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32.2023.61

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 dicembre 2023Italiano56 min

Source ti.ch

Fatti

I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va poi evidenziato

che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di

trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola

fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

9C_337/2023 del 22 agosto 2023, consid. 3.3.2;8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e che il solo

fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è

sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.6. Va ancora rilevato che affinché un

esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve

adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294; D.

Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti

dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la

nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo,

“Le perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie, Ed. CFPG,

Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 203 e segg. (249-254).

Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista

in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione

riconosciuto scientificamente (STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V

49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann,

Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999

pag. 105 segg.).

Il medico deve inoltre pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e

deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività

lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all'insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto

psicosociale della persona esaminata.

Del resto, il rifiuto del carattere invalidante deve

ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori

descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui

descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti

divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti

dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile,

come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente

psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).

Per quel che concerne l'invalidità psichica, in due sentenze

8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e

143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che la nuova procedura probatoria

illustrata nella DTF 141 V 281 per i dolori somatoformi persistenti, secondo

cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata

siano da accertare alla luce di indicatori, deve ora essere applicata non solo

in caso di depressioni da lievi fino a medio-gravi (DTF

143 V 409), ma anche per tutte le malattie psichiche

(DTF 143 V 418). Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a

medio-gravi, che non avrà più il medesimo significato il precedente

criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per

la concessione di una rendita AI (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale

del 14 dicembre 2017).

Ora invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione

decisiva è se la persona interessata riesca a presentare sulla base di un metro

di valutazione oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno

invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di

depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere

considerata complessivamente nell'apprezzamento delle prove, tuttavia

considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr. comunicato

stampa del TF del 14 dicembre 2017).

Nel 2015 il Tribunale federale aveva modificato la sua prassi per

l'accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi

senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni

psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17

giugno 2015). In questi casi, la decisione sul diritto a una rendita AI deve

avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito,

occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla

persona interessata considerando, da un lato, i fattori di carico esterno di

diminuzione del potenziale e da un altro lato i fattori positivi di

compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso

singolo.

Determinanti come indicatori sono, tra l'altro, l'intensità della

diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e

l'esito di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le

patologie associate, lo sviluppo e la struttura della personalità, il contesto

sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere

nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza, la

persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del

Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Inoltre, nelle due sentenze del 30 novembre 2017 il Tribunale

federale è giunto alla conclusione che la procedura appena descritta deve

essere applicata in futuro all'esame di tutti i casi ove è richiesta una

rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche

nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche

possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in

maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è

necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo

giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la

questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione

delle conseguenze di un'affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

Soltanto da quell'elemento non emerge alcuna attestazione sulle

prestazioni lavorative della persona toccata. È proprio per questa ragione che

per tutte le malattie psichiche deve essere applicata una procedura probatoria

fondata su indicatori, soprattutto in presenza di simili disturbi che in

sostanza si accomunano per problemi probatori. Eventualmente si dovrà, secondo

la specifica sindrome nella valutazione dei singoli indicatori, provvedere ad

alcuni adattamenti. Per motivi scaturenti dal principio di proporzionalità, si

potrà prescindere da un procedimento probatorio strutturato, laddove si

dimostrasse inutile o addirittura inadatto. La realizzazione di questa

evenienza deve essere valutata secondo la necessità probatoria concreta. La

prova di un'invalidità pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se

nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro

coerente di limitazione della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della

vita. La mancanza di tale indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza

di prova atta a dimostrare una limitazione della capacità lavorativa, aspetto

che si ripercuote conseguentemente a sfavore della persona toccata.

Con sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento ai

giudizi 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al considerando

3.5.1 ha ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale

non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere

nel contesto dell'esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche

caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi

esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione

impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio

2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).

Questa giurisprudenza è stata

confermata nella sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in DTF 144

V 50 (STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).

Da ultimo, il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza

di cui alle DTF 143 V 409 e DTF 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11

luglio 2018 al consid. 3.3.1 e 3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al

consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF 8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF

9C_77/ 2018 dell'8 agosto 2018 al consid. 2.2.

Infine, in DTF 145 V 215 il TF ha stabilito che le sindromi da

dipendenza primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere

sottoposte, in linea di principio, a una procedura probatoria strutturata

secondo la DTF 141 V 281.

2.7. Nella presente fattispecie, dopo

attento esame della documentazione medica agli atti, questo Tribunale non può

confermare la decisione dell'Ufficio AI di respingere la richiesta di

prestazioni senza effettuare ulteriori approfondimenti medici, come d'altronde

indicato dal Servizio Medico Regionale nella sua ultima annotazione del 9

giugno 2023 (doc. V/1) resa pendente causa.

Lo stesso dr. __________ del Servizio Medico Regionale ha

predisposto nel 2021 una perizia pluridisciplinare, che è stata affidata al

Servizio Accertamento Medico.

Gli specialisti internista (dr.ssa __________), pneumologo (dr. __________),

neurologo (dr. __________), reumatologo (dr. __________), cardiologo (dr. __________),

Considerandi

infettivologo (dr.ssa __________) e psichiatra (dr. __________) hanno

personalmente visitato l'assicurata nei primi mesi del 2022 e hanno valutato le

sue condizioni di salute, prendendo in considerazione i referti resi dai

curanti che li hanno preceduti ed effettuando esami laddove ritenuto

necessario.

I rapporti che ciascun perito ha allestito sono stati integrati

nella perizia pluridisciplinare del 24 novembre 2022 del Servizio Accertamento

Medico, che ha analizzato lo stato di salute dell'insorgente, dall'anamnesi ai

disturbi soggettivi, dalle constatazioni oggettive alle diagnosi con e senza

influsso sulla capacità lavorativa, fino a rispondere alle domande peritali

sottoposte loro dall'Ufficio AI per definire la capacità di lavoro in attività

abituale e adeguata.

I periti, dopo avere discusso insieme i risultati a cui sono

giunti, hanno concluso che la valutazione percentuale della capacità lavorativa

globale medico-teorica era del 100% sia per l'attività abituale sia per le

attività adeguate, non avendo posto alcuna diagnosi avente conseguenze sulla

capacità lavorativa, ma solo delle diagnosi senza influsso.

Da parte della dottoressa curante, __________, medicina interna

FMH, vi sono agli atti alcuni referti attestanti, sempre, un'inabilità

lavorativa totale dell'assicurata sin dall'estate 2019.

Nel rapporto medico del 2 settembre 2020 (doc. 36) ella non ha

posto una propria diagnosi, ma ha rinviato ai due referti allegati, ossia al

rapporto del 20 maggio 2020 del dr. med. __________ della __________ di __________,

che ha in particolare diagnosticato una sindrome della stanchezza cronica e a

quello del 1° gennaio 2020 del dr. med. __________, FMH medicina interna attivo

presso la Clinica __________, che faceva seguito a una degenza di cinque giorni

a cavallo della fine dell'anno dovuta a un'astenia marcata e che ha portato

alla scoperta della sindrome delle apnee del sonno di grado lieve posizionale.

Basandosi sul referto della clinica __________, la curante ha

indicato una prognosi sfavorevole sulla capacità lavorativa a causa della

cronicità della problematica lamentata e accertata, che rendeva l'assicurata

subito affaticabile dopo poche ore di qualsiasi attività. La dr.ssa __________

le aveva perciò consigliato di continuare con la presa a carico psichiatrica

con la dr.ssa med. __________ e con la fisioterapia.

I referti della dr.ssa __________ (del 27 novembre 2020 e del 30

maggio 2023) non forniscono un quadro clinico completo e dettagliato, ma descrivono

soltanto alcune caratteristiche dello stato di salute della ricorrente.

Il dr. med. __________ nella sua prima valutazione (pag. 9), ha

rilevato che la collega ha visitato l'assicurata solo poche volte nel corso

della sua presa a carico: nel 2020, i consulti di persona sarebbero stati nove,

mentre quelli telefonici due; nel 2021, le visite di persona sono state due e

nel 2023 tre. Diverse sono poi le occasioni in cui la dottoressa ha allestito

ricette per farmaci, ma sempre fuori consultazione medica.

La terapia ambulatoriale ha avuto inizio il 7 febbraio 2020, con

cadenza mensile, per lamentata affaticabilità, umore altalenante spesso

deflesso, ansia, stanchezza cronica, a periodi apatia e anedonia, disturbi

della concentrazione, che l'ha portata a diagnosticare una sindrome

ansioso-depressiva (ICD-10: F41.2), oltre alla sindrome da fatica cronica

diagnosticata da terzi nel 2020, e a ritenere l'assicurata totalmente inabile

al lavoro.

Dal rapporto del 27 novembre 2020 risulta che la prescrizione

farmacologica era di Fluoxetin 20 mg 1-0-0 e Temesta exp. 1 mg in riserva,

mentre dall'esposizione della perizia pluridisciplinare del 24 novembre 2022

risulta l'assunzione di 3 pastiglie al giorno di Fluctine e da quella del

perito psichiatra di due al giorno.

Nel suo secondo rapporto, di una pagina e mezza scarsa, prodotto

pendente causa, il 30 maggio 2023 la psichiatra curante ha riferito per un

terzo del suo parere dell'iter amministrativo davanti all'Ufficio AI e per i

restanti due terzi della sua nuova presa a carico dell'assicurata dal 2023,

dopo due anni in cui non è più stata sua paziente. Quest'ultima si era infatti

nel frattempo affidata alle cure di una collega fino a fine dicembre 2022.

Nel merito delle sue constatazioni, il TCA rileva che, proprio

come ha ritenuto il dottor __________ il 26 aprile 2023 nel suo complemento

peritale, allorquando si è pronunciato a seguito della degenza di due mesi

dell'assicurata nel reparto psichiatrico presso l'Ospedale di __________, la

dr.ssa med. __________ ha affermato che non sentendosi riconosciuta

dall'Ufficio AI nella sua sofferenza, visto che aveva appena emesso il progetto

di decisione con cui le rifiutava le prestazioni, l'assicurata era sprofondata

in uno stato depressivo caratterizzato da umore deflesso, apatia, anedonia e

pensieri di non voler più vivere.

Se, da un lato, come ha concluso il perito psichiatra dopo avere

attentamente esaminato la valutazione psicologica e la lettera di uscita, il

soggiorno stazionario nella struttura specializzata era dunque chiaramente

conseguente alla reiezione della domanda di invalidità avvenuta il mese

precedente, che ha esacerbato i sintomi depressivi - d'altronde, lo stesso

rapporto di uscita spiega che le disfunzioni comportamentali avute

dall'interessata erano connesse principalmente allo scompenso acuto

verificatosi con la negazione della rendita di invalidità e che erano

nettamente migliorate una volta che l'evento acuto era rientrato. Il TCA non

può però ignorare che comunque vi è stato un ricovero presso un nosocomio

specializzato in ambito psichiatrico.

In effetti, poco prima di questa degenza, seppure in modo molto

succinto, non solo la psichiatra allora curante, dr.ssa med. __________, ha

certificato il 13 dicembre 2022 un peggioramento dello stato psichico

dell'interessata. Anche la dr.ssa med. __________ ha attestato, il 21 gennaio

2023, che si era manifestato in modo accentuato un peggioramento dal profilo

psichiatrico, per il quale l'assicurata era a quel momento seguita dalla dr.ssa

med. __________, la quale ha perciò ritenuto necessario, a breve termine, un

ricovero presso il servizio di psichiatria dell'Ospedale __________ di __________,

che ha poi infatti avuto luogo dal 25 gennaio al 27 marzo 2023.

Questa degenza, durata due mesi, ha avuto in un primo tempo decorso

favorevole.

Essa ha portato al superamento della crisi e al ripristino di

adeguate capacità decisionali e volitive, tanto che l'assicurata ha deciso di

andare a convivere con il suo compagno e di lasciare il suo appartamento.

Il miglioramento dello stato psichico della ricorrente è tuttavia

durato ben poco.

Il 30 maggio 2023 la psichiatra ha infatti riferito che nei due

successivi incontri avuti con la ricorrente una volta dimessa, il 21 aprile

2023.

e il 9 maggio 2023 aveva riscontrato umore deflesso, affettività incontinente

e pianto continuo. Alla seconda visita, la curante aveva osservato un ulteriore

peggioramento dato dal fatto che, piangendo, l'interessata aveva riferito di

non avere più voglia di vivere né che vedeva una via di uscita. Inoltre, lo

stato psichico era caratterizzato da una diminuita energia vitale e da pensieri

anticonservativi.

Queste condizioni hanno portato la specialista a decidere per un

secondo ricovero a __________, avvenuto il 16 maggio 2023, da cui poi

l'interessata si è autodimessa il 12 giugno 2023.

La ricorrente si è poi fatta nuovamente ricoverare, il 19 giugno

2023, questa volta presso la Clinica __________ di __________.

Il ragguaglio fornito dalla dr.ssa __________ il 30 maggio 2023

indica soltanto che, da un colloquio telefonico avuto quel giorno con la

psichiatra curante del nosocomio di __________ presso cui la ricorrente era a

quel momento degente, lo stato psichico dell'assicurata non aveva subìto alcun

miglioramento ed era ancora molto compromesso.

Il secondo e il terzo ricovero sono avvenuti successivamente

all’emissione della decisione dell'Ufficio AI, che delimita il potere cognitivo

del giudice delle assicurazioni sociali. A tal proposito si rammenta infatti

che, per costante giurisprudenza, il potere cognitivo del giudice delle

assicurazioni sociali chiamato a valutare la legalità della decisione

deferitagli è limitato temporalmente alla fattispecie rilevante al momento

dell’emanazione di tale decisione (fra le tante: DTF 136 V 24 consid. 4.3; 130

V 445 consid. 1.2 con rinvii), in concreto dunque il 4 maggio 2023. La

giurisprudenza federale ha tuttavia sottolineato che fatti verificatisi

ulteriormente possono essere presi in considerazione se permettono un

accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (cfr.

STF 8C_323/2023,8C_324/2023,8C_325/2023 del 17 ottobre 2023; SVR 2003 IV Nr.

25.

consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V

366.

consid. 1b; STCA 32.2023.46 dell'11 settembre 2023, consid. 2.9; STCA

32.2023.6

del 21 agosto 2023, consid. 2.6).

Ora, nel caso concreto, basandosi proprio sul referto del 30

maggio 2023 della dr.ssa __________, il medico SMR ha ritenuto dato un

peggioramento necessitante una valutazione peritale psichiatrica di decorso

(doc. V/1).

Considerato perciò il poco tempo trascorso tra il riconoscimento

del peggioramento dello stato di salute da parte della psichiatra curante e il

ricovero presso l'Ospedale di __________ prima e la Clinica __________ poi, non

potendosi escludere, con la necessaria tranquillità, una conseguenza delle

mutate condizioni valetudinarie della ricorrente sulla sua capacità lavorativa

nel periodo che ha preceduto l’emanazione della decisione del 4 maggio 2023, si

impone il rinvio degli atti all’amministrazione affinché proceda con un

complemento istruttorio. L'Ufficio AI dovrà quindi acquisire una perizia

psichiatrica di decorso - peraltro considerata indicata pendente causa dallo

stesso dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale - ed emetta poi un

nuovo provvedimento (cfr. STCA 32.2023.46 dell'11 settembre 2023, consid. 2.9).

Tale perizia permetterà di chiarire la situazione psichica anche

retrospettivamente (STF 8C_323/2023 del 17 ottobre 2023).

A questo proposito va rammentato che, di norma,

l'incarto può essere rinviato all'Ufficio AI (DTF 137 V 210) o perché vi sono accertamenti peritali svolti

dall'amministrazione che necessitano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”) (STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi sono carenze negli accertamenti peritali svolti

dall'amministrazione (“Eine

Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der

notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht

(unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”)

(STCA 32.2023.46 dell'11 settembre 2023; STCA 32.2023.41 del 2 ottobre 2023;

STCA 32.2023.18 del 24 luglio 2023; STCA 32.2021.29 del 30 agosto 2021).

2.8

Alla luce

delle considerazioni esposte, la decisione impugnata deve essere annullata e il

ricorso accolto.

2.9

Il 1° gennaio 2021 è entrata in

vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente

che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica, ma non più

anche gratuita per le parti.

Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. fbis

LPGA, secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura

è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Per l'art. 69 cpv. 1bis

LAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto, la

procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso

di controversie relative a prestazioni dell'AI è soggetta a spese. L'entità

delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF

9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Vincente (il rinvio della causa con esito aperto equivale a piena

vittoria: DTF 141 V 281 consid 11.1; STF 8C_293/2023 del 10 agosto 2023,

consid. 7 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1) e patrocinata in causa, la

ricorrente ha diritto a un’indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e

art. 30 cpv. 1 Lptca), ciò che rende priva d'oggetto la domanda di gratuito

patrocinio formulata nel ricorso e completata nelle more ricorsuali (DTF 124 V

301.

consid. 6 e STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi

dei considerandi.

§ La decisione impugnata è annullata

e l’incarto rinviato all’Ufficio AI affinché proceda con ulteriori

accertamenti.

2. Le

spese di Fr. 500.- sono poste a carico dell'Ufficio AI, che rifonderà alla ricorrente Fr. 2'000.- (IVA inclusa) per

ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria

con gratuito patrocinio.

4. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti