32.2023.62
Decisione UAI di rifiuto prestazioni non può essere confermata. Necessità di rinvio atti per approfondimenti peritali psichiatrici. Costo accertamenti peritali di parte da porre a carico UAI. Richiesta di gratuito patrocinio per la sede amministrativa da accogliere
9 ottobre 2023Italiano48 min
incarto AI) - gli specialisti del __________, interpellati per una presa di posizione
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2023.62
cr
Lugano
9 ottobre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini,
vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 giugno 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 12 maggio 2023 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1975, impiegata
d’ufficio, in data 17 agosto 2014 ha presentato una prima richiesta di
prestazioni AI per adulti, indicando di essere affetta da “endometriosi (danno
vescica, intestino, addome, schiena), ansia e depressione” (doc. 11).
Con progetto di decisione del 4
aprile 2017 (doc. 96), poi confermato con decisione del 15 settembre 2017 (doc.
117), l’Ufficio AI ha assegnato all’interessata una mezza rendita di invalidità
dal 1° giugno 2015, poi innalzata ad una rendita intera dal 1° aprile 2016 fino
al 31 ottobre 2016, poi soppressa in difetto di un sufficiente grado di
invalidità dopo tale data.
In data 4 aprile 2018 lo
psichiatra curante ha chiesto la riapertura del caso (doc. 122).
1.2. L’Ufficio AI, con progetto di
decisione del 9 aprile 2018 (doc. 124), poi confermato con decisione del 29
maggio 2018 (doc. 131), ha stabilito la non entrata in materia, ritenendo non
sufficientemente dimostrato il sopraggiungere di una rilevante modifica delle
circostanze oggettive che possano dare diritto ad una rendita.
1.3. In data 23 gennaio 2020 il dr. __________,
spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, ha chiesto all’Ufficio AI “l’apertura
della pratica di invalidità in modo tale da poter sottoporre nel dettaglio alla
vostra competente attenzione la gravità dello stato clinico in essere”,
evidenziando la gravità delle condizioni psichiche dell’assicurata (cfr. doc.
132).
Dalla richiesta di prestazioni AI
per adulti del 13 febbraio 2020, quali indicazioni dettagliate a riguardo del
danno alla salute, risulta che “da tempo di una forte depressione, con forti
stati d’ansia ed angoscia. Ho seri problemi a dormire, soffro di panico, paure.
Non sono in grado di socializzare ed avere una vita normale. Stanchezza
cronica. Dolori alla pancia e alla schiena, e muscolari. Operata nel 2016 per
endometriosi (isterectomia e ileostomia). Non sono in grado di reggere qualsiasi
forma di stress che vado in crisi. Miopia forte all’occhio dx, dall’infanzia.
Ed il divorzio nel 2018 ha stroncato la mia vita e non riesco più a
riprendermi, mi ha portato ad uno stato di fragilità” (doc. 139).
Eseguiti gli accertamenti medici
ed economici del caso, in particolare una perizia pluridisciplinare affidata al
__________, con progetto di decisione del 26 agosto 2022, l’Ufficio AI ha
rifiutato all’assicurata il diritto a prestazioni, in difetto di un sufficiente
grado di invalidità (doc. 186).
A seguito dell’opposizione
inoltrata dall’assicurata, per il tramite dello studio legale __________, in
data 15 settembre 2022 e 25 ottobre 2022 (doc. 197), con decisione del 12
maggio 2023 l’Ufficio AI ha integralmente confermato il precedente rifiuto di
corrispondere delle prestazioni. L’amministrazione ha, inoltre, respinto la
richiesta di gratuito patrocinio per la procedura amministrativa, non ritenendo
realizzata la condizione della necessità dell’assistenza di un legale (doc.
209).
1.4. Con tempestivo ricorso del 14
giugno 2023 l’assicurata, patrocinata dall’avv. RA 1 dello studio legale __________,
ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e l’attribuzione di una
rendita intera di invalidità a partire dal 28 gennaio 2020 o, subordinatamente,
il rinvio degli atti all’amministrazione “perché assuma agli atti una nuova
perizia psichiatrica e decida sulla scorta delle nuove risultanze istruttorie”
(doc. I).
Ella
ha, inoltre, postulato la concessione dall’assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio (doc. I).
L’insorgente ha, in particolare,
contestato la valutazione peritale della dr.ssa __________, la quale non ha
sufficientemente tenuto conto dell’importanza delle sue sofferenze, invalidanti,
così come del resto ben evidenziato nella perizia di parte eseguita dalla
dr.ssa __________.
Ella ha sottolineato come, del
resto, la stessa perita dell’amministrazione, chiamata ad esprimersi in merito
alle considerazioni della psichiatra consultata dall’interessata, abbia
suggerito una perizia di decorso.
La patrocinatrice dell’assicurata
ha, pure, chiesto che l’amministrazione sia tenuta alla copertura dei costi
medici causati “dalla presente causa, pagati direttamente dall’interessata, di
fr. 1'500 cui si aggiungeranno i costi per il secondo rapporto, per il quale
non vi è ancora una fattura ma che si ipotizza non saranno inferiori a fr.
1'000 (per totali fr. 2'500), cifra che in ogni caso ci si riserva di meglio
quantificare una volta in possesso dei relativi giustificativi)” (doc. I).
1.5. In data 5 luglio 2023, la
patrocinatrice dell’assicurata ha trasmesso al TCA il certificato per
l’ammissione all’assistenza giudiziaria aggiornato il 22 giugno 2023, corredato
della relativa documentazione a comprova dello stato di indigenza della stessa
(doc. V + bis).
1.6. Con la risposta di causa l’Ufficio
AI, dopo avere chiesto una presa di posizione al SMR (doc. VI/1), ha proposto
al TCA, nel merito, la retrocessione degli atti al fine di espletare i
necessari accertamenti medici conformemente a quanto indicato dal SMR
nell’annotazione del 20 giugno 2023.
L’Ufficio AI ha, invece, chiesto
la reiezione della richiesta di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio
per la sede amministrativa, facendo difetto la condizione – da verificare con
rigore - della necessità di patrocinio da parte di un legale.
Infine, l’amministrazione ha
ritenuto irricevibile la richiesta di rimborso dei costi medici sostenuti
dall’assicurata, dato che sul tema l’Istituto assicuratore non si è determinato
mediante la decisione impugnata (doc. VI).
1.7. In data 27 luglio 2023 la
patrocinatrice dell’assicurata ha comunicato al TCA di aderire alla proposta
dell’Ufficio AI “per quanto indicato a pagina 2 paragrafi 3 e 4” della risposta
di causa.
Ella ha, per contro, recisamente
contestato quanto indicato dall’amministrazione a proposito del rimborso delle
spese mediche sostenute dalla ricorrente, sottolineando come, secondo la
giurisprudenza, i costi peritali facciano parte delle spese di procedura.
Infine, la patrocinatrice
dell’insorgente ha rilevato di non poter aderire a quanto osservato
dall’Ufficio AI in merito all’assistenza giudiziaria in sede amministrativa,
considerando che l’intervento di un legale nel caso di specie sia stato reso
necessario, come dimostrato dall’incarto, per ribaltare una decisione di
diniego, fondata su una valutazione del SMR che non lasciava ripensamenti (doc.
VIII).
1.8. Con osservazioni del 24 agosto 2023
l’Ufficio AI ha preso atto che l’assicurata aderisce alla proposta
dell’amministrazione “così come indicato a pagina 2 (paragrafi 3 e 4) della
risposta di causa”, mentre ha confermato la propria precedente presa di
posizione con riferimento sia alla questione relativa all’assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio, sia per quanto concerne il tema del
rimborso dei costi medici sostenuti dall’interessata (doc. X).
Tali considerazioni sono state
trasmesse all’assicurata (doc. XI), per conoscenza.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se
a ragione, o meno, l’Ufficio AI abbia negato all’assicurata il diritto ad una
rendita di invalidità, alla luce di un grado di invalidità non pensionabile.
2.2. Va
innanzitutto rilevato che il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore una
(importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo
dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).
Per la disamina del diritto a una
rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza, di norma,
occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale secondo cui
sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello
stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce
conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento
a DTF 130 V 329).
Tornando alla modifica
legislativa di cui sopra, si rileva che il calcolo delle rendite, il cui
diritto era sorto sotto l’egida del precedente sistema, viene effettuato
secondo il nuovo sistema se nell’ambito di una revisione il grado d’invalidità
subisce una modificazione ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA (ossia di almeno 5%
o un aumento fino al 100%) e l’assicurato, al momento dell’entrata in
vigore della modifica legislativa di cui sopra, non aveva ancora compiuto 55
anni (Disposizione transitoria lett. b cpv. 1 della modifica del 19 giugno 2020
(Ulteriore sviluppo dell’AI); cfr. anche Moser, Die Weiterentwicklung der
Invalidenvorsorge in der Ersten und Zweiten Säule - «stufenloses» Rentensystem,
vorsorgliche Leistungseinstellung, in: BVG-Tagung 2022 Aktuelle Fragen der
beruflichen Vorsorge, pag. 7).
Per contro, qualora al momento
dell’entrata in vigore della modifica legislativa l’assicurato aveva già
compiuto (almeno) 55 anni e il suo diritto alla rendita era sorto sotto l’egida
del precedente sistema, quest’ultimo trova applicazione in virtù della protezione
della situazione acquisita (Besitzstandsschutz) conferita dalla citata
Disposizione transitoria, circostanza peraltro desumibile anche dalla
Disposizione transitoria lett. c (cfr. Moser, op. cit., pag. 8 e 10; Dupont,
Weiterentwicklung der Invalidenversicherung: Was bringt sie wem?, in: Recht
Aktuell: 5. Basler Sozialversicherungstagung «Sozialversicherungsrecht zwischen
Dynamik, Reform und Kontinuität» 2021, pag. 12 [con refuso, n.d.r.]; Hürzeler,
Diritto delle assicurazioni sociali, in: Formazione continua e aggiornamento
per giuristi 2021, pag. 29; UFAS, Bollettino della previdenza professionale nr.
156 del 1. luglio 2021, n. 1067, p.to B.4.a.; ASIP, Fachmitteilung Nr. 127 del
25 agosto 2021: 7. IV-Revision: stufenloses Rentensystem, pto. 3.2.).
In tal senso il marg. 9200 CIRAI
(Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità,
valida dal 1° gennaio 2022) prevede che “le rendite correnti delle persone
assicurate che il 1° gennaio 2022 non hanno ancora compiuto 55 anni (persone
nate negli anni dal 1967 al 2003) sono trasferite nel nuovo sistema di rendite
lineare (art. 28b LAI), se sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 17
LPGA (modificazione del grado d’invalidità di almeno 5 punti percentuali)”.
Secondo il marg. no. 9102 CIRAI
in merito alla determinazione del diritto applicabile nel caso di prima
concessione di rendite con quote decrescenti o a tempo determinato e casi di
revisione, prevede “che se la modifica determinante avviene prima del
1° gennaio 2022, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore
in vigore fino al 31 dicembre 2021. Se la
modifica determinante avviene dopo il 31 dicembre 2021, si applicano le
disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022. La
data della modifica determinante è determinata secondo l'articolo 88a OAI (v. N. 5500 segg.).”
Infine, il marg. no. 9200 CIRAI
prevede che “le rendite correnti delle persone assicurate che il 1° gennaio
2022 hanno già compiuto 55 anni (uomini nati negli anni dal 1957 al 1966; donne
nate negli anni dal 1958 al 1966) rimangono nel vecchio sistema di rendite
anche in caso di revisione del diritto alla rendita. A queste persone restano
pertanto applicabili le disposizioni legali nel tenore in vigore sino al 31 dicembre
2021”.
Nel caso in esame l’UAI ha
respinto una domanda di prestazioni inoltrata dall’insorgente prima del 1°
gennaio 2022, poiché il grado d’invalidità è del 20%.
Ne segue che al caso di specie
vanno applicate le norme in vigore fino al 31 dicembre 2021, cui si farà
riferimento qui di seguito, tranne indicazione in senso contrario.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411,
n. 46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo la giurisprudenza per
il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento
dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da
invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la
valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone
intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul
diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.4. Per quanto riguarda in particolare
l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale
ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da
non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la
società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI
1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/ Gächter, Grundriss
des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte
ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore
somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul
tema cfr. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie
giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg.
254-257).
Nella STF I 770/03 del 16
dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato
che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme
richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri
summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a
sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione
per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni
nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o
simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a
prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una
notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto
(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Nel 2015 il Tribunale federale ha
modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza
di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori
somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato
stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione
sul diritto a una rendita AI deve avvenire in una procedura probatoria
strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di
rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i
fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i
fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva
commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro
l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una
terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il
reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura
della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza
delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo
libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr.
comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
In due sentenze del 30 novembre
2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF ha stabilito che la
giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la
reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da
accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le
malattie psichiche.
Ciò significa, in particolare per
depressioni lievi fino a medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza
alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita
AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale
federale del 14 dicembre 2017).
Nelle succitate due sentenze in
parola il TF è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere
applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza
di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di
depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere
individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con
criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo
la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile
accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle
ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze
di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.
Nella DTF 145 V 215 il TF ha
infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le
malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una
procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.
Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409
e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e
3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF
8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto
2018 al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).
2.5. Per costante giurisprudenza (cfr.
STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità,
all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di
documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri
specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo
stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato
è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio
per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato
(DTF 125 V 256 consid. 4, pag. 261; 115 V 133 consid. 2, pag. 134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire
se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova,
né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto
(DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella DTF 137 V 210 il TF ha
concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione
attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione
invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è
di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid.
2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto
necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione
a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia;
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e
rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e
3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata
necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale
federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia
medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid.
4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Circa il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis
LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare
le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità
funzionale dell’assicurato – determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di
esercitare un’attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una
misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le
decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo
e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità,
per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli
aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro
specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la
capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una
chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale.
Sulla base delle indicazioni del SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può
ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/2010
del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2., in SVR 2009
IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Se vi sono dei rapporti medici
contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero
materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto
che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). In effetti, nel caso in
cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei
pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali
rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in
particolare, alla DTF 139 V 225 e alla 135 V 465).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a) cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc) e che il solo fatto che uno o
più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a
rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.6. In concreto, le parti convengono
sulla necessità di procedere al rinvio degli atti all’Ufficio AI, ritenuto come
appaia imprescindibile un approfondimento peritale psichiatrico.
Con la decisione impugnata,
l’Ufficio AI ha rifiutato all’assicurata il diritto ad una rendita di
invalidità, ritenendo che, dal profilo medico, ella sia ancora abile all’80%,
intesa come riduzione del rendimento del 20%, sia nella precedente attività di
impiegata d’ufficio/centralinista, che in qualsiasi altra attività adatta
leggera. Ciò a partire da maggio 2018, a causa della sola patologia
psichiatrica.
Tali conclusioni si fondano sulle
risultanze della perizia pluridisciplinare (internistica: dr.ssa med. __________,
specialista FMH in medicina interna generale; psichiatrica: dr.ssa med. __________,
specialista in psichiatria e psicoterapia, FMH; reumatologica: dr. med. __________,
specialista in reumatologia, FMH), affidata al __________, redatta il 1° luglio
2022 (pag. 554 e seguenti incarto AI).
Nel referto i periti, dopo aver
descritto gli atti, l’anamnesi famigliare, personale-sociale, professionale,
patologica e sistemica, le affezioni attuali e le constatazioni obiettive, hanno
posto le diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di “sindrome mista
ansioso-depressiva (F41.2) in tratti di personalità misti ansioso-conversivi;
fibromialgia primaria; sindrome panvertebrale cronica su/con: nell’ambito della
Fatti
I diagnosi, importante insufficienza muscolare, emisacralizzazione di L5, lievi
alterazioni degenerative con spondilartrosi L4/L5 e L5/S1” (cfr. pag. 618
incarto AI). Gli specialisti hanno poi elencato numerose diagnosi rilevanti
senza ripercussioni sulla capacità lavorativa (cfr. pag. 619 incarto AI).
A fronte delle contestazioni
sollevate dall’assicurata contro le conclusioni peritali - producendo in
particolare un referto denominato “approfondita valutazione psichiatrica”,
datato 20 ottobre 2022, redatto dalla dr.ssa __________, spec. in psichiatria e
psicoterapia FMH, corredata da una valutazione psicodiagnostica delle
psicologhe __________ e __________ del 19 ottobre 2022 (pag. 744 e seguenti
incarto AI) - gli specialisti del __________, interpellati per una presa di posizione
dal SMR, con referto del 24 aprile 2023 hanno rilevato:
" Conclusione
La nuova documentazione giunta agli atti non contiene alcun
elemento atto a modificare le precedenti conclusioni, che restano valide e
confermate in toto fino alla data della valutazione peritale. In considerazione
del lasso di tempo trascorso tra la valutazione psichiatrica dell’agosto 2021 e
quella della dr.ssa __________ dell’ottobre 2022, quest’ultima maggiormente
concentrata sul pregresso e sul momento della valutazione stessa senza alcuno
specifico riferimento ad un peggioramento nel lasso di tempo intercorso e senza
che vi sia stata l’adozione di trattamenti psichiatrici nuovi, si lascia al
Servizio Medico Regionale la decisione in merito all’opportunità o meno di una
perizia di decorso, che secondo la nostra specialista psichiatra, dr.ssa __________,
andrebbe comunque messa in atto dopo l’introduzione di terapie farmacologiche
eseguibili, già indicate a suo tempo sia nella precedente perizia della dr.ssa __________
del 2016 che nell’ultima perizia dell’agosto 2021.” (Pag. 811 e seguenti
incarto AI)
In data 11 maggio 2023 il medico
SMR, dr. med. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia, ha
ritenuto “completo ed esaustivo e completamente condivisibile” il complemento
peritale del __________ pervenuto in data 26 aprile 2023, senza dunque ritenere
necessario predisporre una perizia psichiatrica di decorso (pag. 832 incarto
AI).
Con il ricorso l’insorgente ha allegato una nuova ed aggiornata presa
di posizione, datata 12 giugno 2023, della dr.ssa __________, la quale ha
commentato in maniera dettagliata e puntuale le considerazioni complementari della
dr.ssa __________ del __________, evidenziando le ragioni per le quali “il
riduzionismo diagnostico della perita __________ non permette, a mio parere, di
comprendere pienamente la complessità della sofferenza dell’assicurata” e
confermando la persistenza di una totale inabilità lavorativa (cfr. doc. F).
Con annotazione del 20 giugno 2023 allegata alla risposta di
causa, il dr. __________ del SMR ha osservato:
" Presa
visione dell’intera documentazione medica pervenuta, ritenuto in particolar
modo il lungo tempo trascorso dall’ultima perizia psichiatrica (luglio 2021), è
opportuno procedere – previo aggiornamento dell’aspetto medico (mediante
l’invio al curante dr.ssa med. __________ dell’apposito rapporto medico da
compilare) – con una perizia psichiatrica di decorso presso il __________ di __________
al fine di definire con precisione l’incapacità lavorativa della signora RI 1
nel corso del tempo.” (Doc. VI/1)
Il TCA rileva che, con la
risposta di causa, l’Ufficio AI ha proposto “a codesto lodevole Tribunale
cantonale delle assicurazioni (TCA) di voler retrocedere gli atti all’Ufficio
AI del Canton Ticino (UAI) al fine di espletare i necessari accertamenti medici
conformemente a quanto indicato dal SMR all’interno dell’annotazione 20 giugno
2023 (e come anche richiesto da controparte in via subordinata all’interno del
proprio gravame). Ciò comporta che l’amministrazione, dopo aver completato
l’istruttoria, facendo esperire i necessari ulteriori accertamenti medici (come
menzionato in precedenza), e rivalutato il caso sulla base delle relative
risultanze, emanerà una nuova decisione formale (preceduta dal relativo
preavviso ex art. 57a LAI), garantendo di conseguenza all’assicurata tutti i
suoi diritti di difesa” (cfr. doc. VI).
Tale proposta è stata approvata
dall’insorgente, la quale, con scritto del 27 luglio 2023 della propria
patrocinatrice, ha espressamente indicato che “vi comunico che la mia mandante
aderisce alla proposta dell’Ufficio AI per quanto indicato a pagina 2,
paragrafi 3 e 4: “Ora, alla luce di quanto precede (…), garantendo di
conseguenza all’assicurata tutti i suoi diritti di difesa” (cfr. doc. VIII).
Questo Tribunale non ha motivo
per distanziarsi dalle proposte formulate dall’Ufficio AI nella risposta di
causa, con le quali concorda, e che sono state, peraltro, pure condivise
dall’assicurata. Tale soluzione, del resto, appare tanto più imprescindibile,
alla luce delle considerazioni che erano già state espresse dalla stessa
psichiatra del __________ nella presa di posizione del 27 febbraio 2023, nella
quale la dr.ssa __________ aveva già messo in evidenza, quale elemento
oggettivo, il lasso di tempo trascorso tra la propria valutazione peritale (di
agosto 2021) e le motivate obiezioni sollevate dalla dr.ssa __________
nell’approfondito apprezzamento del mese di ottobre 2022. Già a quel momento la
psichiatra del __________ aveva lasciato al SMR la decisione in merito
all’opportunità o meno di una perizia di decorso (cfr. pag. 816 incarto AI).
2.7. La patrocinatrice dell’insorgente
ha chiesto che l’amministrazione copra i costi dei documenti peritali di parte,
segnatamente la valutazione delle psicologhe __________ e __________ del 19
ottobre 2022 e i due rapporti peritali del 20 ottobre 2022 e del 12 giugno 2023
della dr.ssa __________, per un importo totale di fr. 3’200 (cfr. doc. G e doc.
J).
L’Ufficio AI, nella risposta di
causa, ha ritenuto irricevibile la richiesta di rimborso dei costi medici
sostenuti dall’assicurata, dato che sul tema l’Istituto assicuratore non si è
determinato mediante la decisione impugnata (doc. VI).
Chiamato a pronunciarsi, questo
Tribunale rileva che secondo la giurisprudenza, i costi peritali fanno parte
delle spese di procedura (cfr. SVR 2013 IV Nr. 1 p. 1; consid. 3, non
pubblicato nella DTF 139 V 225, della STF 8C_984/2012 del 6 giugno 2013). Ai
sensi dell’art. 45 cpv. 1 LPGA, l'assicuratore assume le spese per
l'accertamento, sempre che abbia ordinato i provvedimenti. Se non ha ordinato
alcun provvedimento, ne assume ugualmente le spese se i provvedimenti erano
indispensabili per la valutazione del caso oppure se fanno parte di prestazioni
accordate successivamente.
Nella DTF 137 V 210, il Tribunale
federale ha ritenuto che allorquando il tribunale cantonale delle assicurazioni
constata che la fattispecie necessita d’istruttoria, deve di principio disporre
esso stesso una perizia (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4). In questo caso, i costi
della perizia ordinata dal tribunale possono essere posti a carico dell’assicurazione
per l’invalidità (consid. 4.4.2).
Nella DTF 139 V 496 consid. 4.4,
la Corte federale ha stabilito ulteriori criteri che devono essere presi in
considerazione nell’ambito della questione di sapere se i costi di una perizia
giudiziaria possono essere addossati all’amministrazione. Il TF ha stabilito
che tra l’istruttoria amministrativa viziata e la necessità di procedere a
ulteriori accertamenti, deve esistere un nesso di causalità. Ciò è segnatamente
il caso se esiste una manifesta contraddizione tra i diversi pareri medici
presenti agli atti, senza che l’amministrazione sia riuscita a confutarla con
argomenti oggettivamente fondati (DTF 135 V 465 consid. 4.4; cfr. pure DTF 139
V 225 consid. 4 e STF 8C_71/2013 del 17 giugno 2013 consid. 2); allorquando
l’amministrazione lascia senza risposta degli aspetti necessari a chiarire la
situazione medica oppure si fonda su una perizia alla quale non può essere
attribuito pieno valore probatorio. Per contro, se l’amministrazione rispetta
il principio inquisitorio e fonda la propria posizione su basi oggettivamente
convergenti oppure sulle risultanze di una perizia valida dal profilo
giuridico, non si giustifica addossarle i costi della perizia giudiziaria,
indipendentemente dai motivi per i quali è stata ordinata (ad esempio, in
ragione della presentazione di nuovi rapporti medici oppure di una perizia di
parte).
Ciò vale anche per quanto
riguarda una perizia presentata da una parte: i costi che ne risultano devono
essere posti a carico dell’assicuratore sociale allorquando la perizia era
indispensabile per giudicare la vertenza (DTF 115 V 62 consid. 5c; SVR 2016 UV
Nr. 24 p. 75 consid. 6.1, in cui il TF non ha ritenuto adempiuti i presupposti
per addossare all’assicuratore LAINF convenuto i costi di una perizia privata,
la quale non si era rivelata necessaria per l’adozione della decisione. In
particolare, l’Alta Corte ha rilevato che le inconsistenze, rispettivamente i
lievi dubbi che hanno determinato la necessità di disporre una perizia
giudiziaria, non trovavano origine nel contenuto della perizia privata; cfr. la
pronunzia 35.2017.93 del 14 settembre 2018 consid. 2.14, in cui il TCA ha
condannato l’amministrazione a rifondere il costo di una perizia di parte
elaborata in materia di cure domiciliari, prodotta nel quadro della procedura
di opposizione, per il motivo che era stato sulla base di tale rapporto che
l’assicuratore convenuto aveva accettato d’indennizzare anche il tempo
necessario per applicare la pomata antidolorifica alla spalla e per battere i polmoni
per favorire l’espettorazione, rispettivamente che questa Corte aveva deciso
sussistere dei dubbi circa la fondatezza delle conclusioni contenute nella
perizia disposta dallo stesso assicuratore; si veda pure la STCA 35.2004.59 del
23 marzo 2005 consid. 2.9.).
Nella concreta evenienza, il TCA
constata che il rinvio degli atti all’amministrazione è stato deciso proprio
grazie alle motivate considerazioni esposte dalla dr.ssa __________ nella sua
approfondita valutazione peritale del 20 ottobre 2022 e nell’aggiornamento del
12 giugno 2023, le quali hanno fornito al medico del SMR (e, invero, anche alla
dr.ssa __________ del __________, cfr. doc. 205) indizi concreti tali, da
rendere indispensabile la messa in atto di una perizia psichiatrica di decorso
al fine di potere valutare in maniera affidabile quali siano le ripercussioni
dei disturbi che affliggono l’assicurata sulla sua capacità lavorativa, e la
loro evoluzione nel tempo.
Stante quanto precede, questo
Tribunale ritiene quindi che, nel caso di specie, risultino adempiuti i
presupposti giurisprudenziali per porre a carico dell’amministrazione i costi degli
accertamenti peritali privati sostenuti dall’assicurata, per un importo pari a
fr. 3'200 come da fatture allegate (doc. G e doc. J).
2.8. L’insorgente ha contestato il
rifiuto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio in sede amministrativa.
Ai sensi dell'art.
37 cpv. 4 LPGA se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare del
patrocinio gratuito.
Qualora un assicurato non
disponga di sufficienti mezzi finanziari, le sue conclusioni non siano
sprovviste di possibilità di successo e la lite non sia priva di difficoltà di
ordine fattuale o giuridico, egli ha diritto al gratuito patrocinio nella
procedura di opposizione del diritto delle assicurazioni sociali (SVR 2004 EL
Nr. 4).
Secondo la
dottrina, il fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA, l'art. 37 cpv. 4
LPGA utilizzi la formulazione "se le circostanze lo esigono",
anziché quella "se le circostanze lo giustificano", significa
che il legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale,
quando il gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa,
le relative condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa (Kieser,
ATSG-Kommentar, 3a edizione, 2015, n. 35 ad art. 37, pag. 530 e seguenti; cfr.,
d'altronde, FF 1999 3965).
Peraltro, giusta l'art. 37 cpv.
4 LPGA, la concessione del gratuito patrocinio richiede una domanda in questo
senso (Kieser, op. cit., n. 33 ad
art. 37, pag. 529).
Per il resto,
quali presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del richiedente,
la necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole (FF 1999
3965).
La
concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i
corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria (Kieser, op. cit.,
n. 22 ad art. 37, pag. 504-505).
Quindi, le tre condizioni
cumulative per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono adempiute qualora
l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o comunque indicata, se il
richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover
avere esito sfavorevole (STF 8C_353/2019 del 2 settembre 2019, consid. 3.1; STF
8C_669/2016 del 7 aprile 2017, consid. 2.1; STF 9C_29/2017 del 6 aprile 2017,
consid. 1; DTF 132 V 200, consid. 4.1; DTF 125 V 202 consid. 4a; DTF 125 V 372
consid. 5b e riferimenti; DTF 124 I 1, consid. 2a, pag. 2; DTF 121 I 323
consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a).
Queste condizioni di
concessione dell'assistenza giudiziaria, poste dalla giurisprudenza sotto l'egida
dell'art. 4 vCost. fed., sono applicabili alla concessione dell'assistenza
gratuita di un consigliere giuridico nella procedura d'opposizione (STF I 557/04 del 29 novembre 2004, consid. 2.1; SVR 2007 EL Nr. 7, consid. 5.2.2).
Tuttavia, la questione di sapere se esse sono realizzate deve essere esaminata
in virtù di criteri più severi nella procedura amministrativa (Kieser, op. cit., n. 28 e n. 35 ad art.
37, pag. 528 e 530).
A tal proposito, occorre tenere
conto delle circostanze del caso concreto, della particolarità delle regole di
procedura applicabili, così come delle specificità della procedura
amministrativa in corso. In particolare, occorre menzionare, oltre alla
complessità delle questioni di diritto e dei fatti, le circostanze concernenti
la persona in oggetto, come la sua capacità di orientarsi in una procedura.
Quale regola generale, il gratuito patrocinio è necessario quando la procedura
è suscettibile di riguardare in maniera particolarmente grave la situazione
giuridica della persona interessata. Altrimenti, una tale necessità esiste
soltanto quando alla relativa difficoltà del caso si aggiunge la complessità
della fattispecie o dei quesiti giuridici, alla quale il richiedente non è in
grado di farvi fronte da solo (sentenza 8C_669/2016 del 7 aprile 2017, consid.
2.1 con riferimenti alla DTF 130 I 182 consid. 2.2, alla DTF 125 V 32 consid.
4b e alla sentenza 8C_931/2015 del 23 febbraio 2016 pubblicata in SVR 2016 IV
n. 17 pag. 50; cfr. anche SVR 2007 EL Nr. 7, consid. 5.2.2).
La necessità di patrocinio da
parte di un legale dipende dalle circostanze oggettive e soggettive del caso
concreto, ossia dalla particolarità delle norme procedurali applicabili, dalla
Considerandi
complessità delle questioni giuridiche, dalla fattispecie poco chiara, ma anche
dal richiedente. Quest’ultimo, ad esempio, non dev’essere capace di difendere i
propri interessi. Qualora sussista la minaccia di un intervento particolarmente
grave nello statuto giuridico dell’indigente è di regola data la necessità di
un patrocinio, altrimenti soltanto nei casi in cui oltre alla relativa
complessità della fattispecie si aggiungono anche difficoltà reali e giuridiche
che non possono essere risolte dal richiedente stesso (“Falls ein besonders starker Eingriff in die
Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung grundsätzlich
geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen Schwere des Falles besondere
tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der
Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen ist.”, cfr.
DTF 125 V 35 consid. 4b e riferimenti; DTF 119 Ia 265) oppure
se l’assistenza di rappresentanti di associazioni invalidi, assistenti sociali
o altre persone nel settore sociale non può essere presa in considerazione (“Eine anwaltliche Verbeiständung drängt sich
nur in Ausnahmefällen auf, in denen ein Rechtsanwalt beigezogen wird, weil
schwierige rechtliche oder tatsächliche Fragen dies als notwendig erscheinen
lassen und eine Verbeiständung durch Verbandsvertreter, Fürsorger oder andere
Fach- und Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht fällt“; DTF 132 V 201 consid. 4.1 con riferimenti).
Occorre poi ricordare che il
gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che amministrativa,
può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (STF I 447/04 del 2 marzo
2005, consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid.
5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso un’organizzazione
riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo, cfr. DTF 132 V 206
consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181; giurisprudenza confermata nella
STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008).
2.9
Nella presente fattispecie
l’Ufficio AI nella decisione impugnata ha negato all’assicurata il diritto al
gratuito patrocinio in sede amministrativa in quanto ha ritenuto – rientrando
la fattispecie nella casistica più consueta delle pratiche AI – non necessario
o perlomeno non indicato l’intervento di un avvocato.
Come visto, la necessità o meno
dell’assistenza di un avvocato durante la procedura amministrativa dipende
dalle problematiche trattate.
A giustificazione della necessità
dell’intervento di un legale nella STCA 32.2008.152 del 29 aprile 2009 (consid.
2.4) è stato segnatamente rilevato:
" (…) La problematica trattata nella presente fattispecie è da ritenersi
complessa in quanto concerne in primis il tema della cumulabilità o meno
dei singoli gradi di inabilità lavorativa di un assicurato e il giudizio
sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa che, di regola, va eseguito
nell’ambito di una perizia pluridisciplinare.
Su questo argomento, cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle
assicurazioni sociali”, in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing
& Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 203 e segg. (245-249).
In secondo luogo in sede di perizia psichiatrica all’assicurato è
stata diagnosticata una sindrome somatoforme da dolore persistente
(ICD10-F45.4), per la quale il TFA ha ammesso la necessità
dell’assistenza di un avvocato per la procedura di opposizione visto che si
trattava di applicare la giurisprudenza relativa a questa patologia, vedi la
sentenza I 319/05 del 14 agosto 2006 (cfr. consid. 2.3.).
Il TCA ha ammesso la necessità
dell’assistenza di un avvocato in una fattispecie relativa alla valutazione psichiatrica
inerente la sindrome da dolore somatoforme in una sentenza dell’8 ottobre 2008
(inc. 32.2007.250).”
Nella STCA 32.2017.106 del 30
gennaio 2018 questa Corte aveva ritenuto complessa la fattispecie in cui,
trattandosi di una persona assicurata con molteplici problemi di salute sia
somatici che psichici, il patrocinatore aveva evidenziato lacune istruttorie
(in particolare l’esecuzione di una sola perizia reumatologica e non in altre
discipline mediche) e aveva chiesto l’esecuzione di una perizia
pluridisciplinare. A tale richiesta l’amministrazione ha poi dato seguito.
Nella sentenza del 28 febbraio
2019.
il Tribunale cantonale amministrativo del Cantone di Zugo (citata in
Kieser, op. cit., art. 37 n. 41 pag. 704) ha stabilito che se l'opposizione
dell'avvocato al progetto di decisione porta l’Ufficio AI a ritenere necessario
un accertamento medico pluridisciplinare, per ulteriormente chiarire fatti dal
punto di vista medico, non si può argomentare che il patrocinio dell'avvocato
nella procedura di decisione preliminare non sia necessaria. Nel caso trattato
dal Tribunale di Zugo era stato raggiunto un grado di complessità della
fattispecie che giustificava la nomina di un’assistenza legale gratuita (“Führt
der Einwand von Anwältin bzw. Anwalt zum IV-Vorbescheid dazu, dass die
IV-Stelle eine polydisziplinäre medizinische Untersuchung als notwendig
erachtet, sie mithin den Sachverhalt ergänzend medizinisch abklären lässt, kann
nicht mehr gesagt werden, die anwaltliche Interessenwahrung im
Vorbescheidverfahren sei nicht notwendig. In diesem Fall ist ein Grad
der Komplexität der Sache erreicht, der die Bestellung
eines unentgeltlichen Rechtsbeistands rechtfertigt (so Urteil des
Verwaltungsgerichts des Kantons Zug vom 28. Februar 2019, S 2018 138,
E. 7.3)”.
In una STF 9C_440/2018 del 22
ottobre 2018, il Tribunale federale ha considerato necessario il patrocinio da
parte di un legale, ritenendo che la causa presentasse una certa complessità
sul piano assicurologico e considerate anche le regole giurisprudenziali
concernenti la valutazione dei disturbi psichici (“il s'agissait ainsi d'une
constellation présentant assurément une certaine complexité sur le plan
assécurologique (cf. arrêt 9C_55/2016 du 14 juillet 2016, consid. 5). On peut donc admettre que l'assistance d'une personne disposant
de connaissances juridiques, à l'instar d'un avocat, était dès lors nécessaire
pour conseiller utilement l'assurée, au regard aussi des règles
jurisprudentielles sur l'évaluation des troubles psychiques (cf. ATF 141 V 281). On relèvera d'ailleurs que l'avocate de l'intimée est précisément
intervenue à ce stade afin que l'expertise psychiatrique soit confiée à un
expert disposant de connaissances spécifiques dans le domaine de l'addictologie
et des psycho-traumatismes (courrier du 16 juin 2016); elle a également soumis
des questions supplémentaires à l'expert en relation avec le diagnostic de
trouble dépressif récurrent (courrier du 17 août 2016). Une telle intervention,
qui se révèle d'autant plus adéquate qu'il s'agissait en l'occurrence d'une
expertise monodisciplinaire pour laquelle les droits de participation de
l'assurée au sens de l'ATF 137 V 210 acquièrent une importance certaine (cf.
arrêt 9C_436/2017 du 14 décembre 2017 consid. 3.6.1), dépasse assurément
l'aide qu'est censé fournir un assistant social.”).
In un’altra STF 9C_140/2020 del
18.
gennaio 2021, il Tribunale federale, scostandosi da quanto deciso dai primi
giudici, ha considerato che nel caso di specie l’assistenza di un legale già
durante la procedura amministrativa fosse giustificata.
La nostra Massima Istanza ha rilevato
che l’oggetto della decisione di rinvio atti all’amministrazione per
complemento istruttorio fosse sì, in ultima analisi, la valutazione della
capacità lavorativa dell’assicurata e la relativa influenza sul diritto ad una
rendita, come comunemente accade. Nel caso di specie, tuttavia, il rinvio
deciso dai primi giudici concerneva sia gli aspetti medici, che quelli
economici: dal profilo medico, grazie all’intervento del legale – la cui
pertinenza era stata ammessa dall’Ufficio Invalidità – occorreva esperire due
perizie; quanto agli aspetti economici, andava determinata l’entità dei redditi
realizzati, nonché stabilito il metodo di valutazione dell’invalidità. Ciò a
dimostrazione della complessità del caso da esaminare, amplificata dalla durata
della procedura (iniziata molti anni prima), il che aveva favorito il deposito
di numerosi rapporti medici, la cui valutazione incombeva all’amministrazione.
In queste circostanze particolari, il TF ha ritenuto inopportuno che la difesa
degli interessi dell’assicurata venisse affidata ad un terzo (anche ad una
persona designata da istituzioni sociali) visto che il legale, attivo sin
dall’inizio della procedura, ne aveva una conoscenza approfondita.
Ancora, in una sentenza
8C_149/2021 del 18 maggio 2021, pubblicata in SVR 2021 IV Nr. 65, esprimendosi
a proposito del gratuito patrocinio nella procedura amministrativa, l’Alta
Corte ne ha ammesso il diritto: trattandosi di una procedura consistente nel
rinvio per ulteriori accertamenti medici, in cui la rappresentanza legale
relativa alla procedura giudiziaria continua anche nella successiva procedura
amministrativa e la procedura AI è pendente da quasi otto anni e se la
giurisprudenza riguardante la valutazione delle sindromi da dipendenza è nel
frattempo cambiata, la situazione di partenza non può più essere ritenuta
semplice e nella media, cosicché è dato un diritto al gratuito patrocinio.
In una STF 9C_90/2022 del 3
febbraio 2023, il Tribunale federale ha confermato il giudizio con il quale i
primi giudici avevano considerato che la fattispecie che erano chiamati a
giudicare presentasse una certa complessità in fatto e in diritto, giustificante
l’assistenza eccezionale da parte di un legale già nel corso della procedura
amministrativa. L’Alta Corte ha sottolineato come in quel caso gli infortuni
subiti dall’assicurato, oltre a richiedere la messa in atto di una perizia
ortopedica, avessero richiesto pure il dover richiamare numerosi atti medici
dall’assicuratore infortuni, ciò che aveva contribuito a rendere oltremodo
voluminoso l’incarto dell’interessato. Inoltre, si era reso necessario
investigare anche una problematica neurologica, poi ritenuta ininfluente da
parte del Servizio medico regionale. Alla relativa complessità presentata dagli
aspetti medici si era poi aggiunta la non semplice valutazione degli aspetti
economici, tenuto conto delle numerose oscillazioni dell’incapacità lavorativa verificatesi
nel tempo a seguito di successivi miglioramenti e peggioramenti, nonché la
difficoltà di determinare il reddito senza invalidità, a fronte dei due
impieghi svolti dall’assicurato durante un certo periodo.
Ora, nel caso concreto, alla luce
della suevocata giurisprudenza, questo giudice ritiene adempiuto il requisito
della necessità di patrocinio da parte di un legale e ciò dall’inoltro delle
osservazioni del 25 ottobre 2022 da parte dell’avv. RA 1 al progetto di
decisione del 26 agosto 2022.
Innanzitutto, nel caso di specie,
va sottolineato come l’assicurata, a seguito delle sue molteplici problematiche
legate al danno alla salute (cfr. al riguardo la succitata STF 8C_149/2021 del
18.
maggio 2021, nella quale l’Alta Corte ha ritenuto necessario tenere conto,
dal profilo delle circostanze soggettive specifiche dell’assicurato, della
malattia mentale), non abbia saputo gestire in maniera autonoma le questioni
amministrative inerenti alla propria richiesta di prestazioni AI, ciò che
avrebbe, al contrario, giustificato il rifiuto di ammettere la necessità di
assistenza da parte di un legale già nella procedura amministrativa (cfr. in
tal senso la STF 9C_375/2022 del 15 marzo 2022).
Questo Tribunale non condivide, poi, il parere con il quale
l’amministrazione ha considerato che la fattispecie in esame non presenti
questioni di fatto e di diritto particolari, ritenendo che il caso rientri
nella casistica più consueta delle pratiche AI.
Il caso di specie, infatti, risulta complesso, essendo confrontati
con una persona assicurata portatrice di diverse patologie sia somatiche, sia
psichiatriche, per le quali è stato considerato indispensabile procedere ad un
esame peritale pluridisciplinare.
Che la situazione fosse particolarmente delicata, del resto,
emerge chiaramente già dal fatto che i medici del __________, nell’accettare il
mandato peritale, hanno immediatamente comunicato all’Ufficio che “ribadiamo
fortemente che per questo caso non possiamo considerare come vincolante il
periodo di 130 giorni, chiediamo pertanto precauzionalmente di fermare il
cronometro”, aggiungendo che “in considerazione della patologia psichiatrica
descritta agli atti, utile pure un approfondimento testistico presso __________”
(cfr. doc. 169).
La patrocinatrice, in sede di osservazioni, ha messo in evidenza
le criticità della perizia __________, ponendo l’accento sull’impatto avuto
dalle patologie somatiche sulle condizioni psichiche, rendendo di fatto
impossibile per l’interessata - in ragione del danno alla salute e non per
mancanza di volontà - svolgere un’attività lavorativa.
La legale, oltre ad argomentare le proprie obiezioni, dal profilo
medico, rifacendosi a quanto approfonditamente valutato nella perizia
psichiatrica di parte affidata alla dr.ssa __________ e dopo avere ripercorso
l’intero voluminoso dossier dell’assicurata (che consta di quasi 900 pagine), ha
pure contestato gli aspetti economici, definendo spropositato ed
incomprensibile il calcolo del grado di invalidità, attirando l’attenzione sul
fatto che l’assicurata “non è in grado di svolgere in alcun modo attività che
richiedano capacità e attitudini normali per l’attività svolta” (doc. 197).
Tali considerazioni, attinenti alla fruibilità economica in un
mercato del lavoro equilibrato di un’eventuale (contestata) capacità di
lavorare, costituiscono aspetti tecnici di non immediata comprensione per una
persona non versata in ambito delle assicurazioni sociali.
Senza nulla togliere alle conoscenze e alle qualifiche di cui
possono disporre rappresentanti di associazioni, assistenti sociali e persone
designate da istituzioni sociali, non si vede per quale motivo, nel caso
concreto, l’amministrazione possa affermare che la tutela degli interessi
dell’assicurata poteva essere assunta da siffatte persone senza dover far
ricorso all’assistenza di un legale, quando si consideri che le lacune e le
necessità istruttorie pertinentemente evidenziate da quest’ultima non sono
state (fino alla risposta di causa) colte neppure dai funzionari
dell’amministrazione e dal suo servizio medico.
Va qui, infatti, sottolineato che a seguito delle citate
osservazioni del 25 ottobre 2022 della legale e della documentazione peritale
da ella prodotta, l’Ufficio AI aveva ritenuto necessario richiedere una presa
di posizione al __________: questi ultimi, analizzata la perizia psichiatrica
di parte, si erano espressi con referto del 24 aprile 2023 (cfr. doc. 205). A
quel momento, la psichiatra del __________ aveva lasciato al SMR la valutazione
dell’opportunità di procedere ad una perizia di decorso, ciò che il dr. __________
del SMR aveva escluso, ritenendo pienamente probante il rapporto peritale del __________
(cfr. doc. 208). Posizione che, come visto, il dr. __________ del SMR cambierà
solo in corso di causa, con annotazione del 20 giugno 2023 allegata alla
risposta di causa, a fronte dell’ulteriore e aggiornato complemento peritale di
parte della dr.ssa __________ (cfr. doc. VI/1).
Nel caso di specie, quindi, l’approfondita conoscenza del voluminoso
dossier dell’assicurata da parte della patrocinatrice, sua rappresentante fin
dalla prima richiesta di prestazioni AI (cfr. al riguardo le succitate STF
8C_149/2021 del 18 maggio 2021 e STF 9C_140/2020 del 18 gennaio 2021), è
risultata decisiva per cogliere i punti critici necessitanti di essere
compiutamente valutati dall’amministrazione – alla quale incombe in prima
battuta di compiutamente istruire il caso - prima di emettere una decisione
riguardo al diritto alla rendita di invalidità, come del resto ritenuto
indispensabile dallo stesso UAI.
Infine, per concludere, il TCA rileva che la rappresentanza legale
è stata oltremodo decisiva in tale occasione, se si pone mente al fatto che in
passato, in occasione della precedente seconda richiesta di prestazioni AI per
adulti del 2018 - presentata dopo che lo psichiatra curante aveva segnalato,
con scritto del 4 aprile 2018, la compromissione dello stato di salute
dell’interessata, tale da renderla totalmente inabile al lavoro in qualsiasi
attività (cfr. doc. 122) – l’Ufficio AI aveva rifiutato di entrare in materia,
ritenendo non sufficientemente dimostrato, dal profilo medico, una modifica
delle circostanze oggettive (cfr. doc. 131).
A quel momento la pratica dell’assicurata era gestita direttamente
dallo psichiatra curante dell’interessata, come indicato dallo stesso studio
legale dell’avv. __________ con comunicazione del 9 maggio 2018 (cfr. doc. 127).
Ora, nonostante il dr. __________ avesse presentato la richiesta
di riapertura del caso evidenziando la gravità delle condizioni dell’assicurata
e malgrado, a fronte del progetto di decisione di non entrata in materia del 9
aprile 2018 (doc. 124) lo stesso psichiatra curante avesse, con scritto del 26
aprile 2018, chiesto una tempestiva entrata in materia (considerando “le sue
risorse personologiche logore ed estinte, le quali inficiano nella totalità
qualsivoglia tipologia di remissione della severa affezione psichiatrica in
essere”, cfr. doc. 125), la decisione del 29 maggio 2018 di non entrata in
materia sulla nuova richiesta di prestazioni era cresciuta, incontestata, in
giudicato (cfr. doc. 131).
Pertanto, appurata la eccezionale necessità dell’assistenza di un
legale, tenuto conto che l’agire dell’avv. RA 1 dello studio legale dell’avv. __________
non era da ritenere di primo acchito privo di esito favorevole – prova ne è
l’esito della presente vertenza – e visto il chiaro stato d’indigenza
dell’assicurata (essendo la stessa a carico della pubblica assistenza, cfr.
doc. V/bis), il TCA considera assolte le condizioni per il riconoscimento del
gratuito patrocinio in sede amministrativa.
2.10
L’assicurata
ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la sede
ricorsuale (cfr. doc. I).
Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurata,
patrocinata da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di
fr. 2'500 a titolo di ripetibili.
Secondo
la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva
d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF
124.
V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid.
5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto
2010.
consid. 3).
2.11
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
In
concreto, visto l’esito del ricorso, le spese per fr. 500.--, vanno messe a
carico dell’Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al
considerando 2.6..
2. L'istanza
tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
in sede amministrativa è accolta.
3. L’Ufficio
AI rimborserà all’assicurata l’importo di fr. 3'200 a titolo di spese di accertamento.
4. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
L’Ufficio
AI verserà all’insorgente la somma di fr. 2’500.-- a titolo di ripetibili (IVA
inclusa), ciò che rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria e
gratuito patrocinio del 14 giugno 2023.
5. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti