludere – vista la presa di posizione

del medico fiduciario (cfr. supra consid. 1.10.) e la natura degenerativa

dell’affezione reumatologica – che, successivamente all’emanazione della

decisione impugnata, la situazione valetudinaria dell’assicurata sia

peggiorata, circostanza da verificare contestualmente ad un’eventuale nuova

domanda di prestazioni.

2.7

Come detto (cfr. supra consid. 2.6.1.),

la ricorrente non ha contestato la valutazione economica operata dall’Ufficio

AI ed il TCA non ravvisa motivi per discostarsene.

2.8

La decisione del 27 dicembre 2022 va

in ogni caso modificata.

Infatti, il medico SMR ha

concluso (cfr. supra consid. 2.6.4. in fine) che l’insorgente ha riacquisito la

piena capacità lavorativa in ogni attività dal 28 giugno 2022 (cfr. supra

consid. 1.4.).

Ne consegue che l’insorgente ha

diritto ad una rendita AI con grado del 50% dal 1. novembre 2021 (scadenza

dell’anno d’attesa) – con versamento dal 1. marzo 2022 (sei mesi dopo la

richiesta di prestazioni, trattandosi di una domanda tardiva) – al 30 settembre

2022.

(tre mesi dopo il miglioramento constatato, art. 88a cpv. 1 OAI; per

il calcolo vedasi ad esempio la STF 9C_996/2010 del 5 maggio 2011 consid. 8.).

Visto quanto precede, anche se

per un motivo non invocato dalla ricorrente, in parziale accoglimento del

ricorso la decisione impugnata va modificata nel senso sopra indicato.

2.9

Secondo l'art. 69 cpv. 1fbis

LAI nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr.

anche la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli

art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio

2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta

a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V

402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza, le

spese per fr. 500 sono poste a carico della ricorrente nella misura di fr. 450

e dell’Ufficio AI nella misura di fr. 50.

Considerato il parziale

accoglimento del gravame anche se per motivi non invocati dalla ricorrente (STF

9C_580/2010 del 16 novembre 2010 consid. 4.1 e 9C_288/2015 del 7 gennaio 2016

consid. 4.2.), si giustifica l’assegnazione di ripetibili (parziali) in ragione

di fr. 200.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ La decisione del 27 dicembre

2022 è modificata nel senso che RI 1 ha diritto ad una rendita AI con grado del

50% dal 1. novembre 2021 al 30 settembre 2022, con versamento dal 1. marzo

2022.

2. Le spese di procedura di fr. 500

sono poste a carico della ricorrente in ragione di fr. 450 e dell’Ufficio AI in

ragione di fr. 50. L’Ufficio AI verserà alla ricorrente fr. 200 a titolo di

ripetibili parziali.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti