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Decisione

32.2023.63

Accolto ricorso contro decisione di non entrata in materia sulla nuova domanda di prestazioni e rinvio degli atti all’amministrazione per accertamenti. Irricevibili domande di riconsiderazione di precedenti decisioni dell’Ufficio AI e trasmissione degli atti all’amministrazione

27 ottobre 2023Italiano15 min

evincere un mutamento delle condizioni di salute (cfr. doc. 81 incarto AI). Pertanto,

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Raccomandata

Incarto

n.

32.2023.63

FS

Lugano

27 ottobre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Sciuchetti, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 16 giugno 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 31 maggio 2023 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. Per

decisione 31 maggio 2023, preavvisata il 6 aprile 2023, l’Ufficio AI non è

entrato in materia sulla nuova domanda di prestazioni presentata nel marzo 2023

da RI 1, le cui precedenti richieste di prestazioni inoltrate nel mese di

maggio 2011, rispettivamente nel maggio 2022 e nell’agosto 2022, erano state

respinte, la prima con decisione 9 maggio 2012, le ultime due con decisioni di

non entrata in materia 27 giugno 2022 e 6 dicembre 2022.

1.2.

Contro suddetta decisione s’aggrava al TCA l’assicurata, rappresentata

dall’avv. RA 1. Postula in via principale il riesame della decisione 27 giugno

2022 con il conseguente riconoscimento di una rendita intera d’invalidità, alternativamente

il rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché esamini nel merito la sua

richiesta; in via subordinata chiede l’annullamento della decisione 31 maggio

2023 con il riconoscimento del diritto ad una rendita intera o, in alternativa,

il rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché entri in materia.

Ella

rileva innanzitutto come già il 19 agosto 2022, tramite il proprio medico

curante, avesse manifestato la sua contrarietà alla decisione di non entrata in

materia 27 giugno 2022, ciò che l’Ufficio AI avrebbe dovuto considerare alla

stregua di un ricorso o, quanto meno, chiedere delucidazioni e non trattarla

come una nuova domanda di prestazioni. Non avendo agito in questo modo

l’amministrazione le avrebbe negato la possibilità di un controllo giudiziario

della menzionata decisione e quindi di poter beneficiare di prestazioni già a

far tempo dal 5 maggio 2022, ciò che giustificherebbe un riesame della stessa e,

se non già la concessione da parte dell’autorità giudiziaria di una rendita

intera d’invalidità in ragione della sua non collocabilità, l’entrata in

materia da parte dell’Ufficio AI. L’insorgente adduce inoltre un peggioramento

delle condizioni di salute. Rileva quindi come la decisione 31 maggio 2023 dell’Ufficio

AI sia fondata esclusivamente sulle conclusioni del SMR, cui non è concesso

allestire perizie e che pertanto l’amministrazione, anche in ragione degli undici

anni trascorsi dall’ultimo controllo medico completo, avrebbe dovuto quanto

meno ordinare ulteriori accertamenti.

1.3.

Con la risposta di causa l’amministrazione indica di aver nuovamente

sottoposto la documentazione medica all’inserto al vaglio del SMR il quale, con

annotazione 18 luglio 2023, ha ritenuto opportuno “entrare nel merito della

domanda di prestazioni del mese di marzo 2023”. Chiede pertanto

l’annullamento della decisione impugnata e la retrocessione degli atti per

ulteriori accertamenti volti a verificare “se la modifica delle circostanze

sia effettivamente avvenuta ed in che misura essa incida sulla capacità di

guadagno dell’assicurata […]”.

1.4.

Con scritto 28 agosto 2023, il patrocinatore dell’insorgente ha comunicato

di non aderire alla proposta di retrocessione formulata dall’amministrazione

chiedendo non solo l’annullamento della decisione 31 maggio 2023, bensì “che

siano annullate le precedenti decisioni di non entrata in materia 6 dicembre

2022 e 27 giugno 2022. Quest’ultima, se è vero che nel frattempo sono

“cresciute in giudicato” è altrettanto vero che non sono però mai state oggetto

di un controllo giudiziario”. Chiede inoltre, che, previo annullamento

delle decisioni dell’Ufficio AI l’assicurata “sia automaticamente già posta

al beneficio di una rendita intera d’invalidità”, non essendo l’insorgente

collocabile sicché “anche senza ulteriori accertamenti il suo grado

d’invalidità si attesterebbe comunque già al 100%”.

considerato in diritto

in ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto

2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio

2011).

nel merito

Decisione del 31

maggio 2023

2.2.

2.2.1. Qualora una prima richiesta di rendita sia

stata negata perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l'invalido

poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se

l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in

misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3 OAI). Il

Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1. gennaio 2007 Tribunale

federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova

domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel

tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale

evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv.

3 e 4 OAI (dal 1° gennaio 2012: art. 87 cpv. 2 e 3 OAI). Scopo di questo

requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente

chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è

già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130

V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione

non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando

una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante

modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione

è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3,

117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die

materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003,

pp. 84ss). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve

esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare

verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile

dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso

applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso

(art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die

Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/

Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, 1999, p.

15; DTF 117 V 198). In DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in

cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio

inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere

accertati d'ufficio dal giudice, non è applicabile. Solo se nella nuova domanda

di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende

verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di

prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere

dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine

per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario

non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).

Se l'assicurato interpone ricorso

contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a

buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa

ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla

questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica

delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta

(SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC

1991 p. 269 consid. 1a); sul punto cfr. anche DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der

Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pp. 84ss).

Nell’ambito dell’art. 87 cpv. 3 e 2 OAI è

sufficiente rendere verosimile

un rilevante cambiamento e non

è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante valida nell’ambito

delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per convincere

l’amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima

decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi

siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che

un’analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è

subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4.2, 8C_716/2011 del 5

gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3 e la giurisprudenza ivi citata; SVR 2002 IV

Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi pure STF 9C_688/2007 del 22 gennaio

2008 e STF I 55/07 del 26 novembre 2007). Più la precedente decisione è

distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza del rilevante

cambiamento (STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3).

In

particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono

soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di

salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di

salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno

hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in

re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V

116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una

rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche

dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di

guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto

di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni

caso la revisione della rendita è possibile unicamente se,

posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione

invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione,

rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag.

38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid.

4).

Nel caso in esame, dopo aver chiesto una presa di posizione al medico SMR,

l’amministrazione nella risposta di causa ha evidenziato come, contrariamente a

quanto indicato nella decisione contestata, risultino adempiute le premesse per

l’entrata in materia sulla domanda di prestazioni. Alla luce degli atti medici

all’inserto (cfr. docc. 77 e segg. Incarto AI), delle considerazioni esposte

nella domanda di prestazioni 22 marzo 2023 e riprese nel gravame, ovvero di un

cambiamento della situazione economica, essendo l’insorgente attualmente attiva

unicamente quale casalinga in seguito all’abbandono dell’attività di salariata,

considerato inoltre il tempo trascorso dall’ultima decisione che ha esaminato

materialmente il diritto alla rendita dell’assicurata, emessa il 9 maggio 2012

(cfr. supra consid. 1.1), v’è da ritenere che il cambiamento della situazione

clinica ed economica sia stato effettivamente reso verosimile ai sensi della

citata giurisprudenza. Ciò trova d’altronde conferma nell’indicazione espressa

dal SMR di entrare nel merito comportante anche, seppure ciò non venga esplicitamente

indicato, la necessità - intrinseca alla natura di tale indicazione - di

procedere ad una rivalutazione dello stato di salute, oltre che di quanto

osservato dall’Ufficio AI nella risposta di causa in punto al cambiamento della

situazione economica, ove ha chiesto di retrocedere gli atti per esaminare da

un punto di vista materiale se la modifica delle circostanze fosse realmente

avvenuta ed in quale misura incida sulla capacità di guadagno, “tenendo

altresì conto del fatto che la Signora RI 1 – sia al punto 5.5 della richiesta

di prestazioni che al punto 6 del gravame - ha affermato che la propria

situazione economica è nel frattempo mutata [...]”.

2.2.2 L’insorgente chiede, previo

annullamento della decisione di non entrata in materia 31 maggio 2023, il

riconoscimento del diritto ad una rendita intera d’invalidità, in ragione della

sua non collocabilità (cfr. supra consid. 1.2). Ritiene inoltre che vi sia da

chinarsi sulla questione a sapere se la surriferita pronuncia possa essere

effettivamente considerata una decisione di non entrata in materia.

Ora, dopo aver

ricevuto la domanda di prestazioni 22 marzo 2023, l’Ufficio AI ha sottoposto la

documentazione medica prodotta al vaglio del SMR per esaminare se si

giustificasse l’entrata in materia (cfr. doc. 80 incarto AI). Con annotazione 5

aprile 2023 il SMR ha risposto a tale quesito indicando per ogni referto medico

Fatti

i motivi per cui gli stessi non contenessero elementi da cui si potesse

evincere un mutamento delle condizioni di salute (cfr. doc. 81 incarto AI). Pertanto,

l’amministrazione - e per essa il SMR - non ha esaminato se un tale cambiamento,

che ha ritenuto non fosse stato reso verosimile, fosse avvenuto né si è chinata

sulle sue conseguenze sullo stato valetudinario dell’interessata. Di

conseguenza rettamente l’Ufficio AI, fondandosi sul parere del SMR, ha

qualificato la decisione 31 maggio 2023, preavvisata il 6 aprile 2023, come

decisione di non entrata in materia.

Ne discende che, come

visto, in questa sede l’oggetto del contendere deve essere limitato alla

questione a sapere se a ragione l’Ufficio AI non è entrato nel merito della

nuova domanda di prestazioni (cfr. supra consid. 2.2.1). Un esame materiale

volto a determinare se una modifica delle circostanze è effettivamente

avvenuta, ed in quale misura essa influisce sul diritto alle prestazioni, esula

dal presente contendere per cui questo Tribunale, contrariamente a quanto

postulato dal ricorrente, non può pronunciarsi su questo tema. Nella misura in

cui, quindi, il ricorrente postula il riconoscimento di prestazioni, il ricorso

deve essere dichiarato irricevibile.

2.3. Alla luce di quanto

sopra esposto, si giustifica senz’altro la retrocessione degli atti affinché

l’amministrazione entri nel merito della domanda di prestazioni ed esamini

quindi, tramite i necessari accertamenti, la fattispecie da un punto di vista

materiale e in particolare verifichi se la modifica delle circostanze sia

effettivamente avvenuta ed in che misura essa influisce sul diritto alle

prestazioni di RI 1.

Decisioni del

27 giugno 2022 e del 6 dicembre 2022

2.4. L’insorgente

nel ricorso postula in via principale il “riesame” (cfr. pag. 8

dell’impugnativa) della decisione di non entrata in materia del 27 giugno 2022

dell’Ufficio AI (“La decisione […] è rivista […]”) e il conseguente

riconoscimento del diritto ad una rendita intera d’invalidità, alternativamente

il rinvio degli atti all’amministrazione, mentre con scritto 25 agosto 2023 chiede

l’annullamento delle decisioni di non entrata in materia 27 giugno 2022 e 6

dicembre 2022, rilevando che “se è vero che nel frattempo sono “cresciute in

giudicato” è altrettanto vero che non sono però mai state oggetto di un

controllo giudiziario”.

Considerandi

Per quel

che concerne il riesame (riconsiderazione; art. 53 cpv. 2 LPGA) di una

decisione va evidenziato che l'amministrazione può riconsiderare una decisione

cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo

giudiziario nel merito, ai sensi dell’art. 53 cpv. 2 LPGA, nel caso in cui è

senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STF

8C_4/2017 del 13 marzo 2017 consid. 4.1.; STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012;

STF C 227/03 del 23 marzo 2004; STF C 349/00 del 12 febbraio 2004; STF C 19/03

del 17 dicembre 2003; STF C 307/01del 28 novembre 2003; STFA C 81/03 del 21

luglio 2003; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV Nr. 5; DTF 127 V 466, consid, 2c, p.

469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N. 37, pag. 247; DLA 2000 N. 40, pag. 208; DLA

1998.

N. 15, consid. 3b, pag. 79 e 80; SVR 1997 ALV Nr. 101 consid. 2a e

riferimenti).

Al

riguardo giova osservare che per costante giurisprudenza l'amministrazione non

può essere obbligata né dagli interessati, né dai Tribunali ad effettuare

una riconsiderazione (cfr. STF I 61/04 del 20 settembre 2006,

pubblicata in DTF 133 V 50; STF 9C_517/2011 del 12 settembre 2011; STF U 17/05

del 27 ottobre 2006; STF I 206/06 del 13 marzo 2007). Tantomeno l’autorità

giudiziaria può procedere ad una riconsiderazione di una decisione dell’amministrazione

cresciuta in giudicato formale.

Ne consegue

che le richieste di riesame delle decisioni 27 giugno 2022 e 6 dicembre 2022 dell’Ufficio

AI - entrambe cresciute in giudicato - non potevano che essere presentate a

quest’ultima autorità amministrativa e devono pertanto essere dichiarate

irricevibili.

Su questo

punto gli atti vanno quindi trasmessi all’Ufficio AI affinché si pronunci sulle

domande di riconsiderazione delle decisioni 27 giugno 2022 e 6 dicembre 2022.

2.5

Secondo gli art.

29.

cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI (nel tenore in vigore sino al 31 dicembre

2020), la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra

200.

e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al

valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

In concreto, visto l’esito del ricorso

(il rinvio con esito aperto equivale

a piena vittoria: STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a

DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), le spese di fr. 500

vanno poste a carico dell’Ufficio AI.

Patrocinata in causa

da un avvocato, la ricorrente ha diritto ad un'indennità per ripetibili (art.

61.

lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo fissare in fr. 2'000

(IVA compresa).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso,

nella misura in cui ricevibile, è accolto.

§ La decisione 31 maggio 2023

è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda

conformemente ai considerandi.

2. Le

spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI, che

rifonderà alla ricorrente fr. 2'000 per ripetibili (IVA compresa).

3. Le

domande di riconsiderazione delle decisioni 27 giugno 2022 e 6 dicembre 2022 sono

irricevibili.

§

Gli atti sono trasmessi per competenza all’Ufficio AI.

4. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti