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Decisione

32.2023.61

Perizia pluridisciplinare non individua diagnosi né incapacità lavorative.Dopo progetto di decisione c'è peggioramento psichico che necessita ricovero stazionario.Idem dopo decisione negativa.Visto che anche SMR ha ritenuto dato peggioramento e perizia,rinvio atti per perizia psichiatrica di decorso

21 dicembre 2023Italiano56 min

dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile,

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2023.61

TB

Lugano

21 dicembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 5 giugno 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 4 maggio 2023 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. Nel dicembre 2019 (doc. 5) RI 1,

1966, da ultimo attiva come sales manager, ha chiesto di beneficiare di prestazioni

dall'assicurazione invalidità a causa della stanchezza e della spossatezza con

malessere che erano presenti da anni, ma che dal 26 agosto 2019 le impedivano

di lavorare.

La richiedente ha subito beneficiato di provvedimenti d'intervento

tempestivo (doc. 23) ma, non essendo integrabile nel mondo del lavoro (doc.

28), sono state indagate le sue condizioni di salute attraverso i suoi medici

curanti.

1.2. L'11 gennaio 2021 (doc. 45) il

Servizio Medico Regionale ha ritenuto opportuno esperire una perizia

pluridisciplinare, eseguita tra gennaio e aprile 2022 (docc. 72 e 99) e

sfociata nel rapporto peritale del 24 novembre 2022 (doc. 107), avallato il 29

novembre 2022 (doc. 108) dal medesimo SMR (dr. __________), che ha stabilito

l'assenza di diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa e quindi

un'abilità lavorativa totale dall'agosto 2019 in qualsiasi attività.

Con il progetto di decisione del 5 dicembre 2022 (doc. 110)

l'Ufficio assicurazione invalidità ha respinto la richiesta di prestazioni

dell'assicurata, poiché dal rapporto peritale non sono emerse affezioni

invalidanti atte a compromettere l'esercizio dell'attività abituale di sales

manager rispettivamente di altre professioni. Ne è risultata una completa

capacità lavorativa senza una perdita di guadagno dovuta a un danno alla

salute.

1.3. Quali osservazioni l'assicurata ha

prodotto sia il 24 gennaio 2023 (doc. 116) il referto del 21 gennaio 2023 (doc.

115) della dr.ssa med. __________, la quale l'ha in cura da 10 anni e ha

certificato un peggioramento dal profilo psichiatrico tale che la specialista

che la segue ha ritenuto necessario un ricovero stazionario in reparto

psichiatrico, sia il certificato del 13 dicembre 2022 della dr.ssa med. __________,

sua psichiatra curante fino al termine di quell'anno, che ha riscontrato un

netto peggioramento dello stato psichico necessitante un aumento

dell'intervento psicofarmacologico. L'assicurata ha informato l'Ufficio AI che

il giorno seguente sarebbe stata ricoverata all'Ospedale __________ di __________

nel reparto di psichiatria. La valutazione psicologica e la lettera d'uscita

del 27 marzo 2023 (doc. 128), unitamente ai precedenti referti dei medici

curanti, sono state trasmesse il 17 aprile 2023 (doc. 130) dall'SMR al Servizio

Accertamento Medico, che il 28 aprile 2023 (doc. 134) ha allestito un

complemento peritale in ambito psichiatrico, di cui il 2 maggio 2023 (doc. 133)

il dr. med. __________ dell'SMR ha preso atto.

La decisione del 4 maggio 2023 (doc. A2) che ne è seguita ha

confermato perciò il progetto di decisione di rifiuto di prestazioni.

1.4. Con ricorso del 5 giugno 2023 (doc.

I) RI 1, assistita dalla RA 1, si è rivolta al TCA per chiedere l'annullamento

di questa decisione e il rinvio degli atti all'Ufficio AI per un complemento

istruttorio.

La ricorrente ha rilevato di avere cessato l'attività nell'agosto

2019 per stanchezza e spossatezza con malessere che le impedivano di essere

attiva professionalmente.

La presa a carico psichiatrica dal 2020 l'ha condotta, stante un

peggioramento delle sue condizioni di salute che ha portato a un incremento

della terapia psicofarmacologica da fine anno 2022, a un ricovero stazionario

presso il reparto psichiatrico dell'Ospedale __________ di __________ dal 25

gennaio al 27 marzo 2023 con, alla dimissione, un potenziamento della terapia

farmacologica e un buon compenso psichico. Poco dopo, però, il 21 aprile 2023,

il 9 e il 30 maggio 2023 (doc. A4) la psichiatra curante (dr.ssa med. __________)

ha ritrovato l'assicurata con umore deflesso, affettività incontinente, che

continuava a piangere, e ne ha perciò disposto un secondo ricovero.

D'avviso dell'insorgente, i segnali inviati dall'allora psichiatra

curante (dr.ssa __________), la quale attestava stati ansioso-depressivi sempre

più frequenti, e visto il tempo intercorso tra il consulto psichiatrico

peritale (12 maggio 2022) e l'allestimento del rapporto peritale (24 novembre

2022), avrebbero dovuto portare il SAM a richiedere maggiori precisazioni alla

curante sul suo stato di salute, in particolare se e da quando era in corso un

peggioramento che si esprimeva con un aumento della frequenza di questi stati

ansioso-depressivi. Per la ricorrente, la conclusione dei periti di novembre

2022 non è perciò completa e la decisione va annullata.

Anche l'attestazione del 13 dicembre 2022 della dr.ssa __________

di un cambiamento nel suo stato di salute, tale da rendere indispensabile un

aumento dell'intervento psicofarmacologico e in seguito, secondo la dr.ssa __________,

sua nuova curante, un ricovero a carattere specialistico a inizio anno 2023,

avrebbe dovuto portare l'Ufficio AI a svolgere ulteriori accertamenti. Il

peggioramento dello stato di salute dell'assicurata intervenuto prima della

decisione formale, che ha condotto a un secondo ricovero nell'arco di pochi

mesi, comporta che gli atti vadano ritornati all'Ufficio AI per un complemento

istruttorio con una perizia psichiatrica di decorso.

1.5. Sentito il dr. __________ del Servizio

Medico Regionale (doc. V/1) sulla documentazione medica prodotta

dall'assicurata con il ricorso, nella risposta del 20 giugno 2023 (doc. V)

l'Ufficio assicurazione invalidità ha chiesto al Tribunale di respingere il

ricorso.

Per quanto concerne l'aspetto medico, l'Ufficio AI ha rilevato di

avere fondato la propria valutazione della residua capacità lavorativa sulla

dettagliata, completa e approfondita perizia pluridisciplinare del SAM, da cui

risulta che i periti, tenuto conto dei dati soggettivi ed oggettivi, hanno

riportato le diagnosi con e senza influenza sulla capacità lavorativa

dell'assicurata.

Nessuno dei periti coinvolti ha rilevato patologie con influenza

sulla capacità lavorativa ed essi hanno tenuto conto di tutte le affezioni di

cui l'assicurata è affetta, perciò alla perizia del SAM va attribuita piena

forza probatoria.

Sulla documentazione prodotta dall'assicurata con il ricorso si è

pronunciato il Servizio Medico Regionale, il cui parere è riportato nella

risposta e a seguito del quale l'amministrazione ha concluso che detta

documentazione non fornisce elementi che possano modificare le conclusioni dei

periti del SAM, i quali non hanno rilevato alcuna incapacità lavorativa e

pertanto non risulta trascorso l'anno d'attesa giusta l'art. 28 cpv. 1 lett. b

LAI.

La decisione impugnata va pertanto confermata.

L'Ufficio AI ha infine precisato che in assenza di un'inabilità

lavorativa antecedente, l'inizio dell'anno d'attesa va conteggiato nel momento

dell'insorgere del peggioramento con eventuale prolungato influsso sulla

capacità lavorativa dell'assicurata, che è avvenuto al più presto nell'aprile

2023 o, semmai, dal primo ricovero avvenuto nel gennaio 2023, il quale

costituisce un nuovo evento invalidante, perciò una nuova valutazione andrà eseguita

nell'ambito di una nuova domanda di prestazioni.

1.6. Il 4 luglio 2023 (doc. VII) la

ricorrente ha informato il TCA che dopo essersi autodimessa il 12 giugno 2023

dall'Ospedale __________, dal 19 giugno 2023 era ricoverata presso la Clinica __________

a __________ (doc. A7).

Il 6 luglio seguente (doc. IX) essa ha osservato che a causa

dell'inabilità lavorativa certificata dai curanti è stata posta al beneficio di

indennità giornaliere per malattia dal 26 agosto 2019 fino all'esaurimento del

diritto. I documenti che ha recuperato pendente causa direttamente

dall'assicuratore malattia (docc. A11-A15) e ha prodotto il 17 agosto 2023

(doc. XI) certificano un'inabilità lavorativa totale dal 27 agosto 2019 al 25

agosto 2021 e quindi durante almeno un anno senza notevole interruzione perciò,

contrariamente a quanto ha sostenuto l'Ufficio AI, le condizioni poste

dall'art. 28 cpv. 2 lett. b e lett. c LAI sono ampiamente soddisfatte. Il

peggioramento notificato il 24 gennaio 2023 con l'obiezione al progetto di

decisione del 5 dicembre 2022 va pertanto preso in considerazione

nell'istruttoria concernente la richiesta di prestazioni del 2019.

La valutazione peritale a posteriori della capacità lavorativa

della ricorrente, effettuata dopo più di due anni dall'inizio dell'inabilità

lavorativa, conclude addirittura per una piena capacità sin da agosto 2019, ciò

che è in netto contrasto con quanto certificato dai medici curanti durante

l'anno di attesa, con quanto constatato durante il provvedimento di intervento

tempestivo nel marzo 2020 e con quanto riconosciuto dall'assicuratore perdita

di guadagno. La valutazione del SAM va dunque censurata e l'insorgente ha

riconfermato la richiesta di rinvio degli atti per una perizia di decorso, come

peraltro indicato dall'SMR stesso.

1.7. Nelle osservazioni del 1° settembre

2023 (doc. XIV) l'Ufficio AI ha affermato che i periti del SAM hanno

attentamente valutato tutta la documentazione medica presentata dall'assicurata

e pure l'incarto dell'assicuratore malattia, ben motivando le ragioni per cui

l'assicurata non ha mai presentato patologie con influenza sulla sua capacità

lavorativa. L'amministrazione ha riportato i pareri dei singoli specialisti in

pneumologia, cardiologia, neurologia, infettivologia, psichiatria, reumatologia

e internistica, concludendo che nessuno dei periti coinvolti ha rilevato una

qualsivoglia diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa della ricorrente

e, in assenza di modifiche dello stato di salute, ha ritenuto che essa era

sempre stata abile al 100%.

1.8. Il 25 settembre 2023 (doc. XVI)

l'insorgente ha indicato di avere trasmesso alla dr.ssa __________ il rapporto

peritale del SAM e che la sua curante è rimasta sorpresa che l'inabilità da

essa certificata sin dall'agosto 2019 non sia stata considerata dai periti,

mentre l'assicuratore per perdita di guadagno le ha riconosciuto le indennità

giornaliere per malattia. Sebbene la diagnosi da fatica cronica sia difficile

da diagnosticare e possa anche non essere condivisa dal SAM, per la ricorrente ciò

non significa però che essa non presentava stanchezza, debolezza e insonnia

nell'agosto 2019 e ancora nel settembre 2020. Pertanto, la valutazione

pregressa della capacità lavorativa va censurata.

1.9. Per l'amministrazione, quanto

affermato dall'assicurata non è atto a modificare le conclusioni a cui è

giunta, basate sulle esaustive e chiare valutazioni mediche del SAM e dell'SMR.

L'ultimo referto della dr.ssa med. __________ non apporta alcun nuovo elemento

che non sia già stato debitamente valutato (doc. XVIII).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è sapere se

è a giusta ragione che l'Ufficio assicurazione invalidità non ha attribuito

all'assicurata una rendita di invalidità avendola ritenuta abile al lavoro al

100% in qualsiasi attività stante l'assenza di patologie con influsso sulla sua

capacità lavorativa.

2.2. Va

innanzitutto rilevato che il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore una

(importante) modifica della LAI e dell'OAI denominata "Ulteriore sviluppo

dell'AI" e che concerne (anche) il diritto alla rendita (RU 2021 705). Per

la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto

in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto

intertemporale, secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al

momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato

giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1,

con riferimento a DTF 130 V 329).

In concreto, al ricorso contro

la decisione emanata dall'Ufficio AI il 4 maggio 2023 - data che, di principio,

delimita il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali dal

profilo materiale e temporale (STF 9C_241/2022 del 30 giugno 2022) - si

applicano dunque le norme sostanziali in vigore al momento in cui si sono

realizzati i fatti rilevanti del caso (dal 2019 in poi), perciò le disposizioni

della LAI, OAI e LPGA sono applicabili nella versione valida fino al 31

dicembre 2021.

2.3. Secondo

l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende

l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali

dell'invalidità, secondo questa definizione, sono dunque un danno alla salute

fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e

la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno

alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché

il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité

dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno

1991, pag. 216 segg.).

Per incapacità al lavoro

s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla

salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente

esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso

d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione

anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6

LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla

rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha

rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,

ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29

cpv. 1 LAI).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1

LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita

un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale

definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il

grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che

egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da

valido).

Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30

consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Secondo la

giurisprudenza, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

2.4. Preso atto del rapporto medico del

27 novembre 2020 (doc. 43) dell'allora psichiatra curante dell'assicurata,

dr.ssa __________, FMH psichiatria e psicoterapia, che ha indicato di averla

vista per la prima volta nel gennaio 2017, una seconda volta nel 2018 e

nuovamente nel febbraio 2020, quando lamentava forte stanchezza cronica, umore

depresso e ansia, di avere posto la diagnosi di sindrome ansioso-depressiva

(ICD-10: F41.2), oltre a quella di sindrome della stanchezza cronica posta da

un medico di __________, e di ritenerla totalmente inabile al lavoro (dal

settembre 2019 l'inabilità del 100% era stata valutata da terzi), l'11 gennaio

2021 (doc. 45) i dr. med. __________ e __________ del Servizio Medico Regionale

hanno ritenuto indicata una valutazione peritale pluridisciplinare

(internistica: dr.ssa med. __________; psichiatrica: dr. med. __________;

psicologica: __________; reumatologica: dr. med. __________; cardiologica: dr.

med. __________; neurologica: dr. med. __________; pneumologica: dr. med. __________;

infettivologica: dr.ssa med. __________), affidata aleatoriamente il 28 ottobre

2021 (doc. 53)/12 novembre 2021 (doc. 57) al Servizio Accertamento Medico di __________

e che ha avuto luogo nei primi mesi del 2022 (doc. 107).

Nel suo referto peritale del 24 novembre 2022 (doc. 107) il SAM ha

riassunto gli atti medici messi a sua disposizione relativi al periodo dal 2011

al 2022, l'anamnesi (familiare, personale-sociale, professionale, patologica,

sistemica), i disturbi soggettivi e le affezioni attuali, la descrizione della

giornata, le terapie in atto e le incongruenze emerse.

Il 7 aprile 2022 la dr.ssa med. __________, FMH in medicina

interna generale, ha valutato le condizioni di salute dell'assicurata

descrivendo nelle constatazioni obiettive lo status, gli esiti degli esami di

laboratorio e cardiologici eseguiti il 17 febbraio 2022, degli esami

neurologici del 16 febbraio 2022, degli esami pneumologici del 19 aprile 2022 e

gli esiti degli esami psicodiagnostici eseguiti il 25 febbraio 2022 dal perito

psicologo e psicoterapeuta __________.

Prima di elencare le diagnosi, la perita ha osservato che

l'asserita stanchezza cronica presente fin dagli anni '90 dopo avere contratto

EBV non era coerente con gli impegni professionali e di studio svolti dall'assicurata

in quegli anni. L'asserito aumento dei disturbi dopo l'insorgenza dei conflitti

sul lavoro e successivo licenziamento sembravano essere maggiormente in

relazione a problemi sociali e non valetudinari.

La perita ha in seguito ritenuto non esservi diagnosi con influsso

sulla capacità lavorativa, ma solo senza influsso.

Dopo la valutazione medica, la consulente del SAM ha risposto ai

quesiti peritali sulla capacità lavorativa dell'assicurata, ritenendola sin da

sempre piena, dal profilo internistico, sia nell'attività precedentemente

esercitata sia in una attività adeguata, eccetto per i periodi in cui è stata

ricoverata.

Il rapporto del Servizio Accertamento Medico indica, poi, che la

ricorrente è stata valutata da altri specialisti (dal reumatologo il 7 febbraio

2022, dall'infettivologa il 10 febbraio 2022, dal neurologo il 16 febbraio

2022, dal cardiologo il 17 febbraio 2022, dallo psichiatra il 4 e il 28 aprile

2022, dal pneumologo il 19 aprile 2022) e che le conclusioni peritali si

fondano su una esauriente discussione tra i medici periti del SAM. Non

risultando alcuna incapacità lavorativa in nessun ambito specialistico, non è

stata necessaria una teleconferenza.

Segue l'esposizione della valutazione globale interdisciplinare

contenente un riepilogo del decorso della malattia come pure il riassunto di

tutte le valutazioni specialistiche a cui l'assicurata è stata sottoposta dai

consulenti del Servizio Accertamento Medico.

Dal lato pneumologico, il dr. med. __________, specialista in

medicina interna e malattie dell'apparato respiratorio, non ha rilevato

patologie con influsso sulla capacità lavorativa, ma solo un'asma bronchiale

allergica cronica leggera intermittente e una minima sindrome delle apnee da

sonno ostruttive anamnestica, per cui non sussistevano motivi per giustificare

un'incapacità lavorativa persistente per lavori fisici da leggeri a

medio-pesanti.

Una limitazione era teoricamente presente per lavori con

esposizione ad agenti irritativi non specifici delle vie respiratorie, mentre

non v'era alcuna limitazione per l'attività esercitata da ultimo di case

manager in ambito turistico.

Le patologie cardiologiche sono state indagate dal dr. med. __________,

specialista in medicina interna e cardiologia FMH, e anch'egli non ha posto

alcuna diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa dell'assicurata, mentre

quali diagnosi senza influsso ha citato uno stato dopo ablazione per

tachicardia parossistica verosimilmente sopraventricolare e leggero prolasso

della valvola mitrale. Il perito non ha rilevato cause cardiache alla

stanchezza cronica presentata dall'assicurata né mai limitazioni cardiache per

nessuna attività, perciò sin da sempre l'abilità lavorativa era del 100% in

qualsiasi attività.

Il dr. med. __________, specialista in neurologia FMH, ha eseguito

un esame elettroneurografico il 16 febbraio 2022 in occasione del suo consulto

specialistico, concludendo per uno stato neurologico assolutamente normale

senza deficit indicativi di una lesione delle strutture centrali o periferiche,

perciò non ha indicato alcuna diagnosi neurologica con conseguenze sulla

capacità lavorativa. Quali diagnosi senza conseguenze ha posto una stanchezza

cronica soggettiva con reperti neurologici normali, un disturbo di sensibilità

soggettivo alla pianta dei piedi senza reperti neurologici oggettivi

corrispondenti, in fase di miglioramento. Dal punto di vista neurologico non

v'erano quindi reperti oggettivi che permettevano di trovare una spiegazione ai

sintomi della stanchezza cronica lamentati dall'interessata.

La capacità lavorativa è sempre quindi stata del 100%.

Pure dal profilo infettivologico non sono state evidenziate delle

patologie aventi influsso sulla capacità lavorativa dell'interessata. La dr.ssa

med. __________, specialista in medicina interna generale e malattie infettive

FMH, ha soltanto individuato alcune infezioni che, però, non avevano

ripercussioni sulla capacità lavorativa, tanto da giudicarla abile al 100% in

qualsiasi attività. La consulente ha riscontrato un'incoerenza sulla

sintomatologia invalidante riferita dall'assicurata e il suo vissuto negli

ultimi 26 anni, visto che ha comunque ottenuto una laurea universitaria e ha

lavorato per quasi 20 anni quasi sempre a tempo pieno. Malgrado questa

sintomatologia cronica ci sono stati solo due ricoveri e nessuna terapia

riferita ambulatoriale per affrontare il suo problema di salute. A dire della

specialista, l'avere contattato direttamente la clinica __________

specializzata nella sindrome della fatica cronica avrebbe portato l'assicurata

a focalizzarsi su questa patologia, rischiando però così di non prendere in

considerazione altre diagnosi differenziali.

Il dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e

psicoterapia, ha visitato l'assicurata il 28 aprile 2022 e il 12 maggio 2022

per 56 minuti rispettivamente 32 minuti, non rilevando patologie psichiatriche

con influsso sulla capacità lavorativa. Dal profilo soggettivo, l'interessata

ha riferito che l'affaticamento cronico la avrebbe annebbiata mentalmente e non

sarebbe riuscita a pensare e a concentrarsi, la stanchezza poteva durare da 4 a

10 giorni consecutivi, se camminava o puliva la casa poi il giorno seguente non

si sarebbe più mossa. Non avere la forza di fare nulla sarebbe diventato molto

frustrante, ci sarebbe stata una continua sensazione di malessere che si

sarebbe trasformata in frustrazione e ultimamente si sarebbe sentita un po'

depressa, come se fosse ormai inutile vivere. Al perito ha riferito che non

sarebbe riuscita più a fare nulla, aveva dei forti dubbi che avrebbe potuto

ancora lavorare qualche ora al giorno, seppure la voglia di credere di potere

lavorare ci fosse ancora. Non riusciva più a concentrarsi, si sentiva spenta,

priva della speranza di potere riprendere il lavoro, anche perché la sua fatica

cronica, pur stando a casa e non lavorando, negli ultimi due anni sarebbe

peggiorata.

Lo specialista non ha rilevato incongruenze, ha esaminato lo

status dell'assicurata riscontrando che era vigile, orientata, l'eloquio era

spontaneo, con toni della voce normalmente modulati. Nonostante quanto riferito

dall'interessata, che era un po' depressa, egli non ha osservato dei segni

evidenti di una flessione in senso depressivo del tono dell'umore, non ha

osservato una riduzione della concentrazione e dell'attenzione durante i colloqui,

la memoria a breve e a lungo termine era conservata, l'assicurata era molto

comunicativa, il comportamento adeguato al contesto e denotava una buona

stabilità affettiva, non v'erano delle alterazioni della forma e del contenuto

del pensiero, l'impulsività era moderata, la percezione era pronta e libera da

errore; il riposo notturno riferito era disturbato da risvegli precoci, ma alla

visita egli non ha evinto segni di insufficiente riposo generale. Le energie

erano riferite ridotte a causa della sindrome da fatica cronica, ma l'energia

psichica durante il colloquio era apparentemente adeguata; la progettualità e

la capacità di coping erano ridotte, l'appetito era nella norma e

l'istinto vitale era conservato.

Dai test psicodiagnostici effettuati dallo psicologo __________ il

25 febbraio 2022 è emerso che l'assicurata ha risposto alle domande con

sincerità, senza amplificare la sintomatologia.

Inoltre, l'assicurata ha risposto in modo pertinente, senza

esasperare o minimizzare gli aspetti valutati. In conclusione, l'analisi

congiunta dei test somministrati ha rivelato che al momento della valutazione

la personalità risultava complessivamente strutturata ed esente da disturbi

psichici invalidanti e che poteva essere esclusa una simulazione o una tendenza

all'aggravamento della sintomatologia.

Il perito ha rilevato che le prese a carico psicoterapiche erano

assenti negli anni del peggioramento, ma l'assicurata non ne ha sentito la

necessità; inoltre, non erano noti ricoveri psichiatrici.

Egli non ha segnalato incoerenze, se non il fatto che l'assicurata

si definiva depressa a causa delle conseguenze della sindrome da fatica

cronica, ma questo sentimento sembrava piuttosto una condizione di

frustrazione, alimentata anche dalla restrizione delle abitudini di vita e

dalla sensazione di non essere creduta. Non erano invece visibili segni,

diretti o indiretti, di una vera depressione secondo i parametri

medico-psichiatrici.

Quale diagnosi senza influsso lo psichiatra ha posto una pregressa

bulimia nervosa, a quel momento ben controllata.

Nel valutare la capacità, il consulente ha indicato che non

c'erano limiti psichiatrici oggettivi che potevano essere segnalati ed essi non

sono emersi neppure dalla testistica eseguita, che risultava coerente e

credibile. Le funzioni psichiche erano tutte conservate, durante i colloqui non

si notavano dei segni di obnubilamento mentale, di scarsa efficienza cognitiva

e nemmeno delle energie evidentemente compromesse, come sarebbe nel caso di

patologie psichiatriche invalidanti. Egli ha escluso dei motivi psichiatrici

alla base della manifestazione sintomatica riferita dall'assicurata della

sindrome da fatica cronica, che a suo dire si sarebbe manifestata dopo

un'infezione.

A titolo abbondanziale, il perito ha segnalato la percezione di

inefficacia e inutilità delle cure psichiatriche proposte dopo l'aggravamento

della fatica cronica, con delle prese a carico assolutamente blande se non

quasi inesistenti e una compliance terapeutica non sempre ottimale.

Sulla scorta anche delle conclusioni tratte nel 2020 dall'esperto di fatica

cronica, per lo psichiatra mancava quindi qualsiasi base oggettiva che potesse

permettere l'inquadramento psichiatrico dei disturbi soggettivi riferiti

dall'assicurata e mancava anche una malattia psichiatrica invalidante secondo

le classificazioni psicodiagnostiche validate.

La capacità lavorativa era dunque totale in qualsiasi attività.

Infine, egli ha riscontrato che le risorse psichiche non erano

compromesse da alcuna patologia e che lo stato di affaticamento cronico

provocherebbe una deplezione delle energie, comprese anche le risorse

cognitive.

Il dr. med. __________, specialista FMH reumatologia, ha visitato

l'assicurata il 28 marzo 2022, rilevando che i disturbi da essa accusati, i

deficit funzionali riferiti, non riscontrabili durante l'esame peritale, non si

spiegavano con le alterazioni strutturali documentate fino a quel momento.

Inoltre, l'assicurata non necessitava di farmaci analgesici per il quadro

algico lamentato.

Egli ha posto la diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa

di sindrome cervicolombovertebrale in disturbi statici del rachide, ganglio

radiocarpico palmare al polso destro, mialgie aspecifiche e decondizionamento e

sbilancio muscolare. L'assicurata non presentava limiti nelle sue risorse

fisiche ed era abile al lavoro in qualsiasi tipo di attività, perciò

l'inabilità lavorativa in corso dal 26 agosto 2019 non era spiegata con

patologie riscontrate in ambito reumatologico.

Quali diagnosi rilevanti con ripercussioni sulla capacità

lavorativa il Servizio Accertamento Medico non ne ha dunque indicata alcuna e

quali senza influsso ha riportato le diagnosi poste dai singoli periti,

rilevando che i consulenti non hanno riscontrato la presenza di patologie

determinanti limiti funzionali con ripercussioni sulla capacità lavorativa.

Quanto agli aspetti sulla sua personalità, il dr. med. __________

ha indicato che la sua valutazione e quella testistica hanno fatto emergere,

oltre alle note lamentele su astenia, anedonia e difficoltà cognitive, i

seguenti tratti di personalità che, pur non configurando un disturbo vero e

proprio, sono stati riportati per completezza: "probabilmente è introversa, è altresì probabile che abbia fiducia in sé

e sia orientata al potere… a livello ideativo ritiene che gli altri cerchino di

danneggiarla: probabilmente è isolata, sospettosa, manca di insight a problemi

interpersonali a causa della propria diffidenza, incolpando altri delle sue

difficoltà".

Quali fattori di stress, i periti hanno evidenziato i problemi

economici e l'assenza dal lavoro da tempo, infatti è al beneficio

dell'assistenza sociale. Essa presentava comunque ancora buone capacità e

risorse.

Infine, nel rispondere ai quesiti sulla capacità lavorativa

dell'assicurata, gli specialisti che l'hanno peritata hanno giudicato che sia

nelle varie attività precedentemente esercitate sia in attività adeguate detta

capacità era del 100% da agosto 2019, eccetto le incapacità lavorative del 100%

durante i brevi periodi di degenza.

Nel rapporto finale del Servizio Medico Regionale del 29 novembre

2022 (doc. 108) il dr. med. __________, specialista in medicina interna

generale, ha riconosciuto le diagnosi poste dai periti, ha indicato le

limitazioni funzionali (carico massimo di 15 kg, nessuna necessità di necessità

di alternanza della postura al bisogno e di pause supplementari, nessuna

difficoltà nello svolgere lavori di precisione) e ha stabilito che l'incapacità

lavorativa nell'attività abituale di responsabile vendita e in attività

adeguate era nulla dall'agosto 2019.

Il 30 settembre 2022 (doc. 109) il dr. med. __________ ha preso

posizione su dei referti medici del 2012 relativi a visite al pronto soccorso

dell'Ospedale __________ di __________, osservando delle incongruenze

diagnostiche degli stessi che confutavano la diagnosi di disturbo bipolare. La

recente valutazione non ha riscontrato tratti borderline che potevano inficiare

la capacità di lavoro, mentre gli aspetti di personalità rilevanti erano stati

riportati in perizia, di cui egli confermava le conclusioni.

Al progetto di decisione del 5 dicembre 2022 (doc. 110) con cui

l'Ufficio assicurazione invalidità ha negato all'assicurata il diritto a una

rendita di invalidità e a provvedimenti professionali stante l'assenza di una

perdita di guadagno data da un danno alla salute vista la completa capacità

lavorativa, con le osservazioni l'assicurata ha prodotto due rapporti dei suoi

medici curanti.

Il 13 dicembre 2022 (doc. 116) la dr.ssa med. __________, FMH

psichiatria e psicoterapia, ha certificato di avere visitato l'assicurata quel

giorno, riscontrando un netto peggioramento dello stato psichico,

caratterizzato da colorito dell'umore molto scuro, crisi di pianto, insonnia

ribelle e stati di ansia generalizzata, rendendo quindi indispensabile un aumento

dell'intervento psicofarmacologico.

La dr.ssa med. __________, specialista FMH medicina interna, ha

affermato il 21 gennaio 2023 (doc. 116) di avere in cura l'assicurata da dieci

anni e di confermare quanto già indicato nel suo precedente rapporto. La

curante ha poi rilevato che "Ciò che ora

si manifesta in modo molto accentuato è il peggioramento dal profilo

psichiatrico, per il quale è regolarmente seguita ora dalla Dr.ssa __________

di __________ dopo il pensionamento della Dr.ssa __________. Dr.ssa __________

che ha per questo ritenuto necessario prevedere a breve un ricovero della

signora RI 1 presso il servizio di psichiatria dell'ospedale __________ di __________.

Quadro psicofisico che non rende al momento, a mio parere, la paziente abile a

nessuna attività professionale.".

Dal 25 gennaio al 27 marzo 2023 l'assicurata è stata ricoverata

presso questo nosocomio. L'Ufficio AI ha raccolto la valutazione psicologica

del 24 marzo 2023, in cui è stato evidenziato un disturbo depressivo in

un'organizzazione di personalità borderline, come pure la lettera d'uscita dal

reparto di psichiatria del 27 marzo 2023, in cui sono state poste le diagnosi

psichiatriche di disturbo di personalità emotivamente instabile: tipo

borderline (ICD-10: F60.31) e di sindrome affettiva NAS (ICD-10: F39) (doc.

128).

In quest'ultimo rapporto viene indicato, al capitolo del motivo

del ricovero, che il mancato riconoscimento della sofferenza espletata

dall'assicurata avrebbe provocato un crollo depressivo caratterizzato da

deflessione timica, ansia, labilità emotiva, anedonia, riduzione dello slancio

vitale e ritiro sociale. L'esame psichico ha rilevato che la mimica esprimeva

sentimenti di ansia e tensione emotiva, la gestualità era ridotta ma congrua

allo stato emotivo, l'attenzione, la concentrazione e la memoria risultavano

conservate, il tono dell'umore era subdeflesso, l'eloquio fluente e

informativo, assenti dispercezioni, slancio vitale conservato, presenti

ideazioni suicidali senza progettualità al momento del colloquio in ingresso.

All'ammissione si è presentata in buone condizioni generali. Il ricovero

stazionario era motivato da uno stato depressivo persistente esacerbatosi a

seguito di una domanda di invalidità che era stata negata. Osservata

un'instabilità emotiva ed impulsività, nel trattamento farmacologico è stato

introdotto un nuovo medicamento che era pure presente alla dimissione, che è

avvenuta in stato di buon compenso psichico, con presa a carico ambulatoriale.

Questi referti sono stati sottoposti al Servizio Accertamento

Medico, che il 28 aprile 2023 (doc. 134) si è allineato alla presa di posizione

del dr. __________, suo consulente psichiatra, che due giorni prima si è così

espresso al riguardo:

" L'assicurata

è stata ricoverata su indicazione dei curanti per esacerbazione di una

sintomatologia ansioso-depressiva, con l'obiettivo di ristabilire l'equilibrio

timico ed effettuare un inquadramento diagnostico dal punto di vista

psichiatrico.

Nella valutazione e nel decorso si apprende che l'esacerbazione

dei sintomi depressivi è stata secondaria a una domanda di invalidità che le è

stata negata.

Nel complesso il decorso è favorevole.

La signora è progressivamente affidata all'équipe, instaurando

complessivamente una buona relazione terapeutica ed anche dei discreti rapporti

con i co-degenti. Durante il ricovero la perizianda è stata sottoposta a una

valutazione personologica, che ha messo in evidenza un disturbo depressivo,

nell'ambito di una organizzazione di personalità borderline.

Per la gestione delle pratiche amministrative è stata presa a

carico dall'assistente socio-educativa.

L'assicurata è stata dimessa il 27 marzo 2023 in uno stato di

buono compenso psichico, al punto che nel corso della degenza ha deciso di

lasciare l'appartamento in cui viveva in affitto e di trasferirsi a casa del

compagno, con conseguente cambiamento delle possibili prestazioni da parte

dell'ufficio del sostegno e dell'inserimento sociale. Rispetto a ciò la signora

è parsa consapevole del rischio e delle conseguenze delle sue scelte, che ha

sostenuto essere state elaborate nel tempo.

In merito a quanto osservato, si evince chiaramente che il

ricovero è stato motivato dal rifiuto delle prestazioni dell'Assicurazione

Invalidità.

Nel lungo rapporto si descrive comunque un decorso del tutto favorevole,

con superamento della suddetta crisi e con il ripristino di adeguate capacità

decisionali e volitive dell'assicurata.

Il fatto di delineare un'organizzazione limite (borderline) della

struttura della personalità, che fa riferimento a concetti psicodinamici come

quelli espressi da autori quali Bergeret, non legittima automaticamente la

codifica di un disturbo borderline della personalità clinicamente significativo

secondo i manuali diagnostici ICD-10 o DSM-5.

In effetti il rapporto stesso della clinica spiega che le

disfunzioni comportamentali erano connesse principalmente allo scompenso acuto

verificatosi e sono nettamente migliorate una volta che esso è rientrato.

Va inoltre sottolineato che anche in ambito peritale era stata

condotta una diagnosi di personalità mediante MMPI-2, test che era risultato

valido secondo le scale di controllo e che non aveva fornito dei chiari segni

per un disturbo di personalità scompensato o clinicamente significativo.

Per finire, si confermano nuovamente le conclusioni

peritali.".

A sua volta, il 2 maggio 2023 (doc. 133) il dr. med. __________

del Servizio Medico Regionale ha affermato che il SAM confermava le conclusioni

peritali in assenza di una sostanziale modifica dello stato clinico

dell'assicurata.

A ciò ha fatto

seguito, il 4 maggio 2023 (doc. A2), la decisione dell'Ufficio assicurazione

invalidità, che ha confermato integralmente il progetto del 5 dicembre 2022 di

rifiuto delle prestazioni anche alla luce della documentazione medica

introdotta in fase di audizione, che è stata sottoposta all'SMR, il quale ha

confermato le precedenti conclusioni dopo avere interpellato il Servizio

Accertamento Medico.

Il referto del 30 maggio 2023 (doc. A4) della dr. med. __________,

specialista FMH psichiatria e psicoterapia, prodotto con il ricorso, ha

dapprima riassunto brevemente l'iter che ha portato alla decisione di rifiuto

dell'Ufficio AI. Poi ha rilevato che nel gennaio 2023 ha rivisto l'interessata

dopo due anni durante i quali era stata presa a carico dalla collega __________,

che ha terminato l'attività a fine anno 2022. A quel momento, dopo la decisione

negativa dell'Ufficio AI, non sentendosi riconosciuta nella sua sofferenza,

l'assicurata era sprofondata in uno stato depressivo caratterizzato da umore

deflesso, apatia, anedonia e pensieri di non voler più vivere, motivo per cui

si è resa necessaria una terapia stazionaria dal 25 gennaio al 27 marzo 2023.

Durante il ricovero presso l'Ospedale __________ di __________ sono state poste

le diagnosi di Disturbo di personalità emotivamente instabile tipo Borderline

(ICD-10: F60.31) e di Sindrome affettiva NAS (ICD-10: F39). Dopo la dimissione,

il 21 aprile 2023 la psichiatra ha visto l'assicurata, la quale le ha riferito

che il miglioramento dello stato clinico subentrato in clinica era durato molto

poco dopo la dimissione. L'umore era deflesso, l'affettività incontinente,

continuava a piangere e non sapeva come andare avanti. Al colloquio del 9

maggio 2023 il suo stato era ulteriormente peggiorato; ha riferito, piangendo,

di non avere più voglia di vivere né di vedere una via d'uscita. Lo stato

psichico era caratterizzato da un umore deflesso, un'ansia importante,

un'affettività incontinente, una diminuita energia vitale e da pensieri

anticonservativi, perciò ha deciso per un secondo ricovero a __________ dal 16

maggio 2023.

Da un colloquio telefonico effettuato quel giorno con la

psichiatra del nosocomio risultava che lo stato psichico non aveva subito alcun

miglioramento ed era ancora molto compromesso.

La dottoressa __________ ha perciò concluso che "attualmente e sicuramente già dal primo ricovero a __________

la signora RI 1 non abbia presentato in nessun momento un'abilità lavorativa

anche parziale in quanto erano e sono notevolmente diminuite le caricabilità,

la capacità di adeguamento, la resistenza allo stress e la produttività.".

Su questo parere si è pronunciato il 9 giugno 2023 (doc. V/1) il

dr. __________, il quale ha affermato che "in

considerazione dell'attuale peggioramento certificato ritengo indicato procedere

con una valutazione peritale psichiatrica di decorso.".

Pendente causa la ricorrente ha informato il TCA di essersi

autodimessa il 12 giugno 2023 dalla struttura di __________ e di essere

ricoverata dal 19 giugno 2023 (doc. A7) presso la Clinica __________ di __________

(doc. VII).

2.5. Per costante giurisprudenza (STF

9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter

graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre

un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento

di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili

dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag.

314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).

Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni

sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente

ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Per quel che concerne il valore probatorio di un rapporto medico,

determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno

studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore

di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio

quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del

25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352

consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),

bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

Per costante giurisprudenza, in un procedimento

assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della

controversia giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione essa è un

organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (RAMI

1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid.

2.1.1).

Nella DTF 125 V

351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale

ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che

essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri

di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si

trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di

metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique

VSI 2001 pag. 108 segg.).

Il Tribunale federale ha poi

precisato nella DTF 135 V 465 che il giudice delle

assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici

interni che si trovano alle dipendenze dell'amministrazione, a condizione

che non sussista un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza delle

conclusioni contenute in tali rapporti (cfr., fra le ultime, STF 8C_601/2022

del 31 marzo 2023, consid. 6.3.2; STF 8C_252/ 2022 dell'11 gennaio 2023,

consid. 4.1.2; STF 9C_168/2020 del 17 marzo 2021, consid. 5.1; STF 8C_583/2020

del 4 marzo 2021, consid. 4.1). Sempre secondo l'Alta Corte, dal principio

della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dedotto

dall'art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere

in dubbio l'affidabilità dei rapporti dei medici interni all'amministrazione

mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea

di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni

(DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

In seguito (STF 9C_168/2020 del

17 marzo 2020, consid. 3.2; STF 8C_532/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 4.1),

l'Alta Corte ha ribadito che diversamente dai (semplici) rapporti medici

interni all'assicuratore, ove è sufficiente un minimo dubbio sull'affidabilità

e sulla concludenza degli stessi perché l'assicurato sia sottoposto a esame

medico esterno, alle perizie esperite nell'ambito della procedura amministrativa

(art. 44 LPGA) o giudiziaria da medici specialisti esterni deve essere

riconosciuta piena forza probante nell'ambito dell'accertamento dei fatti,

nella misura in cui non si presentano indizi concreti sull'affidabilità della

perizia stessa (DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 470; 125 V 351

consid. 3b/bb pag. 353; DTF 123 V 176; DTF

122 V 161, DTF 104 V 212; Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb;

Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, 1994,

pag. 332). Tali perizie non possono essere messe in dubbio soltanto

perché esse dovessero giungere a conclusioni diverse dai medici curanti.

Rimangono riservati i casi in cui si dovesse imporre un complemento al fine di

chiarire alcuni aspetti o direttamente una conclusione opposta, poiché i medici

curanti lasciano emergere aspetti importanti e non solo un'interpretazione

medica puramente soggettiva. A tal riguardo occorre ricordare la natura

differente del mandato di cura e di perito (fra tante sentenze cfr. 8C_55/2018

del 30 maggio 2018 consid. 6.2 e 8C_820/2016 del 27 settembre 2017 consid.

5.3).

Occorre ancora osservare che l'allora TFA, in una decisione del 24

agosto 2006 concernente un caso di

assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha

evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR

nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di

divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio

necessario procedere ad una nuova perizia. In quell'occasione

l'Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport

d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont

la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de

l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport

médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de

divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns

et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères

jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès

lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer

celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical

régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique

pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève,

du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur

l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir

de tel. (…)".

In una sentenza

pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto

conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle

direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In

particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la

giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi

dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a

disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un

punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non

fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni

contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti

validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti

citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio

2003).

Se vi sono dei

rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza

valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un

rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA

Fatti

I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va poi evidenziato

che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di

trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola

fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

9C_337/2023 del 22 agosto 2023, consid. 3.3.2; 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e che il solo

fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è

sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.6. Va ancora rilevato che affinché un

esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve

adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294; D.

Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti

dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la

nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo,

“Le perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie, Ed. CFPG,

Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 203 e segg. (249-254).

Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista

in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione

riconosciuto scientificamente (STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V

49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann,

Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999

pag. 105 segg.).

Il medico deve inoltre pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e

deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività

lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all'insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto

psicosociale della persona esaminata.

Del resto, il rifiuto del carattere invalidante deve

ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori

descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui

descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti

divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti

dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile,

come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente

psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).

Per quel che concerne l'invalidità psichica, in due sentenze

8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e

143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che la nuova procedura probatoria

illustrata nella DTF 141 V 281 per i dolori somatoformi persistenti, secondo

cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata

siano da accertare alla luce di indicatori, deve ora essere applicata non solo

in caso di depressioni da lievi fino a medio-gravi (DTF

143 V 409), ma anche per tutte le malattie psichiche

(DTF 143 V 418). Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a

medio-gravi, che non avrà più il medesimo significato il precedente

criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per

la concessione di una rendita AI (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale

del 14 dicembre 2017).

Ora invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione

decisiva è se la persona interessata riesca a presentare sulla base di un metro

di valutazione oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno

invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di

depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere

considerata complessivamente nell'apprezzamento delle prove, tuttavia

considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr. comunicato

stampa del TF del 14 dicembre 2017).

Nel 2015 il Tribunale federale aveva modificato la sua prassi per

l'accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi

senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni

psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17

giugno 2015). In questi casi, la decisione sul diritto a una rendita AI deve

avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito,

occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla

persona interessata considerando, da un lato, i fattori di carico esterno di

diminuzione del potenziale e da un altro lato i fattori positivi di

compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso

singolo.

Determinanti come indicatori sono, tra l'altro, l'intensità della

diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e

l'esito di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le

patologie associate, lo sviluppo e la struttura della personalità, il contesto

sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere

nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza, la

persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del

Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Inoltre, nelle due sentenze del 30 novembre 2017 il Tribunale

federale è giunto alla conclusione che la procedura appena descritta deve

essere applicata in futuro all'esame di tutti i casi ove è richiesta una

rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche

nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche

possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in

maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è

necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo

giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la

questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione

delle conseguenze di un'affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

Soltanto da quell'elemento non emerge alcuna attestazione sulle

prestazioni lavorative della persona toccata. È proprio per questa ragione che

per tutte le malattie psichiche deve essere applicata una procedura probatoria

fondata su indicatori, soprattutto in presenza di simili disturbi che in

sostanza si accomunano per problemi probatori. Eventualmente si dovrà, secondo

la specifica sindrome nella valutazione dei singoli indicatori, provvedere ad

alcuni adattamenti. Per motivi scaturenti dal principio di proporzionalità, si

potrà prescindere da un procedimento probatorio strutturato, laddove si

dimostrasse inutile o addirittura inadatto. La realizzazione di questa

evenienza deve essere valutata secondo la necessità probatoria concreta. La

prova di un'invalidità pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se

nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro

coerente di limitazione della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della

vita. La mancanza di tale indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza

di prova atta a dimostrare una limitazione della capacità lavorativa, aspetto

che si ripercuote conseguentemente a sfavore della persona toccata.

Con sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento ai

giudizi 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al considerando

3.5.1 ha ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale

non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere

nel contesto dell'esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche

caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi

esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione

impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio

2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).

Questa giurisprudenza è stata

confermata nella sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in DTF 144

V 50 (STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).

Da ultimo, il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza

di cui alle DTF 143 V 409 e DTF 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11

luglio 2018 al consid. 3.3.1 e 3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al

consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF 8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF

9C_77/ 2018 dell'8 agosto 2018 al consid. 2.2.

Infine, in DTF 145 V 215 il TF ha stabilito che le sindromi da

dipendenza primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere

sottoposte, in linea di principio, a una procedura probatoria strutturata

secondo la DTF 141 V 281.

2.7. Nella presente fattispecie, dopo

attento esame della documentazione medica agli atti, questo Tribunale non può

confermare la decisione dell'Ufficio AI di respingere la richiesta di

prestazioni senza effettuare ulteriori approfondimenti medici, come d'altronde

indicato dal Servizio Medico Regionale nella sua ultima annotazione del 9

giugno 2023 (doc. V/1) resa pendente causa.

Lo stesso dr. __________ del Servizio Medico Regionale ha

predisposto nel 2021 una perizia pluridisciplinare, che è stata affidata al

Servizio Accertamento Medico.

Gli specialisti internista (dr.ssa __________), pneumologo (dr. __________),

neurologo (dr. __________), reumatologo (dr. __________), cardiologo (dr. __________),

Considerandi

infettivologo (dr.ssa __________) e psichiatra (dr. __________) hanno

personalmente visitato l'assicurata nei primi mesi del 2022 e hanno valutato le

sue condizioni di salute, prendendo in considerazione i referti resi dai

curanti che li hanno preceduti ed effettuando esami laddove ritenuto

necessario.

I rapporti che ciascun perito ha allestito sono stati integrati

nella perizia pluridisciplinare del 24 novembre 2022 del Servizio Accertamento

Medico, che ha analizzato lo stato di salute dell'insorgente, dall'anamnesi ai

disturbi soggettivi, dalle constatazioni oggettive alle diagnosi con e senza

influsso sulla capacità lavorativa, fino a rispondere alle domande peritali

sottoposte loro dall'Ufficio AI per definire la capacità di lavoro in attività

abituale e adeguata.

I periti, dopo avere discusso insieme i risultati a cui sono

giunti, hanno concluso che la valutazione percentuale della capacità lavorativa

globale medico-teorica era del 100% sia per l'attività abituale sia per le

attività adeguate, non avendo posto alcuna diagnosi avente conseguenze sulla

capacità lavorativa, ma solo delle diagnosi senza influsso.

Da parte della dottoressa curante, __________, medicina interna

FMH, vi sono agli atti alcuni referti attestanti, sempre, un'inabilità

lavorativa totale dell'assicurata sin dall'estate 2019.

Nel rapporto medico del 2 settembre 2020 (doc. 36) ella non ha

posto una propria diagnosi, ma ha rinviato ai due referti allegati, ossia al

rapporto del 20 maggio 2020 del dr. med. __________ della __________ di __________,

che ha in particolare diagnosticato una sindrome della stanchezza cronica e a

quello del 1° gennaio 2020 del dr. med. __________, FMH medicina interna attivo

presso la Clinica __________, che faceva seguito a una degenza di cinque giorni

a cavallo della fine dell'anno dovuta a un'astenia marcata e che ha portato

alla scoperta della sindrome delle apnee del sonno di grado lieve posizionale.

Basandosi sul referto della clinica __________, la curante ha

indicato una prognosi sfavorevole sulla capacità lavorativa a causa della

cronicità della problematica lamentata e accertata, che rendeva l'assicurata

subito affaticabile dopo poche ore di qualsiasi attività. La dr.ssa __________

le aveva perciò consigliato di continuare con la presa a carico psichiatrica

con la dr.ssa med. __________ e con la fisioterapia.

I referti della dr.ssa __________ (del 27 novembre 2020 e del 30

maggio 2023) non forniscono un quadro clinico completo e dettagliato, ma descrivono

soltanto alcune caratteristiche dello stato di salute della ricorrente.

Il dr. med. __________ nella sua prima valutazione (pag. 9), ha

rilevato che la collega ha visitato l'assicurata solo poche volte nel corso

della sua presa a carico: nel 2020, i consulti di persona sarebbero stati nove,

mentre quelli telefonici due; nel 2021, le visite di persona sono state due e

nel 2023 tre. Diverse sono poi le occasioni in cui la dottoressa ha allestito

ricette per farmaci, ma sempre fuori consultazione medica.

La terapia ambulatoriale ha avuto inizio il 7 febbraio 2020, con

cadenza mensile, per lamentata affaticabilità, umore altalenante spesso

deflesso, ansia, stanchezza cronica, a periodi apatia e anedonia, disturbi

della concentrazione, che l'ha portata a diagnosticare una sindrome

ansioso-depressiva (ICD-10: F41.2), oltre alla sindrome da fatica cronica

diagnosticata da terzi nel 2020, e a ritenere l'assicurata totalmente inabile

al lavoro.

Dal rapporto del 27 novembre 2020 risulta che la prescrizione

farmacologica era di Fluoxetin 20 mg 1-0-0 e Temesta exp. 1 mg in riserva,

mentre dall'esposizione della perizia pluridisciplinare del 24 novembre 2022

risulta l'assunzione di 3 pastiglie al giorno di Fluctine e da quella del

perito psichiatra di due al giorno.

Nel suo secondo rapporto, di una pagina e mezza scarsa, prodotto

pendente causa, il 30 maggio 2023 la psichiatra curante ha riferito per un

terzo del suo parere dell'iter amministrativo davanti all'Ufficio AI e per i

restanti due terzi della sua nuova presa a carico dell'assicurata dal 2023,

dopo due anni in cui non è più stata sua paziente. Quest'ultima si era infatti

nel frattempo affidata alle cure di una collega fino a fine dicembre 2022.

Nel merito delle sue constatazioni, il TCA rileva che, proprio

come ha ritenuto il dottor __________ il 26 aprile 2023 nel suo complemento

peritale, allorquando si è pronunciato a seguito della degenza di due mesi

dell'assicurata nel reparto psichiatrico presso l'Ospedale di __________, la

dr.ssa med. __________ ha affermato che non sentendosi riconosciuta

dall'Ufficio AI nella sua sofferenza, visto che aveva appena emesso il progetto

di decisione con cui le rifiutava le prestazioni, l'assicurata era sprofondata

in uno stato depressivo caratterizzato da umore deflesso, apatia, anedonia e

pensieri di non voler più vivere.

Se, da un lato, come ha concluso il perito psichiatra dopo avere

attentamente esaminato la valutazione psicologica e la lettera di uscita, il

soggiorno stazionario nella struttura specializzata era dunque chiaramente

conseguente alla reiezione della domanda di invalidità avvenuta il mese

precedente, che ha esacerbato i sintomi depressivi - d'altronde, lo stesso

rapporto di uscita spiega che le disfunzioni comportamentali avute

dall'interessata erano connesse principalmente allo scompenso acuto

verificatosi con la negazione della rendita di invalidità e che erano

nettamente migliorate una volta che l'evento acuto era rientrato. Il TCA non

può però ignorare che comunque vi è stato un ricovero presso un nosocomio

specializzato in ambito psichiatrico.

In effetti, poco prima di questa degenza, seppure in modo molto

succinto, non solo la psichiatra allora curante, dr.ssa med. __________, ha

certificato il 13 dicembre 2022 un peggioramento dello stato psichico

dell'interessata. Anche la dr.ssa med. __________ ha attestato, il 21 gennaio

2023, che si era manifestato in modo accentuato un peggioramento dal profilo

psichiatrico, per il quale l'assicurata era a quel momento seguita dalla dr.ssa

med. __________, la quale ha perciò ritenuto necessario, a breve termine, un

ricovero presso il servizio di psichiatria dell'Ospedale __________ di __________,

che ha poi infatti avuto luogo dal 25 gennaio al 27 marzo 2023.

Questa degenza, durata due mesi, ha avuto in un primo tempo decorso

favorevole.

Essa ha portato al superamento della crisi e al ripristino di

adeguate capacità decisionali e volitive, tanto che l'assicurata ha deciso di

andare a convivere con il suo compagno e di lasciare il suo appartamento.

Il miglioramento dello stato psichico della ricorrente è tuttavia

durato ben poco.

Il 30 maggio 2023 la psichiatra ha infatti riferito che nei due

successivi incontri avuti con la ricorrente una volta dimessa, il 21 aprile

2023.

e il 9 maggio 2023 aveva riscontrato umore deflesso, affettività incontinente

e pianto continuo. Alla seconda visita, la curante aveva osservato un ulteriore

peggioramento dato dal fatto che, piangendo, l'interessata aveva riferito di

non avere più voglia di vivere né che vedeva una via di uscita. Inoltre, lo

stato psichico era caratterizzato da una diminuita energia vitale e da pensieri

anticonservativi.

Queste condizioni hanno portato la specialista a decidere per un

secondo ricovero a __________, avvenuto il 16 maggio 2023, da cui poi

l'interessata si è autodimessa il 12 giugno 2023.

La ricorrente si è poi fatta nuovamente ricoverare, il 19 giugno

2023, questa volta presso la Clinica __________ di __________.

Il ragguaglio fornito dalla dr.ssa __________ il 30 maggio 2023

indica soltanto che, da un colloquio telefonico avuto quel giorno con la

psichiatra curante del nosocomio di __________ presso cui la ricorrente era a

quel momento degente, lo stato psichico dell'assicurata non aveva subìto alcun

miglioramento ed era ancora molto compromesso.

Il secondo e il terzo ricovero sono avvenuti successivamente

all’emissione della decisione dell'Ufficio AI, che delimita il potere cognitivo

del giudice delle assicurazioni sociali. A tal proposito si rammenta infatti

che, per costante giurisprudenza, il potere cognitivo del giudice delle

assicurazioni sociali chiamato a valutare la legalità della decisione

deferitagli è limitato temporalmente alla fattispecie rilevante al momento

dell’emanazione di tale decisione (fra le tante: DTF 136 V 24 consid. 4.3; 130

V 445 consid. 1.2 con rinvii), in concreto dunque il 4 maggio 2023. La

giurisprudenza federale ha tuttavia sottolineato che fatti verificatisi

ulteriormente possono essere presi in considerazione se permettono un

accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (cfr.

STF 8C_323/2023, 8C_324/2023, 8C_325/2023 del 17 ottobre 2023; SVR 2003 IV Nr.

25.

consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V

366.

consid. 1b; STCA 32.2023.46 dell'11 settembre 2023, consid. 2.9; STCA

32.2023.6

del 21 agosto 2023, consid. 2.6).

Ora, nel caso concreto, basandosi proprio sul referto del 30

maggio 2023 della dr.ssa __________, il medico SMR ha ritenuto dato un

peggioramento necessitante una valutazione peritale psichiatrica di decorso

(doc. V/1).

Considerato perciò il poco tempo trascorso tra il riconoscimento

del peggioramento dello stato di salute da parte della psichiatra curante e il

ricovero presso l'Ospedale di __________ prima e la Clinica __________ poi, non

potendosi escludere, con la necessaria tranquillità, una conseguenza delle

mutate condizioni valetudinarie della ricorrente sulla sua capacità lavorativa

nel periodo che ha preceduto l’emanazione della decisione del 4 maggio 2023, si

impone il rinvio degli atti all’amministrazione affinché proceda con un

complemento istruttorio. L'Ufficio AI dovrà quindi acquisire una perizia

psichiatrica di decorso - peraltro considerata indicata pendente causa dallo

stesso dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale - ed emetta poi un

nuovo provvedimento (cfr. STCA 32.2023.46 dell'11 settembre 2023, consid. 2.9).

Tale perizia permetterà di chiarire la situazione psichica anche

retrospettivamente (STF 8C_323/2023 del 17 ottobre 2023).

A questo proposito va rammentato che, di norma,

l'incarto può essere rinviato all'Ufficio AI (DTF 137 V 210) o perché vi sono accertamenti peritali svolti

dall'amministrazione che necessitano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”) (STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi sono carenze negli accertamenti peritali svolti

dall'amministrazione (“Eine

Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der

notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht

(unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”)

(STCA 32.2023.46 dell'11 settembre 2023; STCA 32.2023.41 del 2 ottobre 2023;

STCA 32.2023.18 del 24 luglio 2023; STCA 32.2021.29 del 30 agosto 2021).

2.8

Alla luce

delle considerazioni esposte, la decisione impugnata deve essere annullata e il

ricorso accolto.

2.9

Il 1° gennaio 2021 è entrata in

vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente

che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica, ma non più

anche gratuita per le parti.

Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. fbis

LPGA, secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura

è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Per l'art. 69 cpv. 1bis

LAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto, la

procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso

di controversie relative a prestazioni dell'AI è soggetta a spese. L'entità

delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF

9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Vincente (il rinvio della causa con esito aperto equivale a piena

vittoria: DTF 141 V 281 consid 11.1; STF 8C_293/2023 del 10 agosto 2023,

consid. 7 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1) e patrocinata in causa, la

ricorrente ha diritto a un’indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e

art. 30 cpv. 1 Lptca), ciò che rende priva d'oggetto la domanda di gratuito

patrocinio formulata nel ricorso e completata nelle more ricorsuali (DTF 124 V

301.

consid. 6 e STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi

dei considerandi.

§ La decisione impugnata è annullata

e l’incarto rinviato all’Ufficio AI affinché proceda con ulteriori

accertamenti.

2. Le

spese di Fr. 500.- sono poste a carico dell'Ufficio AI, che rifonderà alla ricorrente Fr. 2'000.- (IVA inclusa) per

ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria

con gratuito patrocinio.

4. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti