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32.2023.64

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

2 ottobre 2023Italiano49 min

Source ti.ch

Fatti

i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che

l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso

perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità

svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé

conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3).

Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario

adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei

mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e

uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei

diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a

livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori

chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo

devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono

posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e

4.4.2).

Circa

il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i

servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le

condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità

funzionale dell’assicurato – determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di

esercitare un’attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo

e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità,

per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli

aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara

separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla

base delle indicazioni del SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/2010

del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2., in SVR 2009

IV n. 56 p. 174, con riferimenti).

Se vi sono dei rapporti medici

contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero

materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto

che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). In effetti, nel caso in

cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei

pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali

rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in

particolare, alla DTF 139 V 225 e alla 135 V 465).

Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico

assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si

può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista

(STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008,

consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il

paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo

paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a) cc); Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3a) cc) e che il solo

fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è

sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.7. Per quanto riguarda in particolare l’invalidità cagionata

da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale ha stabilito che è

decisivo al proposito che il danno sia

di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di

valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia

persino intollerabile per la società

(DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 p. 169; Pratique VSI 1996 p.

318, 321, 324; RCC 1992 p. 180; ZAK 1984 p. 342, 607; STFA I 148/98 del 29

settembre 1998, p. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,

Berna 2014, p. 98).

Nella DTF 130 V 352 l’Alta

Corte ha precisato i criteri per poter

concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura.

Nella STF I 770/03 del 16 dicembre

2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che

l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa

della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si

devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza

dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l’invalidità.

Pertanto, se le limitazioni

nell'esercizio di un'attività

risultano da un'esagerazione dei sintomi

o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una

notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago;

l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti

dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;

l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana,

nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto

(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel 2015 il Tribunale

federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento

del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause

organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche

(DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015).

In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire in una

procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo

potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata,

considerando da un lato i fattori di

carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione

(risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo.

Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei

sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie

come anche gli sforzi per il

reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura

della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza

delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo

libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova

(cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

In due sentenze del 30

novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF ha stabilito che

la giurisprudenza sviluppata per i

dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di

rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce

di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche.

Ciò significa, in

particolare per depressioni lievi

fino a medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza alle

terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta (cfr.

comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Nelle succitate due

sentenze in parola il TF è giunto alla conclusione

che la descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove

è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in

particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le

malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di

principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una

classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una

diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.

Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la

valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

Nella DTF 145 V 215 il TF

ha infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le malattie psichiche, devono

essere sottoposte, in linea di principio, a una procedura probatoria

strutturata secondo la DTF 141 V 281.

Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409

e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e

3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF

8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto

2018 al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).

2.8. Nel

caso in disamina, per quanto concerne l’aspetto medico, questo Tribunale,

richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di

rapporti medici, non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le

conclusioni cui sono giunti i periti del __________ incaricati

dall’amministrazione, specialisti nelle materie che qui interessano, i quali

hanno approfonditamente e compiutamente valutato lo stato di salute

dell’assicurato.

In

particolare per quanto concerne l’aspetto somatico, la perizia

pluridisciplinare 15 dicembre 2021 ha indagato l’ambito pneumologico,

neurologico, reumatologico e internistico.

In

merito alla patologia neurologica il perito dr. med. __________, FMH in

neurologia, ha posto come diagnosi con conseguenze sulla capacità lavorativa: “sindrome

lombovertebrale cronica nell’ambito di una cosiddetta failed low back surgery

syndrome con: residua sindrome radicolare irritativa e con lievi deficit

sensitivi L4 a ds. Con stenosi foraminale L4-5 a ds. Più pronunciata rispetto a

precedenti esami, stato dopo intervento di discectomia L4-5 (gennaio 2008) a

ds. Ernia discale intraforaminale a ds. A questo livello, stato dopo

stabilizzazione lombare e sostituzione per via addominale dei dischi L4-5 e

L5-S1 (dicembre 2010)” concludendo per una capacità lavorativa del 30%

nell’attività abituale di operaio di forgia e del 60% in attività adeguata.

Dal

punto di vista pneumologico, il perito dr. med. __________, FMH in

medicina interna e pneumologia, ha posto quale diagnosi con ripercussione sulla

capacità lavorativa: “OSAS di grado severo, non trattato”, attestando

una capacità lavorativa del 50%, intesa come riduzione del rendimento, in

attività abituale e del 100% in attività adatta.

Per

quanto riguarda il lato internistico, la dr.ssa med. __________, FMH in

medicina interna, non ha posto alcuna diagnosi con influsso sulla capacità

lavorativa, attestando un’abilità del 100% in attività abituale ed in attività

adeguata.

Quanto

all’aspetto reumatologico, al quale unitamente a quello psichiatrico va

prestata maggiore attenzione in ragione della refertazione medica prodotta con

il ricorso dal ricorrente, il perito dr. med. __________, FMH in reumatologia,

ha posto quali diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa:

" sindrome

cervicospondilogena cronica intermittente a sinistra e lombospondilogena

cronica a destra, in:

-

Alterazioni degenerative

plurisegmentali del rachide lombare con protusione discale L4/L5

circonferenziale con sporgenza ad ampio raggio nel canale spinale e nel forame

di coniugazione a destra, a contatto con la radice di L4 a destra,

spondilartrosi L4-S1

-

Esiti da asportazione di ernia

discale lombare intra ed extraforaminale con approccio far lateral L4-L5 a

destra su radicolopatia algica L4 da voluminosa ernia discale, il 21.1.2008

-

Esiti da discectomia totale ed

impianto protesi Synthex Synfix L4-L5 ed L5-S1, con stabilizzazione ai medesimi

livelli con Synfix, con accesso retroperitoneale, il 16.12.2010

Periartropatia omeroscapolare a sinistra.”

Dopo aver dettagliatamente

descritto i limiti funzionali e di carico del paziente, ha rilevato come i medesimi

fossero sovrapponibili a quelli già riscontrati nell’ambito della precedente

valutazione peritale 5 novembre 2014 (cfr. doc. 186 incarto AI) posta alla base

della decisione 18 giugno 2015 con cui ad RI 1 è stato riconosciuto il diritto ad

una mezza rendita d’invalidità a far tempo dal 1° marzo 2014, aumentata a

rendita intera dal 1° luglio 2014 e nuovamente diminuita a mezza rendita dal 1°

marzo 2015 (cfr. doc. 198 incarto AI, cfr. supra consid.1.1), confermando

pertanto anche la valutazione della capacità lavorativa, ovvero un’inabilità al

lavoro totale nell’attività svolta di operaio di forgia e del 25%, da intendere

quale riduzione del rendimento, in attività adeguata.

Nelle

osservazioni 1° marzo 2022 al progetto di decisione, l’assicurato ha contestato

tale valutazione prevalendosi in particolare del rapporto 18 febbraio 2022 con

cui il dr. med. __________, dopo aver elencato le diagnosi delle varie

patologie di cui soffre il paziente, ha rilevato:

" Nel mese

di aprile 2021 il paziente ha lamentato dolori in sede lombare a destra

irradianti al piede in sede laterale. Il paziente ha riferito inoltre dolori in

sede lombare a sinistra non irradianti. La MRI della colonna lombare effettuata

l’08.05.2021 presso il reparto di Radiologia dell’__________ ha evidenziato la

completa opacizzazione foraminale destra a livello L4-L5 con associata

componente discale e con compressione di L4. Le infiltrazioni effettuate dal

Dr. __________, Caposervizio di Anestesiologia dell’__________ dall’8.07.2021

al 16.09.2021 non hanno portato ad un miglioramento della sintomatologia.

In occasione della visita del 17.02.2022 il

Lasègue è positivo a 45° a sinistra, a 60° a destra. La sensibilità tattile è

diminuita all’arto inferiore destro in sede mediale. I ROT patellari sono

conservati, l’achilleo destro assente, diminuito l’achilleo sinistro. La

mobilità della colonna toracolombare è diminuita con DDS 40cm, indice di

Schober 10/12 cm. La flessione laterale della colonna toracolombare è diminuita

di 2/3 verso sinistra e di 1/3 verso destra.

A mio avviso il paziente presenta una

inabilità lavorativa completa per qualsiasi attività lavorativa.” (doc. 260 incarto AI)

A

fronte di tali constatazioni, il dr. med. __________, ha anzitutto rilevato

come che “A riguardo delle diagnosi va detto che quest’ultime prendono in

considerazione accertamenti radiologici noti al momento della valutazione

peritale reumatologica del 22.6.2021”. Tuttavia ha ritenuto raccomandabile

una rivalutazione peritale non potendo escludere un peggioramento dello stato

Considerandi

di salute, alla luce dei dati acquisiti dal medico curante successivamente alla

sua precedente valutazione peritale. Egli ha quindi proceduto ad una nuova

approfondita valutazione peritale reumatologica in esito alla quale ha rilevato

in modo motivato e condivisibile che, rispetto alla sua precedente valutazione,

“vi è stata una riduzione della mobilità del rachide in particolare di

quello lombare ed un’ulteriore estensione dei dolori a quasi tutte le

articolazioni degli arti superiori ed inferiori, in concomitante riscontro di una

sindrome fibromialgica generalizzata” concludendo che “in un lavoro

adatto allo stato di salute, giudico l’assicurato abile sull’arco di una

giornata lavorativa normale di 8-9 ore, ma con una diminuzione del rendimento

del 25%, come stabilito nel 2015, riconfermato dopo la valutazione peritale

reumatologica antecedente del 22.6.2021 ed ora, prendendo atto dell’insorgenza

di limiti funzionali e di carico leggermente più restrittivi.”

Parimenti

è stato svolto un nuovo accertamento internistico a cura della dr.ssa

med. __________, - mentre non è stato ritenuto necessario procedere a nuovi

accertamenti neurologici e pneumologici - la quale come nella sua precedente

valutazione, non ha posto diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa e ha

confermato un’abilità in attività abituale ed adeguata del 100%, osservando anche

che “Va, però riconosciuto un periodo d’incapacità lavorativa totale dal

20.09.2022

al 30.09.2022 per il ricovero per l’episodio sincopale”.

In

sede di ricorso RI 1 ha prodotto un rapporto del proprio medico curante dr.

med. __________, il quale contesta la “decisione di non aumentare il grado

d’invalidità del paziente”. Dopo aver esposto le diagnosi:

"

- sincope situazionale recidivante su accessi di tosse DD

bradiaritmia

. Holter 24h

20.09

: alcune extrasistoli atriali, brevi run di tachicardia atriale non

sostenuta con frequenza cardiaca massima di 110 bpm

. stato dopo impianto di sistema reveal

20.10.2022

- stato dopo

erisipela arto inferiore destro con punto d’accesso eritema da stati cronico

- parotidomegalia a

destra con componente asimmetrica ghiandolare dell’apice inferiore e del margine

anteriore (TAC 24.01.2023)

- periartropatia spalla destra

. ecografia grave tendinosi del

sovraspinato e del sottoscapolare

. rx spalla destra: acromion del tipo II

- sindrome lomboradicolare a destra

. MRI 08.05.2021:

opacizzazione foraminale destra con componente discale e compressione di L4

- deiscenza della

ferita chirurgica in esiti di intervento di sostituzione di dischi

intervertebrali L4 – L5 e L5 –S1 per via anteriore il 16.12.2010

- sindrome

lombospondilogena persistente in paziente con stato dopo asportazione di ernia

discale lombare intra ed extraforaminale con approccio Far-Lateral L4-L5 a

destra il 21.01.2008

- alla MRI del

05.10.2010

ernia discale L4-L5 a destra con compressione foraminale della

radice L4 destra, osteocondrosi L4-L5 e L5-S1, spondilartrosi L4-L5 e L5-S1

- alla MRI del

27.03.2014

esiti dopo intervento con sostituzione dei dischi L4-L5 e L5-S1 con

moderati artefatti causati da impianti metallici in sede anteriore. Si notano

discrete protusioni a livello dei dischi L4-L5 e L5-S1 senza chiari conflitti

radicolari con segni di spondilartrosi a questi due livelli. Presenza di una

lipomatosi epidurale in progressione rispetto all’esame precedente del

09.06.2008

- arteriopatia periferica

multidistrettuale bilaterale

. stato dopo PTA

arteria iliaca bilateralmente con posa di stent (2014)

- insufficienza venosa cronica

. D-Dimeri 0,31 ug/ml il 22.09.2020

- Stato dopo

secondo episodio di diverticolite acuta del sigma non complica (novembre 2019)

- Dispnea da sforzo

- Sindrome delle apnee notturne

ostruttive di grado molto severo”

il curante ha indicato quanto

segue:

" Il

paziente è stato ricoverato nel Reparto di Medicina interna dell’__________ dal

20.09.2022

al 30.09.2022 per una sincope situazionale recidivante su accessi di

tosse DD bradiaritmia. L’ECG Holter ha evidenziato alcune extrasistoli atriali

con brevi run di tachicardia atriale non sostenuta con frequenza cardiaca

massima di 110 bpm. Il Dr. __________, Caposervizio di Cardiologia all’__________,

ha posto l’indicazione per l’impianto di un loop recorder sottocutaneo il 20.10.2022.

Durante il ricovero nel Reparto di Medicina interna dell’__________ è stata

riscontrata una erisipela all’arto inferiore destro con punto di accesso un

eritema da stasi cronico lichenifato degli arti inferiori. Il Dr. __________,

FMH Dermatologia a __________, ha consigliato una rivalutazione angiologica

effettuata il 05.06.2023 presso il Reparto di Angiologia dell’__________. Lo

scorso mese di gennaio il paziente ha riferito un peggioramento dei dolori alla

spalla destra con mobilità articolare diminuita. L’abduzione e anteversione

sono limitate a 90 gradi. Per quanto riguarda la rotazione con la mano arriva all’altezza

di L5. L’ecografia effettuata il 17.01.2023 presso l’IRC mostra una grave

tendinosi del sovraspinato e del sottoscapolare. Il paziente è stato visitato

dal Dr. __________ il quale ha effettuato un’infiltrazione alla spalla destra

con Depomedrol e Rapidocaina con parziale miglioramento della sintomatologia.

Persistono inoltre i dolori a livello lombare su compressione della radice di

L4 come descritto nel rapporto del 18.02.2022. Per una tumefazione di tipo

cistico il 24.01.2023 è stata effettuata una TAC del collo che ha evidenziato

una parotidomegalia a destra per la quale è seguito dal Dr. __________, FMH ORL

__________. Il paziente è inoltre noto per una sindrome delle apnee notturne di

tipo ostruttivo di grado molto severo. Purtroppo due tentativi di

apparecchiatura con CPAP non sono stati tollerati dal paziente.

In considerazione di tutte queste

problematiche il paziente è a mio avviso inabile al lavoro al 100% per

qualsiasi attività lavorativa.”

Va

anzitutto osservato che tale referto medico, il quale comprende un elenco di

quattordici diagnosi (senza precisare quali abbiano influsso sulla capacità

lavorativa) ed un’anamnesi patologica, arrivando poi ad esprimere una diversa

valutazione della capacità lavorativa residua rispetto a quella degli

specialisti del __________, non si confronta con le motivate conclusioni

peritali.

Per

quanto riguarda il ricovero dal 20 al 30 settembre 2022 a causa di una sincope

situazionale recidivante, va evidenziato come tale episodio è stato valutato

dalla dr.ssa med. __________ la quale, nel complemento della sua valutazione

peritale, ha accertato un’incapacità lavorativa del 100% durante tale periodo

di degenza. Anche i contestuali accertamenti cardiologici sono stati vagliati

dalla perita, la quale ha rilevato come i medesimi “sono risultati negativi

per eventi aritmici, pause patologiche ed ischemia, evidenziando unicamente un

rimaneggiamento del ventricolo sin con lieve riduzione della funzione sistolica

(FE 45%).” Parimenti, la presenza di un’erisipela all’arto inferiore,

riscontrata in occasione di tale ricovero, è stata presa in considerazione dalla

perita in occasione della perizia di decorso 6 febbraio 2023.

A

proposito della problematica alla spalla destra e alla parotidomegalia, va

invece rilevato quanto segue.

Per

quanto riguarda l’asserito peggioramento alla spalla destra, lo stesso sarebbe

avvenuto nel corso del mese di gennaio allorquando, secondo il curante, il

paziente ha riferito un peggioramento dei dolori, con mobilità diminuita (la sintomatologia

sarebbe ad ogni modo parzialmente migliorata in seguito ad un’infiltrazione

effettuata dal dr. med. __________). La parotidomegalia è stata riscontrata

dapprima con la sonografia del 17 gennaio 2023 (cfr. doc. G) la quale ha rilevato

una tumefazione al collo di tipo cistico, ed è poi stata confermata dall’esame

radiologico del 24 gennaio 2023.

Pertanto,

al momento dell’emissione della decisione (20

marzo 2023) che delimita dal punto di vista temporale

il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 144 V 210

consid. 4.3.1, 136 V 24 consid. 4.3, 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii) – non

erano ancora trascorsi tre mesi dagli eventuali peggioramenti dello stato di

salute, motivo per cui, ai sensi dell’art. 88a cpv. 2 OAI, essi non possono

essere considerati nell’ambito della presente procedura (in tal senso: cfr.

Michel Valterio, op. cit, art. 31 n. 35, p. 509; Müller, Die materiellen

Voraussetzungen der Rentenrevison in der Invalidenversicherung, 2003, nr. 456,

p. 124; STCA 32.2012.226 del 23 maggio 2013).

Va infatti ricordato che ai

sensi dell’art. 88a cpv. 2 OAI, se la capacità al guadagno o la capacità di

svolgere le mansioni consuete peggiora, se la grande invalidità si aggrava o se

il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all’invalidità aumenta, il

cambiamento va tenuto in considerazione non appena è durato tre mesi senza

interruzione notevole.

Di conseguenza, tali

eventuali peggioramenti potranno essere oggetto di una nuova domanda di

revisione del diritto alla rendita.

Quanto

alle ulteriori problematiche reumatologiche evidenziate dal dr. med. __________,

le stesse risultano essere già state accuratamente vagliate dal dr. med. __________

(cfr. doc. 254 incarto AI).

In

merito alla patologia dermatologica, va rilevato che la diagnosi di dermatite

atopica cui fa riferimento il dr. med. __________ rinviando al rapporto 13

giugno 2023 del medico curante dr. med. __________, FMH in dermatologia (doc.

F), è stata presa in considerazione dalla perita dr.ssa med. __________, la

quale ha ritenuto che non avesse alcuna influenza sulla capacità lavorativa.

Tale valutazione collima con quanto evidenziato dallo stesso dermatologo curante

il quale, interpellato in occasione della procedura di revisione, ha indicato

di non aver mai accertato inabilità lavorative (cfr. doc. 225 incarto AI).

Anche l’eritema da stasi cronico era già presente e noto in occasione

dell’ultima valutazione peritale del 15 dicembre 2021 ed è stato vagliato dagli

specialisti del __________ (cfr. doc. 254 incarto AI p. 64). Pertanto, tenendo

in considerazione anche il certificato medico 13 giugno 2023 del dr. med. __________,

il quale non contraddice le conclusioni peritali - le quali sono anzi

sovrapponibili a quelle dello specialista curante - nemmeno dal lato

dermatologico vi sono quindi elementi che non sono già stati presi in

considerazione dai periti e che siano quindi tali da giustificare la messa in

discussione delle loro valutazioni.

Infine, con riferimento alla

sindrome delle apnee notturne ostruttive di grado molto severo, anche tale

diagnosi, nota da tempo, è stata vagliata dal perito pneumologo il quale, dopo

aver proceduto alla visione degli esami radiologici ed aver esperito gli esami

pneumologici (pletismografia corporea e poligrafia notturna) in esito ad

un’approfondita e motivata valutazione l’ha inserita fra le diagnosi con influenza

sulla capacità lavorativa nella misura del 50% (cfr. doc. 254 incarto AI, cfr. supra

consid. 2.8).

L’assicurato

ha pure prodotto con il ricorso uno scritto del proprio medico curante dr. med.

__________, FMH in psichiatria e psicoterapeuta, del seguente tenore:

" Non

riusciamo sinceramente a capire e tantomeno condividere le conclusioni cliniche

formulate dall’Assicurazione Invalidità così come la loro decisione del 20

marzo u.s., da quanto riferito dalla moglie, trasmessaLe soltanto ieri.

Non c’è praticamente più niente che

funziona nel signor RI 1.

Gli episodi, i cui lo stesso ha arrischia

addirittura di morire per soffocamento, sono eloquenti, basta ripercorrere

l’anamnesi patologica.

La moglie, __________, ci riferisce di

averlo salvato, quasi fortunosamente, da morte sicura in più occasioni per la

perdita di coscienza, non potendo lui stesso “fare qualcosa”.

Praticamente non può camminare da solo, si

trova al limite dell’autosufficienza.

È munito di una strumentazione che gli

permette di stabilire cos’è successo negli ultimi 45 secondi prima di ogni

nuova situazione di perita di coscienza.

Nuovi episodi sono sempre in agguato a

causa delle scarsissime risorse di cui è in possesso: il lato

depressivo-ansioso, l’ipertensione arteriosa, le apnee notturne detto e molto

altro gli conferiscono ulteriore insicurezza, depressione, gli tolgono la

dignità e anche la benché minima voglia o soddisfazione che la vita, con

qualche aiuto potrebbe ancora offrirgli.

Dai documenti in nostro possesso questa

drammatica situazione, sintomatologica e umana, non viene tenuta in

considerazione o non creduta da parte dell’ente assicurativo.

La moglie è sfinita anche per la

responsabilità che le è consegnata e per la perdita di ogni gratificazione

fisica e psicologica che la relazione di coppia comporta. (…)” (doc. H).

Nella

misura in cui il curante si esprime in merito alle (note) patologie che esulano

dal suo ambito di competenza – ovvero la psichiatria – le sue contestazioni,

che peraltro non si confrontano con le dettagliate valutazioni degli

specialisti incaricati e che non apportano nuovi elementi di apprezzamento, non

sono atte a mettere in dubbio le risultanze peritali.

Quanto

alla valutazione peritale psichiatrica, il dr. med. __________, dopo aver

visitato l’assicurato in due occasioni, ha effettuato l’anamnesi, ha descritto

lo status psichico secondo i criteri AMDP-System, ha preso visione degli esami

di laboratorio e degli esami psicologici ponendo la diagnosi con influsso sulla

capacità lavorativa di sindrome depressiva persistente non specificata (ICD-10

F34.9) e sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F45.4). Quale

diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa ha invece indicato: uso

dannoso di sostanze alcoliche (ICD-10, F10.1). Dopo aver valutato che “L’A.

non ha mostrato buone capacità di mentalizzazione; ha mal accettato i

cambiamenti funzionali che la malattia somatica gli ha indotto.

Ciò

ha favorito il perpetrarsi ed il rinforzarsi dell’esperienza dolorosa; si osserva

anche una generale tendenza a identificarsi nei suoi deficit, fino ad arrivare all’esagerazione

nell’esposizione dei sintomi, rilevata dai test stessi. Allo stato attuale la

sintomatologia ansioso depressiva appare lieve-moderata; ritengo quindi utile

il proseguio della presa a carico psichiatrica integrata, al fine di prevenire

eventuali peggioramenti” il perito ha concluso che non vi è stato nessun

peggioramento dal 2015, attestando una capacità lavorativa del 65% da intendere

quale riduzione del rendimento ed evidenziando che “il corteo

sintomatologico, ascrivibile alla diagnosi sopraelencata, interferisce

lievemente sulla performance lavorativa, sulla capacità di sopportare lo stress

e sui tempi di recupero, sulla costanza degli obiettivi da perseguire e sulla

capacità di tradurre in atto i propri propositi, con riduzione della

caricabilità psichica e della resistenza.”

Anche

per quanto attiene all’ambito psichiatrico va rilevato che il rapporto del

curante non si confronta con le motivate valutazioni del perito, limitandosi a contestare

le conclusioni cliniche poste a fondamento della decisione 20 marzo 2023, senza

tuttavia apportare nuovi elementi in grado di influire sulla dettagliata valutazione

peritale.

È

inoltre bene rilevare che, con osservazioni 1° marzo 2022 al progetto di

decisione 3 febbraio 2022, l’insorgente aveva prodotto il rapporto medico del

dr. med. __________ 21 febbraio 2022, il quale conteneva osservazioni sostanzialmente

sovrapponibili a quelle di cui al suo rapporto 7 giugno 2023, prodotto con il

ricorso (doc. H) e che già con scritto 27 marzo 2022 il perito dr. med. __________

aveva ritenuto non idonee a modificare la valutazione peritale 20 giugno 2021

(cfr. docc. 261 e 263 incarto AI).

Questo

Tribunale ritiene quindi che lo stato di salute dell’assicurato, dal profilo

psichiatrico, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, sia stato

approfonditamente e convincentemente vagliato dal perito psichiatra dopo una

valutazione rispettosa dei criteri posti dalla giurisprudenza federale (cfr. supra

consid. 2.7) e che il referto del dr. med. __________ non apporti nuovi

elementi atti a metterne in dubbio le risultanze.

Richiamato il

principio del libero apprezzamento delle prove valido (anche) nel diritto delle

assicurazioni sociali (cfr. art. 61 lett. c in fine LPGA; cfr. anche STF

9C_549/2020 del 1° settembre 2021 consid. 3.1. e STCA 32.2022.39 consid.

2.7.2

), ambito in cui risulta parimenti applicabile il grado probatorio della

verosimiglianza preponderante (DTF 138 V 218 consid. 6 con riferimenti), questo

Tribunale ritiene quindi dimostrato che la refertazione medica prodotta

dall’assicurato in sede di ricorso non sia idonea a mettere in dubbio la

correttezza delle conclusioni peritali, sulle quali l’amministrazione ha quindi

legittimamente fondato la propria decisione di rifiuto d’aumento della rendita.

2.9

Visto quanto precede, la decisione

impugnata merita conferma mentre il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, va

respinto.

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis

LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. anche la

disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61

lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2021) la

procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso

di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità

delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF

9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito del ricorso, le

spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, nella misura in cui ricevibile,

è respinto.

2. Le spese di procedura di fr. 500

sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti