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32.2023.62

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

9 ottobre 2023Italiano48 min

Source ti.ch

Fatti

I diagnosi, importante insufficienza muscolare, emisacralizzazione di L5, lievi

alterazioni degenerative con spondilartrosi L4/L5 e L5/S1” (cfr. pag. 618

incarto AI). Gli specialisti hanno poi elencato numerose diagnosi rilevanti

senza ripercussioni sulla capacità lavorativa (cfr. pag. 619 incarto AI).

A fronte delle contestazioni

sollevate dall’assicurata contro le conclusioni peritali - producendo in

particolare un referto denominato “approfondita valutazione psichiatrica”,

datato 20 ottobre 2022, redatto dalla dr.ssa __________, spec. in psichiatria e

psicoterapia FMH, corredata da una valutazione psicodiagnostica delle

psicologhe __________ e __________ del 19 ottobre 2022 (pag. 744 e seguenti

incarto AI) - gli specialisti del __________, interpellati per una presa di posizione

dal SMR, con referto del 24 aprile 2023 hanno rilevato:

" Conclusione

La nuova documentazione giunta agli atti non contiene alcun

elemento atto a modificare le precedenti conclusioni, che restano valide e

confermate in toto fino alla data della valutazione peritale. In considerazione

del lasso di tempo trascorso tra la valutazione psichiatrica dell’agosto 2021 e

quella della dr.ssa __________ dell’ottobre 2022, quest’ultima maggiormente

concentrata sul pregresso e sul momento della valutazione stessa senza alcuno

specifico riferimento ad un peggioramento nel lasso di tempo intercorso e senza

che vi sia stata l’adozione di trattamenti psichiatrici nuovi, si lascia al

Servizio Medico Regionale la decisione in merito all’opportunità o meno di una

perizia di decorso, che secondo la nostra specialista psichiatra, dr.ssa __________,

andrebbe comunque messa in atto dopo l’introduzione di terapie farmacologiche

eseguibili, già indicate a suo tempo sia nella precedente perizia della dr.ssa __________

del 2016 che nell’ultima perizia dell’agosto 2021.” (Pag. 811 e seguenti

incarto AI)

In data 11 maggio 2023 il medico

SMR, dr. med. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia, ha

ritenuto “completo ed esaustivo e completamente condivisibile” il complemento

peritale del __________ pervenuto in data 26 aprile 2023, senza dunque ritenere

necessario predisporre una perizia psichiatrica di decorso (pag. 832 incarto

AI).

Con il ricorso l’insorgente ha allegato una nuova ed aggiornata presa

di posizione, datata 12 giugno 2023, della dr.ssa __________, la quale ha

commentato in maniera dettagliata e puntuale le considerazioni complementari della

dr.ssa __________ del __________, evidenziando le ragioni per le quali “il

riduzionismo diagnostico della perita __________ non permette, a mio parere, di

comprendere pienamente la complessità della sofferenza dell’assicurata” e

confermando la persistenza di una totale inabilità lavorativa (cfr. doc. F).

Con annotazione del 20 giugno 2023 allegata alla risposta di

causa, il dr. __________ del SMR ha osservato:

" Presa

visione dell’intera documentazione medica pervenuta, ritenuto in particolar

modo il lungo tempo trascorso dall’ultima perizia psichiatrica (luglio 2021), è

opportuno procedere – previo aggiornamento dell’aspetto medico (mediante

l’invio al curante dr.ssa med. __________ dell’apposito rapporto medico da

compilare) – con una perizia psichiatrica di decorso presso il __________ di __________

al fine di definire con precisione l’incapacità lavorativa della signora RI 1

nel corso del tempo.” (Doc. VI/1)

Il TCA rileva che, con la

risposta di causa, l’Ufficio AI ha proposto “a codesto lodevole Tribunale

cantonale delle assicurazioni (TCA) di voler retrocedere gli atti all’Ufficio

AI del Canton Ticino (UAI) al fine di espletare i necessari accertamenti medici

conformemente a quanto indicato dal SMR all’interno dell’annotazione 20 giugno

2023 (e come anche richiesto da controparte in via subordinata all’interno del

proprio gravame). Ciò comporta che l’amministrazione, dopo aver completato

l’istruttoria, facendo esperire i necessari ulteriori accertamenti medici (come

menzionato in precedenza), e rivalutato il caso sulla base delle relative

risultanze, emanerà una nuova decisione formale (preceduta dal relativo

preavviso ex art. 57a LAI), garantendo di conseguenza all’assicurata tutti i

suoi diritti di difesa” (cfr. doc. VI).

Tale proposta è stata approvata

dall’insorgente, la quale, con scritto del 27 luglio 2023 della propria

patrocinatrice, ha espressamente indicato che “vi comunico che la mia mandante

aderisce alla proposta dell’Ufficio AI per quanto indicato a pagina 2,

paragrafi 3 e 4: “Ora, alla luce di quanto precede (…), garantendo di

conseguenza all’assicurata tutti i suoi diritti di difesa” (cfr. doc. VIII).

Questo Tribunale non ha motivo

per distanziarsi dalle proposte formulate dall’Ufficio AI nella risposta di

causa, con le quali concorda, e che sono state, peraltro, pure condivise

dall’assicurata. Tale soluzione, del resto, appare tanto più imprescindibile,

alla luce delle considerazioni che erano già state espresse dalla stessa

psichiatra del __________ nella presa di posizione del 27 febbraio 2023, nella

quale la dr.ssa __________ aveva già messo in evidenza, quale elemento

oggettivo, il lasso di tempo trascorso tra la propria valutazione peritale (di

agosto 2021) e le motivate obiezioni sollevate dalla dr.ssa __________

nell’approfondito apprezzamento del mese di ottobre 2022. Già a quel momento la

psichiatra del __________ aveva lasciato al SMR la decisione in merito

all’opportunità o meno di una perizia di decorso (cfr. pag. 816 incarto AI).

2.7. La patrocinatrice dell’insorgente

ha chiesto che l’amministrazione copra i costi dei documenti peritali di parte,

segnatamente la valutazione delle psicologhe __________ e __________ del 19

ottobre 2022 e i due rapporti peritali del 20 ottobre 2022 e del 12 giugno 2023

della dr.ssa __________, per un importo totale di fr. 3’200 (cfr. doc. G e doc.

J).

L’Ufficio AI, nella risposta di

causa, ha ritenuto irricevibile la richiesta di rimborso dei costi medici

sostenuti dall’assicurata, dato che sul tema l’Istituto assicuratore non si è

determinato mediante la decisione impugnata (doc. VI).

Chiamato a pronunciarsi, questo

Tribunale rileva che secondo la giurisprudenza, i costi peritali fanno parte

delle spese di procedura (cfr. SVR 2013 IV Nr. 1 p. 1; consid. 3, non

pubblicato nella DTF 139 V 225, della STF 8C_984/2012 del 6 giugno 2013). Ai

sensi dell’art. 45 cpv. 1 LPGA, l'assicuratore assume le spese per

l'accertamento, sempre che abbia ordinato i provvedimenti. Se non ha ordinato

alcun provvedimento, ne assume ugualmente le spese se i provvedimenti erano

indispensabili per la valutazione del caso oppure se fanno parte di prestazioni

accordate successivamente.

Nella DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha ritenuto che allorquando il tribunale cantonale delle assicurazioni

constata che la fattispecie necessita d’istruttoria, deve di principio disporre

esso stesso una perizia (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4). In questo caso, i costi

della perizia ordinata dal tribunale possono essere posti a carico dell’assicurazione

per l’invalidità (consid. 4.4.2).

Nella DTF 139 V 496 consid. 4.4,

la Corte federale ha stabilito ulteriori criteri che devono essere presi in

considerazione nell’ambito della questione di sapere se i costi di una perizia

giudiziaria possono essere addossati all’amministrazione. Il TF ha stabilito

che tra l’istruttoria amministrativa viziata e la necessità di procedere a

ulteriori accertamenti, deve esistere un nesso di causalità. Ciò è segnatamente

il caso se esiste una manifesta contraddizione tra i diversi pareri medici

presenti agli atti, senza che l’amministrazione sia riuscita a confutarla con

argomenti oggettivamente fondati (DTF 135 V 465 consid. 4.4; cfr. pure DTF 139

V 225 consid. 4 e STF 8C_71/2013 del 17 giugno 2013 consid. 2); allorquando

l’amministrazione lascia senza risposta degli aspetti necessari a chiarire la

situazione medica oppure si fonda su una perizia alla quale non può essere

attribuito pieno valore probatorio. Per contro, se l’amministrazione rispetta

il principio inquisitorio e fonda la propria posizione su basi oggettivamente

convergenti oppure sulle risultanze di una perizia valida dal profilo

giuridico, non si giustifica addossarle i costi della perizia giudiziaria,

indipendentemente dai motivi per i quali è stata ordinata (ad esempio, in

ragione della presentazione di nuovi rapporti medici oppure di una perizia di

parte).

Ciò vale anche per quanto

riguarda una perizia presentata da una parte: i costi che ne risultano devono

essere posti a carico dell’assicuratore sociale allorquando la perizia era

indispensabile per giudicare la vertenza (DTF 115 V 62 consid. 5c; SVR 2016 UV

Nr. 24 p. 75 consid. 6.1, in cui il TF non ha ritenuto adempiuti i presupposti

per addossare all’assicuratore LAINF convenuto i costi di una perizia privata,

la quale non si era rivelata necessaria per l’adozione della decisione. In

particolare, l’Alta Corte ha rilevato che le inconsistenze, rispettivamente i

lievi dubbi che hanno determinato la necessità di disporre una perizia

giudiziaria, non trovavano origine nel contenuto della perizia privata; cfr. la

pronunzia 35.2017.93 del 14 settembre 2018 consid. 2.14, in cui il TCA ha

condannato l’amministrazione a rifondere il costo di una perizia di parte

elaborata in materia di cure domiciliari, prodotta nel quadro della procedura

di opposizione, per il motivo che era stato sulla base di tale rapporto che

l’assicuratore convenuto aveva accettato d’indennizzare anche il tempo

necessario per applicare la pomata antidolorifica alla spalla e per battere i polmoni

per favorire l’espettorazione, rispettivamente che questa Corte aveva deciso

sussistere dei dubbi circa la fondatezza delle conclusioni contenute nella

perizia disposta dallo stesso assicuratore; si veda pure la STCA 35.2004.59 del

23 marzo 2005 consid. 2.9.).

Nella concreta evenienza, il TCA

constata che il rinvio degli atti all’amministrazione è stato deciso proprio

grazie alle motivate considerazioni esposte dalla dr.ssa __________ nella sua

approfondita valutazione peritale del 20 ottobre 2022 e nell’aggiornamento del

12 giugno 2023, le quali hanno fornito al medico del SMR (e, invero, anche alla

dr.ssa __________ del __________, cfr. doc. 205) indizi concreti tali, da

rendere indispensabile la messa in atto di una perizia psichiatrica di decorso

al fine di potere valutare in maniera affidabile quali siano le ripercussioni

dei disturbi che affliggono l’assicurata sulla sua capacità lavorativa, e la

loro evoluzione nel tempo.

Stante quanto precede, questo

Tribunale ritiene quindi che, nel caso di specie, risultino adempiuti i

presupposti giurisprudenziali per porre a carico dell’amministrazione i costi degli

accertamenti peritali privati sostenuti dall’assicurata, per un importo pari a

fr. 3'200 come da fatture allegate (doc. G e doc. J).

2.8. L’insorgente ha contestato il

rifiuto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio in sede amministrativa.

Ai sensi dell'art.

37 cpv. 4 LPGA se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare del

patrocinio gratuito.

Qualora un assicurato non

disponga di sufficienti mezzi finanziari, le sue conclusioni non siano

sprovviste di possibilità di successo e la lite non sia priva di difficoltà di

ordine fattuale o giuridico, egli ha diritto al gratuito patrocinio nella

procedura di opposizione del diritto delle assicurazioni sociali (SVR 2004 EL

Nr. 4).

Secondo la

dottrina, il fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA, l'art. 37 cpv. 4

LPGA utilizzi la formulazione "se le circostanze lo esigono",

anziché quella "se le circostanze lo giustificano", significa

che il legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale,

quando il gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa,

le relative condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa (Kieser,

ATSG-Kommentar, 3a edizione, 2015, n. 35 ad art. 37, pag. 530 e seguenti; cfr.,

d'altronde, FF 1999 3965).

Peraltro, giusta l'art. 37 cpv.

4 LPGA, la concessione del gratuito patrocinio richiede una domanda in questo

senso (Kieser, op. cit., n. 33 ad

art. 37, pag. 529).

Per il resto,

quali presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del richiedente,

la necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole (FF 1999

3965).

La

concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i

corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria (Kieser, op. cit.,

n. 22 ad art. 37, pag. 504-505).

Quindi, le tre condizioni

cumulative per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono adempiute qualora

l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o comunque indicata, se il

richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover

avere esito sfavorevole (STF 8C_353/2019 del 2 settembre 2019, consid. 3.1; STF

8C_669/2016 del 7 aprile 2017, consid. 2.1; STF 9C_29/2017 del 6 aprile 2017,

consid. 1; DTF 132 V 200, consid. 4.1; DTF 125 V 202 consid. 4a; DTF 125 V 372

consid. 5b e riferimenti; DTF 124 I 1, consid. 2a, pag. 2; DTF 121 I 323

consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a).

Queste condizioni di

concessione dell'assistenza giudiziaria, poste dalla giurisprudenza sotto l'egida

dell'art. 4 vCost. fed., sono applicabili alla concessione dell'assistenza

gratuita di un consigliere giuridico nella procedura d'opposizione (STF I

557/04 del 29 novembre 2004, consid. 2.1; SVR 2007 EL Nr. 7, consid. 5.2.2).

Tuttavia, la questione di sapere se esse sono realizzate deve essere esaminata

in virtù di criteri più severi nella procedura amministrativa (Kieser, op. cit., n. 28 e n. 35 ad art.

37, pag. 528 e 530).

A tal proposito, occorre tenere

conto delle circostanze del caso concreto, della particolarità delle regole di

procedura applicabili, così come delle specificità della procedura

amministrativa in corso. In particolare, occorre menzionare, oltre alla

complessità delle questioni di diritto e dei fatti, le circostanze concernenti

la persona in oggetto, come la sua capacità di orientarsi in una procedura.

Quale regola generale, il gratuito patrocinio è necessario quando la procedura

è suscettibile di riguardare in maniera particolarmente grave la situazione

giuridica della persona interessata. Altrimenti, una tale necessità esiste

soltanto quando alla relativa difficoltà del caso si aggiunge la complessità

della fattispecie o dei quesiti giuridici, alla quale il richiedente non è in

grado di farvi fronte da solo (sentenza 8C_669/2016 del 7 aprile 2017, consid.

2.1 con riferimenti alla DTF 130 I 182 consid. 2.2, alla DTF 125 V 32 consid.

4b e alla sentenza 8C_931/2015 del 23 febbraio 2016 pubblicata in SVR 2016 IV

n. 17 pag. 50; cfr. anche SVR 2007 EL Nr. 7, consid. 5.2.2).

La necessità di patrocinio da

parte di un legale dipende dalle circostanze oggettive e soggettive del caso

Considerandi

concreto, ossia dalla particolarità delle norme procedurali applicabili, dalla

complessità delle questioni giuridiche, dalla fattispecie poco chiara, ma anche

dal richiedente. Quest’ultimo, ad esempio, non dev’essere capace di difendere i

propri interessi. Qualora sussista la minaccia di un intervento particolarmente

grave nello statuto giuridico dell’indigente è di regola data la necessità di

un patrocinio, altrimenti soltanto nei casi in cui oltre alla relativa

complessità della fattispecie si aggiungono anche difficoltà reali e giuridiche

che non possono essere risolte dal richiedente stesso (“Falls ein besonders starker Eingriff in die

Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung grundsätzlich

geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen Schwere des Falles besondere

tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der

Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen ist.”, cfr.

DTF 125 V 35 consid. 4b e riferimenti; DTF 119 Ia 265) oppure

se l’assistenza di rappresentanti di associazioni invalidi, assistenti sociali

o altre persone nel settore sociale non può essere presa in considerazione (“Eine anwaltliche Verbeiständung drängt sich

nur in Ausnahmefällen auf, in denen ein Rechtsanwalt beigezogen wird, weil

schwierige rechtliche oder tatsächliche Fragen dies als notwendig erscheinen

lassen und eine Verbeiständung durch Verbandsvertreter, Fürsorger oder andere

Fach- und Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht fällt“; DTF 132 V 201 consid. 4.1 con riferimenti).

Occorre poi ricordare che il

gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che amministrativa,

può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (STF I 447/04 del 2 marzo

2005, consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid.

5.1

; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso un’organizzazione

riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo, cfr. DTF 132 V 206

consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181; giurisprudenza confermata nella

STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008).

2.9

Nella presente fattispecie

l’Ufficio AI nella decisione impugnata ha negato all’assicurata il diritto al

gratuito patrocinio in sede amministrativa in quanto ha ritenuto – rientrando

la fattispecie nella casistica più consueta delle pratiche AI – non necessario

o perlomeno non indicato l’intervento di un avvocato.

Come visto, la necessità o meno

dell’assistenza di un avvocato durante la procedura amministrativa dipende

dalle problematiche trattate.

A giustificazione della necessità

dell’intervento di un legale nella STCA 32.2008.152 del 29 aprile 2009 (consid.

2.

) è stato segnatamente rilevato:

" (…) La problematica trattata nella presente fattispecie è da ritenersi

complessa in quanto concerne in primis il tema della cumulabilità o meno

dei singoli gradi di inabilità lavorativa di un assicurato e il giudizio

sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa che, di regola, va eseguito

nell’ambito di una perizia pluridisciplinare.

Su questo argomento, cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle

assicurazioni sociali”, in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing

& Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 203 e segg. (245-249).

In secondo luogo in sede di perizia psichiatrica all’assicurato è

stata diagnosticata una sindrome somatoforme da dolore persistente

(ICD10-F45.4), per la quale il TFA ha ammesso la necessità

dell’assistenza di un avvocato per la procedura di opposizione visto che si

trattava di applicare la giurisprudenza relativa a questa patologia, vedi la

sentenza I 319/05 del 14 agosto 2006 (cfr. consid. 2.3.).

Il TCA ha ammesso la necessità

dell’assistenza di un avvocato in una fattispecie relativa alla valutazione psichiatrica

inerente la sindrome da dolore somatoforme in una sentenza dell’8 ottobre 2008

(inc. 32.2007.250).”

Nella STCA 32.2017.106 del 30

gennaio 2018 questa Corte aveva ritenuto complessa la fattispecie in cui,

trattandosi di una persona assicurata con molteplici problemi di salute sia

somatici che psichici, il patrocinatore aveva evidenziato lacune istruttorie

(in particolare l’esecuzione di una sola perizia reumatologica e non in altre

discipline mediche) e aveva chiesto l’esecuzione di una perizia

pluridisciplinare. A tale richiesta l’amministrazione ha poi dato seguito.

Nella sentenza del 28 febbraio

2019.

il Tribunale cantonale amministrativo del Cantone di Zugo (citata in

Kieser, op. cit., art. 37 n. 41 pag. 704) ha stabilito che se l'opposizione

dell'avvocato al progetto di decisione porta l’Ufficio AI a ritenere necessario

un accertamento medico pluridisciplinare, per ulteriormente chiarire fatti dal

punto di vista medico, non si può argomentare che il patrocinio dell'avvocato

nella procedura di decisione preliminare non sia necessaria. Nel caso trattato

dal Tribunale di Zugo era stato raggiunto un grado di complessità della

fattispecie che giustificava la nomina di un’assistenza legale gratuita (“Führt

der Einwand von Anwältin bzw. Anwalt zum IV-Vorbescheid dazu, dass die

IV-Stelle eine polydisziplinäre medizinische Untersuchung als notwendig

erachtet, sie mithin den Sachverhalt ergänzend medizinisch abklären lässt, kann

nicht mehr gesagt werden, die anwaltliche Interessenwahrung im

Vorbescheidverfahren sei nicht notwendig. In diesem Fall ist ein Grad

der Komplexität der Sache erreicht, der die Bestellung

eines unentgeltlichen Rechtsbeistands rechtfertigt (so Urteil des

Verwaltungsgerichts des Kantons Zug vom 28. Februar 2019, S 2018 138,

E. 7.3)”.

In una STF 9C_440/2018 del 22

ottobre 2018, il Tribunale federale ha considerato necessario il patrocinio da

parte di un legale, ritenendo che la causa presentasse una certa complessità

sul piano assicurologico e considerate anche le regole giurisprudenziali

concernenti la valutazione dei disturbi psichici (“il s'agissait ainsi d'une

constellation présentant assurément une certaine complexité sur le plan

assécurologique (cf. arrêt 9C_55/2016 du 14 juillet 2016, consid. 5). On peut donc admettre que l'assistance d'une personne disposant

de connaissances juridiques, à l'instar d'un avocat, était dès lors nécessaire

pour conseiller utilement l'assurée, au regard aussi des règles

jurisprudentielles sur l'évaluation des troubles psychiques (cf. ATF 141 V 281). On relèvera d'ailleurs que l'avocate de l'intimée est précisément

intervenue à ce stade afin que l'expertise psychiatrique soit confiée à un

expert disposant de connaissances spécifiques dans le domaine de l'addictologie

et des psycho-traumatismes (courrier du 16 juin 2016); elle a également soumis

des questions supplémentaires à l'expert en relation avec le diagnostic de

trouble dépressif récurrent (courrier du 17 août 2016). Une telle intervention,

qui se révèle d'autant plus adéquate qu'il s'agissait en l'occurrence d'une

expertise monodisciplinaire pour laquelle les droits de participation de

l'assurée au sens de l'ATF 137 V 210 acquièrent une importance certaine (cf.

arrêt 9C_436/2017 du 14 décembre 2017 consid. 3.6.1), dépasse assurément

l'aide qu'est censé fournir un assistant social.”).

In un’altra STF 9C_140/2020 del

18.

gennaio 2021, il Tribunale federale, scostandosi da quanto deciso dai primi

giudici, ha considerato che nel caso di specie l’assistenza di un legale già

durante la procedura amministrativa fosse giustificata.

La nostra Massima Istanza ha rilevato

che l’oggetto della decisione di rinvio atti all’amministrazione per

complemento istruttorio fosse sì, in ultima analisi, la valutazione della

capacità lavorativa dell’assicurata e la relativa influenza sul diritto ad una

rendita, come comunemente accade. Nel caso di specie, tuttavia, il rinvio

deciso dai primi giudici concerneva sia gli aspetti medici, che quelli

economici: dal profilo medico, grazie all’intervento del legale – la cui

pertinenza era stata ammessa dall’Ufficio Invalidità – occorreva esperire due

perizie; quanto agli aspetti economici, andava determinata l’entità dei redditi

realizzati, nonché stabilito il metodo di valutazione dell’invalidità. Ciò a

dimostrazione della complessità del caso da esaminare, amplificata dalla durata

della procedura (iniziata molti anni prima), il che aveva favorito il deposito

di numerosi rapporti medici, la cui valutazione incombeva all’amministrazione.

In queste circostanze particolari, il TF ha ritenuto inopportuno che la difesa

degli interessi dell’assicurata venisse affidata ad un terzo (anche ad una

persona designata da istituzioni sociali) visto che il legale, attivo sin

dall’inizio della procedura, ne aveva una conoscenza approfondita.

Ancora, in una sentenza

8C_149/2021 del 18 maggio 2021, pubblicata in SVR 2021 IV Nr. 65, esprimendosi

a proposito del gratuito patrocinio nella procedura amministrativa, l’Alta

Corte ne ha ammesso il diritto: trattandosi di una procedura consistente nel

rinvio per ulteriori accertamenti medici, in cui la rappresentanza legale

relativa alla procedura giudiziaria continua anche nella successiva procedura

amministrativa e la procedura AI è pendente da quasi otto anni e se la

giurisprudenza riguardante la valutazione delle sindromi da dipendenza è nel

frattempo cambiata, la situazione di partenza non può più essere ritenuta

semplice e nella media, cosicché è dato un diritto al gratuito patrocinio.

In una STF 9C_90/2022 del 3

febbraio 2023, il Tribunale federale ha confermato il giudizio con il quale i

primi giudici avevano considerato che la fattispecie che erano chiamati a

giudicare presentasse una certa complessità in fatto e in diritto, giustificante

l’assistenza eccezionale da parte di un legale già nel corso della procedura

amministrativa. L’Alta Corte ha sottolineato come in quel caso gli infortuni

subiti dall’assicurato, oltre a richiedere la messa in atto di una perizia

ortopedica, avessero richiesto pure il dover richiamare numerosi atti medici

dall’assicuratore infortuni, ciò che aveva contribuito a rendere oltremodo

voluminoso l’incarto dell’interessato. Inoltre, si era reso necessario

investigare anche una problematica neurologica, poi ritenuta ininfluente da

parte del Servizio medico regionale. Alla relativa complessità presentata dagli

aspetti medici si era poi aggiunta la non semplice valutazione degli aspetti

economici, tenuto conto delle numerose oscillazioni dell’incapacità lavorativa verificatesi

nel tempo a seguito di successivi miglioramenti e peggioramenti, nonché la

difficoltà di determinare il reddito senza invalidità, a fronte dei due

impieghi svolti dall’assicurato durante un certo periodo.

Ora, nel caso concreto, alla luce

della suevocata giurisprudenza, questo giudice ritiene adempiuto il requisito

della necessità di patrocinio da parte di un legale e ciò dall’inoltro delle

osservazioni del 25 ottobre 2022 da parte dell’avv. RA 1 al progetto di

decisione del 26 agosto 2022.

Innanzitutto, nel caso di specie,

va sottolineato come l’assicurata, a seguito delle sue molteplici problematiche

legate al danno alla salute (cfr. al riguardo la succitata STF 8C_149/2021 del

18.

maggio 2021, nella quale l’Alta Corte ha ritenuto necessario tenere conto,

dal profilo delle circostanze soggettive specifiche dell’assicurato, della

malattia mentale), non abbia saputo gestire in maniera autonoma le questioni

amministrative inerenti alla propria richiesta di prestazioni AI, ciò che

avrebbe, al contrario, giustificato il rifiuto di ammettere la necessità di

assistenza da parte di un legale già nella procedura amministrativa (cfr. in

tal senso la STF 9C_375/2022 del 15 marzo 2022).

Questo Tribunale non condivide, poi, il parere con il quale

l’amministrazione ha considerato che la fattispecie in esame non presenti

questioni di fatto e di diritto particolari, ritenendo che il caso rientri

nella casistica più consueta delle pratiche AI.

Il caso di specie, infatti, risulta complesso, essendo confrontati

con una persona assicurata portatrice di diverse patologie sia somatiche, sia

psichiatriche, per le quali è stato considerato indispensabile procedere ad un

esame peritale pluridisciplinare.

Che la situazione fosse particolarmente delicata, del resto,

emerge chiaramente già dal fatto che i medici del __________, nell’accettare il

mandato peritale, hanno immediatamente comunicato all’Ufficio che “ribadiamo

fortemente che per questo caso non possiamo considerare come vincolante il

periodo di 130 giorni, chiediamo pertanto precauzionalmente di fermare il

cronometro”, aggiungendo che “in considerazione della patologia psichiatrica

descritta agli atti, utile pure un approfondimento testistico presso __________”

(cfr. doc. 169).

La patrocinatrice, in sede di osservazioni, ha messo in evidenza

le criticità della perizia __________, ponendo l’accento sull’impatto avuto

dalle patologie somatiche sulle condizioni psichiche, rendendo di fatto

impossibile per l’interessata - in ragione del danno alla salute e non per

mancanza di volontà - svolgere un’attività lavorativa.

La legale, oltre ad argomentare le proprie obiezioni, dal profilo

medico, rifacendosi a quanto approfonditamente valutato nella perizia

psichiatrica di parte affidata alla dr.ssa __________ e dopo avere ripercorso

l’intero voluminoso dossier dell’assicurata (che consta di quasi 900 pagine), ha

pure contestato gli aspetti economici, definendo spropositato ed

incomprensibile il calcolo del grado di invalidità, attirando l’attenzione sul

fatto che l’assicurata “non è in grado di svolgere in alcun modo attività che

richiedano capacità e attitudini normali per l’attività svolta” (doc. 197).

Tali considerazioni, attinenti alla fruibilità economica in un

mercato del lavoro equilibrato di un’eventuale (contestata) capacità di

lavorare, costituiscono aspetti tecnici di non immediata comprensione per una

persona non versata in ambito delle assicurazioni sociali.

Senza nulla togliere alle conoscenze e alle qualifiche di cui

possono disporre rappresentanti di associazioni, assistenti sociali e persone

designate da istituzioni sociali, non si vede per quale motivo, nel caso

concreto, l’amministrazione possa affermare che la tutela degli interessi

dell’assicurata poteva essere assunta da siffatte persone senza dover far

ricorso all’assistenza di un legale, quando si consideri che le lacune e le

necessità istruttorie pertinentemente evidenziate da quest’ultima non sono

state (fino alla risposta di causa) colte neppure dai funzionari

dell’amministrazione e dal suo servizio medico.

Va qui, infatti, sottolineato che a seguito delle citate

osservazioni del 25 ottobre 2022 della legale e della documentazione peritale

da ella prodotta, l’Ufficio AI aveva ritenuto necessario richiedere una presa

di posizione al __________: questi ultimi, analizzata la perizia psichiatrica

di parte, si erano espressi con referto del 24 aprile 2023 (cfr. doc. 205). A

quel momento, la psichiatra del __________ aveva lasciato al SMR la valutazione

dell’opportunità di procedere ad una perizia di decorso, ciò che il dr. __________

del SMR aveva escluso, ritenendo pienamente probante il rapporto peritale del __________

(cfr. doc. 208). Posizione che, come visto, il dr. __________ del SMR cambierà

solo in corso di causa, con annotazione del 20 giugno 2023 allegata alla

risposta di causa, a fronte dell’ulteriore e aggiornato complemento peritale di

parte della dr.ssa __________ (cfr. doc. VI/1).

Nel caso di specie, quindi, l’approfondita conoscenza del voluminoso

dossier dell’assicurata da parte della patrocinatrice, sua rappresentante fin

dalla prima richiesta di prestazioni AI (cfr. al riguardo le succitate STF

8C_149/2021 del 18 maggio 2021 e STF 9C_140/2020 del 18 gennaio 2021), è

risultata decisiva per cogliere i punti critici necessitanti di essere

compiutamente valutati dall’amministrazione – alla quale incombe in prima

battuta di compiutamente istruire il caso - prima di emettere una decisione

riguardo al diritto alla rendita di invalidità, come del resto ritenuto

indispensabile dallo stesso UAI.

Infine, per concludere, il TCA rileva che la rappresentanza legale

è stata oltremodo decisiva in tale occasione, se si pone mente al fatto che in

passato, in occasione della precedente seconda richiesta di prestazioni AI per

adulti del 2018 - presentata dopo che lo psichiatra curante aveva segnalato,

con scritto del 4 aprile 2018, la compromissione dello stato di salute

dell’interessata, tale da renderla totalmente inabile al lavoro in qualsiasi

attività (cfr. doc. 122) – l’Ufficio AI aveva rifiutato di entrare in materia,

ritenendo non sufficientemente dimostrato, dal profilo medico, una modifica

delle circostanze oggettive (cfr. doc. 131).

A quel momento la pratica dell’assicurata era gestita direttamente

dallo psichiatra curante dell’interessata, come indicato dallo stesso studio

legale dell’avv. __________ con comunicazione del 9 maggio 2018 (cfr. doc. 127).

Ora, nonostante il dr. __________ avesse presentato la richiesta

di riapertura del caso evidenziando la gravità delle condizioni dell’assicurata

e malgrado, a fronte del progetto di decisione di non entrata in materia del 9

aprile 2018 (doc. 124) lo stesso psichiatra curante avesse, con scritto del 26

aprile 2018, chiesto una tempestiva entrata in materia (considerando “le sue

risorse personologiche logore ed estinte, le quali inficiano nella totalità

qualsivoglia tipologia di remissione della severa affezione psichiatrica in

essere”, cfr. doc. 125), la decisione del 29 maggio 2018 di non entrata in

materia sulla nuova richiesta di prestazioni era cresciuta, incontestata, in

giudicato (cfr. doc. 131).

Pertanto, appurata la eccezionale necessità dell’assistenza di un

legale, tenuto conto che l’agire dell’avv. RA 1 dello studio legale dell’avv. __________

non era da ritenere di primo acchito privo di esito favorevole – prova ne è

l’esito della presente vertenza – e visto il chiaro stato d’indigenza

dell’assicurata (essendo la stessa a carico della pubblica assistenza, cfr.

doc. V/bis), il TCA considera assolte le condizioni per il riconoscimento del

gratuito patrocinio in sede amministrativa.

2.10

L’assicurata

ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la sede

ricorsuale (cfr. doc. I).

Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurata,

patrocinata da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di

fr. 2'500 a titolo di ripetibili.

Secondo

la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva

d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF

124.

V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid.

5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto

2010.

consid. 3).

2.11

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

In

concreto, visto l’esito del ricorso, le spese per fr. 500.--, vanno messe a

carico dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.6..

2. L'istanza

tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

in sede amministrativa è accolta.

3. L’Ufficio

AI rimborserà all’assicurata l’importo di fr. 3'200 a titolo di spese di accertamento.

4. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI verserà all’insorgente la somma di fr. 2’500.-- a titolo di ripetibili (IVA

inclusa), ciò che rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria e

gratuito patrocinio del 14 giugno 2023.

5. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti