32.2023.60
Ricorso contro diniego di prestazioni accolto con rinvio atti secondo la proposta formulata pendente lite dall'Ufficio AI e condivisa dall'insorgente
24 ottobre 2023Italiano8 min
di fr. 500 sono poste a carico dell’Uffi-cio AI che rifonderà al ricorrente fr.
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2023.60
rg/sc
Lugano
24 ottobre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 2 giugno 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 4 maggio 2023 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che 1.1 Per decisione 4 maggio 2023, sulla
scorta delle risultanze della procedura riguardante il (mancato) riconoscimento
di indennità giornaliere in caso di malattia da parte di __________, l’Ufficio
AI ha respinto la domanda di prestazioni inoltrata nell’ottobre 2021 da RI 1,
non presentando egli un’incapacità lavorativa di almeno un anno e non essendo
neppure adempiute le condizioni per eventuali provvedimenti professionale.
1.2 Contro suddetta decisione s’aggrava
al TCA l’assicurato patrocinato da RA 1. Contesta - producendo refertazione
medica (doc. B-E) - la valutazione medica posta alla base del querelato
provvedimento e postula il riconoscimento di una rendita d’invalidità non
meglio precisata, in subordine il rinvio della causa all’amministrazione per
nuovi accertamenti medici.
1.3 Con la risposta di causa
l’amministrazione chiede la reiezione del gravame e ciò dopo avere sottoposto
la refertazione medica prodotta dal ricorrente ad esame da parte del medico SMR
(IV-1), secondo il quale non sono stati addotti nuovi elementi idonei a
sovvertire le conclusioni contenute nella decisione impugnata.
1.4 Il 18/22 agosto 2023 l’insorgente ha
trasmesso al Tribunale ulteriore documentazione medica (doc. G-I) che
l’amministrazione ha ancora una volta ritenuto non suscettibile di modificare
l’esito della sua valutazione alla base del diniego di prestazioni.
Con scritto 5 settembre 2023 (XV)
l’Ufficio AI ha trasmesso al Tribunale il rapporto della visita effettuata il
22 agosto 2023 dal medico fiduciario di __________ dr. __________, psichiatra e
psicoterapeuta (cfr. XV-2), attestante che “Il decorso sembra cronico e il
caso deve essere valutato in ambito AI, per comprendere quale sia l’impatto
reale dei limiti sulla capacità di guadagno” e che l’assicurato risulta “[a]bile
al 50% dal mese di novembre 2022 in avanti, da intendersi come rendimento
globalmente ridotto”. Alla luce di tale refertazione l’amministrazione ha
chiesto la retrocessione degli atti per l’espletamento di ulteriori
accertamenti medici volti a definire l’evoluzione nel tempo dell’incapacità
lavorativa dell’assicurato.
Con scritto 20 settembre 2023
tramite il proprio rappresentante l’insorgente ha dichiarato di accettare la
proposta formulata dall’amministrazione con protesta di congrue ripetibili
(XVII).
2.1 La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49
cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio
2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
2.2 Sulla base degli atti attualmente
all’inserto l’eventuale diritto di RI 1 a prestazioni decorrendo dopo il 1.
gennaio 2022, alla presente fattispecie tornano applicabili le disposizioni LAI
e OAI in vigore dal 1. gennaio 2022 (RU 2021 705).
Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in
relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità
al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno
alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité,
in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundes-verwaltungsrecht, Band XIV, Soziale
Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1
lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al
lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art.
8 LPGA] almeno al 40%). Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié
pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in
attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del
lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale
del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in
cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente
all’art. 29 cpv. 1 LPGA.
2.3 Nel caso in disamina, alla
luce degli atti medici all’inserto v’è effettivamente da ritenere che, onde
addivenire ad un chiaro giudizio sulla situazione invalidante dell’assicurato, la
fattispecie vada ulteriormente indagata dal profilo medico-psichiatrico e ciò
in particolare sulla scorta della summenzionata certificazione dello psichiatra
dr. __________ – resa nell’ambito della procedura pendente dinanzi a __________
ed avente ad oggetto prestazioni d’indennità giornaliera per malattia (cfr.
supra consid. 1.4, cfr. XV-1) – nella quale, tenuto conto dell’anamnesi, delle
indicazioni dell’assicurato, dei dati oggettivi AMDP, dei risultati dei test
SIMS e SIRS, dopo valutazione generale e posta la diagnosi con influsso sulla
capacità lavorativa di “F.33.1 Sindrome depressiva ricorrente, episodio
attuale di media gravità”, come accennato ha attestato una inabilità del
50% da novembre 2022 dopo aver precisato come il decorso risulti cronico e come
il caso vada valutato in ambito AI al fine di comprendere il reale impatto dell’inabilità
sulla capacità di guadagno.
2.4 In STF 9C_243/2010 del
28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi
il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in
quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento
istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di
rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano
accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un
complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA
32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli
accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle
bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der not-wendigen Erhebung einer
bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem
kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, ei-ne
Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder
Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115
del 27 ottobre 2011).
In concreto,
considerato come gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione risultino
incompleti, si giustifica il rinvio degli atti affinché essa proceda nel senso
sopra indicato, segnatamente tramite ulteriori accertamenti medici (psichiatrici).
.
In esito alla nuova
istruttoria dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI,
una nuova decisione soggetta a ricorso ai sensi degli artt. 56ss LPGA.
2.5 Secondo gli art.
29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI (nel tenore in vigore sino al 31
dicembre 2020), la procedura di ricorso in caso di controversie relative
all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra
200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al
valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
In concreto, visto l’esito del
ricorso (il rinvio con esito aperto equivale
a piena vittoria: STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a
DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), le spese per complessivi
fr. 500 vanno poste a carico dell’Ufficio AI.
Patrocinato e
vincente in causa, il ricorrente ha diritto ad un'indennità per ripetibili
(art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo fissare in fr.
1’800.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è
accolto.
§ La decisione del
4 maggio 2023 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché
proceda conformemente ai considerandi.
2.- Le spese di procedura
Fatti
di fr. 500 sono poste a carico dell’Uffi-cio AI che rifonderà al ricorrente fr.
1’800 (IVA inclusa) per ripetibili.
3.- Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3
Considerandi
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti