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Decisione

32.2023.60

Ricorso contro diniego di prestazioni accolto con rinvio atti secondo la proposta formulata pendente lite dall'Ufficio AI e condivisa dall'insorgente

24 ottobre 2023Italiano8 min

di fr. 500 sono poste a carico dell’Uffi-cio AI che rifonderà al ricorrente fr.

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Incarto

n.

32.2023.60

rg/sc

Lugano

24 ottobre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 2 giugno 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 4 maggio 2023 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in fatto e in diritto

che 1.1 Per decisione 4 maggio 2023, sulla

scorta delle risultanze della procedura riguardante il (mancato) riconoscimento

di indennità giornaliere in caso di malattia da parte di __________, l’Ufficio

AI ha respinto la domanda di prestazioni inoltrata nell’ottobre 2021 da RI 1,

non presentando egli un’incapacità lavorativa di almeno un anno e non essendo

neppure adempiute le condizioni per eventuali provvedimenti professionale.

1.2 Contro suddetta decisione s’aggrava

al TCA l’assicurato patrocinato da RA 1. Contesta - producendo refertazione

medica (doc. B-E) - la valutazione medica posta alla base del querelato

provvedimento e postula il riconoscimento di una rendita d’invalidità non

meglio precisata, in subordine il rinvio della causa all’amministrazione per

nuovi accertamenti medici.

1.3 Con la risposta di causa

l’amministrazione chiede la reiezione del gravame e ciò dopo avere sottoposto

la refertazione medica prodotta dal ricorrente ad esame da parte del medico SMR

(IV-1), secondo il quale non sono stati addotti nuovi elementi idonei a

sovvertire le conclusioni contenute nella decisione impugnata.

1.4 Il 18/22 agosto 2023 l’insorgente ha

trasmesso al Tribunale ulteriore documentazione medica (doc. G-I) che

l’amministrazione ha ancora una volta ritenuto non suscettibile di modificare

l’esito della sua valutazione alla base del diniego di prestazioni.

Con scritto 5 settembre 2023 (XV)

l’Ufficio AI ha trasmesso al Tribunale il rapporto della visita effettuata il

22 agosto 2023 dal medico fiduciario di __________ dr. __________, psichiatra e

psicoterapeuta (cfr. XV-2), attestante che “Il decorso sembra cronico e il

caso deve essere valutato in ambito AI, per comprendere quale sia l’impatto

reale dei limiti sulla capacità di guadagno” e che l’assicurato risulta “[a]bile

al 50% dal mese di novembre 2022 in avanti, da intendersi come rendimento

globalmente ridotto”. Alla luce di tale refertazione l’amministrazione ha

chiesto la retrocessione degli atti per l’espletamento di ulteriori

accertamenti medici volti a definire l’evoluzione nel tempo dell’incapacità

lavorativa dell’assicurato.

Con scritto 20 settembre 2023

tramite il proprio rappresentante l’insorgente ha dichiarato di accettare la

proposta formulata dall’amministrazione con protesta di congrue ripetibili

(XVII).

2.1 La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49

cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio

2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

2.2 Sulla base degli atti attualmente

all’inserto l’eventuale diritto di RI 1 a prestazioni decorrendo dopo il 1.

gennaio 2022, alla presente fattispecie tornano applicabili le disposizioni LAI

e OAI in vigore dal 1. gennaio 2022 (RU 2021 705).

Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in

relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità

al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno

alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una

diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité,

in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundes-verwaltungsrecht, Band XIV, Soziale

Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1

lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al

lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole

interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art.

8 LPGA] almeno al 40%). Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è

determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato

conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di

eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa

ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro

(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto

conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado

d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del

reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello

che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore

(Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié

pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto

conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora

realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in

attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del

lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale

del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in

cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente

all’art. 29 cpv. 1 LPGA.

2.3 Nel caso in disamina, alla

luce degli atti medici all’inserto v’è effettivamente da ritenere che, onde

addivenire ad un chiaro giudizio sulla situazione invalidante dell’assicurato, la

fattispecie vada ulteriormente indagata dal profilo medico-psichiatrico e ciò

in particolare sulla scorta della summenzionata certificazione dello psichiatra

dr. __________ – resa nell’ambito della procedura pendente dinanzi a __________

ed avente ad oggetto prestazioni d’indennità giornaliera per malattia (cfr.

supra consid. 1.4, cfr. XV-1) – nella quale, tenuto conto dell’anamnesi, delle

indicazioni dell’assicurato, dei dati oggettivi AMDP, dei risultati dei test

SIMS e SIRS, dopo valutazione generale e posta la diagnosi con influsso sulla

capacità lavorativa di “F.33.1 Sindrome depressiva ricorrente, episodio

attuale di media gravità”, come accennato ha attestato una inabilità del

50% da novembre 2022 dopo aver precisato come il decorso risulti cronico e come

il caso vada valutato in ambito AI al fine di comprendere il reale impatto dell’inabilità

sulla capacità di guadagno.

2.4 In STF 9C_243/2010 del

28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi

il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in

quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di

rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano

accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un

complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA

32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli

accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle

bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der not-wendigen Erhebung einer

bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem

kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, ei-ne

Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder

Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115

del 27 ottobre 2011).

In concreto,

considerato come gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione risultino

incompleti, si giustifica il rinvio degli atti affinché essa proceda nel senso

sopra indicato, segnatamente tramite ulteriori accertamenti medici (psichiatrici).

.

In esito alla nuova

istruttoria dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI,

una nuova decisione soggetta a ricorso ai sensi degli artt. 56ss LPGA.

2.5 Secondo gli art.

29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI (nel tenore in vigore sino al 31

dicembre 2020), la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra

200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al

valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

In concreto, visto l’esito del

ricorso (il rinvio con esito aperto equivale

a piena vittoria: STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a

DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), le spese per complessivi

fr. 500 vanno poste a carico dell’Ufficio AI.

Patrocinato e

vincente in causa, il ricorrente ha diritto ad un'indennità per ripetibili

(art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo fissare in fr.

1’800.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è

accolto.

§ La decisione del

4 maggio 2023 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché

proceda conformemente ai considerandi.

2.- Le spese di procedura

Fatti

di fr. 500 sono poste a carico dell’Uffi-cio AI che rifonderà al ricorrente fr.

1’800 (IVA inclusa) per ripetibili.

3.- Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3

Considerandi

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti