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Decisione

32.2023.62

Decisione UAI di rifiuto prestazioni non può essere confermata. Necessità di rinvio atti per approfondimenti peritali psichiatrici. Costo accertamenti peritali di parte da porre a carico UAI. Richiesta di gratuito patrocinio per la sede amministrativa da accogliere

9 ottobre 2023Italiano48 min

incarto AI) - gli specialisti del __________, interpellati per una presa di posizione

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2023.62

cr

Lugano

9 ottobre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini,

vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 14 giugno 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 12 maggio 2023 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nata nel 1975, impiegata

d’ufficio, in data 17 agosto 2014 ha presentato una prima richiesta di

prestazioni AI per adulti, indicando di essere affetta da “endometriosi (danno

vescica, intestino, addome, schiena), ansia e depressione” (doc. 11).

Con progetto di decisione del 4

aprile 2017 (doc. 96), poi confermato con decisione del 15 settembre 2017 (doc.

117), l’Ufficio AI ha assegnato all’interessata una mezza rendita di invalidità

dal 1° giugno 2015, poi innalzata ad una rendita intera dal 1° aprile 2016 fino

al 31 ottobre 2016, poi soppressa in difetto di un sufficiente grado di

invalidità dopo tale data.

In data 4 aprile 2018 lo

psichiatra curante ha chiesto la riapertura del caso (doc. 122).

1.2. L’Ufficio AI, con progetto di

decisione del 9 aprile 2018 (doc. 124), poi confermato con decisione del 29

maggio 2018 (doc. 131), ha stabilito la non entrata in materia, ritenendo non

sufficientemente dimostrato il sopraggiungere di una rilevante modifica delle

circostanze oggettive che possano dare diritto ad una rendita.

1.3. In data 23 gennaio 2020 il dr. __________,

spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, ha chiesto all’Ufficio AI “l’apertura

della pratica di invalidità in modo tale da poter sottoporre nel dettaglio alla

vostra competente attenzione la gravità dello stato clinico in essere”,

evidenziando la gravità delle condizioni psichiche dell’assicurata (cfr. doc.

132).

Dalla richiesta di prestazioni AI

per adulti del 13 febbraio 2020, quali indicazioni dettagliate a riguardo del

danno alla salute, risulta che “da tempo di una forte depressione, con forti

stati d’ansia ed angoscia. Ho seri problemi a dormire, soffro di panico, paure.

Non sono in grado di socializzare ed avere una vita normale. Stanchezza

cronica. Dolori alla pancia e alla schiena, e muscolari. Operata nel 2016 per

endometriosi (isterectomia e ileostomia). Non sono in grado di reggere qualsiasi

forma di stress che vado in crisi. Miopia forte all’occhio dx, dall’infanzia.

Ed il divorzio nel 2018 ha stroncato la mia vita e non riesco più a

riprendermi, mi ha portato ad uno stato di fragilità” (doc. 139).

Eseguiti gli accertamenti medici

ed economici del caso, in particolare una perizia pluridisciplinare affidata al

__________, con progetto di decisione del 26 agosto 2022, l’Ufficio AI ha

rifiutato all’assicurata il diritto a prestazioni, in difetto di un sufficiente

grado di invalidità (doc. 186).

A seguito dell’opposizione

inoltrata dall’assicurata, per il tramite dello studio legale __________, in

data 15 settembre 2022 e 25 ottobre 2022 (doc. 197), con decisione del 12

maggio 2023 l’Ufficio AI ha integralmente confermato il precedente rifiuto di

corrispondere delle prestazioni. L’amministrazione ha, inoltre, respinto la

richiesta di gratuito patrocinio per la procedura amministrativa, non ritenendo

realizzata la condizione della necessità dell’assistenza di un legale (doc.

209).

1.4. Con tempestivo ricorso del 14

giugno 2023 l’assicurata, patrocinata dall’avv. RA 1 dello studio legale __________,

ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e l’attribuzione di una

rendita intera di invalidità a partire dal 28 gennaio 2020 o, subordinatamente,

il rinvio degli atti all’amministrazione “perché assuma agli atti una nuova

perizia psichiatrica e decida sulla scorta delle nuove risultanze istruttorie”

(doc. I).

Ella

ha, inoltre, postulato la concessione dall’assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio (doc. I).

L’insorgente ha, in particolare,

contestato la valutazione peritale della dr.ssa __________, la quale non ha

sufficientemente tenuto conto dell’importanza delle sue sofferenze, invalidanti,

così come del resto ben evidenziato nella perizia di parte eseguita dalla

dr.ssa __________.

Ella ha sottolineato come, del

resto, la stessa perita dell’amministrazione, chiamata ad esprimersi in merito

alle considerazioni della psichiatra consultata dall’interessata, abbia

suggerito una perizia di decorso.

La patrocinatrice dell’assicurata

ha, pure, chiesto che l’amministrazione sia tenuta alla copertura dei costi

medici causati “dalla presente causa, pagati direttamente dall’interessata, di

fr. 1'500 cui si aggiungeranno i costi per il secondo rapporto, per il quale

non vi è ancora una fattura ma che si ipotizza non saranno inferiori a fr.

1'000 (per totali fr. 2'500), cifra che in ogni caso ci si riserva di meglio

quantificare una volta in possesso dei relativi giustificativi)” (doc. I).

1.5. In data 5 luglio 2023, la

patrocinatrice dell’assicurata ha trasmesso al TCA il certificato per

l’ammissione all’assistenza giudiziaria aggiornato il 22 giugno 2023, corredato

della relativa documentazione a comprova dello stato di indigenza della stessa

(doc. V + bis).

1.6. Con la risposta di causa l’Ufficio

AI, dopo avere chiesto una presa di posizione al SMR (doc. VI/1), ha proposto

al TCA, nel merito, la retrocessione degli atti al fine di espletare i

necessari accertamenti medici conformemente a quanto indicato dal SMR

nell’annotazione del 20 giugno 2023.

L’Ufficio AI ha, invece, chiesto

la reiezione della richiesta di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio

per la sede amministrativa, facendo difetto la condizione – da verificare con

rigore - della necessità di patrocinio da parte di un legale.

Infine, l’amministrazione ha

ritenuto irricevibile la richiesta di rimborso dei costi medici sostenuti

dall’assicurata, dato che sul tema l’Istituto assicuratore non si è determinato

mediante la decisione impugnata (doc. VI).

1.7. In data 27 luglio 2023 la

patrocinatrice dell’assicurata ha comunicato al TCA di aderire alla proposta

dell’Ufficio AI “per quanto indicato a pagina 2 paragrafi 3 e 4” della risposta

di causa.

Ella ha, per contro, recisamente

contestato quanto indicato dall’amministrazione a proposito del rimborso delle

spese mediche sostenute dalla ricorrente, sottolineando come, secondo la

giurisprudenza, i costi peritali facciano parte delle spese di procedura.

Infine, la patrocinatrice

dell’insorgente ha rilevato di non poter aderire a quanto osservato

dall’Ufficio AI in merito all’assistenza giudiziaria in sede amministrativa,

considerando che l’intervento di un legale nel caso di specie sia stato reso

necessario, come dimostrato dall’incarto, per ribaltare una decisione di

diniego, fondata su una valutazione del SMR che non lasciava ripensamenti (doc.

VIII).

1.8. Con osservazioni del 24 agosto 2023

l’Ufficio AI ha preso atto che l’assicurata aderisce alla proposta

dell’amministrazione “così come indicato a pagina 2 (paragrafi 3 e 4) della

risposta di causa”, mentre ha confermato la propria precedente presa di

posizione con riferimento sia alla questione relativa all’assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio, sia per quanto concerne il tema del

rimborso dei costi medici sostenuti dall’interessata (doc. X).

Tali considerazioni sono state

trasmesse all’assicurata (doc. XI), per conoscenza.

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è sapere se

a ragione, o meno, l’Ufficio AI abbia negato all’assicurata il diritto ad una

rendita di invalidità, alla luce di un grado di invalidità non pensionabile.

2.2. Va

innanzitutto rilevato che il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore una

(importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo

dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

Per la disamina del diritto a una

rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza, di norma,

occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale secondo cui

sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello

stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce

conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento

a DTF 130 V 329).

Tornando alla modifica

legislativa di cui sopra, si rileva che il calcolo delle rendite, il cui

diritto era sorto sotto l’egida del precedente sistema, viene effettuato

secondo il nuovo sistema se nell’ambito di una revisione il grado d’invalidità

subisce una modificazione ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA (ossia di almeno 5%

o un aumento fino al 100%) e l’assicurato, al momento dell’entrata in

vigore della modifica legislativa di cui sopra, non aveva ancora compiuto 55

anni (Disposizione transitoria lett. b cpv. 1 della modifica del 19 giugno 2020

(Ulteriore sviluppo dell’AI); cfr. anche Moser, Die Weiterentwicklung der

Invalidenvorsorge in der Ersten und Zweiten Säule - «stufenloses» Rentensystem,

vorsorgliche Leistungseinstellung, in: BVG-Tagung 2022 Aktuelle Fragen der

beruflichen Vorsorge, pag. 7).

Per contro, qualora al momento

dell’entrata in vigore della modifica legislativa l’assicurato aveva già

compiuto (almeno) 55 anni e il suo diritto alla rendita era sorto sotto l’egida

del precedente sistema, quest’ultimo trova applicazione in virtù della protezione

della situazione acquisita (Besitzstandsschutz) conferita dalla citata

Disposizione transitoria, circostanza peraltro desumibile anche dalla

Disposizione transitoria lett. c (cfr. Moser, op. cit., pag. 8 e 10; Dupont,

Weiterentwicklung der Invalidenversicherung: Was bringt sie wem?, in: Recht

Aktuell: 5. Basler Sozialversicherungstagung «Sozialversicherungsrecht zwischen

Dynamik, Reform und Kontinuität» 2021, pag. 12 [con refuso, n.d.r.]; Hürzeler,

Diritto delle assicurazioni sociali, in: Formazione continua e aggiornamento

per giuristi 2021, pag. 29; UFAS, Bollettino della previdenza professionale nr.

156 del 1. luglio 2021, n. 1067, p.to B.4.a.; ASIP, Fachmitteilung Nr. 127 del

25 agosto 2021: 7. IV-Revision: stufenloses Rentensystem, pto. 3.2.).

In tal senso il marg. 9200 CIRAI

(Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità,

valida dal 1° gennaio 2022) prevede che “le rendite correnti delle persone

assicurate che il 1° gennaio 2022 non hanno ancora compiuto 55 anni (persone

nate negli anni dal 1967 al 2003) sono trasferite nel nuovo sistema di rendite

lineare (art. 28b LAI), se sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 17

LPGA (modificazione del grado d’invalidità di almeno 5 punti percentuali)”.

Secondo il marg. no. 9102 CIRAI

in merito alla determinazione del diritto applicabile nel caso di prima

concessione di rendite con quote decrescenti o a tempo determinato e casi di

revisione, prevede “che se la modifica determinante avviene prima del

1° gennaio 2022, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore

in vigore fino al 31 dicembre 2021. Se la

modifica determinante avviene dopo il 31 dicembre 2021, si applicano le

disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022. La

data della modifica determinante è determinata secondo l'articolo 88a OAI (v. N. 5500 segg.).”

Infine, il marg. no. 9200 CIRAI

prevede che “le rendite correnti delle persone assicurate che il 1° gennaio

2022 hanno già compiuto 55 anni (uomini nati negli anni dal 1957 al 1966; donne

nate negli anni dal 1958 al 1966) rimangono nel vecchio sistema di rendite

anche in caso di revisione del diritto alla rendita. A queste persone restano

pertanto applicabili le disposizioni legali nel tenore in vigore sino al 31 dicembre

2021”.

Nel caso in esame l’UAI ha

respinto una domanda di prestazioni inoltrata dall’insorgente prima del 1°

gennaio 2022, poiché il grado d’invalidità è del 20%.

Ne segue che al caso di specie

vanno applicate le norme in vigore fino al 31 dicembre 2021, cui si farà

riferimento qui di seguito, tranne indicazione in senso contrario.

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità

(Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411,

n. 46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che

egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo la giurisprudenza per

il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento

dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da

invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la

valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone

intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul

diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.4. Per quanto riguarda in particolare

l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale

ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da

non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità

lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la

società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI

1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/ Gächter, Grundriss

des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte

ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore

somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul

tema cfr. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie

giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg.

254-257).

Nella STF I 770/03 del 16

dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato

che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme

richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri

summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a

sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione

per l'invalidità.

Pertanto, se le limitazioni

nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o

simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una

notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto

(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel 2015 il Tribunale federale ha

modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza

di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori

somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato

stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione

sul diritto a una rendita AI deve avvenire in una procedura probatoria

strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di

rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i

fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i

fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva

commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro

l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una

terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il

reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura

della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza

delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo

libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr.

comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

In due sentenze del 30 novembre

2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF ha stabilito che la

giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la

reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da

accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le

malattie psichiche.

Ciò significa, in particolare per

depressioni lievi fino a medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza

alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita

AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale

federale del 14 dicembre 2017).

Nelle succitate due sentenze in

parola il TF è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere

applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza

di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di

depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere

individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con

criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo

la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile

accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle

ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze

di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

Nella DTF 145 V 215 il TF ha

infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le

malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una

procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409

e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e

3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF

8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto

2018 al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).

2.5. Per costante giurisprudenza (cfr.

STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità,

all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di

documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri

specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo

stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato

è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio

per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato

(DTF 125 V 256 consid. 4, pag. 261; 115 V 133 consid. 2, pag. 134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire

se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova,

né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto

(DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella DTF 137 V 210 il TF ha

concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione

attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione

invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è

di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid.

2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto

necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione

a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia;

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e

rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e

3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata

necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid.

4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Circa il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis

LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare

le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità

funzionale dell’assicurato – determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di

esercitare un’attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo

e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità,

per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli

aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro

specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la

capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una

chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale.

Sulla base delle indicazioni del SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/2010

del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2., in SVR 2009

IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Se vi sono dei rapporti medici

contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero

materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto

che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). In effetti, nel caso in

cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei

pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali

rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in

particolare, alla DTF 139 V 225 e alla 135 V 465).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a) cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc) e che il solo fatto che uno o

più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a

rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.6. In concreto, le parti convengono

sulla necessità di procedere al rinvio degli atti all’Ufficio AI, ritenuto come

appaia imprescindibile un approfondimento peritale psichiatrico.

Con la decisione impugnata,

l’Ufficio AI ha rifiutato all’assicurata il diritto ad una rendita di

invalidità, ritenendo che, dal profilo medico, ella sia ancora abile all’80%,

intesa come riduzione del rendimento del 20%, sia nella precedente attività di

impiegata d’ufficio/centralinista, che in qualsiasi altra attività adatta

leggera. Ciò a partire da maggio 2018, a causa della sola patologia

psichiatrica.

Tali conclusioni si fondano sulle

risultanze della perizia pluridisciplinare (internistica: dr.ssa med. __________,

specialista FMH in medicina interna generale; psichiatrica: dr.ssa med. __________,

specialista in psichiatria e psicoterapia, FMH; reumatologica: dr. med. __________,

specialista in reumatologia, FMH), affidata al __________, redatta il 1° luglio

2022 (pag. 554 e seguenti incarto AI).

Nel referto i periti, dopo aver

descritto gli atti, l’anamnesi famigliare, personale-sociale, professionale,

patologica e sistemica, le affezioni attuali e le constatazioni obiettive, hanno

posto le diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di “sindrome mista

ansioso-depressiva (F41.2) in tratti di personalità misti ansioso-conversivi;

fibromialgia primaria; sindrome panvertebrale cronica su/con: nell’ambito della

Fatti

I diagnosi, importante insufficienza muscolare, emisacralizzazione di L5, lievi

alterazioni degenerative con spondilartrosi L4/L5 e L5/S1” (cfr. pag. 618

incarto AI). Gli specialisti hanno poi elencato numerose diagnosi rilevanti

senza ripercussioni sulla capacità lavorativa (cfr. pag. 619 incarto AI).

A fronte delle contestazioni

sollevate dall’assicurata contro le conclusioni peritali - producendo in

particolare un referto denominato “approfondita valutazione psichiatrica”,

datato 20 ottobre 2022, redatto dalla dr.ssa __________, spec. in psichiatria e

psicoterapia FMH, corredata da una valutazione psicodiagnostica delle

psicologhe __________ e __________ del 19 ottobre 2022 (pag. 744 e seguenti

incarto AI) - gli specialisti del __________, interpellati per una presa di posizione

dal SMR, con referto del 24 aprile 2023 hanno rilevato:

" Conclusione

La nuova documentazione giunta agli atti non contiene alcun

elemento atto a modificare le precedenti conclusioni, che restano valide e

confermate in toto fino alla data della valutazione peritale. In considerazione

del lasso di tempo trascorso tra la valutazione psichiatrica dell’agosto 2021 e

quella della dr.ssa __________ dell’ottobre 2022, quest’ultima maggiormente

concentrata sul pregresso e sul momento della valutazione stessa senza alcuno

specifico riferimento ad un peggioramento nel lasso di tempo intercorso e senza

che vi sia stata l’adozione di trattamenti psichiatrici nuovi, si lascia al

Servizio Medico Regionale la decisione in merito all’opportunità o meno di una

perizia di decorso, che secondo la nostra specialista psichiatra, dr.ssa __________,

andrebbe comunque messa in atto dopo l’introduzione di terapie farmacologiche

eseguibili, già indicate a suo tempo sia nella precedente perizia della dr.ssa __________

del 2016 che nell’ultima perizia dell’agosto 2021.” (Pag. 811 e seguenti

incarto AI)

In data 11 maggio 2023 il medico

SMR, dr. med. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia, ha

ritenuto “completo ed esaustivo e completamente condivisibile” il complemento

peritale del __________ pervenuto in data 26 aprile 2023, senza dunque ritenere

necessario predisporre una perizia psichiatrica di decorso (pag. 832 incarto

AI).

Con il ricorso l’insorgente ha allegato una nuova ed aggiornata presa

di posizione, datata 12 giugno 2023, della dr.ssa __________, la quale ha

commentato in maniera dettagliata e puntuale le considerazioni complementari della

dr.ssa __________ del __________, evidenziando le ragioni per le quali “il

riduzionismo diagnostico della perita __________ non permette, a mio parere, di

comprendere pienamente la complessità della sofferenza dell’assicurata” e

confermando la persistenza di una totale inabilità lavorativa (cfr. doc. F).

Con annotazione del 20 giugno 2023 allegata alla risposta di

causa, il dr. __________ del SMR ha osservato:

" Presa

visione dell’intera documentazione medica pervenuta, ritenuto in particolar

modo il lungo tempo trascorso dall’ultima perizia psichiatrica (luglio 2021), è

opportuno procedere – previo aggiornamento dell’aspetto medico (mediante

l’invio al curante dr.ssa med. __________ dell’apposito rapporto medico da

compilare) – con una perizia psichiatrica di decorso presso il __________ di __________

al fine di definire con precisione l’incapacità lavorativa della signora RI 1

nel corso del tempo.” (Doc. VI/1)

Il TCA rileva che, con la

risposta di causa, l’Ufficio AI ha proposto “a codesto lodevole Tribunale

cantonale delle assicurazioni (TCA) di voler retrocedere gli atti all’Ufficio

AI del Canton Ticino (UAI) al fine di espletare i necessari accertamenti medici

conformemente a quanto indicato dal SMR all’interno dell’annotazione 20 giugno

2023 (e come anche richiesto da controparte in via subordinata all’interno del

proprio gravame). Ciò comporta che l’amministrazione, dopo aver completato

l’istruttoria, facendo esperire i necessari ulteriori accertamenti medici (come

menzionato in precedenza), e rivalutato il caso sulla base delle relative

risultanze, emanerà una nuova decisione formale (preceduta dal relativo

preavviso ex art. 57a LAI), garantendo di conseguenza all’assicurata tutti i

suoi diritti di difesa” (cfr. doc. VI).

Tale proposta è stata approvata

dall’insorgente, la quale, con scritto del 27 luglio 2023 della propria

patrocinatrice, ha espressamente indicato che “vi comunico che la mia mandante

aderisce alla proposta dell’Ufficio AI per quanto indicato a pagina 2,

paragrafi 3 e 4: “Ora, alla luce di quanto precede (…), garantendo di

conseguenza all’assicurata tutti i suoi diritti di difesa” (cfr. doc. VIII).

Questo Tribunale non ha motivo

per distanziarsi dalle proposte formulate dall’Ufficio AI nella risposta di

causa, con le quali concorda, e che sono state, peraltro, pure condivise

dall’assicurata. Tale soluzione, del resto, appare tanto più imprescindibile,

alla luce delle considerazioni che erano già state espresse dalla stessa

psichiatra del __________ nella presa di posizione del 27 febbraio 2023, nella

quale la dr.ssa __________ aveva già messo in evidenza, quale elemento

oggettivo, il lasso di tempo trascorso tra la propria valutazione peritale (di

agosto 2021) e le motivate obiezioni sollevate dalla dr.ssa __________

nell’approfondito apprezzamento del mese di ottobre 2022. Già a quel momento la

psichiatra del __________ aveva lasciato al SMR la decisione in merito

all’opportunità o meno di una perizia di decorso (cfr. pag. 816 incarto AI).

2.7. La patrocinatrice dell’insorgente

ha chiesto che l’amministrazione copra i costi dei documenti peritali di parte,

segnatamente la valutazione delle psicologhe __________ e __________ del 19

ottobre 2022 e i due rapporti peritali del 20 ottobre 2022 e del 12 giugno 2023

della dr.ssa __________, per un importo totale di fr. 3’200 (cfr. doc. G e doc.

J).

L’Ufficio AI, nella risposta di

causa, ha ritenuto irricevibile la richiesta di rimborso dei costi medici

sostenuti dall’assicurata, dato che sul tema l’Istituto assicuratore non si è

determinato mediante la decisione impugnata (doc. VI).

Chiamato a pronunciarsi, questo

Tribunale rileva che secondo la giurisprudenza, i costi peritali fanno parte

delle spese di procedura (cfr. SVR 2013 IV Nr. 1 p. 1; consid. 3, non

pubblicato nella DTF 139 V 225, della STF 8C_984/2012 del 6 giugno 2013). Ai

sensi dell’art. 45 cpv. 1 LPGA, l'assicuratore assume le spese per

l'accertamento, sempre che abbia ordinato i provvedimenti. Se non ha ordinato

alcun provvedimento, ne assume ugualmente le spese se i provvedimenti erano

indispensabili per la valutazione del caso oppure se fanno parte di prestazioni

accordate successivamente.

Nella DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha ritenuto che allorquando il tribunale cantonale delle assicurazioni

constata che la fattispecie necessita d’istruttoria, deve di principio disporre

esso stesso una perizia (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4). In questo caso, i costi

della perizia ordinata dal tribunale possono essere posti a carico dell’assicurazione

per l’invalidità (consid. 4.4.2).

Nella DTF 139 V 496 consid. 4.4,

la Corte federale ha stabilito ulteriori criteri che devono essere presi in

considerazione nell’ambito della questione di sapere se i costi di una perizia

giudiziaria possono essere addossati all’amministrazione. Il TF ha stabilito

che tra l’istruttoria amministrativa viziata e la necessità di procedere a

ulteriori accertamenti, deve esistere un nesso di causalità. Ciò è segnatamente

il caso se esiste una manifesta contraddizione tra i diversi pareri medici

presenti agli atti, senza che l’amministrazione sia riuscita a confutarla con

argomenti oggettivamente fondati (DTF 135 V 465 consid. 4.4; cfr. pure DTF 139

V 225 consid. 4 e STF 8C_71/2013 del 17 giugno 2013 consid. 2); allorquando

l’amministrazione lascia senza risposta degli aspetti necessari a chiarire la

situazione medica oppure si fonda su una perizia alla quale non può essere

attribuito pieno valore probatorio. Per contro, se l’amministrazione rispetta

il principio inquisitorio e fonda la propria posizione su basi oggettivamente

convergenti oppure sulle risultanze di una perizia valida dal profilo

giuridico, non si giustifica addossarle i costi della perizia giudiziaria,

indipendentemente dai motivi per i quali è stata ordinata (ad esempio, in

ragione della presentazione di nuovi rapporti medici oppure di una perizia di

parte).

Ciò vale anche per quanto

riguarda una perizia presentata da una parte: i costi che ne risultano devono

essere posti a carico dell’assicuratore sociale allorquando la perizia era

indispensabile per giudicare la vertenza (DTF 115 V 62 consid. 5c; SVR 2016 UV

Nr. 24 p. 75 consid. 6.1, in cui il TF non ha ritenuto adempiuti i presupposti

per addossare all’assicuratore LAINF convenuto i costi di una perizia privata,

la quale non si era rivelata necessaria per l’adozione della decisione. In

particolare, l’Alta Corte ha rilevato che le inconsistenze, rispettivamente i

lievi dubbi che hanno determinato la necessità di disporre una perizia

giudiziaria, non trovavano origine nel contenuto della perizia privata; cfr. la

pronunzia 35.2017.93 del 14 settembre 2018 consid. 2.14, in cui il TCA ha

condannato l’amministrazione a rifondere il costo di una perizia di parte

elaborata in materia di cure domiciliari, prodotta nel quadro della procedura

di opposizione, per il motivo che era stato sulla base di tale rapporto che

l’assicuratore convenuto aveva accettato d’indennizzare anche il tempo

necessario per applicare la pomata antidolorifica alla spalla e per battere i polmoni

per favorire l’espettorazione, rispettivamente che questa Corte aveva deciso

sussistere dei dubbi circa la fondatezza delle conclusioni contenute nella

perizia disposta dallo stesso assicuratore; si veda pure la STCA 35.2004.59 del

23 marzo 2005 consid. 2.9.).

Nella concreta evenienza, il TCA

constata che il rinvio degli atti all’amministrazione è stato deciso proprio

grazie alle motivate considerazioni esposte dalla dr.ssa __________ nella sua

approfondita valutazione peritale del 20 ottobre 2022 e nell’aggiornamento del

12 giugno 2023, le quali hanno fornito al medico del SMR (e, invero, anche alla

dr.ssa __________ del __________, cfr. doc. 205) indizi concreti tali, da

rendere indispensabile la messa in atto di una perizia psichiatrica di decorso

al fine di potere valutare in maniera affidabile quali siano le ripercussioni

dei disturbi che affliggono l’assicurata sulla sua capacità lavorativa, e la

loro evoluzione nel tempo.

Stante quanto precede, questo

Tribunale ritiene quindi che, nel caso di specie, risultino adempiuti i

presupposti giurisprudenziali per porre a carico dell’amministrazione i costi degli

accertamenti peritali privati sostenuti dall’assicurata, per un importo pari a

fr. 3'200 come da fatture allegate (doc. G e doc. J).

2.8. L’insorgente ha contestato il

rifiuto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio in sede amministrativa.

Ai sensi dell'art.

37 cpv. 4 LPGA se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare del

patrocinio gratuito.

Qualora un assicurato non

disponga di sufficienti mezzi finanziari, le sue conclusioni non siano

sprovviste di possibilità di successo e la lite non sia priva di difficoltà di

ordine fattuale o giuridico, egli ha diritto al gratuito patrocinio nella

procedura di opposizione del diritto delle assicurazioni sociali (SVR 2004 EL

Nr. 4).

Secondo la

dottrina, il fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA, l'art. 37 cpv. 4

LPGA utilizzi la formulazione "se le circostanze lo esigono",

anziché quella "se le circostanze lo giustificano", significa

che il legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale,

quando il gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa,

le relative condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa (Kieser,

ATSG-Kommentar, 3a edizione, 2015, n. 35 ad art. 37, pag. 530 e seguenti; cfr.,

d'altronde, FF 1999 3965).

Peraltro, giusta l'art. 37 cpv.

4 LPGA, la concessione del gratuito patrocinio richiede una domanda in questo

senso (Kieser, op. cit., n. 33 ad

art. 37, pag. 529).

Per il resto,

quali presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del richiedente,

la necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole (FF 1999

3965).

La

concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i

corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria (Kieser, op. cit.,

n. 22 ad art. 37, pag. 504-505).

Quindi, le tre condizioni

cumulative per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono adempiute qualora

l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o comunque indicata, se il

richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover

avere esito sfavorevole (STF 8C_353/2019 del 2 settembre 2019, consid. 3.1; STF

8C_669/2016 del 7 aprile 2017, consid. 2.1; STF 9C_29/2017 del 6 aprile 2017,

consid. 1; DTF 132 V 200, consid. 4.1; DTF 125 V 202 consid. 4a; DTF 125 V 372

consid. 5b e riferimenti; DTF 124 I 1, consid. 2a, pag. 2; DTF 121 I 323

consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a).

Queste condizioni di

concessione dell'assistenza giudiziaria, poste dalla giurisprudenza sotto l'egida

dell'art. 4 vCost. fed., sono applicabili alla concessione dell'assistenza

gratuita di un consigliere giuridico nella procedura d'opposizione (STF I 557/04 del 29 novembre 2004, consid. 2.1; SVR 2007 EL Nr. 7, consid. 5.2.2).

Tuttavia, la questione di sapere se esse sono realizzate deve essere esaminata

in virtù di criteri più severi nella procedura amministrativa (Kieser, op. cit., n. 28 e n. 35 ad art.

37, pag. 528 e 530).

A tal proposito, occorre tenere

conto delle circostanze del caso concreto, della particolarità delle regole di

procedura applicabili, così come delle specificità della procedura

amministrativa in corso. In particolare, occorre menzionare, oltre alla

complessità delle questioni di diritto e dei fatti, le circostanze concernenti

la persona in oggetto, come la sua capacità di orientarsi in una procedura.

Quale regola generale, il gratuito patrocinio è necessario quando la procedura

è suscettibile di riguardare in maniera particolarmente grave la situazione

giuridica della persona interessata. Altrimenti, una tale necessità esiste

soltanto quando alla relativa difficoltà del caso si aggiunge la complessità

della fattispecie o dei quesiti giuridici, alla quale il richiedente non è in

grado di farvi fronte da solo (sentenza 8C_669/2016 del 7 aprile 2017, consid.

2.1 con riferimenti alla DTF 130 I 182 consid. 2.2, alla DTF 125 V 32 consid.

4b e alla sentenza 8C_931/2015 del 23 febbraio 2016 pubblicata in SVR 2016 IV

n. 17 pag. 50; cfr. anche SVR 2007 EL Nr. 7, consid. 5.2.2).

La necessità di patrocinio da

parte di un legale dipende dalle circostanze oggettive e soggettive del caso

concreto, ossia dalla particolarità delle norme procedurali applicabili, dalla

Considerandi

complessità delle questioni giuridiche, dalla fattispecie poco chiara, ma anche

dal richiedente. Quest’ultimo, ad esempio, non dev’essere capace di difendere i

propri interessi. Qualora sussista la minaccia di un intervento particolarmente

grave nello statuto giuridico dell’indigente è di regola data la necessità di

un patrocinio, altrimenti soltanto nei casi in cui oltre alla relativa

complessità della fattispecie si aggiungono anche difficoltà reali e giuridiche

che non possono essere risolte dal richiedente stesso (“Falls ein besonders starker Eingriff in die

Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung grundsätzlich

geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen Schwere des Falles besondere

tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der

Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen ist.”, cfr.

DTF 125 V 35 consid. 4b e riferimenti; DTF 119 Ia 265) oppure

se l’assistenza di rappresentanti di associazioni invalidi, assistenti sociali

o altre persone nel settore sociale non può essere presa in considerazione (“Eine anwaltliche Verbeiständung drängt sich

nur in Ausnahmefällen auf, in denen ein Rechtsanwalt beigezogen wird, weil

schwierige rechtliche oder tatsächliche Fragen dies als notwendig erscheinen

lassen und eine Verbeiständung durch Verbandsvertreter, Fürsorger oder andere

Fach- und Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht fällt“; DTF 132 V 201 consid. 4.1 con riferimenti).

Occorre poi ricordare che il

gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che amministrativa,

può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (STF I 447/04 del 2 marzo

2005, consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid.

5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso un’organizzazione

riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo, cfr. DTF 132 V 206

consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181; giurisprudenza confermata nella

STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008).

2.9

Nella presente fattispecie

l’Ufficio AI nella decisione impugnata ha negato all’assicurata il diritto al

gratuito patrocinio in sede amministrativa in quanto ha ritenuto – rientrando

la fattispecie nella casistica più consueta delle pratiche AI – non necessario

o perlomeno non indicato l’intervento di un avvocato.

Come visto, la necessità o meno

dell’assistenza di un avvocato durante la procedura amministrativa dipende

dalle problematiche trattate.

A giustificazione della necessità

dell’intervento di un legale nella STCA 32.2008.152 del 29 aprile 2009 (consid.

2.4) è stato segnatamente rilevato:

" (…) La problematica trattata nella presente fattispecie è da ritenersi

complessa in quanto concerne in primis il tema della cumulabilità o meno

dei singoli gradi di inabilità lavorativa di un assicurato e il giudizio

sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa che, di regola, va eseguito

nell’ambito di una perizia pluridisciplinare.

Su questo argomento, cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle

assicurazioni sociali”, in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing

& Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 203 e segg. (245-249).

In secondo luogo in sede di perizia psichiatrica all’assicurato è

stata diagnosticata una sindrome somatoforme da dolore persistente

(ICD10-F45.4), per la quale il TFA ha ammesso la necessità

dell’assistenza di un avvocato per la procedura di opposizione visto che si

trattava di applicare la giurisprudenza relativa a questa patologia, vedi la

sentenza I 319/05 del 14 agosto 2006 (cfr. consid. 2.3.).

Il TCA ha ammesso la necessità

dell’assistenza di un avvocato in una fattispecie relativa alla valutazione psichiatrica

inerente la sindrome da dolore somatoforme in una sentenza dell’8 ottobre 2008

(inc. 32.2007.250).”

Nella STCA 32.2017.106 del 30

gennaio 2018 questa Corte aveva ritenuto complessa la fattispecie in cui,

trattandosi di una persona assicurata con molteplici problemi di salute sia

somatici che psichici, il patrocinatore aveva evidenziato lacune istruttorie

(in particolare l’esecuzione di una sola perizia reumatologica e non in altre

discipline mediche) e aveva chiesto l’esecuzione di una perizia

pluridisciplinare. A tale richiesta l’amministrazione ha poi dato seguito.

Nella sentenza del 28 febbraio

2019.

il Tribunale cantonale amministrativo del Cantone di Zugo (citata in

Kieser, op. cit., art. 37 n. 41 pag. 704) ha stabilito che se l'opposizione

dell'avvocato al progetto di decisione porta l’Ufficio AI a ritenere necessario

un accertamento medico pluridisciplinare, per ulteriormente chiarire fatti dal

punto di vista medico, non si può argomentare che il patrocinio dell'avvocato

nella procedura di decisione preliminare non sia necessaria. Nel caso trattato

dal Tribunale di Zugo era stato raggiunto un grado di complessità della

fattispecie che giustificava la nomina di un’assistenza legale gratuita (“Führt

der Einwand von Anwältin bzw. Anwalt zum IV-Vorbescheid dazu, dass die

IV-Stelle eine polydisziplinäre medizinische Untersuchung als notwendig

erachtet, sie mithin den Sachverhalt ergänzend medizinisch abklären lässt, kann

nicht mehr gesagt werden, die anwaltliche Interessenwahrung im

Vorbescheidverfahren sei nicht notwendig. In diesem Fall ist ein Grad

der Komplexität der Sache erreicht, der die Bestellung

eines unentgeltlichen Rechtsbeistands rechtfertigt (so Urteil des

Verwaltungsgerichts des Kantons Zug vom 28. Februar 2019, S 2018 138,

E. 7.3)”.

In una STF 9C_440/2018 del 22

ottobre 2018, il Tribunale federale ha considerato necessario il patrocinio da

parte di un legale, ritenendo che la causa presentasse una certa complessità

sul piano assicurologico e considerate anche le regole giurisprudenziali

concernenti la valutazione dei disturbi psichici (“il s'agissait ainsi d'une

constellation présentant assurément une certaine complexité sur le plan

assécurologique (cf. arrêt 9C_55/2016 du 14 juillet 2016, consid. 5). On peut donc admettre que l'assistance d'une personne disposant

de connaissances juridiques, à l'instar d'un avocat, était dès lors nécessaire

pour conseiller utilement l'assurée, au regard aussi des règles

jurisprudentielles sur l'évaluation des troubles psychiques (cf. ATF 141 V 281). On relèvera d'ailleurs que l'avocate de l'intimée est précisément

intervenue à ce stade afin que l'expertise psychiatrique soit confiée à un

expert disposant de connaissances spécifiques dans le domaine de l'addictologie

et des psycho-traumatismes (courrier du 16 juin 2016); elle a également soumis

des questions supplémentaires à l'expert en relation avec le diagnostic de

trouble dépressif récurrent (courrier du 17 août 2016). Une telle intervention,

qui se révèle d'autant plus adéquate qu'il s'agissait en l'occurrence d'une

expertise monodisciplinaire pour laquelle les droits de participation de

l'assurée au sens de l'ATF 137 V 210 acquièrent une importance certaine (cf.

arrêt 9C_436/2017 du 14 décembre 2017 consid. 3.6.1), dépasse assurément

l'aide qu'est censé fournir un assistant social.”).

In un’altra STF 9C_140/2020 del

18.

gennaio 2021, il Tribunale federale, scostandosi da quanto deciso dai primi

giudici, ha considerato che nel caso di specie l’assistenza di un legale già

durante la procedura amministrativa fosse giustificata.

La nostra Massima Istanza ha rilevato

che l’oggetto della decisione di rinvio atti all’amministrazione per

complemento istruttorio fosse sì, in ultima analisi, la valutazione della

capacità lavorativa dell’assicurata e la relativa influenza sul diritto ad una

rendita, come comunemente accade. Nel caso di specie, tuttavia, il rinvio

deciso dai primi giudici concerneva sia gli aspetti medici, che quelli

economici: dal profilo medico, grazie all’intervento del legale – la cui

pertinenza era stata ammessa dall’Ufficio Invalidità – occorreva esperire due

perizie; quanto agli aspetti economici, andava determinata l’entità dei redditi

realizzati, nonché stabilito il metodo di valutazione dell’invalidità. Ciò a

dimostrazione della complessità del caso da esaminare, amplificata dalla durata

della procedura (iniziata molti anni prima), il che aveva favorito il deposito

di numerosi rapporti medici, la cui valutazione incombeva all’amministrazione.

In queste circostanze particolari, il TF ha ritenuto inopportuno che la difesa

degli interessi dell’assicurata venisse affidata ad un terzo (anche ad una

persona designata da istituzioni sociali) visto che il legale, attivo sin

dall’inizio della procedura, ne aveva una conoscenza approfondita.

Ancora, in una sentenza

8C_149/2021 del 18 maggio 2021, pubblicata in SVR 2021 IV Nr. 65, esprimendosi

a proposito del gratuito patrocinio nella procedura amministrativa, l’Alta

Corte ne ha ammesso il diritto: trattandosi di una procedura consistente nel

rinvio per ulteriori accertamenti medici, in cui la rappresentanza legale

relativa alla procedura giudiziaria continua anche nella successiva procedura

amministrativa e la procedura AI è pendente da quasi otto anni e se la

giurisprudenza riguardante la valutazione delle sindromi da dipendenza è nel

frattempo cambiata, la situazione di partenza non può più essere ritenuta

semplice e nella media, cosicché è dato un diritto al gratuito patrocinio.

In una STF 9C_90/2022 del 3

febbraio 2023, il Tribunale federale ha confermato il giudizio con il quale i

primi giudici avevano considerato che la fattispecie che erano chiamati a

giudicare presentasse una certa complessità in fatto e in diritto, giustificante

l’assistenza eccezionale da parte di un legale già nel corso della procedura

amministrativa. L’Alta Corte ha sottolineato come in quel caso gli infortuni

subiti dall’assicurato, oltre a richiedere la messa in atto di una perizia

ortopedica, avessero richiesto pure il dover richiamare numerosi atti medici

dall’assicuratore infortuni, ciò che aveva contribuito a rendere oltremodo

voluminoso l’incarto dell’interessato. Inoltre, si era reso necessario

investigare anche una problematica neurologica, poi ritenuta ininfluente da

parte del Servizio medico regionale. Alla relativa complessità presentata dagli

aspetti medici si era poi aggiunta la non semplice valutazione degli aspetti

economici, tenuto conto delle numerose oscillazioni dell’incapacità lavorativa verificatesi

nel tempo a seguito di successivi miglioramenti e peggioramenti, nonché la

difficoltà di determinare il reddito senza invalidità, a fronte dei due

impieghi svolti dall’assicurato durante un certo periodo.

Ora, nel caso concreto, alla luce

della suevocata giurisprudenza, questo giudice ritiene adempiuto il requisito

della necessità di patrocinio da parte di un legale e ciò dall’inoltro delle

osservazioni del 25 ottobre 2022 da parte dell’avv. RA 1 al progetto di

decisione del 26 agosto 2022.

Innanzitutto, nel caso di specie,

va sottolineato come l’assicurata, a seguito delle sue molteplici problematiche

legate al danno alla salute (cfr. al riguardo la succitata STF 8C_149/2021 del

18.

maggio 2021, nella quale l’Alta Corte ha ritenuto necessario tenere conto,

dal profilo delle circostanze soggettive specifiche dell’assicurato, della

malattia mentale), non abbia saputo gestire in maniera autonoma le questioni

amministrative inerenti alla propria richiesta di prestazioni AI, ciò che

avrebbe, al contrario, giustificato il rifiuto di ammettere la necessità di

assistenza da parte di un legale già nella procedura amministrativa (cfr. in

tal senso la STF 9C_375/2022 del 15 marzo 2022).

Questo Tribunale non condivide, poi, il parere con il quale

l’amministrazione ha considerato che la fattispecie in esame non presenti

questioni di fatto e di diritto particolari, ritenendo che il caso rientri

nella casistica più consueta delle pratiche AI.

Il caso di specie, infatti, risulta complesso, essendo confrontati

con una persona assicurata portatrice di diverse patologie sia somatiche, sia

psichiatriche, per le quali è stato considerato indispensabile procedere ad un

esame peritale pluridisciplinare.

Che la situazione fosse particolarmente delicata, del resto,

emerge chiaramente già dal fatto che i medici del __________, nell’accettare il

mandato peritale, hanno immediatamente comunicato all’Ufficio che “ribadiamo

fortemente che per questo caso non possiamo considerare come vincolante il

periodo di 130 giorni, chiediamo pertanto precauzionalmente di fermare il

cronometro”, aggiungendo che “in considerazione della patologia psichiatrica

descritta agli atti, utile pure un approfondimento testistico presso __________”

(cfr. doc. 169).

La patrocinatrice, in sede di osservazioni, ha messo in evidenza

le criticità della perizia __________, ponendo l’accento sull’impatto avuto

dalle patologie somatiche sulle condizioni psichiche, rendendo di fatto

impossibile per l’interessata - in ragione del danno alla salute e non per

mancanza di volontà - svolgere un’attività lavorativa.

La legale, oltre ad argomentare le proprie obiezioni, dal profilo

medico, rifacendosi a quanto approfonditamente valutato nella perizia

psichiatrica di parte affidata alla dr.ssa __________ e dopo avere ripercorso

l’intero voluminoso dossier dell’assicurata (che consta di quasi 900 pagine), ha

pure contestato gli aspetti economici, definendo spropositato ed

incomprensibile il calcolo del grado di invalidità, attirando l’attenzione sul

fatto che l’assicurata “non è in grado di svolgere in alcun modo attività che

richiedano capacità e attitudini normali per l’attività svolta” (doc. 197).

Tali considerazioni, attinenti alla fruibilità economica in un

mercato del lavoro equilibrato di un’eventuale (contestata) capacità di

lavorare, costituiscono aspetti tecnici di non immediata comprensione per una

persona non versata in ambito delle assicurazioni sociali.

Senza nulla togliere alle conoscenze e alle qualifiche di cui

possono disporre rappresentanti di associazioni, assistenti sociali e persone

designate da istituzioni sociali, non si vede per quale motivo, nel caso

concreto, l’amministrazione possa affermare che la tutela degli interessi

dell’assicurata poteva essere assunta da siffatte persone senza dover far

ricorso all’assistenza di un legale, quando si consideri che le lacune e le

necessità istruttorie pertinentemente evidenziate da quest’ultima non sono

state (fino alla risposta di causa) colte neppure dai funzionari

dell’amministrazione e dal suo servizio medico.

Va qui, infatti, sottolineato che a seguito delle citate

osservazioni del 25 ottobre 2022 della legale e della documentazione peritale

da ella prodotta, l’Ufficio AI aveva ritenuto necessario richiedere una presa

di posizione al __________: questi ultimi, analizzata la perizia psichiatrica

di parte, si erano espressi con referto del 24 aprile 2023 (cfr. doc. 205). A

quel momento, la psichiatra del __________ aveva lasciato al SMR la valutazione

dell’opportunità di procedere ad una perizia di decorso, ciò che il dr. __________

del SMR aveva escluso, ritenendo pienamente probante il rapporto peritale del __________

(cfr. doc. 208). Posizione che, come visto, il dr. __________ del SMR cambierà

solo in corso di causa, con annotazione del 20 giugno 2023 allegata alla

risposta di causa, a fronte dell’ulteriore e aggiornato complemento peritale di

parte della dr.ssa __________ (cfr. doc. VI/1).

Nel caso di specie, quindi, l’approfondita conoscenza del voluminoso

dossier dell’assicurata da parte della patrocinatrice, sua rappresentante fin

dalla prima richiesta di prestazioni AI (cfr. al riguardo le succitate STF

8C_149/2021 del 18 maggio 2021 e STF 9C_140/2020 del 18 gennaio 2021), è

risultata decisiva per cogliere i punti critici necessitanti di essere

compiutamente valutati dall’amministrazione – alla quale incombe in prima

battuta di compiutamente istruire il caso - prima di emettere una decisione

riguardo al diritto alla rendita di invalidità, come del resto ritenuto

indispensabile dallo stesso UAI.

Infine, per concludere, il TCA rileva che la rappresentanza legale

è stata oltremodo decisiva in tale occasione, se si pone mente al fatto che in

passato, in occasione della precedente seconda richiesta di prestazioni AI per

adulti del 2018 - presentata dopo che lo psichiatra curante aveva segnalato,

con scritto del 4 aprile 2018, la compromissione dello stato di salute

dell’interessata, tale da renderla totalmente inabile al lavoro in qualsiasi

attività (cfr. doc. 122) – l’Ufficio AI aveva rifiutato di entrare in materia,

ritenendo non sufficientemente dimostrato, dal profilo medico, una modifica

delle circostanze oggettive (cfr. doc. 131).

A quel momento la pratica dell’assicurata era gestita direttamente

dallo psichiatra curante dell’interessata, come indicato dallo stesso studio

legale dell’avv. __________ con comunicazione del 9 maggio 2018 (cfr. doc. 127).

Ora, nonostante il dr. __________ avesse presentato la richiesta

di riapertura del caso evidenziando la gravità delle condizioni dell’assicurata

e malgrado, a fronte del progetto di decisione di non entrata in materia del 9

aprile 2018 (doc. 124) lo stesso psichiatra curante avesse, con scritto del 26

aprile 2018, chiesto una tempestiva entrata in materia (considerando “le sue

risorse personologiche logore ed estinte, le quali inficiano nella totalità

qualsivoglia tipologia di remissione della severa affezione psichiatrica in

essere”, cfr. doc. 125), la decisione del 29 maggio 2018 di non entrata in

materia sulla nuova richiesta di prestazioni era cresciuta, incontestata, in

giudicato (cfr. doc. 131).

Pertanto, appurata la eccezionale necessità dell’assistenza di un

legale, tenuto conto che l’agire dell’avv. RA 1 dello studio legale dell’avv. __________

non era da ritenere di primo acchito privo di esito favorevole – prova ne è

l’esito della presente vertenza – e visto il chiaro stato d’indigenza

dell’assicurata (essendo la stessa a carico della pubblica assistenza, cfr.

doc. V/bis), il TCA considera assolte le condizioni per il riconoscimento del

gratuito patrocinio in sede amministrativa.

2.10

L’assicurata

ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la sede

ricorsuale (cfr. doc. I).

Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurata,

patrocinata da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di

fr. 2'500 a titolo di ripetibili.

Secondo

la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva

d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF

124.

V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid.

5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto

2010.

consid. 3).

2.11

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

In

concreto, visto l’esito del ricorso, le spese per fr. 500.--, vanno messe a

carico dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.6..

2. L'istanza

tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

in sede amministrativa è accolta.

3. L’Ufficio

AI rimborserà all’assicurata l’importo di fr. 3'200 a titolo di spese di accertamento.

4. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI verserà all’insorgente la somma di fr. 2’500.-- a titolo di ripetibili (IVA

inclusa), ciò che rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria e

gratuito patrocinio del 14 giugno 2023.

5. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti