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Decisione

32.2023.63

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 ottobre 2023Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi per cui gli stessi non contenessero elementi da cui si potesse

evincere un mutamento delle condizioni di salute (cfr. doc. 81 incarto AI). Pertanto,

l’amministrazione - e per essa il SMR - non ha esaminato se un tale cambiamento,

che ha ritenuto non fosse stato reso verosimile, fosse avvenuto né si è chinata

sulle sue conseguenze sullo stato valetudinario dell’interessata. Di

conseguenza rettamente l’Ufficio AI, fondandosi sul parere del SMR, ha

qualificato la decisione 31 maggio 2023, preavvisata il 6 aprile 2023, come

decisione di non entrata in materia.

Ne discende che, come

visto, in questa sede l’oggetto del contendere deve essere limitato alla

questione a sapere se a ragione l’Ufficio AI non è entrato nel merito della

nuova domanda di prestazioni (cfr. supra consid. 2.2.1). Un esame materiale

volto a determinare se una modifica delle circostanze è effettivamente

avvenuta, ed in quale misura essa influisce sul diritto alle prestazioni, esula

dal presente contendere per cui questo Tribunale, contrariamente a quanto

postulato dal ricorrente, non può pronunciarsi su questo tema. Nella misura in

cui, quindi, il ricorrente postula il riconoscimento di prestazioni, il ricorso

deve essere dichiarato irricevibile.

2.3. Alla luce di quanto

sopra esposto, si giustifica senz’altro la retrocessione degli atti affinché

l’amministrazione entri nel merito della domanda di prestazioni ed esamini

quindi, tramite i necessari accertamenti, la fattispecie da un punto di vista

materiale e in particolare verifichi se la modifica delle circostanze sia

effettivamente avvenuta ed in che misura essa influisce sul diritto alle

prestazioni di RI 1.

Decisioni del

27 giugno 2022 e del 6 dicembre 2022

2.4. L’insorgente

nel ricorso postula in via principale il “riesame” (cfr. pag. 8

dell’impugnativa) della decisione di non entrata in materia del 27 giugno 2022

dell’Ufficio AI (“La decisione […] è rivista […]”) e il conseguente

riconoscimento del diritto ad una rendita intera d’invalidità, alternativamente

il rinvio degli atti all’amministrazione, mentre con scritto 25 agosto 2023 chiede

l’annullamento delle decisioni di non entrata in materia 27 giugno 2022 e 6

dicembre 2022, rilevando che “se è vero che nel frattempo sono “cresciute in

giudicato” è altrettanto vero che non sono però mai state oggetto di un

controllo giudiziario”.

Considerandi

Per quel

che concerne il riesame (riconsiderazione; art. 53 cpv. 2 LPGA) di una

decisione va evidenziato che l'amministrazione può riconsiderare una decisione

cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo

giudiziario nel merito, ai sensi dell’art. 53 cpv. 2 LPGA, nel caso in cui è

senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STF

8C_4/2017 del 13 marzo 2017 consid. 4.1.; STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012;

STF C 227/03 del 23 marzo 2004; STF C 349/00 del 12 febbraio 2004; STF C 19/03

del 17 dicembre 2003; STF C 307/01del 28 novembre 2003; STFA C 81/03 del 21

luglio 2003; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV Nr. 5; DTF 127 V 466, consid, 2c, p.

469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N. 37, pag. 247; DLA 2000 N. 40, pag. 208; DLA

1998.

N. 15, consid. 3b, pag. 79 e 80; SVR 1997 ALV Nr. 101 consid. 2a e

riferimenti).

Al

riguardo giova osservare che per costante giurisprudenza l'amministrazione non

può essere obbligata né dagli interessati, né dai Tribunali ad effettuare

una riconsiderazione (cfr. STF I 61/04 del 20 settembre 2006,

pubblicata in DTF 133 V 50; STF 9C_517/2011 del 12 settembre 2011; STF U 17/05

del 27 ottobre 2006; STF I 206/06 del 13 marzo 2007). Tantomeno l’autorità

giudiziaria può procedere ad una riconsiderazione di una decisione dell’amministrazione

cresciuta in giudicato formale.

Ne consegue

che le richieste di riesame delle decisioni 27 giugno 2022 e 6 dicembre 2022 dell’Ufficio

AI - entrambe cresciute in giudicato - non potevano che essere presentate a

quest’ultima autorità amministrativa e devono pertanto essere dichiarate

irricevibili.

Su questo

punto gli atti vanno quindi trasmessi all’Ufficio AI affinché si pronunci sulle

domande di riconsiderazione delle decisioni 27 giugno 2022 e 6 dicembre 2022.

2.5

Secondo gli art.

29.

cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI (nel tenore in vigore sino al 31 dicembre

2020), la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra

200.

e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al

valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

In concreto, visto l’esito del ricorso

(il rinvio con esito aperto equivale

a piena vittoria: STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a

DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), le spese di fr. 500

vanno poste a carico dell’Ufficio AI.

Patrocinata in causa

da un avvocato, la ricorrente ha diritto ad un'indennità per ripetibili (art.

61.

lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo fissare in fr. 2'000

(IVA compresa).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso,

nella misura in cui ricevibile, è accolto.

§ La decisione 31 maggio 2023

è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda

conformemente ai considerandi.

2. Le

spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI, che

rifonderà alla ricorrente fr. 2'000 per ripetibili (IVA compresa).

3. Le

domande di riconsiderazione delle decisioni 27 giugno 2022 e 6 dicembre 2022 sono

irricevibili.

§

Gli atti sono trasmessi per competenza all’Ufficio AI.

4. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti